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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI … AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “G. CHIABA’” SAN...

Date post: 15-Feb-2019
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1 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “G. CHIABA’” SAN GIORGIO DI NOGARO Provincia di Udine REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 11.05.2006 Modificato con deliberazione n. 67 del 03/12/2009 Art. 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali, i rapporti di lavoro a tempo parziale dei dipendenti dell’Ente, ivi comprese le procedure per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale e viceversa. 2. I rapporti di lavoro a tempo parziale possono esser costituiti relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie categorie previste nel sistema di classificazione. Art. 2 - Definizioni 1. Per tempo pieno si intende l’orario normale di lavoro fissato dalla normativa vigente. 2. Per rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) si intende lo svolgimento di mansioni lavorative di durata inferiore al normale orario di lavoro settimanale, ferma restando la qualità delle prestazioni rese in relazione alla categoria ed al profilo ricoperto dal dipendente. Art. 3 - Tipologia 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale, laddove l’attività lavorativa viene svolta ad orario giornaliero inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal contratto; b) verticale, qualora l’attività lavorativa sia svolta per il normale orario giornaliero, ma limitatamente in periodi predeterminati nel corso della settimana; c) misto, con combinazione delle due modalità previste alle lettere a) e b). Art. 4 – Articolazione della prestazione 1. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente, nel rispetto delle seguenti fasce di rapporto di lavoro a tempo parziale: diciotto, venti, ventiquattro, venticinque o trenta ore settimanali. 2. Allo scopo di salvaguardare la funzionalità del servizio e di assicurare nel contempo al dipendente l’esercizio del diritto alla trasformazione del rapporto, l’Ente predetermina una serie di proposte di articolazione dell’orario entro le quali può avvenire la scelta da parte dell’interessato. 3. L’articolazione dell’orario può estendersi nelle ventiquattro ore e, pertanto, comprendere il turno notturno, oltrechè i giorni festivi. 4. In presenza di particolari e motivate esigenze, il dipendente può richiedere diverse
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “G. CHIABA’”

SAN GIORGIO DI NOGARO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 11.05.2006 Modificato con deliberazione n. 67 del 03/12/2009

Art. 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali, i

rapporti di lavoro a tempo parziale dei dipendenti dell’Ente, ivi comprese le procedure per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale e viceversa.

2. I rapporti di lavoro a tempo parziale possono esser costituiti relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie categorie previste nel sistema di classificazione.

Art. 2 - Definizioni 1. Per tempo pieno si intende l’orario normale di lavoro fissato dalla normativa vigente. 2. Per rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) si intende lo svolgimento di mansioni

lavorative di durata inferiore al normale orario di lavoro settimanale, ferma restando la qualità delle prestazioni rese in relazione alla categoria ed al profilo ricoperto dal dipendente.

Art. 3 - Tipologia 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:

a) orizzontale, laddove l’attività lavorativa viene svolta ad orario giornaliero inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal contratto;

b) verticale, qualora l’attività lavorativa sia svolta per il normale orario giornaliero, ma limitatamente in periodi predeterminati nel corso della settimana;

c) misto, con combinazione delle due modalità previste alle lettere a) e b).

Art. 4 – Articolazione della prestazione 1. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il

dipendente, nel rispetto delle seguenti fasce di rapporto di lavoro a tempo parziale: diciotto, venti, ventiquattro, venticinque o trenta ore settimanali.

2. Allo scopo di salvaguardare la funzionalità del servizio e di assicurare nel contempo al dipendente l’esercizio del diritto alla trasformazione del rapporto, l’Ente predetermina una serie di proposte di articolazione dell’orario entro le quali può avvenire la scelta da parte dell’interessato.

3. L’articolazione dell’orario può estendersi nelle ventiquattro ore e, pertanto, comprendere il turno notturno, oltrechè i giorni festivi.

4. In presenza di particolari e motivate esigenze, il dipendente può richiedere diverse

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modalità di articolazione della prestazione lavorativa. Esse saranno valutate discrezionalmente ed insindacabilmente dall’Amministrazione, fermo restando che la durata della prestazione a tempo parziale non può essere comunque inferiore al 30% di quella a tempo pieno, tenendo conto prioritariamente delle compatibilità con le esigenze organizzative - garantire continuità assistenziale - e delle finalità di efficienza perseguite dall’Ente stesso.

Art. 5 – Contingenti 1. Il limite massimo di dipendenti a tempo parziale è stabilito nel 25% - arrotondato per

eccesso onde arrivare comunque all’unità - della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno al 31 dicembre di ogni anno, in ciascuna categoria.

