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Roma 13 Aprile 2016...• il processo di accorpamento delle Camere di Commercio; • le PMI e...

Date post: 16-Jul-2020
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Roma – 13 Aprile 2016 Sala Convegni - Sede dell’ODCEC di Roma
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Roma – 13 Aprile 2016Sala Convegni - Sede dell’ODCEC di Roma

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Barbara CAVALLIDirigente del Registro imprese di Roma

Dal 1° gennaio 2015 dirige la struttura cui è affidata la tenuta delRegistro delle Imprese, del Repertorio delle notizie economico-amministrative e dell’Albo provinciale delle imprese artigiane,provvedendo all’emissione dei relativi certificati ed alla gestione deiconnessi servizi alle imprese.

Dirige e coordina le verifiche della sussistenza dei requisiti richiestidalle vigenti disposizioni sulle attività regolamentate (D.M. 37/2008;L.122/92…) e quelle che disciplinano gli ausiliari del commercio(mediatori, agenti e rappresentanti ecc).

Sovraintende alle attività di sportello ed ai servizi vari, come adesempio, il Commercio con l’estero, la vidimazione dei libri ecc.

Presidia le procedure relative all’applicazione del diritto annuale.

Cura le relazioni con l'utenza del Registro Imprese.2

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Alcuni flash

sulle ultime novità

Barbara CAVALLIDirigente del Registro imprese di Roma

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Il decreto direttoriale del Mi.S.E. del 22 giugno 2015 haapprovato la nuova modulistica che integra la precedenteversione definita con DD del 18 ottobre 2013.

Dal 11 novembre 2015 non vengono più accettatepratiche redatte con release inferiori

E’ ora possibile gestire:• il processo di accorpamento delle Camere di Commercio;

• le PMI e startup innovative, in particolare:

• i dati delle PMI innovative in analogia a quanto fatto per le startup innovative

• il recepimento in forma strutturata della dichiarazione del possesso dei requisiti delle imprese startup e PMI innovative

• il passaggio senza interruzione da impresa startup a PMI innovativa

• il decesso, recesso ed esclusione del socio;

• la nuova sezione speciale “alternanza scuola lavoro”.

presentazione a cura della Camera di Commercio di Roma Area IV Registro Imprese

LA NUOVA MODULISTICA 6.8

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PMI e startup innovative

http://startup.registroimprese.it

• Nuove modalità per l'iscrizione alla sezione speciale del Registro Impreseriservata alle Start-up innovative e alle PMI Innovative - introdotte con ilD.L. n. 3/2015 - convertito nella L. n. 33/2015 del 24 marzo 2015

• Introdotte le nuove voci di variazione

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A proposito:… (D.L. n. 179/2012 art. 25)14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornatecon cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime dipubblicità di cui al comma 10.15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro seimesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale dellastart-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta ilmantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dalcomma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficiodel registro delle imprese.

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AZIONI INTRAPRESE AL RIGUARDO

• Mailing alle 476 start - up iscritte nella sezionespeciale del Registro delle imprese di Roma

• Avviata la cancellazione delle prime start-upper decadenza

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http://startup.registroimprese.it/startup/document/Guida_Startup_Innovativa.pdf

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Già per l’anno scolastico 2015/16, la Legge n. 107/2015 c.d. «Buona Scuola» all’art. 1,

comma 41, ha previsto l’istituzione del Registro Nazionale per l’alternanza Scuola-lavoro composto da:• un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti

pubblici e privati disponibili a svolgere percorsi di alternanza• una sezione speciale del Registro Imprese a cui devono iscriversi le imprese per

l’alternanza Scuola-Lavoro

La una nuova sezione speciale del Registro delle Imprese è la sezione QGli interventi in modulistica prevedono - per le imprese già iscritte al Registro Imprese -nuovi codici sul riquadro «ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E DEPOSITO» siaper le società che per le imprese individuali (modulo S2 riquadro 20 e modulo I2riquadro 31)

NUOVA SEZIONE SPECIALE PER

«ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO»

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Prime azioni intraprese al riguardo

Dal 12 ottobre 2015

attivata la sezione speciale

in via sperimentale

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Link del sito della CCIAA di Roma:

http://www.rm.camcom.it/pagina1158_alternanza-scuola-lavoro.html

Video:

http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/welcomeLa piattaforma web è oggi in corso di completamento. Attraverso il portale si potrà: a) ricercare i soggetti ospitanti; b) ottenere i riferimenti utili; c) informarsi sull’iter da seguire(saranno disponibili delle guide); d) ottenere visibilità delle imprese iscritte

