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Regolamento%20Previdenziale%2009_11_11%20bis

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Regolamento di Previdenza dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 1 Versione in vigore Testo deliberato dal C.I.G. il 09/11/2011 MOTIVAZIONI Titolo I Titolo I OBBLIGHI CONTRIBUTIVI E ADEMPIMENTI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI E ADEMPIMENTI CAPO I ISCRITTI CAPO I ISCRITTI Art. 1 Iscritti all’Ente Art. 1 Iscritti all’Ente 1. Gli iscritti agli albi professionali dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati che esercitano attività autonoma di libera professione, in forma singola o associata, o di partecipazione societaria senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, sono obbligatoriamente iscritti all’Ente sempreché tale attività rientri nelle competenze specifiche del Perito Industriale, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente o altre attività di lavoro autonomo di diversa natura. 1. Gli iscritti agli albi professionali dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati che esercitano attività autonoma di libera professione, in forma singola o associata, o di partecipazione societaria senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, sono obbligatoriamente iscritti all’Ente sempreché tale attività rientri nelle competenze specifiche del Perito Industriale, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente o altre attività di lavoro autonomo di diversa natura. 2. Gli iscritti agli Albi professionali che inizino ad esercitare la libera professione di Perito Industriale successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età sono iscritti all’Ente ai soli fini dell’applicazione delle disposizioni sulla contribuzione integrativa e di maternità; è fatto salvo il diritto di versare il contributo soggettivo sino al settantacinquesimo anno di età. ELIMINATO L’eliminazione del comma in questione trae origine dalla norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 18 commi 11 e 12 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazione nella legge n. 111 del 15 luglio 2011. 3. L’iscritto all’Albo professionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, iscritto anche in altri albi professionali pure dotati di un proprio Ente di previdenza obbligatoria, può optare per uno qualsiasi degli Enti stessi. 2. L’iscritto all’Albo professionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, iscritto anche in altri albi professionali pure dotati di un proprio Ente di previdenza obbligatoria, può optare per uno qualsiasi degli Enti stessi. La facoltà di non iscriversi all’EPPI va esercitata mediante presentazione di apposita 3. La facoltà di non iscriversi all’EPPI va esercitata mediante presentazione di apposita dichiarazione
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Regolamento di Previdenza dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

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Versione in vigore Testo deliberato dal C.I.G. il 09/11/2011 MOTIVAZIONI

Titolo I Titolo IOBBLIGHI CONTRIBUTIVI E ADEMPIMENTI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI E ADEMPIMENTI

CAPO I – ISCRITTI CAPO I – ISCRITTIArt. 1 Iscritti all’Ente Art. 1 Iscritti all’Ente

1. Gli iscritti agli albi professionali dei PeritiIndustriali e Periti Industriali Laureati cheesercitano attività autonoma di liberaprofessione, in forma singola o associata, o dipartecipazione societaria senza vincolo disubordinazione, anche sotto forma dicollaborazione coordinata e continuativa, sonoobbligatoriamente iscritti all’Ente semprechétale attività rientri nelle competenze specifichedel Perito Industriale, ancorché svolganocontemporaneamente attività di lavorodipendente o altre attività di lavoro autonomo didiversa natura.

1. Gli iscritti agli albi professionali dei PeritiIndustriali e Periti Industriali Laureati che esercitanoattività autonoma di libera professione, in formasingola o associata, o di partecipazione societariasenza vincolo di subordinazione, anche sotto formadi collaborazione coordinata e continuativa, sonoobbligatoriamente iscritti all’Ente sempreché taleattività rientri nelle competenze specifiche del PeritoIndustriale, ancorché svolganocontemporaneamente attività di lavoro dipendente oaltre attività di lavoro autonomo di diversa natura.

2. Gli iscritti agli Albi professionali che inizino adesercitare la libera professione di PeritoIndustriale successivamente al compimento delsessantacinquesimo anno di età sono iscrittiall’Ente ai soli fini dell’applicazione delledisposizioni sulla contribuzione integrativa e dimaternità; è fatto salvo il diritto di versare ilcontributo soggettivo sino al settantacinquesimoanno di età.

ELIMINATO L’eliminazione del comma in questionetrae origine dalla norma diinterpretazione autentica di cuiall’articolo 18 commi 11 e 12 del decretolegge n. 98 del 6 luglio 2011, convertitocon modificazione nella legge n. 111 del15 luglio 2011.

3. L’iscritto all’Albo professionale dei PeritiIndustriali e Periti Industriali Laureati, iscrittoanche in altri albi professionali pure dotati di unproprio Ente di previdenza obbligatoria, puòoptare per uno qualsiasi degli Enti stessi.

2. L’iscritto all’Albo professionale dei PeritiIndustriali e Periti Industriali Laureati, iscritto anchein altri albi professionali pure dotati di un proprioEnte di previdenza obbligatoria, può optare per unoqualsiasi degli Enti stessi.

La facoltà di non iscriversi all’EPPI va esercitatamediante presentazione di apposita

3. La facoltà di non iscriversi all’EPPI va esercitatamediante presentazione di apposita dichiarazione

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dichiarazione con firma autenticata ai sensi dilegge.

con firma autenticata ai sensi di legge.

Art. 2 Iscrizione all’Ente Art. 2 Iscrizione all’Ente1. Ai fini dell’iscrizione all’Ente, i soggetti di cuiall’art. 1 comma 1, sono obbligati a presentarela domanda di iscrizione su apposito modelloindirizzato all’Ente e completo dei seguentidocumenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) codice fiscale;

d) certificato di iscrizione all’Albo;

e) stato di famiglia;

f) eventuale partita IVA.

In luogo dei predetti documenti si puòpresentare dichiarazione sostitutiva dell’atto dinotorietà ai sensi della Legge 4 gennaio 1968,n. 15 o autocertificazione ai sensi della legge 15maggio 1997 n. 127.

Il modello deve contenere, tra l’altro, la data diinizio attività libero professionale così comequalificata all’art. 1 del presente Regolamento,l’indicazione del domicilio fiscale, l’indicazione dieventuali altre attività di lavoro autonomo,subordinato, imprenditoriale, commerciale odaltro, svolte dal dichiarante, eventuale iscrizionead altre forme di previdenza obbligatoria edindicazioni se in quiescenza.

1. Ai fini dell’iscrizione all’Ente, i soggetti di cuiall’art. 1 comma 1, sono obbligati a presentare ladomanda di iscrizione su apposito modelloindirizzato all’Ente e completo dei seguentidocumenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) codice fiscale;

d) certificato di iscrizione all’Albo;

e) stato di famiglia;

f) eventuale partita IVA.

In luogo dei predetti documenti si può presentaredichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà aisensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.Il modello deve contenere, tra l’altro, la data di inizioattività libero professionale così come qualificataall’art. 1 del presente Regolamento, l’indicazionedel domicilio fiscale, l’indicazione di eventuali altreattività di lavoro autonomo, subordinato,imprenditoriale, commerciale od altro, svolte daldichiarante, eventuale iscrizione ad altre forme diprevidenza obbligatoria ed indicazioni se inquiescenza.L’iscritto è obbligato a comunicare per viatelematica, utilizzando l’apposito modello all’uopopredisposto dall’Ente, la variazione della residenzaentro e non oltre 30 giorni dalla registrazioneall’anagrafe del comune. Trascorsoinfruttuosamente detto termine sarà tenuto arimborsare all’Ente le spese sostenute per l’invio

Sono stati semplicemente aggiornati iriferimenti di legge.

Si è voluto sancire l’obbligo a caricodell’iscritto di aggiornaretempestivamente i propri datianagrafici. La mancatacomunicazione della variazione dellaresidenza anagrafica è, infatti, uncomportamento che ha provocato – etuttora provoca – un ingente danno

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della corrispondenza restituita al mittente nonchéquelle eventualmente sostenute e documentate perreperirlo.

all’Ente non solo a livello economico(si pensi alle spese postali derivantidall’invio di comunicazioni chetornano al mittente; alla gestione dellacorrispondenza reinviata al mittente;alle procedure che devono essereattivata per reperire il nuovo indirizzodell’iscritto) ma anche a livello dicomunicazioni istituzionali. Si pensi,infatti, alle ricadute negative – per lostesso iscritto – allorquando dovessetornare al mittente l’estratto contocontributivo: è proprio grazie a questodocumento (talmente importante cheè la stessa 335/95 a prevederneespressamente l’invio con cadenzaannuale all’assicurato) che l’iscrittopuò sincerarsi della sua posizionecontributiva e documentale, nonchéseguire l’evoluzione del montantecontributivo sul quale verràdeterminata la pensione di vecchiaia.Alla luce di quanto argomentato si è,quindi, ritenuto indispensabilecensurare un comportamento qualequello lamentato e comminareall’iscritto inadempiente il rimborsodelle spese sostenute e documentateper la reperibilità dello stesso.

2. La domanda di iscrizione deve essere inviataall’Ente a mezzo raccomandata A.R. e perconoscenza al Collegio provinciale diappartenenza nelle forme legalmentericonosciute, entro e non oltre 60 giorni dallasussistenza dei requisiti richiesti. In ipotesi di

2. La domanda di iscrizione deve essere inviataall’Ente a mezzo raccomandata A.R., o altristrumenti aventi lo stesso valore legale in termini diinvio e ricezione, e per conoscenza al Collegioprovinciale di appartenenza nelle forme legalmentericonosciute, entro e non oltre 60 giorni dalla

Si è, in tal modo, recepita unaprecedente osservazione Ministerialeche invitava a specificare che i mezzi dicomunicazione fossero quelliespressamente riconosciuti dalla leggevalidi in termini di invio e ricezione.

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mancata presentazione della domanda diiscrizione nei termini prescritti, sarà dovuta lasanzione di cui all’art. 10 comma 5 del presenteRegolamento.

sussistenza dei requisiti richiesti. In ipotesi dimancata presentazione della domanda di iscrizionenei termini prescritti, sarà dovuta la sanzione di cuiall’art. 11 comma 5 del presente Regolamento. Modificato il riferimento regolamentare

alla luce della rinumerazione dellostesso.

3. Nel caso di incompletezza dei dati e delladocumentazione richiesta, di cui al primocomma del presente articolo, il dichiarante, surichiesta dell’Ente, è tenuto ad integrare lasuddetta domanda ed inviare quanto richiestonel termine tassativo di 30 giorni dal ricevimentodella richiesta stessa. Nel caso di mancatoriscontro, ovvero di domanda incompleta, erratao non sottoscritta, la stessa verrà ritenutaomessa a tutti gli effetti di legge.

3. Nel caso di incompletezza dei dati e delladocumentazione richiesta, di cui al primo commadel presente articolo, il dichiarante, su richiestadell’Ente, è tenuto ad integrare la suddettadomanda ed inviare quanto richiesto nel terminetassativo di 30 giorni dal ricevimento della richiestastessa. Nel caso di mancato riscontro, ovvero didomanda incompleta, errata o non sottoscritta, lastessa verrà ritenuta omessa a tutti gli effetti dilegge.

4. In caso di omessa domanda di iscrizione eprevio invio da parte dell’Ente di diffida allaregolarizzazione a mezzo raccomandata A.R.,l’iscrizione avviene d’ufficio a seguito di deliberadel CdA o provvedimento d’urgenza delPresidente.Colui il quale è stato iscritto d’ufficio è tenutocomunque a pagare le sanzioni di cui all’art. 10comma 5.

4. In caso di omessa domanda di iscrizione e previoinvio da parte dell’Ente di diffida allaregolarizzazione a mezzo raccomandata A.R., oaltri strumenti aventi lo stesso valore legale intermini di invio e ricezione, l’iscrizione avviened’ufficio a seguito di delibera del Consigliod’Amministrazione o provvedimento d’urgenza delPresidente.Colui il quale è stato iscritto d’ufficio è tenutocomunque a pagare le sanzioni di cui all’art. 11comma 5.

Vedi quanto già detto per il comma 2.

Modificato il riferimento regolamentarealla luce della rinumerazione dellostesso.

5. Tutti i nuovi iscritti agli Albi dei PeritiIndustriali e dei Periti Industriali Laureatiricevono comunicazione dall’Ente per assolvereall’obbligo di iscrizione; qualora non rientrinonella definizione dell’art. 1, comma 1, delpresente Regolamento, sono obbligati apresentare dichiarazione sostitutiva dell’atto dinotorietà nella quale attestano di non svolgereattività come definita al suddetto comma,secondo la modulistica dell’Ente.

5. Tutti i nuovi iscritti agli Albi dei Periti Industriali edei Periti Industriali Laureati ricevonocomunicazione dall’Ente per assolvere all’obbligo diiscrizione; qualora non rientrino nella definizionedell’art. 1, comma 1, del presente Regolamento,sono obbligati a presentare dichiarazione sostitutivadell’atto di notorietà nella quale attestano di nonsvolgere attività come definita al suddetto comma,secondo la modulistica dell’Ente.

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6. È inefficace a tutti gli effetti l’iscrizioneall’Ente per coloro che non siano iscritti agli Albio la cui iscrizione sia nulla o sia stata annullata.In tal caso tutti i contributi eventualmente versatidevono essere restituiti dall’Ente entro 60 giornidalla data di definizione della posizione delsoggetto.

6. È inefficace a tutti gli effetti l’iscrizione all’Enteper coloro che non siano iscritti agli Albi o la cuiiscrizione sia nulla o sia stata annullata. In tal casotutti i contributi eventualmente versati devonoessere restituiti dall’Ente entro 60 giorni dalla datadi definizione della posizione del soggetto.

7. Le contribuzioni soggettive effettuate dacoloro i quali si sono successivamentecancellati dall’Albo ovvero abbiano cessatol’attività libero professionale sono soggette allarivalutazione annua con le regole di cui alsuccessivo art. 13 comma 5 del presenteRegolamento.

7. Le contribuzioni soggettive effettuate da coloro iquali si sono successivamente cancellati dall’Alboovvero abbiano cessato l’attività liberoprofessionale sono soggette alla rivalutazioneannua con le regole di cui al successivo art. 14comma 5 del presente Regolamento.

Modificato il riferimento regolamentarealla luce della rinumerazione dellostesso.

8. In applicazione dell’art. 14 comma 1 lettera d)dello Statuto, l’Ente provvederà a far pervenireai Collegi provinciali le procedure relative allosvolgimento delle altre funzioni agli stessidemandate.

8. In applicazione dell’art. 14 comma 1 lettera d)dello Statuto, l’Ente provvederà a far pervenire aiCollegi provinciali le procedure relative allosvolgimento delle altre funzioni agli stessidemandate.

Art. 3 Obbligo di qualificazione1. L’iscritto che, successivamente allapresentazione della domanda di iscrizione cessil’esercizio della libera professione ovverosuccessivamente alla comunicazione di cessazionedell’attività autonoma riprenda la stessa è tenuto acomunicarlo per via telematica, utilizzandol’apposito modello all’uopo predisposto dall’Ente,entro e non oltre 60 giorni dal verificarsi dell’evento.

2. L’iscritto che, essendo iscritto ad altro Alboprofessionale, opti per l’Ente di previdenzaobbligatorio di detta categoria professionale ètenuto a comunicarlo per via telematica, utilizzandol’apposito modello all’uopo predisposto dall’Ente,entro e non oltre 60 giorni dall’iscrizione.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti

Si tratta di un nuovo articolo volto anormare espressamente l’obbligo diqualificazione successivamente allapresentazione della domanda diiscrizione, ovvero alla presentazionedell’autocertificazione di non eserciziodella libera professione. Prima dettoobbligo si rinveniva dall’analisisistematica degli articoli 1, 2 e 10, ma– al fine di fugare qualsiasi dubbio inproposito – si è ritenuto di esplicitarlo.L’iscritto, quindi, che cessi o riprendal’esercizio della libera professione,così come opti per l’iscrizione ad altroEnte di previdenza obbligatoriorappresentativo di altra categoriaprofessionale alla quale è iscritto,sarà tenuto a comunicarlo all’Ente

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commi comporta l’applicazione delle sanzioni di cuiall’articolo 11 comma 5.

entro e non oltre 60 giorni dalverificarsi dell’evento, pena lesanzioni di cui all’articolo 11, comma5.

CAPO II – CONTRIBUTI CAPO II – CONTRIBUTIArt. 3 Contributo soggettivo Art. 4 Contributo soggettivo

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo acarico di ogni iscritto all’Ente è pari al 10 percento del reddito professionale netto di cuiall’art. 1 comma 1 del presente Regolamento,ancorché prodotto in forma associata o dipartecipazione in Società per la parte attribuitaall’iscritto in forza di patti associativi o sociali,relativo all’anno e risultante dalla rispettivadichiarazione dei redditi, secondo il dispostodell’art. 49 del Decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986 n. 917 esuccessive modificazioni ed integrazioni.