2. l’Ente individua le posizioni di lavoro di particolare responsabilità da escludere dalla disciplina del part time identificandole con quelle dei titolari di posizione organizzativa ai fini

3. Il contratto collettivo integrativo individua le particolari situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari, in presenza delle quali il contingente di cui sopra potrà essere elevato in misura pari al 10%, nonché – in casi di comprovata e urgente necessità – eventuali deroghe ai contingenti fissati dal contratto.

Art. 6 – Criteri di preferenza 1. Nell’accoglimento delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno

a tempo parziale avanzate dai lavoratori, la precedenza viene accordata come segue: a) ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psico-fisiche; b) ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o

persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;

c) ai dipendenti-genitori con figli minori, in relazione al loro numero; d) per motivate esigenze di studio; e) per anzianità anagrafica; f) per anzianità di servizio.

2. Il possesso dei suddetti titoli di precedenza deve essere debitamente documentato, limitatamente ai fatti ed agli stati che non possano essere oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

Art. 7 – Domanda per la trasformazione 1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere

richiesta in qualsiasi momento dal dipendente a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova, con cadenza semestrale (giugno – dicembre).

2. La domanda, indirizzata al Direttore, deve contenere le seguenti indicazioni: a) dati anagrafici e professionali; b) quantità della prestazione; c) tipologia della prestazione; d) eventuali difformità dagli orari tipo, da concordarsi con l’Ente; e) articolazione oraria o periodo lavorativo prescelto; f) motivazioni della richiesta, con specificazione di eventuali situazioni familiari o

personali che danno diritto a precedenza; g) eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il lavoratore intende

svolgere – qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno - con indicazione dell’eventuale datore di lavoro, della sede e dell’orario di svolgimento.

Art. 8 - Procedure per la trasformazione

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1. Il Direttore provvede ad acquisire il parere del Responsabile dell’Area di Servizio di

appartenenza del dipendente, al fine di accertare che la trasformazione non comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio dell’Ente, nel qual caso la trasformazione potrà essere differita, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a 6 mesi.

2. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall’Amministrazione entro 60 giorni dalla domanda, nella quale è indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il lavoratore intende svolgere. L’Amministrazione può richiedere chiarimenti o integrazioni al dipendente, entro il suddetto termine di sessanta giorni, nel caso in cui la domanda risulti incompleta delle indicazioni prescritte, ovvero quando nella domanda non si evinca se l’attività di lavoro che il dipendente intende svolgere comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio che lo stesso svolge presso l’Ente.

3. La richiesta dell’Amministrazione può essere effettuata solo una volta. 4. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale avviene mediante sottoscrizione

di apposito contratto individuale di lavoro. 5. Eventuali richieste di articolare l’orario di lavoro secondo modalità diverse da quelle

indicate nel contratto di lavoro verranno approvate con determinazione del Direttore.

Art. 9 – Negazione del part-time 1. La richiesta di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è

negata quando: a) sia stato superato il contingente di cui all’articolo 5 del presente Regolamento; b) la seconda attività che il dipendente intende svolgere, sia essa autonoma che

subordinata, è in concreto conflitto di interessi con l’attività ordinaria; c) la seconda attività debba intercorrere con altra pubblica amministrazione, sotto la

forma del lavoro dipendente oppure della prestazione professionale per la quale il dipendente è iscritto ad un albo professionale.

2. Qualora sussistano le condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, il dipendente conserva il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ma non potrà esercitare le suddette attività e di ciò sarà fatta menzione nella determinazione del Direttore con la quale viene approvata la stipula del contratto di lavoro di cui all’articolo 8.

Art. 10 – Attività extra-istituzionali 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non

superiore al 50% di quella a tempo pieno può svolgere le seguenti altre attività lavorative autonoma o subordinata, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità e conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta, che comunque non può incorrere – se subordinata – con un’amministrazione pubblica: a) il rapporto di lavoro dipendente con soggetti privati; b) attività industriali e commerciali svolte in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo

2082 del codice civile, ovvero il possesso della qualità di socio di società in nome collettivo, nonché di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice e per azioni;

c) le attività professionali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o registri, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di esercizio della libera professione per la dirigenza sanitaria o da specifiche normative di settore;

d) altre attività a carattere autonomo, ovvero titolarità o compartecipazione delle quote di imprese, qualora le stesse possano configurare conflitto di interesse con l’Ente.

2. Il dipendente è tenuto a comunicare all’Ente l’iscrizione ad albi professionali e l’esercizio di altre attività di lavoro autonomo o subordinato. L’Ente trasmette allo stesso

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determinazione di autorizzazione ovvero di diniego. 3. Previa specifica autorizzazione dell’Amministrazione, all’incompatibilità si può derogare

solo nei casi previsti dalla legge o da altra fonte normativa e nell’ipotesi di prestazioni rese, a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

4. In caso di successivo inizio o variazione della propria attività lavorativa esterna, il dipendente è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione entro 15 giorni.

