SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Principali rischi per la sicurezza e la salute delle risorse umane,
misure e attività di prevenzione e protezione da attuare e adottare.
Decreto Legislativo n. 81 del 09 Aprile 2008
Manuale didattico per l’informazione e la formazione
dei lavoratori (articolo 10 D.lgs 81/2008)
a cura di Salute & Sicurezza Dircredito
AGGIORNATO AL SETTEMBRE 2012
È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno
o didattico con qualsiasi mezzo effettuata, non autorizzata
PRESENTAZIONE
In un Paese come il nostro, dove gli infortuni sul lavoro, spesso con epiloghi
drammatici, sono una realtà quotidiana, lo sviluppo ed il radicamento di una
cultura della sicurezza che metta al centro la persona, va completata attraverso
l’affermazione di una cultura della prevenzione.
Il successo di tale iniziativa passa, non solo attraverso il sistema di controlli
e la previsione di incentivi economici per l’adeguamento delle misure di sicu-
rezza, ma anche e, forse, soprattutto, attraverso iniziative di formazione, di as-
sistenza e di consulenza mirate sul territorio.
Fondamentale è l’attività di formazione alla prevenzione diretta ai lavoratori
ed ai loro rappresentanti.
Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 81 che dà at-
tuazione alla delega contenuta nella Legge 123 del 3 agosto 2007, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per espressa dichiarazione del legislatore, questo provvedimento si propone
lo scopo di realizzare una riforma delle norme vigenti in materia di salute e si-
curezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, attraverso il riordino ed il coordina-
mento della normativa vigente in un unico testo.
Ed è proprio a questo proposito che il DirCredito, da sempre impegnato sul
territorio per la tutela dei diritti di formazione dei lavoratori, intende fornire ai
propri quadri sindacali uno strumento di facile consultazione.
Tale lavoro, che certamente non ha la pretesa di analizzare nel suo complesso
un decreto composto da ben 306 articoli e 51 allegati, ha come obbiettivo pri-
mario quello di rendere maggiormente “fruibili”, attraverso una loro “sempli-
ficazione ragionata”, i contenuti di una materia così complessa come quella
della sicurezza nei luoghi di lavoro, riferendola specificatamente al settore in
cui i nostri quadri sindacali operano. Tutto ciò al fine di far sì che coloro che
quotidianamente vivono a fianco dei lavoratori e ne tutelano i diritti, possano
fornire loro informazioni ed indicazioni qualificate su come esercitare al meglio
il loro diritto/dovere ad operare in un ambiente di lavoro veramente sicuro.
MAURIZIO ARENA 3
SOMMARIO
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Settori interessati (art. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Lavoratori coinvolti (art. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Soggetti responsabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Il datore di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Il medico competente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 I dirigenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 I preposti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Il lavoratore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Gli addetti al servizio di prevenzione e protezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
L’informazione e la formazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DVR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Documento Valutazione Rischi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Precondizioni e normativa pregressa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Metodologia e criteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Come si procede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 La valutazione dei rischi propriamente detta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Definizione dei termini in ambito sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Gravità (pericolosità) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Probabilità (frequenza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Programmazione e messa in atto delle misure di prevenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
PRINCIPALI RISCHI IN AZIENDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Principali rischi nelle aree di lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Strutture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Accessibilità vie e uscite di emergenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Posto di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Attività svolte in luoghi isolati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Gestione dell’emergenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Incendio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Movimentazione carichi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Rischi nelle attrezzature e negli impianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Rischi derivanti da prodotti chimici-stoccaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Rischi derivati da agenti fisici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Rischio rapina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Norme comportamentali in relazione ai principali rischi in azienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Aree di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Caratteristiche generali degli ambienti (strutture, vie di comunicazione e d’emergenza) . . 21 Posto di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO DEI CARICHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Il pericolo nella movimentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Movimentazione manuale dei carichi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Elementi di riferimento nella valutazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Ambiente di lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 La valutazione dei rischi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Sorveglianza sanitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
LE ATTREZZATURE E GLI IMPIANTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Scelta e uso delle attrezzature e degli impianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Informazione e formazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Attrezzature con elementi in movimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Sistemi di protezione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Attrezzature manuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Attrezzature, materiale ad uso ufficio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Lavori con l’utilizzo di scale portatili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 L’impianto elettrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Punti critici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Principali comportamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Comportamenti vietati e richiesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
LE SOSTANZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Etichettatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Facilmente infiammabile (F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Altamente infiammabile (F+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Comburente (O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Esplosivo (E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Sostanze corrosive (C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Pericoloso per l’ambiente (<<N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Tossico (T) - Altamente tossico (T+) - Nocivo (Xn) - Irritante (Xi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Sostanze pericolose per la salute diversamente classificate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Cancerogene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Mutagene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Teratogene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Altre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Il controllo degli ambienti di lavoro: gli indicatori di rischio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Indicatori ambientali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 L’informazione e la formazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Norme comportamentali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
AGENTI FISICI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Microclima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Rumore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
STRESS LAVORO CORRELATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Eventi sentinella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Fattori di contenuto del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Fattori di contesto del lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
LA SEGNALETICA DI SICUREZZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Finalità e tipologia della segnaletica di sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Cartellonistica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Forma dei segnali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Tipi di segnali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il D.lgs 81/08, ed i successivi aggiornamenti, rappresenta "la raccolta di
Norme" che regolano il tema della Sicurezza e della Salute nei luoghi di lavoro;
consta di 13 titoli e 51 allegati, e nel primo titolo, che fa riferimento ai principi
della direttiva CEE 391/89 recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 626 del
19/09/94, sono contenute le disposizioni relative all’organizzazione della
prevenzione e agli obblighi di carattere generale.
In tale ambito sono quindi definiti sia i settori interessati che i lavoratori coin-
volti, individuando inoltre le figure dei “soggetti responsabili”.
Settori interessati (art. 1)
Sono interessate TUTTE le attività private e TUTTE le attività pubbliche.
Lavoratori coinvolti (art. 2)
Sono coinvolte TUTTE le persone che prestano il proprio lavoro alle dipen-
denze di un datore di lavoro, compresi gli studenti dei centri di orientamento o
di formazione scolastica, universitaria e professionale che operano in laboratori
o simili o sono avviati presso datori di lavoro per perfezionare la loro prepara-
zione professionale.
La legge individua una serie di figure a diverso titolo responsabili nella ge-
stione operativa; trattasi di responsabilità legali, decisionali, amministrative e
tecniche.
SOGGETTI RESPONSABILI
Questi soggetti sono:
• Datore di lavoro 9
• Medico competente
• Dirigenti
• Preposti
• Lavoratori
• Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
• Gli addetti al servizio di prevenzione e protezione
• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il datore di lavoro
Qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che sia titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell’impresa ovvero
della unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Il medico competente
Laddove sia previsto dalla legge l’obbligo della sorveglianza sanitaria, è il
soggetto competente per la definizione del piano sanitario e per lo svolgimento
degli accertamenti preventivi e periodici ai fini della valutazione dell’idoneità
dei lavoratori alla mansione specifica. Redige il DVR di concerto con il datore
di lavoro.
I dirigenti
Soggetti che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, hanno facoltà di
emanare direttive per l’adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicu-
rezza del lavoro.
