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Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile

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Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 10 (OTTOBRE 1999), pp. 3109/3110-3111/3112 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23194941 . Accessed: 28/06/2014 15:42 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.178 on Sat, 28 Jun 2014 15:42:05 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Rivista di giurisprudenza costituzionale e civileSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 10 (OTTOBRE 1999), pp. 3109/3110-3111/3112Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194941 .

Accessed: 28/06/2014 15:42

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

udienza, nel 2° comma della richiesta segue direttamente, nel

termine di cinque giorni, il decreto di fissazione della nuova

udienza. La differenza, allora, tra la vecchia e la nuova disci

plina non sta nella necessità in ogni caso della richiesta all'au

torità giudiziaria, ma nella considerazione che rispetto ai ter

mini perentori fissati con la novella ed al sistema di preclusio ni predisposto, sussiste, per il convenuto che pur si costituisca

ritualmente nel termine dei venti giorni prima dell'udienza,

la necessità di richiedere lo spostamento della prima udienza

per consentire di citare il terzo con le garanzie temporali di

sposte dal legislatore. Rafforza le conclusioni appena raggiun

te la considerazione che nella normativa antecedente la novella

il convenuto potesse richiedere la chiamata del terzo anche

alla prima udienza, senza che peraltro alcuna norma indivi

duasse in tale momento il termine sanzionato con la decadenza

(con la sola possibilità in questa ipotesi, però, che il giudice

potesse discrezionalmente valutare l'ammissibilità della chia

mata), mentre oggi è espressamente prevista la comminatoria

della decadenza se la chiamata venga eseguita anche nella com

parsa di costituzione, senza che la costituzione avvenga nel

termine prescritto dall'art. 166 c.p.c. A queste conclusioni non

può opporsi neppure la presenza, nel testo dell'art. 269, della

congiunzione «e» successivamente al prescritto obbligo di chia

mata del terzo nella comparsa di costituzione, che potrebbe

far pensare alla comminatoria della decadenza in ogni ipotesi

di omessa contestuale richiesta al giudice di spostamento del

l'udienza. Infatti, la particella di congiunzione ha solo il signi

ficato di individuare due distinti oneri del convenuto, ciascuno

nei limiti e termini indicati nella norma: quello, in ogni caso,

di formulare la chiamata nel primo atto difensivo, quello,

subordinato allo spazio temporale esistente tra la costituzione — e dunque tra la vocatio del terzo — e la prima udienza

indicata dall'attore, di richiedere il decreto di spostamento d'u

dienza. Solo ove tale intervallo sia inferiore ai sessanta giorni

è necessario chiedere al giudice lo spostamento della data.

Diversamente, è sufficiente chiamare direttamente in causa il

terzo, perché comunque tutelato, come una qualunque parte

convenuta — secondo le finalità dell'art. 269 c.p.c. —. Le

conclusioni appena esposte rappresentano l'orientamento di au

torevole dottrina.

Venendo ora al caso che ci occupa, l'opposizione al decreto

ingiuntivo è stata notificata anche alla terza chiamata Simeone

sin dal 14 novembre 1997. Poiché la prima udienza di compa

rizione era stata fissata al 3 febbraio 1998, ne discende che

il terzo, come d'altronde lo stesso opposto, ha avuto un perio

do ben superiore ai sessanta giorni per apprestare la propria

difesa, secondo quanto prevede l'art. 163 bis c.p.c. Pertanto

alcuna violazione dei principi della difesa è stata commessa

nella chiamata del terzo, la cui legittimazione passiva nell'o

dierno giudizio va pienamente riconosciuta. La richiesta di estro

missione per l'irritualità e la nullità della vocatio va pertanto

rigettata, mentre nel merito non sono stati raccolti ancora

elementi sufficienti per reputare la Simeone del tutto estranea

al presente giudizio. Il processo deve dunque proseguire per valutare la fondatez

za dell'opposizione nel merito, all'esito del quale verranno li

quidate le spese complessive del giudizio.

Il Foro Italiano — 1999.

Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile

Corte costituzionale — Conflitto tra poteri dello Stato — Par

lamentare — Immunità per voti dati e opinioni espresse —

Ammissibilità (Cost., art. 68; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme

sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzio

nale, art. 37).

È ammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Sta

to proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della delibera

del 30 settembre 1998 con cui la camera dei deputati ha dichia

rato l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68 Cost., delle opinioni

espresse dall'on. Sgarbi nei confronti del Pretore di Venezia,

dott. Abrami. (1)

Corte costituzionale; ordinanza 22 luglio 1999, n. 363 (Gaz

zetta ufficiale, la serie speciale, 28 luglio 1999, n. 30); Pres.

Granata, Est. Santosuosso; Trib. Roma c. Camera dei deputati.

Conflitto di attribuzione.

(1) Continua la serie dei conflitti tra la magistratura e le camere

in ordine all'applicazione dell'immunità parlamentare di cui all'art.

68 Cost., i quali, per buona parte, hanno ad oggetto affermazioni

e giudizi, espressi in particolare nei confronti di magistrati, da parte dell'on. Vittorio Sgarbi.

Nel caso di specie, il deputato aveva espresso accuse nei confronti

del Pretore di Venezia in relazione ad una sentenza di condanna pro nunciata da quest'ultimo nei suoi confronti. Dato il carattere personale dell'accusa il parere della giunta per l'autorizzazione era stato contrario

alla concessione dell'immunità, ma la camera invece aveva ritenuto il

comportamento coperto dalla garanzia dell'art. 68 Cost.

Con decisione di pari data (ord. 22 luglio 1999, n. 362, G.U., la

s.s., n. 30 del 1999), la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile

analogo ricorso promosso dal Tribunale di Como nei confronti della

delibera del 16 dicembre 1998 della camera dei deputati che aveva rite

nuto coperte dall'immunità parlamentare (anche questa volta contro il

parere contrario espresso dalla giunta per le autorizzazioni a procedere) talune dichiarazioni dell'on. Sgarbi nei confronti di Stefania Ariosto

rese nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani». In par

ticolare, il deputato aveva accusato la Ariosto «di avere vissuto in ma

niera parassitaria, per molti anni alla corte di uomini ricchi e potenti e di aver tratto in tal modo i mezzi per vivere senza lavorare; di aver

svolto la professione di antiquario con scarse competenze, scorretta

mente ed affermando il falso in relazione al valore di due inginocchia

toi, di una statua romana e di un libro d'ore; di essere piena di debiti

e di giocare in tutti i casinò del mondo avendo rapporti con gli usurai; di avere rapporti sconvenienti con la televisione avendo beneficiato di

una intervista definita marchetta del Tgl».

Altri, analoghi, ricorsi sono stati dichiarati ammissibili da Corte cost.,

ord. 16 luglio 1999, n. 319, G.U., la s.s., n. 29 del 1999, relativamente

all'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Matacena jr. nei con

fronti del dott. Macrì; ord. 11 giugno 1999, n. 238, id., n. 24 del 1999, relativamente alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Sgarbi nei confronti del dott. Caselli; ord. 16 aprile 1999, n. 130, id., n. 16

del 1999, relativamente alle opinioni espresse dall'on. Sgarbi nei con

fronti della dott. Cotti Cornetti; ord. 16 aprile 1999, n. 129, id., n.

16 del 1999, relativamente alle opinioni espresse dall'on. Sgarbi nei con

fronti del dott. Di Pietro.

In merito ai conflitti vertenti sull'applicazione dell'art. 68 Cost., v.

Corte cost. 20 luglio 1999, n. 329, id., n. 30 del 1999, la quale ha

accolto il ricorso del giudice nei confronti della delibera parlamentare; ord. 16 luglio 1999, n. 318, id., n. 29 del 1999, che ha dichiarato inam

missibile il ricorso per mancanza di una compiuta esposizione dei fatti

e delle ragioni del conflitto; sent. 23 giugno 1999, n. 252, id., n. 26

del 1999, che ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza della

materia del conflitto; 28 maggio 1999, n. 203, Foro it., 1999, I, 2427,

con nota di richiami e nota di Romboli, che ha dichiarato il ricorso

improcedibile per l'avvenuto deposito dello stesso e delle prove delle

notifiche oltre il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notifica

zione; ord. 23 dicembre 1998, n. 446, e 12 dicembre 1998, n. 407, ibid.,

1085, con nota di richiami.

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3111 PARTE PRIMA 3112

Strade — Anas — Trasformazione in ente pubblico economico — Effetti sulla giurisdizione — Questioni manifestamente in

fondata e manifestamente inammissibile di costituzionalità

(Cost., art. 25 , 76; d.leg. 26 febbraio 1994 n. 143, istituzione

dell'ente nazionale per le strade, art. 10, 11).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costi

tuzionale degli art. 10, 2° comma, e 11, 3° comma, d.leg. 26

febbraio 1994 n. 143, nella parte in cui prevedono che la tra

sformazione dell'Anas in ente pubblico economico, incidente

sulla giurisdizione amministrativa in ordine alle controversie di

lavoro dei dipendenti della stessa Anas, sia realizzata attraverso

un decreto del presidente del consiglio dei ministri, in riferi

mento agli art. 25, 1° comma, e 76 Cost. (1) È manifestamente inammissibile, in quanto avente ad oggetto

un atto privo di forza di legge, la questione di legittimità costi

tuzionale del d.p.c.m. 26 luglio 1995, concernente la trasforma

zione dell'Anas in ente pubblico economico, in riferimento agli art. 25, 1° comma, e 76 Cost. (2)

Corte costituzionale; ordinanza 20 maggio 1998, n. 176 (Gaz zetta ufficiale, la serie speciale, 27 maggio 1998, n. 21); Pres.

Granata, Est. Capotosti; Soc. Bonifica; interv. Pres. cons, mi

nistri (Avv. dello Stato Fiumara). Ord. Pret. Bologna 2 aprile 1997 (G.U., la s.s., n. 24 del 1997).

(1-2) La Corte costituzionale si richiama alla propria giurisprudenza in tema di precostituzione del giudice ed in particolare all'affermazione secondo cui la riserva di legge contenuta nell'art. 25, 1° comma, Cost., non può ritenersi violata allorché l'identificazione del giudice compe tente sia stata operata dalla legge sulla scorta di criteri dettati preventi vamente o con riferimento ad elementi oggettivi. Nella specie, la corte ha ritenuto che l'art. 10, 2° comma, d.leg. 143/94 — secondo cui resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie di lavoro relative alla fase anteriore alla trasformazione — definisce un criterio di collegamento generale, predeterminato e non arbitrario, fra un numero indefinito di controversie ed il giudice dotato della giurisdi zione su di esse, per cui non può ritenersi in contrasto con l'art. 25, 1° comma, Cost.

Nel senso che, secondo quanto disposto dall'art. 11,8° comma, d.leg. 143/94, nonostante l'intervenuta trasformazione dell'Anas in ente pub blico economico, fino alla stipula del primo contratto collettivo di lavo ro permane la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative al rapporto d'impiego dei dipendenti della stessa

Anas, v. Cons. Stato, sez. IV, ord. 28 novembre 1995, n. 1800, Foro

it., Rep. 1996, voce Impiegato dello Stato, n. 205.

Sugli effetti della trasformazione dell'Anas in ente pubblico economi

co, v. pure Corte conti, sez. contr., 19 dicembre 1997, n. 152, id., Rep. 1998, voce Amministrazione dello Stato, n. 462.

Sul principio di precostituzione del giudice di cui all'art. 25, 1°

comma, Cost., v. Corte cost., ord. 28 luglio 1999, n. 366, G.U., la

s.s., n. 31 del 1999; ord. 18 maggio 1999, n. 173, id., n. 21 del 1999; ord. 16 luglio 1999, n. 128, id., n. 16 del 1999; ord. 23 dicembre

1998, n. 439, id., n. 52 del 1998; sent. 23 dicembre 1998, n. 419, Foro it., 1999, 1, 760, con nota di richiami e osservazioni di Rombou, cui adde, Corte cost. 17 luglio 1998, n. 272, ibid., 1407, con nota di richiami e osservazioni di Vetritto, e, in dottrina, Romboli, Giudi ce naturale, voce dell' Enciclopedia del diritto, aggiornamento, Milano, 1998, II, 365.

Il Foro Italiano — 1999.

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Allevamenti

bovini — Eradicazione della tubercolosi — Dichiarazione di

regione indenne — Criteri — Spettanza allo Stato (Cost., art.

5, 11, 117, 118; 1. 30 aprile 1976 n. 397, norme sanitarie sugli scambi di animali fra l'Italia e gli Stati membri della Cee,

art. 9 bis; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, attuazione della delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n. 382, art. 31, 66; d.p.r. 1° marzo 1992 n. 230, regolamento di attuazione delle diretti

ve Cee 79/109, 79/111, 80/219, 80/1098, 80/1099, 80/1274, 82/893, 83/646, 84/336, 85/586, 87/489 e 88/406, concer

nenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari

di animali della specie bovina e suina, tenuto anche conto

delle direttive 84/643, 90/422 e 90/423, art. 5).

Spetta allo Stato, e per esso al ministro della sanità, adottare

l'art. 14, 2° e 3° comma, d.m. sanità 15 dicembre 1995 n.

592, il quale prevede che, per la dichiarazione ufficiale del ter

ritorio di una regione come indenne da tubercolosi bovina per l'anno 1995, sia transitoriamente sufficiente che la percentuale di infezione sia inferiore all'uno per cento calcolato sulla base

di tutti gli allevamenti riscontrati infetti durante l'anno e che

una regione può essere dichiarata ufficialmente indenne da tu

bercolosi solo qualora tutte le sue province godano di tale qua lifica. (1)

Corte costituzionale; sentenza 6 aprile 1998, n. 101 (Gazzetta

ufficiale, la serie speciale, 15 aprile 1998, n. 15); Pres. Grana

ta, Est. Zagrebelsky; Regione Lombardia (Avv. G.F. Ferrari) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Fiumara). Conflitto di attribuzione.

(1) La regione ricorrente lamentava una lesione delle proprie compe tenze in materia di sanità e di agricoltura. La Corte costituzionale, con

riguardo alla prima, rileva come alle regioni è delegato l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti «la profilassi delle malattie infetti ve e diffusive», ma non anche di quelle relative agli «interventi contro le epidemie e le epizoozie», funzioni oggetto dell'impugnato d.m. sani

tà, per cui conclude nel senso della non spettanza, rispetto alle attribu zioni in contestazione, di competenze proprie o delegate in capo alla

regione. Con riguardo alle attribuzioni in materia di agricoltura la corte osserva come la regione asserisce in maniera generica la sussistenza del la stessa, in modo tale che non è dato identificare le attribuzioni ritenu te violate, per cui non se ne derivano i tratti giuridici necessari e suffi cienti per configurare il contrasto tra la regione e lo Stato come un conflitto costituzionale.

In ordine alle prescrizioni contenute nel d.m. 1° giugno 1968, concer nente l'attuazione del piano nazionale della profilassi della tubercolosi bovina previsto dalle 1. 9 giugno 1964 n. 615 e 23 gennaio 1968 n.

33, v. Cass. 30 luglio 1988, n. 4793, Foro it., Rep. 1989, voce Contrat to in genere, n. 333.

Per la legittimità del regolamento che — in attuazione dell'art. 4 1. 22 febbraio 1994 n. 146 ed in conformità alla direttiva Cee 92/35, dalla

quale si discosta solo per quel che attiene all'ordine delle singole pre scrizioni — detta norme di controllo e stabilisce misure per la lotta contro la peste equina, precisando le competenze nazionali in materia di prevenzione e lotta alle epizoozie, v. Cons. Stato, ad. gen., 9 novem bre 1995, n. 123, id., Rep. 1996, voce Sanità pubblica, n. 547.

Sui limiti alla competenza regionale in materia di zootecnia, v. Corte cost. 7 aprile 1994, n. 124, id., Rep. 1994, voce Zootecnia, n. 4; 25 marzo 1992, n. 123, id., Rep. 1992, voce Animati (protezione), n. 3; 27 ottobre 1988, n. 994, ibid., voce Regione, n. 329, commentata da A. Carrozza, in Riv. dir. agr., 1992, II, 19; 27 ottobre 1988, n. 993, Foro it., 1989, I, 3380, con nota di richiami, commentata da Angioli

ni, in Dir. regione, 1988, 513, e da De Lisi, in Giur. agr. it., 1989, 539; 30 settembre 1987, n. 304, Foro it., 1988, I, 732, con nota di richiami e nota di Ciciriello.

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