+ All Categories
Home > Documents > Rivista di Giurisprudenza Amministrativa

Rivista di Giurisprudenza Amministrativa

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: nguyenduong
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
4
Rivista di Giurisprudenza Amministrativa Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 11 (1963), pp. 475/476-479/480 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153452 . Accessed: 28/06/2014 11:05 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.0.146.7 on Sat, 28 Jun 2014 11:05:46 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: Rivista di Giurisprudenza Amministrativa

Rivista di Giurisprudenza AmministrativaSource: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 11 (1963), pp. 475/476-479/480Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153452 .

Accessed: 28/06/2014 11:05

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 193.0.146.7 on Sat, 28 Jun 2014 11:05:46 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Rivista di Giurisprudenza Amministrativa

475 PARTE TERZA 476

gli altri soggetti, oui e stata notificata l'impugnazione, non

si sono costituiti.

Diritto. — In ordine al ricorso proposto dall'avv. Scar

cella difetta la giurisdizione di questo Consiglio. Col prov vedimento impugnato, infatti, non si e voluto esercitare

un potere discrezionale di revoca del la nomina precedente mente posta in essere, ma si e procedato alia, sostitnzione

del ricorrente sul presupposto che la sua nomina fosse ri

masta priva di effieacia per difetto di accettazione.

Con la impugnazione si eontesta la esattezza di taJe

tesi sostenendosi che era giä' sorto lo ius in officio da

parte dell'avv. Scarcella ed invocandosi la tutela avverso

la lesione di tale situazione giuridiea soggettiva, situazione

che, airinfuori dei casi in oui ne sia consenHto il sacrificio

per preminenti motivi di interesse pubblioo, e indubbia

mente protetta dall'ordinamento in via diretta, rientrando in

quella eategoria clie, con e.šprevsione ormai tradizionale, si usa definire dei diritti rifiessi, diritti cioe riconosciuti al

singolo perche si 6 ritenuto ohe questo sia il modo di meglio soddisfare l'interesse generale cui sono collegati.

Ne consegue che, non invocandosi la tutela di un in

teresse legittimo, bensi di un diritto soggettivo. la giuris dizione spetta ai tribunali ordinari.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle

spese e degli onorari del giudizio. Per questi motivi, ecc.

Rivista di Giurisprudenza Amministrativa

Piano regolatore, di ricostruzione v disciplina delle costruzioni — Refjolamcnto edilizio di Diano Ma rina — Distanze fra cdiiici — Norma d'intcressc

generate — Consegucnzr in tema di giurisdizioiie

(Cod. civ., art. 873).

L'art. 9 del regolamento edilizio di Diano Marina, ehe, in considerazione dell'interesse gonerale relativo all'as setto urbanistico del centro abitato di quel Comune, pre serive una distanza fra gli edifici diversa da quella fissata dal eodice civile, non e da considerarsi disposizione inte

grativa di questo ; delle relative controversie e pertanto competente a conoscere il Consiglio di Stato. (1)

Consiglio di Stato ; Sezione V; decisione 18 ottobre

1963, n. 864 ; Pres. Gallo P., Est. Fortini del Giglio ; Bot tino (Avv. Durante, Magrone) c. Comune di Diano Marina.

(1) Nella nota redazionale a Cass. 5 dicembre 1963, n. 3084 (in questo fascicolo, I, 2344), sono stati rilevati, da un lato, il divario, tra Cassazione e Consiglio di Stato, corrente sulla iden tificazione degli effetti, del carattere generale o particolare del l'interesse, a soddisfare il quale le disposizioni di regolamento edilizio comunale sono indirizzate, e, dall'altro lato, la diversita dslla parte, contro la quale il privato, ehe si assumeva leso dalla violazione della norma regolamentare, ha proposto la domanda neile due controversie, decise dalla Cassazione e dal Consiglio di Stato.

