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RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 18 Maggio 2016
Il giorno 18 Maggio 2016 alle ore 11,00 a Roma presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, nella sala Azzurra, si è riunita la commissione ARCONET di cui all’articolo 3-bis del decreto
legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.
Ordine del giorno:
1) Quesito delle Autonomie speciali sulla contabilizzazione dei fondi UE
2) Proposta Regioni modifica allegato al risultato di amministrazione, e l’alternativa proposta di
modifica , concordata in Commissione, concernente la nota integrativa nel principio applicato
della programmazione, entrambe riguardanti l’analisi del disavanzo.
3) Adeguamento del piano economico degli enti territoriali al DM 22-2-16 e aggiornamento piano
finanziario già approvato
4) Proposte di modifica del principio applicato del bilancio consolidato
5) Schema di decreto concernente il monitoraggio del maggiore disavanzo del riaccertamento
straordinario dei residui.
Presenze:
MEF -RGS Salvatore Bilardo assente
MEF -RGS Cinzia Simeone
MEF -RGS Paola Mariani assente
MEF -RGS Daniela Collesi assente
MEF -RGS Emilia Scafuri
MEF -RGS Antonio Cirilli
MEF -RGS Lamberto Cerroni assente
MEF -RGS Silvia Chiodi assente
MEF -RGS Massimo Anzalone MEF -RGS Luciano Zerboni
PCM - Affari Regionali Saverio lo Russo
PCM - Affari Regionali Giancarlo Magnini assente
M.Interno Giancarlo Verde assente
M.Interno Massimo Tatarelli assente
M.Interno Maria Giovanna Pittalis
M.Interno Francesco Zito
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M.Interno Michele Scognamiglio assente
M.Interno Roberto Pacella
Corte dei Conti Alfredo Grasselli assente
Corte dei Conti Ferone Rinieri assente
Istat Gerolamo Giungato
Istat Grazia Scacco
Istat Susanna riccioni assente
Istat Luisa sciandra assente
Regione a statuto ordinario Antonello Turturiello assente
Regione a statuto ordinario Claudia Morich assente
Regione a statuto ordinario Onelio Pignatti
Regione a statuto ordinario Marco Marafini
Regione a statuto speciale Marcella Marchioni
Regione a statuto speciale Fulvia Deanesi
UPI Francesco Delfino
UPI Gianluigi Masullo assente
ANCI Alessandro Beltrami assente
ANCI Riccardo Mussari
ANCI Giuseppe Ninni
ANCI Roberto Colangelo
OIC Alessandro Sura assente
CNDC Marco Castellani assente
CNDC Paolo Tarantino
CNDC Luciano Fazzi assente
CNDC Luigi Puddu
ABI Rita Camporeale assente
ABI Carla Ottanelli assente
Assosoftware Roberto Bellini assente
Assosoftware Laura Petroccia
uditore bki Giorgio Ivaldi
uditore bki Stefano Ranucci assente
Alessandra Bonifazi
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Prima di avviare i lavori, la dott. Cinzia Simeone informa la Commissione che il 12 maggio 2016:
- il Ragioniere Generale dello Stato ha firmato il decreto concernente la composizione della Commissione a
decorrere al 12 maggio 2016, aggiornata alle nuove designazioni pervenute. Il decreto è stato pubblicato sul sito
ARCONET nella sezione dedicata alla Commissione ARCONET;
- è stato emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che, in applicazione dell’articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, all’articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, definisce le
modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili delle Regioni, delle Province autonomie di Trento e di
Bolzano, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, alla banca dati delle Amministrazioni
pubbliche, gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato.
Successivamente presenta il rappresentante dell’IGRUE Dott. Stefano Mangogna, che partecipa alla riunione ai
sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 16 dicembre 2014, in
quanto esperto della materia di gestione dei fondi comunitari, oggetto del 1° quesito.
1) Quesito delle Autonomie speciali sulla contabilizzazione dei fondi UE
1.1. Il flusso finanziario relativo alle risorse provenienti dall’UE può essere schematicamente ricostruito
così:
UE Autorità di certificazione lead partner partner di progetto
Si ritiene che qualcuno di questi passaggi avvenga in assenza di discrezionalità, e dunque possa essere
collocato in partita di giro?
Proposta di risposta delle Autonomie speciali:
Il passaggio dell’autorità di certificazione avviene “per conto” dell’UE e in assenza di discrezionalità,
dunque le entrate e le spese connesse vanno contabilizzate in partita di giro.
Il passaggio del LP avviene in assenza di discrezionalità, dunque le entrate e le spese connesse vanno
contabilizzate in partita di giro.
L’attività del soggetto attuatore va contabilizzata nei titoli operativi.
Risposta della Commissione Arconet
Al fine della corretta classificazione delle entrate e delle spese tra le partite di giro in attuazione del principio
applicato della contabilità finanziaria n. 7 (allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), l’individuazione della natura
discrezionale o meno della spesa è effettuata con riferimento al procedimento di spesa complessivo, e non solo
con riguardo alla fase finale dell’erogazione della spesa in quanto, nelle fasi dell’ordinazione e del
pagamento delle spese, l’individuazione dei destinatari, dei tempi e degli importi è sempre effettuata come
mera attività esecutiva di quanto definito nella fase decisionale.
Al riguardo si richiama il principio applicato della contabilità finanziaria 7.1, il quale prevede che hanno la
natura di servizi per conto di terzi quelle: “svolte dall’ente come “capofila”, solo come mero esecutore della
spesa, nei casi in cui l’ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di
importi predefiniti. I destinatari delle spese concernenti i “trasferimenti per conto terzi” registrano l’entrata
come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento è stato erogato, in deroga al principio per
il quale i trasferimenti devono essere registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il
soggetto che ha effettivamente erogato le risorse”.
Massimo Anzalone
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Flussi finanziari relativi alle attività svolte dalle Amministrazioni Regionali in qualità di Autorità di gestione e
di certificazione dei programmi operativi
Nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti UE, le Amministrazioni titolari dei programmi finanziati dai
fondi strutturali (le Amministrazioni centrali per i Programmi operativi nazionali e le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano per i Programmi operativi a titolarità regionale), per l’attuazione, gestione,
sorveglianza e il controllo del programma sono tenute a designare Autorità (Autorità di gestione, Autorità di
Certificazione e Autorità di Audit) tra loro indipendenti, i cui compiti e procedure sono rigidamente
disciplinate dalla normativa europea (Reg. 1303/2013 e i rispettivi regolamenti di esecuzione, nonché i
regolamenti di settore dei fondi ad es: il Reg. 1301/2013 per il FESR etc.).
L’attuazione dei programmi comunitari è sottoposta alla verifica periodica, almeno annuale, del Comitato di
sorveglianza, composto anche da rappresentanti delle altre Amministrazioni pubbliche diverse da quella
titolare del programma e dai rappresentanti del partneriato economico e sociale di riferimento del programma
individuato ai sensi del Reg. 240/2014, con la funzione di accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del
programma e di indirizzare la futura attività dell’Autorit di gestione del programma medesimo, di approvare
eventuali modifiche al programma medesimo e tutti gli altri compiti previsti dal Reg. 1303/2013. Il Comitato di
sorveglianza svolge anche la funzione fondamentale di definire i criteri di ammissibilità e di selezione dei
progetti che potranno essere finanziati con le risorse del programma operativo, cui si l’Autorità di gestione si
dovrà attenere per la individuazione dei progetti finanziabili con le risorse del programma operativo.
L’Amministrazione titolare di programmi comunitari svolge la propria attività in esecuzione delle norme
comunitarie, in assenza di discrezionalità. Conseguentemente, i relativi flussi finanziari, trasmessi dalla UE
all’Autorità di certificazione sono contabilizzati tra le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, escluse
le risorse dell’Asse assistenza tecnica, da registrare come contributi da UE.
Flussi finanziari relativi alle attività svolte dalle Amministrazioni Regionali in qualità di Beneficiari
nell’ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l’obiettivo “Investimenti in favore della
crescita e dell'occupazione” o in qualità di Beneficiari capofila (lead partner) nell’ambito dei programmi
operativi finanziati dai fondi strutturali per l’obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea”
Nel rispetto dei bandi e delle regole definite dall’Amministrazione titolare del programma comunitario, i
beneficiari dei programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione” o i lead partner (beneficiari capo fila) nel caso dei programmi dell’obiettivo “Cooperazione
Territoriale Europea” definiscono e presentano i progetti, individuano i partner, suddividono il progetto e la
spesa tra i partner, ed assumono la responsabilità di garantire la realizzazione dell’intera operazione secondo
le modalità del progetto presentato.
Tale attività, e la conseguente attività di erogazione della spesa, non può essere considerata come attività
effettuata in assenza di discrezionalità.
Pertanto, i beneficiari delle risorse erogate dalle Amministrazioni titolari di programmi comunitari, compresi
quelli che svolgono il ruolo di capofila (lead partner), contabilizzano i flussi finanziari tra i Contributi, e non
tra le partite di giro.
I beneficiari capofila contabilizzano le risorse come “Contributi da UE”.
Gli altri beneficiari contabilizzano le risorse come “Contributi dall’ente capofila” (ad esempio “Contributi da
Regione”, se la Regione è il beneficiario-capo fila) e identificano la natura comunitaria delle entrate e delle
spese attraverso il codice della transazione elementare”.
In risposta ad una richiesta dei rappresentanti delle Regioni, il rappresentante dell’IGRUE specifica che le
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risorse del cofinanziamento statale sono contabilizzate con le medesime modalità previste per i finanziamenti
europei cui si riferiscono.
1.2 Se una Regione è autorità di certificazione di un programma comunitario che vale 100, e
contemporaneamente riveste anche il ruolo di Lead Partner per un progetto dell’importo di 5 afferente
allo stesso programma, come deve comportarsi?
a. Al lordo: impegna e paga 100 sul capitolo di spesa relativo al suo ruolo di autorità di certificazione, e
commuta 5 in entrata sul bilancio regionale? (questa previsione rispetta il principio della contabilizzazione al
lordo, ma contravviene al divieto di regolazioni contabili tra strutture dello stesso Ente prive di autonomia di
bilancio)
b. Al netto: impegna e paga 95 sul capitolo di spesa relativo al suo ruolo di autorità di certificazione, e storna lo
stanziamento di 5 al capitolo di spesa che utilizzerà come LP?
Proposta delle Autonomie speciali:
Si ritiene più corretta la soluzione a. L’obiezione relativa alla regolazione contabile può essere superata dal
momento che la stessa amministrazione agisce con due ruoli diversi (autorità di certificazione e LP).
Risposta della Commissione Arconet
La Regione, in quanto autorità di certificazione, registra il contributo del programma comunitario di 100 tra le
partite di giro per un importo pari a 100, al netto delle risorse dell’Asse assistenza tecnica, registrate tra i
Contributi dall’Unione Europea.
Se la Regione è anche lead partner, per un importo pari al contributo del progetto di cui la Regione è
responsabile (pari a 5), la spesa registrata in partita di giro è versata in entrata del bilancio regionale, come
contributi da UE (sempre pari a 5). Tale modalità di registrazione garantisce il rispetto del principio della
contabilizzazione al lordo e non contrasta con il divieto di regolazioni contabili tra strutture dello stesso Ente
prive di autonomia di bilancio, in quanto il funzionamento delle partite di giro avviene in gran parte attraverso
il meccanismo delle regolazioni contabili.
1.3 Corretta collocazione dei programmi comunitari nei titoli di spesa
Proposta delle Autonomie speciali:
Per i programmi comunitari di parte capitale (tutti tranne FSE), l’entrata va contabilizzata interamente come
contributo agli investimenti, e, qualora nella realizzazione del programma siano previste anche spese correnti
(assistenza tecnica, coffee break ecc.), sarà il prospetto degli equilibri di cui all’art. 40 a dar conto di questo.
Risposta della Commissione Arconet
Il DM 1 dicembre 2015, ha inserito nel piano dei conti integrato apposite voci di parte corrente dei fondi UE :
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Fondo europeo per la pesca (FEP)
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Fondo Sociale Europeo (FSE)
Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia
Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)
Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Tale modifica del piano dei conti è stata disposta su richiesta della Regione Sardegna per consentire la
contabilizzazione dei Fondi UE tra le entrate correnti, compresi quelli destinati al finanziamento degli
investimenti, per un importo pari alle spese correnti che tali fondi possono finanziare. Considerato che
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l’accertamento dei finanziamenti UE avviene in gran parte “a rendicontazione”, a seguito dell’impegno delle
spese correnti effettuate a valere dei progetti UE (e nel rispetto dei progetti UE), risulta possibile accertare i
finanziamenti UE correlati a tali spese tra le entrate correnti.
Il quesito della Regione Friuli e analoghe domande dei rappresentanti delle Regioni che seguono la gestione
dei fondi UE, presentate il 4 maggio u.s. in occasione di una riunione riguardante la disciplina contabile
dell’organismo strumentale delle Regioni per la gestione dei fondi UE, rende evidente la necessità di un
principio contabile riguardante la classificazione contabile dei fondi UE che finanziano la spesa corrente.
In considerazione dei dubbi intepretativi rappresentati dalle Autonomie speciali in merito alle modalità di
registrazione dei fondi UE, la Commissione Arconet condivide la seguente proposta di integrazione del
seguente principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 (le variazioni
sono evidenziate in giallo).
3.12 Le entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la
quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre
amministrazioni pubbliche), a seguito dell’approvazione, da parte della Commissione europea, del piano
economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l’Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti,
l’esigibilità del credito dipende dall’esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e nazionali).
L’eventuale erogazione di acconti è accertata nell’esercizio in cui è incassato l’acconto.
Le entrate derivanti dai finanziamenti UE utilizzate per il finanziamento di spese correnti sono classificate tra
i Trasferimenti correnti dall'Unione Europea, comprese le quote dei Fondi UE destinati agli investimenti
utilizzate, nel rispetto dei regolamenti comunitari, per finanziare spese corrente. Trattandosi di finanziamenti a
rendicontazione, l’importo delle entrate da accertare tra i trasferimenti correnti è determinato in
considerazione dell’ammontare dell’impegno delle correlate spese correnti.
Gli incassi UE versati nei conti di tesoreria centrale intestati alle Regioni sono considerati incassati nel
bilancio delle Regioni. La contabilizzazione di tale operazione nel bilancio della Regione comporta: ………….”
Al riguardo, la Commissione ritiene opportuno integrare il principio applicato della contabilità finanziaria, ,
anche con riferimento alle partite di giro, e rinvia alla prossima riunione la condivisione finale delle modifiche
da apportare al principio.
1.4 L’art. 51 sulle variazioni di bilancio dispone:
Che siano effettuate con atto amministrativo le variazioni compensative tra missioni e programmi per
l’utilizzo delle risorse comunitarie e vincolate (comma 2 lett. b)
Che non è ammessa una variazione con atto amministrativo tra titoli diversi (comma 5).
Qualora, alla luce di quanto esposto al punto 4, si rendessero necessarie variazioni di titolo per il corretto
utilizzo dei fondi comunitari, è possibile effettuarle con atto amministrativo applicando in maniera
“estesa” la disposizione di cui al comma 2 lett.b)?
Proposta delle Autonomie speciali:
Accogliere quest’ultima interpretazione estensiva.
Risposta della Commissione Arconet
L’articolo 51, comma 5, prevedendo che “Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra
macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza”, non consente
l’interpretazione estensiva proposta.
Se il corretto utilizzo dei fondi UE richiede variazioni tra spesa corrente e in conto capitale, è necessaria una
specifica norma, al pari di quella prevista per le variazioni compensative tra missioni e programmi di cui
all’articolo 51, comma 2, lettera b).
2) Proposta Regioni modifica allegato al risultato di amministrazione, e l’alternativa proposta di Saverio lo Russo assente
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modifica , concordata in Commissione, concernente la nota integrativa nel principio applicato della
programmazione, entrambe riguardanti l’analisi del disavanzo.
I rappresentanti delle Regioni chiedono di rinviare l’esame della proposta alla prossima riunione, al fine di
consentire a tutte le Regioni di riunirsi e di approfondire la proposta della Commissione.
In ogni caso, il Dott Zito del Ministero dell’Interno propone alcune modifiche nella descrizione delle tabelle
proposte dalla Commissione. La Commissione approva le modifiche proposte dal Ministero dell’Interno e la
richiesta di rinvio delle Regioni.
3) Adeguamento del piano economico degli enti territoriali al DM 22-2-16 e aggiornamento piano
finanziario già approvato La Commissione esamina e condivide la proposta di adeguamento del modulo economico del piano dei conti
integrato degli enti territoriali alle modifiche disposte dal DM 22 febbraio 2016.
Nel corso dell’attività istruttoria, nel DM 22 febbraio 2016 sono state individuate nuove voci del piano
economico cui non corrispondono le voci correlate del piano finanziario.
Tali voci saranno dovranno senz’altro essere inserite nel piano dei conti integrato delle Amministrazioni
pubbliche. Nelle more di tale integrazione, la Commissione Arconet decide di anticipare le variazioni del piano
generale e di inserire tali voci nel piano finanziario degli enti territoriali.
4) Proposte di modifica del principio applicato del bilancio consolidato
La Commissione prosegue i lavori concernenti la proposta di modifica del principio applicato del bilancio
consolidato presentata da ANCI, esaminando le “Osservazioni al principio contabile 4/4 e alle proposte di
modifica ed in integrazione a cura di IFEL” trasmesse da CNDC.
Pur comprendendo l’istanza di semplificazione portata avanti da IFEL in via generale CNDC ritiene che, stante
l’importanza (soprattutto in prospettiva) del bilancio consolidato, debbano essere respinte le proposte che
tendono a ridurre:
• la platea dei soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato,
• i componenti del perimetro di consolidamento,
Inoltre, le Osservazioni CNDC segnalano la necessità di coordinare il criterio del patrimonio netto, richiamato
nel principio applicato della contabilità economico patrimoniale al paragrafo 6.1.3 “Immobilizzazioni
finanziarie” e al paragrafo 9.3 “Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione lettera e”. A seguito della
segnalazione la Commissione verifica se il criterio del patrimonio netto è applicabile per gli enti pubblici
costituiti senza un fondo di dotazione e per gli enti privati, quali le fondazioni, che, in genere, non hanno un
valore di liquidazione nei casi in cui lo statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia
destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante.
I rappresentanti delle Regioni confermano la possibilità di costituire enti senza fondo di dotazione, alimentate
da un contributo annuale di funzionamento. Al riguardo la Commissione osserva che, anche in tal caso, l’ente
ha un capitale netto, costituito dagli effetti positivi o negativi della gestione sul capitale netto iniziale. Pertanto,
anche in tale caso è possibile ed utile applicare il criterio del patrimonio netto.
Per quanto riguarda l’applicazione del metodo del patrimonio netto alle fondazioni, la Commissione rinvia gli
ulteriori approfondimento alla successiva riunione.
5) Schema di decreto concernente il monitoraggio del maggiore disavanzo del riaccertamento
straordinario dei residui
L’esame dello schema di decreto è rinviato alla seduta successiva del 1.06.2016
La riunione si chiude alle ore 13,30
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Giancarlo
Magnini
Giancarlo
Verde assente
Massimo
Tatarelli
Maria Giovanna
Pittalis assente
Francesco Zito
Michele
Scognamiglio
Roberto Pacella
Alfredo
Grasselli
Ferone Rinieri
Gerolamo
Giungato assente
Grazia Scacco assente
Susanna
Riccioni assente
Luisa Sciandra assente
Antonello
Turturiello assente
Claudia Morich assente
Onelio Pignatti assente
Marco Marafini
Marcella
Marchioni assente
Fulvia Deanesi
Francesco Delfino assente
Gianluigi Masullo assente
Alessandro
Beltrami
Riccardo Mussari assente
Giuseppe Ninni assente
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Michele Petrella
Massimo Tezzon assente
Alessandro Sura assente
Marco Castellani assente
Paolo Tarantino
Luciano Fazzi assente
Luigi Puddu assente
Roberto Zitarelli assente
Barbara Romano assente
Rita Camporeale assente
Carla Ottanelli assente
Roberto Bellini assente
Laura Petroccia assente
Giorgio Ivaldi
Stefano Ranucci assente
assente
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RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 1 GIUGNO 2016
Il giorno 1 giugno 2016 alle ore 11,00 a Roma presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, nella sala Azzurra, si è riunita la Commissione ARCONET di cui all’articolo 3-bis del
decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.
Ordine del giorno:
1. Proposta delle Regioni di modifica dell’allegato al risultato di amministrazione, e
l’alternativa proposta di modifica, già concordata in Commissione, concernente la nota
integrativa nel principio applicato della programmazione, entrambe riguardanti l’analisi del
disavanzo;
2. Schema di decreto concernente il monitoraggio del maggiore disavanzo del riaccertamento
straordinario dei residui (l’allegato A al decreto sarà definito a seguito della condivisione
dei prospetti del monitoraggio);
3. Proposta di modifica del principio applicato concernente la contabilità finanziaria –
contabilizzazione fondi UE;
4. Proposte di modifica al principio applicato concernente il bilancio consolidato e al
principio applicato concernente la contabilità economico patrimoniale
5. Quesiti.
Presenze:
MEF -RGS Presidente Salvatore Bilardo assente
MEF -RGS Cinzia Simeone
MEF -RGS Paola Mariani
MEF -RGS Daniela Collesi assente
MEF -RGS Emilia Scafuri
MEF -RGS Massimo Anzalone
MEF -RGS Antonio Cirilli assente
MEF -RGS Lamberto Cerroni assente
MEF -RGS Silvia Chiodi assente
MEF -RGS Luciano Zerboni
PCM - Affari Regionali Saverio lo Russo assente
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PCM - Affari Regionali Giancarlo Magnini
M.Interno Giancarlo Verde assente
M.Interno Massimo Tatarelli assente
M.Interno Maria Giovanna Pittalis
M.Interno Francesco Zito assente
M.Interno Michele Scognamiglio assente
M.Interno Roberto Pacella
Corte dei Conti Alfredo Grasselli
Corte dei Conti Ferone Rinieri assente
Istat Gerolamo Giungato
Istat Grazia Scacco assente
Istat Susanna Riccioni assente
Istat Luisa Sciandra assente
Regione a statuto ordinario Antonello Turturiello
Regione a statuto ordinario Claudia Morich
Regione a statuto ordinario Onelio Pignatti
Regione a statuto ordinario Marco Marafini
Regione a statuto speciale Marcella Marchioni assente
Regione a statuto ordinario Fulvia Deanesi assente
UPI Francesco Delfino
UPI Gianluigi Masullo assente
ANCI Alessandro Beltrami
ANCI Riccardo Mussari
ANCI Giuseppe Ninni
ANCI Roberto Colangelo
OIC Alessandro Sura assente
CNDC Marco Castellani assente
CNDC Paolo Tarantino
CNDC Luciano Fazzi assente
CNDC Luigi Puddu
ABI Rita Camporeale assente
ABI Carla Ottanelli assente
Assosoftware Roberto Bellini assente
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Assosoftware Laura Petroccia assente
uditore bki Giorgio Ivaldi assente
uditore bki Stefano Ranucci assente
1) Proposta delle Regioni di modifica dell’allegato al risultato di amministrazione, e
l’alternativa proposta di modifica, già concordata in Commissione, concernente la
nota integrativa nel principio applicato della programmazione, entrambe riguardanti
l’analisi del disavanzo
La Commissione esamina le proposte dirette a definire le modalità di rappresentazione
contabile della composizione e del ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione. Anche le
Regioni che, a tal fine, hanno proposto di inserire una nuova tabella nell’allegato a) al risultato di
amministraizone, condividono la proposta di dare tale informazione nella nota integrativa e nella
relazione sulla gestione, prevedendo a tal fine un apposito paragrafo da inserire nelle due
relazioni.
La Commissione esamina inoltre le altre proposte di modifica, presentate dalle Regioni,
dell’allegato al bilancio e al rendiconto concernente il risultato di amministrazione, e nonostante le
preoccupazioni riguardanti gli impatti sui sistemi informativi degli enti di un’ulteriore modifica
degli schemi di bilancio, considerata la necessità e l’importanza di una maggior chiarezza della
rappresentazione del risultato di amministraizone, condivide le proposte di:
- allocare il “fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013” nella quota accantonata del
risultato di amministrazione;
- individuare con precisione l’elenco delle voci che compongono la quota vincolata e
accantonata del risultato di amministrazione da indicare nell’allegato a), fermo restando
che la nota integrativa dovrà contenere l’elenco tassativo dei fondi accantonati dall’ente.
Al fine di consentire ulteriori approfondimenti, la Commissione rinvia la decisione finale alla
prossima riunione.
2) Schema di decreto concernente il monitoraggio del maggiore disavanzo del
riaccertamento straordinario dei residui (l’allegato A al decreto sarà definito a
seguito della condivisione dei prospetti del monitoraggio)
La Commissione esamina i prospetti allegati allo schema di decreto trasmessi con la
convocazione delle riunione, concernente il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento
straordinario dei residui, ai sensi dell’articolo 3, comma 15, del decreto legislativo n. 118 del
2011, e definisce e condivide le modifiche necessarie per favorirne la compilazione da parte degli
enti.
