sentenza 1° giugno 2006, n. 212 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 7 giugno 2006, n. 23);Pres. ed est. Marini; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Massella Ducci Teri) c. RegioneUmbria (Avv. Figorilli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 9 (SETTEMBRE 2006), pp. 2267/2268-2269/2270Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201608 .
Accessed: 28/06/2014 12:11
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 82.146.57.13 on Sat, 28 Jun 2014 12:11:55 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
2267 PARTE PRIMA 2268
specie, sussistendo uno iato temporale — dieci giorni
— consi
derevole tra la dichiarazione apparsa sulla stampa e la mozione
proposta: così da invertire, evidentemente, l'ordine logico, pri ma che giuridico, tra atto consiliare e sua divulgazione.
2.2. - Si deve, quindi, concludere che le dichiarazioni dei consiglieri della regione Lombardia Daniele Belotti, Carlo Saf
fioti e Pietro Macconi non possono ritenersi rese nell'esercizio
della funzione consiliare regionale, né, pertanto, coperte dalla
speciale immunità di cui all'art. 122, 4° comma, Cost.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di chiara che spetta allo Stato — e per esso al procuratore della re
pubblica presso il Tribunale di Venezia ed al Tribunale di Ve nezia —, adottare nei confronti dei consiglieri della regione Lombardia Daniele Belotti, Carlo Saffioti e Pietro Macconi i
provvedimenti in relazione ai quali sono stati sollevati i conflitti
di cui in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 1° giugno 2006, n. 212 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 7 giugno 2006, n.
23); Pres. ed est. Marini; Pres. cons, ministri (Avv. dello
Stato Massella Ducci Teri) c. Regione Umbria (Avv. Figo
rilll).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Umbria —
Raccolta dei tartufi — Limiti — Incostituzionalità (Cost., art. 117; 1. 16 dicembre 1985 n. 752, normativa quadro in
materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi fre
schi o conservati destinati al consumo, art. 3; 1. reg. Umbria
28 febbraio 1994 n. 6, disciplina della raccolta, coltivazione,
conservazione e commercio dei tartufi; 1. reg. Umbria 26
maggio 2004 n. 8, ulteriori modificazioni ed integrazioni della
1. reg. Umbria 28 febbraio 1994 n. 6, art. 2).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Umbria —
Raccolta dei tartufi — Limiti — Riconoscimento delle tar tufaie controllate — Criteri — Questioni infondate di co stituzionalità (Cost., art. 117; 1. 16 dicembre 1985 n. 752, art.
3; 1. reg. Umbria 28 febbraio 1994 n. 6; I. reg. Umbria 26
maggio 2004 n. 8, art. 2, 4).
È incostituzionale l'art. 2, lett. b) e c), l. reg. Umbria 26 mag
gio 2004 n. 8, nella parte in cui consente la libera raccolta
dei tartufi, oltre che nei boschi e terreni non coltivati, anche
nei parchi, nelle oasi, zone di ripopolamento e addestramento
cani, aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venato rie. (1)
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 2, lett. a), l. reg. Umbria 26 maggio 2004 n. 8, nella parte in cui consente la libera raccolta dei tartufi sulle sponde e gli
argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente
normativa, e 4 stessa legge, nella parte in cui definisce il re
quisito della «presenza diffusa», ai fini del riconoscimento
delle tartufaie controllate, delle quali stabilisce altresì i limiti
massimi di superficie, in relazione all'art. 3, 1° e 5° comma, l. 16 dicembre 1985 n. 752, in riferimento all'art. 117, 2°
comma, lett. 1) e sj, e 3° comma, Cost. (2)
(1-2) La Corte costituzionale ritiene che la materia relativa alla rac colta dei tartufi sia da riferire a quella della «valorizzazione dei beni ambientali» che l'art. 117, 3° comma, Cost, assegna alla competenza legislativa concorrente, che la regione deve quindi esercitare nel ri
spetto dei principi fondamentali stabiliti da legge statale. Tra questi la corte ritiene dover considerare quanto affermato nell'art. 3, 1° comma, 1. 752/85, secondo cui «la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati».
In materia, sempre con riguardo alla normativa regionale umbra, v.
Il Foro Italiano — 2006.
Diritto. — 1. - Il presidente del consiglio dei ministri ha im
pugnato gli art. 2 e 4 1. reg. Umbria 26 maggio 2004 n. 8 (ulte riori modificazioni ed integrazioni della 1. reg. 28 febbraio 1994 n. 6 -
disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e
commercio dei tartufi), per contrasto con l'art. 117, commi 2,
lett. /) e 5), e 3, Cost.
Secondo l'avvocatura la legge regionale sarebbe, innanzitut
to, illegittima nella sua interezza per la mancata individuazione
della materia in cui la regione ha inteso esercitare la potestà le
gislativa.
Corte cost. 13 luglio 1990, n. 328, Foro it., 1990, I, 3064, con nota di
richiami, che ha dichiarato infondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale degli art. 3 1. 752/85 e 2 1. reg. Umbria 3 novembre 1987 n. 47, nella parte in cui prevedono la libera
raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati e la possibilità di riserva della proprietà degli stessi solo in favore di chi gestisce tartu
faie coltivate o controllate; adde Corte cost. 26 gennaio 1988, n. 87, id..
Rep. 1988, voce Regione, n. 384, che ha dichiarato la cessazione della
materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale pro mosso dallo Stato nei confronti della 1. reg. Umbria riapprovata il 15
novembre 1982, per il fatto che non consentiva al proprietario del fon
do di riservarsi la raccolta del tartufo, in quanto, dopo l'emanazione della legge quadro 752/85, che ha disposto una nuova disciplina orga nica della materia, la regione Umbria ha adottato una disciplina di det
taglio con 1. reg. 3 novembre 1987 n. 47. Sulla raccolta dei tartufi, v. pure Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre
2001, n. 5496, id., Rep. 2002, voce cit., n. 506, secondo cui il vincolo
allo svolgimento dell'attività tartuficola incidente su talune aree per
imposizione della regione Umbria non è in grado di convertirsi in una
disposizione di natura urbanistica oppure in una sorta di onere reale,
capace di incidere, in qualche misura, sulla determinazione urbanistica
e sulla capacità edificatoria delle aree interessate, con la conseguenza che non può pregiudicare il rilascio di un titolo edificatorio per le stes
se; piuttosto, trattasi di un vincolo correlato esclusivamente alla perce zione e conservazione, in capo al beneficiario, del previsto contributo
regionale; Pret. Orvieto 19 luglio 1994, id., Rep. 1995, voce Alimenti e
bevande, n. 59, secondo cui i recipienti contenenti tartufi conservati devono indicare non solo le modalità di confezionamento del prodotto, ma anche la zona geografica di raccolta dei tartufi stessi; Pret. Terni 2
marzo 1994, ibid., voce Regione, n. 337, secondo cui la raccolta dei tartufi in Umbria può essere effettuata solo da coloro che sono in pos sesso dell'apposito tesserino secondo tempi, modalità e quantità indi
cati dalla legge regionale; Tar Piemonte, sez. I, 3 dicembre 1988, n.
558, id., Rep. 1989, voce cit., n. 437, secondo cui nella regione Pie
monte, i liberi cercatori di tartufi debitamente autorizzati dalla regione, ai sensi dell'art. 5 1. reg. 29 agosto 1986 n. 37, sono titolari di una posi zione di interesse legittimo con riguardo all'esercizio del potere di ri
conoscimento delle tartufaie controllate, col quale la regione stessa, ai
sensi dell'art. 3 stessa 1. reg., affievolisca il diritto soggettivo della detta categoria di persone alla raccolta dei tartufi in terreni non coltivati
ed espanda il contrapposto diritto soggettivo dei proprietari delle tartu
faie stesse. Sulla tassa di concessione per la raccolta dei tartufi, v. Corte cost. 26
settembre 2003, n. 297, id., 2003, I, 3216, commentata da Grippa Sal vetti e Covino, in Rass. trib., 2003, 2058, da Bodrito, in Corriere
trib., 2003, 3582, da Rinaldi, in Dir. e giustizia, 2003, fase. 37, 56, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del l'art. 5, 3° comma, 1. reg. Veneto 9 agosto 2002 n. 18, nella parte in
cui, dopo aver dichiarato non più applicabile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, la tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi, dichiara estinti i crediti relativi alla medesima tassa ed alle connesse sanzioni, ancora dovuti alla stessa data; 6 giugno 1989, n. 321, Foro it., Rep. 1990, voce cit., n. 197, commentata da
Pubusa, in Giur. costit., 1989,1, 1458, e da Di Pietro, in Regioni, 1990, 1328, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costitu zionale del dis. I. reg. Liguria 30 novembre 1988, che ha elevato da di ciotto a sessantamila lire annue la tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta di tartufi.
Per l'affermazione secondo cui per diventare proprietari dei tartufi di un terreno o di un bosco, non è sufficiente l'apposizione di tabelle indi canti una riserva di proprietà ed un divieto di accesso, ma è necessario trovarsi in presenza di una tartufaia impiantata ex novo (tartufaia colti
vata) o migliorata ed incrementata, requisiti questi da accertare da parte degli organi regionali, competenti a rilasciarne ufficiale attestazione, v.
App. Perugia 14 febbraio 1992, Foro it., Rep. 1995, voce Furto, n. 5, commentata da Angelini, in Rass. giur. umbra, 1994, 439.
In ordine alla giurisprudenza costituzionale in materia di «tutela del
l'ambiente», v., da ultimo, Corte cost. 1° febbraio 2006, n. 32, 31 mag gio 2005, n. 214, e 6 aprile 2005, n. 135, Foro it., 2006, I, 1990, con nota di richiami, relativamente a stabilimenti in cui si impiegano so stanze pericolose.
This content downloaded from 82.146.57.13 on Sat, 28 Jun 2014 12:11:55 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
L'art. 2 della legge, ampliando —
rispetto a quanto previsto dalla legge quadro statale 16 dicembre 1985 n. 752 (normativa
quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei
tartufi freschi o conservati destinati al consumo) — gli ambiti
territoriali in cui la raccolta è libera, inciderebbe nella materia
della tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale, e
comunque — se anche si volesse ricondurre la disciplina regio
nale ad una delle materie di competenza concorrente — viole
rebbe i principi fondamentali dettati dalla richiamata legge qua dro.
L'art. 4 medesima legge, indicando limiti minimi di presenza del tartufo per ettaro, ai fini della sussistenza del requisito della
presenza diffusa, e limiti massimi di estensione delle tartufaie
controllate, derogherebbe, a sua volta, ai principi fondamentali
fissati dall'art. 3 della legge statale ed inciderebbe nella materia
dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale, venen
do indirettamente ad alterare il regime della proprietà dei tartufi, che —
per quanto riguarda quelli prodotti nelle tartufaie colti
vate o controllate — non segue la proprietà del fondo ma spetta a coloro che le conducono.
2. - Va, in primo luogo, disatteso l'assunto, del tutto privo di
motivazione, dell'avvocatura dello Stato secondo cui la mancata
indicazione nella legge regionale della materia nella quale è
stata esercitata la potestà legislativa comporterebbe l'incostitu
zionalità dell'intera legge. L'indicazione richiesta dalla difesa erariale non solo risulta,
infatti, priva di qualsiasi base normativa, ma, provenendo dallo
stesso legislatore regionale, si risolverebbe in una sorta di auto
qualificazione carente in quanto tale di giuridica rilevanza.
3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 1. reg. n. 8 del 2004 è fondata, nei limiti di seguito indicati.
Va, innanzitutto, precisato che la materia nella quale si inseri
sce la normativa regionale impugnata in tema di raccolta dei
tartufi è quella della valorizzazione dei beni ambientali, di com
petenza concorrente.
Il patrimonio tartuficolo costituisce, infatti, una risorsa am
bientale della regione, suscettibile di razionale sfruttamento, la
cui valorizzazione compete perciò alla regione medesima, ai
sensi dell'art. 117, 3° comma. Cost., nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale.
Tali principi fondamentali sono allo stato enucleabili dalla 1.
16 dicembre 1985 n. 752, e in particolare —
per ciò che in que sta sede rileva — dall'art. 3, 1° comma, secondo il quale «la
raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltiva
ti».