I preposti
Soggetti che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, hanno compiti di
controllo sull’adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del
lavoro in ottemperanza alle direttive dei dirigenti o del datore di lavoro.
Il lavoratore
Soggetto che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro,
con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.
Si osserva come, ai sensi dell’art. 5 comma 1, ciascun lavoratore sia chiamato
a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, sia osservando le disposizioni e le
istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, sia segna-
lando immediatamente agli stessi le deficienze dei macchinari, degli impianti,
10 delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione a disposizione.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
è una figura esperta in sicurezza, in protezione e prevenzione designato dal
datore di lavoro per gestire e coordinare le attività del Servizio di Prevenzione
e Protezione dai rischi (SPP), ovvero l'insieme delle persone, sistemi e mezzi
esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione
dai rischi professionali per i lavoratori.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere:
• una persona interna all’azienda con capacità e con possibilità di disporre di
mezzi e di tempo adeguati;
• una persona esterna all’azienda in possesso delle conoscenza professionali
necessarie a svolgere tale compito.
NOTA: Per la designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione
e del relativo responsabile deve essere previamente consultato il Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, laddove designato.
Gli addetti al servizio di prevenzione e protezione
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati
all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne
gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
NOTA: Nelle aziende con oltre 15 addetti viene eletto, di norma, direttamente
nell’ambito delle rappresentanze sindacali e comunque, di regola, sempre sulla
base di accordi fra le parti sociali.
L’INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE
Riguarda tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’azienda ed in
particolare le persone preposte a compiti particolari in materia di tutela
della salute e della sicurezza.
L’informazione e la formazione devono essere costanti, periodiche, documentali.
In particolare la RESPONSABILIZZAZIONE dei lavoratori deve avvenire me-
diante:
INFORMAZIONE in merito:
• alle modalità degli accertamenti sanitari;
• alle schede di sicurezza delle sostanze;
• ai risultati delle indagini ambientali. 11
FORMAZIONE relativa a:
• pericoli e fattori di rischio;
• uso delle attrezzature;
• dispositivi di protezione collettiva e individuale.
Non si possono esercitare compiti e funzioni senza idonea informazione e
formazione.
12
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DVR
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI
Dall’entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza, D.lgs 81/08, la valutazione
deve riguardare, in via preventiva, tutti i rischi (art. 28) ed in tale accezione, a partire
dal 31 Dicembre 2010, è stato reso attuativo in Italia un ulteriore parametro che
deve essere valutato nelle aziende e riguarda la sfera del benessere del lavoratore,
infatti, a partire da tale data, le aziende hanno l’obbligo di effettuare la valutazione
dello “stress lavoro correlato”.
Al fine di stabilire il livello di rischio connesso ad ogni singolo pericolo, per poter
definire le misure di prevenzione e protezione da adottare, nonché il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, il datore di lavoro, con il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e, il medico competente
(nei casi previsti dalla normativa vigente), previa consultazione del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, laddove designato, effettua la
valutazione dei rischi. Tale valutazione consiste nell’individuazione, tramite
apprezzamento condotto su base statistica:
• dei fattori di rischio (pericoli),
• della probabilità di accadimento degli stessi;
• della gravità del danno derivante dall’accadimento degli stessi. ed elabora un documento contenente:
• i dati ambientali;
• le lavorazioni, le attrezzature e le sostanze utilizzate;
• i rischi emersi dalla valutazione;
• le misure di protezione e prevenzione presenti;
• il programma di attuazione degli interventi di miglioramento;
• il percorso formativo e informativo.
“Il documento di valutazione è custodito presso l’unità produttiva”. 13
PRECONDIZIONI
ll D.lgs n.81/08 non abroga nulla di sostanziale delle norme pre esistenti, ma
le raggruppa in un testo unico, le uniforma e introduce un sostanziale impianto
sanzionatorio nei confronti dei trasgressori delle norme ( es. dichiarazioni non
conformi, mancato adeguamento dei dispositivi, ecc.. )
Quale condizione di partenza per la valutazione dei rischi segnaliamo la
seguente lista, non esaustiva e, riferita alla verifica:
• della conformità di impianti, locali ecc. ai requisiti normativi vigenti (lad-
dove stabiliti);
• della conformità di impianti, locali ecc. ai requisiti di buona tecnica (lad-
dove definibili);
• dell’idoneità dei dispositivi di sicurezza e/o di protezione;
• del grado di manutenzione degli impianti, attrezzature e locali;
Inoltre è necessario analizzare il ciclo produttivo ed organizzativo
dell’azienda al fine di individuare e valutare i rischi derivanti dall’attività
lavorativa, ragionevolmente prevedibili.
METODOLOGIA E CRITERI
Come si procede
L’azienda, di norma, procede secondo il seguente schema:
• ricostruzione dello stato di fatto esistente;
• analisi dei cicli produttivi, degli impianti e delle attrezzature di lavoro;
• analisi dei dati tratti dal registro infortuni e dall’esito generale degli accer-
tamenti sanitari;
• individuazione dei principali pericoli;
• valutazione dei rischi in relazione alla probabilità di accadimento e alla
gravità del possibile danno;
• classificazione dei rischi conseguenti ai pericoli individuati.
La valutazione dei rischi propriamente detta
L’analisi del ciclo produttivo che caratterizza l’attività svolta presso gli inse-
diamenti permette di individuare aree omogenee, quali in generale:
14 • uffici;
• servizi tecnologici;
• archivi.
è possibile quindi effettuare un’analisi più approfondita, identificando le prin-
cipali lavorazioni presenti, rispetto alle quali elaborare successivamente la valu-
tazione del rischio.
UFFICI - Lavorazioni:
• ufficio;
• esecutivo;
• servizi ausiliari;
• portierato.
SERVIZI TECNOLOGICI - Lavorazioni:
• manutenzione svolta da terzi;
• gestione impianti tecnologici.
ARCHIVI - Lavorazioni:
• stoccaggio e trattamento dei documenti cartacei, supporti informatici, ecc..
Chiaramente lo schema sopra riportato risulta più o meno articolato in fun-
zione delle dimensioni e dell’organizzazione delle diverse realtà.
La valutazione dei rischi individuati deve essere fatta secondo gli orienta-
menti Comunitari e le linee guida elaborate dal coordinamento tecnico per la
prevenzione degli assessorati della Sanità delle Regioni e delle Provincie
autonome di Trento e Bolzano; essa tiene conto della stima comparata della
gravità dei possibili danni (pericolosità), in funzione della probabilità
(frequenza) di accadimento degli effetti.
“La scala di gravità del danno tiene conto della probabilità, frequenza ed en-
tità delle più gravi conseguenze prevedibili associate ad un determinato fattore
di rischio”.
Definizione dei termini in ambito sicurezza
Pericolo: proprietà intrinseca di un fattore.
Rischio: percentuale della possibilità di raggiungimento del livello del danno.
Protezione: fattore per diminuire il danno.
