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Rivista di Giurisprudenza Amministrativa

Date post: 27-Jan-2017
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Rivista di Giurisprudenza Amministrativa Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 7 (1964), pp. 285/286-287/288 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23154572 . Accessed: 28/06/2014 09:26 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.194.126 on Sat, 28 Jun 2014 09:26:51 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Rivista di Giurisprudenza Amministrativa

Rivista di Giurisprudenza AmministrativaSource: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 7 (1964), pp. 285/286-287/288Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23154572 .

Accessed: 28/06/2014 09:26

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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285 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 286

che il presidente del collegio avrebbe, nella sua precedente

qualità di commissario giudiziale, espresso un certo giu dizio sulla situazione della società. Tale giudizio attiene

infatti a una diversa procedura ed è assolutamente privo di riflessi diretti o indiretti sulla posizione dei creditori

nella liquidazione speciale ; nè la nomina di una persona diversa avrebbe potuto comunque modificare tale posi

zione, clie è collegata all'effettiva situazione della società

e non a quella ritenuta, in sede di amministrazione con

trollata, dal commissario giudiziale. Se poi il motivo in

esame intendesse censurare la scelta fatta dal ministro

sotto il profilo dell'opportunità, essa sarebbe chiaramente

inammissibile, perchè investirebbe un apprezzamento di

screzionale non sindacabile.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere

respinto. Per questi motivi, ecc.

Rivista di Giurisprudenza Amministrativa

Profughi — Dipendente della Cassa di risparmio di

Fiume — Reimpiego presso ente similare — Man

cata equiparazione del grado — Illegittimità (Legge 12 febbraio 1955 n. 44, reimpiego e definizione del trat

tamento di quiescenza degli ex dipendenti degli enti

pubblici nelle zone di confine cedute per effetto del trat

tato di pace o comunque sottratte alla amministrazione

italiana, art. 2, 3).

È illegittimo il decreto con il quale il ministro del te

soro, a causa della inadeguata valutazione delle norme

regolamentari e degli altri elementi di giudizio, dispone il

reimpiego del profugo dipendente dalla Cassa di risparmio di Fiume presso quella di Fabriano in un grado non corri

spondente a quello di provenienza. (1)

Consiglio di Stato ; Sezione IV ; decisione 14 febbraio

1964, n. 58 ; Pres. Polistina P., Est. De Capua ; Purkjnie

(Avv. Mariani) c. Min. tesoro (Avv. dello Stato Peronaci), Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana.

(1) Nei precisi termini della massima non si rinvengono precedenti.

Con riferimento alla legge 27 dicembre 1953 n. 957, che, disciplinando la situazione del personale degli enti locali non

più facenti parte del territorio dello Stato, non è ovviamente

applicabile ai dipendenti degli enti pubblici (Sez. VI 19 dicem bre 1956, n. 987, Foro it., Rep. 1956, voce Impiegato gov. e pubbl., n. 161 bis), la V Sezione (dee. 26 febbraio 1960, n. 109, id., Rep. 1960, voce Profughi, n. 19) ha precisato che l'art. 2, 2° comma, prevede la copertura dei posti con funzioni analoghe a quelle svolte dal personale profugo presso gli enti di provenienza devol vendo la valutazione di tale analogia al giudizio discrezionale del ministro dell'interno, soggiungendo che non è quindi neces sario che le funzioni siano identiche, nè che il personale asse

gnato trovi nel nuovo organico l'esatto posto che aveva in pre cedenza.

* * *

La Sezione ha così motivato : « L'art. 3 della legge 12 feb braio 1955 n. 44 dispone che «la posizione» dei dipendenti di enti pubblici nelle zone di confine cedute in conseguenza del trattato di pace o comunque sottratte alla amministrazione

italiana, già reimpiegati al 18 marzo 1955 (data di entrata in

vigore della legge), la posizione di quelli che saranno reimpie gati e la loro distribuzione tra gli enti similari nel territorio della Repubblica, la qualifica da assegnare a ciascuno, « tenuto conto dell'anzianità maturata e della categoria e grado o qua lifica rivestiti, saranno determinati con decreti dei ministri

competenti, di concerto con il ministro del tesoro, sentiti, se del caso, gli enti interessati ».

« L'art. 2 dispone, a sua volta, che il personale già tempo raneamente collocato presso gli enti similari e quello « che sarà collocato per effetto della presente legge » si intendono sistemati in ruolo presso gli enti cui sono stati assegnati e la sistemazione ha luogo con decorrenza dalla data dei reimpiego, « anche in

soprannumero ed indipendentemente dal numero dei posti previsti negli organici degli enti medesimi ».

