Riforma sostegno: profilo funzionamento, gruppi inclusione, richiesta
ore, riconferma supplenti. Le decorrenze 19/9/2019
Il D.Lgs. 92/2019, di integrazione e correzione del D.lgs. 66/2017, attuativo della legge 107/2015, è
entrato in vigore il 12 settembre 2019. Vediamo le decorrenze di tutte le novità contenute nel decreto.
Commissione mediche
Le modifiche apportate alle commissione mediche per l’accertamento della disabilità in età evolutiva,
ai fini dell’inclusione scolastica decorrono dal 1° settembre 2019.
Per permettere la graduale attuazione delle nuove disposizioni, fermo restando la succitata
decorrenza, le stesse si applicano agli alunni con disabilità certificata (legge 104/92) al passaggio di
grado di istruzione.
Profilo di funzionamento
Il profilo di funzionamento (PF) sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo
dinamico funzionale, a decorrere dal 1° settembre 2019.
Al fine di garantire la graduale attuazione delle nuove disposizioni, fermo restando quanto detto
sopra, le stesse si applicano agli alunni con disabilità certificata (legge 104/92) al passaggio di grado
di istruzione.
PEI
Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per
l’inclusione.
Le modifiche apportate al PEI dal decreto decorrono dal 1° settembre 2019.
Fermo restando quanto detto sopra, le nuove disposizioni si applicano agli alunni con disabilità
certificata (legge 104/92) al passaggio di grado di istruzione.
Progetto Individuale
Il Progetto Individuale costituisce uno degli strumenti per realizzare la piena integrazione delle
persone con disabilità nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione
scolastica o professionale e del lavoro.
Le modifiche apportate decorrono dal 1° settembre 2019.
Al fine di garantire la graduale attuazione delle nuove disposizioni, fermo restando la suddetta
decorrenza, le stesse si applicano agli alunni con disabilità certificata (legge 104/92) al passaggio di
grado di istruzione.
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Istituto Comprensivo <<San Giovanni Bosco>> 71043 M A N F R E D O N I A – F G
Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002 Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827
Sito Web: www.icsangiovannibosco.edu.it PEO: [email protected] – PEC: [email protected]
Quantificazione/Richiesta ore di sostegno
La quantificazione delle ore di sostegno da richiedere all’USR è effettuata dai Gruppi di Lavoro
Operativo per l’inclusione, mentre la richiesta è inoltrata dal dirigente scolastico.
Le modifiche producono effetti dall’anno scolastico 2020/2021.
Gruppi per l’inclusione
I gruppi per l’inclusione scolastica sono:
1. il GLIR, a livello regionale;
2. il GIT, a livello di ambito territoriale provinciale, uno per ogni ambito di ciascuna provincia;
3. il GLI, a livello di singola istituzione scolastica 4. i Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione, a livello di singola istituzione scolastica.
Il GLIR e il GLI sono istituiti dal 1° settembre 2017. Il GIT è istituito dal 1° settembre 2019.
Riconferma docenti supplenti
Il decreto, al fine di assicurare la continuità didattica, prevede la possibilità della conferma, per l’anno
scolastico successivo, del supplente specializzato.
Le modalità attuative saranno definite con apposito decreto del Miur (non è indicato un termine)
apportando anche le necessarie modificazioni al regolamento sulle supplenze, ossia il DM 13 giugno
2007, n. 131.
Corso sostegno docenti scuola dell’infanzia e primaria
Per diventare docenti di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria si dovrà seguire e superare il
“Corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e
l’inclusione scolastica“.
L’anno accademico a partire dal quale entreranno in vigore le nuove disposizioni sarà stabilito
dall’apposito decreto Miur, che definirà anche le modalità organizzative e attuative del corso di
specializzazione.
Vediamo in questa scheda le novità relative all’accertamento della disabilità e alle commissioni
mediche.
Domanda accertamento disabilità
La domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, va
presentata all’INPS, che deve darvi riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.
Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i
criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della
disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della
formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), facente parte del progetto individuale di
cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n.328.
Alla domanda presentata all’Inps si allega il certificato medico diagnostico-funzionale contenente la
diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda
sanitaria locale.
Commissioni mediche
Le commissioni mediche, nel caso di accertamento della disabilità di persone in età evolutiva, sono
così composte:
un medico legale, che assume le funzioni di presidente;
due medici: uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e un altro specialista nella patologia che caratterizza la condizione di salute del soggetto;
e sono integrate da:
un assistente specialistico od operatore sociale o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche individuati dall’ente locale o dall’Inps quando l’accertamento sia svolto dal medesimo Istituto nonché,
negli altri casi, da un medico INPS.
Profilo di funzionamento sostituisce diagnosi e profilo dinamico funzionale
Cos’è
Il profilo di funzionamento (PF) sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo
dinamico funzionale.
Il PF è redatto dopo l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini
dell’inclusione scolastica, sulla base dei criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione
internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Chi lo redige
Il Profilo di funzionamento è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare nell’ambito del
SSN.
La succitata unità di valutazione è composta da:
a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che
connota lo stato di salute del minore;
b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell’area della riabilitazione,
uno psicologo dell’età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in
possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell’Ente locale di competenza.
Caratteristiche
Il profilo di funzionamento:
è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del “Piano Educativo
Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale”;
definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle
risorse strutturali utili all’inclusione scolastica;
è redatto con la collaborazione dei genitori dell’alunno e, nel rispetto del diritto di
autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con
disabilità; partecipa inoltre il dirigente scolastico oppure un docente specializzato sul
sostegno didattico appartenente alla scuola in cui è iscritto/a l’alunno/a;
è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia,
nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
è trasmesso dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale alla scuola e all’ente
locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI (Scuola) e del
Progetto individuale (Ente locale), qualora venga richiesto.
Criteri, contenuti e modalità di redazione del PF
Criteri, contenuti e modalità di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto della
classificazione ICF dell’OMS, saranno indicati in apposite Linee guida.
Le Linee guida:
dovranno essere definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’Istruzione, del Lavoro e delle Politiche sociali, dell’Economia e delle Finanze, per gli Affari Regionali e le
Autonomie, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica (di cui all’articolo 15 del
decreto in esame), da adottate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto; conterranno criteri, contenuti e modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai
fini dell’inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie
(ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute
(ICF) dell’OMS; a fronte di nuove evidenze scientifiche, saranno aggiornate con cadenza almeno triennale.
Riforma sostegno, PEI: elaborazione e approvazione, caratteristiche e tempistica.
Quale modello
Elaborazione e approvazione
Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per
l’inclusione.
Caratteristiche
Il PEI:
tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione
scolastica e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS;
individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di
apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione,
dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni
educativi individuati;
esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla
classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale
docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione
individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario
nell’ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti
dall’accordo di cui al comma 5-bis dell’articolo 3 (Accordo in sede di Conferenza Unificata, da
perfezionare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi
comprese le modalità e le sedi per l’individuazione e l’indicazione, nei limiti delle risorse disponibili,
del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonché gli standard qualitativi
relativi alle predette lettere);
definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto
individuale;
è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.
Tempistica
Il Piano è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di
ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter (articolo
7 del decreto), che così dispone:
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definite le modalità, anche tenuto conto dell’accertamento di cui
all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui
al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.”
Il PEI è redatto a partire dalla scuola dell’infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e
sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di
provenienza e quelli della scuola di destinazione.
Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche
interessate e il Piano è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della
scuola di destinazione.
Modello
Con il succitato decreto Miur, previsto dall’articolo 7, comma 2 ter, del decreto in esame, sarà definito
il modello di PEI che le scuole dovranno adottare.
Progetto Individuale: caratteristiche e finalità
Cos’è
Il Progetto Individuale costituisce uno degli strumenti per realizzare la piena integrazione delle
persone con disabilità nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione
scolastica o professionale e del lavoro.
Chi lo redige
Il Progetto individuale:
è redatto dal competente Ente locale d’intesa con la competente Azienda sanitaria locale sulla base del
Profilo di funzionamento;
va redatto su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità;
le prestazioni, i servizi e le misure, in esso previste, sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell’istituzione scolastica interessata.
Cosa contiene
Il Progetto individuale comprende:
il Profilo di Funzionamento; le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale;
il Piano educativo individualizzato a cura delle scuole;
i servizi alla persona cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale;
le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed
esclusione sociale; le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
Quantificazione/Richiesta ore di sostegno al GLHO, ma GIT può esprimere
parere difforme. L’Iter
La quantificazione delle ore di sostegno da richiedere all’USR sarà effettuata dai Gruppi di Lavoro
Operativo per l’inclusione.
I Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione, istituiti a livello di istituzione scolastica, sono
composti dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione di:
genitori dell’alunno o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe;
e con il supporto di:
unità di valutazione multidisciplinare
un rappresentante designato dall’Ente Locale.
All’interno del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione, inoltre, è assicurata la partecipazione
attiva degli studenti con disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, nel rispetto del
principio di autodeterminazione.
Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione, tenuto conto del profilo di funzionamento, ha i
seguenti compiti:
definizione del PEI;
verifica del processo di inclusione; quantificazione delle ore di sostegno;
quantificazione delle altre misure di sostegno.
Una volta quantificate le ore di sostegno, la relativa richiesta complessiva dei posti di sostegno sarà
inviata all’USR competente per territorio dal dirigente scolastico. L’invio va effettuato dal dirigente
dopo aver raccolto le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT e tenendo conto delle risorse
didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola e della presenza di altre misure di sostegno.
Fino alla costituzione dei GIT, la predetta richiesta è inviata dal dirigente scolastico all’USR senza la
previa consultazione del GIT medesimo.
Ruolo del GIT
Il GIT è uno dei nuovi gruppi per l’inclusione scolastica introdotti dalla riforma.
Prima della revisione del succitato decreto 66/2017, la quantificazione delle ore era affidata proprio
al GIT che non avrà più questo compito, ma svolgerà comunque un ruolo al riguardo.
Il GIT, infatti, tra i suoi compiti, ha quello di confermare la richiesta inviata dal dirigente scolastico
all’USR relativa al fabbisogno delle misure di sostegno oppure esprimere su tale richiesta un parere
difforme.
Gruppi inclusione scolastica: GLIR, GIT, GLI e GLHO. Quali compiti
I gruppi per l’inclusione scolastica sono:
1. il GLIR, a livello regionale;
2. il GIT, a livello di ambito territoriale provinciale, uno per ogni ambito di ciascuna provincia; 3. il GLI, a livello di singola istituzione scolastica
4. i GLHO, a livello di singola istituzione scolastica
GLIR
I gruppi di lavoro interistituzionali regionali (GLIR) sono istituiti presso ciascun Ufficio Scolastico
Regionale.
Il GLIR svolge i seguenti compiti:
consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma,
previsti dagli articoli 13, 39 e 40 della legge 104/92, integrati con le finalità indicate dalla 107/2015, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati
scuola-territorio-lavoro;
supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT); supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del
personale.
Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all’USR o da un suo delegato, mentre gli altri membri
sono individuati tramite un apposito decreto del Miur che ne definisce anche l’articolazione, le
modalità di funzionamento, la sede, la durata e l’assegnazione di altre funzioni per il supporto
all’inclusione.
GIT
I gruppi per l’inclusione territoriale (GIT) sono istituiti a livello di ambito territoriale provinciale (uno
per ATP) o a livello delle città metropolitane maggiori.
Il GIT:
è composto da docenti esperti nell’ambito dell’inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-
psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative; è nominato con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale;
è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede.
Per quanto riguarda i compiti, il GIT:
conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all’USR relativa al fabbisogno delle misure di
sostegno oppure esprime su tale richiesta un parere difforme;
supporta le scuole:
– nella definizione dei PEI, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione
ICF
– nell’uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l’Inclusione della singola
istituzione scolastica
– nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva
svolge ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché di coordinamento degli
interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio. In tal caso, il GIT è integrato dalle
associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell’inclusione scolastica e dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.
Evidenziamo che in seguito alle modifiche apportate, il GIT non ha più il compito di formulare
all’USR la proposta delle risorse di sostegno didattico da assegnare a ciascuna scuola. Le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme
di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata e l’assegnazione di ulteriori funzioni per il
supporto all’inclusione scolastica, sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica.
GLI
I gruppi di lavoro per l’inclusione (GLI) sono istituiti presso ciascuna istituzione scolastica.
Il GLI è composto da:
docenti curricolari;
docenti di sostegno;
eventualmente da personale ATA; da specialisti della Azienda sanitaria locale.
Il Gruppo è nominato dal dirigente scolastico.
Il GLI ha il compito di:
supportare il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione;
supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.
Per la definizione e l’attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del
supporto di: studenti, genitori ed eventualmente della consulenza dei rappresentanti delle associazioni
delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell’ambito dell’inclusione
scolastica.
Per la realizzazione del Piano di inclusione e del PEI, il GLI collabora con il GIT e con le istituzioni
pubbliche e private presenti sul territorio.
GLHO
I Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità sono costituiti a livello
di istituzione scolastica.
IL GLHO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione
di:
genitori dell’alunno o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe;
e con il supporto di:
unità di valutazione multidisciplinare
un rappresentante designato dall’Ente Locale
All’interno del Gruppo di Lavoro Operativo, inoltre, è assicurata la partecipazione attiva degli
studenti con disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, nel rispetto del principio di
autodeterminazione.
Il GLHO, tenuto conto del profilo di funzionamento, ha i seguenti compiti:
definizione del PEI;
verifica del processo di inclusione;
quantificazione delle ore di sostegno; quantificazione delle altre misure di sostegno.
Ai componenti del GLHO non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese
o qualsiasi altro emolumento.
Dall’attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in maniera indiretta,
maggiori oneri di personale.
Fino alla sua costituzione, la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno è inviata dal
dirigente scolastico all’Ufficio scolastico regionale senza la previa consultazione del GIT. Il direttore
dell’Ufficio scolastico regionale procede all’assegnazione dei posti di sostegno senza la previa
conferma, ovvero il parere, dei GIT.
Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione: composizione e compiti
I Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità sono costituiti a livello
di istituzione scolastica.
I succitati gruppi sono composti dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la
partecipazione di:
genitori dell’alunno o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con l’alunno;
e con il supporto di:
unità di valutazione multidisciplinare.
All’interno dei Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione, inoltre, è assicurata la partecipazione
attiva degli studenti con disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, nel rispetto del
principio di autodeterminazione.
Compiti Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione
I Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione, tenuto conto del profilo di funzionamento, hanno i
seguenti compiti:
definizione del PEI;
verifica del processo di inclusione; proposta quantificazione ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di
funzionamento.
Ai componenti dei Gruppi non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese
o qualsiasi altro emolumento.
Riconferma docenti supplenti. Le condizioni
Continuità didattica L’articolo 14 del decreto è dedicato alla continuità educativo-didattica, da garantire agli alunni con
accertata condizione di disabilità, ai fini dell’inclusione scolastica.
La continuità è assicurata da:
personale della scuola;
Piano per l’inclusione;
PEI.
Personale a tempo determinato
Il decreto, al fine di agevolare la continuità didattica, prevede che al docente con contratto a tempo
determinato possa essere proposta la conferma per l’anno scolastico successivo, qualora ricorrano le
condizioni di seguito riportate:
il docente sia in possesso del titolo di specializzazione di cui all’articolo 12 del decreto; sia stato valutato, da parte del dirigente, l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o
dell’alunno, della studentessa o dello studente;
sia stata valutata, da parte del dirigente, l’eventuale richiesta della famiglia;
fermo restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato.
Sottolineiamo che l’articolo 12 sopra citato si riferisce al nuovo corso di sostegno per la scuola
dell’infanzia e primaria, la cui applicazione sarà prevista con apposito decreto Miur.
La continuità didattica “agevolata” dal docente supplente è prevista solo per i predetti gradi di
istruzione?
Decreto Miur
Le modalità attuative di quanto detto sopra saranno definite con apposito decreto del
Miur, apportando anche le necessarie modificazioni al regolamento sulle supplenze, ossia il DM 13
giugno 2007, n. 131. Pertanto non è ad oggi applicabile.
Corso specializzazione docenti scuola infanzia e primaria. Requisiti
Corso di specializzazione
Per diventare docenti di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria si deve seguire e superare il
“Corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico
e l’inclusione scolastica“.
N.B. Il decreto legislativo (che appartiene alla passata legislatura, quando Ministro dell’Istruzione era
Valeria Fedeli) non è ancora entrato in vigore. Si prevede che per i prossimi corsi di TFA sostegno
il requisito di accesso rimarrà, come al solito, l’abilitazione.
Il corso:
a) è annuale e prevede l’acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno
300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;
b) è attivato presso le università autorizzate dal Miur, nelle quali sono attivi i corsi di laurea a
ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
c) è programmato a livello nazionale dal Miur secondo il fabbisogno a livello nazionale;
d) ai fini dell’accesso, richiede il superamento di una prova predisposta dalle università.
I piani di studio, le modalità attuative e organizzative del corso e i crediti formativi necessari per
l’accesso al medesimo sono definiti con apposito decreto del Miur.
Requisiti di accesso al corso di specializzazione
Possono accedere al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di
sostegno didattico e l’inclusione scolastica gli aspiranti:
in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria
che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell’inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea.
Riconoscimento CFU
Ai fini del conseguimento dei suddetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti (CFU)
eventualmente già conseguiti in relazione ad insegnamenti, nonché ottenuti in sede di svolgimento di
tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all’inclusione.
Decorrenza
L’anno accademico a partire dal quale entreranno in vigore le nuove disposizioni sarà stabilito
dall’apposito decreto Miur, che definirà anche le modalità organizzative e attuative del corso di
specializzazione.
Sottolineiamo che il Ministro Bussetti è intenzionato, vista la carenza di docenti, ad attivare i
“vecchi” corsi di specializzazione su sostegno (TFA) ai quali si può accedere con l’abilitazione
(diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 o laurea in Scienze della formazione primaria).