RIFIUTI
Indicazioni operative per la classificazione e
la corretta gestione
18 maggio 2016 – Lucia Mastacchini 1
Il Codice Ambientale
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale»
Pubblicato sul Supplemento ordinario n.
96 alla Gu 14 aprile 2006 n. 88
Parte IV
Disciplina sui rifiuti
e sulla bonifica di siti contaminati
3
Il recepimento della nuova Direttiva Quadro UE
D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205“Disposizioni di attuazione della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai
rifiuti e che abroga alcune direttive.”
G. U. n. 288 del 10/12/2010 (S.O. n. 239)
Entrato in vigore il 25 dicembre 2010, salvo diverse disposizioni
4
Le modifiche apportate al Codice
Ambientale
39 articoli
+ 5 allegatiInserimento della
disciplina sul SISTRI
nel Codice Ambientale
(prima solo D.M.)
+ sanzioni e nuove
disposizioni in materia
Profonda modifica
dell’intera Parte IV del
Codice Ambientale
5
D.Lgs. 205/2010 - Alcune delle
novità introdotte
Nuovi articoli, dedicati a sottoprodotti e cessazione della
qualifica di rifiuto
Modificate le disposizioni sul deposito temporaneo
Introdotto il concetto di responsabilità estesa del
produttore del bene
Responsabilità del produttore del rifiuto – rimandi al
SISTRI
Novità su iscrizione Albo Gestori Ambientali
Sanzioni
+ Novità introdotte dal Regolamento (UE) n. 1357/2014 e
dalla Decisione 2014/955/UE
6
Rifiuti
Sottoprodotti
Prodotto
(scopo primario del
processo di
produzione)
Prodotti, sottoprodotti e rifiuti
Operazione
di recupero
Non
Rifiuti
7
Definizione di Rifiuto (Art.183, co. 1, lettera a)
“rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o
abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi
8
Decreto Legge 92/2015 – Misure urgenti in materia di rifiuti e di
autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività
d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale
«produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il
soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione
(produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di
miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la
composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)
9
Decreto Legge 92/2015 – Misure urgenti in materia di rifiuti e di
autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività
d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale
«raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito
preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui
alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento
«deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti effettuato e il
deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un
impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli
stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge
l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori
agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella
disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi
agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni (…omissis…)
10
La normativa su Formulari, Registri C/S,
MUD
Formulario di
accompagnamento
Decreto Ministero
Ambiente
1° aprile 1998, n. 145
(GU 13 maggio 1998 n. 109)
Registro
carico/scarico
Decreto Ministero
Ambiente
1° aprile 1998, n. 148
(GU 14 maggio 1998 n. 110)
MUD DPCM 17 dicembre 2014
(SO n.97 alla GU 27
dicembre 2014 n. 299)
+ Circolare 4/8/1998
n. GAB/DEC/812/98
11
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i."Norme in materia ambientale"
(pubblicato sul Supplemento ordinario n. 96 alla GU 14 aprile 2006 n. 88)
Artt. 188 bis e 188ter
D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 s.m.i.«Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai
sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102»
(pubblicato sul Supplemento ordinario n. 107 alla GU n. 95 del 26 aprile 2011)
DM Ambiente 24 aprile 2014«Disciplina delle modalità di applicazione a regime del Sistri del trasporto intermodale
nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter,
comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006»
(pubblicato sulla GU n. 99 del 30 aprile 2014)
SISTRI: i provvedimenti più rilevanti
12
SISTRI: D.L. 101/2013
Articolo 11 - Semplificazione e razionalizzazione del sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia
Modifica dell'art. 188-bis (aggiunto il comma 4-bis) e l'art. 188-ter
(sostanzialmente riscritto) del Codice Ambientale
Solo rifiuti PERICOLOSI
Partenza scaglionata: 1 ottobre 2013
(Trasportatori e Gestori) e 3 marzo 2014
(Produttori iniziali)
Nota esplicativa del Mattm (30 settembre 2013)
13
SISTRI: L. 125/2013,
Conversione del D.L. 101/2013
Conferma solo rifiuti PERICOLOSI
Conferma partenza scaglionata
Nuovi soggetti obbligati: vettori esteri e soggetti del trasporto
intermodale
Sanzioni e "doppio binario": dal 1° ottobre 2013 continuano ad
applicarsi gli adempimenti, gli obblighi e le sanzioni relativi a registri,
formulari e MUD. Dal 1° gennaio 2017 inizierà l’operatività solo di
SISTRI e saranno applicabili le relative sanzioni(*).
+ Circolare interpretativa del Ministero dell’Ambiente (n.1 – 31/10/2013).
(*) Le sanzioni per la mancata iscrizione a SISTRI e per il mancato
pagamento del contributo annuale sono in vigore dal 1° aprile 2015(art. 9 Legge n. 11 del 27.02. 2015, conversione del cd. Decreto 1000 proroghe»)
14
SISTRI: Decreto Milleproroghe 2016
D.L. 20 dicembre 2015, n. 210 - GU n.302 del 30-12-2015
Fino al 31 dicembre 2016 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli
obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni.
Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-
bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, non si applicano.
In sintesi le sanzioni relative al SISTRI diverranno applicabili a partire dal 1°
gennaio 2017, eccettuate la mancata iscrizione o il mancato versamento del
contributo annuale SISTRI, che sono divenute operative a partire dal 1°
aprile 2015, in base a quanto previsto dall’art. 9 del cd. “milleproroghe 2015”
(D.L. 31 dicembre 2014, n. 192) come modificato dalla legge di conversione.
15
Il Regolamento-quadro del SISTRI è dato dal D.M. 52/2011, più volte
modificato e la cui versione attuale non risulta allineata:
– alle più recenti disposizioni di legge, soprattutto per quanto riguarda il
campo di applicazione,
– al Manuale operativo e alle Guide Utente.
Dal 2010 sono state emanate diverse altre disposizioni, sia a livello
legislativo che regolamentare, connesse soprattutto a proroghe di
termini.
La raccolta completa delle disposizioni è reperibile nella sezione
Informazioni/Normativa del portale SISTRI, ma a livello di file PDF della
Gazzetta Ufficiale e non come testi integrati.
SISTRI: la base regolamentare
e altre disposizioni
16
Ridefiniti i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI
Di particolare interesse: esclusione dall’obbligo di adesione al SISTRI
per le Imprese produttrici di rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività
industriali che hanno fino a 10 dipendenti, a condizione che le stesse non
siano autorizzate allo stoccaggio di rifiuti (operazioni D15 o R13).
termine per il versamento del contributo annuale SISTRI per i soggetti
obbligati spostato dal 30 aprile al 30 giugno 2014 (solo per il 2014!)
Disposizioni specifiche su tempistiche e responsabilità nel trasporto
intermodale
SISTRI: il D.M. 24 aprile 2014
17
Prevista la pubblicazione di nuovi Decreti Ministeriali semplificazioni e
all’ottimizzazione del SISTRI entro settembre 2014 ed uno schema di
linee guida relativo allo “standard di riferimento per l’interoperabilità dei
software gestionali e per l’accreditamento dell’interfaccia con il SISTRI”.
Disposizioni sulla gestione dei rifiuti urbani in Regione Campania
Modalità di comunicazione con SISTRI (dal 15 maggio, le procedure di
prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio
o risoluzione di criticità, siano effettuate esclusivamente mediante le
applicazioni disponibili sul portale SISTRI)
SISTRI: il D.M. 24 aprile 2014
18
«Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che
sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»
pubblicato sulla G.U.U.E. n. L 365 del 19/12/2014
«Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione
2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (2014/955/UE)»
pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 370 del 30/12/2014
I 2 nuovi provvedimenti UE
Si applicano dal 1° giugno 2015
19
Riassumendo:
Norme e documenti di riferimento
D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 205/2010: artt. 188-bis, 188-
ter, 189, 190, 193, 260-bis, 260-ter
art. 11 del D.L. 101/2013 come convertito dalla legge 125/2013 e poi
modificato dalla L. 15/2014 (conversione in legge del D.L. 150/2013 e art.
9 del D.L. 192/2014 come convertito dalla L. 11/2015)
D.M. 52/2011
D.M. 24 aprile 2014
Decisione 2014/955/UE
Regolamento (UE) n. 1357/2014
Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 1/2013
Manuale operativo 7 agosto 2013 e guide disponibili sul sito SISTRI
(aggiornate ad aprile 2015)
Quadro sinottico normativo e tecnico e FAQ disponibili sul sito SISTRI
atti normativi
documenti di riferimento
20
Regolamento 14 giugno 2006
n. 1013/2006/CE
"Regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti"
(GUUE 12 luglio 2006 n. L 190)
Sui trasporti transfrontalieri
21
Parte 2 - PROCEDURE E CRITERI DI
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Normativa ambientale
Un punto di contatto tra ADR e
normativa ambientale: i pericolosi per
l’ambiente
22
I riferimenti per l’individuazione del CER
e per la classificazione (fino al 31.05.15)
Art. 184
Allegato D
Allegato I
Ha ripreso i contenuti della Decisione
2000/532/CE,
integrandoli con ulteriori specificazioni su
alcuni punti
Con le modifiche apportate dal D.Lgs.
205/2010, ha recepito l‘allegato III della
Direttiva Quadro sui Rifiuti 2008/98/CE
23
Art. 184 - Classificazione dei rifiuti
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’Allegato I (…)
5. L’elenco dei rifiuti di cui all’Allegato D … include i rifiuti pericolosi e tiene conto
dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di
concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la
determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.
L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto
in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183.
Con decreto del Ministero dell’ambiente …, da adottare entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione (NdR: 23 giugno 2011) possono essere
emanate specifiche linee guida per agevolare l’applicazione della classificazione dei rifiuti
introdotta agli Allegati D e I.
24
Riferimenti normativi
Decisione 2000/532/CE
Allegato D alla Parte IV
del D.Lgs. 152/2006
Decisione 2014/955/UE
26
I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco dei rifiuti sono considerati rifiuti
pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE.
Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi,
si applicano le seguenti disposizioni:
- l'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa,
con un riferimento specifico o generico a "sostanze pericolose", è opportuna solo quando
questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto
una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui
all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP
9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai
documenti di riferimento negli Stati membri.
- una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di
sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non
diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova
conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida
riconosciuti a livello internazionale […] laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è
stata valutata sia mediante una prova sia utilizzando le concentrazioni di sostanze
pericolose, prevalgono i risultati della prova.
Decisione 955: modifiche alla valutazione
27
- I rifiuti contenenti POPs in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del
regolamento 850/2004/CE (*) devono essere classificati come pericolosi.
- i limiti di concentrazione di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili
alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di
leghe sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nell’elenco dei CER e
contrassegnati con un asterisco.
- Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo
metodo, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei
rifiuti.
Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.
(*) Modificato dal Regolamento 1342/2014/UE, in vigore dal 18.06.2015
Decisione 955: modifiche alla valutazione
28
Decisione 955: modifiche ai CER
L’elenco europeo dei rifiuti subisce limitatissime modifiche che riguardano l’introduzione deiseguenti codici:
01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanzepericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
16 03 07* mercurio metallico
19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato
Viene, inoltre, modificata la descrizione del codice 01 03 09 (diventa la voce specchionon pericolosa del nuovo codice 01 03 10*):
01 03 09: fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 09: fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10
29
La struttura del Codice CER
Codice a sei cifre, raggruppate a due a due, che rappresentano:
la prima coppia, le venti classi di attività da cui originano i
rifiuti;
la seconda coppia, le sottoclassi (processo produttivo) in cui
si articola ciascuna classe di attività;
la terza coppia, i singoli tipi di rifiuti provenienti da un’origine
specifica.
30
Rifiuto originato da
attività compresa tra
01 e 12 o tra 17 e 20?
SI
NO
Possibile
assegnare
al rifiuto un CER
specifico, diverso
da quelli terminanti
con 99?
Rifiuto originato
da attività
13, 14 o 15?
NO
Attribuzione CER
appropriato
SI
Attribuzione Codice CER
SI
NO
Possibile
assegnare
al rifiuto un CER
specifico, diverso
da quelli terminanti
con 99?
Attribuzione CER
appropriato
SI
Rifiuto classe
16?
Iniziare da
capo la
procedura,
considerando
i CER
terminanti con
99
Attribuzione CER
appropriato
SI
NO
NO
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I Codici «a specchio»
La Decisione 2014/955/UE prevede tre tipologie di rifiuti:
1) rifiuti considerati a priori e univocamente non pericolosi; NO asterisco;
2) rifiuti considerati a priori e univocamente pericolosi: CER CON
asterisco
3) rifiuti per i quali esistono 2 codici CER comunemente chiamati “a
specchio”, ossia per la singola tipologia di rifiuto nel Catalogo europeo
dei rifiuti esistono 2 codici: uno senza asterisco ed uno con asterisco;
per definire se al rifiuto deve essere assegnato l’uno o l’altro codice,
dovrà essere verificato caso per caso se al rifiuto sono attribuibili o
meno le caratteristiche di pericolo definite nell’allegato III alla Direttiva
2008/98/CE
32
Esempio
15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI
FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI
ALTRIMENTI)
15 02 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 02* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non
specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi
contaminati da sostanze pericolose
15 02 03 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
33
Riferimenti normativi
Allegato III Direttiva 2008/98/CE
Allegato I alla Parte IV
del D.Lgs. 152/2006
Regolamento (UE) n. 1357/2014
35
Le nuove caratteristiche di pericolo
D.Lgs. 152/06, Parte IV, All. I Regolamento 1357/2014
H1 – Esplosivo: sostanze e preparati che possono esplodere per effettodella fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più deldinitrobenzene
HP1 – Esplosivo: rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas auna temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danninell’area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidiorganici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi
H2 – Comburente: sostanze e preparati che, a contatto con altresostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazioneesotermica
HP2 – Comburente: rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, diprovocare o favorire la combustione di altre materie
H3A – Facilmente infiammabile:sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°
C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto conl'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possonoriscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi perla rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano abruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente diaccensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressionenormale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gasfacilmente infiammabili in quantità pericolose.
H3B – Infiammabile: sostanze e preparati liquidi il cui punto diinfiammabilità è pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55° C.
HP3 – Infiammabile:- rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità èinferiore a 60° C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli dariscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55° C einferiore o pari a 75° C; rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile:
rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi inmeno di cinque minuti quando entra in contatto con l’aria;– rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o chepuò provocare o favorire un incendio per sfregamento;– rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contattocon l’aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;
– rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l’acqua, sviluppa gasinfiammabili in quantità pericolose;– altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldantiinfiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattiviinfiammabili.
36
Le nuove caratteristiche di pericolo
D.Lgs. 152/06, Parte IV, All. I Regolamento 1357/2014
H4 – Irritante: sostanze e preparati non corrosivi il cui contattoimmediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocareuna reazione infiammatoria
HP4 – Irritante: rifiuto la cui applicazione può provocare irritazionecutanea o lesioni oculari.
H5 – Nocivo: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione openetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravitàlimitata
HP5 - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) / Tossicità in caso diaspirazione: rifiuto che può causare tossicità specifica per organibersaglio con un’esposizione singola o ripetuta, oppure può provocareeffetti tossici acuti in seguito all’aspirazione.
H6 – Tossico: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparatimolto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche lamorte
HP6 – Tossicità acuta: rifiuto che può provocare effetti tossici acuti inseguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguitoall’esposizione per inalazione.
H7 – Cancerogeno: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione openetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarnel'incidenza
HP7 – Cancerogeno: rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l’incidenza.
H8 – Corrosivo: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi,possono esercitare su di essi un'azione distruttiva
HP8 – Corrosivo: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosionecutanea
H9 – Infettivo: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine,conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo oin altri organismi viventi
HP9 – Infettivo: rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine chesono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell’uomo o inaltri organismi viventi.
37
Le nuove caratteristiche di pericolo
D.Lgs. 152/06, Parte IV, All. I Regolamento 1357/2014
H10 – Tossico per la riproduzione: sostanze e preparati che, perinalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrremalformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza
HP10 – Tossico per la riproduzione: rifiuto che ha effetti nocivi sullafunzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonchésullo sviluppo della progenie.
H11 - Mutageno: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione openetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari oaumentarne l'incidenza
HP11 – Mutageno: rifiuto che può causare una mutazione, ossia unavariazione permanente della quantità o della struttura del materialegenetico di una cellula
H12 – : Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionanoun gas tossico o molto tossico
HP12 - Liberazione di gas a tossicità acuta: rifiuto che libera gas atossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l’acqua o con un acido
H13 - Sensibilizzante: sostanze o preparati che per inalazione openetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione diipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza oal preparato produce effetti nefasti caratteristici
HP13 – Sensibilizzante: rifiuto che contiene una o più sostanze note peressere all’origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organirespiratori
H14 – Ecotossico: rifiuti che presentano o possono presentare rischiimmediati o differiti per uno o più comparti ambientali
HP14 – Ecottosico: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediatio differiti per uno o più comparti ambientali
H15 – : Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualchemodo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazioneavente una delle caratteristiche sopra elencate
HP15 - Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche dipericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente
38
Da H3A e H3B a HP3
Fino al 31.05
Rifiuto H3A (facilmente infiammabile) se: pto infiamm < 21°C
Rifiuto H3B (infiammabile) se: pto infiamm ≥ 21°C e ≤ 55 °C
Dal 01.06
Rifiuto HP3 se:
39
HP6
Tossicità Acuta
HP5
Tossicità specifica per
organi bersaglio (STOT,
Specific Target Organ
Toxicity) / Tossicità in caso
di aspirazione
H5
Nocivo
H6
Tossico
Non più «Tossico» e «Nocivo»….
41
Ridefinizione completa della caratteristica H5, la nuova HP5 si riferirà alla tossicità specifica per organibersaglio e alla tossicità in caso di aspirazione.
Alcune delle vecchie frasi di rischio relative a H5 vanno a confluire in classi appartenenti alla nuovacategoria HP5, altre in HP6.
Categoria Xn, con frasi R20, R21, R22
(nocivo per inalazione, contatto con la
pelle o ingestione)
H5
Acute Tox. 4 con indicazione di pericolo
H302, H312, H332
HP6
Categoria T, con frasi R23, R24, R25
(tossico per inalazione, a contatto con la
pelle, per ingestione) abbinate con R39
(pericolo di effetti irreversibili molto
gravi) o R48 (pericolo di gravi danni per
la salute in caso di esposizione
prolungata)
H6
Tossicità specifica per organi bersaglio –
esposizione singola o ripetuta di categoria
1 (H370, H372)
HP5
In HP5 confluisce la ex frase di rischio R37 relativa, nella vecchia classificazione, alle sostanze irritantiper le vie respiratorie.
Le vecchie frasi di rischio relative a H6 vanno in generale a confluire in HP6, ma in parte anche inHP5.
H5/HP5 e H6/HP6: cosa cambia
42
H5una o più sostanze nocive in concentrazione totale ≥ 25%
(∑R20+ ∑R21+ ∑R22 ≥ 25%)
HP5Singola sostanza classificata come STOT:
Una o più sostanze tossiche in caso di aspirazione di cat. 1 ≥ 10%, se la viscosità cinematica totale
(a 40 °C) ≤ 20,5 mm2/s
(si applica ai fluidi)
∑Asp. Tox 1 ≥ 10%
H5/HP5: cosa cambia
43
H6
una o più sostanze molto tossiche (per inalazione, a contatto con la pelle, per ingestione) R26, R27 e
R28 in concentrazione totale ≥0,1% (∑R26+ ∑R27+ ∑R28 ≥ 0,1%)
una o più sostanze tossiche R23, R24 e R25 in concentrazione totale ≥ 3%
(∑R23+ ∑R24+ ∑R25 ≥ 3%)
HP6
Una o più sostanze individuate dalla stessa classe e categoria di pericolo e stessa H in
concentrazione ≥ valore limite indicato dall’allegato III (vedi tabella)
Ad es: ∑(Acute Tox. 3 (Oral)) ≥ 5%
Non vanno sommate le concentrazioni delle sostanze tossiche per ingestione con quelle delle
sostanze tossiche per contatto con la pelle e con quelle delle sostanze tossiche per inalazione.
Nell’ambito della stessa via di esposizione, si sommano tra loro solo le sostanze rientranti nella
stessa categoria di pericolo (Acute Tox. 1 (Oral) con Acute Tox. 1 (Oral) ma non, ad esempio,
Acute Tox. 1 (Oral) con Acute Tox. 2 (Oral)
Valgono i seguenti valori di cut-off:
Acute Tox. 1, 2 o 3: 0,1%
Acute Tox. 4: 1%
H6/HP6: cosa cambia
44
HP4 “Irritante”: Irritazione cutanea e lesioni oculari
HP8 ”Corrosivo”: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea
Inserito il valore di cut-off: 1%
per Skin. Corr. 1A (H314), Skin Irrit. 2 (H315), Eye dam. 1 (H318), Eye Irrit. 2 (H319)
H4/H8 HP4/HP8
direttamente H8?: ∑R35≥ 1% HP4: ∑Skin Corr. 1A≥1% e ∑Skin Corr. 1A+∑Skin Corr. 1B + ∑Skin Corr. 1C <5%
HP8: ∑Skin Corr. 1A+∑Skin Corr. 1B + ∑SkinCorr. 1C≥5%
direttamente H8?:∑R34≥ 5%
H4: ∑R41≥ 10% HP4: ∑H318 ≥ 10%
H4: ∑R36+∑R37+∑R38 ≥ 20% HP4: ∑H315+∑H319 ≥ 20%
R37 (irritante per le vie respiratorie) corrisponde ora a H335 (STOT SE 3 - tossicità specificasingola esposizione)HP5
Irritante (HP4) e Corrosivo (HP8)
46
Non vengono fissati criteri per l’attribuzione di due caratteristiche di pericolo:
Per garantire la completezza e la rappresentatività delle informazioni
sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP14 al
regolamento CLP è necessario uno studio supplementare.
Con riferimento al comma 9 ter, art. 7 della legge 6 agosto 2015, n.
125, l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata
secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7
HP14
“Ecotossico”
HP9
“Infettivo”
La valutazione deve essere effettuata (si veda nuovo allegato alla
decisione 2000/532/CE) conformemente alla legislazione pertinente o ai
documenti di riferimento negli Stati membri
HP9 e HP14
47
I criteri base per la classificazione delle materie pericolose per l’ambiente acquatico sono:
tossicità acquatica acuta;
tossicità acquatica cronica;
bioaccumulazione; potenziale o effettiva
degradazione (biotica o abiotica) dei composti organici.
Su tale base le materie pericolose per l’ambiente acquatico sono classificate, ai fini del trasporto, in tre
categorie:
Categoria Acuta 1;
Categoria Cronica 1;
Categoria Cronica 2.
I criteri di classificazione sono armonizzati con la 16° Edizione (2009) per il trasporto delle merci pericolose
(Libro Arancio) e con la 3° Edizione del GHS (2009) (Libro Porpora) e con il 2° ATP del CLP.
ADR Classe 9 – Materie pericolose per
l’ambiente acquatico
48
HP10 “Tossico per la riproduzione”: il nuovo limite di concentrazione per le sostanze di categoria
1A e 1B è dello 0,3% (0,5% secondo i vecchi criteri), mentre il limite per le sostanze di categoria 2 è
del 3% (5% secondo i vecchi criteri).
HP12 “Liberazione di gas a tossicità acuta”: vengono individuate le seguenti tipologie di sostanze
da cui può derivare la pericolosità del rifiuto
La pericolosità è verificata attraverso l’applicazione di metodi di prova o ricorrendo a linee guida.
HP13 “Sensibilizzante”: rifiuto HP13 se contiene una sostanza classificata come sensibilizzante e
contrassegnata H317 (sens. per contatto con la pelle) o H334 (sens. per inalazione) in
concentrazione singola ≥10%.
HP 15 “Che dà origine a un’altra sostanza”: rifiuto che non possiede direttamente una delle
caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente (non più: «Rifiuti
suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio a un
prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate»).
A contatto con l'acqua libera un gas tossico (EUH029)
A contatto con acidi libera un gas tossico (EUH031)
A contatto con acidi libera un gas altamente tossico (EUH032)
HP10, HP12, HP13 e HP15
49
HP 15 “Che dà origine a un’altra sostanza”: vengono individuate le seguenti tipologie
di sostanze da cui può derivare la pericolosità del rifiuto
Il rifiuto che contiene una o più sostanze contrassegnate con una delle indicazioni di
pericolo o con una delle informazioni supplementari di cui sopra è classificato come
rifiuto pericoloso con il codice HP 15, a meno che si presenti sotto una forma tale da
non potere in nessun caso manifestare caratteristiche esplosive o
potenzialmente esplosive.
Gli Stati membri possono inoltre attribuire a un rifiuto la caratteristica di pericolo HP 15
in base ad altri criteri applicabili, quali la valutazione del prodotto di lisciviazione.
Indicazioni di pericolo/Informazioni supplementari sui pericoli
Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio H205
Esplosivo allo stato secco EUH001
Può formare perossidi esplosivi EUH019
Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato EUH044
HP15
50
Un esempio di cambio di classificazione
Rifiuto solido contenente idrocarburi - caso industria generica
Tra i derivati del carbone e petrolio sono elencate 31 sostanze classificate nocive R65 alle
quali, in mancanza della possibilità di ricercare tutte le classi idrocarburiche, viene attribuita
la classe di pericolo H5 con limite 25%
Sul database ISS le sostanze R65 diventano H304 ASP.TOX.1
limite per HP5 10% (vd esempio)
per i fluidi occorre anche verificare la viscosità con 40°C che determina pericolosità se < 20,5mm2/s
51
«Secondo quanto disposto dalla Decisione 2014/955/Ue e dal Regolamento 1357/2014/Ue,
il 1° giugno 2015 entreranno in vigore il nuovo elenco dei codici di identificazione dei rifiuti
(Elenco Europeo dei Rifiuti) e la nuova codifica per le caratteristiche di pericolo.
Al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti da movimentare, e quindi delle relative
giacenze, è stata rilasciata in ambiente di sperimentazione e di pre-esercizio (simulatore) la
nuova release dell’applicazione di movimentazione.
Contestualmente viene resa disponibile la procedura relativa alle modalità operative previste
per l’adeguamento della classificazione dei rifiuti alle nuove disposizioni normative.
La nuova versione dell’applicazione verrà rilasciata in ambiente di esercizio il giorno 25
maggio 2015.» Disponibile nuova procedura aggiornata datata 11 giugno.
PROCEDURA NUOVA CLASSIFICAZIONE RIFIUTI
www.sistri.it – 11 giugno 2015
SISTRI
52
Le analisi sono richieste in modo esplicito da:
1) DM 5 febbraio 1998 - Autorizzazione in forma semplificata di impianti di recupero di
rifiuti non pericolosi (art. 8, co. 4): «Il campionamento e le analisi sono effettuate a
cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo
conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque,
ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione»
2) DM 161/2002 - Autorizzazione in forma semplificata di impianti di recupero di rifiuti
pericolosi (art. 7, comma 3) «Il campionamento e le analisi di cui ai commi 1 e 2
devono essere effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti
almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e,
successivamente, ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano delle
modifiche sostanziali nel processo di produzione»
Le analisi: quando?
54
3) D.Lgs. 152/2006, art. 208 - Autorizzazione ordinaria impianti di recupero o
smaltimento di rifiuti. La periodicità di effettuazione delle analisi sul rifiuto è stabilita
nel singolo provvedimento di autorizzazione dell’impianto. E’ quindi necessario un
confronto tra produttore del rifiuto e gestore dell’impianto di trattamento.
4) D.Lgs. 152/2006, art. 237-septies (ex D.Lgs. 133/2005) – Autorizzazione impianti di
incenerimento e coincenerimento di rifiuti. La periodicità di effettuazione delle analisi
sul rifiuto è stabilita nel singolo provvedimento di autorizzazione dell’impianto. E’
quindi necessario un confronto tra produttore del rifiuto e gestore dell’impianto di
trattamento.
5) DM 27 settembre 2010 - Criteri di ammissibilità in discarica (art. 2, comma 3) «La
caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e
ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque,
almeno una volta l'anno»
Le analisi: quando?
55
Divieto di miscelazione
«E’ vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi
differenti caratteristiche di pericolosità ovvero
rifiuti pericolosi con non pericolosi. La
miscelazione comprende la diluizione di sostanze
pericolose.»
(art. 187, co.1 – Divieto do miscelazione di rifiuti pericolosi)
Ante D.Lgs. 205/2010:
«E’ vietato miscelare categorie diverse di rifiuti
pericolosi di cui all’Allegato G … ovvero rifiuti
pericolosi con rifiuti non pericolosi.»
(art. 187, co. 1 – Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
57
Divieto di diluizione
«La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non
pericoloso non può essere ottenuta attraverso una
diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti
una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze
pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere
pericoloso del rifiuto.»
(art. 184, co. 5ter – Classificazione)
58
Deposito temporaneo(D.Lgs. 152/2006 s.m.i., art. 183, co. 1, lett.bb)
E’ il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel
luogo in cui gli stessi sono prodotti (…), alle seguenti condizioni:
(…)
I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero
o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative,
a scelta del produttore dei rifiuti:
con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle
quantità in deposito;
quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga
complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi
di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto
limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata
superiore ad un anno
59
Deposito temporaneo:
Criterio quantitativo
29 m3
non pericolosi
1 m3
pericolosi+
Avvio a
recupero o
smaltimento
(comunque
entro 1 anno)
60
Deposito temporaneo:
ulteriori condizioni
i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al
regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni,
devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche
che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti
contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al
suddetto regolamento
il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie
omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme
tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle
norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose
in essi contenute
Devono essere rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose
61
E se il deposito temporaneo non basta…
Messa in riserva
è considerata una operazione di recupero;
è identificata con la sigla R13;
consiste nel raggruppamento di rifiuti destinati al recupero
Deposito preliminare
è considerato una operazione di smaltimento;
è identificato con la sigla D15;
consiste nel raggruppamento di rifiuti destinati allo
smaltimento
63
PROCEDURE E CRITERI DI
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Normativa ambientale
Un punto di contatto tra ADR e
normativa ambientale: i pericolosi per
l’ambiente
64
Premessa
Con l’entrata in vigore della L. 24 marzo 2012, n. 28, di conversione del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2 recante
«Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale» (G.U. 24.3.2012, n. 71) erano stati modificati i criteri per
l’attribuzione della caratteristica di pericolo H14 «Ecotossico» (v. Allegato I al D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205)
ai rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
L’art. 3, comma 6 della L. 28/2012 modificava infatti il punto 5 dell’Allegato D «Elenco dei rifiuti istituito dalla
Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000» alla parte IV del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n.
205, in base al quale la caratteristica di pericolo H14 (in attesa dell’adozione di uno specifico decreto) doveva
essere attribuita ai rifiuti applicando i criteri stabiliti dall’Accordo ADR per le materie della Classe 9 con codice
di classificazione M6 (UN 3082 Materie pericolose per l’ambienta acquatico, liquide) e M7 (UN 3077 Materie
pericolose per l’ambiente acquatico, solide).
Il Regolamento 1357/2014/UE, nato per allineare i criteri di classificazione dei rifiuti a quelli contenuti nel
Regolamento 1272/2008/CE (CLP), che ha sostituito l’All. III della Direttiva 2008/98/CE e provveduto a
ridenominare le caratteristiche di pericolo da H1 a H15 sostituendo la sigla «H» con la sigla «HP», per
l’attribuzione invece della caratteristica di pericolo HP14 «Ecotossico» rimanda temporaneamente, ritenendosi
necessario uno studio supplementare, ai criteri stabiliti nell’All. VI della Direttiva 67/548/CEE per la
classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose.
Successivamente però con Legge 6 agosto 2015, n. 125, di conversione del D.L. 19 giugno 2015, n. 78
recante disposizioni urgenti in materia di Enti territoriali, all’art. 7 è stato introdotto il comma 9 ter che, allo
scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli
impianti di destino, nonché per l’idonea classificazione dei rifiuti, riconduce la classificazione dei rifiuti
ecotossici (HP14) alle modalità dell’Accordo ADR per la Classe 9 - M6 e M7.
65
I criteri base per la classificazione delle materie pericolose per l’ambiente acquatico sono:
tossicità acquatica acuta;
tossicità acquatica cronica;
bioaccumulazione;
degradazione (biotica o abiotica) dei composti organici.
Su tale base le materie pericolose per l’ambiente acquatico sono classificate, ai fini del trasporto, in tre
categorie:
Categoria Acuta 1;
Categoria Cronica 1;
Categoria Cronica 2.
I criteri di classificazione sono armonizzati con la 16° Edizione (2009) per il trasporto delle merci pericolose
(Libro Arancio) e con la 3° Edizione del GHS (2009) (Libro Porpora).
Materie pericolose per l’ambiente
acquatico
66
TOSSICITA’ ACQUATICA (ACUTA)
Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 -
Attenzione
Molto tossico per la vita
acquatica
Tossico per la vita
acquatica
Nocivo per la vita acquatica
Non si applicano al trasporto
67
TOSSICITA’ ACQUATICA (CRONICA)
Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4
Attenzione
Molto tossico per la vita
acquatica con effetti a
lungo termine
Tossico per la vita
acquatica con effetti a
lungo termine
Nocivo per la vita
acquatica con effetti a
lungo termine
Può causare effetti a
lungo termine alla vita
acquatica
Non si applicano al trasporto
68
Pericolo acquatico acuto (di breve termine)
Categoria: Acuta 1 (vedere Nota 2)
CL50 96h (per pesci) ≤ 1 mg/l e/o
CE50 48h (per crostacei) ≤ 1 mg/l e/o
CEr50 72h o 96h (per alghe e altre piante acquatiche) ≤ 1 mg/l (vedere Nota 3)
Rif. 2.2.9.1.10.3.1(a) Tabella 2.2.9.1.10.3.1(a), (vedere Nota 1)
Criteri di classificazione tossicità
acuta
69
Sono implementati 4 nuovi criteri di classificazione quando adeguati dati di tossicità cronica sono
disponibili:
2 per sostanze non rapidamente degradabili (NRD);
2 per sostanze rapidamente degradabili (RD).
Degradabilità
Le sostanze sono considerate rapidamente degradabili se sono soddisfatti i seguenti criteri:
a) Durante studi di immediata biodegradazione su 28 giorni si raggiungono le seguenti percentuali di
degradazione:
i. prove basate sul carbonio organico disciolto: ≥ 70%
ii. prove basate sull’impoverimento di ossigeno o formazione di anidride carbonica: ≥ 60% del massimo
teorico
Criteri di classificazione tossicità
cronica
70
Criteri di classificazione tossicità
cronica
Si deve pervenire a questi livelli di biodegradazione nei 10 giorni che seguono l’inizio della degradazione,
identificata dal momento in cui il 10% della sostanza è degradata, a meno che la sostanza non sia
identificata come sostanza complessa, multicomponente con elementi costitutivi strutturalmente simili. In
questo caso, ove sufficientemente giustificato, si può derogare alla condizione dell’intervallo di tempo di 10
giorni e considerare che il livello richiesto di biodegradazione sia raggiunto nel termine di 28 giorni; oppure
ove siano disponibili solo i dati di BOD e COD, quando il rapporto BOD5/COD è > 0,5; oppure
se esistono altri dati scientifici convincenti dimostranti che la sostanza o miscela può essere degradata per
via biotica e/o abiotica nell’ambiente acquatico ad una concentrazione > 70% nel termine di 28 giorni.
71
Bioaccumulazione
E’ il risultato netto dell’assorbimento, della trasformazione e dell’eliminazione di una sostanza in un
organismo attraverso tutte le vie di esposizione (aria, acqua, sedimento/suolo, cibo).
Il potenziale di bioaccumulazione si esprime normalmente utilizzando il coefficiente di ripartizione
ottanolo/acqua, generalmente indicato come log Kow, determinato in conformità alle Linee Guida OCSE 107
o 117.
Esso rappresenta un potenziale a bioaccumularsi, mentre il fattore di bioconcentrazione (BCF),
determinato sperimentalmente, offre una migliore misura e dovrebbe essere usato preferibilmente quando
disponibile. Il BCF deve essere determinato in conformità alla Linea Guida OCSE 305.
“Tossicità cronica per l’ambiente acquatico”: è la proprietà intrinseca di una sostanza di causare effetti
avversi a organismi acquatici nel corso di esposizioni acquatiche determinate in relazione al ciclo di vita
dell’organismo.
“Pericolo di lungo termine”: ai fini della classificazione, è quello di un prodotto chimico causato dalla sua
tossicità cronica per esposizione di lungo termine in ambiente acquatico.
Criteri di classificazione tossicità
cronica
72
Rif. Tabella 2.2.9.1.10.3.2
Schema di classificazione delle sostanze
pericolose per l’ambiente acquatico
Categorie di Classificazione
Pericolo acuto (vedere nota 1)
Pericolo di lunga durata (vedere nota 2)
Dati adeguati sulla tossicità cronica disponibili
Dati adeguati sulla tossicità cronica
non disponibiliSostanze non
rapidamente degradabili
Sostanze
rapidamente degradabili
(vedere nota 3)
Categoria: Acuta 1 Categoria: Cronica 1 Categoria: Cronica 1 Categoria: Cronica 1
C(E)L50≤1,00 NOEC o Cex ≤ 0,1 NOEC o Cex ≤ 0,01
C(E)L50 ≤ 1,00 e assenza di rapida
degradabilità e/o fattore di
bioconcentrazione BCF ≥ 500, o, se
assente, un log Kow ≥ 4
Categoria: Cronica 2 Categoria: Cronica 2 Categoria: Cronica 2
0,1 < NOEC o Cex < 1 0,01 < NOEC o Cex ≤0,1
1,00 < C(E)L50 ≤ 10,00 e assenza di
rapida degradabilità e/o fattore di
bioconcentrazione BCF ≥ 500, o, se
assente, un log Kow ≥ 4
Le note sono riportate nella slide seguente
73
Classificazione miscele in funzione del
loro pericolo acuto o di lunga durata per
l’ambiente acquatico
CLASSIFICARE la miscela in funzione della
tossicità acuta/di lunga durata (vedere
2.2.9.1.10.4.3)
Esistono dati sufficienti su
miscele simili per stimare i
pericoli?
CLASSIFICARE la miscela in funzione della
tossicità acuta/di lunga durata
Per tutti i componenti rilevanti,
esistono dati di tossicità per
l’ambiente acquatico o dati
relativi alla classificazione?
Applicare il metodo della sommatoria
(vedere da 2.2.9.1.10.4.6.1 a 2.2.9.1.10.4.6.4)
utilizzando:
a) La percentuale di tutti i componenti classificati
come “Cronici”
b) La percentuale dei componenti classificati
come “Acuti”
c) La percentuale dei componenti per i quali
esistono dati di tossicità acuta: applicare le
formule di additività (vedere 2.2.9.1.10.4.5.2)
e convertire la C(E)L50m o EqNOECm ottenuta
nella categoria appropriata di tossicità Acuta
o Cronica
CLASSIFICARE la miscela in funzione della
tossicità acuta/di lunga durata
Utilizzare le informazioni
disponibili sui pericoli dei
componenti conosciuti
Applicare il metodo della sommatoria e le formule di
additività (vedere da 2.2.9.1.10.4.6.1 a
2.2.9.1.10.4.6.4) e applicare il 2.2.9.1.10.4.6.5
CLASSIFICARE la miscela in funzione della
tossicità acuta/di lunga durata
NO
Sono disponibili, per la miscela, dati sperimentali sulla tossicità per l’ambiente acquatico?
Applicare i principi ponte (vedere 2.2.9.1.10.4.4)
SI
NO
SI
SI
SI
NO
74
Classificazione per la Categoria Acuta 1
a) se si dispone di adeguati dati sperimentali sulla tossicità acuta (CL50 o CE50) per la miscela testata in
quanto tale che indicano valori di C(E)L50≤1mg/l:
classificare la miscela come “Acuta 1” conformemente alla Tabella 2.2.9.1.10.3.1(a)
b) se si dispone di dati sperimentali sulla tossicità acuta (CL50(s) o CE50(s)) per la miscela in quanto tale
che indicano valori di C(E)L50(s)>1mg/l o superiori alla solubilità in acqua:
non è necessario classificare la miscela per il pericolo acuto ai sensi dell’ADR.
Classificazione per le Categorie Cronica 1 e Cronica 2
a) se si dispone di adeguati dati sperimentali sulla tossicità cronica (CEX o NOEC) per la miscela testata in
quanto tale che indicano valori di CEX o NOEC≤1mg/l:
i. classificare la miscela come “Cronica 1” o “Cronica 2” conformemente alla Tabella 2.2.9.1.10.3.1 (b)
(ii) (rapidamente degradabile) se le informazioni disponibili portano alla conclusione che tutti i
componenti pertinenti della miscela sono rapidamente degradabili;
ii. classificare la miscela come “Cronica 1” o “Cronica 2” conformemente alla Tabella 2.2.9.1.10.3.1 (b)
(i) (non rapidamente degradabile) in tutti gli altri casi;
b) se si dispone di dati adeguati sulla tossicità cronica (CEX o NOEC) per la miscela in quanto tale che
indicano valori di CEX(s) o NOEC(s)>1mg/l o superiori alla solubilità in acqua:
non è necessario classificare la miscela per il pericolo a lungo termine ai sensi dell’ADR.
Classificazione miscela quando
esistono i dati di tossicità per la miscela
in quanto tale (2.2.9.1.10.4.3)
75
Quando la miscela in quanto tale non è stata testata per determinarne la pericolosità per l’ambiente acquatico
ma vi sono dati sufficienti su singoli componenti e miscele similari testate per caratterizzare in modo adeguato
i pericoli della miscela, questi devono essere utilizzati applicando i “principi ponte”.
In questo modo si garantisce che il processo di classificazione utilizzi al massimo i dati disponibili per
caratterizzare i pericoli della miscela senza ricorrere necessariamente a prove supplementari sugli animali.
I “principi ponte” comprendono:
Diluizione
Lotto di fabbricazione
Concentrazione delle miscele che sono classificate sulla base delle categorie più severe (Acuta 1 e
Cronica 1)
Interpolazione all’interno di una categoria di tossicità
Miscele sostanzialmente similari
Classificazione miscela quando non
esistono i dati di tossicità per la miscela
in quanto tale (2.2.9.1.10.4.4)
76
Somma delle concentrazioni (%) componenti classificati Miscela
Cronica 1 x M * ≥ 25% Cronica 1
(M x 10 x Cronica 1) + Cronica 2 ≥25% Cronica 2
* M: fattore moltiplicatore che tiene conto del contributo di tossicità dei componenti con NOEC < 0,1
Metodo della Sommatoria
(2.2.9.1.10.4.6)
Classificazione miscela per “pericoli acuti” (sommatoria delle concentrazioni componenti
classificati)
Rif. Tabella 2.2.9.1.10.4.6.2
Classificazione miscela per “pericoli di lungo termine” (sommatoria delle concentrazioni
componenti classificati)
Rif. Tabella 2.2.9.1.10.4.6.3.3
Somma delle concentrazioni (%) componenti classificati Miscela
Acuta 1 x M * ≥ 25% Acuta 1
* M: fattore moltiplicatore che tiene conto del contributo di tossicità dei componenti con C(E)L50 < 1mg/l
77
Miscele con componenti molto tossici
Miscele con componenti molto tossici (2.2.9.1.10.4.6.4)
Componenti di tossicità Acuta 1 o Cronica 1 con valori di tossicità acuta ben inferiori a 1 mg/l e/o di tossicità
Cronica ben inferiore a 0,1 mg/l (se non rapidamente degradabili) e 0,01 mg/l (se rapidamente degradabili)
possono influenzare la tossicità della miscela e perciò si attribuisce ad essi un peso più importante
nell’applicare il «metodo della sommatoria» con l’inserimento di un fattore moltiplicatore «M» anziché
limitarsi a un semplice somma delle percentuali.
Pertanto, per classificare un miscela contenente componenti di tossicità Acuta 1 e/o Cronica 1, chi classifica
deve conoscere il valore del fattore «M» per applicare il «metodo della sommatoria».
In alternativa, possono essere utilizzate le «formule di additività» quando dati di tossicità sono disponibili per
tutti i componenti molto tossici della miscela e vi è chiara evidenza che gli altri componenti, ivi compresi quelli
per i quali dati di tossicità Acuta e/o Cronica non sono disponibili, sono caratterizzati da tossicità bassa o nulla
e non incidono perciò significativamente sulla pericolosità ambientale della miscela.
78
Per esempio: Componente A di una miscela con le seguenti caratteristiche:
concentrazione 10%
C(E)L50 >0,01 ma < 0,1
10 (concentrazione) x 10 (fattore moltiplicatore M) >25% Miscela di categoria Tossicità Acuta 1
Rif. Tabella 2.2.9.1.10.4.6.4
Tossicità acuta Fattore M Tossicità cronica Fattore M
Valore di C(E)L50 Valore di NOECComponenti
NRDa
Componenti
RDb
0,1<C(E)L50≤1 1 0,01<NOEC≤0,1 1
0,01<C(E)L50≤0,1 10 0,001<NOEC≤0,01 10 1
0,001<C(E)L50≤0,01 100 0,0001<NOEC≤0,001 100 10
0,0001<C(E)L50≤0,001 1.000 0,00001<NOEC≤0,0001 1.000 100
0,00001<C(E)L50≤0,0001 10.000 0,000001<NOEC≤0,00001 10.000 1.000
(la serie continua al ritmo di un fattore
10 per intervallo)
(la serie continua al ritmo di un fattore
10 per intervallo)
a non rapidamente degradabileb rapidamente degradabile
Fattori moltiplicativi “M” per i
componenti molto tossici delle miscele
79
Marchio “Materia pericolosa per
l’ambiente”
(5.2.1.8.3)
IMBALLAGGI
Il marchio (non è un’etichetta) di dimensioni 100x100 mm (eccetto per i colli le cui dimensioni obbligano ad
apporre marchi più piccoli), deve essere posizionato su ogni collo adiacente al numero UN.
Il marchio non è richiesto per piccoli imballaggi: imballaggi singoli e imballaggi combinati comprendenti
imballaggi interni con:
contenuto ≤ 5 litri per i liquidi, o
contenuto ≤ 5 kg per i solidi.
Nel caso dei IBC e dei grandi imballaggi, il marchio deve essere posizionato su due lati opposti.
V. anche Disposizione Speciale SP 375
SP 375 – Materie pericolose per l’ambiente (UN 3077 e UN 3082)
Queste materie, quando vengono trasportate in imballaggi semplici o combinati contenenti un quantitativo
netto per imballaggio semplice o interno minore o uguale a 5 litri per i liquidi o aventi una massa netta per
imballaggio semplice o interno minore o uguale a 5 kg per i solidi, non sono soggetti ad alcuna altra
disposizione dell’ADR a condizione che gli imballaggi soddisfino le disposizioni generali del 4.1.1.1, 4.1.1.2
e dal 4.1.1.4 al 4.1.1.8.
80
“2.2.9.1.10.5 Sostanze o miscele classificate pericolose per l’ambiente acquatico in base al
Regolamento 1272/2008/CE.
Se non ci sono dati disponibili per la classificazione conformemente ai criteri di 2.2.9.1.10.3 e 2.2.9.1.10.4,
una sostanza o miscela:
a) deve essere classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico se ad essa viene assegnata la
Categoria/e “Acquatica Acuta 1”, “Acquatica Cronica 1” o “Acquatica Cronica 2” conformemente al
Regolamento CLP 1272/2008/CE o, se ancora pertinente per il citato Regolamento, la frase/i di rischio
R50, R50/53 o R51/53 conformemente alla Direttiva 67/548/CEE o alla Direttiva 1999/45/CE.
b) può essere considerata come materia non pericolosa per l’ambiente acquatico se ad essa non deve
essere assegnata nessuna di tali frasi di rischio o categoria in conformità alle suddette Direttive o
Regolamento.
La Sezione 2.2.9.1.10.5 prevede:
la possibilità di richiamarsi alla Classificazione CE Comunitaria solo se i dati, in conformità ai criteri di
classificazione previsti dalla regolamentazione del trasporto alla sottosezione 2.2.9.1.10.3 per le
sostanze e 2.2.9.1.10.4 per le miscele non sono disponibili;
nel caso di rinvio alla Normativa Comunitaria, i riferimenti non sono solo alla Direttiva 67/548/CEE e
alla Direttiva 1999/45/CE ma anche al Regolamento CLP 1272/2008/CE.
81
Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine (Direttiva 1999/45/CE, D.Lgs. 14 marzo 2003,
n. 65 e D.M. 5 maggio 2008)
Tabella 1a
N.B. L’attribuzione della fase di rischio R52-53 alle sostanze e preparati non è significativa ai fini della loro
classificazione per il trasporto
(Continua…)
Tossicità acquatica acuta ed
effetti negativi a lungo termine
Classificazione della sostanza
Classificazione del preparato
N, R50-53 N, R51-53 R52-53
N, R50-53 Cfr. Tabella 1b Cfr. Tabella 1b Cfr. Tabella 1b
N, R51-53 Cn ≥ 25% 2,5% ≤ Cn < 25%
R52-53 Cn ≥ 25%
82
Valore CL50 o CE50
(“C(E)L50”) della sostanza classificata come N, R50-53
(mg/l)
Classificazione del preparato
N, R50-53 N, R51-53 R52-53
0,1 < C(E)L50 ≤ 1 Cn ≥ 25% 2,5% ≤ Cn ≤ 25% 0,25% ≤ Cn ≤ 2,5%
0,01 < C(E)L50 ≤ 0,1Cn ≥ 2,5% 0,25% ≤ Cn ≤ 2,5%
0,025% ≤ Cn ≤ 0,25%
0,001 < C(E)L50 ≤ 0,01Cn ≥ 0,25%
0,025% ≤ Cn ≤ 0,25% 0,0025% ≤ Cn ≤ 0,025%
0,0001 < C(E)L50 ≤ 0,001Cn ≥ 0,025% 0,0025% ≤ Cn ≤ 0,025%
0,00025% ≤ Cn ≤ 0,0025%
0,00001 < C(E)L50 ≤ 0,0001 Cn ≥ 0,0025% 0,00025% ≤ Cn ≤ 0,0025% 0,000025% ≤ Cn ≤ 0,00025%
Per i preparati contenenti sostanze con un valore di LC50 o CE50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10)
Tossicità acquatica acuta ed effetti
negativi a lungo termine delle sostanze
molto tossiche per l’ambiente acquatico
Tabella 1b
83
Valore CL50 o CE50 (“C(E)L50”) della sostanza
classificata come N, R50 (mg/l)Classificazione del preparato N, R50
0,1 < C(E)L50 ≤ 1 Cn ≥ 25%
0,01 < C(E)L50 ≤ 0,1 Cn ≥ 2,5%
0,001 < C(E)L50 ≤ 0,01 Cn ≥ 0,25%
0,0001 < C(E)L50 ≤ 0,001 Cn ≥ 0,025%
0,00001 < C(E)L50 ≤ 0,0001 Cn ≥ 0,0025%
Per i preparati contenenti sostanze con un valore di LC50 o CE50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione
sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10)
Tabella 2
Tossicità acquatica acuta
84
Simbolo di Pericolo e Frasi di Rischio
Simbolo di Pericolo e Frasi di Rischio CE (Direttiva 67/548/CEE e Direttiva 99/45/CE)
Simbolo di Pericolo: N
(v. allegato II al D.M. 28 febbraio 2006)
Frasi di rischio:
(v. allegato III D.M. 28 febbraio 2006)
R50-53: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi
per l’ambiente acquatico
R51-53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per
l’ambiente acquatico
R52-53: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per
l’ambiente acquatico
R50: Altamente tossico per gli organismi acquatici
Pericoloso per l’ambiente
85
Pittogramma e Indicazioni di Pericolo
GHS/CLP
Pittogramma di Pericolo:
Indicazioni di pericolo:
H400: Molto tossico per gli organismi acquatici
H401: Tossico per gli organismi acquatici
H402: Nocivo per gli organismi acquatici
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
N.B.: Evidenziate in giallo le indicazioni di pericolo del GHS adottate dal CLP
86
Direttive 67/548/CEE e 99/45/CE
GHS Trasporto (ONU)
Tossicità acuta Tossicità cronica Ts. acuta Tossicità cronica
Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 1 Cat. 1 Cat. 2
Altamente tossico per gli organismi acquatici
N R50
Attenzione
Molto tossico per la vita acquatica
H400
Tossico per la vita acquatica
H401
Nocivo per la vita acquatica
H402
Attenzione molto tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine
Tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine
Nocivo per la vita cquaticacon effetti a lungo termine
Può causare effetti a lungo termine alla vita acquatica
H413
Altamente tossico per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico
N R50/53 H400 H410
Tossico per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico
N R51/53 H411
Nocivo per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico
R52/53 H412
N.B.: Evidenziate in giallo le categorie del GHS adottate dal CLP 87
Parte 3 - I PRINCIPALI
ADEMPIMENTI DELLA NORMATIVA
AMBIENTALE E ADR PER IL
TRASPORTO DI RIFIUTI
PERICOLOSI
Normativa ambientale
Normativa ADR
88
Principali adempimenti normativa
ambientale
Presso il sito dove vengono prodotti i rifiuti:
Rispettare condizioni per il deposito temporaneo o quelle definite
dall'apposita autorizzazione ottenuta per lo stoccaggio (D15/R13)
Registri di carico e scarico
Conservazione copie formulari di accompagnamento dei rifiuti (2 copie
per ogni movimentazione)
Compilazione SISTRI per rifiuti pericolosi
Entro il 30 aprile di ogni anno: compilazione MUD
89
Principali adempimenti normativa
ambientale
Documentazione di bordo:
Formulario di identificazione dei rifiuti
Scheda SISTRI Area Movimentazione per rifiuti pericolosi
Caratteristiche del mezzo di trasporto:
Placche quadrate con R nera su fondo giallo
Pagamento contributo annuale SISTRI
90
Produttori iniziali di rifiuti speciali che occupano più di 10 dipendenti
Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo
professionale, o
che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di
rifiuti, inclusi
i nuovi produttori;
i commercianti e intermediari.
Rifiuti per cui sussiste l’obbligo: solo rifiuti pericolosi
SISTRI: soggetti obbligati
91
Trasportatori di rifiuti obbligati ad aderire a SISTRI:
– le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti
da terzi (categoria 5);
– le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali pericolosi da loro
prodotti (categoria 5 e comma 8);
– le imprese che trasportano rifiuti urbani nella regione Campania;
– i vettori esteri che operano sul territorio nazionale (cabotaggio);
– i vettori esteri che effettuano trasporti transfrontalieri in partenza
dall’Italia (circolare ministeriale 31.10.13).
Trasportatori di rifiuti
92
Soggetti dell’intermodalità obbligati ad aderire a SISTRI:– gli armatori, i noleggiatori o i raccomandatari marittimi da questi
incaricati;
– i terminalisti e le imprese portuali;
– i responsabili degli uffici merci e gli operatori logistici presso le stazioni
ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali
merci.
—————
Il DM 24 aprile 2014 definisce le responsabilità delle figure
coinvolte e le modalità di gestione dei rifiuti.
Sono necessari approfondimenti / chiarimenti dal Ministero
dell'Ambiente.
Soggetti del trasporto intermodale
93
I gestori di impianti tenuti all’adesione al SISTRI sono:– i recuperatori di rifiuti speciali pericolosi;
– gli smaltitori di rifiuti speciali pericolosi;
– i trasportatori e i centri di raccolta di rifiuti urbani in Campania;
– i gestori di impianti di recupero o smaltimento di rifiuti urbani pericolosi.
Ed inoltre:
– i commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi (speciali ed urbani).
Gestori di impianti di
recupero/smaltimento e «altri» gestori
di rifiuti di terzi
94
«Cronoprogramma» di SISTRI – per i
produttori
….Fino al 30 sett2013
Da 1 ott 2013 al 2 mar 2014 Da 3 mar 2014
al 31 dic 2015Dal 1 gennaio 2016 (??)…
Utilizzo di Registri C/S e Formulari
NO SISTRI
Utilizzo di Registri C/S e Formulari
No compilazione SISTRI da parte del Produttore
Il Produttore comunica i dati relativi ai rifiuti da movimentare al Trasportatore, che li inserisce in SISTRI
Produttore deve compilare sia registri e formulari (sanzioni applicabili),sia SISTRI(NO sanzioni)
Produttore deve utilizzare unicamente SISTRI (si applicano le sanzioni su SISTRI)
95
I produttori iniziali di rifiuti pericolosi devono:
iscriversi a SISTRI per tutte le unità locali dove si producono rifiuti
speciali pericolosi (nomina dei «delegati SISTRI»);
utilizzare SISTRI a partire dal 3 marzo 2014;
continuare a tenere i registri di carico e scarico ed a emettere i
formulari fino al 31 dicembre 2015.
Riepilogo: cosa devono fare i produttori
di rifiuti speciali pericolosi
96
Gli utilizzatori di SISTRI devono conservare a disposizione
delle autorità di controllo per almeno 3 anni:• copia in formato elettronico di ogni movimento del registro
cronologico (funzione “documento registrazione”);
• copia in formato elettronico e cartaceo delle schede di
movimentazione (funzione “documento registrazione”).
(D.Lgs. 152/2006 s.m.i., art. 188 bis, comma 3)
Utilizzo di SISTRI: obblighi di
conservazione
97
Chi deve effettuare il versamento?
I soggetti iscritti a Sistri
Sulla base di quale norma?
DM. 52/2011, art. 7, comma 3
Quando?
Regola generale: entro il 30 aprile di ogni anno.
Tale obbligo è però stato sospeso nel 2012 e 2013.
Nel 2014: effettuare il versamento entro il 30 giugno 2014.
Quanto?
v. Allegato II del D.M n. 52/2011.
Per i Produttori: importo da calcolare sulla base del numero di
addetti per Unità Locale.
Da ricordare: contributo annuale SISTRI!
98
I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DELLA
NORMATIVA AMBIENTALE E ADR
PER IL TRASPORTO DI RIFIUTI
PERICOLOSI
Normativa ambientale
Normativa ADR
99
Principali adempimenti normativa
trasporto
Formazione:
Formazione degli operatori della filiera logistica ADR
Certificato Formazione ADR del Conducente
Carta Qualificazione Conducente
Figure professionali
Consulente Sicurezza Trasporti (ADR/RID/ADN)
100
Principali adempimenti normativa
trasporto
Documentazione di bordo:
Documento di Trasporto ADR
Scheda Istruzioni Scritte ADR per il Conducente (D.Lgs.
286/2005)
Caratteristiche del mezzo di trasporto:
Marcatura ed etichettatura (ADR)
Omologazione imballaggi (ADR)
Approvazione cisterne (ADR)
Equipaggiamento veicoli (ADR)
101
In generale…
La normativa ambientale non definisce specifici ruoli e
responsabilità per i diversi soggetti che possono intervenire nella
gestione dei rifiuti presso l’impresa produttrice.
Gli obblighi definiti dal D.Lgs. 152/2006 sono infatti previsti,
genericamente, per il “Produttore” o “Detentore” e non su
singole figure aziendali
L’impresa, dunque, ha la facoltà di strutturarsi al suo interno
come ritiene più opportuno, sulla base delle proprie
caratteristiche e dimensioni, per la gestione dei rifiuti.
103
Il "Delegato" SISTRI
Nel DM 17 dicembre 2009 era definito:
"delegato: il soggetto al quale, nell'ambito dell'organizzazione aziendale,
sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione
dei rifiuti per ciascuna unità locale. (…)"
"La persona fisica cui è associato il certificato elettronico contenuto nel
dispositivo Usb è il titolare della firma elettronica ed è responsabile
della veridicità dei dati inseriti mediante l'utilizzo del dispositivo Usb
nelle schede Sistri sottoscritte con firma elettronica"
Nell'attuale DM 52/2011 (art. 2):
"delegato: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è
delegato dall'ente o impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo
Usb, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistri ed è
attribuito il certificato per la firma elettronica
104
La responsabilità del Produttore (=
Impresa)
Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, il Produttore rimane responsabile
della corretta gestione del rifiuto sino al momento in cui riceve dal
Destinatario la conferma di accettazione del carico a questi inviato
(“quarta copia” del formulario / Certificato di avvenuto smaltimento).
Per tale motivo, la scelta dei soggetti da coinvolgere nella gestione
dei propri rifiuti è un passaggio fondamentale.
105
I «Partner» per la gestione dei rifiuti
Laboratori di analisi
Intermediari
Imprese di trasporto
Impianti di trattamento
106
Laboratori di Analisi
In caso di rifiuti che, ai sensi del Catalogo Europeo dei Rifiuti, risultano
pericolosi per definizione o pericolosi se contenenti sostanze pericolose,
l’analisi di laboratorio costituisce lo strumento per verificare l’effettiva
pericolosità del rifiuto e per attribuirgli le corrette caratteristiche di
pericolo.
Poiché la classificazione è determinante per poi procedere ad una
adeguata gestione del rifiuto, è fondamentale che il laboratorio che si
occupa di tale attività sia competente ed affidabile.
107
Laboratori di Analisi
Se dotata di propri laboratori di analisi, l’impresa produttrice può
decidere di svolgere le analisi dei rifiuti al proprio interno, premurandosi
di mantenere la tracciabilità delle analisi svolte e dei risultati ottenuti
Se si decide di affidare a Terzi l’analisi dei rifiuti, è opportuno che il
Produttore adotti appositi criteri di selezione del suo Fornitore e richieda
apposite registrazioni a garanzia della veridicità e la difendibilità
scientifica dei dati prodotti dal Laboratorio.
108
Intermediari
l’articolo 183, comma 1, lettera l), D.Lgs. 152/2006 «Intermediario:
qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per
conto di terzi, compresi gli Intermediari che non acquisiscono la
materiale disponibilità dei rifiuti”.
Obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Categoria 8 -
attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei
rifiuti stessi)
Rinnovo ogni 5 anni
L’iscrizione è subordinata alla prestazione di apposite garanzie
finanziarie, regolate dal D.M. 20 giugno 2011
Obbligo iscrizione a SISTRI
109
Trasportatori
Iscrizione obbligatoria a:
Albo Gestori Ambientali
Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per
conto di terzi (se il trasportatore non coincide con
l'impresa che effettua il trattamento di rifiuti)
SISTRI
110
Iscrizione Albo Gestori Ambientali
www.albogestoririfiuti.it
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
111
Opportuno, a seguito delle verifiche sul sito dell’Albo Gestori Ambientali, che
il Produttore acquisisca copia dell'iscrizione all'Albo dei soggetti individuati,
verificando che essa sia coerente con l'oggetto dell'incarico stesso (in
particolare: presenza dei pertinenti codici CER).
In aggiunta, è possibile effettuare verifiche su documenti che attestino:
la prestazione delle garanzie finanziarie (fidejussione bancaria o polizza
fidejussoria assicurativa) previste quali requisito per l’iscrizione all’Albo;
pagamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo (previsto entro il 30
aprile di ogni anno).
Iscrizione Albo Gestori Ambientali
112
Iscrizione Albo Nazionale
degli Autotrasportatori di cose per conto
di terzi
www.alboautotrasporto.it
113
Impianti di trattamento
Tipologia
autorizzazione
Riferimento
D.Lgs. 152/2006
Durata autorizzazione
Autorizzazione
ordinaria
Art. 208 Autorizzazione valida 10 anni
Autorizzazione
semplificata per
attività di recupero
Art. 216 Comunicazione da rinnovare ogni 5 anni
Autorizzazione
Integrata
Ambientale
Art. 29 octies Autorizzazione valida (5) 10 anni
Riesame dell’autorizzazione entro 4 anni
dalla pubblicazione delle BAT Conclusions.
Casi particolari:
(8) 16 anni se l’impianto è registrato ai sensi
del regolamento (Ce) n. 761/2001 (EMAS)
(6) 12 anni se l’impianto è certificato
secondo la norma Uni En Iso 14001
114
Le modifiche apportate al Codice ambientale nel dicembre 2010 dal D.Lgs.
205/2010 includono la previsione di un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, relativo a tutti gli impianti autorizzati al trattamento, che sarà
alimentato dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale), ma ad oggi tale registro non risulta ancora attivo.
Per le verifiche sull’idoneità dell’Impianto prescelto sarà dunque necessario
richiedere copia e verificare i contenuti (in particolare CER e
Caratteristiche di pericolo) di:
AIA,
Autorizzazione ex art. 208 (rilasciata dalla Regione o Provincia, se
delegata dalla Regione)
Comunicazione di inizio attività (verificare rispondenza dei requisiti
definiti dai Decreti 5 febbraio 1998 o 12 giugno 2002, n. 161).
Verifiche idoneità impianto
115
Fare riferimento alla specifica disciplina dettata dal D.Lgs. 13 gennaio
2003, n. 36 e s.m.i., (disciplina generale sulle discariche) e dal DM 27
settembre 2010 (che stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità
dei rifiuti nelle discariche).
E’ necessario che sui rifiuti si conducano una caratterizzazione di base
(a cura del Produttore) e una verifica di conformità (a cura dello
Smaltitore) volte a dimostrare l’ammissibilità dei rifiuti in questione alla
pertinente categoria di discarica. (Da effettuare in corrispondenza del
primo conferimento, in occasione di ogni variazione significativa del
processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno).
Nello specifico, si dovranno effettuare analisi sul rifiuto tal quale e
sull’eluato e confrontare i valori rilevati dapprima con le tabelle
contenute nel DM 27 settembre 2010 e , poi, con l’autorizzazione della
discarica prescelta per lo smaltimento dei propri rifiuti.
In caso di smaltimento in discarica
116
Documentazione di bordo
TIPO DI RIFIUTO DOCUMENTI DI VIAGGIO
Rifiuto pericoloso ai
sensi dell'ADR e della
normativa ambientale
•Formulario identificazione fino al 31/12/2014 (art. 193 D.Lgs. 152/06 –
D.M. 145/98)
•Scheda SISTRI Area Movimentazione (art. 188bis e DM 52/2011)
•Documento di trasporto ADR (5.4.1 dell’ADR)
• Istruzioni scritte ADR (5.4.3 dell’ADR)
•Scheda di Trasporto (D.Lgs. n. 214 del 22 dicembre 2008)
•Lettera di vettura internazionale CMR (L. 6.12.1960, n.1621)
Rifiuto pericoloso ai
soli sensi della
normativa ambientale
•Formulario identificazione fino al 31/12/2015 (art. 193 D.Lgs. 152/06 –
D.M. 145/98)
•Scheda SISTRI Area Movimentazione (art. 188bis e DM 52/2011)
•Scheda di Trasporto (D.Lgs. N. 214 del 22 dicembre 2008)
•Lettera di vettura internazionale CMR (L. 6.12.1960, n.1621)
Rifiuto speciale non
pericoloso
•Formulario identificazione (art. 193 D.Lgs. 152/06 – D.M. 145/98)
•Scheda di Trasporto (D.Lgs. N. 214 del 22 dicembre 2008)
•Lettera di vettura internazionale CMR (L. 6.12.1960, n.1621)
118
Il formulario (art. 193 D.Lgs. 152/2006)
Co. 1 - Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono
accompagnati da un formulario di identificazione
Co. 4 - Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di
rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né
ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti
stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di
30 chilogrammi o di 30 litri
Co. 9 - La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree
private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente
decreto
119
Il formulario (art. 193 D.Lgs. 152/2006)
Istruzioni per la compilazione: DM 1° aprile 1998, n. 145
I formulari devono essere numerati e vidimati (vidimazione gratuita)
dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalle CCIAA o dagli uffici regionali
e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul
registro Iva acquisti.
Ogni formulario deve essere redatto in quattro esemplari
Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni dalla
compilazione
La responsabilità dei dati riportati sul formulario ricade sul
Produttore
120
Le quattro copie del formulario
431 2
Originale, firmato da
Produttore/Detentore e
Trasportatore
Copie controfirmate e
datate in arrivo dal
Destinatario
Il Trasportatore trasmette al Produttore/Detentore una
delle copie firmate e datate dal Destinatario
121
La restituzione della quarta copia del
formulario
Se il produttore non riceve la 4° copia del formulario,
controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, entro tre mesi
dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore:
Comunicazione alla Provincia
122
Raccordo tra registri e formulari
I formulari costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei
rifiuti:
gli estremi identificativi del formulario devono essere riportati sul registro
di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti
oggetto del trasporto ed
il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla
annotazione sul registro deve essere riportato sul formulario.
125
La documentazione per i trasporti
transfrontalieri
(artt. 193 e 194 D.Lgs. 152/2006)
Ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, sia nella versione
"ante D.Lgs. 205/2010", sia nella versione "post D.Lgs.
205/2010":
"Il formulario (…) è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di
spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla
normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con
riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale."
127
La documentazione per i trasporti
transfrontalieri
(Regolamento 1013/2006)
A seconda della destinazione a recupero o smaltimento e del
tipo di rifiuto, le spedizioni transfrontaliere possono essere
soggette a:
obblighi generali di “informazione”
“notifica” e “autorizzazione” preventive scritte
Trasporto accompagnato da
Documento di movimento (Allegato 1b del Reg.) e
copia della Notifica
Trasporto accompagnato da
Allegato VII Regolamento (CE) 1013/2006
128
Indicazioni documento di trasporto
(5.4.1.1.1)
a) Numero di identificazione UN, preceduto dalle lettere UN;
b) Nome di spedizione appropriato (integrato entro parentesi, ove richiesto, con il nome tecnico);
c) Codice di classificazione (v. colonna “3b” della Tabella A del capitolo 3.2) per le sostanze e articoli
esplosivi di Classe 1;
Se nella colonna “5” della Tabella A del capitolo 3.2 figurano numeri dei modelli di etichette diversi
da 1, 1.4, 1.5 e 1.6, questi numeri devono seguire tra parentesi il codice di classificazione;
Nota: per i materiali radioattivi v. 5.4.1.2.5 e per quelli presentanti un rischio secondario, v.
ugualmente la disposizione speciale 172;
Numero/i identificativo/i del modello/i di etichetta/e di pericolo, indicando entro parentesi
quello/i relativo/i alle etichette di pericolo secondario (v. colonna “5” della Tabella A del capitolo
3.2 o come da disposizione speciale in colonna “6”), per le materie e oggetti delle altre classi;
d) Gruppo di imballaggio (ove assegnato), eventualmente preceduto dalle lettere “G.I.” e, in regime
internazionale, “P.G”;
e) Numero e descrizione dei colli. I codici di imballaggio dell’ONU possono essere utilizzati soltanto per
completare la descrizione della natura del collo: p.es. una cassa (4G)(*);
(*) Contrariamente a quanto riportato nella circolare D.G. n. 160 del 12.12.1996 del Ministero dei Trasporti e della
Navigazione, già con l’ADR 2007 non era più ammesso procedere alla descrizione dei colli (imballaggi, grandi recipienti per
la rinfusa e grandi imballaggi) facendo semplice riferimento al loro codice di marcatura identificativa.
(Continua…)
131
f) Quantità totale di merci pericolose (in volume o massa lorda o massa netta come appropriato) differenziate per
numero UN, nome di spedizione e/o, se applicabile, gruppo di imballaggio oppure per categoria di trasporto con
riferimento a 1.1.3.6;
Nota 1: nel caso in cui si applichi 1.1.3.6, la quantità totale deve essere indicata conformemente a 1.1.3.6.3
Nota 2: per le merci pericolose contenute in macchinari o equipaggiamenti specificati nell’ADR, la quantità indicata deve
essere la quantità totale delle merci pericolose contenute all’interno, espressa in kg o litri come appropriato
g) Nome e indirizzo dello speditore;
h) Nome e indirizzo del/i destinatario/i;
i) Dichiarazione, ove prevista da accordi speciali;
j) (riservato);
k) Codice di restrizione in galleria, se del caso, come da colonna (15) della Tabella A del Capitolo 3.2, in lettere
maiuscole e tra parentesi. Non è necessario indicare il codice di restrizione in galleria nel documento di trasporto
quando si sappia da prima che il trasporto non passerà in una galleria soggetta a restrizioni al passaggio di veicoli
trasportanti merci pericolose. Locazione e sequenza relative agli elementi di informazione richiesti nel documento di
trasporto sono opzionali ad esclusione di (a), (b), (c), (d) e (k) che devono rispettare l’ordine di cui sopra ((a), (b), (c),
(d), (k)) senza interposizione di altra informazione, salvo quanto previsto dall’ADR.
Esempi di descrizione delle merci pericolose:
«UN 1802 ACIDO PERCLORICO contente non più del 50% (massa) di acido, 8 (5.1), II, (E)»
Le informazioni richieste sul documento di trasporto devono essere leggibili. L’uso di lettere maiuscole o
minuscole, ad eccezione di quanto prescritto al 5.4.1.1.1 (k) per indicare le informazioni richieste nel
documento di trasporto, può essere liberamente scelto.
N.B.: nei trasporti intermodali comportanti un trasporto marittimo o aereo, ai fini del trasporto stradale ove si utilizzi un unico
documento di trasporto conforme al Codice IMDG (mare) o alle Istruzioni Tecniche dell’ICAO (aereo) esso deve comunque
riportare il “codice di restrizione in galleria”.
132
Esempio
UN 1593, Rifiuto, Dicloro metano, 6.1, III, (E)
UN 1993, Rifiuto, Liquido infiammabile, n.a.s. (acetone
e alcol etilico), 3, II, (D/E)
Rifiuti (5.4.1.1.3)
La designazione ufficiale di trasporto deve essere preceduta dalla dicitura RIFIUTO
133
2.1.3.5.5 Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è esattamente conosciuta, la sua assegnazione a un numero UN e a un
gruppo di imballaggio conformemente a 2.1.3.5.2 può essere basata sulle conoscenze che ha lo speditore del rifiuto come pure su tutti i dati tecnici
e di sicurezza disponibili dalla legislazione in vigore relativa alla sicurezza e all’ambiente (*). In caso di dubbio deve essere scelto il grado di
pericolo più elevato.
Se tuttavia, in base alle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, è possibile
dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondano a quelle del Gruppo di Imballaggio I, il rifiuto può essere classificato per “default” sotto la
più appropriata rubrica n.a.s. del Gruppo di Imballaggio II.
Questa procedura non può essere utilizzata per i rifiuti contenenti materie menzionate alla 2.1.3.5.3 (materie classificate per “default” secondo
l’ordine di precedenza stabilito: materiale di Classe 7, sostanze di Classe 1, sostanze di Classe 2, liquidi esplosivi desensibilizzati di Classe 3,
sostanze autoreattive e solidi esplosivi desensibilizzati di Classe 4.1, sostanze piroforiche di Classe 4.2, sostanze di Classe 5.2, sostanze
altamente tossiche per inalazione, del gruppo di imballaggio I, di Classe 6.1 o Classe 3, sostanze infettanti di Classe 6.2), materie della classe 4.3
menzionate al 2.1.3.7 (soluzioni e miscele di materie comburenti o materie con rischio sussidiario di comburenza che possano avere proprietà
esplosive le quali sono ammesse al trasporto solo se rispondono alle disposizioni previste per la Classe 1) o materie che non sono ammesse al
trasporto conformemente a 2.2.x.2.
(*) Vedi per esempio la Decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 Maggio 2000, che sostituisce la Decisione 94/3/CE, relativa ad una lista di
rifiuti in applicazione alla Direttiva 75/442/CEE sostituita dalla Direttiva 2006/12/CE e la Decisione 94/904/CE relativa ad una lista di rifiuti pericolosi
in applicazione alla direttiva 91/689/CEE
Rifiuti (5.4.1.1.3)
Il riferimento al Codice di restrizione in galleria deve essere riportato sul documento di trasporto anche nel
caso dei rifiuti:
“UN 1230, RIFIUTO, METANOLO, 3 (6.1), II, (C/D)”
“UN 1993, RIFIUTO, LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (TOLUENE E ALCOL ETILICO), 3, II, (C/D)”
Se è applicata la disposizione enunciata in 2.1.3.5.5 relativa ai rifiuti, la seguente indicazione deve essere
aggiunta alla designazione ufficiale:
“RIFIUTO CONFORME A 2.1.3.5.5”
Per esempio: “UN 3264, LIQUIDO CORROSIVO INORGANICO ACIDO, N.A.S. 8, II, (E), RIFIUTO CONFORME A
2.1.3.5.5”
N.B. Non è necessario aggiungere il nome tecnico di cui alla disposizione speciale 274 del Capitolo 3.3
134
5.4.4.1 Il mittente e il trasportatore devono conservare una copia del documento di trasporto
delle merci pericolose e informazioni addizionali e documentazione come specificato in
ADR per almeno 3 mesi.
5.4.4.2Quando i documenti sono conservati elettronicamente o in un computer, il mittente e il
trasportatore devono essere in grado di riprodurli in forma stampata.
Conservazione delle informazioni
relative al trasporto delle merci
pericolose (5.4.4)
136
La Relazione Annuale redatta dal Consulente
Sicurezza Trasporti deve essere conservata dal
Legale Rappresentante dell'Impresa per 5 anni.
(D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 - art. 11, comma 6)
Relazione annuale
Consulente Sicurezza Trasporti
137
Produttori iniziali di rifiuti speciali che occupano più di 10dipendenti
Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti atitolo professionale, o
che effettuano operazioni di trattamento, recupero,smaltimento di rifiuti, inclusi i nuovi produttori; i commercianti e intermediari.
Rifiuti per cui sussiste l’obbligo: solo rifiuti pericolosi
SISTRI: soggetti obbligati
139
«Cronoprogramma» di SISTRI
– per i produttori
….Fino al 30 sett2013
Da 1 ott 2013 al 2 mar 2014 Da 3 mar 2014
al 31 dic 2014Dal 1 gennaio 2015…
Utilizzo di Registri C/S e Formulari
NO SISTRI
Utilizzo di Registri C/S e Formulari
No compilazione SISTRI da parte del Produttore
Il Produttore comunica i dati relativi ai rifiuti da movimentare al Trasportatore, che li inserisce in SISTRI
Produttore deve compilare sia registri e formulari (sanzioni applicabili),sia SISTRI(NO sanzioni)
Produttore deve utilizzare unicamente SISTRI (si applicano le sanzioni su SISTRI)
140
I produttori iniziali di rifiuti pericolosi devono:
iscriversi a SISTRI per tutte le unità locali dove si producono rifiuti specialipericolosi (nomina dei «delegati SISTRI»);
utilizzare SISTRI a partire dal 3 marzo 2014;
continuare a tenere i registri di carico e scarico ed a emettere i formularifino al 31 dicembre 2014.
Riepilogo: cosa devono fare
i produttori di rifiuti speciali pericolosi
141
Accesso al Sistema
• Per gestire l’applicazione web del SISTRI si utilizza il
“Browser SISTRI” pre-caricato sul dispositivo USB.
• L’accesso al Sistema è pilotato dal dispositivo USB
ed è subordinato all’inserimento delle credenziali
ricevute contestualmente al dispositivo.
142
Aggiornamento del dispositivo USB
La richiesta per la
procedura di
aggiornamento
viene avviata, di
norma,
automaticamente
dopo aver effettuato
l’accesso
al Sistema.
146
• Seguire le indicazioni suggerite dal programma di
aggiornamento del dispositivo USB.
• Durante la procedura di aggiornamento, qualora il
computer in uso fosse collegato ad Internet tramite un
server proxy, un’apposita maschera avviserà della
necessità di impostare i parametri di rete.
• Al termine dell’operazione verrà confermato dal
programma il buon fine dell’operazione di
aggiornamento.
Aggiornamento del dispositivo USB
148
Le credenziali
Numero di seriedel dispositivo
Identificativo univocoutente SISTRI
Password
PUK
PIN
Ricordare che PIN e Password potrebbero essere stati modificati in
precedenza dagli utenti.
interno busta
151
Blocco PIN
• L’accesso al Sistema è interdetto se viene digitato un PINerrato per tre volte consecutive.
• Per poter sbloccare il dispositivo USB occorrerà ricorrere allaprocedura “Cambio/Sblocco del PIN” illustrata al paragrafo2.5.1. della “Guida all’utilizzo del dispositivo USB”reperibile sul sito web SISTRI.
152
Il Registro cronologico
SISTRIProduttore
del rifiuto
Compilazione entro 10 gg. lavorativi dalla produzione del rifiuto (comunque
prima della movimentazione!)
156
La Scheda Sistri Area Movimentazione
SISTRIProduttore
del rifiuto
Destinatario
(Smaltimento/Recupero)
Trasportatore
167
“sostituisce” il formulario di identificazione per il trasporto
è compilata, per le rispettive parti:
dal produttore/detentore (almeno 4 ore prima
dell’inizio del trasporto - 2 ore prima per 12 mesi dal 1
gennaio 2015),
dal delegato dell’impresa di trasporto (almeno 2 ore
prima dell’inizio del trasporto – 1 ora prima per 12
mesi dal 1 gennaio 2015 ),
dal destinatario.
La "Scheda SISTRI-Area
Movimentazione”
168
Quando il destinatario compila la propria parte della Scheda SISTRI
Area Movimentazione:
SISTRI invia una e-mail (PEC) con l’esito del trasporto
(accettato o rifiutato) al produttore, al trasportatore e
all’intermediario
se questa e-mail non arriva entro 30 giorni dal conferimento del
rifiuto, il produttore deve dare comunicazione a SISTRI ed alla
Provincia (art. 20, comma 1, dm 52/2011).
Consegna dei rifiuti al destinatario
183
Carico dei rifiuti sul mezzo di trasporto
1) Prima del carico sul mezzo, il produttore deve
aver compilato la scheda area movimentazione
e lo scarico sul registro cronologico.
2) Il conducente inserisce la chiave USB associata
al mezzo di trasporto nel computer del
produttore, si autentica e prende in carico i
rifiuti.
3) Il produttore stampa una copia cartacea della
Scheda SISTRI. Tale copia accompagna il
trasporto del rifiuto.
4) Il conducente dovrà poi inserire il dispositivo
USB del veicolo nella Black Box del mezzo
(processo di sincronizzazione di circa 5 minuti,
terminato il quale l’USB viene disinserita dalla
black box).
5) Può iniziare il trasporto.
185
Consegna dei rifiuti al destinatario
1) Quando arriva dal Destinatario, il
conducente reinserisce il dispositivo USB
del veicolo nella Black Box per le
operazioni di sincronizzazione dei dati (5
min. ca.)
2) Il conducente inserisce la chiave USB
associata al mezzo di trasporto nel
computer del destinatario
3) Il destinatario compila e firma la sezione
della Scheda SISTRI Area Movimentazione
di propria competenza.
186
Carico dei rifiuti sul mezzo di trasporto
(1)
Prima del trasporto: produttore e trasportatore
devono aver compilato le sezioni di propria
competenza della Scheda SISTRI Area
Movimentazione
Non necessario che il produttore effettui lo
scarico sul registro cronologico prima della
movimentazione
Prima di raggiungere il produttore, il
conducente:
1) procede alle operazioni di sincronizzazione
dei dati fra il dispositivo USB del mezzo ed il
Sistema inserendo il dispositivo USB del
veicolo in un PC collegato ad Internet
2) il conducente dovrà poi inserire il dispositivo
USB del veicolo nella Black Box del mezzo
(sincronizzazione di ca 5 min)
188
Carico dei rifiuti sul mezzo di trasporto
(2)
Quando il conducente con il mezzo di trasporto
si trova presso il Produttore e sta per iniziare il
trasporto del rifiuto, su due copie cartacee della
Scheda SISTRI Area Movimentazione vengono
annotate la data e l’ora del carico.
Le schede devono essere firmate dal produttore
e controfirmate dal conducente: una copia
rimane al produttore ed una viene conservata
dal conducente per accompagnare il trasporto.
Le copie cartacee possono essere stampate
indifferentemente dal produttore o dal
trasportatore
189
Consegna dei rifiuti al destinatario
All’arrivo presso l’impianto del destinatario, il
conducente procede alla consegna del rifiuto
Il Destinatario firma la copia cartacea della
Scheda SISTRI Area Movimentazione in
possesso del conducente dopo aver annotato
data e ora di consegna
Il destinatario compila e firma la sezione della
Scheda SISTRI Area Movimentazione di propria
competenza
Entro la conclusione di ogni giornata in cui si sia
completata almeno una movimentazione (fine
viaggio) il conducente inserisce il dispositivo
USB nella Black Box per le operazioni di
sincronizzazione dei dati per poi essere rimosso
ed inserito in un qualsiasi pc x la
sincronizzazione.
190
Utilizzo contestuale e non contestuale
USB
Utilizzo contestuale Utilizzo non contestuale
All'arrivo del conducente
presso il produttore è
necessaria la presenza di:
Un PC collegato ad internet
con due accessi per USB
Una stampante
Un ”Delegato SISTRI"
dell'impresa produttrice
E' necessario effettuare lo
"scarico" sul registro
cronologico prima dell'avvio
del trasporto
All'arrivo del conducente
presso il produttore è
necessaria la presenza di:
Un rappresentante del
produttore che firmi la copia
cartacea della scheda
SISTRI Area
Movimentazione che viene
consegnata dal conducente
Lo "scarico" deve essere
effettuato entro 10 giorni dalla
movimentazione del rifiuto
191
SE si è utilizzata la procedura di utilizzo non contestuale dei
dispositivi, il produttore:
al ricevimento della e-mail verifica la congruenza del peso verificato
a destino con quello stimato;
se vi è congruenza: associa la scheda movimentazione al
registro creando il movimento di scarico
se non vi è congruenza: può mantenere la differenza tra peso
stimato e peso verificato a destino oppure effettuare una rettifica
delle quantità prodotte– con un movimento di carico con causale “rettifica giacenza” se il peso
verificato a destino è maggiore della quantità stimata per quel carico di
rifiuti;
– con un movimento di scarico con causale “rettifica giacenza” se il peso
verificato a destino è minore della quantità stimata per quel carico di
rifiuti
Dopo la consegna
192
"Schede da Associare al Registro"
Nella sezione “area movimentazione”, scegliere “schede da
collegare al registro”
selezionare la scheda movimentazione relativa allo scarico da
registrare
Compare una schermata contenente i dati della scheda; cliccare
il pulsante “aggiungi” in corrispondenza del campo “registrazioni
selezionate”,
Compare una schermata con le registrazioni di carico relative al
rifiuto (CER, stato fisico, caratteristiche di pericolo) oggetto della
movimentazione; scegliere il o i movimenti di carico cui si vuole
far corrispondere l’operazione di scarico
nel campo “operazione impianto” è possibile selezionare
un’operazione di recupero o smaltimento diversa da quella
indicata nella scheda movimentazione nel caso in cui il
destinatario abbia segnalato questa diversità nel campo
“annotazioni” della scheda;
Si passa poi al salvataggio e alla firma delle operazioni193
E’ obbligatorio salvare il PDF di ogni registrazione di Carico e Scarico del registroCronologico, nonché tutte le Schede Sistri in Area Movimentazione
In caso di problemi al browser interno della USB, viene richiesto di formattarlacompletamente e di reinstallare il software
MEMORIA DISPONIBILE LIMITATAPOSSIBILI RALLENTAMENTI
POSSIBILE NECESSITA’ DI FORMATTAZIONE
Si suggerisce di creare una cartella sul PC per salvare i datisenza utilizzare la memoria disponibile sul Dispositivo USB
Archiviazione PDF delle registrazioni
194
Temporanea indisponibilità di SISTRI
Cause NON imputabili a SISTRI(DM 52/2011, art. 12, comma 1)
Cause imputabili a SISTRI(DM 52/2011, art. 12, comma 2)
No disponibilità dei mezzi informaticinecessari a causa di attesa dellaconsegna dei dispositivi in fase diprima iscrizione, nonché furto,perdita, distruzione odanneggiamento dei dispositividegli stessi, o per assenza dicopertura della rete ditrasmissione dati
Temporanea interruzione o nonfunzionamento del Sistri
196
Temporanea indisponibilità di SISTRI
Cause NON imputabili a SISTRI(DM 52/2011, art. 12, comma 1)
Cause imputabili a SISTRI(DM 52/2011, art. 12, comma 2)
La compilazione della Scheda Sistri AreaMovimentazione è effettuata, per conto del soggettoimpossibilitato e su sua dichiarazione, da sottoscriversisu copia stampata della Scheda Sistri AreaMovimentazione dal soggetto tenuto allacompilazione della parte precedente o successivadella scheda medesima
Se anche il soggetto tenuto alla compilazionedella parte precedente o successiva della schedamedesima si trovi a non disporretemporaneamente dei mezzi informatici :1) comunicare tale situazione a SISTRI2) procedere con Scheda SISTRI in bianco3) riconciliare la Scheda entro 24 ore dalla
cessazione delle condizioni che hanno generato lamancata compilazione della scheda Sistri
1) Utilizzare Scheda SISTRI in bianco2) Riconciliare la Scheda entro 5 giorni
lavorativi dalla ripresa delfunzionamento del Sistri
197
Microraccolta
Il trasportatore compila una “Comunicazione trasporto per microraccolta”
per ciascun produttore coinvolto nel giro, fornendo le informazioni relative al
rifiuto e, relativamente al trasporto, la sola data programmata di carico.
Ciascuna comunicazione genera una Scheda SISTRI Area Movimentazione,
all’interno della quale, nelle due sezioni produttore e trasportatore, vengono
automaticamente riportate le informazioni acquisite dal Sistema: entrambe le
sezioni devono essere firmate prima di stampare la copia cartacea della
Scheda SISTRI Area Movimentazione che deve accompagnare il rifiuto.
Le informazioni relative al rifiuto e al trasporto, non inserite
precedentemente, devono essere riportate sulle 2 copie cartacee delle
Schede al momento del carico.
Le schede vengono firmate dal produttore e dal conducente: una copia
rimane al produttore e una viene conservata dal conducente per
accompagnare il trasporto.
Il produttore o il trasportatore inseriscono in SISTRI le informazioni
riportate sulle schede cartacee nelle relative Schede SISTRI Area
Movimentazione (accedendo alle stesse in “modifica”) entro 48 ore lavorative
dalla chiusura delle operazioni da parte del singolo soggetto della filiera.
202
Se nel giro di microraccolta sono coinvolti uno o più
produttori che hanno già compilato la Scheda
SISTRI Area Movimentazione di propria competenza,
il trasportatore provvede alla compilazione delle relative
Schede SISTRI Area Movimentazione sezione
trasportatore accedendo all’apposita funzione
(“Movimentazioni – Schede compilate”).
Una copia cartacea della Scheda SISTRI Area
Movimentazione riferita a ciascun produttore deve
essere consegnata al conducente per accompagnare il
trasporto.
!
Microraccolta
203
Rifiuti respinti
Il produttore provvede a:
annullare e firmare la registrazione di scarico nel Registro Cronologico
– qualora abbia già provveduto ad effettuare la associazione della scheda
al registro – selezionando l’apposita causale (“Movimentazione respinta”)
ed indicandone le motivazioni nel campo “Causale annullamento:”;
annullare e firmare la registrazione di carico nel Registro Cronologico
selezionando l’apposita causale (“Movimentazione respinta”) e
indicandone le motivazioni nel campo “Causale annullamento:”;
compilare e firmare una nuova registrazione di carico del rifiuto
respinto selezionando l’apposita causale (“Rifiuto fuori sito – specificare
l’attività nel campo annotazioni se diversa da quelle in elenco”), indicando
la posizione del rifiuto e riportando nel campo annotazioni che si
tratta di un rifiuto respinto;
compilare e firmare una nuova Scheda SISTRI Area Movimentazione
sezione produttore selezionando, tra i rifiuti in giacenza, quelli con la nuova
posizione ed inserendo i riferimenti del trasportatore e del nuovo
destinatario;
associare la scheda al registro e firmare la registrazione di scarico204
Trasporto transfrontaliero
Il produttore compila e firma la Scheda SISTRI Area
Movimentazione sezione produttore selezionando
l’apposita causale (nuova scheda per “Transfrontaliero
verso l’estero”) indicando, in aggiunta ai dati richiesti per
la procedura ordinaria (cfr. 4.3.1. Compilazione della
Scheda SISTRI Area Movimentazione) le informazioni
richieste dal Regolamento (CE) 1013/2006
A conclusione delle attività di movimentazione:
il produttore effettua la registrazione di scarico nell’Area Registro
Cronologico;
nel caso di movimentazioni che prevedono l’utilizzo del documento
di movimento di cui all’Allegato IB il produttore accede in modifica
alla Scheda SISTRI Area Movimentazione per allegare in formato
PDF il suddetto documento restituito dal destinatario, come previsto
dal Regolamento (CE) n°1013/2006, e firma la Scheda.205
Trasporto intermodale
Il produttore compila e firma la sezione della Scheda
SISTRI Area Movimentazione di propria competenza
inserendo le informazioni relative a tutti i soggetti
coinvolti nella filiera del trasporto intermodale
nell’ordine in cui partecipano alla filiera di trasporto
(es. trasportatore su gomma, operatore logistico, impresa
ferroviaria, operatore logistico, trasportatore su gomma)
In alternativa, la compilazione della Scheda SISTRI
Area Movimentazione del produttore può essere
effettuata dal "Soggetto iscritto al SISTRI che
organizza il trasporto"
(= INTERMEDIARIO)
206
Registri e Formulari –
Sanzioni fino al 31/12/2015
Si applica l'articolo 258 (violazione degli obblighi di comunicazione,
di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
nella versione "ante D.Lgs. 205/2010"
208
Registri e Formulari – Sanzioni dal
1/1/2016
Si applica l'articolo 258 (violazione degli obblighi di
comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
nella versione modificata dal D.Lgs. 205/2010
209
SISTRI – Sanzioni dal 1/1/2016
Si applicano artt. 260 bis e 260 ter del D.Lgs.152/2006
Sanzioni per: Omessa iscrizione
Omesso o ritardato pagamento contributo
No compilazione registro cronologico o Scheda SISTRI la scheda SISTRI -
AREA MOVIMENTAZIONE secondo i tempi, le procedure e le modalità
stabilite
Inserimento in SISTRI di informazioni incomplete o inesatte
alterazione fraudolenta dei dispositivi SISTRI
Trasporto non accompagnato da Scheda SISTRI
False indicazioni nel certificato di analisi
Alcune attenuanti: per imprese che occupano < 15 quindici dipendenti:
Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la
tracciabilità dei rifiuti
210
SISTRI – Sanzioni dal 1/1/2016 – art.
260bis
"5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono
inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del
predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti,
per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso
di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. "
211
SISTRI – Sanzioni dal 1/1/2016 – art.
260bis
9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al
presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione
soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave,
aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni
od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi
diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente
articolo.
9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo
chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi
previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al
comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla
notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia,
previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto
della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle
sanzioni accessorie.
212