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Rivista di Giurisprudenza Penale

Date post: 27-Jan-2017
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Rivista di Giurisprudenza Penale Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 341/342-343/344 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153399 . Accessed: 25/06/2014 01:43 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.25 on Wed, 25 Jun 2014 01:43:38 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Rivista di Giurisprudenza Penale

Rivista di Giurisprudenza PenaleSource: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 341/342-343/344Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153399 .

Accessed: 25/06/2014 01:43

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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Page 2: Rivista di Giurisprudenza Penale

341 GIURISPRUDENZA PENALE 342

ehe reata assoggettato durante la conservazione ai normali

processi ossidativi.

Yiceversa il solfito di sodio, quale sostanza riducente, conserva alla earne, oltre il periodo normale e naturale, il suo colore rosso vivo senza peraltro preservarla dalla

putrefazione, tanto piu ehe il solfito, proprio per la sua

azione riduceute, favorisce, come si e accennato, la flora

microbica anaerobica. Vero e ehe il solfito esplica anche

una debole azione batteriostatica nei processi autolitioi

ed enzimatici ehe avvengono normalmente neile carni.

Peraltro, come hanno evidenziato i periti, l'azione del solfito

sul pigmento muscolare (mioglobina) e quella sui processi di decomposizione sono indipendenti. In presenza del

solfito la carne conserva aspetto di freschezza anche quando i processi di decomposizione sono giä iniziati.

Passando all'esame dell'imputazione di frode in com

mercio, si osserva ehe il prodotto alimentare non genuino e qualitativamente diverso dal prodotto genuino. Ne deriva

ehe se la messa in vendita sia seguita dalla consegna ef

fettiva alFacquirente della sostanza non genuina, dichia

rata o pattuita come genuina, il delitto di frode in com

mercio coneorre con il reato di cui all'art. 516 cod. penale.

Com'ö noto, 1'affermazione di genuinitä, di un pro

dotto richiesta dall'art. 516 cod. pen., ö implicita nella

stessa offerta ai pubblico, essendo presunzione generale

ehe la merce messa in commercio sia genuina (Cass.

23 giugno 1951, De Lise, Foro it., Rep. 1951, voce

Frode nei commerci, nn. 36, 37). Del pari la dichiarazione

prevista dall'art. 515 cod. pen., come e concordemente

ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, puõ con

sistere in una offerta o in una qualificazione della cosa

anehe tacita, all'uopo non occorrendo l'uso di artifici o

raggiri atti a sorprendere la buona fede del compratore

(Cass. 29 maggio 1952, Valenza, id., Rep. 1952, voce cit.,

nn. 21, 22). II trattamento col solfito di sodio, masche

rando nell'aspetto esterno la maturitä di carne di non

recente macellazione, consente di presentare al pubblico,

come fresche, carni che tali non sono e che, senza il

trattamento, avrebbero assunto un colore ed un aspetto

diverso. Sussiste, pertanto, sotto il profilo della vendita

di sostanza diversa per quality da quella dichiarata il

delitto di frode nell'esercizio del commercio. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

Rivista di Giurisprudenza Penale

Tribunale militare — Destinazione temporanea di

mayistrati tlisposta dal Procuratore generate —

Questione d'incostituzionalita non manilesta

mente infondata (Costituzione della Repubblica,

art. 108, 2° comma ; legge 24 dicembre 1928 n. 3241,

reclutamento straordinario di magistrati militari, art. 4).

Non e manifestamente infondata (e se ne rimette quindi

1'esame alla Corte costituzionale) la questione di incostitu

zionalitä. dell'art. 15, uit. comma, r. decreto 19 ottobre 1923

n. 2316 (modificato con 1'art. 4 della legge 24 dicembre

1928 n. 3241), per il quale il procuratore generale militare,

per urgenti ragioni di servizio, puõ disporre ebe vice

awoeati militari, giudici relatori e sostituti avvocati mi

litari assumono temporaneamente le funzioni di giudici

istruttori e viceversa nei tribunali militari, per il con

trasto ehe si assume sussistere con 1'art. 108, 2° comma,

della Costituzione. (1)

Tribunale militare territoriale di Roma (Sezione auto

noma di Cagliari) j ordinanza 15 maggio 1963 (Qazzetta

ufficiale 27 luglio 1963, n. 201); Giud. istr. mil. Jannotta ;

prooedimento a carico d'ignoti.