Quali espressioni nella giurisprudenza del Consiglio sulla specifica questione, decisa dalla pronuncia riportata, si registra quanto segue :

— per la V Sezione 19 maggio 1962, n. 405, ined. (Foro it., Rep. 1962, voce Piano regolatore, n. 206), le questioni relative a distanze tra le costruzioni, insorgenti, in materia edilizia, da rapporti di vicinato, regolati da norme del regolamento comu nale, integrative delle disposizioni del codice civile e poste esclu sivam3nte nell'interesse privato, esulano dalla giurisdizione del Consiglio di Stato ;

— per la V Sezione 24 febbraio 1962, n. 164 {ibid., n. 207 ; Foro amm., 1962, I, 518), « e poi incontestable la sussistenza della competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato. La con troversia non concerne questioni insorgenti da questioni di vici nato, regolate da norme poste esclusivamente nell'interesse pri vato, nel qual caso la tutela-giurisdizionale sarebbe effettivamente esperibile solo dinanzi aH'autoritä giudiziaria ordinaria. II ricor

rente, invece, fa valere quale titolare della suddetta situazione d'interesse legittimo, soltanto la violazione di norme c. d. di

azione, poste neli'interesse pubblico a disciplinare 1'attivitä. della

pubblica Amministrazione nel rilascio delle licenze edilizie »

(nella specie il ricorso era stato proposto e venne accolto perch& ehi aveva chiesto la licenza non aveva presentato i documenti indicati e le fornite informazioni prescritte nel regolamento);

— per la V Sezione 14 ottobre 1961, n. 530 (Foro it., Rep. 1961, voce eit., nn. 178, 179), le disposizioni delle norme «igie nico-edilizie » di un comune che stabiliscono le distanze che de vono esistere tra terrapieni e fabbricati, non integrano le norme del codice civile in tema di vicinato e rientrano, quindi, nella

giurisdizione del Consiglio di Stato, perche sono applicabili anche

quando terrapieni e fabbricati fanno parte dello stesso fondo ; — per la V Sezione 18 marzo n. 161 e 4 giugno n. 383

del 1960 {id., Rep. 1960, voce eit., nn. 193, 194), le questioni relative alia distanza di una nuova costruzione dal confine di

proprieta altrui, che si assume violata da una licenza edilizia, esulano dalla giurisdizione del Consiglio di Stato, in quanto riguardano diritti soggettivi;

— per la V Sezione 19 dicembre 1958, n. 1112 (id., 1959, III, 51, con nota di richiami), rientra nella giurisdizione del

Consiglio di Stato l'impugnazione della licenza edilizia per vio lazione di norme che prescrivono il rapporto limite tra super ficie coperta e scoperta, ovvero determinano il limite di frazio nabilita e nuova utilizzazione di aree circostanti ad edifici gia eseguiti e destinate a restare scoperte a servizio di questi ultimi, in relazione ai vari tipi di costruzione, ovvero stabiliscono la distanza dal ciglio stradale ; nella motivazione si legge che il

giudice ordinario e competente a conoscere della violazione di norme di regolamenti edilizi « quando si tratti di norme che, ai sensi dell'art. 872 cod. civ., attengano ai rapporti di vicinato

contemplati o richiamati negli art. 873 a 907 dello stesso codice, ovvero quando la pretesa consiste nel risarcimento del danno. In tutti gli altri casi la posizione del terzo 6 una posizione d'in teresse legittimo, e la violazione delle norme edilizie che rende

illegittima una determinata licenza puö e deve essere dedotta in questa sede appunto quale motivo di impugnativa della licenza stessa ».

In dottrina, cons., da ultimo, Mazzarolli, I piani regola tori edilizi nella teoria giuridica della piani ficazione, 1962, pagg. 403 segg. e note 28 e 66 (ivi ulfceriori richiami dottrinali).

* * *

La Sezione ha cosi motivato : «II ricorso merita accoglimento. Fondato e, infatti, il primo mezzo d'impugnazione col quale il Bottino deduce la violazione degli art. 9 e 28 del regolamento edilizio del Comune di Diano Marina, in relazione agli art. 32 e 31 della legge 17 agosto 1942 n. 1150.

« Relativamente alia dedotta violazione dell'art. 9 del citato

regolamento edilizio, ai fini dell'accertamento della giurisdizione di questo Consiglio di Stato in ordine alia questione in esame, va osservato che le norme dei regolamenti edilizi che elevano il limite miniino di distanze, prescritto dall'art. 873 cod. civ., non sempre sono da considerarsi disposizioni integrative del codice civile sulle distanze tra costruzioni, giacche dette norme regolamentari possono essere dettate, principalmente, o per garantire l'am

piezza dei cortili (necessita igieniche) o per tutelare l'estetica e Le esigenze urbanistiche dei centri abitati. Pertanto, di fronte a tali norme, le situazioni soggettive dei privati sono configurabili come interessi legittimi tutelabili dinanzi al giudice ammini strativo.

