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Riforma IVA 2010 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina Latina 24...

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Riforma IVA 2010 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina Latina 24 febbraio 2010 SALA CONFERENZE SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA FAC. DI ECONOMIA- V.LE XXIV MAGGIO 7 Presentazione a cura di Mario Spera
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Riforma IVA 2010

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina

Latina 24 febbraio 2010SALA CONFERENZE SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

FAC. DI ECONOMIA- V.LE XXIV MAGGIO 7

Presentazione a cura di Mario Spera

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La genesi comunitaria

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Presentazione a cura di Mario Spera 3

Pacchetto IVA

Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 Modifica del luogo di tassazione dei servizi

Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008 Nuove norme in tema di rimborso IVA in uno Stato diverso

da quello di stabilimento (superamento dell’VIII direttiva) Regolamento (CE) 143/2008 del 12 febbraio 2008

Cooperazione amministrativa e scambio di informazioni in relazione alla modifica delle regole di tassazione dei servizi e alle nuove procedure di rimborso

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Presentazione a cura di Mario Spera 4

Altre disposizioni comunitarie

Direttiva 2008/117/CE del 16 dicembre 2008 Misure per combattere la frode fiscale connessa alle

operazioni intracomunitarie Regolamento (CE) 1174/2009 del 30 novembre 2009

Modalità di esecuzione delle disposizioni relative ai rimborsi IVA transfrontalieri

Proposta COM (2009) 672 Regolamento di attuazione delle disposizioni della

Direttiva 2006/112/CE (rifusione)

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Presentazione a cura di Mario Spera 5

Direttiva 2008/8/CE

Direttiva in progress Operatività e modifiche scaglionate nel tempo

1° gennaio 2009 (proroghe temporali) 1° gennaio 2010 (nuova struttura della territorialità

dei servizi) 1° gennaio 2011 (modifiche ai servizi culturali,

artistici sportivi, ecc.) 1° gennaio 2013 (modifiche alle prestazioni B2C di

locazione dei mezzi di trasporto a lungo termine) 1° gennaio 2015 (telecomunicazioni, broadcasting, e-

commerce in ambito UE)

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Presentazione a cura di Mario Spera 6

LE NUOVE REGOLE COMUNITARIE

La Direttiva 2008/8/CE prevede due regole generali riguardanti il principio di territorialità dei servizi

Servizi B2B luogo di imposizione è quello dell’acquirente del servizio, purché

identificato ai fini IVA (art. 44) Logica del sistema è di semplificare gli adempimenti del soggetto La stessa regola attualmente è considerata una deroga riferita a ben 12

categorie di servizi (art. 56 lett. da a ad l)

Servizi B2C luogo di imposizione è quello del prestatore del servizio (art. 45)

Conferma della regola attuale (valida però per B2B e B2C)

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Presentazione a cura di Mario Spera 7

Motivazioni della scelta comunitaria

AVVICINARE LA TASSAZIONE AL LUOGO DI CONSUMO

SEMPLIFICARE ADEMPIMENTI PER GLI OPERATORI ECONOMICI

AGEVOLARE RECUPERO IVA PER I SOGGETTI PASSIVI

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Presentazione a cura di Mario Spera 8

LE RELAZIONI B2B E B2C

Le due regole da sole non consentono di raggiungere l’obiettivo della tassazione nel luogo di consumo dei servizi ciò comporta la necessità di prevedere tutta una serie di eccezioni per

taluni servizi particolari per evitare una eccessiva delocalizzazione con conseguenti perdite di gettito per le casse degli Stati

Due tipologie di deroghe Deroghe generalizzate B2B e B2C Deroghe specifiche per B2C

allontanamento dai principi del Mercato Unico che era quello della tassazione nel paese di origine

Rientra nella strategia della Commissione per spingere gli Stati membri ad armonizzare le legislazioni a realizzare lo sportello Unico (one stop shop) generalizzato e non solo

in relazione ad alcuni servizi

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Presentazione a cura di Mario Spera 9

Provvedimenti nazionali

D.Lgs di recepimento 11 febbraio 2010 n. 18 (approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 gennaio 2010) in G.U n. 41 del 19 febbraio 2010

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 58 del 31 dicembre 2009

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 17 febbraio 2010

Nota dell’Agenzia delle Dogane n.24265 del 19 febbraio 2010

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Presentazione a cura di Mario Spera 10

Nuovo assetto normativo

Modifiche sostanziali nei rapporti B2B I servizi generici non saranno più tassati nel Paese del prestatore Generalizzazione della tassazione nel Paese del committente Rinuncia al criterio dell’utilizzo

Rapporti B2C Regole per lo più immutate

Conservazione di talune regole particolari B2B e B2C Nuove categorie derogatorie B2B e B2C

Ristorazione e catering Accesso a manifestazioni Locazione dei mezzi di trasporto

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Le nuove norme – Regole generali

Art. 7 definizioni territorio soggetto passivo stabilito nel territorio dello Statoparte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della

Comunitàtrasporto intracomunitario di benilocazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di

mezzi di trasporto

Art. 7-bis cessioni di beni

Art. 7-ter prestazioni di servizi e concetto di soggetto passivo

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Presentazione a cura di Mario Spera 12

Le nuove norme – Regole particolari B2B e B2C

Art. 7-quaterservizi relativi a beni immobili,prestazioni di trasporto passeggeri,servizi di ristorazione e cateringlocazione a breve termine di mezzi di trasporto;

Art. 7-quinquiesservizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi

e similiservizi di accesso

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Le nuove norme – Regole particolari B2C

Art. 7-sexies prestazioni di intermediazione,trasporto di beni,prestazioni su beni mobili materiali,carico, scarico e trasbordo merci,locazione di mezzi di trasporto a lungo termineservizi resi tramite mezzi elettronici, telecomunicazioni,

broadcasting rese da soggetti extracomunitari

Art. 7-septies servizi resi a privati stabiliti fuori della Comunità (esclusione)

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Regola generale dal 1° gennaio 2010

Differenza tra B2B e B2C B2C luogo di stabilimento del prestatore

Regola invariata

B2B luogo di stabilimento del committente Nuova regola (che incorpora tutta una serie di prestazioni

disciplinate diversamente fino al 31.12.2009) Soggetti interessati

Operatori economici e enti commerciali Enti non commerciali anche per le prestazioni ricevute

nell’ambito dell’attività istituzionale Enti non soggetti se già identificati ai fini IVA (per acquisti

intracomunitari)

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Presentazione a cura di Mario Spera 15

Prestazioni B2C

Luogo di imposizione è il territorio dove il prestatore è stabilito Nessun cambiamento rispetto al regime generale vigente

a tutto il 2009 Il territorio dal quale è reso il servizio può essere:

Il luogo dove il prestatore ha la sede della sua attività economica

Il luogo dove è stabilita una sede (diversa dalla sede dell’attività) del prestatore (stabile organizzazione) che rende materialmente il servizio

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Presentazione a cura di Mario Spera 16

B2BPrestazioni generiche dal 1.1.2010

Rientrano nella nuova regola generale Tutte le tipologie di servizi con esclusione solo per le

fattispecie in deroga: Prestazioni relative ad immobili Prestazioni di trasporto passeggeri, Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici,

educativi, ricreativi e simili (dal 2011 limitatamente alle prestazioni di accesso)

Ristorazione e catering Locazione di mezzi di trasporto di breve durata

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Presentazione a cura di Mario Spera 17

Committente “soggetto passivo”

Qualità del committente Soggetto passivo, senza distinzione tra soggetto residente o

non residente (comunitario o non)

Soggetti interessati Operatore economico “che agisce in quanto tale” Ente commerciale Ente non commerciale (anche per l’attività istituzionale) Ente non soggetto “identificato ai fini IVA”

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Presentazione a cura di Mario Spera 18

Operatore economico

Applicazione della regola generale B2B se l’operatore economico agisce nell’esercizio della sua attività economica Esclusione dei servizi resi al soggetto passivo per bisogni

personali

Ai fini dell’individuazione della qualità di soggetto passivo Comunicazione numero IVA o altri idonei elementi Riferimento alla natura dei servizi

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Presentazione a cura di Mario Spera 19

QUALITÀ DEL COMMITTENTE

L’acquirente identificato ai fini IVA deve agire in quanto tale cioè nell’esercizio di impresa arti o professione

Sono esclusi dal nuovo regime B2B i servizi resi ad un acquirente identificato, per i suoi bisogni privati o quelli del suo personale

Come identificare questa situazione? dichiarazione al proprio fornitore che si tratta di un servizio ricevuto nella veste di

soggetto passivo comunicazione del proprio numero identificativo IVA natura della prestazione stessa.

Qualche problema nell’identificazione dei soggetti di Paesi terzi Iscrizione a camera di commercio o simili Sito web Numero identificativo (ove previsto)

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Servizi globali

Necessità di identificare chi materialmente riceve il servizio sulla base del contratto o della destinazione dello stesso servizio

Servizi globali Servizi forniti ad un soggetto Destinati ad essere utilizzati in più luoghi

Rilevanza territoriale Sede dell’attività economica Effettiva destinazione di utilizzo

Stipula del contratto Costi presi in carico dalla sede stabile

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Enti non commerciali e enti non soggetti

Enti non commercialiSoggetti muniti di partita IVA per l’attività commerciale

Applicano le nuove regole anche per gli acquisti istituzionali

Non spetta la detrazione per gli acquisti istituzionali

Enti non soggettiNon svolgono alcuna attività commerciale

Applicano le nuove regole solo se già muniti di partita IVA In relazione al superamento della soglia di 10.000 euro per acquisti

intracomunitari o per opzione I servizi non concorrono al superamento della soglia

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Presentazione a cura di Mario Spera 22

Conservazioni di deroghe vigenti

Stesse regole B2B e B2C Prestazioni relative ad immobili Prestazioni di trasporto passeggeri, Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici,

educativi, ricreativi e simili

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Presentazione a cura di Mario Spera 23

Prestazioni su beni immobili

Stesse regole in precedenza vigenti (B2B e B2C) Ampliamento dell’oggetto con riferimento a:

Fornitura di alloggio nel settore alberghiero e settori analoghi

Campi vacanza Terreni attrezzati per campeggio

Concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili Intermediazione nel settore immobiliare (anche

prenotazione alberghiera) non rientrano nella regola relativa agli immobili, salvo quelle rese da agenti e periti immobiliari

B2B regola generale B2C operazione sottostante

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Prestazioni di trasporto

Trasporto persone (nazionale, comunitario o internazionale) Stessa regola attuale B2B e B2C

Riferimento alla tratta percorsa Trasporto beni

B2B nuova regola generale luogo di stabilimento del committente (estensione delle regole 2009 dei trasporti intracomunitari anche a quelli nazionali e internazionali)

B2C conservazione delle regole già vigenti Trasporti intracomunitari Paese di inizio del

trasporto Trasporti nazionali e internazionali tratta percorsa

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Presentazione a cura di Mario Spera 25

Prestazioni culturali e simili

Stessa regola sia nei rapporti B2B che nei rapporti B2C PRECISAZIONI

Luogo in cui sono materialmente svolte le attività

Prestazioni riferite alla fornitura di servizi all’accesso alle manifestazioni

Comprese le prestazioni accessorie (ampliamento)

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Presentazione a cura di Mario Spera 26

Prestazioni culturali e simili - dal 1.1.2011

B2C regola immutata tassazione nel Paese di esecuzione

B2B Servizi relativi all’attività luogo del

committente (regola generale) Servizi relativi all’accesso luogo di esecuzione

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Prestazioni su beni mobili materiali

B2C stessa regola 2009 luogo di esecuzione

B2B nuova regola generale luogo del committente

Comprese le prestazioni rese in altro Stato membro, indipendentemente dall’uscita dei beni dallo Stato in cui sono eseguite

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Prestazioni accessorie ai trasporti di beni

B2C stessa regola precedente luogo di esecuzione

B2B nuova regola generale luogo del committente Non si fa più differenza tra prestazioni rese

nell’ambito dei trasporti comunitari e quelle rese in occasione di trasporti nazionali o internazionali

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Intermediazioni

B2B nuova regola generale tassazione nel luogo di stabilimento del committente Committente soggetto passivo stabilito in IT

Tassate in IT se il cliente è ivi stabilito Non opera più l’esclusione estero su estero Regime di non imponibilità per le intermediazioni relative ad

operazioni effettuate fuori della Comunità (modifica art. 9, n. 7, del DPR n. 633 del 1972)

B2C stessa regola 2009 Tassate in IT se l’operazione sottostante si considera

effettuata in IT

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Telecomunicazioni e Teleradiodiffusioni

B2B nuova regola generale (senza riferimento ad utilizzo) B2C

Prestazioni rese da soggetto stabilito in IT Tassate in Italia

Se rese a privato IT o COM Utilizzate in UE

Prestazioni rese da soggetto stabilito extra UE Tassate in Italia se utilizzate in IT

Prestazioni rese da soggetto stabilito in COM Tassate in Italia

Se rese a privato extraCom Utilizzate in IT

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Servizi resi tramite mezzi elettronici

B2B nuova regola generale (luogo del cliente) B2C luogo del prestatore se Comunitario

Prestazioni rese da soggetto stabilito in IT Regola generale luogo del prestatore (= 2009) Tassate in Italia

Se rese a privato IT o COM Utilizzate in UE

Prestazioni rese da soggetto stabilito extra UE Tassate in Italia se cliente domiciliato o residente

in IT (= 2009) Il prestatore utilizzerà lo sportello unico (one stop shop)

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Presentazione a cura di Mario Spera 32

Prestazioni rese a privati extracomunitari

Esclusione dalla tassazione in Italia (con irrilevanza dell’utilizzo) Prestazioni di servizi immateriali (cessioni, concessioni, licenze e simili

relative a diritti d'autore, invenzioni industriali, marchi, ecc.) Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica o legale ed elaborazione e fornitura di dati e

simili Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative Messa a disposizione del personale Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi

dai mezzi di trasporto Concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica servizi prestati per via elettronica Prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o

parzialmente una delle suddette attività o diritti Telecomunicazione e teleradiodiffusione (con eccezione di quelle utilizzate

in Italia)

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Presentazione a cura di Mario Spera 33

Nuove categorie

Ristorazione e catering Ristorazione e catering a bordo

Locazione di mezzi di trasporto Locazioni di breve durata Locazioni di lunga durata

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Ristorazione e catering

Definizione Presenza di più elementi

Fornitura di cibi e bevande Servizi ulteriori

Distinzione tra Ristorazione e catering ordinaria Ristorazione e catering a bordo di navi, aerei e

treni nel corso di un trasporto all’interno della Comunità

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Ristorazione e catering

B2B e B2CTassazione nel luogo di materiale

esecuzione della prestazione Esecuzione del servizio complessoIrrilevanza della fase di preparazione

Qualche difficoltà per l’individuazione del luogo di esecuzione nelle prestazioni di catering transfrontaliere

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Ristorazione e catering a bordo

B2B e B2C Tassazione nel luogo di materiale esecuzione Eccezione

Tassazione nello Stato comunitario di inizio del trasporto comunitario, in caso di

Trasporto intracomunitario Tratta di trasporto effettuato all’interno della Comunità

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Locazione mezzi di trasporto

Mezzi di trasporto concepiti ed effettivamente utilizzati per il trasporto di beni

o di persone da un luogo ad un altro Distinzione tra

Locazione a breve termine Durata non superiore a 30 giorni (90 per le

imbarcazioni) Locazione a lungo termine (non a breve termine)

Durata superiore a 30 giorni (90 per le imbarcazioni)

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Locazione a breve termine

Stessa regola per B2B e B2C Tassazione in Italia

Regola 1 Messa a disposizione (consegna fisica) del mezzo in

Italia Utilizzo in ambito comunitario (criteri proporzionali per

utilizzi promiscui)

Regola 2 Messa a disposizione del mezzo fuori della Comunità Utilizzo in Italia

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Locazione a lungo termine

B2B regola generale Tassazione in Italia se committente soggetto passivo stabilito in

Italia B2C regola generale + utilizzo

(non rileva la messa a disposizione) Tassazione in Italia

Regola 1 Prestatore stabilito in Italia Utilizzo in Comunità

Regola 2 Prestatore stabilito fuori Comunità Utilizzo in Italia

Dal 1.1.2013 sono previste ulteriori modifiche per i rapporti B2C

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Presentazione a cura di Mario Spera 40

B2C - Locazione a lungo termine dal 1.1.2013

Locazione di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto Regola 1

Cliente stabilito (domiciliato o residente) in Italia

Utilizzo del mezzo in UE Regola 2

Cliente stabilito fuori UE Utilizzo del mezzo in Italia

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Presentazione a cura di Mario Spera 41

B2C - Locazione a lungo termine dal 1.1.2013

Locazione imbarcazioni da diporto Regola 1 messa a disposizione coincidente con il luogo di

stabilimento del prestatore + utilizzo Tassazione in Italia

Ipotesi 1o Prestatore stabilito in Italiao Messa a disposizione in Italiao Utilizzo in ambito comunitario

Ipotesi 2o Prestatore stabilito fuori della Comunità

o Messa a disposizione nel Paese del prestatoreo Utilizzo in Italia

Regola 2 messa a disposizione in un Paese diverso da quello del prestatore

Stessa regola degli altri mezzi di trasporto

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Adempimenti dei soggetti passivi

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Presentazione a cura di Mario Spera 43

Nuovi adempimenti

Generalizzazione dell’applicazione del meccanismo del reverse charge Per le prestazioni e per le cessioni Anche per gli enti

Obbligo di fatturazione delle prestazioni rese a soggetti passivi comunitari Operazioni non soggette Indicazione del numero identificativo del cliente Non rientrano nel volume d’affari

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Presentazione a cura di Mario Spera 44

Reverse Charge

Il reverse charge si applica anche se il prestatore è identificato ai fini IVA in Italia

Presenza di stabile organizzazione Se rende direttamente il servizio

Non si applica il reverse charge Se il servizio è reso da casa madre o stabile all’estero

Si applica il reverse charge La presenza in Italia della sede del soggetto impedisce

l’applicazione del reverse charge anche se la prestazione è resa da stabile organizzazione all’estero

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Presentazione a cura di Mario Spera 45

Enti

Enti non commerciali per attività istituzionale ed Enti non soggetti identificati all’IVA Versamento dell’imposta sugli acquisti di servizi

Autofatturazione (ovvero integrazione della fattura estera)

Annotazione degli acquisti in apposito registro Versamento mensile imposta Presentazione telematica dichiarazione acquisti

servizi del mese precedente Non presentano dichiarazione annuale IVA Presentano elenchi acquisti servizi

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Presentazione a cura di Mario Spera 46

Rimborsi a non residenti

Semplificazione in ambito comunitario Richiesta tramite propria amministrazione Verifica dei presupposti da parte

dell’amministrazione di appartenenza Riduzione dei tempi Presentazione dei documenti originali solo su

richiesta

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Presentazione a cura di Mario Spera 47

Rimborsi a soggetti passivi IT

La domanda di rimborso afferente gli acquisti di beni e servizi effettuati in un Paese comunitario è presentata all’Amministrazione italiana attraverso portale elettronico (che effettua un primo esame della sussistenza delle condizioni)

Procedura applicabile ai rimborsi da richiedere a partire dal 1° gennaio 2010 Condizioni

In Italia Il richiedente deve essere un soggetto in attività Non deve avere pro-rata di indetraibilità totale

Nel Paese del rimborso Non deve avere stabile organizzazione

Non deve essere state effettuato nel Paese del rimborso operazioni attive, ad eccezione di:

prestazioni “non imponibili” di trasporto e di servizi accessori; prestazioni di servizi e cessione di beni per le quali debitore dell’imposta,

obbligatoriamente o facoltativamente, è il committente o cessionario Il paese del rimborso procede al rimborso entro 4 mesi

Può essere richiesta integrazione dei documenti una sola volta

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Novità in materia di Intrastat

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Presentazione a cura di Mario Spera 49

Disposizioni in materia

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 febbraio 2010

Determinazione Direttore Agenzie Dogane di concerto con Direttore Agenzie Entrate e di intesa con ISTAT n. 22778 del 22 febbraio 2010 Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi delle

cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario - periodi di riferimento decorrenti dal 2010

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Presentazione a cura di Mario Spera 50

Elenchi riepilogativi

Presentazione degli elenchi riepilogativi anche per le prestazioni di servizi rese e ricevute Cadenza mensile ovvero trimestrale

Presentazione telematica Non vanno indicate le prestazioni rese a

soggetti comunitari “esenti” nel Paese di destinazione

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Presentazione a cura di Mario Spera 51

Nuovi modelli Modello INTRA 1

cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi registrati nel periodo

Modello INTRA 2 acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti registrati nel

periodo Composizione

frontespizio contenente i dati generali e riassuntivi dell’elenco 4 sezioni

bis: cessioni/acquisti registrati ter: rettifiche relative a periodi precedenti (cessioni/acquisti) quater: servizi resi/ricevuti registrati quinquies: rettifiche relative a periodi precedenti (servizi)

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Presentazione a cura di Mario Spera 52

Periodicità e presentazione Trimestrale per ammontare operazioni non superiore

a 50.000 euro (in ciascuno dei 4 trimestri precedenti) Mensile per ammontare delle operazioni uguale o

superiore a 50.000 euro (in almeno uno dei 4 trimestri precedenti) Calcolo della soglia con riferimento differenziato a

beni e servizi Il superamento della soglia di 50.000 euro per i beni

o servizi comporta la presentazione mensile per entrambe le tipologie di operazioni

Verifica in corso d’anno del superamento della soglia Non è più prevista una presentazione annuale


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