Rivista di giurisprudenza costituzionale e civileSource: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 4 (APRILE 1998), pp. 1341/1342-1343/1344Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193244 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile
Esecuzione penale — Pene pecuniarie — Condannato irreperi bile — Conversione per insolvibilità — Esclusione — Que stione manifestamente inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3, 27, 112; cod. proc. pen., art. 660).
È manifestamente inammissibile, in quanto sollevata da un
giudice non investito di alcun giudizio o tenuto ad alcuna deci
sione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 660 c.p.p., nella parte in cui non consente la conversione delle pene pecu niarie non recuperate per insolvibilità del condannato, nel caso
in cui quest'ultimo risulti irreperibile, in riferimento agli art.
3, 27 e 112 Cost. (1)
Corte costituzionale; ordinanza 17 dicembre 1997, n. 416 (Gaz
zetta ufficiale, la serie speciale, 24 dicembre 1997, n. 52); Pres.
Granata, Est. Vassalli; imp. Minelli. Ord. Pret. Brescia 11 di
cembre 1996 (G.U., la s.s., n. 10 del 1997).
(1) Il giudice a quo aveva sollevato l'eccezione di costituzionalità in
considerazione della decisione delle sezioni unite della Cassazione con cui queste, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che qualora il condannato a pena pecuniaria sia irreperibile non può procedersi alla conversione della medesima ai sensi dell'art. 660, 2° com
ma, c.p.p. non potendo procedersi all'accertamento della sua effettiva
insolvibilità, v. Cass. 25 ottobre 1995, Nikolic, Foro it., 1996, II, 147, con nota di richiami, la quale ha pure ritenuto che competente a prov vedere sulla richiesta di conversione della pena pecuniaria nei confronti di soggetti irreperibile è il magistrato di sorveglianza del luogo in cui
fu pronunciata la sentenza di condanna. Sulla competenza per territo rio a provvedere sulla richiesta di conversione della pena pecuniaria nei confronti di soggetto detenuto, v. Cass. 29 ottobre 1997, Russo, id., 1998, I, 1, con nota di richiami.
La Corte costituzionale rileva come la competenza a provvedere in ordine alla conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibi lità del condannato spetta, in via esclusiva, al magistrato di sorveglian za, mentre al giudice a quo erano stati trasmessi gli atti al solo scopo di reiterare le ricerche per rintracciare l'imputato, per cui esso non ri
sultava investito di alcun giudizio né tenuto ad adottare alcuna decisio
ne rispetto alla quale sola potrebbe profilarsi il nesso di pregiudizialità costituzionale.
In ordine alla legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità in via incidentale, v., da ultimo, Corte cost., ord. 17 dicembre 1997, n. 410, che segue, con nota di richiami, circa la legittimazione del colle
gio arbitrale.
Giuramento in materia civile — Formula — Riferimenti religio si — Norma già dichiarata incostituzionale — Questione ma
nifestamente inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3,
19, 24; cod. proc. civ., art. 238).
È manifestamente inammissibile, in quanto già accolta con
sent. 334/96, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
238 c.p.c., nella parte in cui, nella formula di giuramento, con
tiene riferimenti religiosi, in riferimento agli art. 3, 19 e 24 Cost. (1)
Corte costituzionale; ordinanza 17 dicembre 1997, n. 410 (Gaz zetta ufficiale, la serie speciale, 24 dicembre 1997, n. 52); Pres.
Il Foro Italiano — 1998.
Granata, Est. Zagrebelsky; Fussi c. Soc. Versilia Hotels. Ord.
Coli, arbitrale Carrara 9 luglio 1996 (G.U., la s.s., n. 43 del
1996).
(1) La questione è stata accolta dalla corte in data successiva rispetto all'emanazione dell'ordinanza di rinvio cui si riferisce la decisione so
pra massimata. Cfr. Corte cost. 8 ottobre 1996, n. 334, Foro it., 1997,
I, 25, con nota di richiami e osservazioni di Verde, che ha dichiarato
incostituzionale l'art. 238, 1° e 2° comma, c.p.c., limitatamente alle
parole «davanti a Dio e agli uomini» e «religiosa e». L'eccezione di costituzionalità era stata sollevata da un collegio arbi
trale, ponendo quindi il problema, assai dibattuto in dottrina, relativo alla legittimazione dell'arbitro a sollevare questioni di costituzionalità
(v., in proposito di recente, Chiara, L'arbitro come giudice «a quo»: profili ricostruitivi, in Giur. costit., 1997, 1215 ss.).
La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della
questione, affermando espressamente di lasciare «impregiudicata ogni valutazione circa la legittimazione del collegio rimettente a sollevare que stione incidentale di legittimità costituzionale».
In ordine alla legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità in via incidentale, v., di recente, Corte cost., ord. 17 dicembre 1997, n. 416, che precede, con nota di richiami, e ord. 11 dicembre 1997, n. 401, G.U., la s.s., n. 51 del 1997, che hanno ritenuto il giudice non legittimato in quanto privo di potere decisorio; ord. 4 giugno 1997, n. 167, Foro it., 1997, I, 3470, con nota di richiami, in cui il giudice a quo è stato ritenuto assolutamente carente di giurisdizione; ord. 28 marzo 1997, n. 74, G.U., la s.s., n. 15 del 1997, circa la legittimazione del giudice istruttore civile; sent. 5 novembre 1996, n. 387, Foro it., 1997, I, 7, con nota di richiami, la quale ha escluso la legittimazione del collegio centrale di garanzia elettorale.
Redditi (imposte sui) — Rivalutazione degli immobili — Impo sta sostitutiva — Società cooperative — Applicabilità — Que stione manifestamente inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 53; 1. 30 dicembre 1991 n. 413, disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione ob
bligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per rifor
mare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al presidente della repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei
centri di assistenza fiscale e del conto fiscale).
È manifestamente inammissibile, per mancata specificazione
dell'oggetto della controversia pendente ed incompleta motiva
zione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costitu
zionale della 1. 30 dicembre 1991 n. 413, nella parte in cui as
soggetta anche le cooperative al versamento dell'imposta sosti
tutiva a fronte della rivalutazione degli immobili, in riferimento
all'art. 53 Cost. (1)
Corte costituzionale; ordinanza 8 aprile 1997, n. 91 (Gazzetta
ufficiale, la serie speciale, 16 aprile 1997, n. 16); Pres. Grana
ta, Est. Vari; Soc. coop, consumo Etruria c. Intendenza di fi
nanza di Firenze; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Comm. trib.
I grado Firenze 1° marzo 1995 (G.U., la s.s., n. 12 del 1996).
(1) L'ordinanza di rinvio della Comm. trib. I grado di Firenze 1°
marzo 1995 è massimata in Foro it., Rep. 1996, voce Redditi (imposte), n. 552.
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1343 PARTE PRIMA 1344
La Corte costituzionale rileva come il giudice a quo non specifichi le caratteristiche della società ricorrente e la tipologia di appartenenza del soggetto tassato all'atto del verificarsi del presupposto impositivo, impedendo cosi ad essa di controllare sotto quali disposizioni ricada la fattispecie oggetto del giudizio principale. Ciò anche in considerazio ne del fatto che l'art. 4 d.l. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito in 1. 24 marzo 1993 n. 75, esclude dall'obbligo di rivalutazione degli immo bili utilizzati le cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro e loro consorzi.
Per l'affermazione secondo cui la valutazione della rilevanza spetta anzitutto al giudice a quo, salvo il controllo «esterno» della corte, v. Corte cost., ord. 30 luglio 1997, n. 305, G.U., la s.s., n. 34 del 1997 e sent. 8 aprile 1997, n. 84, Foro it., 1997,1, 1680, con nota di richiami.
Per la manifesta inammissibilità di una questione di costituzionalità allorché il giudice abbia impugnato, indistintamente, un intero testo
normativo, v. Corte cost., ord. 13 aprile 1995, n. 123, id., Rep. 1995, voce Sanità pubblica, n. 567; 6 marzo 1995, n. 81, ibid., voce Tributi in genere, n. 1298; 16 febbraio 1993, n. 65, id., Rep. 1993, voce Redditi
(imposte), n. 217.
Sanità pubblica — Unità sanitarie locali soppresse — Pagamen to di debiti pregressi — Sentenza di condanna — Ricorso in
Cassazione — Legittimazione — Estremi (Cod. proc. civ., art.
110, 111, 360; d.leg. 30 dicembre 1992 n. 502, riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 1. 23 otto
bre 1992 n. 421, art. 3; 1. 23 dicembre 1994 n. 724, misure
di razionalizzazione della finanza pubblica, art. 6; 1. 28 di
cembre 1995 n. 549, misure di razionalizzazione della finanza
pubblica, art. 2).
A seguito della soppressione delle Usi e della conseguente isti
tuzione delle aziende Usi, la legittimazione a ricorrere in Cassa
zione avverso la sentenza di condanna di unità sanitaria locale
al pagamento di debito pregresso spetta all'organo rappresenta tivo della competente gestione stralcio e, quindi, alla regione e non all'azienda Usi. (1)
Corte di cassazione; sezione I civile; sentenza 26 settembre
1997, n. 9438; Pres. Sensale, Est. Carbone, P.M. Gambardella
(conci, conf.); Salaris (Avv. Puddu) c. Sechi. Dichiara inam missibile ricorso avverso Conc. Oristano 30 dicembre 1994.
(1) Nello stesso senso, sia pure con motivazione testualmente più cor
rispondente a quella della richiamata sez. un. 6 marzo 1997, n. 1989, Foro it., 1997, I, 1403, con nota di Dalhno, sez. I 7 novembre 1997, n. 10939, id., 1998, I, 485 con nota redazionale; adde, successivamente, sulla medesima linea, Cass. 27 gennaio 1998, n. 803, id., Mass., 86.
* * *
La sentenza è così motivata: Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato il 6 giugno 1990 Luigi Sechi convenne in giudizio dinanzi al Conciliatore di Oristano la locale Usi n. 13, proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato inti mato il pagamento della somma di lire 656.940 per diritti di visite e/o controvisite di carni macellate negli anni 1988/89. Sosteneva l'opponen te che la visita sanitaria degli animali macellati costituiva esercizio di una funzione pubblica svolta nell'interesse della collettività e che, per tanto, nessun diritto era dovuto alla Usi. Con sentenza del 30 febbraio 1994 il conciliatore accoglieva l'opposizione in base alla considerazione che la visita sanitaria delle carni macellate costituiva esercizio di una
pubblica funzione che il veterinario comunale assolveva nella sua veste di organo pubblico e, quindi, nell'interesse precipuo della collettività e non dei singoli operatori economici, i quali erano obbligati a sotto
porre le carni alla visita. Inoltre i mezzi e le attività strumentali (predi sposizione delle attrezzature, del personale e dei locali), attenendo alla
Il Foro Italiano — 1998.
stessa organizzazione dell'ente preposto al servizio veterinario, non po tevano essere considerate come prestazioni autonome e distinte rivolte a soggetti che da tale attività ritraessero un personale vantaggio nel
quadro di un rapporto di scambio di natura privatistica. Infine, il ri chiamo alle norme sulla tariffazione dei pubblici servizi doveva ritenersi del tutto inconferente poiché il diritto al compenso per i certificati rila sciati dal servizio sanitario nazionale si riferiva ai soli certificati resi nell'esclusivo interesse privato, e non poteva essere invocato per le atte stazioni che integravano l'esercizio di pubbliche funzioni per ragioni di igiene e sanità ed erano rese nell'interesse della collettività e non dei singoli operatori economici.
Contro la sentenza ricorre per cassazione Salaris Andrea, commissa rio straordinario della azienda Usi n. 5 di Oristano, succeduta nelle
competenze della cessata Usi n. 13, con due motivi, illustrati da memo ria. Non ha presentato difese l'intimato.
Motivi della decisione. — Con i due motivi di ricorso, che per la
portata delle censure svolte sono suscettibili di esame congiunto, il ri
corrente denuncia la violazione dei principi regolatori della materia e
insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che le prestazio ni veterinarie in contestazione sono rese nell'interesse dei privati richie
denti, poiché esse costituiscono requisiti indispensabili per ottenere le
prescritte autorizzazioni necessarie per l'esercizio del commercio delle carni macellate, nonostante si tratti di prestazioni obbligatorie, in quanto
poste in essere anche per la tutela igienico-sanitaria delle carni nell'inte resse della collettività.
Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di legittima zione dell'azienda Usi ricorrente.
Va considerato, infatti al riguardo che le sezioni unite di questa cor te, intervenendo in sede di composizione del contrasto che era venuto a verificarsi nella giurisprudenza delle sezioni semplici, hanno afferma
to con una recente pronunzia (sez. un. 6 marzo 1997, n. 1989, Foro
it., 1997, I, 1403) che con la soppressione delle Usi e l'istituzione delle aziende unità sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali della
regione, è stata realizzata una successione ex lege delle regioni nei rap porti obbligatori già di pertinenza delle soppresse Usi. Tale successione, sopravvenendo in corso di causa, avrebbe potuto attribuire alla regione la legittimazione ad impugnare la pronunzia resa nei confronti della
Usi ai sensi dell'art. Ili c.p.c., ma non alla azienda unità sanitaria
locale che ha invece proposto il ricorso in esame, essendo essa del tutto
estranea al rapporto controverso. Ciò in base all'evoluzione della nor mativa che ha regolato la materia in attuazione della legge delega 23 ottobre 1992 n. 421, per la nazionalizzazione e la revisione, fra l'altro, della disciplina in materia di sanità. Con il d.leg. 30 dicembre 1992
n. 502 è stato infatti realizzato il riordinamento della disciplina in mate
ria sanitaria con la soppressione delle Usi e l'istituzione delle aziende
unità sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali della regione (art.
3), alle quali, con successiva disposizione di legge (art. 6, 1° comma, 1. 23 dicembre 1994 n. 724) è stato fatto espresso divieto di far gravare sulle aziende di recente istituzione, né direttamente, né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle Usi, prescri vendo a tal fine la costituzione di apposite gestioni a stralcio, le quali sono state trasformate successivamente in gestioni liquidatorie (art. 2, 14° comma, 1. 28 dicembre 1995 n. 549) per l'accertamento della situa zione debitoria delle Usi e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994.
La previsione di una procedura di liquidazione affidata ad una apposita gestione strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentran
te, almeno fino alla definitiva chiusura con apposito provvedimento della gestione-stralcio, ha indotto le sezioni unite a escludere ogni ipote si di successione in universum ius delle aziende unità sanitarie locali alle preesistenti Usi e ad affermare che la legittimazione processuale ad impugnare una sentenza resa nei confronti delle Usi soppresse ap partiene all'organo di rappresentanza delle gestioni-stralcio, che prolun ga la soggettività dell'ente soppresso durante la fase della liquidazione e, quindi, alla regione, che ha assunto a proprio carico i debiti relativi alle pregresse gestioni della Usi, in nome e per conto della quale eserci tano le funzioni di commissari liquidatori i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali.
In conclusione, deve ribadirsi la carenza di legittimazione all'impu gnazione della ricorrente Azienda unità Oristano, comprendente le com
petenze, tra le altre, della cessata Usi n. 13 di Oristano, con la conse
guente inammissibilità del ricorso.
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