La tesi della regione — secondo cui il principio fondamentale
desumibile da tale norma sarebbe solamente quello della libertà
di raccolta — non può essere condivisa, essendo evidente che, secondo il legislatore statale, coessenziale all'affermazione di
tale libertà è la sua limitazione al solo ambito dei boschi e dei
terreni non coltivati, nell'ottica di un ragionevole bilanciamento
tra le esigenze «di quella parte della popolazione che nella ri
cerca e raccolta dei tartufi trova un motivo di distensione ed an
che di integrazione del proprio reddito» (sentenza n. 328 del
1990, Foro it., 1990, I, 3064) e la necessità di difendere il pa trimonio ambientale dal rischio di danni irreparabili e di tutelare
altresì i diritti dei proprietari dei fondi. La norma impugnata non viola siffatto principio fondamen
tale per quanto riguarda la lett. a), in quanto «le sponde e gli ar
gini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente norma
tiva», lungo i quali viene espressamente consentita la libera rac
colta, possono essere senz'altro ricondotti al concetto di terreni
non coltivati, per i quali il principio di libera raccolta deriva
dalla norma statale.
4. - A diverse conclusioni deve invece pervenirsi quanto alle
lett. b) e c) del medesimo art. 2.
L'art. 2, lett. b), consente infatti la libera raccolta «nei parchi e nelle oasi, con esclusione delle zone di 'riserva integrale' co
me definite dalla 1. reg. 3 marzo 1995 n. 9, nonché nelle aree
demaniali, nelle zone di ripopolamento e cattura, zone adde
stramento cani», mentre l'art. 2, lett. c), la prevede anche «nelle
aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-turistico venatorie nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di caccia
chiusa, con modalità di accesso definite dalla giunta regionale sentite le associazioni ed il legale rappresentante dell'ente ge store o dell'azienda proprietaria».
Il Foro Italiano — 2006.
Si tratta, in entrambi i casi, di un evidente ampliamento dei
limiti fissati dalla norma di principio statale, in quanto parchi, oasi, zone di ripopolamento e addestramento cani, aziende fau
nistico-venatorie e agro-turistico-venatorie costituiscono am
bienti territoriali del tutto diversi dai boschi e terreni non colti
vati cui fa riferimento l'art. 3, 1° comma, 1. n. 752 del 1985.
Ne deriva, perciò, la violazione dell'art. 117, 3° comma, Cost, e la conseguente illegittimità costituzionale della norma
regionale, in parte qua. 5. - E invece infondata la questione di legittimità costituzio
nale dell'art. 4 1. reg. n. 8 del 2004, che definisce il requisito della «presenza diffusa», ai fini del riconoscimento delle tartu
faie controllate, delle quali stabilisce altresì limiti massimi di
superficie. La legge quadro n. 752 del 1985, all'art. 3, 5° comma, si li
mita a definire le tartufaie controllate come «tartufaie naturali
migliorate e incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene».
Stante l'evidente genericità di tale definizione, di per sé insu
scettibile di pratica applicazione, non può che spettare alle re
gioni, in base alle regole di riparto della competenza nelle mate
rie di legislazione concorrente, la normativa di dettaglio diretta
alla concreta individuazione dei requisiti per il riconoscimento
di tartufaia controllata.
Allo stesso modo, in mancanza di qualsiasi enunciazione di
principio, nella legge statale, riguardo all'estensione delle sud
dette tartufaie controllate, non può certamente ritenersi precluso alle medesime regioni di fissare limiti massimi, in relazione alle
specifiche caratteristiche del territorio regionale, onde evitare
un'eccessiva compressione del principio fondamentale della li
bera raccolta nei boschi e nei terreni non coltivati.
E appena il caso di osservare, infine, che la norma impugnata,
specificando esclusivamente requisiti e limiti delle tartufaie
controllate, non incide di per sé sulla spettanza della proprietà dei tartufi, che resta, invece, disciplinata dalle norme di princi
pio dettate dalla legislazione statale ed in particolare dall'art. 3
1. 16 dicembre 1985 n. 752. Ciò che vale ad escludere la viola
zione, nella specie, del limite dell'ordinamento civile posto al
legislatore regionale dall'art. 117, 2° comma, Cost.
Per questi motivi, la Corte costituzionale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, lett. b) e c), 1.
reg. Umbria 26 maggio 2004 n. 8 (ulteriori modificazioni ed integrazioni della 1. reg. 28 febbraio 1994 n. 6 - disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli art. 2, lett. a), e 4 medesima legge, sollevate dal presidente del consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, commi 2, lett. /) e s), e 3, Cost., con il ricorso in epigrafe.
This content downloaded from 82.146.57.13 on Sat, 28 Jun 2014 12:11:55 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions