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Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile

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Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 5 (MAGGIO 1999), pp. 1701/1702-1703/1704 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193503 . Accessed: 25/06/2014 04:32 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.111 on Wed, 25 Jun 2014 04:32:37 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile

Rivista di giurisprudenza costituzionale e civileSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 5 (MAGGIO 1999), pp. 1701/1702-1703/1704Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193503 .

Accessed: 25/06/2014 04:32

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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Page 2: Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ove del caso ed in via di correntezza, si potrebbero prospettare

postumi nell'ambito dell'uno per cento-due per cento circa con

invalidità temporanea assoluta di circa dieci giorni e di invalidi tà temporanea parziale mediamente al cinquanta per cento pure di circa dieci giorni»: in sostanza il consulente di parte conve

nuta ha prospettato degli esiti indennizzabili, sia pure in via

di correntezza, di entità superiore a quanto prospettato e chie

sto dallo stesso attore, probabilmente anche per restare nei li

miti dell'esenzione fiscale.

Le richieste così come formulate da parte attrice per invalidi

tà temporanea totale e parziale si rivelano del tutto legittime e addirittura assolutamente modeste e comunque del tutto con

formi alla polizza assicurativa, mentre le spese mediche, tutte

documentate, non sono state per nulla contestate.

La convenuta dovrà dunque essere condannata a pagare al

l'attore la somma di lire 1.898.000 oltre gli interessi legali dal

6 giugno 1997 al pagamento effettivo: il tutto comunque entro

l'importo totale di lire 2.000.000. La domanda relativa alla rivalutazione monetaria va respinta

trattandosi di debito di valuta e non di valore.

Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile

Tribunale militare — Consiglio della magistratura militare —

Giudizio disciplinare — Composizione — Numero variabile — Questione manifestamente infondata di costituzionalità

(Cost., art. 3, 25; 1. 30 dicembre 1988 n. 561, istituzione del

Consiglio della magistratura militare, art. 1). Tribunale militare — Consiglio della magistratura militare —

Componenti — Collocamento fuori ruolo — Esclusione —

Questione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost.,

art. 102, 108; 1. 30 dicembre 1988 n. 561, art. 1).

È manifestamente infondata, in quanto già decisa negli stessi

termini, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 3°

e 4° comma, 1. 30 dicembre 1988 n. 561, nella parte in cui

prevede che il Consiglio della magistratura militare in sede di

sciplinare giudichi a composizione variabile, in dipendenza del

l'eventuale impedimento di singoli componenti, in riferimento

agli art. 3 e 25, 1° comma, Cost. (1) È manifestamente infondata, in quanto ictu oculi priva di

qualsiasi fondamento, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1,1° comma, 1. 30 dicembre 1988 n. 561, nella parte in cui non prevede il collocamento fuori ruolo dei magistrati

componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare, in

riferimento agli art. 102 e 108 Cost. (2)

Corte costituzionale; ordinanza 2 aprile 1999, n. 116 (Gazzet ta ufficiale, la serie speciale, 14 aprile 1999, n. 15); Pres. Gra

nata, Est. Vassalli. Ord. Cons, magistratura mil. 28 aprile 1998

(G.U., la s.s., n. 37 del 1998).

(1-2) La questione di cui alla prima massima era stata dichiarata in

fondata da Corte cost. 12 marzo 1998, n. 52 (Foro it., 1998, I, 1761, con nota di richiami), in considerazione della quale adesso la corte ha

pronunciato la decisione di manifesta infondatezza, trattandosi di que stione già esaminata e decisa negli stessi termini (anche se, nel primo

caso, i parametri costituzionali richiamati erano stati gli art. 3 e 108, 2° comma, e, nel secondo, gli art. 3 e 25, 1° comma).

Con riguardo alla seconda questione, esaminata dalla corte per la

prima volta, la disposizione impugnata viene ritenuta giustificata sulla

base di due ragioni (entrambe certamente non irresistibili): a) l'esiguità

dell'organico della magistratura militare; b) l'affinità di disciplina con

l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa e contabile,

per il quale non è previsto il collocamento fuori ruolo dei magistrati che li compongono. [R. Romboli]

Il Foro Italiano — 1999.

