COMUNE DI MUGGIA
Provincia di Trieste
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) (aggiornato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/07/2016)
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INDICE
TITOLO I – L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
Articolo 1. Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione
Articolo 2. Soggetto attivo
Articolo 3. Funzionario responsabile
Articolo 4. Attività di accertamento
Articolo 5. Riscossione coattiva
Articolo 6. Rimborsi
Articolo 7. Contenzioso
Articolo 8. Efficacia ed entrata in vigore del regolamento
TITOLO II – L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Articolo 9. Presupposto impositivo
Articolo 10. Soggetti passivi
Articolo 11. Definizione fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di abitazione principale,
pertinenze della abitazione principale
Articolo 12. Base imponibile
Articolo 13. Riduzioni
Articolo 14. Esclusioni
Articolo 15. Esenzioni
Articolo 16. Versamenti
Articolo 17. Quota riservata allo Stato
Articolo 18. Dichiarazioni
TITOLO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Articolo 19. Presupposto impositivo
Articolo 20. Soggetti passivi
Articolo 21. Base imponibile
Articolo 22. Servizi indivisibili
Articolo 23. Riduzioni
Articolo 24. Esenzioni
Articolo 25. Versamenti
Articolo 26. Dichiarazione
TITOLO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Articolo 27. Presupposto impositivo
Articolo 28. Soggetti passivi
Articolo 29. Esclusioni
Articolo 30. Esclusione dell’obbligo di conferimento
Articolo 31. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Articolo 32. Superficie degli immobili
Articolo 33. Costo di gestione
Articolo 34. Determinazione della tariffa
Articolo 35. Articolazione della tariffa
Articolo 36. Periodi di applicazione della tassa
Articolo 37. Tariffa per le utenze domestiche
Articolo 38. Occupanti le utenze domestiche
Articolo 39. Tariffa per le utenze non domestiche
Articolo 40. Classificazione delle utenze non domestiche
Articolo 41. Scuole statali
Articolo 42. Tributo giornaliero
Articolo 43. Tributo provinciale
Articolo 44. Riduzioni per le utenze domestiche
Articolo 45. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
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Articolo 46. Riduzioni per il riciclo
Articolo 47. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Articolo 48. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Articolo 49. Riscossione
Articolo 50. Dichiarazione
Articolo 51. Gestione e classificazione dei rifiuti
Articolo 52. Rifiuti assimilati agli urbani
Articolo 53. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
TITOLO V – ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Articolo 54. Oggetto dell’adesione
Articolo 55. Ambito di applicazione dell’accertamento con adesione
Articolo 56. Effetti della definizione
Articolo 57. Responsabile del procedimento
Articolo 58. Attivazione della procedura su iniziativa del Comune
Articolo 59. Rinvio dell’incontro e mancata comparizione del contribuente
Articolo 60. Svolgimento del contraddittorio
Articolo 61. Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente
Articolo 62. Contenuto dell’atto di accertamento con adesione
Articolo 63. Pagamento e perfezionamento dell’adesione
Allegato A) – Categorie di utenze non domestiche
Allegato B) – Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
TITOLO VI - DIRITTO DI INTERPELLO
Articolo 64. Diritto di interpello
Articolo 65. Presentazione dell’istanza di interpello
Articolo 66. Istanza di interpello
Articolo 67. Adempimenti del Comune
Articolo 68. Efficacia della risposta all’istanza di interpello
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TITOLO I
L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
ARTICOLO 1
Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione
1. Nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15
dicembre 1997 n. 446, il presente regolamento disciplina l’applicazione sul territorio del
Comune di Muggia dell’imposta unica comunale nel Comune di Muggia (IUC) istituita
dall’articolo1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, e fornisce una lettura univoca
delle disposizioni riportate in diversi atti normativi disciplinanti l’applicazione dell’imposta
assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e
trasparenza.
2. L’Imposta Unica Comunale (IUC) si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.
3 Il titolo I del presente regolamento disciplina gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le
suddette componenti della medesima; nei titoli II, III e IV del presente regolamento vengono
invece regolamentate ciascuna dei tributi componenti della IUC.
ARTICOLO 2
Soggetto attivo
1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Muggia relativamente agli immobili la cui superficie
insiste interamente o per la maggiore parte sul suo territorio.
ARTICOLO 3
Funzionario responsabile
1. Ai sensi dell’articolo 1 comma 692 della Legge 27 dicembre 2014 n. 147 il Comune di
Muggia designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie
relative al tributo stesso.
ARTICOLO 4
Attività di accertamento
1. Il Comune di Muggia svolge l’attività di accertamento nei modi e nei termini di cui all’articolo
1 commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Il termine per la notifica degli avvisi
di accertamento è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il
versamento sono stati o avrebbero dovuto essere stati effettuati. Gli importi derivanti dal tale
attività sono interamente di competenza del Comune di Muggia.
2. Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune di Muggia, ai sensi
dell’articolo 1 comma 693 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 può inviare questionari ai
contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi
pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a
tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale con
maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.
4. In caso di omesso, ritardato versamento si applicano le sanzioni di cui all’articolo 13 comma
1 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.
5. Ai sensi dell’articolo 1 comma 697 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in caso di infedele
dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un
minimo di 50 euro.
6. Ai sensi dell’articolo 1 comma 697 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in caso di omessa
presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non
versato, con un minimo di 50 euro.
7. Ai sensi dell’articolo 1 comma 698 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in caso di
mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 del presente articolo,
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entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso si applica la sanzione da euro 100
a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se entro il
termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con il
pagamento, se dovuto, del tributo, della sanzione stessa e degli interessi.
9. L’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo deve avvenire, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata
commessa la violazione. Essa, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre
1997 n. 471, può avvenire con atto, motivato a pena di nullità, contestuale all'avviso di
accertamento o di rettifica.
10. Nel caso di versamento ad altro Comune e nel caso di riversamento della quota di
competenza del Comune di Muggia, non si procede all’irrogazione delle sanzioni di cui al
comma 4.
11. Per importi dovuti derivanti da notifica di atti di accertamento, per i quali non viene
richiesto o sui quali non è possibile applicare l’istituto dell’accertamento con adesione, superiori
a euro 1.000,00, anche derivanti dal totale di più accertamenti, il contribuente può richiedere
la rateizzazione del pagamento fino ad un massimo 8 rate trimestrali e comunque per un
periodo non superiore a 2 anni.
12. La rateizzazione può essere accordata anche per importi inferiori a euro 1.000,00 nel caso
in cui il contribuente dimostri una situazione di difficoltà economica.
13. Il numero di rate o il periodo massimo di rateizzazione può essere aumentato per importi
superiori a euro 5.000,00 solo a seguito di un’attenta valutazione della situazione economica
del contribuente in rapporto alla somma dovuta da parte dell’ufficio competente.
14. La rateizzazione comporta il pagamento degli interessi legali su quanto dovuto.
15. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive
all’intervenuta definitività.
ARTICOLO 5
Riscossione coattiva
1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il
termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo
che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale
di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata
a soggetti di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le
diverse forme previste dall’ordinamento vigente.
ARTICOLO 6
Rimborsi
1. Ai sensi dell’articolo 1 comma 164 della legge 27 dicembre 2006 n 296 il rimborso delle
somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque
anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è accertato il diritto alla restituzione.
2. Entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza dell’interessato, l’ufficio competente dispone il
rimborso il cui diritto è verificato a seguito di opportuna istruttoria. Sull’importo da rimborsare
sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale con maturazione giorno per giorno con
decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.
3. Non si procede al rimborso per importi complessivamente inferiori a euro 12,00.
ARTICOLO 7
Contenzioso
1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre
1992 n. 496 e successive modificazioni.
2. Al fine della prevenzione e riduzione del contenzioso tributario si applica l’istituto
dell’accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con le
modalità stabilite dal titolo V del presente regolamento.
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ARTICOLO 8
Efficacia ed entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento esplica la sua efficacia a partire dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento del Comune di Muggia
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, adottato con la deliberazione del Consiglio
comunale n. 55 del 29 ottobre 2012.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è soppressa l’applicazione del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES), ferma restando l’applicazione di tutte le norme legislative e
regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e rimborso di tale
tributo relativo all’anno 2013.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa
nazionale e comunitaria.
5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere
fatti al testo vigente delle norme stesse.
TITOLO II
L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ARTICOLO 9
Presupposto impositivo
1. L’Imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili siti nel territorio del
Comune di Muggia compresi i terreni incolti, con esclusione delle abitazioni principali, non
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che sono soggette ad imposizione, e delle
pertinenze delle stesse.
ARTICOLO 10
Soggetti passivi
1. I soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono:
a) i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati ovvero i
titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
b) nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario;
c) il locatario finanziario di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione. Il
locatario finanziario è soggetto passivo a decorrere dalla stipula e per tutta la durata del
contratto;
d) ai sensi dell’articolo 4 comma 12 quinquies del D.L. 16/2012 il coniuge a cui, a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, viene assegnata la casa coniugale.
ARTICOLO 11
Definizioni fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di abitazione principale,
pertinenze della abitazione principale
1. Ai fini dell’applicazione dell’Imposta municipale propria:
a) si definisce fabbricato l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto
edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla
costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione e'
soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se
antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) si definisce area fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione
determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per
pubblica utilità.
Come previsto dall’articolo 36, comma 2, decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 , convertito
dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a
scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune,
indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del
medesimo.
Non sono considerati, tuttavia, fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti
o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo
2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-
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pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. I terreni non sono considerati fabbricabili
anche nei casi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
professionali, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto
o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci,
continuano a coltivare direttamente. Nel caso in cui uno solo dei comproprietari di un
terreno eserciti l’attività di cui sopra, la caratteristica di non edificabilità, ai fini
dell’applicazione dell’Imposta municipale propria, si estende anche agli altri comproprietari
pur se questi non svolgono l’attività agricola come sopra definita;
c) si definisce terreno agricolo il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate
nell'articolo 2135 del codice civile: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di
animali e attività connesse
d) si definisce abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
del Comune di Muggia le agevolazioni previste per l’abitazione principale e le relative
pertinenze si applicano ad un solo immobile;
e) si definiscono pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, per le quali esista il vincolo
pertinenziale ai sensi dell’art 817 del Codice Civile, nel numero massimo di un’unità per
categoria catastale, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
f) Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti che abbiano superato i sessantacinque anni
d’età al 1° gennaio di ciascun anno d’imposta o da soggetti diversamente abili, a causa di
una invalidità civile uguale o superiore al 67%, che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata;
g) Si considera direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità
immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che
ricevono la pensione dal paese in cui sono residenti, a condizione che non risulti locata o
data in comodato d'uso.
ARTICOLO 12
Base imponibile
1. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore costituito applicando alla
rendita presente in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti
moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6,
A/7, A/8, A/9, C/2, C/6 e C/7;
b) 140 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6,
B/7, B/8, C/3, C/4, C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
d) 65 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7,
D/8, D/9, D/10, D/11 e D/12;
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è il valore determinato
secondo i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992. Fino
all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è
determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di
acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta
dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti
aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di
locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al
regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con
conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a
decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è
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determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire
tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune
commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di
ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali
lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul
mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
recupero, a norma dell’articolo 4 commi 1 lettere a), b), c), d) e 2 lettera c) della Legge
Regionale 11 novembre 2009 n. 19, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale
è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 11 del presente
regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di
ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente,
fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
5. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al
comma 6, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando al reddito dominicale
risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di riferimento, rivalutato del 25%, il moltiplicatore
135.
ARTICOLO 13
Riduzioni
La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è
accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente entro il termine previsto per la
dichiarazione di cui all’articolo 18 comma 1. Ai fini dell’applicazione della presente riduzione
per inagibilità/inabitabilità si intende un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria
manutenzione, così come definiti dalla normativa regionale di riferimento, nonché dalle
disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili:
a) i fabbricati o le unità immobiliari con strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) e/o
strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con pericolo di crollo totale o parziale o
che comunque costituiscono pericolo per cose e/o persone;
b) gli edifici per i quali é stato emesso provvedimento dell’Amministrazione Comunale o di
altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o
persone, ove è espressamente indicata l’inagibilità o l’inabitabilità.
3. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi.
Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie
prevista dall’articolo 7 comma 4 del presente regolamento.
4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento
degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
5. Per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A/1 A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti di primo grado che le utilizzano
come abitazioni principali a condizione che:
1) il contratto sia registrato
2) comodante e comodatario siano entrambi residenti nonché dimorino abitualmente nel
Comune di Muggia
3) il comodante possegga un solo immobile in Italia o, in alternativa, possegga oltre
all’immobile concesso in comodato anche la propria abitazione principale, sita nel Comune
di Muggia, a condizione che questa non sia classificata nella categorie catastali A/1, A/8 o
A/9.
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6. L’imposta è ridotta la 75% per le unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale nel
rispetto delle condizioni definite dagli accordi previsti dall’art. 2 comma 3 della Legge
9/12/1998 n. 431 in materia di riforma degli affitti (canone concordato).
ARTICOLO 14
Esclusioni
L’IMU non si applica:
a) alle abitazioni principali e le relative pertinenze come definite all’articolo 11 comma 1
lett. d), e) e f), ad eccezione di quelle classificate nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9 per
le quali si applica l’aliquota ridotta e la detrazione di cui all’articolo 13 commi 7 e 10 del
Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201;
b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite
ad abitazione principale dai soci assegnatari e alle relative pertinenze;
c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146
del 24 giugno 2008;
d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica;
f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale come di cui all’art 9 comma 3 bis del Decreto
Legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
1994 n. 133;
g) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
ARTICOLO 15
Esenzioni
1. Sono esenti dall’imposta, ai sensi dall’articolo 9 comma 8 decreto legislativo 14 marzo 2011
n. 23, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli
immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle
regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove
non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f),
h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro
pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del
Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio
1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è
prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia;
h) i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli
professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella
previdenza agricola;
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i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle
attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 disposizioni
degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze.
ARTICOLO 16
Versamenti
1. Il versamento dell’imposta è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota di
possesso degli immobili sottoposti ad imposizione.
2. Il versamento è dovuto proporzionalmente ai mesi in cui si è protratto il possesso. In caso di
passaggio della soggettività passiva nel corso del mese il versamento è dovuto dal
contribuente il cui possesso si protrae per il maggior numero di giorni.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’IMU dovuta per l'anno di riferimento in due
rate, di cui la prima, scadente il 16 giugno, pari all’IMU dovuta per il primo semestre calcolata
applicando l’aliquota e le detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente e la seconda,
scadente il 16 dicembre, a saldo dell’IMU dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio
sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al
versamento dell’IMU dovuta per l’intero anno, calcolata applicando l’aliquota e le detrazioni
dell’anno di riferimento, in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell’IMU dovuta per l'anno di riferimento
in tre rate, di cui le prime due, ciascuna di importo pari al 50% dell’IMU complessivamente
corrisposta per l’anno precedente, nei termini di cui al comma 3 e l’ultima, a conguaglio
dell’IMU complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello di
riferimento.
5. Non si procede al versamento dell’imposta se l’importo annuale dovuto relativamente a tutti
gli immobili dell’unico soggetto passivo è inferiore a euro 12,00.
6. Il versamento dell’imposta deve essere eseguito con arrotondamento all’euro per difetto se
la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
ARTICOLO 17
Quota riservata allo Stato
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota
di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio
territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate
dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al
quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di
imposta, interessi e sanzioni.
ARTICOLO 18
Dichiarazioni
1. Per le unità immobiliari insistenti sul territorio del Comune di Muggia, ai sensi dell’articolo 3
bis comma 4 del D.Lgs. 463/97, non è attivo il sistema di circolazione e fruizione dei dati
catastali per cui non si applica quanto previsto dall’articolo 37 comma 53 del D.L. 223/2006. Di
conseguenza i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute
variazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, utilizzando l’apposito modello
approvato con il decreto di cui all’articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 23/2011.
2. Gli enti non commerciali, così come stabilito dall’articolo 1 comma 719 della legge 27
dicembre 2013 n. 147, presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica secondo le
modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze. Con le
stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l’anno 2013 deve
essere presentata anche la dichiarazione per l’anno 2012.
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3. Le comunicazioni di variazione presentate ai sensi dell’articolo 9 bis del regolamento
comunale ICI, nei casi di compatibilità disciplinati dal decreto di cui al citato articolo 37 comma
53 del D.L. 223/2006, valgono anche per l’Imposta municipale propria senza necessità di
presentazione di ulteriore apposita dichiarazione.
4. La dichiarazione, redatta su apposito modello predisposto dal Comune, ha effetto anche per
gli anni successivi. Nei casi in cui si verifichino delle modifiche dei dati dichiarati da cui
consegua un diverso ammontare del tributo la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno
dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
TITOLO III
IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ARTICOLO 19
Presupposto impositivo
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e delle abitazioni
principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, come definiti ai
sensi dell'imposta municipale, nonché le unità immobiliari destinate ad abitazione principale
dall’utilizzatore diverso dal possessore ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.
ARTICOLO 20
Soggetti passivi
1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili di cui
all’articolo 19 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento
dell’unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma
obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento, la restante
parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Il pagamento da parte
del solo proprietario o titolare di altro diritto reale in luogo dell’occupante non è ammesso e
non libera lo stesso dalla propria obbligazione tributaria.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso
anno solare, la TASI è dovuta per intero dal possessore dei locali e delle aree a titolo di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della
stipulazione e per tutta la durata del contratto, da intendersi fino alla data di riconsegna del
bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte
di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori,
fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
ARTICOLO 21
Base imponibile
1. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’articolo 13 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 e s.m.i.
ARTICOLO 22
Servizi indivisibili
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 682, lettera b) punto 2 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
i servizi indivisibili sono così individuati:
a) polizia locale;
b) biblioteche, musei, pinacoteche;
c) teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale;
d) servizi turistici;
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e) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
f) illuminazione pubblica e servizi connessi;
g) protezione civile;
h) parchi e servizi di tutela ambientale del verde altri servizi relativi al territorio e all’ambiente
i) assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
l) necroscopico e cimiteriale.
2. Il Consiglio comunale, in sede di determinazione annuale delle aliquote del tributo, può
individuare ulteriori servizi indivisibili e/o modificare i servizi individuati al comma precedente
con l’indicazione dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
ARTICOLO 23
Riduzioni
1. Con la deliberazione del Consiglio comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune
può stabilire l’applicazione di riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679, articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 nei seguenti casi:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. Ai sensi del comma 682 lett. b) n. 2), articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Con la
medesima deliberazione il Consiglio Comunale può prevedere riduzioni che tengano conto della
capacità contributiva delle famiglie.
3. Con il Regolamento per la partecipazione della comunità locale in attività per la tutela e
valorizzazione del territorio in applicazione dell’art. 24 del D.L. 133/2014 convertito in
L.164/2014 possono essere stabilite delle riduzioni in favore di cittadini e associazioni che
svolgono le attività nello stesso disciplinato; 4 Al tributo si applica la riduzione di due terzi per le abitazioni considerate principali, ai sensi
dell’art. 11 comma 1 lett. g), possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE), che ricevono la pensione dal paese in cui sono residenti, a condizione che non risultino
locata o date in comodato d'uso.
ARTICOLO 24
Esenzioni
1. Sono esenti dall’imposta, ai sensi dall’articolo 1, comma 3, D.L. 16/2014, gli immobili
posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle
province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi,
dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f),
ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 già riportati all’articolo 15 del presente
regolamento.
ARTICOLO 25
Versamenti
1. Il versamento della TASI è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso
degli immobili sottoposti ad imposizione.
2. Il versamento è dovuto proporzionalmente ai mesi in cui si è protratto il possesso. In caso di
passaggio della soggettività passiva nel corso del mese il versamento è dovuto dal
contribuente il cui possesso si protrae per il maggior numero di giorni.
3. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
4. Il versamento della TASI è effettuato, in 2 rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il
16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento
dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16
giugno.
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5. Per il solo anno 2014 il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16
ottobre. Il versamento della seconda rata è effettuato entro il 16 dicembre.
6. A decorrere dall'anno 2015, il Comune assicura la massima semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente
compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.
7. Sono considerati validi anche i versamenti eseguiti da ciascuno degli obbligati in solido sulla
base delle proprie quote di possesso e sulla base delle aliquote ed eventuali detrazioni da
applicare alle proprie posizioni. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 20 comma 2, il
corretto pagamento eseguito dal coobbligato sulla base della propria quota di possesso e sulla
base delle aliquote ed eventuali detrazioni da applicare alla propria posizione non libera lo
stesso dall’obbligazione nel caso di inadempimento o non corretto adempimento da parte degli
altri obbligati in solido.
ARTICOLO 26
Dichiarazione
1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno
successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree
assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione deve essere
presentata da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su apposito modello predisposto dal Comune, ha effetto anche per
gli anni successivi. Nei casi in cui si verifichino delle modifiche dei dati dichiarati da cui
consegua un diverso ammontare del tributo la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno
dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
TITOLO IV
LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ARTICOLO 27
Presupposto impositivo
1. Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a
qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili
di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno, anche se
non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti
che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema
all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali,
artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di
erogazione idrica, elettrica, telefonica o di gas costituiscono presunzione semplice
dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di
rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da
parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio
di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione
temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.
ARTICOLO 28
Soggetti passivi
1. LA TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i
componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la TARI
è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
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3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la
TARI è dovuta esclusivamente al possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di
uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori,
fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
ARTICOLO 29
Esclusioni
1. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali di locali tassabili;
b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o
occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di
passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che
non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile
per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo
esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di
contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità
delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie,
punti di ristoro, gradinate e simili;
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche,
cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione,
silos e simili, locali o porzioni di locali occupati da grandi macchinari industriali non
amovibili, locali o porzioni di locali in cui viene svolta un’attività di lavorazione ad alta
automazione escludente la presenza umana;
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi
per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al
periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;
e) le aree o i locali impraticabili;
f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né
utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui
insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva
all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione
originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente
rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di
inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti
abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i
predetti provvedimenti.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di
utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato
per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle
sanzioni per infedele dichiarazione.
ARTICOLO 30
Esclusione dall’obbligo di conferimento
1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario
conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di
ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali
riguardanti organi di Stati esteri.
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ARTICOLO 31
Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene
conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non
assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo
53, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo
o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali
legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da
certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori
di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di
degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani
superiori ai limiti quantitativi individuati all’articolo 3, comma 3.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione
(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione
dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati
agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per
codice CER;
b) comunicare entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di
rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo
smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
ARTICOLO 32
Superficie degli immobili
1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Non rientrano nel computo della superficie i
locali o porzioni di locali pertinenziali alle abitazioni con altezza inferiore a cm. 170
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali
relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la
numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all’articolo 9-bis del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento
della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici
imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della
legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella
calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è
maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della
proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq
per colonnina di erogazione.
ARTICOLO 33
Costo di gestione
1. La Tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e
della relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due
mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune,
tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati
rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.
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4. E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il
terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al
netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi
imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a
consuntivo inferiore al gettito preventivato.
ARTICOLO 34
Determinazione della tariffa
1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del
Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione
relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la
delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno
precedente.
ARTICOLO 35
Articolazione della tariffa
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi
ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle
modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e
non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche
possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a
e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche,
prevista dall’articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall’articolo
4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso
l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in
misura percentuale compresa tra il 50% e i 100 %, del costo evitato di smaltimento finale dei
rifiuti raccolti in maniera differenziata nell’anno precedente (differenza tra i costi di
smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera
differenziata).
ARTICOLO 36
Periodi di applicazione della tassa
1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste
l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la
detenzione dei locali ed aree tassabili.
3. La cessazione dell’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si è conclusa
l’occupazione o detenzione dei locali e/o aree debitamente documentata o documentabile a
richiesta dell’ufficio competente fermo restando quanto previsto dalla L. 241/90.
4. Al fine della cessazione i contribuenti devono presentare apposita dichiarazione di
cessazione sui modelli predisposti dal Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo.
5. In caso di mancata presentazione entro il termine stabilito al comma 4 e non oltre il quinto
anno successivo alla cessazione dell’obbligazione, il tributo non è dovuto se il contribuente
dimostra di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali e/o aree ovvero se
sugli stessi il tributo è stato assolto a seguito di subentro anche derivante da attività di
accertamento del Comune.
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6. Nel caso in cui la ritardata presentazione della dichiarazione di cessazione comporti il
rimborso di somme versate si applica l’articolo 6 del presente regolamento.
7. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle
destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa,
producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio
vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la
dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all’articolo 50 del presente
regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa vengono
di regola conteggiate a conguaglio.
ARTICOLO 37
Tariffa per le utenze domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie
dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie
parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i
nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al
numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
ARTICOLO 38
Occupanti le utenze domestiche
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria
residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante
all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono
comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e
dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano
presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati
altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di
degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi,
istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene
considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia
adeguatamente documentata.
3. Per le abitazioni tenute a disposizione detenute da soggetti residenti nel territorio del
Comune non locate o utilizzate ad altro titolo soggette a tassazione si assume come numero di
occupanti 1 (una) unità.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei
cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle
persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti
quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di un’unità ogni 30 mq di superficie
imponibile sino al raggiungimento del numero dei componenti del nucleo risultanti all’anagrafe
del Comune di residenza (con arrotondamento all’unità superiore).
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze
domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di
utenze abitative.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da
soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver
trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e
non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa
presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione
dell’invito di pagamento di cui all’articolo 36, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di
variazioni successivamente intervenute.
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ARTICOLO 39
Tariffa per le utenze non domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla
superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,
calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto
4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla
superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,
calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto
4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per le utenze di cui all’articolo 3, comma 2, il coefficiente Kd è determinato in relazione al
quantitativo di rifiuti effettivamente conferito al pubblico servizio.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività
contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
ARTICOLO 40
Classificazione delle utenze non domestiche
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato A.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato A viene di
regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata
dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la
prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività
che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa
potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo
compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle
attività turistico e ricettive (campeggi, stabilimenti balneari ecc.) all’interno delle quali è
possibile stabilire con certezza le superfici ove sono svolte le diverse tipologie d’uso con
diversa tariffa.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività
economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per
la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una
o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da
altri elementi.
