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RELAZIONE DI PROGETTO VARIANTE N. 47 · La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha assunto il...

Date post: 18-Feb-2019
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63
COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC) RELAZIONE DI PROGETTO VARIANTE N. 47 VARIANTE N. 47 DI LIVELLO COMUNALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE PER ADEGUAMENTO DELLE DEFINIZIONI, DEI PARAMETRI EDILIZI E DELLE DESTINAZIONI D’USO, CON SOSTITUZIONE DELLA BASE CARTOGRAFICA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI, CON AMPLIAMENTO DELLE ZONE AGRICOLE E A SEGUITO DI VERIFICA DEL CONFINE COMUNALE, CON STRALCIO ZONA C E D3d E RIPERIMETRAZIONE PERTINENZA INEDIFICABILE IN ZONA B1a E DEL NUCLEO DI ZONA A GORIZZO. Contenuti: RELAZIONE ILLUSTRATIVA VERIFICHE VINCA / VAS INVARIANZA IDRAULICA ASSEVERAZIONI Adottato con delibera del Consiglio Comunale N. ______________ del ____________________ Approvato con delibera del Consiglio Comunale N. ___________ del __________________ ELABORATO DI PROGETTO VARIANTE PRGC 01 DATA ATTO DICEMBRE 2018 Rev. n. PROGETTISTA COLLABORATORI Arch. Fabio SACCON UFFICIO COMUNE PER L’URBANISTICA E L’EDILIZIA PRIVATA TRA I COMUNI DI CODROIPO E CAMINO AL TAGLIAMENTO
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COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC)

RELAZIONE DI PROGETTO

VARIANTE N. 47

VARIANTE N. 47 DI LIVELLO COMUNALE AL PIANO REGOLATORE

GENERALE COMUNALE PER ADEGUAMENTO DELLE DEFINIZIONI,

DEI PARAMETRI EDILIZI E DELLE DESTINAZIONI D’USO, CON

SOSTITUZIONE DELLA BASE CARTOGRAFICA DEGLI STRUMENTI

URBANISTICI VIGENTI, CON AMPLIAMENTO DELLE ZONE AGRICOLE

E A SEGUITO DI VERIFICA DEL CONFINE COMUNALE, CON STRALCIO

ZONA C E D3d E RIPERIMETRAZIONE PERTINENZA INEDIFICABILE IN

ZONA B1a E DEL NUCLEO DI ZONA A GORIZZO.

Contenuti:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

VERIFICHE VINCA / VAS

INVARIANZA IDRAULICA

ASSEVERAZIONI

Adottato con delibera del Consiglio Comunale N. ______________ del ____________________

Approvato con delibera del Consiglio Comunale N. ___________ del __________________

ELABORATO DI PROGETTO VARIANTE PRGC

01 DATA ATTO DICEMBRE 2018

Rev. n.

PROGETTISTA COLLABORATORI

Arch. Fabio SACCON

UFFICIO COMUNE PER

L’URBANISTICA E L’EDILIZIA

PRIVATA TRA I COMUNI DI

CODROIPO E CAMINO AL

TAGLIAMENTO

- 2 -

SOMMARIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ........................................................................................................................ - 3 -

ESCLUSIONE VERIFICA DI SIGNIFICATIVITA’ DELL’INCIDENZA (VINCA) SUI SITI NATURA

2000/ZSC/SIC/ZPS AI SENSI DPR 357/1997 - DPR 120/2003 - DGR FVG 1323/2014 ................... - 46 -

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS .............................................................................. - 53 -

INVARIANZA IDRAULICA ............................................................................................................................ - 60 -

ASSEVERAZIONI .......................................................................................................................................... - 62 -

RELAZIONE/ASSEVERAZIONE VARIANTE LIVELLO COMUNALE ................................................... - 63 -

- 3 -

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CONTENUTI DELLA VARIANTE

A) Sostituzione della base cartografica dello strumento urbanistico vigente.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha assunto il nuovo sistema di riferimento nazionale ETRF-

2000 per la predisposizione degli elaborati progettuali di PRGC anche con la finalità di adeguamento

degli stessi al Piano Paesaggistico Regionale PPR, recentemente entrato definitivamente in vigore.

Pertanto si è resa necessaria la conversione delle attuali basi cartografiche utilizzate per il PRGC

(catasto e CTRN) dal vecchio sistema di coordinate GAUSS-BOAGA e la riproduzione della

zonizzazione e di tutte le altre previsioni prescrittive del PRGC. Tale operazione ha inevitabilmente

prodotto alcuni contenuti scostamenti in ampliamento e riduzione, non rilevanti dal punto di vista

urbanistico, con conseguenti adattamenti per riconfigurare i perimetri delle zone omogene in aderenza

all’assetto proprietario. Tali modifiche sono eseguite ai sensi dell’art.7, c.1, lett. d) della LR 21/2015

procedendo all’adozione di nuovi elaborati progettuali, alla loro pubblicazione sul BUR e quindi alla loro

approvazione con eventuale recepimento di osservazioni/opposizioni dei proprietari ai sensi di legge.

Contestualmente sono stati inseriti tutti i punti di modifica dalla variante n.1 alla variante n. 45, mentre

non è stato recepito il punto di modifica di cui alla variante n. 46 in quanto l’iter amministrativo della

stessa non risulta ancora concluso, e sono state recepite le fasce di rispetto stradale delle strade

regionali e comunali ai sensi del vigente codice della strada ed evidenziate le fasce di rispetto dei corsi

d’acqua ai sensi del DLgs 42/2004.

B) Adeguamento confine comunale con eliminazione incongruenze tra confine catastale e CTRN.

In fase di trasposizione della zonizzazione sono state evidenziate le incongruenze tra il confine

catastale e quello della CTRN (base per la redazione dell’originario PRGC). Si è proceduto quindi

all’evidenziazione delle aree omesse ed all’attribuzione loro di una zona omogena consona. Le aree

non facenti parte del Comune di Camino al Tagliamento sono coerentemente state stralciate. Tutte le

nuove attribuzioni sono riconducibili ad ampliamento di zone omogenee di tipo E ai sensi dell’art.4, c.1,

lett.h) della LR 21/2015, ciò al fine di evitare l’assenza di indispensabili previsioni urbanistiche.

C) Modifiche conseguenti alla eliminazione di zona omogenea C.

Con la variante n. 26 al PRGC, adottata con deliberazione consiliare n. 5 del 19.02.2007, veniva

previsto lo stralcio di un’area di espansione residenziale sita nella frazione Pieve di Rosa e classificata

come zona C e la sua riclassificazione in zona omogenea agricola E4.

Il procedimento risulta decaduto stante la mancata approvazione da parte del Comune entro 90 giorni

dalla data della nota della Regione FVG prot. PMT/U/13350/4.411 (173/07) del 20.09.2007 ai sensi

dell’art.32, C.7, della LR 52/1991 come modificato dall’art. 63 c.8 della LR 5/2007.

Stante il perdurare della mancata attuazione dell’intervento edilizio, inserito nella zonizzazione di piano

già in sede di redazione del PRGC (approvato con DPGR 041/Pres. del 12.02.1996) si ripropone lo

stralcio nei medesimi termini previsti nella citata variante n. 26, ai sensi dell’art.4, c.1, lett.h) della LR

21/2015.

D) Adeguamento ambito di pertinenza inedificabile.

Con la variante n. 21 al PRGC, approvata con deliberazione consiliare n. 21del 17.05.2006, veniva

prevista l’individuazione dell’ambito destinato alla realizzazione del nuovo edificio della farmacia

comunale e della sua area di pertinenza. Oltre alla classificazione dell’area in zona omogenea

residenziale B1/a veniva prevista, in normativa, la concorrenza alla determinazione della volumetria

massima consentita nell’ambito anche dell’area individuata come “area di pertinenza inedificabile”.

Viene riconfigurato il perimetro dell’ambito, senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale, in

aderenza all’assetto proprietario e secondo la situazione edilizia autorizzata suddividendo la zona

omogenea di pertinenza prevista nell’assetto azzonativo in sottozona edificabile ed inedificabile ai

sensi dell’art. 7, c.1, lett. e) della LR 21/2015.

- 4 -

E) Riduzione zona destinata agli insediamenti industriali e artigianali – sottozona D3d

In accoglimento alla richiesta presentata in data 05.09.2018 prot. 3262 da parte del sig. PAGOTTO

Riccardo, si prevede la riduzione dell’area produttiva con conseguente sua riconversione in zona

agricola per quanto riguarda le porzioni di F.99 nn. 60 e 61. L’area è stata interessata da una discarica

di 2^ categoria tipo A) (inerti) esaurita per raggiunta colmatura e chiusa con determinazione del

dirigente della Provincia di Udine n.5618/2011 del 02.08.2011 con la seguente prescrizione: “lo

strumento urbanistico generale dovrà riportare espressamente che l’area di cui alle particelle catastali

n.60, 61, 62, 63, 64 e 65 del foglio 99 è stata interessata da un’attività di smaltimento rifiuti (discarica),

prevedendo limitazioni d’uso del sito, affinchè anche in caso di successivo utilizzo, sia garantita

comunque l’integrità dei presidi assunti per il recupero dell’area di discarica, la protezione delle matrici

ambientali e la salute pubblica”.

La richiesta della Provincia di Udine di evidenziare nello strumento urbanistico la presenza della ex

discarica e di introdurre una specifica norma che preveda limitazioni d’uso del sito (al fine di garantire

l’integrità dei presidi assunti per il suo recupero e la protezione delle matrici ambientali e di salute

pubblica) viene soddisfatta, da un lato, con la perimetrazione dell’area interessata dalla discarica e

apposizione della sigla DIE (discarica inerti esaurita) e, dall’altro, con l’introduzione nell’articolo 33 delle

Norme Tecniche di Attuazione, relative alla zona in oggetto, della seguente prescrizione: «I terreni già

oggetto di discarica di inerti, ora esaurita, vanno sorvegliati nella loro evoluzione naturale, escludendo

su di essi qualsiasi intervento che alteri la morfologia superficiale e l’idrologia sotterranea, fatte salve

le possibilità offerte dall’art.17 quater (sottozona D3d)».

F) Ampliamento zona omogenea A a Gorizzo

In accoglimento alla richiesta presentata in data 07.09.2018 prot. 3460 da parte dei sigg.TONIZZO

Adriano e Simone relativa alla modifica da zona agricola E6 a zona residenziale A, in ampliamento

all’ambito di valore storico ambientale del nucleo di Gorizzo, di parte del fondo distinto al F.62 n. 88.

Viene modificato il perimetro del nuclo di zona A di Gorizzo e conseguentemente l’eventuale

edificazione è subordinata all’adeguamento del piano attuativo comunale di iniziativa pubblica (PRPC

del nucleo di Gorizzo – zona omogenea A2) che dovrà disciplinare nel dettaglio le caratteristiche

costruttive, gli ambiti edificatori, le volumetrie e le altezze, ed ogni altra norma particolare finalizzata ad

un corretto inserimento delle nuove costruzioni con particolare riferimento alla tutela delle visuali di

Villa Mainardi di Gorizzo. In assenza di adeguamento di piano attuativo non è consentita l’edificazione.

G) Modifiche conseguenti al recepimento dei nuovi indici e parametri edilizi regionali.

Il legislatore regionale con la LR 19/2009 ha imposto ai Comuni delle univoche definizioni dei parametri

edilizi prevedendo tuttavia, per il loro definitivo recepimento da parte degli enti locali, delle disposizioni

transitorie del Capo VIII del Codice regionale dell’edilizia che hanno avuti effetto fino al giorno 18

dicembre 2017 (Data di entrata in vigore della LR 19/2009, in ossequio a quanto disposto dall’articolo

57, comma 1, lett. e), LR 19/2009 “otto anni dalla data di entrata in vigore della LR 19/2009”).

Per quanto riguarda il Comune di Camino al Tagliamento, ai sensi dell’art.61, c.2, della LR 19/2009, i

nuovi indici e parametri sono entrati in vigore all’atto dell’approvazione della deliberazione del Consiglio

Comunale n. 47 in data 17 dicembre 2015, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione delle

nuove tabelle parametriche degli oneri concessori.

Sostanzialmente la definizione del volume urbanistico imposto dalla legge regionale corrisponde a

quello “utile” (al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e

finestre, dei solai, delle scale e delle superfici accessorie) mentre la cessata definizione del volume

urbanistico del PRGC del Comune di Camino al Tagliamento corrispondeva al volume “lordo”, vuoto

per pieno.

Le modifiche sono riportate direttamente sull’elaborato delle norme tecniche di attuazione contenente,

per l’appunto, tutte le variazioni necessarie per il mero recepimento delle principali nuove definizioni

regionali con contestuale stralcio di quelle desuete per consentire una corretta lettura delle norme

stesse evitando possibili errate applicazioni.

- 5 -

H) Modifiche conseguenti al recepimento dei nuovi riferimenti legislativi e di interpretazioni autentiche

L’Amministrazione comunale intende adeguare le NTA del Piano Regolatore Generale Comunale al

vigente quadro normativo edilizio sovraordinato costituito dal Codice Regionale dell’Edilizia, approvato

con legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, assumendo i

nuovi riferimenti legislativi in sostituzione di quelli desueti alla ex LR 52/1991, e a quelli di cui alla ex

L.R. 30.05.1988 n.39, al fine di consentire una più corretta lettura delle norme, inoltre recepisce

l’interpretazione autentica di cui alla deliberazione di consiglio comunale n.20 del 16.07.2016 relativa

all’art.13 delle NTA “sottozone B1”.

PROCEDURA PER LA VARIANTE DI LIVELLO COMUNALE

La variante al Piano regolatore generale comunale è di livello comunale che si avvale dei dispositivi

previsti dall’art. 2, c.1, lett.a, e dall’art. 7, c.1, della LR 21/2015 “Disposizioni in materia di varianti

urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo” e segue le procedure previste

dall’art.8 della LR 21/2015.

CONTENUTI NORMATIVI DELLA VARIANTE

I contenuti normativi della variante allo strumento urbanistico generale vigente, comprendono, con

attinenza alle norme tecniche di attuazione i punti di variante evidenziati nell’allegato elaborato relativo

alle NTA VARIANTE 47 dove le parole barrate ed evidenziate in colore blu sono state stralciate e le

parole sottolineate ed evidenziate in colore rosso sono state aggiunte

CONTENUTI GRAFICI DELLA VARIANTE

I contenuti della variante, ovvero le variazioni da essa apportate rispetto allo strumento urbanistico

generale vigente, sono descritti nei successivi singoli punti di modifica. Viene prevista l’integrale

sostituzione degli elaborati di Zonizzazione del vigente PRGC (TAV. 2 - parte est e parte ovest - in

scala 1:5000 e TAVV. 2 a-b – 2 c – 2 d-e-f-g in scala 1:2000) con la tavola unica di Zonizzazione del

PRGC in scala 1:5000.

- 6 -

PUNTO DI MODIFICA N. 01

OGGETTO E MOTIVAZIONI DELLA VARIAZIONE Si effettua una ricognizione dello stato di fatto, erroneamente riportato in precedenza per difetto di aggiornamento delle planimetrie assunte come base cartografica del PRGC. Nello specifico la Carta Tecnica Regionale CTRN utilizzata nel 1995, in sede di redazione del PRGC, riporta il confine di Comune in maniera errata escludendo delle aree ricadenti invece catastalmente in Comune di Camino al Tagliamento. L'azzonamento delle aree in zona E6, come lotto contiguo, viene adeguato all'edificato esistente ed alla sua pertinenza.

LOCALIZZAZIONE GENERALE PUNTO DI MODIFICA

- 7 -

PUNTO DI MODIFICA N. 01

ZONIZZAZIONE PRGC VIGENTE ZONA OMOGENEA PRGC VIGENTE Non assegnata per errore cartografico

ZONIZZAZIONE PRGC VARIANTE

ZONA OMOGENEA PRGC VARIANTE Zona omogenea E6 di interesse agricolo

Si evidenzia che la presente variante riguarda esclusivamente le modifiche di cui tratta, senza estendere alcun effetto sulla validità dei contenuti urbanistici apportati con diversi atti amministrativi e assume piena validità per contenuti modificativi propri, a prescindere dalle eventuali rappresentazioni cartografiche a corollario delle elaborazioni di variante, interessate, in alcune situazioni, dall’intersezione cronologica di percorsi formativi ed approvativi di varianti aventi diversa matrice tematica.

- 8 -

PUNTO DI MODIFICA N. 01

VERIFICA AMMISSIBILITA’ AI SENSI DELLA LR 21/2015 Art. 2 Dotazione piano struttura - Trattasi di variante a strumenti urbanistici:

☒a) dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

☐b) non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

Art. 3 Condizioni di ammissibilità - La variante si identifica nelle seguenti condizioni, comunque garantendo l’assenza di contrasto con le condizioni dell’art.3:

☒a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso

l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;

☐b) attuano le modalità operative già previste nei vigenti strumenti urbanistici per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e

infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura, qualora tali modalità rispettino le condizioni di cui alla lettera a), i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

☐c) prevedono l'interscambio tra le indicazioni dei piani struttura e le previsioni degli assetti azzonativi degli strumenti urbanistici comunali, qualora non si

modifichi la rappresentazione del piano struttura, non si incrementi l'entità dei carichi insediativi e si trasformino le zone omogenee da stralciare, in zona agricola di tipo E come definita dal PURG;

☐d) modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto

azzonativo degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 4 Limiti di soglia - La variante osserva i seguenti limiti di soglia:

☐a) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali per le sotto specificate zone di livello regionale, purché non s'incrementi l'entità dei carichi insediativi: 1) zone omogenee A e B0 o altre assimilabili alle zone A definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 2) zone omogenee D1, D2, D4, G1, G2, G3, H1, H2, L1, M1, N1 e P definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 3) zone strategiche, zone di trasferimento, altre zone di livello regionale così come classificate negli strumenti urbanistici comunali;

☐b) adattamento delle superfici delle zone forestali e delle zone omogenee di tutela ambientale di tipo F definite dal PURG, come pure degli ambiti destinati

a SIC, ZSC, ZPS, parchi o riserve regionali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA), aree di reperimento, parchi comunali o intercomunali previsti nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, fermo restando che l'adattamento non può discostarsi dalla delimitazione d'ambito prevista dalla normativa di riferimento;

☐c) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi e attrezzature collettive, come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, ..;

☐d) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali per le infrastrutture di livello regionale già recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali;

☐e) ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, purché

prioritariamente comprese all'interno delle aree urbanizzate così come rappresentate nella planimetria allegata agli strumenti stessi, …;

☐f) ampliamento o riduzioni solo per adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti

a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali, delle zone omogenee di livello comunale definite dal PURG di tipo C, I, L2, M2, N2 e O così come recepite nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, soltanto a seguito degli approfondimenti previsti all’art.4 della LR 21/2015(da dettagliare nel punto di variante).

☐g) incremento motivato del rapporto di copertura sino alla percentuale massima del 70 per cento relativo a insediamenti singoli esistenti destinati a funzioni

extra-residenziali riconosciuti in zona propria dai vigenti strumenti urbanistici; tale incremento può essere ottenuto: 1) modificando unicamente le norme tecniche di attuazione; 2) modificando contestualmente le norme tecniche di attuazione e la superficie della zona relativa all'insediamento singolo esistente qualora l'ampliamento della superficie stessa si renda indispensabile in funzione della realizzazione di aumenti della superficie coperta esistente; in ogni caso la superficie della zona non può essere ampliata oltre il 25 per cento di quella vigente relativa all'insediamento singolo esistente;

☒h) ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed

eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni;

☐i) ampliamento o individuazione di altre particolari categorie urbanistiche, così come classificate nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici e

non riconducibili né alle zone omogenee definite dal PURG, né a quelle specificate nel comma 1, lettera a), punto 3), purché nel rispetto dei criteri metodologici rappresentati negli strumenti stessi e loro eventuale giustificata riduzione o soppressione;

☐j) individuazione, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, di nuove aree ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere

pubbliche, di pubblica utilità e per servizi pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei soggetti competenti.

Art. 5 Modalità operative - La variante osserva le seguenti modalità operative:

☐2. Ai fini della quantificazione degli ulteriori fabbisogni, nonché delle dimostrazioni della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni

insediative di livello comunale e, all'interno delle aree medesime, della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati, le varianti di trasferimento dal piano struttura alla zonizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quelle inerenti le zone omogenee di tipo C, I, L2, M2, N2 e O di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), devono rispettare le modalità operative previste all’art. 5 della LR 21/2015 (da dettagliare nel punto di variante).

☐3. Le varianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), per la dimostrazione della possibilità di individuare nuove zone B prioritariamente all'interno del

perimetro delle aree urbanizzate di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0126/1995, dovranno altresì: a) assicurare che la nuova previsione avvenga in coerenza con la tipologia della zona omogenea interessata dall’ampliamento; b) accertare la concreta possibilità di attuare un effettivo collegamento alle reti tecnologiche esistenti; c) assicurare che eventuali edifici possano essere realizzati in posizione retrostante rispetto alla viabilità pubblica esistente, purché la superficie da edificare non difetti delle opere di urbanizzazione cui all' articolo 22, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia); d) subordinare l'individuazione di nuove zone B al rispetto di una distanza non superiore a 50 metri dal perimetro delle aree urbanizzate previsto nei vigenti strumenti urbanistici.

☒Altro: (specificare) trattasi di mera classificazione di aree in zona agricola;

Art. 7 Altre tipologie di varianti di livello comunale - La variante è preordinata a:

☐a) adeguare lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni;

☐b) recepire le previsioni dei piani comunali di settore di cui all' articolo 63 bis, comma 20, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica

e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), quando le eventuali modifiche da apportare all'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

☒d) sostituire la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia necessità di pubblicazione degli elaborati progettuali;

☐e) suddividere le zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e gli ambiti unitari d'intervento

soggetti a pianificazione attuativa in subambiti urbanisticamente sostenibili e senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;

☐f) modificare le norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici

vigenti, a condizione che si rispettino i carichi insediativi, gli obiettivi e le strategie, nonché gli indici di edificabilità, i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili; tali condizioni non trovano applicazione nei confronti delle varianti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g);

☐g) reiterare motivatamente i vincoli urbanistici e procedurali, qualora le modifiche da apportare all'assetto azzonativo e all’impianto normativo degli strumenti

urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5.

- 9 -

PUNTO DI MODIFICA N. 02

OGGETTO E MOTIVAZIONI DELLA VARIAZIONE Vengono individuate le aree di rispetto relative ai 2 pozzi di emungimento idropotabile ed uso acquedottistico (in comune di Camino al Tagliamento), che costituiscono il cosidetto “campo pozzi Biauzzo” ribadendo l’assoluta necessità del rispetto della distanza minima così come indicata al comma 6 dell’art. 94 del D.Lgs 152/2006 e delle prescrizioni di cui alla vigente normative. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attivita': a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche; d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; e) aree cimiteriali; f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; h) gestione di rifiuti; i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; m) pozzi perdenti; n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 5. Per gli insediamenti o le attivita' di cui al comma 4 della citata legge, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. … In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. 7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

LOCALIZZAZIONE GENERALE PUNTO DI MODIFICA

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PUNTO DI MODIFICA N. 02

ZONIZZAZIONE PRGC VIGENTE FASCIA RISPETTO PRGC VIGENTE Non assegnata

ZONIZZAZIONE PRGC VARIANTE

FASCIA RISPETTO PRGC VARIANTE Vengono inserite le aree di rispetto

Si evidenzia che la presente variante riguarda esclusivamente le modifiche di cui tratta, senza estendere alcun effetto sulla validità dei contenuti urbanistici apportati con diversi atti amministrativi e assume piena validità per contenuti modificativi propri, a prescindere dalle eventuali rappresentazioni cartografiche a corollario delle elaborazioni di variante, interessate, in alcune situazioni, dall’intersezione cronologica di percorsi formativi ed approvativi di varianti aventi diversa matrice tematica.

- 11 -

PUNTO DI MODIFICA N. 02

VERIFICA AMMISSIBILITA’ AI SENSI DELLA LR 21/2015 Art. 2 Dotazione piano struttura - Trattasi di variante a strumenti urbanistici:

☒a) dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

☐b) non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

Art. 3 Condizioni di ammissibilità - La variante si identifica nelle seguenti condizioni, comunque garantendo l’assenza di contrasto con le condizioni dell’art.3:

☒a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso

l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;

☐b) attuano le modalità operative già previste nei vigenti strumenti urbanistici per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e

infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura, qualora tali modalità rispettino le condizioni di cui alla lettera a), i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

☐c) prevedono l'interscambio tra le indicazioni dei piani struttura e le previsioni degli assetti azzonativi degli strumenti urbanistici comunali, qualora non si

modifichi la rappresentazione del piano struttura, non si incrementi l'entità dei carichi insediativi e si trasformino le zone omogenee da stralciare, in zona agricola di tipo E come definita dal PURG;

☐d) modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto

azzonativo degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 4 Limiti di soglia - La variante osserva i seguenti limiti di soglia:

☐a) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali per le sotto specificate zone di livello regionale, purché non s'incrementi l'entità dei carichi insediativi: 1) zone omogenee A e B0 o altre assimilabili alle zone A definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 2) zone omogenee D1, D2, D4, G1, G2, G3, H1, H2, L1, M1, N1 e P definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 3) zone strategiche, zone di trasferimento, altre zone di livello regionale così come classificate negli strumenti urbanistici comunali;

☐b) adattamento delle superfici delle zone forestali e delle zone omogenee di tutela ambientale di tipo F definite dal PURG, come pure degli ambiti destinati

a SIC, ZSC, ZPS, parchi o riserve regionali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA), aree di reperimento, parchi comunali o intercomunali previsti nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, fermo restando che l'adattamento non può discostarsi dalla delimitazione d'ambito prevista dalla normativa di riferimento;

☒c) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi e attrezzature collettive, come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, ..;

☐d) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali per le infrastrutture di livello regionale già recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali;

☐e) ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, purché

prioritariamente comprese all'interno delle aree urbanizzate così come rappresentate nella planimetria allegata agli strumenti stessi, …;

☐f) ampliamento o riduzioni solo per adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti

a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali, delle zone omogenee di livello comunale definite dal PURG di tipo C, I, L2, M2, N2 e O così come recepite nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, soltanto a seguito degli approfondimenti previsti all’art.4 della LR 21/2015(da dettagliare nel punto di variante).

☐g) incremento motivato del rapporto di copertura sino alla percentuale massima del 70 per cento relativo a insediamenti singoli esistenti destinati a funzioni

extra-residenziali riconosciuti in zona propria dai vigenti strumenti urbanistici; tale incremento può essere ottenuto: 1) modificando unicamente le norme tecniche di attuazione; 2) modificando contestualmente le norme tecniche di attuazione e la superficie della zona relativa all'insediamento singolo esistente qualora l'ampliamento della superficie stessa si renda indispensabile in funzione della realizzazione di aumenti della superficie coperta esistente; in ogni caso la superficie della zona non può essere ampliata oltre il 25 per cento di quella vigente relativa all'insediamento singolo esistente;

☐h) ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed

eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni;

☐i) ampliamento o individuazione di altre particolari categorie urbanistiche, così come classificate nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici e

non riconducibili né alle zone omogenee definite dal PURG, né a quelle specificate nel comma 1, lettera a), punto 3), purché nel rispetto dei criteri metodologici rappresentati negli strumenti stessi e loro eventuale giustificata riduzione o soppressione;

☐j) individuazione, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, di nuove aree ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere

pubbliche, di pubblica utilità e per servizi pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei soggetti competenti.

Art. 5 Modalità operative - La variante osserva le seguenti modalità operative:

☐2. Ai fini della quantificazione degli ulteriori fabbisogni, nonché delle dimostrazioni della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni

insediative di livello comunale e, all'interno delle aree medesime, della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati, le varianti di trasferimento dal piano struttura alla zonizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quelle inerenti le zone omogenee di tipo C, I, L2, M2, N2 e O di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), devono rispettare le modalità operative previste all’art. 5 della LR 21/2015 (da dettagliare nel punto di variante).

☐3. Le varianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), per la dimostrazione della possibilità di individuare nuove zone B prioritariamente all'interno del

perimetro delle aree urbanizzate di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0126/1995, dovranno altresì: a) assicurare che la nuova previsione avvenga in coerenza con la tipologia della zona omogenea interessata dall’ampliamento; b) accertare la concreta possibilità di attuare un effettivo collegamento alle reti tecnologiche esistenti; c) assicurare che eventuali edifici possano essere realizzati in posizione retrostante rispetto alla viabilità pubblica esistente, purché la superficie da edificare non difetti delle opere di urbanizzazione cui all' articolo 22, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia); d) subordinare l'individuazione di nuove zone B al rispetto di una distanza non superiore a 50 metri dal perimetro delle aree urbanizzate previsto nei vigenti strumenti urbanistici.

☒Altro: (specificare) trattasi di mero recepimento di vincolo di legge;

Art. 7 Altre tipologie di varianti di livello comunale - La variante è preordinata a:

☒a) adeguare lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni;

☐b) recepire le previsioni dei piani comunali di settore di cui all' articolo 63 bis, comma 20, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica

e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), quando le eventuali modifiche da apportare all'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

☒d) sostituire la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia necessità di pubblicazione degli elaborati progettuali;

☐e) suddividere le zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e gli ambiti unitari d'intervento

soggetti a pianificazione attuativa in subambiti urbanisticamente sostenibili e senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;

☐f) modificare le norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici

vigenti, a condizione che si rispettino i carichi insediativi, gli obiettivi e le strategie, nonché gli indici di edificabilità, i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili; tali condizioni non trovano applicazione nei confronti delle varianti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g);

☐g) reiterare motivatamente i vincoli urbanistici e procedurali, qualora le modifiche da apportare all'assetto azzonativo e all’impianto normativo degli strumenti

urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5.

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PUNTO DI MODIFICA N. 03

OGGETTO E MOTIVAZIONI DELLA VARIAZIONE Si effettua una ricognizione dello stato di fatto, erroneamente riportato in precedenza per difetto di aggiornamento delle planimetrie assunte come base cartografica del PRGC. Nello specifico la Carta Tecnica Regionale CTRN utilizzata nel 1995, in sede di redazione del PRGC, riporta il confine di Comune in maniera errata escludendo delle aree ricadenti invece catastalmente in Comune di Camino al Tagliamento. L'azzonamento delle aree in zona E4, viene adeguato alla situazione esistente

LOCALIZZAZIONE GENERALE PUNTO DI MODIFICA

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PUNTO DI MODIFICA N. 03

ZONIZZAZIONE PRGC VIGENTE ZONA OMOGENEA PRGC VIGENTE Non assegnata per errore cartografico.

ZONIZZAZIONE PRGC VARIANTE

ZONA OMOGENEA PRGC VARIANTE Zona omogenea E4 di interesse agricolo paesaggistico

Si evidenzia che la presente variante riguarda esclusivamente le modifiche di cui tratta, senza estendere alcun effetto sulla validità dei contenuti urbanistici apportati con diversi atti amministrativi e assume piena validità per contenuti modificativi propri, a prescindere dalle eventuali rappresentazioni cartografiche a corollario delle elaborazioni di variante, interessate, in alcune situazioni, dall’intersezione cronologica di percorsi formativi ed approvativi di varianti aventi diversa matrice tematica.

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PUNTO DI MODIFICA N. 03

VERIFICA AMMISSIBILITA’ AI SENSI DELLA LR 21/2015 Art. 2 Dotazione piano struttura - Trattasi di variante a strumenti urbanistici:

☒a) dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

☐b) non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

Art. 3 Condizioni di ammissibilità - La variante si identifica nelle seguenti condizioni, comunque garantendo l’assenza di contrasto con le condizioni dell’art.3:

☒a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso

l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;

☐b) attuano le modalità operative già previste nei vigenti strumenti urbanistici per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e

infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura, qualora tali modalità rispettino le condizioni di cui alla lettera a), i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

☐c) prevedono l'interscambio tra le indicazioni dei piani struttura e le previsioni degli assetti azzonativi degli strumenti urbanistici comunali, qualora non si

modifichi la rappresentazione del piano struttura, non si incrementi l'entità dei carichi insediativi e si trasformino le zone omogenee da stralciare, in zona agricola di tipo E come definita dal PURG;

☐d) modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto

azzonativo degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 4 Limiti di soglia - La variante osserva i seguenti limiti di soglia:

☐a) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali per le sotto specificate zone di livello regionale, purché non s'incrementi l'entità dei carichi insediativi: 1) zone omogenee A e B0 o altre assimilabili alle zone A definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 2) zone omogenee D1, D2, D4, G1, G2, G3, H1, H2, L1, M1, N1 e P definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 3) zone strategiche, zone di trasferimento, altre zone di livello regionale così come classificate negli strumenti urbanistici comunali;

☐b) adattamento delle superfici delle zone forestali e delle zone omogenee di tutela ambientale di tipo F definite dal PURG, come pure degli ambiti destinati

a SIC, ZSC, ZPS, parchi o riserve regionali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA), aree di reperimento, parchi comunali o intercomunali previsti nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, fermo restando che l'adattamento non può discostarsi dalla delimitazione d'ambito prevista dalla normativa di riferimento;

☐c) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi e attrezzature collettive, come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, ..;

☐d) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali per le infrastrutture di livello regionale già recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali;

☐e) ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, purché

prioritariamente comprese all'interno delle aree urbanizzate così come rappresentate nella planimetria allegata agli strumenti stessi, …;

☐f) ampliamento o riduzioni solo per adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti

a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali, delle zone omogenee di livello comunale definite dal PURG di tipo C, I, L2, M2, N2 e O così come recepite nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, soltanto a seguito degli approfondimenti previsti all’art.4 della LR 21/2015(da dettagliare nel punto di variante).

☐g) incremento motivato del rapporto di copertura sino alla percentuale massima del 70 per cento relativo a insediamenti singoli esistenti destinati a funzioni

extra-residenziali riconosciuti in zona propria dai vigenti strumenti urbanistici; tale incremento può essere ottenuto: 1) modificando unicamente le norme tecniche di attuazione; 2) modificando contestualmente le norme tecniche di attuazione e la superficie della zona relativa all'insediamento singolo esistente qualora l'ampliamento della superficie stessa si renda indispensabile in funzione della realizzazione di aumenti della superficie coperta esistente; in ogni caso la superficie della zona non può essere ampliata oltre il 25 per cento di quella vigente relativa all'insediamento singolo esistente;

☒h) ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed

eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni;

☐i) ampliamento o individuazione di altre particolari categorie urbanistiche, così come classificate nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici e

non riconducibili né alle zone omogenee definite dal PURG, né a quelle specificate nel comma 1, lettera a), punto 3), purché nel rispetto dei criteri metodologici rappresentati negli strumenti stessi e loro eventuale giustificata riduzione o soppressione;

☐j) individuazione, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, di nuove aree ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere

pubbliche, di pubblica utilità e per servizi pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei soggetti competenti.

Art. 5 Modalità operative - La variante osserva le seguenti modalità operative:

☐2. Ai fini della quantificazione degli ulteriori fabbisogni, nonché delle dimostrazioni della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni

insediative di livello comunale e, all'interno delle aree medesime, della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati, le varianti di trasferimento dal piano struttura alla zonizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quelle inerenti le zone omogenee di tipo C, I, L2, M2, N2 e O di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), devono rispettare le modalità operative previste all’art. 5 della LR 21/2015 (da dettagliare nel punto di variante).

☐3. Le varianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), per la dimostrazione della possibilità di individuare nuove zone B prioritariamente all'interno del

perimetro delle aree urbanizzate di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0126/1995, dovranno altresì: a) assicurare che la nuova previsione avvenga in coerenza con la tipologia della zona omogenea interessata dall’ampliamento; b) accertare la concreta possibilità di attuare un effettivo collegamento alle reti tecnologiche esistenti; c) assicurare che eventuali edifici possano essere realizzati in posizione retrostante rispetto alla viabilità pubblica esistente, purché la superficie da edificare non difetti delle opere di urbanizzazione cui all' articolo 22, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia); d) subordinare l'individuazione di nuove zone B al rispetto di una distanza non superiore a 50 metri dal perimetro delle aree urbanizzate previsto nei vigenti strumenti urbanistici.

☒Altro: (specificare) trattasi di mera classificazione di aree in zona agricola;

Art. 7 Altre tipologie di varianti di livello comunale - La variante è preordinata a:

☐a) adeguare lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni;

☐b) recepire le previsioni dei piani comunali di settore di cui all' articolo 63 bis, comma 20, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica

e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), quando le eventuali modifiche da apportare all'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

☒d) sostituire la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia necessità di pubblicazione degli elaborati progettuali;

☐e) suddividere le zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e gli ambiti unitari d'intervento

soggetti a pianificazione attuativa in subambiti urbanisticamente sostenibili e senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;

☐f) modificare le norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici

vigenti, a condizione che si rispettino i carichi insediativi, gli obiettivi e le strategie, nonché gli indici di edificabilità, i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili; tali condizioni non trovano applicazione nei confronti delle varianti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g);

☐g) reiterare motivatamente i vincoli urbanistici e procedurali, qualora le modifiche da apportare all'assetto azzonativo e all’impianto normativo degli strumenti

urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5.

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PUNTO DI MODIFICA N. 04

OGGETTO E MOTIVAZIONI DELLA VARIAZIONE Si effettua una ricognizione dello stato di fatto, erroneamente riportato in precedenza per difetto di aggiornamento delle planimetrie assunte come base cartografica del PRGC. Nello specifico la Carta Tecnica Regionale CTRN utilizzata nel 1995, in sede di redazione del PRGC, riporta il confine di Comune in maniera errata escludendo delle aree ricadenti invece catastalmente in Comune di Camino al Tagliamento. L'azzonamento delle aree in zona E4c, viene adeguato alla situazione esistente

LOCALIZZAZIONE GENERALE PUNTO DI MODIFICA

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PUNTO DI MODIFICA N. 04

ZONIZZAZIONE PRGC VIGENTE ZONA OMOGENEA PRGC VIGENTE Non assegnata per errore cartografico.

ZONIZZAZIONE PRGC VARIANTE

ZONA OMOGENEA PRGC VARIANTE Zona omogenea E4 sottozona E4c attività di allevamento ittico

Si evidenzia che la presente variante riguarda esclusivamente le modifiche di cui tratta, senza estendere alcun effetto sulla validità dei contenuti urbanistici apportati con diversi atti amministrativi e assume piena validità per contenuti modificativi propri, a prescindere dalle eventuali rappresentazioni cartografiche a corollario delle elaborazioni di variante, interessate, in alcune situazioni, dall’intersezione cronologica di percorsi formativi ed approvativi di varianti aventi diversa matrice tematica.

- 17 -

PUNTO DI MODIFICA N. 04

VERIFICA AMMISSIBILITA’ AI SENSI DELLA LR 21/2015 Art. 2 Dotazione piano struttura - Trattasi di variante a strumenti urbanistici:

☒a) dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

☐b) non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

Art. 3 Condizioni di ammissibilità - La variante si identifica nelle seguenti condizioni, comunque garantendo l’assenza di contrasto con le condizioni dell’art.3:

☒a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso

l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;

☐b) attuano le modalità operative già previste nei vigenti strumenti urbanistici per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e

infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura, qualora tali modalità rispettino le condizioni di cui alla lettera a), i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

☐c) prevedono l'interscambio tra le indicazioni dei piani struttura e le previsioni degli assetti azzonativi degli strumenti urbanistici comunali, qualora non si

modifichi la rappresentazione del piano struttura, non si incrementi l'entità dei carichi insediativi e si trasformino le zone omogenee da stralciare, in zona agricola di tipo E come definita dal PURG;

☐d) modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto

azzonativo degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 4 Limiti di soglia - La variante osserva i seguenti limiti di soglia:

☐a) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali per le sotto specificate zone di livello regionale, purché non s'incrementi l'entità dei carichi insediativi: 1) zone omogenee A e B0 o altre assimilabili alle zone A definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 2) zone omogenee D1, D2, D4, G1, G2, G3, H1, H2, L1, M1, N1 e P definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 3) zone strategiche, zone di trasferimento, altre zone di livello regionale così come classificate negli strumenti urbanistici comunali;

☐b) adattamento delle superfici delle zone forestali e delle zone omogenee di tutela ambientale di tipo F definite dal PURG, come pure degli ambiti destinati

a SIC, ZSC, ZPS, parchi o riserve regionali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA), aree di reperimento, parchi comunali o intercomunali previsti nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, fermo restando che l'adattamento non può discostarsi dalla delimitazione d'ambito prevista dalla normativa di riferimento;

☐c) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi e attrezzature collettive, come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, ..;

☐d) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali per le infrastrutture di livello regionale già recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali;

☐e) ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, purché

prioritariamente comprese all'interno delle aree urbanizzate così come rappresentate nella planimetria allegata agli strumenti stessi, …;

☐f) ampliamento o riduzioni solo per adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti

a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali, delle zone omogenee di livello comunale definite dal PURG di tipo C, I, L2, M2, N2 e O così come recepite nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, soltanto a seguito degli approfondimenti previsti all’art.4 della LR 21/2015(da dettagliare nel punto di variante).

☐g) incremento motivato del rapporto di copertura sino alla percentuale massima del 70 per cento relativo a insediamenti singoli esistenti destinati a funzioni

extra-residenziali riconosciuti in zona propria dai vigenti strumenti urbanistici; tale incremento può essere ottenuto: 1) modificando unicamente le norme tecniche di attuazione; 2) modificando contestualmente le norme tecniche di attuazione e la superficie della zona relativa all'insediamento singolo esistente qualora l'ampliamento della superficie stessa si renda indispensabile in funzione della realizzazione di aumenti della superficie coperta esistente; in ogni caso la superficie della zona non può essere ampliata oltre il 25 per cento di quella vigente relativa all'insediamento singolo esistente;

☒h) ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed

eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni;

☐i) ampliamento o individuazione di altre particolari categorie urbanistiche, così come classificate nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici e

non riconducibili né alle zone omogenee definite dal PURG, né a quelle specificate nel comma 1, lettera a), punto 3), purché nel rispetto dei criteri metodologici rappresentati negli strumenti stessi e loro eventuale giustificata riduzione o soppressione;

☐j) individuazione, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, di nuove aree ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere

pubbliche, di pubblica utilità e per servizi pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei soggetti competenti.

Art. 5 Modalità operative - La variante osserva le seguenti modalità operative:

☐2. Ai fini della quantificazione degli ulteriori fabbisogni, nonché delle dimostrazioni della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni

insediative di livello comunale e, all'interno delle aree medesime, della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati, le varianti di trasferimento dal piano struttura alla zonizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quelle inerenti le zone omogenee di tipo C, I, L2, M2, N2 e O di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), devono rispettare le modalità operative previste all’art. 5 della LR 21/2015 (da dettagliare nel punto di variante).

☐3. Le varianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), per la dimostrazione della possibilità di individuare nuove zone B prioritariamente all'interno del

perimetro delle aree urbanizzate di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0126/1995, dovranno altresì: a) assicurare che la nuova previsione avvenga in coerenza con la tipologia della zona omogenea interessata dall’ampliamento; b) accertare la concreta possibilità di attuare un effettivo collegamento alle reti tecnologiche esistenti; c) assicurare che eventuali edifici possano essere realizzati in posizione retrostante rispetto alla viabilità pubblica esistente, purché la superficie da edificare non difetti delle opere di urbanizzazione cui all' articolo 22, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia); d) subordinare l'individuazione di nuove zone B al rispetto di una distanza non superiore a 50 metri dal perimetro delle aree urbanizzate previsto nei vigenti strumenti urbanistici.

☒Altro: (specificare) trattasi di mera classificazione di aree in zona Agricola dove sono ammessi solo interventi di manutenzione delle attrezzature esistenti;

Art. 7 Altre tipologie di varianti di livello comunale - La variante è preordinata a:

☐a) adeguare lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni;

☐b) recepire le previsioni dei piani comunali di settore di cui all' articolo 63 bis, comma 20, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica

e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), quando le eventuali modifiche da apportare all'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

☒d) sostituire la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia necessità di pubblicazione degli elaborati progettuali;

☐e) suddividere le zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e gli ambiti unitari d'intervento

soggetti a pianificazione attuativa in subambiti urbanisticamente sostenibili e senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;

☐f) modificare le norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici

vigenti, a condizione che si rispettino i carichi insediativi, gli obiettivi e le strategie, nonché gli indici di edificabilità, i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili; tali condizioni non trovano applicazione nei confronti delle varianti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g);

☐g) reiterare motivatamente i vincoli urbanistici e procedurali, qualora le modifiche da apportare all'assetto azzonativo e all’impianto normativo degli strumenti

urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5.

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PUNTO DI MODIFICA N. 05

OGGETTO E MOTIVAZIONI DELLA VARIAZIONE Si effettua una ricognizione dello stato di fatto, erroneamente riportato in precedenza per difetto di aggiornamento delle planimetrie assunte come base cartografica del PRGC. Nello specifico la Carta Tecnica Regionale CTRN utilizzata nel 1995, in sede di redazione del PRGC, riporta il confine di Comune in maniera errata escludendo delle aree ricadenti invece catastalmente in Comune di Camino al Tagliamento. L'azzonamento delle aree in zona E4, viene adeguato alla situazione esistente

LOCALIZZAZIONE GENERALE PUNTO DI MODIFICA

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PUNTO DI MODIFICA N. 05

ZONIZZAZIONE PRGC VIGENTE ZONA OMOGENEA PRGC VIGENTE Non assegnata per errore cartografico.

ZONIZZAZIONE PRGC VARIANTE

ZONA OMOGENEA PRGC VARIANTE Zona omogenea E4 di interesse agricolo paesaggistico

Si evidenzia che la presente variante riguarda esclusivamente le modifiche di cui tratta, senza estendere alcun effetto sulla validità dei contenuti urbanistici apportati con diversi atti amministrativi e assume piena validità per contenuti modificativi propri, a prescindere dalle eventuali rappresentazioni cartografiche a corollario delle elaborazioni di variante, interessate, in alcune situazioni, dall’intersezione cronologica di percorsi formativi ed approvativi di varianti aventi diversa matrice tematica.

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PUNTO DI MODIFICA N. 05

VERIFICA AMMISSIBILITA’ AI SENSI DELLA LR 21/2015 Art. 2 Dotazione piano struttura - Trattasi di variante a strumenti urbanistici:

☒a) dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

☐b) non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

Art. 3 Condizioni di ammissibilità - La variante si identifica nelle seguenti condizioni, comunque garantendo l’assenza di contrasto con le condizioni dell’art.3:

☒a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso

l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;

☐b) attuano le modalità operative già previste nei vigenti strumenti urbanistici per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e

infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura, qualora tali modalità rispettino le condizioni di cui alla lettera a), i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

☐c) prevedono l'interscambio tra le indicazioni dei piani struttura e le previsioni degli assetti azzonativi degli strumenti urbanistici comunali, qualora non si

modifichi la rappresentazione del piano struttura, non si incrementi l'entità dei carichi insediativi e si trasformino le zone omogenee da stralciare, in zona agricola di tipo E come definita dal PURG;

☐d) modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto

azzonativo degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 4 Limiti di soglia - La variante osserva i seguenti limiti di soglia:

☐a) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali per le sotto specificate zone di livello regionale, purché non s'incrementi l'entità dei carichi insediativi: 1) zone omogenee A e B0 o altre assimilabili alle zone A definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 2) zone omogenee D1, D2, D4, G1, G2, G3, H1, H2, L1, M1, N1 e P definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 3) zone strategiche, zone di trasferimento, altre zone di livello regionale così come classificate negli strumenti urbanistici comunali;

☐b) adattamento delle superfici delle zone forestali e delle zone omogenee di tutela ambientale di tipo F definite dal PURG, come pure degli ambiti destinati

a SIC, ZSC, ZPS, parchi o riserve regionali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA), aree di reperimento, parchi comunali o intercomunali previsti nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, fermo restando che l'adattamento non può discostarsi dalla delimitazione d'ambito prevista dalla normativa di riferimento;

☐c) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi e attrezzature collettive, come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, ..;

☐d) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali per le infrastrutture di livello regionale già recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali;

☐e) ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, purché

prioritariamente comprese all'interno delle aree urbanizzate così come rappresentate nella planimetria allegata agli strumenti stessi, …;

☐f) ampliamento o riduzioni solo per adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti

a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali, delle zone omogenee di livello comunale definite dal PURG di tipo C, I, L2, M2, N2 e O così come recepite nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, soltanto a seguito degli approfondimenti previsti all’art.4 della LR 21/2015(da dettagliare nel punto di variante).

☐g) incremento motivato del rapporto di copertura sino alla percentuale massima del 70 per cento relativo a insediamenti singoli esistenti destinati a funzioni

extra-residenziali riconosciuti in zona propria dai vigenti strumenti urbanistici; tale incremento può essere ottenuto: 1) modificando unicamente le norme tecniche di attuazione; 2) modificando contestualmente le norme tecniche di attuazione e la superficie della zona relativa all'insediamento singolo esistente qualora l'ampliamento della superficie stessa si renda indispensabile in funzione della realizzazione di aumenti della superficie coperta esistente; in ogni caso la superficie della zona non può essere ampliata oltre il 25 per cento di quella vigente relativa all'insediamento singolo esistente;

☒h) ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed

eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni;

☐i) ampliamento o individuazione di altre particolari categorie urbanistiche, così come classificate nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici e

non riconducibili né alle zone omogenee definite dal PURG, né a quelle specificate nel comma 1, lettera a), punto 3), purché nel rispetto dei criteri metodologici rappresentati negli strumenti stessi e loro eventuale giustificata riduzione o soppressione;

☐j) individuazione, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, di nuove aree ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere

pubbliche, di pubblica utilità e per servizi pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei soggetti competenti.

Art. 5 Modalità operative - La variante osserva le seguenti modalità operative:

☐2. Ai fini della quantificazione degli ulteriori fabbisogni, nonché delle dimostrazioni della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni

insediative di livello comunale e, all'interno delle aree medesime, della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati, le varianti di trasferimento dal piano struttura alla zonizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quelle inerenti le zone omogenee di tipo C, I, L2, M2, N2 e O di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), devono rispettare le modalità operative previste all’art. 5 della LR 21/2015 (da dettagliare nel punto di variante).

☐3. Le varianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), per la dimostrazione della possibilità di individuare nuove zone B prioritariamente all'interno del

perimetro delle aree urbanizzate di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0126/1995, dovranno altresì: a) assicurare che la nuova previsione avvenga in coerenza con la tipologia della zona omogenea interessata dall’ampliamento; b) accertare la concreta possibilità di attuare un effettivo collegamento alle reti tecnologiche esistenti; c) assicurare che eventuali edifici possano essere realizzati in posizione retrostante rispetto alla viabilità pubblica esistente, purché la superficie da edificare non difetti delle opere di urbanizzazione cui all' articolo 22, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia); d) subordinare l'individuazione di nuove zone B al rispetto di una distanza non superiore a 50 metri dal perimetro delle aree urbanizzate previsto nei vigenti strumenti urbanistici.

☒Altro: (specificare) trattasi di mera classificazione di aree in zona agricola;

Art. 7 Altre tipologie di varianti di livello comunale - La variante è preordinata a:

☐a) adeguare lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni;

☐b) recepire le previsioni dei piani comunali di settore di cui all' articolo 63 bis, comma 20, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica

e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), quando le eventuali modifiche da apportare all'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

☒d) sostituire la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia necessità di pubblicazione degli elaborati progettuali;

☐e) suddividere le zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e gli ambiti unitari d'intervento

soggetti a pianificazione attuativa in subambiti urbanisticamente sostenibili e senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;

☐f) modificare le norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici

vigenti, a condizione che si rispettino i carichi insediativi, gli obiettivi e le strategie, nonché gli indici di edificabilità, i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili; tali condizioni non trovano applicazione nei confronti delle varianti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g);

☐g) reiterare motivatamente i vincoli urbanistici e procedurali, qualora le modifiche da apportare all'assetto azzonativo e all’impianto normativo degli strumenti

urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5.

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PUNTO DI MODIFICA N. 06

OGGETTO E MOTIVAZIONI DELLA VARIAZIONE Si effettua una ricognizione dello stato di fatto, erroneamente riportato in precedenza per difetto di aggiornamento delle planimetrie assunte come base cartografica del PRGC. Nello specifico la Carta Tecnica Regionale CTRN utilizzata nel 1995, in sede di redazione del PRGC, riporta il confine di Comune in maniera errata escludendo delle aree ricadenti invece catastalmente in Comune di Camino al Tagliamento. L'azzonamento delle aree in zona E4, viene adeguato alla situazione esistente

LOCALIZZAZIONE GENERALE PUNTO DI MODIFICA

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PUNTO DI MODIFICA N. 06

ZONIZZAZIONE PRGC VIGENTE ZONA OMOGENEA PRGC VIGENTE Non assegnata per errore cartografico.

ZONIZZAZIONE PRGC VARIANTE

ZONA OMOGENEA PRGC VARIANTE Zona omogenea E4 di interesse agricolo paesaggistico

Si evidenzia che la presente variante riguarda esclusivamente le modifiche di cui tratta, senza estendere alcun effetto sulla validità dei contenuti urbanistici apportati con diversi atti amministrativi e assume piena validità per contenuti modificativi propri, a prescindere dalle eventuali rappresentazioni cartografiche a corollario delle elaborazioni di variante, interessate, in alcune situazioni, dall’intersezione cronologica di percorsi formativi ed approvativi di varianti aventi diversa matrice tematica.

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PUNTO DI MODIFICA N. 06

VERIFICA AMMISSIBILITA’ AI SENSI DELLA LR 21/2015 Art. 2 Dotazione piano struttura - Trattasi di variante a strumenti urbanistici:

☒a) dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

☐b) non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

Art. 3 Condizioni di ammissibilità - La variante si identifica nelle seguenti condizioni, comunque garantendo l’assenza di contrasto con le condizioni dell’art.3:

☒a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso

l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;

☐b) attuano le modalità operative già previste nei vigenti strumenti urbanistici per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e

infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura, qualora tali modalità rispettino le condizioni di cui alla lettera a), i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

☐c) prevedono l'interscambio tra le indicazioni dei piani struttura e le previsioni degli assetti azzonativi degli strumenti urbanistici comunali, qualora non si

modifichi la rappresentazione del piano struttura, non si incrementi l'entità dei carichi insediativi e si trasformino le zone omogenee da stralciare, in zona agricola di tipo E come definita dal PURG;

☐d) modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto

azzonativo degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 4 Limiti di soglia - La variante osserva i seguenti limiti di soglia:

☐a) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali per le sotto specificate zone di livello regionale, purché non s'incrementi l'entità dei carichi insediativi: 1) zone omogenee A e B0 o altre assimilabili alle zone A definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 2) zone omogenee D1, D2, D4, G1, G2, G3, H1, H2, L1, M1, N1 e P definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 3) zone strategiche, zone di trasferimento, altre zone di livello regionale così come classificate negli strumenti urbanistici comunali;

☐b) adattamento delle superfici delle zone forestali e delle zone omogenee di tutela ambientale di tipo F definite dal PURG, come pure degli ambiti destinati

a SIC, ZSC, ZPS, parchi o riserve regionali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA), aree di reperimento, parchi comunali o intercomunali previsti nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, fermo restando che l'adattamento non può discostarsi dalla delimitazione d'ambito prevista dalla normativa di riferimento;

☐c) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi e attrezzature collettive, come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, ..;

☐d) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali per le infrastrutture di livello regionale già recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali;

☐e) ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, purché

prioritariamente comprese all'interno delle aree urbanizzate così come rappresentate nella planimetria allegata agli strumenti stessi, …;

☐f) ampliamento o riduzioni solo per adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti

a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali, delle zone omogenee di livello comunale definite dal PURG di tipo C, I, L2, M2, N2 e O così come recepite nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, soltanto a seguito degli approfondimenti previsti all’art.4 della LR 21/2015(da dettagliare nel punto di variante).

☐g) incremento motivato del rapporto di copertura sino alla percentuale massima del 70 per cento relativo a insediamenti singoli esistenti destinati a funzioni

extra-residenziali riconosciuti in zona propria dai vigenti strumenti urbanistici; tale incremento può essere ottenuto: 1) modificando unicamente le norme tecniche di attuazione; 2) modificando contestualmente le norme tecniche di attuazione e la superficie della zona relativa all'insediamento singolo esistente qualora l'ampliamento della superficie stessa si renda indispensabile in funzione della realizzazione di aumenti della superficie coperta esistente; in ogni caso la superficie della zona non può essere ampliata oltre il 25 per cento di quella vigente relativa all'insediamento singolo esistente;

☒h) ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed

eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni;

☐i) ampliamento o individuazione di altre particolari categorie urbanistiche, così come classificate nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici e

non riconducibili né alle zone omogenee definite dal PURG, né a quelle specificate nel comma 1, lettera a), punto 3), purché nel rispetto dei criteri metodologici rappresentati negli strumenti stessi e loro eventuale giustificata riduzione o soppressione;

☐j) individuazione, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, di nuove aree ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere

pubbliche, di pubblica utilità e per servizi pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei soggetti competenti.

Art. 5 Modalità operative - La variante osserva le seguenti modalità operative:

☐2. Ai fini della quantificazione degli ulteriori fabbisogni, nonché delle dimostrazioni della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni

insediative di livello comunale e, all'interno delle aree medesime, della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati, le varianti di trasferimento dal piano struttura alla zonizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quelle inerenti le zone omogenee di tipo C, I, L2, M2, N2 e O di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), devono rispettare le modalità operative previste all’art. 5 della LR 21/2015 (da dettagliare nel punto di variante).

☐3. Le varianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), per la dimostrazione della possibilità di individuare nuove zone B prioritariamente all'interno del

perimetro delle aree urbanizzate di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0126/1995, dovranno altresì: a) assicurare che la nuova previsione avvenga in coerenza con la tipologia della zona omogenea interessata dall’ampliamento; b) accertare la concreta possibilità di attuare un effettivo collegamento alle reti tecnologiche esistenti; c) assicurare che eventuali edifici possano essere realizzati in posizione retrostante rispetto alla viabilità pubblica esistente, purché la superficie da edificare non difetti delle opere di urbanizzazione cui all' articolo 22, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia); d) subordinare l'individuazione di nuove zone B al rispetto di una distanza non superiore a 50 metri dal perimetro delle aree urbanizzate previsto nei vigenti strumenti urbanistici.

☒Altro: (specificare) trattasi di mera classificazione di aree in zona agricola;

Art. 7 Altre tipologie di varianti di livello comunale - La variante è preordinata a:

☐a) adeguare lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni;

☐b) recepire le previsioni dei piani comunali di settore di cui all' articolo 63 bis, comma 20, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica

e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), quando le eventuali modifiche da apportare all'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

☒d) sostituire la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia necessità di pubblicazione degli elaborati progettuali;

☐e) suddividere le zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e gli ambiti unitari d'intervento

soggetti a pianificazione attuativa in subambiti urbanisticamente sostenibili e senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;

☐f) modificare le norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici

vigenti, a condizione che si rispettino i carichi insediativi, gli obiettivi e le strategie, nonché gli indici di edificabilità, i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili; tali condizioni non trovano applicazione nei confronti delle varianti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g);

☐g) reiterare motivatamente i vincoli urbanistici e procedurali, qualora le modifiche da apportare all'assetto azzonativo e all’impianto normativo degli strumenti

urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5.

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PUNTO DI MODIFICA N. 07

OGGETTO E MOTIVAZIONI DELLA VARIAZIONE Si effettua una ricognizione dello stato di fatto, erroneamente riportato in precedenza per difetto di aggiornamento delle planimetrie assunte come base cartografica del PRGC. Nello specifico la Carta Tecnica Regionale CTRN utilizzata nel 1995, in sede di redazione del PRGC, riporta il confine di Comune in maniera errata escludendo delle aree ricadenti invece catastalmente in Comune di Camino al Tagliamento. L'azzonamento delle aree in zona E4, viene adeguato alla situazione esistente

LOCALIZZAZIONE GENERALE PUNTO DI MODIFICA

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PUNTO DI MODIFICA N. 07

ZONIZZAZIONE PRGC VIGENTE ZONA OMOGENEA PRGC VIGENTE Non assegnata per errore cartografico.

ZONIZZAZIONE PRGC VARIANTE

ZONA OMOGENEA PRGC VARIANTE Zona omogenea E41 parco del Tagliamento

Si evidenzia che la presente variante riguarda esclusivamente le modifiche di cui tratta, senza estendere alcun effetto sulla validità dei contenuti urbanistici apportati con diversi atti amministrativi e assume piena validità per contenuti modificativi propri, a prescindere dalle eventuali rappresentazioni cartografiche a corollario delle elaborazioni di variante, interessate, in alcune situazioni, dall’intersezione cronologica di percorsi formativi ed approvativi di varianti aventi diversa matrice tematica.

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PUNTO DI MODIFICA N. 07

VERIFICA AMMISSIBILITA’ AI SENSI DELLA LR 21/2015 Art. 2 Dotazione piano struttura - Trattasi di variante a strumenti urbanistici:

☒a) dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

☐b) non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

Art. 3 Condizioni di ammissibilità - La variante si identifica nelle seguenti condizioni, comunque garantendo l’assenza di contrasto con le condizioni dell’art.3:

☒a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso

l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;

☐b) attuano le modalità operative già previste nei vigenti strumenti urbanistici per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e

infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura, qualora tali modalità rispettino le condizioni di cui alla lettera a), i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

☐c) prevedono l'interscambio tra le indicazioni dei piani struttura e le previsioni degli assetti azzonativi degli strumenti urbanistici comunali, qualora non si

modifichi la rappresentazione del piano struttura, non si incrementi l'entità dei carichi insediativi e si trasformino le zone omogenee da stralciare, in zona agricola di tipo E come definita dal PURG;

☐d) modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto

azzonativo degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 4 Limiti di soglia - La variante osserva i seguenti limiti di soglia:

☐a) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali per le sotto specificate zone di livello regionale, purché non s'incrementi l'entità dei carichi insediativi: 1) zone omogenee A e B0 o altre assimilabili alle zone A definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 2) zone omogenee D1, D2, D4, G1, G2, G3, H1, H2, L1, M1, N1 e P definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 3) zone strategiche, zone di trasferimento, altre zone di livello regionale così come classificate negli strumenti urbanistici comunali;

☐b) adattamento delle superfici delle zone forestali e delle zone omogenee di tutela ambientale di tipo F definite dal PURG, come pure degli ambiti destinati

a SIC, ZSC, ZPS, parchi o riserve regionali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA), aree di reperimento, parchi comunali o intercomunali previsti nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, fermo restando che l'adattamento non può discostarsi dalla delimitazione d'ambito prevista dalla normativa di riferimento;

☐c) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi e attrezzature collettive, come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, ..;

☐d) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali per le infrastrutture di livello regionale già recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali;

☐e) ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, purché

prioritariamente comprese all'interno delle aree urbanizzate così come rappresentate nella planimetria allegata agli strumenti stessi, …;

☐f) ampliamento o riduzioni solo per adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti

a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali, delle zone omogenee di livello comunale definite dal PURG di tipo C, I, L2, M2, N2 e O così come recepite nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, soltanto a seguito degli approfondimenti previsti all’art.4 della LR 21/2015(da dettagliare nel punto di variante).

☐g) incremento motivato del rapporto di copertura sino alla percentuale massima del 70 per cento relativo a insediamenti singoli esistenti destinati a funzioni

extra-residenziali riconosciuti in zona propria dai vigenti strumenti urbanistici; tale incremento può essere ottenuto: 1) modificando unicamente le norme tecniche di attuazione; 2) modificando contestualmente le norme tecniche di attuazione e la superficie della zona relativa all'insediamento singolo esistente qualora l'ampliamento della superficie stessa si renda indispensabile in funzione della realizzazione di aumenti della superficie coperta esistente; in ogni caso la superficie della zona non può essere ampliata oltre il 25 per cento di quella vigente relativa all'insediamento singolo esistente;

☒h) ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed

eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni;

☐i) ampliamento o individuazione di altre particolari categorie urbanistiche, così come classificate nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici e

non riconducibili né alle zone omogenee definite dal PURG, né a quelle specificate nel comma 1, lettera a), punto 3), purché nel rispetto dei criteri metodologici rappresentati negli strumenti stessi e loro eventuale giustificata riduzione o soppressione;

☐j) individuazione, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, di nuove aree ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere

pubbliche, di pubblica utilità e per servizi pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei soggetti competenti.

Art. 5 Modalità operative - La variante osserva le seguenti modalità operative:

☐2. Ai fini della quantificazione degli ulteriori fabbisogni, nonché delle dimostrazioni della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni

insediative di livello comunale e, all'interno delle aree medesime, della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati, le varianti di trasferimento dal piano struttura alla zonizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quelle inerenti le zone omogenee di tipo C, I, L2, M2, N2 e O di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), devono rispettare le modalità operative previste all’art. 5 della LR 21/2015 (da dettagliare nel punto di variante).

☐3. Le varianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), per la dimostrazione della possibilità di individuare nuove zone B prioritariamente all'interno del

perimetro delle aree urbanizzate di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0126/1995, dovranno altresì: a) assicurare che la nuova previsione avvenga in coerenza con la tipologia della zona omogenea interessata dall’ampliamento; b) accertare la concreta possibilità di attuare un effettivo collegamento alle reti tecnologiche esistenti; c) assicurare che eventuali edifici possano essere realizzati in posizione retrostante rispetto alla viabilità pubblica esistente, purché la superficie da edificare non difetti delle opere di urbanizzazione cui all' articolo 22, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia); d) subordinare l'individuazione di nuove zone B al rispetto di una distanza non superiore a 50 metri dal perimetro delle aree urbanizzate previsto nei vigenti strumenti urbanistici.

☒Altro: (specificare) trattasi di mera classificazione di aree in zona agricola;

Art. 7 Altre tipologie di varianti di livello comunale - La variante è preordinata a:

☐a) adeguare lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni;

☐b) recepire le previsioni dei piani comunali di settore di cui all' articolo 63 bis, comma 20, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica

e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), quando le eventuali modifiche da apportare all'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

☒d) sostituire la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia necessità di pubblicazione degli elaborati progettuali;

☐e) suddividere le zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e gli ambiti unitari d'intervento

soggetti a pianificazione attuativa in subambiti urbanisticamente sostenibili e senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;

☐f) modificare le norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici

vigenti, a condizione che si rispettino i carichi insediativi, gli obiettivi e le strategie, nonché gli indici di edificabilità, i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili; tali condizioni non trovano applicazione nei confronti delle varianti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g);

☐g) reiterare motivatamente i vincoli urbanistici e procedurali, qualora le modifiche da apportare all'assetto azzonativo e all’impianto normativo degli strumenti

urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5.

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PUNTO DI MODIFICA N. 08

OGGETTO E MOTIVAZIONI DELLA VARIAZIONE Si effettua una ricognizione dello stato di fatto, erroneamente riportato in precedenza per difetto di aggiornamento delle planimetrie assunte come base cartografica del PRGC. Nello specifico la Carta Tecnica Regionale CTRN utilizzata nel 1995, in sede di redazione del PRGC, riporta il confine di Comune in maniera errata escludendo delle aree ricadenti invece catastalmente in Comune di Camino al Tagliamento. L'azzonamento delle aree in zona E4, viene adeguato alla situazione esistente

LOCALIZZAZIONE GENERALE PUNTO DI MODIFICA

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PUNTO DI MODIFICA N. 08

ZONIZZAZIONE PRGC VIGENTE ZONA OMOGENEA PRGC VIGENTE Non assegnata per errore cartografico.

ZONIZZAZIONE PRGC VARIANTE

ZONA OMOGENEA PRGC VARIANTE Zona omogenea E44 parco del Tagliamento

Si evidenzia che la presente variante riguarda esclusivamente le modifiche di cui tratta, senza estendere alcun effetto sulla validità dei contenuti urbanistici apportati con diversi atti amministrativi e assume piena validità per contenuti modificativi propri, a prescindere dalle eventuali rappresentazioni cartografiche a corollario delle elaborazioni di variante, interessate, in alcune situazioni, dall’intersezione cronologica di percorsi formativi ed approvativi di varianti aventi diversa matrice tematica.

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PUNTO DI MODIFICA N. 08

VERIFICA AMMISSIBILITA’ AI SENSI DELLA LR 21/2015 Art. 2 Dotazione piano struttura - Trattasi di variante a strumenti urbanistici:

☒a) dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

☐b) non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

Art. 3 Condizioni di ammissibilità - La variante si identifica nelle seguenti condizioni, comunque garantendo l’assenza di contrasto con le condizioni dell’art.3:

☒a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso

l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;

☐b) attuano le modalità operative già previste nei vigenti strumenti urbanistici per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e

infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura, qualora tali modalità rispettino le condizioni di cui alla lettera a), i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

☐c) prevedono l'interscambio tra le indicazioni dei piani struttura e le previsioni degli assetti azzonativi degli strumenti urbanistici comunali, qualora non si

modifichi la rappresentazione del piano struttura, non si incrementi l'entità dei carichi insediativi e si trasformino le zone omogenee da stralciare, in zona agricola di tipo E come definita dal PURG;

☐d) modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto

azzonativo degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 4 Limiti di soglia - La variante osserva i seguenti limiti di soglia:

☐a) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali per le sotto specificate zone di livello regionale, purché non s'incrementi l'entità dei carichi insediativi: 1) zone omogenee A e B0 o altre assimilabili alle zone A definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 2) zone omogenee D1, D2, D4, G1, G2, G3, H1, H2, L1, M1, N1 e P definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 3) zone strategiche, zone di trasferimento, altre zone di livello regionale così come classificate negli strumenti urbanistici comunali;

☐b) adattamento delle superfici delle zone forestali e delle zone omogenee di tutela ambientale di tipo F definite dal PURG, come pure degli ambiti destinati

a SIC, ZSC, ZPS, parchi o riserve regionali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA), aree di reperimento, parchi comunali o intercomunali previsti nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, fermo restando che l'adattamento non può discostarsi dalla delimitazione d'ambito prevista dalla normativa di riferimento;

☐c) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi e attrezzature collettive, come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, ..;

☐d) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali per le infrastrutture di livello regionale già recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali;

☐e) ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, purché

prioritariamente comprese all'interno delle aree urbanizzate così come rappresentate nella planimetria allegata agli strumenti stessi, …;

☐f) ampliamento o riduzioni solo per adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti

a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali, delle zone omogenee di livello comunale definite dal PURG di tipo C, I, L2, M2, N2 e O così come recepite nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, soltanto a seguito degli approfondimenti previsti all’art.4 della LR 21/2015(da dettagliare nel punto di variante).

☐g) incremento motivato del rapporto di copertura sino alla percentuale massima del 70 per cento relativo a insediamenti singoli esistenti destinati a funzioni

extra-residenziali riconosciuti in zona propria dai vigenti strumenti urbanistici; tale incremento può essere ottenuto: 1) modificando unicamente le norme tecniche di attuazione; 2) modificando contestualmente le norme tecniche di attuazione e la superficie della zona relativa all'insediamento singolo esistente qualora l'ampliamento della superficie stessa si renda indispensabile in funzione della realizzazione di aumenti della superficie coperta esistente; in ogni caso la superficie della zona non può essere ampliata oltre il 25 per cento di quella vigente relativa all'insediamento singolo esistente;

☒h) ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed

eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni;

☐i) ampliamento o individuazione di altre particolari categorie urbanistiche, così come classificate nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici e

non riconducibili né alle zone omogenee definite dal PURG, né a quelle specificate nel comma 1, lettera a), punto 3), purché nel rispetto dei criteri metodologici rappresentati negli strumenti stessi e loro eventuale giustificata riduzione o soppressione;

☐j) individuazione, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, di nuove aree ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere

pubbliche, di pubblica utilità e per servizi pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei soggetti competenti.

Art. 5 Modalità operative - La variante osserva le seguenti modalità operative:

☐2. Ai fini della quantificazione degli ulteriori fabbisogni, nonché delle dimostrazioni della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni

insediative di livello comunale e, all'interno delle aree medesime, della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati, le varianti di trasferimento dal piano struttura alla zonizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quelle inerenti le zone omogenee di tipo C, I, L2, M2, N2 e O di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), devono rispettare le modalità operative previste all’art. 5 della LR 21/2015 (da dettagliare nel punto di variante).

☐3. Le varianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), per la dimostrazione della possibilità di individuare nuove zone B prioritariamente all'interno del

perimetro delle aree urbanizzate di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0126/1995, dovranno altresì: a) assicurare che la nuova previsione avvenga in coerenza con la tipologia della zona omogenea interessata dall’ampliamento; b) accertare la concreta possibilità di attuare un effettivo collegamento alle reti tecnologiche esistenti; c) assicurare che eventuali edifici possano essere realizzati in posizione retrostante rispetto alla viabilità pubblica esistente, purché la superficie da edificare non difetti delle opere di urbanizzazione cui all' articolo 22, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia); d) subordinare l'individuazione di nuove zone B al rispetto di una distanza non superiore a 50 metri dal perimetro delle aree urbanizzate previsto nei vigenti strumenti urbanistici.

☒Altro: (specificare) trattasi di mera classificazione di aree in zona agricola;

Art. 7 Altre tipologie di varianti di livello comunale - La variante è preordinata a:

☐a) adeguare lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni;

☐b) recepire le previsioni dei piani comunali di settore di cui all' articolo 63 bis, comma 20, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica

e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), quando le eventuali modifiche da apportare all'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

☒d) sostituire la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia necessità di pubblicazione degli elaborati progettuali;

☐e) suddividere le zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e gli ambiti unitari d'intervento

soggetti a pianificazione attuativa in subambiti urbanisticamente sostenibili e senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;

☐f) modificare le norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici

vigenti, a condizione che si rispettino i carichi insediativi, gli obiettivi e le strategie, nonché gli indici di edificabilità, i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili; tali condizioni non trovano applicazione nei confronti delle varianti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g);

☐g) reiterare motivatamente i vincoli urbanistici e procedurali, qualora le modifiche da apportare all'assetto azzonativo e all’impianto normativo degli strumenti

urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5.

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PUNTO DI MODIFICA N. 09

OGGETTO E MOTIVAZIONI DELLA VARIAZIONE Si effettua una ricognizione dello stato di fatto, erroneamente riportato in precedenza per difetto di aggiornamento delle planimetrie assunte come base cartografica del PRGC. Nello specifico la Carta Tecnica Regionale CTRN utilizzata nel 1995, in sede di redazione del PRGC, riporta il confine di Comune in maniera errata includendo delle aree ricadenti invece catastalmente in altri Comuni. L'azzonamento delle aree esterne al confine catastale del Comune di Camino al Tagliamento viene stralciato.

LOCALIZZAZIONE GENERALE PUNTO DI MODIFICA

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PUNTO DI MODIFICA N. 09

ZONIZZAZIONE PRGC VIGENTE ZONA OMOGENEA PRGC VIGENTE Zone assegnate per errore cartografico in

quanto il PRGC risulta redatto su Carta Tecnica Regionale riportante erroneo confine comunale

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ZONIZZAZIONE PRGC VARIANTE

ZONA OMOGENEA PRGC VARIANTE Tutte le zone esterne al confine catastale (pallini rossi e verdi) vengono stralciate in quanto ricadenti nel territorio di altri Comuni

Si evidenzia che la presente variante riguarda esclusivamente le modifiche di cui tratta, senza estendere alcun effetto sulla validità dei contenuti urbanistici apportati con diversi atti amministrativi e assume piena validità per contenuti modificativi propri, a prescindere dalle eventuali rappresentazioni cartografiche a corollario delle elaborazioni di variante, interessate, in alcune situazioni, dall’intersezione cronologica di percorsi formativi ed approvativi di varianti aventi diversa matrice tematica.

- 33 -

PUNTO DI MODIFICA N. 09

VERIFICA AMMISSIBILITA’ AI SENSI DELLA LR 21/2015 Art. 2 Dotazione piano struttura - Trattasi di variante a strumenti urbanistici:

☒a) dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

☐b) non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

Art. 3 Condizioni di ammissibilità - La variante si identifica nelle seguenti condizioni, comunque garantendo l’assenza di contrasto con le condizioni dell’art.3:

☒a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso

l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;

☐b) attuano le modalità operative già previste nei vigenti strumenti urbanistici per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e

infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura, qualora tali modalità rispettino le condizioni di cui alla lettera a), i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

☐c) prevedono l'interscambio tra le indicazioni dei piani struttura e le previsioni degli assetti azzonativi degli strumenti urbanistici comunali, qualora non si

modifichi la rappresentazione del piano struttura, non si incrementi l'entità dei carichi insediativi e si trasformino le zone omogenee da stralciare, in zona agricola di tipo E come definita dal PURG;

☐d) modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto

azzonativo degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 4 Limiti di soglia - La variante osserva i seguenti limiti di soglia:

☐a) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali per le sotto specificate zone di livello regionale, purché non s'incrementi l'entità dei carichi insediativi: 1) zone omogenee A e B0 o altre assimilabili alle zone A definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 2) zone omogenee D1, D2, D4, G1, G2, G3, H1, H2, L1, M1, N1 e P definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 3) zone strategiche, zone di trasferimento, altre zone di livello regionale così come classificate negli strumenti urbanistici comunali;

☐b) adattamento delle superfici delle zone forestali e delle zone omogenee di tutela ambientale di tipo F definite dal PURG, come pure degli ambiti destinati

a SIC, ZSC, ZPS, parchi o riserve regionali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA), aree di reperimento, parchi comunali o intercomunali previsti nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, fermo restando che l'adattamento non può discostarsi dalla delimitazione d'ambito prevista dalla normativa di riferimento;

☐c) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi e attrezzature collettive, come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, ..;

☐d) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali per le infrastrutture di livello regionale già recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali;

☐e) ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, purché

prioritariamente comprese all'interno delle aree urbanizzate così come rappresentate nella planimetria allegata agli strumenti stessi, …;

☐f) ampliamento o riduzioni solo per adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti

a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali, delle zone omogenee di livello comunale definite dal PURG di tipo C, I, L2, M2, N2 e O così come recepite nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, soltanto a seguito degli approfondimenti previsti all’art.4 della LR 21/2015(da dettagliare nel punto di variante).

☐g) incremento motivato del rapporto di copertura sino alla percentuale massima del 70 per cento relativo a insediamenti singoli esistenti destinati a funzioni

extra-residenziali riconosciuti in zona propria dai vigenti strumenti urbanistici; tale incremento può essere ottenuto: 1) modificando unicamente le norme tecniche di attuazione; 2) modificando contestualmente le norme tecniche di attuazione e la superficie della zona relativa all'insediamento singolo esistente qualora l'ampliamento della superficie stessa si renda indispensabile in funzione della realizzazione di aumenti della superficie coperta esistente; in ogni caso la superficie della zona non può essere ampliata oltre il 25 per cento di quella vigente relativa all'insediamento singolo esistente;

☒h) ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed

eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni;

☐i) ampliamento o individuazione di altre particolari categorie urbanistiche, così come classificate nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici e

non riconducibili né alle zone omogenee definite dal PURG, né a quelle specificate nel comma 1, lettera a), punto 3), purché nel rispetto dei criteri metodologici rappresentati negli strumenti stessi e loro eventuale giustificata riduzione o soppressione;

☐j) individuazione, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, di nuove aree ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere

pubbliche, di pubblica utilità e per servizi pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei soggetti competenti.

Art. 5 Modalità operative - La variante osserva le seguenti modalità operative:

☐2. Ai fini della quantificazione degli ulteriori fabbisogni, nonché delle dimostrazioni della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni

insediative di livello comunale e, all'interno delle aree medesime, della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati, le varianti di trasferimento dal piano struttura alla zonizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quelle inerenti le zone omogenee di tipo C, I, L2, M2, N2 e O di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), devono rispettare le modalità operative previste all’art. 5 della LR 21/2015 (da dettagliare nel punto di variante).

☐3. Le varianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), per la dimostrazione della possibilità di individuare nuove zone B prioritariamente all'interno del

perimetro delle aree urbanizzate di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0126/1995, dovranno altresì: a) assicurare che la nuova previsione avvenga in coerenza con la tipologia della zona omogenea interessata dall’ampliamento; b) accertare la concreta possibilità di attuare un effettivo collegamento alle reti tecnologiche esistenti; c) assicurare che eventuali edifici possano essere realizzati in posizione retrostante rispetto alla viabilità pubblica esistente, purché la superficie da edificare non difetti delle opere di urbanizzazione cui all' articolo 22, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia); d) subordinare l'individuazione di nuove zone B al rispetto di una distanza non superiore a 50 metri dal perimetro delle aree urbanizzate previsto nei vigenti strumenti urbanistici.

☒Altro: (specificare) trattasi di stralcio di aree ricandenti in altri Comuni;

Art. 7 Altre tipologie di varianti di livello comunale - La variante è preordinata a:

☐a) adeguare lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni;

☐b) recepire le previsioni dei piani comunali di settore di cui all' articolo 63 bis, comma 20, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica

e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), quando le eventuali modifiche da apportare all'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

☒d) sostituire la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia necessità di pubblicazione degli elaborati progettuali;

☐e) suddividere le zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e gli ambiti unitari d'intervento

soggetti a pianificazione attuativa in subambiti urbanisticamente sostenibili e senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;

☐f) modificare le norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici

vigenti, a condizione che si rispettino i carichi insediativi, gli obiettivi e le strategie, nonché gli indici di edificabilità, i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili; tali condizioni non trovano applicazione nei confronti delle varianti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g);

☐g) reiterare motivatamente i vincoli urbanistici e procedurali, qualora le modifiche da apportare all'assetto azzonativo e all’impianto normativo degli strumenti

urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5.

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PUNTO DI MODIFICA N. 10

OGGETTO E MOTIVAZIONI DELLA VARIAZIONE Con la variante n. 26 al PRGC, adottata con deliberazione consiliare n. 5 del 19.02.2007, veniva previsto lo stralcio di un’area di espansione residenziale sita nella frazione Pieve di Rosa e classificata come zona C e la sua riclassificazione in zona omogenea agricola E4. Il procedimento risulta decaduto stante la mancata approvazione da parte del Comune entro 90 giorni dalla data della nota della Regione FVG prot. PMT/U/13350/4.411 (173/07) del 20.09.2007 ai sensi dell’art.32, C.7, della LR 52/1991 come modificato dall’art. 63 c.8 della LR 5/2007. Stante il perdurare della mancata attuazione dell’intervento edilizio, inserito nella zonizzazione di piano già in sede di redazione del PRGC (approvato con DPGR 041/Pres. del 12.02.1996) si ripropone lo stralcio nei medesimi termini previsti nella citata variante n. 26, ai sensi dell’art.4, c.1, lett.h) della LR 21/2015.

LOCALIZZAZIONE GENERALE PUNTO DI MODIFICA

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PUNTO DI MODIFICA N. 10

ZONIZZAZIONE PRGC VIGENTE ZONA OMOGENEA PRGC VIGENTE Zona omogenea residenziale C soggetta a

PRPC

ZONIZZAZIONE PRGC VARIANTE

ZONA OMOGENEA PRGC VARIANTE Zona omogenea E4 di interesse agricolo paesaggistico

Si evidenzia che la presente variante riguarda esclusivamente le modifiche di cui tratta, senza estendere alcun effetto sulla validità dei contenuti urbanistici apportati con diversi atti amministrativi e assume piena validità per contenuti modificativi propri, a prescindere dalle eventuali rappresentazioni cartografiche a corollario delle elaborazioni di variante, interessate, in alcune situazioni, dall’intersezione cronologica di percorsi formativi ed approvativi di varianti aventi diversa matrice tematica.

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PUNTO DI MODIFICA N. 10

VERIFICA AMMISSIBILITA’ AI SENSI DELLA LR 21/2015 Art. 2 Dotazione piano struttura - Trattasi di variante a strumenti urbanistici:

☒a) dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

☐b) non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

Art. 3 Condizioni di ammissibilità - La variante si identifica nelle seguenti condizioni, comunque garantendo l’assenza di contrasto con le condizioni dell’art.3:

☒a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso

l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;

☐b) attuano le modalità operative già previste nei vigenti strumenti urbanistici per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e

infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura, qualora tali modalità rispettino le condizioni di cui alla lettera a), i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

☐c) prevedono l'interscambio tra le indicazioni dei piani struttura e le previsioni degli assetti azzonativi degli strumenti urbanistici comunali, qualora non si

modifichi la rappresentazione del piano struttura, non si incrementi l'entità dei carichi insediativi e si trasformino le zone omogenee da stralciare, in zona agricola di tipo E come definita dal PURG;

☐d) modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto

azzonativo degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 4 Limiti di soglia - La variante osserva i seguenti limiti di soglia:

☐a) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali per le sotto specificate zone di livello regionale, purché non s'incrementi l'entità dei carichi insediativi: 1) zone omogenee A e B0 o altre assimilabili alle zone A definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 2) zone omogenee D1, D2, D4, G1, G2, G3, H1, H2, L1, M1, N1 e P definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 3) zone strategiche, zone di trasferimento, altre zone di livello regionale così come classificate negli strumenti urbanistici comunali;

☐b) adattamento delle superfici delle zone forestali e delle zone omogenee di tutela ambientale di tipo F definite dal PURG, come pure degli ambiti destinati

a SIC, ZSC, ZPS, parchi o riserve regionali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA), aree di reperimento, parchi comunali o intercomunali previsti nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, fermo restando che l'adattamento non può discostarsi dalla delimitazione d'ambito prevista dalla normativa di riferimento;

☐c) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi e attrezzature collettive, come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, ..;

☐d) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali per le infrastrutture di livello regionale già recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali;

☐e) ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, purché

prioritariamente comprese all'interno delle aree urbanizzate così come rappresentate nella planimetria allegata agli strumenti stessi, …;

☐f) ampliamento o riduzioni solo per adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti

a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali, delle zone omogenee di livello comunale definite dal PURG di tipo C, I, L2, M2, N2 e O così come recepite nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, soltanto a seguito degli approfondimenti previsti all’art.4 della LR 21/2015(da dettagliare nel punto di variante).

☐g) incremento motivato del rapporto di copertura sino alla percentuale massima del 70 per cento relativo a insediamenti singoli esistenti destinati a funzioni

extra-residenziali riconosciuti in zona propria dai vigenti strumenti urbanistici; tale incremento può essere ottenuto: 1) modificando unicamente le norme tecniche di attuazione; 2) modificando contestualmente le norme tecniche di attuazione e la superficie della zona relativa all'insediamento singolo esistente qualora l'ampliamento della superficie stessa si renda indispensabile in funzione della realizzazione di aumenti della superficie coperta esistente; in ogni caso la superficie della zona non può essere ampliata oltre il 25 per cento di quella vigente relativa all'insediamento singolo esistente;

☒h) ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed

eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni;

☐i) ampliamento o individuazione di altre particolari categorie urbanistiche, così come classificate nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici e

non riconducibili né alle zone omogenee definite dal PURG, né a quelle specificate nel comma 1, lettera a), punto 3), purché nel rispetto dei criteri metodologici rappresentati negli strumenti stessi e loro eventuale giustificata riduzione o soppressione;

☐j) individuazione, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, di nuove aree ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere

pubbliche, di pubblica utilità e per servizi pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei soggetti competenti.

Art. 5 Modalità operative - La variante osserva le seguenti modalità operative:

☐2. Ai fini della quantificazione degli ulteriori fabbisogni, nonché delle dimostrazioni della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni

insediative di livello comunale e, all'interno delle aree medesime, della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati, le varianti di trasferimento dal piano struttura alla zonizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quelle inerenti le zone omogenee di tipo C, I, L2, M2, N2 e O di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), devono rispettare le modalità operative previste all’art. 5 della LR 21/2015 (da dettagliare nel punto di variante).

☐3. Le varianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), per la dimostrazione della possibilità di individuare nuove zone B prioritariamente all'interno del

perimetro delle aree urbanizzate di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0126/1995, dovranno altresì: a) assicurare che la nuova previsione avvenga in coerenza con la tipologia della zona omogenea interessata dall’ampliamento; b) accertare la concreta possibilità di attuare un effettivo collegamento alle reti tecnologiche esistenti; c) assicurare che eventuali edifici possano essere realizzati in posizione retrostante rispetto alla viabilità pubblica esistente, purché la superficie da edificare non difetti delle opere di urbanizzazione cui all' articolo 22, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia); d) subordinare l'individuazione di nuove zone B al rispetto di una distanza non superiore a 50 metri dal perimetro delle aree urbanizzate previsto nei vigenti strumenti urbanistici.

☒Altro: (specificare) trattasi di classificazione di aree in zona agricola;

Art. 7 Altre tipologie di varianti di livello comunale - La variante è preordinata a:

☐a) adeguare lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni;

☐b) recepire le previsioni dei piani comunali di settore di cui all' articolo 63 bis, comma 20, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica

e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), quando le eventuali modifiche da apportare all'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

☒d) sostituire la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia necessità di pubblicazione degli elaborati progettuali;

☐e) suddividere le zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e gli ambiti unitari d'intervento

soggetti a pianificazione attuativa in subambiti urbanisticamente sostenibili e senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;

☐f) modificare le norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici

vigenti, a condizione che si rispettino i carichi insediativi, gli obiettivi e le strategie, nonché gli indici di edificabilità, i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili; tali condizioni non trovano applicazione nei confronti delle varianti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g);

☐g) reiterare motivatamente i vincoli urbanistici e procedurali, qualora le modifiche da apportare all'assetto azzonativo e all’impianto normativo degli strumenti

urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5.

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PUNTO DI MODIFICA N. 11

OGGETTO E MOTIVAZIONI DELLA VARIAZIONE Con la variante n. 21 al PRGC, approvata con deliberazione consiliare n. 21 del 17.05.2006, veniva prevista l’individuazione dell’ambito destinato alla realizzazione del nuovo edificio della farmacia comunale e della sua area di pertinenza. Oltre alla classificazione dell’area in zona omogenea residenziale B1/a veniva prevista, in normativa, la concorrenza alla determinazione della volumetria massima consentita nell’ambito anche dell’area individuata come “area di pertinenza inedificabile”. Viene riconfigurato il perimetro dell’ambito, senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale, in aderenza all’assetto proprietario e secondo la situazione edilizia autorizzata suddividendo la zona omogenea di pertinenza prevista nell’assetto azzonativo in sottozona edificabile ed inedificabile ai sensi dell’art. 7, c.1, lett. e) della LR 21/2015.

LOCALIZZAZIONE GENERALE PUNTO DI MODIFICA

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PUNTO DI MODIFICA N. 11

ZONIZZAZIONE PRGC VIGENTE ZONA OMOGENEA PRGC VIGENTE Zona omogenea residenziale B1a con area di

pertinenza inedificabile

ZONIZZAZIONE PRGC VARIANTE

ZONA OMOGENEA PRGC VARIANTE Zona omogenea residenziale B1a con area di pertinenza inedificabile

Si evidenzia che la presente variante riguarda esclusivamente le modifiche di cui tratta, senza estendere alcun effetto sulla validità dei contenuti urbanistici apportati con diversi atti amministrativi e assume piena validità per contenuti modificativi propri, a prescindere dalle eventuali rappresentazioni cartografiche a corollario delle elaborazioni di variante, interessate, in alcune situazioni, dall’intersezione cronologica di percorsi formativi ed approvativi di varianti aventi diversa matrice tematica.

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PUNTO DI MODIFICA N. 11

VERIFICA AMMISSIBILITA’ AI SENSI DELLA LR 21/2015 Art. 2 Dotazione piano struttura - Trattasi di variante a strumenti urbanistici:

☒a) dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

☐b) non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

Art. 3 Condizioni di ammissibilità - La variante si identifica nelle seguenti condizioni, comunque garantendo l’assenza di contrasto con le condizioni dell’art.3:

☒a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso

l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;

☐b) attuano le modalità operative già previste nei vigenti strumenti urbanistici per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e

infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura, qualora tali modalità rispettino le condizioni di cui alla lettera a), i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

☐c) prevedono l'interscambio tra le indicazioni dei piani struttura e le previsioni degli assetti azzonativi degli strumenti urbanistici comunali, qualora non si

modifichi la rappresentazione del piano struttura, non si incrementi l'entità dei carichi insediativi e si trasformino le zone omogenee da stralciare, in zona agricola di tipo E come definita dal PURG;

☐d) modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto

azzonativo degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 4 Limiti di soglia - La variante osserva i seguenti limiti di soglia:

☒a) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali per le sotto specificate zone di livello regionale, purché non s'incrementi l'entità dei carichi insediativi: 1) zone omogenee A e B0 o altre assimilabili alle zone A definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 2) zone omogenee D1, D2, D4, G1, G2, G3, H1, H2, L1, M1, N1 e P definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 3) zone strategiche, zone di trasferimento, altre zone di livello regionale così come classificate negli strumenti urbanistici comunali;

☐b) adattamento delle superfici delle zone forestali e delle zone omogenee di tutela ambientale di tipo F definite dal PURG, come pure degli ambiti destinati

a SIC, ZSC, ZPS, parchi o riserve regionali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA), aree di reperimento, parchi comunali o intercomunali previsti nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, fermo restando che l'adattamento non può discostarsi dalla delimitazione d'ambito prevista dalla normativa di riferimento;

☐c) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi e attrezzature collettive, come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, ..;

☐d) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali per le infrastrutture di livello regionale già recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali;

☐e) ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, purché

prioritariamente comprese all'interno delle aree urbanizzate così come rappresentate nella planimetria allegata agli strumenti stessi, …;

☐f) ampliamento o riduzioni solo per adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti

a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali, delle zone omogenee di livello comunale definite dal PURG di tipo C, I, L2, M2, N2 e O così come recepite nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, soltanto a seguito degli approfondimenti previsti all’art.4 della LR 21/2015(da dettagliare nel punto di variante).

☐g) incremento motivato del rapporto di copertura sino alla percentuale massima del 70 per cento relativo a insediamenti singoli esistenti destinati a funzioni

extra-residenziali riconosciuti in zona propria dai vigenti strumenti urbanistici; tale incremento può essere ottenuto: 1) modificando unicamente le norme tecniche di attuazione; 2) modificando contestualmente le norme tecniche di attuazione e la superficie della zona relativa all'insediamento singolo esistente qualora l'ampliamento della superficie stessa si renda indispensabile in funzione della realizzazione di aumenti della superficie coperta esistente; in ogni caso la superficie della zona non può essere ampliata oltre il 25 per cento di quella vigente relativa all'insediamento singolo esistente;

☐h) ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed

eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni;

☐i) ampliamento o individuazione di altre particolari categorie urbanistiche, così come classificate nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici e

non riconducibili né alle zone omogenee definite dal PURG, né a quelle specificate nel comma 1, lettera a), punto 3), purché nel rispetto dei criteri metodologici rappresentati negli strumenti stessi e loro eventuale giustificata riduzione o soppressione;

☐j) individuazione, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, di nuove aree ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere

pubbliche, di pubblica utilità e per servizi pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei soggetti competenti.

Art. 5 Modalità operative - La variante osserva le seguenti modalità operative:

☐2. Ai fini della quantificazione degli ulteriori fabbisogni, nonché delle dimostrazioni della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni

insediative di livello comunale e, all'interno delle aree medesime, della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati, le varianti di trasferimento dal piano struttura alla zonizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quelle inerenti le zone omogenee di tipo C, I, L2, M2, N2 e O di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), devono rispettare le modalità operative previste all’art. 5 della LR 21/2015 (da dettagliare nel punto di variante).

☐3. Le varianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), per la dimostrazione della possibilità di individuare nuove zone B prioritariamente all'interno del

perimetro delle aree urbanizzate di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0126/1995, dovranno altresì: a) assicurare che la nuova previsione avvenga in coerenza con la tipologia della zona omogenea interessata dall’ampliamento; b) accertare la concreta possibilità di attuare un effettivo collegamento alle reti tecnologiche esistenti; c) assicurare che eventuali edifici possano essere realizzati in posizione retrostante rispetto alla viabilità pubblica esistente, purché la superficie da edificare non difetti delle opere di urbanizzazione cui all' articolo 22, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia); d) subordinare l'individuazione di nuove zone B al rispetto di una distanza non superiore a 50 metri dal perimetro delle aree urbanizzate previsto nei vigenti strumenti urbanistici.

☒Altro: (specificare) trattasi di individuazione dell’area di pertinenza inedificabile;

Art. 7 Altre tipologie di varianti di livello comunale - La variante è preordinata a:

☐a) adeguare lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni;

☐b) recepire le previsioni dei piani comunali di settore di cui all' articolo 63 bis, comma 20, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica

e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), quando le eventuali modifiche da apportare all'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

☒d) sostituire la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia necessità di pubblicazione degli elaborati progettuali;

☒e) suddividere le zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e gli ambiti unitari d'intervento

soggetti a pianificazione attuativa in subambiti urbanisticamente sostenibili e senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;

☐f) modificare le norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici

vigenti, a condizione che si rispettino i carichi insediativi, gli obiettivi e le strategie, nonché gli indici di edificabilità, i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili; tali condizioni non trovano applicazione nei confronti delle varianti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g);

☐g) reiterare motivatamente i vincoli urbanistici e procedurali, qualora le modifiche da apportare all'assetto azzonativo e all’impianto normativo degli strumenti

urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5.

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PUNTO DI MODIFICA N. 12

OGGETTO E MOTIVAZIONI DELLA VARIAZIONE In accoglimento alla richiesta presentata in data 05.09.2018 prot. 3262 da parte del sig. PAGOTTO Riccardo, si prevede la riduzione dell’area produttiva con conseguente sua riconversione in zona agricola per quanto riguarda le porzioni di F.99 nn. 60 e 61. L’area è stata interessata da una discarica di 2^ categoria tipo A) (inerti) esaurita per raggiunta colmatura e chiusa con determinazione del dirigente della Provincia di Udine n.5618/2011 del 02.08.2011 con la seguente prescrizione: “lo strumento urbanistico generale dovrà riportare espressamente che l’area di cui alle particelle catastali n.60, 61, 62, 63, 64 e 65 del foglio 99 è stata interessata da un’attività di smaltimento rifiuti (discarica), prevedendo limitazioni d’uso del sito, affinchè anche in caso di successivo utilizzo, sia garantita comunque l’integrità dei presidi assunti per il recupero dell’area di discarica, la protezione delle matrici ambientali e la salute pubblica”. La richiesta della Provincia di Udine di evidenziare nello strumento urbanistico la presenza della ex discarica e di introdurre una specifica norma che preveda limitazioni d’uso del sito (al fine di garantire l’integrità dei presidi assunti per il suo recupero e la protezione delle matrici ambientali e di salute pubblica) viene soddisfatta, da un lato, con la perimetrazione dell’area interessata dalla discarica e apposizione della sigla DIE (discarica inerti esaurita) e, dall’altro, con l’introduzione nell’articolo 33 delle Norme Tecniche di Attuazione, relative alla zona in oggetto, della seguente prescrizione: «I terreni già oggetto di discarica di inerti, ora esaurita, vanno sorvegliati nella loro evoluzione naturale, escludendo su di essi qualsiasi intervento che alteri la morfologia superficiale e l’idrologia sotterranea, fatte salve le possibilità offerte dall’art.17 quater (sottozona D3d)».

LOCALIZZAZIONE GENERALE PUNTO DI MODIFICA

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PUNTO DI MODIFICA N. 12

ZONIZZAZIONE PRGC VIGENTE ZONA OMOGENEA PRGC VIGENTE Zona omogenea D3d

ZONIZZAZIONE PRGC VARIANTE

ZONA OMOGENEA PRGC VARIANTE Zona omogenea E6 con introduzione perimetro DIE (discarica inerti esaurita)

Si evidenzia che la presente variante riguarda esclusivamente le modifiche di cui tratta, senza estendere alcun effetto sulla validità dei contenuti urbanistici apportati con diversi atti amministrativi e assume piena validità per contenuti modificativi propri, a prescindere dalle eventuali rappresentazioni cartografiche a corollario delle elaborazioni di variante, interessate, in alcune situazioni, dall’intersezione cronologica di percorsi formativi ed approvativi di varianti aventi diversa matrice tematica.

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PUNTO DI MODIFICA N. 12

VERIFICA AMMISSIBILITA’ AI SENSI DELLA LR 21/2015 Art. 2 Dotazione piano struttura - Trattasi di variante a strumenti urbanistici:

☒a) dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

☐b) non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

Art. 3 Condizioni di ammissibilità - La variante si identifica nelle seguenti condizioni, comunque garantendo l’assenza di contrasto con le condizioni dell’art.3:

☒a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso

l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;

☐b) attuano le modalità operative già previste nei vigenti strumenti urbanistici per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e

infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura, qualora tali modalità rispettino le condizioni di cui alla lettera a), i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

☐c) prevedono l'interscambio tra le indicazioni dei piani struttura e le previsioni degli assetti azzonativi degli strumenti urbanistici comunali, qualora non si

modifichi la rappresentazione del piano struttura, non si incrementi l'entità dei carichi insediativi e si trasformino le zone omogenee da stralciare, in zona agricola di tipo E come definita dal PURG;

☐d) modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto

azzonativo degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 4 Limiti di soglia - La variante osserva i seguenti limiti di soglia:

☐a) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali per le sotto specificate zone di livello regionale, purché non s'incrementi l'entità dei carichi insediativi: 1) zone omogenee A e B0 o altre assimilabili alle zone A definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 2) zone omogenee D1, D2, D4, G1, G2, G3, H1, H2, L1, M1, N1 e P definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 3) zone strategiche, zone di trasferimento, altre zone di livello regionale così come classificate negli strumenti urbanistici comunali;

☐b) adattamento delle superfici delle zone forestali e delle zone omogenee di tutela ambientale di tipo F definite dal PURG, come pure degli ambiti destinati

a SIC, ZSC, ZPS, parchi o riserve regionali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA), aree di reperimento, parchi comunali o intercomunali previsti nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, fermo restando che l'adattamento non può discostarsi dalla delimitazione d'ambito prevista dalla normativa di riferimento;

☐c) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi e attrezzature collettive, come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, ..;

☐d) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali per le infrastrutture di livello regionale già recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali;

☐e) ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, purché

prioritariamente comprese all'interno delle aree urbanizzate così come rappresentate nella planimetria allegata agli strumenti stessi, …;

☐f) ampliamento o riduzioni solo per adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti

a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali, delle zone omogenee di livello comunale definite dal PURG di tipo C, I, L2, M2, N2 e O così come recepite nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, soltanto a seguito degli approfondimenti previsti all’art.4 della LR 21/2015(da dettagliare nel punto di variante).

☐g) incremento motivato del rapporto di copertura sino alla percentuale massima del 70 per cento relativo a insediamenti singoli esistenti destinati a funzioni

extra-residenziali riconosciuti in zona propria dai vigenti strumenti urbanistici; tale incremento può essere ottenuto: 1) modificando unicamente le norme tecniche di attuazione; 2) modificando contestualmente le norme tecniche di attuazione e la superficie della zona relativa all'insediamento singolo esistente qualora l'ampliamento della superficie stessa si renda indispensabile in funzione della realizzazione di aumenti della superficie coperta esistente; in ogni caso la superficie della zona non può essere ampliata oltre il 25 per cento di quella vigente relativa all'insediamento singolo esistente;

☒h) ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed

eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni;

☐i) ampliamento o individuazione di altre particolari categorie urbanistiche, così come classificate nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici e

non riconducibili né alle zone omogenee definite dal PURG, né a quelle specificate nel comma 1, lettera a), punto 3), purché nel rispetto dei criteri metodologici rappresentati negli strumenti stessi e loro eventuale giustificata riduzione o soppressione;

☐j) individuazione, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, di nuove aree ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere

pubbliche, di pubblica utilità e per servizi pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei soggetti competenti.

Art. 5 Modalità operative - La variante osserva le seguenti modalità operative:

☐2. Ai fini della quantificazione degli ulteriori fabbisogni, nonché delle dimostrazioni della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni

insediative di livello comunale e, all'interno delle aree medesime, della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati, le varianti di trasferimento dal piano struttura alla zonizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quelle inerenti le zone omogenee di tipo C, I, L2, M2, N2 e O di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), devono rispettare le modalità operative previste all’art. 5 della LR 21/2015 (da dettagliare nel punto di variante).

☐3. Le varianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), per la dimostrazione della possibilità di individuare nuove zone B prioritariamente all'interno del

perimetro delle aree urbanizzate di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0126/1995, dovranno altresì: a) assicurare che la nuova previsione avvenga in coerenza con la tipologia della zona omogenea interessata dall’ampliamento; b) accertare la concreta possibilità di attuare un effettivo collegamento alle reti tecnologiche esistenti; c) assicurare che eventuali edifici possano essere realizzati in posizione retrostante rispetto alla viabilità pubblica esistente, purché la superficie da edificare non difetti delle opere di urbanizzazione cui all' articolo 22, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia); d) subordinare l'individuazione di nuove zone B al rispetto di una distanza non superiore a 50 metri dal perimetro delle aree urbanizzate previsto nei vigenti strumenti urbanistici.

☒Altro: (specificare) trattasi di individuazione di area Agricola con recepimento prescrizioni impartite dalla Provincia di Udine con chiusura discarica inerti;

Art. 7 Altre tipologie di varianti di livello comunale - La variante è preordinata a:

☐a) adeguare lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni;

☐b) recepire le previsioni dei piani comunali di settore di cui all' articolo 63 bis, comma 20, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica

e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), quando le eventuali modifiche da apportare all'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

☒d) sostituire la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia necessità di pubblicazione degli elaborati progettuali;

☐e) suddividere le zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e gli ambiti unitari d'intervento

soggetti a pianificazione attuativa in subambiti urbanisticamente sostenibili e senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;

☐f) modificare le norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici

vigenti, a condizione che si rispettino i carichi insediativi, gli obiettivi e le strategie, nonché gli indici di edificabilità, i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili; tali condizioni non trovano applicazione nei confronti delle varianti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g);

☐g) reiterare motivatamente i vincoli urbanistici e procedurali, qualora le modifiche da apportare all'assetto azzonativo e all’impianto normativo degli strumenti

urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5.

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PUNTO DI MODIFICA N. 13

OGGETTO E MOTIVAZIONI DELLA VARIAZIONE In accoglimento alla richiesta presentata in data 07.09.2018 prot. 3460 da parte dei sigg.TONIZZO Adriano e Simone relativa alla modifica da zona agricola E6 a zona residenziale A, in ampliamento all’ambito di valore storico ambientale del nucleo di Gorizzo, di parte del fondo distinto al F.62 n. 88. Viene modificato il perimetro del nuclo di zona A di Gorizzo e conseguentemente l’edificazione è subordinata all’adeguamento del piano attuativo comunale di iniziativa pubblica (PRPC del nucleo di Gorizzo – zona omogenea A2) che dovrà disciplinare le caratteristiche costruttive, gli ambiti edificatori ed ogni altra norma particolare finalizzata ad un corretto inserimento delle nuove costruzioni con particolare riferimento alla tutela delle visuali di Villa Mainardi di Gorizzo.

LOCALIZZAZIONE GENERALE PUNTO DI MODIFICA

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PUNTO DI MODIFICA N. 13

ZONIZZAZIONE PRGC VIGENTE ZONA OMOGENEA PRGC VIGENTE Zona omogenea E6 agricola

ZONIZZAZIONE PRGC VARIANTE

ZONA OMOGENEA PRGC VARIANTE Zona omogenea residenziale A2

Si evidenzia che la presente variante riguarda esclusivamente le modifiche di cui tratta, senza estendere alcun effetto sulla validità dei contenuti urbanistici apportati con diversi atti amministrativi e assume piena validità per contenuti modificativi propri, a prescindere dalle eventuali rappresentazioni cartografiche a corollario delle elaborazioni di variante, interessate, in alcune situazioni, dall’intersezione cronologica di percorsi formativi ed approvativi di varianti aventi diversa matrice tematica.

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PUNTO DI MODIFICA N. 12

VERIFICA AMMISSIBILITA’ AI SENSI DELLA LR 21/2015 Art. 2 Dotazione piano struttura - Trattasi di variante a strumenti urbanistici:

☒a) dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

☐b) non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

Art. 3 Condizioni di ammissibilità - La variante si identifica nelle seguenti condizioni, comunque garantendo l’assenza di contrasto con le condizioni dell’art.3:

☒a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso

l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;

☐b) attuano le modalità operative già previste nei vigenti strumenti urbanistici per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e

infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura, qualora tali modalità rispettino le condizioni di cui alla lettera a), i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

☐c) prevedono l'interscambio tra le indicazioni dei piani struttura e le previsioni degli assetti azzonativi degli strumenti urbanistici comunali, qualora non si

modifichi la rappresentazione del piano struttura, non si incrementi l'entità dei carichi insediativi e si trasformino le zone omogenee da stralciare, in zona agricola di tipo E come definita dal PURG;

☐d) modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto

azzonativo degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 4 Limiti di soglia - La variante osserva i seguenti limiti di soglia:

☒a) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali per le sotto specificate zone di livello regionale, purché non s'incrementi l'entità dei carichi insediativi: 1) zone omogenee A e B0 o altre assimilabili alle zone A definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 2) zone omogenee D1, D2, D4, G1, G2, G3, H1, H2, L1, M1, N1 e P definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 3) zone strategiche, zone di trasferimento, altre zone di livello regionale così come classificate negli strumenti urbanistici comunali;

☐b) adattamento delle superfici delle zone forestali e delle zone omogenee di tutela ambientale di tipo F definite dal PURG, come pure degli ambiti destinati

a SIC, ZSC, ZPS, parchi o riserve regionali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA), aree di reperimento, parchi comunali o intercomunali previsti nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, fermo restando che l'adattamento non può discostarsi dalla delimitazione d'ambito prevista dalla normativa di riferimento;

☐c) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi e attrezzature collettive, come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, ..;

☐d) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari

soluzioni progettuali per le infrastrutture di livello regionale già recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali;

☐e) ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, purché

prioritariamente comprese all'interno delle aree urbanizzate così come rappresentate nella planimetria allegata agli strumenti stessi, …;

☐f) ampliamento o riduzioni solo per adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti

a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali, delle zone omogenee di livello comunale definite dal PURG di tipo C, I, L2, M2, N2 e O così come recepite nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, soltanto a seguito degli approfondimenti previsti all’art.4 della LR 21/2015(da dettagliare nel punto di variante).

☐g) incremento motivato del rapporto di copertura sino alla percentuale massima del 70 per cento relativo a insediamenti singoli esistenti destinati a funzioni

extra-residenziali riconosciuti in zona propria dai vigenti strumenti urbanistici; tale incremento può essere ottenuto: 1) modificando unicamente le norme tecniche di attuazione; 2) modificando contestualmente le norme tecniche di attuazione e la superficie della zona relativa all'insediamento singolo esistente qualora l'ampliamento della superficie stessa si renda indispensabile in funzione della realizzazione di aumenti della superficie coperta esistente; in ogni caso la superficie della zona non può essere ampliata oltre il 25 per cento di quella vigente relativa all'insediamento singolo esistente;

☐h) ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed

eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni;

☐i) ampliamento o individuazione di altre particolari categorie urbanistiche, così come classificate nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici e

non riconducibili né alle zone omogenee definite dal PURG, né a quelle specificate nel comma 1, lettera a), punto 3), purché nel rispetto dei criteri metodologici rappresentati negli strumenti stessi e loro eventuale giustificata riduzione o soppressione;

☐j) individuazione, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, di nuove aree ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere

pubbliche, di pubblica utilità e per servizi pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei soggetti competenti.

Art. 5 Modalità operative - La variante osserva le seguenti modalità operative:

☐2. Ai fini della quantificazione degli ulteriori fabbisogni, nonché delle dimostrazioni della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni

insediative di livello comunale e, all'interno delle aree medesime, della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati, le varianti di trasferimento dal piano struttura alla zonizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quelle inerenti le zone omogenee di tipo C, I, L2, M2, N2 e O di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), devono rispettare le modalità operative previste all’art. 5 della LR 21/2015 (da dettagliare nel punto di variante).

☐3. Le varianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), per la dimostrazione della possibilità di individuare nuove zone B prioritariamente all'interno del

perimetro delle aree urbanizzate di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0126/1995, dovranno altresì: a) assicurare che la nuova previsione avvenga in coerenza con la tipologia della zona omogenea interessata dall’ampliamento; b) accertare la concreta possibilità di attuare un effettivo collegamento alle reti tecnologiche esistenti; c) assicurare che eventuali edifici possano essere realizzati in posizione retrostante rispetto alla viabilità pubblica esistente, purché la superficie da edificare non difetti delle opere di urbanizzazione cui all' articolo 22, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia); d) subordinare l'individuazione di nuove zone B al rispetto di una distanza non superiore a 50 metri dal perimetro delle aree urbanizzate previsto nei vigenti strumenti urbanistici.

☒Altro: (specificare) trattasi di individuazione di area Agricola con recepimento prescrizioni impartite dalla Provincia di Udine con chiusura discarica inerti;

Art. 7 Altre tipologie di varianti di livello comunale - La variante è preordinata a:

☐a) adeguare lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni;

☐b) recepire le previsioni dei piani comunali di settore di cui all' articolo 63 bis, comma 20, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica

e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), quando le eventuali modifiche da apportare all'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

☒d) sostituire la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia necessità di pubblicazione degli elaborati progettuali;

☐e) suddividere le zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e gli ambiti unitari d'intervento

soggetti a pianificazione attuativa in subambiti urbanisticamente sostenibili e senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;

☐f) modificare le norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici

vigenti, a condizione che si rispettino i carichi insediativi, gli obiettivi e le strategie, nonché gli indici di edificabilità, i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili; tali condizioni non trovano applicazione nei confronti delle varianti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g);

☐g) reiterare motivatamente i vincoli urbanistici e procedurali, qualora le modifiche da apportare all'assetto azzonativo e all’impianto normativo degli strumenti

urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5.

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ESCLUSIONE VERIFICA DI SIGNIFICATIVITA’ DELL’INCIDENZA

(VINCA) SUI SITI NATURA 2000/ZSC/SIC/ZPS AI SENSI DPR

357/1997 - DPR 120/2003 - DGR FVG 1323/2014

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI

La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre

qualsiasi piano o progetto possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete

Natura 2000, ovvero ZSC (Zone Speciali di Conservazione), SIC (Siti di Importanza Comunitaria), ZPS

(Zone di Protezione Speciale), singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto

degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma

3, della Direttiva comunitaria "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso

l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat

e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000,

sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di

conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. La valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento

di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto

ecologico dinamico. La Delibera di Giunta Regionale FVG n. 1323 dell'11 luglio 2014, e relativi allegati,

ha disposto indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza di piani, progetti, interventi,

illustrato indicazioni tecnico-operative per la predisposizione della documentazione relativa alle

procedure in materia di valutazione di incidenza e ritenuto di escludere dalle procedure di valutazione

di incidenza, i piani e i progetti elencati nell’apposito Allegato C della Delibera di seguito individuati:

1 i programmi finanziari qualora non prevedano la localizzazione territoriale delle misure e delle azioni;

2 modifiche alle norme relative alle caratteristiche edilizie o ai dettagli costruttivi degli interventi;

3 modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione di incidenza;

4 varianti localizzative, ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e per le quali sia già stata svolta la procedura di incidenza in piani sovraordinati o progetti, o varianti per la reiterazione del vincolo stesso;

5 rettifiche degli errori materiali.

Nell'Allegato A, articolo 2, viene specificato che sono soggetti alla procedura di verifica di

significatività di incidenza i piani, i progetti e gli interventi così come di seguito individuati:

a i piani la cui area di competenza comprende, anche parzialmente, uno o più Siti Natura 2000 e che non rientrano nelle tipologie di cui all’art. 6 comma 2 lett. a) del d.lgs. 152/2006 ovvero che rientrano nell’art. 6 comma 2 lett. a), ma determinano l’uso di piccole aree a livello locale o costituiscono modifiche minori;

b i piani la cui area di competenza è confinante con un Sito Natura 2000;

c i progetti e gli interventi la cui area di insediamento ricade anche parzialmente in un Sito Natura 2000 o che risulta con esso confinante e che non rientrano nel campo di applicazione definito dall’art. 6 del d.lgs. 152/2006 e nel campo di applicazione della l.r. 43/1990;

d i progetti e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione definito dall’art. 6 del d.lgs. 152/2006 e nel campo di applicazione della l.r. 43/1990 la cui area di insediamento non ricade e non è confinante con un Sito Natura 2000, ma ricadono nelle aree/criteri di interferenza funzionale, come definita al punto 1.

Per “Interferenza funzionale” s’intende:

Effetto indiretto di un piano, progetto o intervento esterno sull’area SIC/ZSC o ZPS determinato ad esempio dal peggioramento misurabile del livello di qualità delle componenti abiotiche strutturali del sito (ad es. sono previste emissioni nocive, azioni che possono alterare le caratteristiche del suolo, emissioni sonore ecc.), dal consumo/sottrazione di risorse destinate al sito (ad es. captazione di acqua), da interferenze con aree esterne che rivestono una funzione ecologica per le specie tutelate (ad es. siti di riproduzione, alimentazione, ecc.) o da interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale (rete ecologica). I piani di gestione definiscono le aree o i criteri di interferenza funzionale specifici per ciascun sito. Nelle more dell’adozione dei piani di gestione le interferenze funzionali vengono valutate caso per caso, sulla base di criteri definiti dal Servizio tutela del paesaggio e biodiversità.

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Nel medesimo Allegato A, articolo 3 viene specificato, tra le altre, che il Servizio valutazioni ambientali

è competente per la procedura di verifica di significatività dell’incidenza dei piani che rientrano

nell’ambito di applicazione della VAS e per la procedura di valutazione di incidenza di piani, progetti e

interventi.

INDIVIDUAZIONE SITI AMBIENTALI POTENZIALMENTE INTERESSATI

IMPATTI SU SIC/ZCS/ZPS E ALTRI SITI AMBIENTALI POTENZIALMENTE INTERESSATI

Camino al Tagliamento è un comune dotato di un piano regolatore generale comunale adeguato al

decreto regionale 826/1978 (piano urbanistico reg. generale) alla legge regionale 52/1991 (seconda

legge urbanistica reg.) e al decreto regionale 126/1995 (revisione degli standards urbanistici reg.).

La variante al PRGC ha per oggetto:

VARIANTE N. 47 DI LIVELLO COMUNALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

PER ADEGUAMENTO DELLE DEFINIZIONI, DEI PARAMETRI EDILIZI E DELLE DESTINAZIONI

D’USO, CON SOSTITUZIONE DELLA BASE CARTOGRAFICA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

VIGENTI, CON AMPLIAMENTO DELLE ZONE AGRICOLE E A SEGUITO DI VERIFICA DEL

CONFINE COMUNALE, CON STRALCIO ZONA C E D3d E RIPERIMETRAZIONE PERTINENZA

INEDIFICABILE IN ZONA B1a E DEL NUCLEO DI ZONA A GORIZZO.

Le modifiche proposte non inducono particolari evidenze di emissioni nocive per l'ambiente, aumento

di residenza, definiti rischi naturali e/o artificiali per la salute umana e gli ecosistemi, tutte le modifiche

riguardano sostanzialmente l’introduzione di zone omogene agricole, con stralcio di un

comparto di zona omogenea residenziale C e di un comparto di zona omogenea produttiva D3.

L’unico ampliamento di zona residenziale riguarda il nucleo del centro storico di Gorizzo dove

viene ampliata la zona omogenea A in aderenza all’assetto proprietario. In questo caso

l’eventuale edificazione è subordinata all’adeguamento del piano attuativo comunale di

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iniziativa pubblica (PRPC del nucleo di Gorizzo – zona omogenea A2) che dovrà disciplinare nel

dettaglio le caratteristiche costruttive, gli ambiti edificatori, le volumetrie e le altezze, ed ogni

altra norma particolare finalizzata ad un corretto inserimento delle nuove costruzioni con

particolare riferimento alla tutela delle visuali di Villa Mainardi di Gorizzo. In assenza di

adeguamento di piano attuativo non è consentita l’edificazione.

La valutazione degli impatti delle nuove previsioni della variante sui singoli siti ambientali, anche esterni

al confine comunale, viene schematizzata come segue:

DENOMINAZIONE CARTOGRAFIA Natura 2000 ZSC/SIC Numerazione ID : 46 Regione biogeografica: continentale Tipo sito : B - ZSC senza relazioni con altro sito NATURA 2000 Denominazione sito: Risorgive dello Stella Codice sito : IT3320026 Altitudine med : 22 Altitudine max : 36 Altitudine min : 9 Superficie ha : 801.6446995577078

IMPATTI

ASSENZA DI CORRELAZIONE CON I CONTENUTI DELLA VARIANTE

DENOMINAZIONE CARTOGRAFIA Natura 2000 ZSC/SIC Numerazione ID : 48 Regione biogeografica : continentale Tipo sito : B - ZSC senza relazioni con altro sito NATURA 2000 Denominazione sito : Palude Moretto Codice sito : IT3320027 Altitudine med : 19 Altitudine max : 19 Altitudine min : 18 Superficie ha : 39.08734490249157

IMPATTI

ASSENZA DI CORRELAZIONE CON I CONTENUTI DELLA VARIANTE

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DENOMINAZIONE CARTOGRAFIA Natura 2000 ZSC/SIC Numerazione ID : 52 Regione biogeografica : continentale Tipo sito : B -ZSC senza relazioni con altro sito NATURA 2000 Denominazione sito : Bosco di Golena del Torreano Codice sito : IT3320030 Altitudine med : 10 Altitudine max : 13 Altitudine min : 8 Superficie ha : 139.8764356479764

IMPATTI

ASSENZA DI CORRELAZIONE CON I CONTENUTI DELLA VARIANTE

DENOMINAZIONE CARTOGRAFIA A.R.I.A. BUR - Aree di Rilevante Interesse Ambientale APPROVATE ID ARIA : 8 DENOMINAZIONE ARIA : N. 8 FIUME TAGLIAMENTO COMUNI INTERESSATI : Camino al Tagliamento (608), Codroipo (381), Flaibano (248), Latisana (516), Morsano al Tagliamento (547), Ragogna (860), Ronchis (316), San Martino al Tagliamento (388), San Vito al Tagliamento (969), Sedegliano (556), Spilimbergo (1325), Varmo (602) PROVINCIA : PN - UD SUPERFICIE HA : 7316 DGR NUM : 1434 DGR DATA : 07.05.2002 DPGR NUM : 0143/Pres DPGR DATA : 17.05.2002 BUR NUM : S.S 12 BUR DATA : 24.06.2002

IMPATTI

ASSENZA DI CORRELAZIONE CON I CONTENUTI DELLA VARIANTE

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DENOMINAZIONE CARTOGRAFIA A.R.I.A. BUR - Aree di Rilevante Interesse Ambientale APPROVATE ID ARIA : 14 DENOMINAZIONE ARIA : N. 14 FIUME STELLA COMUNI INTERESSATI : Palazzolo dello Stella (311,5), Pocenia (344,1), Precenicco (159,4), Teor (100,8) PROVINCIA : UD SUPERFICIE HA : 915.80000000000007 DGR NUM : 125 DGR DATA : 19.01.2001 DPGR NUM : 031/Pres. DPGR DATA : 06.02.2001 BUR NUM : S.S. 4 BUR DATA : 15.03.2001

IMPATTI

ASSENZA DI CORRELAZIONE CON I CONTENUTI DELLA VARIANTE

DENOMINAZIONE CARTOGRAFIA Biotopi naturali NOME : Risorgive di Codroipo DPGR_ISTITUZIONE : 28/5/07 n.0156/Pres BUR_ISTITUZIONE : 20/6/07 n.25 COMUNI_INTERESSATI : Codroipo SUPERFICIE HA : 99.93145437751119

IMPATTI

ASSENZA DI CORRELAZIONE CON I CONTENUTI DELLA VARIANTE

DENOMINAZIONE CARTOGRAFIA Biotopi naturali NOME : Roggia Ribosa di Bertiolo e Lonca DPGR_ISTITUZIONE : 28/5/07 n.0157/Pres BUR_ISTITUZIONE : 20/6/07 n.25 COMUNI_INTERESSATI : Codroipo e Bertiolo SUPERFICIE HA : 42.4706229364682

IMPATTI

ASSENZA DI CORRELAZIONE CON I CONTENUTI DELLA VARIANTE

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DENOMINAZIONE CARTOGRAFIA Biotopi naturali NOME : Risorgive di Flambro DPGR_ISTITUZIONE : 23/6/98 n.0234/Pres var. 28/9/01 n.0362/Pres BUR_ISTITUZIONE : 19/8/98 n.33 var.7/11/01 n.45 COMUNI_INTERESSATI : Talmassons SUPERFICIE HA : 73.0075158999417

IMPATTI

ASSENZA DI CORRELAZIONE CON I CONTENUTI DELLA VARIANTE

DENOMINAZIONE CARTOGRAFIA Biotopi naturali NOME : Risorgive di Virco DPGR_ISTITUZIONE : 23/6/98 n.0238/Pres BUR_ISTITUZIONE : 19/8/98 n.33 COMUNI_INTERESSATI : Bertiolo e Talmassons SUPERFICIE HA : 81.66510524500106

IMPATTI

ASSENZA DI CORRELAZIONE CON I CONTENUTI DELLA VARIANTE

DENOMINAZIONE CARTOGRAFIA Biotopi naturali NOME : Risorgive di Zarnicco DPGR_ISTITUZIONE : 23/6/98 n.0236/Pres var. 11/7/01 n.0251/Pres BUR_ISTITUZIONE : 19/8/98 n.33 var.22/8/01 n.34 COMUNI_INTERESSATI : Rivignano SUPERFICIE HA : 44.80882384499535

IMPATTI

ASSENZA DI CORRELAZIONE CON I CONTENUTI DELLA VARIANTE

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CONCLUSIONI

È ragionevole quindi affermare che per effetto delle previsioni della variante:

1. che non vengono introdotti, negli esistenti atti di pianificazione, fattori ai quali possa essere

attribuita la valenza di alterare in senso negativo fatti ed elementi in condizioni da poter incidere

negativamente sugli ambiti tutelati e dei SIC (ZSC) presenti nel Comune di Camino al Tagliamento e

nei Comuni limitrofi;

2. che non vengono introdotte nel PRGC azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi

ambientali che possono interferire con i SIC (ZSC) anzidetti e con gli altri siti ambientali, sopra

evidenziati, potenzialmente interessati;

3. che, come da indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale FVG n.1323 dell'11 luglio

2014, e relativi allegati, questo elaborato rileva l'assenza di interferenze funzionali comportanti alcuna

incidenza sui Siti medesimi, che l'area interessata dalle modifiche proposte dal Piano non ricade e non

è confinante con siti della rete Natura 2000 e che entità e caratteristiche delle modifiche proposte non

inducono particolari evidenze di emissioni nocive, definiti rischi naturali e/o artificiali per la salute umana

e gli ecosistemi;

4. che le modifiche proposte con la presente variante al PRGC non sono correlate con le

vulnerabilità delle aree tutelate considerate e conseguentemente è improbabile che si producano effetti

significativi sui siti Natura 2000;

5. che non sono necessari ulteriori analisi ed approfondimenti;

6. che la presente variante al PRGC di Camino al Tagliamento non deve essere sottoposta alla

procedura di Verifica di Incidenza su ZSC/SIC/ZPS (VINCA).

FIRMATO DIGITALMENTE

Il progettista Arch. Fabio SACCON

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RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE

STRATEGICA - VAS RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI

Il presente Rapporto preliminare è stato elaborato con il fine di attivare il processo di Valutazione Ambientale Strategica, per la variante in argomento, previsto dall’art.12 del D.Lgs 152/2006.

In base allo schema procedurale definito dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, negli indirizzi generali per la VAS di cui alla parte II, Titolo II (artt. 11- 18), per Piani e Programmi che definiscono un quadro di riferimento per l’autorizzazione dei successivi progetti è prevista una prima fase di “verifica”, contenente le informazioni e i dati necessari all’accertamento di eventuali impatti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione stessa del Piano, facendo riferimento ai criteri contenuti nell’allegato I.

Lo scopo della presente relazione è dunque quello di mostrare in via preliminare i possibili impatti ambientali significativi conseguenti all’attuazione delle previsioni contenute nella Variante. Tale procedura di verifica (screening), assolve principalmente la funzione di filtro, per vagliare preliminarmente i contenuti.

Nel redigere questo rapporto preliminare si è scelto di basare l’analisi anche su documenti già pubblicati ed in possesso dell’Amministrazione, ad oggi atti ufficiali, rispettando il principio di economicità degli atti ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della Legge 241/1990 e successive modifiche, evitando una sistematica duplicazione del lavoro di reperimento dati e della loro interpretazione.

Come contributo al Decreto nazionale, l’art 4 della Legge Regionale 16/2008 del Friuli Venezia Giulia al comma 3 stabilisce che “l’autorità competente (la Giunta comunale) valuta, sulla base della presente relazione allegata al piano con i contenuti di cui all’allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall’approvazione del piano possono avere effetti significativi sull’ambiente”. In riferimento alle leggi precedentemente indicate le fasi della procedura di VAS sono: 1. incarico per la predisposizione del documento di sintesi e individuazione figura competente per la

redazione della VAS; 2. individuazione di: proponente, ossia l'Ufficio Tecnico; autorità procedente: il Consiglio Comunale;

autorità competente: la Giunta Comunale; 3. definizione dello schema operativo, individuazione dei soggetti interessati e definizione delle

modalità di informazione, solo se opportuno (in relazione alle caratteristiche del Piano) si procede anche all'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (Commissione comunale ambiente, ARPA, Aas., Regione, enti parco...), che è fatta di concerto tra l’autorità procedente e l’autorità competente;

4. elaborazione della Verifica di Assoggettabilità a VAS (preliminare); 5. pubblicazione sul sito web del Comune/Pubblica Amministrazione dell'elaborato di screening di

VAS, come da D.Lgs. 33/2013, per il solo periodo di durata della procedura di VAS; 6. eventuali consultazioni con i soggetti competenti, che hanno a disposizione 30 giorni dal ricevimento

del materiale relativo al Piano per inviare osservazioni e considerazioni sulla coerenza con gli obiettivi di sostenibilità sugli impatti delle previsioni di Piano e sulla loro significatività, indicando la necessità o meno di effettuare valutazioni più approfondite su determinati aspetti e criticità;

7. l'autorità competente, ovvero la Giunta Comunale, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del D.lgs. 152/2006, ed eventualmente di quanto ricevuto dai s.c. (punto 6) svolge l’istruttoria tecnica e verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente o preveda azioni in contrasto con gli obiettivi di sostenibilità ambientale;

8. delibera di Giunta inerente il documento di Verifica di Assoggettabilità a VAS, con la decisione di assoggettare o escludere il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

9. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate: invio copie agli organi preposti alla valutazione del Piano: Regione FVG, oltre ai soggetti competenti, se precedentemente individuati.

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CONTENUTI DELLA VARIANTE

Scopo della presente variante è quello di: A) Sostituzione della base cartografica dello strumento urbanistico vigente.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha assunto il nuovo sistema di riferimento nazionale ETRF-

2000 per la predisposizione degli elaborati progettuali di PRGC anche con la finalità di adeguamento

degli stessi al Piano Paesaggistico Regionale PPR, recentemente entrato definitivamente in vigore.

Pertanto si è resa necessaria la conversione delle attuali basi cartografiche utilizzate per il PRGC

(catasto e CTRN) dal vecchio sistema di coordinate GAUSS-BOAGA e la riproduzione della

zonizzazione e di tutte le altre previsioni prescrittive del PRGC. Tale operazione ha inevitabilmente

prodotto alcuni contenuti scostamenti in ampliamento e riduzione, non rilevanti dal punto di vista

urbanistico, con conseguenti adattamenti per riconfigurare i perimetri delle zone omogene in aderenza

all’assetto proprietario. Tali modifiche sono eseguite ai sensi dell’art.7, c.1, lett. d) della LR 21/2015

procedendo all’adozione di nuovi elaborati progettuali, alla loro pubblicazione sul BUR e quindi alla loro

approvazione con eventuale recepimento di osservazioni/opposizioni dei proprietari ai sensi di legge.

Contestualmente sono stati inseriti tutti i punti di modifica dalla variante n.1 alla variante n. 45, mentre

non è stato recepito il punto di modifica di cui alla variante n. 46 in quanto l’iter amministrativo della

stessa non risulta ancora concluso, e sono state recepite le fasce di rispetto stradale delle strade

regionali e comunali ai sensi del vigente codice della strada ed evidenziate le fasce di rispetto dei corsi

d’acqua ai sensi del DLgs 42/2004.

B) Adeguamento confine comunale con eliminazione incongruenze tra confine catastale e CTRN.

In fase di trasposizione della zonizzazione sono state evidenziate le incongruenze tra il confine

catastale e quello della CTRN (base per la redazione dell’originario PRGC). Si è proceduto quindi

all’evidenziazione delle aree omesse ed all’attribuzione loro di una zona omogena consona. Le aree

non facenti parte del Comune di Camino al Tagliamento sono coerentemente state stralciate. Tutte le

nuove attribuzioni sono riconducibili ad ampliamento di zone omogenee di tipo E ai sensi dell’art.4, c.1,

lett.h) della LR 21/2015, ciò al fine di evitare l’assenza di indispensabili previsioni urbanistiche.

C) Modifiche conseguenti alla eliminazione di zona omogenea C.

Con la variante n. 26 al PRGC, adottata con deliberazione consiliare n. 5 del 19.02.2007, veniva

previsto lo stralcio di un’area di espansione residenziale sita nella frazione Pieve di Rosa e classificata

come zona C e la sua riclassificazione in zona omogenea agricola E4.

Il procedimento risulta decaduto stante la mancata approvazione da parte del Comune entro 90 giorni

dalla data della nota della Regione FVG prot. PMT/U/13350/4.411 (173/07) del 20.09.2007 ai sensi

dell’art.32, C.7, della LR 52/1991 come modificato dall’art. 63 c.8 della LR 5/2007.

Stante il perdurare della mancata attuazione dell’intervento edilizio, inserito nella zonizzazione di piano

già in sede di redazione del PRGC (approvato con DPGR 041/Pres. del 12.02.1996) si ripropone lo

stralcio nei medesimi termini previsti nella citata variante n. 26, ai sensi dell’art.4, c.1, lett.h) della LR

21/2015.

D) Adeguamento ambito di pertinenza inedificabile.

Con la variante n. 21 al PRGC, approvata con deliberazione consiliare n. 21del 17.05.2006, veniva

prevista l’individuazione dell’ambito destinato alla realizzazione del nuovo edificio della farmacia

comunale e della sua area di pertinenza. Oltre alla classificazione dell’area in zona omogenea

residenziale B1/a veniva prevista, in normativa, la concorrenza alla determinazione della volumetria

massima consentita nell’ambito anche dell’area individuata come “area di pertinenza inedificabile”.

Viene riconfigurato il perimetro dell’ambito, senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale, in

aderenza all’assetto proprietario e secondo la situazione edilizia autorizzata suddividendo la zona

omogenea di pertinenza prevista nell’assetto azzonativo in sottozona edificabile ed inedificabile ai

sensi dell’art. 7, c.1, lett. e) della LR 21/2015.

E) Riduzione zona destinata agli insediamenti industriali e artigianali – sottozona D3d

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In accoglimento alla richiesta presentata in data 05.09.2018 prot. 3262 da parte del sig. PAGOTTO

Riccardo, si prevede la riduzione dell’area produttiva con conseguente sua riconversione in zona

agricola per quanto riguarda le porzioni di F.99 nn. 60 e 61. L’area è stata interessata da una discarica

di 2^ categoria tipo A) (inerti) esaurita per raggiunta colmatura e chiusa con determinazione del

dirigente della Provincia di Udine n.5618/2011 del 02.08.2011 con la seguente prescrizione: “lo

strumento urbanistico generale dovrà riportare espressamente che l’area di cui alle particelle catastali

n.60, 61, 62, 63, 64 e 65 del foglio 99 è stata interessata da un’attività di smaltimento rifiuti (discarica),

prevedendo limitazioni d’uso del sito, affinchè anche in caso di successivo utilizzo, sia garantita

comunque l’integrità dei presidi assunti per il recupero dell’area di discarica, la protezione delle matrici

ambientali e la salute pubblica”.

La richiesta della Provincia di Udine di evidenziare nello strumento urbanistico la presenza della ex

discarica e di introdurre una specifica norma che preveda limitazioni d’uso del sito (al fine di garantire

l’integrità dei presidi assunti per il suo recupero e la protezione delle matrici ambientali e di salute

pubblica) viene soddisfatta, da un lato, con la perimetrazione dell’area interessata dalla discarica e

apposizione della sigla DIE (discarica inerti esaurita) e, dall’altro, con l’introduzione nell’articolo 33 delle

Norme Tecniche di Attuazione, relative alla zona in oggetto, della seguente prescrizione: «I terreni già

oggetto di discarica di inerti, ora esaurita, vanno sorvegliati nella loro evoluzione naturale, escludendo

su di essi qualsiasi intervento che alteri la morfologia superficiale e l’idrologia sotterranea, fatte salve

le possibilità offerte dall’art.17 quater (sottozona D3d)».

F) Ampliamento zona omogenea A a Gorizzo

In accoglimento alla richiesta presentata in data 07.09.2018 prot. 3460 da parte dei sigg.TONIZZO

Adriano e Simone relativa alla modifica da zona agricola E6 a zona residenziale A, in ampliamento

all’ambito di valore storico ambientale del nucleo di Gorizzo, di parte del fondo distinto al F.62 n. 88.

Viene modificato il perimetro del nuclo di zona A di Gorizzo e conseguentemente l’eventuale

edificazione è subordinata all’adeguamento del piano attuativo comunale di iniziativa pubblica (PRPC

del nucleo di Gorizzo – zona omogenea A2) che dovrà disciplinare nel dettaglio le caratteristiche

costruttive, gli ambiti edificatori, le volumetrie e le altezze, ed ogni altra norma particolare finalizzata ad

un corretto inserimento delle nuove costruzioni con particolare riferimento alla tutela delle visuali di

Villa Mainardi di Gorizzo. In assenza di adeguamento di piano attuativo non è consentita l’edificazione.

G) Modifiche conseguenti al recepimento dei nuovi indici e parametri edilizi regionali.

Il legislatore regionale con la LR 19/2009 ha imposto ai Comuni delle univoche definizioni dei parametri

edilizi prevedendo tuttavia, per il loro definitivo recepimento da parte degli enti locali, delle disposizioni

transitorie del Capo VIII del Codice regionale dell’edilizia che hanno avuti effetto fino al giorno 18

dicembre 2017 (Data di entrata in vigore della LR 19/2009, in ossequio a quanto disposto dall’articolo

57, comma 1, lett. e), LR 19/2009 “otto anni dalla data di entrata in vigore della LR 19/2009”).

Per quanto riguarda il Comune di Camino al Tagliamento, ai sensi dell’art.61, c.2, della LR 19/2009, i

nuovi indici e parametri sono entrati in vigore all’atto dell’approvazione della deliberazione del Consiglio

Comunale n. 47 in data 17 dicembre 2015, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione delle

nuove tabelle parametriche degli oneri concessori.

Sostanzialmente la definizione del volume urbanistico imposto dalla legge regionale corrisponde a

quello “utile” (al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e

finestre, dei solai, delle scale e delle superfici accessorie) mentre la cessata definizione del volume

urbanistico del PRGC del Comune di Camino al Tagliamento corrispondeva al volume “lordo”, vuoto

per pieno.

Le modifiche sono riportate direttamente sull’elaborato delle norme tecniche di attuazione contenente,

per l’appunto, tutte le variazioni necessarie per il mero recepimento delle principali nuove definizioni

regionali con contestuale stralcio di quelle desuete per consentire una corretta lettura delle norme

stesse evitando possibili errate applicazioni.

H) Modifiche conseguenti al recepimento dei nuovi riferimenti legislativi e di interpretazioni autentiche

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L’Amministrazione comunale intende adeguare le NTA del Piano Regolatore Generale Comunale al

vigente quadro normativo edilizio sovraordinato costituito dal Codice Regionale dell’Edilizia, approvato

con legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, assumendo i

nuovi riferimenti legislativi in sostituzione di quelli desueti alla ex LR 52/1991, e a quelli di cui alla ex

L.R. 30.05.1988 n.39, al fine di consentire una più corretta lettura delle norme, inoltre srecepisce

l’interpretazione autentica di cui alla deliberazione di consiglio comunale n.20 del 16.07.2016 relativa

all’art.13 delle NTA “sottozone B1”.

La variante in argomento rientra pertanto nelle disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. 16/2008 e s.m.i., di cui: - al comma 2 ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale: a) le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo); - al comma 3 Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che

determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e

varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo

152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal

proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le

previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Per tali ragioni è stata redatta, conformemente alla vigente disciplina normativa, la presente relazione di verifica di assoggettabilità al fine di valutare la necessità o meno di applicare alla variante la procedura di V.A.S., attenendosi ai contenuti previsti dall’Allegato II alla Direttiva Europea 2001/42/CE come riportati anche nell’allegato I, Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006.

- 57 -

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE AL P.R.G.C.

➢ In quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, oppure per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative, oppure attraverso la ripartizione delle risorse

Le modifiche introdotte sia dal punto di vista azzonativo che normativo hanno valenza puntuale,

e di modesta entità urbanistica; la variante è stata redatta in modo coerente rispetto allo

strumento urbanistico vigente, confermandone la strategia complessiva, perseguendo finalità di

interesse generale e obiettivi di coerenza e semplificazione operativa.

In particolare le modifiche che hanno influenza sulle capacità edificatorie sono le seguentì:

a) vengono stralciate una zona residenziale C di circa mq 10.300, una zona produttiva D3d di circa mq 9.500,00 con conseguente riduzione delle capacità edificatorie;

b) viene ampliato il perimetro di zona A del centro storico di Gorizzo di circa mq 2.600,00 al fine di permettere, solo dopo una successiva variante al PRPC delle zone A di Gorizzo, l’edificazione di una unità abitativa.

Viene notevolmente incrementata la superfice delle aree a vocazione agricola a seguito

dell’inclusione nel PRGC delle aree erroneamente escluse a seguito di utilizzazione, in sede di

redazione del vigente PRGC, della base cartografica della CTR, ed a seguito della riconversione

delle zone residenziali e produttive di cui al punto a).

Inoltre sono state recepite le norme sovraordinate che impongono ai Comuni delle univoche

definizioni dei parametri edilizi, che, per quanto riguarda il Comune di Camino al Tagliamento, ai

sensi dell’art.61, c.2, della LR 19/2009, sono entrate in vigore all’atto dell’approvazione della

deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 17 dicembre 2015, immediatamente

eseguibile, relativa all’approvazione delle nuove tabelle parametriche degli oneri concessori.

➢ In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati

La variante introduce puntuali e limitate modifiche normative, finalizzate unicamente a consentire

un’utilizzazione funzionale delle previsioni di Piano, senza intervenire sui suoi presupposti

strutturali e condividendone contenuti, obiettivi di protezione ambientale e strategie, in coerenza

con le condizioni per uno sviluppo sostenibile. Le modifiche proposte non introducono nuovi ed

ulteriori indicazioni né elementi conoscitivi e valutativi da ponderare in termini di effetto

ambientale. Le modifiche al piano regolatore di cui alla presente relazione non hanno influenza

su altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

➢ La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

La variante non interseca e non incide sui territori e sugli ambiti di valenza paesaggistico-

ambientale, tantomeno affronta specifiche tematiche ambientali. Nello specifico, per quanto

riguarda gli aspetti riguardanti l'acqua, l'aria, il rumore, il suolo, gli ecosistemi, ecc., si rimanda

alla successiva e specifica tabella d’analisi.

➢ Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma

Non vi sono problemi ambientali pertinenti alla variante che riguarda prevalentemente i contesti già urbanizzati ed ha un saldo negativo in merito alla riduzione delle capacità edificatorie esistenti a seguito dello stralcio di aree edificabili rispetto a quelle di nuova previsione, per quanto riguarda le aree limitrofe ai confini comunali, sprovviste di zonizzazione, vengono incluse in zone agricole.

➢ La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

La tipologia della variante in argomento per ha rilevanza nulla per quanto concerne la normativa comunitaria nel settore dell’ambiente.

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2. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE AL P.R.G.C.

➢ Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

Le limitate modifiche apportate con la Variante in questione non vanno a determinare effetti significativi tali da modificare la probabilità, la durata, la frequenza e la reversibilità di effetti oltre a quanto già definito dal piano generale vigente.

Relativamente alle componenti ambientali gli effetti antropici degli interventi generati dalla variante in questione sono i seguenti:

- aria: le modifiche oggetto di variante non generano emissioni in atmosfera; le azioni indotte da tale variante sul traffico e sulla qualità dell’aria sono da ritenersi irrilevanti. Il bacino di utenza di questi interventi è comunque molto ridotto e di carattere locale;

- acqua e sottosuolo: non ci sono effetti significativi su tali componenti in quanto le modifiche normative non incentivano realizzazioni di immobili che possono generare emissioni di sostanze inquinanti;

- suolo: viene ridotto il consumo di suolo rispetto a quello già assentito; - fattori climatici: gli interventi ammissibili non generano effetti significativi sul clima né

viceversa; - flora e fauna: la variante non danneggia specie animali o vegetali naturalisticamente rilevanti; - biodiversità: la variante non causa riduzione della biodiversità; - paesaggio: l’intervento non genera impatti significativi sul paesaggio in quanto riguarda

sostanzialmente il sistema dell’urbanizzato già esistente, realizzando opere conformi e in armonia con il contesto in cui verranno localizzate;

- beni materiali: la variante non va ad insistere sui beni materiali presenti nell’area; - patrimonio culturale, architettonico e archeologico: la variante non interviene su beni di

rilevanza culturale, architettonica e archeologica; - salute umana: nessun rischio per la salute umana; - la popolazione: nessuna incidenza sulla popolazione in quanto si riducono le insediabilità della

CIRTM con conseguente riduzione potenziale dal punto di vista urbanistico della popolazione insediabile a seguito dell’eliminazione del comparto di zona residenziale C di espansione.

➢ Carattere cumulativo degli impatti

Gli effetti delle modifiche normative sono durevoli nel tempo ma non incidono in modo significativo sull’area vasta; gli effetti ambientali prodotti direttamente dalla variante in esame si ritengono non rilevanti rispetto ad un contesto sovracomunale. Si può sintetizzare che la variante determina una modifica puntuale e limitata, atta a risolvere esigenze specifiche delle singole zone omogene. Non essendoci effetti significativi, come sopra illustrato, la variante non andrà neanche a generare effetti di carattere cumulativo rispetto al carico ambientale complessivo.

➢ Natura transfrontaliera degli impatti

La presente variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.

➢ Rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)

Le attività previste dalla Variante non presentano rischi per la salute umana o per l’ambiente, come su riportato.

➢ Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)

La Variante proposta esplicherà le proprie ricadute spaziali nel ristretto ambito d’intervento; si prevede che suddette ricadute siano del tutto marginali.

➢ Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale Le modifiche oggetto di variante non avranno effetti sulle aree tutelate.

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- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo Le modifiche oggetto di variante non avranno effetti significativi sulla qualità ambientale e sui suoi valori limite.

➢ Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

La variante non ha alcun effetto su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario od internazionale. Pertanto, non si introducono fattori in grado di alterare il sistema ecologico e la biodiversità o fattori che possano incidere negativamente sull'habitat di SIC e ZPS, siti classificati tra le zone speciali di conservazione e rientranti nella rete ecologica europea denominata “Natura 2000”, né si prevedono azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali che possano interferire con queste aree di interesse comunitario. I prati stabili presenti sul territorio comunale non sono interessati dalla variante.

Si rimanda all'approfondimento riportato nel capitolo relativo a "ESCLUSIONE VERIFICA DI SIGNIFICATIVITA’ DELL’INCIDENZA (VINCA) SUI SITI NATURA 2000/ZSC/SIC/ZPS AI SENSI DPR 357/1997 - DPR 120/2003 - DGR FVG 1323/2014"

3. CONCLUSIONI FINALI

Alla luce delle analisi condotte, delle considerazioni e delle riflessioni emerse rispettivamente nelle note in merito alla variante, nelle relazioni e negli effetti riportati, conformemente ai requisiti per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente di cui all'Allegato II della Direttiva comunitaria 2001/42/CE ed il recepimento da parte dello Stato rappresentato dall’Allegato I, D.Lgs.128/2010 del 29 giugno 2010, si ritiene che per la variante in oggetto non sia necessario procedere all'applicazione completa della procedura di “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”, in quanto: - non rientra nel campo di applicazione di cui all’art. 6 comma 2) lettere a) e b) del D. Lgs. 152/2006;

- la variante non avrà effetti sulle aree tutelate in quanto i punti di modifica sono finalizzati sostanzialmente a ridurre le capacità edificatorie attuali.

Ai sensi dell’art.12 comma 6 del D.lgs.152/2010 e s.m.i., inoltre, si ritiene che la verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla presente variante al Piano, in considerazione dell’esiguità e scarsa significatività dei contenuti della variante sotto il profilo degli effetti ambientali, si intenda, col presente rapporto di verifica (screening di VAS), fase svolta e conclusa.

FIRMATO DIGITALMENTE Il progettista

Arch. Fabio SACCON

COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO

INVARIANZA IDRAULICA (Decreto del Presidente della Regione del 27 marzo 2018, n. 083/Pres.)

OGGETTO: VARIANTE N. 47 DI LIVELLO COMUNALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE PER ADEGUAMENTO DELLE DEFINIZIONI, DEI PARAMETRI EDILIZI E DELLE DESTINAZIONI D’USO, CON SOSTITUZIONE DELLA BASE CARTOGRAFICA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI, CON AMPLIAMENTO DELLE ZONE AGRICOLE E A SEGUITO DI VERIFICA DEL CONFINE COMUNALE, CON STRALCIO ZONA C E D3d E RIPERIMETRAZIONE PERTINENZA INEDIFICABILE IN ZONA B1a E DEL NUCLEO DI ZONA A GORIZZO.

Il sottoscritto arch. Fabio Saccon progettista della Variante al Piano Regolatore Generale Comunale in oggetto in riferimento al Decreto del Presidente della Regione del 27 marzo 2018, n. 083/Pres., regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica di cui all’articolo 14, c. 1, lett. k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), relaziona quanto segue:

PREMESSO - che, sono soggetti al regolamento di cui in premessa le seguenti tipologie di trasformazione del territorio regionale che incidono sul regime idrologico e idraulico, ai sensi dell’art. 2 “Ambito di applicazione”, c. 1) lettera a):“Gli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti, qualora comportino trasformazioni urbanistico territoriali e necessitino del parere geologico di cui alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 ….”;

PRESO ATTO che - le disposizioni di cui alla LR n.27/1988 “Norme sull’osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell’art.20 della Legge n.741/1981” continuano ad applicarsi fino all’adozione dei provvedimenti attuativi indicati all’art.3, commi 2,3,e 4 e all’art.17 della LR n.16/2009 “Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio”; - non è pertanto necessario, per la variante al PRGC in argomento, di livello comunale non sostanziale, il parere geologico di cui agli artt. 10 e 11 della LR n.27/1988, come sostituiti dagli artt. 4 e 5 della LR n. 15/1992, in quanto già reso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna – Servizio geologico, preliminarmente all’adozione del PRGC ora in vigore, con parere n. 14/95 del 15.02.1995 (nota n.39845); - le modifiche apportate al Piano Attuativo in oggetto sono riconducibili ad una “variante” non significativa ai fini dell’invarianza idraulica trattandosi meramente di trasposizione del vecchio PRGC su nuova base cartografica con introduzione di modifiche sia dal punto di vista azzonativo che normativo con valenza puntuale, e di modesta entità urbanistica; - viene notevolmente incrementata la superfice delle aree a vocazione agricola a seguito dello stralcio di zone residenziali e produttive (zona residenziale C di circa mq 10.300 e una zona produttiva D3d di circa mq 9.500,00), l’unico ampliamento di zona residenziale riguarda il nucleo del centro storico di Gorizzo dove viene ampliata la zona omogenea A in aderenza all’assetto proprietario per circa mq 2.600,00. Tale area, anche dopo l’approvazione della presente variante, non è edificabile assenza di adeguamento del relativo piano attuativo del centro storico di Gorizzo da attuarsi in successiva fase; -In sintesi le modifiche apportate al PRGC in oggetto riducono, nel complesso, le aree residenziali e produttive, con un miglioramento complessivo rispetto ai criteri dell’invarianza idraulica.

Con la presente

ASSEVERA

Che la variante in oggetto non rientra tra le fattispecie previste all’art. 2, c.1, lettera a) del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Regione del 27 marzo 2018, n. 083/Pres. e comunque apporta modifiche non significative ai fini dell’invarianza idraulica complessiva attuando riduzioni delle aree edificabili e quindi con minor consumo di suolo. Camino al Tagliamento, dicembre 2018

FIRMATO DIGITALMENTE Il progettista

Arch. Fabio SACCON

COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO

ASSEVERAZIONI

OGGETTO: VARIANTE N. 47 DI LIVELLO COMUNALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE PER ADEGUAMENTO DELLE DEFINIZIONI, DEI PARAMETRI EDILIZI E DELLE DESTINAZIONI D’USO, CON SOSTITUZIONE DELLA BASE CARTOGRAFICA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI, CON AMPLIAMENTO DELLE ZONE AGRICOLE E A SEGUITO DI VERIFICA DEL CONFINE COMUNALE, CON STRALCIO ZONA C E D3d E RIPERIMETRAZIONE PERTINENZA INEDIFICABILE IN ZONA B1a E DEL NUCLEO DI ZONA A GORIZZO.

Il sottoscritto arch. Fabio Saccon progettista della Variante al Piano Regolatore Generale Comunale

in oggetto

ASSEVERA

1. che per il presente strumento urbanistico non è necessario il parere di cui all’articolo 10 e 11 della Legge

Regionale 27/88, e come sostituiti dagli articoli 4 e 5 della Legge Regionale 15/92, in quanto già reso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna – Servizio geologico, preliminarmente all’adozione del PRGC ora in vigore, con parere n. 14/95 del 15.02.1995 (nota n.39845);

2. la compatibilità dei nuovi interventi previsti con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-

Bacchiglione, approvato con DPCM del 21/11/2013 e s.m.i., dal Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei tributari della laguna di Marano - Grado, ivi compresa la laguna medesima, del torrente Slizza e del levante, approvato con DPReg n. 28 del 01/02/2017 e dal Progetto di Piano stralcio per la difesa idraulica del torrente Corno approvato con DPReg 047/Pres del

17/02/2012 e s.m.i., con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art.8 delle Norme Tecniche di

Attuazione dei citati piani e la compatibilità tra le trasformazioni/interventi previsti e il perseguimento dell’invarianza idraulica anche a mezzo l’individuazione di adeguate ed efficaci misure compensative.

Camino al Tagliamento, dicembre 2018 FIRMATO DIGITALMENTE

Il progettista

Arch. Fabio SACCON

COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO

RELAZIONE/ASSEVERAZIONE VARIANTE LIVELLO COMUNALE (Ai sensi della L.R.21/2015 – articolo 8, comma 9)

OGGETTO: VARIANTE N. 47 DI LIVELLO COMUNALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE PER ADEGUAMENTO DELLE DEFINIZIONI, DEI PARAMETRI EDILIZI E DELLE DESTINAZIONI D’USO, CON SOSTITUZIONE DELLA BASE CARTOGRAFICA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI, CON AMPLIAMENTO DELLE ZONE AGRICOLE E A SEGUITO DI VERIFICA DEL CONFINE COMUNALE, CON STRALCIO ZONA C E D3d E RIPERIMETRAZIONE PERTINENZA INEDIFICABILE IN ZONA B1a E DEL NUCLEO DI ZONA A GORIZZO.

Il sottoscritto arch. Fabio Saccon progettista della Variante al Piano Regolatore Generale Comunale

in oggetto RELAZIONA E ASSEVERA

che il presente strumento urbanistico costituisce “variante di livello comunale” ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2, c.1, lett.a), essendo il Comune di Camino al Tagliamento dotato di Piano Struttura, della L.R. 25 settembre 2015, n. 21, in virtù delle seguenti considerazioni sintetizzate per ogni singolo punto di variante nelle schede riassuntive riportate nei punti di variante della Relazione: - la variante si identifica nelle condizioni di cui all’art. 3, c. 1, lett.a) della L.R. 21/2015 , e non sono in contrasto con i disposti di cui alle lett. b), c), d) del medesimo comma, in quanto modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell’assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso l’adattamento, l’ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse. Le modifiche non risultano in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali; - la variante osserva i limiti di soglia di cui all’art. 4, comma 1 lett. a), della L.R. 21/2015 in quanto si procede all’adattamento della zonizzazione su nuova base cartografica per riconfigurare il perimetro in aderenza all’assetto proprietario, non incrementando sostanzialmente l’entità dei carichi insediativi; - la variante osserva i limiti di soglia di cui all’art. 4, comma 1, lett. h) della L.R. 21/2015 in quanto si procede all’attribuzione delle aree tralasciate dal PRGC, ma all’interno del confine comunale, di una zona omogena consona. Inoltre si prevede la soppressione di una zona residenziale C non attuata e di una zona produttiva D3d. Tutte le nuove attribuzioni sono riconducibili ad ampliamento di zone omogenee di tipo E ad eccezione di quella relativa alla riperimetrazione del nucleo di Gorizzo che comunque risulta inedificabile senza la successiva approvazione di una dedicata variante al Piano Attuativo della zona A del centro storico di Gorizzo; - la variante risulta di livello comunale ai sensi dell’art. 7, c.1, lett. d) della L.R. 21/2015 in quanto si procede a

sostituire la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti con ripubblicazione degli elaborati progettuali e

viene riconfigurato il perimetro di un ambito, senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale, in

aderenza all’assetto proprietario e secondo la situazione edilizia autorizzata suddividendo la zona omogenea

di pertinenza prevista nell’assetto azzonativo in sottozona edificabile ed inedificabile ai sensi dell’art. 7, c.1, lett.

e) della L.R. 21/2015;

- la variante non richiede la quantificazione di ulteriori fabbisogni, ai sensi del secondo comma dell’articolo 5

della L.R. 21/2015, in quanto non incrementa l’insediabilità nelle singole zone omogenee ;

Camino al Tagliamento, dicembre 2018

FIRMATO DIGITALMENTE

Il progettista Arch. Fabio SACCON


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