Istruzione pubblica — Università — Numero chiuso — Intro

duzione con decreto ministeriale — Questione manifestamen

te infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 33, 34; 1. 19

novembre 1990 n. 341, riforma degli ordinamenti didattici uni

versitari, art. 9; 1. 15 maggio 1997 n. 127, misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, art. 17).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costi

tuzionale dell'art. 9, 4° comma, 1. 19 novembre 1990 n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, 1. 15 maggio 1997

n. 127, nella parte in cui attribuisce al ministro dell'università

e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare

la limitazione degli accessi (c.d. numero chiuso o programmato) ai corsi di laurea universitari, in assenza di una previa determi

nazione di precetti e limiti idonei a vincolare e indirizzare la normazione secondaria, in riferimento agli art. 3, 33, 34 Cost. (1)

Corte costituzionale; ordinanza 30 marzo 1999, n. 103 (Gaz zetta ufficiale, la serie speciale, 7 aprile 1999, n. 14); Pres. Gra

nata, Est. Zagrebelsky; Ghini e altri; interv. Pres. cons, mini

stri. Ord. Tar Lazio, sez. Ili, 21 gennaio 1998, 15 dicembre

1997, 29 ottobre 1997, Tar Liguria 26 e 11 marzo 1998, 29 e

15 gennaio 1998, 18 dicembre 1997, Tar Marche 24 giugno 1998

(G.U., la s.s., nn. 27, 28, 37, 39, 40, 41 del 1998).

(1) I. - La questione era già stata dichiarata infondata, attraverso una pronuncia di tipo interpretativo, da Corte cost. 27 novembre 1998, n. 383 (Foro it., 1999, I, 32, con nota di richiami e osservazioni di

Romboli), in cui si era precisato che le direttive comunitarie concernenti il reciproco riconoscimento dei titoli di studio sulla base dei criteri uni

formi di formazione, escludono il carattere arbitrario delle scelte del ministro e valgono a far ritenere rispettata la riserva di legge relativa di cui all'art. 33 Cost.

Una delle parti private costituite nel giudizio costituzionale aveva de

dotto pure la violazione dell'art. 3 Cost, perché la normativa comunita ria non imporrebbe il numero chiuso e lascerebbe gli Stati membri liberi di determinare modi e forme di attuazione delle direttive in materia, ma gli strumenti attuativi scelti dal d.m. 31 luglio 1997 sarebbero in

congrui perché la procedura concorsuale ivi prevista si svolge nello stes

so giorno in tutte le sedi universitarie, così determinando un'illogica discriminazione tra gli studenti che scelgono una sede universitaria piut tosto che un'altra; essi infatti rischierebbero di non superare la prova solo perché alla selezione di una sede hanno partecipato soggetti con

una preparazione superiore alla loro, mentre in altre sedi avrebbero

potuto trovare concorrenti di livello inferiore. La Corte costituzionale ha ritenuto di non poter esaminare tale profi

lo della questione, sulla base dell'affermazione che «l'oggetto del giudi zio di costituzionalità è fissato unicamente dal giudice della rimessione,

potendo le parti private costituite svolgere soltanto ulteriori considera

zioni a sostegno della questione, nei limiti fissati dall'ordinanza di rinvio».

Costante è la giurisprudenza costituzionale nel respingere le richieste

delle parti del processo a quo, costituite in quello costituzionale, di

ampliare il thema decidendum rispetto a quanto fissato nell'ordinanza

di rimessione (Corte cost., ord. 15 luglio 1992, n. 338, id., Rep. 1992, voce Successioni (imposta), n. 56; ord. 27 dicembre 1991, n. 496, id.,

1992, I, 2313, con nota di richiami; 5 luglio 1991, n. 309, id., 1991,

I, 2651, con nota di richiami). In un caso, la corte ha escluso di poter esaminare una questione apparentemente identica proposta dalla parte costituita con riguardo alla stessa disposizione impugnata ed agli stessi

parametri costituzionali indicati nell'ordinanza di rinvio, perché in real

tà veniva avanzato, sulla base di una nuova e diversa causa petendi, un duplice petitum additivo palesemente nuovo e diverso da quello ri