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OBBLIGO DI ISCRIZIONE DELLACASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

• SOCIETA’ : D.L. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009• IMPRESE INDIVIDUALI: D.L. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012

Le caselle PEC delle imprese confluiscono nell’INI-PEC, l'Indice nazionale della posta elettronicacertificata.L’INI-PEC (https://www.inipec.gov.it) è stato pensato con l'intento di semplificare lacomunicazione tra cittadini, imprese, professionisti e istituzioni raccogliendo gli indirizzi diposta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti di tutta Italia. Ad oggi, il sitocontiene circa 4,5 mln di indirizzi PEC impresa e circa 1,3 mln di indirizzi PEC professionisti

Sia l'iscrizione che la variazione dell'indirizzo di PECal Registro Imprese sono gratuite poiché esenti dabolli, diritti, tariffe

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I REQUISITI

VALIDA (dominio valido, no CEC-PAC ecc) UNIVOCA (esclusivamente riconducibile ad un unico titolare) NON REVOCATA (validità temporale limitata: alla scadenza va rinnovata) ATTIVA (una volta ottenuta, va attivata)

NOTA BENE:L’AGID - Agenzia per l’Italia Digitale, concordando con l’avviso ministeriale concernente la necessitàdell’iscrizione di un indirizzo di Pec univoco per ciascuna impresa (societaria o individuale), haribadito l’assoluta necessità di assicurare che anche l’indirizzo di Pec dei professionisti siasingolarmente ed univocamente riconducibile ai medesimi

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Azioni che stiamo intraprendendo al riguardo

A seguito della costituzione di un gruppo di lavoro in Unioncamere, è stato chiestoai Ministeri competenti di meglio declinare le direttive del provvedimento del luglio2015. Nelle more, alcune Camere pilota, in accordo con i rispettivi Giudici delRegistro (Roma è fra queste), hanno inteso avviare comunque una procedura dicancellazione d’ufficio (o – meglio di iscrizione della cancellazione) delle PEC nonvalide ricorrendo a procedure massive anche grazie all’apporto materiale dellasocietà InfoCamere. Al riguardo, si consiglia di consultare il sito internet dellaCamera (probabilmente dal 20 aprile p.v.) per verificare l’eventuale avvio diprocedimento per le caselle PEC di interesse.

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OBBLIGO DI PAGAMENTODELLA

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Interpello N. 954-364/2014 art. 11 Legge 27 Luglio2000 n. 2012

Proposto dalla Confederazione Italiana degli Esercenti

Commercianti della Campania (CIDEC Campania) in caso diSCIA, in particolare per il Commercio all’ingrosso

Interpello n. 904-682/2015 art. 11 Legge 27 Luglio 2000 n. 212

Proposto dall’ Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia (UNIONCAMERE LOMBARDIA)In caso di SCIA in particolare per le attività di installazione impianti, autoriparazione, pulizia e facchinaggio

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La nuova guida interattiva agli adempimenti societari

«WIDGET»Di cosa si tratta: E’ uno strumento on line creato dal sistema camerale e messo a disposizionedi imprese, professionisti e associazioni e che fornisce un chiaro e sintetico quadro deiprincipali adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese e delle altrepubbliche amministrazioni destinatarie della ComUnica. La guida non tratta gli adempimentirelativi alle imprese individuali, alle denunce REA e al deposito dei bilanci. Per ogni tipologia diadempimento societario è disponibile una scheda che ne riporta gli elementi essenziali

Perché: «Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale» art. 8, comma 2 della L. n. 580/1993 e s.m.i.

Quando: una volta verificate tutte le eventuali difformità anche il relazione agli orientamenti del Giudice del Registro delle Imprese di Roma

Come: Mediante pubblicazione del link http://vsri.intra.infocamere.it/vsri/ sul sito internet della Camera di commercio di Roma dopo un periodo di adeguata pubblicità

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SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA’

DI CAPITALI

Palma CARBONEResponsabile Posizione Organizzativa

ATTI SOCIETARI14

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Palma CARBONEResponsabile Posizione Organizzativa

ATTI SOCIETARI

Principali funzioni svolte:

• Domande di iscrizione al Registro delle Imprese presentate in formato digitale per via telematica o su supporto informatico di atti costitutivi e modificativi di imprese societarie(es. Nomina e rinnovo di cariche sociali; Atti di trasferimento di quote sociali; Atti di fusione e di scissione; Atti di scioglimento e liquidazione; Atti di trasferimento azienda; Iscrizione e modifica PEC societarie; Bilanci finali di liquidazione)

• Domande di deposito al Registro delle Imprese (es. Bilanci)

• Provvedimenti di rifiuto di iscrizioni e depositi nel Registro Imprese

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L’art. 2484 c.c. disciplina le cause di scioglimento delle società per azioni, in accomandita perazioni ed a responsabilità limitata.

