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S T U D I O L E G A L E Avv. MAURIZIO de TILLA Via A ... · Comune medesimo (v. sentenza n....

Date post: 20-Feb-2019
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S T U D I O L E G A L E Avv. MAURIZIO de TILLA Via A. Gramsci 36, fab. 13/02 – 00197 ROMA Tel. 06 32652718 Fax 06/32506413 PEC: [email protected] TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO Sezione di Roma ATTO DI INTERVENTO AD ADIUVANDUM Per: il Comune di Scalea, in persona del Sindaco p.t., dott. Pasquale Basile, con sede in Scalea (CS) alla via Plinio il Vecchio, 1. rapp.to e difeso giusta procura a margine dall’avv. Maurizio de Tilla - C.F.: DTL MRZ 41D06 F839Z – P.IVA: 01006590630 – il quale dichiara di voler ricevere le comu- nicazioni al seguente indirizzo PEC [email protected] legalemauriziodetil- la.it - o al numero di Fax 081 – 7642418, interveniente con il quale el.te domicilia in Ro- ma alla via A. Gramsci, 36; nel procedimento promosso con ricorso ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA, con sede in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, n. 27 in persona del Presidente e le- gale rappresentante pro tempore Avv. MAURIZIO DEL TILLA (c.f. DTL MRZ 41D06 F839Z) il quale agisce anche in proprio; ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. MAURO VAGLIO, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. FRANCESCO CAIA, COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ORDINI FORENSI MINORI, in persona del Presi- dente e legale rappresentante pro tempore Avv. SALVATORE WALTER POMPEO, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ARIANO IRPINO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. CARMINE MONACO, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA, in persona del Pre- P R O C U R A Avv. MAURIZIO DE TILLA Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente atto in ogni fase e grado, anche di impugnazione, nella esecuzione, nelle opposi- zioni, con tutte le facoltà di legge, ivi comprese quelle di redigere e sottoscrivere ricorsi, atti di citazione, rinunziare al giudizio, accettare rinunzie, spiegare domanda riconven- zionale, integrare il contrad- dittorio, chiamare terzi in cau- sa, proporre nei confronti di terzi autonome domande, defe- rire giuramento decisorio, tran- sigere, conciliare, rilasciare quietanza, nominare sostituti, incassare somme, eleggere domicilio. Autorizzando e con- sentendo il trattamento di dati sensibili ai sensi degli artt. 10 e 13 della legge sulla privacy. Dichiaro, altresì, di essere stato informato compiutamente ed in maniera dettagliata sulla possibilità di accedere preven- tivamente alla mediazio- ne/conciliazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 04.03.2010 e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del me- desimo decreto. Eleggo domici- lio presso il suo studio in Roma alla Via Gramsci A. 36, fab. 13/02. Dichiaro vera ed autentica la firma
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S T U D I O L E G A L E Avv. MAURIZIO de TILLA

Via A. Gramsci 36, fab. 13/02 – 00197 ROMA Tel. 06 32652718 Fax 06/32506413

PEC: [email protected]

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sezione di Roma

ATTO DI INTERVENTO AD ADIUVANDUM

Per: il Comune di Scalea, in persona del Sindaco p.t., dott. Pasquale Basile,

con sede in Scalea (CS) alla via Plinio il Vecchio, 1. rapp.to e difeso giusta

procura a margine dall’avv. Maurizio de Tilla - C.F.: DTL MRZ 41D06

F839Z – P.IVA: 01006590630 – il quale dichiara di voler ricevere le comu-

nicazioni al seguente indirizzo PEC [email protected] legalemauriziodetil-

la.it - o al numero di Fax 081 – 7642418,

interveniente

con il quale el.te domicilia in Ro-

ma alla via A. Gramsci, 36;

nel procedimento promosso con ricorso

ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA, con sede

in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, n. 27 in persona del Presidente e le-

gale rappresentante pro tempore Avv. MAURIZIO DEL TILLA (c.f. DTL

MRZ 41D06 F839Z) il quale agisce anche in proprio;

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore Avv. MAURO VAGLIO, ORDINE DEGLI

AVVOCATI DI NAPOLI, in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore Avv. FRANCESCO CAIA, COORDINAMENTO

NAZIONALE DEGLI ORDINI FORENSI MINORI, in persona del Presi-

dente e legale rappresentante pro tempore Avv. SALVATORE WALTER

POMPEO, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ARIANO IRPINO, in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. CARMINE

MONACO, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA, in persona del Pre-

P R O C U R A Avv. MAURIZIO DE TILLA Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente atto in ogni fase e grado, anche di impugnazione, nella esecuzione, nelle opposi-zioni, con tutte le facoltà di legge, ivi comprese quelle di redigere e sottoscrivere ricorsi, atti di citazione, rinunziare al giudizio, accettare rinunzie, spiegare domanda riconven-zionale, integrare il contrad-dittorio, chiamare terzi in cau-sa, proporre nei confronti di terzi autonome domande, defe-rire giuramento decisorio, tran-sigere, conciliare, rilasciare quietanza, nominare sostituti, incassare somme, eleggere domicilio. Autorizzando e con-sentendo il trattamento di dati sensibili ai sensi degli artt. 10 e 13 della legge sulla privacy. Dichiaro, altresì, di essere stato informato compiutamente ed in maniera dettagliata sulla possibilità di accedere preven-tivamente alla mediazio-ne/conciliazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 04.03.2010 e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del me-desimo decreto. Eleggo domici-lio presso il suo studio in Roma alla Via Gramsci A. 36, fab. 13/02. Dichiaro vera ed autentica la firma

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sidente e legale rappresentante pro tempore Avv. ALESSANDRO

GARIBOTTI, ORDIRE DEGLI AVVOCATI DI LUCERA, In persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. GIUSEPPE

AGNUSDEI; ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MELFI, in persona del Pre-

sidente e legale rappresentante pro tempore Avv. GERARDO DI CIOMMO,

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MISTRETTA, in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore Avv. SALVATORE PORRACCIOLO;

Avv. EUGENIO PASSALACQUA, consigliere dell’Ordine degli Avvocati

di Mistretta, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONTEPULCIANO, in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. PAOLO

TIEZZI MAESTRI, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI, in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. FRANCESCO

CAIA, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORVIETO, in persona del Presi-

dente e legale rappresentante pro tempore Avv. SERGIO FINETTI,

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALA CONSILINA, in persona del Pre-

sidente e legale rappresentante pro tempore Avv. MICHELE MARCONE,

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI, in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. BRUNO

SALZARULO, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SULMONA, in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. GABRIELE

TEDESCHI;

tutti rappresentati e difesi dall’Avv. ANTONINO GALLETTI (c.f.

