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Situazione bilanci 2011Situazione bilanci 2011
dei Comunidei Comuni
ANCI PIEMONTEANCI PIEMONTE1^ Consulta “Finanza, istituzione, personale”1^ Consulta “Finanza, istituzione, personale”
Saluzzo, 24 febbraio 2011
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TERMINE PER APPROVAZIONE BILANCIO:
31 DICEMBRE ANNO 31 DICEMBRE ANNO PRECEDENTE PRECEDENTE
… … MA …MA …Art. 151 TuelArt. 151 Tuel
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… MA anche questa volta è stato differito, al
31 MARZO 2011 31 MARZO 2011 D.Mininterno 17 dicembre 2010D.Mininterno 17 dicembre 2010
… … e già si prevede …e già si prevede …
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esercizio provvisorioesercizio provvisorioautomatico automatico
(Art. 163, comma 3 T.U. 267/2000)
… attenzione agli impegni sugli stanziamenti 2010!!
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FEDERALISMO FISCALEFEDERALISMO FISCALE
Art. 2
Delega al Governo per adozione Dd.lgs, in attuazione art. 119 Cost., per assicurare autonomia finanziaria a comuni, province, città metropolitane e regioni, attraverso:
-definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
-definizione della perequazione.
Legge 5.5.2009, n. 42
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DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE FABBISOGNI FABBISOGNI STANDARDSTANDARD
Decreto LegislativoDecreto Legislativo26 novembre 2010, n. 21626 novembre 2010, n. 216
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DLgs 216/10 FABBISOGNI STANDARDDLgs 216/10 FABBISOGNI STANDARD
(articolo 2)
5. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalita' e tempistica: a) nel 2011 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualita' diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo; b) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualita' diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo; c) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualita' diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.
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DLgs 216/10 FABBISOGNI STANDARDDLgs 216/10 FABBISOGNI STANDARD
(articolo 3)
Le funzioni fondamentali, in via provvisoria, in attesa della legge statale di individuazione definitiva, per i Comuni sono:
a) le funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, max 70%;
b) le funzioni di polizia locale;
c) le funzioni di istruzione pubblica, compresi mensa asili nido e assistenza, nonché di edilizia scolastica;
d) le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) le funzioni di gestione del territorio e dell’ambiente, ad eccezione di E.R.P., piani edilizi, servizio idrico integrato;
f) le funzioni del settore sociale.
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DLgs 216/10 FABBISOGNI STANDARDDLgs 216/10 FABBISOGNI STANDARD
(articolo 3)
Restano escluse, rispetto alle funzioni del DPR 194/1996:
- le funzioni relative alla giustizia;
- le funzioni nel campo della cultura e dei beni culturali;
- le funzioni nel settore sportivo e ricreativo;
- le funzioni nel campo turistico;
- le funzioni nel campo dello sviluppo economico;
- le funzioni relative ai servizi produttivi.
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DLgs 216/10 FABBISOGNI STANDARDDLgs 216/10 FABBISOGNI STANDARD
(articolo 5)
Il fabbisogno standard, per ciascuna funzione e relativi servizi, è determinato attraverso l’individuazione di modelli organizzativi, l’analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi, l’individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard.
Il supporto tecnico per la determinazione del fabbisogno standard è affidato a Sose spa., la società per gli studi di settore controllata dal MEF, con il contributo scientifico di IFEL, che opererà, anche attraverso questionari distribuiti ai singoli Comuni, da restituire entro 60 giorni.
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FEDERALISMO FEDERALISMO FISCALE FISCALE
MUNICIPALEMUNICIPALE
Approvato dal CdM, in prima letturaApprovato dal CdM, in prima letturail 4 agosto 2010;il 4 agosto 2010;
aggiornato in CDM del 17 gennaio 2011;aggiornato in CDM del 17 gennaio 2011;aggiornato in Bicamerale il 27 gennaio 2011aggiornato in Bicamerale il 27 gennaio 2011aggiornato in Bicamerale il 2 febbraio 2011aggiornato in Bicamerale il 2 febbraio 2011
…………………………..
SCHEMA DISCHEMA DIDECRETO LEGISLATIVODECRETO LEGISLATIVO
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DdLgs FEDERALISMODdLgs FEDERALISMOIl gettito di:- 30% imposta registro/bollo su atti di trasferimento dei beni immobili;- 30% imposte ipocatastali su atti senza IVA;- 100% irpef su redditi fondiari, esclusi i redditi agrari e le abitazioni principali;- 100% imposta registro/bollo su contratti di locazione di immobili;- 30% tributi speciali catastali e tasse ipotecarie;- 21,7% cedolare secca sugli affitti per il 2011, 21,6% dal 2012,è devoluto ai Comuni. (art. 1, comma 1)
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DdLgs FEDERALISMODdLgs FEDERALISMO
La devoluzione:
- finanzia in parte il FO.SP.RI. – Fondo Sperimentale di Riequilibrio;- in parte è attribuita al Comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione;
(art. 1, comma 2)
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DdLgs FEDERALISMODdLgs FEDERALISMO
Il FO.SP.RI – Fondo riequilibrio:
- dura per tre anni, dal 2011 al 2013;- cessa, in ogni caso, con l’attivazione del Fondo Perequativo di cui all’art. 13 della legge n. 42/2009;
(art. 1, comma 2)
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DdLgs FEDERALISMODdLgs FEDERALISMO
Le modalità di:- alimentazione e riparto del FO.SP.RI – Fondo riequilibrio;- attribuzione delle quote di tributi direttamente ai Comuni;
sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il MEF, e previo accordo sancito in sede di Conferenza stato – città autonomie locali.
(art. 1, comma 5)
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DdLgs FEDERALISMODdLgs FEDERALISMO
Nel riparto si tiene conto:- della determinazione dei “fabbisogni standard”, ove effettuata (v/Sose);- fino al 2013, il 30% del Fondo va ai Comuni in proporzione alla popolazione residente.
- almeno il 14% (20% del restante 70%) va ai Comuni “piccoli” che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali (art.14, comma 28, DL 78/2010) con modalità differenziate, forfetizzate e semplificate.
(art. 1, comma 5)
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DdLgs FEDERALISMODdLgs FEDERALISMO
Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell’IVA, in percentuale da definire con DPCM, in misura equivalente finanziariamente al 2 per cento Irpef. Il gettito non va nel FOSPRI ed è devoluto al Comune di domicilio fiscale del contribuente.
(art. 1, comma 3)
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DdLgs FEDERALISMODdLgs FEDERALISMO
Dal 2012 è abolita l’addizionale energetica di cui all’art. 6 del DL n. 511/1988.
(art. 1, comma 4-bis)
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DdLgs FEDERALISMODdLgs FEDERALISMOA decorrere dal 2011 e fino al 2013, cambia il
contenitore, ma il contenuto non dovrebbe cambiare di tantissimo.
I trasferimenti ordinari dello Stato sono infatti ridotti in misura corrispondente:- al gettito che confluisce nel FOSPRI (indirette erariali + Irpef su immobili);- al gettito della compartecipazione Iva;- al gettito dell’addizionale energetica, che cessa dal 2012.
Una clausola di garanzia assicura ai Comuni, fino al 2012, un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi attraverso aggiornamento della quota di gettito della “cedolare secca” devoluta.
(art. 1, comma 6)
Minori risorse Comuni 2011 2012
Trasferimenti fiscalizzati 11.243 10.388
Addizionale energetica 614
Totale 11.243 11.002
Nuove entrate Comuni
30% imposte indirette 1.329 1.354
bollo e registro locazioni 708 711
Irpef redditi fondiari 5.790 5.167
21,7% cedolare secca 527 746
compartecipazione IVA 2.889 3.024
Totale 11.243 11.002
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DdLgs FEDERALISMODdLgs FEDERALISMO
Viene infine previsto:
- maggior gettito da accatastamento “immobili fantasma” assicurato ai Comuni;- quadrupla sanzione per emersione “immobili fantasma” con attribuzione al Comune del 75%, dal 1° aprile 2011;
- elevazione a 50% della partecipazione al recupero di evasione tributi statali, con possibilità di accertamento prima della riscossione definitiva;
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DdLgs FEDERALISMODdLgs FEDERALISMO
I Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni, i Comuni “turistici”, possono istituire una Imposta di Soggiorno a carico di chi alloggia in strutture ricettive, in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per ogni notte.
La disciplina generale è dettata da apposito Regolamento statale.
(art. 2-bis)
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DdLgs FEDERALISMODdLgs FEDERALISMO
Con DPCM, entro 60 giorni, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, del blocco della addizionale Irpef.
Trascorso il termine, i Comuni con addizionale < 0,4% possono aumentare fino allo 0,4%, ma con incremento annuo max 0,2%.
Quindi varrebbe già dal 2011.
(art. 2-ter)
Dal 2014Dal 2014
IMU possessoIMU possesso
IMU trasferimentoIMU trasferimento
IMP non + facoltativaIMP non + facoltativa
IMPIMPImposta Municipale PropriaImposta Municipale Propria
IMSIMSImposta Municipale Imposta Municipale
SecondariaSecondaria
Compartecipazione 30% Compartecipazione 30% nuova imposta di registronuova imposta di registrosu trasferimento immobili,su trasferimento immobili,
9% e 2% 9% e 2%
Compartecipazione Compartecipazione Irpef 2%Irpef 2%
21,6% cedolare secca21,6% cedolare secca
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DL 78/2010 – legge 122DL 78/2010 – legge 122
Le riduzioni dei trasferimenti statali per il 2011 (1.500 mln) e dal 2012 (2.500 mln.) avrebbero dovuto essere ripartite “secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza SCAL.
Poiché non c’è stato accordo in sede di Conferenza, il Mininterno ha disposto, con D.M. 9 dicembre 2010, riduzione “secondo un criterio proporzionale” (per il 2011, 11,722% su trasferimenti ordinari 2010 alla data del 16 novembre 2010, al
netto della compartecipazione dinamica Irpef). (vedi Comunicato 27 gennaio, aggiornato all’8 febbraio 2011 del Ministero Interno)
Art. 2-ter, comma 12, DL 225/2010 “milleproroghe” autorizza anticipo rata trasferimenti di Comuni delle regioni a statuto ordinario pari alla prima rata 2010, in attesa del Federalismo Municipale.
(art. 14, comma 2)
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Legge di Stabilità n. 220/2010Legge di Stabilità n. 220/2010art. 1, comma 108,art. 1, comma 108,
sostituito da art. 2-ter, comma 7, in conversione DL 225 sostituito da art. 2-ter, comma 7, in conversione DL 225 “milleproroghe”“milleproroghe”
“108. All’art. 204, comma 1, del TUEL n. 267/2000, le parole ‘il 15 per cento’ sono sostituite dalle seguenti ‘il 12 per cento per l’anno 2011, il 10 per cento per l’anno 2012 e l’8 per cento a decorrere dall’anno 2013’.”
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DL 78/2010 – legge 122DL 78/2010 – legge 122
Il Mininterno diminuisce, con decreto entro 28 settembre 2010, per almeno tre anni, le indennità di cui al DM 119/2000:
di NIENTE per i Comuni < 1.000 ab.;del 3% per Comuni da 1.001 a 15.000;del 7% per Comuni da 15.001 a 250.000;del 10% per Comuni oltre 250.000.
Lo stesso vale per i gettoni di presenza.
(art. 5, comma 7)
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DL 78/2010 – legge 122DL 78/2010 – legge 122
La bozza di D.Mininterno, assentita dalla Conferenza SCAL, prevede, per tre anni da entrata in vigore del Decreto:
(art. 5, comma 7)
DM 119/00 Nuovo % riduz.
Fino a 1.000 abitanti 1.291 1.291 =
Da 1.001 a 3.000 abitanti 1.446 1.403 3
Da 3.001 a 5.000 abitanti 2.169 2.104 3
Da 5.001 a 10.000 abitanti 2.789 2.705 3
Da 10.001 a 15.000 abitanti 3.099 3.006 3
Da 15.001 a 30.000 abitanti 3.099 3.050 2
Da 30.001 a 50.000 abitanti 3.460 3.218 7
Da 50.001 a 100.000 abitanti 4.132 3.842 7
Da 100.001 a 250.000 abitanti 5.010 4.659 7
Da 250.001 a 500.000 abitanti 5.784 5.206 10
oltre 500.000 abitanti 7.798 7.019 10
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FINANZIARIA 2008FINANZIARIA 2008
Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i contributi concessori possono essere destinati al finanziamento di spese correnti per una quota non superiore al 50 per cento e di spese per manutenzione ordinaria del patrimonio comunale per un ulteriore 25%.
““ONERI DI URBANIZZAZIONE”ONERI DI URBANIZZAZIONE”
20052005
20062006
20072007
75 %75 %
50 %50 %
75 % (50+25)75 % (50+25)
2008-9-102008-9-10 75 % (50+25)75 % (50+25)
(art. 2, comma 8, legge n. 244/2007)
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Bilancio 2011Bilancio 2011
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 “milleproroghe”, nel testo approvato al Senato dalla legge di conversione, ha
prorogato al 31 dicembre 2012 la possibilità di utilizzo degli Oneri di cui all’art. 2, comma 8, della Finanziaria 2008.
ONERI DI URBANIZZAZIONEONERI DI URBANIZZAZIONE
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DL 78/2010 – legge 122DL 78/2010 – legge 122
I Comuni con popolazione < 30.000 abitanti non possono costituire società.
Se già ne detengono, devono porle in liquidazione, ovvero cedere la propria partecipazione.
Fanno eccezione le società con partecipazione paritaria, o con partecipazione proporzionale al numero di abitanti, costituite da più Comuni con popolazione complessiva > 30.000 abitanti.
I Comuni con popolazione tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società. Se ne partecipano altre, le devono mettere in liquidazione.
(art. 14, comma 32)
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DL 78/2010 – legge 122DL 78/2010 – legge 122
Naturalmente le società di cui si possono detenere partecipazioni devono rispondere ai requisiti di cui all’art. 3, commi 27-28-29 della finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), dunque aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
(art. 14, comma 32)
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DL 78/2010 – legge 122DL 78/2010 – legge 122
Differito al 31 dicembre 2013 (legge conversione DL 225 “milleproroghe”) il termine entro il quale i Comuni < 30.000 ab. mettono in liquidazione le società partecipate ovvero ne cedono le partecipazioni.
Con Decreto MEF, entro 90 giorni da legge di conversione, quindi entro 28 ottobre 2010, sono determinate le modalità attuative, nonché individuate ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.
… di fatto è tutto rinviato a dopo ….
(art. 14, comma 32)
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DL 78/2010 – legge 122DL 78/2010 – legge 122… per intanto il comma 117 dell’art. 1 della Legge di
Stabilità 2011, n. 220/2010 (aggiornato da legge conversione
“milleproroghe) recita:117. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo periodo NON si applicano ai comuni fino a 30 mila abitanti nel caso in cui le società già costituite: abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il Comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.
(art. 14, comma 32)
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Decreto “Fitto” – D.P.R. n. 168/2010Decreto “Fitto” – D.P.R. n. 168/2010
Il Consiglio dei Ministri, in seduta del 22 luglio 2010, ha approvato, in via definitiva, il Regolamento di attuazione dell’art. 23-bis del D.L. 112/2008 in materia di riforma dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica. La pubblicazione in G.U. n. 239 del 7 ottobre 2010, (77 giorni dopo!!) del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, fa decorrere l’operatività del Regolamento dal 22 ottobre 2010.
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PARTECIPAZIONIPARTECIPAZIONI
Per intanto … memento:
… per l’art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244/2007, entro il 31.12.2010 (termine ordinatorio), gli enti locali devono operare la ricognizione delle società direttamente partecipate e procedere alla dismissione di quante producono beni o servizi non strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.
La delibera consiliare di ricognizione va trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.
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PARTECIPAZIONIPARTECIPAZIONI
Restano escluse dall’applicazione dell’art. 3, commi 27 e seguenti, le società:
- che producono servizi di interesse generale o di centrali di committenza a livello regionale (società di gestione dei pubblici servizi);
- quotate in borsa;
- partecipate solo “indirettamente”;
- “strumentali”, oggetto dell’art. 13 del D.L. n. 223/2006 “Bersani”.
(Circolare ANCI 4 novembre 2010)
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PARTECIPAZIONIPARTECIPAZIONI
Sono società “strumentali”, oggetto dell’art. 13 del D.L. n. 223/2006 “Bersani”, quelle a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate per la produzione di beni e servizi, che operano esclusivamente con gli enti partecipanti.
Restano escluse le società che gestiscono servizi pubblici locali.
“87. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 122, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. “
Dunque si ricomincia un’altra volta tutto daccapo!!
Patto stabilità 2011Patto stabilità 2011(art. 1)
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Patto stabilità 2011Patto stabilità 2011
LA PROCEDURALA PROCEDURA
dal 2011 il saldo finanziario “strutturale” di competenza mista è pari a ZERO; (comma 90)
l’obiettivo “specifico” è un miglioramento del saldo zero di un importo pari al:
per i Comuni: 11,4% per il 2011 e 14% dal 2012 per le Province: 8,3% per 2011, poi 10,7%
della spesa media corrente (Titolo I) 2006-2008 desunta dagli impegni certificati rendiconto. (comma 88)
MA ….
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Patto stabilità 2011Patto stabilità 2011 ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica:
per il triennio 2011-2013 l’obiettivo, per ciascun anno, è pari all’importo di cui al comma 2 (% su spesa media corrente 2006-2008) MENO un importo pari alla riduzione dei trasferimenti statali di cui all’art. 14, comma 2, del D.L. 78/2010; (comma 91) per il solo anno 2011, il saldo di cui sopra è ridotto o incrementato in misura pari al 50% della differenza tra lo stesso saldo e quello previsto per il 2011 dall’art. 77-bis, a seconda se la differenza è positiva o negativa. (comma 92)
DUNQUE ….
ESEMPIO DI CALCOLO Saldo negativo
1) OBIETTIVO STRUTTURALE: ZERO
2) OBIETTIVO ANNI 2011/2013
2006 2007 2008 MEDIA TRIENNALE17.192.984,95€ 19.437.540,52€ 20.104.182,53€ 18.911.569,33€
obiettivo base anno 2011 11,40% 2.155.918,90€ obiettivo base anno 2012 14% 2.647.619,71€ obiettivo base anno 2013 14% 2.647.619,71€
3) NETTIZZAZIONE DELL'OBIETTIVORIDUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI ART.14 c.2 Legge 122/2010
OBIETTIVO NUOVOAnno 2011 885.946,05€ 1.269.972,85€ Anno 2012 1.476.576,75€ 1.171.042,96€ Anno 2013 1.476.576,75€ 1.171.042,96€
4) RICALCOLO OBIETTIVO PER IL SOLO ANNO 2011
OBIETTIVO 2011 punto 3) 1.269.972,85€ 1.269.972,85€ OBIETTIVO ex art.77bis L.133/2008 3.011.425,54€
DIFFERENZA 1.741.452,69-€ QUOTA 50% 870.726,34-€
OBIETTIVO REALE 2011 2.140.699,20€
Impegni Spesa Corrente da Rendiconto
ESEMPIO DI CALCOLO Saldo positivo
1) OBIETTIVO STRUTTURALE: ZERO
2) OBIETTIVO ANNI 2011/2013
2006 2007 2008 MEDIA TRIENNALE17.192.984,95€ 19.437.540,52€ 20.104.182,53€ 18.911.569,33€
obiettivo base anno 2011 11,40% 2.155.918,90€ obiettivo base anno 2012 14% 2.647.619,71€ obiettivo base anno 2013 14% 2.647.619,71€
3) NETTIZZAZIONE DELL'OBIETTIVORIDUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI ART.14 c.2 Legge 122/2010
OBIETTIVO NUOVOAnno 2011 885.946,05€ 1.269.972,85€ Anno 2012 1.476.576,75€ 1.171.042,96€ Anno 2013 1.476.576,75€ 1.171.042,96€
4) RICALCOLO OBIETTIVO PER IL SOLO ANNO 2011
OBIETTIVO 2011 punto 3) 1.269.972,85€ 1.269.972,85€ OBIETTIVO ex art.77bis L.133/2008 500.000,00€
DIFFERENZA 769.972,85€ QUOTA 50% 384.986,43€
OBIETTIVO REALE 2011 884.986,43€
Impegni Spesa Corrente da Rendiconto
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Patto stabilità 2011Patto stabilità 2011
93. In sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali ed al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione alla regola. Dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro. …..
( comma 93)( comma 93)… … ma non finisce qui …ma non finisce qui …
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Patto stabilità 2011Patto stabilità 2011
La Conferenza SCAL ha dato parere favorevole a bozza di DPCM che ripartisce i 480 milioni in:
- 110 per Comune Milano per Expo 2015;
- 20 per Provincia Milano Expo 2015;
- 40 per le altre Province;
- 310 per gli altri Comuni.
( comma 93)( comma 93)
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Patto stabilità 2011Patto stabilità 2011
.
( comma 93)( comma 93)
L’obiettivo quindi del DPCM è trovare un valore percentuale oltre il quale la manovra non possa andare e che mitighi quindi gli obiettivi più estremi in modo da renderli sostenibili, anche in relazione alla potenzialità del bilancio di assorbire la manovra. In questo senso i Comuni si dividono in tre fasce demografiche: • da 5.000 a 10.000 abitanti l’obiettivo in valore assoluto della manovra non può essere superiore al 5,4% della spesa corrente media triennale; • da 10.000 a 200.000 abitanti il limite è fissato al 7%; • per i Comuni con popolazione maggiore di 200.000 abitanti si applica una percentuale del 10,5%.
ropol10
6.540
2.758.839,68
2.950.296,86
3.117.473,51
2011 2012 2013
187.517,62 175.238,50 175.238,50
187.517,62
2.942.203,35
6,37%
5,40%
2011
158.878,98
SALDO OBIETTIVO SPECIFICO DA LEGGE DI STABILITÀ
PATTO STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI LOCALI 2011 - 2012 - 2013
CALCOLO SALDO PROGRAMMATICO SPECIFICO COME CORRETTO DA BOZZA D.M. ATTUATIVO ART.1, COMMA 93, L. 220/10, ORA IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE
INFORMAZIONI PRELIMINARI PER IL CALCOLO DEGLI OBIETTIVI RELATIVI AL PATTO DI STABILITÀ
Dimensione demografica del Comune
Popolazione residente alla data del 31 dicembre 2009Importo spesa corrente (Tit. I) impegnata nel corso del triennio 2006, 2007 e 2008, come risultante darendicontoImporto spesa corrente (Tit. I) impegnata nell'esercizio 2006
Importo spesa corrente (Tit. I) impegnata nell'esercizio 2007
Importo spesa corrente (Tit. I) impegnata nell'esercizio 2008
IPOTESI SALDO OBIETTIVO SPECIFICOCORRETTO DA D.M.
VERIFICA DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO DI SALDO FINAZIARIO COME DA D.M. ATTUATIVO ART. 1, C. 93, L.220/10 IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE
Saldo obiettivo specifico 2011 definitivo determinato secondo quanto disposto dalla Legge di Stabilità
Media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, come desunta dai certificati di conto consuntivo
Rapporto percentuale risultante tra le 2 grandezze sopra riportate
Rapporto % per la fascia demografica di appartenenza del Comune indicato in D.M. di prossima emanazione
Il valore % rilevato nel rapporto tra obiettivo specifico determinato secondo quanto disposto dalla Legge di Stabilità e la spesa corrente media del triennio 2006-2008 risulta maggiore rispetto alla % indicata nel testo del D.M., pertanto:
Nel saldo finanziario non sono considerate:- le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese, correnti e c/capitale, sostenute per l’attuazione delle ordinanze emanate da PCM a seguito dichiarazione stato di emergenza; (comma 94)
- idem per gli interventi realizzati direttamente per “grandi eventi” di cui all’art. 5-bis, c. 5, l. 343/2001; (comma 96)
- le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione Europea, né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni; (comma 97)
- spese enti commissariati art. 1, cc. 704 e 707, l. 296/06; (comma 99)- somme assegnate e spese finanziate da ISTAT per censimenti popolazione e agricoltura; (comma 100)- Comuni dissestati in provincia dell’Aquila … (comma 101)- Ag. Sicurezza Aliment. e Scuola per l’Europa di Parma. (comma 102)- per l’anno 2011, Expo Milano 2015 …. (comma 103)
- per il solo 2011, le entrate straord del comma 8 art. 77-bis per gli enti che hanno optato per il 2009. ( c. 105)
Patto stabilità Patto stabilità 20112011ECCEZIONIECCEZIONI
Le Regioni possono autorizzare Comuni e Province a peggiorare il proprio saldo programmatico attraverso aumento pagamenti in conto capitale (comp+residui), riducendo gli obiettivi regionali di competenza e di cassa.
Gli Enti dichiarano ad ANCI, UPI e Regioni, entro il 30 aprile (15 settembre per il 2011) l’entità dei pagamenti che possono effettuare durante l’anno. Entro il 30 giugno (31 ottobre per il 2011) le Regioni comunicano a MEF, per ciascun ente, gli elementi informativi per la verifica del rispetto del Patto.(vecchio art. 7-quater …)
Patto stabilità Patto stabilità 20112011PATTO REGIONALEPATTO REGIONALE ( commi 138 e 140)( commi 138 e 140)
Le Regioni possono integrare le regole e modificare gli obiettivi di Comuni e Province, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l’importo dell’obiettivo complessivo degli enti della Regione, tutto in base a D.MEF, d’intesa con la Conferenza unificata, … entro non si quando …
(vecchio art. 77-ter …)
Patto stabilità Patto stabilità 20112011PATTO REGIONALEPATTO REGIONALE ( comma 141)( comma 141)
La Regione, che applica il comma 141, comunica a ciascun Comune e Provincia, il nuovo obiettivo annuale.
Comunica poi al MEF, entro il 30 giugno (31 ottobre per il 2011), per ciascun ente, gli elementi informativi per la verifica del rispetto del Patto.
Patto stabilità Patto stabilità 20112011
PATTO REGIONALEPATTO REGIONALE
( comma 142)( comma 142)
ropol10
Patto stabilità 2011Patto stabilità 2011
Gli enti patto trasmettono al MEF, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico - finanziario, secondo modalità indicate da D.MEF.
la mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto. Se la certificazione è trasmessa in ritardo, ma il patto è rispettato, si applica solo la sanzione del blocco totale delle assunzioni.
CERTIFICAZIONECERTIFICAZIONE (comma 110)
ropol10
Patto stabilità 2011Patto stabilità 2011 In caso di mancato rispetto del patto:
i contributi ordinari dovuti dal Mininterno sono ridotti in misura pari alla differenza tra saldo programmatico e saldo reale (art. 14, comma 3, DL 78/2010),
e, nell’anno successivo:
a) blocco impegni spese correnti a importo annuale medio impegnato nell’ultimo triennio (comma 119, lett. a) art. 1 DDL Stabilità);
b) blocco dell’indebitamento per investimenti (comma 119, lett. b);
c) blocco totale delle assunzioni (comma 119, lett. c);
d) riduzione 30% indennità e gettoni degli amministratori rispetto ad ammontare risultante al 30 giugno 2008 (comma 120);
ropol10
Patto stabilità 2011Patto stabilità 2011
“122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza Stato-città, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 1 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è pari alla differenza, registrata nell'anno precedente a quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico assegnato ed il saldo conseguito, rispettivamente, da comuni e province inadempienti al patto di
stabilità interno.” (ex-premialità)
RIDUZIONE OBIETTIVIRIDUZIONE OBIETTIVI(comma 122)
ropol10
DL 78/2010 – legge 122DL 78/2010 – legge 122
A decorrere dal 1° gennaio 2011, e fino al 31 dicembre 2013, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni e le altre utilità comunque denominate corrisposti dalle PP.AA. ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo , CdA e organi collegiali comunque denominati sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.
(art. 6, comma 3)
ropol10
DL 78/2010 – legge 122DL 78/2010 – legge 122
A decorrere dalla prima scadenza successiva alla data del 31 maggio 2010, nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è ridotto del 10%.
(art. 6, comma 6)
RIDUZIONE SPESE CORRENTI Articolo 6 (in vigore da 2011)
- comma 7: meno 80% del 2009 per incarichi di studio e consulenza (Corte Conti/Sezioni Riunite n. 7 del 16 dicembre 2010)
- comma 8: meno 80% spese 2009 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, escluse le feste nazionali previste per legge
- comma 13: riduzione spesa esclusivamente per formazione per il 50% su 2009 - comma 14: riduzione 20% spesa per trasporti di servizio, esclusa sicurezza. - comma 12: riduzione missioni dei dipendenti per il 50% su 2009 (Deliberazione
n. 8 – 16 dicembre 2010 Corte Conti Sezioni Riunite) - comma 9: stop alle “sponsorizzazioni”.
D.L. 78 – Legge 122 / 2010D.L. 78 – Legge 122 / 2010