sentenza 1° aprile 2003, n. 103 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 9 aprile 2003, n. 14); Pres.ed est. Chieppa; Provincia autonoma di Trento (Avv. Falcon) c. Pres. cons. ministri (Avv. delloStato Caramazza)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 11 (NOVEMBRE 2003), pp. 2901/2902-2905/2906Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197849 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Ritiene, inoltre, che la disposizione in esame contrasti con il
principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto il legislatore
regionale ha, nella specie, individuato i presupposti per il legit timo espletamento delle mansioni superiori, negando, però, il
corrispondente trattamento economico.
2. - La questione non è fondata.
Questa corte ha avuto occasione di affermare che il principio di proporzionalità della retribuzione, di cui all'art. 36 Cost., ri
chiede che «il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori sia sempre aggiuntivamente compensato rispetto alla retribuzio
ne della qualifica di appartenenza (sentenze n. 101 del 1995, Foro it., Rep. 1995, voce Sanitario, n. 118; n. 296 del 1990, id.,
1991,1, 3016, e n. 57 del 1989, id., 1989, I, 1741), ma non im pone la piena corrispondenza al complessivo trattamento eco
nomico di chi sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un
ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con ap
posita selezione concorsuale la maggiore qualificazione profes sionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro pre stato» (sentenza n. 273 del 1997, id., 1997, I, 3463). In altri
termini, lo svolgimento di mansioni superiori non implica l'au
tomatica applicazione del corrispondente trattamento economi
co, ben potendo essere non pienamente omogenee le prestazioni lavorative effettuate.
3. - Alla luce del predetto indirizzo giurisprudenziale, deve
ritenersi che correttamente l'art. 24, 3° comma, 1. reg. Lombar
dia n. 25 del 1990 ha riconosciuto ai soggetti, che, pur apparte nendo ad altra qualifica, svolgono temporaneamente funzioni
apicali, un trattamento complessivamente inferiore a quello pre visto per gli appartenenti alla qualifica superiore che svolgono tali funzioni.
Infatti, come si è visto, lo svolgimento temporaneo di man sioni superiori non comporta che non possa essere considerata
la specifica professionalità corrispondente al diverso livello di
qualificazione del personale, accertato con le procedure previ ste. Tanto più se si consideri che, sulla base del chiaro tenore
del censurato art. 24, 3° comma, 1. reg. Lombardia n. 25 del
1990, per il personale temporaneamente affidatario delle fun
zioni apicali, non era prevista l'appartenenza ai profili profes sionali indicati nello stesso art. 24 per poter svolgere la funzione
di responsabile del servizio (e cioè il profilo di psicologo, so
ciologo, direttore amministrativo di Usi, dirigente di primo e se
condo livello di enti pubblici locali). D'altro canto, l'articolo della legge regionale in esame ha ri
conosciuto il diritto ad un compenso aggiuntivo, costituito dalle
indennità accessorie spettanti per l'esercizio di funzioni diri
genziali, garantendo così, almeno nel minimo essenziale, l'at
tuazione del principio di proporzionalità tra retribuzione e qua lità del lavoro prestato.
4. - Non può, pertanto, ritenersi che la norma in questione
confligga con l'art. 36 Cost, e neppure che sia irragionevole ai
sensi dell'art. 3 Cost.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, 3° comma, 1. reg. Lombardia 26 aprile 1990 n. 25 (modifiche ed integrazio ni alla 1. reg. 7 gennaio 1986 n. 1, riorganizzazione e program mazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombar
dia), sollevata in riferimento agli art. 36 e 3 Cost., dal Consiglio di Stato, sezione quinta giurisdizionale, con l'ordinanza in epi
grafe.
Il Foro Italiano — 2003.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 1° aprile 2003, n. 103
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 9 aprile 2003, n. 14); Pres. ed est. Chieppa; Provincia autonoma di Trento (Avv.
Falcon) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Caramazza).
Aumenti e Devanae (igiene e commercio) — provincia di
Trento — Laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari — Potere ministeriale di verifica mediante so
pralluoghi — Incostituzionalità (Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, art. 9, 16; d.leg. 16 marzo 1992 n. 266, norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e
leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indi
rizzo e coordinamento, art. 4; d.leg. 26 maggio 1997 n. 155, attuazione delle direttive 93/43/Cee e 96/3/Ce, concernenti
l'igiene dei prodotti alimentari, art. 3 bis; 1. 21 dicembre 1999
n. 526, disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee
- Legge
comunitaria 1999, art. 10). Alimenti e bevande (igiene e commercio) — Provincia di
Trento — Laboratori di analisi non annessi alle industrie
alimentari — Requisiti minimi e criteri generali di ricono scimento — Determinazione con decreto ministeriale —
Questione infondata di costituzionalità (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 9, 16; d.leg. 16 marzo 1992 n.
266, art. 4; d.leg. 26 maggio 1997 n. 155, art. 3 bis\ 1. 21 di cembre 1999 n. 526, art. 10).
E incostituzionale l'art. 3 bis, 7° comma, d.leg. 26 maggio 1997
n. 155, introdotto dall'art. 10, 3° comma, l. 21 dicembre 1999
n. 526, nella parte in cui, anche con riguardo alle province autonome di Trento e di Bolzano, attribuisce ad organi mini
steriali il potere di effettuare sopralluoghi per la verifica della sussistenza dei requisiti minimi per il riconoscimento
dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari
utilizzabili in sede di autocontrollo. (1) E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3
bis, 5° comma, d.leg. 26 maggio 1997 n. 155, introdotto dal
l'art. 10, 3° comma, l. 21 dicembre 1999 n. 526, nella parte in
cui prevede che il ministro della sanità determini con decreto i
requisiti minimi e i criteri generali per il riconoscimento dei
laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari uti
lizzabili in sede di autocontrollo, in riferimento agli art. 9, n.
10, e 16 statuto speciale Trentino-Alto Adige. (2)
(1-2) La dichiarazione di infondatezza è motivata sul rilievo che il d.m. previsto dalla disposizione impugnata non può ritenersi avente ca rattere innovativo, quanto di mero recepimento materiale di dati.
La provincia ricorrente faceva riferimento agli effetti della revisione del titolo V, operata con la 1. cost. 3/01, rilevando come la disposizione impugnata avrebbe dovuto ritenersi abrogata dalla modifica costituzio nale.
In proposito sono da sottolineare due affermazioni, di valore gene rale, della Corte costituzionale: a) con la prima, essa ribadisce che, con
riguardo ai ricorsi proposti anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge costituzionale, il giudizio va compiuto sulla base dei pa rametri vigenti al momento del ricorso (v. sent. 9 dicembre 2002, n.
524, G.U., la s.s., n. 49 del 2002; sent. 23 luglio 2002, n. 376, Foro it., Rep. 2002, voce Economia nazionale, n. 22); b) con la seconda la corte ricorda come il nuovo titolo V prevale sugli statuti speciali solo a con dizione che esso determini condizioni di autonomia più ampie per le
regioni speciali o le province autonome (art. 10 1. cost. 3/01) e non può quindi essere richiamato al fine di restringere l'autonomia regionale o
provinciale. In ordine all'applicazione dell'art. 10 1. cost. 3/01, v. Corte
cost., ord. 23 luglio 2002, n. 377, id., 2002, I, 2532, con nota di richia mi e osservazioni di Romboli.
In ordine al potere statale di stabilire controlli nelle materie di com
petenza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, v. Corte cost. 22 novembre 2001, n. 371, id.,
Rep. 2002, voce Agricoltura, n. 59, commentata da Celotto, in Giur.
costit., 2001, 3707, che ha ritenuto non spettare allo Stato, nei confronti delle province autonome di Trento e Bolzano, adottare la disciplina re lativa ai controlli previsti dal regolamento Ce n. 2815 del 1998, relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva; 31 maggio 2001, n. 170, Fo
ro it., 2002,1, 2585, con nota di richiami, che ha dichiarato costituzio
nalmente illegittimo l'art. 14, 6° comma, 1. 441/98 che, violando quanto previsto nel d.leg. 266/92, autorizza il governo, con riferimento alle
province autonome di Trento e Bolzano, ad intervenire con regola mento, determinando, pertanto, un'indebita interferenza nelle attribu zioni amministrative della provincia di Trento; 18 giugno 1997, n. 182,
id., Rep. 1997, voce Trentino-Alto Adige, n. 76, secondo cui il potere
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2903 PARTE PRIMA 2904
Diritto. — 1. - La questione di legittimità costituzionale, pro
posta in via principale dalla provincia autonoma di Trento con
ricorso 17 febbraio 2000, riguarda l'art. 10, 3° comma, 1. 21 di
cembre 1999 n. 526 (disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee
-
Legge comunitaria 1999), nella parte in cui introduce il 5° e 7°
comma dell'art. 3 bis d.leg. 26 maggio 1997 n. 155 (attuazione delle direttive 93/43/Cee e 96/3/Ce concernenti l'igiene dei pro dotti alimentari), nonché degli stessi 5° e 7° comma del predetto art. 3 bis d.leg. n. 155 del 1997 introdotti dall'art. 10 citata 1. n.
526 del 1999, in quanto prevedono che il ministro della sanità
determini i requisiti minimi e i criteri generali per il riconosci
mento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie ali
mentari utilizzabili in sede di autocontrollo ed attribuiscono ad
organi ministeriali (ministero della sanità) il potere di effettuare
sopralluoghi per la verifica della sussistenza dei requisiti, con
conseguente violazione dell'autonomia normativa e ammini
strativa provinciale.
ispettivo sull'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, in
quanto riconducibile al più ampio potere di vigilanza, si deve ritenere
appartenente, nell'ambito della disciplina vigente per il Trentino-Alto
Adige, alla provincia autonoma, con la conseguente esclusione di un controllo aggiuntivo, con funzione di verifica contabile, del ministero del tesoro, fondato su normative anteriori alla definizione dello speciale ordinamento regionale; 19 maggio 1994, n. 191, id., 1995, I, 1132, con nota di richiami, che ha ritenuto spettare allo Stato, e per esso al com missario del governo nella provincia di Bolzano, il potere di richiesta del controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni degli enti lo cali relative agli acquisti, alienazioni, appalti e contratti, disciplinato dall'art. 15 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in 1. 12 luglio 1991 n. 203; 7 maggio 1993, n. 228, id., Rep. 1993, voce Sanità pubblica, n.
172, secondo cui il potere ispettivo sulle Usi della provincia di Bolza
no, anche per quanto riguarda la corretta gestione della spesa pubblica, rientra nell'ampio potere di vigilanza attribuito alle province autonome
dagli art. I d.leg. 16 marzo 1992 n. 267 e 4 d.leg. 266/92, per cui non
spetta al ministro del tesoro il potere di esercitare un'ispezione sulle Usi della provincia di Bolzano.
Sulla competenza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome in materia di «igiene e sanità», v. Corte cost. 20 luglio 2001, n. 272, id., Rep. 2002, voce cit., n. 300, che ha dichiarato l'incostitu zionalità dell'art. 1, 1°, 3° e 4° comma, d.l. 28 dicembre 1998 n. 450, convertito, con modificazioni, nella 1. 26 febbraio 1999 n. 39, nella
parte in cui, direttamente o attraverso decreto ministeriale, pretendeva di regolare, analiticamente, il funzionamento e la gestione delle struttu re sanitarie, ovverosia aspetti precipui della materia «igiene e sanità», che lo statuto per il Trentino-Alto Adige, e le successive norme di at
tuazione, assegnano alla competenza delle province di Bolzano e di
Trento; 7 giugno 1996, n. 187, id., 1997, I, 1666, la quale ha ritenuto che contrasta con gli art. 5 e 9 dello statuto speciale, in tema di com
petenza legislativa provinciale concorrente nel settore dell'igiene e della sanità, l'art. 6, ultimo comma, 1. prov. Bolzano 7 gennaio 1977 n.
9, aggiunto dall'art. 1 1. prov. 29 ottobre 1991 n. 30, che non consenti va a chi avesse violato norme amministrative nel campo delle accortez ze igieniche per locali ed impianti di produzione di alimenti di scegliere la misura eventualmente più favorevole del doppio del minimo; Trga Trentino-Alto Adige, sede Trento, 13 dicembre 1991, n. 443, id., Rep. 1992, voce Trentino-Alto Adige, n. 42, commentata da De Angelis, in Riv. giur. urbanistica, 1992, 249, secondo cui la fissazione dei limiti di tollerabilità rientra nella materia dell'igiene e sanità, in cui la provincia autonoma può vantare la sola competenza concorrente, vincolata dun
que al rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato, al quale permane la competenza della salvaguardia del diritto alla salute, da cui
l'inderogabilità dei predetti limiti; Corte cost. 14 luglio 1988, n. 798, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 107; 23 giugno 1988, n. 699, ibid., n. 136, secondo cui la competenza legislativa ed amministrativa in tema di
inquinamento atmosferico, attenendo alla tutela della salute, deve in tendersi compresa nella materia dell'igiene e sanità; 17 marzo 1988, n. 306, ibid., n. 73, in tema di regolamentazione delle acque potabili; 28
aprile 1983, n. Ill, id., Rep. 1983, voce cit., n. 100. In ordine alla disciplina dei laboratori di analisi nella regione Trenti
no-Alto Adige, v. Trga Trentino-Alto Adige, sede Trento, 8 settembre 1994, n. 366, id., Rep. 1995, voce Sanità pubblica, n. 456, secondo cui i sanitari biologi e chimici non possono, neanche in via assolutamente straordinaria, assumere le funzioni di direttore dei laboratori di analisi di strutture sanitarie pubbliche, essendo detta funzione riservata ad un
primario medico, e Corte cost. 30 giugno 1988, n. 745, id.. Rep. 1988, voce Trentino-Alto Adige, n. 69, secondo cui gli art. 16 e 78, 1° e 3° comma, d.l. 18 giugno 1986 n. 282, convertito nella 1. 7 agosto 1986 n. 462, nello stabilire criteri omogenei per il potenziamento dei laboratori di analisi nelle regioni e nelle province autonome, prevedendo nel con
tempo ripartizione di fondi a destinazione vincolata, al fine della pre venzione e repressione di frodi nel settore vinicolo, non violano gli art. 8, n. 1, 9, n. 10, 16 e 78 statuto speciale Trentino-Alto Adige.
Il Foro Italiano — 2003.
2. - Preliminarmente, deve essere precisato che, trattandosi di
ricorsi proposti anteriormente all'entrata in vigore della 1. cost.
18 ottobre 2001 n. 3, recante «modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», con i quali vengono dedotti, nei
confronti di atti legislativi, vizi attinenti alla ripartizione delle
competenze tra Stato e regioni, il giudizio va compiuto alla
stregua dei parametri costituzionali vigenti alla data degli stessi
atti legislativi impugnati e, quindi, nella formulazione anteriore
alla riforma di cui alla citata legge costituzionale (v. sentenze n.
524 e n. 376 del 2002, Foro it., Rep. 2002, voce Economia na
zionale, n. 22). D'altro canto occorre tenere presente che, trattandosi di que
stione attinente alla ripartizione di competenze tra Stato e pro vincia autonoma (così come per le regioni a statuto speciale) le
disposizioni della 1. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 non sono desti
nate a prevalere sugli statuti speciali di autonomia e attualmente
sono invocabili (art. 10 1. cost. n. 3 del 2001) solo per le parti in
cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attri
buite e non per restringerle, da considerarsi (per la singola pro vincia autonoma o regione speciale) in modo unitario nella ma
teria o funzione amministrativa presa in considerazione.
3. - Le questioni sollevate sono parzialmente fondate.
Quanto al 5° comma dell'art. 3 bis d.leg. n. 155 del 1997 è
sufficiente rilevare, ai fini dell'infondatezza della questione, che
l'ambito del decreto del ministero della sanità deve ritenersi li
mitato alle sole norme tecniche, nei limiti di esigenze unitarie, aventi carattere meramente esplicativo strettamente vincolato
(«conformi a») e di dettaglio in stretta dipendenza con i criteri
generali per il funzionamento dei laboratori esterni di cui al 1°
comma e con le procedure operative standard richiamate nel
precedente 4° comma (conformità alla normativa europea e alle
norme tecniche generali). Di conseguenza il decreto ministeriale
non può ritenersi esercizio di potere normativo o avente conte
nuto di principi nuovi cui sarebbero tenute le regioni e province autonome, né tantomeno esercizio di potere di direttiva ma
piuttosto con valore di atto di recepimento materiale.
4. - In ordine al 7° comma deve essere posto in rilievo che è
attribuito al «ministero della sanità» un potere aggiuntivo di ef
fettuare sopralluoghi di verifica accanto al normale e parallelo
potere di vigilanza e polizia amministrativa spettante alle pro vince autonome di Trento e di Bolzano.
È evidente la violazione denunciata del principio di cui al
l'art. 4 d.leg. 16 marzo 1992 n. 266, secondo cui, nelle materie
di competenza della regione o delle province autonome, la legge statale non può attribuire ad organi statali funzioni amministra
tive, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di
accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle at
tribuite allo Stato in base allo statuto speciale e relative norme
di attuazione.
L'igiene e la sanità sono attribuite alla competenza delle pro vince autonome dall'art. 9, n. 10. d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670
(approvazione del t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Il d.p.r. 19 novem
bre 1987 n. 526 (estensione alla regione Trentino-Alto Adige e
alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616) ha completato, con l'art. 10, l'attribuzione — attraverso un'estensione mediante rinvio —
alle province autonome della tutela igienico-sanitaria della pro duzione, commercio e lavorazione di sostanze alimentari e be
vande, ancorché sulla base di standard di qualità e salubrità sta
biliti dallo Stato (art. 27, lett. e, art. 30, lett. g, d.p.r. n. 616 del
1977). Pertanto i controlli e la vigilanza spettano alle stesse
province autonome, non essendo escluse da alcuna previsione dello statuto speciale o delle relative norme di attuazione. Be
ninteso le violazioni di precetti penali non possono non restare
nella sfera di intervento della polizia giudiziaria e della giustizia
penale. Né può trarsi alcuna giustificazione dall'esigenza di inter
vento statale di vigilanza sull'adempimento di pretesi obblighi comunitari, che non possono toccare, per questa parte, la riparti zione di competenze tra Stato e regione. L'intervento statale
può esservi solo in presenza di un verificato inadempimento da
parte delle province autonome di specifici obblighi di vigilanza,
compresi quelli sul rispetto di prescrizioni comunitarie e con le
garanzie previste. Ipotesi completamente al di fuori della previ sione normativa in esame.
In conclusione deve essere dichiarata l'illegittimità costitu
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
zionale dell'art. 3 bis, 7° comma, d.leg. 26 maggio 1997 n. 155
(attuazione delle direttive 93/43/Cee e 96/3/Ce concernenti l'i
giene dei prodotti alimentari) introdotto dall'art. 10, 3° comma, 1. 21 dicembre 1999 n. 526, nella parte in cui si applica alle pro vince autonome di Trento e di Bolzano.
5. - In ordine al contenuto del decreto ministeriale previsto dal predetto 5° comma dell'art. 3 bis d.leg. n. 155 del 1997 per la parte relativa alle «modalità dei sopralluoghi di cui al 7°
comma», il denunciato profilo di lesione della sfera di autono
mia speciale è dipendente dall'applicabilità dei sopralluoghi ministeriali dello stesso 7° comma nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano. Questa applicabilità deve ri
tenersi esclusa in conseguenza della pronuncia parzialmente ca
ducatoria dell'anzidetto 7° comma per quanto attiene alle pro vince autonome, donde l'infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 bis, 1° com
ma, d.leg. 26 maggio 1997 n. 155 (attuazione delle direttive
93/43/Cee e 96/3/Ce concernenti l'igiene dei prodotti alimenta
ri) introdotto dall'art. 10, 3° comma, 1. 21 dicembre 1999 n. 526
(disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ap partenenza dell'Italia alle Comunità europee
- Legge comunita
ria 1999), nella parte in cui si applica alle province autonome di
Trento e di Bolzano; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 bis, 5° comma, stesso d.leg. n. 155 del 1997, intro
dotto dall'art. 10, 3° comma, 1. n. 526 del 1999, sollevata dalla
provincia autonoma di Trento, in riferimento agli art. 9, n. 10, e
16 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 (t.u. delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e
alle relative norme di attuazione, con il ricorso in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 28 marzo 2003, n. 93
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 2 aprile 2003, n. 13); Pres. Chieppa, Est. Contri; Regione Lombardia (Avv. Lucia
ni) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato ^avara).
Acque minerali e aziende termali — Strumenti di valorizza
zione, tutela e salvaguardia dei territori termali — Accor
di con gli enti interessati entro termine perentorio — Po
tere sostitutivo del governo — Questione infondata di co
stituzionalità (Cost., art. 3, 5, 32, 97, 117, 118; d.leg. 31
marzo 1998 n. 112, conferimento di funzioni e compiti ammi
nistrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attua
zione del capo I 1. 15 marzo 1997 n. 59, art. 5; 1. 24 ottobre
2000 n. 323, riordino del settore termale, art. 1).
Acque minerali e aziende termali — Attività idrotermali —
Delega al governo per l'emanazione di un testo unico —
Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 5, 76,
97, 117, 118; 1. 24 ottobre 2000 n. 323, art. 1).