GLLNNN7OS23H5O1 e - PEC antoninogalletti@ordineavvocati

roma.org) ed elettivamente eletti presso il suo studio in Roma alla Via Lu-

crezio Caro n. 63;

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ricorrenti

Contro: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro e le-

gale rappresentante pro tempore, domiciliato per legge presso l’Avvocatura

Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi n.12;

resistente

per l’annullamento, previa tutela cautelare,

a. della circolare del 15. 10.2012 (prot. n. 5116 doc. 1) Ministero della Giu-

stizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei

Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione recante

l’invito ai Presidenti delle Corti d’Appello e delle Procure delle Repubbliche

interessati dalla riorganizzazione degli uffici giudiziari di cui ai D. Lgs. 155

e 156 del 7.9.2012, ad indire congiuntamente “… un interprello tra tutto il

personale in servizio negli uffici interessati alla soppressione ...”, nonché

b. di tutti gli atti antecedenti e/o conseguenti ed esecutivi a quelli esplicita-

mente impugnati, ivi incluse, le note di diramazione e comunicazione delle

Corti di Appello interessate.

* * *

Con il presente atto interviene in giudizio il Comune di Scalea per sostenere

le ragioni di doglianza dei ricorrenti.

Il Comune di Scalea ha interesse a dispiegare intervento ad adiuvandum in

quanto sussiste l’interesse dell’Amministrazione Comunale, quale soggetto

esponenziale degli interessi dei cittadini tutti, come indicato espressamente

all’art. 48-bis O.G..

Va, pertanto, affermata la legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere del

Comune di Scalea, in quanto, a sensi dell’art. 3, corna 2, D.Lg.vo n.

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267/2000, il Comune rappresenta la propria comunità, nella cura dei suoi in-

teressi e nella promozione del suo sviluppo, e fra gli interessi del Comune

risulta compreso anche quello di cui è causa, finalizzato al mantenimento del

contenzioso presso la Sezione distaccata di Scalea, circondariato del Tribu-

nale di Paola, nel proprio centro abitato, mentre il provvedimento impugnato

produce sicuramente effetti diretti ed indiretti nei confronti degli abitanti del

Comune medesimo (v. sentenza n. 578/2012 del TAR Basilicata, proposto

dal Comune di Pisticci v. allegato).

La giurisprudenza costante afferma sul punto che «gli enti territoriali sono,

per norma costituzionale, attributari di poteri generali di tutela degli interessi

rilevanti per la collettività stanziata ...> e ad essi <è stata assegnata la fun-

zione di cura concreta degli interessi della collettività di riferimento> (Cons.

Stato, Sez. IV - sentenza 9 dicembre 2010 n. 8686.]

Quanto alle ragioni dell’intervento, si aderisce in toto

In questa sede, con riserva di più ampiamente argomentare in prosieguo di

giudizio, saranno nel prosieguo dell’atto indicati i profili relativi alla orga-

nizzazione giudiziaria della sezione distaccata di Scalea ed alla necessità

della permanenza della stessa nonché i profili di illegittimità costituzionale

della legge di delega (art. 1, comma 2, 1. n. 148/2011) e del decreto legisla-

tivo delegato (D.Lgs. n. 155/2012) su cui si fondano i provvedimenti impu-

gnati.

ai motivi di gravame

proposti dai ricorrenti col ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmen-

te riprodotti.

1. Il provvedimento impugnato interviene sull’intera organizzazione degli

Si premette quanto segue

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Uffici giudiziari conseguente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie

derivante dalla prevista soppressione di 31 Tribunali (con relative Procure

della Repubblica), 667 Uffici di Giudice di Pace e di tutte le 220 Sezioni Di-

staccate di Tribunale,con conseguente trasferimento del contenzioso, degli

affari, dei fascicoli, dei magistrati e dei dipendenti.

2. La normativa presupposta (sia la legge delega, sia i decreti delegati) sono

palesemente censurabili sotto il profilo della legittimità costituzionale, sia

per violazione della legge delega che per illegittimità della stessa legge de-

lega.

3. I provvedimenti impugnati sono già ora idonei a produrre effetti irrever-

sibili, determinato un pregiudizio grave ed irreparabile in capo ai ricorrenti.

Si deduce quanto segue

I

La circoscrizione del Tribunale di Paola comprende la sezione distaccata di

Scalea, già sede di Pretura, istituita con il D.Lgs. n. 51/1998.

La Sezione Distaccata di Scalea

L’attuale circondario è costituito da n. 16 Comuni e precisamente:

Aieta, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Diamante, Grisolia,

Maierà, Orsomarso, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Sangineto, Santa Do-

menica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro.

Il territorio comprende i Comuni dell’Alto Tirreno Cosentino per

un’estensione di competenza pari a Kmq. 548,29 con una popolazione stima-

ta all’1.1.2011 di 62.791 (oltre all’incremento esponenziale pari ad oltre

350.000 abitanti per 4-5 mesi all’anno).

Notevole è il carico giudiziario sia civile sia penale dell’Ufficio Giudiziario

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di Scalea come rilevasi dalla relazione del 13.2.2012 che si esibisce.

In particolare, si fa rilevare che da molti anni sul territorio della Sezione di-

staccata di Scalea è in atto una notevole espansione edilizia e turistica, non-

ché di altre attività economiche, con pesanti conseguenze per il lavoro giudi-

ziario, derivante anche dal traffico sulla SS 18 che attraversa per circa 50

Km. la zona di competenza della sezione.

Il contenzioso civile e gli affari penali sono aumentati anche per il ritorno in

sede degli emigrati e per l’esplosione delle presenze dei non residenti che

vanno oltre i mesi estivi per l’elevato numero delle seconde case (solo Sca-

lea conta 26.000 unità abitative).

Il mantenimento della Sezione distaccata è indispensabile nel contesto socio

- economico dell’Alto Tirreno Cosentino, essendo l’unico Ufficio giudiziario

di primo grado dell’intera fascia dell’alto Tirreno della Calabria, per il note-

vole carico di lavori derivante dalla numerosa popolazione che gravita nel

circondario e che per 4-5 mesi l’anno supera le 350.000 unità.

