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Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (1) · strutture sono composte da non meno di sette...

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Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (1) (1) In B.U.R.L. 7 novembre 2008, n. 41, suppl. ord. n. 130 Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere (2) (2) Vedi anche gli articoli 10 e 11, Reg. 21 settembre 2009, n. 16, circa disposizioni transitorie e deroghe per le strutture ricettive alberghiere. Epigrafe Premessa Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione. Art. 2 - Strutture ricettive alberghiere e relative caratteristiche. Art. 3 - Specificazioni aggiuntive. Art. 4 - Requisiti strutturali minimi. Art. 5 - Accessibilità. Art. 6 - Camera, suite, appartamento e dipendenze. Art. 7 - Classificazione delle strutture. Art. 8 - Procedura per la classificazione. Art. 9 - Autorizzazione all'esercizio delle attività. Art. 10 - Denominazioni. Art. 11 - Insegna, targa e altri obblighi informativi. Art. 12 - Verifica della soddisfazione dell'ospite negli alberghi. Art. 13 - Disposizioni transitorie. Art. 13-bis - Disposizioni transitorie in materia di residences. Art. 14 - Abrogazioni. Allegato A – Requisiti minimi alberghi Requisiti minimi residences Requisiti minimi motels Targa per strutture ricettive alberghiere La Giunta regionale ha adottato Il Presidente della Regione emana il seguente regolamento: 10-10-2014 1
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Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (1)

(1) In B.U.R.L. 7 novembre 2008, n. 41, suppl. ord. n. 130

Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere (2)

(2) Vedi anche gli articoli 10 e 11, Reg. 21 settembre 2009, n. 16, circa disposizioni transitorie

e deroghe per le strutture ricettive alberghiere.

Epigrafe

Premessa

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.

Art. 2 - Strutture ricettive alberghiere e relative caratteristiche.

Art. 3 - Specificazioni aggiuntive.

Art. 4 - Requisiti strutturali minimi.

Art. 5 - Accessibilità.

Art. 6 - Camera, suite, appartamento e dipendenze.

Art. 7 - Classificazione delle strutture.

Art. 8 - Procedura per la classificazione.

Art. 9 - Autorizzazione all'esercizio delle attività.

Art. 10 - Denominazioni.

Art. 11 - Insegna, targa e altri obblighi informativi.

Art. 12 - Verifica della soddisfazione dell'ospite negli alberghi.

Art. 13 - Disposizioni transitorie.

Art. 13-bis - Disposizioni transitorie in materia di residences.

Art. 14 - Abrogazioni.

Allegato A – Requisiti minimi alberghi

Requisiti minimi residences

Requisiti minimi motels

Targa per strutture ricettive alberghiere

La Giunta regionale ha adottato

Il Presidente della Regione

emana il seguente regolamento:

10-10-2014 1

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Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi degli articoli 23, comma 6, 25, comma

1 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico

laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), individua le strutture

ricettive alberghiere e le loro caratteristiche, stabilisce i diversi livelli di classificazione

ed i relativi segni distintivi nonché i corrispondenti requisiti minimi funzionali e

strutturali.

2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, gli indirizzi per assicurare livelli minimi di

uniformità sul territorio regionale nella disciplina dei procedimenti finalizzati alla

classificazione delle strutture ricettive alberghiere e al rilascio delle autorizzazioni per

l'esercizio all’esercizio (1) delle relative attività, anche ai fini della semplificazione

amministrativa.

(1) Parole sostituite dall’articolo 1 del Regolamento regionale 29 settembre 2014, n.

22.

Art. 2

Strutture ricettive alberghiere e relative caratteristiche.

1. Sono strutture ricettive alberghiere, di seguito denominate strutture:

a) gli alberghi o hotel; (1)

b) le residenze turistico-alberghiere o residence; (2)

c) i motels. (3)

2. Gli alberghi sono le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi

centralizzati, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in

camere, suites o appartamenti, ubicati in uno o più stabili o in parti di stabile o

dipendenze, site in una unica area omogenea di pertinenza. Tali strutture sono

composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli ospiti, [con un

minimo di dodici posti letto,] (3) nelle quali sono forniti alloggio, eventualmente prima

colazione e servizi accessori. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative,

costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una

capacità ricettiva non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell'esercizio. (4)

Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera b) del Regolamento Regionale

24/settembre 2014, n. 22, nel seguente

2. Gli alberghi o hotel sono le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con

servizi centralizzati, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi

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accessori, in camere, suite o appartamenti, ubicati in uno o più stabili o in parti di

stabile o dipendenze. Le strutture sono composte da non meno di sette camere,

adibite al pernottamento degli ospiti nelle quali sono forniti alloggio, eventualmente

prima colazione e servizi accessori. Negli alberghi o hotel è consentita la presenza di

unità abitative, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. La

capacità ricettiva in posti letto delle unità abitative, non può essere superiore alla

capacità ricettiva, in posti letto, delle camere non ricomprese in unità abitative.

3. Le residenze turistico-alberghiere (residences) sono strutture aperte al pubblico, a

gestione unitaria, che forniscono, per un soggiorno della durata minima di tre giorni,

alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali,

dotate di servizio autonomo di cucina. Tali strutture sono composte da non meno di

sette appartamenti, o mini appartamenti, adibiti al pernottamento degli ospiti, con un

minimo di quindici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio ed altri eventuali servizi

accessori centralizzati. Nei residences è consentita la presenza di camere, con il vano

soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva

non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell'esercizio (4). (5)

(5) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera b) del Regolamento Regionale

24/settembre 2014, n. 22, nel seguente

3. Le residenze turistico-alberghiere o residence sono strutture aperte al pubblico, a

gestione unitaria, che forniscono, per un soggiorno della durata minima di tre notti,

alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali,

dotate di servizio autonomo di cucina. Le strutture sono composte da non meno di

sette appartamenti, o monolocali, adibiti al pernottamento degli ospiti, nei quali sono

forniti alloggio ed altri eventuali servizi accessori centralizzati. Nelle residenze

turistico-alberghiere o residence è consentita la presenza di camere, con o senza il

vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità

ricettiva non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

4. I motels sono strutture aventi le stesse caratteristiche degli alberghi e ubicate nelle

vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, particolarmente

attrezzate per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, alle quali

assicurano, quali servizi complementari, i servizi di autorimessa e di rimessaggio per

almeno il 50 per cento delle camere di cui dispongono nonché uno standard minimo di

assistenza meccanica, di riparazione automezzi e di rifornimento carburanti. Tali

strutture sono composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli

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ospiti, con un minimo di dodici posti letto, con servizio di prima colazione, servizio bar

ed eventuali altri servizi accessori. (6)

5. Le unità immobiliari adibite a strutture recettive ricettive (7) alberghiere

possiedono la relativa destinazione d'uso ai fini urbanistici e catastali.

(1) Parole aggiunte dall’art. 2, comma 1, lettera a), punto 1, del Regolamento Regionale 24

settembre 2014, n. 22.

(2) Parole aggiunte dall’art. 2, comma 1, lettera a), punto 2, del Regolamento Regionale 24

settembre 2014, n. 22.

(3) Comma soppresso dall’art. 2, comma 1, lettera a), punto3, del Regolamento Regionale 24

settembre 2014, n. 22.

(6) Comma soppresso dall’art. 2, comma 1, lettera d), del Regolamento Regionale 24 settembre

2014, n. 22.

(7) Parola sostituita dall’art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento Regionale 24 settembre

2014, n. 22.

Art. 3

Specificazioni aggiuntive.

1. Le strutture possono assumere, in base alle caratteristiche oggettive possedute o in

base ai servizi complementari offerti e nel rispetto delle vigenti norme igienico-

sanitarie e urbanistiche, (1) le seguenti specificazioni aggiuntive, che consentono alla

clientela di individuare la peculiarità e la complessità dei servizi forniti ovvero la

particolare ubicazione delle strutture stesse:

a) centro benessere, beauty farm o centro estetico, per gli alberghi dotati le

strutture dotate (2) di attrezzature atte al relax, al riposo, alla meditazione, alla

rigenerazione del fisico, all'attività motoria, alla cura del corpo;

b) centro congressuale, per gli alberghi dotati le strutture dotate (3 )di sale

per congressi e riunioni e servizi complementari ad esse;

c) ecoalbergo, per gli alberghi le strutture (4) in possesso dei requisiti

previsti per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio

della ricettività turistica di cui alla decisione della Commissione europea del 14

aprile 2003 (2003/287/CE) e successive modifiche; (4)

d) residenza d'epoca, per gli alberghi o i residences, assoggettati le strutture

assoggettate (5) ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.

42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6

luglio 2002 n. 137) e successive modifiche, ubicati ubicate (6) in immobili di

particolare interesse paesaggistico e di pregio storico-architettonico, dotati dotate

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(7) di mobili ed arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una

accoglienza altamente qualificata;

e) albergo storico, per gli alberghi le strutture (8) che esercitano l'attività da

almeno 50 anni, con la stessa denominazione e nello stesso immobile o da

almeno 80 anni nello stesso immobile, se hanno cambiato denominazione;

f) albergo termale, per gli alberghi annesse alle fonti termali, o che siano

dotati di specifiche attrezzature e forniscano servizi atti alla fruizione delle attività

termali;

g) albergo balneare, per gli alberghi ubicati non oltre i 150 metri dal limite

interno della spiaggia, con annesso stabilimento balneare riservato agli ospiti, o

che siano dotati di specifiche attrezzature e forniscano servizi per la fruizione

delle attività balneari; (9)

h) albergo fluviale o lacuale, per gli alberghi ubicati in prossimità di corsi

d'acqua o laghi, non oltre i 150 metri dal limite interno della riva, dotati di una

zona riservata agli ospiti, in prossimità della riva o che siano provvisti di

specifiche attrezzature e forniscano servizi per la fruizione delle attività fluviali

e/o lacuali; (9)

i) albergo o hotel (10) categoria "lusso", per gli alberghi già classificati a 5 stelle e

caratterizzati dalla qualità degli arredi, dalla esclusività dei servizi offerti, dalla

presenza di suites suite (11) in rapporto non inferiore al 5 per cento rispetto al totale

delle camere.

i-bis) motel, per le strutture alberghiere ubicate nelle vicinanze di grandi vie di

comunicazione o di porti e approdi turistici, particolarmente attrezzate per la sosta e

l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, alle quali assicurano, quali servizi

complementari, i servizi di autorimessa e di rimessaggio, in misura di un posto-auto

per ogni camera, per almeno il 50 per cento delle camere, ed in misura di un posto-

imbarcazione ogni due camere, per almeno il 40 per cento delle camere, di cui

dispongono, nonché il servizio di prima assistenza meccanica e di rifornimento

carburanti. (12)

(1) Parole aggiunte dall’art. 3, comma 1, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22.

(2) Parole sostituite dall’art. 3, comma 1, lettera a), del Regolamento Regionale 24 settembre

2014, n. 22.

(3) Parole sostituite dall’art. 3, comma 1, lettera b), del Regolamento Regionale 24 settembre

2014, n. 22.

(4) Parole sostituite e aggiunte dall’art. 3, comma 1, lettera c), del Regolamento Regionale 24

settembre 2014, n. 22.

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(5) Parole sostituite dall’art. 3, comma 1, lettera e), punto 1, del Regolamento Regionale 24

settembre 2014, n. 22.

(6) Parola sostituita dall’art. 3, comma 1, lettera e), punto 2, del Regolamento Regionale 24

settembre 2014, n. 22.

(7) Parola sostituita dall’art. 3, comma 1, lettera e), punto 3, del Regolamento Regionale 24

settembre 2014, n. 22.

(8) Parole sostituite dall’art. 3, comma 1, lettera f), del Regolamento Regionale 24 settembre

2014, n. 22.

(9) Lettere soppresse dall’art. 3, comma 1, lettera g), del Regolamento Regionale 24 settembre

2014, n. 22.

(10) Parole aggiunte dall’art. 3, comma 1, lettera h), del Regolamento Regionale 24 settembre

2014, n. 22.

(11) Parola sostituita dall’art. 3, comma 1, lettera h), del Regolamento Regionale 24 settembre

2014, n. 22.

(12) Lettera aggiunta dall’art. 3, comma 1, lettera i), del Regolamento Regionale 24 settembre

2014, n. 22.

Art. 4

Requisiti strutturali minimi.

1. Gli alberghi o hotel (1) posseggono tutti i seguenti requisiti strutturali minimi:

a) numero di camere adibite al pernottamento degli ospiti non inferiore a

sette;

a bis) un bagno privato riservato per ogni camera con le misure e le

caratteristiche previste nell’allegato A2; (2)

b) bagni completi a uso comune delle camere prive di bagno riservato nella

misura di un locale bagno completo ogni otto posti letto o frazione non serviti di

w.c., con un minimo di un locale bagno completo comune per piano nonché un

numero di bagni completi riservati non inferiore al 40 per cento del totale delle

camere (5); (3) lettera sostituita dall’art. 4, comma 1, lettera c), del

Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22, nella seguente

b) bagni completi a uso comune delle camere sprovviste di bagno privato, nella

misura di un locale bagno completo ogni otto posti letto o frazione, per le

strutture preesistenti alla data del 30 settembre 2014;”

c) un lavabo di acqua corrente, calda e fredda, uno specchio e una presa di

corrente, in ogni camera adibita al pernottamento degli ospiti, qualora questa sia

sprovvista di un locale bagno riservato (6); (4) lettera sostituita dall’art. 4,

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comma 1, lettera d), del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22, nella

seguente

c) un lavabo di acqua corrente, calda e fredda, uno specchio e una presa di

corrente, in ogni camera sprovvista di un locale bagno privato per le strutture

preesistenti alla data del 30 settembre 2014;

d) almeno un'area per uso comune che può coincidere con la sala ristorante

o colazione, ove presente (5);

e) conformità della struttura alle normative vigenti in materia urbanistica e di

edilizia, di sicurezza degli impianti, di rispetto ambientale, di tutela della salute e

della sicurezza dei lavoratori e di superamento delle barriere architettoniche per

favorire l'ospitalità delle persone diversamente abili.

2. I residences Le residenze turistico-alberghiere o residence (6) posseggono i

seguenti requisiti strutturali minimi:

a) numero di appartamenti adibiti al pernottamento degli ospiti non inferiore a

sette;

b) un locale bagno in ogni appartamento;

c) un locale cucina o angolo cottura per ogni appartamento (7);

d) un locale adibito al ricevimento degli ospiti ed alla sosta degli stessi durante lo

svolgimento delle formalità in arrivo ed in partenza;

e) conformità della struttura alle normative vigenti in materia urbanistica e di

edilizia, di sicurezza degli impianti, di rispetto ambientale, di tutela della salute e

della sicurezza dei lavoratori e di superamento delle barriere architettoniche per

favorire l'ospitalità delle persone diversamente abili.

3. I motels posseggono i seguenti requisiti strutturali minimi:

a) numero di camere adibite al pernottamento degli ospiti non inferiore a sette;

b) un locale bagno comune ogni quattro camere, qualora queste siano sprovviste

di un locale bagno riservato;

c) un lavabo di acqua corrente, calda e fredda, uno specchio e una presa di

corrente in ogni camera adibita al pernottamento degli ospiti, qualora questa sia

sprovvista di un locale bagno riservato (9);

d) un locale adibito al ricevimento degli ospiti ed alla sosta degli stessi durante lo

svolgimento delle formalità in arrivo ed in partenza;

e) conformità della struttura alle normative vigenti in materia urbanistica e di

edilizia, di sicurezza degli impianti, di rispetto ambientale, di tutela della salute e della

sicurezza dei lavoratori e di superamento delle barriere architettoniche per favorire

l'ospitalità delle persone diversamente abili;

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f) un locale officina meccanica, a gestione diretta o mediante convenzione, entro i

200 metri dalla struttura, per gli autoveicoli, entro i 500 metri per i natanti;

g) una stazione di rifornimento dei carburanti, a gestione diretta o mediante

convenzione, entro 1 chilometro per gli autoveicoli, ed entro i 500 metri per i natanti;

h) i servizi di autorimessa e di rimessaggio per almeno il 50 per cento delle

camere. (8)

(1) Parole aggiunte dall’art. 4, comma 1, lettera a), del Regolamento Regionale 24 settembre

2014, n. 22.

(2) lettera aggiunta dall’art. 4, comma 1, lettera b), del Regolamento Regionale 24 settembre

2014, n. 22.

(5) Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 1, lettera c), Reg. 21 settembre 2009, n. 16. Il

testo originario era così formulato: «d) un locale adibito al ricevimento degli ospiti ed alla sosta

degli stessi durante lo svolgimento delle formalità in arrivo ed in partenza;.

(6) Parole sostituite dall’art. 4, comma 2, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n.

22.

(7) Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 2, Reg. 21 settembre 2009, n. 16. Il testo

originario era così formulato: «c) un lavabo con acqua corrente, calda e fredda, un frigorifero,

una macchina del gas con forno e piano cottura e cappa in apposito locale cucina o in angolo

cottura di ogni appartamento adibito all'alloggio degli ospiti;».

(8) Comma abrogato dall’art. 4, comma 3, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n.

22.

Art. 5

Accessibilità.

1. Le strutture sono conformi ai parametri edilizi ed igienico-sanitari nonché alle

disposizioni vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche al fine di

garantire una efficace e massima accessibilità e fruibilità delle stesse.

2. In particolare, per le persone con disabilità permanente o temporanea, (1) sono

assicurati:

a) un servizio igienico accessibile a persone con disabilità in tutti gli spazi comuni

od in prossimità degli stessi;

b) apposite rampe, o soluzioni equipollenti, per l'accesso agli spazi comuni;

c) un bagno ed una camera appositamente attrezzati e facilmente accessibili ogni

venti camere o unità alloggiative;

d) il trasporto dei bagagli in camera, indipendentemente dal livello di

classificazione attribuito alla struttura.

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(1) Parole aggiunte dall’art. 5, comma 1, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22.

Art. 6

Camera, suite, appartamento e dipendenze.

1. Le camere sono i locali predisposti per il soggiorno ed il pernottamento della

clientela, ai quali si accede direttamente da spazi comuni, o disimpegni o corridoi,

mediante porta munita di serratura tradizionale o altri sistemi di chiusura

personalizzata.

2. La suite è composta da camera, avente due o più posti letto, da un locale bagno

riservato e da un vano soggiorno. contiguo, ma separato e distinto. (1)

3. L'appartamento è un'unità alloggiativa e funzionale, composta da uno o più

ambienti, servizi igienici e cucina o angolo cottura (2).

4. Le dipendenze, utilizzate dalle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e e)

per l'alloggio dei clienti, sono locali situati in stabili, o parti di essi, distanti non oltre

100 metri dall'immobile principale, o casa madre, purché tale ubicazione consenta di

mantenere l'unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi. (3) Comma sostituito

dall’art. 6, comma 1, lettera b), del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22,

nel seguente

4. Le dipendenze, utilizzate dalle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, per l'alloggio

dei clienti, sono locali situati in stabili, o parti di essi, con un numero di camere o

appartamenti anche inferiore a sette distanti non oltre 200 metri dall'immobile

principale, o casa madre, purché tale ubicazione consenta di mantenere l' unitarietà

della gestione e dell'utilizzo dei servizi.

(1) Parole soppresse dall’art. 6, comma 1, lettera a), del Regolamento Regionale 24

settembre 2014, n. 22.

(2) Comma così sostituito dall’art. 3, Reg. 21 settembre 2009, n. 16. Il testo

originario era così formulato: «3. L'appartamento è una unità alloggiativa e

funzionale, composta da uno o più ambienti, servizi igienici e cucina o angolo cottura.

Qualora l'appartamento sia costituito da un monolocale con bagno privato, la

superficie dell'ambiente destinato al pernottamento e provvisto di angolo cottura è

aumentata, rispetto alle dimensioni di cui all'Allegato A2, di almeno il 25 per cento per

ogni ulteriore posto letto.

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Art. 7

Classificazione delle strutture.

1. La classificazione delle strutture nonché il riconoscimento di eventuali specificazioni

aggiuntive sono effettuati dalla provincia competente per territorio. La classificazione

costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui

all'articolo 26 della L.R. n. 13/2007.

2. La provincia, sulla base dei requisiti di cui agli allegati da A1 ad A9, classifica (11):

a) gli alberghi e relative dipendenze, con un numero variabile da 1 a 5 stelle;

b) i residences con un numero variabile da 2 a 4 stelle;

c) i motels e relative dipendenze, in una categoria unica.

3. Le dipendenze mantengono lo stesso livello di classificazione della casa madre

qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

a) le camere posseggano tutti i requisiti per quel livello di classificazione e nelle

camere siano assicurati gli stessi servizi previsti per la casa madre;

b) le camere non possiedano fino a due dei requisiti di classificazione di cui agli

allegati A1 e A2, purché assicurino:

1) una saletta per la prima colazione;

2) un servizio di ricevimento, anche a chiamata, nelle stesse ore in cui è

assicurato dalla casa madre.

4. Qualora le camere non posseggano più di due dei requisiti di classificazione di cui

agli allegati A1 e A2, in base ai requisiti posseduti dalle sole camere e dai servizi ivi

prestati, alle dipendenze è attribuito il livello di classificazione immediatamente

inferiore a quello attribuito alla casa madre.

5. Qualora dalle valutazioni effettuate il livello di classificazione della dipendenza sia al

di sotto di almeno due posizioni rispetto a quello della casa madre, la dipendenza

mantiene tale livello di classificazione indipendentemente dalla classificazione stabilita

per la casa madre. (1) Articolo dall’art. 7, comma 1, del Regolamento Regionale 24

settembre 2014, n. 22, nel seguente

Art. 7

Classificazione delle strutture.

1. La denominazione, la classificazione e le eventuali specificazioni aggiuntive sono

indicate dal titolare o gestore della struttura ricettiva nella Segnalazione Certificata

Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove

norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti

amministrativi) e successive modifiche.

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2. I titolari delle strutture ricettive, sulla base dei requisiti di cui agli allegati da A1 ad

A6, indicano la classificazione per:

a) gli alberghi o hotel e relative dipendenze, con un numero variabile da 1 a 5

stelle;

b) le residenze turistico-alberghiere o residence con un numero variabile da 2 a 4

stelle.

3. Gli alberghi classificati a cinque stelle, possono esercitare la facoltà di destinare, ad

una classificazione a quattro stelle, un numero di camere con un quantitativo di posti

letto complessivo non superiore al 40 per cento del totale dei posti letto. Le relative

camere possono avere i requisiti funzionali minimi previsti per detta classificazione

(quattro stelle), mentre i servizi offerti e i requisiti strutturali dell’attività alberghiera

sono corrispondenti alla categoria prevalente (cinque stelle).

4. Le dipendenze mantengono lo stesso livello di classificazione della casa madre,

qualora le camere o gli appartamenti posseggano tutti i requisiti per quel livello di

classificazione e nelle camere siano assicurati gli stessi servizi previsti per la casa

madre.

5. Qualora le camere o gli appartamenti della dipendenza non posseggano i requisiti di

classificazione di cui agli allegati A1 e A2, il titolare o il gestore della struttura ricettiva

individua il livello di classificazione sulla base degli effettivi requisiti posseduti dalle

camere o dagli appartamenti, indipendentemente dalla classificazione stabilita per la

casa madre.

6. La Provincia, d’ufficio, effettua le verifiche, circa la sussistenza dei requisiti della

struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione ed alle eventuali specificazioni

aggiuntive indicate in SCIA. Qualora la Provincia accerti, nel periodo previsto

dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e successive modifiche, che la struttura

ricettiva possieda i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere o non

abbia i requisiti delle specificazioni aggiuntive espresse, sentite le associazioni di

categoria maggiormente rappresentative, con provvedimento motivato da notificare

all’interessato, procede alla rettifica della classificazione e delle specificazioni

aggiuntive. Il provvedimento della Provincia è trasmesso al Comune competente per

territorio.

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Art. 8

Procedura per la classificazione.

1. Il titolare o il gestore della struttura presenta alla provincia competente per

territorio, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla stessa, domanda per

l'attribuzione della classificazione, nonché per il riconoscimento di una delle

specificazioni aggiuntive di cui all'articolo 3, allegando la documentazione attestante il

possesso dei requisiti previsti per il livello di classificazione o per la specificazione

aggiuntiva richiesti.

2. La provincia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, previo

accertamento che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate

da altre strutture ricettive alberghiere, extralberghiere o all'aria aperta, presenti sul

territorio provinciale, provvede alla classificazione ed al riconoscimento della

specificazione aggiuntiva richiesta (12). Durante l'istruttoria il titolare o il gestore della

struttura può avvalersi dell'assistenza di soggetti delegati dalle associazioni di

categoria maggiormente rappresentative.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il silenzio dell'amministrazione provinciale

equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 20,

comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e

successive modificazioni.

4. La provincia comunica all'interessato e al comune in cui è situata la struttura la

classificazione attribuita e la specificazione aggiuntiva riconosciuta nonché le eventuali

variazioni delle stesse. (1) Articolo sostituito dall’art. 8, comma 1, del Regolamento

Regionale 24 settembre 2014, n. 22, nel seguente

Art. 8

Procedura per la classificazione.

1. Il titolare o il gestore della struttura indica, nella SCIA, la denominazione, la

tipologia di appartenenza, la classificazione e le eventuali specificazioni aggiuntive

previste all'articolo 3, allegando, alla stessa, una tabella riepilogativa, predisposta dai

Comuni, contenente i requisiti minimi funzionali e strutturali attestanti il possesso

della classificazione indicata.

2. Il Comune, effettuate le verifiche di competenza anche sulla denominazione di cui

all’art. 10, trasmette, mediante posta elettronica certificata (PEC), la SCIAalla

Provincia, per gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 6.

3. Al fine di favorire, in un ottica di leale collaborazione, un adeguato sistema di

condivisione delle informazioni il Comune trasmette, all’Agenzia regionale del Turismo

e alla Provincia territorialmente competente, entro il 30 ottobre di ogni anno o su

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richiesta dell’Agenzia stessa, gli aggiornamenti dei dati sulla capacità degli esercizi

ricettivi che hanno presentato la SCIA nel corso dell’anno.”

Art. 9

Autorizzazione all'esercizio delle attività.

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività è presentata allo

sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente, ove

costituito, con i seguenti allegati:

a) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche,

che attesti l'assenza delle cause ostative di cui agli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e

all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e

successive modifiche nonché il possesso, ove necessario, degli ulteriori requisiti

previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande;

b) l'atto di assenso del titolare della struttura, qualora diverso dal gestore;

c) l'atto costitutivo della società ed il verbale dell'assemblea dei soci con il quale si

autorizza il legale rappresentante, o un suo delegato, a richiedere l'autorizzazione

all'esercizio delle attività;

d) atti comprovanti la disponibilità dei locali in cui si svolge l'attività ricettiva;

e) una dichiarazione, asseverata da tecnici abilitati ai sensi delle specifiche

normative dei paesi dell'Unione europea, attestante la conformità della struttura e

dell'impiantistica alla normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia con

particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche e alla tutela della

salute e della sicurezza dei lavoratori (13);

e-bis) copia della certificazione, rilasciata dalla competente pubblica

amministrazione, della conformità della struttura e dell'impiantistica alla normativa

vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza nonché alla prevenzione degli

incendi, per le strutture con una capacità ricettiva superiore ai 25 posti letto ovvero,

in alternativa, copia della richiesta delle medesime certificazioni (14);

f) planimetria, asseverata da tecnici abilitati ai sensi delle specifiche normative nei

paesi dell'Unione europea, da allegare alla certificazione di cui alla lettera e), redatta

in scala opportuna, con l'indicazione della superficie utile, la destinazione d'uso di ogni

vano, l'altezza ed il numero dei posti letto (15);

g) copia della domanda per l'attribuzione della classificazione presentata alla

provincia competente;

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h) nel caso sia prevista l'attività di somministrazione di bevande ed alimenti alle

persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura in

occasione di manifestazioni e di convegni organizzati, copia della dichiarazione di inizio

di attività presentata ai sensi della Delib.G.R. 16 maggio 2006, n. 275concernente

l'approvazione delle linee guida applicative del Regolamento CE n. 852/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti

alimentari.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva, rilasciata dal comune

competente, ai sensi dell'articolo 26 della L.R. n. 13/2007, previa acquisizione delle

certificazioni di cui al comma 1, lettera e-bis), qualora non allegate alla domanda,

contiene (16):

a) la denominazione e l'ubicazione della struttura;

b) le generalità del soggetto titolare o gestore della struttura;

c) l'indicazione della capacità ricettiva della struttura nonché dei servizi accessori

offerti;

d) la classificazione attribuita nonché la specificazione aggiuntiva eventualmente

riconosciuta;

e) l'indicazione del periodo di apertura, stagionale o annuale;

f) l'eventuale abilitazione ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, quello di

somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a

coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e di convegni

organizzati.

3. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'attività ricettiva, qualora non

vengano apportate modifiche strutturali e risulti confermata la classificazione

precedentemente assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia di inizio

attività, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, lettera a).

4. Il titolare o il gestore della struttura provvede:

a) a comunicare al comune ogni variazione degli elementi contenuti

nell'autorizzazione o dichiarati nella denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni

prima del verificarsi delle variazioni stesse;

b) a stipulare apposita assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti

dei clienti.

5. Il titolare o il gestore della struttura è tenuto, altresì, a comunicare al comune i

periodi di apertura e chiusura straordinaria in concomitanza di eventi particolari

almeno trenta giorni prima del verificarsi degli eventi stessi. Il comune rilascia

apposita autorizzazione nei quindici giorni successivi alla data di ricezione della

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suddetta comunicazione. In occasione di particolari eventi non prevedibili è possibile

effettuare la comunicazione anche il giorno stesso dell'apertura e della chiusura.

(1) Articolo sostituito dall’art. 9, comma 1, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n.

22, nel seguente

Art. 9

Esercizio delle attività

1. L’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera, è subordinato alla presentazione della

SCIA, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o allo Sportello Unico per le

Attività Ricettive (SUAR), ove costituiti, del Comune competente in cui la struttura è

situata.

2. La SCIA, in particolare, contiene le indicazioni relative alla tipologia di

appartenenza, alla denominazione, alle eventuali specificazioni aggiuntive, alla

classificazione sulla base dei requisiti previsti dal presente regolamento, alla capacità

ricettiva, al periodo di apertura e all’ubicazione della struttura medesima. Per le

fattispecie indicate all’articolo 7, comma 3 devono essere indicati il numero esatto

delle camere classificate a quattro stelle nonché la loro localizzazione.

3. Alla SCIA che viene presentata per l’attivazione di nuove strutture o per le

intervenute variazioni della capacità ricettiva di strutture esistenti, sono allegati:

a) la planimetria asseverata da tecnici abilitati, con la quale è indicata la

superficie utile, la destinazione d’uso di ogni vano, l’altezza e il numero dei posti

letto conforme allo stato dei luoghi ed ai titoli abilitativi dichiarati;

b) la relazione tecnica asseverata da tecnici abilitati attestante la conformità

della struttura alle normative vigenti;

c) la dichiarazione del possesso dei titoli in materia di sicurezza, prevenzione

incendi completa degli estremi degli stessi;

d) la documentazione in materia di normative sull’impatto acustico o

dichiarazione di esclusione da detta norma, da parte di microimprese, piccole

imprese e medie imprese;

e) gli estremi della denuncia di iscrizione per i tributi comunali sui rifiuti e i

servizi, comunque denominata dal Comune ove è ubicata la struttura ricettiva;

4. La SCIA nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 26, comma 4 della l.r. 13/2007

abilita inoltre ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo e nel rispetto della

normativa vigente in materia, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone

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alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in

occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA abilita, altresì, ad

effettuare, nei confronti dei medesimi soggetti, la vendita di giornali, riviste, pellicole

per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e

francobolli, nonché la gestione, ad uso esclusivo di detti soggetti, di attrezzature e

strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina

vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità.

5. Nel rispetto della normativa vigente in materia, la presentazione della SCIA abilita

inoltre, le strutture ricettive ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande

anche nei confronti delle persone non alloggiate nelle strutture, compreso l’esercizio

delle attività legate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale.

6. Il titolare o il gestore della struttura provvede:

a) a segnalare, mediante SCIA da presentare al SUAP o SUAR competente per

territorio:

1) le eventuali variazioni degli elementi strutturali e di classificazione in

precedenza segnalati;

2) le modifiche societarie quali le trasformazioni, le modifiche di

denominazione della ragione sociale, il cambio di rappresentanza legale o il

cambio del preposto nonché ogni variazione dei contenuti amministrativi

intervenuti rispetto alla SCIA già presentata;

3) il subentro nell’esercizio dell’attività, la variazione di classificazione, la

variazione di denominazione, l’attribuzione di specificazione aggiuntiva. Nel

caso di subentro, la SCIA è corredata degli atti dei contratti societari

stipulati tra le imprese;

b) a stipulare apposita assicurazione per rischi di responsabilità civile nei

confronti dei clienti;

c) a comunicare con apposita nota al SUAP, i periodi di apertura e chiusura,

anche a carattere straordinario.

7. Il SUAP o il SUAR , tramite posta elettronica certificata (PEC) trasmette, all’Agenzia

regionale del Turismo, i dati significativi della SCIA, riguardanti le nuove aperture o le

variazioni segnalate dalle strutture, concernenti, in particolare,il numero e la data

della SCIA, l’anagrafica della struttura, la relativa capacità ricettiva, la classificazione,

la denominazione e le specificazioni aggiuntive.

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Art. 10

Denominazioni.

1. La denominazione delle strutture non può essere uguale a quella di altre strutture

ricettive, alberghiere, extralberghiere o all'aria aperta, presenti nel territorio

provinciale, fatte salve le denominazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del

presente regolamento.

2. Non può essere assunta né pubblicizzata una denominazione che faccia riferimento

ad una tipologia di struttura ricettiva diversa da quella di appartenenza o che induca

in errore rispetto al livello di classificazione attribuito.

3. La denominazione è indicata nell'insegna della struttura posta sulla facciata

principale della stessa. (1) Articolo sostituito dall’art. 10, comma 1, del Regolamento

Regionale 24 settembre 2014, n. 22, nel seguente

Art. 10

Denominazioni.

1. La denominazione delle strutture non può essere uguale o simile a quella di altre

strutture ricettive, alberghiere, extralberghiere o all'aria aperta, presenti nel territorio

comunale, fatte salve le denominazioni già esistenti alla data del 30 settembre 2014.

1-bis. Qualora il comune accerti, anche su istanza dei titolari delle strutture ricettive

interessati, la presenza di una o più denominazioni simili o uguali, ingiunge con atto

motivato la modifica della denominazione alla struttura che ha violato il comma 1.

Trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione senza alcun

riscontro circa l’avvenuta modifica della denominazione da parte della struttura

interessata, il Comune segnala l’inadempienza alla Provincia territorialmente

competente ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 31, comma 6, della

l.r. n. 13/2007.

2. La denominazione di cui al comma 1, deve contenere anche la tipologia di

appartenenza come indicato all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

3. La previsione di cui al comma 2, è obbligatoria per le nuove strutture la cui attività

è iniziata in data successiva alla data del 30 settembre 2014, nonché per le strutture

esistenti che presentino, a qualsiasi titolo, una nuova SCIA.

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4. Non può essere assunta né pubblicizzata una denominazione che faccia riferimento

ad una tipologia di struttura ricettiva diversa da quella di appartenenza o che induca

in errore rispetto al livello di classificazione attribuito.

5. Nelle fattispecie previste all’articolo 7 comma 3, le strutture debbono indicare

entrambe le categorie di appartenenza, dando maggior risalto alla categoria

prevalente.

6. I “ Motel” preesistenti alla data del 30 settembre 2014 possono continuare a

mantenere la denominazione di “Motel”.

7. La denominazione è indicata nell'insegna della struttura posta sulla facciata

principale della stessa.”.

Art. 11

Insegna, targa e altri obblighi informativi.

1. Presso tutte le strutture è esposta sulla facciata principale ed in modo ben visibile

all'esterno l'insegna, provvista di illuminazione notturna, recante l'esatta

denominazione della struttura stessa.

2. Sulla facciata principale è, altresì, apposta, con le specifiche tecniche di cui

all'allegato A 10, una targa recante la denominazione della struttura, le stelle nel

numero corrispondente alla classificazione attribuita nonché l'eventuale specificazione

aggiuntiva. Qualora i regolamenti del comune e/o del condominio in cui è ubicata la

struttura vietino l'apposizione della suddetta targa, la stessa può essere apposta in

prossimità dell'entrata (17).

3. All'interno di ogni struttura, nella zona di ricevimento dei clienti, sono esposte in

modo ben visibile:

a) l'autorizzazione all'esercizio;

b) la tabella delle tariffe;

c) le autorizzazioni o le certificazioni richieste dalla normativa vigente.

4. Il numero di stelle corrispondenti al livello di classificazione attribuito alla struttura è

indicato sulla carta intestata, in ogni opuscolo o messaggio pubblicitario relativo alla

struttura stessa. (1) Articolo sostituito dall’art. 11, comma 1, del Regolamento Regionale 24

settembre 2014, n. 22, nel seguente

Art. 11

(Insegna, targa e altri obblighi informativi)

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1. Presso tutte le strutture è esposta sulla facciata principale, ed in modo ben visibile

all'esterno, l'insegna provvista di illuminazione notturna e recante l'esatta

denominazione della struttura stessa.

2. Sulla facciata principale, in caso di mancata indicazione nell’insegna di cui al

comma 1, è apposta una targa recante la denominazione della struttura, la tipologia di

appartenenza, le stelle nel numero corrispondente alla classificazione vigente, nonché

l'eventuale specificazione aggiuntiva. Nella fattispecie indicata all’articolo 7 comma 3,

devono essere indicate entrambe le categorie di appartenenza, provvedendo a dare

maggiore risalto alla categoria prevalente. Qualora i regolamenti del comune e/o del

condominio in cui è ubicata la struttura vietino l'apposizione della suddetta targa, la

medesima può essere apposta in prossimità dell'entrata.

3. All'interno di ogni struttura, sono esposte in modo ben visibile:

a) la documentazione inerente la regolarità dell’esercizio (copia

dell’autorizzazione, ove esistente, o della SCIA), all’interno della zona di

ricevimento degli ospiti;

b) la tabella dei prezzi, all’interno della zona di ricevimento degli ospiti;

c) il cartellino prezzi, all’interno di ogni camera o alloggio.

4. La tipologia di appartenenza e il numero di stelle corrispondenti al livello di

classificazione attribuito alla struttura, sono indicati sulla carta intestata, su tutto il

materiale promozionale della struttura stessa, nonché nei siti web ufficiali, laddove

esistenti. Nelle fattispecie di cui all’articolo 7 comma 3, devono essere indicate

entrambe le categorie di appartenenza, provvedendo a dare maggiore risalto alla

categoria prevalente.

5. Le insegne per l’esercizio di motel, già autorizzate alla data del 30 settembre 2014,

sono considerate conformi.

6. Le insegne di alberghi o hotel e residenze turistico-alberghiere o residence, esistenti

alla data del 30 settembre 2014, sono considerate conformi, anche riguardo alle

attività che presentino una nuova SCIA ai sensi dell’articolo 9 comma 3.

Art. 12

Verifica della soddisfazione dell'ospite negli alberghi.

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1. Al fine di migliorare il sistema di ospitalità del territorio e fornire un'offerta turistica

alberghiera più qualificata in grado di soddisfare le più diversificate esigenze in ordine

al comfort delle strutture e all'efficienza dei servizi, gli alberghi si dotano di uno o più

sistemi di verifica della soddisfazione dell'ospite, secondo i sistemi valutativi di cui

all'allegato A2. L'adozione di tali sistemi è facoltativa per gli alberghi con livello di

classificazione inferiore a quattro stelle.

2. I dati acquisiti ai sensi del comma 1, nel rispetto della normativa vigente e secondo

procedure da concordare con le organizzazioni di categoria maggiormente

rappresentative, possono essere utilizzati dall'Osservatorio regionale del Turismo di cui

all'articolo 20 della L.R. n. 13/2007 al fine di permettere un costante monitoraggio

della qualità della soddisfazione dei turisti e fornire alle imprese elementi utili alla

programmazione delle loro attività. (1) Articolo soppresso dall’art. 12, comma 1, del

Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22, nel seguente

Art. 13

Disposizioni transitorie.

1. Entro il 31 dicembre 2009, il titolare o il gestore delle strutture già in possesso

dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, limitatamente ai requisiti funzionali previsti

dagli allegati di cui al presente regolamento, può richiedere alla provincia:

a) la variazione della classificazione posseduta con le modalità di cui

all'articolo 8, comma 1;

b) la conferma della classificazione posseduta mediante autocertificazione in

merito al possesso dei relativi requisiti funzionali;

c) la conferma della classificazione posseduta, in mancanza dei requisiti

funzionali previsti per la stessa, secondo quanto disposto dal comma 3.

2. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande di cui al comma 1,

lettere a) e b), provvede rispettivamente alla attribuzione della nuova classificazione

ovvero alla conferma della classificazione già attribuita, in tale ultimo caso anche

procedendo a eventuali accertamenti e ne dà comunicazione al comune competente e

all'interessato.

3. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera

c), il titolare o gestore adegua la struttura ai requisiti funzionali previsti dagli allegati di

cui al presente regolamento in relazione alla classificazione già attribuita, dandone

comunicazione alla provincia, che provvede, nei successivi trenta giorni, alla conferma

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della classificazione stessa, anche procedendo a eventuali accertamenti. La provincia

comunica la conferma della classificazione al comune competente e all'interessato.

4. Nelle more dell'attribuzione della nuova classificazione ovvero della conferma ai

sensi del presente articolo, le strutture mantengono la classificazione precedentemente

attribuita.

5. Qualora il titolare o il gestore della struttura non presenti nessuna delle richieste di

cui al comma 1 nel termine ivi indicato, la provincia procede d'ufficio alla

classificazione della struttura stessa, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della L.R. n.

13/2007 ovvero, nel caso non sia possibile attribuire la classificazione per mancanza

dei requisiti minimi, provvede a darne comunicazione al comune, ai fini

dell'applicazione dell'articolo 27 della citata L.R. n. 13/2007 (1).

(1) Il presente articolo, già modificato dall’art. 1, Reg. 21 aprile 2009, n. 5, è stato poi così

sostituito dall’art. 8, Reg. 21 settembre 2009, n. 16. Il testo precedente era così formulato:

«Art. 13. Disposizioni transitorie. 1. A decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in

vigore del presente regolamento, sulla base dei requisiti previsti dallo stesso, il titolare o il

gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, che intenda

richiedere una classificazione diversa da quella già attribuita, presenta alla provincia

competente per territorio, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 1, domanda per la

variazione della classificazione posseduta.

2. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede alla nuova

classificazione, dandone comunicazione al comune competente e all'interessato.

3. Nelle more della nuova classificazione le strutture mantengono la classificazione

precedentemente attribuita.

4. Entro il 30 giugno 2009, qualora sulla base dei requisiti previsti dallo stesso, il titolare o il

gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ritenga che la

struttura stessa mantenga la classificazione già attribuita, lo dichiara alla provincia competente

per territorio mediante autocertificazione in merito al possesso dei relativi requisiti. La

provincia, anche procedendo ad eventuali accertamenti, conferma la classificazione

precedentemente attribuita e la comunica al comune competente e all'interessato. Nelle more

della conferma le strutture mantengono la classificazione precedentemente attribuita.

5. Il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio

dell'attività, che intenda mantenere la classificazione già attribuita, ma che non sia in possesso

di tutti i requisiti minimi per la stessa previsti, può chiedere alla provincia competente di

mantenere quella classificazione, impegnandosi ad effettuare gli adeguamenti necessari entro

un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

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6. Per le strutture già in possesso, alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, in deroga alle misure previste per la superficie delle

camere, è consentito il mantenimento della superficie esistente, la cui dimensione non può

essere inferiore al 25 per cento per le strutture già classificate da una a tre stelle ed al 20 per

cento per le strutture già classificate a 4 o 5 stelle. Analoga riduzione di superficie è consentita

per i locali comuni di ricevimento di cui all'Allegato A3.

7. Per le strutture già in possesso, alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e che prevedano l'installazione di bagni privati in

camere che ne siano attualmente sprovviste, la superficie delle camere può essere ridotta nelle

misure indicate al comma 6.

8. Nelle strutture già in possesso, alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sono fatte salve le dimensioni dei servizi igienici delle

camere qualora, per motivi strutturali e tecnici, non possano adeguarsi alle superfici previste dal

presente regolamento.».

Art. 13-bis

Disposizioni transitorie in materia di residences.

1. Entro il 31 dicembre 2009 il titolare o il gestore di residences già operanti in virtù

della dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 108 del Testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in virtù di

attestazioni di classificazione rilasciati dall'ente provinciale per il turismo ovvero

dall'azienda di promozione turistica competente per territorio ed in possesso dei

requisiti previsti dal presente regolamento, presentano alla provincia domanda per

l'attribuzione della classificazione ai sensi dell'articolo 8 e, successivamente, domanda

al comune per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo

9 del presente regolamento.

2. Fino all'emanazione del provvedimento di attribuzione della classificazione e al

rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, i residences continuano l'esercizio

dell'attività ricettiva (1).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, Reg. 21 settembre 2009, n. 16.

Art.13 ter

(Disposizioni transitorie in materia di residenze turistico-alberghiere o residence)

1. Entro il 31 dicembre 2014 il titolare o il gestore di residenze turistico-alberghiere o

residence già operanti in virtù delle precedenti normative, ancora non in possesso di

titolo abilitativo all’esercizio di attività, presenta la SCIA al Comune per l'esercizio

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Page 23: Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (1) · strutture sono composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli 10-10-2014 3 . ... d'acqua o laghi, non oltre

dell'attività ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento. In caso di inadempienza

trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 31 della l.r. 13/2007.

2. Fino al 31 dicembre 2014 e comunque fino alla presentazione della SCIA le

residenze turistico-alberghiere o residence di cui al comma 1, continuano l'esercizio

dell'attività ricettiva. (1) Articolo aggiunto dall’art. 13, comma 1, del Regolamento Regionale

24 settembre 2014, n. 22.

Art. 13 quater

(Disposizioni transitorie per le strutture ricettive alberghiere)

1. Entro il 30 giugno 2015 il titolare o il gestore di strutture ricettive alberghiere

effettua gli adeguamenti previsti dal presente regolamento.

2. Per i casi che dovessero verificarsi in applicazione delle presenti disposizioni

transitorie, sono valide le norme di cui agli articoli 10 e 11, del r.r. 21 settembre 2009

n. 16 e successive modifiche.

3. Per le strutture ricettive alberghiere esistenti alla data del 30 settembre 2014,

in deroga alle misure previste per la superficie delle camere, è consentito il

mantenimento della superficie esistente, la cui dimensione non può essere inferiore al

25 per cento per le strutture già classificate da una a tre stelle ed al 20 per cento per

le strutture già classificate a quattro e cinque stelle.

4. Per le strutture ricettive esistenti alla data del 30 settembre 2014 che prevedono

l’installazione di bagni privati in camere che ne siano sprovviste, la superficie delle

camere può essere ridotta nelle misure indicate al comma 3.

5. I titolari e i gestori di strutture ricettive alberghiere esistenti alla data del 30

settembre 2014 che offrono il servizio di somministrazione alimenti e bevande alle

persone alloggiate segnalano al Comune con SCIA, ai sensi dell'art. 9 comma 4, l'

estensione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande alle persone non

alloggiate.

6. Il Comune entro il 30 giugno 2015 provvede ad inviare all’Agenzia Regionale del

Turismo e alla Provincia territorialmente competente in via telematica (PEC):

a) l’elenco delle strutture ricettive alberghiere operanti sul territorio, divise per

tipologia, specificando nell’ordine, il numero progressivo, la denominazione con

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eventuale specificazione aggiuntiva, la classificazione, l’ indirizzo, il numero dei

posti letto, i servizi complementari (Spa, Sala Congressi, Piscina, ecc.), gli

estremi del titolo abilitativo o la data e il numero protocollo SCIA;

b) l’elenco delle imprese alberghiere specificando nell’ordine, gli estremi del titolo

abilitativo o la data e il numero di protocollo SCIA, la denominazione con l’eventuale

specificazione aggiuntiva, il nome e l’indirizzo del titolare o gestore (sia se persona

fisica o giuridica). (1) Articolo aggiunto dall’art. 14, comma 1, del Regolamento Regionale 24

settembre 2014, n. 22.

Art. 14

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 59 della L.R. n. 13/2007 e successive modifiche, dalla data di

entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni in

materia di strutture ricettive alberghiere:

a) la legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 (Interventi finanziari per la

qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive);

b) il Reg. 4 marzo 1985, n. 1 (Regolamento di esecuzione della legge

regionale 17 settembre 1984, n. 53, concernente: "Interventi finanziari per la

qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive");

c) il Reg. 4 marzo 1985, n. 2 (Modifica dell'articolo 6 del Reg. 4 marzo 1985,

n. 1, concernente: "Regolamento di esecuzione della legge regionale 17

settembre 1984, n. 53");

d) la legge regionale 28 luglio 1988, n. 45 (Modifiche e integrazioni alla legge

regionale 17 settembre 1984, n. 53, concernente: "Interventi finanziari per la

qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive");

e) il Reg. 28 luglio 1988, n. 5 (Modifiche del Reg. 4 marzo 1985, n. 1 e

del Reg. 4 marzo 1985, n. 2, di esecuzione della legge regionale 17 settembre

1984, n. 53"Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività

ricettive");

f) l'articolo 23 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni

finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per

l'esercizio finanziario 1997), relativo a modifiche alla legge regionale 17

settembre 1984, n. 53.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della

Regione Lazio.


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