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RELAZIONE TECNICA -...

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RELAZIONE TECNICA - DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA - Pagina 5 di 23 RELAZIONE TECNICA - DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA INDICE 1 PREMESSA ................................................................................................................................... 6 2 DESCRIZIONE DEL PUA “AREA MONTEROSA” ........................................................................ 6 3 INQUADRAMENTO DELLE TRASFORMAZIONI RISPETTO AL SITO RETE NATURA 2000 ..... 19 4 BREVE DESCRIZIONE DEL SITO RETE NATURA 2000 ............................................................ 19 5 VERIFICA DELLA NON NECESSITÀ DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA............................ 22
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RELAZIONE TECNICA - DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA - Pagina 5 di 23

RELAZIONE TECNICA - DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

INDICE

1 PREMESSA...................................................................................................................................6

2 DESCRIZIONE DEL PUA “AREA MONTEROSA”........................................................................6

3 INQUADRAMENTO DELLE TRASFORMAZIONI RISPETTO AL SITO RETE NATURA 2000.....19

4 BREVE DESCRIZIONE DEL SITO RETE NATURA 2000 ............................................................19

5 VERIFICA DELLA NON NECESSITÀ DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA............................22

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1 PREMESSA La presente relazione accompagna la dichiarazione di non necessità della Valutazione di incidenza

applicata al PUA “Area Monterosa” situato nel comune di Bussolengo (VR) al fg. 30 mappale 237.

La normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale ed in particolare la “Guida metodologica per la

valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE” (Allegato A) approvata dalla Giunta Regionale

della Regione Veneto con delibera n° 2299 del 9 dicembre 2014 costituiscono il riferimento normativo

della presente relazione, sviluppato alla luce del Parere Commissione Regionale per la Valutazione

Ambientale Strategica (VAS) n° 140/2016 ad oggetto “Verifica di Assoggettabilità del Piano degli

Interventi n, 3/A del Comune di Bussolengo”.

2 DESCRIZIONE DEL PUA “AREA MONTEROSA” L’intervento in oggetto si caratterizza per la trasformazione di aree degradate in aree a destinazione

commerciale ai sensi della L.r. 50/2012 con cambio di destinazione d’uso di porzione di fabbricato

esistente da attività artigianale/industriale ad attività commerciale, previa redazione di un PUA ai sensi

della L.r. 11/2004 art. 19.

Gli interventi edilizi previsti dal PUA saranno contenuti, trattandosi di area già totalmente urbanizzata

seppur non ancora edificata nei limiti massimi consentiti dalla dotazione urbanistica vigente, essendo

possibile un aumento di volumetria nei limiti di quanto consentito dalle NTO PI per le zone D5.1 (rapporto

di copertura max = 60 %), essendo comunque fatti salvi i parametri urbanistici ed edilizi esistenti come da

art. 39 commi 8 e 9 delle Norme Tecniche Operative del PI Var 3.a. In particolare il successivo Intervento

edilizio diretto (IED) conseguente al PUA potrà vedere la ristrutturazione di parte dell’edificio esistente

realizzato negli anni 2001/2002 ai fini di attuare il cambio di destinazione d’uso previsto dal PI, con

obbligo di demolizione di una sua quota parte di circa 500 mq necessaria ai fini urbanistici e la eventuale

realizzazione di ampliamenti nei limiti di quanto già consentito dalle NTO.

In particolare gli interventi di demolizione obbligatori saranno contenuti ad una porzione di 10 m

necessaria, ai fini urbanistici, per creare fuori terra il distacco tra i volumi delle due strutture di vendita,

trattandosi prevalentemente di semplice “smontaggio” degli elementi prefabbricati costituenti la struttura

esistente (pannelli di facciata, tegoli di copertura e relativi shed), nonché effettiva “demolizione” delle

porzioni di partiture interna realizzate prevalentemente in blocchi di cls, mantenendo inalterato il solaio

esistente al piano terra dell’edificio. Complessivamente le demolizioni minime obbligatorie andranno ad

interessate circa il 6% della sup. coperta esistente.