«Ciõ premesso, puõ affermarsi che il citato art. 9, con cui viene fissata in m. 4 la distanza tra gli edifici, non sia una norma

integrativa delle disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato, bensi di tutela d'interessi generali, essendo stato esso dettato, appunto, in ordine all'assetto urbanistico del centro abi tato del Comune di Diano Marina. In conseguenza, a decidere sulla presente controversia e competente questo Consiglio di Stato.

« Con rimpugnato provvedimento, Giuseppe, Anita e Clara

Ricchieri, sono stati autorizzati ad ampliare e sopraelevare la loro casa di abitazione civile. Detta licenza si appalesa, con tutta evidenza, illegittima in quanto, come risulta dalla plani metria versata in giudizio e come, peraltro, e stato riconosciuto dalla stessa Commissione edilizia, la costruzione 6 stata auto rizzata ad una distanza di gran lunga inferiore ai m. 4, fissata dall'art. 9 del regolamento, dal confine.

« In ordine, poi, all'autorizzata sopraelevazione del preesi stente fabbricato dei Ricchieri, va rilevato che essa e in contrasto con l'art. 28 dello stesso regolamento edilizio, il quale dispone : « e vietata la sopraelevazione o l'ampliamento di edifici esistenti che non soddisfacciano, in sede di progettazione, alle norme del presente regolamento » compresa, quindi, la norma contenuta nel citato art. 9 che fissa le distanze minime tra gli edifici.

This content downloaded from 193.0.146.7 on Sat, 28 Jun 2014 11:05:46 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Rivista di Giurisprudenza Amministrativa

477 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 478

« Nd, peraltro, la licenza in questione puõ ritenersi legit tima sotto l'aspetto di licenza in deroga. L'art. 64 del regola mento edilizio riconosce al sindaco il potere discrezionale di auto L-izzare la licenza edilizia in deroga a determinate norme conte nute nel regolamento medesimo. Tale potere per6, subordi

nato, oltre che al conforme parere della commissione edilizia, a

quello della sezione urbanistica compartimentale e della soprin tendenza ai monumenti per la Liguria, limitatamente « per la attivazione di costruzioni alberghiere ed altri edifici di pubblica utility, perche aventi particolari caratteristiche monumentali ed architettoniche » ; caratteristiche che debbono essere esplici tamente riconosciute ed indicate nella motivazione dei singoli nulla osta ».

Tasse e imposte comunali — Imposta di famiglia — Reddito — Detrazioni — Intercssi passivi (R. d.

14 settembre 1931 n. 1175, t. u. finanza locale, art. 117).

Tra gli oneri detraibili ai fini deH'imposta di famiglia van compresi gli interessi bancari su mutui contratti per

migliorare ed attrezzare l'azienda agricola del contri

buente. (1)

Commissiolie centrale delle imposte ; Sezione tributi lo

cali ; decisione 29 maggio 1962, n. 59863.

(1) Non constano precedenti specifici editi. Oonformi : per 1'imposta complementare sul reddito C. centrale 6 febbraio 1962, n. 54176, Foro it., 1962, III, 407 ; per quella di successione e

straordinaria progressiva sul patrimonio la stessa Commissione 22 aprile 1961, n. 42368, id., Rep. 1962, voce Tasse comunali, n. 159 e 17 gennaio 1961, n. 35988, id., Rep. 1961, voce cit., n. 187. Contra sempre della Commissione centrale: per la pro gressiva straordinaria 1947 : 14 aprile 1956, n. 80910, id., Rep. 1956, voce cit., n. 128 ; per i premi dell'assicurazione vita, 23

gennaio 1960, n. 23887, id., Rep. 1960, voce cit., n. 142.

* * *

La decisione & cosi motivata : « La Oiunta prov. amm. nella

decisione impugnata ha ritenuto non ammissibili le detrazioni di interessi passivi per non avere il ricorrente dimostrato che la sua posizione debitoria deriva da una gestione passiva della sua azienda agricola e che invece i debiti appaiono contratti al fine del miglioramento fondiario e per una piu completa attrezza tura meccanica. Comunque risulta pacifico per ammissione sia della Giunta sia del Comune che il ricorrente ha delle posizioni debitorie in relazione alle quali ha degli oneri passivi per il paga mento degli interessi. Il tutto & documentato in atto in base a

dicliiarazioni della Banca popolare di Padova e Treviso e della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