chiesto dal giudice a quo. Ciò nella considerazione che la corte deve

esaminare la questione nei limiti in cui essa è stata precisata nell'ordi

nanza di rinvio, tenendo conto delle deduzioni difensive che si risolvo

no in un'attività non diversa dallo sviluppo e dall'illustrazione del con

tenuto dell'ordinanza (Corte cost., ord. 19 novembre 1992, n. 469, id.,

Rep. 1993, voce Ordinamento giudiziario, n. 101). II. - Il consiglio dei ministri (comunicato n. 39 del 7 maggio 1999)

ha approvato su proposta del ministro dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica, un disegno di legge che stabilisce i corsi uni

versitari a numero programmato (sia a livello nazionale che dei singoli

atenei), sulla base delle indicazioni della Corte costituzionale e della

normativa comunitaria. In particolare, rispetto al regolamento attualmente in vigore, non so

no previste deroghe ai criteri tassativamente indicati.

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Page 3: Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile

1703 PARTE PRIMA 1704

Tributi in genere — Esenzioni ed agevolazioni — Acquisto di

nuda proprietà — Agevolazioni prima casa (L. 22 aprile 1982

n. 168, misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa, art. 1; 1. 28 dicembre 1995 n. 549, misure di razionalizzazione

della finanza pubblica, art. 3, comma 131).

In tema d'imposta di registro, i benefici per l'acquisto della

«prima casa», di cui all'art. 1, 6° comma, 1. 22 aprile 1982

n. 168, sono applicabili, nel concorso delle condizioni dalla norma

medesima previste, in favore del compratore della nuda pro

prietà, atteso che l'art. 3, comma 131, 1. 28 dicembre 1995 n.

549, pur essendo innovativo nella parte inerente alla determina

zione di dette condizioni, ha portata interpretativa della disci

plina anteriore quando, elencando gli atti di trasferimento di

case non di lusso, include quelli traslativi della nuda proprietà, nel presupposto della loro pari attitudine (in presenza degli altri

requisiti) ad integrare un progetto abitativo meritevole di tratta

mento agevolato. (1)

Corte di cassazione; sezione I civile; sentenza 11 marzo 1998, n. 2668; Pres. Rocchi, Est. Olla, P.M. Morozzo Della Rocca

(conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Aiello) c. Bedin.

Conferma Comm. trib. centrale 5 giugno 1993, n. 2043.

(1) Comm. trib. centrale 5 giugno 1993, n. 2043, ora confermata, è massimata in Foro it., Rep. 1995, voce Tributi in genere, n. 1239.

La Suprema corte ribadisce le conclusioni raggiunte da Cass. 6 aprile 1996, n. 3248, id., Rep. 1996, voce Registro (imposta), n. 193, e 5

aprile 1996, n. 3206, ibid., n. 195, e Corriere trib., 1996, 1959, con nota di Bellini; per la giurisprudenza tributaria, v., negli stessi termini, Comm. trib. centrale 24 marzo 1998, n. 1578, Comm. trib., 1998, I, 406; 23 dicembre 1997, n. 6466, ibid., 86 (m); Comm. trib. reg. Abruz zo 23 settembre 1997, Fisco, 1998, 8481; Comm. trib. prov. Belluno 24 ottobre 1996, Foro it., Rep. 1997, voce Tributi in genere, n. 1288.

Contra, e cioè nel senso dell'irretroattività dell'art. 3, comma 131, d.l. 566/95 {reete: 1. 549/95), v. Comm. trib. centrale 13 marzo 1997, n. 975, Riv. legist, fise., 1998, 878 (m).

Controversa, nel passato, l'applicazione dei benefici fiscali previsti per l'acquisto per la prima casa agli acquirenti della sola nuda proprietà dell'immobile.

In senso favorevole, cfr. Comm. trib. centrale 5 febbraio 1998, n.

