sentenza 1° marzo 1995, n. 70 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 8 marzo n. 10); Pres.Casavola, Est. Mirabelli; Regione Toscana (Avv. Predieri) c. Pres. cons. ministri (Avv. delloStato Sacchetto). Conflitto di attribuzioniSource: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 4 (APRILE 1995), pp. 1101/1102-1103/1104Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188713 .
Accessed: 25/06/2014 01:24
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 195.78.108.40 on Wed, 25 Jun 2014 01:24:36 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 1° marzo 1995, n. 70
(Gazzetta ufficiale, 1" serie speciale, 8 marzo n. 10); Pres.
Casavola, Est. Mirabelli; Regione Toscana (Aw. Predieri) c. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Sacchetto). Conflit to di attribuzioni.
Antichità e belle arti — Edifici di interesse storico-artistico —
Interventi di manutenzione straordinaria — Programmazione
ed esecuzione — Regolamentazione del procedimento — Com
petenza statale (Cost., art. 97, 117; 1.1° giugno 1939 n. 1089, tutela delle cose di interesse artistico o storico, art. 1, 6, 14,
15; 1. 21 dicembre 1961 n. 1552, disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico, art. 2, 3; 1. 14
marzo 1968 n. 292, disposizioni sulla competenza del ministe
ro dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico, art. 1; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, attua
zione della delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n. 382, art. 48; 1. 23 agosto 1988 n. 400, disciplina dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del consiglio dei mi
nistri, art. 17; 1. 24 dicembre 1993 n. 537, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, art. 2, 12;
d.p.r. 22 aprile 1994 n. 368, regolamento recante semplifica zione del procedimento di programmazione ed esecuzione di
interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse
storico-artistico, art. 1, 2).
Spetta allo Stato il potere, esercitato con d.p.r. 22 aprile 1994
n. 368, di regolamentare la programmazione e l'esecuzione
di interventi di manutenzione straordinaria di edifici di inte
resse storico-artistico, anche non statali, di proprietà di enti
pubblici o di privati. (1)
(1) Il d.p.r. 22 aprile 1994 n. 368, oggetto del conflitto di attribuzio
ni sollevato dalla regione Toscana (ric. 17 agosto 1994, n. 29, G.U., 1" s.s., 12 ottobre 1994, n. 42), costituisce uno dei regolamenti emanati
in attuazione dell'art. 2 1. 24 dicembre 1993 n. 537, nel quadro della
delegificazione disciplinata dall'art. 17, 2° comma, 1. 23 agosto 1988
n. 400. Il d.p.r. 368/94, con significativa innovazione rispetto alla previgente
1. 14 marzo 1968 n. 292, attribuisce al ministero per i beni culturali
e ambientali l'esclusiva competenza per i lavori di restauro e manuten
zione straordinaria su beni immobili, di proprietà dello Stato, d'interes
se architettonico, archeologico, artistico e storico. Secondo la disciplina
previgente il ministero dei lavori pubblici poteva provvedere, assumen
dosene il relativo onere, a «lavori di natura statica e strutturale, di
manutenzione straordinaria, di restauro ed impianto di apparecchiature tecniche» di edifici (statali e non statali) tutelati dalla 1. 1° giugno 1939
n. 1089, o adibiti a sede di musei, biblioteche, archivi, a meno che
gli interventi non rivestissero un prevalente carattere tecnico-artistico.
Il regolamento tende a ricondurre su un unico piano la programma zione degli interventi, aventi ad oggetto tanto beni statali che non stata
li, alla cui realizzazione il ministero dovrebbe provvedere o concorrere.
Per i beni non statali, infatti, il soprintendente individua quelli che ne
cessitano di restauro e manutenzione straordinaria, redigendo relazione
tecnica che viene notificata al proprietario, possessore o detentore, e, successivamente alla presentazione del progetto da parte di questi, ap
prova il progetto con eventuali modifiche, notificandolo al sindaco, che
può esprimere parere non vincolante. Se i lavori non vengono iniziati
(o, se gli interessati dichiarano di non potervi far fronte), il soprinten dente predispone perizia tecnica per l'assunzione dell'onere finanziario, totale o parziale, a carico dello Stato: in tal caso l'immobile deve rima
nere aperto al pubblico con modalità concordate con gli interessati.
Tale disciplina è stata denunciata in contrasto con le competenze re
gionali consacrate nell'art. 117 Cost., e confermate dall'art. 12 1. 537/93.
Secondo il ricorso che ha sollevato il conflitto, sotto il primo profilo si verifica, oltre che la consueta interferenza con la materia urbanistica,
la possibilità che oggetto dell'intervento siano musei e biblioteche di
interesse locale; sotto il secondo profilo, non trattandosi di semplice trasferimento di fondi, ma di competenze, sono da intendere trasferiti
alle regioni tutti gli interventi (compresi manutenzione straordinaria e
restauro) che comportano spese per immobili delle regioni e di altri
soggetti su cui le regioni esercitano vigilanza e controllo, assoggettati al vincolo della 1. 1089/39. L'ingerenza, infine, di un organo ministe
riale periferico, abilitato ad interventi di manutenzione del patrimonio
edilizio, anche non statale, altererebbe l'ordine costituzionale delle com
petenze, in contrasto con i criteri di buona amministrazione di cui al
l'art. 97 Cost. Il principio fondamentale da cui muove la giurisprudenza costituzio
nale in materia di beni culturali (da ultimo, Corte cost. 25 luglio 1994,
n. 339, Foro it., 1994, I, 2305, con nota di richiami; per alcune consi
derazioni critiche — occasionate dalla precedente Corte cost. 10 giugno
Il Foro Italiano — 1995.
Diritto. — 1. - Il conflitto di attribuzione proposto dalla re
gione Toscana concerne il regolamento che disciplina il procedi mento di programmazione ed esecuzione di interventi di manu
tenzione straordinaria su edifici di interesse storico-artistico, adot
tato con d.p.r. 22 aprile 1994 n. 368.
Il regolamento — autorizzato dall'art. 2 1. 24 dicembre 1993
n. 537 nel quadro della delegificazione prevista dall'art. 17, 2°
comma, 1. 23 agosto 1988 n. 400 — disciplina gli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di immobili appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico.
Gli interventi possono avere ad oggetto beni non solo statali,
ma anche di proprietà di enti pubblici o di privati, sottoposti alle disposizioni della legge di tutela delle cose d'interesse arti
stico e storico (1. 1° giugno 1939 n. 1089). La ricorrente ritiene che l'estensione dell'ambito di applica
zione del regolamento, che comprende anche gli immobili non
statali (art. 1 d.p.r. n. 368 del 1994), e le procedure previste
per gli interventi, incentrate sul potere di un organo periferico del ministero per i beni culturali ed ambientali di individuare
gli immobili e determinare gli interventi necessari per garantire la loro conservazione, di ingiungere la redazione e di approvare il progetto esecutivo (art. 2), invadano competenze costituzio
nalmente riservate alla regione dall'art. 117 Cost, e ad essa tra
sferite con l'art. 12 1. n. 537 del 1993.
Quest'ultima disposizione, attribuendo alle regioni i fondi del ministero dei lavori pubblici destinati alle spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico (capitolo 8701), avrebbe trasferito le relative competenze. Gli interventi di con
servazione edilizia, inoltre, rientrerebbero nella materia edilizia
ed urbanistica, rimessa alla competenza regionale. 2. - Il regolamento denunciato come invasivo si inserisce nel
1993, n. 277, id., 1993, I, 2397, con nota di richiami — v. Clemente
di San Luca, Il restauro dei beni culturali tra competenza tecnica e autonomia locale, in Regioni, 1994, 535, e Petrocelli Huebler, Quale
politica per i beni culturali, in Dir. eccles., 1994, I, 179. In generale,
sugli interventi manutentivi del patrimonio storico artistico, Cozzuto
Quadri, Problematiche giuridiche nel restauro e recupero funzionale del patrimonio storico-artistico, in Dir. e giur., 1990, 299; Breganze, 11 restauro degli edifici vincolati: nuove prospettive anche alla luce del
l'esperienza veneta, in Riv. giur. urbanistica, 1991, III, 71) è quello
per cui in attesa del trasferimento o della delega alle regioni (come prean nuncia l'art. 48 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 fissando, peraltro, il termi
ne del 31 dicembre 1979), la competenza per la tutela del patrimonio storico-artistico appartiene allo Stato: in particolare — e si tratta del
l'applicazione operata nella pronuncia in epigrafe — quando si tratti
di assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento degli im
mobili. Il profilo della interferenza con la materia «urbanistica», è superato
con argomentazioni analoghe a quelle sviluppate dalla Consulta in ma
teria di tutela del paesaggio (del quale, peraltro, si afferma la necessità
di tutela integrata come valore primario: Corte cost. 27 giugno 1986, nn. 151, 152, 153, Foro it., 1986, I, 2689, con nota di Cozzuto Qua
dri): le competenze differenziate dello Stato e delle regioni, qualora incidano sugli stessi immobili, perseguono la tutela di interessi pubblici diversi e complementari, in nome della cooperazione tra le ammini
strazioni.
L'appartenenza della materia «musei e biblioteche d'interesse locale»
alle regioni, e la possibilità che gli immobili che ospitano le raccolte
siano essi stessi vincolanti ex lege 1089/39, non induce la Corte costitu
zionale a svolgere specifiche argomentazioni, sembrando implicito che
la conservazione del bene, costituente materia del regolamento appro vato con d.p.r. 368/94, riguarda gli aspetti strutturali del museo e della
biblioteca come contenitore culturale laddove la materia «musei e bi
blioteche d'interesse locale» sembra concernere le relative entità cultu
rali come universitates degli oggetti che ne fanno parte.
Riguardo al preteso trasferimento di competenze, connesso all'attri
buzione alle regioni dei fondi in precedenza spettanti al ministero dei
lavori pubblici per restauro e manutenzione degli immobili non statali
d'interesse storico-artistico, si ripropone oggi la convergenza, funziona
le alla tutela dei beni culturali, delle competenze attribuite al ministero
dei beni culturali (per l'aspetto monumentale) e di quelle già attribuite
al ministero dei lavori pubblici (per l'aspetto statico-strutturale) dalla
1. 14 marzo 1968 n. 292 (abrogata dall'art. 5 d.p.r. 368/94). L'attribu
zione alle regioni degli stanziamenti di bilancio iscritti al capitolo 8701,
dunque, non vale ad escludere o assorbire le diverse competenze del
ministero per i beni culturali, «anche ove implichi trasferimento delle
relative competenze». La proposizione, espressa dalla corte in forma
concessiva, sembra invece da affermare come postulato, posto che l'art.
12 1. 537/93 stabilisce esplicitamente che «gli interventi finanziati con
gli stanziamenti del bilancio dello Stato di cui agli allegati ... si inten
This content downloaded from 195.78.108.40 on Wed, 25 Jun 2014 01:24:36 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
1103 PARTE PRIMA 1104
contesto di un assetto di competenze delle diverse amministra
zioni dello Stato in relazione ad interventi su edifici, in ordine
ai quali si manifesta la coesistenza di una molteplicità di inte ressi pubblici.
Il sistema delineato dalla disciplina normativa preesistente con
feriva al ministero dei lavori pubblici — nella prospettiva del mantenimento funzionale degli immobili e della competenza tec
nica dell'amministrazione chiamata a provvedervi — la cura e
l'onere finanziario per lavori di natura statica e strutturale, di
restauro e di impianto delle apparecchiature tecniche, in edifici
statali e non statali di interesse storico-artistico soggetti alla 1.
n. 1089 del 1939. Rimaneva tuttavia salvaguardata la competen za dei soprintendenti ai monumenti o alle antichità per la tutela
dei caratteri monumentali degli edifici (art. 1, 2° comma, 1.