«Con nota del 18 gennaio (n. 200/8837/5/259) e con cir colare dell'8 luglio 1958, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero del tesoro hanno ritenuto :

« — che la legge citata lascia alla « potestà discrezionale dei competenti ministeri la destinazione del personale interes sato » ed è applicabile anche al personale già reimpiegato ed « anche se il reimpiego sia stato disposto volontariamente dal l'ente » ;

« — che i decreti previsti dall'art. 3 debbono specificare «la posizione giuridica d'impiego o di lavoro (...) e gerarchica (...) rivestita — in conformità dei rispettivi regolamenti o contratti collettivi — presso l'ente di provenienza, dall'ex dipen dente, all'atto della cessazione dal servizio determinata dagli eventi bellici o politici » e la « posizione giuridica e gerarchica di

reimpiego presso l'ente di assegnazione » ; « — che tale « posizione gerarchica » deve essere « deter

minata mediante apposita equiparazione, da effettuare... a

parità di posizione giuridica, tra le qualifiche o gradi dell'ente di provenienza e quelle corrispondenti dell'ente di assegnazione ».

« Questi criteri, che l'amministrazione ha inteso applicare nel caso di specie, implicano un accertamento e una valutazione discrezionale in tutti i casi nei quali l'ente di provenienza e l'ente di assegnazione non abbiano identiche norme regolamentari per quanto concerne la posizione giuridica e gerarchica dei

dipendenti o non sia comunque stabilita da apposite norme

un'equiparazione di gradi, qualifiche e categorie ; e la possibilità di una coincidenza fra tali norme è compresa nella previsione dell'art. 3, il quale attribuisce ai « ministri competenti » un

potere, che si concreta'in una semplice attività di accertamento, quando i due enti abbiano un ordinamento giuridico identico, e in un'attività di accertamento e di valutazione, quando essi abbiano ordinamenti e norme regolamentari diversi.

« Una tale situazione si verifica per le casse di risparmio in gènere e in particolare per le casse di risparmio di Fiume e di Fabriano, che rappresentano nella specie l'ente di prove nienza e l'ente di assegnazione.

« Sotto il primo aspetto, gli art. 2 e 8 del r. decreto 25 aprile 1929 n. 967 («testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di pietà di prima classe ») e l'art. 24 del regolamento approvato con r. decreto 5 febbraio 1931 n. 225 configurano le casse di risparmio (tanto se fondate da corpi morali, quanto se istituite da associazioni di persone) come enti tra loro distinti con un atto costitutivo ed uno statuto proprio, nei quali è pre visto un proprio « ordinamento amministrativo », ed attribui scono ad ogni istituto la « facoltà di stabilire speciali regola menti interni per l'ordinamento dei propri servizi e per il loro funzionamento » e perciò anche l'inquadramento e la disciplina del personale. In pratica, tale inquadramento e disciplina hanno trovato attuazione in un contratto collettivo nazionale, sti

pulato, per gli istituti, dall'associazione fra le casse di risparmio italiane, e tendente all'attuazione di uno stato giuridico ed economico unico o — come si afferma nell'art. 1 del contratto collettivo nazionale del 28 gennaio 1941 — una normazione unitaria e inscindibile del rapporto di lavoro tra le casse di

risparmio, gli enti equiparati ed i monti di credito su pegno ed il personale dipendente ; ma lo stesso contratto del 1941

prevede, nell'art. 4, la stipulazione di « contratti integrativi aziendali », nei quali ogni categoria di personale « potrà essere suddivisa in ruoli e gradi, cui corrisponderanno tabelle relative » e saranno indicati il numero — variabile in relazione alle esi

genze di ogni istituto — dei « posti di pianta stabile per ogni categoria, ruolo e grado e il titolo minimo di studio richiesto » : e un contratto integrativo fu stipulato dalla cassa di risparmio di Fiume il 14 ottobre 1944, mentre non era stato ancora sti

pulato nel 1959 (nè risulta dagli atti essere stato stipulato alla data del decreto impugnato) dalla cassa di risparmio di Fa briano.

« Non esiste pertanto una necessaria coincidenza tra le norme che regolano il personale delle varie casse ; nè una tale coincidenza esisteva di fatto tra la cassa di appartenenza e

quella di assegnazione del ricorrente, sicché l'equiparazione delle categorie, qualifiche e gradi doveva necessariamente desu mersi dal confronto tra le norme di inquadramento diverse e con riferimento alla situazione ed a7le esigenze di enti similari, ma diversamente organizzati, per quanto riguarda il personale, in relazione alla loro diversa importanza, alla loro più o meno

ampia competenza territoriale od alle esigenze locali. « In questa situazione, il ministero aveva un potere discre

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287 PARTE TERZA 288

zionale di valutazione nello stabilire l'equiparazione ; e una tale valutazione esso ha fatto, peraltro in modo incompleto e non conforme alle disposizioni legislative ed all'interpretazione che ad esse aveva dato.

