sentenza 1° luglio 1986, n. 166 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 9 luglio 1986, n. 32); Pres.Paladin, Rel. Pescatore; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Vittoria) c. Provincia autonoma diBolzano (Avv. Panunzio)Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 5 (MAGGIO 1987), pp. 1371/1372-1377/1378Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178691 .
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1371 PARTE PRIMA 1372
Per una migliore informazione riproduciamo la circolare dell'I.n.a.i.l.
30 dicembre 1986, n. 8, conseguente alla sentenza, con le osservazioni
di A. Rossi.
Oggetto: Assicurazione ai sensi del t.u. approvato con d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 degli addetti alle macchine da scrivere e da calcolo elettriche.
Con lettera ai direttori d'ispettorato del 9 febbraio 1980 furono impar tite istruzioni nel senso di escludere l'obbligo assicurativo per gli addetti
alle macchine da scrivere elettriche in quanto si era ritenuto che sussistes
sero dubbi sul possesso del requisito della manualità da parte dei datti
lografi. Circa gli addetti alle macchine elettriche da calcolo semplici, con lette
ra ai direttori d'ispettorato in data 8 aprile 1981, pur affermandosi la
ricorrenza dell'obbligo assicurativo nei loro confronti, fu disposto di os
servare criteri di particolare cautela considerate le difficoltà pratiche con
nesse all'attuazione dell'assicurazione.
Tale linea di condotta deve ritenersi ormai superata alla luce dell'orien
tamento consolidato della Corte di cassazione, in ordine al riconoscimen
to della configurabilità del requisito della manualità ed al concetto di
presunzione di rischio.
Simile evoluzione consente infatti di affermare la tesi della ricorrenza
dell'obbligo assicurativo per l'adibizione, sempreché non occasionale, ad
ogni tipo di macchina od apparecchio elettrico od elettronico indipenden temente dalle dimensioni e pericolosità ed anche se il personale addettovi
rivesta qualifica impiegatizia (v. da ultimo la sentenza della Corte costitu
zionale n. 221 depositata il 16 ottobre 1986 per quanto concerne il con
cetto di presunzione di rischio). Pertanto, nel dichiarare abrogate le richiamate istruzioni del 9 febbraio
1980 e dell'8 aprile 1981, si dispone di estendere l'obbligo assicurativo
anche al personale in questione. Peraltro, considerati i dubbi che hanno
per lungo tempo caratterizzato la materia, la decorrenza dei nuovi rap
porti assicurativi relativa al personale stesso viene fissata con effetto dal
1° gennaio 1987. Si ravvisa infine l'opportunità che le unità periferiche diano la massi
ma divulgazione alle presenti disposizioni mediante un breve comunicato
stampa — di cui si allega il testo — da rimettere, per la pubblicazione a titolo gratuito, agli organi di informazione locali.
La diffusione del comunicato stesso presso le agenzie di informazione
e la stampa nazionale sarà curata da questa direzione generale — servizio
studi e pubblicazioni — ufficio stampa.
Comunicato stampa. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.n.a.i.l.) comunica che, a decorrere dal 1° gennaio
1987, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere i premi dell'assicura
zione anche nei confronti del personale dipendente addetto alle macchine
da scrivere e da calcolo elettriche. Ciò alla luce dell'orientamento ormai
consolidato della Corte di cassazione in ordine al riconoscimento della
configurabilità del requisito della manualità e al concetto di presunzione di rischio.
* * *
La circolare che si riporta costituisce un effetto dell'ormai consolidato
orientamento della Corte di cassazione (1) che afferma l'obbligo di assi
curare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori adibiti a macchine elettriche e della recente decisione con la quale la Corte costi
tuzionale (2) ha dichiarato infondati i sospetti di incostituzionalità che
si erano appuntati sull'obbligo assicurativo degli addetti ai videoterminali e dei lavoratori operanti a contatto con apparecchiature elettriche ed elet troniche.
Nella lettera circolare l'I.n.a.i.l. dichiara superate remore e cautele del
passato sulla estensione dell'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti a
macchine da scrivere e da calcolo elettriche e fissa la decorrenza dei «nuovi
rapporti assicurativi» da istituire per tali dipendenti al 1° gennaio 1987. Due i dati che hanno indotto l'istituto a modificare il suo precedente
atteggiamento sulla posizione assicurativa degli addetti a macchine da scri
vere ed a calcolatrici elettriche. Il primo dato è l'interpretazione offerta dalla Corte di cassazione del
requisito della «manualità» del lavoro, requisito necessario ai fini della
(1) Per un esame di questo indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione e per una analisi dei contrastanti orientamenti adottati dai giu dici di merito cfr. A. Rossi, La salute dei lavoratori nell'azienda informa tizzata: contraddizioni del sistema di assicurazione obbligatoria contro
infortuni e malattie professionali e prospettive generali di tutela, in Foro it., 1986, I, 1397.