ARTICOLO 41
Scuole statali
1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta
disciplinato dall’articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che
deve essere coperto con la tassa.
ARTICOLO 42
Tributo giornaliero
1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare,
con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla
corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente
regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da
effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di
spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
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5 Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le
riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 46 (riciclo), 47 (inferiori livelli di prestazione del
servizio) e 48 (cumulo di riduzioni e agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze
non stabilmente attive di cui all’articolo 45
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all’articolo 29.
ARTICOLO 43
Tributo provinciale
1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è
applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla
TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa.
Nel caso in cui sistemi di pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi prevedano,
unitamente allo stesso, il pagamento al Comune di Muggia del tributo provinciale di cui al
comma 1 e il successivo riversamento alla Provincia di Trieste, si applica il compenso di cui
all’art 19 comma 5 del D.Lgs. 504/92 non inferiore a quanto ivi previsto. Tale compenso viene
trattenuto dall’importo da riversare.
ARTICOLO 44
Riduzioni per le utenze domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non
superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
c) abitazioni nelle quali risiedano nuclei familiari, il cui indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) non superi gli Euro 30.000,00, nei quali sia presente una persona
diversamente abile a causa di una invalidità civile uguale o superiore al 67%: riduzione del
50%. I contribuenti devono richiedere con apposita istanza, nella quale sia indicato il
protocollo della dichiarazione ISEE, la concessione dell’agevolazione entro e non oltre il 31
maggio dell’anno di riferimento;
d) abitazioni considerate principali, ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. g), possedute, a titolo
di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che ricevono la pensione dal
paese in cui sono residenti, a condizione che non risultino locata o date in comodato
d'uso: riduzione di due terzi.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle
condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione
della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della
relativa dichiarazione.
3. (soppresso)
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno
le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Con il Regolamento per la partecipazione della comunità locale in attività per la tutela e
valorizzazione del territorio in l’applicazione dell’art. 24 del D.L. 133/2014 convertito in L.
164/2014 possono essere stabilite delle riduzioni o esenzioni in favore di cittadini che svolgono
le attività nello stesso disciplinato;
ARTICOLO 44 BIS
Riduzioni per l’attivazione del compostaggio aerobico
1. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui
costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e
vivaistiche si applica una riduzione del 20% sulla parte variabile. La riduzione è subordinata
alla presentazione, entro 31 maggio dell’anno di riferimento, di apposita istanza, attestante di
aver attivato il compostaggio in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla
documentazione attestante l’acquisto di apposito composter di adeguata capacità o altra
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documentazione con la quale è possibile dimostrare l’attivazione del compostaggio secondo
criteri tecnici che consentano la produzione di reale compost organico in ambiente aerobico.
2. Alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti
organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica una riduzione del 20% sulla parte
variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro 31 maggio dell’anno di
riferimento, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio in modo
continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto di
apposito composter relativa o altra documentazione con la quale è possibile dimostrare
l’attivazione del compostaggio secondo criteri tecnici che consentano la produzione di reale
compost organico in ambiente aerobico.
ARTICOLO 45
Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o
atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione
rilasciata dal titolare a una pubblica autorità.
3. Alle riduzioni di cui al comma 1 si applicano le prescrizioni di cui ai commi 2 e 4 dell’articolo
44.
4. Con il Regolamento per la partecipazione della comunità locale in attività per la tutela e
valorizzazione del territorio in l’applicazione dell’art. 24 del D.L. 133/2014 convertito in L.
164/2014 possono essere stabilite delle riduzioni o esenzioni in favore delle associazioni che
svolgono le attività nello stesso disciplinato;
ARTICOLO 46
Riduzioni per il riciclo
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione
alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver autonomamente avviato al
riciclo nell’anno di riferimento tramite soggetto abilitato che dovrà rilasciare specifica
attestazione dell’attività di riciclo.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per
ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri
fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il
ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione fruibile della quota variabile, in ogni caso non superiore al 40% della stessa,
dovuta dall’utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al
riciclo per il 75% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle
utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito
modulo, entro il 31 maggio dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel
modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza
utile.
ARTICOLO 47
Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa
quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 300 metri
e 600 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza sulla strada
pubblica e al 20% per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della
disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per
imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta
dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
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ARTICOLO 48
Cumulo di riduzioni e agevolazioni
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera
sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente
considerate.
ARTICOLO 49
Riscossione
1. Il Comune riscuote la TARI suddividendo l’ammontare complessivo in tre rate scadenti il 31
luglio, il 30 settembre e il 30 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica
soluzione entro la prima rata.
2. Il Comune invia ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti al pagamento che
specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale.
3. La TARI per l’anno di riferimento è versata al Comune tramite modello di pagamento
unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante
l’apposito bollettino di conto corrente postale approvato con decreto interministeriale del 14
maggio 2013.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito al
pagamento di cui al comma 2 è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., e a pena di
decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale la TARI è
dovuta, un sollecito di pagamento. Tale sollecito indica le somme da versare in unica rata entro
trenta giorni dalla ricezione. Trascorsi 30 giorni dal perfezionamento della notifica stabilita
senza che il contribuente abbia provveduto il Comune notifica, entro il termine decadenziale,
cui all’art 1 comma 161 della L. 296/2006, un avviso di accertamento per omesso versamento
con l’irrogazione della relativa sanzione nonché alla richiesta degli interessi moratori e delle
spese di notifica. In caso di perdurante inadempimento il Comune procede alla riscossione
coattiva delle somme dovute e non versate.
5. E’ facoltà del Comune notificare ai contribuenti gli avvisi di pagamento a mezzo posta
raccomandata A/R o posta elettronica certificata con obbligo di pagamento entro i termini
stabiliti che devono giungere al contribuente almeno trenta giorni prima della data di scadenza
pagamento. In tal caso, il mancato pagamento entro i termini stabiliti comporta la notifica
entro i termini decadenziali, di cui all’art 1 comma 161 della L. 296/2006, di avvisi di
accertamento per omesso o ritardato pagamento senza necessità di precedenti comunicazioni.
ARTICOLO 50
Dichiarazione
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione
del tributo e in particolare:
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. I contribuenti residenti, relativamente ad utenze domestiche, non sono tenuti a dichiarare il
numero dei componenti della famiglia anagrafica e le eventuali variazioni dello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e
nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in
esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi
comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve
essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di
solidarietà. La dichiarazione presentata da uno degli obbligati in solido ha effetto anche per gli
altri.
5. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo al verificarsi
dal fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a
disposizione degli interessati.
6. La dichiarazione, redatta su apposito modello predisposto dal Comune, ha effetto anche per
gli anni successivi. Nei casi in cui si verifichino delle modifiche dei dati dichiarati da cui
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consegua un diverso ammontare della tassa la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno
dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di
pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli
per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve
contenere:
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice
fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici,
residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;
c) l’indirizzo completo e gli identificativi catastali dei locali e delle aree;
d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la
variazione o cessazione;
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche
deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo: denominazione completa, inclusa la ragione
sociale, come risultanti all’anagrafe tributaria, codice fiscale, codice ATECO dell’attività,
domicilio fiscale;
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza,
codice fiscale);
c) l’indirizzo completo, la superficie, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle
aree;
d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la
variazione o cessazione;
9. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali
o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata con posta
elettronica certificata o a mezzo fax accompagnato da copia del documento d’identità del
sottoscrittore. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
ARTICOLO 51
Gestione e classificazione dei rifiuti
1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento
dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di
privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal
Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste
nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione
o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile
abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui
alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge e sulle rive dei
corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da
attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135
c.c.;
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b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano
dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e
da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
ARTICOLO 52
Rifiuti assimilati agli urbani
1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione della tassa sui rifiuti e della gestione
del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell’allegato B provenienti da locali e luoghi
adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole,
agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre
che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre
rifiuti, superiore a 500 mq, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e
l’indicata superficie, non superi il 50% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di
cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al
comma precedente, purché il Comune, effettuate le opportune verifiche, specifichi – entro 60
giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell’articolo 10, comma 5, dalle utenze che
ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure
organizzative atte a gestire tali rifiuti.
3. Ai sensi dell’articolo 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 non sono
assimilabili agli urbani i rifiuti speciali prodotti nei magazzini di materie prime e di merci
funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive
ARTICOLO 53
Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze,
individuate dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio
catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni
geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di
carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati
permanentemente al terreno,
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività
di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato
naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature,
nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura,
nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o
metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei
corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di
inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi
ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive
modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati
da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di
recepimento:
a) le acque di scarico;
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b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal
regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo
smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di
compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali
abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n.
1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di
risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 117.
TITOLO V
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ARTICOLO 54
Oggetto dell’adesione
1. L’accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel
rispetto delle disposizioni riportate negli articoli seguenti.
2. E’ ammessa l’adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di
accertamento
3. L’accertamento con adesione è applicabile a qualsiasi tributo costituente la IUC.
4. E’ altresì applicabile a qualsiasi tributo di competenza del Comune di Muggia, anche se
abrogato da norme statali o regolamenti comunali, per i quali non è ancora decaduto il diritto
all’accertamento da parte del Comune.
ARTICOLO 55
Ambito di applicazione dell’accertamento con adesione
1. L’accertamento con adesione è ammesso unicamente per questioni di fatto, che si risolvano
in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle questioni che attengano alla corretta
interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l’obbligazione
tributaria è determinabile in modo non discrezionale.
ARTICOLO 56
Effetti della definizione
1. L’atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né è integrabile o modificabile da
parte del Comune. L’adesione preclude l’ulteriore azione accertatrice del Comune con
riferimento ai fatti dell’accertamento.
2. La definizione conseguente all’accertamento con adesione comporta l’applicazione delle
sanzioni nella misura di un terzo del minimo edittale.
ARTICOLO 57
Responsabile del procedimento
1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al
funzionario responsabile della IUC. Lo stesso è competente anche per i tributi di cui all’articolo
54 comma 4.
ARTICOLO 58
Attivazione della procedura su iniziativa del Comune
1. Il Comune può invitare i contribuenti a definire l’accertamento con adesione a mezzo lettera
raccomandata inviata almeno quindici giorni prima della data fissata contenente:
1) il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro;
2) il nominativo del responsabile del procedimento;
3) il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione;
4) i dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del Comune.
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ARTICOLO 59
Rinvio dell’incontro e mancata comparizione del contribuente
1. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno cinque giorni prima
della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso, il Comune fissa
una nuova data, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 58.
2. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune notifica l'avviso
di accertamento. Resta salva per il contribuente la facoltà di inoltrare istanza di accertamento
con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.
ARTICOLO 60
Svolgimento del contraddittorio 1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve essere descritto da un
verbale redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di
perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con
adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di esperire il tentativo di definizione, le date
successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.
ARTICOLO 61
Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente
1. In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine
previsto per l'impugnazione, con consegna diretta, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, una istanza di accertamento con adesione.
In tale ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di
presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere
l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia
alla stessa.
2. All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia. Il
contribuente può sempre richiedere, con le medesime modalità individuate nel primo comma,
la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, anteriormente alla notifica
dell'atto di accertamento.
3. Il Comune risponde alla richiesta del contribuente, con invito a comparire inviato anche con
modalità telematiche o formulato telefonicamente entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.
4. Si applicano tutte le disposizioni procedurali contenute nei precedenti articoli del presente
titolo.
ARTICOLO 62
Contenuto dell'atto di accertamento con adesione
1. L'accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal funzionario
responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.
Nell'atto occorre indicare:
- la motivazione dell'accertamento;
- la liquidazione della imposta dovuta e degli interessi;
- l'ammontare delle sanzioni dovute;
- la modalità di pagamento prescelta (rateale o in unica soluzione).
ARTICOLO 63
Pagamento e perfezionamento dell’adesione
1. L’importo complessivamente dovuto in esito all’atto di accertamento con adesione deve
essere corrisposto, in un’unica soluzione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’atto.
2. In alternativa, qualora la somma globale superi euro 1.000,00, è consentito il pagamento in
un massimo di numero otto rate trimestrali. Nel caso in cui l’importo complessivo superi euro
51.646,00 è consentito il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. La prima rata
deve essere versata entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data
di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. In caso di pagamento rateale e relativamente alle somme comprese nelle rate successive
alla prima, quando queste superino nel complesso euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a
prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa per il periodo di rateazione, aumentato di un
anno.
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4. Una volta eseguito il pagamento dell’intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento
rateale, della prima rata, il contribuente deve consegnare al Comune l’attestazione di
versamento nonché la documentazione afferente alla garanzia prestata. Il Comune rilascia
contestualmente copia dell’atto di accertamento con adesione.
5. L’adesione si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dovuto ovvero con il
versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.
TITOLO VI
DIRITTO DI INTERPELLO
ARTICOLO 64
Diritto di interpello
Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia
la portata di una disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della disciplina sull’abuso del
diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di
controllo.
ARTICOLO 65
Presentazione dell’istanza di interpello
1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta
interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta
qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle
medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L’istanza d’interpello deve riguardare l’applicazione della disposizione tributaria a casi
concreti e personali. L’interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti
tecnici.
3. L’istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche
disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del
contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali
possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di
associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli
effetti di cui all’articolo 68.
5. Il contribuente dovrà presentare l’istanza di interpello prima di porre in essere il
comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L’istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune
mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di
ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
7. La presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme
tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o
sospensione dei termini di prescrizione.
ARTICOLO 66
Istanza di interpello
1. L’istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del contribuente e l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche
telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le
comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono
obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie
impositiva;
c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione;
d) l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
e) la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante.
2. All’istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del
Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma
1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I
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termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata
effettuata.
4. L’istanza è inammissibile se:
a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b);
b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell’articolo 2, comma 5;
c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell’articolo 2, comma 1;
d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere,
salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di
presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la
notifica del questionario di cui all’articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non
provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
ARTICOLO 67
Adempimenti del Comune
1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante
servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro
novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza di interpello da parte del
Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell’istanza e dei
documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare
l’istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma
si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e
inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata
presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia
all’istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove
ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Muggia.
ARTICOLO 68
Efficacia della risposta all’istanza di interpello
1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente
al caso concreto e personale prospettato nell’istanza di interpello. Tale efficacia si estende
anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie
oggetto dell’istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l’indicazione della soluzione di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all’articolo 4, comma 1,
si intende che il Comune concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal
contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune,
ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare
mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con
valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell’istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
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ALLEGATO A
Categorie di utenze non domestiche
Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.
- 01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
- 02. Cinematografi, teatri
- 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
- 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 05. Stabilimenti balneari
- 06. Autosaloni, esposizioni
- 07. Alberghi con ristorante
- 08. Alberghi senza ristorante
- 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
- 10. Ospedali
- 11. Agenzie, studi professionali, uffici
- 12. Banche e istituti di credito
- 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
- 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
- 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
- 16. Banchi di mercato beni durevoli
- 17. Barbiere, estetista, parrucchiere
- 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro,
elettricista)
- 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
- 20. Attività industriali con capannoni di produzione
- 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
- 23. Birrerie, hamburgerie, mense
- 24. Bar, caffè, pasticceria
- 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
- 26. Plurilicenze alimentari e miste
- 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
- 28. Ipermercati di generi misti
- 29. Banchi di mercato generi alimentari
- 30. Discoteche, night club
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ALLEGATO B
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti
sostanze:
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti
in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette,
pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli
di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali
materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti
da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche,
quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti
di caffé scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti
deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di
frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da
lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di
trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l’informatica.
Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n.
254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività
medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed
erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni; - contenitori e sacche delle urine; - rifiuti verdi.