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Rivista di giurisprudenza amministrativa

Date post: 30-Jan-2017
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Rivista di giurisprudenza amministrativa Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 3 (MARZO 1985), pp. 137/138-139/140 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23177495 . Accessed: 28/06/2014 13:02 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.80 on Sat, 28 Jun 2014 13:02:52 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Rivista di giurisprudenza amministrativaSource: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 3 (MARZO 1985), pp. 137/138-139/140Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177495 .

Accessed: 28/06/2014 13:02

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

6, d.p.r. n. 634/72, e 6 tabella A allegata allo stesso decreto

presidenziale — rientra in una questione che, pur innestandosi

sulla precedente, in generale, si presentò e trovò soluzione anche

in vigenza della abrogata normativa e cioè: se, allorquando più

persone prestano fideiussione per un medesimo debitore e per lo

stesso debito, congiuntamente iti uno stesso atto negoziale, la

obbligazione in garanzia, cosi cumulativamente negoziata, debba

essere sottoposta a tassazione unica oppure a tante tassazioni

quanti sono i fideiussori.

Neppure su tale punto questo collegio può recepire le conclu

sioni raggiunte dal giudice d'appello.

Escluso, come sopra esposto, che possa essere fruttuosa, al fine

delimitato, la ricostruzione storico-normativa, illustrata in decisio

ne e sostenuta anche dall'ente impositore, va osservato che la

soluzione della questione impinge e va attinta esclusivamente

nella/dalla vigente normativa.

L'art. 1946 c.c., disponendo sulla fideiussione prestata da più

persone, non accenna al requisito della congiunzione dei vincoli

fideiussori; tuttavia, una tale congiunzione si trae indiscussa dal

sistema, sia nei confronti del debitore quanto rispetto ai fideius

sori, tra loro.

Infatti, nell'ipotesi in esame — confideiussione — oltre ad una

obbligazione solidale con il debitore, quindi, oltre ad una

coincidenza dell'oggetto delle singole fideiussioni, esiste anche un

legame solidale tra garanti, un rapporto interno — mandato

reciproco, rappresentanza reciproca, ecc. — tra confideiussori, che

oltre ad essere incentrato sulla « convergenza » delle singole

volontà sulla medesima obbligazione di uno stesso debitore,

fonda, altresì', su di « un regolamento interno » — espresso o

tacito, ma sempre, comunque, esistente, anche come presunto —

volto alla espressione e tutela dell'interesse collettivo di tutti i

fideiussori e di ciascuno di essi, anche ai fini di una eventuale

azione di regresso.

La confideiussione, quindi, si presenta come una obbligazione:

a) sotto l'aspetto soggettivo: collettiva, in quanto unisce, in un

vincolo unitario, una pluralità di fideiussori, per mezzo non di

una risultante ma di un'unica volontà di pari segno, intensità, direzione ed effetti; volontà che congiuntamente operano e

collaborano in misura indifferenziata alla determinazione dell'uni

co evento, collettivamente predisposto e voluto; congiunta, in

quanto comprende, in complesso, in unica espressione ed esterna

zione, più vincoli e per la medesima ragione — rafforzamento della situazione giuridica del debitore — ragione che, del tutto

indipendente dal numero dei fideiussori ma in funzione solo della

loro « complessiva potenzialità », non modifica l'oggetto garantito, pur accrescendone la garanzia;

b) sotto l'aspetto soggettivo, pur essendo formata tecnicamente

da una pluralità di soggetti e composta da una pluralità di vincoli e rapporti, tanti quanti sono i fideiussori, si presenta, del

pari, unitaria, in rapporto alla obbligazione garantita, in quanto non risultante ma conglutinato di identiche volontà, dirette allo stesso scopo ed ordinate ad unico effetto in unico, contestuale atto negoziale, indipendentemente dal numero dei garanti e dal

principio della reciprocità, nei rapporti interni; ancora, sotto il

profilo che interessa, è ancorata esclusivamente alla somma

garantita, che è l'unico oggetto della obbligazione principale,

rappresenta l'unico potenziale valore strumentale dell'atto con

fideiussorio, dovendosi escludere che ciascuno dei confideiussori si

presenti garante di diversa obbligazione o che il numero e la

soggettività di essi possano influire, modificandola, sulla obbliga zione garantita.

