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SEGRETO · 2020. 5. 8. · •L'unico titolare del segreto è, infatti, il paziente stesso e senza...

Date post: 26-Jan-2021
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  • • SEGRETO

    «TUTTI QUEI FATTI E QUELLE CIRCOSTANZE CHE ILPAZIENTE HA INTERESSE A NON FAR CONOSCERE,PERCHE’ LA LORO CONOSCENZA RAPPRESENTA OPOTREBBE RAPPRESENTARE UN DANNO»

  • • La riservatezza e il segreto professionale fanno parte dei precetti più remoti della deontologia medica e nel tempo hanno conosciuto una sempre maggiore attenzione e tutela, e ciò anche in relazione alla sempre maggiore collaborazione fra strutture diverse, con inevitabile diffusione di dati riguardanti uno stesso paziente, collaborazione però sempre finalizzata a promuovere la salute psico-fisica di quest’ultimo.

  • L'obbligo al segreto non attiene soltanto ai fatti concernenti lo stato di salute del paziente, ma ad ogni cosa di natura morale o materiale che l’esercente la professione sanitaria abbia appreso e che il paziente abbia interesse a tenere celata.

  • Obbligo

    • Il segreto professionale costituisce nonsoltanto un obbligo morale (artt. 9, 10 e 11 delCodice di Deontologia Medica e artt.19, 27 e28 del Codice deontologico dell’Infermiere)ma anche un obbligo giuridico, sancito dall’art.622 del Codice Penale.

  • Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019 Presentazione Consiglio Nazionale 12-13 aprile 2019

    • Art. 19 – Confidenzialità e riservatezza

    • L’Infermiere garantisce e tutela la confidenzialità della relazione con la persona assistita e la riservatezza dei dati a essa relativi durante l’intero percorso di cura.

    • Raccoglie, analizza e utilizza i dati in modo appropriato, limitandosi a ciò che è necessario all’assistenza infermieristica, nel rispetto dei diritti della persona e della normativa vigente.

  • • Art. 27 – Segreto professionale

    • L’Infermiere rispetta sempre il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con la persona assistita.

    • La morte della persona assistita non esime l’Infermiere dal rispetto del segreto professionale.

  • • Art. 28 – Comportamento nella comunicazione

    • L’Infermiere nella comunicazione, anche attraverso mezzi informatici e social media, si comporta con decoro, correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità; tutela la riservatezza delle persone e degli assistiti ponendo particolare attenzione nel pubblicare dati e immagini che possano ledere i singoli, le istituzioni, il decoro e l’immagine della professione.

  • Fondamento giuridicoArt.622 c.p. Rivelazione di segreto professionale

    • Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto , lo rivela, senza giusta causa , ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro (30,98 euro) a cinquecentosedicieuro (516,45 euro).

    • Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

  • Caratteri

    • E’ un reato proprio.

    • E’ un delitto.

    • Richiede il dolo.

    • E’ punibile a querela della persona offesa.

  • • Il delitto di divulgazione di notizie viene ritenuto un reato di pericolo in quanto per la consumazione non è richiesto che un danno effettivo si verifichi, data la sufficienza della probabilità dello stesso.

    • In particolare secondo la giurisprudenza si tratta di un reato di pericolo effettivo e non meramente presunto, nel senso che la rivelazione del segreto è punibile non già in sé e per sé ma in quanto suscettibile di produrre un qualche nocumento agli interessi tutelati a mezzo della notizia da tenere segreta.

    • Di conseguenza il reato non sussiste ad esempio nell’ipotesi in cui la notizia sia divenuta di dominio pubblico ovvero quando dette notizie sono rilevate a persone autorizzate a riceverle.

  • • Uno stato è una situazione giuridica (es. il rapporto di coniugio) e fa sì che anche un parente o un collaboratore amministrativo dell’esercente la professione sanitaria che ne venga a conoscenza è tenuto a non rivelarlo

    • L’ufficio può essere pubblico o privato (es. ufficio del tutore, ufficio del consulente)

  • • La dizione «avendo notizia» è molto lata e comprende:

    • I fatti esplicitamente confidati dal paziente

    • Quanto si riferisce alle infermità constatate

    • Tutte le circostanze(familiari, economiche, sociali ecc.) di cui il sanitario sia venuto a conoscenza

  • • Lata è pure l’espressione «rivela», perché il segreto può essere svelato non solo con la parola o con lo scritto, ma anche con gesti, sorrisi, sottintesi ecc.

  • La violazione del segreto può avverarsi in due modi:

    • 1) La rivelazione senza giusta causa

    • 2) L’impiego a proprio o altrui profitto

  • -per rivelazione senza giusta causa a persona estranea (a voce, per iscritto o permettendo che persone estranee prendano visione di cartelle cliniche, esami di laboratorio);

    -mediante impiego della notizia a proprio o altrui profitto (ed a danno del proprio assistito).

  • • Non occorre che il nocumento abbia ad avverarsi.

    • E’ sufficiente che dalla rivelazione sorga il pericolo anche remoto di un danno ingiusto.

  • Il nocumento o la sola possibilità di nocumento deve sempre sussistere (è sufficiente che dalla rivelazione sorga un pericolo anche remoto di un danno ingiusto, materiale o morale).

  • Cause giuste di rivelazione

    • La violazione non sussiste quando ricorra la giusta causa

    Cause legali

    • Giuste cause di rivelazione

    Cause sociali

  • Cause legali

    • 1) norme imperative

    • 2) norme scriminative

    • 3) norme permissive

  • • In queste circostanze l’operatore sanitario deve però limitarsi a riferire unicamente ciò che viene espressamente richiesto dall’autorità competente, rimanendo vincolato dal segreto per tutte le altre notizie riguardanti il rapporto professionale.

  • Alcuni certificati obbligatori per legge: assistenza al parto, di gravidanza, di decesso, di esenzione dalla vaccinazione antitifica obbligatoria, di cessata contagiosità di malattia infettivo-contagiosa ai fini della riammissione in collettività, di tutela delle lavoratrici madri, in tema di assicurazione di previdenza sociale, per la cremazione, per la imbalsamazione o la conservazione temporanea di cadavere, di sana e robusta costituzione fisica, etc.

  • GIUSTE CAUSE SCRIMINITATIVE di rivelazione di segreto professionale

    ❑ consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.)

    ❑ esercizio di un diritto (art. 51 c.p.)

    ❑ legittima difesa (art. 52 c.p.)

    ❑ stato di necessità (art.54 c.p.)

    ❑caso fortuito o forza maggiore (art. 45 c.p.)

    ❑ violenza fisica (art.46 c.p.)

    ❑ errore di fatto (art. 47 c.p.)

    ❑ errore determinato da inganno (art.48 c.p.)

  • Art. 50 c.p.

    • Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne (c.p. 579 ; c.c. 5).

    • Art. 579 codice penale - Omicidio del consenziente

    • Art. 5 codice civile - Atti di disposizione del proprio corpo

    http://www.brocardi.it/dizionario/5666.htmlhttp://www.brocardi.it/dizionario/4354.htmlhttps://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt2b6OxevLAhUjCpoKHbehBx8QFggcMAA&url=http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art579.html&usg=AFQjCNFaFEQjymnOGKkrjbBahDykWGysCA&sig2=5wiOJ2CuuZsZbFEr5tmclQhttps://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZrvikxevLAhVGzRQKHX22CXYQFggcMAA&url=http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-i/art5.html&usg=AFQjCNFsAYmCikaYIc1jelhaKMbKOmPTRw&sig2=Emo7DLMEAxnv8383keJh8g

  • • L'unico titolare del segreto è, infatti, il paziente stesso e senza il di lui consenso nulla di ciò che si è appreso per motivi professionali può essere rivelato.

    • A questo riguardo è ormai prassi la preliminare raccolta dei nominativi delle persone autorizzate dal paziente a conoscere notizie riguardanti la sua salute.

    • Così si deve mantenere il riserbo anche nei confronti dei familiari dell’assistito nel caso in cui questi non abbia preventivamente autorizzato la loro informazione.

  • Art.5 c.c

    • Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge (art. 579 c.p. ), all’ordine pubblico o al buon costume (art. 32 costituzione)

  • Testimonianza

    Il Codice di Procedura Penale (art. 200) riconosce ad ogni esercente una professione sanitaria (medico, farmacista, infermiere, dietista, ecc.) il diritto di astenersi dal testimoniare o dal deporre su quanto appreso a motivo della propria professione, salvi i casi in cui abbianol'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria (referto e denuncia di reato).

    Per i medici pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio èprevisto il vincolo del segreto di ufficio, con conseguente obbligo diastensione dal testimoniare su fatti appresi a motivo del loro ufficio.

  • • L'astenersi dalla testimonianza costituisce però unicamente un diritto, non un obbligo, essendo il professionista libero di decidere a secondo delle circostanze, assumendosi comunque la responsabilità della propria decisione.

    • Se, però, il giudice ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa dal sanitario per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari e se dovesse risultare infondata, ne può ordinare la deposizione.

  • Nuovo c.p.p: art.200

    1. “Non possono essere obbligati a deporre suquanto hanno conosciuto per ragione delproprio ministero, ufficio o professione, salvi icasi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autoritàgiudiziaria (331: denuncia; 334: referto):

    • a) i ministri di confessioni religiose, i cui statutinon contrastino con l’ordinamento giuridicoitaliano;

  • • b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, iconsulenti tecnici e i notai;

    • c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetrichee ogni altro esercente una professione sanitaria;

    • d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali lalegge riconosce la facoltà di astenersi dal deporredeterminata dal segreto professionale (assistentisociali art.1 comma2 L 3.4.2001 n. 119);

  • Cause sociali

    • Causa socialmente rilevante:

    quando vengono a conflitto l’interesse privato e gli interessi della collettività.

    In questo caso potrebbe essere invocata la CAUSA SOCIALMENTE RILEVANTE, ovvero il giusto fine, non contrario ai principi generali dell'ordinamento giuridico, che consente la rivelazione.

  • • In queste circostanze il sanitario, dopo avere esperito ognitentativo di persuadere il proprio paziente di curarsi ocambiare mestiere, può essere colto dal dubbio se sia suodovere rivelare la notizia oppure restare fedele al vincolodel segreto a rischio di rendersi partecipe, col suo silenzio,di possibili nocumenti a terzi.

    • Se decide di parlare egli potrebbe giustificare la rivelazioneinvocando la causa socialmente rilevante, cioè il giusto fine,il bilanciamento degli interessi e altri fondamentiscriminanti, non contrari ai principi generalidell'ordinamento giuridico.

    • In ogni caso è necessario procedere con equilibrio, cautelae buon senso.

  • L’obbligo di segreto vige per il medico anche dopo lamorte del paziente.

    Quindi occorre particolare cautela nel rilascio dicertificati, cartelle cliniche, occorrenti persuccessioni, pensioni od altro, laddove il defuntomanifestò in vita una volontà contrariavincolando il medico al silenzio perpetuo.

  • Continua Art. 326

    • Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri uningiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri undanno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due

    anni

  • L’art. 326 c.p. punisce la rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio.

    Per detto reato è prevista la procedibilitàd’ufficio e sono previste pene più gravi.

    Inoltre è punita anche l’agevolazione colposa,ovvero il facilitare, mediante uncomportamento passivo, l’apprendimentodella notizia da terzi.

  • Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio

    • La sua violazione non è un reato contro “la persona” ma contro la “pubblica amministrazione” (più grave della violazione del segreto professionale)

    • Il reato viene commesso anche in assenza di danno dimostrato

    • Se la rivelazione viene fatta per procurare (a sé o ad altri) indebito profitto la pena viene aumentata

  • Trasmissione

    • Non va confusa la rivelazione con la trasmissione : quando i fatti vengono resi noti, per ragioni professionali a colleghi, studenti, infermieri ecc.

  • Trasmissione

    Consiste nel rendere partecipi del segreto altre persone o enti interessati allo stesso caso, a loro volta vincolati al segreto per ragioni di professione o di ufficio.

  • Trasmissione del segreto

    • Notoriamente, per poter erogare prestazioni sanitarie di carattere diagnostico, curativo o preventivo, esiste spesso l’esigenza di un lavoro di équipe e quindi la compartecipazione di diverse figure professionali nonché il coinvolgimento di specifiche strutture o enti assistenziali, ragion per cui vi è la necessità di trasmettere il segreto.

  • La trasmissione del segreto ad altre persone o strutture presuppone:

    • che il passaggio di notizie sia reso necessario da motivi sanitari, organizzativi o amministrativi;

    • che avvenga con il consenso implicito o esplicito dell'assistito e nel suo esclusivo interesse;

    • che la conoscenza delle notizie trasmesse rimanga circoscritta nell'ambito dei servizi sanitari e assistenziali interessati;

    • che la trasmissione del segreto avvenga tra persone tutte abilitatea conoscere il segreto professionale e, a loro volta, vincolate al segreto medesimo.

  • • Il Dlg 196/03 «codice in materia di protezione dei dati personali» emanato il 30 giugno 2003 è noto comunemente anche come «Testo unico sulla privacy».

    • Tale decreto ha abrogato la precedente legge 675/96, che era stata introdotta per rispettare gli Accordi di Schengen.