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo acarico di ogni iscritto all’Ente è determinatoapplicando le aliquote di cui al comma seguente alreddito professionale netto di cui all’art. 1 comma 1del presente Regolamento, ancorché prodotto informa associata o di partecipazione in Società perla parte attribuita all’iscritto in forza di pattiassociativi o sociali, relativo all’anno e risultantedalla rispettiva dichiarazione dei redditi, secondo ildisposto dell’articolo 49 del Decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 esuccessive modificazioni ed integrazioni.2. Il contributo soggettivo obbligatorio è pari:

a) Dal 1° gennaio 1996 al 10% del redditoprofessionale netto così come individuato alcomma 1;

b) Dal 1° gennaio 2012 all’11% del redditoprofessionale netto così come individuato alcomma 1;

c) Dal 1° gennaio 2013 al 12% del redditoprofessionale netto così come individuato alcomma 1;

d) Dal 1° gennaio 2014 al 13% del redditoprofessionale netto così come individuato alcomma 1;

e) Dal 1° gennaio 2015 al 14% del redditoprofessionale netto così come individuato alcomma 1;

f) Dal 1° gennaio 2016 al 15% del redditoprofessionale netto così come individuato al

Prima di entrare nel merito dellemodifiche proposte, è doveroso edessenziale partire da un assuntoormai largamente condiviso edinconfutabile: le prestazionipensionistiche ad oggi erogatedall’Eppi (ma è un male endemico delsistema contributivo) non sonoadeguate, non sono cioè in grado diassicurare un tasso di sostituzioneche consenta di mantenere il livello divita posseduto precedentemente alpensionamento. E se il legislatore cheha emanato la legge 247/2007 diattuazione del Protocollo Welfareauspicava di proporre politiche attiveche possano favorire ilraggiungimento di un tasso disostituzione al netto della fiscalità non

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comma 1;g) Dal 1° gennaio 2017 al 16% del reddito

professionale netto così come individuato alcomma 1;

h) Dal 1° gennaio 2018 al 17% del redditoprofessionale netto così come individuato alcomma 1;

i) Dal 1° gennaio 2019 al 18% del redditoprofessionale netto così come individuato alcomma 1.

inferiore al 60 per cento, conriferimento all’aliquota prevista peri lavoratori dipendenti, è allora ditutta evidenza che con un’aliquotacontributiva del solo 10% il tasso disostituzione atteso è ben lungi daquel 60% auspicato per i lavoratoridipendenti che contribuisconocomplessivamente per circa il 33%.Lo stesso Ministero del Lavoro, connota del 21 ottobre 2011,commentando il bilancio tecnicoattuariale al 31/12/2009, rileva che<<benché sia prevista dalRegolamento la facoltà per l’iscritto diversare una percentuale più elevata, illivello medio di contribuzionesoggettiva è stato ipotizzato al 10%che, in termini di adeguatezza delleprestazioni erogate, comporta valoriesigui dei tassi di sostituzione>>. Edancora: <<considerato che il livellodelle prestazioni erogate è destinato aridursi ulteriormente per l’effettodell’applicazione nel tempo di piùaggiornati coefficienti ditrasformazione, d’intesa con ilcovigilante Ministero dell’Economia edelle Finanze, è necessario checodesto Ente metta in attoiniziative che tendano adincrementare le aliquotecontributive obbligatorie>>. Ilcombinato effetto dell’innalzamentodelle aliquote contributive soggettivee della devoluzione di quota delmaggior gettito della contribuzioneintegrativa (nell’intenzione dellegislatore Eppi il 2% con il contributointegrativo al 4%, ed il 3% con il

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contributo integrativo al 5%),considerando che un punto dicontribuzione integrativa equivale – inbase alle evidenze di bilancio – acirca 1,5 punti di contribuzionesoggettiva, consentirà di raggiungereun tasso di sostituzione atteso di circail 42%.

3. Gli iscritti che al 1° gennaio 2012 hanno compiutoil 61esimo anno d’età hanno facoltà di continuaread applicare l’aliquota del 10%. E’ in ogni casodovuto il contributo minimo determinato applicandoal reddito di cui al successivo comma 7 l’aliquotadel 10%.Gli iscritti che si siano avvalsi della facoltà di cui alcapoverso precedente non avranno diritto alladistribuzione sui montanti previdenziali della quotadi contribuzione integrativa di cui all’articolo 5,comma 3, né alla liquidazione in conto capitale dicui all’articolo 21.

Si tratta di una norma transitoria,adottata sulla falsariga di quellaprevista all’atto dell’istituzione dellaGestione separata Inps, volta a nongravare eccessivamente soggetti che– in ragione della loro età anagrafica– siano prossimi al pensionamento divecchiaia. Detti soggetti, infatti, nonsolo non rientrerebbero a pieno nellariforma in quanto al compimento del65° anno d’età non si sarebbe aregime con l’aliquota del 18% ma –ben più importante – l’aumentodell’aliquota contributiva obbligatorianon genererebbe un equo“corrispettivo” in termini di aumentodella pensione. In termini economici,infatti, in base a nostre simulazioni, gliiscritti in questione godrebbero di unmodestissimo incremento della ratapensionistica in quanto essendoestremamente prossimo il momentodel pensionamento non godrebbero diun adeguato periodo di rivalutazionedi modo che quanto in più versato siconcretizzerebbe quasi in una “partitadi giro”, rendendo plausibile unconfronto con la rata pensionisticanetta. In questo senso, infatti,l’incremento della rata darebbe luogoad un “recupero” dei maggiori

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contributi versati in circa 23 anni, intal modo andando ben al di làdell’aspettativa di vita residua postpensionamento. I soggetti che siavvalessero della facoltà dicontinuare a versare i contributisoggettivi azionando l’aliquota del10% non potranno avvalersi delladevoluzione sul proprio montanteprevidenziale della maggior quotadella contribuzione integrativa inquanto il legislatore - vedi a talriguardo le raccomandazioni numero9/1524-B1 e 9/1524-B2 rilasciate datutti i capi gruppo della Camera deiDeputati nella seduta del 15 giugno -ha subordinato l’aumento dellacontribuzione integrativa (econseguentemente la suadestinazione sui montantiprevidenziali) al contestuale aumentodella contribuzione soggettiva. Per lamedesima ragione, detti soggetti nonpotranno avvalersi della prestazionedi cui all’articolo 21.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2006, oltre alcontributo soggettivo obbligatorio del 10% di cuial comma 1, è concessa agli iscritti la facoltà diavvalersi di una maggiore aliquota contributivasecondo le seguenti percentuali: 2% - 4% - 6% -8%.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2012, oltre alcontributo soggettivo obbligatorio di cui al comma 2,è concessa agli iscritti la facoltà di avvalersi di unamaggiore aliquota contributiva, espressa in unità, ilcui importo non può essere inferiore all’1%.L’aliquota contributiva complessiva, tra obbligatoriae opzionale, non potrà, comunque, esseresuperiore al 26%.

Si è previsto che l’incremento su baseopzionale dell’aliquota contributivaavvenga di un punto percentuale allavolta (in tal modo incentivandonel’opzione anche a favore di chi purvolendo versare di più magari non avevala disponibilità di pagare il 2% minimorichiesto) sino ad un massimo del 26%del reddito professionale imponibile (inquesto caso si è scelto di fissare il tettomassimo della contribuzioneparificandolo a quello vigente nellaGestione separata Inps).

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L’opzione di versare il contributo soggettivo,determinato secondo l’aliquota prescelta del12% - 14% - 16% - 18% del redditoprofessionale netto prodotto, è espressa ognianno contestualmente alla dichiarazione di cuial successivo articolo 10 del presenteRegolamento ed ha validità solo per l’anno diriferimento. Ai sensi del comma 37 dell’art. 1della legge 23 agosto 2004, n. 243 anche inderoga al disposto di cui al comma 18 dell’art. 2della legge 8 agosto 1995, n. 335, lacontribuzione soggettiva determinata conaliquote opzionali è interamente deducibile.

L’opzione di versare il contributo soggettivo,determinato secondo l’aliquota opzionale prescelta,è espressa ogni anno contestualmente alladichiarazione di cui al successivo articolo 11 delpresente Regolamento ed ha validità solo per l’annodi riferimento. Ai sensi dell’articolo 1, comma 37,della legge 23 agosto 2004, n. 243 anche in derogaal disposto di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8agosto 1995, n. 335, la contribuzione soggettivadeterminata con aliquote opzionali è interamentededucibile.

Semplice modifica lessicale.

Modificato il riferimento regolamentarealla luce della rinumerazione dellostesso.

3. Il reddito, di cui al comma 1 del presentearticolo, da sottoporre a contributo non puòcomunque essere superiore, per l’anno 1996,all’importo di Euro 68.172,31. Detto importo èannualmente ed automaticamente rivalutato,senza necessità di revisione del presenteregolamento, in base alla variazione annuadell’indice dei prezzi al consumo per le famigliedi operai ed impiegati, così come calcolatodall’ISTAT.

5. Il reddito, di cui al comma 1 del presente articolo,da sottoporre a contributo non può comunqueessere superiore, per l’anno 1996, all’importo diEuro 68.172,31. Detto importo è annualmente edautomaticamente rivalutato, senza necessità direvisione del presente regolamento, in base allavariazione annua dell’indice dei prezzi al consumoper le famiglie di operai ed impiegati, così comecalcolato dall’ISTAT.Il contributo soggettivo obbligatorio annuo non potràcomunque essere superiore a 13.000,00 euro.Detto importo è annualmente ed automaticamenterivalutato a decorrere dal 2013, senza necessità direvisione del presente regolamento, in base allavariazione annua dell’indice dei prezzi al consumoper le famiglie di operai ed impiegati, così comecalcolato dall’ISTAT.

4. Il predetto limite non si applica solonell’ipotesi di contribuzione soggettivadeterminata con riferimento alle aliquotecontributive opzionali, di cui al precedentecomma.

6. Il predetto limite non si applica solo nell’ipotesi dicontribuzione soggettiva determinata conriferimento alle aliquote contributive opzionali, di cuial comma quattro.

Modificato il riferimento regolamentarealla luce della rinumerazione dellostesso.

5. In ogni caso è dovuto, per redditi pari o 7. Dal 1° gennaio 2012 è dovuto per redditi pari o Alla luce della filosofia che ha

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inferiori a Euro 7.746,85 ancorché nulli onegativi, un contributo soggettivo minimo fissatoper l’anno 1996 in Euro 774,69. Tale importo èannualmente ed automaticamente rivalutato adecorrere dal 2006, in base alla variazioneannua dell’indice dei prezzi al consumo dellefamiglie di operai ed impiegati, così comecalcolato dall’ISTAT.

inferiori a Euro 9.500,00, ancorché nulli o negativi,un contributo soggettivo minimo determinatoapplicando l’aliquota contributiva obbligatoria tempoper tempo vigente al reddito minimo di riferimento diEuro 9.500,00.Il reddito di cui al capoverso precedente èannualmente ed automaticamente rivalutato adecorrere dal 2013, in base alla variazione annuadell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie dioperai ed impiegati, così come calcolato dall’ISTAT.

animato la riforma di cui alprecedente comma due, che è quelladi costituire un montanteprevidenziale più cospicuo, non sipoteva non intervenire –conseguentemente – anchesull’adeguamento del contributosoggettivo minimo dovuto.

6. Il reddito deve essere obbligatoriamentecomunicato secondo le modalità di cui all’art. 10comma 6 del presente Regolamento.

8. Il reddito deve essere obbligatoriamentecomunicato secondo le modalità di cui all’art. 11comma 6 del presente Regolamento.

Modificato il riferimento regolamentarealla luce della rinumerazione dellostesso.

7. In caso di omessa comunicazione del reddito,secondo le modalità di cui all’art. 10, comma 6,del presente Regolamento, l’iscritto che non hacomunicato la cessazione dell’attivitàprofessionale, deve corrispondere, per ciascunanno di esercizio, il contributo minimo nellamisura di cui al comma 5.Resta salvo il diritto dell’Ente alla riscossionedella eventuale maggiore contribuzionesoggettiva determinata con la successivapresentazione della modulistica obbligatoriaovvero legittimamente accertata dall’Ente.

9. In caso di omessa comunicazione del reddito,secondo le modalità di cui all’art. 11, comma 6, delpresente Regolamento, l’iscritto che non hacomunicato la cessazione dell’attività professionale,deve corrispondere, per ciascun anno di esercizio, ilcontributo minimo nella misura di cui al comma 7.Resta salvo il diritto dell’Ente alla riscossione dellaeventuale maggiore contribuzione soggettivadeterminata con la successiva presentazione dellamodulistica obbligatoria ovvero legittimamenteaccertata dall’Ente.

Modificato il riferimento regolamentarealla luce della rinumerazione dellostesso.

8. I contributi soggettivi obbligatori sonodeducibili, ai fini delle imposte dirette, dalreddito complessivo.

10. I contributi soggettivi obbligatori - ancorchéversati secondo l’aliquota opzionale di cui alprecedente comma 4 - sono deducibili, ai fini delleimposte dirette, dal reddito complessivo.

Semplice modifica lessicale.

9. I soggetti che non hanno ancora compiuto ilventottesimo anno di età alla datadell’insorgenza dell’obbligo contributivo possonorichiedere, in deroga a quanto previsto dalcomma 1 del presente articolo, la riduzione delcontributo dovuto al 50 per cento per i primi dueanni di contribuzione e sempreché non abbiano

11. I soggetti che non hanno ancora compiuto ilventottesimo anno di età alla data dell’insorgenzadell’obbligo contributivo possono richiedere, inderoga a quanto previsto dal comma 1 del presentearticolo, la riduzione del contributo dovuto al 50 percento per i primi cinque anni solari di iscrizione esempreché non abbiano compiuto il trentesimo

Il comma in questione ha lo scopo difavorire l’inserimento dei giovani nelmercato del lavoro cercando di far sìche gli stessi non siano gravatieccessivamente da adempimentitributari e previdenziali chepotrebbero scoraggiare l’eserciziodella libera professione propendendo

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compiuto il trentesimo anno di età. I soggettiche si sono avvalsi della riduzione hanno facoltàdi integrare il contributo versato secondo lemodalità che saranno stabilite dal Consiglio diAmministrazione.

anno di età.I soggetti di cui al capoverso precedente cheabbiano prodotto un reddito professionale nettoinferiore alla metà del reddito di cui al comma 7,tempo per tempo vigente, in alternativa possonorichiedere la riduzione del contributo dovuto del 70per cento.I soggetti che si sono avvalsi della riduzione hannofacoltà di integrare il contributo versato secondo lemodalità che saranno stabilite dal Consiglio diAmministrazione.

– laddove possibile – per il più sicurolavoro dipendente. Alla luce anchedelle evidenze di bilancio, dalle qualiè emerso il basso livello reddituale deineo-iscritti, si è propostol’allungamento del periodo da due acinque anni per il quale si può goderefacoltativamente della possibilità diversare il 50% del contributosoggettivo dovuto; nonché la facoltàdei soggetti che abbiano un redditoinferiore alla metà del reddito minimodi riferimento (cioè un reddito inferiorea 4.750,00 euro) di versare ilcontributo soggettivo minimo ridottodel 70%.

10. Al compimento del sessantacinquesimoanno di età l’iscritto ha facoltà di sospendere ilversamento del contributo soggettivo, ancorchéprosegua nell’esercizio dell’attivitàprofessionale.

12. Ai sensi dell’art. 18 commi 11 e 12 del decretolegge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito conmodificazione nella legge n. 111 del 15 luglio 2011,a decorrere dal 1° gennaio 2012 i pensionati, cheproseguano l’esercizio della libera professione diperito industriale, devono versare un contributosoggettivo minimo determinato con l’aliquota noninferiore al 50% di quella prevista in via ordinariaper gli iscritti all’Ente..In ogni caso il contributo soggettivo non potràessere inferiore al 50% del contributo soggettivominimo.

La formulazione del comma inquestione è frutto del puntualerecepimento dell’articolo 18, commi11 e 12, del decreto legge n. 98 del 6luglio 2011, convertito conmodificazione nella legge n. 111 del15 luglio 2011.

Art. 4 Contributo integrativo e di maternità Art. 5 Contributo integrativo e di maternità1. Gli iscritti all’Ente devono applicare unamaggiorazione percentuale su tutti i corrispettivilordi che concorrono a formare il redditoimponibile dell’ attività professionale, inqualunque forma esercitata, così comeindividuata al comma 1 del precedente articolo1 del presente Regolamento e devono versareall’Ente il relativo ammontare.

1. Gli iscritti all’Ente devono applicare unamaggiorazione percentuale su tutti i corrispettivilordi che concorrono a formare il reddito imponibiledell’ attività professionale, in qualunque formaesercitata, così come individuata al comma 1 delprecedente articolo 1 del presente Regolamento edevono versare all’Ente il relativo ammontare.Le società devono applicare la maggiorazione per

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Le società devono applicare la maggiorazioneper la quota di competenza di ogni socioprofessionista iscritto all’Ente, versandoobbligatoriamente – nel rispetto delle scadenzedi cui al successivo articolo 7 – la contribuzioneintegrativa così determinata. L’ammontarecomplessivo annuo delle maggiorazioniobbligatorie dovute all’Ente dal singoloprofessionista è calcolato sulla percentuale delvolume d’affari della società pari allapercentuale di utili spettante al professionistastesso.

la quota di competenza di ogni socio professionistaiscritto all’Ente, versando obbligatoriamente – nelrispetto delle scadenze di cui al successivo articolo7 – la contribuzione integrativa così determinata.L’ammontare complessivo annuo dellemaggiorazioni obbligatorie dovute all’Ente dalsingolo professionista è calcolato sulla percentualedel volume d’affari della società pari allapercentuale di utili spettante al professionistastesso.

2. La maggiorazione percentuale di cui alprecedente comma è fissata nella misura del 2per cento ed il relativo importo èobbligatoriamente evidenziato sul documentofiscale emesso dall’iscritto o dall’associazioneprofessionale o società a cui lo stessopartecipa.

Detta maggiorazione non si applica per fatture oricevute emesse da un iscritto verso altro iscrittoall’Ente nel contesto di incarichi professionalifinalizzati al conseguimento di un risultato

2. La maggiorazione percentuale di cui alprecedente comma è fissata:

a) Dal 1° gennaio 2012 nella misura del 4%;b) Dal 1° gennaio 2015 nella misura del 5%.

Il relativo importo è obbligatoriamente evidenziatosul documento fiscale emesso dall’iscritto odall’associazione professionale o società a cui lostesso partecipa.

In virtù dell’approvazione delcosiddetto disegno di legge “LoPresti”, si propone l’innalzamento apartire dal 1° gennaio 2012 delcontributo integrativo nella misura del4% e dal 1° gennaio 2015 nellamisura del 5%. La scelta diincrementare il contributo integrativoin due step è frutto sia di un’attentavalutazione della situazioneeconomica generale, in forza dellaquale non si è voluto gravareeccessivamente sul “costo del lavoro”– inteso come prestazioniprofessionali – a carico dellacommittenza; sia di un coordinamento“etico” con le professioni similari che,pur essendo già da più anni ad unacontribuzione integrativa al 4%(geometri dal 2004, ingegneri dal2011), hanno in previsione l’aumentodel contributo integrativo dal 2015.

In ragione della diretta attribuzionedella maggiore quota di contribuzioneintegrativa applicata in fattura, e dellasua conseguente distribuzione sul

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unitario e sempre che il contributo integrativosia stato, comunque, applicato sull’interocorrispettivo dell’incarico unitario stesso.

montante previdenziale dell’iscrittoche l’ha fatturata, si è espunto ilsecondo capoverso dell’articolo 2 inquanto – diversamente – l’iscritto cheavesse fatturato ad un collega, nonapplicando il contributo integrativo,non avrebbe goduto di dettadistribuzione sul proprio montante.

