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sentenza 1° aprile 2003, n. 103 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 9 aprile 2003, n. 14); Pres....

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sentenza 1° aprile 2003, n. 103 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 9 aprile 2003, n. 14); Pres. ed est. Chieppa; Provincia autonoma di Trento (Avv. Falcon) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Caramazza) Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 11 (NOVEMBRE 2003), pp. 2901/2902-2905/2906 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197849 . Accessed: 28/06/2014 09:52 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.71 on Sat, 28 Jun 2014 09:52:53 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 1° aprile 2003, n. 103 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 9 aprile 2003, n. 14); Pres. ed est. Chieppa; Provincia autonoma di Trento (Avv. Falcon) c. Pres. cons. ministri

sentenza 1° aprile 2003, n. 103 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 9 aprile 2003, n. 14); Pres.ed est. Chieppa; Provincia autonoma di Trento (Avv. Falcon) c. Pres. cons. ministri (Avv. delloStato Caramazza)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 11 (NOVEMBRE 2003), pp. 2901/2902-2905/2906Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197849 .

Accessed: 28/06/2014 09:52

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Ritiene, inoltre, che la disposizione in esame contrasti con il

principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto il legislatore

regionale ha, nella specie, individuato i presupposti per il legit timo espletamento delle mansioni superiori, negando, però, il

corrispondente trattamento economico.

2. - La questione non è fondata.

Questa corte ha avuto occasione di affermare che il principio di proporzionalità della retribuzione, di cui all'art. 36 Cost., ri

chiede che «il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori sia sempre aggiuntivamente compensato rispetto alla retribuzio

ne della qualifica di appartenenza (sentenze n. 101 del 1995, Foro it., Rep. 1995, voce Sanitario, n. 118; n. 296 del 1990, id.,

1991,1, 3016, e n. 57 del 1989, id., 1989, I, 1741), ma non im pone la piena corrispondenza al complessivo trattamento eco

nomico di chi sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un

ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con ap

posita selezione concorsuale la maggiore qualificazione profes sionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro pre stato» (sentenza n. 273 del 1997, id., 1997, I, 3463). In altri

termini, lo svolgimento di mansioni superiori non implica l'au

tomatica applicazione del corrispondente trattamento economi

co, ben potendo essere non pienamente omogenee le prestazioni lavorative effettuate.

3. - Alla luce del predetto indirizzo giurisprudenziale, deve

ritenersi che correttamente l'art. 24, 3° comma, 1. reg. Lombar

dia n. 25 del 1990 ha riconosciuto ai soggetti, che, pur apparte nendo ad altra qualifica, svolgono temporaneamente funzioni

apicali, un trattamento complessivamente inferiore a quello pre visto per gli appartenenti alla qualifica superiore che svolgono tali funzioni.

Infatti, come si è visto, lo svolgimento temporaneo di man sioni superiori non comporta che non possa essere considerata

la specifica professionalità corrispondente al diverso livello di

qualificazione del personale, accertato con le procedure previ ste. Tanto più se si consideri che, sulla base del chiaro tenore

del censurato art. 24, 3° comma, 1. reg. Lombardia n. 25 del

1990, per il personale temporaneamente affidatario delle fun

zioni apicali, non era prevista l'appartenenza ai profili profes sionali indicati nello stesso art. 24 per poter svolgere la funzione

di responsabile del servizio (e cioè il profilo di psicologo, so

ciologo, direttore amministrativo di Usi, dirigente di primo e se

condo livello di enti pubblici locali). D'altro canto, l'articolo della legge regionale in esame ha ri

conosciuto il diritto ad un compenso aggiuntivo, costituito dalle

indennità accessorie spettanti per l'esercizio di funzioni diri

genziali, garantendo così, almeno nel minimo essenziale, l'at

tuazione del principio di proporzionalità tra retribuzione e qua lità del lavoro prestato.

4. - Non può, pertanto, ritenersi che la norma in questione

confligga con l'art. 36 Cost, e neppure che sia irragionevole ai

sensi dell'art. 3 Cost.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, 3° comma, 1. reg. Lombardia 26 aprile 1990 n. 25 (modifiche ed integrazio ni alla 1. reg. 7 gennaio 1986 n. 1, riorganizzazione e program mazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombar

dia), sollevata in riferimento agli art. 36 e 3 Cost., dal Consiglio di Stato, sezione quinta giurisdizionale, con l'ordinanza in epi

grafe.

Il Foro Italiano — 2003.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 1° aprile 2003, n. 103

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 9 aprile 2003, n. 14); Pres. ed est. Chieppa; Provincia autonoma di Trento (Avv.

Falcon) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Caramazza).

Aumenti e Devanae (igiene e commercio) — provincia di

Trento — Laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari — Potere ministeriale di verifica mediante so

pralluoghi — Incostituzionalità (Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige, art. 9, 16; d.leg. 16 marzo 1992 n. 266, norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e

leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indi

rizzo e coordinamento, art. 4; d.leg. 26 maggio 1997 n. 155, attuazione delle direttive 93/43/Cee e 96/3/Ce, concernenti

l'igiene dei prodotti alimentari, art. 3 bis; 1. 21 dicembre 1999

n. 526, disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee

- Legge

comunitaria 1999, art. 10). Alimenti e bevande (igiene e commercio) — Provincia di

Trento — Laboratori di analisi non annessi alle industrie

alimentari — Requisiti minimi e criteri generali di ricono scimento — Determinazione con decreto ministeriale —

Questione infondata di costituzionalità (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 9, 16; d.leg. 16 marzo 1992 n.

266, art. 4; d.leg. 26 maggio 1997 n. 155, art. 3 bis\ 1. 21 di cembre 1999 n. 526, art. 10).

E incostituzionale l'art. 3 bis, 7° comma, d.leg. 26 maggio 1997

n. 155, introdotto dall'art. 10, 3° comma, l. 21 dicembre 1999

n. 526, nella parte in cui, anche con riguardo alle province autonome di Trento e di Bolzano, attribuisce ad organi mini

steriali il potere di effettuare sopralluoghi per la verifica della sussistenza dei requisiti minimi per il riconoscimento

dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari

utilizzabili in sede di autocontrollo. (1) E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3

bis, 5° comma, d.leg. 26 maggio 1997 n. 155, introdotto dal

l'art. 10, 3° comma, l. 21 dicembre 1999 n. 526, nella parte in

cui prevede che il ministro della sanità determini con decreto i

requisiti minimi e i criteri generali per il riconoscimento dei

laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari uti

lizzabili in sede di autocontrollo, in riferimento agli art. 9, n.

10, e 16 statuto speciale Trentino-Alto Adige. (2)

(1-2) La dichiarazione di infondatezza è motivata sul rilievo che il d.m. previsto dalla disposizione impugnata non può ritenersi avente ca rattere innovativo, quanto di mero recepimento materiale di dati.

La provincia ricorrente faceva riferimento agli effetti della revisione del titolo V, operata con la 1. cost. 3/01, rilevando come la disposizione impugnata avrebbe dovuto ritenersi abrogata dalla modifica costituzio nale.

In proposito sono da sottolineare due affermazioni, di valore gene rale, della Corte costituzionale: a) con la prima, essa ribadisce che, con

riguardo ai ricorsi proposti anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge costituzionale, il giudizio va compiuto sulla base dei pa rametri vigenti al momento del ricorso (v. sent. 9 dicembre 2002, n.

524, G.U., la s.s., n. 49 del 2002; sent. 23 luglio 2002, n. 376, Foro it., Rep. 2002, voce Economia nazionale, n. 22); b) con la seconda la corte ricorda come il nuovo titolo V prevale sugli statuti speciali solo a con dizione che esso determini condizioni di autonomia più ampie per le

regioni speciali o le province autonome (art. 10 1. cost. 3/01) e non può quindi essere richiamato al fine di restringere l'autonomia regionale o

provinciale. In ordine all'applicazione dell'art. 10 1. cost. 3/01, v. Corte

cost., ord. 23 luglio 2002, n. 377, id., 2002, I, 2532, con nota di richia mi e osservazioni di Romboli.

In ordine al potere statale di stabilire controlli nelle materie di com

petenza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, v. Corte cost. 22 novembre 2001, n. 371, id.,

Rep. 2002, voce Agricoltura, n. 59, commentata da Celotto, in Giur.

costit., 2001, 3707, che ha ritenuto non spettare allo Stato, nei confronti delle province autonome di Trento e Bolzano, adottare la disciplina re lativa ai controlli previsti dal regolamento Ce n. 2815 del 1998, relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva; 31 maggio 2001, n. 170, Fo

ro it., 2002,1, 2585, con nota di richiami, che ha dichiarato costituzio

nalmente illegittimo l'art. 14, 6° comma, 1. 441/98 che, violando quanto previsto nel d.leg. 266/92, autorizza il governo, con riferimento alle

province autonome di Trento e Bolzano, ad intervenire con regola mento, determinando, pertanto, un'indebita interferenza nelle attribu zioni amministrative della provincia di Trento; 18 giugno 1997, n. 182,

id., Rep. 1997, voce Trentino-Alto Adige, n. 76, secondo cui il potere

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2903 PARTE PRIMA 2904

Diritto. — 1. - La questione di legittimità costituzionale, pro

posta in via principale dalla provincia autonoma di Trento con

ricorso 17 febbraio 2000, riguarda l'art. 10, 3° comma, 1. 21 di

cembre 1999 n. 526 (disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee

-

Legge comunitaria 1999), nella parte in cui introduce il 5° e 7°

comma dell'art. 3 bis d.leg. 26 maggio 1997 n. 155 (attuazione delle direttive 93/43/Cee e 96/3/Ce concernenti l'igiene dei pro dotti alimentari), nonché degli stessi 5° e 7° comma del predetto art. 3 bis d.leg. n. 155 del 1997 introdotti dall'art. 10 citata 1. n.

526 del 1999, in quanto prevedono che il ministro della sanità

determini i requisiti minimi e i criteri generali per il riconosci

mento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie ali

mentari utilizzabili in sede di autocontrollo ed attribuiscono ad

organi ministeriali (ministero della sanità) il potere di effettuare

sopralluoghi per la verifica della sussistenza dei requisiti, con

conseguente violazione dell'autonomia normativa e ammini

strativa provinciale.

ispettivo sull'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, in

quanto riconducibile al più ampio potere di vigilanza, si deve ritenere

appartenente, nell'ambito della disciplina vigente per il Trentino-Alto

Adige, alla provincia autonoma, con la conseguente esclusione di un controllo aggiuntivo, con funzione di verifica contabile, del ministero del tesoro, fondato su normative anteriori alla definizione dello speciale ordinamento regionale; 19 maggio 1994, n. 191, id., 1995, I, 1132, con nota di richiami, che ha ritenuto spettare allo Stato, e per esso al com missario del governo nella provincia di Bolzano, il potere di richiesta del controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni degli enti lo cali relative agli acquisti, alienazioni, appalti e contratti, disciplinato dall'art. 15 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in 1. 12 luglio 1991 n. 203; 7 maggio 1993, n. 228, id., Rep. 1993, voce Sanità pubblica, n.

172, secondo cui il potere ispettivo sulle Usi della provincia di Bolza

no, anche per quanto riguarda la corretta gestione della spesa pubblica, rientra nell'ampio potere di vigilanza attribuito alle province autonome

dagli art. I d.leg. 16 marzo 1992 n. 267 e 4 d.leg. 266/92, per cui non

spetta al ministro del tesoro il potere di esercitare un'ispezione sulle Usi della provincia di Bolzano.

Sulla competenza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome in materia di «igiene e sanità», v. Corte cost. 20 luglio 2001, n. 272, id., Rep. 2002, voce cit., n. 300, che ha dichiarato l'incostitu zionalità dell'art. 1, 1°, 3° e 4° comma, d.l. 28 dicembre 1998 n. 450, convertito, con modificazioni, nella 1. 26 febbraio 1999 n. 39, nella

parte in cui, direttamente o attraverso decreto ministeriale, pretendeva di regolare, analiticamente, il funzionamento e la gestione delle struttu re sanitarie, ovverosia aspetti precipui della materia «igiene e sanità», che lo statuto per il Trentino-Alto Adige, e le successive norme di at

tuazione, assegnano alla competenza delle province di Bolzano e di

Trento; 7 giugno 1996, n. 187, id., 1997, I, 1666, la quale ha ritenuto che contrasta con gli art. 5 e 9 dello statuto speciale, in tema di com

petenza legislativa provinciale concorrente nel settore dell'igiene e della sanità, l'art. 6, ultimo comma, 1. prov. Bolzano 7 gennaio 1977 n.

9, aggiunto dall'art. 1 1. prov. 29 ottobre 1991 n. 30, che non consenti va a chi avesse violato norme amministrative nel campo delle accortez ze igieniche per locali ed impianti di produzione di alimenti di scegliere la misura eventualmente più favorevole del doppio del minimo; Trga Trentino-Alto Adige, sede Trento, 13 dicembre 1991, n. 443, id., Rep. 1992, voce Trentino-Alto Adige, n. 42, commentata da De Angelis, in Riv. giur. urbanistica, 1992, 249, secondo cui la fissazione dei limiti di tollerabilità rientra nella materia dell'igiene e sanità, in cui la provincia autonoma può vantare la sola competenza concorrente, vincolata dun

que al rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato, al quale permane la competenza della salvaguardia del diritto alla salute, da cui

l'inderogabilità dei predetti limiti; Corte cost. 14 luglio 1988, n. 798, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 107; 23 giugno 1988, n. 699, ibid., n. 136, secondo cui la competenza legislativa ed amministrativa in tema di

inquinamento atmosferico, attenendo alla tutela della salute, deve in tendersi compresa nella materia dell'igiene e sanità; 17 marzo 1988, n. 306, ibid., n. 73, in tema di regolamentazione delle acque potabili; 28

aprile 1983, n. Ill, id., Rep. 1983, voce cit., n. 100. In ordine alla disciplina dei laboratori di analisi nella regione Trenti

no-Alto Adige, v. Trga Trentino-Alto Adige, sede Trento, 8 settembre 1994, n. 366, id., Rep. 1995, voce Sanità pubblica, n. 456, secondo cui i sanitari biologi e chimici non possono, neanche in via assolutamente straordinaria, assumere le funzioni di direttore dei laboratori di analisi di strutture sanitarie pubbliche, essendo detta funzione riservata ad un

primario medico, e Corte cost. 30 giugno 1988, n. 745, id.. Rep. 1988, voce Trentino-Alto Adige, n. 69, secondo cui gli art. 16 e 78, 1° e 3° comma, d.l. 18 giugno 1986 n. 282, convertito nella 1. 7 agosto 1986 n. 462, nello stabilire criteri omogenei per il potenziamento dei laboratori di analisi nelle regioni e nelle province autonome, prevedendo nel con

tempo ripartizione di fondi a destinazione vincolata, al fine della pre venzione e repressione di frodi nel settore vinicolo, non violano gli art. 8, n. 1, 9, n. 10, 16 e 78 statuto speciale Trentino-Alto Adige.

Il Foro Italiano — 2003.

2. - Preliminarmente, deve essere precisato che, trattandosi di

ricorsi proposti anteriormente all'entrata in vigore della 1. cost.

18 ottobre 2001 n. 3, recante «modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», con i quali vengono dedotti, nei

confronti di atti legislativi, vizi attinenti alla ripartizione delle

competenze tra Stato e regioni, il giudizio va compiuto alla

stregua dei parametri costituzionali vigenti alla data degli stessi

atti legislativi impugnati e, quindi, nella formulazione anteriore

alla riforma di cui alla citata legge costituzionale (v. sentenze n.

524 e n. 376 del 2002, Foro it., Rep. 2002, voce Economia na

zionale, n. 22). D'altro canto occorre tenere presente che, trattandosi di que

stione attinente alla ripartizione di competenze tra Stato e pro vincia autonoma (così come per le regioni a statuto speciale) le

disposizioni della 1. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 non sono desti

nate a prevalere sugli statuti speciali di autonomia e attualmente

sono invocabili (art. 10 1. cost. n. 3 del 2001) solo per le parti in

cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attri

buite e non per restringerle, da considerarsi (per la singola pro vincia autonoma o regione speciale) in modo unitario nella ma

teria o funzione amministrativa presa in considerazione.

3. - Le questioni sollevate sono parzialmente fondate.

Quanto al 5° comma dell'art. 3 bis d.leg. n. 155 del 1997 è

sufficiente rilevare, ai fini dell'infondatezza della questione, che

l'ambito del decreto del ministero della sanità deve ritenersi li

mitato alle sole norme tecniche, nei limiti di esigenze unitarie, aventi carattere meramente esplicativo strettamente vincolato

(«conformi a») e di dettaglio in stretta dipendenza con i criteri

generali per il funzionamento dei laboratori esterni di cui al 1°

comma e con le procedure operative standard richiamate nel

precedente 4° comma (conformità alla normativa europea e alle

norme tecniche generali). Di conseguenza il decreto ministeriale

non può ritenersi esercizio di potere normativo o avente conte

nuto di principi nuovi cui sarebbero tenute le regioni e province autonome, né tantomeno esercizio di potere di direttiva ma

piuttosto con valore di atto di recepimento materiale.

4. - In ordine al 7° comma deve essere posto in rilievo che è

attribuito al «ministero della sanità» un potere aggiuntivo di ef

fettuare sopralluoghi di verifica accanto al normale e parallelo

potere di vigilanza e polizia amministrativa spettante alle pro vince autonome di Trento e di Bolzano.

È evidente la violazione denunciata del principio di cui al

l'art. 4 d.leg. 16 marzo 1992 n. 266, secondo cui, nelle materie

di competenza della regione o delle province autonome, la legge statale non può attribuire ad organi statali funzioni amministra

tive, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di

accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle at

tribuite allo Stato in base allo statuto speciale e relative norme

di attuazione.

L'igiene e la sanità sono attribuite alla competenza delle pro vince autonome dall'art. 9, n. 10. d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670

(approvazione del t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Il d.p.r. 19 novem

bre 1987 n. 526 (estensione alla regione Trentino-Alto Adige e

alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616) ha completato, con l'art. 10, l'attribuzione — attraverso un'estensione mediante rinvio —

alle province autonome della tutela igienico-sanitaria della pro duzione, commercio e lavorazione di sostanze alimentari e be

vande, ancorché sulla base di standard di qualità e salubrità sta

biliti dallo Stato (art. 27, lett. e, art. 30, lett. g, d.p.r. n. 616 del

1977). Pertanto i controlli e la vigilanza spettano alle stesse

province autonome, non essendo escluse da alcuna previsione dello statuto speciale o delle relative norme di attuazione. Be

ninteso le violazioni di precetti penali non possono non restare

nella sfera di intervento della polizia giudiziaria e della giustizia

penale. Né può trarsi alcuna giustificazione dall'esigenza di inter

vento statale di vigilanza sull'adempimento di pretesi obblighi comunitari, che non possono toccare, per questa parte, la riparti zione di competenze tra Stato e regione. L'intervento statale

può esservi solo in presenza di un verificato inadempimento da

parte delle province autonome di specifici obblighi di vigilanza,

compresi quelli sul rispetto di prescrizioni comunitarie e con le

garanzie previste. Ipotesi completamente al di fuori della previ sione normativa in esame.

In conclusione deve essere dichiarata l'illegittimità costitu

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

zionale dell'art. 3 bis, 7° comma, d.leg. 26 maggio 1997 n. 155

(attuazione delle direttive 93/43/Cee e 96/3/Ce concernenti l'i

giene dei prodotti alimentari) introdotto dall'art. 10, 3° comma, 1. 21 dicembre 1999 n. 526, nella parte in cui si applica alle pro vince autonome di Trento e di Bolzano.

5. - In ordine al contenuto del decreto ministeriale previsto dal predetto 5° comma dell'art. 3 bis d.leg. n. 155 del 1997 per la parte relativa alle «modalità dei sopralluoghi di cui al 7°

comma», il denunciato profilo di lesione della sfera di autono

mia speciale è dipendente dall'applicabilità dei sopralluoghi ministeriali dello stesso 7° comma nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano. Questa applicabilità deve ri

tenersi esclusa in conseguenza della pronuncia parzialmente ca

ducatoria dell'anzidetto 7° comma per quanto attiene alle pro vince autonome, donde l'infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 bis, 1° com

ma, d.leg. 26 maggio 1997 n. 155 (attuazione delle direttive

93/43/Cee e 96/3/Ce concernenti l'igiene dei prodotti alimenta

ri) introdotto dall'art. 10, 3° comma, 1. 21 dicembre 1999 n. 526

(disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ap partenenza dell'Italia alle Comunità europee

- Legge comunita

ria 1999), nella parte in cui si applica alle province autonome di

Trento e di Bolzano; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 bis, 5° comma, stesso d.leg. n. 155 del 1997, intro

dotto dall'art. 10, 3° comma, 1. n. 526 del 1999, sollevata dalla

provincia autonoma di Trento, in riferimento agli art. 9, n. 10, e

16 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 (t.u. delle leggi costituzionali

concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e

alle relative norme di attuazione, con il ricorso in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 28 marzo 2003, n. 93

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 2 aprile 2003, n. 13); Pres. Chieppa, Est. Contri; Regione Lombardia (Avv. Lucia

ni) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato ^avara).

Acque minerali e aziende termali — Strumenti di valorizza

zione, tutela e salvaguardia dei territori termali — Accor

di con gli enti interessati entro termine perentorio — Po

tere sostitutivo del governo — Questione infondata di co

stituzionalità (Cost., art. 3, 5, 32, 97, 117, 118; d.leg. 31

marzo 1998 n. 112, conferimento di funzioni e compiti ammi

nistrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attua

zione del capo I 1. 15 marzo 1997 n. 59, art. 5; 1. 24 ottobre

2000 n. 323, riordino del settore termale, art. 1).

Acque minerali e aziende termali — Attività idrotermali —

Delega al governo per l'emanazione di un testo unico —

Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 5, 76,

97, 117, 118; 1. 24 ottobre 2000 n. 323, art. 1).

Acque minerali e aziende termali — Cure termali — Stabi

limenti termali abilitati — Definizione dei requisiti —

Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 5, 97,

117, 118; 1. 24 ottobre 2000 n. 323, art. 3). Sanità pubblica — Cure termali — Patologie soggette a cura

termale — Determinazione con decreto ministeriale —

Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 5, 97,

117, 118, 119; 1. 24 ottobre 2000 n. 323, art. 4). Sanità pubblica

— Unitarietà del sistema termale nazionale — Necessità di appositi accordi — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 5, 97, 117, 118, 119; 1. 24 otto

bre 2000 n. 323, art. 4). Sanità pubblica — Programmi di ricerca scientifica e di

educazione sanitaria — Coinvolgimento delle aziende

termali — Utilizzazione delle università e degli istituti di ricerca specializzati

— Questione infondata di costituzio

nalità (Cost., art. 3, 5, 97, 117, 118; 1. 24 ottobre 2000 n. 323, art. 6).

Acque minerali e aziende termali — Marchio di qualità ter

II Foro Italiano — 2003.

male — Istituzione e criteri di assegnazione — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 5, 97, 117, 118; 1.

24 ottobre 2000 n. 323, art. 13).

E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 4° comma, I. 24 ottobre 2000 n. 323, nella parte in cui preve de che le regioni, entro centoventi giorni dall' entrata in vigo re della legge, devono definire con gli enti interessati gli strumenti di valorizzazione, di tutela e di salvaguardia urba

nistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le ri

spettive competenze e che, in caso di mancato rispetto del

termine, il governo provvede ad attivare i poteri sostitutivi ai

sensi dell'art. 5 d.leg. 31 marzo 1998 n. 112, in riferimento

agli art. 3, 5, 32, 97, 117 e 118 Cost. (1) E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

5° comma, l. 24 ottobre 2000 n. 323, nella parte in cui preve de che il governo, previo parere delle competenti commissioni

parlamentari, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi in materia di attività idro

termali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente, in

riferimento agli art. 3, 5, 76, 97, 117 e 118 Cost. (2) È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,

1° comma, l. 24 ottobre 2000 n. 323, nella parte in cui pre vede che le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle

aziende termali che abbiano i requisiti ivi indicati, in riferi mento agli art. 3, 5, 97, 117 e 118 Cost. (3)

E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 1° comma, l. 24 ottobre 2000 n. 323, nella parte in cui de

manda al ministro della sanità la determinazione delle pato

logie soggette a cura termale con proprio decreto, come pure

l'aggiornamento di tale decreto e l'adozione di linee guida

per l'articolazione in cicli di applicazione delle terapie ter

mali pertinenti, in riferimento agli art. 3, 5, 97, 117, 118 e

^ 119 Cost. (4) E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,

4° comma, l. 24 ottobre 2000 n. 323, nella parte in cui pre vede che l'unità del sistema termale nazionale è assicurata

da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del mini

stero della sanità, tra le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggior mente rappresentative delle aziende termali e che tali accordi

divengano efficaci con il recepimento da parte della confe renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento agli

^ art. 3, 5, 97, 117 e 118 Cost. (5) E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,

1° e 2° comma, l. 24 ottobre 2000 n. 323, nella parte in cui

prevede che il ministro della sanità può promuovere il coin

volgimento e la collaborazione delle aziende termali per la

realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rileva

zione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mi

rati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale e che le

regioni si avvalgono, allo scopo, delle università, degli enti e

degli istituti di ricerca specializzati per lo svolgimento delle

attività relative alla definizione dei modelli metodologici e

alla supervisione tecnico-scientifica sull'attuazione degli stessi programmi, iti riferimento agli art. 3, 5, 97, 117 e 118

Cost. (6) E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

13 1. 24 ottobre 2000 n. 323, nella parte in cui prevede che

con decreto del ministro dell'ambiente è istituito il marchio

di qualità termale riservato ai titolari di concessione minera

ria per le attività termali e che il predetto marchio sia asse

gnato, con decreto del ministro dell'ambiente, su proposta della regione, secondo modalità stabilite dalle regioni, in ba

se ai principi indicati, in riferimento agli art. 3, 5, 97, 117 e

118 Cost. (7)

(1-7) Sulla competenza regionale in ordine al settore termale, v. Tar

Veneto, sez. I, 29 gennaio 2001, n. 179, Foro it., Rep. 2002, voce Sa

nità pubblica, n. 310, secondo cui, in applicazione del d.leg. 30 dicem

bre 1992 n. 502, è la regione che, sulla base della propria programma zione, determina la quantità e qualità delle prestazioni sanitarie neces

sarie nel proprio ambito territoriale e, quindi, stabilisce con proprio ap

prezzamento discrezionale (pur se reso sulla scorta di adeguata ponde razione dei presupposti di fatto) la necessità e l'utilità di addivenire ad

un rapporto di accreditamento con una struttura privata che gestisce

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