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sentenza 10 gennaio 1997, n. 3 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 15 gennaio 1997, n. 3); Pres....

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sentenza 10 gennaio 1997, n. 3 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 15 gennaio 1997, n. 3); Pres. Granata, Est. Guizzi; imp. Barbagrigia; interv. Pres. cons. ministri. Pret. Ascoli Piceno 17 gennaio 1996 (G.U., 1 a s.s., n. 12 del 1996) Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 1 (GENNAIO 1997), pp. 1/2-3/4 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23191275 . Accessed: 28/06/2014 08:26 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.37 on Sat, 28 Jun 2014 08:26:17 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 10 gennaio 1997, n. 3 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 15 gennaio 1997, n. 3);Pres. Granata, Est. Guizzi; imp. Barbagrigia; interv. Pres. cons. ministri. Pret. Ascoli Piceno 17gennaio 1996 (G.U., 1 a s.s., n. 12 del 1996)Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 1 (GENNAIO 1997), pp. 1/2-3/4Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191275 .

Accessed: 28/06/2014 08:26

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Anno CXXII Roma, 1997 Volume CXX

IL FORO

ITALIANO

PARTE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 10 gennaio 1997, n. 3

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 15 gennaio 1997, n. 3); Pres. Granata, Est. Guizzi; imp. Barbagrigia; interv. Pres.

cons, ministri. Pret. Ascoli Piceno 17 gennaio 1996 (G.U., la s.s., n. 12 del 1996).

CORTE COSTITUZIONALE;

Circolazione stradale — Patente di guida — Guida di veicolo

per il quale è richiesta patente diversa — Sanzione penale — Incostituzionalità (Cost., art. 3; d.leg. 30 aprile 1992 n.

285, nuovo codice della strada, art. 116).

È incostituzionale l'art. 116, 13° comma, d.leg. 285/92, nuovo

codice della strada, nella parte in cui punisce con sanzione

penale colui che, munito di patente di categoria B, C o D,

guida un veicolo per il quale è richiesta patente di categoria A. (1)

Diritto. — 1. - Viene riproposta all'esame della corte, in rife

rimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituziona

le dell'art. 116, 13° comma, del codice della strada, di cui al

d.leg. n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede una sanzione

penale in luogo dell'originaria sanzione amministrativa stabilita

per tutte le altre ipotesi similari. La fattispecie in esame è quella della guida di un motoveicolo, con cilindrata superiore a 125

centimetri cubici e potenza superiore a 11 cavalli, da parte di

persona munita della patente di categoria B e non invece di

(1) Nell'affrontare, un anno e mezzo addietro, identica questione (Cor te cost. 16 giugno 1995, n. 246, Foro it., Rep. 1995, voce Circolazione

stradale, n. 141), i giudici della Consulta avevano fatto uso estensivo

di self-restraint pur denunziando il 'pasticciaccio' con cui, in sede di

frettoloso adeguamento interno alla disciplina della patente comunita

ria, si era sottoposto a sanzione penale chi, in possesso di patente B, C o D, guidi motociclette di cilindrata superiore a 125 centimetri cubici

e potenza maggiore di 11 cavalli, per le quali è richiesta la patente A (mentre per ogni altra ipotesi di circolazione alla guida di veicolo

per il quale è prescritta abilitazione diversa da quella posseduta si era

optato per la depenalizzazione); pur denunziando, dicevamo, l'abnor

mità della disposizione, la corte aveva dichiarato inammissibile la que stione di legittimità costituzionale, nel segno del rispetto della 'provin cia del legislatore', libero — se lo avesse ritenuto opportuno — di eli

minare la disparità di trattamento mercé una scelta di inasprimento del

regime ascross the board. In altre parole, la sentenza costituiva esempli ficazione paradigmatica della ricera di forme di decisione quanto più

li. Foro Itai.jano — 1997 — Parte ì-\.

quella prescritta, la A, giusta gli art. 3 e 5 del decreto 8 agosto 1994 del ministero dei trasporti e della navigazione — che ha

recepito la direttiva del consiglio n. 91/439/Cee del 29 luglio

1991, concernente le patenti di guida — emanato ai sensi del

l'art. 229 del codice della strada e dell'art. 406 del regolamento di esecuzione di esso (d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495).