Prevenzione: fattore per la riduzione della probabilità che l’evento si verifichi. 15
Gravità (pericolosità)
• lesioni e/o disturbi lievi (1): i possibili danni sono rapidamente reversi-
bili;
• lesioni e/o disturbi di modesta entità (2): i possibili danni, anche se per-
manenti, non pregiudicano la normale attività;
• lesioni e/o patologie gravi (3): i possibili danni hanno carattere perma-
nente ed invalidante, ivi compresi incidenti mortali.
“La probabilità che un fattore di rischio esplichi il suo effetto dannoso,
viene stimata in funzione della entità e modalità dell’esposizione al rischio e
della mancata presenza di sistemi di governo dei rischi stessi”.
ll governo dei rischi può essere raggiunto attraverso:
• rispetto della normativa prevista (laddove stabilita);
• conformità ai requisiti di buona tecnica (laddove definibili);
e soprattutto:
• grado di controllo del rischio (misure, valutazioni, ecc.);
• procedure operative ben definite e formalizzate;
• grado di formazione del personale;
• grado di conoscenza del rischio e delle azioni di prevenzione;
• acquisizione di modalità di comportamento atte a prevenire il manifestarsi
di eventi infortunistici.
“Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e
di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui potrebbero ri-
cadere gli effetti delle sue azioni o omissioni…”.
Sulla base di questo insieme di informazioni, ogni singolo rischio viene clas-
sificato in termini di probabilità di accadimento.
Probabilità (frequenza)
• improbabile: il controllo del rischio è adeguato e/o l’esposizione al rischio è
limitata;
• possibile: il controllo del rischio è complesso e/o l’esposizione è significativa;
• probabile: il controllo del rischio è inadeguato e/o l’esposizione è eccessiva.
La classificazione/valutazione di ciascun rischio secondo i criteri sopra indi-
cati, viene riepilogata in modo semplice ed immediatamente leggibile mediante
16 l’attribuzione di un “punteggio” ricavabile dalla griglia seguente:
Tabella Probabilità/Rischio
Entità del possibile danno
Lieve (1) Modesta (2) Grave (3)
Probabilità di accadimento Improbabile (0) * ** ***
Possibile (1) ** *** ****
Probabile (2) *** **** *****
In base al “punteggio” attribuito a ciascun rischio in sede di valutazione, ri-
sulta possibile visualizzare con immediatezza il livello di pericolo e definire le
possibili azioni e le priorità degli interventi migliorativi:
Tabella Livello di Rischio/attività da porre in essere
Livello e Procedure d'intervento
* L5 accettabile rischio residuo trascurabile
** L4 attenzione mantenimento e miglioramento del controllo
e del livello di rischio
*** L3 guardia controllo particolare/attuazione del controllo
personale/riduzione del rischio
**** L2 pericolo inadeguatezza dei requisiti di sicurezza
***** L1 grave pericolo programmazione degli interventi di adeguamento
Il rischio è un fattore determinato secondo regole matematiche ovvero è il
prodotto della probabilità (che l’evento si verifichi) per il danno (che verrebbe
provocato - detto anche magnitudo) e, più alto è tale valore, maggiore è il rischio.
Secondo la tabella dei rischi, pertanto, i valori 1 e 2 rappresentano un rischio
basso o lieve, i valori 3 e 4 moderato e così via.
Il Rischio
Probabilità
4 4 8 12 16
3 3 6 9 12
2 2 4 6 8
1 1 2 3 4
1 2 3 4 Entità Danno
17
Programmazione e messa in atto delle misure di prevenzione
Premesso che se nel caso della valutazione si evidenziano carenze in base
alla prevenzione (mancato rispetto degli obblighi di legge) per le quali sono
note e facilmente disponibili le soluzioni (sicurezza dei macchinari, uso delle so-
stanze, manutenzione, viabilità degli ambienti di lavoro), tali carenze vanno ri-
mosse sollecitamente, qualora invece, in seguito alla valutazione del rischio
operata dal datore di lavoro si renda necessaria l’adozione di ulteriori misure,
tali interventi saranno programmati avendo cura di definire i tempi di realizzo.
In conclusione, la valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall’attività
lavorativa, che risultino PREVEDIBILI.
La salvaguardia della salute e dell’incolumità dei propri addetti rappre-
senta per ogni società non solo un dovere, sociale o di legge, o una questione
di prestigio, ma soprattutto un investimento.
18
PRINCIPALI RISCHI IN AZIENDA
PRINCIPALI RISCHI NELLE AREE DI LAVORO
Strutture
Rischio di inciampo o scivolamento durante il transito.
Accessibilità vie e uscite di emergenza
Rischio legato alla gestione dell’emergenza ed all’evacuazione degli stabili.
Posto di lavoro
Ergonomia del posto di lavoro ai videoterminali.
Attività svolte in luoghi isolati
Rischio residuo legato allo svolgimento di attività lavorative presso luoghi isolati
dove non c’è presenza di personale in grado di intervenire in caso di malore o infor-
tunio. è opportuno quindi avvisare i colleghi d’ufficio quando ci si deve recare in am-
bienti particolarmente isolati al fine di garantire un soccorso in caso di necessità.
Gestione dell’emergenza
Rischio derivante dalla complessità di gestione dell’evacuazione di stabili oc-
cupati da un elevato numero di persone. Le informazioni specifiche relative al
corretto comportamento da adottare in caso di emergenza sono riportate nella
presentazione generale dei piani di evacuazione.
Incendio
Per le istruzioni relative alle misure di prevenzione e comportamento in caso
di incendio, si rimanda a quanto divulgato dal servizio prevenzione e protezione.
Movimentazione carichi
Rischio legato a posizioni o movimenti innaturali, caduta di materiale, all’u-
tilizzo di mezzi di movimentazione. 19
Rischi nelle attrezzature e negli impianti
Attrezzature
Attrezzature con elementi in movimento.
Attività in altezza: rischio di caduta durante l’utilizzo di scale portatili.
Impianti elettrici
Linee di distribuzione, pannelli di comando elettrici, ….
Rischi derivanti da prodotti chimici-stoccaggio
Esposizione a contaminazioni chimiche.
Rischi derivati da agenti fisici
• rumore;
• microclima;
• temperatura, umidità, ventilazione;
• illuminazione.
Rischio Rapina
Il fenomeno delle rapine in banca talvolta è causa di traumi e danni psichici per
i lavoratori bancari della filiale coinvolta in tale evento.
Data l’entità del fenomeno esso rappresenta per il lavoratore del credito un
evento che è percentualmente più alto rispetto ad altri lavoratori.
Allo stato tale rischio, nonostante sia stato trattato in diverse sedi, non ultima la
Commissione Nazionale Salute e Sicurezza che riporta i contenuti della trattazione
di tale rischio nella circolare tecnica n. 1 del 2 luglio 2008, non è stato tuttavia re-
golato da specifica normativa, come ad esempio il rischio relativo all’uso di apparati
Videoterminali. Nonostante ciò vi sono diverse interpretazioni della valutazione di
tale evento sia della ASL di Milano che della Regione Toscana che raffigurano la
necessità di inserire nel DVR la valutazione di tale rischio.