Sarebbe ingiusto e dannoso costringere i cittadini di un così vasto circonda-

rio impegnati quali parti o testi a raggiungere la sede di Paola.

In particolare, Aieta dista 81 Km da Paola, Tortora 78 Km da Paola.

Ben otto dei sedici paesi ricadenti nella circoscrizione facente capo alla Se-

zione distaccata di Scalea risultano essere paesi montani da cui è difficile

raggiungere la stessa SS 18; inoltre, la paventata soppressione arrecherebbe

notevoli disagi ai cittadini del territorio che sarebbero costretti a raggiungere

per qualsiasi incombenza e per l’aspettativa di una giustizia immediata ed

efficace la sede di Paola, aumentando enormemente i flussi migratori giorna-

lieri su una unica direttrice (la SS 18) già di per se gravata da numerose pro-

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blematiche in termini di viabilità.

Si richiama, quanto alle distanze, il prospetto esibito.

Altro motivo non meno importante riguarda i locali che dovrebbero ospitare

gli uffici soppressi; difatti nell’eventuale sede accorpante non vi sarebbero i

locali idonei ed adatti per assorbire la mole di contenzioso ed i relativi archi-

vi di un ufficio come la Sezione Distaccata di Scalea già di per se notoria-

mente corposi.

II

Dalla prevista soppressione della Sezione Distaccata di Scalea non si otter-

rebbe l’effetto, evidentemente, perseguito dal Governo centrale, ossia il rag-

giungimento di obiettivi legati al risparmio sulla spesa pubblica, in quanto

nel caso della Sezione Distaccata di Scalea il costo del personale attualmente

in servizio non verrebbe risparmiato (trattandosi, piuttosto, di un mero spo-

stamento del costi), mentre per quel che concerne la struttura che ospita

l’ufficio giudiziario predetto,

Non incidenza della gestione sul bilancio statale

già di proprietà esclusiva del Comune di Sca-

lea

III

, quest’ultimo per i costi di gestione e mantenimento dello stesso si è di-

chiarata, pienamente disponibile a rinunciare al (modesto) contributo che il

Ministero della Giustizia prevede annualmente per il suo mantenimento e,

dunque, di farsene carico unitamente agli altri Comuni rientranti nella circo-

scrizione.

Come è stato puntualmente illustrato nel ricorso introduttivo, l’art. 1, comma

2, L. 14.9.2011, n. 148, in sede di conversione del D. L. 13.8.2011, n. 139,

IL CONTESTO NORMATIVO

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conferiva

a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire

la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di

provincia alla data del 30 giugno 2011;

(come si vedrà; in modo improprio) delega al Governo per «rior-

ganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di rea-

lizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l’osservanza dei se-

guenti principi e criteri direttivi:

b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari

limitrofi, l’assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi

e omogenei che tengano conto dell’estensione del territorio, del numero de-

gli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della

specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazio-

ne infrastrutturale, e del tasso d’impatto della criminalità organizzata, non-

ché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree

metropolitane;

c) procedere alla SOPPRESSIONE OVVERO ALLA RIDUZIONE DELLE

SEZIONI DISTACCATE DI TRIBUNALE, anche mediante accorpamento

ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);

d) assumere come prioritaria linea di intervento, nell’attuazione di quanto

previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze

territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area

provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni ...”:

In applicazione (per altro erronea) della legge delega, il Governo ha adottato

uno schema di decreto sottoposto alla valutazione delle Commissioni parla-

mentari.

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In proposito va rilevato che la Commissione Giustizia del Senato (doc. n. 6),

per ciò che qui interessa, prospettava le seguenti considerazioni (che sono

state del tutto ignorate):

“Con riguardo alle sezioni distaccate ubicate in aree montane è indispensa-

bile il loro mantenimento avuto specifico riguardo a sezioni caratterizzate

da un’altimetria media particolarmente elevata, significativi disagi infra-

strutturali e difficoltà di collegamento conseguenti anche a fattori climatici

specialmente nel periodo invernale”.

Ciò in relazione alla valutazione che:

“per quanto concerne le sezioni distaccate ubicate in aree montane sia indi-

spensabile il loro mantenimento avuto specifico riguardo a sezioni caratte-

rizzate da un’altimetria media particolarmente elevata, significativi disagi

infrastrutturali e difficoltà di collegamento conseguenti anche a fattori cli-

matici specialmente nel periodo invernale”.

Inoltre, la Commissione Giustizia della Camera (doc. n. 7) evidenziava la

necessità del:

“mantenimento, sempre per un periodo transitorio non superiore a cinque

anni, di quelle sole Sezioni distaccate, anche previo accorpamento, attual-

mente esistenti che per carico di lavoro riferito alle sopravvenienze, bacino

di utenza, estensione territoriale (in alcuni casi più ampio della sede accor-

pante), caratteristiche specifiche della collocazione geografica, quale ad e-

sempio l’insularità e le peculiarità delle zone montane o di confine, risulta-

no oggettivamente necessarie per ovviare, soprattutto nella prima fase di at-

tuazione, a disagi organizzativi per la popolazione e funzionali per il servi-

zio giustizia. Sul punto si rinvia alle oggettive indicazioni provenienti dai

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Consigli giudiziari, che si intendono richiamate integralmente».

In sede di adozione del decreto legislativo 7.9.20 12, n. 155 (doc. n. 11), il

Governo ha del tutto ignorato e negletto le puntuali osservazioni delle

Commissioni Giustizia di Camera e Senato ed ha sancito la soppressione di

tutte le sezioni distaccate, stabilendo, all’art. 11, comma 2, che l’efficacia

delle norme avvenisse “decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del

decreto”.

All’art. 9 è stato stabilito che le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici

destinati alla soppressione per una data compresa tra l’entrata in vigore del

presente decreto e la data di efficacia di cui all’articolo 11, comma 2, sono

tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva

sono tenute dinanzi all’ufficio competente a norma dell’articolo 2.

Fino alla data di cui all’articolo 11, comma 2, il processo si considera pen-

dente davanti all’ufficio giudiziario destinato alla soppressione.

Il decreto legislativo impugnato, dunque, prevedeva anche la soppressione

della Sezione distaccata di Scalea, ma decorsi dodici mesi dall’entrata in vi-

gore del decreto stesso.

IV

Nel corso dell’iter di formazione del decreto legislativo il Comune di Scalea

non rimaneva inerte, ma offriva dati e collaborazione all’approfondimento

delle specificità territoriali.