14 marzo 1968 n. 292). Non mancava tuttavia una diversa e coesistente disciplina di
retta a consentire la tutela dei beni, preservandone la conserva
zione e l'integrità, in ragione esclusivamente dell'interesse cul turale da essi espresso. In connessione con la facoltà attribuita al ministero per i beni culturali ed ambientali di provvedere di
rettamente alle opere necessarie per assicurare la conservazione
ed impedire il deterioramento delle cose di interesse artistico
e storico, anche di proprietà privata (art. 14 e 15 1. n. 1089
del 1939), la 1. 21 dicembre 1961 n. 1552 ha disciplinato le mo dalità degli interventi, prevedendo che per opere di particolare interesse la spesa possa essere posta definitivamente, in tutto
o in parte, a carico dello Stato. In tal caso gli immobili di pro
prietà privata restano accessibili al pubblico secondo modalità
fissate con apposite convenzioni.
È chiara la diversa caratterizzazione degli interventi attribuiti alla competenza del ministero dei lavori pubblici rispetto a quelli
propri del ministero per i beni culturali ed ambientali, anche
se le due distinte finalità possono parzialmente sovrapporsi e
concorrere in ragione della loro insistenza sui medesimi beni.
L'attribuzione alle regioni dei fondi in precedenza attribuiti al ministero dei lavori pubblici per la manutenzione straordina ria ed il restauro di immobili non statali di interesse artistico 0 storico, anche ove implichi trasferimento delle relative com
petenze, non vale ad escludere o ad assorbire le diverse e distin
te competenze del ministero per i beni culturali ed ambientali, dirette ad assicurare la conservazione e ad impedire il deteriora
mento delle cose di interesse artistico e storico, anche mediante 1 necessari interventi di restauro e di manutenzione straordina
ria degli immobili che presentano tale interesse. Ed è questa la prospettiva nella quale muove il regolamento n. 368 del 1994, che riguarda espressamente «la necessità di interventi volti a
garantire la conservazione» del bene (art. 2), circoscrivendo co
si nell'ambito della cura di tale interesse le opere rimesse alla residua competenza statale.
Per quanto riguarda le attribuzioni regionali nell'ampia acce
zione della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, l'am
dono di competenza regionale». Tanto che la deliberazione 13 ottobre 1994 della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (G.U. n. 279 del 29 novembre 1994) fissa i criteri direttivi ai sensi della norma citata, «in materia di trasferimento alle re
gioni degli interventi sugli immobili del patrimonio storico-artistico di cui alla 1. 292/68». Riguardo al provvedimento da ultimo citato, tutta via, non può non suscitare perplessità che il testo ignori del tutto il d.p.r. 368/94, e dunque le residue competenze statali (come si è detto, concer nenti gli aspetti tecnico-artistici della conservazione dei beni immobili d'interesse culturale). Anzi, a proposito del criterio n. 4, attinente ai pro grammi regionali degli interventi da effettuare, si stabilisce che «fino al l'emanazione di specifica disciplina regionale, valgono in materia le di
sposizioni recate dalla 1. 292/68», ovvero dal testo normativo espressa mente abrogato dall'art. 5 d.p.r. 368/84, «intendendosi in ogni caso le
espressioni 'ministro' e 'soprintendente' sostituite con l'espressione 're
gioni o province" autonome'» e che i programmi vengono trasmessi al ministero per i beni culturali (senza che nel prosieguo della deliberazione si specifichi l'ulteriore attività di quest'ultimo), mentre, a quanto è dato di comprendere dal testo del già citato d.p.r. 368/94 (spec. art. 2) e dalla successione di esso alla 1. 292/68 (come risulta, del resto, dalla stessa motivazione della sentenza in epigrafe), il soprintendente — sia pure «an che dietro richiesta o segnalazione degli interessati» — ha proprio l'ini ziativa nella promozione del procedimento per gli interventi di restauro e manutenzione. Sarebbe lecito auspicare un maggior coordinamento della normazione attuati va con le leggi ed i regolamenti, specie in sede di or
ganismi aventi la funzione di accelerare, armonizzare e semplificare, le procedure che interessano le diverse amministrazioni. [S. Benini]
Il Foro Italiano — 1995.
bito delle relative competenze avrebbe dovuto essere stabilito
da apposita legge, prevista dall'art. 48 d.p.r. 24 luglio 1977 n.
616, sicché «in attesa della preannunciata normativa di trasferi
mento o di delega, nella quale dovrebbero essere definite le di
verse competenze e il loro congiunto operare per la tutela e
l'incremento di valori culturali, la situazione normativa è carat terizzata dall'attribuzione allo Stato dei poteri inerenti alla pro tezione del patrimonio storico e artistico della nazione» (senten ze n. 339 del 1994, Foro it., 1994, I, 2305; n. 277 del 1993, id., 1993, I, 2397, e n. 921 del 1988, id., Rep. 1988, voce Anti chità, nn. 10, 11).
Non si può pertanto ritenere esclusa la competenza dello Sta to a prescrivere le opere di restauro o di manutenzione straordi
naria o a provvedere direttamente ad esse, quando siano neces
sarie per assicurare la conservazione ed impedire il deteriora
mento degli immobili di rilevante interesse artistico e storico, tanto più se chi potrebbe provvedervi, o vi sia altrimenti tenu
to, non vi adempia. 3. - La specifica finalità degli interventi di competenza del
ministero per i beni culturali ed ambientali, cosi chiarita, vale
a circoscrivere il contenuto degli interventi, ristretti alla necessi
tà di conservare ed impedire il deterioramento delle cose di inte
resse artistico e storico. Risulta quindi escluso il contrasto con
le competenze regionali, che permangono intoccate in materia urbanistica e per gli interventi diretti al recupero funzionale del
patrimonio edilizio esistente, anche mediante opere di manuten
zione straordinaria degli immobili. Le competenze statali e re
gionali sono differenziate nella cura di interessi pubblici diversi
e complementari. Quando esse incidano sugli stessi immobili, la cura dei due interessi richiede, secondo principi generali, la
cooperazione tra amministrazioni diverse, che è sempre necessa
ria quando vi sia concorso di competenze. Il ricorso non è pertanto fondato.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che spetta allo Stato il potere di programmazione ed esecuzione di inter venti di manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico
artistico, esercitato con il d.p.r. 22 aprile 1994 n. 368.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 24 febbraio 1995, n. 55 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 1° marzo 1995, n.
9); Pres. Casa vol a, Est. Vari; Soc. Finpad c. Min. finanze. Ord. Trib. Venezia 24 marzo 1994 (G.U., la s.s., n. 26 del
1994).
Lotto, lotterìa e concorsi a premi — Contenzioso — Principio del «solve et repete» — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 24, 113; r.d.l. 19 ottobre 1938 n. 1933, riforma delle leggi sul lotto pubblico, art. 60).
È illegittimo, per violazione degli art. 3, 24 e 113 Cost., l'art.
60, 2° comma, r.d.l. 19 ottobre 1938 n. 1933, nella parte in cui prevede l'inammissibilità del ricorso all'autorità giudi ziaria contro la liquidazione della tassa per i concorsi e le
operazioni a premio che non sia stato preceduto dal paga mento della tassa stessa. (1)
(1) A distanza di oltre trent'anni dalla «storica» Corte cost. 31 mar zo 1961, n. 21, Foro it., 1961, I, 561, che, avendo ritenuto lesiva dei precetti costituzionali la regola del solve et repete in materia tributaria, dichiarò l'illegittimità dell'art. 6, 2° comma, 1. 20 marzo 1865 n. 2248, ali. E (del medesimo principio hanno fatto applicazione Corte cost. 22 dicembre 1969, n. 157, id., 1970, I, 386, e 1884, con nota di E. Simonetto, che ha dichiarato l'illegittimità degli art. 117 e 118 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, nella parte in cui stabilivano che i funzionari delle cancellerie giudiziarie non potessero rilasciare copie o estratti di sentenze non registrate ed i giudici emettere sentenze, decreti o altri
This content downloaded from 195.78.108.40 on Wed, 25 Jun 2014 01:24:36 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions