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Regolamento perladisciplina dell'Imposta UnicaComunale (IUC) · COMUNE DIFIUMEFREDDO diSICILIA...

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COMUNE DI FIUMEFREDDO di SICILIA Provincia di Catania Codice Fiscale 00571490879 Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) -OMlINf 01 fIUMEf't<I:UOU p'Cw,,·cia di Catania Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.96 del 09/09/2014 dicbiarata immediatamente esecutiva, come emendato.
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COMUNE DI FIUMEFREDDO di SICILIAProvincia di Catania

Codice Fiscale 00571490879

Regolamento per la disciplina dell'ImpostaUnica Comunale (IUC)

-OMlINf 01 fIUMEf't<I:UOUp'Cw,,·cia di Catania

Approvato con delibera delConsiglio Comunale n.96 del

09/09/2014 dicbiarataimmediatamente esecutiva,

come emendato.

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INDICE

TITOLO l - DISPOSIZIONI GENERALIArt. l - Oggetto del regolamentoArt. 2 - PresuppostoArt 3 - Soggetto attivoArt. 4 - Componenti del tributo

TITOLO 2-DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIAArt. 5 - oggetto del titoloArt. 6 - Presupposto del tributo

Art. 7Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione- principale principale

Art. 8 - Soggetti passiviArt. 9 - Base imponibile deifabbricati e dei terreniArt. lO - Base imponibile delle aree fabbricabili

Art. Il- Base imponibile per ifabbricati di interesse storico artistico e perifabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

Art. 12 - Riduzione per i terreni agricoliArt. 13 - Aliquote e detrazioniArt. 14 - Detrazione per l'abitazione principaleArt. 15 - Fattispecie equiparate all'abitazione principaleArt. 16 - EsenzioniArt. 17 · AgevolazioniArt. 18 · RiduzioniArt. 19 - Quota statale del tributoArt. 20 · VersamentiArt. 21 - Dichiarazione

TITOLO 3 - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)Art. 22 - Oggetto del RegolamentoArt. 23 - Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 24 - Rifiuti assimi lati agii urbani

Art. 25 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Art. 26 - Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 27 - Soggetti passivi

Art. 28 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 29 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 30 · Superficie degli immobili

Art. 3/ - Costo di gestione

Art. 32 - Determinazione della tari tra

Art. 33 - Articolazione della tariffa

Art. 34 - Periodi di applicazione del tributo

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Art. 35 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 36 - Tariffa per le utenze domestiche

ArI. 37 - Occupanti le utenze domestiche

Art. 38 - Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 39 - Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 40 . Scuole statali

Art. 41 - Tributo giornalieroArt. 42 - Riduzioni per le utenze domesticheArt. 43 - Cumulo di riduzioni

TITOLO 4 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER ISERVIZIINDIVISIBILI (TASI)

Art. 44 - Presupposto efinalitàArt. 45 - Soggetti passiviArt. 46 - Immobili soggetti al tributoArt. 47 - Periodi di applicazione del tributoArt. 48 - Determinazione della base imponibileAri. 49 - Aiiquote dei tributoArt. 50 - Servizi indivisibili e relativi costiAri. 51 - Versamento del tributoAri. 52 - ImfXJrtiminimi

TITOLO 5 - DISPOSIZIONI COMUNIAri. 53 - DichiarazioneArt. 54 - Dichiarazione TARlArt. 55 - Rimborsi e compensazioneArt. 56 - Funzionario responsabileArt. 57 - Verifiche ed accertamentiArt. 58 - Sanzioni ed interessiArt. 59 - Accertamento con adesioneArt. 60 - Riscossione coattivaArt. 61 - Importi minimiArt. 62 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioniArt. 63 - Trattamento dei dati personaliArt. 64 - Norma di rinvioArt. 65 - Entrata in vigore e norme finali

AllegatiaH. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbanialI. B: Categorie di utenze non domestiche

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TITOLO. - DISPOSIZIONI GENERALI

ART .•OGGETTO DEL REGOLAMENTO

I. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale(IUC) nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia, istituita dall' art. I , commi 639 e seguenti, della Legge27/12/2013, n. 147.2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

. . . . ....ART. 2PRESUPPOSTO

l. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso diimmobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione diservizi comunali.

ART. 3SOGGETTO ATTIVO

l. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Fiumefreddo di Sicilia per gli immobili soggetti altributo che insistono sul suo tenitorio.

ARTACOMPONENTI DEL TRIBUTO

l. Il tributo si articola in due componenti:- /a componente patrimonia/e, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;- /a componente servizi, articolata a sua volta:- nel tributo per i servizi indivisibi/i (TASI), di cui all'art. I. commi 669-679, della L. 27/12/2013, n.147. destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presenteregolamento;- nella tassa sui rifiuti (TARl), di cui all'art. I, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147,destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART.5OGGETTO DEL TITOLO

l. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia dell'impostamunicipale propria (lMU) istituita dall' art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 20 I, convertito conmodificazioni dalla Legge 22/1212011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dal!' art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito conmodificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. l, comma 380, della Legge 24/12/2012, n.228 e dall'art. l, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestàregolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n446, dall'art. 13.

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comma 13, del Decreto Legge 6/1212011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/0312011, n.23.3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Fiumefreddo di Sicilia. Nel caso di immobili cheinsistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Fiumefreddodi Sicilia in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART,6PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

l. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorreredal 0110112014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelleclassi ficate nelle categorie catastali AI I-Al8 e Al9 e relative pertinenze.2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 0110112014, non si applica altresì:a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite adabitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008del Ministro delle infrastrutture;c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàimmobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanenteappartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché alpersonale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, commal, del Decreto Legislativo 19/0512000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia,per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART.7DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E

ABITAZIONE PRINCIPALE

I. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/1212011, n. 201 e dell'art. 2,comma l, lettera a, del Decreto Legislativo30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o chedeve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato ('areaoccupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzioneè soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella diultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunqueutilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazionedel tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato deiluoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi. in unmero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazioneoriginaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L 6/1212011, n. 201 e dell'art. 2,comma I, lettera b, del Decreto Legislativ030/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopoedificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettivedi edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione perpubblica utilità. Non sono da considerarsi làbbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggettiidentificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali. invece. persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastoralemediante i'esercizio di attività dirette alla coiiivazione dei fondo, alla silvicoitura. aiia funghicoltura edall'allevamento di animali. Un'area è da considerare làbbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio inbase allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazionedella regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

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3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma l,lettera c, del Decreto Legislativ0301121l992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delleattività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12I20ll, n. 201,l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale ilpossessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sonopertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6e CI7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche seiscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenzaanagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principalesi applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece ladimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comlllli diversi, le agevolazionianzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazioneo altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore eresidenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART. 8SOGGETTI PASSIVI

I.Sono soggetti passivi dell'imposta:- il proprietario di fabbricati, di aree fabbrica bili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quellistrumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell 'impresa;

il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati. areeedificabili e terreni;- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazionefinanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata delcontratto;- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ognicaso, ai fmi del tributo, titolare di diritto di abitazione.2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo69, comma l, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta èeffettuato da chi amministra il bene.

ART. 9BASE IMPONffiILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

I. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articoloe del seguente.2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicandoall'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al IO gennaio dell'anno di imposizione,rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996. n. 662, imoltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertitodalla Legge 22/1212011, n. 214.3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D. non iscritti in catasto, interamente possedutida imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenutoapplicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al IO gennaiodell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51. della legge

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23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli noncoltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscrittinella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dallo gennaio 2014, pari a 75.

ART. IOBASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

l. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercioal IO gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori diadattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dallavendita di aree aventi analoghe caratteristiche.2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi direcupero a norma dell'art. 3, comma l, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente dellaRepubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale èconsiderata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione deilavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui iltàbbricato costruito, ricostruito o ristrutturatO è- comunque- tiiiIiizalo c comunque fino alla data diaccatastamento del fabbricato come ultimato.3. 11Comune con apposita deliberazione di consiglio comunale, può determinare periodicamente eper zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.4. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamentodell 'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri delcom ma precedente.

ART. IlBASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER

[FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILIIINABITABILI

I. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo IO del Decreto Legislativo22/01/2004, n. 42;b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periododell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertatadall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idoneadocumentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare unadichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.2. La riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di cui alla lettera b del precedentecomma l, compete solamente ai fabbricati oggetto di fatiscenza sopravvenuta, non superabile coninterventi di manutenzione neppure straordinaria, aventi muri perimetrali, solai o tetti o sottotettigravemente lesionati, con rischio potenziale rischio di crollo totale o parziale oppure oggetto diordinanza di sgombero o di demolizione o ripristino.

ART. 12RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

I. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoliprofessionali di cui all'art. I del Decreto Legislativo 29103/2004, n. 99, iscritti nella previdenza

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agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente allaparte di valore eccedente € 6.000e con le seguenti riduzioni:a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro15.500;b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro25.500c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro32.000.2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nellaprevidenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devonoessere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essererapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota dipossesso.3. L'agevolazione anzidetta ha carattere soggettivo e pertanto si applica per intero sull'imponibilecalcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo, coltivatorediretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola, che coltivadirettamente il fondo.4. Le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatore diretto o da imprenditore agricolo a titoloprofessionale, sono considerate terreni agricoli ai fini dell'imposta municipale propria se sullestesse persiste l'utilizzazione agro-siIvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette allacoltivazione del fondo, alla funghi coltura ed all'allevamento di animali.5. Soggetti passivi in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titoloprincipale, sono considerati coloro che in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditoreagricolo a titolo principale risultano iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 dellalegge 9 gennaio 1963, n. 9, della Camera di Commercio Industria e artigianato, nalia previdenza agrICola(2" comma dell'art. 58 del Decreto legislativo n. 446 del 1997)".

ART,13ALIQUOTE E DETRAZIONI

I. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale,adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previstodai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/1212011, n. 201 e dell'art. l, comma 380, lel. g,della Legge 24/12/20 12, n. 228 e comunque nell' esercizio della potestà regolamentare di cui all' art.52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle nonne statali perl'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazionevigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di basefissata dalla legge.2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193,comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, inderoga a quanto previsto dall'art. I, comma 169, della Legge 27/1212006, n. 296.3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve esserepubblicata nel sito informatico di cui all'articolo I, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360,ai sensi dell'art. 13, coroma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/20 Il, n.20 11. L'efficacia delladeliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

ART. 14DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

I. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivoe classificata nelle categorie catastali All, Al8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, sidetraggono, lino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante ilquale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più

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soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale ladestinazione medesima si verifica2. La detrazione di cui al comma I si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istitutiautonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventile stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13,comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

ARTlSFAITISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

l. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale:a. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili cheacquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanita..";a seguito di ricovero permancnte~ acondizione che la stessa non risulti locatab. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolodi proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.2. Per poter usufruire delle agevolazioni di cui al comma precedente il soggetto passivo è tenuto apresentare la dichiarazione lMU, nel termine ordinario di legge, allegandovi apposita dichiarazionesostitutiva delle circostanze che danno diritto alla sualloro fruizione. Il contribuente è tenuto apresentare la dichiarazione IMU di variazione nell'ipotesi in cui vengano meno le condizioni per lafruizione dell'agevolazione.

ART.16ESENZIONI

l. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nelproprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzifra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinatiesclusivamente ai compiti istituzionali.2. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,come identificate dall' art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 20 J l, n. 20 l, ad eccezione di quelleclassi ficate nelle categorie catastali N l, N8 e N9.3. L'imposta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non siapplica:a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite adabitazione principale e relafive-pertÌIlenze -dei~sOci as-segnatari; --- -- - -- -b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomiper le case popolari;c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàimmobiliare,posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanenteappartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quellodipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionaledei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dalI'articolo 28, comma l, del decreto legislativo19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sonorichieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.3. L'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di CUI al comma 8 dell'articolo

13 del decreto-legge del 6 dicembre 20 I1 n. 20 l.4. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma l, lettere b), c). d), e), I), h) ed i) del

D.Lgs. 504/1992.

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5. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il qualesussistono le condizioni prescritte dalla norma.

ART. 17Agevolazioni

l. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazioneprincipale un 'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un 'unitàpertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza inistituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risultilocata;b) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o diusufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;2. La sola detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per lecase popolari.3. Le agevolazioni IMU per abitazione principale possono essere applicate anche su più unitàimmobiliari, distintamente accatastate, se il fabbricato, considerato nel suo complesso, èeffettivamente utilizzato dal contribuente come abitazione principale, assumendo rilievo, a tal fine,non il numero delle unità catastali ma la prova dell'effettiva utilizzazione ad "abitazione principale"dell'immobile complessivamente considerato ( es. unico allaccio ENEL, GAS, ACQUA, ecc .... ).4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza,entro il termine di presentazione della dichiarazione mc relativa all'anno interessato.

ART. 18Riduzioni

I. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/20 Il la base imponibile è ridotta del 50 per cento:a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo IO del Decreto Legislativo 22gennaio 2004, n. 42;b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periododell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertatadal l' ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idoneadocumentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare unadichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nellamisura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altraautorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazionedella dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato . Lariduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5,comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, l'inagibilità oinabitabilità deve consistere nel degrado lìsico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltredeve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali(pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolopotenziale di crollo delI"edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenzeigienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria ostraordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico -edilizia.

IO

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3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati dicalamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza dievacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa Lo stato diinagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissionedell 'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimoperiodo.4. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma I, lett. b) del presente articolo, restano valide, senon sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini l.c.1. eIMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuovadichiarazione IUC.

5. Inoltre sul valore ridotto (delle aree fabbricabili), una ulteriore riduzione del 30% per i lotti diterreno che nell'ambito della zonizzazione operata dal PRG, rientrino nei seguenti casi ecomportano di fatto per il contribuente un deprezzamento del valore commerciale del lotto:

l) Lotti di terreno che non consentono una edificazione come da indice di fabbricabilitàfondiaria I.F.F. per motivi esclusivamente urbanistici di rispetto delle distanze minime,rapporto di copertura o perrneabilità, come da norrne di attuazione nel caso delle diversezone omogenee edificabili;

2) Lotti di terreno che non consentono una edificazione come da indice di fabbricabilitàfondiaria I.F.F. per motivi legati a vincoli ecologici, ambientali e intTastrutturali (fascia dirispetto autostradale, fascia di rispetto di tracciato ferroviario, fascia di rispetto stradale,servitù da elettrodotto, limiti acquedotto, vincolo cimiteriale, fascia di rispetto gasdotto eetc);

3) Lotti di terreno in zone non urbanizzate, interni e senza strade e sottoservizi realizzati efunzionanti.

Tutte le richieste di riduzione devono essere accertate : mediante perizia tecnica giurata redatta daun tecnico incaricato dal contribuente e che ovviamente deve essere sottoposta alla verificadell 'ufficio comunale di competenza

ART. 19QUOT A ST AT ALE DEL TRIBUTO

I. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. I, comma 380, let. 0, della Legge 24/12/2012, n. 228, ilgettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nelgruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.2. rI Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 puntipercentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.3. La riserva di cui al comma l non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nelgruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso siapplicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sonosvolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddetteattività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 20VERSAMENTI

l. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei qualisi ì: protratto il possesso. A tale tine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un 'obbligazione tributariaautonoma.

Il

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2. Il versamento dell'imposta dovuta al ComWle per l'anno in corso è effettuato in due rate,scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in Wl'W1icasoluzione annuale dacorrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizionidell' articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttoredell' Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postaleapprovato con D.M. 23/1l/2012.3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodicimesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovutaper l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicatinel sito informatico di cui all'articolo l, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998. In caso dimancata pubblicazione si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovutarisulta inferiore a euro 12.5. II pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pario inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nelcaso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per contodegli altri.

ART. 21DICHIARAZIONE

I. l soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alladata in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai finidella determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decretoministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichinomodificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'impostadovuta.2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, inquanto compatibili.

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TITOLO 3 - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARO

ART. 22Oggetto del Regolamento

l. Il presente Regolamento disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativial servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 01/01/2014, della Imposta Unica Comunale"IUC" in attuazione dell' art. I commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147del 27.12.2013 (legge di stabilità e smi).2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente. regolamentoattivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citatoarticolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 .3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidentedella Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 23Gestione e classificazione dei rifiuti

l. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento deirifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativasull'intero territorio comunale.2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalRegolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nelpresente regolamento.3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma l, letto a), del Decreto Legislativo 3aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disti o abbia l'intenzione oabbia l'obbligo di disfarsi.4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152:a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civileabitazione;b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui allalettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle stradeed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rivedei corsi d'acqua;e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;f) i riftuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri ritiuti provenienti da attivitàcimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.5 Sono rifiuti speciali ai sensi dell' articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152:a) i ritiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli etfetti dell'articolo 2135 c.c.;b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i riftuti che derivano dalleattività di scavo;c) i rifiuti da lavorazioni industriali;d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;e) i ritiuti da attività commerciali;t) i ritiuti da attività di servizio;g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smalti mento di ritiuti. i tànghi prodotti dallapotabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque retlue e daabbattimento di fumi;

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h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 24Rifiuti assimilati agli urbani

l. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio,le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversidalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali,industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Art.25Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

l. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze,individuate dall' articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:a) le emissioni costituite da effiuenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carboniocatturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive discambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva2009/311CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegatipermanentemente al terreno,c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività dicostruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a tini di costruzione allo stato naturale e nellostesso sito in cui è stato escavato;d) i rifiuti radioattivi;e) i materiali esplosivi in disuso;f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonchéaltro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicolturao per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggianol'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsid'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità oripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati daaltre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:a) le acque di scarico;b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento(CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smalti mento in discarica oall'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattutiper sradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;d) i ri fiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorseminerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 26Presupposto per l'applicazione del tributo

l. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasititolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrreritiuti urbani e assimilati.2. Sono soggetti al tributo:

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a) tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissaal suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, a prescindere dalla lororegolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, compresi quelli accessori opertinenziali;b) tutte le aree scoperte, considerandosi tali anche quelle coperte da tettoie o altre strutture e apertesu almeno un lato, operative e non operative, comprese quelle accessorie e pertinenziali.c) le utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;d) le utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali,artigianali, industriali, professionali e le attiviià produttive in genere.3. Sono escluse dal tributo:a) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in viaesclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comunetra i condomini.4. La presenza di arredo oppure [' attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazioneidrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplicedell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione dirifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da partedegli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attivitànell' immobile o da dichiarazione "lasciata dal titolare a pubbliche autorità.5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzionetemporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 27Soggetti passivi

I. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra icomponenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo èdovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel COnlO del medesimo anno solare, iltributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, usoabitazione, superficie.4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce iservizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di usocomune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermirestando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributarioriguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 28Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

I. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che noncomportano, secondo la comune esperienza, la produzione di ritiuti in misura apprezzabile per laloro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste dicontratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;b) i locali ad uso non domestico (categoria catastale CI, C3..) per i quali è consentito l'esercizio diuna attività. non forniti di impianti. attrezzature e sprovvisti di contratti attivi di fornitura deiservizi pubblici a rete;c) le supertìci destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità dellesuperfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie. punti diristoro. gradinate e simili;

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d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabineelettriche, silos e simili;e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi perrestauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data diinizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dal tributo per obiettive condizioni di non utilizzabilitàderivanti dall'esecuzione di interventi edilizi, deve indicare nella dichiarazione iniziale o divariazione la tipologia dell'intervento ed il periodo di esecuzione dello stesso e, in caso di interventiinerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora.L'esclusione opera per il periodo di obiettiva non utilizzabilità e comunque non oltre l'anno in cuila dichiarazione è presentata, salvo che entro il 31 gennaio dell'anno successivo non sia presentatauna nuova dichiarazione attestante il permanere della condizione di non utilizzabilità derivante dallaprosecuzione dell'intervento e contenente l'indicazione dell'ulteriore periodo di esecuzionedell'intervento medesimo, con conseguente esclusione dal tributo per il nuovo periodo indicato ecomunque non oltre l'anno in cui la nuova dichiarazione è presentata Salvo prova contraria, gliinterventi di semplice manutenzione ordinaria non comportano la non utilizzabilità dei locali o dellearee.Se nei locali ad uso non domestico (categoria catastale C I,C3 ..) non vengono esercitate attività, masono forniti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete , impianti , attrezzature, glistessi sono soggetti a tassazione e viene applicata la tariffa indicata al punto 3 dell' allegato "S" .2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria odi variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idoneadocumentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagliorgani competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedirel'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenzetotalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero annosolare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedeledichiarazione.

Art,29Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

l. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto diquella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiutispeciali non assimilati eJo pericolosi, o comunque di sostanze non conferibili al pubblicoservizio, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:a) le superfici adibite all'allevamento di animali;b) le supertici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo oforestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili esimili depositi agricoli;c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazionedel direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, reparti e sale di degenza cheospitano pazienti affetti da malattie infettive.3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali non assimilati o disostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o siasommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile ècalcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui [' attività è svolta la percentuale diabbattimento del 30 %.4. Per fruire dell'esclusione o della riduzione prevista dai commi precedenti. gli interessati devono:

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a) indicare nella denuncia originaria o di variazIOne il ramo di attività e la sua classificazione(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiutio sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (speciali, pericolosi, sostanze esclusedalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi dirifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione atte stante losmaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 30Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alleunità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazionecivica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazioneordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita daquella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativialle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e lanUInerazione civica interna ed esterna di ciascun som-une di::ui·all'artico!o 9-bis, del Decreto Legge6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazioneordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficiecatastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottandole più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n.212.3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quellacalpestabile, misurata al filo interno dei muri. con esclusione di quella parte con altezza minimaindicata nel regolamento edilizio comunale.4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale èmaggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area dellaproiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq percolonnina di erogazione.

Art. 31Costo di gestione

l. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e diesercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.2. [ costi del servizio- sono definiti ogni anno sulla base del Plano finanzi-ario degli interventi e dallarelazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi primadel termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune. tenuto contodegli obiettivi di miglioramento della produttività. della qualità del servizio fornito.3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificatirispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre ilterzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al nettodella maggiorazione e del tributo provinciale:a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventiimprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio. nel caso di gettito a consuntivoinferiore al gettito preventivato.

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Art. 32Determinazione della tariffa

l. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrispondeun' autonoma obbligazione tributaria2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità disuperficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizionicontenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consigliocomunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessaannualità.4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro iltermine indicato al comma precedente, ha effetto dal l° gennaio dell'anno di riferimento. Se ladelibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 33Articolazione della tariffa

l. La taritfa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali delcosto del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e dauna quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito eall' entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi diinvestimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e nondomestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestichepossono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b,Allegato I, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 34Periodi di applicazione del tributo

1. TI tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussistel'occupazione o la detenzione dei locali o aree.2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzionedei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente etempestivamente dichiarata.J. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alladata di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettivacessaZIOne.4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazionid'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dalgiorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per levariazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta,sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 15, decorrendo altrimenti dalla data dipresentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 35Contenuto e presentazione della dichiarazione

I. Le dichiarazioni di iscrizione. variazione o cessazione devono essere presentate conleslualmentealla dichiarazione di cambio della residenza del contribuente e in occasione di rilascio di licenze,autorizzazioni o concessioni, certificati di abitabilità o agibilità e comunque entro il mese

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successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messigratuitamente a disposizione degli interessati.2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazionidei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario ladichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nelcaso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare soloquelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di contocorrente postale, F24 ovvero tramite modello di pag.unento unificato- di cuialrarticolo--11-deLDecreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamentoè noti ficato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre delquinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omessoo insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giornidalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso diinadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e siprocederà alla riscossione coatti va con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 36Tariffa per le utenze domestiche

l. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numerodegli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato l, del Decreto del Presidentedella Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria3. Un fabbricato costituito da più unità immobiliari distintamente accatastate, può essereconsiderato nel suo complesso unica abitazione, se è effettivamente utilizzato dal contribuente comeabitazione principale ai fini IMU, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastalima la prova dell'effettiva utilizzazione ad "abitazione principale" dell'immobile complessivamenteconsiderato ( es. unico allaccio ENEL, GAS, ACQUA, ecc .... ).

Art. 37Occupanti le utenze domestiche

I. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante daidati fomiti dall'anagrafe generale del Comune. Per il primo semestre si terrà conto delle risultanzeanagrafiche al IO gennaio mentre per il semestre successivo di quelle presenti al IO luglio. Nel casodi apertura di una nuova utenza e della conseguente scissione del nucleo familiare, il numero deglioccupanti corrisponderà a quello risultante all'anagrafe qualora la regolarizzazione avvenga entro30 giorni dalla data di occupazione dell'immobile, fermo restando che l'aggiornamento deicomponenti della precedente famiglia avverrà con cadenza semestrale. Sono esclusi da taleapplicazione i casi in cui individui, precedentemente facenti parte di un nucleo familiare, si ritiutinodi cancellarsi dallo stato famiglia, pur non dimorandovi. In tale ipotesi i componenti verrannoconteggiati sulla base degli effettivi occupanti a decorrere dal verbale di accertamento da parte delComando della Polizia Locale e per il tempo necessario per la regolarizzazione anagrafica.2. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la

-----~Fe~sKlefl-za_nelHmità_aGitatWa,-~isultanO-Uii-dimoranti, fatt<LeCC.ezione_per quelli la cui permanenzanell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devonoessere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20.0, fatta eccezione perle variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagraticocomunale ai fini della corretta determinazione della tariffa del tributo.

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3. Alle pertinenze dichiarate dal contribuente e classificate nelle categorie catastali C2-C6-C7, nellamisura massima di tre, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione, si applica solo la quotafissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.4. Le cantine, le soffitte, le autorimesse, i box e i posti auto catastati o gli altri simili luoghi dideposito, che non sono pertinenze dell'abitazione principale si considerano, a fini tari ffari, utenzenon domestiche. La tariffa applicata è quella indicata al punto 3 dell'allegato "B" .5. Per le utenze domestiche a disposizione condotte da soggetti residenti e non residenti nelComune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi adisposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume comenumero degli occupanti quello di due unità.6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggettigià ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi e non locate o comunqueutilizzate a vario titolo,dopo aver trasferito la propria residenza in strutture sanitarie o di ricovero ,il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa ècalcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 38Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficieimponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sullabase di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato l,del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando allasuperficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto4.4, Allegato 1,del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attivitàcontestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 39Classificazione delle utenze non domestiche

I. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell' allegato B.2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene diregola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottatadall '1STAI relativi all' attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenzadell' attività effettivamente svolta.3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività chepresenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialitàquantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte dello stesso compendio.Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici conun' autonoma e distinta utilizzazione, purchè singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq.5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una ol'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altridementi.6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica oprofessionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specificaattività esercitata, purché di estensione non inferiore a 30 mq.

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Art. 40Scuole statali

l. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuolematerne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori dimusica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248,convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deveessere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 41Tributo giornaliero

I. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengonotemporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con osenza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa allacorrispondente categoria di attività non domestica.3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presenteregolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudinequantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo daeffettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi edaree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo Il del DecretoLegislativo 14 marzo 20 Il, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa5. AI tributo giornaliero non si applicano le riduzioni e le agevolazioni previste dal presenteregolamento.6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ledisposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

Art. 42Riduzioni per le utenze domestiche

l. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenzedomestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,all'estero: riduzione del 20 %; ,b) fabbricati rurali ad uso abitativo : riduzione del 20 %2. Le riduzioni di cui al comma precedente, debitamente supportate da idonea documentazione, siapplicano dalla data di presentazione della relativa dichiarazione iniziale o di variazione.3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno lecondizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno lecondizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 43Cumulo di riduzioni.

I. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni. è prevista l'applicazione di nonpiù di una riduzione/agevolazione, individuata tra quelle più favorevoli al contribuente.

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TITOLO 4 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI(TASI)

ART. 44PRESUPPOSTO E FINALIT A'

l. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è iI possesso o ladetenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili,come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come megliospecificati dal presente regolamento.3.

ART.4SSOGGETTI PASSIVI

I. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà. usufiutto, uso, abitazione osuperficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 44. In casodi pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unicaobbligazione tributaria.2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto realesulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria In taleipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare deldiritto reale sull 'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di dirittireali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primied una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore asei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali atitolo di proprietà. uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispeciesi fa riferimento alla durata del rapporto.4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI èdovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla datadella stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce iservizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte diuso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restandonei confronto di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante ilocali e le aree in uso esclusivo.

ART. ~6IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

I. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le areecdificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivi bile nel catasto fabbricati,considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che necostituisce pertinenza Quest'ultima è tale quando è destinata in modo elTettivo e concreto a servizioo ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dellostato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivi bile nel catasto edilizio urbano,come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede

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anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nelcaso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenzaanagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale peril nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendonoesclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e CI7, nella misura massima diun 'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catastounitamente all'unità ad uso abitativo.4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumentiurbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organocompetente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteriprevisti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nellostrumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione dieventuali strumenti attuati vi necessari per la sua edificazione.5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla datadi ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunqueutilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché siadichiarato come ultimato.6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. l, comma 3, del Decreto Legge06/03/2014, n. 16.

ART.47PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

l. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giornoin cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo esussistono fino al giorno di cessazione. TI tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno,computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle areeimponibili.

ART. 48DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla T ASI è quella prevista per l'applicazionedell' imposta municipale propria (IMU).2. La base imponibile è ridotta del SOOIo per:a. i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo lO del codice di cui al DecretoLegislativo 42/2001;b. i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periododell 'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertatadall 'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idoneadocumentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare unadichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodoprecedente.

