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SCUDO FISCALE 2009 Dr Roberto TAMBURELLI STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS Mantova, Milano, Pavia, Roma,...

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SCUDO FISCALE 2009 Dr Roberto TAMBURELLI STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino An indipendent memeber of
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SCUDO FISCALE 2009

Dr Roberto TAMBURELLI

STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS

Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino An indipendent memeber of

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• Fonti normative :• Art. 13-bis D.L. 1 luglio 2009 n.78 (convertito nella legge 3 agosto

2009 n.102)• D.L. 3 agosto 2009 n.103 ( convertito nella legge 3 ott 2009 n.141)

– Richiamo a disposizioni del vecchio scudo:• D.L. del 25 settembre 2001 n.350 ( convertito dalle legge 23 nov

2001 n.249);• D.L. 22 febbraio 2002 n. 12 ( convertito dalla legge 23 aprile 2002

n.73)

• Prassi :– Circolari e Risoluzioni:

• 85/E , 99/E , 101/E del 2001• 9/E , 57/E, 24/E, 134/E, 37/E, 54/E del 2002• 13/E , 25/E, 50/E del 2003

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A. Soggetti ammessiB. Condizioni generaliC. Attività rimpatriabili/regolarizzabiliD. Valore delle attività oggetto di scudo da

inserire nella dichiarazione riservataE. Valore fiscale ai fini dei redditi successiviF. Casi pratici

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A. Soggetti ammessi:– Persone fisiche residenti– Cittadini italiani residenti in paesi black-list

(Comma 2-bis Art. 2 TUIR )– Gli enti non commerciali– Società semplici e associazioni equiparate– Le CFC ex Artt. 167 e 168 TUIR – ( Comma

7.bis Art. 13-bis )

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A. Soggetti ammessi:– Persone fisiche residenti

• Requisito della residenza deve sussistere nel 2009

• Condizioni per la residenza: Art. 2 TUIR: maggior parte del periodo d’imposta iscrizione all’anagrafe, residenza e domicilio nel territorio dello stato

• Eredi : il de cuius deve avere compiuto la violazione valutaria

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A. Soggetti ammessi:– Cittadini italiani residenti in paesi black-list

(Comma 2-bis Art. 2 TUIR )• L’accesso deriva dal fatto che il comma 2-bis stabilisce la

presunzione relativa di residenza nel territorio dello stato per coloro che risiedono in un paese black-list (in futuro non-white list). Consegue che, se rinunciano a fornire le prove contrarie della loro residenza estera, possono beneficiare dello scudo. Quindi tali soggetti devono manifestare all’intermediario il proprio status di residenti italiani e rinunciare alla possibilità di fornire la prova contraria

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A. Soggetti ammessi:– Le CFC ex Artt. 167 e 168 TUIR – (Comma

7.bis Art. 13-bis)• In tale caso gli effetti vengono prodotti direttamente in capo

ai soggetti residenti detentori della CFC.• La circolare 43/E stabilisce che è da considerarsi una

ipotesi di interposizione in cui l’accesso allo scudo fiscale è ammesso per il soggetto interposto ed i benefici si manifestano in capo agli interponenti.

• La CFC non può avere commesso violazioni valutarie (essendo società e per di più estera ) e quindi il comma 7-bis sembra apportare una deroga al principio generale.

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B. Condizioni generali:

– Presupposto base: che questi soggetti abbiano violato le disposizioni sul monitoraggio fiscale al 31 dicembre 2008. La circolare ha ribadito che la semplice violazione dell’obbligo di dichiarare i redditi esteri non è presupposto sufficiente per l’adesione ( paragrafo 1 della circ. 43/E)

– RW sez. II:• sempre attività finanziarie ( Circ 9/E 2001 – Risp. 1.11) ;• immobili dipende

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B. Condizioni generali:– Possesso delle attività all’estero 31 dicembre 2008 Non è

richiesto di allegare alla dichiarazione riservata alcuna documentazione in merito e gli intermediari non la richiedono a complemento, ma io ritengo opportuno conservare un E/C della banca estera o una dichiarazione della stessa attestante le somme giacenti al 31 dicembre 2008 onde potere in futuro provare la sussistenza del requisito.

– La qualità delle attività può essere cambiata dal 31/12 alla data del rimpatrio;

– Non avere avuto formale comunicazione di accessi, richieste, ispezioni ecc. alla data di effettuazione delle operazioni.

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B. Condizioni generali

– Effettuazione dello scudo entro il 15 dicembre 2009:

• L’operazione si perfeziona con il pagamento del 5% : rileva la data di messa a disposizione dell’intermediario della somma necessaria ( non quella di versamento dell’imposta all’ Erario)

• Circolare ambigua: nel primo paragrafo stabilisce tassativamente che “a questa data le attività devono essere prese in carico dall’intermediario” ma poi con frase finale stabilisce che se le operazioni a tale data non si sono ancora concluse per “cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell’interessato” gli effetti si producono a condizione che le operazioni siano perfezionate entro una data ragionevolmente ravvicinata.

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B. Condizioni generali:

– Ritengo che la circostanza si abbia in tutti quei casi in cui si possa fornire una prova oggettiva che il ritardo è dovuto a motivi tecnici e non dalla negligenza dell’interessato es.:

• certificati esteri non prendibili in carico da intermediari italiani che non sono rimborsabili prima della scadenza;

• edge funds che hanno tempi di liquidazione lunghi

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B. Condizioni generali:– Rimangono però aperti dubbi su:

• definizione di “data ragionevolmente ravvicinata” – alcuni casi possono richiedere parecchi mesi;

• casi marginali: Es. :– Volontà di effettuare il rimpatrio fisico delle attività, impossibilità

a trasferirle tutte entro il 15: posso avvalermi della deroga o devo piuttosto sfruttare l’opportunità di scudare con fiduciaria?

– Devo perfezionare l’operazione di conferimento dell’immobile per potere scudare le quote della società, operazione che si perfezionerà in toto dopo il 15 dicembre?

– Devo trasformare una anstalt in società anonima affinché la fiduciaria possa prenderla in carico??

– Non ricevo in tempo la perizia sui beni all’estero??

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C. Attività rimpatriabili/regolarizzabili:– Somme di denaro

• Altre attività finanziarie: • azioni e strumenti finanziari assimilati quotati e non;• quote di società• titoli obbligazionari• certificati di massa;• quote partecipazione ad organismi di investimento collettivo del

risparmio;• polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria;• finanziamenti a soggetti esteri: quindi anche prestiti soci, prestiti

personali ecc.– Metalli preziosi;– Talune attività patrimoniali quali: opere d’arte, yachts.– Immobili (solo regolarizzazione a determinate condizioni)

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C. Attività rimpatriabili/regolarizzabili:

– Limiti alla regolarizzazione :

Detenzione asset in:

– paese della UE

– paese spazio economico europeo che garantisce effettivo scambio informazioni: Norvegia e Islanda;

– paese Extra-UE che garantisce effettivo scambio informazioni: Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Turchia

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D. Valore delle attività oggetto di scudo da inserire nella dichiarazione riservata:

– Tale valore costituisce il limite agli effetti dello scudo. Tale limite va inteso nel senso di imponibile accertabile (Risposta Molgora su Sole 24 Ore)

– Libera scelta di valorizzazione da parte del contribuente.

– Per le attività finanziarie:– Valore di acquisto– Valore corrente– Valore intermedio

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D. Valore delle attività oggetto di scudo da inserire nella dichiarazione riservata:

– Per le attività diverse:– Costo di acquisto documentato– Valore di perizia

– Sul valore indicato in dichiarazione riservata si paga l’imposta straordinaria

In un primo tempo la posizione di alcuni era che fosse necessario fare in ogni caso la perizia, la circolare smentisce tale posizione e chiarisce che essa non è necessaria se si dispone del costo di acquisto documentato (che tra l’altro sarebbe stato il valore da inserire nell’ RW dei vari anni in cui si è omesso).

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E. Valore fiscale ai fini dei redditi successivi:• Il testo letterale della norma è tassativo (confermato da

circ. 9/E 2002 Risp. 1.4 – circ. 43/E 2009 punto 12):

– Se disponibile si deve utilizzare il valore di acquisto dell’ attività rimpatriata risultante da apposita documentazione;

– SOLTANTO in mancanza: • valore fornito all’intermediario mediante un’apposita

dichiarazione sostitutiva – Non può superare il valore normale ex Art. 9 TUIR;

• l’importo indicato in dichiarazione riservata

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E. Valore fiscale ai fini dei redditi successivi:• Il valore fiscale serve per la determinazione futura dei:

– redditi di capitale– redditi diversi

• Note pratiche: 1. Attenzione che quasi tutte le situazioni titoli rilasciate dalle banche estere

contengono la colonna di valori correnti e quella dei valori di carico : diventa quindi difficile potere sostenere che non si conoscono i valori storici ed affrancare le plusvalenze pagando il 5%;

2. Se lo scudo ha per oggetto società che tengono regolare contabilità costituite all’origine dal soggetto che scuda, ( Es. Holding Lussemburghesi) si ha evidenza del costo storico dalle voci del capitale sociale e dei finanziamenti soci. Non è plausibile rivalutare il costo fiscale della partecipazione pagando il 5% sul valore ad oggi della società ;

3. Idem per le società immobiliari che possiedono immobili da diversi tempi e che li hanno iscritti a valori di acquisto molto bassi. Lo scudo non è certo l’occasione per rivalutare il costo fiscale delle quote.

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F. Casi pratici:• Lo scudo per le CFC

– La circolare non fornisce alcun chiarimento di natura operativa su come potere procedere ad effettuare lo scudo da parte di una CFC..

– Poco chiara la circolare in relazione al presupposto della violazione delle norme sul monitoraggio: la CFC non è soggetto (in quanto non residente) destinatario delle norme sul monitoraggio, quindi come posso rispettare il requisito?

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F. Casi pratici:• Lo scudo per le CFC

– Molte CFC, verificate, sono considerate fiscalmente residenti in Italia ai sensi:

a) Bersani: soci Italiani, Amministratori Italiani, possesso di partecipazioni di controllo in Italia (si pensi alla tipica Holding estera che possiede Società Italiane)

b) Comma 3 Art. 73 TUIR: Effective place of management in Italia

– In questi casi le società estere diventano fiscalmente residenti in Italia e quindi, a mio avviso, soggettivamente escluse dal novero dei soggetti che possono accedere allo scudo

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F. Casi pratici:• Lo scudo per le CFC

– Non è per nulla pacifico il valore da indicare in dichiarazione riservata nonché il valore fiscale delle attività: interpretando con logica la disposizione si è indotti a valutare gli assets della CFC con gli stessi criteri con cui si valutano per gli scudi delle persone fisiche. Quindi costo o diverso valore (così Piazza su Sole 24 Ore).

– Se la CFC possiede solamente liquidità non vi sono grossi problemi operativi.

– Se la CFC ha un proprio bilancio sorgono problemi nuovi rispetto ai criteri di valutazione degli assets di bilancio che nessuna circolare ad oggi ha affrontato.

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F. Casi pratici:• Lo scudo per le CFC

– In alcuni casi la disposizione si presta ad arbitraggi fiscali che mi paiono trascendere la ratio della norma (che però, ad oggi, la dottrina sembra considerare possibili):

– Si pensi ad esempio ad una CFC con obblighi contabili (quindi non considerabile in precedenza soggetto interposto) che ha in pancia riserve di utili originate da una precedente cessione di una o più partecipazioni (Es. Holding maltese o svizzera):• se scudo le quote della CFC (più l’eventuale finanziamento) non posso che utilizzare

il metodo del costo storico per determinare il valore fiscalmente riconosciuto: ho un capitale sociale e non posso certo sostenere di non avere il costo storico. A quel punto, il giorno in cui liquiderò la CFC la differenza fra il costo fiscale e il valore ricevuto costituirà reddito di capitale (il 49,72% andrà in dichiarazione . Costo fiscale probabile c/a 23% )

• se scudo la CFC dovrei potere valutare gli assets scudati al valore attuale della liquidità che essa ha in pancia e quindi con il 5% in caso di futura liquidazione non ci sarà più alcun onere fiscale.

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F. Casi pratici:• Lo scudo per le CFC

– Il comma 7-bis e la circolare citano genericamente gli Art. 167 ed 168 del TUIR. Il comma 8-bis dell’ Art. 167 TUIR introdotto con il dl 78/2009 amplia la portata della CFC anche a società comunitarie (si pensi alle holding lussemburghesi, austriache, ungheresi e inglesi e alle società irlandesi, bulgare, tunisine). Ora possono fare lo scudo anche per esse?

– Come coniugo questa fattispecie con la possibilità per le attività non white-list di essere solo rimpatriate? Se la CFC rimane in vita deve conferire in gestione a intermediario italiano i propri assets? E se questi sono costituiti da crediti commerciali, da immobili, da macchinari o da un mix di beni?

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F. Casi pratici:• Lo scudo per le CFC

– Le CFC si prestano in alcuni casi a poter essere scudate in tre modi:

1. Scudo sulla partecipazione e eventuale prestito soci lasciando in vita la società e gestendo poi in futuro la problematica della tassazione CFC;

2. Se è considerabile soggetto interposto si scudano gli assets dalla stessa posseduti; la società viene sciolta.

3. Fa lo scudo la CFC stessa con beneficio in capo ai soci: la società dovrebbe potere rimanere in vita o essere liquidata e oggetto dello scudo sono i suoi assets.

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F. Casi pratici:• Lo scudo degli immobili

– Per inquadrare in modo corretto il problema si deve partire dall’esame delle modalità con cui sono tassati, in capo ad un soggetto residente, i redditi derivanti dal possesso e dalla cessione di immobili all’estero.

– In molti casi l’immobile è intestato a società immobiliari (SCI francesi, LLC americane, SCP o SCI monegasche ecc.): si è in presenza di scudo da effettuare sulle quote/finanziamento soci e non sul bene immobile.

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F. Casi pratici:• Lo scudo degli immobili• Possesso:

– Le persone fisiche residenti sono tassati in Italia sulla universalità dei redditi ovunque percepiti nel mondo ( world-wide principle). Quindi anche il reddito degli immobili posseduti all’estero è soggetto a tassazione in Italia.

– Le convenzioni mod OCSE non derogano a questo principio. L’ Art. 6 del modello al comma 1 stabilisce che il reddito può essere tassato nel paese della fonte. Mancando la parola soltanto, in base ai criteri di interpretazione delle convenzioni, si ha quindi la possibilità concorrente del paese della fonte e del paese di residenza di tassare il reddito. Il paese di residenza dovrà riconoscere il credito d’imposta per le imposte già assolte nel paese estero ( da noi ex Art. 165 TUIR)

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F. Casi pratici:• Lo scudo degli immobili• Possesso:

– L’ art. 70 del TUIR stabilisce che: “ …2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello stato estero per il corrispondente periodo d’imposta. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l’ammontare percepito nel periodo d’imposta, ridotto del 15 % a titolo di deduzione forfetaria delle spese ” Quindi in dichiarazione si dovrà inserire la base imponibile determinata, paese per paese, in base alle previsioni della normativa locale o, in caso di locazione non tassata all’estero, il canone percepito ridotto del 15%.

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F. Casi pratici:• Lo scudo degli immobili• Possesso:

– Da questi principi deriva che nel caso di paesi che non quantificano una base imponibile con metodi presuntivi (quale il valore catastale nostro) per gli immobili non locati anche in Italia il soggetto residente non subirà nessuna imposta.

– Qualora invece l’immobile sia locato quasi tutti i paesi assoggettano il canone (con vari meccanismi di deduzioni) a tassazione (eccezione Monaco) e comunque opera la previsione di cui all’ Art. 70 TUIR comma 2 ultimo paragrafo che stabilisce la tassazione in italia dell’intero reddito estero esentato con l’abbattimento forfetario del 15%.

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F. Casi pratici:• Lo scudo degli immobili• Possesso:

– Da questi principi deriva l’interpretazione della circolare 9/E del 2002 che aveva stabilito l’obbligo di indicare gli immobili nel modello RW solo se produttivi di reddito in Italia . Circostanza che, in sostanza, si verificava:

• Sempre nel caso di immobili locati;• Se il paese estero li tassava su un reddito figurativo nel caso di immobili non locati.

– Ad esempio in Francia gli immobili annualmente sono soggetti solo alla taxe d’habitation ed alla taxe fonciere che non hanno natura di imposte sui redditi ma bensì fondiarie. Ne derivava, fino al 31 dicembre 2008, l’esenzione dalla compilazione dell’ RW.

– Ricordo che dal 2009 la nuova interpretazione modificata dalla circolare 43/E ne impone comunque l’indicazione.

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F. Casi pratici:• Lo scudo degli immobili• Possesso:

– E’ pacificamente interpretato che non indicando il bene nella sezione 2 dell’ RW non va compilata nemmeno la sezione III relativa alla movimentazione delle somme di denaro esclusivamente relative ai beni indicati nella sezione II. (Vedere risp. Punto 14 circ 54/E del 19giugno 2002 e istruzioni UNICO 2009 PF)

– Recentemente si sono lette posizioni contrastanti ma direi prive di fondamento.

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F. Casi pratici:• Lo scudo degli immobili• Cessione:

– La cessione è imponibile in Italia solamente se avviene entro i cinque anni dall’acquisto.

– In tale caso l’immobile va indicato nel quadro RW relativo all’anno in cui tale cessione è avvenuta unitamente alle movimentazioni di denaro nella sezione III.

– Quindi, essendo lo scudo subordinato alla avvenuta violazione delle disposizioni valutarie, saranno scudabili solamente gli immobili per i quali era dovuta la compilazione del quadro RW.

– Ricordo che possono essere oggetto di regolarizzazione anche gli immobili siti in Italia che sono detenuti per il tramite di un soggetto interposto estero.

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F. Casi pratici:• Lo scudo degli immobili• Cessione Immobili siti in paesi white-list:

– Sono possibili sia regolarizzazione che (soluzione prospettata dalla circolare 43/E) : conferimento in società e rimpatrio giuridico delle quote della società

– La regolarizzazione avrà come conseguenza l’obbligo di indicare nel quadro RW degli esercizi futuri il bene .

– Se si ha costo di acquisto lo scudo va fatto a tale valore (la quasi totalità dei casi)

– In mancanza va redatta perizia che non va allegata alla dichiarazione riservata.

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F. Casi pratici:• Lo scudo degli immobili• Cessione Immobili siti in paesi black-list:

– La circolare 43/E ha prospettato la possibilità di scudare questi beni qualora essi siano conferiti in una società estera e si proceda al rimpatrio giuridico delle quote della società stessa più eventuale finanziamento.

– L’opportunità non è certo una novità se si considera che già le precedenti circolari avevano ribadito che la natura dei beni posseduti al 31 dicembre 2008 poteva essere diversa da quella dei beni rimpatriati.

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F. Casi pratici:• Lo scudo degli immobili• Cessione Immobili siti in paesi black-list:

– L’operazione però presenta diverse criticità:• Costo fiscale indiretto dell’operazione di conferimento;• Rischio frequente di ricadere in casi di CFC con

conseguenti adempimenti successivi annuali;• Rischio di dovere scudare le quote ad un valore

corrispondente a quello normale attuale del bene che può essere ben superiore a quello di acquisto

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F. Casi pratici:• Lo scudo degli immobili• Cessione Immobili siti in paesi black-list:

– L’operazione però presenta diverse criticità:• In caso di cessione futura:

– non vi è esenzione dopo i cinque anni;– Possibile tassazione della plusvalenza nel paese estero;– tassazione dei dividendi incassati in Italia ( sia che il soggetto estero

abbia personalità giuridica che no: art. 47 TUIR )– tassazione come reddito di capitale, in caso di liquidazione della

società estera, della differenza fra costo della partecipazione e avanzo di liquidazione percepito.

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F. Casi pratici:• Lo scudo degli immobili• Cessione Immobili siti in paesi black-list:

– L’operazione però presenta diverse criticità:• In caso di liquidazione dopo lo scudo del soggetto estero

sostenimento nuovamente di costi indiretti nel paese estero nonché tassazione della eventuale plusvalenza in Italia determinata dalla differenza fra costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e valore normale del bene assegnato.

• E’ evidente che il costo dell’operazione supera, spesso anche di molto, il 5%.

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F. Casi pratici:• Lo scudo degli yachts:

– La situazione degli yachts, che potrebbe sembrare marginale, in verità cela degli aspetti estremamente delicati ed ambigui.

– Innanzitutto la definizione di yachts, non chiarita dalle circolari, è estremamente ampia ed individua, nella lingua inglese, tutte le unità da diporto. Quindi dalle piccole barche ai panfili da centinaia di piedi.

– Fino alla risoluzione di maggio 2009 il problema non sussisteva. Nessuno aveva mai considerato che gli yachts potessero rientrare fra le attività da indicare nella sezione seconda del quadro RW. La circolare, con interpretazione del tutto inaspettata, ha invece sostenuto che, poiché potenzialmente possono produrre reddito imponibile in Italia nel caso in cui dovessero essere noleggiati anche gli yachts devono essere indicati nel quadro RW.

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F. Casi pratici:• Lo scudo degli yachts:

– Tale posizione è censurabile in quanto nella stessa circolare, a proposito degli immobili, si ribadisce invece che non devono essere indicati se non in caso di effettivo affitto (oppure se hanno un reddito figurativo nel paese in cui sono ubicati).

– Quindi non si capisce proprio perché gli immobili no e gli yachts si.

– Comunque anche la circolare 43/E cita nuovamente gli yachts fra le attività scudabili (punto 2).

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F. Casi pratici:• Lo scudo degli yachts:

– La situazione si complicherà poi dal 31 dicembre 2009 in quanto il penultimo paragrafo dell’ Art. 2 della Circolare 43/E 2009 ha stabilito l’obbligo di compilare il modello RW anche per i beni che potenzialmente possono produrre reddito : quindi sicuramente immobili e yachts .

– Necessari chiarimenti per definire quando questo obbligo sussiste.

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