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Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile

Date post: 27-Jan-2017
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Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 3 (MARZO 1987), pp. 997/998-999/1000 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179434 . Accessed: 28/06/2014 07:48 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.73 on Sat, 28 Jun 2014 07:48:36 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile

Rivista di giurisprudenza costituzionale e civileSource: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 3 (MARZO 1987), pp. 997/998-999/1000Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179434 .

Accessed: 28/06/2014 07:48

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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Page 2: Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile

Pena — Sanzioni sostitutive — Reato di realizzazione di discarica

abusiva — Applicabilità — Questione manifestamente inam

missibile di costituzionalità (Cost., art. 3; 1. 24 novembre 1981

n. 689, modifiche al sistema penale, art. 53, 60, 77; d.p.r. 10

settembre 1982 n. 915, attuazione delle direttive (CEE) n. 74/442

relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei poli clorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiu

ti tossici e nocivi, art. 25).

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità co

stituzionale degli art. 60, 77 e 53 1. 24 novembre 1981 n. 689,

nella parte in cui non è esclusa l'applicabilità delle sanzioni sosti

tutive nei confronti di chi abbia commesso il reato di cui all'art.

25 d.p.r. 10 settembre 1982 n. 915, cosi come è previsto per chi

non osservi le prescrizioni della 1. 13 luglio 1966 n. 615 e della

1. 10 maggio 1976 n. 319, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)

Corte costituzionale; ordinanza 15 dicembre 1986, n. 261 (Gaz

zetta ufficiale, la serie speciale, 24 dicembre 1986, n. 60); Pres.

La Pergola, Rei. Gallo; imp. Guala; interv. Pres. cons, ministri.

Ord. Pret. Santhià 15 marzo 1985 (G.U. n. 256 bis del 1985).

(1) L'ordinanza di rimessione del Pretore di Santhià è riportata in Foro

it., 1986, II, 67, con nota di richiami, cui adde, da ultimo, Pret. Asti 6 giugno 1986 ed altre quattro, ibid., 681, con nota di richiami.

* * *

L'ordinanza è cosi motivata: Ritenuto che il Pretore di Santhià con l'ordinanza in epigrafe ha promosso questione incidentale di legittimità costituzionale degli art. 60, 77, 53 ss. 1. 24 novembre 1981 n. 689 e 25

d.p.r. 10 settembre 1982 n. 915 nella parte in cui viene ammesso al bene

ficio della sanzione sostitutiva ex art. 77, 53 ss., 1. 689/81 chi abbia com messo il reato di discarica vietata, in riferimento all'art. 3 Cost;

che, al riguardo, il pretore rileva come i reati d'inquinamento, per il

tipo di interessi che ledono, sono considerati con particolare rigore dal

legislatore, tanto risultando segnatamente dall'art. 60 1. 24 novembre 1981

n. 689 che esclude l'applicabilità di sanzioni sostitutive (d'ufficio o a ri

chiesta dell'imputato) per chi incorra nelle violazioni di cui agli art. 9,

10, 14, 15, 18 e 20 1. 13 luglio 1966 n. 615 (legge c.d. antismog) e degli art. 21 e 22 1. 10 maggio 1976 n. 319 (legge Merli);

che alla luce di tali considerazioni il giudice a quo non riesce a com

prendere come mai il legislatore del d.p.r. 915/82, nel disciplinare una

materia del tutto analoga a quella delle 1. 615/66 e 319/76, volta alla

protezione degli stessi rilevanti interessi (tutela dell'ambiente e della salu

te), non abbia esteso, anche ai reati in esso contenuti, la esclusione del

beneficio delle sanzioni sostitutive; che in tal modo si verrebbe a determinare un'ingiustificata disparità

di trattamento, con violazione dell'art. 3 Cost., tra chi inquina mediante

emissione di fumi e smog o mediante scarichi nelle acque e nel suolo

(per i quali illeciti è esclusa l'applicazione della sanzione sostitutiva) e

chi invece inquina mediante stoccaggio sul terreno di rifiuti solidi urbani

(che fruisce di tale beneficio). Considerato che con costante giurisprudenza di questa corte iniziative

dirette a sollecitare pronunzie additive in materia penale, quale quella in oggetto, sono state ritenute inammissibili, sicché appare manifestamente

inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata a tal fine

dal giudice a quo. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manifesta inam

missibilità della questione di legittimità costituzionale degli art. 60, 77, 53 ss. 1. 24 novembre 1981 n. 689 e 25 d.p.r. 10 settembre 1982 n. 915,

promossa dal Pretore di Santhià con l'ordinanza in epigrafe in riferimen

to all'art. 3 Cost.

Il Foro Italiano — 1987 — Parte 7-65.

Locazione — Immobili adibiti a farmacia — Sfratto — Esecuzio

ne — Necessità della previa autorizzazione amministrativa —

Questione non manifestamente infondata di costituzionalità

(Cost., art. 3, 24, 41, 42, 113; 1. 23 maggio 1950 n. 253, dispo sizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani, art.

35).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità co

stituzionale dell'art. 35 1. 23 maggio 1950 n. 253, nella parte in

cui subordina l'esecuzione dello sfratto riguardante immobile adi

bito a farmacia ad una preventiva autorizzazione amministrativa,

in riferimento agli art. 3, 24, 41, 42 e 113 Cost. (1)

Corte d'appello di Firenze; ordinanza 15 ottobre 1985 (Gazz.

uff., la serie speciale, 24 dicembre 1986, n. 60).

(1) L'ordinanza rileva:

«a) che il requisito dell'autorizzazione amministrativa, cui si trova ad

essere subordinata l'eseguibilità del giudicato civile, viene, in sostanza, a condizionare con un atto amministrativo la tutela giurisdizionale di diritti;

b) il rifiuto dell'autorizzazione amministrativa ad eseguire il giudicato civile non si prospetta impugnabile neppure dinanzi al giudice ammini

strativo giacché costituisce esercizio di attività discrezionale ed insindaca

bile salva l'ipotesi eccezionale ed improbabile di vizi di legittimità;

c) lo stesso rifiuto, attualmente non delimitabile per limiti temporali né per modalità di esercizio, viene a sottoporre il diritto di iniziativa eco

nomica e il diritto di proprietà privata a vincoli non adeguatamente in

dennizzabili anche perché la norma in esame non prevede che lo sfratto

possa avere esecuzione neppure in caso di inadempimento del conduttore;

d) la predetta norma nell'ambito della tutela del diritto primario della

salute, privilegia una determinata categoria di operatori (farmacisti) ri

spetto a tutti gli altri operatori di analoghi settori con conseguente viola

zione del principio costituzionale della eguaglianza di tutti i cittadini di

fronte alla legge.

Ora, se è vero che la Costituzione ammette una tutela giurisdizionale

condizionata, cioè assoggettabile ad oneri, modalità di esercizio e termini

dettati da finalità superiori, è però non meno vero che l'esercizio di un

diritto non può mai essere reso a tal punto gravoso ed incerto da pregiu dicare in concreto la fondamentale domanda di giustizia.

Né le condizioni di esercizio di un diritto possono essere indiscrimina

tamente rimesse alle valutazioni della p.a. (cfr. la sentenza 22 dicembre

1961, n. 70, Foro it., 1971, I, 13, della Corte costituzionale)».

La questione di costituzionalità dell'art. 35 1. n. 392/78 è stata solleva

ta, in termini solo parzialmente analoghi, da Pret. Domodossola, ord.

16 gennaio 1982, id., 1983, I, 524 (in riferimento agli art. 3, 24 e 113

Cost.), e da Pret. Orvieto, ord. 24 maggio 1983, id., Rep. 1984, voce

Locazione, n. 909 (in riferimento all'art. 3 Cost.).

Sul problema della attuale vigenza della disposizione impugnata, v.,

per la soluzione affermativa (condivisa da App. Firenze), Pret. Taggia, ord. 23 giugno 1986, Arch, locazioni, 1986, 309. Trib. S. Maria Capua Vetere 5 giugno 1984, Foro it., Rep. 1985, voce cit., n. 886 (annotata da Arria, in Nuovo dir., 1985, 744), ha invece ritenuto la norma abroga ta per incompatibilità con la 1. n. 392/78.

Sulla competenza a rilasciare l'autorizzazione all'esecuzione degli sfrat

ti di locali adibiti a farmacia, v., nel senso che — dopo il trasferimento

alle regioni della materia della salute pubblica — non è più competente il prefetto: Cons. Stato, sez. IV, 11 luglio 1984, n. 548, id., Rep. 1984, voce Farmacia, n. 48.

In dottrina, v. E. Baio, L'esecuzione per rilascio nei confronti delle

farmacie, in Arch, locazioni, 1982, 589; S. Zazzera, Lo sfratto della

farmacia, id., 1983, 46.

Per qualche esempio sul condizionamento della tutela giurisdizionale del diritto al rilascio degli immobili da parte di atti della p.a., v., da

ultimo: a) l'art. 3 d.l. 29 ottobre 1986 n. 708, convertito nella 1. 23 di

cembre 1986 n. 899 (testo coordinato in Le leggi, 1987, 71), che ha attri

buito al prefetto il potere di stabilire i «criteri circa l'impiego della forza

pubblica» per l'esecuzione degli sfratti riguardanti immobili abitativi; ti) la 1. 6 febbraio 1987 n. 15 (ibid., 323), che, nel convertire il d.l. 9 dicem

bre 1986 n. 832, ha previsto (art. 4 bis) che «Non sono soggetti a provve dimenti di rilascio quegli studi d'artista il cui contenuto ... è tutelato,

per il suo storico valore, da un decreto del ministro per i beni culturali

e ambientali che ne prescrive l'inamovibilità da uno stabile . . .».

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PARTE PRIMA 1000

Previdenza sociale — Assegno di invalidità — Lavoratori che han

no superato l'età pensionabile — Diritto — Esclusione — Que stione non manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 38; 1. 12 giugno 1984 n. 222, revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile, art. 3).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità co

stituzionale dell'art. 3 1. 12 giugno 1984 n. 222, nella parte in

cui esclude dal diritto a conseguire l'assegno di invalidità quei lavoratori che ne presentino domanda dopo avere superato l'età

pensionabile e non posseggano i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, in riferimento agli art. 3 e 38 Cost. (1)

Tribunale di Pistoia; ordinanza 5 novembre 1986 (Gazz. uff., la serie speciale, 18 febbraio 1987, n. 8); I.n.p.s. c. Carradori.

(1) La questione era stata «prevista» dalla dottrina appena uscita la 1. 222/84 (anche per riferimenti ad altri autori, cfr. V. Ferrari, La nuo va disciplina dell'invalidità pensionabile, in Foro it., 1985, V, 93).

Ciò che caratterizza l'ordinanza di rimessione è la considerazione del dubbio di costituzionalità anche sotto il profilo della ragionevolezza della scelta legislativa. Fatto di particolare rilievo, se si considera che l'impo stazione della «dottrina ufficiale» dell'I.n.p.s. (cfr. L. Maresca, Aspetti giuridici connessi alla legge 12 giugno 1984 n. 222, relazione al Convegno I.n.p.s. del 5-6 novembre 1984 in Roma) va nel senso di giustificare la

norma, e la sua evidente iniquità, in quanto espressione del principio della gradualità nella attuazione della tutela previdenziale. Mentre non sono mancati interventi della Corte costituzionale che hanno inquadrato nella discrezionalità del legislatore, di cui il principio di gradualità è uno

degli assiomi in materia previdenziale, macroscopiche disparità di tratta mento fra titolari di prestazioni pensionistiche (v., ad esempio, Corte cost. 7 luglio 1986, n. 173, Foro it., 1986, I, 2087, con nota di V. Ferrari).

Che la norma denunciata male si presti ad una giustificazione di ragio nevolezza, però, non è solo conseguenza del difetto di «soccorso» previ denziale, come stigmatizzato dall'ordinanza in epigrafe, che colpisce alcuni

soggetti per effetto della sua applicazione. Ciò è grave sotto il profilo della tutela previdenziale (ed incontra sicuramente tanto il limite costitu zionale dell'art. 3 quanto quello dell'art. 38) ma ancora più grave sul

piano logico, e quindi assolutamente irrazionale, è la disparità di tratta mento che viene a determinarsi a parità di condizioni e requisiti, nell'ipo tesi di decorrenza della prestazione da momento successivo alla soglia dell'età pensionabile, in virtù del diverso momento di presentazione della domanda.

La norma, infatti, preclude l'assegno di invalidità (la pensione di inabi lità ed i relativi trattamenti privilegiati e ai superstiti) nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente al compimento dell'età

pensionabile, ma è pacifico — e lo ammette lo stesso istituto previdenzia le (v. circ. I.n.p.s. n. 53616 AGO/262) — che (nel caso dell'assegno di

invalidità) i requisiti possono essere conseguiti anche dopo ai sensi del l'art. 18 d.p.r. 488/68. Ciò significa che la posizione di tutti quei lavora tori che vengono a trovarsi in possesso dei requisiti dopo avere superato l'età pensionabile è discriminata unicamente dal momento della presenta zione della domanda, che è fatto ininfluente sulla decorrenza del tratta mento ad essi spettante (sulla decorrenza successiva alla domanda della vecchia pensione e del nuovo assegno di invalidità, v. Cass. 16 luglio 1985, n. 4204, ibid., 1390, con nota di V. Ferrari).

Ed allora, come può ritenersi ragionevole una preclusione legata ad un fatto puramente amministrativo, qual è la presentazione della doman da con cui si richiede il riconoscimento dell'assegno, che non incide né sui requisiti del diritto alla prestazione né in via necessaria sulla sua de correnza? E come si concilia con gli art. 3 e 38 Cost, il fatto che la norma consenta di discriminare due lavoratori della stessa età, nelle stes se condizioni, in possesso degli stessi requisiti e con diritto alla medesima decorrenza della prestazione solo in considerazione della data delle rispet tive domande? [V. Ferrari]

Titoli di credito — Assegno circolare — Emissione — Richiesta di addebito in conto corrente dell'importo — Falsificazione della firma di richiesta — Raffronto con lo «specimen» — Diligenza della banca emittente — Limiti (Cod. civ., art. 1176, 1710, 1856).

Nel caso in cui venga presentata richiesta di emissione di asse

gno circolare con addebito in conto corrente dell'importo, la banca emittente deve verificare la conformità della firma di richiesta allo specimen con la diligenza che fa carico ad un esaminatore

professionale attento e prudente, senza peraltro che tale obbligo

Il Foro Italiano — 1987.

di diligenza implichi una specifica competenza calligrafica, né tan

tomeno l'uso di strumenti meccanici o chimici, perché si deve

trattare di alterazione evidente che non richiede particolari esami

tecnici. (1)

Tribunale di Milano; sentenza 25 settembre 1986; Pres. Baldi, Est. Manfrin; Soc. Nenna e Soc. Laminati Berna c. Banca nazio

nale del lavoro.

(1) La decisione applica coerentemente all'attività di confronto tra fir ma di richiesta di assegno circolare (con addebito in conto corrente del relativo importo) e firma apposta sullo specimen, le regole di diligenza che fanno normalmente carico alla banca nel pagamento dell'assegno ban cario: in effetti, a parte l'ipotesi di conoscenza diretta e «personale» del

cliente, la banca è tenuta ad operare il raffronto tra specimen e singola sottoscrizione con un livello di diligenza assolutamente omogeneo tutte le volte in cui il correntista disponga di somme sul conto, oppure richieda carnets di assegni.

Sul grado di diligenza che deve far carico alla banca nell'attività di raffronto tra le singole firme del correntista (sugli assegni, sulle richieste, sugli ordini di disposizione, ecc.), e la sottoscrizione apposta sullo speci men, v., da ultimo (seppur sempre in relazione all'ipotesi di falsificazione della firma di traenza), Cass. 9 maggio 1985, n. 2885, Giur. it., 1986, I, 1, 242; App. Brescia 9 aprile 1986, Foro it., 1986, I, 2590, con nota di U. Morera.

* * *

La sentenza è cosi motivata: Ciò premesso, e passando all'esame del merito della controversia, va rilevato che la Pietro Nenna s.a.s. e la lami nati Berna s.a.s. assumono che la Banca nazionale del lavoro, presso la quale intrattenevano da tempo due conti correnti, non avrebbe impie gato la dovuta diligenza nell'esaminare la genuità e fedeltà agli originali degli specimen delle firme di Antonio Di Martini nei titoli e nelle richieste di assegni circolari che la sentenza penale ha dichiarato falsi.

Ciò posto, vanno rammentati i limiti entro i quali deve ravvisarsi che sussista la responsabilità contrattuale della banca, ricordando che, secon do l'interpretazione costante della giurisprudenza, perché possa ritenersi sussistente la violazione dello specifico obbligo di diligenza che incombe alla banca, occorre che l'alterazione sia evidente in base alla diligenza richiesta ad un esaminatore attento e prudente come vuole la professiona lità del servizio cui la banca ed i suoi funzionari sono chiamati (Cass. 12 ottobre 1982, n. 5267, Foro it., Rep. 1983, voce Titoli di credito, n. 70). Peraltro, tale onere di diligenza non può giungere a richiedere una specifica perizia grafologica, né tantomeno l'uso di strumenti mecca nici o chimici, poiché si deve sempre trattare in ogni caso di una altera zione evidente che non richieda lunghi esami tecnici, non compatibili con la specifica funzione dell'istituto bancario e quindi non rientranti nell'ob

bligo contrattuale del diligente mandatario.

Applicando tali criteri interpretativi al caso in esame, va osservato che, dal confronto operabile tra specimen e sottoscrizioni, incriminate, risulta chiaro che, per quanto concerne le sottoscrizioni, esse non solo non con

tengono macroscopiche difformità rispetto agli originali, ma non presen tano neppure delle difformità morfologiche e strutturali rilevabili in base ad un sia pure attento e prudente esame da effettuarsi in tali casi.

Ciò è reso ancor più evidente, in concreto, dal fatto che gli specimen, come le sottoscrizioni alterate, sono delle sigle anziché delle firme per esteso, il che riduce ulteriormente la possibilità di rilevare nei limiti anzi detti le difformità rispetto agli originali.

Invero, è significativo al riguardo che le attrici per dimostrare il fonda mento delle loro tesi abbiano dovuto far ricorso, nella propria conclusio

nale, ad una serie di annotazioni tecniche di tipo grafologico che, per la loro sofisticazione, appalesano l'impossibilità di pretendere che un'a

naloga perizia in materia possa e debba essere richiesta ad un funzionario di banca, nell'ambito della ordinaria diligenza richiesta nell'espletamento delle sue mansioni di controllo dei titoli e dei moduli sottoscritti sottopo sti al suo esame.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda delle attrici è risultata infondata e tale conclusione preclude ogni ulteriore indagine istruttoria. (Omissis)

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