Cfr. anche le sentenze della Cassazione n. 2691 del 16 aprile 1986, n. 3726 del 3 giugno 1986 e n. 3981 del 14 giugno 1986, Foro it., Mass., 464, 656, 697.
(2) Corte cost. 16 ottobre 1986, n. 221, Foro it., 1986, I, 2665, con nota di richiami.
Il Foro Italiano — 1987.
ricorrenza dell'obbligo assicurativo in forza della statuizione contenuta
nell'art. 4, 1° comma, n. 1, t.u. n. 1124 del 1965. Il Supremo collegio ha in più occasioni sostenuto che la manualità va
riferita al momento di effettiva utilizzazione delle macchine e non alla
complessiva attività del prestatore di lavoro. Corollario naturale di que sta impostazione è che la qualifica impiegatizia di un lavoratore non esclude
automaticamente la tutela assicurativa e che l'attività manuale svolta a
contatto con macchine pericolose assume autonoma rilevanza, sotto il
profilo dell'obbligo assicurativo, anche se essa è solo accessoria, strumen
tale o quantitativamente marginale rispetto all'attività intellettuale del la
voratore, purché sia svolta professionalmente e non occasionalmente.
Esaminata alla luce di questo orientamento giurisprudenziale la posi zione degli addetti a macchine da scrivere elettriche ed a calcolatrici elet
triche è apparsa all'l.n.a.i.l. non più differenziabile da quella di altri
lavoratori già assicurati per l'attività espletata a contatto con apparec chiature elettriche per definizione considerate «pericolose».
La presunzione assoluta di pericolosità degli apparecchi elettrici ed elet
tronici è il secondo dato posto a base delle nuove determinazioni del
l'I.n.a.i.l. in tema di estensione dell'obbligo assicurativo. È stata infatti l'ampiezza del concetto di rischio adottato dalla Corte
costituzionale nella sentenza 16 ottobre 1986, n. 221 ad indurre l'istituto
a considerare inclusi tra i lavoratori da assicurare quanti lavorano profes sionalmente con calcolatori e macchine da scrivere elettriche.
Diffusa alla stampa quotidiana al fine di garantirne una rapida ed am
pia conoscenza, la circolare è stata fraintesa dalla maggior parte dei gior nali: si è scritto, infatti, che essa contiene la definitiva sanzione dell'obbligo di assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i videotermi
nalisti. Una lettura, questa, evidentemente errata e soprattutto fuorviarne per
gli interessati. In realtà l'I.n.a.i.l. non ha mai nutrito dubbi sulla sussistenza dell'ob
bligo assicurativo nei riguardi degli addetti ai terminali video.
Ed infatti con la delibera 20 dicembre 1980 (pubblicata unitamente al
d.m. 20 febbraio 1981 che l'approva nella G.U. 5 marzo 1981, n. 64; Le leggi, 1981, 333) l'istituto assicuratore ha attuato una consistente ridu zione del premio assicurativo per gli addetti ai centri di elaborazione dati
(elettronici o meccanogafici) od a centralini telefonici, terminali video, telescriventi e simili, dimostrando cosi di considerare già allora questi lavoratori inclusi nel novero dei dipendenti da assicurare.
La precisazione non è dettata da un mero puntiglio tecnico-formale ma ha, al contrario, un indubbio rilievo pratico.
Se per i videoterminalisti, gli addetti a centri di elaborazione dati e
categorie assimilate non è mai esistita una situazione di incertezza sulla
sussistenza dell'obbligo assicurativo, non vale, nei loro confronti, la pos sibilità, prevista nella circolare, di costituire «nuovi rapporti assicurativi» decorrenti dal 1° gennaio 1987.
La sanatoria per il passato e la facoltà di istituire ex novo il rapporto assicurativo è perciò limitata solo agli addetti a macchine da scrivere ed
a calcolatrici elettriche [A. Rossi]
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 1° luglio 1986, n. 166
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 9 luglio 1986, n. 32); Pres.
Paladin, Rei. Pescatore; Pres. cons, ministri (Avv. dello Sta
to Vittoria) c. Provincia autonoma di Bolzano (Avv. Pa
nunzio).
Trentino-Alto Adige — Provincia autonoma di Bolzano — Svi
luppo della cooperazione — Materia riservata alla competenza
legislativa della regione Trentino-Alto Adige — Legge della pro vincia autonoma di Bolzano — Previsione di mutui erogati dal
la provincia in favore di cooperative — Incostituzionalità (Cost., art. 116; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, art. 4).
È illegittima, per violazione dell'art. 4, n. 9, d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, la legge della provincia autonoma di Bolzano, che,
prevedendo l'erogazione di mutui a favore delle cooperative attraverso un fondo istituito presso l'amministrazione provin
ciale, invade la competenza legislativa della regione Trentino
Alto Adige in materia di «sviluppo della cooperazione». (1)
(1-3) Muovendo dalla competenza legislativa in materia di «sviluppo della cooperazione» — attribuita alla regione Trentino-Alto Adige (dal l'art. 4, n. 9, d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, che reca l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
II
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 1° luglio 1986, n. 165 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 9 luglio 1986, n. 32); Pres.
Paladin, Rei. Pescatore; Regione Trentino-Alto Adige (Avv.
Lorenzoni), Province autonome di Bolzano e di Trento (Avv.
Panunzio) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Vittoria).
Cooperativa e cooperazione — Province autonome di Trento e
Bolzano — Sviluppo della cooperazione — Materia riservata
alla competenza legislativa della regione Trentino-Alto Adige — Legge dello Stato avente ad oggetto l'incremento della coo
perazione — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art.
116; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, art. 3, 8, 9, 15, 16, 78;
d.p.r. 31 luglio 1978 n. 1017, norme di attuazione dello statuto
della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, in
cremento della produzione industriale, cave e torbiere, com
mercio, fiere e mercati, art. 5; 1. 27 febbraio 1985 n. 49,
provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione).
Cooperativa e cooperazione — Sviluppo della cooperazione —
Materia riservata alla competenza legislativa della regione Trentino-Alto Adige — Legge dello Stato avente ad oggetto l'incremento della cooperazione — Incostituzionalità (Cost., art.
116; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, art. 4; d.p.r. 28 marzo 1975
n. 472, norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di sviluppo della cooperazione, art. 1, 2; 1. 27 febbraio 1985 n. 49, art. 1-14, 17, 20, 23).
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale della l. 27 febbraio 1985 n. 49 — sollevate dalle province autonome
di Bolzano e Trento in riferimento agli art. 3, 3° comma, 8, n. 20, 9, nn. 3 e 8, 15, 16 e 78 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670
ed all'art. 5 d.p.r. 31 luglio 1978 n. 1017 — in quanto la legge statale impugnata, avendo ad oggetto lo sviluppo della coope razione riservato alla competenza legislativa della regione Trentino-Alto Adige, non invade competenze delle province au
tonome e, peraltro, non ne viola l'autonomia finanziaria. (2) Sono illegittimi, per violazione dell'art. 4, n. 9, d.p.r. 31 agosto
1972 n. 670 e degli art. 1 e 2 d.p.r. 28 marzo 1975 n. 472
(norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto
Adige in materia di sviluppo della cooperazione), gli art. 1-14,
17, 20 e 23 I. 27 febbraio 1985 n. 49, nella parte in cui riguar dano la regione Trentino-Alto Adige, in quanto ne invadano
la competenza legislativa in materia di «sviluppo della coope razione». (3)
I
Diritto. — Questa corte, in accoglimento di un ricorso della
regione Trentino-Alto Adige, con sentenza 25 giugno 1986, n.
165 ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli art. 1-14,
regione, nonché dagli art. 1 e 2 d.p.r. 28 marzo 1975 n. 472, recante norme di attuazione dello statuto in materia di sviluppo della cooperazio ne) — le sentenze in epigrafe dichiarano costituzionalmente illegittime, in quanto invadono la competenza regionale, alcune disposizioni della
legge dello Stato 27 febbraio 1985 n. 49 (provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazio ne), investita da ricorsi della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Bolzano e Trento, e la legge della provincia autonoma di
Bolzano, riapprovata dal consiglio regionale il 26 giugno 1985 (interventi finanziari della provincia autonoma a salvaguardia dei livelli di occupa zione), che è stata investita, invece, da ricorso del presidente del consiglio dei ministri.