  • • il D.Lgs. 30 giugno 2003, n°196, viene a dare ordinamentoorganico e sistematico alle disposizioni relative al trattamentodei dati personali, con specifico riferimento all’ambito sanitario.

    • Tale testo stabilisce preliminarmente i principi fondamentali cuidevono ispirarsi le procedure di trattamento dei dati personali,riconoscendo anzitutto al cittadino il diritto alla protezione deidati personali ed indicando quale propria finalità quella digarantire che il trattamento degli stessi avvenga nel rispetto deidiritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignitàdell'interessato.

  • • Le più importanti novità si sono avute in tema di gestione e conservazione dei documenti sanitari digitalizzati, con particolare riferimento al Fascicolo Sanitario Elettronico e alla Cartella Clinica Elettronica.

    Si fa riferimento a:• Ricetta medica elettronica• Certificati telematici di malattia• Centro unico di prenotazione (CUP)on-line• Referti on-line• Fascicolo sanitario elettronico (FSE)• Cartella clinica elettronica(CCE)

  • Trattamento dei dati sanitari (GDPR)Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (in inglese General Data ProtectionRegulation GDPR)

    • Il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, entrato in vigore il 24 maggio 2016 e definitivamente applicabile a partire dal 25 maggio 2018, ha dunque introdotto numerose e sostanziali novità in materia di protezione dei dati personali, superando sotto diversi profili la Direttiva 95/46/CE e, in Italia, il D.lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”, c.d. Codice privacy).

  • • Di particolare rilievo, ai fini della presente trattazione, è stata l’abrogazione dell’art. 81 relativo alla “Prestazione del consenso” che prevedeva la possibilità di manifestare oralmente il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, con annotazione dell’esercente la professione sanitaria ai fini di documentare il rilascio del consenso. Tale abrogazione conferma dunque il venir meno della necessità di acquisire il consenso del paziente.

  • • Il Garante per la protezione dei dati personali indata 7 marzo 2019 ha adottato il provvedimenton. 9091942 recante “Chiarimenti sull’applicazionedella disciplina per il trattamento dei dati relativialla salute in ambito sanitario”.

    • Attraverso tale provvedimento il Garante hainteso chiarire alcuni aspetti relativi altrattamento dei dati sanitari che, seppur giàdisciplinati dal Regolamento e dal D.lgs.101/2018, avevano finora continuato a dare aditoad una serie di dubbi interpretativi.

  • • In particolare, il Garante ha confermato inmaniera esplicita che il professionista sanitario(sia quando opera come libero professionistache quando offre la propria prestazionemedica all’interno di una struttura sanitaria)non è tenuto ad acquisire il consenso delpaziente per il trattamento dei dati relativi allasalute quando tale trattamento è “necessario”al perseguimento delle finalità di cura.

  • • Il consenso resta invece comunquenecessario per tutti i trattamenti di dati che,seppur latu senso collegati alla prestazionesanitaria, non risultano tuttavia necessari aifini della cura del paziente (es. utilizzo di appmediche, invio di comunicazionipromozionali ecc.)

  • • Il già menzionato provvedimento, se da un lato costituisce un importante strumento interpretativo della normativa vigente, dall’altro tuttavia lascia ancora alcuni punti aperti. Nello specifico, il Garante non analizza il delicato tema del trattamento dei dati relativi alla salute realizzato dal personale amministrativo per lo svolgimento di attività funzionali all’erogazione della prestazione sanitaria. Questo tema solleva in particolare due questioni:

  • • se il personale amministrativo che, di regola, non è soggetto nel nostro ordinamento ad un obbligo di segreto professionale, può trattare categorie particolari di dati personali;

    • se le attività di natura amministrativa funzionali all’erogazione del servizio sanitario possono essere considerate “necessarie” al perseguimento delle finalità di cura di cui alla lett. h) dell’art. 9, paragrafo 2 GDPR.

  • • Se il primo problema può essere agevolmente superato ponendo, nell’ambito dell’organigramma aziendale, il personale amministrativo sotto la responsabilità dei professionisti sanitari tenuti al segreto professionale, più complessa rimane la risoluzione della seconda questione.

  • • Il Garante, infatti, non chiarisce cosa debba intendersi per “trattamenti attinenti, solo in senso lato, alla cura, ma non strettamente necessari”; espressione questa utilizzata nel provvedimento di cui sopra per identificare i trattamenti per i quali permane la necessità di acquisizione del consenso, ma il cui significato non è stato esplicitato dal Garante.


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