Le maggiori incertezze applicative della definizione di “maggiore disavanzo derivante dal
riaccertamento straordinario” riguardano i prospetti degli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione, in particolare degli enti che hanno partecipato al primo esercizio di
sperimentazione. Con riferimento a tali enti, i rappresentanti degli enti sono invitati ad effettuare
delle simulazioni, dirette verificare le criticità nella compilazione dei prospetti.
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In attesa dei risultati delle verifiche, l’argomento è rinviato alle riunioni successive.
3) Proposta modifica principio applicato contabilità finanziaria – contabilizzazione
fondi UE
La Commissione condivide la seguente proposta di integrazione del principio applicato della
contabilità finanziaria diretta a specificare le modalità di registrazione contabile dei fondi UE.
Trattasi della proposta definita nel corso della riunione del 18 maggio us, nell’ambito del quesito
delle Autonomie speciali, opportunamente estesa alle partite di giro.
3.12 Le entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche), a seguito dell’approvazione, da parte della Commissione europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l’Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l’esigibilità del credito dipende dall’esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e nazionali). L’eventuale erogazione di acconti è accertata nell’esercizio in cui è incassato l’acconto. Le entrate derivanti dai finanziamenti UE utilizzate per il finanziamento di spese correnti sono classificate tra i Trasferimenti correnti
1, comprese le quote dei Fondi UE destinati agli investimenti utilizzate per finanziare spese
corrente (nel rispetto dei regolamenti comunitari). Trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l’importo delle entrate da accertare tra i Trasferimenti correnti è determinato in considerazione dell’ammontare dell’impegno delle correlate spese correnti. Gli incassi UE versati nei conti di tesoreria centrale intestati alle Regioni sono considerati incassati nel bilancio delle Regioni. La contabilizzazione di tale operazione nel bilancio della Regione comporta:………………..
5. I servizi per conto terzi e partite di giro 7.1 Definizione.
I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. ……………………………………………..
Non hanno natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio:
- le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.;
- le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell’ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni;
- i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti;
- le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio. Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l’apposita “tipologia di entrata” si rinvia a quanto previsto al punto 3.4.
1 Le risorse comunitarie sono classificate come Trasferimenti da UE o come trasferimenti da altra Amministrazione
pubblica nel rispetto del principio generale per il quale i trasferimenti sono registrati con imputazione alla voce del
piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse, salvo i casi in cui chi eroga le risorse le
abbia classificate tra le “Spese per conto terzi e partite di giro”, come “trasferimenti per conto terzi” (in tali casi
l’entrata è registrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento è stato erogato). Al
riguardo si rinvia al principio applicato n. 7.1.
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Con particolare riguardo alla gestione dei fondi UE:
- le Amministrazioni titolari di programmi comunitari2, che svolgono la propria attività in esecuzione dei
regolamenti europei ricevendo i relativi flussi finanziari come “Autorità di certificazione”, contabilizzano tali
risorse tra le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro, escluse le risorse dell’Asse assistenza tecnica, da
registrare come contributi da UE. E’ infatti evidente che l’attività delle “Amministrazioni titolari di programmi
comunitare” è svolta in assenza di discrezionalità. Sono contabilizzati in partite di giro anche i correlati
trasferimenti concernenti il cofinanziamento statale.
- Le Amministrazioni regionali e locali in qualità di Beneficiari nell’ambito dei programmi operativi finanziati dai
fondi strutturali per l’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione”o in qualità di Beneficiari
capofila (lead partner) nell’ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l’obiettivo
“Cooperazione Territoriale Europea”, definiscono e presentano i progetti nel rispetto dei bandi e delle regole
definite dall’Amministrazione titolare del programma comunitario, individuano i propri partner, suddividono il
progetto e la spesa tra i partner, ed assumono la responsabilità di garantire la realizzazione dell’intera
operazione secondo le modalità del progetto presentato. Tale attività, e la conseguente attività di erogazione
della spesa, non può essere considerata come attività effettuata in assenza di discrezionalità.
Pertanto, i beneficiari delle risorse erogate dalle Amministrazioni titolari di programmi comunitari, compresi
quelli che svolgono il ruolo di capofila (leadpartner), contabilizzano i flussi finanziari tra i Contributi, e non tra le
partite di giro.
Nel rispetto del principio generale per il quale i trasferimenti sono registrati con imputazione alla voce del piano
dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse, salvo i casi in cui chi eroga le risorse le
abbia classificate tra le “Spese per conto terzi e partite di giro”, come “trasferimenti per conto terzi”, i
beneficiari capofila contabilizzano le risorse come “Contributi da UE”, gli altri beneficiari contabilizzano le risorse
come “Contributi dall’ente capofila” (ad esempio “Contributi da Regione”, se la Regione è il beneficiario-capo
fila) e identificano la natura comunitaria delle entrate e delle spese attraverso il codice della transazione
elementare.
4) Proposte di modifica al principio applicato del bilancio consolidato e al principio
applicato della contabilità economico patrimoniale
La Commissione decide di rinviare l’argomento alla prossima riunione.
2 Nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti UE, le Amministrazioni titolari dei programmi finanziati dai fondi
strutturali (le Amministrazioni centrali per i Programmi operativi nazionali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per i Programmi operativi a titolarità regionale), per l’attuazione, gestione, sorveglianza e il controllo del programma sono tenute a designare l’Autorità di gestione, l’Autorità di Certificazione e l’Autorità di Audit tra loro indipendenti, i cui compiti e procedure sono rigidamente disciplinate dalla normativa europea (Reg. 1303/2013 e i rispettivi regolamenti di esecuzione, nonché i regolamenti di settore dei fondi ad es: il Reg. 1301/2013 per il FESR etc.). L’attuazione dei programmi comunitari è sottoposta alla verifica periodica, almeno annuale, del Comitato di sorveglianza, composto anche da rappresentanti delle altre Amministrazioni pubbliche diverse da quella titolare del programma e dai rappresentanti del partneriato economico e sociale di riferimento del programma individuato ai sensi del Reg. 240/2014, con la funzione di accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma e di indirizzare la futura attività dell’Autorità di gestione del programma medesimo, di approvare eventuali modifiche al programma medesimo e tutti gli altri compiti previsti dal Reg. 1303/2013. Il Comitato di sorveglianza svolge anche la funzione fondamentale di definire i criteri di ammissibilità e di selezione dei progetti che potranno essere finanziati con le risorse del programma operativo, cui si l’Autorità di gestione si dovrà attenere per la individuazione dei progetti finanziabili con le risorse del programma operativo.
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5) Quesiti
a) Quesito ANCI
Sulla base del punto 3.7.1 della competenza finanziaria, gli avvisi di accertamenti (ricerca evasione) notificati al contribuente e alla società di postalizzazione devono essere definitivi alla data del 31/12 cioè dopo che siano trascorsi 60 gg dalla data di notifica, quindi al 30/10. Tuttavia, è ragionevole sostenere invece che gli avvisi di accertamento (ricerca evasione) notificati entro il 31/12 al contribuente e alla società di postalizzazione, costituiscono di fatto crediti ad oggi, divenuti oltre che definitivi certi liquidi ed esigibili, e che di conseguenza possono essere legittimamente imputati fra i crediti di competenza 2015, (in via prudenziale vanno detratti gli eventuali atti impugnati dal contribuente). La lettura della nuova norma in maniera restrittiva arrecherebbe un danno enorme ai comuni già in precarie condizioni, ma soprattutto su atti che si sono definiti. A supporto di tale considerazione, vi è la considerazione che si ritiene aderente ai principi cardine della riforma contabile la tesi secondo cui, in via generale, l’accertamento contabile di un’entrata può essere sempre effettuato nel momento in cui la medesima risulti esigibile. Muovendo da questo assunto, quindi, pur nelle more della formale 'definitività' degli atti di accertamento, l'indubbia esigibilità di un avviso correttamente notificato dovrebbe costituire il presupposto sufficiente per procedere all’imputazione in bilancio della relativa entrata. Ai fini dell'equilibrio del bilancio di competenza, l'accertamento dell'entrata va ovviamente accompagnato all'eventuale variazione in aumento del fondo crediti di dubbia esigibilità, da determinarsi sulla base di valutazioni prudenziali circa la realizzabilità dell'entrata.
La Commissione condivide la seguente risposta:
L’ultimo periodo del punto 3.7.1, del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria indicato nel quesito ha natura transitoria ed indica le modalità di
accertamento delle entrate per le quali non è stato effettuato l’accertamento contabile cioè delle
entrate che, negli esercizi precedenti all’adozione della nuova disciplina armonizzata, erano
accertate per cassa.
Solo per tali entrate il principio prevede la registrazione dell’entrata quando l’avviso di
accertamento diventa definitivo.
Per le entrate gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico accertate a decorrere
dall’entrata in vigore del DLgs 118/2011 l’accertamento è imputato all’esercizio in cui
l’obbligazione diventa esigibile (o all’esercizio in cui è effettuato l’accertamento dell’entrata se
l’obbligazione diventa esigibile entro i termini di approvazione del rendiconto).
L’esigibilità decorre dalla data della notifica dell’avviso di accertamento e non da quando
l’avviso diventa definitivo. Tale principio risulta evidente anche nell’esempio n. 4, concernente
l’“Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada”, il quale
prevede:
L’accertamento delle sanzioni avviene:
alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la
notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l’obbligazione esigibile. Nel
caso in cui il verbale notificato non indichi l’importo della sanzione, oggetto di
determinazione successiva, l’accertamento dell’entrata è effettuato sulla base della
notifica dell’atto che quantifica la sanzione;
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per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad
integrare l’accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra
somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). E’ possibile accertare per cassa
le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento;
per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione
dell’accertamento originario.
Al fine di favorire la corretta interpretazione del principio applicato della contabilità finanziaria, e
considerato che l’accertamento delle entrate tributarie previste dal paragrafo 3.7.1 può avere luogo
anche attraverso avvisi di liquidazione e di accertamento, la cui esigibilità decorre dalla data della
notifica degli avvisi stessi, la Commissione approva le modifiche del seguente principio
evidenziate in giallo:
3.7.1 Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari, e le liste di carico sono accertate
e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo, l’avviso di liquidazione e di
accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia
prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente
espressamente l’emissione di ruoli con scadenza nell’esercizio successivo).
Per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l’accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità e la rateizzazione delle entrate. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale
principio, le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate -
ritenendo opportuno, per ragioni di prudenza, procedere all'accertamento per cassa – potranno
essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.
Ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del
fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell’Attivo circolante (a seconda della
data del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità
economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato. A seguito della
riscossione di tali crediti si provvede alla corrispondente riduzione del credito cui l’incasso si
riferisce iscritto nello stato patrimoniale.
L’importo di tali crediti indicato nello stato patrimoniale è pari a 0 se trattasi di crediti di
probabile inesigibilità.
L’emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta
l’accertamento di nuove entrate.
Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati per
cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate
diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di
accertamento.
Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato
l’accertamento contabile alla data di entrata in vigore del DLgs 118/2011, si procede a tale
registrazione quando l’avviso diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già
effettuato il pagamento del tributo). In tal caso l’entrata è imputata alla voce del piano dei conti
relativa al tributo considerato “riscosso a seguito di attività di verifica e controllo”.
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Sempre al fine di favorire la corretta interpretazione del principio applicato della contabilità
finanziaria la Commissione approva le modifiche del seguente principio evidenziate in giallo:
3.7.6 Sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all’evasione delle entrate
tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all’evasione è attuata attraverso
l’emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, ruoli e liste di carico, accertate sulla
base di documenti formali emessi dall’ente e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione
scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l’accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).
b) Quesito ANCI
L’attuale formulazione della lettera g) del paragrafo 4.2 del principio contabile applicato
concernente la programmazione (già modificato con decreto Ministeriale del 01/12/2015) prevede
tra gli strumenti di programmazione degli enti locali anche “lo schema di delibera di assestamento
del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio
entro il 31 luglio di ogni anno”.
In considerazione della perentorietà del termine del 31 luglio per il controllo della salvaguardia
degli equilibri di bilancio (art.193 del TUEL) e conseguentemente anche dell’Assestamento, la
previsione della mera presentazione al Consiglio dello schema di deliberazione entro tale data,
potrebbe indurre taluni operatori a sottovalutare gli effetti conseguenti alla eventuale mancata
approvazione della stessa entro il suddetto termine del 31 luglio.
Per tale ragione si propone di modificare l’attuale formulazione della lettera g) del paragrafo 4.2
nei termini che seguono:
g) lo schema di deliberazione di assestamento del bilancio e il controllo della salvaguardia
degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni
anno;
La Commissione dopo attenta riflessione concorda di accogliere la modifica proposta.
c) Quesito delle Regioni
Per quel che concerne i tempi di approvazione del Rendiconto generale annuale della Regione, si
ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulla tempistica indicata nel d.lgs. n. 118/2011, e di
seguito richiamata, in connessione con la composizione del Rendiconto generale quale documento
in cui sono dimostrati “i risultati della gestione”.
Ai sensi del comma 3, dell’articolo 63, del d.lgs. n. 118/2011, “contestualmente al rendiconto, la
Regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e
degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9.”.
Ai sensi dell’articolo 11, commi 8 e 9, d.lgs. n. 118/2011, si prescrive che le Regioni, articolate in
organismi strumentali, “approvano, contestualmente al rendiconto della gestione (…) anche il
rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali”, e che “il rendiconto consolidato delle
regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale”.
Ai sensi del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n.
4/2 al d.lgs. n. 118/2011), la tempistica di approvazione del rendiconto è disciplinata dall’articolo
18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 118/2011, per cui “le regioni approvano il rendiconto entro il
31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile,
per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.”.
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Ai sensi dell’articolo 67, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011, in riferimento all’autonomia contabile
del Consiglio, “la presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le
norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale”, le cui
risultanze finali “confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Al fine di
consentire il predetto consolidato, l’assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30
giugno dell'anno successivo”.
Da quanto sopra, pertanto, si evincono le seguenti scadenze temporali:
- entro il 30 aprile, adozione da parte della Giunta regionale della proposta di legge regionale di
Rendiconto;
- entro il 30 giugno, adozione della deliberazione consiliare di approvazione del Rendiconto del
Consiglio regionale, le cui risultanze sono inserite nel Rendiconto generale della Regione;
- entro il 31 luglio, approvazione del Rendiconto generale della Regione.
Ciò significa che la proposta di legge regionale di iniziativa della Giunta, da presentarsi entro il 30
aprile, potrebbe non ricomprendere il Rendiconto del Consiglio regionale che, nel rispetto della
tempistica sopra richiamata, potrà entrare a far parte della legge regionale di Rendiconto generale
entro la data del 31 luglio, attraverso apposito emendamento nel corso dell’approvazione della
legge medesima.
E’ corretta tale impostazione?
Al riguardo la Commissione conferma che il decreto legislativo n. 118 del 2011 non prevede
l'approvazione contestuale del rendiconto della regione e del Consiglio, sia ai fini della parifica
delle sezioni di controllo della Corte dei conti, sia da parte del Consiglio.
In particolare, per l'approvazione del rendiconto del Consiglio, l'articolo 67, comma 3, del DLgs
118 del 2011, prevede che "La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea
consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del
Consiglio regionale" e che, al fine di consentire l'approvazione del rendiconto consolidato della
Regione entro il 31 luglio, il rendiconto del Consiglio è approvato entro il 30 giugno dell'anno
successivo.
Si decide che la prossima riunione sarà convocata il giorno 22 giugno 2016.
La riunione termina alle ore 14,00
1
RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 22 GIUGNO 2016
Il giorno 22 giugno 2016, alle ore 11,00, a Roma presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, nella sala Azzurra, si è riunita la commissione ARCONET di cui all’articolo 3-bis del
decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.
Ordine del giorno:
1. Proposte di modifica al principio applicato del bilancio consolidato e al principio applicato della
contabilità economico patrimoniale (proposta ANCI modifica bilancio consolidato);
2. Proposta integrazione principio applicato della programmazione, concernente in particolare
l’analisi del disavanzo nella nota integrativa;
3. Aggiornamento del piano dei conti patrimoniale ai fini dell’adeguamento al DM 22-2-16 e
aggiornamento del piano dei conti finanziario per inserire le voci di spesa del Fondo DL 35/2013;
4. Aggiornamento Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011, schema di bilancio e di rendiconto al fondo
DL 35/2013 e alle modifiche necessarie per consentire la trasmissione dei bilanci alla BDAP;
5. Schema di decreto concernente il monitoraggio del maggiore disavanzo del riaccertamento
straordinario dei residui (l’allegato A al decreto sarà definito a seguito della condivisione dei
prospetti del monitoraggio);
6. Proposte di modifica al principio applicato della contabilità finanziaria;
7 Quesiti;
Presenze:
MEF -RGS Presidente Salvatore Bilardo assente
MEF -RGS Cinzia Simeone
MEF -RGS Paola Mariani
MEF -RGS Daniela Collesi assente
MEF -RGS Emilia Scafuri assente
MEF -RGS Massimo Anzalone
MEF -RGS Antonio Cirilli
MEF -RGS Lamberto Cerroni assente
MEF -RGS Silvia Chiodi assente
MEF -RGS Luciano Zerboni
PCM - Affari Regionali Saverio lo Russo assente
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PCM - Affari Regionali Giancarlo Magnini
M.Interno Giancarlo Verde assente
M.Interno Massimo Tatarelli assente
M.Interno Maria Giovanna Pittalis assente
M.Interno Francesco Zito assente
M.Interno Michele Scognamiglio
M.Interno Roberto Pacella
Corte dei Conti Alfredo Grasselli assente
Corte dei Conti Ferone Rinieri assente
Istat Gerolamo Giungato
Istat Grazia Scacco
Istat Susanna riccioni assente
Istat Luisa sciandra assente
Regione a statuto ordinario Antonello Turturiello assente
Regione a statuto ordinario Claudia Morich
Regione a statuto ordinario Onelio Pignatti
Regione a statuto ordinario Marco Marafini
Regione a statuto speciale Marcella Marchioni
Regione a statuto ordinario Fulvia Deanesi
UPI Francesco Delfino assente
UPI Gianluigi Masullo assente
ANCI Alessandro Beltrami
ANCI Riccardo Mussari
ANCI Giuseppe Ninni assente
ANCI Roberto Colangelo assente
OIC Alessandro Sura assente
CNDC Marco Castellani assente
CNDC Paolo Tarantino
CNDC Luciano Fazzi
CNDC Luigi Puddu
ABI Rita Camporeale assente
ABI Carla Ottanelli
Assosoftware Roberto Bellini assente
Assosoftware Laura Petroccia
uditore bki Giorgio Ivaldi assente
uditore bki Stefano Ranucci assente
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Prima di iniziare la riunione si informa che, il 9 maggio c.a., sono stati firmati:
- il “Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze concernente l'adeguamento
della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali in
contabilità finanziaria, al piano dei conti integrato, in attuazione dell'articolo 8 del decreto
legislativo n. 118 del 2011” - Decreto 29 aprile 2016 di Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 22 settembre 2014, in materia di definizione degli schemi e delle modalita' per la
pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e
consuntivi.
Enrmbi i decreti sono consultabili nel sito della Ragioneria Generale dello Stato,
rispettivamente nel sito SIOPE e nel sito ARCONET.
1. Proposte di modifica al principio applicato del bilancio consolidato e al principio
applicato della contabilità economico patrimoniale (proposta ANCI modifica bilancio
consolidat
La Commissione prosegue i lavori riguardanti il bilancio consolidato procedendo all’esame
delle proposte di modifica dei principi di cui all’allegato 4/3 del decreto legislativo n. 118 del
2011, individuate in occasione dell’esame delle osservazioni dei rappresentanti dell’ordine dei
commercialisti nel corso della riunione del 18 maggio us, dirette a rendere coerente il criterio del
patrimonio netto, richiamato nel principio applicato della contabilità economico patrimoniale al
paragrafo 6.1.3 “Immobilizzazioni finanziarie” e al paragrafo 9.3 “Il primo stato patrimoniale:
criteri di valutazione lettera e)”.
In particolare, con riferimento alle modalità di contabilizzazione dei conferimenti effettuati
a favore delle fondazioni, che, in genere, non hanno un valore di liquidazione nei casi previsti
dallo statuto, la Commissione esamina due proposte alternative:
1) il conferimento è contabilizzato come contributi agli investimenti a enti controllati o
partecipati;
2) il conferimento è registrato tra le immobilizzazioni finanziarie dell’attivo patrimoniale e,
come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è
vincolata come riserva non disponibile. In caso di liquidazione dell’ente controllato o partecipato,
per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniale e la quota
non disponibile del patrimonio netto dell’ente.
Al fine di consentire ai componenti della Commissione di effettuare ulteriori
approfondimenti, la scelta tra i due criteri è rinviata alla successiva riunione.
La Commissione passa all’esame delle proposte riguardanti l’allegato 4/4 al decreto
legislattivo n. 118 del 2011 e, in particolare, delle due ipotesi alternative di determinazione della
quota di partecipazione delle amministrazioni pubbliche nelle fondazioni, ai fini dell’elaborazione
del bilancio consolidato.
La prima ipotesi prevede che la quota di partecipazione delle amministrazioni pubbliche
nelle fondazioni sia determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell’organo
decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere
in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività della fondazione.
La seconda ipotesi di lavoro prevede che la quota di partecipazione sia determinata in
proporzione alle quote del fondo patrimoniale conferito.
In entrambi i casi, la corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale
della fondazione sono rappresentati nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia
nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo
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statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri
soggetti.
La Commissione, dopo ampio dibattito, ritiene che, in considerazione della natura delle
fondazioni, la seconda ipotesi non sia applicabile, e decide di adottare la prima ipotesi.
La Commissione esamina poi le seguenti proposte ANCI:
di anticipare il termine del 20 agosto, previsto dal principio applicato del bilancio
consolidato n. 3.2 per la trasmissione dei bilanci alla capogruppo, e condivide la decisione di
spostare il termine alla data del 20 luglio;
di indicare, nel principio 4.1, le attività svolte dalla capogruppo per rendere omogenei i
bilanci da consolidare, e condivide la seguente riformulazione “La capogruppo dovrà farsi
carico della corretta integrazione dei bilanci, verificandone i criteri di valutazione e
procedendo alle opportune rettifiche ed alla loro omogenizzazione. La procedura di
consolidamento presuppone che ognuna delle entità da consolidare abbia rispettato le
direttive di consolidamento impartite dalla capogruppo .
Qualora non sia presente tale presupposto in una delle entità del gruppo amministrazione
pubblica è necessario indicare nella Nota integrativa del bilancio consolidato:
a) gli enti e le società che non hanno rispettato le direttive di consolidamento e le
eventuali motivazioni;
b) le procedure e le ipotesi di lavoro adottate per elaborare il bilancio consolidato nei
casi di mancato rispetto delle direttive di consolidamento”.
di modificare il principio n. 4.2 concernente l’eliminazione delle operazioni
infragruppo, eliminando la frase “In caso di applicazione del metodo proporzionale,
l’eliminazione delle operazioni infragruppo avviene proporzionalmente alla quota
posseduta” e di inserire la seguente frase “Le attività da compiere prima del
consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di
consolidamento per le operazioni infra – gruppo andando ad evidenziare:
o •Le operazioni avvenute nell’esercizio all’interno del gruppo
amministrazione pubblica distinguendo per tipologia (rapporti finanziari
debito/credito; acquisti/vendite beni e servizi; operazioni relative alle
immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di
parte corrente);
o •Le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con
individuazione delle corrispondenza dei saldi reciproci;
o •La presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori
delle poste attraverso le scritture contabili
La Commissione affronta infine il tema delle Fondazioni bancarie, che "in rapporto
prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e
operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme,
l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale"
(art. 2, comma 2, del D.lgs. 153/1999).
I “settori ammessi” sono quelli indicati nell'art. 1, comma 1, lett. c-bis del D.lgs. 153/1999:
1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e
formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e
beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di
qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile;
salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle
tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
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4) arte, attività e beni culturali.
La Commissione esamina le problematiche riguardanti il consolidamento e il ruolo delle
amministrazioni pubbliche territoriali nelle fondazioni bancarie e decide di rinviare il tema, per
consentire ulteriori approfondimenti e relative valutazioni, da effettuarsi anche sulla base di
un’analisi dei bilanci delle fondazioni bancarie.
2. Proposta integrazione principio applicato della programmazione, concernente in
particolare l’analisi del disavanzo nella nota integrativa;
La Commissione procede ad un approfondito esame delle proposta di inserire nel principio
applicato della programmazione un paragrafo che indica le modalità che gli enti devono seguire, in
attuazione dell’articolo 4, comma 6, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell’interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di
ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, rappresentare nella nota integrativa
i criteri di copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione. A tal fine la Commissione
condivide lo schema di tabella da inserire nella nota integrativa per descrivere la composizione del
risultato di amministrazione presunto individuato nell’allegato a) al bilancio di previsione (lettera
E), se negativo e per indicare, per ciascuna componente del disavanzo, le modalità di ripiano
definite in attuazione delle rispettive discipline e l’importo da ripianare per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio di previsione.
La Commissione decide di rinviare la decisione finale per consentire di sperimentare la
compilazione della tabella da parte dei rappresentanti della Commissione.