Sulla legge statale impugnata (n. 49/85), vedi M. Biagi, Cooperative e relazioni industriali della crisi: prime note alla legge 27 febbraio 1985 n. 49, in Riv. it. dir. lav., 1985, I, 297. Sulla competenza legislativa e la legislazione delle regioni in materia di cooperazione, vedi M. De Luca, Lineamenti di diritto regionale del lavoro: evoluzione nel ruolo delle fon ti, relazione al XVI Convegno nazionale del Centro studi di diritto del lavoro D. Napolitano (Sorrento 26-27 settembre 1986), in corso di pub blicazione negli atti del convegno e su Quaderni regionali, spec. §§ 16 e 39 e, ivi, riferimenti alle note 85, 86, 211-214; A. Nigro, in Commenta rio della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1980, 1
ss., spec. 43 ss., sub art. 45; P.A. Varesi, Regioni e mercato del lavoro, Milano, 1986, 117 ss.
Il Foro Italiano — 1987.
17, 20 e 23 1. 27 febbraio 1985 n. 49 («provvedimenti per il credi to alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dell'occupa
zione»), per violazione dell'art. 4, n. 9, dello statuto di quella
regione, approvato con d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, nonché de
gli art. 1 e 2 d.p.r. 28 marzo 1975 n. 472 (norme di attuazione
di detto statuto in materia di sviluppo della cooperazione). Que sta normativa attribuisce alla regione Trentino-Alto Adige pote stà legislativa primaria in materia di cooperazione: la delimitazione di tale materia è stata fondata dalla citata sentenza su criteri, desunti dallo statuto regionale e specificati dalle relative norme di attuazione, si che ne risulta adeguatamente precisato il suo ambito di operatività.
La corte ha inoltre statuito che non incidono sulla titolarità, sul contenuto e sull'esercizio della anzidetta potestà normativa le attribuzioni previste da quella legge in materia creditizia, poi ché, trattandosi soltanto di interventi strumentali di sostegno, es si non comportano la salvaguardia di esigenze unitarie, a
dimensione nazionale, per la tutela del risparmio e la difesa del
credito, sulle quali si fonda la legittimazione dell'intervento dello Stato.
Né da essa viene violata la potestà normativa delle province autonome di Bolzano e di Trento nelle materie di «incremento della produzione industriale», di turismo e di industria alberghie ra nonché di commercio: sono, queste, infatti, competenze con nesse e strumentali rispetto alla promozione e allo sviluppo della
cooperazione e ne segnano i settori di intervento con l'individua zione degli ambiti produttivi ora indicati. Si tratta, quindi, di connessione operativa, che non tocca il contenuto e la conseguen te pertinenza regionale delle attribuzioni.
Sulla base dei medesimi principi il ricorso del presidente del
consiglio deve pertanto dichiararsi fondato, avendo la provincia autonoma di Bolzano — con la legge impugnata — legiferato in materia di sviluppo della cooperazione, riservata alla compe tenza della regione, dall'art. 4, n. 9, d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 (statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), come dedotto tra i motivi d'impugnazione dello Stato (ancorché il ricorso men
zioni, nel suo preambolo, tra le norme di riferimento, i soli art.
8, 9 e 10 dello statuto).
L'accoglimento del ricorso comporta la dichiarazione di illegit timità costituzionale della legge della provincia autonoma di Bol
zano, riapprovata dal consiglio nella seduta del 26 giugno 1985, «recante interventi finanziari della provincia autonoma a salva
guardia dei livelli di occupazione». Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità
costituzionale della legge della provincia di Bolzano riapprovata dal consiglio provinciale nella seduta del 26 giugno 1985 (inter venti finanziari della provincia autonoma a salvaguardia dei livel li di occupazione).
II
Diritto. — 5. - I ricorsi indicati in epigrafe possono riunirsi
per essere decisi congiuntamente, considerate la stretta analogia e la connessione delle censure con essi dedotte.
6. - Ai fini di stabilire l'oggetto e i limiti di incidenza della 1. 27 febbraio 1985 n. 49 nella sfera delle competenze degli enti
ricorrenti, occorre precisare in via preliminare il contenuto e gli effetti della normativa con essa posta.
Già la enunciazione del titolo I (Istituzioni e funzionamento del fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della coo
perazione) è significativa nell'indicarne l'operatività nel settore
della cooperazione, confermata dal complesso normativo e dalle
singole norme che fanno leva sull'impiego delle cooperative per realizzare progetti volti a incrementare la produttività e l'occu
pazione. Del pari riferita alla materia della cooperazione è la disciplina
contenuta nel titolo II (Istituzioni e funzionamento del fondo spe ciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione), benché tale riferimento non sia reso evidente dalla enunciazione
dell'epigrafe. La normativa regola, infatti, il contenuto e le modalità del so
stegno ad interventi di «particolari» cooperative, qualificate da
propri requisiti rispetto a quelli previsti dall'art. 1: la costitu
zione degli organismi da parte di lavoratori ammessi al tratta
mento della c.i.g. oppure appartenenti a imprese in via di
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1375 PARTE PRIMA 1376
ristrutturazione o di conversione, sottoposte a procedure concor
suali ovvero, infine, licenziati per riduzione delle attività o per riduzione di personale.
Il compito affidato a queste cooperative è diretto ad elidere
o ad attenuare le conseguenze della situazione precaria delle im
prese, alle quali appartengono i lavoratori (che ne sono soci), attraverso l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle azien
de o di singoli rami di azienda o gruppi di beni, oppure mediante
iniziative imprenditoriali sostitutive (cfr. lett. b, 1° comma, art. 14). È riconosciuto alle cooperative diritto di prelazione nell'acqui
sto di queste aziende (art. 14, n. 2), mentre sono determinati l'am
montare della quota di conferimento del socio lavoratore e le
modalità di versamento di essa (art. 15) e, in deroga alla norma
tiva vigente, è prescritto che al capitale delle coperative possono
partecipare società finanziarie, anch'esse a struttura mutualistica
(art. 16). 7. Questi essendo i tratti essenziali della disciplina del titolo
II della 1. n. 49, il suo contenuto — valutato alla stregua anche
di quello del titolo I — appare caratterizzato dalla definizione
dei compiti, attribuiti alla cooperazione allo scopo di perseguire il potenziamento dell'attività produttiva, dei mezzi per realizzare
l'incremento o il mantenimento dei livelli di occupazione.
Questa funzione (di emergenza) della cooperazione è posta in
rilievo nella relazione ministeriale al disegno di legge n. 1522 pre sentato il 4 aprile 1984 (IX legislatura, camera dei deputati, Atti
parlamentari, p. 1-3); da esso affiora il fine del provvedimento, inteso a dare «sostegno e stimolo alla iniziativa imprenditoriale
cooperativa», attraverso appropriati incentivi finanziari, per su
perare le remore «di un sistema creditizio che non è in grado di offrire adeguate risposte alle particolari esigenze e alle funzio
ni della impresa cooperativa», nonostante la «proclamata oppor tunità di favorire la cooperazione (art. 45 Cost.)».
Il complesso degli elementi descritti pone in luce il particolare contributo che la 1. n. 49 affida alle cooperative, rafforzandone
e qualificandone la struttura e agevolandone l'azione soprattutto con il più facile accesso al credito.
Oggetto della legge è, in definitiva, l'impulso strutturale e fun
zionale impresso alla cooperazione per farne strumento di attua
zione di programmi economici di emergenza.
Dall'oggetto della normativa, cosi individuato, deriva la fon
datezza della censura, dedotta nel ricorso della regione, di illegit timità costituzionale della 1. n. 49 per contrasto con l'art. 4, n.
9, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670.
Tale articolo è stato invocato a fondamento della censura con
giuntamente con la dedotta violazione degli art. 1 e 2 d.p.r. 28
marzo 1975 n. 472 (norme per l'attuazione dell'anzidetto statuto
in materia di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle coo
perative). L'art. 4, n. 9, attribuisce alla potestà normativa primaria della
regione autonoma Trentino-Alto Adige la materia dello «svilup
po della cooperazione» e della «vigilanza sulle cooperative». Tale
attribuzione è definita e precisata in tutta la sua ampiezza dagli art. 1 e 2 d.p.r. n. 472 del 1975. Il primo di questi articoli indivi
dua nella regione l'ente al quale, nell'ambito del suo territorio, sono conferite «le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di cooperazione, esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di isti
tuti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale». L'art. 2
devolve alla regione «fra l'altro» la competenza ad «assumere
le iniziative e svolgere le attività dirette a promuovere e sviluppa re la cooperazione, l'educazione cooperativa ed a favorire e rea
lizzare studi e ricerche nel settore cooperativo». 8. - Alla stregua del criterio della identificazione dell'ambito
delle materie, oggetto della competenza normativa regionale, in
base al contenuto proprio di esse ed alla conseguente stretta ine
renza delle misure adottabili dalla regione (cfr. Corte cost. 7 giu
gno 1962, n. 46, Foro it., 1962, I, 1081), appare chiaro che
appartiene alla competenza primaria della regione Trentino-Alto
Adige regolare la «promozione e lo sviluppo della cooperazione»
(art. 4, n. 9, statuto; art. 2 d.p.r. n. 472 del 1975 cit.). La forza del riferimento non è attenuata dal precetto dell'art.
1, n. 2, lett. ti), della 1. n. 49, secondo il quale i finanziamenti del fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione hanno per destinatarie cooperative iscritte nei registri delle pre fetture e nello schedario generale della cooperazione, soggette al
la vigilanza del ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Foro Italiano — 1987.
Infatti il d.p.r. 28 marzo 1975 n. 472 conferma che la vigilanza
sugli enti cooperativi spetta alla regione (art. 1 e 3), la quale
provvede alla tenuta del registro di tali enti e notifica al ministero
del lavoro e della previdenza sociale le iscrizioni e le successive
variazioni, al fine dell'aggiornamento dello schedario generale. Ed è il registro regionale che sostituisce ad ogni effetto quello
prefettizio (art. 4). Né l'impostazione della 1. n. 49, né i compiti affidati da essa
alla cooperazione consentono di proiettare tale attività in una di
mensione nazionale o ultraregionale, dimensione che potrebbe le
gittimare l'intervento dello Stato (cfr. sent. n. 356 del 21 dicembre
1985). Si è già osservato (cfr. n. 6) che l'unico momento di rilevanza
nazionale rinvenibile nella legge è dato dalla facoltà delle associa
zioni nazionali, riconosciute dal ministero del lavoro, di parteci
pare alle cooperative di produzione e lavoro previste dall'art. 14
(cfr. art. 16, n. 2) attraverso la costituzione di società finanziarie; momento che non può valere a qualificare in senso nazionale la
funzione cooperativistica, dato il carattere eventuale e limitato
di tale partecipazione, che, oltre tutto, non può superare il venti
per cento del capitale appartenente alle cooperative stesse (cfr. art. 16 cit.).
9. - È priva di fondamento l'osservazione del presidente del
consiglio dei ministri, secondo il quale la competenza regionale in materia di sviluppo della cooperazione non escluderebbe l'in
tervento dello Stato per quanto attiene alla difesa del risparmio e al controllo del credito, che è funzione sua propria — deve
intendersi — anche nel momento normativo.
È preliminarmente da rilevare che in altro contestuale ricorso,
promosso dal presidente del consiglio (r. ric. n. 28 del 1985) nei
confronti della provincia di Bolzano, discusso nella stessa data
di quelli qui riuniti, lo stesso presidente del consiglio ha sostenu
to che la materia che interessa rientra nella competenza della re
gione Trentino-Alto Adige.
Comunque, in linea generale è da osservare che nell'economia
della legge il momento creditizio non si pone come oggetto quali
ficante, al punto da reclamare, per l'intensità degli specifici inte
ressi tutelati, la funzione unitaria di controllo dello Stato (cfr. sent. 9 luglio 1956, n. 16 di questa corte, id., 1956, I, 1420).
Nella 1. n. 49 le misure creditizie non assumono né valore né
dimensioni, atte a qualificare la normativa implicata, bensì' espli cano il ruolo limitato e strumentale di attuazione delle concrete
misure a sostegno delle attività cooperativistiche nei sensi già ri
levati.
È fondata, quindi, la censura d'illegittimità costituzionale degli art. 1-13, 14, 17, 20, 23 1. n. 49/85, poiché sussiste la violazione
della competenza normativa primaria della regione Trentino-Alto
Adige. 10. - Non sono fondati, invece, i ricorsi proposti contro la 1.
n. 49 del 1985 dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
È da affermare preliminarmente — risolvendo in senso positi vo il dubbio prospettato dalle ricorrenti — che la normativa del titolo I della legge è operante nel territorio di entrambe le province.
L'efficacia territoriale di atti normativi, che emanino da enti
(come le province) a dimensioni circoscritte, opera come limite
spaziale di tale competenza normativa. Riguardo alle fonti nor
mative statali è il territorio nazionale che designa l'ambito natu
rale della loro efficacia, in quanto elemento normale, nel quale tali fonti sono destinate ad operare, a meno che particolari dispo sizioni derogatorie ne circoscrivano l'efficacia soltanto ad una parte dello spazio, al quale esse sono astrattamente riferibili.
In mancanza di deroghe, non appare corretta la formulazione
dubitativa, che, come nel presente giudizio, non infrequentemen te è proposta avanti questa corte circa la possibile (o eventuale)
applicazione di leggi dello Stato soltanto a determinate parti del
suo territorio, con esclusione di altre, ad ordinamento caratteriz
zato da particolare autonomia.
Né è fondato l'argomento specifico tratto, a sostegno della tesi
territorialmente limitativa, dall'art. 19, n. 1, poiché tale norma, che fa espressa menzione delle province autonome di Trento e
di Bolzano, ha carattere procedimentale ed attuativo, giustificato da ragioni di coordinamento, attesi i vari momenti di interferen za tra le diverse agevolazioni imputabili allo Stato, alla regione ed alle predette province autonome.