L’ATTIVITÀ DEL COMUNE DI SCALEA

In particolare, in data 13.02.2012 è stata inviata al Ministero della Giustizia

in persona del Ministro una specifica richiesta di non sopprimere la Sezione

distaccata di Scalea, allegando atti e studi volti a dimostrare l’utilità e la ra-

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gionevolezza dell’esistenza di un edificio giudiziario in tema di

‘NDRANGHETA (come si evince dalla relazione annuale al Senato che si

esibisce).

V

Nel ricorso introduttivo si sono sollevate una molteplice fondata questione di

incostituzionalità per quel che riguarda la previsione, nella legge di con-

versione, di una delega al Governo di provvedere alla riorganizzazione della

distribuzione sul territorio degli uffici Giudiziari.

LA QUESTIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ

La legge delega manca del tutto del requisito di straordinaria necessità ed

urgenza dichiarata nel preambolo del decreto-legge n. 138 del 2011 che

testualmente recita:

“ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per

la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica al

fine di garantire la stabilità del Paese con riferimento all’eccezionale situa-

zione di crisi internazionale e di instabilità dei mercati e per rispettare gli

impegni assunti in sede di Unione Europea, nonché di adottare misure diret-

te a favorire lo sviluppo e la competitività del Paese e il sostegno

dell’occupazione”.

La legge di conversione n. 148 del 2011 si è, infatti, limitata ad introdurre,

ex professo, per la prima volta in sede di conversione, una disciplina —

quella relativa alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli

uffici giudiziari — della quale non vi era alcun cenno nel decreto poi con-

vertito con modificazioni se non nella parte che indica il fine del persegui-

mento delle finalità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

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98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111” e, dun-

que, ivi si fa rinvio addirittura a quanto previsto da un decreto legge diverso

Appare, così, evidente, il vulnus inflitto alla norma procedimentale prevista

dalla Costituzione che limita l’adozione del decreto legge ai soli casi di stra-

ordinaria necessità ed urgenza e sancisce la perdita di efficacia dello stesso

decreto in caso di mancata conversione parlamentare entro i 60 giorni suc-

cessivi alla pubblicazione.

e, oltretutto, già convertito con altra legge!

Solo in tal caso (e nella differente ipotesi del decreto legislativo, dove però

la delega parlamentare interviene prima dell’inizio del procedimento di for-

mazione legislativo) è consentito derogare al procedimento legislativo ordi-

nario previsto dall’art. 72 della Costituzione.

L’art. 72, comma 4, Cost., prevede inderogabilmente che la procedura di e-

same e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata, tra

gli altri, per i disegni di legge di delegazione legislativa.

Ciò significa che il conferimento della delega e la sua approvazione parla-

mentare deve avvenire secondo i dettami di cui all’art. 72, comma 1, Cost.

Il medesimo vincolo procedurale è previsto per i disegni di legge di conver-

sione dall’art. 96 bis del regolamento della Camera dei Deputati e dall’art.

35 e 78 del Regolamento del Senato della Repubblica.

(ai sensi del quale “ogni disegno di legge ... è esaminato da una Commissio-

ne e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con vota-

zione finale”).

Nella fattispecie è quindi palese la violazione non solo dell’iter ordinario di

produzione legislativa (sancito dagli artt. 70 e 72 commi 1 e 4). ma anche di

13

quello previsto per la c.d. decretazione d’urgenza (art. 77 comma 2), perché

non sussistono — per espressa dichiarazione del legislatore, che neppure li

ha enunciati con clausola di mero stile! — ragioni di necessità ed urgenza a

sostegno e supporto dell’introduzione, soltanto in sede di conversione, di una

disposizione relativa alla riorganizzazione nella distribuzione degli uffici

giudiziari, del tutto eterogenea rispetto al contenuto del decreto-legge con-

vertito

Trattasi, dunque, di espressa ammissione contenuta nella legge di conversio-

ne, che introduce una nuova disciplina (e, propriamente, una delega al Go-

verno a legiferare con successivi decreti legislativi in materia di ri-

organizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio), evi-

dentemente estranea all’insieme delle altre disposizioni del decreto-legge

che il primo comma dell’articolo uno provvede a convertire.

, anzi dichiaratamente (rectius, “confessoriamente”) legata ad altro

decreto-legge (già oggetto di conversione con altra legge).

Di ciò si sono resi conto anche gli esperti della stessa Assemblea legislativa

al punto che, nel dossier della Camera dei Deputati n. 317 del 8.9.20 12 (E-

lementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale), è stato

precisato come il Comitato per la Legislazione ha costantemente ritenuto

che:

“… l’inserimento in un disegno di legge di conversione di disposizioni di ca-

rattere sostanziale, soprattutto se recanti disposizioni di delega, non appare

corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo

rappresentato da tale tipologia di legge”.

Tant’è che nel Parere reso dallo stesso Comitato per la legislazione nella se-

duta dell’8.9.20 11, proprio con riferimento al testo della legge 148/2011, è

14

stata avanzata la condizione che:

“siano soppresse le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 - volte a conferire

una delega al governo in materia di riorganizzazione della distribuzione sul

territorio degli uffici giudiziari — in quanto non appare corrispondente ad

un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal

disegno di legge di conversione di un decreto — legge, l’inserimento al suo

interno di una disposizione di carattere sostanziale, in particolare se recante

disposizioni di delega, integrandosi in tal caso, come precisato in premessa,

una violazione del limite di contenuto posto dal gia citato articolo 15, com-

ma 2, lett. a) della legge n. 400 del 1988”.

In conclusione, nella fattispecie in esame appare evidente come sia stato

compiuto un vero e proprio “stravolgimento” del sistema delle fonti e di

quello di produzione normativa delineati nella Costituzione

La norma che attribuisce la delega al Governo, quindi, deve essere ritenuta

illegittima costituzionalmente, in quanto la sequenza procedimentale dise-

gnata nella Costituzione (decreto legge / legge di conversione) è stata sosti-

tuita con la differente sequenza:

, che qui sono

“invertiti” e “piegati” per giustificare esigenze certamente diverse da quelle

di straordinaria necessità ed urgenza che invece sono le sole che legittimano

il ricorso al decreto legge.

decreto legge e legge di conversione che contiene una norma di delega al

Governo a legiferare in futuro in materia del tutto estranea al decreto conver-

tito, ma riferita ad altro e diverso decreto già convertito con altra legge di

conversione I decreto legislativo.

Palese è quindi la violazione dell’art. 72 comma 4 della Costituzione e degli

15

artt. 35 e 78 del Regolamento del Senato, laddove una diversa interpreta-

zione legittimerebbe la sovrapposizione di ruoli tra delegante e delegato

Inoltre, la tecnica legislativa usata nel caso concreto comporta anche una pa-

lese violazione “sostanziale” dell’art. 15 della legge n. 400 del 1988 (recante

la disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei Ministri) che prevede che i decreti devono contenere norme

d’immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omoge-

neo e corrispondente al titolo. Inoltre, l’art. 15 della predetta legge

.

vieta e-

spressamente al Governo l’uso del decreto-legge per conferire deleghe legi-

slative a se medesimo

La disciplina dettata dalla legge n. 400 del 1988 ha nel nostro ordinamento

valore “rafforzato” (o almeno peculiare), in quanto i regolamenti interni, sia

della Camera che del Senato, invitano le Camere a verificare il rispetto, da

parte dei decreti-legge, dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente (e per-

ciò dalla L. 400/1988) ed il Capo dello Stato, già in un suo messaggio alle

Camere del 2002, aveva esaltato il valore regolamentare della legge in que-

stione e ne ha chiesto il rigoroso rispetto.

.

Da ultimo, l’attuale Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ri-

chiamato l’attenzione sull’ampiezza e sull’eterogeneità delle modifiche ap-

portate nel corso del procedimento di conversione del decreto - legge 29 di-

cembre 2010, n. 225 (c.d. “milleproroghe”).

Il Capo dello Stato, nel ricordare i rilievi già ripetutamente espressi fin

dall’inizio del settennato. ha evidenziato che la prassi irrituale con cui

s’introducono nei decreti legge disposizioni non strettamente attinenti al loro

testo si pone in contrasto con puntuali norme della Costituzione, delle leggi e

16

dei regolamenti parlamentari, eludendo il vaglio preventivo spettante al Ca-

po dello Stato in sede di emanazione dei decreti-legge

Non si può, quindi, non condividere l’autorevole Ammonimento Presiden-

ziale secondo il quale:

.

“questo modo di procedere ... si pone in contrasto con i principi sanciti

dall’articolo 77 della Costituzione e dall’articolo 15, comma 3, della leg-

ge di attuazione costituzionale n. 400 del 1988, recepiti dalle stesse nor-

me dei regolamenti parlamentari. L’inserimento nei decreti di disposi-

zioni non strettamente attinenti ai loro contenuti, eterogenee e spesso

prive dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, elude il vaglio

preventivo spettante al Presidente della Repubblica in sede di emana-

zione dei decreti legge. Inoltre, l’eterogeneità e l’ampiezza delle materie

non consentono a tutte le Commissioni competenti di svolgere l’esame

referente richiesto dal primo comma dell’articolo 72 della Costituzione,

e costringono la discussione da parte di entrambe le Camere nel termine

tassativo di 60 giorni”.

Deve, pertanto, riaffermarsi nella sua pienezza il principio costituzionale se-

condo il quale il potere normativo spetta in via generale al Parlamento e

l’utilizzo del decreto-legge rappresenta una deroga e la legge di conversione

non può riguardare materia estranea al decreto legge.

Ne deriva che l’iter agevolato della legge di conversione appare giustificato

soltanto dalla necessità di convertire in legge disposizioni dettate sul presup-

posto della straordinaria necessità ed urgenza (e non certo per conferire de-

leghe al Governo a legiferare in futuro in una materia oltretutto estraneo al

contenuto del decreto legge convertito).

17

VI

Le indicazioni e i richiami anche giurisprudenziali sin qui riferiti appaiono

vieppiù confermati dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del

2012 che ha definitivamente tacciato d’illegittimità la prassi già oggetto di

censura nei messaggi dei Presidenti Ciampi del marzo 2002 e Napolitano del

febbraio 2011.

La sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012

La Corte costtuzionale, infatti, ha ritenuto incostituzionali talune disposizio-

ni, evidentemente estranee, aggiunte al testo del decreto legge durante la fase

parlamentare della conversione.

La Consulta ha così definitivamente sancito il c.d. divieto di «assalto alla di-

ligenza” in sede di conversione dei decreti legge e, in particolare, dei decreti

c.d. «milleproroghe, laddove - con la citata sentenza 16 febbraio 2012 - ha

dichiarato l’illegittimità costituzionale, ex art. 77 Cost., dei decreti legge,

anche per effetto di emendamenti introdotti in sede di conversione, che con-

tengono norme spurie che esulano dalla materia trattata e, in particolare, del-

le norme dei decreti legge “milleproroghe” che finiscono per dettare una di-

sciplina “a regime” di materie o settori.

E, tuttavia, il monito della Corte costituzionale non sembra essere bastato al

legislatore nostrano: con la geografia giudiziaria addirittura la vicenda appa-

re ancora più drammaticamente incostituzionale

La disciplina estranea ed eccentrica rispetto al testo del decreto legge ed alle

finalità di questo, infatti, non è stata aggiunta al testo del decreto legge me-

desimo in sede di conversione, ma è stata addirittura INSERITA EX NOVO

NELLA SOLA LEGGE DI CONVERSIONE e la disciplina in questione poi

.

18

pretende anche d’essere legge di delega al Governo per un successivo inter-

vento riformatore!

Il Parlamento ha introdotto nella sede di conversione del decreto-legge un

emandamento il cui contenuto non solo è eterogeneo rispetto a quello del de-

creto-legge, ma introduce e utilizza uno strumento (quello della delega legi-

slativa) privo dei presupposti della decretazione d’urgenza, che devono esse-

re presenti per le materie contenute nella legge di conversione

Si ribadisce che la delega per la «geografia giudiziaria” è del tutto estranea

rispetto al testo del decreto legge originario; all’art. 1 co. 2 della legge di

conversione n. 148 del 2011 sono state introdotte disposizioni del tutto di-

somogenee rispetto al contenuto del decreto originario; il tutto, grazie a un

maxi-emendamento, sul quale il Governo ha posto la questione di fidu-

cia, approvato, rispettivamente dalla Camera il 7.9.2011 e dal Senato il

8.9.2011 e che dispone una delega in favore del Governo da esercitarsi entro

un anno.

.

Appare così palese la violazione degli artt. 76 e 77 Cost. attraverso

l’utilizzo di un procedimento parlamentare particolare (la conversione

in legge del decreto legge) per raggiungere finalità prive di qualsiasi ri-

ferimento all’urgenza del provvedere che avrebbe dovuto realizzarsi at-

traverso il procedimento legislativo ordinario

VII

.