(1) II testo dell'ordinanza 6 riprodotto su Le Leggi, 1963, 1620.

Spese del procedimento pcnale — Onere imposto

al condannato — Questioni d'incostituzionalita

noil manifestamente infondate (Costituzione della

Repubblica, art. 3, 53 ; cod. pen., art. 158, 191 ; cod.

proc. pen., art. 488).

Non e manifestamente infondata (e se ne rimette quindi

l'esame alia Corte costituzionale) la questione d'incostitu

zionalitii dell'art. 488 cod. proc. pen. e di altre disposizioni,

che disciplinano la materia delle spese del procedimento

penale, per il contrasto, che si assume sussistere, con l'art. 53,

1° e 2° comma, della Costituzione. (1) Non e manifestamente infondata (e se ne rimette quindi

l'esame della Corte costituzionale) la questione d'incosti

tuzionalitii, degli art. 158 e 191 cod. pen., che non escludono

le spese processuali dalle obbligazioni civili, di cui la estin

zione del reato e della pena e l'amnistia non determinano

l'estinzione, per il contrasto clie si assume sussistere con

l'art. 3, 1° comma, della Costituzione. (2)

Pretura di Pieye di Cadore; ordinanza 15 maggio 1963

(Gazzetta ufficiale 27 luglio 1963, n. 201) ; Giud. Sciaccki

tano ; imp. Sacco Comis Dall'Osta.

(1-2) II testo dell'ordinanza 6 riprodotto su Le Leggi,

1963, 1624.

Sottrazione di persona incapace —- Diritto di querela

limitato al genitore esercente la patria potestä — Questione d'incostituzionalita non manifesta

mente infondata (Costituzione della Repubblica,

art. 29, 30 ; cod. pen., art. 574).

Non b manifestamente infondata (e se ne rimette quindi

l'esame alia Corte costituzionale) la questione d'incostitu

zionalita dell'art. 574 cod. pen., cbe attribuisce al solo ge

nitore esercente la patria potestä, la titolaritä del diritto di

querela per il reato di sottrazione di persone incapaci, per

il contrasto che si assume sussistere con gli art. 29, 2°

comma, e 30, 1° comma, della Costituzione. (1)

Pretura di Roma; ordinanza 13 aprile 1963 (Gazzetta

ufficiale 2 luglio 1963, n. 175) ; Giud. Tomassi; imp.

Santoni.

(1) II testo dell'ordinanza 6 riportato su Le Leggi, 1963, 1513.

Posta — Iucetta di corrispondenza — Arjcnzia pri

vata di reeapito espressi — Accettazione di cor

rispondenza per spedirla fuori del comune —- Sus

sistenza del reato (R. d. 27 febbraio 1936 n. 645,

codice postale, art. 1, 35, 37 ; r. d. 18 aprile 1940 n. 689,

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343 PARTE SECONDA 344

regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro 1°

del codiee postale, art. 22).

Commette il reato di incetta di corrispondenza il tito lare di una agenzia privata di recapito espressi che accetti

corrispondenza da piü. mittenti per recapitarla o spedirla, sia pure servendosi dell'ordinario servizio postale, fuori del territorio del comune in concessione (1)

Pretura di Palermo ; sentenza 1° aprile 1963 ; Giud.

Amari; imp. Ninetto.

(1) Secondo Cass. 13 giugno 1961, Focazza, Foro it., Rep. 1962, voce Posta, n. 16, non commette il reato, previsto negli art. 1 e 39 del codice postale, il titolare di un'agenzia recapito espressi, che, avendo ricevuto per errore corrispondenza, che non era autorizzato a recapitare direttamente, la inoltri, previa normale affrancatura, per mezzo del servizio postale.

Sulla natura della contravvenzione, v. Cass. 6 marzo 1957, Zordan, id., Rep. 1957, voce eit., nn. 21, 22 (per esteso in Giust. pen., 1957, II, 723), richiamata nella sentenza.

Per la dottrina si vedano i brevi cenni di Lillini, Corri spondenza, voce del Novissimo digessto it., pagg. 894-895.

* * *

II Pretore ha cosi motivato : « Non vi puõ essere dubbio alcuno che il fatto attribuito alia prevenuta integri gli estremi del reato di incetta di cui agli art. 1 e 35 codice postale.

«Invero l'art. 1 del r. decreto 27 febbraio 1936 n. 645 riserva esclusivamente alio Stato i servizi di raccolta, trasporto e distri buzione della corrispondenza epistolare, cioe di qualsiasi invio fornito di indirizzo contenente comunicazioni con carattere attuale e personale, mentre rimangono esclusi da tale servizio monopolistico l'accettazione, il trasporto ed il recapito dei campioni, dei manoscritti, delle stampe, delle fatture, dei pacchi superiori di peso a Kg. 20, ecc. L'art. 35 della suddetta legge sanziona le contravvenzioni airesclusivitä postale nelle tre distinte e diverse ipotesi di incetta, di trasporto e di distribu zione comminando una ammenda pari a venti volte l'importo della tassa di francatura col minimo di lire 160. Che cosa si debba intendere per incetta, e lo stesso legislatore che con inter pretazione autentica lo chiarisce all'art. 22 r. decreto 18 aprile 1940 n. 689, regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I codice postale e telecomunicazioni, a llorche dispone che «costi tuisce incetta la raccolta o la accettazione di corrispondenza di piü mittenti per essere spedita comunque, anche a mezzo della posta, o per essere trasportata, distribuita, ecc. ». Nel caso di specie, la prevenuta ebbe a giustificare l'accertata diffe renza tra gli oggetti ricevuti e le marche consumate, assumendo che l'eventuale divario õ da attribuirsi alia normale affrancatura dei pezzi fuori rete ed ai doppioni.

« Giova, a questo punto, specificare che oggetto della con cessione 6 la accettazione e la consegna ai destinatari della corrispondenza entro il comune di loro origine e che i conces sional del servizio devono affrancare la corrispondenza di loro competenza con speciali marche postali (recapito autorizzato) che vanno annullate con bollo rettangolare recante il nomina tive dell'agenzia e la data del recapito. Raccogliendo od anche piü semplicemente accettando corrispondenza da piü mittenti, come nella fattispecie, per recapitarla a mezzo dei servizi postali, l'agenzia concessionaria commette incetta nel senso tecnico giuridico, essendo detto servizio sottratto ai suoi compiti che, come e noto, lo Stato si 6 riservato in esclusiva.

« La difesa ha dedotto che, essendo la Ninetto titolare di una regolare concessione conferitale in forza dell'art. 19 legge postale, essa non puõ essere ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 35 se si & limitata a spedire per posta la corrispondenza ricevuta per l'inoltro ai destinatari. AI riguardo, la Suprema corte (sent. 6 marzo 1957, Zordan, Foro it., Rep. 1957, voce Posta, nn. 21, 22) ha osservato che ogni qua! volta il titolare di una concessione per la raccolta e la distribuzione di corri spondenza non osserva le condizioni di cui alia concessione egli <" agisce — ai fini della responsabilitä penale — nella quality di privato «... # sicche la condotta che egli esplica, in con trasto con le finality, proprie dell'atto di concessione, va sostan zialmente parificata a quella di chiunque, al di fuori di ogni rapporto con l'Amministrazione pubblica, violi in qualsiasi modo il monopolio statale».

« Pertanto, anche a voler sottilizzare, una distinzione tra oggetti postali da inoltrare in rete, cioe entro il perimetro del comune, e oggetti da inoltrare fuori rete e improduttiva di effetti giuridici, in quanto la violazione del diritto di esclusivita esiste come si evince dall'art. 150 del regolamento esecutivo, che s, ricollega all'art. 1 codice postale, e dall'art. 8 del capitolato onerii anche quando presso l'agenzia concessionaria, od in possesso, dei suoi fattorini, vengono trovati oggetti di corrispondenza muniti di francobolli ordinari, prescindendo dalla Joro destina zione. Altro argomento a favore della non colpeyolezza della prevenuta, la difesa ha tratto invocando l'applicazione del l'art. 37, lett. b, della legge postale, ove & previsto che la dispo sizione dell'art. 35 stessa legge non si applica al trasporto ed al recapito di corrispondenza per la quale sia stato soddisfatto il diritto postale. Ma 6 di tutta evidenza che tale disposto riflette soltanto il trasporto ed il recapito di corrispondenza epistolare, non anche l'incetta che non essendo espressamente menzionata si deve ritenere correttamente che esuli dall'^mbito della suddetta norma (ubi voluit, lex dixit).

« In sostanza, per il combinato disposto degli art. 35 e 37 codice postale e chiaro che il legislatore ha limitato la non applicazione della disposizione dell'art. 35 della legge, nel caso di soddisfacimento del diritto postale, alle due distinte ipotesi di reato di trasporto o di distribuzione. esclusa restando l'incetta, nelle due forme di raccolta o accettazione di corrispondenza, che in fondo e l'ipotesi piü grave e quella che costituisce attentato piu considerevole alia sfera della esclusivita postale ed al ser vizio che lo Stato, ai fini di utility generale, si & riservato in situazione di monopolio. In definitiva, si puõ ritenere che I'art. 37, lett. b, della legge del 1936 consente il trasporto ed il recapito di corrispondenza epistolare per la quale non si & concretizzata l'ipotesi dell'incetta, come nel caso di trasporto e di distribu zione di oggetti di corrispondenza affidati da istituti o enti a personale dipendente che, appunto, accettando corrispondenza da un solo mittente, non commette incetta. Si e voluto soste nere, infine, che la Ninetto, per l'accertata discordanza tra oggetti di corrispondenza evasi e marche di recapito non acqui state, avrebbe commesso un puro illecito amuiinistrativo, persc guibile in sede diversa, ma non un fatto penalmente sanzionato, tanto piii che l'Amministrazione postale non ha — secondo I'assunto difensivo — accusato danno economico alcuno, essendo stata la corrispondenza inoltrata con francobolli ordinari.

« Tale argomentazione, che peraltro non legittima — giusta le considerazioni svolte — l'azione della concessionaria, si appa lesa comunque carente di prova rigorosa e pienamente atten dibile poichš non e stato dimostrato dalla Ninetto, attraverso la discolpa indubbiamente generica (nessuno dei testi ha fornito dati precisi) che per la considerevole massa di corrispondenza dall'agenzia evasa in violazione dell'art. 1 legge postale, si fosse pagata la tassa di francatura, ovvero si trattasse di cartoline stampe.

« E, per quanto concerne il danno dell'Amministrazione postale, pare intanto che ve ne sia uno immediato e concreto allorche la concessionaria del servizio, non recapitando tutta la corrispondenza di sua competenza con le speciali marche, versera un canone per l'anno seguente di tanto inferiore (salvo il minimo di tremila pezzi) per ogni oggetto non registrato, moltiplicato per il corrispettivo unitario di lire 20. Premesso quanto sopra, appare superfluo immorare sul preteso errore di fatto nelle due forme di cui alia prima parte ed aU'ult. capov. dell'art. 47 cod. pen., data la manifesta inconsistenza dell'argomento. Invece, -per completare la rassegna delle questioni si deve fare una estrema considerazione circa la natura del reato di che trattasi, ed in particolare se si puõ ravvisare nella fattispecie un reato continuato e quindi frazionabile nelle singole azioni ai fini del l'applicazione dell'amnistia del decreto pres. 24 gennaio 1963 n. 5, o meno.

« Al riguardo, il Decidente non ravvisa di potersi discostare dalla interpretazione, giuridicamente fondata, data dal Supremo collegio nella sentenza del 6 marzo 1957, ove appunto e chiarito che il reato di cui all'art. 35 legge postale ha carattere eventual mente abituale, come si ricava dalla fattispecie posta nel primo capov. del suddetto articolo, che si sostanzia sotto forma di attivitä continuativa e pertanto non scindibile e la cui pena & fissata proporzionalmente nel modo all'uopo indicato. Con cludendo, la prevenuta deve ritenersi colpevole del reato ascrit tole in rubrica e va condannata alia pena di lire 11.935.200 di ammenda, nonche al risarcimento del danno in favore dell'Am ministrazione postale, da liquidarsi in separata sede, ed al paga mento delle spese di costituzione e di onorario di avvocato che si liquidano in lire 37.400, ivi comprese lire 35.000 per onorario di difesa.

«La Ninetto va inoltre condannata alle ulteriori spese processuali conseguenti l'opposizione al decreto penale ».

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