3) Aggiornamento del piano dei conti patrimoniale ai fini dell’adeguamento al DM 22-2-16 e
aggiornamento del piano dei conti finanziario per inserire le voci di spesa del Fondo DL
35/2013 (solo per le regioni e evidenziate in rosso)
La Commissione esamina e condivide la proposta di aggiornamento del piano dei conti
patrimoniale, ai fini dell’adeguamento al DM 22-2-16 e la proposta di inserire nel piano dei
conti finanziario le voci riguardanti il fondo delle anticipazioni di liquidità di cui al DL
35/2013.
3. Aggiornamento Allegato 14 del D. Lgs. 118/2011, schema di bilancio e di rendiconto
al fondo DL 35/2013 e alle modifiche necessarie per consentire la trasmissione dei
bilanci alla BDAP
In coerenza con quanto concordato al punto precedente, la Commissione approva
l’aggiornamento dell’allegato 14 al d.lgs. n. 118 del 2011, concernente la classificazione delle
spese per missioni, programmi e macroaggregati, e prevede l’istituzione di un nuovo
macroaggregato, il n. 4.5, denominato ”Fondi per rimborso prestiti”, e di conseguenza adegua gli
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schemi del bilancio di previsione e di rendiconto di cui agli allegati n. 9 e 10 del decreto
legislativo n. 118 del 2011.
La Commissione approva altresì ulteriori adeguamenti agli schemi di bilancio, diretti ad
eliminare gli elementi di discrezionalità consentiti nella compilazione dei vari prospetti, al fine di
favorire la trasmissione di tali documenti contabili alla Banca dati delle Amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 13 della legge n 196 del 2009. Di particolare interesse l’estensione a
tre esercizi dell’allegato d) al bilancio di previsione, concernente i limiti di indebitamento, e
l’inserimento , nell’allegato h) al rendiconto concernente i costi per missione, della riga relativa al
totale dei costi/oneri.
4. Schema di decreto concernente il monitoraggio del maggiore disavanzo del
riaccertamento straordinario dei residui (l’allegato A al decreto sarà definito a
seguito della condivisione dei prospetti del monitoraggio);
La Commissione rinvia l’esame del punto 4 all’ordine del giorno.
5. Proposte di modifica al principio applicato della contabilità finanziaria
La Commissione rinvia anche l’esame del punto 4 all’ordine del giorno.
6. Quesiti
a) Quesito ANCI
L’Articolo 174, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 stabilisce:
“1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di
programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati
all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione
entro il 15 novembre di ogni anno.”
Con la presente si chiede conferma della tempistica prevista per la relazione dell’organo
di revisione. Si ritiene, infatti, che la relazione dell’organo di revisione debba essere
predisposta (e presentata) necessariamente dopo che l’organo esecutivo ha approvato lo
schema di bilancio ma prima che questo venga approvato dall’organo consiliare.
La Commissione condivide la seguente risposta:
Si conferma che la relazione al bilancio di previsione dell’organo di revisione è
predisposta dopo l’approvazione della giunta, prima della presentazione al Consiglio.
7
b) Quesito ANCI
Il nuovo art. 162 T.U.E.L. prevede, al comma 6, che “il bilancio di previsione è
deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo
dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di
amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo”. Inoltre l’art. 175,
comma 5 bis, prevede tra l’altro che “L'organo esecutivo con provvedimento
amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui
al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura
discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del
Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: (…) d) variazioni delle
dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di
cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo”.
A riguardo pare assolutamente prevalente, anche se non univoca, l’interpretazione
secondo la quale le previsioni di bilancio e le relative variazioni devono essere in grado
di garantire un fondo di cassa effettivo a fine esercizio “non negativo”. In altri termini
l’ente deve adoperarsi per chiudere l’anticipazione di tesoreria al 31.12.2016,
garantendo un saldo di cassa presso il conto di tesoreria, alla chiusura dell’esercizio,
almeno pari a zero.
E’ di tutta evidenza che gli effetti dell’applicazione di tali disposizioni differiscono in
modo significativo a seconda della situazione di cassa di ciascun ente all’inizio
dell’esercizio, potendo determinare anche gravi limiti alla gestione nell’ipotesi in cui il
fondo cassa iniziale presenti un saldo negativo, significativo, all’01.01.2016.
In particolare il Comune di Lucca ha chiuso l’esercizio 2015 con una anticipazione di
cassa pari ad € 16.105.502,91 che, a stretto rigore, sarebbe chiamato a rimborsare
entro il termine dell’esercizio corrente.
L’Amministrazione Comunale, consapevole dei propri obblighi, ha dunque avviato
un’analisi delle cause che hanno determinato la condizione attuale della cassa ed
intende intraprendere un percorso “virtuoso” finalizzato a riportare l’utilizzo
dell’anticipazione di tesoreria alla sua originaria funzione, percorso che, tuttavia, non
può certo concludersi nell’arco di un solo esercizio finanziario. In altri termini per poter
ottenere l’integrale rimborso dell’anticipazione al 31.12, sarebbe necessario sospendere
i pagamenti concernenti anche i servizi essenziali e comunque non differibili
paralizzando, di fatto, l’attività dell’ente.
Non essendo certamente questa la finalità del legislatore, si riterrebbe opportuno
individuare modalità certe e sostenibili di ripiano del “disavanzo di cassa” che
consentano di conseguire l’obiettivo del rimborso dell’anticipazione di tesoreria in tempi
compatibili con la normale funzionalità dell’ente locale.
In proposito è opportuno segnalare che questo ente, all’esito del riaccertamento
straordinario dei residui ha evidenziato un disavanzo pari ad € 19.665.212,08 (di cui €
15.614.880,38 quale FCDE al 31.12.2014), il cui ripiano è stato suddiviso in 30 quote
annuali costanti di € 655.507,07.
8
Alla luce di quanto sopra esposto, siamo a richiedere il Vostro autorevole parere in
merito alla possibilità di adottare misure di “ripiano del disavanzo di cassa”, mutatis
mutandis, analoghe a quelle già previste per il “disavanzo da riaccertamento
straordinario” o comunque che prevedano una quota annuale del rimborso
dell’anticipazione in qualche forma legata alla rata di ripiano annuale del disavanzo
(sopra citata) o, in subordine, riferita all’entità del FCDE di competenza, per loro natura
destinate a non essere oggetto di impegno di spesa e tantomeno di movimenti di cassa.
Pare inoltre opportuno evidenziare in questa sede che il Comune di Lucca possiede la
totalità delle azioni di Lucca Holding S.p.A., società appositamente costituita per la
gestione delle partecipazioni azionarie dell’ente, che svolge appunto la funzione di
holding finanziaria. La stessa, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio
Comunale, ha provveduto alla vendita di azioni detenute in altre società, in
conseguenza delle quali ha visto un incremento considerevole delle disponibilità liquide,
ben oltre le proprie obiettive necessità. Ciò detto, a prescindere dalle operazioni di
riduzione del capitale sociale volte a trasferire all’ente, almeno parzialmente, i benefici
delle alienazioni, siamo a richiedere se sussistano strumenti legittimi atti a consentire il
trasferimento delle disponibilità di cassa dalla società interamente partecipata dall’ente,
al socio unico Comune di Lucca, che potrebbe in questo modo:
- conseguire in tempi più ristretti l’obiettivo tendenziale del rimborso integrale
dell’anticipazione di tesoreria;
- evitare di sostenere oneri finanziari per l’utilizzo del denaro, presumibilmente più
elevati degli interessi percepiti da Lucca Holding mediante l’investimento a breve
termine delle proprie disponibilità liquide (eccessive rispetto alle esigenze funzionali
dell’azienda);
senza che tale operazione determini un incremento né dell’indebitamento a breve
(sarebbe contrario allo spirito dell’operazione), né dell’indebitamento a mediolungo
termine (perché in questo caso si utilizzerebbe l’indebitamento per finalità diverse
dall’investimento).
Naturalmente, nel richiedere il Vostro autorevole supporto interpretativo, si auspica che
IFEL si faccia promotrice delle azioni ritenute più opportune presso la Commissione
Arconet affinché la stessa, preso atto delle difficoltà sopra espresse, voglia individuare,
nei principi contabili attualmente vigenti, ovvero attraverso la modifica degli stessi, un
utile percorso di “ripristino degli equilibri di cassa” in tempi congrui e compatibili con le
necessità funzionali di enti con un fondo di cassa iniziale pesantemente negativo.
Con riferimento al quesito la Commissione osserva preliminarmente:
1) Se un ente al 31 dicembre non ha rimborsato l’anticipazione del tesoriere non ha un fondo di cassa negativo, ma un fondo pari a 0. Se è vero che il fondo di cassa determinato al netto delle riscossioni da anticipazioni, si presenta negativo, non ci sono dubbi che il fondo di cassa contabile, riferito al totale delle riscossioni rispetto al totale dei pagamenti, è necessariamente pari a 0.
2) Se l’ente non ha rimborsato l’anticipazione del tesoriere al 31 dicembre, ha chiuso l’esercizio con un residuo passivo concernente il rimborso dell’anticipazione del tesoriere. Nell’anno successivo il tesoriere utilizzerà le prime riscossioni del nuovo esercizio per chiudere il debito da anticipazione. Di
9
conseguenza, per i nuovi pagamenti, l’ente è costretto ad andare nuovamente in anticipazione, nei limiti degli spazi disponibili lasciati dall’anticipazione dell’anno precedente non ancora rimborsata. Pertanto, se il tetto dell’anticipazione è già stato raggiunto, l’ammontare dei pagamenti che l’ente può effettuare nell’esercizio è limitato dalle entrate riscosse nell’esercizio, che rendono possibile il ricorso a nuove anticipazioni nel corso dell’anno.
3) E’ probabile che alla fine del secondo esercizio l’ente registrerà ancora un’anticipazione del tesoriere non rimborsata. Se l’ente ha effettivamente intrapreso un percorso virtuoso diretto ad una migliore gestione dei propri flussi di cassa, l’importo dell’anticipazione non rimborsata alla fine del secondo esercizio sarà inferiore a quello dell’anno precedente. E così via negli esercizi successivi, fino al totale riassorbimento dell’anticipazione, senza che sia
necessaria alcuna norma che disciplina il ripiano graduale del disavanzo di cassa.
4) Il disavanzo di amministrazione è determinato anche in considerazione del residuo passivo concernente il rimborso dell’anticipazione al tesoriere. Pertanto, ripianando il disavanzo di amministrazione con le gradualità previste dall’ordinamento contabile, l’ente ripiana gradualmente anche di disavanzo di cassa effettivo. In particolare, se l’ente riesce effettivamente a comprimere le spese (per ripianare il disavanzo e per il FCDE), il flusso delle riscossioni dell’esercizio riesce a finanziare i pagamenti e a rimborsare una parte del debito derivante dall’anticipazione, riducendo gradualmente il debito derivante dall’anticipazione e il correlato disavanzo.
La Commissione ritiene pertanto che l’ordinamento contabile già consente di ripianare
gradualmente il disavanzo di cassa. Invece, eventuali nuove disposizioni che
“congelassero” l’importo del debito per anticipazioni di tesoreria ad una determinata
data, al fine di consentirne il rimborso graduale, consentirebbero l’apertura di nuove
anticipazioni negli esercizi successivi, non limitate dallo “scoperto” dell’esercizio
precedente (con il rischio di prolungare la gestione che ha dato luogo all’anticipazione,
incrementando il debito per anticipazioni e trasformare l’anticipazione in debito a
medio e lungo termine).
Per quanto riguarda invece la richiesta di segnalare l’esistenza di strumenti legittimi che
consentano di trasferire al comune la cassa della propria società, interamente
controllata, si rinvia alle norme del codice civile che consentono, nel rispetto dei diritti
dei terzi creditori, alle società di destinare parte delle riserve libere ai soci, o “prestare”
risorse ai soci.
Si concorda che la prossima riunione sarà convocata il giorno 6 luglio 2016.
La riunione si chiude alle ore 14,00
1
RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 6 LUGLIO 2016
Il giorno 6 Luglio 2016 alle ore 11,00 a Roma presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, nella sala Azzurra, si è riunita la commissione ARCONET di cui all’articolo 3-bis del
decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.
Ordine del giorno:
1. Schema di decreto concernente il quinto aggiornamento degli allegati al D.Lgs.118/2011;
2. Proposte di modifica al principio applicato del bilancio consolidato e al principio applicato della
contabilità economico patrimoniale e correlate modifiche al principio CEP ;
3. Proposta delle Regioni di modifica al principio applicato della contabilità finanziaria;
4. Schema prospetti di monitoraggio del maggiore disavanzo del riaccertamento straordinario dei
residui.
Presenze:
MEF -RGS Presidente Salvatore Bilardo assente
MEF -RGS Cinzia Simeone
MEF -RGS Paola Mariani
MEF -RGS Daniela Collesi assente
MEF -RGS Emilia Scafuri assente
MEF -RGS Massimo Anzalone
MEF -RGS Antonio Cirilli
MEF -RGS Lamberto Cerroni assente
MEF -RGS Silvia Chiodi assente
MEF -RGS Luciano Zerboni
PCM - Affari Regionali Saverio lo Russo assente
PCM - Affari Regionali Giancarlo Magnini
M.Interno Giancarlo Verde assente
M.Interno Massimo Tatarelli assente
M.Interno Maria Giovanna Pittalis
M.Interno Francesco Zito assente
2
M.Interno Michele Scognamiglio
M.Interno Roberto Pacella
Corte dei Conti Alfredo Grasselli
Corte dei Conti Ferone Rinieri
Istat Gerolamo Giungato assente
Istat Grazia Scacco
Istat Susanna Riccioni assente
Istat Luisa Sciandra assente
Regione a statuto ordinario Antonello Turturiello assente
Regione a statuto ordinario Claudia Morich assente
Regione a statuto ordinario Onelio Pignatti assente
Regione a statuto ordinario Marco Marafini assente
Regione a statuto speciale Marcella Marchioni
Regione a statuto ordinario Fulvia Deanesi assente
UPI Francesco Delfino
UPI Gianluigi Masullo assente
ANCI Alessandro Beltrami
ANCI Riccardo Mussari
ANCI Giuseppe Ninni assente
ANCI Roberto Colangelo assente
OIC Alessandro Sura assente
CNDC Marco Castellani assente
CNDC Paolo Tarantino
CNDC Luciano Fazzi assente
CNDC Luigi Puddu
ABI Rita Camporeale assente
ABI Carla Ottanelli assente
Assosoftware Roberto Bellini assente
Assosoftware Laura Petroccia
uditore bki Giorgio Ivaldi assente
uditore bki Stefano Ranucci assente
Prima di iniziare la riunione si informa che, dal 30 giugno 2016, nel sito Internet del Ministero
del1'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Portale
3
BDAP, sono pubblicati gli elenchi dei codici degli enti tenuti alla trasmissione dei propri bilanci e
dati contabili, ai sensi dell’articolo 6 del DM del Ministero dell’economia e delle finanze del 12
maggio 2016.
1. Schema di decreto concernente il quinto aggiornamento degli allegati al
D.Lgs.118/2011
La Commissione approva lo schema del decreto interministeriale concernente il quinto
aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, riguardante in particolare
l’adeguamento del piano dei conti integrato degli enti territoriali al DM 22 febbraio 2016,
concernente le variazioni al piano dei conti delle amministrazioni pubbliche, oltre che le
modifiche ai principi contabili e agli schemi di bilancio condivisi nelle precedenti riunioni
(Allegato n. 1).
La Commissione, dopo attenta valutazione, decide che l’aggiornamento decorre dalla
pubblicazione del decreto, salvo gli aggiornamenti relativi al PDC e agli schemi di bilancio che
entrano in vigore dall’esercizio 2017. Per lo schema di rendiconto si ritiene possibile consentire la
facoltà di anticipare l’aggiornamento all’esercizio 2016.
2. Proposte di modifica al principio applicato del bilancio consolidato e al principio applicato della contabilità economico patrimoniale e correlate modifiche al principio CEP
La Commissione continua l’esame delle proposte di aggiornamento del principio contabile
applicato del bilancio consolidato condividendo la proposta ANCI di modificare il paragrafo n. 2,
concernente la definizione del gruppo amministrazione pubblica, inserendo la definizione di ente
strumentale e di società e di chiarire che il concetto di influenza dominante si manifesta attraverso
clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad
esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione
di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente
controllante. Resta confermato che i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con
società, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti, presuppongono l’esercizio
di influenza dominante.
L’attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell’anno precedente
ricavi a favore dell’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dell’intero fatturato.
Infine la Commissione condivide la proposta dei rappresentanti dell’Ordine dei Commercialisti di
precisare che nel perimetro di consolidamento non sono compresi gli enti e le aziende per i quali
sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione
3. Proposta delle Regioni di modifica al principio applicato della contabilità finanziaria
Le Regioni chiedono di rinviare la proposta di modifica al principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria
4. Schema prospetti di monitoraggio del maggiore disavanzo del riaccertamento
straordinario dei residui
4
La Commissione approva gli schemi dei prospetti trasmessi con la convocazione della
riunione. Con riferimento ai prospetti relativi alle informazioni aggiuntive richieste agli enti per le
necessità conoscitive dell’ISTAT riguardanti i residui definitivamente cancellati, decide sia
opportuno fare riferimento alla classificazione prevista dalla normativa previgente, distintamente
per le regioni e per gli enti locali.
Si decide che la prossima riunione sarà convocata il giorno 20 luglio 2016.
La riunione si chiude alle ore 14,00
5
SCHEMA DECRETO CONCERNENTE IL QUINTO AGGIORNAMENTO
DEGLI ALLEGATI AL D.LGS 118 DEL 2011
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal
decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTO il comma 2, dell’articolo 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il
quale prevede che la Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali “ha il compito di
promuovere l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali
e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al
titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che
concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei
conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni
pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali”;
VISTO il comma 6, dell’articolo 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale
prevede che i principi contabili applicati “sono aggiornati con decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero
dell’interno – Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per
l’armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all’articolo 3-bis”;
VISTO il comma 7- ter dell’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il
quale prevede che a seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti integrato può
essere modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli
affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
regionali, su proposta della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali;
6
VISTO il comma 11, dell’articolo 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale
prevede che gli schemi di bilancio “sono modificati e integrati con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto
con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per
l’armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all’articolo 3-bis”;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 febbraio 2016
concernente “Aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre
2013, n. 132 (Piano dei Conti integrato) ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica e del comma 4, articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91”.
VISTA la proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali
approvata nelle riunioni del 6 luglio 2016;
D E C R E T A:
Articolo 1
(Allegato 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazone)
1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 4.2, lettera g) le parole “presentare al” sono sostituite dalle seguenti
“deliberarsi da parte del”;
b) al paragrafo 9.4 è soppresso il seguente periodo “In ogni caso, il sistema informativo
contabile dell’ente deve essere in grado di trasmettere in via telematica il bilancio,
completo anche che delle previsioni degli importi presentano valori pari a 0 alla banca dati
unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.”
c) dopo il paragrafo 9.11.6 è inserito il seguente:
7
“9.11.7 L’articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell’interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano
dell’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di
previsione indica le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio
distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante
dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile
dell’eventuale disavanzo tecnico di cui all’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del
2011."
Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto
individuato nell’allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna
componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive
discipline e l’importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione.
Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:
In attuazione dell’articolo 4, comma 5, decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell’interno, del 2 aprile 2015, analoghe tabelle sono riportate nella parte
delle relazione sulla gestione al rendiconto che analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso
dell’esercizio.”.
ALLA DATA DI
RIFERIMENTO DEL
RENDICONTO DEL
PENULTIMO
ESERCIZIO
PRECEDENTE (1)
(a)
DISAVANZO
PRESUNTO
(b)(2)
DISAVANZO
RIPIANATO NEL
PRECEDENTE
ESERCIZIO
(c ) = (a) - (b) (3)
QUOTA DEL
DISAVANZO DA
RIPIANARE
NELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE(4)
(d)
RIPIANO
DISAVANZO NON
EFFETTUATO
NELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
(e) = (d) - (c )(5)
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ……….
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui
Disavanzo tecnico al 31 dicembre ……
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le
regioni)
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUEL (solo enti locali)
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio …….. da ripianare con piano di rientro di cui
alla delibera ……….
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio …….. da ripianare con piano di rientro di cui
alla delibera ……….
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente
Totale 0 0 0 0
(1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si rifersice il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di precosuntivo
(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)
(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge.
(5) Indicare solo importi positivi
Esercizio N (6)Esercizio N+1 Esercizio N+2 Esercizi successivi
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome) -
Disavanzo al 31.12.2014
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui
Disavanzo tecnico al 31 dicembre ……
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le
regioni)
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUE (7)
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ……
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente -
Totale 0 0 0 0 0
(5) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente
(6) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.
(7) Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.
ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO
MODALITA' COPERTURA DEL DISAVANZO
COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO
COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIOCOMPOSIZIONE
DISAVANZO
PRESUNTO (5)
(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto dell'esercizio
precedente è già stato approvato si fa riferimento al disavanzo effettivo.
8
Articolo 2
(Allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria)
1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 3.7.1:
1) dopo le parole “all’esercizio in cui sono emessi il ruolo,” sono inserite le seguenti
”l’avviso di liquidazione e di accertamento”;
2) dopo le parole “Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali
non è stato effettuato l’accertamento contabile” sono inserite le seguenti ” alla data
di entrata in vigore del DLgs 118/2011”;
b) al paragrafo 3.7.6, dopo le parole “lotta all’evasione è attuata attraverso l’emissione” sono
inserite le seguenti “di avvisi di liquidazione e di accertamento,”;
c) al paragrafo 3.12, dopo le parole “è accertata nell’esercizio in cui è incassato l’acconto.” È
inserito il seguente periodo “Le entrate derivanti dai finanziamenti UE utilizzate per il
finanziamento di spese correnti sono classificate tra i Trasferimenti correnti1, comprese le
quote dei Fondi UE destinati agli investimenti utilizzate per finanziare spese corrente (nel
rispetto dei regolamenti comunitari). Trattandosi di finanziamenti a rendicontazione,
l’importo delle entrate da accertare tra i Trasferimenti correnti è determinato in
considerazione dell’ammontare dell’impegno delle correlate spese correnti”;
d) al paragrafo 5.4:
1) dopo le parole “In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’anno successivo, le
risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell’avanzo di
1 Le risorse comunitarie sono classificate come Trasferimenti da UE o come trasferimenti da altra Amministrazione
pubblica nel rispetto del principio generale per il quale i trasferimenti sono registrati con imputazione alla voce del
piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse, salvo i casi in cui chi eroga le risorse le
abbia classificate tra le “Spese per conto terzi e partite di giro”, come “trasferimenti per conto terzi” (in tali casi
l’entrata è registrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento è stato erogato). Al
riguardo si rinvia al principio applicato n. 7.1.
9
amministrazione” sono inserite le seguenti disponibile, destinato o vincolato in
relazione alla fonte di finanziamento”, ed è soppressa la parola “vincolato”;
2) dopo le parole “la necessità di procedere alla contestuale” è soppressa la seguente
“riduzione”;
e) alla fine del paragrafo 7 inserire i seguenti periodi:
“Con particolare riguardo alla gestione dei fondi UE:
-le Amministrazioni titolari di programmi comunitari2, che svolgono la propria attività in
esecuzione dei regolamenti europei ricevendo i relativi flussi finanziari come “Autorità di
certificazione”, contabilizzano tali risorse tra le entrate e le spese per conto terzi e partite di
giro, escluse le risorse dell’Asse assistenza tecnica, da registrare come contributi da UE. E’
infatti evidente che l’attività delle “Amministrazioni titolari di programmi comunitare” è
svolta in assenza di discrezionalità. Sono contabilizzati in partite di giro anche i correlati
trasferimenti concernenti il cofinanziamento statale.
- Le Amministrazioni regionali e locali in qualità di Beneficiari nell’ambito dei programmi
operativi finanziati dai fondi strutturali per l’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione”o in qualità di Beneficiari capofila (lead partner) nell’ambito dei programmi
operativi finanziati dai fondi strutturali per l’obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea”,
definiscono e presentano i progetti nel rispetto dei bandi e delle regole definite
2 Nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti UE, le Amministrazioni titolari dei programmi finanziati dai fondi
strutturali (le Amministrazioni centrali per i Programmi operativi nazionali e le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano per i Programmi operativi a titolarità regionale), per l’attuazione, gestione, sorveglianza e il
controllo del programma sono tenute a designare l’Autorità di gestione, l’Autorità di Certificazione e l’Autorità di
Audit tra loro indipendenti, i cui compiti e procedure sono rigidamente disciplinate dalla normativa europea (Reg.
1303/2013 e i rispettivi regolamenti di esecuzione, nonché i regolamenti di settore dei fondi ad es: il Reg. 1301/2013
per il FESR etc.). L’attuazione dei programmi comunitari è sottoposta alla verifica periodica, almeno annuale, del
Comitato di sorveglianza, composto anche da rappresentanti delle altre Amministrazioni pubbliche diverse da quella
titolare del programma e dai rappresentanti del partneriato economico e sociale di riferimento del programma
individuato ai sensi del Reg. 240/2014, con la funzione di accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del
programma e di indirizzare la futura attività dell’Autorità di gestione del programma medesimo, di approvare
eventuali modifiche al programma medesimo e tutti gli altri compiti previsti dal Reg. 1303/2013. Il Comitato di
sorveglianza svolge anche la funzione fondamentale di definire i criteri di ammissibilità e di selezione dei progetti
che potranno essere finanziati con le risorse del programma operativo, cui si l’Autorità di gestione si dovrà attenere
per la individuazione dei progetti finanziabili con le risorse del programma operativo.
10
dall’Amministrazione titolare del programma comunitario, individuano i propri partner,
suddividono il progetto e la spesa tra i partner, ed assumono la responsabilità di garantire la
realizzazione dell’intera operazione secondo le modalità del progetto presentato. Tale attività,
e la conseguente attività di erogazione della spesa, non può essere considerata come attività
effettuata in assenza di discrezionalità.
Pertanto, i beneficiari delle risorse erogate dalle Amministrazioni titolari di programmi
comunitari, compresi quelli che svolgono il ruolo di capofila (leadpartner), contabilizzano i
flussi finanziari tra i Contributi, e non tra le partite di giro.
Nel rispetto del principio generale per il quale i trasferimenti sono registrati con imputazione
alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse,
salvo i casi in cui chi eroga le risorse le abbia classificate tra le “Spese per conto terzi e partite
di giro”, come “trasferimenti per conto terzi”, i beneficiari capofila contabilizzano le risorse
come “Contributi da UE”, gli altri beneficiari contabilizzano le risorse come “Contributi
dall’ente capofila” (ad esempio “Contributi da Regione”, se la Regione è il beneficiario-capo
fila) e identificano la natura comunitaria delle entrate e delle spese attraverso il codice della
transazione elementare.”.
Articolo 3
(Allegato 6 – Piano dei conti integrato)
1. Al piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al piano dei conti finanziario di cui all’allegato n. 6/1 al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
1) sono inserite le seguenti nuove voci: E IV Addizionale regionale sul gas naturale E.1.01.01.77.000
E V Addizionale regionale sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
E.1.01.01.77.001
E V Addizionale regionale sul gas naturale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
E.1.01.01.77.002
E V Proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti E.3.01.01.01.005
E V Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni E.3.01.01.01.006
E V Proventi da quote associative E.3.01.02.01.037
11
E V Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca E.3.01.02.01.038
E V Proventi dallo svolgimento di attività di certificazione E.3.01.02.01.039
E V Proventi per organizzazione convegni E.3.01.02.01.040
E V Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali E.3.01.02.01.041
E V Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti E.3.01.02.01.043
E V Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo
E.3.05.02.03.008
E V Alienazione di mobili e arredi per laboratori E.4.04.01.03.003
E V Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile E.4.04.01.07.005
E V Alienazione di Fabbricati ad uso strumentale E.4.04.01.08.017
E V Ritenute erariali su prestazioni sociali E.9.01.01.99.001
U V Acquisto di servizi per formazione obbligatoria U.1.03.02.04.004
U V Spese di condominio U.1.03.02.05.007
U V Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza U.1.03.02.10.003
U V Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro U.1.03.02.11.008
U V Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca U.1.03.02.11.009
U V Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti U.1.03.02.11.010
U V Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali U.1.03.02.13.006
U V Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, …) U.1.03.02.99.008
U V Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano U.1.03.02.99.009
U V Formazione a personale esterno all'ente U.1.03.02.99.010
U V Servizi per attività di rappresentanza U.1.03.02.99.011
U V Rassegna stampa U.1.03.02.99.012
U V Comunicazione WEB U.1.03.02.99.013
U V Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa
U.1.04.01.01.020
U V Tirocini formativi U.1.04.02.03.004
U V Mobili e arredi per laboratori U.2.02.01.03.003
U V Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile U.2.02.01.07.005
U V Fabbricati ad uso strumentale U.2.02.01.09.019
U V Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico U.2.02.01.10.009
U V Acquisto software U.2.02.03.02.002
U V Fabbricati ad uso strumentale acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.09.014
U II Fondi per rimborso prestiti U.4.05.00.00.000
U III Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti U.4.05.01.00.000
U IV Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti U.4.05.01.01.000
U V Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti U.4.05.01.01.001
U III Altri fondi per rimborso prestiti U.4.05.99.00.000
U IV Altri fondi per rimborso prestiti U.4.05.99.99.000
U V Altri fondi per rimborso prestiti U.4.05.99.99.999
U V Versamento di ritenute erariali su prestazioni sociali U.7.01.01.99.001
2) sono cancellate le seguenti voci
U V Beni per lo svolgimento di censimenti U.1.03.01.02.013
U V Servizi per attività di rappresentanza U.1.03.02.02.003
U V Acquisto di servizi per formazione specialistica U.1.03.02.04.001
U V Acquisto di servizi per formazione generica U.1.03.02.04.002
U V Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 U.1.03.02.04.003
12
U V Altre spese per lo svolgimento dei censimenti U.1.03.02.99.006
3) è modificata la descrizione o il codice delle seguenti voci E V Imposta municipale propria riservata all'erario riscossa a seguito di attività di
verifica e controllo E.1.01.03.07.002
E V Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
E.1.01.03.50.001
E V Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
E.1.01.03.50.002
E V Locazioni di altri beni immobili E.3.01.03.02.002
E IV Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi E.3.05.02.04.000
E V Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi E.3.05.02.04.001
E V Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale E.4.04.01.08.002
U IV Altri contributi sociali figurativi U.1.01.02.02.000
U V Oneri per il personale in quiescenza U.1.01.02.02.004
U V Arretrati per oneri per il personale in quiescenza U.1.01.02.02.005
U V Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c. U.1.01.02.02.999
U IV Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) U.1.02.01.10.000
U V Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) U.1.02.01.10.001
U IV Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.02.000
U V Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni U.1.03.02.02.005
U V Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c U.1.03.02.02.999
U V Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza U.1.03.02.13.001
U V Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato U.1.03.02.15.013
U IV Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
U.1.04.02.03.000
U V Fabbricati ad uso commerciale U.2.02.01.09.002
U V Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico U.2.02.01.10.002
U V Fabbricati ad uso commerciale e acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.09.002
U V Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA
U.4.03.01.04.003
b) Al piano dei conti economico di cui all’allegato n. 6/2 al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
1) sono inserite le seguenti nuove voci:
1.1.1.01.77 Addizionale regionale sul gas naturale
1.1.1.01.77.001 Addizionale regionale sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
1.1.1.01.77.002 Addizionale regionale sul gas naturale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.2.1.01.06 Ricavi da vendita di riviste e pubblicazioni
1.2.1.01.06.001 Ricavi da vendita di riviste e pubblicazioni
1.2.1.01.07 Ricavi da sfruttamento brevetti
1.2.1.01.07.001 Ricavi da sfruttamento brevetti
1.2.1.01.99 Ricavi da vendita di beni n.a.c.
1.2.1.01.99.001 Proventi da vendita di beni n.a.c.
1.2.2.01.37 Ricavi da quote associative
1.2.2.01.37.001 Proventi da quote associative
1.2.2.01.38 Ricavi da analisi e studi nel campo della ricerca
13
1.2.2.01.38.001 Ricavi da analisi e studi nel campo della ricerca
1.2.2.01.39 Ricavi dallo svolgimento dell' attività di certificazione
1.2.2.01.39.001 Ricavi dallo svolgimento dell' attività di certificazione
1.2.2.01.40 Ricavi per organizzazione convegni
1.2.2.01.40.001 Ricavi per organizzazione convegni
1.2.2.01.41 Ricavi per lo smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e altri materiali 1.2.2.01.41.001 Ricavi per lo smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e altri materiali
1.2.2.01.43 Ricavi per traffico e trasporto passeggeri e utenti
1.2.2.01.43.001 Ricavi per traffico e trasporto passeggeri e utenti
1.3.1.05.01.002 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
1.3.1.05.01.003 Fondo europeo per la pesca (FEP)
1.3.1.05.01.004 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
1.3.1.05.01.005 Fondo Sociale Europeo (FSE)
1.3.1.05.01.006 Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia
1.3.1.05.01.007 Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)
1.3.1.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea
1.4.3.03.08 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal resto del mondo
1.4.3.03.08.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal resto del mondo
2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria
2.1.2.01.05.007 Spese di condominio
2.1.2.01.08.003 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza
2.1.2.01.09.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
2.1.2.01.09.009 Prestazioni tecnico scientifiche a fini di ricerca
2.1.2.01.09.010 Deposito mantenimento tutela dei brevetti
2.1.2.01.11.006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali
2.1.2.01.99.008 Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, …)
2.1.2.01.99.009 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2.1.2.01.99.010 Formazione a personale esterno all'ente
2.1.2.01.99.011 Servizi per attività di rappresentanza
2.1.2.01.99.012 Rassegna stampa
2.1.2.01.99.013 Comunicazione WEB
2.2.1.03.03 Ammortamento Mobili e arredi per laboratori
2.2.1.03.03.001 Ammortamento Mobili e arredi per laboratori
2.2.1.07.05 Ammortamento di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
2.2.1.07.05.001 Ammortamento di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
2.2.1.09.19 Ammortamento fabbricati ad uso strumentale
2.2.1.09.19.001 Ammortamento fabbricati ad uso strumentale
2.2.2.02.01.002 Ammortamento Software acquistato da terzi
2.2.3.03.03 Svalutazione di Mobili e arredi per laboratori
2.2.3.03.03.001 Svalutazione di Mobili e arredi per laboratori
2.2.3.05.99 Svalutazione di altre attrezzature
2.2.3.05.99.999 Svalutazione di altre attrezzature
2.2.3.07.05 Svalutazioni di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 2.2.3.07.05.001 Svalutazioni di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
2.2.3.09.19 Svalutazione di Fabbricati ad uso strumentale
14
2.2.3.09.19.001 Svalutazione di Fabbricati ad uso strumentale
2.2.4.01.01.001 Svalutazione di Software autoprodotto
2.2.4.01.01.002 Svalutazione di Software acquistato da terzi
2.3.1.01.01.014 Trasferimenti correnti al Ministero dell' economia in attuazione delle norme in materia di contenimento di spesa
2.3.1.02.03.004 Tirocini formativi
5.1.4.01.03.003 Minusvalenza da alienazione di mobili e arredi per laboratori
5.1.4.01.07.005 Minusvalenza da Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 5.1.4.01.08.017 Minusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso strumentale
5.2.4.01.03.003 Plusvalenza da alienazione di mobili e arredi per laboratori
5.2.4.01.07.005 Plusvalenza da Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 5.2.4.01.08.017 Plusvalenze da alienazione di Fabbricati ad uso strumentale
2) sono cancellate le seguenti voci
1.1.1.01.34 Imposta di bollo
1.1.1.01.34.001 Imposta di bollo riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
1.1.1.01.34.002 Imposta di bollo riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.1.1.01.75 Imposta unica comunale (IUC)
1.1.1.01.75.001 Imposta unica comunale (IUC) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
1.1.1.01.75.002 Imposta unica comunale (IUC) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.2.1.01.05 Ricavi da vendita di beni n.a.c.
1.2.1.01.05.001 Proventi da vendita di beni n.a.c.
1.3.1.05.01.001 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
2.1.1.01.02.013 Acquisto di beni per lo svolgimento di censimenti
2.1.2.01.02.003 Servizi per attività di rappresentanza
2.1.2.01.04.001 Formazione specialistica
2.1.2.01.04.002 Formazione generica
2.1.2.01.04.003 Addestramento del personale ai sensi della legge 626
2.1.2.01.99.006 Altre spese per lo svolgimento dei censimenti
2.2.1.09.06 Ammortamento Fabbricati militari
2.2.1.09.06.001 Ammortamento Fabbricati militari
2.2.3.09.06 Svalutazione di Fabbricati militari
2.2.3.09.06.001 Svalutazione di Fabbricati militari
2.2.3.02 Svalutazioni di mezzi di trasporto ad uso militare
2.2.3.02.01 Svalutazione di Mezzi di trasporto terrestri ad uso militare
2.2.3.02.01.001 Svalutazione di Mezzi di trasporto terrestri ad uso militare
2.2.3.02.02 Svalutazione di Mezzi di trasporto aerei ad uso militare
2.2.3.02.02.001 Svalutazione di Mezzi di trasporto aerei ad uso militare
2.2.3.02.03 Svalutazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua ad uso militare
2.2.3.02.03.001 Svalutazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua ad uso militare
2.2.3.02.99 Svalutazione di di altri mezzi di trasporto ad uso militare diversi
2.2.3.02.99.999 Svalutazione di di altri mezzi di trasporto ad uso militare diversi
3) è modificata la descrizione o la codificazione delle seguenti voci
1.1.1.03.05 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche
15
1.1.1.03.05.001 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.03.05.002 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
1.2.4.02.02 Locazioni di altri beni immobili
1.2.4.02.02.001 Locazioni di altri beni immobili
1.4.3.02 Entrate per azioni di rivalsa nei confronti di terzi
1.4.3.02.01 Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi
1.4.3.02.01.001 Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi
2.1.2.01.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2.1.2.01.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2.1.2.01.11.001 Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza
2.1.2.01.13.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2.1.2.01.13.013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato
2.1.4.03 Altri Contributi sociali
2.1.4.03.99 Altri contributi erogati direttamente al proprio personale
2.1.4.03.99.999 Altri contributi erogati direttamente al proprio personale
2.1.9.01.01.010 Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)
2.2.1.09.02 Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale
2.2.1.09.02.001 Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale
2.2.2.02.01.001 Ammortamento Software autoprodotto
2.2.3.05 Svalutazioni di Attrezzature
2.2.3.09.02 Svalutazione di Fabbricati ad uso commerciale
2.2.3.09.02.001 Svalutazione di Fabbricati ad uso commerciale
3.1.1.99.04.001 Flussi periodici netti in uscita (da derivati di ammortamento)
5.1.1.02 Arretrati per oneri per il personale in quiescenza
5.1.1.02.01 Arretrati per oneri per il personale in quiescenza 5.1.1.02.01.001 Arretrati per oneri per il personale in quiescenza
5.1.4.01.05 Minusvalenze da alienazione di attrezzature
5.1.4.01.08.002 Minusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso commerciale
5.2.1.12.03.001 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese
5.2.4.01.05 Plusvalenze da alienazione di attrezzature
5.2.4.01.08.002 Plusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso commerciale
c) Al piano dei conti patrimoniale di cui all’allegato n. 6/3 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
1) sono inserite le seguenti nuove voci: 1.2.1.03.07 Acquisto software
1.2.1.03.07.01 Acquisto software
1.2.1.03.07.01.001 Acquisto software
1.2.2.02.03.03 Mobili e arredi per laboratori
1.2.2.02.03.03.001 Mobili e arredi per laboratori
1.2.2.02.07.05 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
1.2.2.02.07.05.001 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
1.2.2.02.09.19 Fabbricati ad uso strumentale
1.2.2.02.09.19.001 Fabbricati ad uso strumentale
1.2.2.02.10.09 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico
16
1.2.2.02.10.09.001 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico
1.2.2.05.07.05 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
1.2.2.05.07.05.001 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
1.2.2.05.09.14 Fabbricati ad uso strumentale acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.09.14.001 Fabbricati ad uso strumentale acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.3.2.01.01.01.064 Crediti da riscossione Diritti mattatoi
1.3.2.01.01.01.065 Crediti da riscossione Diritti degli Enti provinciali turismo
1.3.2.01.01.01.077 Crediti da riscossione dell'addizionale regionale sul gas naturale
1.3.2.01.01.01.095 Crediti da riscossione Altre ritenute n.a.c.
1.3.2.01.01.01.099 Crediti da riscossione Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.
1.3.2.02.06.03.003 Crediti da Alienazione di mobili e arredi per laboratori
1.3.2.02.06.08.017 Crediti da Alienazione di Fabbricati destinati ad uso strumentale
1.3.2.02.08.04 Crediti da proventi da alienazione di Software
1.3.2.02.08.04.001 Crediti da proventi da alienazione di Software
1.3.2.06.02.01.002 Crediti da Trasferimenti da altre imprese partecipate per operazioni conto terzi
1.3.2.06.02.01.999 Crediti da Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi
1.3.2.08.04.01.007 Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in conto capitale non dovute o incassate in eccesso dal Resto del Mondo
1.3.2.08.04.06.008 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da UE e Resto del Mondo
2.2.3.01.03.01.003 Fondo ammortamento mobili e arredi per laboratori
2.2.3.01.07.01.005 Fondo ammortamento tablet e dispositvi di telefonia fissa e mobile
2.2.3.01.09.01.018 Fondi ammortamento fabbricati ad uso strumentale
2.4.1.04.03.05 Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro
2.4.1.04.03.05.001 Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro
2.4.3.02.01.01.014 Debiti per Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione delle norme in materia di contenimento di spesa
2.4.3.03.02.01.002 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altre imprese partecipate
2.4.3.03.02.01.999 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altre imprese
2.4.5.05.05 Debiti per ritenute erariali su prestazioni sociali
2.4.5.05.05.01 Debiti per ritenute erariali su prestazioni sociali
2.4.5.05.05.01.001 Debiti per ritenute erariali su prestazioni sociali
2.4.7.04.01.03.003 Rimborsi in conto capitale a Ue e Resto del Mondo
2.4.7.04.02.01.003 Debiti per Tirocini formativi
2.4.7.04.07.03.003 Rimborsi di parte corrente a UE e Resto del Mondo
2) sono cancellate le seguenti voci 1.3.2.01.01.01.034 Crediti da riscossione Imposta di bollo
1.3.2.01.01.01.075 Crediti da riscossione Imposta unica comunale (IUC)
3) è modificata la descrizione o la codificazione delle seguenti voci 1.1.2 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuti
1.1.2.01 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuti
1.1.2.01.01 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuti
1.1.2.01.01.01 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuti
1.1.2.01.01.01.001 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuti
1.2.2.02.09.02 Fabbricati ad uso commerciale
1.2.2.02.09.02.001 Fabbricati ad uso commerciale
1.2.2.02.10.02 Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico
17
1.2.2.02.10.02.001 Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico
1.2.2.05.05 Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.09.02 Fabbricati ad uso commerciale acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.09.02.001 Fabbricati ad uso commerciale acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.3.02.04.06.002 Entrate derivanti dalla estinzione anticipata di derivati da ammortamento
1.3.2.01.01.02.023 Crediti da riscossione imposta sulle assicurazioni
1.3.2.02.06.08.002 Crediti da Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale
1.3.2.06.02.01.001 Crediti da Trasferimenti da Imprese controllate per operazioni conto terzi
1.3.2.08.04.07.001 Crediti da azioni di rivalsa regresso nei confronti di terzi
2.2.3.01.05 Fondo ammortamento attrezzature
2.2.3.01.05.01 Fondo ammortamento attrezzature
2.2.3.01.09.01.002 Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso commerciale
2.4.1.04.03.04 Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti Gestione CDP SpA
2.4.1.04.03.04.001 Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti Gestione CDP SpA
2.4.3.03.02.01.001 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate
2.4.5.01.10 Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)
2.4.5.01.10.01 Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)
2.4.5.01.10.01.001 Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)
2.4.7.01.13 Altri contributi erogati direttamente al proprio personale
2.4.7.01.13.01 Altri contributi erogati direttamente al proprio personale
2.4.7.01.13.01.001 Altri contributi erogati direttamente al proprio personale
2.4.7.04.02 Debiti per trasferimenti a famiglie per Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
2.4.7.04.02.01 Debiti verso borsisti, dottorandi di ricerca e specializzandi area medica
2.4.7.04.11 Debiti da oneri per il personale in quiescenza
2.4.7.04.11.01 Debiti da oneri per il personale in quiescenza
2.4.7.04.11.01.001 Debiti da oneri per il personale in quiescenza
2.4.7.04.12 Debiti per arretrati per oneri per il personale in quiescenza
2.4.7.04.12.01 Debiti per arretrati per oneri per il personale in quiescenza
2.4.7.04.12.01.001 Debiti per arretrati per oneri per il personale in quiescenza
2. L’aggiornamento di cui al comma 1 entra in vigore con riferimento all’esercizio 2017.
Articolo 4
(Allegato 14– Elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa)
1. Nell’elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa di cui all’allegato n.
14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, è inserito il macroaggregato 4.5 “Fondi per rimborso
prestiti”-
Articolo 5
(Allegato 9 – Schema di bilancio)
1. Allo schema del bilancio di previsione di cui all’allegato n. 9 al decreto legislativo 23
18
giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al prospetto “Bilancio di previsione - Entrate” :
1) alla voce “di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente” è soppressa la
parola “vincolato”;
2) dopo la voce di cui al punto 1) “di cui avanzo utilizzato anticipatamente” è
inserita la voce “di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013
e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni. Previsioni di
competenza", valorizzabile per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio
di previsione;
3) alla fine della nota n. 2 inserire le seguenti parole “In attuazione di quanto
previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs
118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio
precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo
approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo
esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono
destinate.”;
b) al prospetto “Bilancio di previsione - Riepilogo generale entrate per titoli” :
1) alla voce “di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente” è soppressa la
parola “vincolato”;
2) dopo la voce di cui al punto 1) “di cui avanzo utilizzato anticipatamente” è
inserita la voce “di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013
e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni. Previsioni di
competenza", valorizzabile per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio
di previsione;
3) alla fine della nota n. 2 inserire le seguenti parole “In attuazione di quanto
previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs
118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio
precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo
approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo
19
esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono
destinate.”;
c) al prospetto “Bilancio di previsione - Quadro generale riassuntivo”:
1) tra le entrate, dopo la voce “Utilizzo avanzo presunto di amministrazione”
inserire la seguente “di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL
35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni”,
valorizzabile, per la competenza, per ciascuno degli esercizi considerati nel
bilancio di previsione;
2) tra le spese, dopo la voce “Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie” inserire la seguente “- di cui fondo pluriennale vincolato”
valorizzabile, per la competenza, per ciascuno degli esercizi considerati nel
bilancio di previsione;
3) tra le spese, dopo la voce “Titolo 4 - Rimborso di prestiti” inserire la seguente
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e
rifinanziamenti)” valorizzabile, per la competenza, per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio di previsione;
d) al prospetto “Bilancio di previsione – Equilibri di bilancio (solo per le Regioni)”:
1) alla fine delle voci “Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il
finanziamento di spese correnti” sono aggiunge le seguenti “ e al rimborso di
prestiti”;
2) dopo la voce “rimborso prestiti” è aggiunta la seguente “' - di cui Fondo
anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti);
3) alla fine della nota (**) sono inserite le seguenti parole “Comprende anche
l'utilizzo del fondo del DL 35/2011”;
4) alla nota n. 6 sono soppresse le parole “del fondo di cassa,” e “, o pagamenti”;
e) al prospetto “Bilancio di previsione – Equilibri di bilancio (solo gli enti locali)” dopo
la voce “di cui per estinzione anticipata di prestiti” è inserita la seguente “di cui
Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e
20
rifinanziamenti)” valorizzabile, per la competenza, per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio di previsione;
f) all’Allegato a) Risultato presunto di amministrazione:
1) nel riquadro 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al
31/12 N-1, sostituire le voci “Fondo ……..al 31/12/N-1”, con le seguenti:
“- Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) (5)
- Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti(5)
- Fondo perdite società partecipate(5)
- Fondo contenzioso(5)
- Altri accantonamenti(5)
”;
2) nel riquadro 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al
31/12 N-1, alla voce “altri vincoli da specificare”, sono soppresse le parole
“da specificare”;
3) nel riquadro 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione
presunto al 31/12/N-1, alla voce “utilizzo altri vincoli da specificare”, sono
soppresse le parole “da specificare”;
g) l’Allegato d) - Limiti di indebitamento Regioni è sostituito dall’allegato A al
presente decreto;
h) l’Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali è sostituito dall’allegato B al
presente decreto;
2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1, entrano in vigore con riferimento al bilancio di
previsione 2017 – 2019.
Articolo 6
(Allegato 10 – Rendiconto della gestione)
1. Allo schema del rendiconto della gestione di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al prospetto “Conto del bilancio – Gestione delle entrate” :
21
1) dopo la voce “Utilizzo Avanzo di amministrazione” è inserita la voce “di cui
Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche
e rifinanziamenti) - solo per le Regioni. Previsioni definitive di competenza
(CP);
2) alla fine della nota n. 2 le seguenti parole sono soppresse “Nel primo esercizio
di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un
importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui
previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato
determinato in tale occasione.”;
b) al prospetto “Conto del bilancio – Riepilogo generale delle entrate” dopo la voce)
“Utilizzo Avanzo di amministrazione” è inserita la voce “di cui Utilizzo Fondo
anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) -
solo per le Regioni. Previsioni definitive di competenza (CP);
c) al prospetto “Conto del bilancio - Quadro generale riassuntivo”:
1) tra le entrate, dopo la voce “Utilizzo avanzo di amministrazione” inserire la
seguente “di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni”, valorizzabile, per la
competenza;
2) tra le spese, dopo la voce “Titolo 3 - Spese per incremento di attività
finanziarie” inserire la seguente “Fondo pluriennale vincolato per attività
finanziarie” valorizzabile, per la competenza;
3) tra le spese, dopo la voce “Titolo 4 - Rimborso di prestiti” inserire la seguente
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)” valorizzabile, per la competenza;
d) al prospetto “Equilibri di bilancio (solo per le Regioni)”:
1) alla fine delle voci “Utilizzo risultato di amministrazione destinato al
finanziamento di spese correnti” sono aggiunge le seguenti “ e al rimborso di
prestiti”;
22
2) dopo la voce “rimborso prestiti” è aggiunta la seguente “' - di cui Fondo
anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti);
3) dopo la voce “C) Variazioni attività finanziaria” è ripristinata la seguente
“Equilibrio finale (D=A+B)”;
4) la nota “(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2” è soppressa;
e) al prospetto “Equilibri di bilancio (solo gli enti locali)” dopo la voce “di cui per
estinzione anticipata di prestiti” è inserita la seguente “di cui Fondo anticipazioni
di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)” valorizzabile,
per la competenza;
f) all’Allegato a) Risultato di amministrazione, al riquadro 2) Composizione del
risultato di amministrazione al 31 dicembre …, sostituire le voci “Fondo ……..al
31/12/N-1”, con le seguenti:
“ - Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti,
- Fondo perdite società partecipate,
- Fondo contenzioso,
- Altri accantonamenti(5)”;
g) all’allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati – Spese in conto capitale e
spese per incremento di attività finanziarie - impegni” dopo la voce “01 Fondo di
riserva” è inserita la seguente “02 “Fondo crediti di dubbia esigibilità”;
h) all’allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati – Spese in conto capitale e
spese per incremento di attività finanziarie pagamenti in c/competenza” dopo la
voce “01 Fondo di riserva” è inserita la seguente “02 “Fondo crediti di dubbia
esigibilità”;
i) all’allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati – Spese in conto capitale e
spese per incremento di attività finanziarie pagamenti in c/residui” dopo la voce “01
Fondo di riserva” è inserita la seguente “02 “Fondo crediti di dubbia esigibilità”;
23
j) all’allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati – Spese per rimborso
prestiti - Impegni” è inserito il macroaggregato 405 “Fondo per rimborsi prestiti”;
k) all’allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati Riepilogo spese per titoli
e macroaggregati - impegni” è inserito il macroaggregato 405 “Fondo per rimborsi
prestiti”
l) all’allegato h) al Rendiconto - Costi per missione è inserita, alla fine, la voce
“Totale costi/oneri”;
2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 entrano in vigore con riferimento al rendiconto 2017 e
possono essere anticipati con riferimento al rendiconto 2016.
Articolo 7
(Allegato 12)
1. All’allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente “Allegato al documento
tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali” sono applicate
le modifiche apportate dall’articolo 4 all’allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2,
dall’articolo 5, comma 2 e dall’articolo 6, comma 2.
Roma …………
IL MINISTERO DELL’INTERNO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Il Capo Dipartimento per gli Affari Il Ragioniere Generale dello Stato
Interni e Territoriali
Elisabetta Belgiorno Daniele Franco
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Capo Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport
Antonio Naddeo
COMPETENZA ANNO
N
COMPETENZA ANNO
N+1
COMPETENZA ANNO
N+2
(+)
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità (-)
0 0 0
(+) 0
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
0 0 0
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+)
Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+)
Debito autorizzato dalla Legge in esame (+)
0 0 0
Allegato d) - Limiti di indebitamento regioni
Allegato A al presente decreto
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Dati da stanziamento bilancio (esercizio finanziario)
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso
DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento
H)Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame
I) Contributi contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del
finanziamento
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)
TOTALE DEBITO
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE
COMPETENZA ANNO
N
COMPETENZA ANNO
N+1
COMPETENZA ANNO
N+2
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+)
(+)
3) Entrate extratributarie (titolo III) (+)
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 0
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
(+) 0 0 0
(-)
(-)
(+)
(+)
0 0 0
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+)
Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+)
TOTALE
DEBITO
0 0 0
DEBITO POTENZIALE
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi
Allegato B al presente decreto
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207
del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)
Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs.
N. 267/2000
2) Trasferimenti correnti (titolo II)
Livello massimo di spesa annuale (1):
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento
(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle
aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle
entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai
primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207
del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso
Contributi erariali in c/interessi su mutui
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento
Ammontare disponibile per nuovi interessi
TOTALE DEBITO CONTRATTO
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri
soggetti
1
RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 20 LUGLIO 2016
Il giorno 20 Luglio 2016 alle ore 11,00 a Roma presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
nella sala Azzurra, si è riunita la commissione ARCONET di cui all’articolo 3-bis del decreto
legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.
Ordine del giorno:
1. Glossario codifica SIOPE di cui al DM 9 giugno 2016;
2. Decreto monitoraggio del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei
residui;
3. Proposte di modifica al principio applicato del bilancio consolidato;
4. Quesiti;
5. Proposta delle Regioni di modifica al principio applicato della contabilità finanziaria;
Presenze:
MEF -RGS Presidente Salvatore Bilardo assente
MEF -RGS Cinzia Simeone
MEF -RGS Paola Mariani
MEF -RGS Daniela Collesi assente
MEF -RGS Emilia Scafuri
MEF -RGS Massimo Anzalone
MEF -RGS Antonio Cirilli
MEF -RGS Lamberto Cerroni assente
MEF -RGS Silvia Chiodi assente
MEF -RGS Luciano Zerboni
PCM - Affari Regionali Saverio lo Russo assente
PCM - Affari Regionali Giancarlo Magnini assente
M.Interno Giancarlo Verde assente
M.Interno Massimo Tatarelli assente
M.Interno Maria Giovanna Pittalis
M.Interno Francesco Zito assente
M.Interno Michele Scognamiglio assente
M.Interno Roberto Pacella
Corte dei Conti Alfredo Grasselli
Corte dei Conti Ferone Rinieri assente
2
Istat Gerolamo Giungato
Istat Grazia Scacco assente
Istat Susanna Riccioni assente
Istat Luisa Sciandra assente
Regione a statuto ordinario Antonello Turturiello assente
Regione a statuto ordinario Claudia Morich assente
Regione a statuto ordinario Onelio Pignatti assente
Regione a statuto ordinario Marco Marafini assente
Regione a statuto speciale Marcella Marchioni assente
Regione a statuto ordinario Fulvia Deanesi assente
UPI Francesco Delfino
UPI Gianluigi Masullo assente
ANCI Alessandro Beltrami
ANCI Riccardo Mussari assente
ANCI Giuseppe Ninni assente
ANCI Roberto Colangelo assente
OIC Alessandro Sura assente
CNDC Marco Castellani assente
CNDC Paolo Tarantino
CNDC Luciano Fazzi
CNDC Luigi Puddu
ABI Rita Camporeale assente
ABI Carla Ottanelli assente
Assosoftware Roberto Bellini assente
Assosoftware Laura Petroccia
1. Glossario codifica SIOPE di cui al DM 9 giugno 2016
La Commissione approva all’unanimità il glossario SIOPE trasmesso con la mail di convocazione
della riunione che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 9 maggio 2016, concernente l’adeguamento della codifica
SIOPE al piano dei conti integrato, deve essere pubblicato nel sito internet della Ragioneria
Generale dello Stato nella sezione dedicata al SIOPE, entro 30 giorni dalla pubblicazione del
decreto in Gazzetta Ufficiale.
3
Nel sito ARCONET, nella sezione dedicato ai glossari, sarà previsto un link di reinvio al
glossario SIOPE che, nelle more della definizione del glossario del piano dei conti integrato,
risulterà valido ausilio e riferimento per gli enti territoriali tenuti al rispetto del d.lgs. n. 118 del
2011.
2.Decreto monitoraggio del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei
residui
La Commissione procede all’esame dello schema del decreto, compreso l’allegato A,
concernente le modalità e i tempi di trasmissione dei prospetti del monitoraggio, approvati nelle
precedenti riunioni, comprese le tabelle informative.
Dopo aver verificato il recepimento delle osservazioni pervenute e le decisioni prese in
occasione della precedente riunione in merito alle tabelle informative, la Commissione stabilisce
che gli enti che non hanno fatto il riaccertamento straordinario, in quanto non hanno ancora
approvato il consuntivo dell’esercizio precedente all’adozione della nuova disciplina, non sono
considerati inadempienti al monitoraggio se comunicano, con messaggio di posta elettronica, di
non avere effettuato il riaccertamento straordinario nelle more dell’approvazione del rendiconto, e
che provvederanno alla trasmissione del prospetto concernete il monitoraggio del maggiore
disavanzo da riaccertamento straordinario nei successivi 60 giorni dall’approvazione del bilancio..
La Commissione condivide lo schema del decreto, che sarà trasmesso alla Conferenza
Unificata per acquisirne il parere.
3. Proposte di modifica al principio applicato del bilancio consolidato
Il punto 3) dell’ordine del giorno è rinviato alla successiva riunione.
4. Quesiti
a) Quesito ANCI
Considerato che il principio 4.18 prevede che: “Ai fini dell’ammortamento, i terreni e gli
edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisti congiuntamente.”
Per gli edifici non soggetti ad ammortamento (ad esempio gli immobili qualificati come
“beni culturali”come indicato dal principio 6.1.2) è necessario contabilizzare separatamente
terreni ed edifici?
In relazione al quesito n. 1, dopo attenta discussione, i componenti della Commissione si sono dati
il compito di verificare l’esistenza di casi in cui è impossibile valutare separatamente il valore del
terreno da quello dell’edificio sovrastante. Si invitano pertanto i componenti della Commissione a
trasmettere i risultati degli approfondimenti effettuati, possibilmente prima della prossima
riunione.
b) Quesito ANCI
4
Il principio 6.1.2 Prevede: “ Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni
patrimoniali disponibili e indisponibili.”Considerato che, nè nel nuovo Stato Patrimoniale nè nel nuovo
Piano dei conti patrimoniale è prevista una divisione tra beni patrimoniali disponibili e beni
patrimoniali indisponibili; è necessario che questa diversa classificazione venga mantenuta nel corso
dell’attività di riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale prevista dal principio 9 e relativo
inventario o no?
Proposta di risposta ANCI: la classificazione dei beni in demaniali, indisponibili e disponibili è prevista dal
codice civile art. 822 e seguenti. Sulla base della predetta classificazione i regimi giuridici dei beni ivi
indicati sono diversi e pertanto si ritiene necessario mantenere con un’ulteriore articolazione la predetta
suddivisione e che i conti di stato patrimoniale attivo siano lo strumento contabile adatto per contenere
questo tipo di informazione. Tale previsione è in linea con quanto richiesto dal principio contabile 6.1.2.
La Commissione Arconet condivide la risposta ANCI.
c) Quesito ANCI Il principio 9.3 criteri di valutazione prevede : ATTIVO a)“ Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà:è iscritto al costo di acquisto (...) ovvero, se non disponibile, al valore catastale.” Per i beni per i quali non vi è nè costo di acquisto né valore catastale( a titolo di esempio non esaustivo:
aree urbane cat. F/1, terreni classificati come relitti stradali o parco pubblico, cimiteri, ecc. ecc.) quale
criterio si utilizza? Vanno valorizzati a zero?
Proposta di risposta ANCI: fermo restando che gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati
durevolmente dall’ente sono iscritti tra le immobilizzazioni (6.1.1) e che per gli immobili acquisiti dall’ente
a titolo gratuito è necessario far ricorso a una relazione di stima a cura dell’ufficio tecnico tecnico
dell’ente salva la facoltà di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto designato dal Presidente del
Tribunale su istanza del sindaco dell’ente medesimo, si ritiene pertanto che non è ammessa l’iscrizione a
valore nullo del bene e sia quindi necessario nel caso in cui non via sia nè costo d’acquisto nè valore
catastale ricorrere ad una stima effettuata dal personale tecnico dell’ente preposto alle predette
valutazioni. Se una valutazione è stata fatta in ossequio del DL 77/95 di mantenerla.
Risposta della Commissione Arconet: in analogia con quanto previsto dal principio 6.1.2, per gli immobili
acquisiti dall’ente a titolo gratuito, se non è disponibile nè costo di acquisto né valore catastale è
necessario far ricorso a una relazione di stima a cura dell’Ufficio Tecnico dell’ente, salva la facoltà
dell’ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del
Tribunale nel cui circondario ha sede l’ente, su istanza del presidente/sindaco dell’ente medesimo. Non si
concorda con la proposta di conservare la valutazione fatta in ossequio del DL 77/95 che, nei casi in cui
non esisteva il costo o il valore catastale, ha consentito di valutare i benti demaniali e i terreni acquisiti
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in misura pari all'ammontare del residuo debito dei
mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo.Invece, possono essere conservate le valutazioni ex DLgs n.
77/95 corrispondenti ai criteri di valutazione previsti dal DLgs 118/2011 (se effettuati a costo o, in caso di
indisponibilità del costo, a rendita).
d) Quesito ANCI
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Sempre riguardo al principio 9.3; per i terreni concessi in diritto di superficie a terzi, per i
quali non vi è costo di acquisto, ed esiste una valore catastale ma è relativo all’immobile
costruito su di essi (non di proprietà Comunale) quale criterio di valutazione si adotta? Proposta di risposta ANCI: il punto d.4 superficie prevede solo l’ipotesi di diritto di superficie
costituito a titolo gratuito o oneroso a favore dell’ente. Si ritiene di valutare al valore della rendita
alle netto della cessione del diritto di superficie o applicando i criteri previsti per l’attribuzione dei
valori degli immobili suddivisi dai terreni nel caso in cui gli atti non prevedono nulla riferimento
punto 9.3 lettera a – 3 capoverso.
Risposta della Commissione: il quesito chiede come valutare un terreno di proprietà dell’ente
concesso a terzi in diritto di superfice, nel caso in cui il valore catastale sia riferito solo
all’immobile e non al terreno. In tal caso si applica il criterio previsto nei casi in cui non esiste né
un costo storico, né valore catastale, e quindi il valore di stima. Il valore del terreno non è
influenzato direttamente dal valore della concessione, registrata nel rispetto del principio contabile
applicata della conabilità finanziaria n. 3.10
e) Quesito ANCI
Per i beni “gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77” e a suo tempo valutati ai sensi dell’art. 229 del D.lgs 267/2000 si
mantengono i valori iscritti in bilancio?
Proposta di risposta ANCI: il principio non menziona questa possibilità, al punto 9.1 prevede che
dopo la fase di riclassificazione delle voci dell’inventario, si predisponga una tabella che per
ciascuna voce dell’inventario affianca gli importi di chiusura dell’esercizio precedente, gli importi
attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione negative e positive.
Fermo restando che il punto 9.3 lettera a) prevede che il patrimonio immobiliare e i terreni di
proprietà sono iscritti al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori ovvero se non
disponibili al valore catastale. Nel proseguo il principio spiega che nel caso in cui non è
disponibile il costo storico il valore catastale è costituito .....pertanto se la valutazione ex D. lgs. n.
77/95 era a costo o rendita; nel caso in cui non sia attribuito alcun valore si procede con stima es.
opere derivanti da operazioni di scomputo oneri.
Rsposta Commissione Arconet: si conferma che le valutazioni ex DLgs n. 77/95 possono essere
conservate solo se corrispondevano ai criteri di valutazione previsti dal DLgs 118/2011 (se
effettuati a costo o, in caso di indisponibilità del costo, a rendita).
f) Quesito ANCI
Il principio 6.1.2 prevede: “Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come “beni culturali,
ai sensi dell’art. 2 D.lgs 42/2004 – codice dei beni Culturali e del paesaggio, o “beni soggetti a
tutela” ai sensi dell’art.139 del medesimo decreto, non vengono assoggettati ad
ammortamento.”
Considerato che l’art. 139 del succitato decreto tratta di “procedimento di dichiarazione di
notevole interesse pubblico” e che nel decreto non è possibile rinvenire una definizione di
“beni soggetti a tutela”; cosa si intende con -“beni soggetti a tutela” ai sensi dell’art.139 del
medesimo decreto-?
Risposta Commissione Arconet
Si conferma che l’art.139 del d.lgs. 42/2004 non definisce i beni soggetti a tutela.
Sono beni oggetto di tutela tutti quelli a cui si applica la disciplina del codice, cioè tutti quei beni
così come definiti ai sensi degli artt. 10 e 11 (i beni culturali), e dall’art. 134 (i beni paesaggistici),
richiamati tra l’altro nell’art.2.
Pertanto il riferimento ai beni soggetti a tutela non è necessario.
Si propone alla Commissione di eliminare dal prncipio 6.1.2 le parole “, o “beni soggetti a tutela”
ai sensi dell’art.139 del medesimo decreto”.
La Commissione condivide la proposta.
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g) Quesito ANCI
Il nuovo Piano dei conti patrimoniale non prevede tra i beni demaniali (voce 1.2.2.01), i beni
immobili di valore culturale, storico ed artistico , che sono invece classificati a parte (voce
1.2.2.02.10) in contrasto con l’art. 822 del Cod. civile che cita espressamente tra i beni
demaniali: “gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma
delle leggi in materia” ; è corretto?
Proposta di risposta ANCI: si ritiene di utilizzare la immobili di valore culturale, storico ed
artistico dando però atto che la voce beni demaniale non è esaustiva degli stessi ma dovranno
comprendere anche questa tiologia.
Risposta della Commissione. Esclusi i beni del demanio naturale, per i beni demaniali il piano dei
conti prevede la seguente classificazione, più sintetica di quella prevista per i beni non demaniali.
1.2.2.01.01 Infrastrutture demaniali
1.2.2.01.02 Altri beni immobili demaniali
1.2.2.01.03 Terreni demaniali
1.2.2.01.99 Altri beni demaniali
La Commissione si impegna ad effettuare un approfondimento riguardante i beni di valore
culturale, storico ed artistico, di proprietà di enti territoriali, e a valutare se, per evitare errori di
imputazione da parte di enti, è necessario inserire un’apposita voce nel piano dei conti
patrimoniale (evidenziata in giallo):
1.2.2.01.02 Altri beni immobili demaniali
1.2.2.01.02.01 Altri beni immobili demaniali
1.2.2.01.02.01.001 Altri beni immobili demaniali
1.2.2.01.02.02 Altri beni immobili demaniali di valore storico, artistico e culturale
1.2.2.01.02.02.001 Altri beni immobili demaniali di valore storico, artistico e culturale
h) Dalla data di adozione del nuovo sistema contabile integrato e relativi stato patrimoniale e
piano dei conti patrimoniale è ancora necessaria la redazione del “ Rendiconto
patrimoniale a valori di mercato art. 2 comma 222, periodo dodicesimo della Legge n.
191/2009- L. F. 2010 e successive modificazioni), che prevede criteri di classificazione e
valutazione completamente diversi e per alcuni versi incompatibili con il nuovo sistema
contabile?
Si chiede pertanto di omogeneizzare le classificazioni tra le scritture contabili e il
rendiconto a valori di mercato, fermo restando che la predetta rilevazione non obbliga a
rilevare a valore di mercato se l’ente non è in possesso di alcuna stima.
Risposta della Commissione Arconet: L’art. 2 comma 222, periodo dodicesimo della Legge n.
191/2009- L. F. 2010 prevede “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque
titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei
predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a
valori di mercato”.
Tale adempimento non è stato abrogato dal DLgs 118 del 2011.
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i) Quesito ANCI
Nel caso della vendita di beni immobili con “patto di riservato dominio” ai sensi dell’art.
1523 e ss del Cod. civ. , l’uscita del bene dall’attivo dello stato patrimoniale deve avvenire al
momento della stipula del rogito notarile di compravendita con patto di riservato dominio o
al momento del pagamento dell’ultima rata del prezzo?
Proposta di risposta ANCI: il punto 6.1 prevede che la condizione per l’iscrizione di nuovi beni
patrimoniali materiali ed immateriali tre le immobilizzazioni è il passaggio di proprietà dei beni
stessi alla data del 31 dicembre, pertanto nel caso compravendita con patto di riservato dominio è
iscritto nell’esercizio in cu vi è il passaggio di proprietà; in base all’art. 1523 del Codice Civile il
compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata di prezzo.
Risposta della Commissione: La risposta ANCI è formalmente corretta, ma non indica la voce di
entrata cui imputare contabilmente le entrate derivanti dal pagamento da parte del terzo delle
singole rate.
La Commissione rinvia il quesito alla prossima riunione al fine di individuare le modalità di
contabilizzazione ditale operazione e gli effetti sugli equilibri di bilancio.
l)Quesito ANCI
Il Piano dei conti patrimoniale al PASSIVO prevede i: Fondi ammortamento di
Infrastrutture stradali 2.2.3.01.09.01.011 e i Fondi ammortamento di Cimiteri
2.2.3.01.09.01.014 mancano però le corrispondenti poste nell’ATTIVO, è un errore?
Risposta Commissione Arconet: Sui fondi di ammortamento non è stata operata una distinzione
tra beni demaniali e beni non demaniali. La classificazione dei fondi ha seguito quella degli
investimenti in finanziario e anche quella degli ammortamenti e delle svalutazione dei beni in
economico. Gli enti devono provvedere, in sede di transazione elementare, al momento
dell’inserimento delle voci di investimento, a indicare attraverso un flag se trattasi di investimenti
su beni demaniali o meno e veicolare, quindi, sulla base di questa scelta, la scrittura patrimoniale
tra immobilizzazioni demaniali e non demaniali. Il fondo di ammortameento risulta quale
complessivo degli ammortamenti operati sulle due tipologie di beni.
m)Quesito ANCI
Il Piano dei conti patrimoniale nell’ATTIVO prevede le seguenti poste: 1.2.2.01 Beni demaniali
1.2.2.01.01 Infrastrutture demaniali
1.2.2.01.01.01 Infrastrutture demaniali
1.2.2.01.01.01.001 Infrastrutture demaniali
1.2.2.01.02 Altri beni immobili demaniali
1.2.2.01.02.01 Altri beni immobili demaniali
1.2.2.01.02.01.001 Altri beni immobili demaniali
mancano però nel PASSIVO i relativi fondi ammortamento; trattasi di un errore?
Effettivamente sembra che i fondi manchino e quindi vanno indicati al netto? Fermo restando che
al punto 4.18 vi sono i coefficienti di ammortamento dei beni demaniali.
Risposta Commissione Arconet: Il piano dei conti non prevede una specifica voce al passivo
patrimoniale per i cimiteri perché questi rientrano nella categoria dei beni demaniali e quindi le
relative voci di passivo devono confluire nelle seguenti categorie
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Sui fondi di ammortamento non è stata operata una distinzione tra beni demaniali e beni non
demaniali. La classificazione dei fondi ha seguito quella degli investimenti in finanziario e anche
quella degli ammortamenti e delle svalutazione dei beni in economico. Gli enti devono
provvedere, in sede di transazione elementare, al momento dell’inserimento delle voci di
investimento, a indicare attraverso un flag se trattasi di investimenti su beni demaniali o meno e
veicolare, quindi, sulla base di questa scelta, la scrittura patrimoniale tra immobilizzazioni
demaniali e non demaniali. Il fondo di ammortameento risulta quale complessivo degli
ammortamenti operati sulle due tipologie di beni.
n) Quesito ANCI
La circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 26 del 9 settembre 2015 prevede al
punto 4.4 pag 31 “Si ribadisce che resta ferma, in ogni caso, l’esclusione inerente ai beni
mobili da considerare immobili agli effetti inventariali ai sensi dell’art. 7 secondo comma
del R.D. n. 827/1924”.
Punto 7. RD n. 827/1924 “sono considerati agli effetti della compilazione degli inventari,
anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatori ed altri istituti congenri colle
raccolte artistiche e scientifiche che contengono”.
Si chiede se i beni mobili contenuti nei musei, biblioteche sono da inventariare a parte
rispetto ai beni immobili.
La circolare citata sembra escludere dal valore di inventario tali beni.
Se invece sono da valorizzare, che valore attribuire ai beni culturali se non esiste il costo di
acquisto? Es quadri, codici miniati del 400, documenti conservati in archivio di stato.
L'eventuale Stima chi deve farla?
In caso di raccolte, sono considerate universalità?e, anche in questo caso, come si stimano?
La richiesta è motivata dal difficoltà di valorizzare le collezioni artistiche es. quadri, opere
che non sono state acquisite e non sono oggetto di valutazione da parte del mercato nonchè
tutto il materiale bibliografico es. miniature del 400, documentazione storica depositata
presso Archivio di Stato ecc.
La Commissione Arconet osserva preliminarmente che circolare n. 26/2016 riguarda le procedure
inventariali delle Amministrazioni dello Stato, e al paragrafo 4.4. prevede “4.4.BIBLIOTECHE
E BENI LIBRARI - Per il rinnovo inventariale delle biblioteche presenti presso articolazioni
delle amministrazioni statali (Dipartimento, Direzione, Ufficio, ecc.), cosiddette ‘biblioteche
d’ufficio’, si applicano le istruzioni recate dalla presente circolare.
In proposito, comunque, stante la particolarità della funzione conoscitiva svolta dal patrimonio
librario conservato, funzione non necessariamente esauribile nel periodo di ammortamento, si
reputa che i libri delle biblioteche in discorso possano permanere nell’inventario, anziché essere
trasferiti nel registro dei beni durevoli, anche al termine di detto periodo comportante
l’azzeramento del relativo valore. Parimenti, si è dell’avviso che, qualora ritenuto più conveniente
e funzionale ai fini della gestione – valutazione rimessa al singolo ufficio interessato – possano
essere mantenuti o, se del caso, nuovamente iscritti in inventario i libri di valore inferiore ad euro
cinquecento, IVA compresa. Ovviamente, in quest’ultima evenienza, il singolo libro dovrà essere
valorizzato a zero, onde non alterare il valore totale della consistenza patrimoniale. Va da sé che
una simile soluzione è volta a salvaguardare i margini di flessibilità operativa che possono
connotare la gestione di una mole considerevole di beni librari, quale è quella delle biblioteche di
maggiori dimensioni, utilizzando il solo inventario, senza necessità di implementare,
limitatamente ai beni librari, il registro dei beni durevoli.