L’accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento prevista dal 1 al numero 5 dellapredetta disposizione è di competenza dell’organo amministrativo.

Gli effetti dello scioglimento si determinano solo dalla data dell’iscrizione nel Registro delleImprese della dichiarazione con cui l’organo amministrativo accerta la causa di scioglimento

Per l’iscrizione dello scioglimento nel Registro delle Imprese deve essere presentata unadomanda sottoscritta da un amministratore con allegata la copia del verbale del consiglio diamministrazione o della dichiarazione dell’amministratore unico (in questo ultimo caso lamodulistica può assumere valore di dichiarazione) a seconda del modello di governance adottatodalla società.

Gli amministratori devono “senza indugio” accertare il verificarsi di una causa di scioglimento eprocedere agli adempimenti pubblicitari. In caso di ritardo od omissione sono responsabili deidanni subiti dalla società, dai creditori sociali e dai terzi.

Se gli amministratori non provvedono al suddetto adempimento, lo scioglimento viene accertatodal Tribunale su istanza dei singoli soci o amministratori ovvero dai sindaci

CAUSA DI SCIOGLIMENTO NELLE S.P.A., S.R.L., COOPERATIVE

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Nelle società di capitali il procedimento di liquidazione è obbligatorio; non puòessere omesso.

Gli amministratori, contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento,devono convocare l’assemblea dei soci per la nomina del liquidatore.

Se l’assemblea non viene convocata, il Tribunale dispone la nomina di un liquidatoresu istanza di un singolo socio o amministratore ovvero dei sindaci.

Il liquidatore deve richiedere l’iscrizione della propria nomina nel Registro delleImprese entro 30 giorni dalla notizia della nomina (art. 2488 - art. 2383 c.c.)

Gli amministratori cessano dalla carica dall’iscrizione nel Registro delle Impresedella nomina del liquidatore e pertanto la nomina del liquidatore non ha efficaciaprima di tale data (art. 2487 bis comma 3)

NOMINA DEL LIQUIDATORE

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DEPOSITO DEL BILANCIO FINALE DILIQUIDAZIONE

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il BILANCIO FINALE diLIQUIDAZIONE

Il BILANCIO FINALE – sottoscritto dal liquidatore – e accompagnato dalla RELAZIONE deiSindaci e/o del soggetto incaricato della revisione contabile (qualora nominato) deveessere DEPOSITATO nel Registro Imprese

Qualora ci siano somme da ripartire, deve essere allegato anche il PIANO di RIPARTOdopo l’avvenuta registrazione presso l’Agenzia delle Entrate

ATTENZIONE:

Non è possibile redigere e depositare il bilancio finale di liquidazionePRIMA che la nomina del liquidatore sia stata iscritta nel Registrodelle Imprese

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Con il deposito del BILANCIO FINALE di LIQUIDAZIONE il liquidatore puòrichiedere la cancellazione della società, allegando la copia del verbaledell’assemblea totalitaria dei soci che approva il bilancio finale di liquidazioneall’unanimità. Se vi sono somme da ripartire, nel verbale di assemblea i socidovranno anche dare quietanza dei pagamenti e autorizzazione al liquidatoreper chiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese.

In alternativa:

Il liquidatore può allegare la copia delle diverse quietanze rilasciate da tutti isoci ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensidegli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000

Il bilancio finale di liquidazione e il verbale dell’assemblea dei soci,attestante l’approvazione, NON DEVONO avere data ANTECEDENTEl’iscrizione della carica del Liquidatore nel RI

DEPOSITO DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE e RICHIESTA DI CANCELLAZIONE

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DIMISSIONI DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE

Palma CARBONEResponsabile Posizione Organizzativa

ATTI SOCIETARI

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L’ORIENTAMENTO DEL GIUDICE DEL REGISTRO E DEL TRIBUNALE DI ROMA

L’art. 2401 c.c. prevede che, in caso di rinunzia di un sindaco effettivo, subentrano isupplenti in ordine di età e, qualora con i sindaci supplenti non si completa ilCollegio Sindacale, deve essere convocata l’assemblea dei soci per deliberare lanomina dei Sindaci subentranti.

Le dimissioni di un sindaco dall’incarico hanno, quindi, effetto immediato quandoè possibile l’automatica sostituzione dello stesso con il sindaco supplente.