« La documentazione acquisita, e che è alla base del prov vedimento impugnato, consente di affermare :

« — che il Purkinje, assunto nel 1918 presso la cassa di

risparmio di Fiume, coprì la carica di direttore della filiale di Abbazia dall'ottobre del 1936 al settembre 1946 ed ebbe rico nosciuta per tale carica la qualifica di funzionario di primo grado, con un particolare trattamento economico, per effetto di una speciale norma del contratto integrativo del 1944 — l'art. 24 — nella quale si stabiliva che « al direttore della filiale di Abbazia in servizio alla data di stipulazione del pre sente contratto viene riconosciuta la qualifica di funzionario ed assegnato ad personam il seguente trattamento econo

mico, ecc. » ; « — che non esistendo nel contratto collettivo nazionale

(il solo vincolante per la cassa di Fabriano, che non aveva sti

pulato un contratto integrativo) norme applicabili alla situazione

specialissima del ricorrente, l'equiparazione poteva essere fatta solo compatibilmente con l'organizzazione interna della cassa di Fabriano e cioè, in una delle categorie, gradi o qualifiche previsti da tale organizzazione ;

«— che, con delibere del 16 dicembre 1959, la cassa di

risparmio di Fabriano distinse i propri servizi interni in quattro rami — una direzione e tre servizi in situazione giuridica iden tica (segreteria e ispettorato — contabilità — impieghi e recu

peri), stabilendo un organico con due funzionari capi servizio <i con maggiorazione del 40 % » e di un funzionario capo servizio « con maggiorazione del 25 % », tutti appartenenti alla prima categoria, ma qualificabili con un diverso grado, come si desume dal prospetto 23 febbraio 1962, inviato dalla cassa al ministero ;

« — che i posti di primo grado (maggiorazione del 40 %) furono assegnati, nel 1959, a due funzionari (il rag. Pietro Guidi ed il dr. Renato Colombo), mentre al ricorrente è stata attri buita la qualifica di secondo grado (maggiorazione del 25%).

« Esisteva dunque nel regolamento interno della cassa di Fabriano un grado che, secondo le indicazioni fornite dalla stessa cassa, era qualificabile come grado primo ed appariva perciò equiparabile a quello ricoperto dal Purkinje presso la cassa di Fiume ; e la legge consentiva di prescindere, con l'am missione del soprannumero (art. 2), dalla circostanza che i due

posti corrispondenti a tale grado erano coperti alla data in cui si è provveduto all'equiparazione. Il ministero avrebbe perciò dovuto esaminare se l'esistenza, negli ordinamenti delle due

casse, di una corrispondenza formale tra i gradi implicasse o meno una corrispondenza sostanziale tra le funzioni assegnate a tale grado nell'uno e nell'altro ordinamento, con riguardo non soltanto a un'eventuale coincidenza di mansioni effettive, ma anche all'importanza di queste in relazione ai compiti isti tuzionali dell'ente ; se potesse essere rilevante, ai fini dell'equi parazione, il carattere singolare della norma che aveva attri buito al Purkinje la qualifica di funzionario del primo grado presso la cassa di Fiume ; se il riconoscimento di un identico grado presso la cassa di Fabriano fosse compatibile con l'anzianità del ricorrente ; se e quale importanza potesse avere la circo stanza, rilevata nello stesso decreto impugnato, che presso la cassa di Fabriano il Purkinje era già inquadrato come « impie gato di prima » e rivestiva la qualifica di capo ufficio e, ai fini di questa complessa valutazione, non era certamente decisivo l'avviso espresso (senza alcuna motivazione) dall'ente di asse gnazione, cui la legge attribuisce una funzione di consulenza eventuale e per nulla vincolante ; il quale avviso non è d'altronde neppure espressamente richiamato dal decreto impugnato.

« A ragione quindi il ricorrente si duole che tale decreto non abbia compiutamente valutato gli elementi acquisiti alla pratica ; ed il ricorso, per le considerazioni che precedono deve essere accolto, facendosi salvi gli ulteriori provvedimenti del l'autorità amministrativa ».

Giustizia amministrativa — Ricorso giurisdizionale — Decorrenza del termine — Esecuzione del prov vedimento — Fattispecie (R. d. 26 giugno 1924 n. 1054, t. u. sul Consiglio di Stato, art. 36).