Gli interventi di nuova edificazione saranno realizzati solo tramite IED e nei limiti già consenti dalle NTO

del PI per le zone D5.1, non prevedendo il PUA nuove volumetrie aggiuntive: i nuovi volumi dovranno

essere realizzati possibilmente in aderenza ai volumi esistenti, mantenendo tipologia costruttiva e finiture

esterne omogenee al fabbricato originale.

Le parti di edificio esistente, o di futuro ampliamento, non interessate dal cambio di destinazione d’uso a

commerciale manterranno le destinazioni d’uso originali (artigianale/industriale, e uffici pertinenziali),

ovvero potranno vedere l’individuazione di ulteriori diverse “attività produttive non commerciali” sempre

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nei limiti già consenti dalle NTO del PI per le zone D5.1.

Per quanto attiene al cambio di destinazione d’uso ad attività commerciale, con riferimento ai contenuti

delle Norme Tecnico Operative (NTO) del PI Var. 3.a, si riscontra che le politiche per lo sviluppo del

sistema commerciale sono finalizzate prioritariamente a (cfr. art. 39, comma 1 NTO):

� incentivare il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree e strutture dismesse e degradate;

� rigenerare l’economia ed il tessuto sociale e culturale urbano;

� favorire la riqualificazione dei centri storici e urbani attraverso lo sviluppo delle attività

commerciali;

� favorire la creazione di una rete distributiva efficiente e rafforzare il servizio di prossimità.

Il PI variante n° 3a ha individuato le Aree degradate soggette alla sottoscrizione di un Accordo Pubblico

Privato ai sensi dell’Art. 6 della LR 11/2004 e alla redazione di un PUA e nei quali si applicano le

disposizioni della LR 50/2012 (cfr. art. 39, comma 6 NTO).

Genericamente nelle aree degradate, individuate dal PI var. 3a nell’Elaborato 09 “Schede Accordi Art. 6

L.R. 11/2004 – Aree degradate LR 50/2012, Schede Edifici a destinazione commerciale, Zone D

pertinenziali” e nelle Tavole 1 e 2, è consentito l’insediamento degli esercizi di vicinato, delle medie e

grandi strutture di vendita previa (cfr. art. 39, comma 7 NTO) previo:

� sottoscrizione di un Accordo Pubblico Privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 secondo le

modalità stabilite tra le parti, fermo restando limiti e condizioni poste dalla LR11/2004 e dalle NT

del PAT;

� redazione di un PUA con verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs

152/2006 e s.m.i. e verifica e rispetto della procedura per la valutazione di incidenza tenendo

presente i casi di esclusione di cui alle disposizioni regionali.

Nel lotto in oggetto si applicano quindi i parametri urbanistici ed edilizi riportati nella scheda “Area 1”

individuate nell’Elaborato. 09 del PI Var. 3a. Per quanto non riportato nella scheda valgono i parametri

edilizi ed urbanistici della zona di appartenenza (cfr. art. 39, comma 8 NTO) cioè la ZTO D5.1

“Insediamenti tradizionali ed innovativi di completamento” di cui all’art. 34 NTO PI Var 3.a. Per i lotti ed

edifici oggetto del cambio d’uso a commerciale sono quindi comunque consentiti i parametri urbanistici ed

edilizi esistenti.

Si riporta di seguito una descrizione degli ambiti oggetto di trasformazione, come inquadrati nella variante

3a al PI quale “Area degradata n. 1“.

2.1 Descrizione dell’ambito

L’area è inserita all’interno di una zona urbanistica artigianale-produttiva concepita negli anni ‘70 ed è

occupata da un edificio. L’edificio allo stato attuale non è utilizzato in quanto, anche a causa della crisi

economica, ha una dimensione di superficie complessiva notevole e non appetibile ad alcuna

destinazione d’uso se non quella per la grande industria manifatturiera.