DA SEGNALARE:

Non è giuridicamente ammissibile far venir meno, attraverso le dimissioni,l’operatività del collegio sindacale e privare la società del suo organo di controllo.

Tale orientamento, espresso dal Giudice del Registro delle Imprese e dal Tribunale diRoma, è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. I,23/02/2005; Cass. Civ., Sez. I 4/5/2012).

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DIMISSIONI DI TUTTI I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

A seguito delle dimissioni dell’intero Collegio Sindacale o di un numero di Sindaciche non renda più possibile alcuna ulteriore sostituzione con i membri supplenti, gliamministratori devono convocare l’assemblea dei soci per la nomina dei nuovicomponenti

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo nella convocazione dell’assemblea daparte degli amministratori, l’assemblea stessa – ai sensi dell’art. 2406 c.c. – deveessere convocata dal Collegio Sindacale

L’eventuale impossibilità di funzionamento dell’assemblea o la continua inattivitàdella stessa è causa di scioglimento della società sensi dell’art. 2484 c.c. n. 3 ed - intal caso - l’organo amministrativo ex art. 2485 c.c. deve accertare il verificarsi dellapredetta causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento ocontinua inattività dell’assemblea

Nel caso in cui gli amministratori omettano il predetto adempimento, il Tribunale, suistanza anche dei Sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento condecreto che deve essere iscritto nel Registro delle Imprese 22

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DIMISSIONI DEL COLLEGIO SINDACALE ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO D’ISCRIZIONE AI SENSI DELL’ART. 2190 c.c.

L’ orientamento espresso finora sia dal Giudice del Registro che dal Tribunale diRoma non appare in contrasto con quanto riportato nella Circolare del Mi.S.E. n.3687/c del 9 febbraio 2016 dove lo stesso Mi.S.E. precisa la necessità di attivazionedi un procedimento ai sensi dell’art. 2190 c.c. qualora l’organo amministrativo nonprovveda a richiedere l’iscrizione nel Registro della cessazione del sindacodimissionario ai sensi dell’art. 2400 c.c.

Quanto previsto dalla predetta circolare non trova applicazione laddove ledimissioni dei sindaci siano prive di effetti e non comportino pertanto lacessazione dall’incarico, come nel caso delle dimissioni di tutti i componenti delCollegio Sindacale o di un numero di sindaci che non renda più possibile alcunaulteriore sostituzione

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Novità per la

«CAMPAGNA BILANCI 2016» e criticità nella trasmissione dei depositi

Giovanni DI IORIOResponsabile Procedimento

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Dal 2010 le società di capitali e le cooperative hanno obbligo diredazione del bilancio d’esercizio in formato XBRLLa tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanza XBRLper il 2016 è la versione «2015-12-14» disponibile sul sitodell’Agenzia per l’Italia Digitale e scaricabile dal sito di XBRL Italiaall’indirizzo http://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/bilanci-principi-contabili-italiani/

Questa versione è obbligatoria per i bilanci chiusi il 31.12.2015 osuccessivamente, ed approvati in assemblea dal 1° marzo 2016

Il sistema camerale rende disponibili tutte le istruzioni per i bilancie la compilazione della nota integrativa in formato XBRLall’indirizzo internet WebTelemaco:

https://webtelemaco.infocamere.it/newt/public.htmInoltre InfoCamere rende disponibile sul sito

tebeni.infocamere.it/teniWeb/jsp/index.jsp uno strumento gratuito per verificare la validità formale di una istanza XBRL

prima del suo deposito nel Registro delle Imprese.

NOVITA’ CAMPAGNA BILANCI 2016

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Sono attualmente NON SOGGETTI al formato XBRL le seguentitipologie di bilanci:• Bilancio di società estere avente sede secondaria in Italia

(modulo B codice atto 715)• Bilancio sociale (modulo B codice atto 716)• Situazione patrimoniale di impresa sociale (modulo B codice

atto 717)• Situazione patrimoniale delle società di mutuo soccorso

(modulo B codice atto 717)• Bilancio consolidato di società di persone (modulo B codice

atto 721)• Bilancio finale di liquidazione (modulo S3 codice atto 730)

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IRREGOLARITA’ RISCONTRATE NEL DEPOSITO DEI BILANCI

VERBALI CON DATE O DELIBERE INCONGRUENTI

Vengono trasmesse più copie di un medesimo verbale relativoall’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci chedifferiscono in merito alla data o quanto deliberato.

In tal caso deve essere trasmessa la copia corretta trascritta sullibro dei verbali delle assemblee e la conformità a quanto trascrittodeve essere attestata dal professionista incaricato o da unamministratore tramite apposita dichiarazione firmata

digitalmente.

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….segue

Deposito a rettifica di un bilancio precedentemente depositatonel Registro delle Imprese (errore materiale)

Esclusivamente nel caso di mero errore materiale, si potràprocedere direttamente ad un nuovo deposito del bilancio contutta la documentazione presentata precedentemente.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazionedell’amministratore (firmata digitalmente), che evidenzi ledifferenze rispetto al deposito precedente (ovviamente nondevono essere variate le poste di bilancio) e che attesti che lerettifiche apportate ai documenti contabili non richiedonol’approvazione dell’assemblea dei soci.

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Deposito a rettifica di un bilancio precedentemente depositatonel Registro delle Imprese (errore sostanziale)

Qualora, successivamente al deposito già effettuato, si accertinodegli errori sostanziali, quali l'errata o l’omessa compilazione diparti dello stesso, è necessario che l'assemblea provveda ad unanuova approvazione.

Si dovrà, quindi, procedere ad un nuovo deposito del bilancio, conallegata tutta la documentazione prevista e dovrà essere richiestal’iscrizione dell'elenco dei soci riferito alla nuova data diapprovazione, per le società tenute a tale adempimento

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…segue

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL BILANCIO E DEGLIALLEGATI

Se il bilancio (prospetto contabile e nota integrativa) in XBRL èsottoscritto digitalmente da un amministratore della società chesottoscrive altresì digitalmente i documenti allegati NON occorrealcuna dichiarazione di conformità.

In caso di presentazione del bilancio da parte di professionistaincaricato, quest’ultimo deve apporre, nell’apposito campoprevisto in calce alla nota integrativa in formato XBRL, ladichiarazione di conformità che deve essere apposta anche suciascun documento allegato al bilancio.

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LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’:

Requisiti ed esercizio dell’impresa artigiana (artt. 6 e 7 della Legge regionale n. 3/2015)

Antonella VALENTIResponsabile Posizione Organizzativa

ARTIGIANATO

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Antonella VALENTIResponsabile Posizione Organizzativa

ARTIGIANATO

Principali funzioni svolte:• Gestione, su delega della Regione Lazio, dell’Albo delle Imprese

Artigiane attraverso il coordinamento della Segreteria dellaCommissione Provinciale per l’artigianato – oggi Commissario adacta - e la gestione dei rapporti con la Commissione Regionale perl’artigianato

• Domande di iscrizione, modifica e cancellazione all’Albo delle Imprese Artigiane e al Registro delle Imprese, presentate in formato digitale per via telematica, di imprese individuali e societarie artigiane (es. Iscrizione imprese individuali con attività artigiane, denunce inizio attività artigiane di imprese societarie)

• Gestione previdenza artigiana e rapporti con l’INPS

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• Prevalenza della partecipazione al lavoro tecnico-manuale da parte dell’imprenditore

• Il lavoro manuale deve essere il fattore di produzione prevalente

• Nel caso di attività normate, ovvero che richiedono il possesso di requisiti tecnicoprofessionali tale concetto è ancora più stringente. Infatti, il Legislatore regionale hastabilito che i requisiti debbano essere posseduti personalmente dal titolare/socioartigiano (art. 7 comma 2 L.R. n. 3/2015)

la CPA di Roma applica in modo rigoroso tale disposto escludendo qualsiasiipotesi di Responsabili Tecnici diversi dal titolare e dalla compagine socialeanche qualora la carica tecnica sia riferita ad una attività secondaria rispettoalla attività principale artigiana

• Nel caso di impresa esercitata in forma collettiva, permangono delle criticità diinterpretazione della norma che, in realtà, è di facile lettura (art. 7 comma 4 della L.R.n. 3/2015)

• Si specifica che, dal computo della maggioranza dei soci che prendono parte al lavoro,sono esclusi coloro che svolgono attività puramente amministrative(Parere CRA del 29/09/2003)

TIPICITA’ DELL’IMPRESA ARTIGIANA

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• E’ artigiana un’attività diretta alla produzione e alla trasformazione di beni, anchesemilavorati, o alla prestazione di servizi (art. 6 comma 1)

• «Sono escluse dall’oggetto dell’impresa artigiana le attività agricole, di prestazione diservizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni e disomministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che siano esclusivamentestrumentali, accessorie o complementari all’esercizio dell’impresa» (art. 6 comma 2)

Lo svolgimento di un'attività commerciale da parte di un titolare d'impresaartigiana è ammissibile solo quando può dirsi attinente all'attività principaledell'impresa, ossia solo quando è riconducibile, per affinità ed assimilazione,all'attività principale, nel rigoroso rispetto del principio della prevalenza dellapartecipazione professionale e personale del titolare dell’impresa artigiana

ATTIVITA’ ARTIGIANE E ATTIVITA’ NON ARTIGIANE

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• L’accertamento della effettiva strumentalità ed accessorietà non èsemplice, in particolare in materia di somministrazione e commercioalimentare rispetto ad una attività artigiana di laboratorio alimentare

• La nuova legge regionale ha introdotto un solo elemento di certezzaescludendo in ogni caso il servizio assistito di somministrazione

• Stante i pochi elementi di certezza desumibili dalle norme, l’istruttoriaviene fatta volta per volta interloquendo con l’impresa tramite lostrumento del sospeso e diario messaggi e naturalmente nei casi dubbi siprocede ex post a richiedere l’accertamento della polizia locale perverificare l’effettività dell’esercizio in forma artigiana dell’impresa

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…SEGUE

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• L’impresa artigiana può essere esercitata in luogo fisso o in forma ambulantelimitatamente a quelle attività che non necessitano per loro natura di appositilocali in sede fissa o di posteggio (art. 6 comma 4)

• Sempre più di frequentemente, si assiste – viceversa - alla dichiarazione diattività che, per loro natura, richiedono un laboratorio, ma che vengonoesercitate «presso terzi» o presso il domicilio del cliente (es. autolavaggio,incastonatore pietre preziose, tappezziere…)Anche in questi casi vengono chiesti chiarimenti sulle modalità di esercizio percapire se permane lo status di imprenditore con propria dotazione aziendaleovvero si dissimuli un prestatore d’opera o un rapporto di lavoro subordinato

LUOGO DI ESERCIZIO E LIMITI DIMENSIONALI

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• L’impresa artigiana può avvalersi di apposite unità locali per losvolgimento di una o più fasi del processo imprenditoriale: per quantoriguarda la necessità della partecipazione al processo produttivo daparte dell'imprenditore, questa non può essere unicamente intesa insenso fisico e continuativo; l'importante è che vi sia una partecipazionecostante e prevalente, e che l'imprenditore artigiano sia responsabiledell'intera impresa

• Infine si richiama l’attenzione sull’art. 9 della L.R. n. 3/2015 chestabilisce i limiti dimensionali delle imprese artigiane mettendo nel

computo sia l’apporto dei soci che dei dipendenti

….segue

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LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’

Ausiliari del commercio:

Casi particolari nel possesso dei requisiti per l’intermediazione immobiliare

Roberta PETRINIResponsabile Posizione Organizzativa

ESAMI E ABILITAZIONI PROFESSIONALI

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Roberta PETRINIResponsabile Posizione Organizzativa

ESAMI E ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Principali funzioni svolte:• Iscrizioni e depositi al Registro imprese e denunce al Repertorio Economico

Amministrativo con relativa gestione delle attività economiche di agenti e rappresentanti di commercio, agenti di affari in mediazione, mediatore marittimo e spedizioniere

• Gestione esami relativi alle attività economiche di agenti di affari in mediazione, mediatori marittimi, raccomandatari marittimi

• Gestione del Ruolo periti ed esperti• Gestione passaggio di tutti i soggetti iscritti alla data del 12 maggio 2012 dai

soppressi Albi, Ruoli ed Elenchi al Registro imprese e al REA e conseguente aggiornamento delle posizioni Registro imprese e REA

• Rilascio tessere di riconoscimento per attività economiche ex Albi e Ruoli –Direttiva servizi

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Frequentemente non vengono comunicati i requisiti del nuovo legalerappresentante

OPERATIVITA’ CORRETTA

Deve essere allegata alla pratica telematica di variazione del legalerappresentante il Modello Ministeriale (SCIA) previsto dai DD.MM. del26/10/2011 (agenti di affari in mediazione, agenti di commercio,mediatori marittimi, spedizionieri) compilato in tutte le sue parti esottoscritto dal nuovo legale rappresentante

(Vedi Parere Mi.S.E. Prot. 31735 del 9/03/2015)

N.B: Coincidenza della carica di Legale Rappresentante e di Preposto

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VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTEAttivita’ Economiche ex direttiva servizi

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REQUISITO PROFESSIONALE PER AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE: VALIDITA’ ISCRIZIONE NEL SOPPRESSO RUOLO

Dal 13 MAGGIO 2016 l’iscrizione nel soppresso Ruolo degli Agentidi Affari in mediazione non costituirà più requisito professionaleai fini della denuncia di attività al Registro delle Imprese secondoquanto previsto dall’art. 11 comma 3 del DM 26/10/2011

Ne consegue che i requisiti professionali consentiti agli aspiranti mediatori già iscrittinel soppresso Ruolo saranno solo:

• diploma di scuola media superiore e superamento dell’esame camerale dopoavere frequentato corso di preparazione propedeutico

oppure• Iscrizione nell’apposita sezione del REA ai fini del mantenimento dei requisiti

effettuata entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività di mediazione

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LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’:

La disciplina della cd «meccatronica» alla luce dei recenti pareri

Alessia CORATELLAResponsabile Posizione Organizzativa

REA –ATTI IMPRESE INDIVIDUALI

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Alessia CORATELLAResponsabile Posizione Organizzativa

REA –ATTI IMPRESE INDIVIDUALI

Principali funzioni svolte:• Domande di iscrizione e deposito al Registro imprese e denunce al

Repertorio Economico Amministrativo presentate in formato digitale per via telematica o su supporto informatico (es. Istanze imprese individuali; Associazioni; Fondazioni; Comitati e gli altri Enti non societari; Denunce di attività imprese societarie e individuali)

• Denunce al Repertorio Economico Amministrativo presentate per via telematica o su supporto informatico di attività soggette a leggi speciali (autoriparazione; installazione impianti; commercio all’ingrosso; imprese di pulizia e facchinaggio)

• Estrazione elenchi merceologici

• Rilascio Visure e Certificati Albi, Ruoli e Registri43

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ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 122 «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplinadell'attività di autoriparazione»Ha istituito le seguenti sezioni:• MECCANICA E MOTORISTICA• ELETTRAUTO• GOMMISTA• CARROZZERIA

LEGGE 11 dicembre 2012 , n. 224

«Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente ladisciplina dell'attività di autoriparazione»

Ha ridefinito le sezioni:

• MECCATRONICA

• GOMMISTA

• CARROZZERIA 44

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NOVITA’ DELLA NUOVA LEGGE

1. AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE

2. NORME TRANSITORIE PER IMPRESE GIA’ ATTIVE:

• IMPRESE ABILITATE GIA’ SIA ALLA MECCANICA E MOTORISTICA SIAALL’ELETTRAUTO: SONO ABILITATE DI DIRITTO ALLA MECCATRONICA

• IMPRESE ABILITATE AD UNA SOLA SEZIONE: POSSONO PROSEGUIREL’ATTIVITA’ FINO AL 5/01/2015 (TERMINE ENTRO IL QUALE DOVRANNOFORMARE I PREPOSTI) OVVERO, SE I PRESUPPOSTI SONO ULTRA55ANNI, OPERARE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’ETA’ PREVISTAPER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE

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IL PRIMO INTERVENTO DEL Mi.S.E.

Circolare Mi.S.E. n. 3659/c dell’11/03/2013

Premesse: Interpretare la norma evitando ostacoli all’esercizio dell’attività La «meccatronica» non è la somma algebrica delle sezioni

«meccanica», «motoristica» ed «elettrauto»

Orientamenti Operativi: Revisione requisiti culturali Valutazione dell’esperienza Divieto di effettuare sperequazioni tra imprese già operanti e nuove

imprese

APERTURA DEI TERMINI TRANSITORIALLE IMPRESE NEO-COSTITUITE 46

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I SUCCESSIVI INTERVENTI DEL Mi.S.E.

PARERE DEL 27 GENNAIO 2016 ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TRIESTE

IL MINISTERO COMUNICA:

Rinvia alla precedente Circolare per la valutazione deititoli di studio

Chiusura del periodo transitorio per le nuove impreseconnesso alla conclusione dei primi due cicli diformazione

PARERE DEL 17 MARZO 2016 ALLA REGIONE LAZIO

IL MINISTERO COMUNICA:

Chiusura del periodo transitorio alla data del 5 Gennaio 2015 per le nuove imprese che richiedono il riconoscimento dell’abilitazione sulla base della valutazione dell’esperienza professionale

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LE ATTIVITA’ DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA

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Nuova valutazione dei titoli di studio, alla luce delle indicazionidel Mi.S.E., disponibile presto sul sito istituzionale

Contatti con la Regione Lazio per avere certezza dello stato diattuazione della formazione professionale

Adesione alle indicazioni del Mi.S.E. sulla chiusura dei terminitransitori, con le seguenti modalità: Il 5/1/2015, per il riconoscimento dell’abilitazione alla

«meccatronica» sulla base della valutazione dell’esperienzaprofessionale

Il 2/5/2016, per il riconoscimento parziale dell’abilitazione (osolo «meccanica e motoristica» o solo «elettrauto»), inattesa della formazione professionale dei preposti