Connesso con tale competenza è anche l'intervento di queste province in talune fasi dell'attività di finanziamento (cfr. art. 19, n. 3); ma siffatti specifici riferimenti, per la particolare loro ra
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
gione, confermano che — in mancanza di apposite clausole limi
tative — tutta la normativa della legge è operante nel territorio
delle province sopra indicate.
11. - Le considerazioni già svolte con riferimento all'oggetto, ai destinatari e al funzionamento della normativa consentono di
affermare che essa non invade la sfera della competenza delle
province, in materia di «incremento della produzione industriale»
(violando gli art. 3, 3° comma, 9, nn. 3 e 8, 16 dello statuto
speciale). È da escludere, poi, che la rilevata applicabilità alle province
autonome di Trento e di Bolzano comporti la illegittimità del
titolo I della legge per violazione degli art. 3, 3° comma, 8, n.
20, 9, nn. 3, 8, 16 dello statuto speciale, in quanto lesivo della
competenza provinciale in materia di turismo, di industria alber
ghiera e di commercio.
Le osservazioni svolte circa l'oggetto della legge escludono an
che che le ora ricordate materie di competenza provinciale si pon
gano, nella economia della legge stessa, come elemento
qualificante. Esse individuano soltanto momenti e attribuzioni stru
mentali rispetto al contenuto cooperativistico della normativa, in
quanto toccano settori nei quali l'attività delle cooperative è de
stinata ad esplicarsi. E ciò spiega anche l'attribuzione dei compiti «consultivi e istrut
tori» alle province autonome nell'avvio e nella valutazione delle
iniziative (art. 19, n. 3). 12. - L'affermata competenza della regione (cfr. n. 8) esclude
la fondatezza dei profili di violazione dell'art. 3, 3° comma, 9, n. 8, 15 e 78 dello statuto speciale ad opera dell'art. 19, 1° com
ma, n. 1, 1. n. 49.
Non è, poi, fondata la censura, secondo la quale il C.i.p.i.
agirebbe come organo di indirizzo e di coordinamento di interessi
locali, poiché questa autorità determina e coordina, con apposite
direttive, le modalità di attuazione della legge, avuto riferimento
ai diversi soggetti pubblici, nazionali e locali, e privati interessati.
13. - Quanto, infine, alla violazione degli art. 3, 3° comma, 15 e 78 dello statuto e delle norme di attuazione (art. 5 d.p.r. 31 luglio 1978 n. 1017), merita adesione l'argomento addotto dal
presidente del consiglio. La riduzione di 180 miliardi apportata dall'art. 20 1. n. 49 alle
disponibilità esistenti sul fondo, previsto dalla 1. 12 agosto 1977
n. 675, corrisponde agli stanziamenti di 180 miliardi complessivi, di cui agli art. 59 1. 7 agosto 1982 n. 526 e 19 1. 26 aprile 1983
n. 130, richiamati dallo stesso art. 20.
La destinazione di questi fondi concerneva interventi «a favore
di imprese cooperative di produzione e di lavoro costituite dai
lavoratori collocati in c.i.g. da imprese in crisi».
La riserva alle province autonome di Trento e di Bolzano di
una quota di tali fondi, determinata in base alle norme, di cui
si assume la violazione, presupporrebbe il mancato esercizio da
parte dello Stato del potere di variazione, ma, trattandosi di stan
ziamenti che — secondo l'affermazione del presidente del consi
glio — non erano stati impegnati, era pienamente legittima, nel
rispetto dei procedimenti prescritti, la nuova destinazione, che, oltre tutto, perseguiva finalità identiche a quella originaria.
Per questi motivi, la Corte costituzionale a) dichiara la illegitti mità costituzionale degli art. 1-14, 17, 20 e 23 1. 27 febbraio 1985
n. 49 (provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure
urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione) nella parte in
cui la disciplina in essi prevista concerne la regione Trentino-Alto
Adige; ti) dichiara non fondate le questioni di legittimità costitu
zionale della 1. 27 febbraio 1985 n. 49 predetta, in riferimento
agli art. 3, 3° comma, 8, n. 20, 9, nn. 3 e 8, 15, 16 e 78 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 (approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige) e dell'art. 5 d.p.r. 31 luglio 1978 n. 1017 (norme di attua
zione dello statuto della regione Trentino-Alto adige in materia
di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e tor
biere, commercio, fiere e mercati) sollevate dalle province di Trento
e Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.
Il Foro Italiano — 1987.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 21 dicembre 1985, n. 355
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 8 gennaio 1986, n. 1); Pres. Paladin, Rei. Roehrssen; Cavatorta c. Comune di Langhira
no; Volpe c. Giunta prov. Bologna; Romeo c. Comune di Mot
ta S. Giovanni; Montanari c. Comune di Ravenna; interv. Pres.
cons, ministri (Avv. dello Stato Carata). Ord. T.A.R. Emilia Romagna 20 ottobre 1977 (G.U. n. 121 del 1978), 24 gennaio 1979 (G.U. n. 284 del 1979); T.A.R. Calabria 7 ottobre 1980
(G.U. n. 352 del 1981); T.A.R. Emilia-Romagna 14 aprile 1983 (G.U. n. 329 del 1983).
Regione — Deleghe agli enti locali — Competenza dei comitati
regionali chiamati a esercitare le funzioni delegate — Questio ne infondata di costituzionalità (Cost., art. 125; 1. 22 luglio 1975 n. 382, norme sull'ordinamento regionale e sulla organiz zazione della p.a., art. 4).
Espropriazione per pubblico interesse — Indennità — Commisu
razione al valore agricolo — Questione infondata di costituzio
nalità (Cost., art. 42; 1. 22 ottobre 1971 n. 865, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla
espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 18 aprile 1962 n. 167, 29
settembre 1964 n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e con
venzionata, art. 16; 1. 28 gennaio 1977 n. 10, norme per la
edificabilità dei suoli, art. 14). Regione — Deleghe agli enti locali — Designazione da parte della
regione degli organi chiamati ad esercitare le funzioni delegate — Questione di costituzionalità — Restituzione degli atti al giu dice «a quo» (Cost., art. 117, 118, 128; 1. reg. Emilia-Romagna 24 marzo 1975 n. 18, riordinamento delle funzioni amministra
tive e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia re
sidenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o
delegate alla regione ai sensi della 1. 22 ottobre 1971 n. 865
ed al d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8. Deleghe in materia di espro
priazione per pubblica utilità art. 8; 1. reg. Emilia-Romagna 13 febbraio 1978 n. 5, modifica della 1. reg. 24 marzo 1987
n. 18, art. 3).
Espropriazione per pubblico interesse — Dichiarazione di pubbli ca utilità — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art.
42; 1. 22 ottobre 1971 n. 865, art. 11).
Espropriazione per pubblico interesse — Determinazione dell'in
dennità — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art.
3; 1. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 19).
Regione — Espropriazione per pubblica utilità — Delega ai co
muni delle relative funzioni — Questione manifestamente in
fondata di costituzionalità (Cost., art. 3; 1. reg. Emilia-Romagna 24 marzo 1975 n. 18, art. 9; 1. reg. Emilia-Romagna 13 gen naio 1978 n. 5, art. 3).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, I. 22 luglio 1975 n. 382, nella parte in cui attribuisce ai comitati
regionali di controllo il compito di controllare le deliberazioni adottate dalla provincia, dai comuni e dagli enti locali anche
nella materia ad essi delegata dalle regioni, in riferimento al
l'art. 125, 1° comma, Cost. (1) È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.
16, 1° e 3° comma, l. 22 ottobre 1971 n. 865 e 14, 4° comma, l. 28 gennaio 1977 n. 10, nella parte in cui prevedono che per le aree esterne ai centri abitati l'indennità di espropriazione sia
commisurata al valore agricolo medio del precedente anno so
lare corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area di espro
priazione, in riferimento all'art. 42, 3° comma, Cost. (2)
(1-6) I. - Con l'affermazione del principio riassunto nella seconda mas sima la riportata sentenza esclude l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, 1° e 3° comma, 1. 22 ottobre 1971 n. 865 e dell'art. 14, 4° comma, 1. 28 gennaio 1977 n. 10 confermando che, malgrado la apparente portata del dispositivo della sent. n. 5 del 1980 (Foro it., 1980, I, 273 con nota di richiami e osservazioni di C. M. Barone), la corte non reputa in con trasto con la Costituzione i criteri di indennizzo disposti dalle norme im
pugnate, purché intese nel senso che si riferiscono ad aree che «abbiano
effettivamente destinazione agricola». A tal fine la corte richiama la in
terpretazione della sent. n. 5 del 1980 propugnata da essa stessa con la
sent. n. 231 del 30 luglio 1984 e da Cass., sez. un., 24 ottobre 1984, n. 5401 (per ambedue, con ulteriori richiami, id., 1985, I, 46 con note di F. Pietrosanti, Indennità di esproprio e criteri di determinazione: ti
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