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Riforma sostegno: profilo funzionamento, gruppi inclusione ... · Il D.Lgs. 92/2019, di...

Date post: 13-Oct-2020
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Riforma sostegno: profilo funzionamento, gruppi inclusione, richiesta ore, riconferma supplenti. Le decorrenze 19/9/2019 Il D.Lgs. 92/2019, di integrazione e correzione del D.lgs. 66/2017, attuativo della legge 107/2015, è entrato in vigore il 12 settembre 2019. Vediamo le decorrenze di tutte le novità contenute nel decreto. Commissione mediche Le modifiche apportate alle commissione mediche per l’accertamento della disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica decor rono dal 1° settembre 2019. Per permettere la graduale attuazione delle nuove disposizioni, fermo restando la succitata decorrenza, le stesse si applicano agli alunni con disabilità certificata (legge 104/92) al passaggio di grado di istruzione. Profilo di funzionamento Il profilo di funzionamento (PF) sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale, a decorrere dal 1° settembre 2019. Al fine di garantire la graduale attuazione delle nuove disposizioni, fermo restando quanto detto sopra, le stesse si applicano agli alunni con disabilità certificata (legge 104/92) al passaggio di grado di istruzione. PEI Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione. Le modifiche apportate al PEI dal decreto decorrono dal 1° settembre 2019. Fermo restando quanto detto sopra, le nuove disposizioni si applicano agli alunni con disabilità certificata (legge 104/92) al passaggio di grado di istruzione. Progetto Individuale Il Progetto Individuale costituisce uno degli strumenti per realizzare la piena integrazione delle persone con disabilità nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro. Le modifiche apportate decorrono dal 1° settembre 2019. Al fine di garantire la graduale attuazione delle nuove disposizioni, fermo restando la suddetta decorrenza, le stesse si applicano agli alunni con disabilità certificata (legge 104/92) al passaggio di grado di istruzione. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto Comprensivo <<San Giovanni Bosco>> 71043 M A N F R E D O N I A F G Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002 Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827 Sito Web: www.icsangiovannibosco.edu.it PEO: [email protected] PEC: [email protected]
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Riforma sostegno: profilo funzionamento, gruppi inclusione, richiesta

ore, riconferma supplenti. Le decorrenze 19/9/2019

Il D.Lgs. 92/2019, di integrazione e correzione del D.lgs. 66/2017, attuativo della legge 107/2015, è

entrato in vigore il 12 settembre 2019. Vediamo le decorrenze di tutte le novità contenute nel decreto.

Commissione mediche

Le modifiche apportate alle commissione mediche per l’accertamento della disabilità in età evolutiva,

ai fini dell’inclusione scolastica decorrono dal 1° settembre 2019.

Per permettere la graduale attuazione delle nuove disposizioni, fermo restando la succitata

decorrenza, le stesse si applicano agli alunni con disabilità certificata (legge 104/92) al passaggio di

grado di istruzione.

Profilo di funzionamento

Il profilo di funzionamento (PF) sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo

dinamico funzionale, a decorrere dal 1° settembre 2019.

Al fine di garantire la graduale attuazione delle nuove disposizioni, fermo restando quanto detto

sopra, le stesse si applicano agli alunni con disabilità certificata (legge 104/92) al passaggio di grado

di istruzione.

PEI

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per

l’inclusione.

Le modifiche apportate al PEI dal decreto decorrono dal 1° settembre 2019.

Fermo restando quanto detto sopra, le nuove disposizioni si applicano agli alunni con disabilità

certificata (legge 104/92) al passaggio di grado di istruzione.

Progetto Individuale

Il Progetto Individuale costituisce uno degli strumenti per realizzare la piena integrazione delle

persone con disabilità nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione

scolastica o professionale e del lavoro.

Le modifiche apportate decorrono dal 1° settembre 2019.

Al fine di garantire la graduale attuazione delle nuove disposizioni, fermo restando la suddetta

decorrenza, le stesse si applicano agli alunni con disabilità certificata (legge 104/92) al passaggio di

grado di istruzione.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo <<San Giovanni Bosco>> 71043 M A N F R E D O N I A – F G

Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002 Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827

Sito Web: www.icsangiovannibosco.edu.it PEO: [email protected] – PEC: [email protected]

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Quantificazione/Richiesta ore di sostegno

La quantificazione delle ore di sostegno da richiedere all’USR è effettuata dai Gruppi di Lavoro

Operativo per l’inclusione, mentre la richiesta è inoltrata dal dirigente scolastico.

Le modifiche producono effetti dall’anno scolastico 2020/2021.

Gruppi per l’inclusione

I gruppi per l’inclusione scolastica sono:

1. il GLIR, a livello regionale;

2. il GIT, a livello di ambito territoriale provinciale, uno per ogni ambito di ciascuna provincia;

3. il GLI, a livello di singola istituzione scolastica 4. i Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione, a livello di singola istituzione scolastica.

Il GLIR e il GLI sono istituiti dal 1° settembre 2017. Il GIT è istituito dal 1° settembre 2019.

Riconferma docenti supplenti

Il decreto, al fine di assicurare la continuità didattica, prevede la possibilità della conferma, per l’anno

scolastico successivo, del supplente specializzato.

Le modalità attuative saranno definite con apposito decreto del Miur (non è indicato un termine)

apportando anche le necessarie modificazioni al regolamento sulle supplenze, ossia il DM 13 giugno

2007, n. 131.

Corso sostegno docenti scuola dell’infanzia e primaria

Per diventare docenti di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria si dovrà seguire e superare il

“Corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e

l’inclusione scolastica“.

L’anno accademico a partire dal quale entreranno in vigore le nuove disposizioni sarà stabilito

dall’apposito decreto Miur, che definirà anche le modalità organizzative e attuative del corso di

specializzazione.

Vediamo in questa scheda le novità relative all’accertamento della disabilità e alle commissioni

mediche.

Domanda accertamento disabilità

La domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, va

presentata all’INPS, che deve darvi riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i

criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della

disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della

formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), facente parte del progetto individuale di

cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n.328.

Alla domanda presentata all’Inps si allega il certificato medico diagnostico-funzionale contenente la

diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda

sanitaria locale.

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Commissioni mediche

Le commissioni mediche, nel caso di accertamento della disabilità di persone in età evolutiva, sono

così composte:

un medico legale, che assume le funzioni di presidente;

due medici: uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e un altro specialista nella patologia che caratterizza la condizione di salute del soggetto;

e sono integrate da:

un assistente specialistico od operatore sociale o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche individuati dall’ente locale o dall’Inps quando l’accertamento sia svolto dal medesimo Istituto nonché,

negli altri casi, da un medico INPS.

Profilo di funzionamento sostituisce diagnosi e profilo dinamico funzionale

Cos’è

Il profilo di funzionamento (PF) sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo

dinamico funzionale.

Il PF è redatto dopo l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini

dell’inclusione scolastica, sulla base dei criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione

internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione Mondiale

della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Chi lo redige

Il Profilo di funzionamento è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare nell’ambito del

SSN.

La succitata unità di valutazione è composta da:

a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che

connota lo stato di salute del minore;

b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell’area della riabilitazione,

uno psicologo dell’età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in

possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell’Ente locale di competenza.

Caratteristiche

Il profilo di funzionamento:

è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del “Piano Educativo

Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale”;

definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle

risorse strutturali utili all’inclusione scolastica;

è redatto con la collaborazione dei genitori dell’alunno e, nel rispetto del diritto di

autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con

disabilità; partecipa inoltre il dirigente scolastico oppure un docente specializzato sul

sostegno didattico appartenente alla scuola in cui è iscritto/a l’alunno/a;

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è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia,

nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;

è trasmesso dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale alla scuola e all’ente

locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI (Scuola) e del

Progetto individuale (Ente locale), qualora venga richiesto.

Criteri, contenuti e modalità di redazione del PF

Criteri, contenuti e modalità di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto della

classificazione ICF dell’OMS, saranno indicati in apposite Linee guida.

Le Linee guida:

dovranno essere definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’Istruzione, del Lavoro e delle Politiche sociali, dell’Economia e delle Finanze, per gli Affari Regionali e le

Autonomie, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica (di cui all’articolo 15 del

decreto in esame), da adottate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto; conterranno criteri, contenuti e modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai

fini dell’inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie

(ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute

(ICF) dell’OMS; a fronte di nuove evidenze scientifiche, saranno aggiornate con cadenza almeno triennale.

Riforma sostegno, PEI: elaborazione e approvazione, caratteristiche e tempistica.

Quale modello

Elaborazione e approvazione

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per

l’inclusione.

Caratteristiche

Il PEI:

tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione

scolastica e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS;

individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di

apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione,

dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni

educativi individuati;

esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla

classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale

docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione

individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario

nell’ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti

dall’accordo di cui al comma 5-bis dell’articolo 3 (Accordo in sede di Conferenza Unificata, da

perfezionare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi

comprese le modalità e le sedi per l’individuazione e l’indicazione, nei limiti delle risorse disponibili,

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del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonché gli standard qualitativi

relativi alle predette lettere);

definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto

individuale;

è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Tempistica

Il Piano è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di

ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter (articolo

7 del decreto), che così dispone:

Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, sono definite le modalità, anche tenuto conto dell’accertamento di cui

all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui

al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.”

Il PEI è redatto a partire dalla scuola dell’infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e

sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di

provenienza e quelli della scuola di destinazione.

Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche

interessate e il Piano è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della

scuola di destinazione.

Modello

Con il succitato decreto Miur, previsto dall’articolo 7, comma 2 ter, del decreto in esame, sarà definito

il modello di PEI che le scuole dovranno adottare.

Progetto Individuale: caratteristiche e finalità

Cos’è

Il Progetto Individuale costituisce uno degli strumenti per realizzare la piena integrazione delle

persone con disabilità nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione

scolastica o professionale e del lavoro.

Chi lo redige

Il Progetto individuale:

è redatto dal competente Ente locale d’intesa con la competente Azienda sanitaria locale sulla base del

Profilo di funzionamento;

va redatto su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità;

le prestazioni, i servizi e le misure, in esso previste, sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell’istituzione scolastica interessata.

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Cosa contiene

Il Progetto individuale comprende:

il Profilo di Funzionamento; le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale;

il Piano educativo individualizzato a cura delle scuole;

i servizi alla persona cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale;

le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed

esclusione sociale; le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Quantificazione/Richiesta ore di sostegno al GLHO, ma GIT può esprimere

parere difforme. L’Iter

La quantificazione delle ore di sostegno da richiedere all’USR sarà effettuata dai Gruppi di Lavoro

Operativo per l’inclusione.

I Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione, istituiti a livello di istituzione scolastica, sono

composti dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione di:

genitori dell’alunno o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;

figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe;

e con il supporto di:

unità di valutazione multidisciplinare

un rappresentante designato dall’Ente Locale.

All’interno del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione, inoltre, è assicurata la partecipazione

attiva degli studenti con disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, nel rispetto del

principio di autodeterminazione.

Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione, tenuto conto del profilo di funzionamento, ha i

seguenti compiti:

definizione del PEI;

verifica del processo di inclusione; quantificazione delle ore di sostegno;

quantificazione delle altre misure di sostegno.

Una volta quantificate le ore di sostegno, la relativa richiesta complessiva dei posti di sostegno sarà

inviata all’USR competente per territorio dal dirigente scolastico. L’invio va effettuato dal dirigente

dopo aver raccolto le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT e tenendo conto delle risorse

didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola e della presenza di altre misure di sostegno.

Fino alla costituzione dei GIT, la predetta richiesta è inviata dal dirigente scolastico all’USR senza la

previa consultazione del GIT medesimo.

Ruolo del GIT

Il GIT è uno dei nuovi gruppi per l’inclusione scolastica introdotti dalla riforma.

Prima della revisione del succitato decreto 66/2017, la quantificazione delle ore era affidata proprio

al GIT che non avrà più questo compito, ma svolgerà comunque un ruolo al riguardo.

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Il GIT, infatti, tra i suoi compiti, ha quello di confermare la richiesta inviata dal dirigente scolastico

all’USR relativa al fabbisogno delle misure di sostegno oppure esprimere su tale richiesta un parere

difforme.

Gruppi inclusione scolastica: GLIR, GIT, GLI e GLHO. Quali compiti

I gruppi per l’inclusione scolastica sono:

1. il GLIR, a livello regionale;

2. il GIT, a livello di ambito territoriale provinciale, uno per ogni ambito di ciascuna provincia; 3. il GLI, a livello di singola istituzione scolastica

4. i GLHO, a livello di singola istituzione scolastica

GLIR

I gruppi di lavoro interistituzionali regionali (GLIR) sono istituiti presso ciascun Ufficio Scolastico

Regionale.

Il GLIR svolge i seguenti compiti:

consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma,

previsti dagli articoli 13, 39 e 40 della legge 104/92, integrati con le finalità indicate dalla 107/2015, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati

scuola-territorio-lavoro;

supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT); supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del

personale.

Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all’USR o da un suo delegato, mentre gli altri membri

sono individuati tramite un apposito decreto del Miur che ne definisce anche l’articolazione, le

modalità di funzionamento, la sede, la durata e l’assegnazione di altre funzioni per il supporto

all’inclusione.

GIT

I gruppi per l’inclusione territoriale (GIT) sono istituiti a livello di ambito territoriale provinciale (uno

per ATP) o a livello delle città metropolitane maggiori.

Il GIT:

è composto da docenti esperti nell’ambito dell’inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-

psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative; è nominato con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale;

è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede.

Per quanto riguarda i compiti, il GIT:

conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all’USR relativa al fabbisogno delle misure di

sostegno oppure esprime su tale richiesta un parere difforme;

supporta le scuole:

– nella definizione dei PEI, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione

ICF

– nell’uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l’Inclusione della singola

istituzione scolastica

– nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva

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svolge ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché di coordinamento degli

interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio. In tal caso, il GIT è integrato dalle

associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell’inclusione scolastica e dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

Evidenziamo che in seguito alle modifiche apportate, il GIT non ha più il compito di formulare

all’USR la proposta delle risorse di sostegno didattico da assegnare a ciascuna scuola. Le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme

di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata e l’assegnazione di ulteriori funzioni per il

supporto all’inclusione scolastica, sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze nell’ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica.

GLI

I gruppi di lavoro per l’inclusione (GLI) sono istituiti presso ciascuna istituzione scolastica.

Il GLI è composto da:

docenti curricolari;

docenti di sostegno;

eventualmente da personale ATA; da specialisti della Azienda sanitaria locale.

Il Gruppo è nominato dal dirigente scolastico.

Il GLI ha il compito di:

supportare il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione;

supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.

Per la definizione e l’attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del

supporto di: studenti, genitori ed eventualmente della consulenza dei rappresentanti delle associazioni

delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell’ambito dell’inclusione

scolastica.

Per la realizzazione del Piano di inclusione e del PEI, il GLI collabora con il GIT e con le istituzioni

pubbliche e private presenti sul territorio.

GLHO

I Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità sono costituiti a livello

di istituzione scolastica.

IL GLHO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione

di:

genitori dell’alunno o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;

figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe;

e con il supporto di:

unità di valutazione multidisciplinare

un rappresentante designato dall’Ente Locale

All’interno del Gruppo di Lavoro Operativo, inoltre, è assicurata la partecipazione attiva degli

studenti con disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, nel rispetto del principio di

autodeterminazione.

Il GLHO, tenuto conto del profilo di funzionamento, ha i seguenti compiti:

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definizione del PEI;

verifica del processo di inclusione;

quantificazione delle ore di sostegno; quantificazione delle altre misure di sostegno.

Ai componenti del GLHO non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese

o qualsiasi altro emolumento.

Dall’attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in maniera indiretta,

maggiori oneri di personale.

Fino alla sua costituzione, la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno è inviata dal

dirigente scolastico all’Ufficio scolastico regionale senza la previa consultazione del GIT. Il direttore

dell’Ufficio scolastico regionale procede all’assegnazione dei posti di sostegno senza la previa

conferma, ovvero il parere, dei GIT.

Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione: composizione e compiti

I Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità sono costituiti a livello

di istituzione scolastica.

I succitati gruppi sono composti dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la

partecipazione di:

genitori dell’alunno o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;

figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con l’alunno;

e con il supporto di:

unità di valutazione multidisciplinare.

All’interno dei Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione, inoltre, è assicurata la partecipazione

attiva degli studenti con disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, nel rispetto del

principio di autodeterminazione.

Compiti Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione

I Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione, tenuto conto del profilo di funzionamento, hanno i

seguenti compiti:

definizione del PEI;

verifica del processo di inclusione; proposta quantificazione ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di

funzionamento.

Ai componenti dei Gruppi non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese

o qualsiasi altro emolumento.

Riconferma docenti supplenti. Le condizioni

Continuità didattica L’articolo 14 del decreto è dedicato alla continuità educativo-didattica, da garantire agli alunni con

accertata condizione di disabilità, ai fini dell’inclusione scolastica.

La continuità è assicurata da:

personale della scuola;

Piano per l’inclusione;

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PEI.

Personale a tempo determinato

Il decreto, al fine di agevolare la continuità didattica, prevede che al docente con contratto a tempo

determinato possa essere proposta la conferma per l’anno scolastico successivo, qualora ricorrano le

condizioni di seguito riportate:

il docente sia in possesso del titolo di specializzazione di cui all’articolo 12 del decreto; sia stato valutato, da parte del dirigente, l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o

dell’alunno, della studentessa o dello studente;

sia stata valutata, da parte del dirigente, l’eventuale richiesta della famiglia;

fermo restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato.

Sottolineiamo che l’articolo 12 sopra citato si riferisce al nuovo corso di sostegno per la scuola

dell’infanzia e primaria, la cui applicazione sarà prevista con apposito decreto Miur.

La continuità didattica “agevolata” dal docente supplente è prevista solo per i predetti gradi di

istruzione?

Decreto Miur

Le modalità attuative di quanto detto sopra saranno definite con apposito decreto del

Miur, apportando anche le necessarie modificazioni al regolamento sulle supplenze, ossia il DM 13

giugno 2007, n. 131. Pertanto non è ad oggi applicabile.

Corso specializzazione docenti scuola infanzia e primaria. Requisiti

Corso di specializzazione

Per diventare docenti di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria si deve seguire e superare il

“Corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico

e l’inclusione scolastica“.

N.B. Il decreto legislativo (che appartiene alla passata legislatura, quando Ministro dell’Istruzione era

Valeria Fedeli) non è ancora entrato in vigore. Si prevede che per i prossimi corsi di TFA sostegno

il requisito di accesso rimarrà, come al solito, l’abilitazione.

Il corso:

a) è annuale e prevede l’acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno

300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;

b) è attivato presso le università autorizzate dal Miur, nelle quali sono attivi i corsi di laurea a

ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;

c) è programmato a livello nazionale dal Miur secondo il fabbisogno a livello nazionale;

d) ai fini dell’accesso, richiede il superamento di una prova predisposta dalle università.

I piani di studio, le modalità attuative e organizzative del corso e i crediti formativi necessari per

l’accesso al medesimo sono definiti con apposito decreto del Miur.

Page 11: Riforma sostegno: profilo funzionamento, gruppi inclusione ... · Il D.Lgs. 92/2019, di integrazione e correzione del D.lgs. 66/2017, attuativo della legge 107/2015, è entrato in

Requisiti di accesso al corso di specializzazione

Possono accedere al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di

sostegno didattico e l’inclusione scolastica gli aspiranti:

in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria

che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell’inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea.

Riconoscimento CFU

Ai fini del conseguimento dei suddetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti (CFU)

eventualmente già conseguiti in relazione ad insegnamenti, nonché ottenuti in sede di svolgimento di

tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all’inclusione.

Decorrenza

L’anno accademico a partire dal quale entreranno in vigore le nuove disposizioni sarà stabilito

dall’apposito decreto Miur, che definirà anche le modalità organizzative e attuative del corso di

specializzazione.

Sottolineiamo che il Ministro Bussetti è intenzionato, vista la carenza di docenti, ad attivare i

“vecchi” corsi di specializzazione su sostegno (TFA) ai quali si può accedere con l’abilitazione

(diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 o laurea in Scienze della formazione primaria).


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