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CANCELLAZIONI D’UFFICIO

ex art. 2490 u.c. del codice civile Società di capitali in stato di liquidazione che non hanno

depositato il bilancio per tre anni consecutivi

Angela M. MARCIANOResponsabile Posizione Organizzativa

GESTIONE INNOVAZIONI E SERVIZI GENERALI

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Angela M. MARCIANOResponsabile Posizione Organizzativa

GESTIONE INNOVAZIONI E SERVIZI GENERALI

Principali funzioni svolte:

• Gestione dei procedimenti di cancellazione d’ufficio ex art. 2490 c.c. e D.P.R. n. 247/2004

• Gestione dei procedimenti di cancellazione d’ufficio relativi alle società Cooperative segnalate dal Ministero dello Sviluppo economico

• Gestione relazioni con l’utenza – Contact Center e Centralino50

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CANCELLAZIONI D’UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE

La cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese è prevista per:

• Imprese individuali e società di persone non più operative, ai sensi delD.P.R. n. 247 del 23 Luglio 2004 (Regolamento di semplificazione del procedimento

relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese)

• Società di capitali in liquidazione che, per oltre tre anni consecutivi, nonabbiano depositato il bilancio d’esercizio - durante la fase di liquidazione -come previsto dall'art. 2490, 6° comma del Codice Civile

• Società Cooperative art. 10 Legge 23 luglio 2009 n. 99 – previo adozione diprovvedimenti sanzionatori in sede di Vigilanza del Mi.S.E.

• Parere Mi.S.E. Prot. 20316 del 5 marzo 2009Evidenzia che non si può procedere nei casi di CONSORZI

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….segue

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Art. 2490. Bilanci in fase di liquidazione.

I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della

società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci.

Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli

articoli 2423 e seguenti.

Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della

liquidazione, ed i princìpi e criteri adottati per realizzarla.

Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.

Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di

valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al

medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del

terzo comma dell'articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.

Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio

devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della

continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.

Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al

presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli

effetti previsti dall'articolo 2495.

Cosa stabilisce la norma

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…segue

La cancellazione è disposta con provvedimento del Conservatore del Registrodelle Imprese

Il procedimento prevede che l'Ufficio, a seguito dell’avvenuto riscontro dellecondizioni descritte dalla norma, inviti le imprese – mediante preavvisirecapitati a mezzo PEC o lettera raccomandata sia alla società che ai liquidatoripro tempore - a provvedere al deposito dei bilanci di esercizio mancanti ovveroa far pervenire osservazioni opportunamente documentate pena l'adozione delprovvedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese con glieffetti di cui all'art. 2495 c.c.

Gli elenchi delle imprese cancellate sono disponibili sulla pagina del sitoistituzionale della Camera di Commercio di Roma al seguente Link:http://www.rm.camcom.it/pagina690_cancellazioni-dufficio-dal-registro-imprese.html 53

Cosa facciamo

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EFFETTI ESTINTIVI DELLA SOCIETA’ - NUOVO ART. 2495 c.c.

Il secondo comma dell’art. 2495 - così come riformulato con il D.Lgs. 17gennaio 2003 n. 6 - ha introdotto una previsione espressa di pubblicitàcostitutiva«…Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far

valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilanciofinale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La

domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società»

Fin da subito la Suprema Corte e i Giudici di merito hanno avviato unpercorso di pronunce concordi nell’assegnare efficacia estintiva allacancellazione dal Registro Imprese della società

Sezioni Unite Cassazione sentenza n. 4026/2010Tribunale di Roma sezione VIII sentenza n. 13478 del 21/06/2011Sezioni Unite Cassazione sentenza n. 6070/2013

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SI PUO’ FARE LA SEGNALAZIONE AI FINI DELL’AVVIO DEL

PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE?

Parere Mi.S.E. Prot. 105791 del 5 giugno 2014

«…Si condivide l’adozione del principio dell’ordine cronologico ditrattazione delle pratiche basato sul numero REA e sulla data diliquidazione, anzi si sottolinea l’importanza di aderire costantemente atale criterio per esigenze di giustizia e trasparenza, indipendentemente dauna eventuale segnalazione con la quale si manifesta l’interesse ad unaimmediata cancellazione da parte dell’interessato, salvo che lasegnalazione non evidenzi motivi oggettivi di urgenza e chel’accoglimento degli stessi non determini alcun danno per icontrointeressati e terzi e/o non alteri la parità di condizioni»

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G R A Z I E

P E R

L’ A T T E N Z I O N E

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