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Rivista di giurisprudenza comunitaria

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Rivista di giurisprudenza comunitaria Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 10 (OTTOBRE 1984), pp. 341/342-343/344 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23178137 . Accessed: 28/06/2014 13:42 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.103 on Sat, 28 Jun 2014 13:42:01 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Rivista di giurisprudenza comunitaria

Rivista di giurisprudenza comunitariaSource: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 10 (OTTOBRE 1984), pp. 341/342-343/344Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178137 .

Accessed: 28/06/2014 13:42

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

Politica regionale

Regolamento del consiglio del 19 giugno 1984 n. 1787/84/CEE, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale (G.U. 28 giugno 1984, L 169, 1; Le leggi, 1984: appendice CE, 94).

Ricerca scientifica e tecnologia

Decisione del consiglio del 24 maggio 1984 n. 84/304/CEE, che

stabilisce un'azione concertata di ricerca della Comunità economi

ca europea relativa all'effetto dei trattamenti e della distribuzione

sulla qualità e sul valore nutritivo dei prodotti alimentari (G.U. 7

giugno 1984, L 151, 46; Le leggi, 1984: appendice CE, 114).

Disposizioni Comuni

Disposizioni finanziarie

Decisione della commissione del 1° aprile 1984 n. 84/278/Euratom, CECA, CBE, concernente la Repubblica italiana, adottata in applica zione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CBE, Euratom, CECA) n. 2892/77 concernente le risorsfe proprie provenienti dall'im

posta sul valore aggiunto {G.U. 22 maggio 1984, L 135, 23).

Rivista di giurisprudenza comunitaria I

Comunità europee — CEE — Prodotti tessili — Origine —

Determinazione — Criteri — Regolamento della commissione — Invalidità (Trattato CEE, art. 30, 177; reg. 27 giugno 1968 n. 802 CEE del consiglio, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci; reg. 10 aprile 1978 n. 749 CEE della commissione, relativo alla determinazione dell'origine dei

prodotti tessili dei capitoli 51 e 53-62 della tariffa doganale comune, adottato in forza del regolamento summenzionato).

Il regolamento della commissione 10 aprile 1978 n. 749, relati

vo alla determinazione dell'origine dei prodotti tessili dei capi toli 51 e 53-62 della tariffa doganale comune (G.U. L 101, pag.

7), è invalido in quanto esclude che le lavorazioni di tintura,

accompagnate se del caso dalla mercerizzazione e dalla gazatura, conferiscano al filato di cotone grezzo il carattere di prodotto

originario del paese in cui queste operazioni sono state effettua

te. (1)

Corte di giustizia delle Comunità europee; sentenza 23 marzo

li983 (causa 162/82); Pres. Mertens De Wilmars, Avv. gen. Slyirn

(conci, conf.); Coysin e altri.

Comunità europee — CEE — Libera circolazione delle merci —

Eliminazione degli oli usati — Sistema nazionale restrittivo — In

compatibilità — Fattispecie (Trattato CEE, art. 30, 34, 90, 177;

direttiva 16 giugno 1975 n. 439 CEE del consiglio, relativa

all'eliminazione degli oli usati).

Le norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci, nonché la direttiva 16 giugno 1975 n. 75/439, concernente l'eli

minazione degli oli usati, non consentono ad uno Stato membro

di organizzare sul proprio territorio il sistema di raccolta o di

eliminazione degli oli usati in modo da vietare le esportazioni destinate ad un eliminatore o rigeneratore autorizzato di un altro

Stato membro. (2)

Corte di giustizia delle Comunità europee; sentenza 10 marzo

1983 (causa 172/82); Pres. Everling, Avv. gen. Rozes (conci,

conf.); Syndicat national des fabricants raffìneurs d'huiles de

graissage e altri c. Groupement d'intérèt économique inter-huiles

e altri.

Ili

Comunità europee — CEE — Prodotti fitosanitari — Condizioni

d'omologazione — Restrizioni nazionali discriminatorie — Di

vieto — Illiceità (Trattato CEE, art. 30, 33, 36, 169; di

rettiva 22 dicembre 1969 n. 70/50 della commissione, relativa

alla soppressione di misure di effetto equivalente alle restrizioni

quantitative non contemplate dal trattato CEE, art. 3).