La denunciata disparità di trattamento si configurerebbe in

relazione alla previsione della sanzione amministrativa stabilita

dall'art. 125, 3° comma, del codice della strada, per l'ipotesi che il medesimo titolare di patente B guidi un qualsiasi autovei

colo per il quale sia richiesta una patente di categoria superiore o diversa (in proposito il pretore rimettente fa l'esempio della

conduzione d'un autosnodato). 2. - Questa corte ha già affrontato la medesima questione

con la sentenza n. 246 del 1995 (Foro it., Rep. 1995, voce Cir

colazione stradale, n. 141) dando conto della complessa vicenda

legislativa, nazionale e comunitaria, che ha portato all'attuale

disciplina, caratterizzata dalla sanzione amministrativa (art. 125,

commi 3 e 5) per tutte le ipotesi di circolazione alla guida di

un autoveicolo diverso da quello per il quale è stata rilasciata

la patente posseduta (categoria B, C o D) e dalla sanzione pena le (art. 116, 13° comma) per l'ipotesi di guida di motoveicoli

con cilindrata superiore a 125 centimetri cubici e di potenza

superiore a 11 cavalli, giusta quanto dispone l'art. 5 del citato

d.m. 8 agosto 1994. Sulla base della rilevata sproporzione, la

elastiche e tali da non creare vuoti legislativi», spesso risoltasi in

«interventi suscettibili di lasciare spazi per l'opera del parlamento, anziché giungere alla immediata dichiarazione di incostituzionalità»:

si mira così ad innescare una logica procedimentale di navette, artico

lata in moniti, conseguenti iniziative parlamentari (ovvero omissioni), ulteriori decisioni, «secondo un pendolo discontinuo prolungato nel

tempo, per il quale lo stesso decorso del tempo può portare alla

maturazione di nuove dichiarazioni di incostituzionalità» (C. Tuccia

relli, Le istituzioni a due marce: Corte costituzionale e parlamento tra sentenze poco seguite e seguito poco sentito, in Quaderni costitu

zionali, 1996, 293, 311). Tutto secondo copione, dunque. Salvo il

fatto che dialogare con chi non si cura di rispondere è, più ancora

che difficile, frustrante. Di qui, dalla constatazione della neghittosità di un legislatore disattento sin quasi all'indifferenza sembrerebbe deri

vare la brusca accelerazione impressa, con l'odierna pronunzia, ad

una prassi che, di regola, prevede scansioni temporali assai più diste

se. [R. Pardolesi]

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PARTE PRIMA

corte aveva invitato il legislatore a scegliere per le situazioni

analoghe un unico tipo di previsione sanzionatoria.

3. - Va ricordato che in origine il legislatore aveva stabilito

per tutte le fattispecie l'applicazione d'una sanzione ammini

strativa, ma in seguito all'adeguamento del codice della strada

alla disciplina della patente comunitaria (1. 16 marzo 1988

n. Ili) aveva inopinatamente differenziato il comportamento

illecito, qui esaminato, discriminandolo in peius con la previ sione della sanzione penale.

La corte ha già osservato, e non può non ribadire in questa

sede, che tale differenziazione è palesemente arbitraria, perché

punisce un comportamento, che non è certo di maggiore gra vità, con una sanzione più severa (arresto congiunto con l'am

menda) che si applica a chi non abbia conseguito alcuna abili

tazione alla guida o che gli sia stata revocata, o non rinnova

ta, per mancanza dei requisiti previsti dal codice.

4. - Essendo rimasta invariata la situazione normativa no

nostante l'invito rivolto dalla corte al legislatore con la sen

tenza n. 246 del 1995, il 13° comma dell'art. 116 del codice

della strada, di cui al d.leg. n. 285 del 1992, va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui pu nisce con la sanzione penale colui che — munito di patente di categoria B, C o D — guida un veicolo per il quale è

richiesta patente di categoria A.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 116, 13° comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), nella parte in cui

punisce con la sanzione penale, colui che, munito di patente di categoria B, C o D, guida un veicolo per il quale è richie

sta patente di categoria A.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 30 dicembre 1996, n. 430 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 15 gennaio 1997, n. 4); Pres. Granata, Est. Mirabelli; Regione siciliana (Aw. Torre, Castaldi) c. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato

Braguglia).

Concessioni governative (tassa sulle) — Tassa sulla partita Iva — Tassa riscossa nella regione siciliana — Spettanza di quota del gettito allo Stato — Questione infondata di costituzionali tà (R.d.leg. 15 maggio 1946 n. 455, statuto della regione sici

liana, art. 36; d.p.r. 26 luglio 1965 n. 1074, norme di attua zione dello statuto della regione siciliana in materia finanzia

ria, art. 2; 1. 28 dicembre 1995 n. 549, misure di razionalizza zione della finanza pubblica, art. 3).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

3, commi 143, 146 e 241, l. 28 dicembre 1995 n. 549, nella

parte in cui attribuisce allo Stato anche il gettito della tassa di concessione governativa sulla partita Iva, in precedenza de voluto alla regione siciliana per la parte riscossa nel suo terri

torio, proposta da tale ente in riferimento all'art. 36 del suo statuto speciale approvato con r.d.leg. 15 maggio 1946 n. 455 ed all'art. 2 delle relative norme di attuazione in materia fi nanziaria approvate con d.p.r. 26 luglio 1965 n. 1074. (1)

(1-2) Mentre con la sentenza n. 430 la Corte costituzionale ritiene infondato il dubbio di costituzionalità proposto dalla regione siciliana in relazione alle disposizioni della 1. 28 dicembre 1995 n. 549 sul rilievo dell'erroneità del presupposto interpretativo dal quale muove, con la

Il Foro Italiano — 1997.

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 30 dicembre 1996, n.

429 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 15 gennaio 1997, n. 4); Pres. Granata, Est. Mirabelli; Regione siciliana (Avv. Torre, Castaldi) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato

Braguglia). Conflitto di attribuzioni.

Concessioni governative (tassa sulle) — Tassa sulla partita Iva — Tassa riscossa nella regione siciliana — Spettanza di quota del gettito allo Stato — Esclusione (R.d.leg. 15 maggio 1946

n. 455, art. 36; d.p.r. 26 luglio 1965 n. 1074, art. 2; 1. 28

dicembre 1995 n. 549, art. 3).

Non spetta allo Stato, e, per esso, al ministero delle finanze, disporre il versamento alle tesorerie provinciali dello Stato del

cinquanta per cento dei proventi delle tasse di concessione

governativa sulla partita Iva riscosse nell'ambito del territorio della regione siciliana; va di conseguenza annullata la nota 15 gennaio 1996, prot. n. 11/4/126/96 con la quale il ministe ro delle finanze ha impartito disposizioni relative alte modali tà di riscossione della tassa annuale di concessione governati va sulla partita Iva, stabilendo che il cinquanta per cento del le somme riscosse in Sicilia siano versate alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e la restante parte all'uffi cio provinciale della cassa regionale siciliana. (2)

I

1. - La questione di legittimità costituzionale investe l'art. 3 1. 28 dicembre 1995 n. 549 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui, destinando all'erario le entrate derivanti da disposizioni dello stesso articolo, per con correre alla copertura di oneri del debito pubblico ed al riequili brio del bilancio (comma 241), comprenderebbe, secondo l'ap plicazione data dal ministero delle finanze, anche il cinquanta per cento delle entrate derivanti dalla tassa di concessione go vernativa per la partita Iva, per la quale sono stabilite nuove modalità di pagamento (comma 143) con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996 (comma 146).

La regione siciliana ritiene che le disposizioni denunciate, se

interpretate in conformità della applicazione data dal ministero delle finanze, sarebbero in contrasto con l'art. 36 dello statuto

coeva sentenza n. 429 accoglie invece il ricorso con cui il medesimo ente denunciava come invasiva delle proprie attribuzioni la nota del ministero delle finanze (dipartimento delle entrate — direzione centrale per la riscossione) 15 gennaio 1996, n. II/4/126/96, Corriere trib., 1996, 516, con la quale veniva attribuito alle casse erariali il cinquanta per cento del gettito della tassa di concessione governativa sulla partita Iva (istituita, nella duplice forma, di tassa per l'attribuzione e di tassa an nuale, dal d.l. 2 marzo 1989 n. 69, convertito con modificazioni nella 1. 27 aprile 1989 n. 154) riscossa nel suo territorio.

Ad avviso della Consulta, la circostanza che l'ari. 3, comma 241, 1. 549/95 disponga che le entrate derivanti dall'applicazione di norme dello stesso articolo (commi 82 ss.) siano destinate all'erario e concor rano alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico e per la realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzio ne degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria non è sufficiente ad integrare la condizione prevista dallo statuto regio nale siciliano (r.d. leg. 15 maggio 1946 n. 455, convertito in 1. cost. 26 febbraio 1948 n. 2) e dalle relative norme di attuazione in materia finanziaria (approvate con d.p.r. 26 luglio 1965 n. 1074) perché, con riferimento al gettito della tassa sulla partita Iva, possa derogarsi al principio della riserva a favore della regione siciliana delle entrate tribu taria erariali riscosse nel suo ambito territoriale. Alla previsione della destinazione del gettito alla copertura di oneri diretti a soddisfare fina lità dello Stato non si accompagna infatti l'ulteriore ed indefettibile requisito della «novità dell'entrata», non potendo essere considerato quello in questione un tributo di «nuova istituzione», né, allo stesso tempo, risulta modificato il suo ammontare originario.

Sulla illegittimità costituzionale della attribuzione all'erario di quote del gettito riscosso nella regione siciliana al di fuori delle ipotesi di cui alle norme statutarie, cfr. Corte cost. 7 aprile 1994, n. 127, Foro it., 1994, I, 1306, che ha escluso che lo Stato, in sede di disciplina delle modalità di riscossione tramite delega agli uffici postali, nel terri torio della regione siciliana, dell'imposta sul patrimonio netto delle im prese dovuto dalle società di persone, potesse disporre l'acquisizione del 87,40% del gettito della stessa (in termini analoghi, ma con riferi mento alle somme riscosse mediante delega alle aziende di credito, v. Corte cost. 23 novembre 1993 n. 411, id., 1993, I, 3211).

Sulla tassa di concessione governativa sulla partita Iva, v. G. Ma rongiu, La tassa sulla partita Iva, in Dir. e pratica trib., 1989, 75.

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