491, Comm. trib., 1998, I, 242; Comm. trib. prov. Treviso 17 gennaio 1997, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 1310, ad avviso della quale possono beneficiare delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della «pri ma casa» anche i titolari acquirenti della sola nuda proprietà che hanno il diritto di abitazione sulla casa oggetto del contratto (nella specie, acquirente nudo proprietario figlio minorenne dell'usufruttuaria che abita con la sua famiglia); Comm. trib. centrale 14 dicembre 1995, n. 4250, id., Rep. 1996, voce cit., n. 1292, per la quale se le agevolazioni vanno escluse nel caso di acquisto della nuda proprietà di un alloggio gravato da usufrutto totale a favore di un terzo, vanno diversamente concesse

nell'ipotesi in cui taluno acquisti la proprietà di un alloggio con l'inten to di abitarvi congiuntamente con il titolare del diritto reale di abitazio ne che, a differenza dell'usufrutto totale, non preclude necessariamente ed integralmente al proprietario il godimento del bene; 9 settembre 1993, n. 2463, id., 1994, III, 213, con nota di richiami, e Dir. e pratica trib., 1994, II, 419, con nota di Fusaro (la massima è annotata da Rau e Alemanno, in Bollettino trib., 1994, 173), secondo la quale ai fini del

l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, 6° comma, 1. 22 aprile 1982 n. 168 è sufficiente l'acquisto della nuda proprietà e la destinazione concreta ad abitazione del bene.

V. anche Comm. trib. I grado Macerata 15 ottobre 1990, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 923, per la quale le agevolazioni fiscali di cui all'art. 2 1. 118/85 sono applicabili anche in relazione ad un atto con il quale si trasferiscono contestualmente a soggetti diversi la nuda pro prietà e l'usufrutto sull'immobile.

In senso opposto, cioè nel senso che in base alla normativa anteriore alla 1. 549/95 non spettassero le agevolazioni fiscali per l'acquisto della

prima casa al compratore della nuda proprietà, cfr., invece, Comm. trib. centrale 6 ottobre 1997, n. 4712, Comm. trib., 1997, I, 745; 16 settembre 1997, n. 4347, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 1286; 17

aprile 1997, n. 1791, Giur. imp., 1997, 757; 13 marzo 1997, n. 975, cit.; 11 settembre 1996, n. 4352, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 1287; 9 agosto 1995, n. 2966, id., Rep. 1995, voce cit., n. 1238; 14 giugno 1994, n. 2117, id., Rep. 1994, voce cit., n. 1084; 18 novembre 1993, n. 3213, ibid., n. 1100; 19 gennaio 1993, n. 401, id., Rep. 1995, voce cit., n. 1240; 10 aprile 1992, n. 2794, id., 1993, III, 263, con nota di richiami.

* * *

La sentenza è così motivata: Svolgimento del processo. — Con atto pubblico 19 novembre 1982, Adriano Bedin acquistò da Cesare Pezzot ta la nuda proprietà di un appartamento con annessa autorimessa sito

Il Foro Italiano — 1999.

in Padova. Nell'atto dichiarò che era sua intenzione di destinare la casa a propria abitazione e di volersi pertanto avvalere dei «benefici per la prima casa» di cui alla 1. 22 aprile 1982 n. 168. In sede di registrazio ne dell'atto, peraltro, l'ufficio riconobbe la sussistenza dei presupposti per l'agevolazione in questione (imposta di registro nella misura del due per cento ed imposte ipotecarie e catastali in misura fissa) ed appli cò le aliquote ordinarie.

Successivamente il Bedin, deducendo d'aver effettivamente adibito a propria abitazione l'appartamento di cui aveva acquistato la nuda

proprietà e d'essere divenuto pieno proprietario di quell'immobile, po sto che l'alienante Pezzotta era deceduto il 27 giugno 1983, sostenne che nella specie s'erano verificati tutti i presupposti per la predetta age volazione, e che, di conseguenza, indebitamente l'atto era stato assog gettato alla tassazione ordinaria. Pertanto, chiese il rimborso delle som me indebitamente corrisposte in sede di registrazione.

Formatosi il silenzio-rifiuto, il Bedin propose impugnazione alla Com missione tributaria di primo grado di Padova che con decisione 13 apri le 1984, accolse il gravame ed ordinò il rimborso richiesto.

L'ufficio propose appello alla Commissione tributaria di II grado di Padova che, pronunciando con decisione depositata I'll dicembre 1985, ha affermato il principio secondo cui nei riguardi degli atti coi quali venga acquistata la nuda proprietà di un appartamento non trova appli cazione il trattamento agevolato di cui all'art. 1,6° comma, 1. 22 aprile 1982 n. 168; e, pertanto, ha riformato la pronuncia di primo grado ed ha respinto l'istanza di rimborso del Bedin.