5. La valutazione del conflitto di interessi può avvenire non solo all’atto della richiesta di trasformazione del rapporto, ma anche di seguito, in qualsiasi momento.

6. Ai dipendenti in part-time è fatto divieto di assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una Pubblica Amministrazione.

7. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi 2 e 4, costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell’articolo 1, comma 61 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

8. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa pari o superiore al 50% di quella a tempo pieno, si applicano le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia e quelle prescritte nel “Regolamento delle attività incompatibili e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali”, non appena esso sarò approvato e reso operativo.

Art. 11 – Lavoro supplementare 1. Per lavoro supplementare si intendono le prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di

lavoro concordato fra le parti, entro il limite del tempo pieno. 2. Il lavoro supplementare di cui all’art. 1, c.2, lett. e) del D. lgs. 25 febbraio 2000, n. 61,

è regolato dall’art. 35 del CCNL del personale del comparto sanità sottoscritto il 20.09.2001 e successive mm. ed ii.

Art. 12 – Ritorno a tempo pieno 1. Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto al ripristino del

rapporto a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione – anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.

2. La domanda di rientro a tempo pieno deve essere presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma precedente. In assenza di una specifica domanda da parte del dipendente, il rapporto prosegue a tempo parziale.

3. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.

4. La trasformazione del rapporto di lavoro di cui al presente articolo comporta la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro.

5. il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 12 – ter D. Lgs. 61/2000).

Art. 13 – Norme di salvaguardia 1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione

vigente, il dipendente a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno paragonabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dal C.C.N.L. del Comparto del personale sanità per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.

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2. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, possono essere applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi adottati.

Art. 14 – Trattamento economico e normativo 1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica il trattamento economico

– fisso e accessorio – di cui alla normativa contrattuale in vigore. 2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica il trattamento normativo

di cui alla normativa contrattuale e generale in vigore. 3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda a quanto previsto

dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto del personale sanità, dal D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e dalle altre disposizioni normative regolamentanti la materia.

Art. 15 – Richieste di lavoro a tempo parziale – temporaneo 1. I dipendenti, per comprovati e documentati gravi motivi famigliari e/o personali,

possono chiedere in qualsiasi momento la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un periodo massimo di 3 (tre mesi).

2. La domanda, indirizzata al Direttore, può essere fatta anche al di fuori delle scadenze previste all’art. 7 (giugno e dicembre) e deve contenere le seguenti indicazioni: a. dati anagrafici e professionali; b. quantità della prestazione; c. tipologia della prestazione; d. eventuali difformità dagli orari tipo, da concordarsi con l’Ente; e. articolazione oraria o periodo lavorativo prescelto; f. motivazioni della richiesta, con la specificazione dei gravi motivi famigliari e/o

personali che danno diritto a tale concessione. 3. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale disposta ai

sensi del presente articolo non rientra nelle percentuali del limite massimo di dipendenti a tempo parziale prevista dalla legge e dai contratti di lavoro.

Art. 16 – Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo

parziale per gravi patologie

1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonchè nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio

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1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale .

CONSISTENZA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

Tempo parziale orizzontale

18 ore settim. =50%

20 ore settim. =55,56%

24 ore settim. =66,67%

25 ore settim. =69,44%

30 ore settim. =83,33%

Tempo parziale verticale 18 ore settim.

=50% 20 ore settim.

=55,56% 24 ore settim.

=66,67% 25 ore settim.

=69,44% 30 ore settim.

=83,33%

ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE

Tempo parziale orizzontale

ore lavorative settim. 5 giorni lavorativi settim. (*) 6 giorni lavorativi settim. 18

20

24

25

30

3,5 h al giorno x 4 giorni e 4 h al giorno x 1 giorno

4 h al giorno

5 h al giorno x 4 giorni

e 4h x 1 giorno

5 h al giorno

6 h al giorno

3 h al giorno -

4 h al giorno -

5 h al giorno

(*) previsione valida solo per i servizi che prestano attività lavorativa dal lunedì al venerdì.

Tempo parziale verticale Il dipendente che chiede la trasformazione del contratto di lavoro in tempo parziale verticale propone alla Direzione un numero di ore di presenza giornaliera e un numero di presenze settimanali. La Direzione accerta la compatibilità dell’orario con le attività del Servizio cui il dipendente afferisce, modificando in caso contrario la richiesta con il consenso del dipendente. Il monte ore totale – dato dal prodotto tra le ore di presenza giornaliera e il numero di presenze settimanali – non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti dalla legge. Salvo comprovate e motivate esigenze, l’orario di inizio del servizio è lo stesso dei dipendenti che svolgono la stessa attività in regime di orario pieno.

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Tempo parziale misto

ore lavorative settim. sviluppo prestazione lavorativa settim.

18 20 20 24 25 30

4,5 ore al giorno x 4 giorni alla settimana 5 ore al giorno x 4 giorni alla settimana 4 ore al giorno x 5 giorni alla settimana

- 5 ore al giorno x 5 giorni alla settimana

-

ORARIO DI INIZIO SERVIZIO

Tempo parziale orizzontale – misto Area Amministrativa – servizi contabili ore lavorative settim. 5 giorni lavorativi settim. 6 giorni lavorativi settim.

18 20 24 25 30

9.00 – 15.00 9.00- 15.00 8.00- 15.00 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00

- - - - -

orari con flessibilità Area amministrativa – servizi tecnico – manutentivo ore lavorative settim. 6 giorni lavorativi settim.

18 20 24 25 30

07.00 – 14.30 07.00- 14.30 07.00- 14.30 07.00- 14.30 07.00- 14.30

orari rigidi come da turni previsti Area sanitaria e socio assistenziale – servizi generali ore lavorative settim. 6 giorni lavorativi settim.

U.O.CUCINA U.O.PULIZIE U.O.LAV.G. 18 20 24 25 30

07.00-14.00

07.00-14.00 07.00

07.00-14.00

07.00-14.00 07.00

07.00-14.00

07.00-14.00 07.00

07.00-14.00

07.00-14.00 07.00

07.00-14.00

07.00-14.00 07.00

orari rigidi come da turni previsti UOC: Unità Operativa Cucina UOM: Unità Operativa Pulizie UOG: Unità Operativa Lavanderia e Guardaroba

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Area Sanitaria e Socioassistenziale : Servizio Infermieristico Assistenziale ore lavorative settim. 6 giorni lavorativi settim.

18 20 24 25 30

7.00 – 800 – 17.30 -

7.00 – 8.00 – 16.30 -

7.00 – 8.00 – 15.30 orari rigidi come da turni previsti Area Sanitaria e Socioassistenziale : Servizio di riabilitazione ore lavorative settim. 5 giorni lavorativi settim. 6 giorni lavorativi settim.

18 20 24 25 30

7.30 7.30

- 7.30 7.30

7.30 -

7.30 -

7.30 orari rigidi come da turni previsti

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FAC SIMILE

AL DIRETTORE DELL’A.S.P. “G, CHIABA’ via Cristofoli, 18 33°58 SAN GIORGIO DI NOGARO

Oggetto: richiesta di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo

parziale.

Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................

nato/a a ................................................................. il .............................................

residente in via/piazza .............................................. a ..............................................

dipendente dell’A.S.P. “G. CHIABA’” dal..................................categoria .........................

profilo professionale.....................................................................................................

CHIEDE

di poter trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

orizzontale verticale con una prestazione settimanale pari a 18 20 24 25 30 ore

settimanali, con il seguente orario di inizio servizio ..........a decorrere da .........................

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì: a) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

b) che vuole espletare la seguente attività di lavoro subordinato/autonomo: (indicare datore di lavoro, sede, orario di svolgimento, compensi)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

c) che non sussistono motivi di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico per il quale si

richiede l'autorizzazione. ....................................... .................................................. data firma Parere del Responsabile del Servizio alla quale il dipendente è assegnato:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

....................................... .................................................. data firma

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INDICE ART. 1 – Oggetto Pagina 1 ART. 2 – Definizioni 1 ART. 3 – Tipologia 1 ART. 4 – Articolazione della prestazione 1 ART. 5 – Contingenti 2 ART. 6 – Criteri di preferenza 2 ART. 7 – Domanda per la trasformazione 2 ART. 8 – Procedure per la trasformazione 3 ART. 9 – Negazione del part-time 3 ART. 10 – Attività extra-istituzionali 3 ART. 11 – Lavoro supplementare 4 ART. 12 – Ritorno a tempo pieno 4 ART. 13 – Norme di salvaguardia 4 ART. 14 – Trattamento economico e normativo 5 ART. 15 – richieste di alvoro a tempo parziale – temporaneo 5 ART. 16 - Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale per gravi patologie 5 CONSISTENZA della prestazione lavorativa 6 ORARIO DI LAVORO settimanale 6 ORARIO DI INIZIO servizio 7 FAC SIMILE Richiesta di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 9

in vigore dal 03/12/2009


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