ART. 49ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, daadottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, inconformità con i servizi e con i costi individuati dal presente regolamento.2. (n ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobilenon può superare ('aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.

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3. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno ilimiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontarecomplessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni oaltre misure, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate aisensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioniàaiia Legge 22/12i2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori aquelli determinati si con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

ART. 50SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

l. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

a. Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi;b. Illuminazione pubblica e servizi connessi;c. Servizi di protezione civile;d. Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale;e. Polizia Locale.

ART. 51VERSAMENTO DEL TRffiUTO

l. I soggetti passivi sono tenuti ad effettuare il versamento del tributo in autoliquidazione tenutoconto della decorrenza e della cessazione dell'obbligazione tributaria Ferma restando in ogni casola responsabilità solidale tra i possessori, è possibile suddividere il pagamento dell'unicaobbligazione tributaria gravante sui medesimi sulla base delle rispettive quote di possesso.2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24)o bollettino di conto corrente postale.

ART. 52IMPORTI MINIMI

l. TI contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tuttigli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12,00.

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TITOLO 5 - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 53DICHIARAZIONE

I. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunaleentro il tennine del 30 giugno delloanno successivo alla data di inizio del possesso o delladetenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano fenne le specifiche nonne legislative equanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti lapresentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si consideranovalide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'JMU o della previgente ICL contenenti tutti glielementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI chenon hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazionenon contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi,sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma l.4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le nonne del seguente articolo.

ART. 54DICHIARAZIONE TARI

l. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggettopassivo di presentare apposita dichiarazione di inizio possesso o detenzione dei locali o delle areesoggette.2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche dauno solo degli occupanti/detentori o possessori.3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduliappositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quellodi inizio del possesso, della detenzione. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o amezzo posta con raccomandata alr, allegando fotocopia del documento d'identità La denuncia siintende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alladata di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale.4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi,sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diversoammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare appositadichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si èveri ficata la variazione.Comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero deicomponenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

a. Utenze domestiche:• Generalità del detentore/possessore, il codice tiscale, la residenza;• Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della

qualifica;• Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente,

superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;• Numero degli occupanti i locali;• Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;• Data in cui ha avuto inizio possesso o detenzione dei locali o IO CUI è intervenuta la

vanazlOne;b. Utenze non domestiche

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• Denominazione della ditta o ragione sociale della società. relativo scopo sociale oistituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA,codice ATECO dell'attività. PEC;

• Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;• Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;• Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente,

superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loropartizioni interne;

• Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilatiagli urbani;

• Data di inizio del possesso o della detenzione o degli elementi denunciati.La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta6. La dichiarazione di cessato possesso o detenzione dei locali o delle aree deve essere presentatadal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quellodi cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa7. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme lesuperfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, TIA o della TARESeventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari perl'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazionigià presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo diapposite richieste presentate agli utenti.

ART. 55RIMBORSI E COMPENSAZIONE

l. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro iltennine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertatoil diritto alla restituzione.2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.3. Su richiesta del contribuente il credito spettante per uno dei tributi componenti la IUC puòessere compensato con lo stesso tributo componente la IUC dovuta per il medesimo anno o dovutaper gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi diaccertamento riguardanti la stessa componente tributaria per il quale è stato chiesto il rimborso.4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel tassolegale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. l della L. 296/06, con decorrenza dalladata dell' eseguito versamento.5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limitiminimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 56FUNZIONARIO RESPONSABILE

I. A norma dell'art. l, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionarioresponsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativae gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti atTerenti a tali attività. nonché larappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dallevigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singolitributi componenti l'imposta unica comunale.

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ART. 57VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

l. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazionepresentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A talfine può:a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60

giorni dalla notifica;b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati

presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizipubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese ediritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamenteautorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previstidalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla direttarilevazione l'ente procede al\' accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art.2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. l, della L. 296/2006, ove nominati;del proprio personale dipendente;di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimopuò stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato edesibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall' Agenzia delle Entrate.2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettereall'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali,periodicamente copia o elenchi :- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domiciliodella popolazione residente.3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARl, il comune, per le unità immobiliari adestinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare comesuperficie assoggettabile al tributo I'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri dicui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. l, comma 646, della L. 147/2013.4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontrioperati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività delversamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o divariazione, il Comune provvederà alla notitica di apposito avviso di accertamento motivato inrettifica o d'ufficio, a norma dei commi 16] e 162 dell'art. l della L. 29612006, comprensivo deltributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avvisodi accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti itributi componenti la lUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche piùavvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.5. Il versamento delle somme dovute a seb'Uitodella notifica degli avvisi di accertamento avvienemediante modello di pagamento unificato o con le altre modalità consentite dalle vigentidisposizioni.6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenzapassata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive ali 'intervenutaddinitività.

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ART. 58SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultantedalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omessoo tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamentieffettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad unquindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizioneagevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata,incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma l let. a), entro il termine di60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni dilegge.3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per laproposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, sedovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 59ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'3ft. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istitutodell'accertamento con adesione, coSÌ come disciplinato dal vigente regolamento comunale inmateria, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 60RISCOSSIONE COATIIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro iltermine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalitàconsentite dalle normative vigenti.2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre delterzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensidell'art. l, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 61[MPORTI MINIMI

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coatti va qualoral'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00,con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi diversamento del tributo.

ART. 62DILAZIONI Dl PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

l. Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento il FunzionarioResponsabile del tributo può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizionieconomiche del richiedente, la dilazione del pagamento fino ad un massimo di cinque ratebimestrali, qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenutidefinitivi superi l'importo di Euro 1.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis

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del D.P.R.633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizzaassicurati vafidej ussoria).2. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto alle scadenze previste per gli atti impositivi, siapplicano gli interessi legali.

ART. 63TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

l. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del DecretoLegislativo 196/2003.

ART. 64NORMA DI RINVIO

I. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni dilegge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizicomunali (TASI) e della tassa rifiuti(TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentarivigenti applicabili.

ART. 65ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

I. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

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ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, leseguentisostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;- imballaggi primari- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè~--- - .

raccolti in forma differenziata;- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette,

pallets;- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata,fogli di plastica metallizzati e simili;

- frammenti e manufatti di vimini e sughero,- paglia e prodotti di paglia;- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;- feltri e tessuti non tessuti;- pelle e simil - pelle;- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali

materiali, come camere d'aria e copertoni;- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatticomposti da tali materiali;

- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche,quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;

- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;- nastri abrasivi;- cavi e materiale elettrico in genere;- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, qualiscarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimentideteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazionedi frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti dalavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura

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e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;- accessori per l'infonnatica.

Sono altresÌ assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, letto g), D.P.R. 15luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche eprivate, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, dicura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23dicembre 1978, n. 833:- rifiuti delle cucine;- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,- rifiuti ingombranti- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;- indumenti e lenzuola monouso;- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi- pannolini pediatrici e i panno Ioni,- contenitori e sacche delle urine;- rifiuti verdi.

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ALLEGATOBCategorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

o1. Associazioni (assistenziali, politiche, culturali, sindacali, sportive, ricreative,ecc.), biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.), circoli privati, luoghi di cultolimitatamente ai locali o aree diverse da quelli esclusivamente destinati all'eserciziodel culto

02. Cinematografi, teatri

03. Autorimesse, magazzini e depositi senza vendita diretta

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi esclusa la parte in cui vieneeffettivamente svolto l'esercizio dell'attività sportiva

05. Stabilimenti balneari

06. Autosaloni, esposizioni, aree scoperte, costituenti accessorio o pertinenza deilocali assoggettabili al tributo, sulle quali si svolge un'attività privata, spazi espositiviIn genere

07. Alberghi e pensioni con ristorante, agriturismi con somministrazione di alimenti ebevande

08. Alberghi e pensioni senza ristorante, agriturismi senza somministrazioni dialimenti e bevande, affittacamere, bed and breakfast, case vacanze

09. Carceri, caserme, case di cura e di riposo, laboratori e ambulatori di analisimediche e cliniche, ambulatori veterinari, centri fisioterapici e di rieducazione privati

lO. Ospedali, uffici ed altri locali delle a.s.l.

Il. Agenzie (d'affari, mobiliari e immobiliari, pubblicitarie, automobilistiche,assicurative, ecc,), studi e uffici professionali, onoranze funebri

12. Banche, istituti di credito, società finanziarie, società di leasing

13. Cartolerie, librerie, gioiellerie, negozi di calzature, abbigliamento, ferramenta,ricambi auto, macchine agricole, articoli musicali, articoli da regalo e per la casa,materiale elettrico, biciclette, elettrodomestici, elettronica, computer, giocattoli, foto-ottica, caccia e pesca, telefonia, videonoleggi, idrosanitari, arrnerie, altri beni durevoli

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14. Edicole, farmacie, erboristerie, fitofarmacie, plurilicenze non alimentari,tabaccherie, profumerie, prodotti per parrucchieri

15. Negozi di antiquariato, mobili, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti.

16. Banchi di mercato beni durevoli.

17. Barbiere, estetista, parrucchiere, lavanderie, sartorie

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, tipografo,restauratore, calzolaio, orologiaio, corniciai, tappezzerie)

19. Auto e moto officina, carrozzeria, elettrauto, auto lavaggio, gommisti, officinemeccaniche

20. Attività industriali con capannoni di produzione

21. Attività artigianali di produzione beni specifici (frantoi, aziende agricole,produzione pasticceria, pane o pasta)

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, rosticcerie

23. Birrerie, hamburgherie, mense

24. Bar, caffe, pasticcerie, gelaterie

25. Supermercati, macellerie, vendita salumi, pane, pasta formaggi e generialimentari vari

26. Plurilicenze alimentari e/o miste (attività di vendita generi vari, vendita animali egeneri attinenti)

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

28. Ipermercati di generi misti

29. Banchi di mercato generi alimentari

30. Discoteche, night club, sale da ballo, da divertimento, da giochi, da scommesse.

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