Quest'ultimo ha proposto ricorso alla Commissione tributaria centra le sostenendo che l'agevolazione della quale si tratta trova applicazione anche nei riguardi degli acquisti della nuda proprietà tutte le volte che

l'acquirente vada realmente ad abitare nell'appartamento acquistato, anche se per concessione dell'usufruttuario, atteso che nei trasferimenti tra privati la legge si limita a richiedere che l'acquirente dichiari di vo ler adibire la casa a propria abitazione e non esige che per effetto im mediato dell'atto egli ne consegua l'esclusiva disponibilità.

L'ufficio resistette all'impugnazione in terzo grado deducendo che

l'agevolazione è applicabile al trasferimento della nuda proprietà nel solo caso di acquisto da parte dell'usufruttuario.

La Commissione tributaria centrale pronunciando con decisione n. 2043 depositata il 5 giugno 1993 (Foro it., Rep. 1995, voce Tributi in

genere, n. 1239), ha accolto l'impugnazione del contribuente e, per l'ef

fetto, ha annullato la decisione della commissione tributaria di secondo

grado ed ha confermato la sentenza emessa in prime cure dalla Com missione tributaria di primo grado di Padova.

A sostegno della pronuncia il giudice tributario ha osservato che «se

pure è, in via di principio, da tenere fermo che l'acquisto della sola nuda proprietà non realizzi la condizione richiesta dal legislatore della

168, macando la disponibilità dell'alloggio — riservata all'usufruttuario — nel caso di specie, l'acquirente tale disponibilità ha sicuramente ac

quisito, anche se non in via esclusiva, in attesa del consolidamento in tervenuto dopo pochi mesi». Così ragionando, ha affermato il princi pio che il requisito per l'applicazione del beneficio costituito dalla vo lontà di adibire l'appartamento acquistato a propria abitazione, si verifica tutte le volte che l'acquirente vada ad abitare nell'immobile anche se effetto non già del diritto acquistato su quel bene con il negozio per il quale si chiede l'agevolazione, sibbene di una convenzione con un terzo che sull'immobile stesso vanti un diritto reale o personale.

L'amministrazione finanziaria dello Stato ha proposto ricorso per cas sazione affidato ad un unico complesso motivo di annullamento.

L'intimato Adriano Bedin non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione. — Con l'unico motivo di annullamento la

ricorrente sostiene che la Commissione tributaria centrale ha violato ed applicato falsamente l'art. 1, 6° comma, 1. 22 aprile 1982 n. 168 ed è incorsa in vizio di motivazione, allorché ha affermato che anche i trasferimenti della nuda proprietà di fabbricati destinati a «prima ca sa» fruiscono dell'agevolazione tributaria prevista da quella disposizione.

Infatti, ha osservato, «l'acquisto della nuda proprietà — non com

portando il possesso ed il godimento dell'immobile — si colloca al di fuori dello spirito della 1. 168/82 come si evince anche dall'esame delle successive proroghe e modifiche».

Questa Corte suprema nell'affrontare altra volta la questione propo sta col motivo ha affermato che in tema di imposta di registro i benefici

per l'acquisto della «prima casa» di cui all'art. 1, 6° comma, 1. 22

aprile 1982 n. 168, sono applicabili, nel concorso delle condizioni della norma medesime previste, anche in favore del compratore della nuda

proprietà, atteso che l'art. 3, comma 131, 1. 28 dicembre 1995 n. 549, pur essendo innovativo nella parte inerente alla determinazione di dette

condizioni, ha portata interpretativa della disciplina anteriore quando, elencando gli atti di trasferimento di case non di lusso, include quelli traslativi della nuda proprietà, nel presupposto della loro pari attitudi ne (in presenza degli altri requisiti) ad integrare un progetto abitativo meritevole di trattamento agevolato (v. Cass. 6 aprile 1996, n. 3248, id., Rep. 1996, voce Registro (imposte), n. 193).

Il principio deve essere ribadito, non ravvisandosi ragioni per disco starsene.

Ne discende che la Commissione tributaria centrale, che vi si è uni formata, non è incorsa nella violazione di legge denunciata nel motivo.

Tanto determina l'infondatezza, ed il rigetto, del motivo e del ricorso.

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