Acque minerali e aziende termali — Cure termali — Stabi
limenti termali abilitati — Definizione dei requisiti —
Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 5, 97,
117, 118; 1. 24 ottobre 2000 n. 323, art. 3). Sanità pubblica — Cure termali — Patologie soggette a cura
termale — Determinazione con decreto ministeriale —
Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 5, 97,
117, 118, 119; 1. 24 ottobre 2000 n. 323, art. 4). Sanità pubblica
— Unitarietà del sistema termale nazionale — Necessità di appositi accordi — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 5, 97, 117, 118, 119; 1. 24 otto
bre 2000 n. 323, art. 4). Sanità pubblica — Programmi di ricerca scientifica e di
educazione sanitaria — Coinvolgimento delle aziende
termali — Utilizzazione delle università e degli istituti di ricerca specializzati
— Questione infondata di costituzio
nalità (Cost., art. 3, 5, 97, 117, 118; 1. 24 ottobre 2000 n. 323, art. 6).
Acque minerali e aziende termali — Marchio di qualità ter
II Foro Italiano — 2003.
male — Istituzione e criteri di assegnazione — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 5, 97, 117, 118; 1.
24 ottobre 2000 n. 323, art. 13).
E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 4° comma, I. 24 ottobre 2000 n. 323, nella parte in cui preve de che le regioni, entro centoventi giorni dall' entrata in vigo re della legge, devono definire con gli enti interessati gli strumenti di valorizzazione, di tutela e di salvaguardia urba
nistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le ri
spettive competenze e che, in caso di mancato rispetto del
termine, il governo provvede ad attivare i poteri sostitutivi ai
sensi dell'art. 5 d.leg. 31 marzo 1998 n. 112, in riferimento
agli art. 3, 5, 32, 97, 117 e 118 Cost. (1) E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
5° comma, l. 24 ottobre 2000 n. 323, nella parte in cui preve de che il governo, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi in materia di attività idro
termali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente, in
riferimento agli art. 3, 5, 76, 97, 117 e 118 Cost. (2) È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,
1° comma, l. 24 ottobre 2000 n. 323, nella parte in cui pre vede che le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle
aziende termali che abbiano i requisiti ivi indicati, in riferi mento agli art. 3, 5, 97, 117 e 118 Cost. (3)
E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 1° comma, l. 24 ottobre 2000 n. 323, nella parte in cui de
manda al ministro della sanità la determinazione delle pato
logie soggette a cura termale con proprio decreto, come pure
l'aggiornamento di tale decreto e l'adozione di linee guida
per l'articolazione in cicli di applicazione delle terapie ter
mali pertinenti, in riferimento agli art. 3, 5, 97, 117, 118 e
^ 119 Cost. (4) E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
4° comma, l. 24 ottobre 2000 n. 323, nella parte in cui pre vede che l'unità del sistema termale nazionale è assicurata
da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del mini
stero della sanità, tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggior mente rappresentative delle aziende termali e che tali accordi
divengano efficaci con il recepimento da parte della confe renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento agli
^ art. 3, 5, 97, 117 e 118 Cost. (5) E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,
1° e 2° comma, l. 24 ottobre 2000 n. 323, nella parte in cui
prevede che il ministro della sanità può promuovere il coin
volgimento e la collaborazione delle aziende termali per la
realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rileva
zione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mi
rati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale e che le
regioni si avvalgono, allo scopo, delle università, degli enti e
degli istituti di ricerca specializzati per lo svolgimento delle
attività relative alla definizione dei modelli metodologici e
alla supervisione tecnico-scientifica sull'attuazione degli stessi programmi, iti riferimento agli art. 3, 5, 97, 117 e 118
Cost. (6) E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
13 1. 24 ottobre 2000 n. 323, nella parte in cui prevede che
con decreto del ministro dell'ambiente è istituito il marchio
di qualità termale riservato ai titolari di concessione minera
ria per le attività termali e che il predetto marchio sia asse
gnato, con decreto del ministro dell'ambiente, su proposta della regione, secondo modalità stabilite dalle regioni, in ba
se ai principi indicati, in riferimento agli art. 3, 5, 97, 117 e
118 Cost. (7)
(1-7) Sulla competenza regionale in ordine al settore termale, v. Tar
Veneto, sez. I, 29 gennaio 2001, n. 179, Foro it., Rep. 2002, voce Sa
nità pubblica, n. 310, secondo cui, in applicazione del d.leg. 30 dicem
bre 1992 n. 502, è la regione che, sulla base della propria programma zione, determina la quantità e qualità delle prestazioni sanitarie neces
sarie nel proprio ambito territoriale e, quindi, stabilisce con proprio ap
prezzamento discrezionale (pur se reso sulla scorta di adeguata ponde razione dei presupposti di fatto) la necessità e l'utilità di addivenire ad
un rapporto di accreditamento con una struttura privata che gestisce
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