Infatti, i garanti non operano una trasmissione di valori o di

diritti attuali, ma sono ad essi estranei, né aggiungono elemento

modificatore alla somma garantita, né assumono, su di loro,

l'obbligazione del debitore principale, ma soltanto la rafforzano

con una diversa obbligazione « contestuale », in garanzia; la stessa

garanzia, con gli stessi effetti o, forse, con effetti maggiori, che si

potrebbe attingere prestando unico fideiussore a potenzialità

economica pari o superiore alla somma delle potenzialità dei

singoli confideiussori.

Tale sostanziale unitarietà è confermata, quanto ad effetti,

dalla circostanza che l'adempimento, prestato da uno qualsivoglia dei confideiussori, libera tutti gli altri e la obbligazione si

Il Foro Italiano — 1985 — Parte III- io.

ripartisce, nei rapporti interni dei confideiussori, in proporzione

alla loro partecipazione.

D'altra parte, lo stesso art. 41, punto 6, accomuna ogni forma

e tipo di garanzia reale e personale, indiscriminatamente.

Discende che, nella tassazione di un negozio giuridico costi

tuente ius fideiussori cumulatum praestati, a termine della vigente

normativa, la imposta graduale di registro dovuta va rapportata

alla sola somma garantita, indipendentemente dal numero delle

persone che prestano garanzia cumulativa, in quanto trattasi di

obbligazioni, quanto ad effetto, soggettivamente, collettive e di

sgiunte, ed obiettivamente, sostanzialmente e strumentalmente,

unitarie.

Rivista di giurisprudenza amministrativa Pensione civile, militare e di guerra — Ratei di pensione

liquidata in via provvisoria — Somme non dovute riscosse in

buona fede — Ripetibilità — Questione non manifestamente

infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; 1. 29 aprile 1949 n.

221, adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e mili

tare dello Stato, art. 23; d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, t.u.

sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari

dello Stato, art. 206).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 1. 29 aprile 1949 n. 221, nella parte in

cui prevede la ripetibilità di somme non dovute, riscosse dal

pensionato statale sui ratei della pensione liquidata in via

provvisoria, quantunque percepite in buona fede, in relazione

all'art. 206 d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, in riferimento all'art.

3 Cost. (1)

Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia; ordinanza 10 novembre 1983 {Gazz. uff. 29 agosto 1984, n. 238);

Pres. Rizzoli; Ramondini Zuliani c. Min. tesoro ed altra.

(1) Per altra questione di costituzionalità sollevata in riferimento al

principio della non ripetibilità di somme indebitamente corrisposte al

pubblico dipendente e percepite in buona fede, recepito dall'art. 206

d.p.r. 1092/73, v. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, ord. 12 ottobre 1983, Foro it., 1984, III, 487, con nota di richiami.

Sul principio della non ripetibilità di somme indebitamente corri

sposte e percepite in buona fede v. pure Cons. Stato, ad. plen., 5 dicembre 1984, n. 21, dn questo fascicolo, III, 92, con nota di richiami.

Impiegato dello Stato e pubblico — Quote di aggiunta di

famiglia per prole minorenne — Diritto del personale femmini

le solo in caso di disoccupazione del marito — Questione non

manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 36,

37; 1. 11 aprile 1950 n. 130, miglioramenti economici ai

dipendenti statali, art. 4; 1. 8 aprile 1952 n. 212, revisione del

trattamento economico dei dipendenti statali, art. 8).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, 4° comma, 1. 11 aprile 1950 n. 130,

(come sostituito dall'art. 8 1. 8 aprile 1952 n. 212) nella parte in

cui subordina il diritto della donna lavoratrice all'aggiunta di

famiglia per i figli a carico alla situazione di disoccupazione del

marito, precludendole tale diritto, in alternativa al coniuge

lavoratore, anche quando questi non sia percettore di detti

assegni, in riferimento agli art. 3, 36 e 37 Cost. (1)

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PARTE TERZA

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna; or

dinanza 25 maggio 1983 (Gazz. uff. 18 luglio 1984, n. 197); Pres.

Michelotti; Vaccari c. Comune di Casalecchio di Reno.

(1) La questione è stata sollevata, negli stessi termini, da T.A.R.

Lazio, sez. II, 11 febbraio 1981, n. 143, Foro it., Rep. 1981, voce

Previdenza sociale, n. 651.

Corte cost. 7 aprile 1983, n. 83, id., 1983, I, 1829, con nota di

richiami, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4, 5° comma, 1.

130/50, come modificato dall'art. 8 1. 212/52, nella parte in cui, senza

razionali giustificazioni, introduceva limitazioni al diritto del personale femminile coniugato alle quote di aggiunta di famiglia per la prole minorenne in caso di disoccupazione del marito, prevedendo la

corresponsione di dette quote per un periodo limitato e discontinuo,

determinato in non più di due anni e non reiterabile se non fosse

trascorso almeno un anno dal compimento del suddetto periodo.

Valore aggiunto (imposta sul) — Bolla di accompagnamento dei

beni viaggianti — Mancata o inesatta compilazione — San

zione pecuniaria non rapportata all'entità della violazione —

Questione non manifestamente infondata di costituzionalità

(Cost., art. 76; 1. 9 ottobre 1971 n. 825, delega legislativa al

governo della repubblica per la riforma tributaria, art. 10;

d.p.r. 6 ottobre 1978 n. 627, norme integrative e correttive del

d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, concernente istituzione e discipli

na dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega

prevista dall'art. 7 1. 10 maggio 1976 n. 249, riguardante

l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di ac

compagnamento dei beni viaggianti, art. 7).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costi

tuzionale dell'art. 7, 1" comma, d.p.r. 6 ottobre 1978 n. 627, nella

parte in cui, in caso di mancata o inesatta compilazione dei docu

menti di accompagnamento dei beni viaggianti, fissa una" sanzione

pecuniaria non commisurata all'effettiva entità oggettiva e sogget

tiva delle violazioni alle norme tributarie, in relazione all'art. 10,

n. 11, 1. 9 ottobre 1971 n. 825, in riferimento all'art. 76 Cost. (1)

Commissione tributaria di I grado di Belluno; ordinanza 15

novembre 1983 (Gazz. uff. 5 settembre 1984, n. 245); Pres. Vita

liano; ric. De Lorenzo Poz.

(1) La commissione rileva che la sanzione pecuniaria, fissata da un

minimo di un milione ad un massimo di tre milioni, dovrebbe

contemplare tutti i casi di violazione delle norme del d.p.r. 627/78 e

che tale scarto è quindi insufficiente a rappresentare e ad equilibrata mente punire la vasta gamma dei comportamenti sanzionati. Nel caso

di specie era stata applicata la sanzione di un milione, in quanto la

bolla di accompagnamento si riferiva a 38 montature di occhiali,

mentre in realtà era risultato che la quantità trasportata era di 43

montature (il valore delle 5 montature non computate nella bolla si

aggirava sulle 20.000 lire). Nel senso che costituisce illecito amministrativo, sanzionato ai sensi

dell'art. 7, 1° comma, d.p.r. 627/78, la inesatta indicazione nella

bolletta di accompagnamento del numero dei colli della merce traspor

tata, v. Comm. trib. I grado Bergamo 23 febbraio 1980, Foro it.,

Rep. 1980, voce Valore aggiunto (imposta), n. 274.

Reddito delle persone fisiche (imposta sul) — Oneri deducibili —

Premi per l'assicurazione sulla vita — Condizioni — Questione

non manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3;

d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, istituzione e disciplina dell'im

posta sul reddito delle persone fisiche, art. 10).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, lett. I, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597,

nella parte in cui prevede, ai fini dell'i.r.p.e.f., la deduzione dei

premi di assicurazione sulla vita a condizione che per il periodo

Il Foro Italiano — 1985.

di cinque anni il contratto di assicurazione non consenta la

concessione di prestiti, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)

Commissione tributaria di I grado di Novara; ordinanza 3 ot

tobre 1983 (Gazz. uff. 8 agosto 1984, n. 218); Pres. Caldarera;

Tibaldi c. Ufficio delle imposte dirette di Novara.

(1) Ad avviso della commissione si crea una disparità di trattamento tra chi stipula un contratto le cui clausole non consentano la concessione di prestiti e chi stipula un contratto ove ciò è consentito, ma non si avvalga di tale facoltà nel periodo di cinque anni.

Sulla deducibilità dei premi per l'assicurazione sulla vita v. Comm. trib. centrale 23 giugno 1983, n. 1521, Foro it., Rep. 1983, voce Reddito delle persone fisiche (imposta), n. 178, secondo cui rientra nella nozione di contratto di assicurazione sulla vita la costituzione di rendita vitalizia stipulata tra privato e società assicurativa (contra Comm. trib. I grado Bolzano 1° ottobre 1981, id., Rep. 1982, voce cit. n. 177); Comm. trib. centrale 27 giugno 1983, n. 1560, id., Rep. 1J83, voce cit., n. 195; 20 marzo 1980, n. 3494, id., Rep. 1980, voce cit., n. 145, secondo cui la deduzione è subordinata alla presentazione di idonea documentazione in sede di dichiarazione ovvero in sede contenziosa.

Sul punto v., in dottrina, Campanini, in Bollettino trib., 1979, 863: Ghini, in Rass. iva, 1977, 769.

Per altra questione di costituzionalità in tema di oneri deducibili, ai fini i.r.p.e.f., v. Comm. trib. I grado Como, ord. 13 agosto 1983, Foro it., 1984, III, 459, con nota di richiami.

In ordine agli oneri deducibili per l'i.r.p.e.f., v., da ultimo, Cass. 16 aprile 1984, n. 2440, ibid., I, 2232, con nota di richiami.

Reddito delle persone fisiche (imposta sul) — Oneri deducibili —

Assegni periodici per il mantenimento dei figli a causa di separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio —

Indeducibilità — Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 29, 30, 53; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, art. 10; 1. 13 aprile 1977 n. 114, modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito, art. 5).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. g, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, come modificato dall'art. 5, 1° comma, 1. 13 aprile 1977 n. 114, nella parte in cui, mentre la consente per gli assegni di mantenimento destinati all'altro coniuge, esclude la detraibilità

degli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli, in

conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti

civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità

giudiziaria, in riferimento agli art. 3, 29, 30 e 53 Cost. (1)

Commissione tributaria di I grado di Milano; ordinanza 20

gennaio 1983 {Gazz. uff. 29 febbraio 1984, n. 60); Pres. Attardo; Fiorentino c. Ufficio delle imposte dirette di Milano.

(1) Nel senso che sono deducibili, ai sensi dell'art. 10, lett. g, d.p.r. 597/73, gli oneri sostenuti dal contribuente per il mantenimento del solo coniuge divorziato, mentre per il sostentamento dei figli competo no unicamente le detrazioni soggettive d'imposta di cui all'art. 15 stesso d.p.r., v. Comm. trib. centrale 14 luglio 1983, n. 2077, Foro it., Rep. 1983, voce Reddito delle persone fisiche (imposta), n. 179; 18 gennaio 1982, n. 516, id., Rep. 1982, voce cit., n. 174, secondo cui, prima della modifica introdotta con l'art. 5 1. 114/77, l'originaria formulazione consentiva la deduzione dal reddito degli assegni corri

sposti al coniuge legalmente separato, prescindendo dalla considerazio ne che essi fossero o meno destinati, in tutto o in parte, al mantenimento dei figli; Cass. 23 giugno 1980, n. 3934, id., Rep. 1980, voce Matrimonio, n. 169, la quale ha rilevato non potersi escludere un interesse del coniuge, obbligato al pagamento dell'assegno, alla distin

zione, ai fini tributari, delle somme destinate all'altro coniuge e di

quelle destinate ai figli ad esso affidati.

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