In estrema sintesi la nostra interpretazione sul tema è la seguente:
Il datore di lavoro deve valutare, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs n. 81/2008 “tutti
i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari”, pertanto, in special modo per il settore del
credito o assimilati, il rischio rapina è da considerare tra i rischi da valutare in un
luogo di lavoro. Detto rischio rapina deve essere oltremodo valutato in modo spe-
cifico per ogni Filiale e assoggettato ad un processo dinamico di revisione in modo
da affinare ed aggiornare nel tempo tutte le azioni da porre in essere al fine di:
•
20 •
ridurre sia la percentuale del rischio che l’eventuale effetto;
adeguarle ai cambiamenti organizzativi, tecnologici e territoriali.
A fronte di rapina è opportuno effettuare la revisione del DVR, relativamente
alla Agenzia interessata dall’evento.
Norme comportamentali in relazione ai principali rischi in azienda
Un corretto comportamento nei luoghi di lavoro deve basarsi sulla conoscenza
dei possibili pericoli presenti:
• nell’ambiente;
• nell’utilizzo di impianti e attrezzature;
• nella manipolazione di sostanze.
Data l’importanza del fattore umano nel campo della sicurezza sul lavoro si
è ritenuto utile esaminare, nelle pagine successive, le condizioni che più frequen-
temente ricorrono nei luoghi di lavoro.
“Il governo della sicurezza nei luoghi di lavoro è anche nelle vostre mani”.
Aree di lavoro
I posti di lavoro interni ed esterni devono essere, per quanto possibile, confi-
gurati in modo che i lavoratori:
• siano protetti contro gli agenti atmosferici;
• non siano esposti al rischio di scivolamenti o cadute;
• siano protetti contro la caduta di oggetti;
• non siano esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti nocivi (gas, vapori, polveri).
Infine i lavoratori devono poter abbandonare rapidamente il posto di lavoro
in caso di pericolo ed essere soccorsi con facilità e senza ritardi.
Verranno esaminati, in particolare:
• le caratteristiche generali degli ambienti (pavimenti, vie di comunicazione
e uscite di emergenza);
• il posto di lavoro in relazione all’uso di videoterminali.
Caratteristiche generali degli ambienti (strutture, vie di comunicazione e
d’emergenza)
Lo stato in cui si presentano i pavimenti ed i passaggi dipende anche dall’at-
tenzione di chi ci lavora.
“I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che
ostacolino la normale circolazione”. 21
Quando, per evidenti ragioni tecniche, non si possono completamente eliminare
dalle zone di transito ostacoli che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i vei-
coli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente se-
gnalati. Inoltre è necessario evidenziare le aperture praticate in via provvisoria nel
suolo o nei pavimenti e proteggerle con barriere solide o munirle di parapetto nor-
male qualora comportino rischio di caduta per dislivelli superiori ad un metro.
Aspetti di competenza
Per gli aspetti di competenza ciascuno dovrà concorrere a:
• tenere i pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio,
le scale e le uscite di sicurezza liberi da ostacoli di qualsiasi genere (cavi
elettrici o telefonici volanti, oggetti di varia natura caduti sul pavimento, pac-
chi di carta, raccoglitori temporaneamente in deposito ecc.);
• rimuovere rapidamente l’eventuale presenza sui pavimenti di sostanze
sdrucciolevoli (acqua, caffè, bevande e liquidi in genere) mediante lavaggio
ed asciugatura.
Suggerimenti per evitare danni a persone e/o cose
Per evitare danni connessi agli spostamenti delle persone e dei veicoli occorre:
• salire e scendere le scale dell’edificio utilizzando il corrimano;
• non scendere per le scale di corsa;
• raccogliere sempre gli oggetti caduti sul pavimento;
• transitare lungo i percorsi autorizzati;
• evitare di stazionare nelle immediate vicinanze di un apparecchio o veicolo
in movimento;
• non sostare mai nel raggio di apertura di una porta chiusa non munita di
pannello trasparente;
• tenere preferibilmente la destra quando si cammina e quando si svolta in
angoli ciechi;
• rispettare la segnaletica stradale, orizzontale e verticale e le zone di circo-
lazione durante il transito in cortili interni, passi carrai, ecc.
“Servizi, spogliatoi e armadietti per il vestiario sono stati messi a vostra dis-
posizione: usateli e teneteli puliti”.
Posto di lavoro
Uso di attrezzature munite di videoterminali
Le norme previste dal titolo VII del D.lgs n. 81/08 si applicano alle attività
lavorative che comportano uso di attrezzature munite di videoterminali. 22
Tali norme non si applicano ai lavoratori addetti:
• ai posti di guida in genere;
• ai sistemi informatici destinati all’utilizzazione da parte del pubblico;
• ai sistemi denominati portatili non utilizzati sul posto di lavoro in modo
continuativo;
• alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa, ecc.;
Posto di lavoro
è l’insieme che comprende: le attrezzature munite di videoterminale, il si-
stema di immissione dati, il software per l’interfaccia uomo-macchina, la sedia,
il piano di lavoro e l’ambiente di lavoro.
Videoterminale (VDT)
Viene definito videoterminale uno schermo alfanumerico o grafico a prescin-
dere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.
Lavoratore
Operatore che utilizza un’attrezzatura munita di VDT, in modo sistematico
ed abituale per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni
previste per tale attività, per tutta la settimana lavorativa.
Interruzione computo orario
Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive,
ha diritto ad un’interruzione, mediante pause, ovvero cambiamento di attività.
Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva,
anche aziendale.
ln assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione, “il la-
voratore, comunque, ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di ap-
plicazione continuativa al videoterminale”.
Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa
della risposta da parte del sistema elettronico che sono considerati, a tutti gli ef-
fetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
“L’interruzione non deve essere intesa come un “non lavoro”; dovrà essere
una “pausa attiva” purché garantisca un effettivo riposo dell’apparato visivo
e un cambiamento posturale”.
è comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio e al termine
dell’orario di lavoro. 23
Ambiente
Si devono prendere in esame:
• lo spazio
• l’illuminamento
• il rumore
• il calore, umidità e ventilazione
• le radiazioni.
Rapporto elaboratore/lavoratore
ll datore di lavoro deve considerare i seguenti fattori:
• adeguatezza del software;
• facilità nell’uso, con informazioni comprensibili attraverso il sistema;
• ritmo e modalità di informazione adeguati;
• contenuto del lavoro (es: monotonia e ripetitività).
La valutazione dei rischi
ll datore di lavoro deve porre particolare riguardo a:
• rischi per la vista e per gli occhi;
• problemi legati alla posizione assunta nella postazione di lavoro e all’af-
faticamento fisico o mentale;
• condizioni ergonomiche e di igiene ambientale;
• lo stress lavoro correlato.
Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l’uso
di VDT anche secondo una distribuzione del lavoro che consenta di evitare, per
quanto possibile, la ripetitività e la monotonia delle operazioni.
Ergonomia e attrezzature
ll datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate
al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
ln particolare, per i posti di lavoro dei videoterminalisti, devono essere ana-
lizzate le caratteristiche di:
• SCHERMO;
• TASTIERA;
• PIANO LAVORO;
• SEDILE DI LAVORO
in relazione all’utilizzo degli stessi da parte dell’operatore.
Avere a disposizione attrezzature di lavoro idonee, spesso non è sufficiente
24 ad escludere condizioni di rischio legate al posto di lavoro; è necessario, infatti,
che ciascuno le utilizzi in modo corretto, ottimizzando la postazione di lavoro in
relazione alle proprie caratteristiche antropometriche.
“Rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella
scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
anche per attenuare il lavoro”.
La sorveglianza sanitaria
I lavoratori prima di essere addetti alle attività che comportano esposizioni
al videoterminale, per almeno quattro ore consecutive, devono essere sottoposti,
a cura del medico competente, a:
• visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali;
• esame degli occhi e della vista, ed esami specialistici ulteriori qualora richiesti
dallo stesso medico competente per stabilirne l’idoneità alla mansione.
Successivamente la sorveglianza sanitaria deve essere ripetuta ad intervalli
di tempo secondo il seguente schema:
1) lavoratore di età inferiore a 50 anni – visita di controllo della funzionalità
visiva ogni 5 anni;
2) lavoratore di età superiore a 50 anni o con idoneità con prescrizioni o li-
mitazioni – visita di controllo della funzionalità visiva ogni 2 anni.
Sulla base della letteratura medico scientifica più aggiornata l’adibizione al
videoterminale comporta come possibile conseguenza patologica l’astenopia.
Che cosa è l’ASTENOPIA?
è un disturbo reversibile che può insorgere in situazione di sovraccarico del-
l’apparato visivo i cui sintomi più frequenti sono: bruciore, lacrimazione, fastidio
alla luce, senso di corpo estraneo, stanchezza alla lettura.
Principali cause dell’astenopia sono:
• illuminazione sfavorevole;
• impegno visivo statico, ravvicinato, protratto;
• difetti visivi mal corretti;
• condizioni ambientali - microclimatiche sfavorevoli
“Gli studi medici relativi all’utilizzo dei videoterminali non hanno dimo-
strato a tutt’oggi rapporti con patologie oculo-visive o effetti sulla
gravidanza”.
25
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO DEI CARICHI
IL PERICOLO NELLA MOVIMENTAZIONE
Diversi sono i rischi derivanti dall’utilizzo dei mezzi di sollevamento e tra-
sporto; ci si riferisce alla possibilità di:
• rovesciamento o caduta dei carichi a causa di rottura delle funi, cattivo
imbracamento o cattivo posizionamento;
• urto o investimento da parte dei carichi o da parte dei mezzi di solleva-
mento e trasporto.
Comportamento degli addetti alla movimentazione
Gli addetti ai mezzi di sollevamento sono responsabili del buon uso del
mezzo.
Devono utilizzarlo correttamente e con la massima attenzione.
Non devono effettuare manovre che possono mettere a rischio l’incolumità
delle persone e dei mezzi. Inoltre, devono porre particolare attenzione alle mo-
dalità di stoccaggio del materiale al fine di evitarne la caduta.
Movimentazione manuale dei carichi
Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto,
di sostegno di un carico a opera di uno o più lavoratori mediante azioni quali:
• sollevare,
• deporre,
• spingere,
• tirare,
• portare,
• spostare.
“Le azioni di movimentazione manuale possono comportare condizioni er- gonomiche sfavorevoli con possibili rischi di lesioni a carico delle strutture
osteomiotendinee e nervovascolari a livello dorsolombare”. 27
Elementi di riferimento nella valutazione
Caratteristiche del carico
Vanno considerate le caratteristiche generali del carico per valutare se è
troppo pesante, avendo come riferimento i valori:
• Kg 30 per i maschi;
• Kg 20 per le femmine;
• è ingombrante o difficile da afferrare;
• è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi.
Occorre tener conto della circostanza se lo stesso deve essere tenuto o ma-
neggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del
busto.
Ambiente di lavoro
Lo spazio libero è insufficiente:
• il pavimento presenta rischi di inciampo o di scivolamento, dislivelli o
instabilità;
• il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movi-
mentazione manuale di carichi assumendo una corretta posizione;
• la temperatura, l’umidità o la circolazione dell’aria sono inadeguate ri-
spetto all’impegno fisico dell’operatore.
La valutazione dei rischi
Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro deve:
• accertare le condizioni e le modalità della movimentazione manuale;
• adottare le misure organizzative necessarie per contenere la movimen-
tazione manuale;
• fornire ai lavoratori mezzi adeguati al fine di ridurre il rischio (carrelli
a spinta, mezzi di movimentazione, ecc.);
• informare gli addetti alla movimentazione carichi sul peso del carico;
sul centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di
un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
• formare gli addetti alla movimentazione carichi sulla movimentazione
corretta degli stessi e sui rischi che i lavoratori corrono se l’attività non
viene eseguita in maniera corretta.
Sorveglianza sanitaria
Nel caso ricorra una significativa movimentazione manuale, gli addetti de-
28 vono essere sottoposti ad accertamenti sanitari.
ll medico competente deve verificare l’idoneità fisica a svolgere il compito
in questione, tenendo conto:
• degli sforzi fisici che sollecitano la colonna vertebrale, in quanto frequenti
o prolungati;
• dei periodi di riposo fisiologico o di recupero necessari;
• degli indumenti, calzature o altri effetti personali portati dal lavoratore.
È importante assumere una posizione corretta durante l’attività di movi-
mentazione dei carichi:
• mantenendo la schiena eretta, le ginocchia piegate e sollevando il carico
tenendolo il più possibile accostato al corpo;
• assicurandosi di essere in posizione equilibrata e con i piedi su un appoggio
stabile;
• riducendo la torsione del tronco;
• effettuando movimenti graduali ed evitando strappi e movimenti bruschi.
“Nella movimentazione manuale di carichi fate attenzione alle informazioni
ricevute e usate in modo corretto i mezzi a vostra disposizione”.
29
LE ATTREZZATURE E GLI IMPIANTI
SCELTA E USO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI IMPIANTI
Le attrezzature devono essere adatte al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della
sicurezza e della salute. All’atto della scelta, il datore di lavoro deve considerare:
• le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
• i pericoli derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse, anche in consi-
derazione delle condizioni ambientali.
è comunque sempre necessario richiedere ai fornitori certificazioni qualificate
attestanti la rispondenza delle attrezzature alle normative vigenti in materia
“Dichiarazione di conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali
Ai sensi dell’Allegato XVII, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008”
(ex D.P.R. 547/55, D.P.R. 459/96).
ll datore di lavoro, il dirigente o il preposto, nell’ambito delle loro compe-
tenze, sono chiamati inoltre a disporre e verificare che le attrezzature siano:
• installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
• accompagnate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso;
• oggetto di idonea e regolare manutenzione;
• utilizzate correttamente.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
I lavoratori hanno diritto ad essere istruiti, ad esempio tramite manuali e/o
istruzioni da conservare presso i macchinari per la consultazione, sull’uso
delle attrezzature e degli impianti, in merito a:
1) corrette condizioni di impiego al fine di garantire la sicurezza dell’operatore;
2) situazioni anomale prevedibili.
Inoltre, qualora le attrezzature richiedano per il loro uso conoscenze o respon-
sabilità particolari, il datore di lavoro deve disporre un addestramento adeguato 31
e specifico degli operatori, al fine di permettere un utilizzo idoneo e sicuro anche
in relazione a situazioni di pericolo che potrebbero coinvolgere altre persone.
ATTREZZATURE CON ELEMENTI IN MOVIMENTO
Gli elementi delle macchine di seguito indicati:
• i tratti terminali e sporgenti;
• gli organi di trasmissione del moto;
• gli organi lavoratori e le zone di operazione;
• i cilindri contrapposti;
• le aperture di alimentazione e di scarico;
quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati (ad esem-
pio a mezzo carter) o provvisti di dispositivi di sicurezza.
SISTEMI DI PROTEZIONE
Vi sono diversi sistemi di protezione: in relazione alla tipologia delle attrez-
zature generalmente presente negli ambienti di lavoro.
è possibile ricordare:
protezioni da contatto attraverso carter:
• fisse o apribili solo con attrezzature specifiche;
• amovibili e provviste di un dispositivo automatico di blocco collegato con
gli organi del movimento, tali da provocare l’arresto della macchina in caso
di rimozione o apertura della protezione (microinterruttori su fotocopiatrici,
su distruggi documenti, ecc.).
dispositivi supplementari di sicurezza:
• per l’arresto dell’attrezzatura in caso di emergenza (ad esempio arresto tra-
mite pulsante a fungo per elettroarchivi);
i dispositivi di sicurezza, di regola, sono segnalati.
“Il governo dei rischi legati all’utilizzo delle attrezzature è reso possibile
anche attraverso adeguate modalità di comportamento”.
È necessario:
• non improvvisarsi “riparatori” o “manutentori”: in caso di anomalie di fun-
32 zionamento non contemplate nei manuali d’uso avvisare i superiori;
• porre la massima attenzione, quando si opera con apparati che hanno organi
in movimento, ai pericoli di “aggancio” di taluni capi di abbigliamento
(cravatte, foulards, collane, ecc.);
• non manomettere i dispositivi di sicurezza (carter, microinterruttori, ecc.)
presenti su fotocopiatrici, elettroarchivi, taglierine elettriche o manuali e
sulle attrezzature ad uso ufficio in generale;
• non toccare i pezzi in movimento o tentare di arrestarli con la mano;
• non utilizzare attrezzature non integre, segnalandole ai superiori;
• non utilizzare attrezzature non idonee alla lavorazione da svolgere.
“Non lasciare in funzione senza sorveglianza le attrezzature di lavoro”.
ATTREZZATURE MANUALI
Bordi, spigoli e punte
L’impiego scorretto delle attrezzature manuali d’ufficio può essere causa di
infortuni, generalmente di lieve entità, per schiacciamento o ferimento delle mani.
è necessario quindi:
• mantenere le taglierine da tavolo manuali con la lama abbassata. Al mo-
mento dell’uso, assicurarsi che entrambe le mani non siano nel raggio di
azione della lama;
• assicurarsi che le dita della mano che trattengono i fogli non possano subire
schiacciamento;
• quando si usano grandi cucitrici a punti metallici, nell’asportare i punti me-
tallici delle cucitrici servirsi dell’apposito attrezzo e non delle dita, di lame
o di strumenti inappropriati;
• conservare negli appositi contenitori gli spilli e le puntine;
• usare in modo appropriato forbici, tagliacarte, lamette (non puntarli contro
o passarli ad altri lavoratori lanciandoli, non tenerli in tasca se appuntiti,
non abbandonarli disordinatamente).
ATTREZZATURE, MATERIALE AD USO UFFICIO
Caduta, rotolamento
Le scaffalature devono essere sempre saldamente ancorate a pareti o soffitti
per impedirne il ribaltamento.
Si deve evitare di depositare attrezzature e materiale d’ufficio in posizioni 33
dalle quali possano cadere e colpire persone; dopo l’uso occorre rimetterli a posto
e/o riporli negli appositi armadietti o contenitori.
è necessario inoltre:
• chiudere sempre, dopo l’uso, i cassetti, gli sportelli, le ante e gli schedari
(in quest’ultimo caso anche per evitarne il ribaltamento);
• aprire un cassetto alla volta e non sovraccaricarlo;
• evitare di caricare eccessivamente i ripiani degli armadi e di utilizzare il
piano “tetto”;
• osservare l’indicazione, riportata sulle apposite targhe, della portata mas-
sima dei solai e degli scaffali, distribuendo inoltre adeguatamente i carichi.
LAVORI CON L’UTILIZZO DI SCALE PORTATILI
Le scale portatili devono essere di idonea robustezza e fatte con materiale
adatto alle condizioni di impiego delle stesse.
Le scale semplici devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle
estremità inferiori dei due montanti. Inoltre le scale doppie devono essere fornite
di adeguati dispositivi anti apertura (ad esempio catenelle).
In caso di uso di una scala portatile, assicurarsi anzitutto che sia posizionata in
modo stabile, facendosi poi assistere, se possibile, da un collega; ad ogni buon conto
mantenersi sempre ancorati ad essa con una mano e non sporgersi o allungarsi per
prendere oggetti distanti: in tale evenienza occorre scendere e riposizionare la scala.
Non utilizzare mai come scalette le sedie o gli sgabelli, specie se dotati di ruote.
È vietato: spostare le scale portatili mentre sulle stesse stazionano persone,
salire in piedi sulla eventuale piattaforma in cima alla scala, sedersi a cavallo
della scala stessa.
L’IMPIANTO ELETTRICO
Punti critici
Occorre tenere presente che l’impianto può essere inserito in ambienti e luo-
ghi a diverso rischio:
•
•
•
34 •
ordinari (che non presentano particolari fonti di pericolo);
umidi e/o bagnati;
con pericolo d’incendio;
con pericolo di esplosione.
In relazione a tali caratteristiche le diverse componenti dell’impianto elettrico
devono risultare adeguatamente protette al fine di evitare rischi di folgorazione.
ln particolare, per quanto riguarda i quadri elettrici:
• devono essere protetti contro possibili sollecitazioni meccaniche esterne (urti);
• l’accesso alle parti in tensione deve avvenire mediante l’uso di chiavi, at-
trezzi sagomati o utensili specifici;
• deve essere presente segnaletica di divieto di accesso.
Inoltre gli allacciamenti, le guaine di protezione dei cavi, le cassette di deri-
vazione e le scatole di guarnizione devono:
• essere in buono stato di conservazione;
• essere tali da impedire il contatto diretto con parti in tensione;
• garantire la protezione rispetto a condizioni ambientali particolari (polvere,
acqua, umidità, ecc.).
Deve essere vietato l’uso di prolunghe volanti e comunque verificato il cor-
retto posizionamento dei cavi di collegamento elettrico anche al fine di evitare
rischio di caduta per inciampo.
è inoltre necessario vietare l’impiego di adattatori per prese a spina non omo-
logate e rimuovere le protezioni dell’impianto elettrico.
Le parti di impianto non più utilizzate devono essere immediatamente sman-
tellate.
Principali comportamenti
Scorrette modalità d’uso dell’impianto da parte dei lavoratori possono essere
una ulteriore fonte di pericolo.
Comportamenti vietati e richiesti
È vietato:
• applicare senza autorizzazione spine multiple su prese elettriche, prolun-
ghe, adattatori;
• sollecitare i cavi di alimentazione sottoponendoli a tensione, torsione o pie-
gamenti;
• posizionare cavi elettrici sotto tappeti, moquette ecc. o comunque laddove
gli stessi possono essere usurati per sfregamento e/o schiacciamento;
• appoggiare cavi elettrici su elementi caldi o a spigolo vivo taglienti; 35
• togliere le custodie di sicurezza ed eseguire lavori sulle installazioni elettriche;
• accedere a quadri elettrici e transitare in aree interdette all’uso nelle quali
vi siano cavi sospesi o non protetti;
• introdurre negli ambienti di lavoro e utilizzare, senza autorizzazione, ap-
parecchiature elettriche (stufette, fornelli, scalda bevande elettrici, ecc.) di
proprietà personale.
È necessario:
• segnalare ai superiori la presenza di apparecchiature o macchinari elettrici
con cavi di alimentazione, spine, prese o interruttori deteriorati o danneg-
giati;
• accertarsi sempre che sia stata disattivata a mezzo interruttore l’alimenta-
zione elettrica prima di intervenire, per gli aspetti di competenza, sulle ap-
parecchiature inceppate (fotocopiatrici, stampanti, ecc.) e comunque non
utilizzare mai attrezzature elettriche con mani bagnate.
“GIi impianti elettrici devono essere trattati con rispetto. Se qualcosa non
va, non metteteci le mani: chiamate il servizio di manutenzione, attraverso i
vostri superiori”.
36
LE SOSTANZE
Quale pericolo? Una sostanza (o un preparato) si definisce pericolosa in quanto:
• è in grado di provocare incendi ed esplosioni;
• è corrosiva;
• è pericolosa per l’ambiente;
• è comunque pericolosa per la salute.
L’identificazione immediata di una sostanza pericolosa è data
dall’ETICHETTA (obbligatoria per i prodotti pericolosi), mentre elementi di va-
lutazione più dettagliati vengono forniti dalla SCHEDA Dl SICUREZZA, che è
prevista per i prodotti pericolosi.
ETICHETTATURA
Indichiamo qui di seguito le principali etichette con la relativa classificazione.
Facilmente infiammabile (F)
F Prodotto che a temperature proprie dei normali ambienti di
vita e di lavoro è in grado di infiammarsi facilmente per azione
di una fonte di energia (fiamma, scintilla, ecc.).
Altamente infiammabile (F+)
F+ Prodotto che, anche a temperature inferiori a 0° C, è in grado
di infiammarsi molto facilmente per azione di una fonte di ener-
gia (fiamma, scintilla, ecc.)
N.B. I prodotti infiammabili sono solidi, liquidi o gas che
possono infiammarsi in atmosfera e continuare a bruciare. 37
Comburente (O)
Prodotto complementare alla combustione di prodotti in-
fiammabili; si tratta in genere di sostanze contenenti ossigeno
(nitrati, clorati, perossidi, ecc.).
Esplosivo (E) Prodotto che in presenza di un innesco (fiamma, calore, urti,
attriti, scariche elettriche) reagisce in modo violento dando
luogo ad un’esplosione; può causare infortuni, ustioni e danni
materiali spesso gravi.
Sostanze corrosive (C)
Sono sostanze che esercitano un’azione distruttrice sulle cel-
lule epiteliali, ustionano la pelle e le mucose e provocano le-
sioni anche molto gravi e infezioni.
Pericoloso per l’ambiente (<<N)
Sono sostanze tossiche per gli organismi presenti nelle
acque e per la fauna, pericolose per lo strato di ozono, ecc.
Tossico (T) - Altamente Tossico (T+) - Nocivo (Xn) - Irritante (Xi)
T T+ Xn Xi
Sostanze e preparati che comportano un rischio per la salute.
Quando la gravità dell’effetto sulla salute si manifesta con piccole quantità,
il prodotto è segnalato dal simbolo tossico. Tali prodotti penetrano nell’organi-
38 smo per inalazione, ingestione o attraverso la pelle.
SOSTANZE PERICOLOSE PER LA SALUTE
DIVERSAMENTE CLASSIFICATE
Cancerogene
Possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza nell’uomo e sono
identificate con le seguenti “frasi di rischio”, riportate sulla confezione:
R45: può provocare il cancro;
R49: può provocare il cancro per inalazione.
Mutagene
Possono provocare trasformazioni genetiche, anche con insorgenza di ano-
malie genetiche ereditarie.
Teratogene
Possono causare malformazioni a livello di embrione o di feto.
Altre
Altre sostanze a cui porre particolare attenzione sono quelle indicate con le
seguenti “frasi di rischio”, riportate sulla confezione:
R40: possibilità di effetti irreversibili;
R46: può provocare alterazioni genetiche ereditarie;
R47: può provocare malformazioni congenite;
R48: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata.
IL CONTROLLO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO:
GLI INDICATORI DI RISCHIO
lndicatori ambientali
Per la quasi totalità delle sostanze potenzialmente pericolose per la salute
sono fissati dei Valori Limite di Soglia (i TLV o altri) che definiscono le con-
centrazioni ambientali al di sotto delle quali il rischio espositivo è considerato
accettabile, in funzione di precise condizioni di esposizione e riferito a persone
sane.
Mediante opportune tecniche di prelievo e di analisi chimica è quindi possi-
bile caratterizzare il rischio legato alla dispersione in ambiente di sostanze peri-
colose per la salute. 39
L’informazione e la formazione
L’utilizzo di sostanze nocive comporta:
Conoscenza
Saper leggere le etichette e le relative “frasi di rischio”, conoscere le proce-
dure da adottare per l’uso e per il primo soccorso desumendole dalla “scheda di
sicurezza” del prodotto;
Comunicazione
Richiedere:
• ai fornitori, le informazioni necessarie sul prodotto, non desumibili dalla
“scheda di sicurezza”;
• alle strutture competenti, i mezzi tecnici ed i mezzi di protezione neces-
sari;
• individuare e riferire situazioni anomale;
Gestione
• attuare le corrette procedure, usare i mezzi tecnici ed i mezzi di protezione
a disposizione;
• non sottovalutare la ipersensibilità di taluni individui;
• non accettare lo stato di fatto per abitudine (assuefazione).
Norme comportamentali
ll datore di lavoro, il dirigente o il preposto devono, per quanto di competenza,
accertarsi che per ogni sostanza o prodotto pericoloso sia presente la scheda di
sicurezza, avendo cura di non far utilizzare sostanze o prodotti cancerogeni, mu-
tageni o teratogeni.
I prodotti nocivi devono essere custoditi in locali o ripostigli separati o chiusi
a chiave e conservati sempre nei recipienti originali. è opportuno, a scopo di
prevenzione, verificare periodicamente lo stato di conservazione dei recipienti
per accertare l’eventuale presenza di perdite o esalazioni.
ll rispetto di corrette norme comportamentali, da parte di ciascun lavoratore,
limita il manifestarsi di fenomeni infortunistici.