3. Il Consiglio d’Amministrazione, previa deliberadel Consiglio d’Indirizzo Generale, adotterà – nelrispetto di quanto statuito dal novellato articolo 8 delDecreto Legislativo 103/96 – un’apposita deliberacon la quale stabilirà tempo per tempo la quota dicontributo integrativo da destinare all’incrementodei montanti previdenziali individuali.La delibera sarà trasmessa per approvazione aiMinisteri Vigilanti ai sensi dell’art. 3 comma 2 delD.lgs. n. 509/1994.

Il procedimento previsto è in linea conquanto statuito dal novellato articolo 8del D. Lgs. 103/96. Si ribadisce,comunque, quanto già espresso insede di commento della norma di cuiall’articolo 4, comma 2: fermarestando la dimostrazione dellasostenibilità economica efinanziaria dell’Ente, condizioneimprescindibile affinché si possaprocedere alla devoluzione suimontanti previdenziali, l’intenzione dellegislatore Eppi è di destinare amontante previdenziale la maggiorquota di contributo integrativo espostain fattura e quindi di devolvere il 2%con un contributo integrativo al 4%ed il 3% con un contributointegrativo al 5%. Solo in tal modosarà possibile raggiungere l’obiettivo,peraltro condiviso dai Ministeri, diconseguire tassi di sostituzione piùcongrui.

3. In ogni caso è dovuto, per ciascun anno, pervolume d’affari pari o inferiori a Euro 5.422,80,ancorché nullo, un contributo integrativo minimofissato, per l’anno 1996, in Euro 108,46.Tale importo è annualmente edautomaticamente rivalutato dall’anno

4. Dal 1° gennaio 2012 è dovuto, per ciascun anno,per volume d’affari pari o inferiori a Euro 9.500,00,ancorché nullo, un contributo integrativo minimodeterminato applicando l’aliquota contributivaobbligatoria tempo per tempo vigente al volumed’affari minimo di riferimento di Euro 9.500,00.

In armonia con quanto previsto perl’articolo 4, comma 7, si è procedutoad un adeguamento del contributointegrativo minimo.

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successivo alla data di approvazione delRegolamento, senza necessità di revisione dellostesso, in base alla variazione annua dell’indicedei prezzi al consumo delle famiglie di operai edimpiegati, così come calcolato dall’ISTAT.

Il volume d’affari di cui al capoverso precedente èannualmente ed automaticamente rivalutato adecorrere dal 2013, senza necessità di revisione delRegolamento, in base alla variazione annuadell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie dioperai ed impiegati, così come calcolato dall’ISTAT.

4. In caso di omessa comunicazione delcorrispettivo, secondo le modalità di cuiall’articolo 10, comma 6, del presenteregolamento, l’iscritto che non ha comunicato lacessazione dell’attività professionale, devecorrispondere per ciascun anno di esercizio ilcontributo integrativo minimo, come determinatoal comma precedente.Resta salvo il diritto dell’Ente alla riscossionedella eventuale maggiore contribuzioneintegrativa determinata con la successivapresentazione della modulistica obbligatoriaovvero legittimamente accertata dall’Ente.

5. In caso di omessa comunicazione delcorrispettivo, secondo le modalità di cui all’articolo11, comma 6, del presente regolamento, l’iscrittoche non ha comunicato la cessazione dell’attivitàprofessionale, deve corrispondere per ciascun annodi esercizio il contributo integrativo minimo, comedeterminato al comma precedente.Resta salvo il diritto dell’Ente alla riscossione dellaeventuale maggiore contribuzione integrativadeterminata con la successiva presentazione dellamodulistica obbligatoria ovvero legittimamenteaccertata dall’Ente.

Modificato il riferimento regolamentarealla luce della rinumerazione dellostesso.

5. La maggiorazione percentuale e la baseimponibile di cui al comma 1 del presentearticolo si riferiscono esclusivamente aicorrispettivi relativi all’esercizio della attivitàprofessionale definita nell’art. 1, comma 1 delpresente Regolamento.

6. La maggiorazione percentuale e la baseimponibile di cui al comma 1 si riferisconoesclusivamente ai corrispettivi relativi all’eserciziodella attività professionale definita nell’articolo 1,comma 1, del presente Regolamento.

6. Il contributo integrativo non è soggetto aritenuta di acconto IRPEF e non concorre allaformazione del reddito imponibile; su di esso èdovuta l’IVA ove previsto.

7. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenutadi acconto IRPEF e non concorre alla formazionedel reddito imponibile; su di esso è dovuta l’IVA oveprevisto.

7. I corrispettivi saranno obbligatoriamentecomunicati secondo le modalità di cui all’art. 10comma 6 del presente Regolamento.

8. I corrispettivi saranno obbligatoriamentecomunicati secondo le modalità di cui all’articolo 11,comma 6, del presente Regolamento.

Modificato il riferimento regolamentarealla luce della rinumerazione dellostesso.

8. Gli iscritti che abbiano optato per lasospensione della contribuzione soggettiva, aisensi dell’art. 3 comma 10 del presenteRegolamento, sono comunque tenuti al

ELIMINATO Comma espunto in quanto, in basealle nuove norme regolamentari, afronte dell’esercizio della liberaprofessione si è sempre obbligati aversare i contributi previdenziali,

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versamento del contributo integrativo e dimaternità.

anche se in ragione di aliquotedifferenti. L’esercizio della liberaprofessione, quindi, obbliga sempre alpagamento dei contributi previdenzialidovuti.

9. Ogni iscritto all’Ente è soggetto al pagamentodel contributo di maternità che a partiredall’anno 2010 è fissato in Euro 8,50.Tale contributo è dovuto anche in caso diomessa comunicazione del reddito di cuiall’articolo 10, comma 6, del presenteRegolamento.

9. Ogni iscritto all’Ente è soggetto al pagamento delcontributo di maternità che a partire dall’anno 2010è fissato in Euro 8,50.Tale contributo è dovuto anche in caso di omessacomunicazione del reddito di cui all’articolo 11,comma 6, del presente Regolamento.

Modificato il riferimento regolamentarealla luce della rinumerazione dellostesso.

Art. 5 Frazionabilità dei contributi minimi Art. 6 Esercizio dell’attività libero professionaleper periodi inferiori all’anno solare

1. Per ciascun anno solare di iscrizione, in cuil’esercizio dell’attività risulti di durata inferioreall’anno stesso, i contributi annui soggettivi edintegrativi minimi obbligatori saranno ridotti atanti dodicesimi del loro importo quanti sono imesi di effettivo esercizio dell’attivitàconsiderando come mese intero il periodo pari,o superiore, a 15 giorni. Qualora l’eserciziodell’attività nell’anno solare sia limitato ad unperiodo inferiore a 15 gg. lo stesso èconsiderato mese intero.Qualora l’importo dei suddetti contributi, cosìfrazionati, risulti inferiore a quanto dovuto inrelazione al reddito ed al volume d’affarieffettivamente conseguiti, l’iscritto è tenuto alversamento dei maggiori importi.

Nell’ipotesi in cui l’esercizio dell’attivitàprofessionale risulti di durata inferiore all’annosolare sono dovuti i contributi soggettivi edintegrativi calcolati secondo le aliquote ordinarie,nonché quello di maternità. Qualora il redditoprofessionale o il volume d’affari conseguitodetermini un importo inferiore a quanto prescrittoper la contribuzione minima tempo per tempovigente, sarà dovuto il contributo soggettivo e ilcontributo minimo, nonché quello di maternità.All’iscritto che si trovi nella condizione di cui alcomma precedente sarà riconosciuta un’anzianitàcontributiva di 12 mesi utile sia ai fini del diritto chedella misura della pensione.

Si è previsto di eliminare la possibilitàdi versare i contributi minimi frazionatinell’ipotesi in cui l’esercizio dellalibera professione sia inferioreall’anno solare. Nelle ipotesi in cui,cioè, l’attività cessi od inizi in corsod’anno ed il reddito e/o volume d’affarisia inferiore ai minimali regolamentari,non sarà più possibile versare irelativi contributi minimi frazionati peri mesi di effettivo esercizio della liberaprofessione ma sarà sempre dovuto ilversamento della contribuzioneminima. A fronte di questo maggioreonere richiesto all’iscritto sarà,comunque, sempre assicurataun’anzianità contributiva di 12 mesicon il che permettendogli di godere diuna copertura previdenziale ampia. Intal modo si persegue un dupliceobiettivo: costituire sin da subito unmontante previdenziale più cospicuoe maturare un’anzianità contributiva

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maggiore.

Art. 6 Variabilità dei contributi Art. 7 Variabilità dei contributi1. Le percentuali ed i contributi obbligatori di cuiagli artt. 3 e 4 possono essere variati ogni annonel rispetto della normativa vigente e tenendoconto delle risultanze dei bilanci consuntivi e diverifica tecnico-attuariale con effetto dal 1gennaio dell’anno successivo, previa deliberadel Consiglio di Indirizzo Generale di cui all’art.7 comma 6 lettera d) dello Statuto, anche suproposta del Consiglio di Amministrazionedell’Ente. La delibera di cui sopra dovrà esseretrasmessa ai Ministeri competenti ai sensi e pergli effetti dell’art. 3 comma 3 del DecretoLegislativo 30 giugno 1994 n° 509.

Le percentuali ed i contributi obbligatori di cui agliarticoli 4 e 5 possono essere variati ogni anno nelrispetto della normativa vigente e tenendo contodelle risultanze dei bilanci consuntivi e di verificatecnico-attuariale con effetto dal 1° gennaiodell’anno successivo, previa delibera del Consigliodi Indirizzo Generale di cui all’articolo 7, comma 6lettera d) dello Statuto, anche su proposta delConsiglio di Amministrazione dell’Ente. La deliberadi cui sopra dovrà essere trasmessa ai Ministericompetenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3,comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n.509.

Modificato il riferimento regolamentarealla luce della rinumerazione dellostesso.

2. I contributi integrativi e di maternità sonodovuti anche dai pensionati che restano iscrittiall’Ente, in quanto esercitino ancora l’attivitàprofessionale.

ELIMINATO Comma espunto in quanto, in base allenuove norme regolamentari, a frontedell’esercizio della libera professione si èsempre obbligati a versare i contributiprevidenziali, anche se in ragione dialiquote differenti. L’esercizio della liberaprofessione, quindi, obbliga sempre alpagamento dei contributi previdenzialidovuti.

Art. 7 Versamento dei contributi Art. 8 Versamento dei contributi1. I contributi di cui agli articoli 3 e 4 sonoversati per ciascun anno di competenza,secondo le modalità fissate dal Consiglio diAmministrazione dell’Ente, in tre rate:- la prima a titolo di acconto entro il 15novembre dell’anno di competenza per unimporto pari al 45 per cento del contributocomplessivo dovuto per l’anno precedente, odel contributo calcolato in ragione deicorrispettivi lordi e del reddito nettoprofessionale presunto per l’anno di

1. I contributi di cui agli articoli 4 e 5 sono versatiper ciascun anno di competenza, secondo lemodalità fissate dal Consiglio di Amministrazionedell’Ente, in tre rate:- la prima a titolo di acconto entro il 15 novembredell’anno di competenza per un importo pari al 45per cento del contributo complessivo dovuto perl’anno precedente, o del contributo calcolato inragione dei corrispettivi lordi e del reddito nettoprofessionale presunto per l’anno di competenza.- La seconda a titolo di acconto entro il 15 marzo

Modificato il riferimento regolamentarealla luce della rinumerazione dellostesso.

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competenza.- La seconda a titolo di acconto entro il 15marzo dell’anno successivo a quello dicompetenza per un importo pari al 45 per centodel contributo complessivo dovuto per l’annoprecedente a quello di competenza, o delcontributo calcolato in ragione dei corrispettivilordi e del reddito netto professionale presuntoper l’anno di competenza.- La terza a titolo di saldo entro il 15 settembredell’anno successivo per la differenza residua inragione dei corrispettivi lordi e reddito nettoprofessionale effettivamente prodotti nell’annodi competenza.Nel caso in cui gli acconti fossero statideterminati in ragione dei corrispettivi lordi e delreddito netto professionale presunti per l’anno dicompetenza, non si da luogo all’applicazione diinteressi di mora e sanzioni se, a consuntivo, ilcontributo versato non si discosta per difetto inmisura maggiore del 10 per cento dal contributoeffettivamente dovuto in acconto. Nel caso incui il contributo versato si discosti in misuramaggiore del 10 per cento, gli interessi di morae le sanzioni verranno applicati sulla soladifferenza non versata.In caso di prima iscrizione gli acconti sonodeterminati applicando le percentuali indicatenei capoversi precedenti ai contributi minimi,eventualmente frazionati, in vigore per l’annoprecedente a quello di competenza.Coloro che iniziano l’attività in data pari osuccessiva al 1° ottobre dell’anno di riferimento,hanno facoltà di versare i contributi dovuti per lostesso anno in un’unica soluzione alla scadenzadel versamento dei saldi.

dell’anno successivo a quello di competenza per unimporto pari al 45 per cento del contributocomplessivo dovuto per l’anno precedente a quellodi competenza, o del contributo calcolato in ragionedei corrispettivi lordi e del reddito nettoprofessionale presunto per l’anno di competenza.- La terza a titolo di saldo entro il 15 settembredell’anno successivo per la differenza residua inragione dei corrispettivi lordi e reddito nettoprofessionale effettivamente prodotti nell’anno dicompetenza.

In caso di prima iscrizione gli acconti sonodeterminati applicando le percentuali indicate neicapoversi precedenti ai contributi minimi in vigoreper l’anno precedente a quello di competenza.Coloro che iniziano l’attività in data pari osuccessiva al 1° ottobre dell’anno di riferimento,hanno facoltà di versare i contributi dovuti per lostesso anno in un’unica soluzione alla scadenza delversamento dei saldi.

Capoverso espunto in quanto traevaorigine da una similare norma fiscalenon più vigente.

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2. Il contributo di maternità è versato in un’unicasoluzione con il pagamento della prima rata diacconto.

2. Il contributo di maternità è versato in un’unicasoluzione con il pagamento della prima rata diacconto.

3. L’Ente provvede alla riscossione dei contributisoggettivi integrativi e di maternità nonché dellesomme dovute a titolo di sanzioni ed interessi,avvalendosi anche delle procedure esecutive dilegge, imputandoli secondo le priorità:contributo integrativo, contributo di maternità econtributo soggettivo.In ipotesi di versamenti in eccedenza rispetto aldovuto per l’anno di riferimento l’Entecompenserà eventuali scoperture afferenti altreannualità e, in presenza di credito residuo aseguito di domanda dell’iscritto, rimborseràl’importo eccedente.

3. L’Ente provvede alla riscossione dei contributisoggettivi integrativi e di maternità nonché dellesomme dovute a titolo di sanzioni ed interessi,avvalendosi anche delle procedure esecutive dilegge, imputandoli secondo le priorità: contributointegrativo, contributo di maternità e contributosoggettivo.In ipotesi di versamenti in eccedenza rispetto aldovuto per l’anno di riferimento l’Ente compenseràeventuali scoperture afferenti altre annualità e, inpresenza di credito residuo a seguito di domandadell’iscritto, rimborserà l’importo eccedente.

4. Ai fini della riscossione l’Ente può in ognitempo avvalersi della conoscenza degliimponibili comunque legittimamente acquisita.

4. Ai fini della riscossione l’Ente può in ogni tempoavvalersi della conoscenza degli imponibilicomunque legittimamente acquisita.

5. I tempi e i modi di versamento e diriscossione possono essere modificati coneffetto dal 1° gennaio dell’anno successivo,previa delibera del Consiglio di Amministrazionedell’Ente.

5. I tempi e i modi di versamento e di riscossionepossono essere modificati con effetto dal 1°gennaio dell’anno successivo, previa delibera delConsiglio di Amministrazione dell’Ente.

6. Salvo gli effetti del frazionamento di cui alprecedente art. 5, i contributi minimi ed apercentuale, soggettivi ed integrativi sono dovutirispettivamente dal 1° gennaio 1996 e dal 17marzo 1996 ovvero, se successiva, dalla data diinizio dell’attività professionale.

6. I contributi minimi ed a percentuale, soggettivi edintegrativi sono dovuti rispettivamente dal 1°gennaio 1996 e dal 17 marzo 1996 ovvero, sesuccessiva, dalla data di inizio dell’attivitàprofessionale.

Semplice modifica lessicale.

Art. 8 Prescrizione dei contributi Art. 9 Prescrizione dei contributi1.La prescrizione dei contributi, degli interessi dimora, delle sanzioni e di ogni relativoaccessorio, interviene con il decorso di cinqueanni dalla data di trasmissione all’Ente da partedell’iscritto, della dichiarazione di cui al

La prescrizione dei contributi, degli interessi dimora, delle sanzioni e di ogni relativo accessorio,interviene con il decorso di cinque anni dalla data ditrasmissione all’Ente da parte dell’iscritto, delladichiarazione di cui al successivo art. 11 del

Modificato il riferimento regolamentarealla luce della rinumerazione dello

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successivo art. 10 del presente Regolamento. presente Regolamento. stesso.

CAPO III - DELLE COMUNICAZIONI E DELLESANZIONI

CAPO III - DELLE COMUNICAZIONI E DELLESANZIONI

Art. 9 Interessi di mora e sanzioni per ilritardato pagamento dei contributi

Art. 10 Interessi di mora e sanzioni per ilritardato pagamento dei contributi

1. Il ritardo nel pagamento dei contributi di cuiagli artt. 3 e seguenti del presente Regolamentocomporta l’obbligo del pagamento degli interessidi mora nella misura prevista dal tasso legalevigente più cinque punti con decorrenza dalgiorno successivo all’ultimo utile per il previstopagamento e fino a quello dell’effettivoversamento da calcolarsi sulle maggiori sommedovute rispetto a quelle effettivamente versate.Il ritardo superiore a 60 giorni comporta unaulteriore sanzione pari al 5% su base annuadelle somme tardivamente pagate.L’ammontare complessivo delle sanzioni nonpotrà comunque superare il quaranta per centodell’importo del relativo capitale a debito, ovverodelle eventuali percentuali maggiori o minoristabilite dalla Legge.