9
Nell’ipotesi in cui dette biblioteche d’ufficio contengano singoli libri aventi notevole valore, in
quanto di alto contenuto artistico, storico, tecnico, scientifico – per un importo, naturalmente,
superiore alla soglia di euro cinquecento, IVA compresa, che ne implica l’inventariazione – gli
stessi vanno egualmente classificati nella categoria II Materiale bibliografico e sono valutati
dalla Commissione in base a stima, facendo riferimento a criteri omogenei, tenuto conto anche
dei costi di acquisizione o dei prezzi correnti di mercato, in coerenza con le previsioni del D.I. 18
aprile 2002. Tuttavia, nei casi particolarmente problematici e rilevanti, la Commissione potrà, in
via eccezionale, interpellare in merito la competente Amministrazione dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo.
Si ribadisce che resta ferma, in ogni caso, l’esclusione inerente ai beni mobili da considerare
immobili agli effetti inventariali, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, del R.D. n. 827/1924.”
Per i beni librari gli enti territoriali applicano il principio applicato della contabilità economico
patrimoniale 6.1.2 degli enti territoriali che, riprendendo i criteri di iscrizione e di valutazione
degli elementi patrimoniale attivi degli enti non territoriali (allegato 14 del DPR 97/2003) degli
enti non territoriali, ha dedicato una specifica attenzione ai “I beni librari, acquisiti per donazione
e considerati come bene strumentale all’attività istituzionale oppure come bene non
strumentale, sono iscritti e valutati nello stato patrimoniale secondo i seguenti criteri:
a) i libri, riviste e pubblicazioni varie di frequente utilizzo per l’attività istituzionale dell’ente sono
considerati beni di consumo, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è
interamente di competenza dell’esercizio in cui sono stati acquistati;
b) i beni librari qualificabili come “beni culturali”, ai sensi dell’art. 2 del del D.lgs.42/2004, sono
iscritti nello stato patrimoniale alla voce “Altri beni demaniali” e non sono assoggettati ad
ammortamento;
c) i libri facenti parte di biblioteche, la cui consultazione rientra nell’attività istituzionale
dell’ente (biblioteche di Università, Istituti ed Enti di ricerca, ecc.) e che, pertanto, costituiscono
beni strumentali per l’attività svolta dall’ente stesso, devono essere ammortizzati in un periodo
massimo di cinque anni;
d) gli altri libri, non costituenti beni strumentali, non sono assoggettati ad ammortamento
Pertanto, per gli enti territoriali, i principi prevedono l’iscrizione nello stato patrimoniale solo dei
beni librari qualificabili come “beni culturali” e facenti parte di biblioteche la cui consultazione
rientra nell’attività istituzionale dell’ente”.
Dopo attenta discussione la Commissione decide di rinviare il quesito alla prossima riunione per
valutare la proposta di integrazione per la lettera c).
o) Quesito Commercialisti
I proventi degli oneri di urbanizzazione vengono (nella contabilità E/P) contabilizzati come
ricavi quando vanno a finanziare la spesa corrente mentre vengono contabilizzati come
riserve di patrimonio netto quando vanno a finanziare la spesa di investimento. Anche in
questo secondo caso sono ricavi a tutti gli effetti e pertanto andrebbero registrati come tali e
riscontati per la vita utile del bene al quale si riferiscono (in sostanza stornano in parte o
tutto l'ammortamento). Anche perchè se non vengono trattati in questo modo, c'è a fine
anno un incremento del patrimonio netto la cui variazione non coincide con il risultato del
conto economico che poi deve essere riconciliato con la variazione del patrimonio netto.
Risposta della Commissione:
La scelta di contabilizzare la quota degli oneri di urbanizzazione come riserve di capitale e non
come contributi è stata oggetto in numerose occasioni di approfondimento nel corso della
sperimentazione.
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Si sarebbe potuto prevedere la registrazione degli oneri di urbanizzazione destinati agli
investimenti con le modalità previste per i contributi agli investimenti, con la sterilizzazione degli
ammortamenti nel corso della vita utile dell’investimento. Al termine della vita utile
dell’investimento, il bene “esce” dal patrimonio dell’ente.
La scelta di contabilizzare gli oneri di urbanizzazione come riserve di capitale impone agli enti di
utilizzare i proventi degli oneri di urbanizzazione alla realizzazione di investimenti destinati a
permanere nel patrimonio dell’ente.
La Commissione Arconet, pur osservando che le scelte già effettuate e i principi contabili possono
essere oggetto di revisione, ritiene opportuno intervenire tenendo conto del grande valore della
stabilità dei principi ai fini del successo della riforma, pertanto preferisce variare i principi solo
per colmare lacune o per ovviare a errori materiali.
Ritiene però necessario integrare la nota integrativa per precisare che è necessario riconciliare la
variazione patrimoniale con quella del conto economico, per tenere conto delle modalità di
registrazione in contabilità economico patrimoniale degli oneri di urbanizzazione. Al fine di
individuare le modalità di raccordo
5. Proposta delle Regioni di modifica al principio applicato della contabilità
finanziaria
Si rinvia il punto 5 all’ordine del giorno per l’assenza dei rappresentanti delle regioni a
statuto ordinario e speciale e relativi supplenti.
Si concorda di sospendere le riunioni per la pausa estiva e di riprendere i lavori nella
seconda metà del mese di settembre p.v..
La riunione si chiude alle ore 13,30
1
RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 28 SETTEMBRE 2016
Il giorno 28 settembre 2016, alle ore 11,00, a Roma, presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, nella sala del Parlamentino, si è riunita la Commissione ARCONET di cui all’articolo 3-
bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del
2014.
Ordine del giorno:
1. Quesiti
2. Esame delle scritture riguardanti le partecipazioni in enti strumentali senza titoli
partecipativi
3. Proposte di modifica al principio applicato del bilancio consolidato.
Presenze:
MEF -RGS Presidente Salvatore Bilardo assente
MEF -RGS Cinzia Simeone assente
MEF -RGS Paola Mariani
MEF -RGS Daniela Collesi assente
MEF -RGS Emilia Scafuri assente
MEF -RGS Massimo Anzalone
MEF -RGS Antonio Cirilli assente
MEF -RGS Lamberto Cerroni
MEF -RGS Silvia Chiodi assente
MEF -RGS Luciano Zerboni
PCM - Affari Regionali Saverio lo Russo assente
PCM - Affari Regionali Giancarlo Magnini
M.Interno Giancarlo Verde assente
M.Interno Massimo Tatarelli
M.Interno Maria Giovanna Pittalis assente
M.Interno Francesco Zito
M.Interno Michele Scognamiglio assente
M.Interno Roberto Pacella
Corte dei Conti Alfredo Grasselli
Corte dei Conti Ferone Rinieri
Istat Gerolamo Giungato assente
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Istat Grazia Scacco
Istat Susanna Riccioni assente
Istat Luisa Sciandra assente
Regione a statuto ordinario Antonello Turturiello
Regione a statuto ordinario Claudia Morich
Regione a statuto ordinario Onelio Pignatti assente
Regione a statuto ordinario Marco Marafini
Regione a statuto speciale Marcella Marchioni
Regione a statuto ordinario Fulvia Deanesi assente
UPI Francesco Delfino assente
UPI Gianluigi Masullo assente
ANCI Alessandro Beltrami
ANCI Riccardo Mussari assente
ANCI Giuseppe Ninni assente
ANCI Roberto Colangelo
OIC Massimo Tezzon assente
CNDC Marco Castellani
CNDC Paolo Tarantino
CNDC Luciano Fazzi
CNDC Luigi Puddu
ABI Rita Camporeale assente
ABI Carla Ottanelli
Assosoftware Roberto Bellini assente
Assosoftware Laura Petroccia assente
Prima di iniziare la riunione si comunica che nel sito ARCONET risulta pubblicato il
quinto decreto di aggiornamento del decreto lgs. n. 118 del 2011, firmato il 4 agosto 2016, e che
nel sito BDAP, nei termini previsti dalla norma, sono state pubblicate le tassonomie e le modalità
tecniche di trasmissione dei bilanci alla BDAP degli enti territoriali e dei loro organismi e enti
strumentali (sia in contabilità finanziaria che in contabilità economico patrimoniale).
1. Quesiti
a) Quesito ANCI rinviato dalla precedente riunione
Nel corso della riunione del 20 luglio us, in occasione dell’esame del quesito a), alcuni
componenti della Commissione hanno chiesto come gestire i casi in cui è impossibile valutare
3
separatamente il valore del terreno da quello dell’edificio sovrastante. Per consentire un esame
approfondito della problematica, la Commissione ne ha rinviato l’esame alla successiva riunione e
richiesto l’invio di documentazione riguardanti fattispecie concrete.
L’Anci presenta il quesito e le fattispecie raccolte tra gli enti e sottolinea la difficoltà di calcolare
il valore di un fabbricato separato da quello del terreno (ad esempio per gli immobili storico-
artistici). La Commissione condivide la possibilità di poter scorporare sempre, come richiesto dal
principio contabile applicato, il valore del terreno da quello dell’immobile complessivo per una
quota pari al 20%.
b) Quesito ANCI rinviato dalla precedente riunione
Il nuovo Piano dei conti patrimoniale non prevede tra i beni demaniali (voce 1.2.2.01), i beni
immobili di valore culturale, storico ed artistico, che sono invece classificati a parte (voce
1.2.2.02.10) in contrasto con l’art. 822 del Cod. civile che cita espressamente tra i beni demaniali:
“gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in
materia” ; è corretto?
Nel corso della riunione del 20 luglio us, la Commissione ha rappresentato che, salvo i beni del
demanio naturale, per i beni demaniali il piano dei conti prevede la seguente classificazione, più
sintetica di quella prevista per i beni non demaniali.
1.2.2.01.01 Infrastrutture demaniali
1.2.2.01.02 Altri beni immobili demaniali
1.2.2.01.03 Terreni demaniali
1.2.2.01.99 Altri beni demaniali
Pertanto, i beni demaniali di valore cultuale storico ed artistico sono classificati tra una di queste
quattro voci.
Tuttavia, al fine di evitare rischi di errore nell’utilizzo del piano dei conti da parte degli enti, la
Commissione ha ritenuto opportuno rinviare alla successiva riunione la decisione riguardante
l’inserimento della seguente nuova voce nel piano patrimoniale (evidenziata in giallo):
1.2.2.01.02 Altri beni immobili demaniali
1.2.2.01.02.01 Altri beni immobili demaniali
1.2.2.01.02.01.001 Altri beni immobili demaniali
1.2.2.01.02.02 Beni immobili demaniali di valore storico, artistico e culturale
1.2.2.01.02.02.001 Altri beni immobili demaniali di valore storico, artistico e
culturale
Nel corso della riunione i rappresentanti Anci segnalano che, ai fini di una stabilità del piano dei
conti, ritengono preferibile non creare ulteriori voci nel piano dei conti. Pertanto i beni demaniali
di valore culturale storico ed artistico devono essere inseriti nelle voci del piano dei conti
attualmente previste. Agli enti devono essere indicate le modalità di contabilizzazione.
La Commissione approva all’unanimità.
c) Quesito ANCI rinviato dalla precedente riunione
Nel caso della vendita di beni immobili con “patto di riservato dominio” ai sensi dell’art. 1523 e ss
del Cod. civ., l’uscita del bene dall’attivo dello stato patrimoniale deve avvenire al momento della
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stipula del rogito notarile di compravendita con patto di riservato dominio o al momento del
pagamento dell’ultima rata del prezzo?
La Commissione condivide la seguente risposta.
A seguito della vendita di beni con “patto di riservato dominio” ai sensi dell’art. 1523 e ss del
Cod. civ., la registrazione contabile del credito derivante dall’alienazione del bene è effettuato alla
consegna del bene, indipendentemente dal passaggio di proprietà.
Pertanto, a seguito della consegna del bene: 1) si accerta l’entrata derivante dall’alienazione del bene, con imputazione all’esercizio in cui il
bene è stato consegnato;
2) si impegna la spesa concernente la concessione di credito, per l’importo oggetto di
rateizzazione, con imputazione all’esercizio in cui è accertata l’entrata di cui al punto 1);
3) si accertano le entrate riguardante la riscossione dei crediti, imputati agli esercizi successivi,
secondo il piano di rateizzazione previsto nel contratto di compravendita;
4) si incassano le entrate accertate di cui al punto 1), riscosse nell’esercizio;
5) si emette un ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, riferito all’impegno di cui al
punto 2), e per lo stesso importo si emette l’ordine di incasso a valere dell’accertamento di cui
al punto 1),
6) in occasione della riscossione delle singole rate, si emettono gli ordini di incasso a valere degli
accertamenti di cui al punto 3).
In particolare, il patto di riservato dominio potrebbe essere assimilato al caso di leasing finanziario per il
fatto che il bene entra nella disponibilità dell’utilizzatore/compratore prima del passaggio di proprietà e
pertanto potrebbe costituire un’eccezione al principio generale secondo cui le immobilizzazioni sono
iscritte nel momento in cui avviene il passaggio di proprietà (eccezione già prevista per i leasing dal 6.1 del
principio applicato competenza economico-patrimoniale).
A sostegno dell’ipotesi di estendere l’eccezione anche alla fattispecie della compravendita con patto di
riservato dominio vi sono i principi contabili OIC n. 15-16-19 che prevedono l’iscrizione o la cancellazione
del bene oggetto dell’operazione, al momento della consegna del bene, a prescindere dal trasferimento della
proprietà (sia dal lato dell’acquisto, che dal lato della vendita).
Le rate incassate c/prezzo riducono i crediti fino al pagamento dell’ultima rata; allo stesso modo le rate
pagate dal compratore in conto prezzo di acquisto riducono il debito sorto in fase di consegna del bene e di
trasferimento della disponibilità dello stesso.
La Commissione approva pertanto la seguente modifica del principio contabile applicato della contabilità
economico-patrimoniale (in giallo la di modifica):
6.1 Immobilizzazioni
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le
immobilizzazioni. Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali
tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell’effettivo
passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.
Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione.
Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell’ente a seguito di
un’operazione di leasing finanziario o di compravendita con “patto di riservato dominio” ai sensi
dell’art. 1523 e ss del Cod. civ., che si considerano acquisiti al patrimonio dell’amministrazione
pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, che
evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà dell’ente. L’eccezione si applica anche nei
casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio.
Nel corso del dibattito ANCI rappresenta la difficoltà di alcuni comuni a contabilizzare
correttamente le operazioni di concessione e locazione il cui corrispettivo viene abbattuto a
seguito dell’accollo da parte del concessionario/locatario di interventi di ristrutturazione del bene
5
oggetto di concessione/locazione. I dubbi sorgono in particolare nei casi in cui si manifesta una
discrasia temporale tra l’entrata e la spesa. Sono stati illustrati alla Commissione alcuni esempi di
modalità di contabilizzazione adottate dai comuni che accertano per intero il canone di
concessione e impegnano una spesa in c/capitale nell’esercizio in cui avviene l’intervento di
manutenzione straordinaria/ristrutturazione del bene. L’Anci evidenzia come l’impegno in
c/capitale sia comunque coperto con risorse di competenza che deprimono le risorse disponibili
dell’ente in quell’esercizio.
Anche i rappresentanti delle regioni hanno riconosciuto la necessità di esaminare la fattispecie e
hanno concordato sul rischio di adozione di diverse modalità di contabilizzazione non omogenee.
L’Anci pertanto si riserva di presentare al riguardo un quesito.
d) Quesito ANCI rinviato dalla precedente riunione
La circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 26 del 9 settembre 2015 prevede al punto 4.4
pag 31 “Si ribadisce che resta ferma, in ogni caso, l’esclusione inerente ai beni mobili da
considerare immobili agli effetti inventariali ai sensi dell’art. 7 secondo comma del R.D. n.
827/1924”.
Punto 7. RD n. 827/1924 “sono considerati agli effetti della compilazione degli inventari, anche i
musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatori ed altri istituti congeneri colle raccolte
artistiche e scientifiche che contengono”.
Si chiede se i beni mobili contenuti nei musei, biblioteche sono da inventariare a parte rispetto ai
beni immobili.
La circolare citata sembra escludere dal valore di inventario tali beni.
Se invece sono da valorizzare, che valore attribuire ai beni culturali se non esiste il costo di
acquisto? Es quadri, codici miniati del 400, documenti conservati in archivio di stato.
L'eventuale Stima chi deve farla?
In caso di raccolte, sono considerate universalità? e, anche in questo caso, come si stimano?
La richiesta è motivata dal difficoltà di valorizzare le collezioni artistiche es. quadri, opere che non
sono state acquisite e non sono oggetto di valutazione da parte del mercato nonchè tutto il
materiale bibliografico es. miniature del 400, documentazione storica depositata presso Archivio
di Stato ecc.
Con riferimento a tale quesito, nel corso delle precedenti riunioni, la Commissione ha:
a) esaminato la circolare RGS n. 26/2016, riguardante le procedure inventariali delle
Amministrazioni dello Stato che, al paragrafo 4.4., reca disciplina per il rinnovo
inventariale delle cosiddette ‘biblioteche d’ufficio’ presenti presso articolazioni delle
amministrazioni statali;
b) verificato che per i beni librari gli enti territoriali applicano il principio applicato della
contabilità economico patrimoniale 6.1.2,
c) avviato un’analisi diretta a valutare la necessità di modifiche o integrazioni, chiedendo la
collaborazione dei rappresentanti ANCI per acquisire informazioni riguardanti le
biblioteche comunali.
Nel corso della riunione il rappresentante ANCI dichiara di non aver concluso gli
approfondimenti, riguardanti, in particolare, le fattispecie indicate alla lettera c) del principio.
La Commissione pur confermando le modalità di contabilizzazione già previste dal principio
decide di rinviare il quesito alla prossima riunione per ulteriori approfondimenti ed eventualmente
anche solo per proporre una migliore formulazione del punto c).
e) Quesito Commercialisti rinviato dalla precedente riunione
I proventi degli oneri di urbanizzazione vengono ( nella contabilità E/P) contabilizzati come ricavi
quando vanno a finanziare la spesa corrente mentre vengono contabilizzati come riserve di
6
patrimonio netto quando vanno a finanziare la spesa di investimento. Anche in questo secondo
caso sono ricavi a tutti gli effetti e pertanto andrebbero registrati come tali e riscontati per la vita
utile del bene al quale si riferiscono ( in sostanza stornano in parte o tutto l'ammortamento). Anche
perchè se non vengono trattati in questo modo, c'è a fine anno un incremento del patrimonio netto
la cui variazione non coincide con il risultato del conto economico che poi deve essere riconciliato
con la variazione del patrimonio netto.
Nel corso della riunione del 20 luglio, la Commissione ha osservato che la scelta di contabilizzare
la quota degli oneri di urbanizzazione come riserve di capitale e non come contributi è stata
oggetto di numerose occasioni di approfondimento nel corso della sperimentazione.
Il D.Lgs 118/2011 avrebbe potuto prevedere la registrazione degli oneri di urbanizzazione
destinati agli investimenti con le modalità previste per i contributi agli investimenti, con la
sterilizzazione degli ammortamenti nel corso della vita utile dell’investimento.
E’ invece prevalsa la scelta di contabilizzare gli oneri di urbanizzazione come riserve di capitale,
che impone agli enti di utilizzare i proventi degli oneri di urbanizzazione alla realizzazione di
investimenti destinati a permanere nel patrimonio dell’ente.
Sulla base di tali considerazione si era ritenuto opportuno integrare il principio applicato della
contabilità economico patrimoniale n. 6.3 per precisare che nella nota integrativa è necessario
riconciliare la variazione patrimoniale con quella del conto economico, come segue (la proposta
di variazione è evidenziata in giallo): “Per i Comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei
limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce
incremento delle riserve. Nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è indicata la quota
di incremento delle riserve costituita dai permessi di costruire non destinati al finanziamento delle
spese correnti, e l’incremento registrato nell’esercizio di riferimento del rendiconto”.
Nel corso della riunione, i rappresentanti dell’ordine rappresentano che, a loro avviso, i proventi
degli oneri di urbanizzazione sono ricavi, sia quando vanno a finanziare la spesa corrente, sia
quando vanno a finanziare la spesa di investimento. Anche alla luce dei nuovi orientamenti OIC,
la natura dell’entrata da oneri di urbanizzazione è di ricavo e non di riserva, pertanto dovrebbe
essere riscontata a partire dall’anno in cui viene effettuato l’investimento fino al termine della
durata utile dello stesso.
Sulla base di tali considerazioni la Commissione invita i rappresentanti dell’Ordine dei
Commercialisti a trasmettere una proposta completa di scritture esemplificative e di modifica degli
schemi di bilancio e, in attesa di tale documentazione rinvia il quesito, rappresentando che
un’eventuale modifica degli schemi di bilancio deve essere sempre attentamente valutata anche in
relazione alla vigenza e tenendo conto degli effetti sull’acquisizione informatica dei bilanci alla
BDAP.
f) Quesito MEF
Nell’attivo immobilizzato del nuovo Stato Patrimoniale ex Dlgs 118/2011 sono rilevati i beni
demaniali nelle apposite voci ulteriormente dettagliate.
Il principio contabile di competenza economico patrimoniale All. 4/3 Dlgs 118/2011 al punto 9.3.
concernente “Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione”, afferma:
PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione dell’ente: costituita dalla differenza, se positiva, tra attivo e passivo, al
netto della voce “Netto da beni demaniali”, al netto del valore attribuito alle riserve:
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Se il Netto da beni demaniali è compreso nel Patrimonio netto, ma non deve essere contabilizzato
nel Fondo dotazione, si chiede in quale voci all’interno del Patrimonio netto vada inserito, posto
che la struttura del Patrimonio netto comprende:
A) PATRIMONIO NETTO
I
Fondo di dotazione
II
Riserve
a da risultato economico di esercizi precedenti
b da capitale
c da permessi di costruire
III
Risultato economico dell'esercizio
Al fine di rispondere al quesito, la Commissione valuta le seguenti alternative:
a) se sia opportuno introdurre una nuova specifica voce nel patrimonio netto, riguardante il
“Netto da beni demaniali”;
b) se sia preferibile eliminare dal citato principio 9.3 le parole “al netto della voce “Netto da
beni demaniali”.
Al riguardo il Prof. Puddu descrive l’alternativa a), presentandola come quella più opportuna.
La Commissione, dopo un proficuo confronto, decide all’unanimità di modificare lo stato
patrimoniale e il piano dei conti patrimoniale per inserire, tra le riserve, una voce di riserva non
disponibile, utile ad accogliere i beni demaniali, in modo da consentire il calcolo del fondo di
dotazione al netto della voce “Netto da beni demaniali”, così come previsto dal principio contabile
applicato concernente la contabilità economico patrimoniale e rinvia alla successiva riunione la
definizione delle modalità operative
g) Quesito Ministero Interno – disciplina del dissesto e principio applicato della
competenza finanziaria
Nell’ambito delle finzioni attribuite in materia di dissesto finanziario degli enti locali, questo
Ministero provvede ad approvare l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell’art.
261 del TUEL ed il piano di estinzione delle passività predisposto dagli organi straordinari di
liquidazione, la cui attività è disciplinata dagli artt. 252 e seguenti del TUEL.
Da parte di alcuni enti locali sottoposti alla procedura di risanamento è stata rappresentata la
difficoltà di determinare la competenza dell’Organo straordinario di liquidazione – circoscritta
dall’art. 252, comma 4, del TUEL “…a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre
dell’anno precedente a quello dell’Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”, alla luce
dell’applicazione de principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011) ed, in particolare, de criterio di imputazione degli impegni di spesa e degli accertamenti
di entrata secondo esigibilità e circa l’applicazione dello strumento di programmazione costituito
dal fondo pluriennale vincolato. In sostanza la reimputazione ad un esercizio successivo a quello
individuato dall’arti. 252, comma 4, di una spesa o di un’entrata, impegnata o accertata entro il 31
dicembre dell’anno precedente ‘ipotesi di bilancio, con la conseguente costituzione di un fondo
pluriennale vincolato in entrata nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, farebbe dubitare
8
dell’attribuzione alla competenza OSL di atti e fatti verificatisi ai sensi dell’art. 252, non
generandosi più residui al termine dell’anno di riferimento di cui al citato articolo.
La Commissione prende atto che i rappresentanti del Ministero dell’Interno chiedono il ritiro del
quesito per ulteriori approfondimenti ed eventuale riformulazione.
h) Quesito ABI
Si chiede di conoscere la corretta imputazione contabile a fronte di entrate relative a pagamenti
non andati a buon fine (es. per IBAN beneficiario estinto) o resi dal percipiente sia nel medesimo
esercizio finanziario sia dopo la chiusura dello stesso.
In particolare si chiede se tali entrate debbano essere riconosciute all’ente mediante registrazione
di una carta contabile e quali siano le scritture a bilancio che l’ente deve porre nell’eventualità
della ripetizione del pagamento.
La Commissione condivide la seguente risposta, necessaria per il monitoraggio SIOPE:
Al fine di consentire il monitoraggio SIOPE, a seguito della comunicazione del tesoriere di un
pagamento non andato a buon fine, l’ente:
a) accerta un’entrata di pari importo tra le partite di giro (voce E.9.01.99.01.001 Entrate a
seguito di spese non andate a buon fine),
b) impegna una nuova spesa tra le partite di giro (voce del piano dei conti finanziari
U.7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine),
c) riclassifica l’ordinativo di pagamento non andato a buon fine tra le partite di giro, a valere
dell’impegno di cui alla lettera b);
d) regolarizza la carta contabile di entrata riguardante il riversamento al conto dell’ente
dell’entrata non andata a buon fine, regolarizzata. dell’accertamento effettuato in partita di
giro;
e) emette un nuovo ordinativo di pagamento, a valere dell’impegno cui era inizialmente
riferito l’ordinativo di pagamento non andato a buon fine.
In
occasione della prossima riunione, la risposta sarà riformulata sotto forma di esempio da inserire
nel principio applicato della contabilità finanziaria.
i) Quesito ANCI
In caso di variazioni al bilancio di previsione di competenza dell’organo consiliare, è necessaria
una successiva delibera dell’organo esecutivo che modifichi le relative previsioni di cassa?
L’articolo 175, comma 2 del TUEL prevede, come regola generale, che le variazioni al bilancio
siano di competenza dell’organo consiliare, ad eccezione di quelle tassativamente elencate nei
commi 5-bis (di competenza della Giunta) e 5-quater del medesimo articolo (di competenza
dirigenziale).
Diversamente dal comma 1, che opera una distinzione tra variazioni di competenza e di cassa (“il
bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di
cassa…”), il comma 2 non individua, nell’ambito della generale competenza del consiglio ad
adottare le variazioni al bilancio di previsione, una distinzione tra variazioni in termini di
competenza e di cassa.
Il contenuto dello schema di allegato n. 8/1 al D. lgs. 118/2011 (Allegato delibera di variazione del
bilancio da allegare al provvedimento di variazione e trasmettere al tesoriere ai sensi del comma 9-
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bis del medesimo articolo 175) conferma la competenza del Consiglio ad adottare anche le
variazioni delle previsioni di cassa, in quanto il prospetto di cui all’allegato 8/1 deve essere
compilato da un unico organo deliberante recando l’indicazione delle variazioni sia delle
previsioni di competenza che delle previsioni di cassa, oltre che con riferimento a residui presunti.
Pertanto, nell’ambito delle prerogative del Consiglio in tema di variazioni di bilancio rientrano
anche le contestuali variazioni delle previsioni di cassa. Resta salva la competenza della Giunta,
oltre che in termini di variazioni al PEG ai sensi dell’art. 175 comma 9, ad intervenire sugli
stanziamenti del bilancio di previsione, limitatamente alle variazioni previste dal comma 5-bis.
Dopo la presentazione del quesito si apre il dibattito e l’Anci spiega la propria interpretazione
normativa sulla competenza delle variazioni di bilancio in termini di cassa. L’Anci rappresenta
che nella realtà, ai fini di uno snellimento e di un rapido riallineamento delle previsioni di cassa a
quelle di competenza, il Consiglio opera sia sugli stanziamenti di competenza che su quelli di
cassa.
Al riguardo la Commissione verifica che l’articolo 175, comma 2, del TUEL prevede “Le
variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi
5-bis e 5-quater”, e che l’articolo 175, comma 5-bis, lettera d), attribuisce alla competenza della
Giunta “le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater”, di
competenza dirigenziale.
Il rappresentante RGS osserva che la necessità di ricorrere alla Giunta per le variazioni di cassa
non determina necessariamente un rallentamento procedurale in quanto, a seguito delle variazioni
di bilancio approvate dal Consiglio, è sempre necessario un successivo intervento della Giunta, al
fine di adeguare il PEG. Nella stessa delibera, in sezioni distinte, la Giunta può variare gli
stanziamenti di bilancio in termini di cassa e gli stanziamenti del PEG. Inoltre, l’allegato 8/1 è
previsto per tutte le variazioni di bilancio, sia quelle del Consiglio, che quelle di Giunta e dei
dirigenti. Pertanto la colonna relativa alle variazioni di cassa è destinata ad essere utilizzata per le
variazioni della Giunta e dei dirigenti (ove previsto).
La Commissione affronta inoltre le problematiche derivanti dai casi in cui il principio contabile
applicato prevede variazioni di bilancio di competenza e di cassa attribuite rispettivamente al
Consiglio e alla Giunta. Il doppio passaggio, affermano i rappresentati degli enti in Commissione,
appesantisce il lavoro dell’ente ed è di fatto considerata una duplicazione.
La Commissione dopo ampio e acceso dibattito propende per riconoscere al Consiglio, per
assorbenza, la titolarità di entrambe le variazioni in modo tale che con un unico atto si otterrebbe
una variazione completa e definitiva, ma ritiene opportuno rinviare le valutazioni finali alla
successiva riunione, per approfondire in particolare i temi della titolarità delle competenze degli
organi chiamati in causa e i connessi risvolti di responsabilità.
2. Esame delle scritture riguardanti le partecipazioni in enti strumentali che non
hanno valore di liquidazione
Il Professor Puddu presenta le scritture in partita doppia riguardanti l’applicazione del seguente
principio, condiviso nelle precedenti riunioni “Le partecipazioni e i conferimenti al fondo di
dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto
prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati
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o partecipati dalla controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni
finanziarie dell’attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del
patrimonio, una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile. In caso di
liquidazione dell’ente controllato o partecipato, per lo stesso importo si riducono le
partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniale e la quota non disponibile del patrimonio
netto dell’ente”.
I) Prima applicazione del principio
a) da parte degli enti che hanno acquisito partecipazioni che non hanno valore di liquidazione e le
hanno iscritte nell’attivo patrimoniale
2.1.2.04.99 Altre riserve distintamente indicate n.a.c. a
Riserva non disponibile [declinabile per soggetto secondo la ripartizione delle partecipazioni finanziarie] new istituzione PDC 10.000
O in alternativa, da parte degli enti che non hanno registrato l’acquisizione delle partecipazioni nel
proprio attivo patrimoniale,
1.2.3.01.11 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private a
Riserva non disponibile [declinabile per soggetto secondo la ripartizione delle partecipazioni finanziarie] new istituzione PDC
10.000
II) Gestione
Nel corso dell’anno, il versamento al fondo di dotazione di un ente le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione:
1.2.3.01.11 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private a
1.3.4.01.01 Istituto tesoriere/cassiere
10.000
2.1.2.04.99 Altre riserve distintamente indicate n.a.c. a
Riserva non disponibile [declinabile per soggetto secondo la ripartizione delle partecipazioni finanziarie] new istituzione PDC 10.000
S.P.
1.2.3.01.11 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private
Riserva non disponibile [declinabile per soggetto secondo la ripartizione delle partecipazioni finanziarie] new istituzione PDC
11
10.000 10.000
III) Scritture di assestamento
- Effettuazione delle rettifiche proprie del consolidato, (eliminazione operazioni infragruppo)
- Determinazione della frazione di Patrimonio Netto ed iscrizione in Bilancio dell’incremento o del
decremento rispetto all’esercizio precedente:
a) Incremento
b) Decremento
a) Incremento
Iscrizione nello Stato Patrimoniale (es.150)
1.2.3.01.11 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private a
Riserva non disponibile new istituzione PDC 150
S.P. 1.2.3.01.11
Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private
Riserva non disponibile new istituzione PDC
10.150 10.150
b) Decremento
Con il passaggio patrimoniale diretto portando la svalutazione a riduzione della voce partecipazione e
della collegata riserva vincolata
Riserva non disponibile new istituzione PDC a
1.2.3.01.11 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private 100
N.B. - L’investimento essendo avvenuto con l’utilizzo del netto non deve pesare sul conto
economico. La scelta avviene a monte con la scissione del netto , e le successive operazioni
avranno, di conseguenza e sempre, una contropartita di patrimonio netto.
S.P. 1.2.3.01.11
Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private
Riserva non disponibile new istituzione PDC
9.900 9.900
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La Commissione condivide le scritture proposte dal Prof. Puddu e rinvia alla successiva riunione
la definizione di un esempio da inserire nel principio applicato della contabilità economico
patrimoniale.
3. Proposte di modifica al principio applicato del bilancio consolidato
La Commissione esamina le proposte ANCI riguardanti le definizioni delle società quotate e
partecipate ai fini del consolidamento, che, in quanto previste dal decreto legislativo n. 118 del
2011, non possono essere modificate con le procedure previste per l’aggiornamento degli allegati
al DLgs 118/2011.
La Commissione prosegue i lavori affrontando il tema delle fondazioni bancarie. In particolare
delle proposte di motivazioni per escluderle dal consolidamento. Verificato che sia l’eterogeneità
dei fini che la non significatività delle risultanze contabili non sono criteri accogliibili per
escludere le fondazioni bancarie dal perimetro di consolidamento si rinvia l’argomento alle
successive riunioni per ulteriori approfondimenti e valutazioni.
La Commissione rinvia alla successiva riunione l’esame delle proposte riguardanti le soglie di
irrilevanza.
La riunione si chiude alle ore 14,00
1
RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 19 OTTOBRE 2016
Il giorno 10 ottobre 2016, alle ore 11,00, a Roma, presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, nella sala Azzurra, si è riunita la Commissione ARCONET di cui all’articolo 3-bis
del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.
Ordine del giorno:
1. Quesiti 2. Proposta RGS/ABI integrazione allegato 4/2 – Esempio contabilizzazione
pagamenti non andati a buon fine; 3. Proposta Commercialisti integrazione allegato 4/3 – Esempio contabilizzazione
partecipazioni senza valore di liquidazione; 4. Proposta REGIONI integrazione allegato 4/2 – Impegno per debiti fuori bilancio;
5. Proposte di modifica al principio applicato del bilancio consolidato.
Presenze:
MEF -RGS Presidente Salvatore Bilardo assente
MEF -RGS Cinzia Simeone
MEF -RGS Paola Mariani
MEF -RGS Daniela Collesi assente
MEF -RGS Emilia Scafuri
MEF -RGS Massimo Anzalone assente
MEF -RGS Antonio Cirilli assente
MEF -RGS Lamberto Cerroni assente
MEF -RGS Silvia Chiodi assente
MEF -RGS Luciano Zerboni
PCM - Affari Regionali Saverio lo Russo assente
PCM - Affari Regionali Giancarlo Magnini
M.Interno Giancarlo Verde assente
M.Interno Massimo Tatarelli assente
M.Interno Maria Giovanna Pittalis
M.Interno Francesco Zito
M.Interno Michele Scognamiglio assente
M.Interno Roberto Pacella
Corte dei Conti Alfredo Grasselli
Corte dei Conti Ferone Rinieri
Istat Gerolamo Giungato
2
Istat Grazia Scacco
Istat Susanna Riccioni assente
Istat Luisa Sciandra assente
Regione a statuto ordinario Antonello Turturiello
Regione a statuto ordinario Claudia Morich
Regione a statuto ordinario Onelio Pignatti
Regione a statuto ordinario Marco Marafini
Regione a statuto speciale Marcella Marchioni assente
Regione a statuto ordinario Fulvia Deanesi assente
UPI Francesco Delfino
UPI Gianluigi Masullo assente
ANCI Alessandro Beltrami
ANCI Riccardo Mussari assente
ANCI Giuseppe Ninni
ANCI Roberto Colangelo assente
OIC Massimo Tezzon assente
CNDC Marco Castellani assente
CNDC Paolo Tarantino
CNDC Luciano Fazzi assente
CNDC Luigi Puddu
ABI Rita Camporeale assente
ABI Carla Ottanelli
Assosoftware Roberto Bellini assente
Assosoftware Laura Petroccia
Prima di iniziare la riunione si comunica che il giorno 18 ottobre 2016 si è svolto un incontro
riguardante all’acquisizione dei bilanci in BDAP, richiesto da Assosoftware, cui hanno
partecipato, oltre ai componenti della commissione ARCONET, i rappresentanti di RGS-IGICS, di
Corte dei conti e i di SOGEI responsabili dell’attuazione del decreto MEF 12 maggio 2016.
In data 18 ottobre, nel sito BDAP, è stato pubblicato l’aggiornamento dell’allegato tecnico e delle
tassonomie riguardanti la trasmissione dei bilanci alla BDAP, per consentire agli enti di effettuare
in autonomia, una verifica dei propri dati contabili, prima dell’invio al MEF.
La riunione del 18 ottobre ha consentito l’avvio di una proficua collaborazione tra i tecnici
RGS/SOGEI e i tecnici di Assosotware, diretta a favorire l’attuazione del decreto MEF 12 maggio
2016, anche se non è stato possibile accogliere la proposta di Assosofware di rendere disponibile
un’area di test, per consentire agli enti una trasmissione provvisoria dei propri bilanci prima di
3
quella ufficiale. Al riguardo, è stato rappresentato che la complessità delle procedure di
acquisizione dei bilanci non consente tale possibilità, del resto non prevista anche per analoghe
forme di trasmissione dei bilanci e dei rendiconti. Inoltre, le procedure di trasmissione di bilancio
previste, consentono agli enti una successiva trasmissione dei bilanci, a seguito della segnalazione
di errori e criticità del primo invio. Pertanto, la necessità di un invio di prove non è necessario.
1. Quesiti
a) Quesito ANCI rinviato dalla precedente riunione
La circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 26 del 9 settembre 2015 prevede al punto 4.4
pag 31 “Si ribadisce che resta ferma, in ogni caso, l’esclusione inerente ai beni mobili da
considerare immobili agli effetti inventariali ai sensi dell’art. 7 secondo comma del R.D. n.
827/1924”.
Punto 7. RD n. 827/1924 “sono considerati agli effetti della compilazione degli inventari, anche i
musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatori ed altri istituti congeneri colle raccolte
artistiche e scientifiche che contengono”.
Si chiede se i beni mobili contenuti nei musei, biblioteche sono da inventariare a parte rispetto ai
beni immobili.
La circolare citata sembra escludere dal valore di inventario tali beni.
Se invece sono da valorizzare, che valore attribuire ai beni culturali se non esiste il costo di
acquisto? Es quadri, codici miniati del 400, documenti conservati in archivio di stato.
L'eventuale Stima chi deve farla?
In caso di raccolte, sono considerate universalità? e, anche in questo caso, come si stimano?
La richiesta è motivata dal difficoltà di valorizzare le collezioni artistiche es. quadri, opere che non
sono state acquisite e non sono oggetto di valutazione da parte del mercato nonchè tutto il
materiale bibliografico es. miniature del 400, documentazione storica depositata presso Archivio
di Stato ecc.
Risposta
Nel corso della riunione del 28 settembre 2016, la Commissione aveva rinviato il quesito in attesa
di ulteriori approfondimenti riguardanti la registrazione contabile dei libri facenti parte di
biblioteche, la cui consultazione rientra nell’attività istituzionale dell’ente, di cui alla lettera c) del
principio applicato della contabilità economico patrimoniale 6.1.2.
Nel corso della riunione, i rappresentanti ANCI segnalano di avere effettuato l’approfondimento
richiesto presso diverse biblioteche comunali, e di avere riscontrato che, con l’esclusione dei libri
qualificabili come “beni culturali”, i beni librari sono gestiti come beni di consumo, non sono
iscritti nello stato patrimoniale, e il relativo costo è considerato di competenza dell’esercizio in
cui sono stati acquisiti.
I rappresentanti ANCI propongono di adottare tale principio per la registrazione dei libri facenti
parte di biblioteche degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali.
Dopo ampio dibattito, la Commissione condivide la proposta ANCI e rinvia la formulazione del
principio alla prossima riunione.
b) Quesito MEF
Nell’attivo immobilizzato del nuovo Stato Patrimoniale ex Dlgs 118/2011 sono rilevati i beni
demaniali nelle apposite voci ulteriormente dettagliate.
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Il principio contabile di competenza economico patrimoniale All. 4/3 Dlgs 118/2011 al punto 9.3.
concernente “Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione”, si afferma:
PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione dell’ente: costituita dalla differenza, se positiva, tra attivo e passivo, al
netto della voce “Netto da beni demaniali”, al netto del valore attribuito alle riserve:
Se il Netto da beni demaniali è compreso nel Patrimonio netto, ma non deve essere contabilizzato
nel Fondo dotazione, si chiede in quale voci all’interno del Patrimonio netto vada inserito, posto
che la struttura del Patrimonio netto comprende:
A) PATRIMONIO NETTO
I
Fondo di dotazione
II
Riserve
a da risultato economico di esercizi precedenti
b da capitale
c da permessi di costruire
III
Risultato economico dell'esercizio
Risposta
Nella precedente riunione del 28 settembre 2016 la Commissione ha condiviso la scelta di
introdurre una nuova specifica voce nel patrimonio netto, riguardante il “Netto da beni demaniali”,
e di effettuare tale modifica con l’inserimento della riserva indisponibile per le partecipazioni in
enti che non hanno valore di liquidazione.
Nel corso della riunione la Commissione esamina le modalità alternative di rappresentazione dei
beni demaniali nel patrimonio netto, e gli effetti sull’importo del fondo di dotazione a seguito
dell’entrata in vigore dell’aggiornamento, che entrerà in vigore con riferimento all’esercizio 2017
(la prima applicazione riguarderà il rendiconto 2017).
La Commissione decide di approvare la seguente modifica dello stato patrimoniale, nella
consapevolezza che la modifica determinerà una variazione del fondo di dotazione risultante nello
stato patrimoniale 2016. In particolare, se l’importo “riserve indisponibili per beni demaniali” sarà
superiore a quello del fondo di dotazione 2016, nel rendiconto 2017, il fondo di dotazione risulterà
negativo. A tal fine si ritiene opportuno prevedere che la relazione sulla gestione del rendiconto
2016, indichi il fondo di dotazione al netto del valore dei beni demaniali e culturali.
La Commissione rinvia alla prossima riunione il conseguente aggiornamento del principio
contabile applicato della contabilità economico patrimoniale (allegato 4/3).
(le proposte di variazione sono evidenziate in giallo)
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno
A) PATRIMONIO NETTO
I
Fondo di dotazione 0,00
a di cui beni demaniali 0,00
II
Riserve 0,00
a da risultato economico di esercizi precedenti 0,00
b da capitale 0,00
c da permessi di costruire 0,00
d riserve indisponibili 0,00
III
Risultato economico dell'esercizio 0,00
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TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 0,00
c) Quesito MEF
Il principio applicato n. 4/3, n. 6.1.1 classifica i diritti reali di godimento tra le immobilizzazioni
immateriali.
Lo schema di stato patrimoniale di cui all’allegato al DLgs 118/2011 classifica i diritti reali di
godimento tra le immobilizzazioni materiali, al punto 2.9.
I principi contabili civilistici definiscono i diritti reali di godimento come immobilizzazioni
immateriali.
Si propone di variare lo schema di stato patrimoniale e spostare la voce “diritti reali di godimento”
dal punto III 2.9 a I.7 di nuova istituzione.
Risposta
La Commissione decide di approvare la modifica dello schema di stato patrimoniale nei termini
proposti nel quesito.
d) Quesito ANCI In caso di variazioni al bilancio di previsione di competenza dell’organo consiliare, è necessaria una
successiva delibera dell’organo esecutivo che modifichi le relative previsioni di cassa?
L’articolo 175, comma 2 del TUEL prevede, come regola generale, che le variazioni la bilancio siano di
competenza dell’organo consiliare, ad eccezione di quelle tassativamente elencate nei commi 5-bis (di
competenza della Giunta) e 5-quater del medesimo articolo (di competenza dirigenziale).
Diversamente dal comma 1, che opera una distinzione tra variazioni di competenza e di cassa (“il bilancio
di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa…”), il
comma 2 non individua, nell’ambito della generale competenza del consiglio ad adottare le variazioni al
bilancio di previsione, una distinzione tra variazioni in termini di competenza e di cassa.
Il contenuto dello schema di allegato n. 8/1 al D. lgs. 118/2011 (Allegato delibera di variazione del bilancio
da allegare al provvedimento di variazione e trasmettere al tesoriere ai sensi del comma 9-bis del medesimo
articolo 175) conferma la competenza del Consiglio ad adottare anche le variazioni delle previsioni di
cassa, in quanto il prospetto di cui all’allegato 8/1 deve essere compilato da un unico organo deliberante
recando l’indicazione delle variazioni sia delle previsioni di competenza che delle previsioni di cassa, oltre
che con riferimento a residui presunti.
Pertanto, nell’ambito delle prerogative del Consiglio in tema di variazioni di bilancio rientrano anche le
contestuali variazioni delle previsioni di cassa. Resta salva la competenza della Giunta, oltre che in termini
di variazioni al PEG ai sensi dell’art. 175 comma 9, ad intervenire sugli stanziamenti del bilancio di
previsione, limitatamente alle variazioni previste dal comma 5-bis.
Risposta
A seguito di un approfondito esame della disciplina delle variazioni di bilancio, la Commissione ritiene che
la titolarità delle variazioni di bilancio in termini di competenza e in termini di cassa, debba essere
attribuita al Consiglio in modo da consentire, con un unico atto, una variazione di bilancio completa e
definitiva. Tuttavia, la Commissione ritiene che la formulazione dell’articolo 175, comma 2, del TUEL,
come modificata dal D.lgs. 118/2011, confrontata con la disciplina delle variazioni di bilancio delle
Regioni di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 118/2011, non possa essere interpretata estensivamente per
consentire al Consiglio di approvare le variazioni di bilancio in termini di cassa e che, a tal fine, sia
necessario l’intervento del legislatore.
Nel prendere atto della necessità di una modifica legislativa dell’articolo 175 del TUEL, la Commissione
rinvia alla prossima riunione l’esame dei possibili interventi legislativi.
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e) Quesito ANCI
Continuano a persistere criticità con i tesorieri relativamente alle variazioni di bilancio e pare che carichi
erroneamente i dati che inviamo e per venirne fuori chiede anche delle stampe per le quali abbiamo dovuto
contattare la società che gestisce il software di contabilità. Abbiamo così saputo che dai diversi loro clienti
- con differenti tesorieri (noi abbiamo Gruppo Intesa, ma parliamo anche di altri gruppi) - arrivano le
richieste più disparate, anche in ordine alle modalità di compilazione dell'Allegato 8/1. Ci sono enti che
non riescono a pagare perché il loro tesoriere pretende l'allegato fatto in certi modi, differenti da quelli
pensati dalla società di software.
Questo "sottobosco" di incertezze e di contrasti con i tesorieri crea non pochi problemi e assurde perdite di
tempo. Abbiamo bisogno di disposizioni chiare, che non lascino la possibilità di dare diverse
interpretazioni, così come ora avviene!
Per comprendere al meglio la situazione si sottopone alla Commissione Arconet il seguente quesito.
Il punto 11.8 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recita: “Per fini di controllo, lo schema richiede anche la
valorizzazione di tutti gli aggregati di bilancio interessati dalla variazione (ad esempio: il totale del
programma, della missione cui il programma si riferisce, del totale delle spese e del totale delle missioni e
del totale generale delle spese)”.
La lettura porta a diverse interpretazioni tra Ente, casa di software e Tesoriere pertanto si chiede come
debba essere intesa la dicitura “tutti gli aggregati di bilancio interessati dalla variazione” valorizzati nella
prima (titolata ”PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – DELIBERA N. …
- ESERCIZIO XXXX “) e nell’ultima colonna (titolata ”PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO XXXX “) dell’allegato 8/1 al D.Lgs. 118/2011.
Nello specifico si chiede se gli importi da riportare nelle due colonne citate, in corrispondenza delle righe
“Totale Titolo” “Totale programma” “Totale Missione” “Totale generale uscite” (ed equivalenti sul fronte
entrate) debbano essere:
A) La risultanza della sommatoria degli stanziamenti dei soli capitoli variati, organizzati per Titolo,
per Programma, per Missione. In questo caso, la sommatoria dei valori riportati nella colonna
titolata ”PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – DELIBERA N.
… - ESERCIZIO XXXX “ non è confrontabile con i dati del bilancio a disposizione del Tesoriere
in quanto rappresenta un “di cui”;
B) Nella prima colonna titolata ”PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE – DELIBERA N. … - ESERCIZIO XXXX “ gli importi risultanti dal bilancio per i
soli Missioni/Programmi/Titoli interessati dalla variazione e nell’ultima colonna titolata
”PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO XXXX “ questi
stessi importi come risulteranno dopo la variazione. In questo caso il prospetto non evidenzia le
sommatorie per colonna corrette perché riporta dei totali i cui parziali possono non essere
valorizzati perché non interessati dalla variazione; il confronto con il bilancio a disposizione del
Tesoriere può essere fatto solo per quelle codifiche di bilancio interessate dalla variazione;
C) Nella prima colonna titolata ”PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE – DELIBERA N. … - ESERCIZIO XXXX “ gli importi risultanti dal bilancio per i
soli Missioni/Programmi/Titoli interessati direttamente e indirettamente dalla variazione, nel senso
che verranno valorizzate in stanziamento anche quelle codifiche non movimentate direttamente ma
che fanno parte di un “totale” valorizzato; ciò consente il controllo da parte del Tesoriere delle sole
codifiche variate ed espone tutti i valori parziali dei totali valorizzati (seppur non variati)
permettendo la somma per colonna ed evitando la stampa completa del bilancio;
D) Devono essere riportati i totali di Missione/Programma/Titolo/Totali di tutto il bilancio,
valorizzando – nelle colonne “variazione” – solo le Missioni/Programmi/Titoli variati; quindi, di
fatto, una stampa di tutto il bilancio, con la valorizzazione della colonna “variazione”; questa è
l’unica casistica che consente un controllo con il bilancio consegnato al Tesoriere ed una corretta
rappresentazione dei totali che sono effettivamente la somma dei parziali valorizzati, ma
significherebbe inviare al Tesoriere tutto il bilancio (seppur espresso secondo gli schemi
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dell’all. 8/1) anche nei casi in cui la variazione interessa due capitoli di
missioni/programmi/titoli diversi.
Si allegano quattro schemi corrispondenti alle quattro precedenti ipotesi.
Si ritiene che la soluzione corretta sia la “B”, cioè quella di rappresentare, con le dovute difficoltà legata ai
tempi di esecutività delle variazioni, che possono essere anche contemporanee, nella prima e nell’ultima
colonna, nell’ordine i dati totali relativi a:
Totale per titolo
Totale per programma
Totale per missione
di ciascun programma di spesa oggetto di variazione.
Analogamente per l’entrata, si riporteranno i medesimi dati per tipologia e titolo.
Infine saranno riportati il totale delle variazioni per ciascuna sezione di bilancio (è la somma degli
stanziamenti assestati alla precedente variazione dei capitoli oggetto di variazione) ed infine il totale del
bilancio pre e post variazione.
Risposta
Esaminato il quesito e le soluzioni prospettate, la Commissione precisa che nella prima e ultima colonna
del prospetto, le due voci “TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE” e “TOTALE GENERALE DELLE
USCITE” devono riportare il corrispondente importo del bilancio di previsione aggiornato all’ultima
variazione approvata e trasmessa, prima e dopo la variazione oggetto del prospetto (tali importi non sono la
somma delle voci presenti nel prospetto).
Inoltre il prospetto deve indicare i totali di missione e i totali di programma dei soli programmi/titoli
interessati dalle variazioni (pertanto se la variazione coinvolge solo due missioni non è richiesto il dettagli
di tutto il bilancio).
La Commissione decide inoltre di pubblicare una faq per indicare ad enti e tesorieri la corretta modalità di
redazione del prospetto e di predisporre un esempio pratico, da inserire nei principi contabili applicati. La
formulazione della FAQ e dell’esempio è rinviata alla prossima riunione.
f) Quesito ANCI – variazioni gestionali di cronoprogramma ed effetti sui documenti
programmatori in corso di approvazione
Il Comune ha approvato lo schema del Bilancio previsionale 2017/2019 in data 20/11/2016 ed ha
depositato la documentazione ai consiglieri il 30/11/2016, al fine di approvare il Bilancio nella seduta
prevista per il 20/12/2016.
In seguito a variazioni di cronoprogramma della spesa o ad avvio di gare di lavori pubblici, si modifica o si
attiva il Fondo Pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio 2016 e conseguentemente quello di entrata
dell’esercizio 2017 nonché gli stanziamenti di spesa 2017 correlati.
La variazione del bilancio 2016/2018 avviene con determinazione del Responsabile del Servizio
finanziario, al fine di rendere le somme immediatamente disponibili all’apertura dell’esercizio 2017.
Trattasi di operazione meramente gestionale, che non altera gli stanziamenti oggetto di valutazione da parte
della Giunta o del Consiglio.
Le variazioni di questo tipo sono molteplici, frequenti e di norma concentrate nell’ultimo periodo
dell’anno, cioè in co-presenza di due bilanci, uno gestionale (2016/2018) ed uno in corso di approvazione
(2017/2019). In linea generale, esse possono avvenire in due momenti temporalmente e tecnicamente
differenti:
A) Tra la data di approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta (per semplicità si
ipotizza coincidente con la data del deposito) e la data di approvazione del bilancio da parte del
CC, quindi – nel caso in esame – tra il 30/11/2016 e il 20/12/2016;
B) Tra la data di approvazione del bilancio da parte del CC e l’apertura dell’esercizio, quindi – nel
caso in esame – tra il 20/12/2016 e il 31/12/2016.
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Entrambe le operazioni necessitano di variazione sia nel bilancio gestionale che in quello previsionale, in
corso di adozione, in quanto – seppur documenti distinti – è opportuno che mantengano coerenza almeno
sugli aggregati che fungono da “ponte” tra un esercizio e il successivo, garantendone la continuità.
Nel primo caso possono esserci i tempi per informare il consiglio dell’intervenuta modifica degli
stanziamenti sottoposti ad approvazione, mentre nel secondo caso il consiglio si è già espresso
nell’approvare determinati stanziamenti, seppur sostanzialmente già modificati per effetto di operazioni
meramente gestionali.
Si esclude la possibilità di sospendere l’attività degli uffici per garantire la coerenza tra i documenti
contabili, in quanto la sospensione non può essere limitata a pochi giorni e comunque dovrebbe intervenire
nell’arco temporale in cui vi è la maggior concentrazione di questo tipo di variazioni.
Peraltro, nello spirito di flessibilità della riforma e per quanto riportato espressamente nell’articolo 3 del D.
Lgs. 118/2011, il Comune deve essere in grado di poter operare sin dall’apertura dell’esercizio, quindi dal
01/01/2017. Sarebbe infatti un inutile e dannoso aggravio procedurale, dover attendere l’adozione di atti da
parte degli organi politici, “a ratifica” di operazioni di competenza del dirigente, di natura meramente
contabile e non soggette a discrezionalità. Pur tuttavia, se non altro per una comprensibile lettura dei dati, si
ritiene necessario rendere edotti gli organi politici dei mutamenti intervenuti sui documenti da loro stessi
visionati od approvati.
SI precisa che la risposta data da codesta commissione Arconet e pubblicata alla FAQ n. 15, non sembra
rispondere alla problematica qui evidenziata in quanto pare riferirsi alle sole variazioni di competenza
consiliare.
Si aggiunge che eventuali provvedimenti di Giunta a modifica degli stanziamenti del bilancio già approvato
dal Consiglio, in quanto formalmente esistenti, dovrebbero configurarsi come prima variazione di bilancio
e non modificare gli stanziamenti iniziali, anche nei successivi documenti/questionari che il Comune sarà
chiamato a presentare. Permettete di evidenziare che la cosa appare tecnicamente ingestibile.
Per tutto quanto sopra espresso, al fine di garantire l’operatività gestionale (affidamenti, pagamenti, …) sin
dall’apertura dell’esercizio, in presenza di bilancio 2017/2019 approvato entro il 31/12/2016, che ha subito
una variazione degli stanziamenti per effetto di avvii di gara o aggiornamenti dei cronoprogrammi tra il
momento del deposito ed il 31/12/2016, si chiede se si ritiene possibile prevedere all’interno del
proprio Regolamento di contabilità l’automatico e indotto mutamento degli stanziamenti del Bilancio
in approvazione per effetto della continuità nell’attività gestionale in corso, con l’obbligo di fornire, a
corredo del Bilancio 2017/2019 e da parte del responsabile del servizio finanziario (senza obbligo di
deposito formale ed ai soli fini conoscitivi):
- Elenco delle variazioni intervenute, per codifica di bilancio
- Nuovi prospetti concernenti la composizione del FPV, così da informare gli organi politici
sulla nuova consistenza del FPV e degli stanziamenti correlati, suddivisi per unità di voto.
- Eventuale nuovo prospetto degli equilibri di bilancio.
Risposta:
Lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione o già approvato è un documento
contabile diverso rispetto al bilancio di previsione in corso di gestione.
Pertanto le variazioni effettuate al bilancio in corso di gestione non si estendono automaticamente
allo schema di bilancio in corso di approvazione ma sono oggetto di una esplicita distinta
variazione, effettuata nel rispetto della ripartizione delle competenze previste dalla legge.
In particolare, la variazione del FPV disposta dal responsabile finanziario sul bilancio 2016 – 2018
non si estende in automatico al bilancio di previsione 2017 – 2019, ma è necessario che, a seguito
della variazione effettuata sul bilancio 2016-2018, il responsabile finanziario disponga la
medesima variazione anche sul bilancio di previsione 2017 – 2019.
Non si ritiene che i regolamenti possano prevedere variazioni automatiche del bilancio di
previsione è invece possibile emendare, il bilancio in approvazione da parte del Consiglio, su
proposta della Giunta.
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Al riguardo, i rappresentanti ANCI segnalano che il quesito ha voluto rendere evidente che, nel
corso dell’approvazione del bilancio di previsione, possono essere adottate variazioni del bilancio
di previsione in corso di gestione destinate a produrre effetti anche sul bilancio in corso di
approvazione.
g) Quesito ANCI
La problematica oggetto della presente richiesta di parere concerne i dubbi interpretativi derivanti dal
combinato disposto dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli appalti) e dell’articolo 13, del
decreto-legge 90/2014 (Riforma Madia), circa la natura di spese per investimento, come definite ai sensi
dall’articolo 3, comma 18, della legge n. 350/2003, delle spese sostenute per gli “incentivi alla
progettazione”, come novellati dal recente Codice degli appalti. Si chiede se tali spese possano
continuare ad essere finanziate tramite mutuo e non esclusivamente con le risorse proprie del
Comune.
Gli incentivi di progettazione erano disciplinati dall'art. 93 del D.Lgs n. 163/2006 (il vecchio Codice degli
applati). Non vi è mai stato dubbio che tali incentivi fossero finanziabili come spesa per investimenti e che,
in quanto investimenti, potessero essere finanziati con un mutuo.
Due pareri della Corte dei Conti hanno avvalorato la suddetta considerazione. La Deliberazione n.
133/PAR/2014 della sez. Puglia, disponeva infatti che la quota parte riferita all’accantonamento del Fondo
per la progettazione e l’innovazione deve essere inserita obbligatoriamente nel quadro economico
dell’opera nella fase progettuale poiché deve trovare copertura, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. N
163/2006 (Codice degli appalti), nell’ambito dei fondi stanziati per la realizzazione dell’opera. Ad avviso
della Corte, non è quindi possibile modificare i quadri economici al fine di aggiungere le spese per
l’incentivo successivamente, ovvero dopo la necessaria determina di impegno di spesa o durante la
realizzazione dell’opera.
Sulla questione si sono espresse anche le Sezioni riunite della Corte con la deliberazione n. 11/Contr, con la
quale si stabilisce che la spesa per il conferimento di un incarico professionale per la redazione di un piano
urbanistico non rientri fra quelle finanziabili tramite mutuo o altre forme di indebitamento. Di converso,
conferma la delibera, sono finanziabili le spese di progettazione (inclusi gli incentivi).
Gli appalti incentivati sono ora disciplinati dall'art. 113, del D.Lgs. n. 50/2016. L'incentivo è commisurato
al (massimo dell') 80% del fondo a cui è destinata una somma quantificata in “misura non superiore al 2 per
cento modulata sull'importo dei lavori posti a base di gara”. Appare del tutto evidente che si tratta di spese
che sono presenti nel quadro economico.
Con la riformulazione dell’istituto sono stati modificati i destinatari dell'incentivo: come noto, il nuovo (?)
codice esclude dall’incentivazione interna l’attività di progettazione. Esclusa questa attività, l’incentivo è
erogabile al personale che svolge funzioni tecniche di:
programmazione della spesa per investimenti;
verifica preventiva dei progetti;
predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
responsabile unico del procedimento;
direzione dei lavori;
attività di collaudo e verifiche.
Oltre ai soggetti sopra menzionati, è coinvolto anche il personale delle centrali di committenza che si
occupa di appalti per conto terzi.
La materia degli incentivi e del nuovo regime previsto dal Codice è stata peraltro commentata da un recente
parere della Sezione delle autonomie della Corte, (delibera 18/SEZAUT/2016/QMIG) che, nel rispondere
ad alcune sollecitazioni provenienti dalle sezioni territoriali, afferma che il bonus, pari al 2 per cento degli
importi a base di gara, passa alle attività di programmazione delle spese, controllo delle procedure di gara,
direzione dei lavori e collaudi svolti dai dipendenti pubblici. L’80 per cento di queste somme sarà ripartito
tra il responsabile del procedimento e i suoi collaboratori, mentre sono esclusi i dipendenti con qualifica
dirigenziale. La Corte sostiene che il bonus deve essere riconosciuto se le attività sono state svolte prima
dell’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti (19 aprile 2016). Rispetto al fatto che una parte delle
attività di progettazione è stata affidata a progettisti esterni, la Corte ricorda che l’incentivo è un
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riconoscimento per il maggior carico di lavoro e di responsabilità dovuti allo svolgimento di attività non
rientranti tra i compiti abituali dei dipendenti.
L’articolo 13, del decreto-legge 90/2014 (Riforma Madia), ha abrogato i commi 5 e 6 dell’articolo 92 del
Codice dei contratti. Peraltro, contestualmente, la stessa normativa ha introdotto, nel successivo articolo 93,
commi 7-bis e seguenti, una disciplina degli incentivi alla progettazione del tutto analoga – per quanto qui
interessa – alla precedente. La modifica di maggior sostanza, infatti, attiene alle modalità di determinazione
della provvista per l’erogazione degli incentivi: mentre in precedenza la determinazione del compenso e la
sua ripartizione avveniva per ogni singola opera o lavoro appaltato, nell’attuale previsione normativa le
risorse destinate, in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di
un lavoro”, vengono fatte confluire in un apposito “Fondo per la progettazione e l’innovazione”.
ANCI ritiene che tale fondo possa essere previsto e costituito nel quadro dell’opera pubblica, ai sensi
dell’articolo 3, comma18, lettera d) della legge n. 350/2003, che inserisce tra le spese di investimento “gli
oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale”. Pertanto, si ritiene che il fondo incentivante oggi
disciplinato dall’art. 133 del D.Lgs. 50/2016 rientri tra le spese finanziabili con indebitamento.
Diversamente, nel caso in cui tale fondo venisse escluso dalle spese di investimento finanziabili con mutuo,
si porrebbe il problema della qualificazione della spesa stessa anche ai fini degli equilibri di bilancio.
Risposta:
Premesso che l’interpretazione del decreto legislativo n. 50/2016 non rientra tra le competenze della
Commissione Arconet, si rappresenta che l’articolo 113 del DLgs 113/2016 conferma le modalità
previgenti di funzionamento della quota del “fondo risorse finanziarie”, destinata ad essere ripartita in sede
di contrattazione decentrata integrativa del personale.
In particolare, la contabilizzazione degli incentivi al personale per la progettazione soggiace alla seguente
normativa:
Art. 113, comma 1, DLgs 150/2016 - Gli oneri inerenti alla progettazione degli investimenti fanno carico
agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei
bilanci delle stazioni appaltanti, iscritti al titolo secondo della spesa, “spese di investimento”.
Art. 113, comma 2, DLgs 150/2016 - A valere di tali stanziamenti, è costituito un fondo risorse finanziarie,
pari al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara, destinato alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti
pubblici esclusivamente per le attivita' di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica
preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei
contratti pubblici, ecc.
Art. 113, comma 3, DLgs 150/2016 - L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo risorse
finanziarie è ripartito in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.
Sulla base di tali elementi di valutazione, la Commissione concorda nel ritenere che, se riguardanti spesa di
investimento, le risorse del fondo risorse finanziarie destinate agli incentivi al personale sono stanziate nel
titolo secondo della spesa, nelle unità elementari di bilancio previste per la realizzazione dei singoli lavori.
Se tali stanziamenti riguardano spese di investimento previste dall’articolo 3, comma 18, della legge
350/2003 possono essere finanziati da debito.
h) Quesito ANCI - Contratti di concessione o affitto con obbligo di manutenzione straordinaria
Molti contratti di concessione o di affitto sottoscritti dai Comuni, ai fini della valorizzazione di beni
immobili, prevedono che il canone sia riconosciuto attraverso lavori di manutenzione straordinaria sui beni
dati in uso a privati.
In questi casi si pone il problema della corretta contabilizzazione dei rapporti economici tra il Comune e il
soggetto che realizza gli interventi e gode il bene.
La rappresentazione contabile deve consentire la registrazione dell’entrata relativa alla concessione o al
contratto di affitto annuo definito nel contratto e, contestualmente, della spesa di investimento connessa
agli interventi di manutenzione sull’immobile.
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A parere di chi scrive, dovrebbe essere registrata l’entrata all’atto di sottoscrizione del contratto con
imputazione negli esercizi in cui il canone annuo è esigibile. Corrispondentemente e per pari importo,
dovrebbe essere registrata la spesa per la manutenzione straordinaria per un importo annuo pari al canone
iscritto in entrata.
Risposta:
La Commissione conferma che, a seguito della firma del contratto, e della nascita delle obbligazioni
concernenti:
1) i canoni, il comune deve accertare le entrate con imputazione agli esercizi in cui i canoni sono
esigibili;
2) la manutenzione straordinaria, il comune deve impegnare la relativa spesa, secondo gli importi e le
scadenze previste contrattualmente.
Nel corso di ciascun esercizio, a seguito delle verifiche, previste contrattualmente, riguardanti la
documentazione degli interventi di manutenzione straordinaria effettuata, il comune emette l’ordine di
pagamento versato in quietanza di entrata del proprio bilancio, a valere dell’accertamento riguardante i
canoni. La manutenzione straordinaria deve essere registrata dalla contabilità finanziaria al fine di
consentire, in un sistema contabile integrato, l’incremento del valore delle immobilizzazioni in concessione
o in affitto. Pertanto l’ente deve acquisire la documentazione riguardante la manutenzione effettuata
(fatture e SAL).
i) Quesito bilancio consolidato
Si sottopone il seguente quesito in ordine alla valutazione delle partecipazioni ai fini della formazione dello
stato patrimoniale del Comune e del bilancio consolidato.
Nell’ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti
in contabilità finanziaria, il paragrafo 6.1.3 “Immobilizzazioni finanziarie”, punto a) “Azioni”, dispone: <<
(…) Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio
netto” di cui all’art. 2426 n. 4 codice civile. (…) Ai fini della redazione del proprio rendiconto, gli enti
devono esercitare tutte le possibili iniziative e pressioni nei confronti delle proprie società controllate al
fine di acquisire lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell’approvazione,
necessario per l’adozione del metodo del patrimonio netto. Nel caso in cui non risulti possibile acquisire il
bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell’approvazione) la
partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto (.…)>>.
Come noto, alla data di approvazione dello schema di rendiconto del Comune da parte della Giunta, non
sono ancora maturati i termini per l’approvazione del bilancio di esercizio da parte delle società.
Conseguentemente, il metodo del patrimonio netto non risulta mai applicabile.
Se si esclude di applicare il metodo con riferimento al patrimonio netto dell’ultimo esercizio disponibile (n-
1), non rimane che applicare il criterio del costo storico in sede di redazione dello Stato patrimoniale del
Comune.
In sede di approvazione del bilancio consolidato, invece, i bilanci di esercizio delle società sono disponibili,
in quanto il termine di deliberazione da parte del Consiglio comunale è attualmente fissato al 30 settembre
dell’esercizio successivo a quello di riferimento.
Tale situazione non è contingente né è risolvibile dal Comune, in quanto per allineare i bilanci sarebbe
necessario un differimento, da parte del legislatore, dei termini di approvazione del rendiconto del Comune.
A legislazione vigente, si chiede quale sia il percorso più corretto da seguire:
a) Iscrivere le partecipazioni al costo di acquisto nello Stato patrimoniale del Comune e – per uniformità
con i criteri di valutazione – applicare lo stesso criterio nel bilancio consolidato con riferimento alle
partecipazioni non consolidate;
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b) Iscrivere la partecipazione al costo di acquisto nello Stato patrimoniale del Comune ma applicare il
criterio del patrimonio netto in sede di bilancio consolidato con riferimento alle partecipazioni non
consolidate, operando le necessarie rettifiche;
ovvero se vi siano soluzioni alternative.
Risposta:
La Commissione concorda che in coerenza con quanto previsto dai principi contabili, la soluzione
corretta è la b).
2. Proposta RGS/ABI integrazione allegato 4/2 – Esempio contabilizzazione pagamenti non
andati a buon fine
La Commissione approva l’integrazione dell’allegato 4/2 – esempio di contabilizzazione
dei pagamenti non andati a buon fine come sottoriportato:
Esempio 9) - Scritture riguardanti i pagamenti non andati a buon fine
A seguito della comunicazione, da parte della banca tesoriera/cassiera di pagamenti non andati a
buon fine (es. per IBAN beneficiario estinto) o resi dal percipiente e la conseguente formazione di
un sospeso di entrata (carta contabile), l’ente effettua le seguenti registrazioni:
a) accerta un’entrata di importo pari alla carta contabile tra le partite di giro (voce
E.9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine),
b) impegna una nuova spesa tra le partite di giro (voce del piano dei conti finanziari
U.7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine), di importo pari all’accertamento di
entrata di cui alla lettera a);
c) “Storna” l’ordinativo di pagamento non andato a buon fine, e lo riclassifica tra le partite di
giro, a valere dell’impegno di cui alla lettera b);
d) regolarizza la carta contabile di entrata riguardante il riversamento al conto dell’ente
dell’entrata non andata a buon fine, regolarizzata. dell’accertamento effettuato in partita di
giro;
e) emette un nuovo ordinativo di pagamento, a valere dell’impegno cui era inizialmente
riferito l’ordinativo di pagamento non andato a buon fine.
La Commissione precisa anche che nel caso gli stanziamenti riguardanti le partite di giro non
siano capienti l’ente deve effettuare le variazioni di bilancio e trasmetterle al tesoriere/cassiere.
3. Proposta Commercialisti integrazione allegato 4/3 – Esempio contabilizzazione
partecipazioni senza valore di liquidazione
La Commissione approva l’esempio seguente che sarà inserito contestualmente alle modifiche del
principio applicato del bilancio consolidato e delle correlate modifiche del principio applicato
della contabilità economico patrimoniale.
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Esempio n. 12 - scritture riguardanti le partecipazioni in enti strumentali senza titoli partecipativi
Nell’esercizio 20.. entra in vigore il principio contabile per il quale “Le partecipazioni e i
conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione,
in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a
soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, sono rappresentate tra le
immobilizzazioni finanziarie dell’attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare
sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non
disponibile. In caso di liquidazione dell’ente controllato o partecipato, per lo stesso importo si
riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniali e la quota non disponibile del
patrimonio netto dell’ente”.
Come prima applicazione del principio,
1) gli enti che avevano registrato nel proprio attivo patrimoniale le partecipazioni, senza
darne evidenza nel patrimonio netto, effettuano la seguente registrazione al fine imporre il
vincolo per la riserva di patrimonio netto
2.1.2.04.99 Altre riserve distintamente indicate n.a.c. a Riserva indisponibile [
2) gli enti che non avevano registrato nel proprio attivo patrimoniale, effettuano la seguente registrazione:
1.2.3.01.11 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private a Riserva indisponibile
Nel corso della gestione,
3) in caso di versamento al fondo di dotazione di un ente le cui partecipazioni non hanno
valore di liquidazione sono effettuate le seguenti registrazioni:
1.2.3.01.11 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private a
1.3.4.01.01 Istituto tesoriere/cassiere
2.1.2.04.99 Altre riserve distintamente indicate n.a.c. a Riserva indisponibile
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S.P. 1.2.3.01.11
Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private
Riserva non disponibile
4) in caso di scioglimento dell’ente le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione si
registra:
Riserva indisponibile. a
1.2.3.01.11 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private
Alla fine dell’esercizio, nell’ambito delle scritture di assestamento
5) Si procede alla determinazione della frazione di Patrimonio Netto ed iscrizione in Bilancio
dell’incremento o del decremento rispetto all’esercizio precedente:
a) Incremento
b) Decremento
a) In caso di incremento del valore delle partecipazioni di 150 (criterio del patrimonio netto)
è effettuata la seguente registrazione:
1.2.3.01.11 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private a
Riserva non disponibile 0
S.P. 1.2.3.01.11
Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private
Riserva non disponibile
b) In caso di decremento del valore delle partecipazioni di 100 (criterio del patrimonio netto) è
effettuata la seguente registrazione, portando la svalutazione direttamente a riduzione della voce
partecipazione e della collegata riserva vincolata
Riserva non disponibile a
1.2.3.01.11 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private
S.P.
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N.B. - L’investimento essendo avvenuto con l’utilizzo del netto non deve pesare sul conto
economico. La scelta avviene a monte con la scissione del netto , e le successive operazioni
avranno, di conseguenza e sempre, una contropartita di patrimonio netto.
4. Proposta regioni integrazione allegato 4/2 – Impegno per debiti fuori bilancio
Su invito dei rappresentanti delle Regioni, la Commissione decide di rinviare l’esame della proposta
alla prossima riunione
5. Proposte di modifica al principio applicato del bilancio consolidato
La Commissione decide di rinviare l’argomento alla prossima riunione
La prossima riunione sarà convocata il giorno 9 novembre 2016
La riunione termina alle ore 14,00.
1.2.3.01.11 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private
Riserva non disponibile