è importante quindi:
• attenersi alle istruzioni d’uso contenute nelle schede di sicurezza del pro-
dotto;
• non travasare i prodotti chimici in recipienti diversi da quelli originali ed in
40 particolare in quelli destinati ad uso alimentare (es. bottiglie di bevande, ecc.);
• evitare qualsiasi potenziale occasione di contatto astenendosi dal mangiare,
bere o sostare nei locali in cui vengono impiegate sostanze nocive, tossiche
o irritanti;
• lavare immediatamente le mani e le parti del corpo esposte, non trala-
sciando di curare immediatamente eventuali ferite;
• evitare di esporre fiamme libere o fonti di calore nelle immediate
vicinanze di prodotti infiammabili (alcool, spray, ecc.) in deposito, o
manipolati da colleghi;
• non usare preparati e sostanze chimiche di natura ignota.
41
cedurali e organizzative volte a limitare l’esposizione al rumore presso aree o ambienti di lavoro atipici rispetto alla normale attività bancaria, quali servizi tec- nologici o centri di stampa, in cui la presenza di impianti o macchine di lavora- zione può determinare livelli di rumorosità più significativi. 43
AGENTI FISICI
MICROCLIMA
Pur essendo l’inquinamento nei locali adibiti ad ufficio, di norma “non spe-
cifico”, cioè dovuto alla sola presenza umana, è necessario che i luoghi di lavoro
chiusi siano dotati di sistemi di aerazione naturale o artificiale tali da garantire
ricambi d’aria sufficienti, in relazione al numero di persone presenti e alla lavo-
razione svolta, sia in termini qualitativi che quantitativi.
Quando, per ragioni tecniche, non sia possibile garantire aerazione naturale
è necessario che l’impianto d’aerazione presente venga sempre mantenuto in
funzione e che sia dotato di un adeguato sistema di controllo “in continuo”, in
grado di segnalare eventuali anomalie.
è necessario che sugli impianti di condizionamento siano effettuati periodici
interventi di manutenzione e pulizia, con particolare riferimento alla sostituzione
dei filtri, alla pulizia delle vasche di umidificazione, qualora presenti, e delle
zone in cui si potrebbe verificare ristagno di liquidi.
È vietato: effettuare interventi sui diffusori d’aria e sui filtri degli impianti
di climatizzazione, condizionamento o filtraggio dell’aria e su impianti o attrez-
zature tecnologici in generale.
RUMORE
Negli ambienti di lavoro ad uso ufficio del gruppo B.C.L., si è verificato, at-
traverso indagini fonometriche svolte a campione, come i livelli di rumorosità
siano ben lontani dalle indicazioni previste dal Titolo VIII Capo II D. Lgs.
81/08 e (precedente norma D.lgs n. 277/91 80 dBA).
Inoltre, particolare attenzione è stata posta nell’adottare misure tecniche, pro-
Tra le misure adottate, possiamo ricordare:
• la distribuzione al personale di dispositivi di protezione individuale (tappi
auricolari fonoassorbenti);
• l’informazione specifica ai lavoratori esposti;
• gli accertamenti sanitari periodici;
• l’indicazione del possibile superamento della soglia di 80 dBA tramite se-
gnaletica esposta all’ingresso di centrali frigorifere, centrali termiche ecc.:
Possibile superamento di 80dBA.
44
STRESS LAVORO CORRELATO
Un capitolo a parte va riservato a questa nuova forma di valutazione del
rischio, in quanto, trattandosi di valutare la componente psicologica-sociale
del lavoratore nell’azienda, impatta con l’organizzazione dell’azienda stessa.
Lo stress è uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche,
psicologiche o sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono
in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro con-
fronti.
L’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve
termine e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell’in-
dividuo stesso), ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni
egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono
reagire in modo diverso in situazioni simili e una stessa persona può, in mo-
menti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa in situazioni simili.
Lo stress non è una malattia ma, un’esposizione prolungata allo stress
può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress in-
dotto da fattori esterni all’ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti
nel comportamento e ridurre l’efficienza sul lavoro.
L’analisi e la valutazione dei risultati, secondo la bibliografia, devono essere
eseguite in due fasi, una necessaria (valutazione preliminare), l’altra, eventuale,
da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da
stress lavoro correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa,
dal datore di lavoro, si rilevino inefficaci.
La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e
verificabili ove possibile, numericamente apprezzabili, appartenenti perlomeno
a tre famiglie differenti.
(Gli elenchi proposti sono degli esempi e non esaustivi).
Eventi Sentinella
• quantità di assenze per malattia; 45
• indici infortunistici;
• Segnalazioni del medico competente.
Fattori di contenuto del lavoro
• orari lavorativi;
• presenza di turnazione;
• part-time;
• ritmi di lavoro;
• ambiente di lavoro;
• competenze/requisiti professionali.
Fattori di contesto del lavoro
• autonomia decisionale;
• conflitti interpersonali;
• comunicazione.
“Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non debbono essere considerate
causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori
quali il contenuto e l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, una co-
municazione “povera”.
I fattori che causano stress possono essere:
• lavoro ripetitivo ed arido;
• carico di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto;
• rapporto conflittuale uomo/macchina;
• conflitti nei rapporti con colleghi e superiori;
• fattori ambientali (rumore, climatizzazione).
Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio da stress
lavoro correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro
sarà unicamente tenuto a riportarlo nel documento di valutazione dei rischi DVR
ed a prevedere un piano di monitoraggio.
In caso contrario, laddove si riscontrino elementi di rischio da stress lavoro
correlato che richiedono il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianifica-
zione e all’adozione degli opportuni interventi correttivi.
In caso di inefficacia di tali interventi correttivi è necessario procedere con la
valutazione “approfondita”. Tale valutazione deve prevedere la valutazione della
percezione soggettiva dei lavoratori attraverso, ad esempio questionari, interviste,
46 focus group.
Il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione che coin-
volgano direttamente i lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella sperimenta-
zione delle stesse.
47
LA SEGNALETICA DI SICUREZZA
FINALITÀ E TIPOLOGIA DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA
La finalità della segnaletica di sicurezza consiste nell’attirare rapidamente
e chiaramente l’attenzione su eventuali oggetti e situazioni che comportano
rischi e può essere conseguita con diverse modalità. I più diffusi segnali sono
i seguenti: cartelli, luci, movimenti delle braccia e delle mani ed emissioni
verbali.
La segnaletica deve essere predisposta ed utilizzata per:
1. segnalazioni di pericoli permanenti e cioè per indicare:
• un’interdizione;
• un obbligo;
• gli strumenti di salvataggio o di soccorso;
• le attrezzature antincendio;
• la presenza di recipienti e di tubazioni;
• i rischi di urti e cadute;
• le vie e le uscite di sicurezza.
2. segnalazioni di pericoli dovuti a fattori o circostanze occasionali e cioè per:
• segnalare un avvenimento;
• segnalare eventi pericolosi;
• chiedere l’intervento di determinate persone (pompieri, infermieri, ecc.);
• regolare l’evacuazione d’urgenza;
• fornire istruzioni ai lavoratori che effettuano manovre.
La segnaletica, obbligatoria, deve essere esposta in modo tale da poter per-
mettere al lavoratore di orientarsi rapidamente, senza confondersi.
49
CARTELLONISTICA
Le indicazioni seguenti si applicano a tutte le segnalazioni per le quali è pre-
visto l’uso di un colore di sicurezza.
FORMA DEI SEGNALI
50
00184 Roma - Via Nazionale, 243 Tel. 06.489961 - Fax 06.483877
www.dircredito.net - [email protected]