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sentenza 1° giugno 2006, n. 212 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 7 giugno 2006, n. 23); Pres....

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sentenza 1° giugno 2006, n. 212 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 7 giugno 2006, n. 23); Pres. ed est. Marini; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Massella Ducci Teri) c. Regione Umbria (Avv. Figorilli) Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 9 (SETTEMBRE 2006), pp. 2267/2268-2269/2270 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201608 . Accessed: 28/06/2014 12:11 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 82.146.57.13 on Sat, 28 Jun 2014 12:11:55 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 1° giugno 2006, n. 212 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 7 giugno 2006, n. 23); Pres. ed est. Marini; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Massella Ducci Teri) c.

sentenza 1° giugno 2006, n. 212 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 7 giugno 2006, n. 23);Pres. ed est. Marini; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Massella Ducci Teri) c. RegioneUmbria (Avv. Figorilli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 9 (SETTEMBRE 2006), pp. 2267/2268-2269/2270Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201608 .

Accessed: 28/06/2014 12:11

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2267 PARTE PRIMA 2268

specie, sussistendo uno iato temporale — dieci giorni

— consi

derevole tra la dichiarazione apparsa sulla stampa e la mozione

proposta: così da invertire, evidentemente, l'ordine logico, pri ma che giuridico, tra atto consiliare e sua divulgazione.

2.2. - Si deve, quindi, concludere che le dichiarazioni dei consiglieri della regione Lombardia Daniele Belotti, Carlo Saf

fioti e Pietro Macconi non possono ritenersi rese nell'esercizio

della funzione consiliare regionale, né, pertanto, coperte dalla

speciale immunità di cui all'art. 122, 4° comma, Cost.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di chiara che spetta allo Stato — e per esso al procuratore della re

pubblica presso il Tribunale di Venezia ed al Tribunale di Ve nezia —, adottare nei confronti dei consiglieri della regione Lombardia Daniele Belotti, Carlo Saffioti e Pietro Macconi i

provvedimenti in relazione ai quali sono stati sollevati i conflitti

di cui in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 1° giugno 2006, n. 212 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 7 giugno 2006, n.

23); Pres. ed est. Marini; Pres. cons, ministri (Avv. dello

Stato Massella Ducci Teri) c. Regione Umbria (Avv. Figo

rilll).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Umbria —

Raccolta dei tartufi — Limiti — Incostituzionalità (Cost., art. 117; 1. 16 dicembre 1985 n. 752, normativa quadro in

materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi fre

schi o conservati destinati al consumo, art. 3; 1. reg. Umbria

28 febbraio 1994 n. 6, disciplina della raccolta, coltivazione,

conservazione e commercio dei tartufi; 1. reg. Umbria 26

maggio 2004 n. 8, ulteriori modificazioni ed integrazioni della

1. reg. Umbria 28 febbraio 1994 n. 6, art. 2).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Umbria —

Raccolta dei tartufi — Limiti — Riconoscimento delle tar tufaie controllate — Criteri — Questioni infondate di co stituzionalità (Cost., art. 117; 1. 16 dicembre 1985 n. 752, art.

3; 1. reg. Umbria 28 febbraio 1994 n. 6; I. reg. Umbria 26

maggio 2004 n. 8, art. 2, 4).

È incostituzionale l'art. 2, lett. b) e c), l. reg. Umbria 26 mag

gio 2004 n. 8, nella parte in cui consente la libera raccolta

dei tartufi, oltre che nei boschi e terreni non coltivati, anche

nei parchi, nelle oasi, zone di ripopolamento e addestramento

cani, aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venato rie. (1)

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 2, lett. a), l. reg. Umbria 26 maggio 2004 n. 8, nella parte in cui consente la libera raccolta dei tartufi sulle sponde e gli

argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente

normativa, e 4 stessa legge, nella parte in cui definisce il re

quisito della «presenza diffusa», ai fini del riconoscimento

delle tartufaie controllate, delle quali stabilisce altresì i limiti

massimi di superficie, in relazione all'art. 3, 1° e 5° comma, l. 16 dicembre 1985 n. 752, in riferimento all'art. 117, 2°

comma, lett. 1) e sj, e 3° comma, Cost. (2)

(1-2) La Corte costituzionale ritiene che la materia relativa alla rac colta dei tartufi sia da riferire a quella della «valorizzazione dei beni ambientali» che l'art. 117, 3° comma, Cost, assegna alla competenza legislativa concorrente, che la regione deve quindi esercitare nel ri

spetto dei principi fondamentali stabiliti da legge statale. Tra questi la corte ritiene dover considerare quanto affermato nell'art. 3, 1° comma, 1. 752/85, secondo cui «la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati».

In materia, sempre con riguardo alla normativa regionale umbra, v.

Il Foro Italiano — 2006.

Diritto. — 1. - Il presidente del consiglio dei ministri ha im

pugnato gli art. 2 e 4 1. reg. Umbria 26 maggio 2004 n. 8 (ulte riori modificazioni ed integrazioni della 1. reg. 28 febbraio 1994 n. 6 -

disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e

commercio dei tartufi), per contrasto con l'art. 117, commi 2,

lett. /) e 5), e 3, Cost.

Secondo l'avvocatura la legge regionale sarebbe, innanzitut

to, illegittima nella sua interezza per la mancata individuazione

della materia in cui la regione ha inteso esercitare la potestà le

gislativa.

Corte cost. 13 luglio 1990, n. 328, Foro it., 1990, I, 3064, con nota di

richiami, che ha dichiarato infondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale degli art. 3 1. 752/85 e 2 1. reg. Umbria 3 novembre 1987 n. 47, nella parte in cui prevedono la libera

raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati e la possibilità di riserva della proprietà degli stessi solo in favore di chi gestisce tartu

faie coltivate o controllate; adde Corte cost. 26 gennaio 1988, n. 87, id..

Rep. 1988, voce Regione, n. 384, che ha dichiarato la cessazione della

materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale pro mosso dallo Stato nei confronti della 1. reg. Umbria riapprovata il 15

novembre 1982, per il fatto che non consentiva al proprietario del fon

do di riservarsi la raccolta del tartufo, in quanto, dopo l'emanazione della legge quadro 752/85, che ha disposto una nuova disciplina orga nica della materia, la regione Umbria ha adottato una disciplina di det

taglio con 1. reg. 3 novembre 1987 n. 47. Sulla raccolta dei tartufi, v. pure Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre

2001, n. 5496, id., Rep. 2002, voce cit., n. 506, secondo cui il vincolo

allo svolgimento dell'attività tartuficola incidente su talune aree per

imposizione della regione Umbria non è in grado di convertirsi in una

disposizione di natura urbanistica oppure in una sorta di onere reale,

capace di incidere, in qualche misura, sulla determinazione urbanistica

e sulla capacità edificatoria delle aree interessate, con la conseguenza che non può pregiudicare il rilascio di un titolo edificatorio per le stes

se; piuttosto, trattasi di un vincolo correlato esclusivamente alla perce zione e conservazione, in capo al beneficiario, del previsto contributo

regionale; Pret. Orvieto 19 luglio 1994, id., Rep. 1995, voce Alimenti e

bevande, n. 59, secondo cui i recipienti contenenti tartufi conservati devono indicare non solo le modalità di confezionamento del prodotto, ma anche la zona geografica di raccolta dei tartufi stessi; Pret. Terni 2

marzo 1994, ibid., voce Regione, n. 337, secondo cui la raccolta dei tartufi in Umbria può essere effettuata solo da coloro che sono in pos sesso dell'apposito tesserino secondo tempi, modalità e quantità indi

cati dalla legge regionale; Tar Piemonte, sez. I, 3 dicembre 1988, n.

558, id., Rep. 1989, voce cit., n. 437, secondo cui nella regione Pie

monte, i liberi cercatori di tartufi debitamente autorizzati dalla regione, ai sensi dell'art. 5 1. reg. 29 agosto 1986 n. 37, sono titolari di una posi zione di interesse legittimo con riguardo all'esercizio del potere di ri

conoscimento delle tartufaie controllate, col quale la regione stessa, ai

sensi dell'art. 3 stessa 1. reg., affievolisca il diritto soggettivo della detta categoria di persone alla raccolta dei tartufi in terreni non coltivati

ed espanda il contrapposto diritto soggettivo dei proprietari delle tartu

faie stesse. Sulla tassa di concessione per la raccolta dei tartufi, v. Corte cost. 26

settembre 2003, n. 297, id., 2003, I, 3216, commentata da Grippa Sal vetti e Covino, in Rass. trib., 2003, 2058, da Bodrito, in Corriere

trib., 2003, 3582, da Rinaldi, in Dir. e giustizia, 2003, fase. 37, 56, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del l'art. 5, 3° comma, 1. reg. Veneto 9 agosto 2002 n. 18, nella parte in

cui, dopo aver dichiarato non più applicabile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, la tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi, dichiara estinti i crediti relativi alla medesima tassa ed alle connesse sanzioni, ancora dovuti alla stessa data; 6 giugno 1989, n. 321, Foro it., Rep. 1990, voce cit., n. 197, commentata da

Pubusa, in Giur. costit., 1989,1, 1458, e da Di Pietro, in Regioni, 1990, 1328, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costitu zionale del dis. I. reg. Liguria 30 novembre 1988, che ha elevato da di ciotto a sessantamila lire annue la tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta di tartufi.

Per l'affermazione secondo cui per diventare proprietari dei tartufi di un terreno o di un bosco, non è sufficiente l'apposizione di tabelle indi canti una riserva di proprietà ed un divieto di accesso, ma è necessario trovarsi in presenza di una tartufaia impiantata ex novo (tartufaia colti

vata) o migliorata ed incrementata, requisiti questi da accertare da parte degli organi regionali, competenti a rilasciarne ufficiale attestazione, v.

App. Perugia 14 febbraio 1992, Foro it., Rep. 1995, voce Furto, n. 5, commentata da Angelini, in Rass. giur. umbra, 1994, 439.

In ordine alla giurisprudenza costituzionale in materia di «tutela del

l'ambiente», v., da ultimo, Corte cost. 1° febbraio 2006, n. 32, 31 mag gio 2005, n. 214, e 6 aprile 2005, n. 135, Foro it., 2006, I, 1990, con nota di richiami, relativamente a stabilimenti in cui si impiegano so stanze pericolose.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

L'art. 2 della legge, ampliando —

rispetto a quanto previsto dalla legge quadro statale 16 dicembre 1985 n. 752 (normativa

quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei

tartufi freschi o conservati destinati al consumo) — gli ambiti

territoriali in cui la raccolta è libera, inciderebbe nella materia

della tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale, e

comunque — se anche si volesse ricondurre la disciplina regio

nale ad una delle materie di competenza concorrente — viole

rebbe i principi fondamentali dettati dalla richiamata legge qua dro.

L'art. 4 medesima legge, indicando limiti minimi di presenza del tartufo per ettaro, ai fini della sussistenza del requisito della

presenza diffusa, e limiti massimi di estensione delle tartufaie

controllate, derogherebbe, a sua volta, ai principi fondamentali

fissati dall'art. 3 della legge statale ed inciderebbe nella materia

dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale, venen

do indirettamente ad alterare il regime della proprietà dei tartufi, che —

per quanto riguarda quelli prodotti nelle tartufaie colti

vate o controllate — non segue la proprietà del fondo ma spetta a coloro che le conducono.

2. - Va, in primo luogo, disatteso l'assunto, del tutto privo di

motivazione, dell'avvocatura dello Stato secondo cui la mancata

indicazione nella legge regionale della materia nella quale è

stata esercitata la potestà legislativa comporterebbe l'incostitu

zionalità dell'intera legge. L'indicazione richiesta dalla difesa erariale non solo risulta,

infatti, priva di qualsiasi base normativa, ma, provenendo dallo

stesso legislatore regionale, si risolverebbe in una sorta di auto

qualificazione carente in quanto tale di giuridica rilevanza.

3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 1. reg. n. 8 del 2004 è fondata, nei limiti di seguito indicati.

Va, innanzitutto, precisato che la materia nella quale si inseri

sce la normativa regionale impugnata in tema di raccolta dei

tartufi è quella della valorizzazione dei beni ambientali, di com

petenza concorrente.

Il patrimonio tartuficolo costituisce, infatti, una risorsa am

bientale della regione, suscettibile di razionale sfruttamento, la

cui valorizzazione compete perciò alla regione medesima, ai

sensi dell'art. 117, 3° comma. Cost., nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale.

Tali principi fondamentali sono allo stato enucleabili dalla 1.

16 dicembre 1985 n. 752, e in particolare —

per ciò che in que sta sede rileva — dall'art. 3, 1° comma, secondo il quale «la

raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltiva

ti».

La tesi della regione — secondo cui il principio fondamentale

desumibile da tale norma sarebbe solamente quello della libertà

di raccolta — non può essere condivisa, essendo evidente che, secondo il legislatore statale, coessenziale all'affermazione di

tale libertà è la sua limitazione al solo ambito dei boschi e dei

terreni non coltivati, nell'ottica di un ragionevole bilanciamento

tra le esigenze «di quella parte della popolazione che nella ri

cerca e raccolta dei tartufi trova un motivo di distensione ed an

che di integrazione del proprio reddito» (sentenza n. 328 del

1990, Foro it., 1990, I, 3064) e la necessità di difendere il pa trimonio ambientale dal rischio di danni irreparabili e di tutelare

altresì i diritti dei proprietari dei fondi. La norma impugnata non viola siffatto principio fondamen

tale per quanto riguarda la lett. a), in quanto «le sponde e gli ar

gini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente norma

tiva», lungo i quali viene espressamente consentita la libera rac

colta, possono essere senz'altro ricondotti al concetto di terreni

non coltivati, per i quali il principio di libera raccolta deriva

dalla norma statale.

4. - A diverse conclusioni deve invece pervenirsi quanto alle

lett. b) e c) del medesimo art. 2.

L'art. 2, lett. b), consente infatti la libera raccolta «nei parchi e nelle oasi, con esclusione delle zone di 'riserva integrale' co

me definite dalla 1. reg. 3 marzo 1995 n. 9, nonché nelle aree

demaniali, nelle zone di ripopolamento e cattura, zone adde

stramento cani», mentre l'art. 2, lett. c), la prevede anche «nelle

aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-turistico venatorie nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di caccia

chiusa, con modalità di accesso definite dalla giunta regionale sentite le associazioni ed il legale rappresentante dell'ente ge store o dell'azienda proprietaria».

Il Foro Italiano — 2006.

Si tratta, in entrambi i casi, di un evidente ampliamento dei

limiti fissati dalla norma di principio statale, in quanto parchi, oasi, zone di ripopolamento e addestramento cani, aziende fau

nistico-venatorie e agro-turistico-venatorie costituiscono am

bienti territoriali del tutto diversi dai boschi e terreni non colti

vati cui fa riferimento l'art. 3, 1° comma, 1. n. 752 del 1985.

Ne deriva, perciò, la violazione dell'art. 117, 3° comma, Cost, e la conseguente illegittimità costituzionale della norma

regionale, in parte qua. 5. - E invece infondata la questione di legittimità costituzio

nale dell'art. 4 1. reg. n. 8 del 2004, che definisce il requisito della «presenza diffusa», ai fini del riconoscimento delle tartu

faie controllate, delle quali stabilisce altresì limiti massimi di

superficie. La legge quadro n. 752 del 1985, all'art. 3, 5° comma, si li

mita a definire le tartufaie controllate come «tartufaie naturali

migliorate e incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene».

Stante l'evidente genericità di tale definizione, di per sé insu

scettibile di pratica applicazione, non può che spettare alle re

gioni, in base alle regole di riparto della competenza nelle mate

rie di legislazione concorrente, la normativa di dettaglio diretta

alla concreta individuazione dei requisiti per il riconoscimento

di tartufaia controllata.

Allo stesso modo, in mancanza di qualsiasi enunciazione di

principio, nella legge statale, riguardo all'estensione delle sud

dette tartufaie controllate, non può certamente ritenersi precluso alle medesime regioni di fissare limiti massimi, in relazione alle

specifiche caratteristiche del territorio regionale, onde evitare

un'eccessiva compressione del principio fondamentale della li

bera raccolta nei boschi e nei terreni non coltivati.

E appena il caso di osservare, infine, che la norma impugnata,

specificando esclusivamente requisiti e limiti delle tartufaie

controllate, non incide di per sé sulla spettanza della proprietà dei tartufi, che resta, invece, disciplinata dalle norme di princi

pio dettate dalla legislazione statale ed in particolare dall'art. 3

1. 16 dicembre 1985 n. 752. Ciò che vale ad escludere la viola

zione, nella specie, del limite dell'ordinamento civile posto al

legislatore regionale dall'art. 117, 2° comma, Cost.

Per questi motivi, la Corte costituzionale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, lett. b) e c), 1.

reg. Umbria 26 maggio 2004 n. 8 (ulteriori modificazioni ed integrazioni della 1. reg. 28 febbraio 1994 n. 6 - disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli art. 2, lett. a), e 4 medesima legge, sollevate dal presidente del consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, commi 2, lett. /) e s), e 3, Cost., con il ricorso in epigrafe.

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