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da via Festara, lotto da nord-oves

da via Molinara, lotto da ovest

da via Festara, lotto da sud-ovest

da via P. Vassanelli, lotto da sud-est

da via 2 Giugno, lotto da est

da via 2 Giugno, lotto da nord-est

angolo via 2 Giug

no-via P. Vassanelli

vista interna edificio esistente (corpo ovest)

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lotto da nord-ovest

facciata su via Festara (lato ovest)

fabbricato da nord-est, da ingresso su via 2 Giugno

facciata su cortile interno (lato est) blocco ingressi ufficio

facciata su via Festara (lato ovest) a quota seminterrata

facciata su cortile interno (lato est) con quota seminterrata

angolo via 2 Giugno-via P. Vassanelli a quota seminterrata

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Piano scantinato Piano terra Piano primo

Corpo A:

Zona Carico-Scarico Merci - Laboratorio - Magazzino Presidiato - Ricevimento Clienti - Salette Clienti -

Uffici - Spaccio Aziendale - Servizi

6 640

Uffici - Sala Riunione - Archivio - Servizi

1 529

Zona Carico-Scarico Merci - Magazzino Presidiato - Spogliatoi -

Infermeria - Refettorio - Servizi6 933

Totale corpo A: 6 933 mq 6 640 mq 1 529 mq 15 102 mqCorpo B:

Cabina ENEL - Vano Misure - Cabina Utente

38

Totale corpo B: 38 38 mqCorpo C:

Tettoie - Deposito Colle - Foresteria - Vigilanza - Servizi

555

Totale corpo C: 555 555 mqCorpo D:

Centrale Termica(totalmente interrata)

78

Totale corpo D: 78 mq 78 mq

Totali: 7 011 mq 7 233 mq 1 529 mq 15 773 mq

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Sezione trasversale edificio esistente

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Superficie coperta esistente mq 7.195 considerando tutte le strutture accessorie esistenti

Superficie lotto di pertinenza mq 18.377

Numero di piani 1/2 più piano scantinato

Altezza massima esistente 10 ml

Indice di copertura fondiario esistente (7.195/18.377)x100=39 %

A livello edilizio la destinazione d’uso in atto è quella di opificio calzaturiero "CALZATURIFICIO MONTEROSA S.P.A.", che sviluppa le funzioni specifiche e relative superfici sviluppate nella tabella di riepilogo dei dati riportate in allegato alla RELAZIONE ILLUSTRATIVA PUA.

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Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

“Piano di Area del Quadrante Europa”;

Tav. 2 - Carta delle Invarianti nessuna segnalazione relativa all’area in oggetto si segnala, esterno all’area in esame: “Nuclei rurale di antica origine” e “Ambito agricolo di pianura”

Tav. 3 - Carta della fragilità “Area idonea”

Tav. 4 - Carta della trasformabilità “Area di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente produttiva"

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Elab. 01 “Tav. 1 - Usi e modalità di intervento - Zoning“ scala 1:5.000

ZTO di appartenenza

specifica di classificazione ai sensi della Legge regionale commercio n. 50 del 28.12.2012

“D5.1 - Insediamenti tradizionale ed innovativi di completamento” “Aree degradate LR 50/2012 (Elaborato 09)” identificata con il n° 1, e “Individuazione perimetro Centro Urbano”

Elab. 04 “Tav.2.3 - Usi e modalità di intervento. Zoning - zone significative Festara” scala 1:2.000

ZTO di appartenenza

specifica di classificazione ai sensi della Legge regionale commercio n. 50 del 28.12.2012

zona omogenea “D5.1/03” “Aree degradate LR 50/2012 (Elaborato 09)” identificata con il n° 1, e “Individuazione perimetro Centro Urbano”

Elab. 05 “Tav. 03 - Vincoli” scala 1:5.000 “Cento abitato (art. 4 Dls 285/92)”

Elab. 05 “Tav. 04 - Superficie agricola trasformabile e consolidato” scala 1:10.000

“Aree di Urbanizzazione Consolidata - Fonte PAT 2010”

Elab. 07 “Tav. 05 - Centri abitati codice della strada e centro urbano Lr 50/2012” scala 1:10.000

”Individuazione zona di degrado - Elab. 09 Aree degradate LR 50/2012”, nonché inserita sia in “Perimetro Centro Abitato (art. 4 D. Lgs 285/92)” che in “Perimetro Centro Urbano (L.R. 50/2012)”

Elab. 09 “Schede Accordi Art. 6 LR 11/2004 - Aree degradate LR 50/2012, Edifici a destinazione commerciale, Zone D Pertinenziale”

l’area è inserita nel settore “AREE DEGRADATE - art. 3 LR 50/2012. Idoneità alla localizzazione di medie e grandi strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 1.500 m”, scheda “Aree degradate - Area n°1”

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Come si evince dalle immagini seguenti, il sito in esame dista le seguenti distanze dalle principali reti

viabilistiche interessanti il territorio comunale e, più in generale, il quadrante ovest della provincia di

Verona:

� circa 0,6 km dalla SR 11, a cui è connesso tramite una idonea rotonda di innesto;

� circa 0,6 + 2,0 km dalla SS12 e alla “Strada Complanare” (Variante alla SP5);

� circa 0,6 + 2,0 + 2,0 = 4,6 km dall’autostrada A22 casello Verona Nord.

� circa 4,2 km dall’autostrada A4 casello Sommacampagna, tramite viabilità comunali

Si segnala per altro la vicinanza dell’area a due ambiti interessati da “Grande struttura di vendita”

(vedere PTCP Verona) relativi al centro commerciale “La grande Mela”, posto sotto il Comune di Sona

(vedere CC1) direttamente prospiciente l’area in esame, e al centro commerciale “Città Mercato-Auchan

Bussolengo” posto a circa 1,5 km a nord (vedere CC2 ):

Area PUA in esame

SR11

A22

Verona Nord

Sommacampagna

A22

A4

A4

SS12

CC1

CC2

SP5

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2.2 Interventi previsti dal PUA

Il PUA prevede la ristrutturazione dell’edificio esistente con demolizione obbligatoria di una sua quota

parte e con la possibilità di inserire due nuove strutture di vendita che dovranno avere cadauno una

Superficie di vendita massima di mq. 2500, intendendosi la superficie utile avente destinazione

commerciale e destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché

l’area destinata alle esposizioni. Sono inoltre previsti un totale di 8.810 mq di Superficie commerciale

massima comprendente, oltre alla suddetta Superficie di vendita, l’area destinata a magazzini, depositi,

avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi, ecc.. I due nuovi edifici avranno una distanza tra loro di

m 10,00, con accessi carrai e pedonali indipendenti e una divisione netta con recinzione adeguata,

risultando totalmente autonomi – se pur adiacenti – anche al piano seminterrato. In ogni caso non si

verificherà l’unione tra le due strutture per realizzare una unica struttura di vendita superiore a mq. 2500,

cioè una Grande Struttura di Vendita secondo la definizione dell’art.3 lett. g) della LR. 50/12.

L’intervento dovrà quindi rimanere nei limiti di quanto previsto al punto e) dell’art. 3 della LR. 50/12 per le

“medie strutture di vendita” (“media struttura di vendita: l’esercizio commerciale singolo o

l’aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita

compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati”), ovvero al punto f) medesimo articolo per i “medi centri

commerciali” (“medio centro commerciale: una media struttura di vendita costituita da un’aggregazione

di esercizi commerciali inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e che

usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente”).

In particolare per quanto attiene alle attività commerciali, nel lotto si applicano i parametri urbanistici ed

edilizi riportati nella scheda “Area 1” individuata nell’Elaborato. 09 del PI, come sintetizzati nella tabella

seguente:

Area PUA in esame

CC1

CC2

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Potenzialità edificatoria in ZTO di appartenenza

Dati dimensionali di progetto

ZTO di progetto D5.1 Superficie commerciale lorda di pavimento massima

8.810 mq

Rapporto di copertura massimo su ZTO di appartenenza

60% Superficie commerciale massima 8.810 mq

Superficie coperta max realizzabile 11.026 mq Superficie di vendita massima

2.500 x 2 mq

Altezza massima

= esistente

Fatto salvo il rispetto della suddivisione della Superficie di vendita massima in due nuove strutture di

vendita da 2.500 mq massimo cadauna, le medesime potranno essere suddivisibili in fase di Intervento

edilizio diretto (IED) in più esercizi commerciali comprendenti negozi, botteghe, magazzini e depositi

commerciali, ecc nei limiti di quanto stabilito dalle NTO PI e dalla LR 50/2012 e s.m.i.

Altresì, fatto salvo il rispetto della Superficie commerciale lorda di pavimento massima prevista per l’intero

lotto in 8.810 mq, le Superfici commerciali non di vendita destinate a magazzini, depositi, avancasse,

locali di lavorazione, uffici e servizi, ecc., comunque pertinenziali alle superfici di vendita e pari a [8.810–

(2.500+2.500)] = 3.810 mq, potranno essere liberamente impiegate in fase di Intervento edilizio diretto

(IED) tra le due strutture di vendita e tra i diversi piani, nei limiti del rispetto degli standard urbanistici e

delle dotazioni minime di servizi previste dalle norme vigenti.

Inoltre, come da art. 39 commi 8 e 9 delle Norme Tecniche Operative del PI, per quanto non riportato

nella scheda valgono i parametri edilizi ed urbanistici della zona di appartenenza, cioè la ZTO D5.1

“Insediamenti tradizionali ed innovativi di completamento” di cui all’art. 34 NTO PI, potendosi in tal senso

prevedere in sede di IED ampliamenti dei volumi esistenti nei limiti di una sup. coperta del 60 % del lotto,

nonché l’insediamento di ulteriori destinazioni d’uso quali “attività produttive sia di tipo tradizionale che

innovativo e dei relativi uffici e servizi” dovendosi intendere “per processo produttivo ogni attività diretta

alla produzione di beni e servizi, anche mediante procedimenti innovativi, non limitata ai soli processi di

trasformazione della materia o all’assemblaggio di parte di beni già finiti e diretta anche a stoccaggio e

processi di logistica” come da comma 2 medesimo art. 34.

Nel dettaglio il Piano Urbanistico Attuativo, resosi possibile per le previsioni del PI, propone i seguenti

interventi tutti da attuarsi in sede di IED:

a) la creazione di due separate Strutture di vendita SUD e NORD, previa demolizione di una porzione

di 10 m dei fabbricati esistenti fuori terra e divisione dell’area scoperta del lotto in due aree distinte,

separate con opportune suddivisioni adeguate;

b) la realizzazione di nuovi sistemi di accesso al lotto separati per le due Strutture di vendita, previo

apertura di 2 ulteriori varchi: la Struttura di vendita SUD sarà servita da un nuovo accesso su via

Vassanelli, dove è previsto sia ingresso che uscita dall’area; la Struttura di vendita Nord invece

manterrà, opportunamente adeguato, l’acceso esistente su via 2 Giugno a cui ne andrà aggiunto

uno nuovo su via Festara, dove è previsto il solo ingresso al lotto.

c) la ristrutturazione, con eventuale ampliamento, dell’edificio esistente con inserimento di due

autonome strutture di vendita con Superficie di vendita massima di mq. 2.500 cadauna, suddivisibile

RELAZIONE TECNICA - DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA - Pagina 16 di 23

in fase di IED in più esercizi commerciali, nonché di una Superficie commerciale lorda di pavimento

massima prevista per l’intero lotto in 8.810 mq: le Superfici commerciali non di vendita, pari a

[8.810–(2.500+2.500)] = 3.810 mq, potranno essere liberamente impiegate in fase di IED tra le due

Strutture di vendita SUD e NORD e tra i diversi piani, nei limiti del rispetto degli standard urbanistici

e delle dotazioni minime di servizi previste dalle norme vigenti; per le parti di edificio non interessate

dall’insediamento di attività commerciale, potranno essere previste destinazioni d’uso anche diverse

dalle originali in atto, se rientranti tra le “attività produttive non commerciali” indicate in precedenza;

d) la realizzazione degli standard urbanistici conseguenti alle nuove destinazioni commerciali

consistenti nella realizzazione di nuove aree a parcheggio, da tenersi indipendenti per le due

Strutture di vendita, e da ricavarsi parte nelle aree scoperte del lotto e parte in autorimesse ricavate

al piano seminterrato esistente; le aree a standard non saranno cedute al Comune ma su di esse

andrà costituito un vincolo di destinazione d’uso pubblico; saranno altresì realizzati i parcheggi

pertinenziali alle suddette “attività produttive non commerciali”;

e) il potenziamento dei sotto-servizi già esistenti al fine di rendere il lotto del tutto idoneo all'intervento

di inserimento delle Strutture di vendita, prevedendo l’adeguamento della rete di raccolta delle

acque meteoriche e superficiali di dilavamento pertinente ai parcheggi, dotandola prima dello scarico

delle acque nel sottosuolo di apposite vasche di raccolta stagna e di opportuni trattamenti (quali

sistemi di sedimentazione accelerata, o altri sistemi equivalenti per efficacia), con rete di

smaltimento a dispersione orizzontale.

L’ambito risulta di fatto già urbanizzato e dotato degli allacciamenti diretti ai pubblici servizi quali

Acquedotto, Rete del metano, linee elettriche e fognatura, e pertanto non sono previste in tal senso

particolari opere di urbanizzazione. Le dotazioni progettuali a standard previste saranno tutte destinate

a parcheggi pubblici insistenti su aree private.

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INTERO LOTTOStruttura di vendita SUD

Struttura di vendita Nord

Superficie totale 18 377 mq

11 026 mq

(60% di 18.377)

Superficie di vendita massima 2 500 mq 2 500 mq

Superficie commerciale lorda di pavimento 8 810 mq

Superficie coperta massima

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Si riporta a seguire sia la PLANIMETRIA GENERALE PUA MONTEROSA, sia la tavola

“QUANTIFICAZIONE AREE STANDARD PUA MONTEROSA”.

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3 INQUADRAMENTO DELLE TRASFORMAZIONI RISPETTO AL SITO RETE NATURA 2000

Il territorio comunale è interessato parzialmente dal Sito Natura 2000 - SIC IT3210043 “Fiume Adige tra

Belluno Veronese e Verona Ovest”, che si trova a lambire il territorio nella parte Nord.

Inquadramento delle aree degradate e degli edifici a destinazione commerciale rispetto al SIC IT3210043 e agli habitat di interesse comunitario

Come si può osservare dall’immagine, l’ambito di intervento del PUA è esterno al SIC IT3210043 e quindi

agli elementi chiave di questo habitat di interesse comunitario.

In particolare l’ambito ricade all'interno dell'area industriale - commerciale di Bussolengo, ubicata a sud

della S.R. 11 "Padana Superiore". L’ambito di PUA risulta già totalmente edificato ed è situato a più di

3,7 km dal SIC IT3210043.

4 BREVE DESCRIZIONE DEL SITO RETE NATURA 2000 Il sito si colloca nella regione alpina e ha una superficie complessiva di 476 ettari. Esso corrisponde al

corso del fiume Adige a monte della città di Verona e si estende localmente alle incisioni dei corsi

d’acqua lessinei il cui sbocco in Adige avviene in territorio comunale di Verona. Il nucleo centrale di tale

Area PUA in esame

SIC IT3210043 “Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest”

RELAZIONE TECNICA - DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA - Pagina 20 di 23

area è costituto dal centro abitato di Verona, fattore di notevole pressione antropica sia diffusa, sia

direttamente interagente con il sistema fluviale, prevalentemente a causa della totale artificializzazione

delle rive.

La peculiarità del Sito è data da una serie di elementi che sono sintetizzati nelle righe con le quali il Sito

viene descritto nel formulario standard “Tratto di fiume con ampie fasce ripariali e con vegetazione

igrofila arboreo – arbustiva. Qualche residua zona golenale”. L’importanza dell’area, come citato sempre

nel formulario, è data dai seguenti aspetti “Il Sito nel suo insieme riveste notevole importanza per le

specie legate alle zone di acqua corrente. La presenza di tratti golenali, seppur limitati, offre possibilità

riproduttive per le specie della fauna vertebrata”.

Il formulario standard, come riportato a pagina seguente, individua le specie faunistiche elencate

nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CE o nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE o che comunque sono

oggetto di tutela ai sensi dell’art. 4 della Direttiva sopra citata.

La regione Veneto con DGR n. 2816/09 ha approvato la “Cartografia degli habitat e habitat di specie della

Rete Natura 2000 della regione Veneto” del SIC IT3210043 “Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona

Ovest”. Gli habitat suddetti rientrano nelle categorie dell’Allegato I della Direttiva 92/43/CE e sono inseriti

all’interno del “Manuale di Interpretazione degli Habitat (Eur 27, July 2007). Tale cartografia sostituisce di

fatto le indicazioni delle schede descrittive del Sito.

Gli habitat di interesse comunitario cartografati sono entrambi in ambito comunale e sono:

� Habitat 91E0* : Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion

incanae, Salicion albae) – habitat prioritario:

Foreste alluvionali, ripariali e paludose di Alnus spp., Fraxinus excelsior e Salix spp. presenti lungo

i corsi d’acqua sia nei tratti montani e collinari che planiziali o sulle rive dei bacini lacustri e in aree

con ristagni idrici non necessariamente collegati alla dinamica fluviale. Si sviluppano su suoli

alluvionali spesso inondati o nei quali la falda idrica è superficiale, prevalentemente in

macrobioclima temperato ma penetrano anche in quello mediterraneo dove l’umidità edafica lo

consente (fonte: Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE).

� Habitat 3260: Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e

Callitricho- Batrachion.

Questo habitat include i corsi d’acqua, dalla pianura alla fascia montana, caratterizzati da

vegetazione erbacea perenne paucispecifica formata da macrofite acquatiche a sviluppo

prevalentemente subacqueo con apparati fiorali generalmente emersi del Ranunculion fluitantis e

Callitricho-Batrachion e muschi acquatici. Nella vegetazione esposta a corrente più veloce

(Ranunculion fluitantis) gli apparati fogliari rimangono del tutto sommersi mentre in condizioni

reofile meno spinte una parte delle foglie è portata a livello della superficie dell’acqua (Callitricho-

Batrachion). Questo habitat, di alto valore naturalistico ed elevata vulnerabilità, è spesso associato

alle comunità a Butomus umbellatus; [...]. La disponibilità di luce è una fattore critico e perciò

questa vegetazione non si insedia in corsi d'acqua ombreggiati dalla vegetazione esterna e dove

la limpidezza dell’acqua è limitata dal trasporto torbido (fonte: Manuale italiano di interpretazione

degli habitat della Direttiva 92/43/CEE).

RELAZIONE TECNICA - DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA - Pagina 21 di 23

Specie faunistiche elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CE o nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE

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5 VERIFICA DELLA NON NECESSITÀ DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Dalla lettura del Parere Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) n°

140/2016 ad oggetto “Verifica di Assoggettabilità del Piano degli Interventi n, 3/A del Comune di

Bussolengo”, risulta che l’intervento in oggetto è riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione

di incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 2299 del 09 dicembre 2014 al

punto 6 “piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d’uso residenziale, espressamente

individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto

con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell’autorità

regionale per la valutazione di incidenza” o assimilabili. riscontrando che per l’area in esame la “Banca

dati della Carta della Copertura del Suolo aggiornamento 2012” prevede la categoria “12110 - Aree

destinate ad attività industriali e spazi annessi”.

Elaborazione GIS della “Banca dati della Carta della Copertura del Suolo aggiornamento 2012”

Per altro, dalla lettura degli elaborati del PUA “Area Monterosa” emerge che le trasformazioni previste

rientrano – secondo quanto previsto nella “Relazione tecnica - dichiarazione di non necessità della

procedura di Valutazione di Incidenza” steso per il PI Var 3.a – nella categoria “2. insediamento di

medie strutture di vendita in aree totalmente edificate che si inseriscono all'interno dell'area

industriale - commerciale di Bussolengo, a sud del tracciato autostradale”.

L’attuazione del PUA “Area Monterosa” in esame, e il conseguente insediamento di nuove strutture di

vendita all’interno dell’edificio esistente, non comporterà quindi alcuna sottrazione di potenziale habitat di

specie dal momento che le aree sono allo stato attuale totalmente edificate e si inseriscono in una

matrice consolidata prevalentemente a destinazione commerciale/artigianale, e quindi poco “appetibile”

per le specie faunistiche che prediligono altri habitat di specie.

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Le aree di trasformazione non presentano alcun valore ecologico e non sono collegate né fisicamente né

funzionalmente con il Sito Natura 2000 SIC IT3210043 “Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona

Ovest”.

Per quanto riguarda invece la fase di cantiere, i principali fattori perturbativi associati alla realizzazione

degli interventi sono i fattori di alterazione tipici dei cantieri edili per la costruzione e/o ampliamento di

edifici, ovvero produzione di polveri e propagazione di rumore in fase di cantiere, peraltro estremamente

limitati e contenuti, trattandosi in prevalenza – come in precedenza descritto – di semplice “smontaggio”

degli elementi prefabbricati esistenti, con interventi edilizi che andranno complessivamente ad interessate

meno del 6% della sup. coperta esistente, nonché alla movimentazione dei materiali nell’area di cantiere.

Tenuto conto dei fattori perturbativi individuati, sulla base delle indicazioni fornite in tal senso dalla

“Relazione tecnica - Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza” e dal

“Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS” sviluppati per il PI Var 3.a, l’ambito di

influenza è stato assunto per la fase di cantiere pari a 500 m considerando sia la propagazione di rumore

che la produzione di polveri.

Ciò premesso, le specie di interesse comunitario che potenzialmente frequentano il fiume Adige sono

legate principalmente all'ambiente acquatico e alle aree prospicienti per lo svolgimento delle loro funzioni

vitali, e quindi esse sono rinvenibili preferibilmente in tali ambiti.

Pertanto, tenuto conto della temporaneità degli effetti legati alla fase di cantiere, della localizzazione

dell’ambito di trasformazione in esame, distante più di 3,7 km dal fiume Adige, vedendo comunque

interposta una consistente serie di barriere antropiche (quali la SP 5 Via Gardesana, la SS12,

l’Autostrada del Brennero, la SR 11 e la Zona Industriale/commerciale di Bussolengo), nonché della

tipologia di interventi (che prevede in prevalenza interventi di semplice “smontaggio” degli elementi

prefabbricati esistenti limitati ad alcune porzioni di fabbricato, assimilabili a meno dell’8% della sup.

coperta esistente), si ritiene che le specie non risultano vulnerabili alla fase di cantierizzazione.

In merito comunque al disturbo sulla fauna indotto dalle lavorazioni di cantiere, si sottolinea che le classi

faunistiche degli uccelli potenzialmente presenti nell’intorno dell’area di intervento sono generalmente

caratterizzate da una elevata capacità di spostamento che consente loro, in caso di fenomeni perturbativi,

di spostarsi con velocità verso i siti più favorevoli presenti nelle vicinanze e ritornare nella zona

frequentata al termine dei lavori (come specificato dalla “Relazione tecnica - Dichiarazione di non

necessità della procedura di Valutazione di Incidenza” sviluppato per il PI Var 3.a).

In relazione al SIC IT3210043 “Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest”, tenuto conto che per

l’area in esame la “Banca dati della Carta della Copertura del Suolo aggiornamento 2012” prevede la

categoria “12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi”, della localizzazione dell’ambito di

intervento in esame (distante più di 3,7 km dal fiume Adige), in considerazione che trattasi di cambio di

destinazione d’uso di edifici già destinati ad attività industriale/artigianale, del valore ecologico delle aree

interessate dalle trasformazioni (che sono allo stato attuale totalmente edificate), si ritiene che nel merito

del PUA “Area Monterosa” non risultano possibili effetti significativi negativi sul Sito della Rete

Natura 2000


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