1. Il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agliarticoli 4 e seguenti del presente Regolamentocomporta l’obbligo del pagamento degli interessi dimora nella misura prevista dal tasso legale vigentepiù quattro punti con decorrenza dal giornosuccessivo all’ultimo utile per il previsto pagamentoe fino a quello dell’effettivo versamento dacalcolarsi sulle maggiori somme dovute rispetto aquelle effettivamente versate. Il ritardo superiore a60 giorni comporta una ulteriore sanzione pari al5% su base annua delle somme tardivamentepagate.L’ammontare complessivo delle sanzioni non potràcomunque superare il quaranta per centodell’importo del relativo capitale a debito, ovverodelle eventuali percentuali maggiori o minoristabilite dalla Legge.

Modificato il riferimentoregolamentare alla luce dellarinumerazione dello stesso.

Considerato che la natura degliinteressi di mora e sanzioni è quelladi garantire la copertura dellarivalutazione dei montanti nell’ipotesiin cui, appunto, i contributiprevidenziali non siano stati versati osiano stati versati oltre il termineprescritto; atteso che attualmente iltasso legale vigente è pari all’1,5% eche – conseguentemente – gliinteressi legali applicati sono pari al6,5% annuo (tasso legale tempo pertempo vigente più 5 puntipercentuale); atteso che le sanzionisono pari al 5% annuo, e che quindigli importi così dovuti sono benmaggiori della rivalutazione che adoggi bisogna garantire, si è ritenuto dipoter diminuire di un puntopercentuale gli interessi di mora dacomminare, senza per ciò stessoarrecare alcuna sofferenza in terminieconomici all’Ente.

2.Gli interessi di mora e le sanzioni, determinatesecondo i criteri di cui al comma 1, si applicanoanche alle società in ipotesi di ritardatoversamento della contribuzione integrativa da

2. Gli interessi di mora e le sanzioni, determinatesecondo i criteri di cui al comma 1, si applicanoanche alle società in ipotesi di ritardato versamentodella contribuzione integrativa da esse dovuta.

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esse dovuta.Art. 10 Obbligo delle comunicazioni e

sanzioni nei casi di omessa, ritardata eirregolare trasmissione delle stesse o

infedele dichiarazione

Art. 11 Obbligo delle comunicazioni e sanzioninei casi di omessa, ritardata e irregolare

trasmissione delle stesse o infedeledichiarazione

1. Tutti i soggetti di cui all’art. 1, comma 1 e 2,del presente Regolamento, devonoannualmente comunicare, con le modalità di cuial successivo comma 6, all’Ente entro il 31luglio, l’ammontare del reddito professionale,quale definito dall’art. 3, per l’anno diriferimento. La comunicazione deve essere fattaanche se le dichiarazioni fiscali non sono statepresentate o sono nulle e/o sono negative.

1. Tutti i soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2,del presente Regolamento, devono annualmentecomunicare, con le modalità di cui al successivocomma 6, all’Ente entro il 31 luglio, l’ammontare delreddito professionale, quale definito dall’articolo 4,per l’anno di riferimento. La comunicazione deveessere fatta anche se le dichiarazioni fiscali nonsono state presentate o sono nulle e/o negative.

Modificato il riferimento regolamentarealla luce della rinumerazione dellostesso.

2. Il reddito da dichiarare all’Ente ai fini dell’art.3 è quello derivato dalle attività di cui al comma1 dell’art. 1 del presente Regolamento.Per i professionisti associati/soci il reddito dadichiarare è quello di partecipazione imputato alsingolo professionista afferente l’associazioneprofessionale/società stessa, con esclusione dieventuali altri redditi relativi ad attività diverseda quelle definite al comma 1 dell’art. 1.Nell’ipotesi di redditi professionali prodotti sia informa autonoma che di partecipazione, il redditocomplessivo da dichiarare è costituito dallasomma di tali redditi. I soggetti titolari di partitaIVA devono comunicare il volume d’affaridichiarato ai fini dell’IVA, dedotto l’importo delcontributo integrativo, e l’ammontare delleoperazioni imponibili, non imponibili ed esenti,relative alle attività professionali quali previstedall’art. 5 del Decreto del Presidente dellaRepubblica n° 633/1972.I soggetti non titolari di partita IVA, ma esercentile attività di cui al 2° comma dell'art. 5, Decreto

2. Il reddito da dichiarare all’Ente ai fini dell’articolo4 è quello derivato dalle attività di cui all’articolo 1,comma 1, del presente Regolamento.Per i professionisti associati/soci il reddito dadichiarare è quello di partecipazione imputato alsingolo professionista afferente l’associazioneprofessionale/società stessa, con esclusione dieventuali altri redditi relativi ad attività diverse daquelle definite all’articolo 1,comma 1.Nell’ipotesi di redditi professionali prodotti sia informa autonoma che di partecipazione, il redditocomplessivo da dichiarare è costituito dalla sommadi tali redditi. I soggetti titolari di partita IVA devonocomunicare il volume d’affari dichiarato ai finidell’IVA, dedotto l’importo del contributo integrativo,e l’ammontare delle operazioni imponibili, nonimponibili ed esenti, relative alle attivitàprofessionali quali previste dall’articolo 5 delDecreto del Presidente della Repubblica n.633/1972.I soggetti non titolari di partita IVA, ma esercenti leattività di cui all’articolo 5, comma 2, del Decreto del

Modificato il riferimento regolamentarealla luce della rinumerazione dellostesso.

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del Presidente della Repubblica n° 633/1972,devono comunicare l’ammontare dei compensilordi percepiti.

Presidente della Repubblica n. 633/1972, devonocomunicare l’ammontare dei compensi lordipercepiti.

3. Nella stessa comunicazione devono esseredichiarati anche gli accertamenti divenutidefinitivi nel corso dell’anno di riferimento conl’indicazione dell’anno e dell’imponibile IRPEFdefinito, l’imponibile complessivo ai finidell’IRPEF per l’anno di riferimento e, qualoraesistente, il volume di affari ai fini dell’IVA.

3. Nella stessa comunicazione devono esseredichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivinel corso dell’anno di riferimento con l’indicazionedell’anno e dell’imponibile IRPEF definito,l’imponibile complessivo ai fini dell’IRPEF per l’annodi riferimento e, qualora esistente, il volume di affariai fini dell’IVA.

4. In caso di morte dell’iscritto, lacomunicazione di cui al primo comma relativaall’anno del decesso deve essere presentatadagli eredi entro due mesi dalla scadenza deltermine per la presentazione della dichiarazionedei redditi. Relativamente ad altre annualitàanteriori al decesso, la comunicazione dovràessere inoltrata dagli eredi entro due mesi dalladata in cui ne ricevono richiesta da partedell’Ente.

4. In caso di morte dell’iscritto, la comunicazione dicui al primo comma relativa all’anno del decessodeve essere presentata dagli eredi entro due mesidalla scadenza del termine per la presentazionedella dichiarazione dei redditi. Relativamente adaltre annualità anteriori al decesso, lacomunicazione dovrà essere inoltrata dagli eredientro due mesi dalla data in cui ne ricevonorichiesta da parte dell’Ente.

5. L’omessa, la ritardata trasmissione, nonchél’infedele dichiarazione delle comunicazioni a) dicessazione dell’esercizio dell’attivitàprofessionale, di cui al precedente art. 1 comma1; b) di ripresa dell’attività professionale; c) deiredditi professionali comporta di per sél’applicazione di una sanzione pari a:

a) fino al trentesimo giorno ad euro 50,00;b) dal trentunesimo al sessantesimo giorno

ad euro 100,00;c) dal sessantunesimo giorno in poi ad

euro 200,00.Nell’ipotesi in cui la violazione sia afferente ilritardato invio della comunicazione dicessazione dell’attività professionale, talisanzioni si applicano per ogni anno solare di

5. L’omessa, la ritardata trasmissione, nonchél’infedele dichiarazione delle comunicazioni a) dicessazione dell’esercizio dell’attività professionale,di cui al precedente art. 3 comma 1; b) di ripresadell’attività professionale di cui al precedente art. 3comma 1; c) di opzione ad altro Ente di Previdenzadi cui al precedente art. 3 comma 2; d) dei redditiprofessionali comporta di per sé l’applicazione diuna sanzione pari a:

a) fino al trentesimo giorno ad euro 50,00;b) dal trentunesimo al sessantesimo giorno ad

euro 100,00;c) dal sessantunesimo giorno in poi ad euro

200,00.Nell’ipotesi in cui la violazione sia afferente ilritardato invio della comunicazione di cessazione

Modificato il riferimento regolamentarealla luce della rinumerazione dellostesso.E’ stato previsto il sanzionamento dellatardiva presentazione dellacomunicazione di opzione di iscrizione eversamento ad altro Ente di Previdenzaobbligatorio per liberi professionisti(opzione consentita sempre che,ovviamente, sussista l’iscrizione ancheall’altro Albo professionale), ciò inquanto detta opzione esplica un effettoin tutto e per tutto simileall’autocertificazione di non eserciziodella libera professione.

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omessa qualificazione.Le sanzioni si applicano nella misura previstaper l’anno cui si riferisce la violazione.Qualora un iscritto incorra nello stesso annosolare a più violazioni afferenti l’obbligo diqualificazione, verrà comminata un’unicasanzione nella misura pari a quella massimaapplicabile.

dell’attività professionale o di opzione ad altro Entedi Previdenza, tali sanzioni si applicano per ognianno solare di omessa qualificazione.Le sanzioni si applicano nella misura prevista perl’anno cui si riferisce la violazione.Qualora un iscritto incorra nello stesso anno solarea più violazioni afferenti l’obbligo di qualificazione,verrà comminata un’unica sanzione nella misurapari a quella massima applicabile.

6. Dal 1° gennaio 2009 la trasmissione di tuttele comunicazioni di cui al precedente commadovrà essere effettuata obbligatoriamenteall’Ente in via telematica.

6. Dal 1° gennaio 2009 la trasmissione di tutte lecomunicazioni di cui al precedente comma deveessere effettuata all’Ente in via telematica.

Semplice modifica lessicale.

7. Ai fini della tempestività dell’invio fa fede ladata attestata dallo strumento telematicoutilizzato ovvero la data attestata dall’ufficiopostale per gli invii cartacei effettuati fino al31/12/2008.

7. Le comunicazioni trasmesse con modalitàdiverse saranno sottoposte all’applicazione di unasanzione pari ad euro 50,00.

8. Le comunicazioni trasmessesuccessivamente al 1° gennaio 2009 conmodalità diverse si considereranno irregolari esaranno sottoposte all’applicazione di unasanzione pari ad euro 50,00.

8. Ai fini della tempestività dell’invio fa fede la dataattestata dallo strumento telematico utilizzatoovvero la data attestata dall’ufficio postale per gliinvii cartacei.

9. Gli importi delle sanzioni applicate ai sensidei commi 5 ed 8 sono annualmente edautomaticamente rivalutati dall’anno successivoalla data di approvazione del Regolamento,senza necessità di revisione dello stesso, inbase alla variazione annua dell’indice dei prezzidi variazione al consumo delle famiglie deglioperai ed impiegati, così come calcolatodall’ISTAT, con arrotondamento all’unità di euro.

9. Gli importi delle sanzioni applicate ai sensi deicommi 5 ed 7 sono annualmente edautomaticamente rivalutati dall’anno successivo alladata di approvazione del Regolamento, senzanecessità di revisione dello stesso, in base allavariazione annua dell’indice dei prezzi di variazioneal consumo delle famiglie degli operai ed impiegati,così come calcolato dall’ISTAT, conarrotondamento all’unità di euro.

Modificato il riferimento regolamentarealla luce della rinumerazione dellostesso.

10. Le comunicazioni devono essere redatteobbligatoriamente avvalendosi dei modellipredisposti dall’Ente, reperibili sull’apposito sitointernet.

10. Le comunicazioni devono essere redatteobbligatoriamente avvalendosi dei modellipredisposti dall’Ente, reperibili sull’apposito sitointernet.

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11. I Consigli dei Collegi provinciali, in armoniacon l’art. 14 comma 1 lett. b) dello Statuto,devono comunicare all’Ente le intervenutevariazioni agli Albi professionali, ovveroconferma del precedente elenco dei propriiscritti. Dal 1° gennaio 2009 devono trasmetteretelematicamente le suddette comunicazioniobbligatorie di loro competenza.

11. I Consigli dei Collegi provinciali, in armonia conl’articolo 14, comma 1, lett. b), dello Statuto, devonocomunicare all’Ente le intervenute variazioni agliAlbi professionali, ovvero confermare il precedenteelenco dei propri iscritti. Dal 1° gennaio 2009devono trasmettere telematicamente le suddettecomunicazioni obbligatorie di loro competenza.

Semplice modifica lessicale.

12. L’Ente ha la facoltà di esigere dall’iscritto odagli aventi diritto a pensione indiretta, all’attodella domanda di pensione, la documentazionenecessaria a comprovare la corrispondenza trale comunicazioni inviate all’Ente e ledichiarazioni annuali dei redditi.

12. L’Ente ha la facoltà di esigere dall’iscritto o dagliaventi diritto a pensione indiretta, all’atto delladomanda di pensione, la documentazionenecessaria a comprovare la corrispondenza tra lecomunicazioni inviate all’Ente e le dichiarazioniannuali dei redditi.

13. La mancata osservanza da parte degliiscritti all’Albo professionale degli adempimentiprevisti dal presente Regolamento comportaobbligatoriamente la segnalazione al rispettivoCollegio provinciale di appartenenza per iprovvedimenti disciplinari di sua competenza anorma dell’art. 14 comma 1 lettera c) delloStatuto dell’Ente.

13. La mancata osservanza da parte degli iscrittiall’Albo professionale degli adempimenti previsti dalpresente Regolamento comporta obbligatoriamentela segnalazione al rispettivo Collegio provinciale diappartenenza per i provvedimenti disciplinari di suacompetenza a norma dell’articolo 14, comma 1,lettera d), dello Statuto dell’Ente.

Modificato il riferimento statutario allaluce della numerazione dello stesso.

Art. 11 Estratto conto Art. 12 Estratto contoL’Ente provvede ad inviare ad ogni iscritto, concadenza annuale, un estratto conto che indichile contribuzioni effettuate, la progressione delmontante contributivo e le notizie relative allapropria posizione.

L’Ente provvede ad inviare ad ogni iscritto, concadenza annuale, un estratto conto che indichi lecontribuzioni effettuate, la progressione delmontante contributivo e le notizie relative allapropria posizione.

TITOLO II TITOLO IIATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIPREVIDENZA A FAVORE DEGLI

ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PREVIDENZAA FAVORE DEGLI

ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARIArt. 12 Prestazioni Art. 13 Prestazioni

1. L’Ente corrisponde ai propri iscritti le seguentiprestazioni:a) pensione di vecchiaia;

1. L’Ente corrisponde ai propri iscritti le seguentiprestazioni:a) pensione di vecchiaia;

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b) pensione di inabilità;c) assegni di invalidità;d) pensione indiretta e di reversibilità;e) indennità di maternità.

b) pensione di inabilità;c) assegni di invalidità;d) pensione indiretta e di reversibilità;e) indennità di maternità.

2. La pensione di vecchiaia e gli assegnid’invalidità decorrono dal primo giorno del mesesuccessivo alla presentazione della domanda.Le pensioni indirette e di reversibilità decorronodal primo giorno del mese successivo aldecesso dell’iscritto. La pensione d’inabilitàdecorre dal primo giorno del mese successivo aquello in cui si sono maturati i requisiti previstidall’art. 14.

2. La pensione di vecchiaia e gli assegni d’invaliditàdecorrono dal primo giorno del mese successivoalla presentazione della domanda. Le pensioniindirette e di reversibilità decorrono dal primo giornodel mese successivo al decesso dell’iscritto. Lapensione d’inabilità decorre dal primo giorno delmese successivo a quello in cui si sono maturati irequisiti previsti dall’art. 15.

Modificato il riferimento regolamentarealla luce della rinumerazione dellostesso.

3. Per la sola pensione di vecchiaia è data lafacoltà all’iscritto di optare per la decorrenzariferita alla maturazione del diritto conapplicazione del relativo coefficiente ditrasformazione da rapportare al montanteconseguito fino alla stessa data.In quest’ultima ipotesi l’iscritto avrà diritto apercepire in un’unica soluzione le sommecorrispondenti agli importi arretrati, rivalutatisecondo gli indici ISTAT della pensione annuadalla data di maturazione del diritto a pensionealla data di presentazione della domanda dipensionamento.L’opzione, come pure il coefficiente ditrasformazione adottato, si intendono definitivi.Qualora l’iscritto abbia esercitato la facoltà delcalcolo della pensione adottando il coefficientedi trasformazione e il montante riferito alla datadi maturazione del diritto, eventuali contribuzionisoggettive successive a tale data daranno titoloal supplemento di pensione così come previstoal comma 9 del successivo art. 13.

3. Per la sola pensione di vecchiaia è data la facoltàall’iscritto di optare per la decorrenza riferita allamaturazione del diritto con applicazione del relativocoefficiente di trasformazione da rapportare almontante conseguito fino alla stessa data.

In quest’ultima ipotesi l’iscritto avrà diritto apercepire in un’unica soluzione gli arretrati dellapensione, perequata secondo gli indici ISTAT, dalladata di maturazione del diritto alla data dipresentazione della domanda di pensionamento.

L’opzione, come pure il coefficiente ditrasformazione adottato, si intendono definitivi.Qualora l’iscritto abbia esercitato la facoltà delcalcolo della pensione adottando il coefficiente ditrasformazione e il montante riferito alla data dimaturazione del diritto, eventuali contribuzionisoggettive ed integrative devolute a montanteprevidenziale ai sensi dell’articolo 5 comma 3versate successivamente a tale data daranno titolo

Semplice modifica lessicale.

Si è specificato che il supplemento dipensione viene determinato, alla luce delnovellato articolo 8 del D. Lgs. 103/96 edella conseguente introduzionedell’articolo 5, comma 3, delRegolamento previdenziale, non solo

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al supplemento di pensione così come previstodall’articolo 14, comma 9.

sulla base della contribuzione soggettivama anche della quota di contribuzioneintegrativa devoluta a montanteprevidenziale.

Art. 13 Pensione di vecchiaia Art. 14 Pensione di vecchiaia1. La pensione di vecchiaia è corrispostaall’iscritto che abbia compiuto almenosessantacinque anni d’età, a condizione cherisultino dallo stesso versate ed accreditatealmeno cinque annualità contributive.

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta all’iscrittoche abbia compiuto almeno sessantacinque annid’età, a condizione che risultino dallo stesso versateed accreditate almeno cinque annualità contributive.

2. Il diritto alla pensione, previa cessazionedell’attività professionale, si consegue alcompimento del cinquantasettesimo anno dietà, a condizione che risultino versati edaccreditati in favore dell’iscritto almeno cinqueanni di contribuzione effettiva e che l’importodella pensione risulti essere non inferiore a 1,2volte l’importo dell’assegno sociale di cuiall’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto1995 n. 335.Si prescinde dal predetto requisito anagrafico alraggiungimento dell’anzianità contributiva noninferiore a quaranta anni.

2. Il diritto alla pensione, previa cessazionedell’attività professionale, si consegue alcompimento del cinquantasettesimo anno di età, acondizione che risultino versati ed accreditati infavore dell’iscritto almeno cinque anni dicontribuzione effettiva, che l’importo della pensionerisulti essere non inferiore a 1,2 volte l’importodell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e7, della legge 8 agosto 1995 n. 335.Si prescinde dal predetto requisito anagrafico alraggiungimento dell’anzianità contributiva noninferiore a quaranta anni. In questa ipotesi, anchequalora l’anzianità contributiva di 40 anni sia stataraggiunta in regime di totalizzazione, è fatto salvo ildiritto dell’iscritto a riprendere l’esercizio della liberaprofessione purché sia decorso almeno un mesedalla cessazione della stessa.

Si è uniformato il sistema Eppi alsistema generale nel quale, infatti, èriconosciuta espressamente la facoltà diripresa dell’attività (foss’anchedipendente) successivamente alpensionamento di anzianità con 40 annidi contributi. Vedi, a tal proposito, lacircolare 89/2009 dell’Inps emanata sullabase della risposta del Ministero delLavoro ad un interpello in tema.

3. L’importo della pensione annua è determinatosecondo il sistema contributivo moltiplicando ilmontante individuale dei contributi per ilcoefficiente di trasformazione, di cui alla tab. Aallegata, relativo all’età dell’iscritto al momentodella domanda ovvero, in ipotesi di esercizio

3. L’importo della pensione annua è determinatosecondo il sistema contributivo moltiplicando ilmontante individuale dei contributi soggettivi per ilcoefficiente di trasformazione, di cui alla tabella Aallegata, relativo all’età dell’iscritto alla data didecorrenza della pensione.

Semplice modifica lessicale.

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della facoltà di cui al precedente comma 3dell’art. 12, dalla data di maturazione del diritto.4. Il coefficiente di trasformazione vienerapportato alle frazioni di anno con incrementopari al prodotto di un dodicesimo delladifferenza tra i coefficienti di trasformazionecorrispondenti alle età immediatamentesuperiore ed inferiore a quella dell’iscritto ed ilnumero dei mesi costituenti la frazione di anno.

4. Il coefficiente di trasformazione viene rapportatoalle frazioni di anno con incremento pari al prodottodi un dodicesimo della differenza tra i coefficienti ditrasformazione corrispondenti alle etàimmediatamente superiore ed inferiore a quelladell’iscritto ed il numero dei mesi costituenti lafrazione di anno.

5. Il montante contributivo individuale, costituitodal complesso dei contributi soggettivi, vieneannualmente incrementato su base composta al31 dicembre di ciascun anno, con l’esclusionedella contribuzione dell’anno medesimo,secondo il tasso di capitalizzazione.

L’aliquota di computo per il calcolo dellapensione è fissata al dieci per cento.

L’aliquota di computo per il calcolo dellapensione può essere variata, nel rispetto deilimiti prescritti dalla legge, con delibera delConsiglio di Indirizzo Generale da sottoporreall’approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensidell’art. 7 dello Statuto, indipendentementedall’aliquota di finanziamento. I contributisoggettivi sono considerati per anno dicompetenza, indipendentemente dal periodo diversamento.

5. Il montante contributivo individuale, costituito dalcomplesso dei contributi soggettivi ed integratividevoluti a montante previdenziale ai sensidell’articolo 5 comma 3, viene annualmenteincrementato su base composta al 31 dicembre diciascun anno, con l’esclusione della contribuzionedell’anno medesimo, secondo il tasso dicapitalizzazione.

L’aliquota di computo per il calcolo della pensione èpari all’aliquota contributiva di cui all’articolo 4,comma 2, od alla maggiore aliquota contributiva dicui all’articolo 4, comma 4.L’aliquota di computo per il calcolo della pensionepuò essere variata, nel rispetto dei limiti prescrittidalla legge, con delibera del Consiglio di IndirizzoGenerale da sottoporre all’approvazione deiMinisteri vigilanti ai sensi dell’articolo 7 delloStatuto, indipendentemente dall’aliquota difinanziamento.I contributi soggettivi ed integrativi devoluti amontante previdenziale ai sensi dell’articolo 5comma 3 sono considerati per anno di competenza,indipendentemente dal periodo di versamento.

Si è specificato che il montante vienedeterminato, alla luce del novellatoarticolo 8 del D. Lgs. 103/96 e dellaconseguente introduzione dell’articolo 5,comma 3, del Regolamentoprevidenziale, non solo sulla base dellacontribuzione soggettiva ma anche dellaquota di contribuzione integrativadevoluta, appunto, a montanteprevidenziale.

Modificato il riferimento regolamentarealla luce della rinumerazione dellostesso.

Vedi le motivazioni di cui al primocapoverso del comma 5.

6. Il tasso annuo di capitalizzazione è pari allamedia quinquennale del tasso annuo di

6. Il tasso annuo di capitalizzazione è pari allamedia quinquennale del tasso annuo di variazione

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variazione nominale del PIL, appositamentecalcolata dall’ISTAT, con riferimento alquinquennio precedente all’anno da rivalutare,ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 8agosto 1995, n. 335.

nominale del PIL, appositamente calcolatadall’ISTAT, con riferimento al quinquennioprecedente all’anno da rivalutare, ai sensidell’articolo 1, comma 9, della Legge 8 agosto1995, n. 335.

7. È istituito un fondo di riserva costituitodall’avanzo di gestione dell’Ente comprensivodell’eventuale differenza tra il rendimento degliinvestimenti effettivamente conseguito e lacapitalizzazione accreditata ai singoli contiindividuali.Su proposta del Consiglio di Amministrazione, ilConsiglio di Indirizzo Generale adotterà ogniprovvedimento necessario per il riequilibrio dellagestione, anche con la variazione del tassoannuo di capitalizzazione e ciò particolarmentenel caso in cui il rendimento annuo degliinvestimenti risulti inferiore alla predettavariazione nominale del PIL.

7. È istituito un fondo di riserva costituitodall’avanzo di gestione dell’Ente comprensivodell’eventuale differenza tra il rendimento degliinvestimenti effettivamente conseguito e lacapitalizzazione accreditata ai singoli contiindividuali.Su proposta del Consiglio di Amministrazione, ilConsiglio di Indirizzo Generale adotterà ogniprovvedimento necessario per il riequilibrio dellagestione, anche con la variazione del tasso annuodi capitalizzazione e ciò particolarmente nel caso incui il rendimento annuo degli investimenti risultiinferiore alla predetta variazione nominale del PIL.

8. Dopo il primo quinquennio, sentiti i Ministerivigilanti e nel rispetto del quadro normativo diriferimento, i parametri per il calcolo dellepensioni secondo il sistema contributivopotranno essere variati ed adeguati in sintoniaal reale andamento della gestione finanziaria edal complessivo assetto previdenziale dell’Ente.

8. Dopo il primo quinquennio, sentiti i Ministerivigilanti e nel rispetto del quadro normativo diriferimento, i parametri per il calcolo delle pensionisecondo il sistema contributivo potranno esserevariati ed adeguati in sintonia al reale andamentodella gestione finanziaria ed al complessivo assettoprevidenziale dell’Ente.

9. Qualora l’iscritto prosegua l’attivitàprofessionale anche dopo la data di decorrenzadella pensione e opti per continuare ilversamento dei contributi soggettivi, questiultimi daranno titolo ad un supplemento dipensione a favore dell’iscritto calcolato con ilsistema contributivo di cui al precedente comma3 del presente articolo e liquidabile con cadenzabiennale.

9. Qualora l’iscritto prosegua l’attività professionaledopo il pensionamento avrà diritto ad unsupplemento di pensione calcolato con il sistemacontributivo di cui al precedente comma 3 delpresente articolo e liquidabile con cadenzabiennale.

Semplice modifica lessicale.

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Regolamento di Previdenza dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

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Art. 14 Pensione di inabilità Art. 15 Pensione di inabilità1. La pensione di inabilità spetta all’iscrittoqualora concorrano le seguenti condizioni:a) la capacità dell’iscritto all’esercizio dellaprofessione sia esclusa a causa di malattia odinfortunio sopravvenuti successivamenteall’iscrizione, in modo permanente e totale;b) l’iscritto abbia effettuato almeno cinqueannualità di contribuzione all’Ente, delle quali trenel quinquennio precedente all’anno dipresentazione della domanda e sia iscritto daalmeno cinque anni;c) l’iscritto si sia cancellato dall’Alboprofessionale.

1. La pensione di inabilità spetta all’iscritto qualoraconcorrano le seguenti condizioni:a) la capacità dell’iscritto all’esercizio dellaprofessione sia esclusa a causa di malattia odinfortunio sopravvenuti successivamenteall’iscrizione, in modo permanente e totale;b) l’iscritto abbia effettuato almeno cinque annualitàdi contribuzione all’Ente, delle quali tre nelquinquennio precedente all’anno di presentazionedella domanda e sia iscritto da almeno cinque anni;c) l’iscritto si sia cancellato dall’Albo professionale.

2. Si prescinde dal requisito dell’anzianitàcontributiva e di iscrizione di cui al punto b) delprecedente comma 1 del presente articoloquando l’inabilità sia stata causata da infortunio.

2. Si prescinde dal requisito dell’anzianitàcontributiva e di iscrizione di cui al comma 1, puntob), quando l’inabilità sia stata causata da infortunio.

Semplice modifica lessicale.

3. Per il calcolo della pensione si applica ilsistema contributivo di cui al precedente art. 13,riferito al montante incrementato in conformitàall’art. 1, comma 15, Legge 8 Agosto 1995, n.335.Per la liquidazione della pensione si assume ilcoefficiente di trasformazione relativo all’età di57 anni nel caso in cui l’età dell’iscritto all’attodella domanda sia ad essa inferiore.Il calcolo dell’incremento del montante inconformità all’art. 1 comma 15 della legge 8agosto 1995 n. 335, nel caso di cui alprecedente comma 2 del presente articolo,verrà effettuato assumendo la media delle basiannue pensionabili determinata calcolando lamedia dei contributi effettivamente versati,

3. Per il calcolo della pensione si applica il sistemacontributivo di cui all’articolo 13, incrementando ilmontante in conformità all’articolo 1, comma 15,Legge 8 Agosto 1995, n. 335.Per la liquidazione della pensione si assume ilcoefficiente di trasformazione relativo all’età di 57anni nel caso in cui l’età dell’iscritto all’atto delladomanda sia ad essa inferiore.L’incremento del montante in conformità all’articolo1, comma 15, della legge 8 agosto 1995 n. 335,nell’ipotesi di cui al comma 2, verrà effettuatoassumendo la media delle basi annue pensionabilideterminata calcolando la media dei contributi,soggettivi ed integrativi devoluti a montanteprevidenziale ai sensi dell’articolo 5 comma 3,effettivamente versati, ancorché inferiori a cinque

Semplice modifica lessicale.

Vedi le motivazioni di cui all’articolo 14,primo capoverso del comma 5.

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ancorché inferiori a cinque annualità, edimputando detta media agli anni mancanti finoalla concorrenza delle cinque annualitàrichieste.

annualità, ed imputando detta media agli annimancanti fino alla concorrenza delle cinqueannualità richieste.

4. Gli iscritti non beneficiari di altro trattamentopensionistico obbligatorio possono conseguire,con determinazione del Consiglio diAmministrazione, a carico del conto di cui all’art.17 comma 2 dello Statuto dell’Ente e nei limiti didisponibilità di detto conto, una provvidenzaintegrativa di natura assistenziale fino allaconcorrenza dell’importo corrispondenteall’assegno sociale di cui all’art. 3 comma 6della legge 8 agosto 1995 n. 335, in vigoreall’atto del pensionamento, secondo le modalitàfissate dal medesimo Consiglio diAmministrazione.La provvidenza integrativa di naturaassistenziale, eventualmente riconosciutaall’iscritto, previa nuova determinazione delConsiglio di Amministrazione, è reversibile aisuperstiti aventi diritto solo nel caso in cui ilreddito dei medesimi, sia inferiore all’assegnosociale di cui all’art. 3 comma 6 della Legge 8agosto 1995 n. 335 in vigore all’atto delpensionamento, secondo le modalità fissate dalConsiglio di Amministrazione.

4. Gli iscritti possono conseguire, condeterminazione del Consiglio di Amministrazione, acarico del conto di cui all’articolo 17, comma 2, delloStatuto dell’Ente, e nei limiti di disponibilità di dettoconto, una provvidenza integrativa di naturaassistenziale fino alla concorrenza dell’importocorrispondente all’assegno sociale di cui all’articolo3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335, invigore all’atto del pensionamento, secondo lemodalità fissate dal medesimo Consiglio diAmministrazione.La provvidenza economica di natura assistenzialespetta:

a) in misura integrale nell’ipotesi in cui l’iscrittonon sia titolare di altro trattamentopensionistico obbligatorio, ivi compresol’assegno d’invalidità civile;

b) in misura ridotta del 50% nell’ipotesi in cuil’iscritto sia titolare di altro trattamentopensionistico obbligatorio, ivi compresol’assegno d’invalidità civile, il cui importo siasuperiore a due volte l’ammontare annuodell’assegno sociale di cui all’articolo 3,comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335;

c) in misura ridotta del 75% nell’ipotesi in cuil’iscritto sia titolare di altro trattamentopensionistico obbligatorio, ivi compresol’assegno d’invalidità civile, il cui importo siasuperiore a tre volte l’ammontare annuodell’assegno sociale di cui all’articolo 3,comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

La provvidenza integrativa di natura assistenziale,

Semplice modifica lessicale.

Si è prevista la possibilità, sempre chele evidenze di bilancio lo consentano,di erogare la provvidenza economica dinatura assistenziale anche a favore delsoggetto dichiarato inabile/invalido chesia già titolare di altro trattamentopensionistico obbligatorio (ivi compresoanche l’assegno d’invalidità civile),modulando – tuttavia – l’importo dellastessa in ragione del reddito dapensione. Il meccanismo proposto è, inlinea, con i principi espressi dalla legge335/95 in tema di cumulo del trattamentodi inabilità/invalidità con le rendite odaltri redditi da lavorodipendente/autonomo. Si è voluto, cioè,offrire una maggiore tutela economica aquei soggetti che, pur essendo titolari dialtro trattamento, dispongano –comunque – di redditi che non superinodeterminate soglie.L’impatto in termini economici, tenutoconto che a novembre 2011 l’Ente ha in

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eventualmente riconosciuta all’iscritto, previa nuovadeterminazione del Consiglio di Amministrazione, èreversibile ai superstiti aventi diritto solo nel caso incui il reddito dei medesimi, sia inferiore all’assegnosociale di cui all’art. 3 comma 6 della Legge 8agosto 1995 n. 335 in vigore all’atto delpensionamento, secondo le modalità fissate dalConsiglio di Amministrazione.

carico 55 trattamenti tra invalidità edinabilità su un totale di 1.864 pensioni (il2,95% del totale), e che di questi 55trattamenti già oggi ben 43 godono deltrattamento in questione, ma soprattuttoche l’ammontare medio dell’integrazioneè pari mensilmente a circa 125,00 euro,è estremamente modesto e contenuto.La clausola di salvaguardia adottata “neilimiti di disponibilità di detto conto” mettein sicurezza l’Ente che ben può, inqualsiasi momento, sospenderel’erogazione della provvidenzaeconomica di natura assistenziale.

5. In caso di infortunio o malattia, qualora ildanno sia stato risarcito ed il risarcimentoecceda la somma corrispondente allacapitalizzazione al tasso del 5 per cento subase annua della porzione di pensione annuaintegrata, l’integrazione di cui sopra non avràluogo. L’integrazione sarà inveceproporzionalmente ridotta nel caso in cui ilrisarcimento sia inferiore. A tali effetti non sitiene conto del risarcimento derivante daassicurazione per infortuni o malattia stipulatadall’iscritto.

5. In caso di infortunio o malattia, qualora il dannosia stato risarcito ed il risarcimento ecceda lasomma corrispondente alla capitalizzazione al tassodel 5 per cento su base annua della porzione dipensione annua integrata, l’integrazione di cuisopra non avrà luogo. L’integrazione sarà inveceproporzionalmente ridotta nel caso in cui ilrisarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tieneconto del risarcimento derivante da assicurazioneper infortuni o malattia stipulata dall’iscritto.

6. Il diritto alla pensione di inabilità èsubordinato alla cancellazione dall’Alboprofessionale.

6. Il diritto alla pensione di inabilità è subordinatoalla cancellazione dall’Albo professionale.

7. La cancellazione dall’Albo professionale deveessere richiesta al competente CollegioProvinciale, pena la decadenza dal diritto allapensione, non oltre il sessantesimo giornosuccessivo dal ricevimento, da parte dell’Ente,della delibera del CdA di riconoscimento dellostato inabilitante con l’espressa indicazionedella norma che prescrive la cancellazione dagli

7. La cancellazione dall’Albo professionale deveessere richiesta al competente Collegio Provinciale,pena la decadenza dal diritto alla pensione, nonoltre il sessantesimo giorno successivo dalricevimento, da parte dell’Ente, della delibera diriconoscimento dello stato inabilitante del Consigliodi Amministrazione con l’espressa indicazione dellanorma che prescrive la cancellazione dagli Albi

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Albi professionali. La concessione dellapensione di inabilità è revocata in caso di nuovaiscrizione all’Albo professionale.

professionali. La concessione della pensione diinabilità è revocata in caso di nuova iscrizione adAlbo professionale.

8. L’Ente può in qualsiasi momentoassoggettare a verifica la permanenza dellecondizioni di inabilità. L’ erogazione dellapensione è sospesa nei confronti del pensionatoche non si presti alla verifica, sottoponendosialle visite mediche predisposte dall’Ente.

8. L’Ente può in qualsiasi momento assoggettare averifica la permanenza delle condizioni di inabilità.L’erogazione della pensione è sospesa nei confrontidel pensionato che non si presti alla verifica,sottoponendosi alle visite mediche predispostedall’Ente.

9. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensionesenza che il pensionato si sia assoggettato allaverifica, la pensione è revocata d’ufficio.

9. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensionesenza che il pensionato si sia assoggettato allaverifica, la pensione è revocata d’ufficio.

10. La pensione è revocata d’ufficio qualoracessino le condizioni di inabilità che escludonoin modo permanente e totale l’esercizio dellaprofessione.

10. La pensione è revocata d’ufficio qualora cessinole condizioni di inabilità che escludono in modopermanente e totale l’esercizio della professione.

11. Qualora si verifichi il decesso del richiedenteprima che abbiano avuto luogo i prescrittiaccertamenti clinici, ma l’inabilità possa essereaccertata inequivocabilmente attraversoadeguata documentazione medica, ilprovvedimento di ammissione alla pensione diinabilità a favore del de cuius può essereadottato “a posteriori“ ai fini della reversibilitàdella pensione stessa a favore dei superstitiaventi diritto.

11. Qualora si verifichi il decesso del richiedenteprima che abbiano avuto luogo i prescrittiaccertamenti clinici, ma l’inabilità possa essereaccertata inequivocabilmente attraverso adeguatadocumentazione medica, il provvedimento diammissione alla pensione di inabilità a favore delde cuius può essere adottato “a posteriori“ ai finidella reversibilità della pensione stessa a favore deisuperstiti aventi diritto.

12. Ai fini della integrazione di cui ai commi 4 e5 del presente articolo l’Ente può avvalersi delricorso a polizze assicurative.

12. Ai fini della integrazione di cui ai commi 4 e 5del presente articolo l’Ente può avvalersi del ricorsoa polizze assicurative.

Art. 15 Assegno di invalidità Art. 16 Assegno di invalidità1. L’assegno di invalidità spetta all’iscrittoqualora concorrano le seguenti condizioni:

1. L’assegno di invalidità spetta all’iscritto qualoraconcorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell’iscritto all’esercizio dellaprofessione sia ridotta in modopermanente per infermità o difetto fisicoo mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione

a) la capacità dell’iscritto all’esercizio dellaprofessione sia ridotta in modo permanenteper infermità o difetto fisico o mentale,sopravvenuti dopo l’iscrizione all’Ente, a

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all’Ente, a meno di un terzo (legge 222del 12 giugno 1984);

b) l’iscritto abbia effettuato almeno cinqueannualità di contribuzione all’Ente, dellequali tre nel quinquennio precedenteall’anno di presentazione della domandae sia iscritto da almeno cinque anni.

meno di un terzo (Legge 12 giugno 1984 n.222);

b) l’iscritto abbia effettuato almeno cinqueannualità di contribuzione all’Ente, dellequali tre nel quinquennio precedenteall’anno di presentazione della domanda esia iscritto da almeno cinque anni.

2.Si prescinde dal requisito dell’anzianitàcontributiva e di iscrizione di cui al punto b) delprecedente comma 1 del presente articoloquando l’invalidità sia stata causata dainfortunio.

2. Si prescinde dal requisito dell’anzianitàcontributiva e di iscrizione di cui al comma 1, puntob), quando l’invalidità sia stata causata dainfortunio.

Semplice modifica lessicale.

3. Sussiste diritto all’assegno di invalidità anchequando le infermità o i difetti fisici o mentalipreesistono alla iscrizione all’Ente purché vi siastato successivo aggravamento o sianosopraggiunte nuove infermità che abbianoprovocato la riduzione a meno di un terzo dellacapacità all’esercizio della professione (legge222 del 12 giugno 1984).

3. Sussiste diritto all’assegno di invalidità anchequando le infermità o i difetti fisici o mentalipreesistono alla iscrizione all’Ente purché vi siastato successivo aggravamento o sianosopraggiunte nuove infermità che abbianoprovocato la riduzione a meno di un terzo dellacapacità all’esercizio della professione (Legge 12giugno 1984 n. 222).

4. Per il calcolo dell’assegno di invalidità siapplica il sistema contributivo assumendo ilcoefficiente di trasformazione relativo all’età dicinquantasette anni nel caso in cui l’etàdell’iscritto all’atto della domanda sia ad essainferiore, in conformità all’art. 1, comma 14,legge 8 agosto 1995 n. 335.L’assegno è riconosciuto per un periodo di treanni ed è confermabile per periodi della stessadurata, su domanda del titolare dell’assegno,qualora permangano le condizioni che diederoluogo alla liquidazione della prestazione stessa,tenuto conto anche dell’eventuale attivitàlavorativa svolta. La conferma dell’assegno haeffetto dalla data di scadenza, nel caso in cui ladomanda sia presentata nel semestre

4. Per il calcolo dell’assegno di invalidità si applica ilsistema contributivo assumendo il coefficiente ditrasformazione relativo all’età di cinquantasette anninel caso in cui l’età dell’iscritto all’atto delladomanda sia ad essa inferiore, in conformitàall’articolo 1, comma 14, legge 8 agosto 1995 n.335.L’assegno è riconosciuto per un periodo di tre annied è confermabile per periodi della stessa durata,su domanda del titolare dell’assegno, qualorapermangano le condizioni che diedero luogo allaliquidazione della prestazione stessa, tenuto contoanche dell’eventuale attività lavorativa svolta. Laconferma dell’assegno ha effetto dalla data discadenza, nel caso in cui la domanda siapresentata nel semestre antecedente tale data,

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antecedente tale data, oppure dal primo giornodel mese successivo a quello di presentazionedella domanda, qualora la stessa vengainoltrata entro i centoventi giorni successivi allascadenza suddetta.Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegnodi invalidità è confermato automaticamente,ferme restando le facoltà di revisione.Qualora l’iscritto prosegua l’attività anche dopol’erogazione dell’assegno di invalidità i contributisoggettivi versati daranno titolo a unsupplemento di pensione sempre calcolato conil sistema contributivo, e liquidabile con cadenzabiennale.

oppure dal primo giorno del mese successivo aquello di presentazione della domanda, qualora lastessa venga inoltrata entro i centoventi giornisuccessivi alla scadenza suddetta.Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno diinvalidità è confermato automaticamente, fermerestando le facoltà di revisione.Qualora l’iscritto prosegua l’attività anche dopol’erogazione dell’assegno di invalidità i contributisoggettivi ed integrativi devoluti a montanteprevidenziale ai sensi dell’articolo 5 comma 3versati daranno titolo a un supplemento di pensionesempre calcolato con il sistema contributivo, eliquidabile con cadenza biennale.

Vedi le motivazioni di cui all’articolo 14,primo capoverso del comma 5.

5.Gli iscritti non beneficiari di altro trattamentopensionistico obbligatorio possono conseguire,con determinazione del Consiglio diAmministrazione, a carico del conto di cui all’art.17 comma 2 dello Statuto dell’Ente e nei limiti didisponibilità di detto conto, una provvidenzaintegrativa di natura assistenziale fino allaconcorrenza del settanta per cento dell’assegnosociale di cui all’art. 3 comma 6 della Legge 8agosto 1995 n. 335, in vigore nell’anno dipresentazione della domanda, secondo lemodalità fissate dal medesimo Consiglio diAmministrazione.

5. Gli iscritti possono conseguire, condeterminazione del Consiglio di Amministrazione, acarico del conto di cui all’articolo 17, comma 2, delloStatuto dell’Ente e nei limiti di disponibilità di dettoconto, una provvidenza integrativa di naturaassistenziale fino alla concorrenza del settanta percento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3,comma 6, della Legge 8 agosto 1995 n. 335, invigore nell’anno di presentazione della domanda,secondo le modalità fissate dal medesimo Consigliodi Amministrazione.La provvidenza economica di natura assistenzialespetta:

a) in misura integrale nell’ipotesi in cui l’iscrittonon sia titolare di altro trattamentopensionistico obbligatorio, ivi compresol’assegno d’invalidità civile;

b) in misura ridotta del 75% nell’ipotesi in cuil’iscritto sia titolare di altro trattamentopensionistico obbligatorio, ivi compresol’assegno d’invalidità civile, il cui importo siasuperiore a due volte l’ammontare annuo

Si è prevista la possibilità, sempre chele evidenze di bilancio lo consentano,di erogare la provvidenza economica dinatura assistenziale anche a favore delsoggetto dichiarato inabile/invalido chesia già titolare di altro trattamentopensionistico obbligatorio (ivi compresoanche l’assegno d’invalidità civile),modulando – tuttavia – l’importo dellastessa in ragione del reddito dapensione. Il meccanismo proposto è, inlinea, con i principi espressi dalla legge

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dell’assegno sociale di cui all’articolo 3,comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

335/95 in tema di cumulo del trattamentodi inabilità/invalidità con le rendite odaltri redditi da lavorodipendente/autonomo. Si è voluto, cioè,offrire una maggiore tutela economica aquei soggetti che, pur essendo titolari dialtro trattamento, dispongano –comunque – di redditi che non superinodeterminate soglie. A differenza diquanto previsto per gli inabili, atteso cheil soggetto dichiarato invalido ha unaresidua capacità lavorativa e,conseguentemente, ha la possibilità diprodurre ulteriore reddito, si è previstauna maggiore penalizzazione in caso dititolarità di altro trattamento.L’impatto in termini economici, tenutoconto che a novembre 2011 l’Ente ha incarico 55 trattamenti tra invalidità edinabilità su un totale di 1.864 pensioni (il2,95% del totale), e che di questi 55trattamenti già oggi ben 43 godono deltrattamento in questione, ma soprattuttoche l’ammontare medio dell’integrazioneè pari mensilmente a circa 125,00 euro,è estremamente modesto e contenuto.La clausola di salvaguardia adottata “neilimiti di disponibilità di detto conto” mettein sicurezza l’Ente che ben può, inqualsiasi momento, sospenderel’erogazione della provvidenzaeconomica di natura assistenziale.

6. In caso di infortunio o malattia, qualora ildanno sia stato risarcito ed il risarcimentoecceda la somma corrispondente allacapitalizzazione al tasso del 5 per cento subase annua dell’assegno annuo di invaliditàintegrato, l’integrazione di cui sopra non avràluogo. L’integrazione sarà invece

6. In caso di infortunio o malattia, qualora il dannosia stato risarcito ed il risarcimento ecceda lasomma corrispondente alla capitalizzazione al tassodel 5 per cento su base annua dell’assegno annuodi invalidità integrato, l’integrazione di cui sopra nonavrà luogo. L’integrazione sarà inveceproporzionalmente ridotta nel caso in cui il

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proporzionalmente ridotta nel caso in cui ilrisarcimento sia inferiore. A tali effetti non sitiene conto del risarcimento derivante daassicurazione per infortuni o malattia stipulatadall’iscritto.

risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tieneconto del risarcimento derivante da assicurazioneper infortuni o malattia stipulata dall’iscritto.

7. L’Ente può in qualsiasi momentoassoggettare a verifica la permanenza dellecondizioni di invalidità e, tenuto conto anchedell’esercizio professionale eventualmentesvolto dal titolare, confermare o revocare laconcessione dell’assegno di invalidità.L’erogazione dell’assegno di invalidità èsospesa nei confronti del titolare che non sipresti alla verifica, sottoponendosi alle visitemediche predisposte dall’Ente.

7. L’Ente può in qualsiasi momento assoggettare averifica la permanenza delle condizioni di invaliditàe, tenuto conto anche dell’esercizio professionaleeventualmente svolto dal titolare, confermare orevocare la concessione dell’assegno di invalidità.L’erogazione dell’assegno di invalidità è sospesanei confronti del titolare che non si presti allaverifica, sottoponendosi alle visite medichepredisposte dall’Ente.

8. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensionesenza che il titolare si sia assoggettato allaverifica l’assegno è revocato d’ufficio.

8. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensionesenza che il titolare si sia assoggettato alla verifical’assegno è revocato d’ufficio.

9. L’assegno è revocato d’ufficio qualoracessino le condizioni di invalidità di cui alprecedente comma 1 del presente articolo.

9. L’assegno è revocato d’ufficio qualora cessino lecondizioni di invalidità di cui al comma 1.

Semplice modifica lessicale.

10. Qualora il titolare di assegno di invaliditàabbia proseguito l’esercizio della professione ematurato il diritto alla pensione di vecchiaia alcompimento del 65° anno di età, l’assegno diinvalidità si trasforma in pensione di vecchiaia ilcui importo non potrà, comunque, essereinferiore all’assegno di invalidità in godimentofino a quel momento.

10. Qualora il titolare di assegno di invalidità abbiaproseguito l’esercizio della professione e maturato ildiritto alla pensione di vecchiaia al compimento del65° anno di età, l’assegno di invalidità si trasformain pensione di vecchiaia il cui importo non potrà,comunque, essere inferiore all’assegno di invaliditàin godimento fino a quel momento.

11. L’assegno di invalidità di cui al presentearticolo non è reversibile ai superstiti.

11. L’assegno di invalidità di cui al presente articolonon è reversibile ai superstiti.

12. Ai fini dell’applicazione dei commi 2, 5, e 6del presente articolo, l’Ente può avvalersi delricorso a polizze assicurative.

12. Ai fini dell’applicazione dei commi 2, 5, e 6 delpresente articolo, l’Ente può avvalersi del ricorso apolizze assicurative.

Art. 16 Norme comuni alle pensioni diinabilità ed assegno di invalidità

Art. 17 Norme comuni alle pensioni di inabilitàed assegno di invalidità

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1. Alla domanda di pensione o assegno diinvalidità deve essere allegata la seguentedocumentazione:a) certificato medico rilasciato dall’ufficialesanitario attestante le condizioni di inabilità oinvalidità; tale certificato dovrà essere integratoda documentazione sanitaria dalla quale risultil’indicazione della causa e l’epoca dell’insorgeredell’evento inabilitante od invalidante;b) nell’ipotesi di infortunio o malattia:documentazione comprovante l’eventualeazione giudiziaria promossa contro ilresponsabile od i suoi aventi causa, ovvero laprova dell’ammontare dell’indennizzo ricevuto,escluso in ogni caso il risarcimento derivante daassicurazione per infortuni o malattia stipulatadall’iscritto.

1. Alla domanda di pensione o assegno di invaliditàdeve essere allegata la seguente documentazione:a) certificato medico rilasciato dall’ufficiale sanitarioattestante le condizioni di inabilità o invalidità. Talecertificato dovrà essere integrato dadocumentazione sanitaria dalla quale risultil’indicazione della causa e l’epoca dell’insorgeredell’evento inabilitante od invalidante;b) nell’ipotesi di infortunio o malattia:documentazione comprovante l’eventuale azionegiudiziaria promossa contro il responsabile od i suoiaventi causa, ovvero la prova dell’ammontaredell’indennizzo ricevuto, escluso in ogni caso ilrisarcimento derivante da assicurazione perinfortuni o malattia stipulata dall’iscritto.

2. In caso di inabilità od invalidità dovute adinfortunio l’Ente è surrogato nel diritto alrisarcimento ai sensi e nei limiti dell’art. 1916del Codice Civile in concorso eventuale conl’assicuratore privato dell’iscritto ovel’assicuratore medesimo, con il quale è statastipulata polizza di assicurazione per infortunio,abbia diritto alla surroga.

2. In caso di inabilità od invalidità dovute adinfortunio l’Ente è surrogato nel diritto alrisarcimento ai sensi e nei limiti dell’articolo 1916del Codice Civile in concorso eventuale conl’assicuratore privato dell’iscritto ove l’assicuratoremedesimo, con il quale è stata stipulata polizza diassicurazione per infortunio, abbia diritto allasurroga.

3. L’accertamento dello stato di inabilità oinvalidità è effettuato da una appositacommissione, entro e non oltre novanta giornidalla data di completamento delladocumentazione sanitaria, nominata dalConsiglio di Amministrazione. La Commissione,composta da tre sanitari di fiducia dell’Ente,dopo apposita visita medica che potrà essereeffettuata anche alla presenza di almeno duedei membri nominati, redigerà il relativo verbalein merito alla situazione fisica del richiedente.

3. L’accertamento dello stato di inabilità o invaliditàè effettuato da una apposita commissione,nominata dal Consiglio di Amministrazione, entro enon oltre novanta giorni dalla data dicompletamento della documentazione sanitaria. LaCommissione, composta da tre sanitari di fiduciadell’Ente, dopo apposita visita medica che potràessere effettuata anche alla presenza di almenodue dei membri nominati, redigerà il relativo verbalein merito alla situazione fisica del richiedente.Nel caso in cui questi sia, per oggettivi motivi di

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Nel caso in cui questi sia, per oggettivi motivi disalute, impossibilitato a presentarsi nei localidell’Ente potrà, dietro presentazione di idoneacertificazione sanitaria, chiedere che la visitamedica sia effettuata al proprio domicilio daparte di un sanitario di fiducia dell’Ente,appositamente nominato di volta in volta dalConsiglio di Amministrazione, con preavviso divisita a mezzo telegramma, con almeno cinquegiorni di anticipo. Il medico dovrà quindiredigere e sottoscrivere un apposito verbale ilquale verrà poi esaminato dalla commissionemedica di cui sopra che stabilirà l’esistenza omeno dell’inabilità o della invalidità. Siprovvederà infine all’istruttoria del fascicolo perla successiva delibera del Consiglio diAmministrazione.Gli uffici provvederanno alla comunicazioneall’iscritto dell’esito della domanda.

salute, impossibilitato a presentarsi nei localidell’Ente potrà, dietro presentazione di idoneacertificazione sanitaria, chiedere che la visitamedica sia effettuata al proprio domicilio da parte diun sanitario di fiducia dell’Ente, appositamentenominato di volta in volta dal Consiglio diAmministrazione, con preavviso di visita a mezzotelegramma, con almeno cinque giorni di anticipo. Ilmedico dovrà quindi redigere e sottoscrivere unapposito verbale il quale verrà poi esaminato dallacommissione medica di cui sopra che stabiliràl’esistenza o meno dell’inabilità o della invalidità. Siprovvederà infine all’istruttoria del fascicolo per lasuccessiva delibera del Consiglio diAmministrazione.

Gli uffici comunicheranno all’iscritto l’esito delladomanda.

Semplice modifica lessicale.

4. Il provvedimento di rigetto della domanda dipensione di inabilità od assegno di invalidità daparte del Consiglio di Amministrazione deveessere motivato ed è comunicato al richiedentecon raccomandata con ricevuta di ritorno, conesplicita menzione della facoltà di proporrericorso amministrativo.

4. Il provvedimento di rigetto della domanda dipensione di inabilità od assegno di invalidità daparte del Consiglio di Amministrazione deve esseremotivato ed è comunicato al richiedente conraccomandata con ricevuta di ritorno, o altristrumenti aventi lo stesso valore legale in termini diinvio e di ricezione, con esplicita menzione dellafacoltà di proporre ricorso amministrativo.

5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezionedella notifica di rigetto, l’interessato puòrichiedere che l’accertamento venga deferito adun collegio composto da un medico designatodal Consiglio di Amministrazione dell’Ente, daun medico designato dal ricorrente e da unterzo medico nominato dal presidentedell’Ordine dei medici della provincia oveavviene la visita.

5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dellanotifica di rigetto, l’interessato può richiedere chel’accertamento venga deferito ad un collegiocomposto da un medico designato dal Consiglio diAmministrazione dell’Ente, da un medico designatodal ricorrente e da un terzo medico nominato dalpresidente dell’Ordine dei medici della provincia oveavviene la visita.Nel caso di riconoscimento della inabilità o della

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Nel caso di riconoscimento della inabilità o dellainvalidità le spese dell’intero collegio medicosono a carico dell’Ente e la decorrenza dellapensione di inabilità o dell’assegno di invaliditàè fissata al primo giorno del mese seguente aquello in cui è stata riconosciuta l’insorgenzadella inabilità o della invalidità da parte del citatocollegio medico.

invalidità le spese dell’intero collegio medico sono acarico dell’Ente e la decorrenza della pensione diinabilità o dell’assegno di invalidità è fissata alprimo giorno del mese seguente a quello in cui èstata riconosciuta l’insorgenza della inabilità o dellainvalidità da parte del citato collegio medico.Nell’ipotesi di rigetto del ricorso le spese dell’interocollegio medico sono a carico dell’iscritto.

Si è espressamente statuito, al fine didirimere qualsiasi contestazione, che inipotesi di rigetto del ricorso presentatodall’iscritto avverso il provvedimento didiniego dell’assegno d’invalidità o dellapensione d’inabilità, l’iscritto siaobbligato a farsi carico delle spesedell’intero Collegio giudicante. Il concettoera infatti già implicito nella precedenteformulazione regolamentare: se, infatti,asserisco che in caso di riconoscimentodell’inabilità/invalidità l’Ente si farà caricodelle spese dell’intero collegio,implicitamente asserisco che in ipotesi disoccombenza sarà – invece – ilricorrente a doverle sostenere.

6. L’Ente può accertare in qualsiasi momento lapersistenza dei requisiti di inabilità od invalidità.L’accertamento è effettuato da unacommissione formata da tre sanitari di fiduciadell’Ente, diversi da quelli che hanno procedutoall’accertamento iniziale dello stato di inabilità oinvalidità, nominati dal Consiglio diAmministrazione dell’Ente. Le procedure diaccertamento, notifica ed eventuale ricorso sisvolgeranno con le medesime modalità di cui aiprecedenti commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

6. L’Ente può accertare in qualsiasi momento lapersistenza dei requisiti di inabilità od invalidità.L’accertamento è effettuato da una commissioneformata da tre sanitari di fiducia dell’Ente, diversi daquelli che hanno proceduto all’accertamento inizialedello stato di inabilità o invalidità, nominati dalConsiglio di Amministrazione dell’Ente. Leprocedure di accertamento, notifica ed eventualericorso si svolgeranno con le medesime modalità dicui ai precedenti commi 3, 4 e 5.

7. L’Ente può demandare l’accertamento dellostato di inabilità o invalidità ad una strutturapubblica o ad un ente pubblico di dimensionenazionale con il quale stipulerà appositaconvenzione.

7. L’Ente può demandare l’accertamento dello statodi inabilità o invalidità ad una struttura pubblica o adun ente pubblico di dimensione nazionale con ilquale stipulerà apposita convenzione.L’ente col quale verrà stipulata la convenzione

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L’ente col quale verrà stipulata la convenzionedovrà garantire:

a) l’affidamento dell’accertamento a mediciesperti in medicina del lavoro od inmedicina legale;

b) l’effettuazione dell’accertamento in tempirapidi;

c) la definizione, quando la valutazione puòessere espressa senza dubbi, sulla basedella documentazione prodotta senza ilricorso all’accertamento diretto;

d) l’effettuazione dell’accertamento pressouna struttura facilmente raggiungibiledall’iscritto all’Eppi;

e) la consulenza tecnica medico-legale insede giudiziaria;

f) la tutela dei dati personali secondo ledisposizioni contenute nel D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni edintegrazioni.

La convenzione, od eventuali protocolliaggiuntivi alla stessa, dovrà indicare modalità etermini per l’accertamento dello stato diinvalidità od inabilità, così come per il ricorsoavverso il rigetto di domande già esaminate.

dovrà garantire:a) l’affidamento dell’accertamento a medici

esperti in medicina del lavoro od in medicinalegale;

b) l’effettuazione dell’accertamento in tempirapidi;

c) la definizione, quando la valutazione puòessere espressa senza dubbi, sulla basedella documentazione prodotta senza ilricorso all’accertamento diretto;

d) l’effettuazione dell’accertamento presso unastruttura facilmente raggiungibile dall’iscrittoall’Eppi;

e) la consulenza tecnica medico-legale in sedegiudiziaria;

f) la tutela dei dati personali secondo ledisposizioni contenute nel DecretoLegislativo 196/2003 e successivemodificazioni ed integrazioni.

La convenzione, od eventuali protocolli aggiuntivialla stessa, dovrà indicare modalità e termini perl’accertamento dello stato di invalidità od inabilità,così come per il ricorso avverso il rigetto didomande già esaminate.

Art. 17. Pensione di reversibilità e indiretta Art. 18 Pensione di reversibilità e indiretta1. Le pensioni di vecchiaia ed inabilità sonoreversibili ai superstiti nei casi ed alle condizionistabilite, secondo le disposizioni seguenti:a) al coniuge;b) ai figli minorenni o maggiorenni inabili aproficuo lavoro ed ai nipoti in linea retta minoriviventi a carico dell’iscritto;c) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a)e b) ai genitori inabili o di età superiore aisessantacinque anni che risultino a carico o, in

1. Le pensioni di vecchiaia ed inabilità sonoreversibili ai superstiti nei casi ed alle condizionistabilite, secondo le disposizioni seguenti:a) al coniuge;b) ai figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuolavoro ed ai nipoti in linea retta minori viventi acarico dell’iscritto;c) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a) e b)ai genitori inabili o di età superiore aisessantacinque anni che risultino a carico o, in

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mancanza anche di questi, ai fratelli celibi edalle sorelle nubili sempreché al momento dellamorte dell’iscritto risultino permanentementeinabili al lavoro ed a carico.I superstiti si considerano a carico dell’iscritto sequesti prima del decesso provvedeva al lorosostentamento in forma continuativa edesclusiva.La pensione indiretta ai superstiti spetta allemedesime condizioni di cui al presente comma,sempreché sussista l’anzianità contributiva per iltrattamento pensionistico diretto.

mancanza anche di questi, ai fratelli celibi ed allesorelle nubili sempreché al momento della mortedell’iscritto risultino permanentemente inabili allavoro ed a carico.I superstiti si considerano a carico dell’iscritto sequesti prima del decesso provvedeva al lorosostentamento in forma continuativa ed esclusiva.La pensione indiretta ai superstiti spetta allemedesime condizioni di cui al presente comma,sempreché sussista l’anzianità contributiva per iltrattamento pensionistico diretto.

2. Le pensioni di vecchiaia e di inabilità sonoreversibili ai superstiti secondo le seguentialiquote della pensione annua già liquidata oche sarebbe spettata all’iscritto:a) 60 per cento al coniuge;b) 70 per cento al figlio unico o al nipote minoreunico in linea retta a carico, se manca ilconiuge;c) 20 per cento a ciascun figlio o ciascun nipoteminore in linea retta a carico, se ha diritto apensione anche il coniuge;d) 40 per cento a ciascun figlio o a ciascunnipote minore in linea retta a carico, se manca ilconiuge;e) 15 per cento a ciascun genitore;f) 15 per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle.La somma delle quote non può comunquesuperare il 100 per cento della pensione chesarebbe spettata all’iscritto.Al coniuge spetta in ogni caso la quota dellapensione di riferimento di cui alla precedentelettera a), anche se unico superstite aventediritto. La pensione complessivamente spettanteai figli o ai nipoti minori in linea retta a carico è

2. Le pensioni di vecchiaia e di inabilità sonoreversibili ai superstiti secondo le seguenti aliquotedella pensione annua già liquidata o che sarebbespettata all’iscritto:a) 60 per cento al coniuge;b) 70 per cento al figlio unico o al nipote minoreunico in linea retta a carico, se manca il coniuge;c) 20 per cento a ciascun figlio o ciascun nipoteminore in linea retta a carico, se ha diritto apensione anche il coniuge;d) 40 per cento a ciascun figlio o a ciascun nipoteminore in linea retta a carico, se manca il coniuge;e) 15 per cento a ciascun genitore;f) 15 per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle.La somma delle quote non può comunque superareil 100 per cento della pensione che sarebbespettata all’iscritto.Al coniuge spetta in ogni caso la quota dellapensione di riferimento di cui alla precedente letteraa), anche se unico superstite avente diritto. Lapensione complessivamente spettante ai figli o ainipoti minori in linea retta a carico è ripartita tra glistessi in parti uguali.La pensione indiretta ai superstiti è calcolata

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ripartita tra gli stessi in parti uguali.La pensione indiretta ai superstiti è calcolatasecondo le aliquote di cui al presente comma.

secondo le aliquote di cui al presente comma.

3. I figli inabili aventi diritto alla prestazionepensionistica possono conseguire, condeterminazione del Consiglio diAmministrazione, a carico del conto di cui all’art.17 comma 2 dello Statuto dell’Ente e nei limiti didisponibilità di detto conto, una provvidenzaintegrativa di natura assistenziale adintegrazione della quota di loro spettanza,secondo le modalità fissate dal medesimoConsiglio di Amministrazione e fatto salvo illimite del 100 per cento della pensione chesarebbe spettata all’iscritto.

3. I figli inabili aventi diritto alla prestazionepensionistica possono conseguire, condeterminazione del Consiglio di Amministrazione, acarico del conto di cui all’articolo 17, comma 2, delloStatuto dell’Ente e nei limiti di disponibilità di dettoconto, una provvidenza integrativa di naturaassistenziale ad integrazione della quota di lorospettanza, secondo le modalità fissate dalmedesimo Consiglio di Amministrazione e fattosalvo il limite del 100 per cento della pensione chesarebbe spettata all’iscritto.

4. Per il calcolo della pensione ai superstitidell’iscritto, nel caso di decesso ad una etàinferiore ai 57 anni, si assume il coefficiente ditrasformazione relativo all’età di 57 anni.

4. Per il calcolo della pensione ai superstitidell’iscritto, nel caso di decesso ad una età inferioreai 57 anni, si assume il coefficiente ditrasformazione relativo all’età di 57 anni.

5. Nel caso di variazione nella composizione delnucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, lamisura della stessa è corrispondentementericalcolata.

5. Nel caso di variazione nella composizione delnucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, lamisura della stessa è corrispondentementericalcolata.

6. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a normadell’art. 39 del Decreto del Presidente dellaRepubblica 25 aprile 1957, n. 818, nel periodocompreso tra la data della morte dell’iscritto odel pensionato e del compimento del 18° annod’età, conserva il diritto alla pensione direversibilità anche dopo il compimento dellamaggiore età.

6. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a normadell’articolo 39 del Decreto del Presidente dellaRepubblica 25 aprile 1957, n. 818, nel periodocompreso tra la data della morte dell’iscritto o delpensionato e del compimento del 18° anno d’età,conserva il diritto alla pensione di reversibilità anchedopo il compimento della maggiore età.

7. I trattamenti ai superstiti sono cumulabili con iredditi del beneficiario, nei limiti di cui all’art. 1,comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

7. I trattamenti ai superstiti sono cumulabili con iredditi del beneficiario, nei limiti di cui all’articolo 1,comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

8. Il diritto alle pensioni di reversibilità edindiretta cessa:

8. Il diritto alle pensioni di reversibilità ed indirettacessa:

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a) per il coniuge qualora passi a nuove nozze;b) per i figli al compimento del diciottesimo annodi età o quando cessi lo stato di inabilità allavoro: il limite di diciotto anni d’età è elevato aventuno qualora i figli frequentino una scuolamedia o professionale per tutta la durata delcorso legale, a ventitré qualora frequentino untirocinio di praticantato professionale, a ventiseiqualora frequentino un corso di laurea o dilaurea specialistica presso l’Università, purchégli stessi risultino a carico del genitore almomento del decesso dell’iscritto e non prestinoregolarmente lavoro retribuito.Nei suddetti casi, comunque, il diritto vienemeno alla data di cessazione delle previstecondizioni, se precedente a quella dicompimento dei limiti di età indicati.c) per il genitore inabile al lavoro quando cessilo stato di inabilità;d) per le sorelle od i fratelli inabili al lavoroquando cessi lo stato di inabilità o in caso dimatrimonio.

a) per il coniuge qualora passi a nuove nozze;b) per i figli al compimento del diciottesimo anno dietà o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro. Illimite di diciotto anni d’età è elevato a ventunoqualora i figli frequentino una scuola media oprofessionale per tutta la durata del corso legale; aventitré qualora frequentino un tirocinio dipraticantato professionale; a ventisei qualorafrequentino un corso di laurea o di laureaspecialistica presso l’Università, purché gli stessirisultino a carico del genitore al momento deldecesso dell’iscritto e non prestino regolarmentelavoro retribuito.Nei suddetti casi, comunque, il diritto viene menoalla data di cessazione delle previste condizioni, seprecedente a quella di compimento dei limiti di etàindicati.c) per il genitore inabile al lavoro quando cessi lostato di inabilità;d) per le sorelle od i fratelli inabili al lavoro quandocessi lo stato di inabilità o in caso di matrimonio.9. Nell’ipotesi di pensione di reversibilità i contributi,soggettivi ed integrativi devoluti a montanteprevidenziale ai sensi dell’articolo 5 comma 3,versati successivamente alla decorrenza deltrattamento pensionistico del dante causa, darannotitolo all’immediata liquidazione del supplemento dipensione.

Si è uniformato il sistema Eppi alsistema generale. Si tratta di unanorma di miglior favore degli eredi delpensionato che non saranno tenuti adaspettare il decorrere dei due anni per laliquidazione del supplemento dipensione.

Art. 18 Pagamento e rivalutazione dellepensioni

Art. 19 Pagamento e rivalutazione delle pensioni

1. Gli importi delle pensioni erogate dall’Entesono perequati annualmente in proporzione allevariazioni dell’indice nazionale generale annuodei prezzi al consumo per le famiglie di operaied impiegati calcolato dall’ISTAT, ove nondiversamente previsto da disposizioni

1. Le pensioni erogate dall’Ente sono perequateannualmente in proporzione alle variazionidell’indice nazionale generale annuo dei prezzi alconsumo per le famiglie di operai ed impiegaticalcolato dall’ISTAT, ove non diversamente previstoda disposizioni legislative.

Semplice modifica lessicale.

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legislative.2. Le pensioni sono pagate in via anticipata ilgiorno cinque di ogni mese, o di ogni trimestrenell’ipotesi in cui il rateo mensile lordo siainferiore a 100,00 euro, in tredicesimi di ugualeimporto della pensione annua. Resta salva lafacoltà dell’iscritto di chiedere la liquidazionetrimestrale nell’ipotesi in cui il rateo mensilelordo sia superiore a 100,00 euro.La tredicesima mensilità è pagata nel mese didicembre.In caso di decesso, l’Ente richiede agli erediaventi diritto la restituzione delle mensilitàanticipate computandosi come mese dovuto inrestituzione quello in cui il decesso è avvenutoanteriormente al 15 del mese stesso.

2. Le pensioni sono pagate in via anticipata il giornocinque di ogni mese, o di ogni trimestre nell’ipotesiin cui il rateo mensile lordo sia inferiore a 100,00euro, in tredicesimi di uguale importo della pensioneannua. Resta salva la facoltà dell’iscritto di chiederela liquidazione trimestrale nell’ipotesi in cui il rateomensile lordo sia superiore a 100,00 euro.La tredicesima mensilità è pagata nel mese didicembre.In caso di decesso, l’Ente richiede agli eredi aventidiritto la restituzione delle mensilità anticipatecomputandosi come mese dovuto in restituzionequello in cui il decesso è avvenuto anteriormente al15 del mese stesso.

Art. 20 Fondo per le liquidazioni in contocapitale

1. A partire dal 1° gennaio 2012 è devoluta adapposito fondo quota dell’avanzo dellacontribuzione integrativa tempo per tempodenunciata risultante dal bilancio consuntivo.

Alla luce dell’articolo 19 dello Statutoche recita <<L’Ente istituisce un fondodi riserva straordinaria perl’accantonamento degli avanzieconomici, con indicazione analiticadei criteri di utilizzabilità e/odistribuibilità agli iscritti, in lineacomunque con le vigenti disposizionidi legge>>, considerato che l’Ente adoggi ha accumulato un’ingente riservastraordinaria tale da garantirne – cosìcome dimostrato dai bilanci attuariali(vedi da ultimo quello al 31 dicembre2009, approvato dai Ministeri vigilanticon nota del 21 ottobre 2011, cheevidenziava una riserva di 95 milionidi euro) – ampiamente la sostenibilitàeconomica e finanziaria, si è propostodi istituire un apposito fondo che saràalimentato esclusivamente dagli

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avanzi della contribuzione integrativaincassata tempo per tempo, nonintaccando in alcun modo la riservastraordinaria sino ad oggi accumulata.E’, altresì, opportuno citare quanto laCommissione Parlamentare dicontrollo sulle attività degli enti gestoridi forme obbligatorie di previdenza edassistenza sociale, lo scorso 20aprile 2011, in occasione delcontrollo de <<Bilanci consuntivi 2007e 2008, preventivi 2008 e 2009 ebilancio tecnico attuariale dell’Ente diprevidenza dei periti industriali e deiperiti industriali laureati (EPPI)>>concludeva osservando che “le stimedel bilancio tecnico non evidenzianocriticità dal punto di vista dellasostenibilità del sistemaprevidenziale dell’Ente nel suocomplesso (lettera k); si evidenziainfine un avanzo strutturalegenerato dalla contribuzioneintegrativa che determina, nelleproiezioni, un grado dicapitalizzazione del sistema superioredel 100 per cento (lettera l); ciò hadeterminato il prodursi di una riservastraordinaria che si ritiene possaessere, sia pure in misura parziale,ridistribuita per accrescere imontanti contributivi degli iscritti(lettera m).

L’Eppi, quindi, optando per nonintaccare la riserva straordinaria sinoad oggi accumulata, vuole con lacreazione del fondo in questionecontribuire a tenere sotto controllo lacrescita esponenziale della riserva

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straordinaria, assicurando alcontempo sia la sostenibilitàeconomica e finanziaria sia ilmiglioramento delle prestazioniassicurate agli iscritti.

2. L’ammontare della quota da devolvere al fondo dicui al comma precedente, sarà deliberata dalConsiglio d’Amministrazione dell’Ente motivata conle risultanze di un bilancio tecnico attuariale,all’uopo redatto, che attesti la sostenibilitàeconomica e finanziaria dell’Ente, a sua voltagarantita da specifico ed autonomo fondo di riservastraordinaria.

La devoluzione a detto fondo avverràsuccessivamente all’approvazione delbilancio consuntivo, e sempre chesiano state assicurate le spese digestione, l’assistenza agli iscritti e glioneri derivanti dalla rivalutazione deimontanti.

3. Il fondo sarà gestito con una evidenza contabileche terrà conto della quota di contribuzioneintegrativa con la quale i singoli iscritti in attivitàhanno contribuito a determinare l’avanzo.

L’avanzo disponibile, distratta unaquota a presidio della riservastraordinaria (a tal fine si è previstol’elaborazione di appositi bilancitecnico attuariali), sarà quindifigurativamente intestato ai singoliiscritti in attività in proporzione allaquota di contribuzione integrativaconferita.

4. L’eventuale avanzo di gestione del fondo di cui alcomma 1 dovrà essere distratto dall’Ente perincrementare il fondo di riserva straordinario agaranzia della sostenibilità dell’Ente.

La norma in questione vuole prevenirequalsiasi effetto distorsivo e difficilmentecontrollabile in termini economici qualorasi statuisse che il fondo in questionefosse soggetto alla rivalutazione di leggeai sensi dell’articolo 1, comma 8, dellalegge 335/95 od al riconoscimento degliinteressi legali sulle sommeaccantonate. Se, infatti, si prevedesseun sistema di rivalutazione cumulata delcapitale e degli interessi maturati, l’Entepotrebbe vedersi costretto ad unimpegno economico sempre piùgravoso. Si è, quindi, previsto che irendimenti derivanti dalla gestione

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economico/finanziaria del fondo stessosiano devoluti a presidio della riservastraordinaria.

5. In ogni caso l’Ente potrà sempre utilizzare ilfondo costituito dall’avanzo della contribuzioneintegrativa, di cui al comma 1, a garanzia dellasostenibilità dell’Ente qualora ne ricorrano lecondizioni.

E’ stata, inoltre, prevista una clausoladi salvaguardia in forza della quale ilfondo distratto può essere in ognimomento utilizzato qualora non fossepiù dimostrata la sostenibilitàeconomica e finanziaria dell’Ente.

Art. 21 Liquidazioni in conto capitale1. All’atto del pensionamento di vecchiaia, diinabilità o di pensione indiretta l’Ente riconosceràall’iscritto la sua quota della contribuzioneintegrativa devoluta nel fondo di cui all’articolo 20,mediante la liquidazione di una prestazioneeconomica in conto capitale.

L’articolo in questione è intimamenteconnesso a quello precedente. Ilfondo di cui all’articolo 20, infatti, daràtitolo – al pensionamento di vecchiaia,inabilità o indiretto – ad unaliquidazione in conto capitale (sullafalsa riga del Trattamento di FineRapporto dei lavoratori dipendenti).Le regole per la liquidazione di dettaprestazione economica sono inarmonia con quelle previste per ilpensionamento di vecchiaia: è, infatti,richiesta, la regolarità documentale econtributiva; così come è prevista laliquidazione di un “supplemento”(sempre a titolo capitale) nell’ipotesiin cui il pensionato successivamentealla decorrenza del trattamentoprosegua l’esercizio della liberaprofessione e – conseguentemente –apporti ulteriore contribuzioneintegrativa.

2. Non si ha diritto alla liquidazione di cui al comma1 nell’ipotesi di liquidazione dell’assegnod’invalidità.3. La liquidazione in conto capitale è subordinataalla regolarità della posizione documentale e

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contributiva.4. Nell’ipotesi in cui l’iscritto prosegua l’eserciziodella libera professione successivamente alladecorrenza del trattamento pensionistico,l’eventuale quota di avanzo della contribuzioneintegrativa contabilizzata a suo favore, darà luogoad un ulteriore liquidazione in conto capitale inanalogia con quanto previsto dall’articolo 14 comma9.5. Nell’ipotesi in cui l’iscritto non maturi il diritto altrattamento pensionistico di vecchiaia avràcomunque diritto alla liquidazione in conto capitaledi cui al comma 1 in armonia con quantodisciplinato dall’articolo 24.

Sempre in armonia con ladisposizione regolamentare di cui alsuccessivo articolo 24, è prevista laliquidazione in conto capitale anchenell’ipotesi in cui il soggetto nonmaturi il diritto alla pensione divecchiaia.

Art. 19 Indennità di maternità Art. 22 Indennità di maternità1. Agli iscritti di sesso femminile è corrispostauna indennità di maternità nella misura, terminie modalità previsti dalla Legge 11 dicembre1990, n. 379 e successive modificazioni edintegrazioni.

1. Agli iscritti di sesso femminile è corrisposta unaindennità di maternità nella misura, termini emodalità previsti dal Decreto Legislativo 26 marzo2001 n. 151 e successive modificazioni edintegrazioni.

Sono stati semplicemente aggiornati iriferimenti di legge.

2. Al fine di assicurare l’equilibrio della gestione,per la copertura del trattamento di maternità, ilConsiglio di Amministrazione proporrà alConsiglio di Indirizzo Generale l’adozione deiprovvedimenti necessari, secondo quantoprevisto dalla Legge 11 dicembre 1990, n. 379 esuccessive modificazioni e integrazioni.

2. Al fine di assicurare l’equilibrio della gestione, perla copertura del trattamento di maternità, ilConsiglio di Amministrazione proporrà al Consigliodi Indirizzo Generale l’adozione dei provvedimentinecessari, secondo quanto previsto DecretoLegislativo 26 marzo 2001 n. 151 e successivemodificazioni e integrazioni.

Sono stati semplicemente aggiornati iriferimenti di legge.

3. Il contributo di maternità non è frazionabile. 3. Il contributo di maternità non è frazionabile.Art. 20 Contribuzione volontaria Art. 23 Contribuzione volontaria

1. L’iscritto all’Ente, qualora cessi l’attivitàprofessionale che ha dato luogo all’obbligo diiscrizione prima di aver raggiunto l’età minimaper il conseguimento del diritto alla pensione,

1. L’iscritto all’Ente, qualora cessi l’attivitàprofessionale che ha dato luogo all’obbligo diiscrizione prima di aver raggiunto l’età minima per ilconseguimento del diritto alla pensione e senza

Si è specificato che l’accesso allacontribuzione volontaria è ammessosolo se (e fino a quando) non si siamaturato il diritto alla pensione divecchiaia. Viene, cioè, ribadita ed

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può proseguire a titolo volontario il versamentodei contributi all’Ente a condizione chemantenga l’iscrizione nell’Albo del Collegio epossa far valere almeno una contribuzionesoggettiva annuale obbligatoria nel quinquennioprecedente la data della domanda, ovveroalmeno tre contribuzioni soggettive annualiobbligatorie qualunque sia l’epoca delversamento.

aver maturato il diritto alla stessa, può proseguire atitolo volontario il versamento dei contributi all’Entea condizione che mantenga l’iscrizione nell’Albo delCollegio e possa far valere almeno unacontribuzione soggettiva annuale obbligatoria nelquinquennio precedente la data della domanda,ovvero almeno tre contribuzioni soggettive annualiobbligatorie qualunque sia l’epoca del versamento.La contribuzione volontaria potrà essere eseguitasino alla maturazione del requisito contributivominimo richiesto per accedere al trattamentopensionistico.

esplicitata la funzione tipica dellacontribuzione volontaria: permettereal beneficiario di maturare laprestazione pensionistica evitandoche i contributi accreditati, in ipotesi dianzianità inferiori a quelle previste permaturare il diritto a trattamentopensionistico, siano “infruttiferi”.

2. Le modalità della contribuzione volontariasaranno disciplinate dall’Ente medianteRegolamento attuativo da sottoporreall’approvazione dei Ministeri Vigilanti ai sensidell’art. 3 comma 2 del decreto Legislativo30/06/1994 n. 509.

2. Le modalità della contribuzione volontariasaranno disciplinate dall’Ente medianteRegolamento attuativo da sottoporreall’approvazione dei Ministeri Vigilanti ai sensidell’articolo 3, comma 2, del decreto Legislativo 30giugno 1994, n. 509.

Art. 21 Restituzione dei contributi Art. 24 Restituzione dei contributi1. Gli iscritti che al compimento delsessantacinquesimo anno di età non abbianomaturato il diritto alla pensione e che abbianocessato l’attività, che ha dato luogo all’obbligo diiscrizione, possono richiedere la restituzione deicontributi soggettivi versati.La restituzione spetta anche ai superstitidell’iscritto defunto di cui al comma 1 delprecedente articolo 17, quando non abbianotitolo alla pensione indiretta.

1. Gli iscritti che al compimento delsessantacinquesimo anno di età non abbianomaturato il diritto alla pensione e che abbianocessato l’attività, che ha dato luogo all’obbligo diiscrizione, possono richiedere la restituzione deicontributi soggettivi versati.La restituzione spetta anche ai superstiti, individuatiai sensi dell’articolo 18, comma 1, dell’iscrittodefunto quando non abbiano titolo alla pensioneindiretta.

Semplice modifica lessicale.

2. La somma rimborsabile è pari all’importo delmontante contributivo individuale dell’iscrittoriferito alla data del 1° gennaio dell’anno in cuiviene presentata la domanda di restituzione,oltre al totale dei versamenti a titolo dicontributo soggettivo dell’anno in corso ed alnetto di eventuali crediti dell’Ente per capitale e

2. La somma rimborsabile è pari all’importo delmontante contributivo individuale dell’iscritto riferitoalla data del 1° gennaio dell’anno in cui vienepresentata la domanda di restituzione, oltre al totaledei versamenti a titolo di contributo soggettivodell’anno in corso ed al netto di eventuali creditidell’Ente per capitale, per interessi di mora e

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per interessi di mora e sanzioni. sanzioni nonché delle eventuali spese legali.3. Non si da luogo, in ogni caso, allarestituzione dei contributi integrativi e dimaternità di cui all’art. 4 del presenteregolamento.

3. Non si da luogo, in ogni caso, alla restituzione deicontributi integrativi e di maternità di cui all’articolo4.

4. Si prescinde dal requisito del compimento del65esimo anno di età per gli iscritti di cui all’art.14 comma 1 del presente Regolamento che nonhanno maturato il diritto al trattamentopensionistico. La restituzione è comunquesubordinata alla cancellazione dall’Alboprofessionale così come previsto dall’art. 14comma 6 del presente Regolamento.

4. Si prescinde dal requisito del compimento delsessantacinquesimo anno di età per gli iscritti di cuiall’articolo 15, comma 1, che non hanno maturato ildiritto al trattamento pensionistico. La restituzione ècomunque subordinata alla cancellazione dall’Alboprofessionale così come previsto dal richiamatoarticolo 15, comma 6.

5. Qualora, posteriormente alla restituzione dicui al presente articolo, l’iscritto si trovinuovamente nelle condizioni che danno luogoall’obbligo di iscrizione all’Ente, ad esso èriconosciuta la facoltà di ricostituire il propriomontante contributivo individuale, versandoentro sei mesi dalla data della nuova iscrizionel’importo precedentemente restituitogli dall’Enterivalutato alla data di prima iscrizione. L’importoricostituito sarà soggetto a rivalutazione, conesclusione dell’anno in cui è avvenuto ilversamento e i periodi di contribuzione anteriorialla restituzione concorrono alla determinazionedell’anzianità contributiva.

5. Qualora, posteriormente alla restituzione di cui alpresente articolo, l’iscritto si trovi nuovamente nellecondizioni che danno luogo all’obbligo di iscrizioneall’Ente, e la stessa intervenga entro cinque annidalla cessazione dell’attività professionale che hadato titolo alla restituzione stessa, lo stesso èobbligato a ricostituire il proprio montantecontributivo individuale, versando entro sei mesidalla data della nuova iscrizione l’importoprecedentemente restituitogli dall’Ente rivalutatoalla data di prima iscrizione. L’importo ricostituitosarà soggetto a rivalutazione, con esclusionedell’anno in cui è avvenuto il versamento e i periodidi contribuzione anteriori alla restituzioneconcorrono alla determinazione dell’anzianitàcontributiva.

E’ stato sancito l’obbligo diricostituzione del montanteprevidenziale, precedentementerimborsato, nell’ipotesi in cui ilsoggetto riprenda l’esercizio dellalibera professione prima che sianodecorsi 5 anni dalla cessazione dellastessa. In tal modo si è volutoscoraggiare eventuali fenomenielusivi dell’obbligatorietà deltrattamento pensionistico e ribadire lacentralità della pensione nel sistemaEppi.

6.La restituzione del montante, così comedeterminato al comma 2 del presente articolo,avviene entro e non oltre centoventi giorni dalladata di presentazione della regolare domanda.

6. La restituzione del montante, così comedeterminato al comma 2 del presente articolo,avviene entro e non oltre centoventi giorni dalladata di presentazione della regolare domanda.

Art. 22 Cumulabilità e ricongiunzione dellepensioni

Art. 25 Cumulabilità e ricongiunzione dellepensioni

1. Le pensioni erogate dall’Ente sono cumulabili 1. Le pensioni erogate dall’Ente sono cumulabili con

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Regolamento di Previdenza dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

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con altre pensioni e con altri redditi nei limiti diquanto previsto dalla normativa vigente.

altre pensioni e con altri redditi nei limiti di quantoprevisto dalla normativa vigente.

2. È ammessa, secondo le normative vigenti, laricongiunzione di contributi previdenzialiobbligatori.

2. È ammessa, secondo le normative vigenti, laricongiunzione di contributi previdenziali obbligatori.

Art. 23 Riscatto dei periodi precedentiall’istituzione dell’Ente di previdenza

Art. 26 Riscatto dei periodi precedentiall’istituzione dell’Ente di previdenza

1. L’iscritto ha facoltà di richiedere il riscattodegli anni di attività professionale precedentil’istituzione dell’Ente, a partire dall’anno diiscrizione all’Albo professionale, purché possafar valere almeno 5 anni di effettivacontribuzione all’Ente.Il periodo di attività professionale riscattabiledeve essere antecedente al 31 dicembre 1995.Il numero degli anni riscattabili, le modalità ed itermini del riscatto saranno disciplinatedall’Ente, mediante regolamento da sottoporreall’approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensidell’art. 3, comma 2, Decreto Legislativo 30giugno 1994, n. 509.

L’iscritto ha facoltà di richiedere il riscatto degli annidi attività professionale precedenti l’istituzionedell’Ente, a partire dall’anno di iscrizione all’Alboprofessionale, purché possa far valere almeno 5anni di effettiva contribuzione all’Ente.Il periodo di attività professionale riscattabile deveessere antecedente al 31 dicembre 1995.Il numero degli anni riscattabili, le modalità ed itermini del riscatto saranno disciplinate dall’Ente,mediante regolamento da sottoporreall’approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensidell’articolo 3, comma 2, Decreto Legislativo 30giugno 1994, n. 509.

Titolo III Titolo III

ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIASSISTENZA

ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIASSISTENZA

Art. 24 Forme di assistenza facoltative Art. 27 Forme di assistenza facoltative1. L’Ente può provvedere alla attuazione diforme di assistenza facoltative ai sensi dell’art 3,commi 2 e 3, dello Statuto dell’Ente, attraversodeliberazione del Consiglio di IndirizzoGenerale, da sottoporre all’approvazione deiMinisteri vigilanti, che preveda la costituzione dispecifici fondi appositamente finanziati.

1. L’Ente può provvedere alla attuazione di forme diassistenza facoltative ai sensi dell’articolo 3, commi2 e 3, dello Statuto dell’Ente, attraversodeliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale, dasottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti,che preveda la costituzione di specifici fondiappositamente finanziati.

2. Le forme di assistenza facoltative sarannodisciplinate dall’Ente mediante regolamento

2. Le forme di assistenza facoltative sarannodisciplinate dall’Ente mediante regolamento

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Regolamento di Previdenza dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

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attuativo da sottoporre all’approvazione deiMinisteri Vigilanti ai sensi dell’art. 3 comma 2del D. Lgs. 30/06/1994 n. 509.

attuativo da sottoporre all’approvazione dei MinisteriVigilanti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, delDecreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

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Regolamento di Previdenza dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

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TABELLA “A” (Art. 14 comma 3)

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

ETÁ VALORI (percento)

57 4,419

58 4,538

59 4,664

60 4,798

61 4,940

62 5,093

63 5,257

64 5,432

65 5,620

66 6,379

67 6,640

68 6,927

69 7,232

70 7,563

71 7,924

72 8,319

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Regolamento di Previdenza dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

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73 8,750

74 9,227

75 9,751

76 10,335

77 10,983

78 11,701

79 12,499

80 13,378


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