Riservando ai residenti in Belgio il diritto di domandare

l'autorizzazione o l'omologazione dei disinfestanti ad uso non

agricolo e dei prodotti fitosanitari, il Regno del Belgio è venuto

meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli art. 30 ss.

del trattato CEE. (3)

Corte di giustizia delle Comunità europee; sentenza 2 marzo

1983 (causa 155/82); Pres. Mertens De Wilmars, Avv. gen. Rozes

(conci, conf.); Commissione CE (Rapp. Wagenbaur) c. Regno del

Belgio (Rapp. Hoebaer, Huysman).

IV

Comunità europee — CEE — Ortofrutticoli — Esportazione —

Ente nazionale di controllo — Organismo unico — Obbligo di

affiliazione degli esportatori — Misura restrittiva — Illiceità

(Trattato CEE, art. 30, 34, 177; reg. 18 maggio 1972 n.

1035 CEE del consiglio, relativo all'organizzazione comune dei

mercati nel settore degli ortofrutticoli).

L'art. 34 del trattato CEE e le norme in materia di organizza

zione comune dei mercati del settore degli ortofrutticoli ostano a

che una normativa nazionale stabilisca che un'associazione di

diritto privato designata come ente unico di controllo ai sensi del

regolamento del consiglio 18 maggio 1972 n. 1035, relativo

all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutti

coli, rilasci la dichiarazione di ricevuta ed i certificati di control

lo, contemplati dal regolamento della commissione 24 dicembre

1969 n. 2638, relativo a disposizioni complementari per il control

lo di qualità degli ortofrutticoli messi in commercio nella Comuni

tà, solo a coloro che sono ad essa affiliati. (4)

Corte di giustizia delle Comunità europee; Sezione II; sentenza

7 febbraio 1983 (causa 29/82); Pres. Pescatore, Avv. gen. Rozes

(conci, conf.); Soc. F. Van Luipen en Zn BV.

■(I) Con la sentenza 23 marzo 1983, causa 162/82, la corte ha risolto

la questione pregiudiziale ad essa sottoposta dal Tribunal de police di Strasburgo, vertente sull'interpretazione dell'art. 30 del trattato CEE,

nonché sulla validità del regolamento della commissione 10 aprile 1978

n. 749, relativo alla determinazione dell'origine dei prodotti tessili dei

capitoli 51 e 53-62 della tarlila doganale comune, per poter valutare la

compatibilità col diritto comunitario di azioni penali relative a false

dichiarazioni d'origine emesse all'atto dell'importazione di filato di

cotone. La controversia all'origine del ricorso alla corte può essere riassunta

come segue: 1 amministrazione doganale francese accertava che la

società Wuppertaler (J embricherei und Fàrberei Eduard Goebel

(W.G.F.) con sede in Vvuppertel, aveva sottoposto del filo di cotone

greggio, acquistato soprattutto in Egitto e negli Stati Uniti e messo in

libera pratica nella Repubblica leaerale di Germania, a diverse

operazioni di rifinitura prima di venderlo ad alcuni clienti francesi.

Ritenendo che tali operazioni non consentissero, ai sensi del regolamento n. 749/78, di considerare la Repubblica federale di Germania come

paese d'origine dei filati di cotone, 1 amministrazione doganale francese

intentava procedimenti dinanzi a vari « tribunaux de police » a carico della W.G.f*. e di diverse società e persone interessate alle importazio ni di cui trattasi.

11 Tribunal de police di Strasburgo, ha sottoposto alla corte la

seguente questione pregiudiziale: « Se l'interpretazione del trattato

CfcE, in particolare dell'art. 30 dello stesso, porti a ritenere che il

requisito posto dal regolamento (CEE) della commissione 10 aprile 19/8 n. 749, agli art. 1 e 2 onde attribuire ad alcuni prodotti tessili

la qualificazione giuridica, in riferimento alla normativa doganale, di

prodotto originario di uno Stato membro della CEE, costituisca una misura d'effetto equivalente a restrizione quantitativa ».

>Per quanto riguarda ii reg. 749/78, ia corte, richiamandosi alle sue

precedenti sentenze 31 gennaio 1979, causa 34/78 e causa 114/78, foro ti., 1979, IV, 382, ha osservato che la commissione, nell'adottarlo, non doveva andare al di là dei poteri conferitile dal reg. del consiglio n. 802/68 e, più precisamente, doveva deimire criteri specifici d'origine che fossero conformi ai criteri obiettivi dell'art. 5 del suddetto

regolamento, fondamento giuridico del regofamento d attuazione e fonte

dei poteri esercitati dalla commissione nell'adottarlo. Inoltre, ha affer

mato la corte, rifacenaosi ad una sua precedente sentenza del 26

gennaio 1977, causa 49/76, id., 1977, IV, 316, poiché i criteri specifici di origine adottati dalia commissione nel reg. n. 749/78 sono ricavati dalla classificazione doganale dai prodotti trasformati, ai fini dell'appli cazione del reg. n. 802/68 non basta ricercare i criteri per la

determinazione dell'origine delle merci nella classificazione doganale dei prodotti trasformati, giacché la tariffa doganale comune è stata

concepita in funzione di esigenze particolari, non già al fine di consentire la determinazione dell'origine delle merci.

La commissione, anche se dispone di un margine discrezionale per applicare le nozioni astratte di cui all'art. 5 reg. n. 802/68 a

lavorazioni e trasformazioni specifiche, non può adottare, per la

definizione dell'origine di fili di. cotone, criteri di gran lunga più

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343 PARTE QUARTA

rigorosi di quelli adottati per la definizione dell'origine di merci

analoghi come i tessuti e le stoffe.

iPertanto, la corte ha constatato che il summenzionato regolamento della commissione n. 749/78 è invalido, in quanto esclude che le

operazioni di tintura, mercerizzazione e gazatura conferiscano al filato di cotone il carattere di prodotto originario del paese in cui queste operazioni sono state effettuate, non avendo peraltro la commissione fornito alcuna spiegazione circa le caratteristiche dei prodotti e delle lavorazioni di cui trattasi per giustificare una disparità di trattamento tra l'operazione di tintura ed altri lavori di rifinitura effettuati su tessuti e stoffe da un lato, e sul filato di cotone dall'altro.

Di conseguenza, la questione relativa alla compatibilità dell'art. 30 del trattato GEE con azioni promosse dalle autorità nazionali in base al reg. 749/78, è priva d'oggetto, considerato che la dichiarazione di invalidità di quest'ultimo osta, nei limiti della portata di tale dichiara

zione, alla sua applicazione da parte delle autorità nazionali.

<2) Con la sentenza 10 marzo 1983, causa 172/82, la corte ha risolto la questione pregiudiziale, ad essa sottoposta dal Tribunal de

grande instance di Versailles, vertente sull'interpretazione degli art. 30 e 34 del trattato CEE onde poter valutare la compatibilità col trattato del decreto legislativo francese 21 novembre 1979 n. 79-981, recante

disciplina nel recupero degli olii usati, e dei relativi decreti d'attuazio ne.

Nella causa principale, il « Syndicat national des fabricants raffineurs d'huiles de graissage », nonché altri tredici attori, avevano convenuto in giudizio il « Groupement d'intérèt économique Inter-Huiles », per ottenere che a quest'ultimo fosse vietato di procedere alla raccolta di olii usati in un certo numero di zone geografiche, in quanto il convenuto non sarebbe stato in possesso dell'autorizzazione richiesta dalla normativa francese ed avrebbe effettuato, violando tale nomati-'

va, l'esportazione degli olii raccolti, ili convenuto aveva invece sostenu to l'incompatibilità del d.l. 21 novembre 1979 n. 79-981, e dei due decreti di attuazione di pari data, adottati dal governo francese in attuazione della direttiva del consiglio 16 giugno 1975 n. 75/439, relativa alla eliminazione degli olii usati, con le norme comunitarie sulla libera circolazione: infatti, la suddetta normativa francese sanci sce implicitamente il divieto di esportare gli olii usati all'estero, compresi gli altri Stati membri della Comunità. Pertanto, il Tribunal de grande instance di Versailles ha sospeso il procedimento e ha

sottoposto alla corte la seguente questione pregiudiziale: se l'impossibi lità giuridica, in cui si trovano i raccoglitori di olii usati, di consegnare tali olii ad un'impresa di eliminazione o di rigenerazione di uno Stato membro della GEE, in considerazione delle restrizioni poste dal decreto 21 novembre 1979 n. 79-981, sia compatibile con gli art. 30 e 34 del trattato GEE, i quali vietano le restrizioni quantitative alla esporta zione, nonché tutte le misure d'effetto equivalente.

Ribadita la sua competenza a giudicare in merito a tale questione pregiudiziale, la corte ha sottolineato che, alla luce dell'art. 34 del trattato GBE, che vieta qualsiasi misura d'effetto equivalente a restri zioni quantitative all'esportazione, la direttiva n. 75/439, benché autorizzi gli Stati membri a concedere eventualmente un diritto

esclusivo ad una o più imprese per la raccolta o l'eliminazione degli olii nella zona loro assegnata, non implica necessariamente che ai governi degli Stati membri sia consentito stabilire barriere alle esporta zioni. 'Né, in senso contrario, possono essere accolti gli argomenti sostenuti dagli attori nella causa principale e dal governo francese, quali la necessità economica delle imprese autorizzate all'eliminazione di detti olii di garantirsi la redditività, attraverso la raccolta completa degli olii usati, o la necessità di proteggere l'ambiente.

(3) Con la sentenza 2 marzo 1983, causa 155/82, la corte ha deciso il ricorso proposto dalla commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 169 del trattato CEE, volto a far dichiarare che il Regno del Belgio era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù degli art. 30 ss. del trattato CEE, riservando ai residenti in Belgio il diritto di chiedere l'omologazione e l'autorizzazione per i disinfestanti ad uso non agricolo e per i prodotti fitosanitari.

Con il r.d. 5 giugno 1975 il Belgio aveva riservato — come si è detto — ai soli residenti in Belgio il diritto di domandare l'omologa zione e l'autorizzazione alla messa in commercio dei summenzionati

prodotti. La commissione aveva ritenuto detta norma contraria, innan zitutto, all'art. 30 del trattato CEE. Essa, infatti, subordinando l'am missione dei prodotti considerati all'obbligo di avere un rappresentante in Belgio, avrebbe avuto l'effetto di svantaggiare i produttori non belgi e costituiva pertanto un ostacolo al commercio intracomunitario.

iPiu in particolare, poi, la menzionata disposizione, appariva incom patibile con l'art. 2, n. 3, lett. g), della direttiva della commissione 22 dicembre 1969 n. 70/50, ai sensi della quale vanno considerate misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative quelle che « subordinano l'accesso dei prodotti importati al mercato nazionale alla condizione che vi sia un responsabile o un rappresentante sul territorio dello Stato membro importatore ».

Avendo la commissione messo in moto la procedura di cui all'art. 169, il Regno del Belgio si era difeso facendo rilevare il carattere pericoloso dei prodotti e le connesse esigenze di tutela della salute pubblica, di cui l'art. 36 del trattato CEE non manca di fare menzione. In altri termini, il Belgio, pur riconoscendo che la norma in

questione intralciava il libero commercio intracomunitario, si appellava alle eccezioni a tale libertà previste all'art. 36 del trattato. In

particolare, il Belgio faceva rilevare che il carattere pericoloso dei

prodotti in questione e la mancanza di una normativa comunitaria nel

settore, rendevano assolutamente necessaria l'adozione, seppur tempora nea, di una normativa nazionale, di cui il summenzionato aspetto non sarebbe che un elemento specifico.

La corte ha ritenuto tali argomentazioni non contestabili in linea di

principio. Va tuttavia dimostrato, a suo modo di vedere, che l'esigenza di tutela della salute pubblica non potrébbe essere realizzata con una

disciplina meno restrittiva rispetto agli scopi della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità. In particolare, secondo la corte, 1) le finalità che il governo belga dichiara di voler perseguire per quanto concerne l'espletamento delle formalità di omologazione, le norme in materia di etichettatura, il controllo di conformità del

prodotto messo in commercio con quello omologato nonché la disponi bilità di informazioni in caso di infortunio o reclamo, potrebbero essere pienamente rispettate adottando gli opportuni provvedimenti organizzativi nella fase della istruzione dei fascicoli e del rilascio

dell'omologazione, senza rendere necessaria la presenza di un rappre sentante sul territorio nazionale; 2) del resto, l'esigenza sottolineata dal governo belga di avere sempre la presenza sul territorio nazionale di un soggetto che risponda penalmente di eventuali illeciti, può, ai sensi dell'art. 36 del trattato, essere presa in considerazione solo in

quanto abbia efficacia preventiva rispetto a reati eventuali a danno della salute pubblica. Ma, a parere della corte, tale efficacia non è

significativamente maggiore di quella che si avrebbe nel caso in cui non vi fosse la presenza costante di un rappresentante sul territorio nazionale.

In conclusione, la condizione della presenza di un rappresentante nel territorio nazionale non è tale da fornire, ai fini della tutela della sanità pubblica, ulteriori garanzie sufficienti a giustificare un'eccezione al divieto di cui all'art. 30.

(4) Con la sentenza 7 febbraio 1983, causa 29/82, la corte ha risolto la questione pregiudiziale, ad essa sottoposta dal College Van Beroep voor het Bedrijfsleven, relativa all'interpretazione degli art. 30 e 34 del trattato CEE, nonché del regolamento

' del consiglio 18 maggio

1982 n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (G.U. L 118, pag. 1), al fine di valutare la compatibilità con tali norlne dell'obbligo di affiliazione degli esportatori olandesi di ortofrutticoli ad un ente di controllo di diritto privato.v

La questione era stata sollevata nell'ambito di un ricorso proposto da "una società olandese, la F. Van Liupen en Zn BV, dinanzi al College Van Beroep contro il provvedimento in forza del quale il collegio disciplinare (Tuchtgerecht) aveva inflitto alla stessa, in quanto affiliata all'ente preposto al controllo degli ortofrutticoli {Kwalitei ts-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit, in prosieguo: KjCB), un'ammenda di 4.000 fiorini per non aver osservato le norme in materia di organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. 11 ricorrente aveva sostenuto che la normativa nazionale, in forza della quale il collegio disciplinare le aveva inflitto l'ammenda, non era vincolante essendo incompatibile con l'art. 34 del trattato -CEE e col citato regolamento del consiglio n. 1035/72, in quanto comportava la necessità, per qualunque esportatore di ortofrutticoli stabilito nei Paesi

Bassi, di aderire al KCB.

Pertanto, il College Van Beroep ha sottoposto alla corte le seguenti questioni: « Sé il regolamento (CEE) n. 1035/72 e le disposizioni del trattato in materia di soppressione degli ostacoli tariffari e commercia li, ed in particolare gli art. 30 e 34, relativi all'abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente all'importa zione ed all'esportazione — le quali vanno considerate come parte integrante di tale regolamento — debbano essere interpretate nel senso che è con essi incompatibile una normativa nazionale del genere di quella in precedenza descritta sub 3) e sub 4) (normativa nazionale olandese), la quale stabilisce che le dichiarazioni di ricevuta ed il certificato di controllo, contemplate dal regolamento <CEE) n. 2638/69 vengono rilasciate dal KOB, indicato dal regolamento "(CEE) n. 1035/72 come ente di controllo, solamente agli affiliati a tale associazione di diritto privato ».

Richiamandosi, tra l'altro, ad una sua precedente pronunzia (senten za 26 febbraio 1980, causa 94/79, Foro it., 1981, IV, 423) la corte ha riconfermato il suo punto di vista dichiarando che è incompatibile con l'art. 34 del trattato CEE e con le norme in materia di organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il fatto che una normativa nazionale subordini l'esportazione dei prodotti di cui trattasi alla condizione che l'esportatore sia affiliato ad un ente pubblico o riconosciuto dalla pubblica autorità.

Inoltre le norme di qualità il cui controllo è affidato al KOB mirano a facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale. Vietare, per il solo motivo che l'esportatore non è affiliato all'ente di controllo designato dallo Stato membro esportatore, l'espor tazione di prodotti conformi a dette norme e che sono stati sottoposti al controllo contemplato dalla normativa comunitaria, sarebbe in contrasto col suddetto scopo. Infine, ha sottolineato la corte, spetta al giudice nazionale, applicando il suo diritto interno, stabilire se il principio posto dalla corte sia tale da inficiare la validità di un provvedimento con il quale il collegio disciplinare dell'associazione in causa abbia inflitto un'ammenda ad una società affiliata per discono scimento delle norme comuni di qualità.

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