Il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale decorre dal momento in cui l'interessato, che pur non

abbia avuto integrale conoscenza del provvedimento poi

impugnato, vi ha dato esecuzione (nella specie, l'impiegato licenziato aveva lasciato il servizio). (1)

Consiglio di Stato ; Sezione IV ; decisione 23 ottobre

1963, n. 626 ; Pres. A. De Marco P., Est. Battara ; Manca

(Avv. De Angelis) c. Min. esteri (Avv. dello Stato Tra

canna).

(1) Conf. Cons. Stato, Sez. Y, 7 marzo 1959, n. 93", Foro it.,

Rep. 1959, voce Giustìzia amministrativa, n. 143 ; 28 febbraio

1964, n. 279, Foro amm., 1964, I, 2, 194 ; v., inoltre Sez. V

24 ottobre 1952, n. 1214, Foro it., 1953, III, 134, con nota di

richiami. Sulla piena conoscenza del provvedimento, v. Sez. V

20 gennaio 1962, n. 106, id., 1962, III, 191, con nota di richiami.

Per la tesi secondo la quale l'esecuzione del provvedimento

permette la sua impugnazione, senza che, peraltro, prenda a de

correre il termine di decadenza, v. Sez. V 10 maggio 1957,

n. 299, id., Rep. 1957, voce cit., n, 54.

♦ * #

La Sezione, ha così motivato : « L'eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell'amministrazione è fondata

e peraltro deve essere accolta. Dagli atti depositati in giudizio dall'amministrazione a seguito della decisione interlocutoria di

questa Sezione n. 20 del 1963 (Foro it., Rep. 1963, voce Giustizia

amministrativa, n. 220) risulta che la ricorrente ha avuto piena conoscenza del suo licenziamento fin dal 1° gennaio 1956.

« Nelle due memorie del 19 maggio 1962 e del 4 maggio 1963 la ricorrente sostiene di non aver avuto piena conoscenza

del provvedimento impugnato e che l'amministrazione non ha

fornito alcuna prova atta a dimostrare che il provvedimento sia

stato portato a sua conoscenza nelle forme dovute. Senonchè, ammesso e non concesso che la amministrazione non abbia

portato a conoscenza della ricorrente il provvedimento, con il

quale essa è stata licenziata, non vi è alcun dubbio che il provve dimento stesso è stato eseguito e la ricorrente ha lasciato il

servizio a decorrere dal 1° gennaio 1956. Pertanto, da tale data

decorreva il termine per l'impugnativa, essendo pacifica la giu

risprudenza di questo Consiglio nel ritenere che l'esecuzione di

un provvedimento, lesivo di un interesse legittimo, deve essere

impugnata nei termini di legge, a pena di decadenza, ai sensi del

l'art. 36 del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato. « Dagli atti depositati in giudizio, però, risulta inequivoca

bilmente che la ricorrente era a piena conoscenza del suo licen

ziamento, tanto è vero che, in data 29 aprile 1959, cioè ben nove mesi prima della proposizione del ricorso giurisdizionale, la Manca

rivolgeva al Presidente del Consiglio dei ministri una lettera nella

quale si legge testualmente : « ebbi già modo di interessare la S.V. fin dal 1956, quando già impiegata locale con sei anni di servizio

presso le nostre rappresentanze all'estero, venni licenziata dal ministero degli affari esteri, con una motivazione non corrispon dente alla verità dei fatti », dal che appare che la ricorrente, non soltanto conosceva che nei suoi confronti era stato adottato un provvedimento di licenziamento, ma conosceva anche la mo tivazione del provvedimento stesso.

« A parte l'ammissione della piena conoscenza del provve dimento quale appare dalla lettera sopracitata, la assunzione della ricorrente in qualità di operaia giornaliera, disposta con

provvedimento del 6 aprile 1956, sottoscritto dalla Manca stessa, non poteva lasciar alcun dubbio sulla interruzione del precedente rapporto quale impiegata locale e sulla assunzione ex novo, con un rapporto di dipendenza del tutto diverso da quello pree sistente.

« Il Collegio non può escludere, non risultando dagli atti

depositati in giudizio, che la ricorrente non abbia mai avuto cono scenza della parte del decreto di licenziamento relativa al suo diritto all'indennità di licenziamento prevista dall'art. 9, 1°

comma, del r. decreto 18 gennaio 1943 n. 23, tanto più che per tale parte il decreto originario di licenziamento è stato modificato a seguito del rilievo della Corte dei conti ; ma anche ammesso che la ricorrente non conoscesse per tale parte il provvedimento impugnato, il termine per ricorrere in questa sede contro il li cenziamento decorreva dalla data di esecuzione del provvedi mento.

« Per tali motivi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, mentre le spese del giudizio, ricorrendo giusti motivi, possono essere compensate ».

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