Date post: | 01-May-2015 |
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RISARCIMENTI PER PERDITA O DANNEGGIAMENTO DEI BENI
DEFINIZIONE DELLE LITI E CARTELLE DI PAGAMENTO
Dott. Giulio Prando ODCEC Torino
Ove la cartella di pagamento non si limiti a riscuotere somme senza alcuna contestazione giuridica, come nel caso degli omessi versamenti, essa deve ritenersi definibile, siccome costituisce il
primo atto di imposizione notificato al contribuente
RISARCIMENTI PER PERDITA O DANNEGGIAMENTO DEI BENI
La definibilità delle liti instaurate a seguito di ricorso contro cartelle di pagamento deve essere valutata con riferimento alla natura giuridica
della pretesa
CARTELLE DI PAGAMENTO
Ruolo formato a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione
FRAZIONAMENTO DELLE PLUSVALENZE SU PIÙ ESERCIZI
La cartella di pagamento pare sempre definibile, con l’eccezione del caso in cui la liquidazione derivi da
omessi versamenti di imposte regolarmente dichiarate
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Liquidazioni automatiche/controlli formali delle dichiarazioni
Sono escluse dalla definizione le liquidazioni automatiche derivanti dall’applicazione degli articoli:
36-bis co. 1 lett. f) del DPR 600/73 54-bis co. 2 lett. c) del DPR 633/72
QUADRO NORMATIVO PRINCIPALE
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Liquidazioni automatiche/controlli formali delle dichiarazioni
Dovrebbe essere ammessa la definizione per:
liquidazioni automatiche diverse dagli omessi versamenti:
– disconoscimento di crediti d’imposta in quanto non correttamente indicati in dichiarazione;
– disconoscimento di ritenute d’acconto in quanto scomputate in violazione, a seconda dei casi, del principio di cassa o di competenza
ogni ipotesi prevista dall’art. 36-ter del DPR 600/73 (controllo formale della dichiarazione):
– mancato riconoscimento di ritenute di acconto per difetto di esibizione della certificazione del sostituto d’imposta;
– disconoscimento di deduzioni/detrazioni per mancata esibizione della documentazione giustificativa
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE
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Liquidazioni automatiche/controlli formali delle dichiarazioni
La non definibilità dei ricorsi avverso cartelle di pagamento scaturenti da omessi versamenti dovrebbe venir meno nell’ ipotesi in cui, per le più varie ragioni, il contribuente possa contestare la debenza del tributo
FRAZIONAMENTO DELLE PLUSVALENZE SU PIÙ ESERCIZI
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Vizi del ricorso relativi alla debenza del tributo
Esempi
1) ricorso contro la cartella di pagamento emessa a seguito di IRAP dichiarata e non versata, ove tale comportamento sia stato imposto dagli uffici mediante l’introduzione del c.d. “errore bloccante”, che, sino all’invio del modello UNICO 2006, costringeva i contribuenti alla compilazione del quadro IQ pena il mancato inoltro telematico della dichiarazione dei redditi, a prescindere dalla sussistenza del presupposto impositivo
2) liquidazione automatica derivata da errori nella compilazione della dichiarazione, come nel caso dell’erronea barratura di una casella concernente l’opzione per un regime fiscale agevolato
L’Agenzia delle Entrate (circ. 24.10.2011 n. 48, § 4.2) sostiene che occorre avere riguardo alla tipologia di provvedimento impugnato, e non alle eccezioni sollevate dal ricorrente
FRAZIONAMENTO DELLE PLUSVALENZE SU PIÙ ESERCIZI
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Vizi del ricorso relativi alla debenza del tributo
Tale affermazione non può essere condivisa
L’Agenzia ritiene non definibile il caso di lavoratori autonomi che, dopo aver compilato il quadro IQ, hanno omesso i versamenti dell’IRAPPerplessitàSino all’invio del modello UNICO 2006, l’Agenzia delle Entrate obbligava tutti i lavoratori autonomi alla compilazione del suddetto quadro, pena il mancato invio della dichiarazione dei redditi da qui la palese definibilità della causa, posto che gli uffici finanziari, anziché introdurre il c.d. “blocco informatico”, avrebbero dovuto consentire senza problemi di non compilare il quadro IQ, per poi procedere ad accertamento anche induttivo extracontabile ove essi avessero riscontrato l’omessa dichiarazione IRAP
FRAZIONAMENTO DELLE PLUSVALENZE SU PIÙ ESERCIZI
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Vizi del ricorso relativi alla debenza del tributo
In generale, la cartella di pagamento non è definibile nell’ipotesi in cui porti a riscossione somme richieste
mediante il pregresso avviso di accertamento
In tal caso, la definizione sarebbe ammessa, in costanza dei presupposti di legge, nel processo contro l’avviso di accertamento ( il che comporterebbe il venir meno del ruolo)
Una volta che il contribuente abbia omesso di impugnare l’accertamento, infatti, la cartella di pagamento diviene un mero atto di liquidazione delle imposte da qui la sua non definibilità
FRAZIONAMENTO DELLE PLUSVALENZE SU PIÙ ESERCIZI
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Somme derivanti da avvisi di accertamento o di liquidazione
A conclusioni diverse si deve giungere nell’ipotesi di cartella di pagamento non preceduta dalla rituale notifica
dell’avviso di accertamento
A partire dalla sentenza Cass. SS.UU. 25.7.2007 n. 16412, infatti, è consolidato l’orientamento secondo cui l’omessa o irrituale notifica dell’accertamento comporta, di per sé, la nullità della cartella di pagamento
FRAZIONAMENTO DELLE PLUSVALENZE SU PIÙ ESERCIZI
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Somme derivanti da avvisi di accertamento o di liquidazione
Nel momento in cui il contribuente notifica il ricorso contro l’avviso di accertamento o di liquidazione, operano le norme in tema di riscossione frazionata
Le liti relative all’impugnazione delle cartelle di pagamento riguardanti la riscossione frazionata non dovrebbero rientrare nella definizione il processo definibile è infatti quello relativo all’accertamento o all’avviso di liquidazione (atto che ha legittimato l’esazione frazionata)
La Cass. 7.7.2006 n. 15544 ha stabilito, infatti, che la liquidazione delle somme in base alla sentenza non rientra nella definizione delle liti
FRAZIONAMENTO DELLE PLUSVALENZE SU PIÙ ESERCIZI
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Cartelle derivanti da riscossione frazionata
In tal caso la cartella costituisce il primo atto di imposizione notificato al contribuente
RISARCIMENTI PER PERDITA O DANNEGGIAMENTO DEI BENI
La cartella di pagamento è definibile ove porti a riscossione imposte dovute in seguito a tassazione separata
Tassazione separata
Rientrano nella definizione delle liti pendenti quelle instaurate contro cartelle di pagamento notificate nei confronti di coobbligati d’imposta ( in tal caso, nei confronti del coobbligato, la cartella è il primo atto impositivo notificato). Si pensi, ad esempio:
alla responsabilità solidale dei coniugi in presenza di dichiarazione dei redditi congiunta ex art. 17 della L. 114/77;
alla responsabilità solidale dei soci di s.n.c. per i debiti tributari della società.
QUADRO NORMATIVO PRINCIPALE
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Ruoli formati in capo a coobbligati solidali