LA ISTANZA DI REMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE

COSTITUZIONALE

A

19

Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, 1. n. 148/2011 e del

D.Lgs. n. 155/2012 per violazione dell’art. 77 Cost., che regola la proce-

dura di conversione in legge dei decreti legge.

Tale procedura, infatti, è caratterizzata da un iter del tutto peculiare rispetto

al procedimento legislativo ordinario disciplinato dall’art. 72, 1° co, Cost.

(ed imposto, come detto, dal 40 comma della medesima disposizione per

l’approvazione dei disegni di legge di delegazione legislativa).

E’ sufficiente ricordare, a tal proposito, che il disegno di legge di conversio-

ne del decreto legge appartiene alla competenza riservata del Governo che

deve presentano alle Camere il giorno stesso dell’emanazione dell’atto nor-

mativo urgente. Anche i tempi del procedimento sono particolarmente rapidi,

giacché le Camere anche se sciolte sono convocate appositamente e si riuni-

scono entro cinque giorni. In coerenza con la necessaria accelerazione del

procedimento1

Si tratta di ritmi di procedura che non consentono, secondo una interpreta-

zione di buona fede che vale anzitutto per le norme costituzionali, modifiche

sostanziali e, tanto meno, nuovi inserimenti, ma, al più, correzioni di errori o

aggiustamenti tecnici.

i regolamenti delle Camere prevedono norme specifiche, mi-

rate a consentire la conversione in legge entro il termine costituzionale di

sessanta giorni.

In questo senso si è del resto pronunciata la stessa Corte Costituzionale, la

quale, chiamata a giudicare della legittimità costituzionale dei poteri parla-

mentari di emendamento esercitabili in sede di conversione di un decreto

legge, ha precisato, da un lato, che pure le norme aggiunte in sede di con-

versione devono essere caratterizzate dai presupposti di necessità ed ur-

20

genza richiesti dall’art. 77 Cost. (sent. n. 171/2007) e, dall’altro, che le

norme aggiunte devono essere comunque omogenee per contenuto e fi-

nalità al testo del decreto legge convertito (sent. n. 22/2012).

Nel caso di specie sono stati ignorati entrambi gli insegnamenti della

Consulta. Da un lato, infatti, il conferimento della delega legislativa sulla

revisione della geografia giudiziaria in sede di conversione di un decreto

legge non può dirsi caratterizzata da necessità ed urgenza: innanzitutto, per

ragioni di carattere testuale, poiché le ragioni di urgenza poste a base del de-

creto legge convertito (d.l. n. 138/2011) non sono ripetute nella legge di

conversione (1. n. 148/2011), la quale, anzi, si limita a richiamare le finalità

di un precedente decreto legge (d.l. n. 98/2011), già oggetto di conversione

con altra legge (1. n. 11/2011); in secondo luogo, e soprattutto, per ragioni di

ordine logico e concettuale, poiché l’urgenza del provvedere non si concilia

con la previsione di una delega al Governo ad adottare uno o più decreti le-

gislativi “entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente leg-

ge”. L’attribuzione di una delega legislativa, in altri termini, esclude di per

sé l’urgente necessità di disciplinare la materia delegata e, pertanto, non può

trovare spazio in una legge di conversione di un decreto legge.

Dall’altro lato, la delega alla revisione della geografia giudiziaria è norma

eterogenea, del tutto slegata rispetto all’oggetto ed alle finalità del decreto

legge convertito, dovendosi pertanto denunciare l’uso improprio da parte del

Parlamento di un potere che la Costituzione gli attribuisce con speciali mo-

dalità di procedura allo scopo tipico di convertire o non in~eg~e un decreto

legge.

B

21

Illegittimità costituzionale dell’ad. 1, comma 2, 1. n. 148/2011 per viola-

zione dell’art. 76 Cost. in virtù della genericità dei principi e criteri di-

rettivi stabiliti nella legge di delegazione, al punto che, come è stato osser-

vato dal prof. Giuseppe Verde, l’evanescenza dei principi e criteri direttivi

consente al Governo l’esercizio della funzione di legislatore riservata al Par-

lamento, specie in materia di organizzazione giudiziaria, ai sensi dell’art.

108 Cost..

Infatti, secondo l’art. 1 della legge di delegazione 148/11 alla lettera a) il cri-

terio è quello di ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, conservando

quelli del Tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provin-

cia alla data 30 giugno 2011. Il che significa carta bianca per tutti i Tribunali

non capoluogo di provincia e conservazione delle attuali sedi provinciali di

Tribunale come Isernia che conta circa 30.000 abitanti contro altri ben mag-

giori comuni sedi di Tribunale e non capoluogo di Provincia.

Alla lettera b) il criterio allarga il potere ma non lo definisce, consentendo di

ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari

limitrofi, l’assetto territoriale degli uffici giudiziari. Il che significa addirittu-

ra smembramento di circoscrizioni. Alla lettera c), poi, per quel che riguarda

gli uffici requirenti non distrettuali, si consente addirittura di accorparli indi-

pendentemente dall’accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo che

l’ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più

tribunale e che l’accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed

efficienza; e qui c’è da domandarsi come si realizzi l’efficienza e non la con-

fusione con questo tipo di accorpamento.

Alla lettera d) per le sezioni distaccate la soppressione è carta bianca, con-

22

sentendosi anche l’accorpamento ai Tribunali limitrofi sulla base dei criteri

di cui alla lettera b) dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti,

dei carichi di lavoro etc. Apprezzamento sostanzialmente politici di compe-

tenza del legislatore.

Non si capisce poi come alla lettera e) possa parlarsi di criterio potendosi as-

sumere come prioritaria linea di intervento, nell’attuazione il riequilibrio

delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici li-

mitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di

dimensioni.

Alla lettera f) si dice, sostanzialmente, che ogni distretto di corte d’appello,

comprese le sezioni distaccate comprenda non meno di tre Tribunali con re-

lative procure della Repubblica, dove non si vede dove sia il limite perchè

una Corte d’appello con meno di 3 tribunali sostanzialmente non sarebbe ta-

le, almeno nell’ordinarietà della nostra esperienza.

Quanto al personale poi nulla si dice perché alla lettera g) si ripete del notis-

simo criterio del trasferimento dei personale insieme alle funzioni negando

alla lettera h) che questo trasferimento costituisca trasferimenti ad altri effet-

ti; ma si è sempre ritenuto in simili casi l’abbinamento tra passaggio nelle

funzioni e del personale. Alla lettera i) si attribuiscono alla competenza del

Ministro della Giustizia le modificazioni delle piante organiche del persona-

le della magistratura e qui non si sa cosa ne penserà il Consiglio superiore,

della Magistratura stante il disposto dell’art. 105 Cost..

Alla lettera 1) si prevede la riduzione degli uffici del giudice di pace disloca-

ti in sede diversa da quella circondariale, e anche qui poco o nulla si vincola

l’azione del governo.

23

Alla lettera m) prevede che il personale amministrativo in servizio presso gli

uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore

al 50% presso la sede del Tribunale o di procura limitrofa e la restante parte

presso l’ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle

sede soppresse. E anche qui ci troviamo, in presenza di un fatto di paralleli-

smo di trasferimento di funzione e personale meno che per la utilizzazione

della metà del personale degli uffici del giudice di pace presso le sedi di Tri-

bunale o procura per conservare loro il posto di lavoro.

Finalmente alla lettere o) e p) ci si ricorda dell’art. 5 della Cost. (sulla cui

violazione si tornerà subito infra) ma solo per gli uffici del giudice di pace,

legittimando gli enti locali a chiederne la conservazione, mentre questa fa-

coltà non è prevista per l’accorpamento delle sedi di Tribunale.

Alla lettera q) poi si dice che dall’attuazione delle norme delegate non devo-

no derivare nuovi o maggiori oneri finanziari e non si vede come una previ-

sione del genere possa ritenersi realistico pensando alle spese di attuazione

dell’accorpamento.

C

Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, 1. n. 148/2011 e del

D.Lgs. n. 155/2012 per violazione dell’art. 5 Cost., perché secondo detta

norma la Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le auto-

nomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio de-

centramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua le-

gislazione all’esigenza dell’autonomia e del decentramento.

24

Ora, in Italia esistevano fino agli anni ‘90 Preture, Tribunali e Corti

d’Appello, oltre che la Corte di Cassazione, per quel che riguarda l’autorità

giudiziaria ordinaria cui si riferisce l’impugnato decreto delegato.

Il decentramento dell’amministrazione giudiziaria era sostanzialmente rea-

lizzato attraverso le Preture, che avevano come circoscrizione il mandamen-

to, comprendente o grandi comuni o un certo numero di piccoli comuni, se-

condo le condizioni geografiche e le Preture erano oltre 1000.

Con la 1. 19/2/98 n. 51 furono attribuite ai tribunali le cause pendenti davan-

ti ai Pretori e furono create laddove vi erano le Preture le sezioni distaccate

di tribunale che in certo modo conservavano il decentramento giudiziario ed

offrivano il vantaggio di unificare i giudici di primo grado, migliorando, sot-

to il profilo della certezza della competenza, l’accessibilità della giustizia al

popolo

Attualmente, con l’accorpamento delle sedi giudiziarie distaccate nei tribu-

nali preesistenti, che questa poi è la sostanza della modifica,

.

non si vede che

fine abbia fatto la metodologia del decentramento in sede di organizzazione

giudiziaria, e quello che è peggio è che si è dimenticato il significato della

presenza decentrata della giustizia sul territorio dello Stato ai fini della ag-

gregazione delle formazioni sociali e dell’efficacia della stessa resa del ser-

vizio giustizia, che ora sempre più si va allontanando sia per gli accorpamen-

ti degli uffici, che vengono unificati nei grandi uffici e nelle città di grandi e

medie dimensioni, sia per gli aumentati costi della giustizia e, peggio ancora,

per la costruzione del sistema delle impugnazione riducendo i poteri del giu-

dice di appello, introducendo sostanzialmente una fase di admittatur sia per

l’appello che per la cassazione e, nello stesso tempo, allontanando dal foro i

25

giudici di primo grado. Il che si traduce in un sostanziale peggioramento del

servizio giustizia ed in una palese violazione dell’art. 5 Cost. per quanto pre-

vede il decentramento dei servizi che dipendono dallo Stato, quale appunto il

servizio giustizia.

D

Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, 1. n. 148/2011 e del

D.Lgs. n. 155/2012 per violazione degli artt. 3, 24 e 25 Cost., che garanti-

scono a tutti, in condizioni di eguaglianza di fatto, e non solo a tutti i cittadi-

ni delle città medie e grandi, il diritto di agire in giudizio per la tutela di

qualsiasi interesse giuridicamente rilevante e a non essere distolti dal giudice

naturale

Va ancora una volta precisato che l’accorpamento degli uffici in sedi distan-

ti, in genere città grandi e medie, crea una situazione di diseguaglianza per

chi vive in piccoli centri, ambienti limitati e non è abituato ad accedere ad

uffici lontani, praticati da professionisti altrettanto lontani e che appaiono e-

stranei.

, accordando come diritto inviolabile la difesa di ogni stato e grado

del procedimento, ed assicurando ai non abbienti i mezzi per agire davanti

ad ogni giurisdizione.

La stessa assenza degli operatori di giustizia dai piccoli centri per effetto

dell’accorpamento, peggiora le condizioni di vita sociale di quanti chiedono

giustizia e che finiscono col rinunciare alle azioni, che pure a loro spettereb-

bero, in quanto le vedono collocate in un ambiente non solo lontano, ma che

sentono estraneo.

In ragione di tutto quanto sopra esposto, ci si associa alle questioni di legit-

timità costituzionale sollevate in via incidentale dai ricorrenti ai sensi

26

dell’art. 1, 1. cost. n. 1/1948 e dell’ari. 23 della 1. n. 57/1983.

La non manifesta infondatezza di tali questioni emerge chiaramente da quan-

to si è sopra evidenziato.

Analogamente, è pacifica la rilevanza di tali questioni nel presente giudizio,

dal momento che la legittimità degli atti impugnati deve essere valutata alla

luce dei citati provvedimenti legislativi incostituzionali.

E

L’incostituzionalità dell’art. 1 comma 2 della legge dì conversione e di

delega n. 148 del 2011

Sono stati acutamente evidenziati diversi profili d’irragionevolezza e irra-

zionalità del contenuto della disposizione citata la quale, da un lato, ha con-

vertito in legge il DL 138/2011, con norme che rimettono ad un redigendo

documento l’individuazione dei settori e delle modalità del risparmio e,

dall’altro, ha assegnato al Governo una delega per la riorganizzazione del

settore giustizia.

.

Il DL 138/2011 (come modificato dalla L. 148/2011) già pone un procedi-

mento di revisione integrale della spesa pubblica che concerne anche la «ra-

zionalizzazione dell’organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrati-

va, militare e tributaria a rete” e la previsione dell’ampia delega sulla geo-

grafia giudiziaria prescinde completamente da quel procedimento previsto e

disciplinato dalla stessa L. 148/2011 (e da questa introdotto nel DL

138/2011).

Anche lo scopo del previsto risparmio della spesa pubblica appare irrazio-

nalmente perseguito con la previsione di risparmi per “soli” 76 milioni di eu-

ro, laddove sono facilmente ipotizzabili costi diretti e indiretti ben maggiori

27

derivanti dall’operazione attuata con la chiusura d’ogni singolo ufficio giu-

diziario.

Un’altra distorsione, insita nella disposizione normativa, riguarda il dato

prettamente sostanziale di uno dei fondamentali criteri sottesi alla manovra,

tale da porsi in aperto contrasto sia con i profili di ragionevolezza ed ugua-

glianza di cui all’art. 3 Cost. che con i principi tesi ad assicurare l’effettività

dell’esercizio del diritto difensivo ex ad. 24 Cost.

Difatti, il legislatore (rectius: il Governo!) ha scelto di concentrare il riordi-

no degli uffici giudiziari sulle città capoluogo di provincia, dimenticando

tuttavia che tali centri non assicurano la necessaria “centralità” rispetto al

territorio di riferimento, accentuando il rischio (anzi, la certezza) che grandi

territori possano venire a trovarsi completamente sprovvisti di uffici giudi-

ziari. Una concentrazione nel solo capoluogo di provincia porta inevi-

tabilmente alla produzione di fenomeni di grave disagio per i cittadini, con

conseguente “denegata giustizia”, considerato che, secondo la giurispruden-

za costituzionale, l’oggettiva difficoltà di esercizio di un diritto equivale a

negazione del medesimo.

Queste sono le nefaste conseguenze derivanti dalla primaria e a-sistematica

applicazione da parte della Commissione studi incaricata dal Ministro, del

criterio indicato nel sub lett. f) secondo cui la manovra deve “garantire che,

all’esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di Corte

d’Appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre de-

gli attuali tribunali con relative Procure della Repubblica”.

In sostanza, la presenza di almeno tre tribunali a prescindere dall’estensione

delle Regioni e dalla relativa popolazione, pone una palese e potenziale di-

28

sparità di trattamento, laddove una qualsiasi Regione avente nel relativo di-

stretto di Corte d’Appello tre Tribunali manterrebbe tale numero di Uffici a

prescindere dalla sua estensione, popolazione, cause pendenti e dove il me-

desimo numero potrebbe coincidere anche per Regioni più estese e con mag-

giore popolazione, ledendo i principi di uguaglianza e proporzionalità che

avrebbero dovuto sottendere l’esplicazione dei criteri direttivi.

* * *

Alla luce di quanto esposto, l’interveniente, ut supra rappresentato, difeso e

domiciliato, con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e documentare,

rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito disporre

l’annullamento degli atti impugnati, previa declaratoria della rilevanza e non

manifesta infondatezza delle diverse questioni di legittimità costituzionale

evidenziate nel corpo del presente atto di intervento e del ricorso introdutti-

vo, che comporteranno anche esse viepiù l’illegittimità dei suddetti provve-

dimenti, e previo rinvio degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi dell’art.

23 L. 11/3/1953 n. 87 - l’annullamento degli atti impugnati.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese.

Scalea – Roma, 14 gennaio 2013

(avv. Maurizio de Tilla)

Si allegano:

a) delibera Giunta Comune di Scalea dell11.12.2012;

b) istanza Comune di Scalea del 13.2.2012 con allegati;

c) provvedimento del Tribunale di Paola del 3.10.2012;

29

d) ordinanza Tribunale di Montepulciano del 20/21.12.2012;

e) sentenza TAR Basilicata del 30.12.2012;

f) relazione annuale criminalità.

30

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Avv. Maurizio de Tilla, nella qualità di cui sopra, con studio

legale in Roma alla via Gramsci, 36, ho oggi notificato copia del su esteso

atto a:

1) Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege

per la carica presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma con sede

nella Via dei Portoghesi, 12;

2) ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA, con se-

de in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, n. 27 in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore Avv. MAURIZIO DEL TILLA (c.f. DTL

MRZ 41D06 F839 Z) il quale agisce anche in proprio;

3) ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, in persona del Presidente e le-

gale rappresentante pro tempore Avv. MAURO VAGLIO;

4) ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI, in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore Avv. FRANCESCO CAIA,

COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ORDINI FORENSI MINORI,

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv.

SALVATORE WALTER POMPEO;

5) ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ARIANO IRPINO, in persona del Pre-

sidente e legale rappresentante pro tempore Avv. CARMINE MONACO,

6) ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA, in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore Avv. ALESSANDRO GARIBOTTI,

7) ORDINE DEGLI AVVOCATI Dl LUCERA, In persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore Avv. GIUSEPPE AGNUSDEI;

8) ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MELFI, in persona del Presidente e le-

31

gale rappresentante pro tempore Avv. GERARDO DI CIOMMO;

9) ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MISTRETTA, in persona del Pre-

sidente e legale rappresentante pro tempore Avv. SALVATORE

PORRACCIOLO;

10) Avv. EUGENIO PASSALACQUA, consigliere dell’Ordine degli Av-

vocati di Ristretta;

11) ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONTEPULCIANO, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. PAOLO TIEZZI

MAESTRI;

12) ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI, in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore Avv. FRANCESCO CAIA;

13) ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORVIETO, in persona del Presidente

e legale rappresentante pro tempore Avv. SERGIO FINETTI;

14) ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALA CONSILINA, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. MICHELE

MARCONE;

15) ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI,

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. BRUNO

SALZARULO;

16) ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SULMONA, in persona del Presi-

dente e legale rappresentante pro tempore Avv. GABRIELE TEDESCHI;

tutti rappresentati e difesi dall’Avv. ANTONINO GALLETTI (c.f.

GLLNNN7OS23H5O1 E - PEC antoninogalletti@ordineavvocati

roma.org) ed elettivamente eletti presso il suo studio in Roma alla Via Lu-

crezio Caro n. 63;

32


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