« 13 noto che l'art. 117 t. u. per la finanza locale alla lett. a

dispone che nella determinazione dell'imponibile deve tenersi conto tra l'altro di «altri oneri patrimoniali che gravano » i L-edditi o proventi. Secondo giurisprudenza costante di questa Commissione, gli interessi per debiti contratti in relazione a pro priety immobiliari ed a gestioni di azienda, debbono essere com

presi nella dizione generica degli altri oneri patrimoniali. Ne

puõ seguirsi il Comune e la Giunta nella tesi che nella fattispecie la posizione debitoria del contribuente non e inerente ad una

gestione passiva dell'azienda ma e inerente a miglioramenti fondiari e ad attrezzature meccaniche. Una distinzione del ge nere non & nella legge n& puõ essere effettuata : le passivitä consistenti negli interessi da pagare alle banche vanno comunque detratte.

« Occorre quindi che la Giunta prov. amm. riprenda in esame il ricorso e definisca il reddito imponibile anche in relazione alle effettuate detrazioni per le predette passivitä ».

Registro — Societä per azioni — Modifiche statu

tarie dell'oggetto — Qualifieazione — Fattispecie

(Cod. civ., art. 2436 ; r. d. 30 dicembre 1923 n. 3269,

legge del registro, art. 8 ; all, A, art. 1, 81, 83).

Ai fini della imposta di registro non si ha costituzione

di nuova societä, nel caso di una societä per azioni che, anno vera ndo nel suo oggetto attivitä industriali e interes

senze in aziende affini, trasferisca ad altra societa, deJIa

quale era gia partecipe, tutto il complesso industriale a

fronte di azioni della societa concentrante, ed assuma la

qualifica di finanziaria. (1)

Commissione centrale delle imposte ; Sezione V ; de cisione 23 marzo 1962, n. 83834.

(1) Sulla questione specifica non risultano precedenti editi. Nel senso che, al fine di accertare se siasi fatto luogo alia costituzione di altra societa, occorra indagare, a norma dell'art. 8 della legge del registro, quale sia stata la effettiva identity delle parti, v. Min. finanze 25 luglio 1960, n. 133422, Foro it., Rep. 1960, voce Registro, n. 453 (trattavasi di trasformazione di societa di un tipo in societa di altro tipo) ; Cass. 14 luglio 1952, n. 2183 (id., 1953, I, 1564, con nota di richiami), eitata nella motivazione della presente.

* * *

La Commissione ha cosi motivato : « Occorre ricordare, in linea di fatto, che la Filatura di Tollegno, con atto Raimondi del 2 gennaio 1946, trasferi le proprie aziende industriali alia Society filatura e tessitura di Tollegno, a scopo di concentra zione, e ne ebbe in corrispettivo 60.000 azioni. In conseguenza di questa operazione, la sua attivitä (che, secondo lo statuto, consisteva « nella industria e nel commercio dei filati di lana e di altre fibre tessili» con possibilitä di prendere sotto qual siasi forma interessenze ed acccrdi con altre aziende aventi interessi affini o connessi col proprio, e di compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale e finanziaria, mobiliare od immobiliare utile aH'attivitä sociale) si ridusse concretamente all'amministrazione del suo portafoglio titoli. Se ben si considera questo cambiamento (con i concetti affermati dalla prevalente dotlrina), nella scstanza la Society ha continuato, dopo la con centrazione, ad essere interessata nell'esercizio di quel ramo di industria che formava il suo principale oggetto sociale, sebbene tale esercizio sia stato fatto a mezzo dell'altra societa (la societa concentrataria) della quale essa possedeva le azioni e quindi era partecipe. La concentrazione ha prodotto perciõ una limi tazione dell'oggetto sociale e non un vero e proprio cambiamento di questo. Con l'atto del 24 novembre 1954, sul quale cade l'attuale controversia, l'assemblea della Filatura di Tollegno ha deliberato di cambiare la sua denominazione in « Finanziaria

Tollegno » e di definire il suo oggetto sociale nel mcdo seguente : « assunzione di partecipazione in altre societä o enti, firianzia mento tecnico e finanziamento delle societa ed enti nei quäli partecipa, compravendita, possesso, gestione e collocamento di titoli pubblici e privati».

« Non si puö negare che la deliberazione abbia sostanzial mente modificato l'oggetto sociale ; ma non si puö nemmeno disconoscere che una parte di tale oggetto, cioe un primo nucleo di attivitä rientrante nell'oggetto medesimo fosse giä previsto dall'originario statuto della Societa, ed inoltre giä sussistesse in concreto dopo la concentrazione del 1946. Lo statuto dell'8

aprile 1900 (data di costituzione della Societa) prevedeva— come si e accennato — la possibilitä di compiere qualsiasi operazione finanziaria, che giovasse alla attivitä sociale. Praticamente, poi, la Societä dal 1946 al 1954 si era occupata della gestione delle azioni, in suo possesso, della societä concentrataria.

« Questo nucleo di attivitä & portato ad una sfera di mag giore ampiezza con la deliberazione del 1954 che ha previsto anche la gestione di partecipazioni in qualsiasi altra societa o ente, con le relative operazioni di acquisto, vendita, colloca mento, ecc. di titoli.

« Quando nel 1954 la Societä ha cambiato nome, essa 11011

possedeva impianti industriali; aveva soltanto le azioni che for mavano il corrispettivo del trasferimento delle sue aziende alia societä concentrataria. Se in quel momento non fossero esistite

disposizioni fiscali di favore per le concentrazioni di societä, il trasferimento (cioe l'apporto) delle aziende, con i relativi

impianti, sarebbe stato assoggettato ad imposta proporzionale di registro, ma da tale imposta sarebbe rimasto esente il corri

spettivo del trasferimento, costituito dalle azioni della concentra

taria, assegnate alla societä apportante. « Premessi questi rilievi, i quali valgono a chiarire la posi

zione del problema, si tratta ora di stabilire se la deliberazione del 1954, in quanto ha modificato la denominazione e l'oggetto sociale, possa considerarsi come atto comportante la estinzione della Societä e la creazione di un nuovo ente, cui la prima abbia

apportato il suo patrimonio. « Non possono ritenersi decisive, in proposito, le due consi

derazioni che sono state accolte dalla Commissione provincial^ .

This content downloaded from 193.0.146.7 on Sat, 28 Jun 2014 11:05:46 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: Rivista di Giurisprudenza Amministrativa

PARTE TER2A 480

Senza dubbio, la deliberazioiie della assemblea comporta un forte ampliamento dell'oggetto sociale, ma la qualita o 1'intensity del cambiamento non puö avere, in genere, rilevanza giuridica a questo fine. Correttamente ha osservato la Society nella sua memoria difensiva che la legge non autorizza distinzioni tra modificazioni radicali ed altre. Ciö che ha importanza, & la sostanza degli effetti giuridici ed economici dell'atto, e se questa non & tale da determinare la costituzione di un nuovo ente, e del tutto superfluo ricercare se il mutamento dell'oggetto sia stato radicale o ineno. Comunque, si & gi& visto che non vi £ stata una innovazione ab imis, ma soltanto un allargamento — sia pure notevole — di compiti che in mice erano gi& previsti dallo statuto originario.

«In secondo luogo, la Gommissione provinciale ha fatto richiamo alia decisione di questa Commissione centrale n. 27858 dell'8 ottobre 1951, la quale ebbe ad affermare che : il riconosci mento della impossibility di conseguire 1'oggetto della society, congiunto alia deliberazione di intraprendere un nuovo lavoro, significa chiaramente che la volonty dei soci si e determinata nel senso di porre fine alla societa e di dar vita ad un nuovo

ente, con altro specifico oggetto sociale, di gran lunga diverso dal precedente. Ma £ da osservare che (anche quando si volesse ammettere la possibility di una presunzione di estinzione di societa o di costituzione di nuovo ente, che si verificherebbero senza le formalita tassativamente imposte dal codice civile) la base essenziale della decisione sõpra eitata & stato 1'esplicito riconoscimento, nella fattispecie allora esaminata, delle impos sibility di conseguire 1'oggetto sociale, riconoscimento che non esiste affatto nel caso attualmente in discussione. A1 contrario, si pud dire che l'assemblea ha deciso di mantenere in vita la

societa, allargando quella attivita finanziaria, che era giA com

presa fra i suoi compiti originari. « Secondo I'art. 2272 cod. civ. la societa si scioglie : 1) per

decorso del termine ; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibility di conseguirlo ; 3) per la volonty di tutti i soci; 4) per la mancanza della plurality dei

soci; 5) per altre cause previste dal contratto sociale. « II cambiamento della denominazione e dell'oggetto della

society non e compreso fra le suddette cause di scioglimento. Si puõ aggiungere che in linea generale il mutamento di uno o

piü elementi della society, che«non siano esplicitamente contem

plati nell'art. 2272 cod. civ. — siano essi formali o sostanziali,

soggettivi od oggettivi — non produce di per s6, cioe necessaria

mente, l'estinzione della society. In questo senso si e pronunciata la Suprema corte di cassazione (Sez. I) nella sentenza del 14

luglio 1952, n. 2183 (Foro it., 1953, I, 1564), la quale peraltro ha aggiunto che, dovendosi avere riguardo, per il disposto del

l'art. 8 della legge del registro, alla intrinseca natura ed agli effetti dell'atto, bisogna indagare, caso per caso, quale sia stata la volonty dei contraenti nell'atto sociale modificativo e quali effetti essi abbiano voluto raggiungere.

« L'essenza della questione si trova, dunque, nella indagine della natura intrinseca dell'atto e dei suoi effetti. Questa inda

gine, nel caso in esame, porta ad escludere che siasi võluta l'estinzione della Society, la creazione di un nuovo ente e la tras missione a titolo oneroso del patrimonio della prima al secondo.

« Infatti : « a) non emergono dalla deliberazione elementi che pos

sano fare ritenere implicita la volontä di sciogliere la Societä, non vi 6 alcun accenno a dimissioni del consiglio di amministra zione per esaurimento del suo compito, rie a convocazione di assemblea straordinaria per proporre lo scioglimento e la li

quidazione ; ' b) non si õ decisa alcuna variazione nel capitale, n«' nel

tipo della society, che era e resta society per azioni; t c) non si 6 previsto un oggetto sociale completamente

nuovo o nettamente diverso da quello originario ; bensi — come si e giä visto in precedenza — vi 6 stato un ampliamento dell'og getto (attivitä finanziaria) che era rimasto quale scopo della Society dopo la concentrazione del 1946, ossia dopo il trasferi mento delle aziende industriali alia society concentrataiia ;

« d) la nuova formulazione dell'oggetto sociale e la nuova denominazione della Society rispondono alia constatazione dello stato di fatto che si era determinato dopo la concentrazione, quando la SocietA, perdute le sue aziende industriali, si era ridotta a gestire il suo portafoglio di titoli azionari (attivitä finanziaria). Questo mutamento perõ era avvenuto nel 1946 ; se ne sono tratte alcune conseguenze fori nali nel 1954. Se non si

poteva affermare nel 1946 che la concentrazione avesse deter irinato la creazione di una nuova Society sostituitasi alia Fila tura di Tollegno, non si puõ, a maggior ragione, ravvisare tale creazione nel 1954 quando nessun mutamento essenziale si era verificato dal 1946 in poi ».

Trieste — Imposta ordinaria sul patrimonio — De crcto oommissariale di soppressione — Que stionc dincost ituzionalit 11 noil maniiestamente inlundata (Costituzione della Kepubblica, art. 23, 76, 77 ; d. Commiss generale in Trieste 30 diceixibre 1957 n. 200, soppressione dell'imposta ordinaria sul patri monio, ecc.).

Non e manifestamente infondata (e sene rimette quindi l'esame alia Corte costituzionale) la questione d'incostitu

zionalitä del decreto 30 dicembre 1957 n. 200 del Commis

sario generale del Governo italiano, cbe sopprime, tra

l'altro, in Trieste l'imposta ordinaria sul patrimonio, in rife

rimento agli art. 23, 76 e 77 della Costituzione. (1).

Commissione proTinciale"delle imposte di Trieste ; or

dinanza 13 maggio 1963 (Oazzetta ufficiale 26 ottobre 1963, n. 81) ; Pres. Falehi P. ; Soc. Arrigoni.

(1) II testo deH'ordinanza e riprodotto su Le Leggi, 1963, L864. V., in proposito, Cons. Stato, Ad. plen., 27 ottobre 1961, il. 19, 29 dicembre 1961, n. 24, Foro it., 1962, III, 1, con nota di

lichiami, cui adde, Capotorti, id., 1962, IV, 113 ; Oammarata, in questo volume, IV, 12.

FINE BELLA I'ARTE TERZA

This content downloaded from 193.0.146.7 on Sat, 28 Jun 2014 11:05:46 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended