sentenza 10 marzo 1983, n. 47 (Gazzetta ufficiale 16 marzo 1983, n. 74); Pres. Elia, Rel.Bucciarelli Ducci; Province di Trento e Bolzano (Avv. G. Guarino) c. Pres. cons. ministri (Avv.dello Stato Azzariti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 11 (NOVEMBRE 1983), pp. 2671/2672-2673/2674Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175412 .
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2671 PARTE PRIMA 2672
3.1. - Il provvedimento legislativo del Friuli-Venezia Giulia
(disegno di legge n. 424 bis, approvato il 24 giugno 1978 « speciale finanziamento dell'art. 39 1. reg. 6 settembre 1974 n. 47
e successive modifiche ed integrazioni ed assegnazione di un
contributo una tantum per i lavoratori delle autolinee ») prevede
l'approvazione in favore di aziende concessionarie di servizi
pubblici di linea extra-urbani, di contributi regionali per un
ammontare di 1.500 milioni al fine di far fronte ai maggiori introiti derivanti nell'anno 1978 dall'applicazione integrale dei
benefici economici e normativi previsti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri e dalle nuove tabelle
d'inquadramento, di cui all'art. 1 1. 1° febbraio 1978 n. 30;
prevede altresì, a favore delle stesse aziende beneficiarie, l'eroga zione della somma forfettaria di lire 600.000, comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dei datori di lavoro di
ciascun dipendente per il periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1977 (art. 2). Gli oneri suddetti ammontano rispettivamente a
1.500 milioni (art. 1) ed a 575 milioni (art. 2) ed hanno, è detto nella legge, carattere di anticipazione di pari quota dell'assegna zione dello Stato alla regione sul fondo nazionale trasporti. Conseguentemente, si contempla l'istituzione degli appositi capito li, da un canto nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio
finanziario 1978, dall'altro nelle corrispettive voci dello stato di
previsione dell'entrata.
L'avvocatura dello Stato reputa gli indicati mezzi di copertura « non preesistenti né di sicura previsione », in quanto, essa
afferma, il fondo nazionale dei trasporti, la cui istituzione è
prevista dall'art. 9 quater 1. 17 marzo 1977 n. 62, che ha
convertito con modificazioni il d.l. 17 gennaio 1977 n. 2, non è
stato ancora di fatto costituito, né di esso sono state stabilite
destinazione e dotazione. Senonché, le previsioni dell'impugnato
disegno sono state rivedute dal legislatore del Friuli-Venezia
Giulia con la successiva 1. reg. 22 novembre 1978 n. 84, che reca
altre e diverse norme quanto alla contestata copertura delle
spese. Dispone, invero, l'art. 3 di tale legge che all'onere com
plessivo di 2.075 milioni si fa fronte con la maggior entrata di
pari importo accertata sul capitolo 404 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del
bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene
elevato di 2.075 milioni per l'esercizio 1978. La spesa complessiva conseguente all'approvazione della legge — è poi disposto — ha
bensì' carattere di anticipazione, ma nei confronti delle « future
assegnazioni dello Stato a favore della regione per finalità analo
ghe », per modo che, riguardo a detta spesa, trova applicazione il 4° comma dell'art. 11 1. reg. 19 aprile 1976 n. 12 «norme finanziarie e di contabilità regionale ». Per questo verso, si fa
riferimento alla facoltà riconosciuta alla regione, qualora abbia
erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato per uno scopo determinato, di compensare tali mag
giori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo, nell'eserci
zio immediatamente successivo. L'anzidetta nuova legge regionale non è stata impugnata dallo Stato e modifica quella oggetto del
ricorso in esame proprio sotto i profili investiti dalle censure ivi
formulate. È quindi venuta meno la materia del contendere.
3.II. - La conclusione testé raggiunta s'impone, per altro verso, in relazione alla controversia concernente la legge siciliana, ap
provata il 3 agosto 1979 (« provvidenze per i sali potassici ») ed
impugnata dal commissario dello Stato per i motivi riferiti in
narrativa: la quale risulta successivamente promulgata dal presi dente regionale (1. 14 settembre 1979 n. 213) e pubblicata nella
Gazzetta ufficiale della regione (n. 41 del 15 settembre 1979), con
l'esclusione, però, delle disposizioni gravate da impugnazione. Come la corte ha in precedenti pronunzie spiegato (sent. n.
142/81, Foro it., Rep. 1982, voce Sicilia, n. 88; n. 13/83, id.,
1983, I, 1556), l'atto promulgativo, com'è qui congegnato, non
può ricondursi alla speciale facoltà — spettante secondo statuto
al presidente della regione siciliana — di porre in vigore le leggi, nei confronti delle quali lo Stato abbia prodotto ricorso. In
pendenza del giudizio, la promulgazione deve ubbidire all'esigen za che l'atto di cui si attesta l'avvenuta perfezione e ogni singola statuizione in esso posta, ancorché colpita da censura, acquistino,
precisamente, la stessa iniziale efficacia (cfr. sent. 13/83,
cit.) : nella specie, l'organo della promulgazione ha invece
esplicato il potere che ad esso compete, con riguardo a qual siasi legge regionale, fuori dagli estremi che debbono ricorre
re perché possa sussistere la materia del contendere avanti la
corte. Dell'impugnativa proposta dallo Stato il presidente regiona le ha, infatti, tenuto conto al solo fine di scindere le disposizioni censurate rispetto alle rimanenti altre della legge promulgata: ciò
nell'evidente presupposto che solo il residuo testo — quello indenne dai rilievi del commissario dello Stato — fosse assistito
dal titolo, che ne giustificava l'entrata in vigore. L'esercizio del
potere qui attribuito all'organo esecutivo si è, peraltro, esaurito
nell'atto, che tale organo ha già emesso in ordine alla legge dedotta in controversia. Le disposizioni impugnate sono cosi state
espunte dal testo vigente una volta per tutte, senza che sussista la possibilità di una loro successiva ed autonoma promulgazione. Ciò basta — sotto il profilo al quale l'indagine della corte
andava in questa sede limitata — per concludere che nel caso in
esame soccorrono i sopra ricordati precedenti giurisprudenziali. Deve quindi pronunziarsi la cessazione della materia del conten
dere.
Per questi motivi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale: a) della 1. della regione Umbria 10 aprile 1975, riapprovata il 23
gennaio 1976; b) della 1. della regione Campania 17 dicembre
1975, riapprovata il 26 febbraio 1976; c) della 1. regione Valle d'Aosta 28 gennaio 1977, riapprovata il 31 marzo 1977; 2) dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai ricorsi
proposti dal presidente del consiglio nei confronti della legge della regione Friuli-Venezia Giulia e dal commissario dello Stato
in ordine agli art. 1 e 4 del disegno di legge approvato dall'as
semblea regionale siciliana, di cui in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 10 marzo 1983, n. 47
(Gazzetta ufficiale 16 marzo 1983, n. 74); Pres. Elia, Rei.
Bucciarelli Ducei; Province di Trento e Bolzano (Aw. G. Guarino) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Az
zariti).
Trentino-Alto Adige — Province di Trento e Bolzano — Trasferi
mento alle regioni degli istituti zooprofìlattici sperimentali —
Questioni inammissibili di costituzionalità (D.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 8, 9, 16; 1. 23 dicembre
1975 n. 745, trasferimento di funzioni statali alle regioni e
norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali).
È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse delle
province di Trento e di Bolzano ricorrenti, la questione di
legittimità costituzionale della l. 23 dicembre 1975 n. 745, recante « trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme
di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti
zooprofilattici sperimentati », in riferimento agli art. 8, n. 21, 9, n. 10, e 16 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670. (1)
(1) La corte desume la carenza sopravvenuta di interesse dal fatto che successivamente alla proposizione del ricorso le due province autonome avevano stipulato una convenzione con le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia per la gestione dell'Istituto zooprofilattico inter regionale delle Venezie con sede a 'Padova, previsto dalla legge statale n. 745/75 impugnata; ed avevano, in esecuzione della medesima legge statale, in particolare dell'ult. comma dell'art. 1, recepito con apposita legge tale accordo, con il quale erano stati disciplinati gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari dell'istituto ed inoltre autorizzate le rispettive giunte provinciali a partecipare all'organizzazione e ge stione dell'istituto. In definitiva, le province, dopo aver proposto il ricorso, avrebbero dato, secondo la corte, sostanziale esecuzione alla normativa dello Stato oggetto dell'impugnazione.
La desunzione della corte è criticata da V. Cocozza, Una corretta applicazione della carenza sopravvenuta di interessi nel giudizio in via d'azione?, in Le regioni, 1983, 748.
Altrettanto criticabile l'uso della medesima categoria della sopravve nuta carenza di interesse nella sent. 28 febbraio 1983, n. 37, Foro it. 1983, I, 1791, con nota di richiami ed osservazioni di G. Volpe, commentata da Bartole, in Le regioni, 1983, 741.
Per l'analisi della giurisprudenza costituzionale in tema di interesse a ricorrere nei giudizi in via di azione, Esposito, L'interesse a ricorrere nei ricorsi contro le leggi, in Giur. costit., 1960, 647; Bartole, Considerazioni sulla giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di interesse a ricorrere nei giudizi in via d'azione, id., 1965, 1664; Id., Nuove riflessioni sull'interesse a ricorrere nei giudizi in via principale sulla legittimità delle leggi, id., 1974, 540; Ridola, Impu gnativa diretta delle leggi statali e sindacato della Corte costituzionale, id., 1975, 3342; Mezzanotte, Giudizi in via di azione, termini per ricorrere ed autoritarietà della legge statale, id., 1976, 230; Cerri, Considerazioni preliminari sull'interesse ad agire nei giudizi innanzi alla Corte costituzionale, id., 1977, 689; G. Volpe, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, 1981, 363, sub art. 134-139.
Sugli istituti zooprofìlattici sperimentali, con particolare attenzione all'ordinamento interregionale di essi, Domenichelli, Verso un diritto interregionale: la legge sugli istituti zoo profilattici sperimentali, in Le regioni, 1976, 68; Id., Norme, accordi e leggi nella disciplina interre gionale degli istituti zooprofìlattici sperimentali, id., 1980, 600.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Diritto. — 1. - Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono stati
istituiti con 1. 23 giugno 1970 n. 503. Tali enti, in tutto dieci e
quasi tutti a carattere interregionale, hanno il compito di studiare
e prevenire le malattie del bestiame, nonché di assistere gli allevatori sotto il profilo veterinario, potendo anche essere auto
rizzati dal ministero della sanità alla produzione e distribuzione
di medicamenti per gli animali.
La legge istitutiva è stata successivamente modificata dalla 1.
11 marzo 1974 n. 101, per quanto riguarda l'organizzazione degli istituti, la composizione degli organi di amministrazione, il trat
tamento del personale, il funzionamento e l'ambito territoriale dei
singoli istituti.
Con la legge impugnata, n. 745 del 1975, le funzioni ammini
strative già di competenza statale, ai sensi della precedente
normativa, sono state trasferite alle regioni (art. 1), conservando
allo Stato il potere di « promuovere e sviluppare le iniziative
sanitarie necessarie per l'intero territorio nazionale e fissare le
direttive tecniche di attuazione di piani nazionali di profilassi per la difesa e la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali è per il controllo degli alimenti di origine animale » (art.
2). Al ministro della sanità, inoltre, è stata riservata la facoltà di
incaricare uno o più istituti zooprofìlattici della preparazione e
distribuzione dei prodotti occorrenti per l'esercizio delle misure
di polizia veterinaria e per l'esecuzione dei piani nazionali di
risanamento o anche della attuazione di particolari piani profilat tici nell'ambito delle competenze statali.
La ristrutturazione e la gestione degli istituti sono invece
affidate alla legislazione regionale, destinata a fissarne le attribu
zioni, nonché la composizione, la nomina e la durata delle
cariche, ecc. (art. 1), stabilendo inoltre le modalità per la gestio ne comune degli istituti a dimensione interregionale (ult. comma
dell'art. 1).
Un'apposita norma della legge impugnata (art. 12) equipara,
infine, alle regioni le province autonome di Trento e Bolzano, interessate alla gestione dell'istituto zooprofilattico delle Venezie, la cui competenza territoriale si estende infatti oltre alla regione Veneto, al Friuli-Venezia Giulia e al Trentino-Alto Adige.
2. - La questione che viene sottoposta all'esame della corte è
se tale normativa, che consente al governo di dare direttive e di
conferire incarichi agli istituti e detta principi da osservare
nell'organizzazione degli istituti stessi e del loro personale, non
violi la sfera di competenza legislativa primaria delle due provin ce autonome, in contrasto con gli art. 8, n. 21, 9, n. 10, e 16 dello
statuto speciale di autonomia delle due province (d.p.r. 670/72).
La questione è inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse delle province ricorrenti alla sua soluzione da parte della corte.
Premesso che la legge viene impugnata nel suo insieme e che
anche quando ne vengono denunciati alcuni articoli particolari, tale denuncia tende soprattutto a motivare l'impugnativa globale della legge, occorre ricordare, che l'istituto zooprofilattico che
riguarda le due province ricorrenti ha dimensione ultraregionale e
interessa tutto il territorio delle tre Venezie.
Le province ricorrenti sono addivenute, successivamente alla
proposizione dei ricorsi, alla stipula di una convenzione per la
ristrutturazione e la gestione dell'istituto interregionale che ha
sede in Padova, convenzione intervenuta fra tutti gli enti interes
sati, e quindi, oltre alle due province, la regione Veneto e la
regione Friuli-Venezia Giulia.
Tale accordo regola minutamente l'organizzazione, il funziona
mento ed il finanziamento dell'istituto ed è stato reso operante, in esecuzione della legge impugnata ed in particolare dell'ult.
comma dell'art. 1, con due leggi regionali e due leggi provinciali di recepimento emanate rispettivamente dalle due regioni interes
sate e dalle province autonome.
Per queste ultime, in particolare, i rispettivi consigli provinciali
hanno autorizzato le giunte a partecipare all'organizzazione e
gestione dell'istituto con le leggi provinciali n. 15 del 29 dicem
bre 1979 per la provincia di Trento e n. 6 del 25 febbraio 1980
per la provincia di Bolzano.
Dall'accordo cui hanno aderito le province e dalla emanazione
di una apposita legge provinciale in applicazione dell'ult. comma
dell'art. 1 1. n. 745/75, emerge chiaramente ch'esse non hanno
più alcun interesse alla soluzione della questione sollevata con i
ricorsi del 1976.
Per questi motivi, dichiara inammissibile la questione di legit
timità costituzionale della 1. 23 dicembre 1975 n. 745 (trasferi
mento alle regioni degli istituti zooprofilattici sperimentali) pro
posta con i ricorsi nn. 5 e 6/76 dalle province autonome di
Trento e Bolzano.
Il Foro Italiano — 1983 — Parte /-172.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 1° febbraio 1983, n.
15 (Gazzetta ufficiale 9 febbraio 1983, n. 39); Pres. Elia, Rei.
Maccarone; Ferlini c. Aerhotel Executive; Soc. idroelettrica
Liri c. Cicchetti (Avv. Irti); Lo Cicero c. Soc. conceria Gaie
ra; interv. Pres. cons, ministri {Avv. dello Stato Angelini
Rota). Ord. Pret. Milano 10 gennaio 1976 (Gazz. uff. 28 apri le 1976, n. 112); Trib. Avezzano 6 ottobre 1976 (id. 6 aprile 1977, n. 94); Pret. Legnano 31 gennaio 1978 (id. 8 giugno 1978, n. 158).
Lavoro (rapporto) — Prestatore di lavoro già titolare di pensio ne di vecchiaia al momento della costituzione del rapporto di
lavoro — Prestatore di lavoro che consegue il diritto a pensione in costanza del rapporto di lavoro — Licenziamento — Di
sparità di trattamento — Questione infondata di costituziona
lità (Cost., art. 3, 4; 1. 15 luglio 1966 n. 604, norme sui licen
ziamenti individuali, art. 11). Lavoro (rapporto) — Prestatore di lavoro che ha maturato il
diritto alla pensione di vecchiaia — Prestatore di lavoro titola
re di pensione per servizio prestato allo Stato o ad altro ente
pubblico i— Licenziamento — (Disparità di trattamento — Que
stione inammissibile di costituzionalità '(Cost., art. 3; 1. 15 lu
glio 1966 n. 604, art. 11). Lavoro (rapporto) — 'Prestatore di lavoro pensionato per vec
chiaia — Prestatore di lavoro non pensionato per vecchiaia —
Licenziamento — Forma scritta — Disparità di trattamento —
Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 35; 1. 15
luglio 1966 n. 604, art. 2, 11).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, 1" comma, l. 15 luglio 1966 n. 604, nella parte in cui consente
il licenziamento ad nutum non solo del prestatore di lavoro
che consegue il diritto a pensione nel corso del rapporto di
lavoro, ma anche di quello già pensionato per vecchiaia al
momento della costituzione di tale rapporto, in riferimento agli art. 3 e 4 Cost. (1)
È inammissibile, per insufficiente motivazione della ordinanza di
rimessione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, 1° comma, l. 15 luglio 1966 n. 604, nella parte in cui consente
il licenziamento ad nutum del prestatore di lavoro che abbia
maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, ma non di quello che sia titolare di pensione per servizio prestato allo Stato o
ad altro ente pubblico, in riferimento all'art. 3 Cost. (2) È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,
1" comma, l. 15 luglio 1966 n. 604, nella parte in cui consente
l'esclusione della forma scritta per il licenziamento del lavora
tore pensionato per vecchiaia, in deroga a quanto disposto come regola generale dall'art. 2 della citata legge, in riferimen to agli art. 3 e 35 Cost. (3)
(1-3) Le ordinanze di rimessione Pret. Milano 10 gennaio 1976, Trib. Avezzano 6 ottobre 1976 e Pret. Legnano 31 gennaio 1978 sono massimate rispettivamente in Foro it., 1976, I, 1430; 1977, I, 1322; 1978, 1, 2370.
Corte cost. 14 luglio 1971, n. 174, id., 1971, I, 2465, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, 1° comma, 1. 15 luglio 1966 n. 604 nella parte in cui esclude l'applicabilità degli art. 2 e 5 della stessa legge nei riguardi dei prestatori di lavoro che, senza essere
pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla
pensione di vecchiaia, abbiano superato il 65° anno di età. Cass. 8 gennaio 1977, n. 58, id., Rep. 1977, voce Lavoro (rapporto),
n. 1029, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legitti mità costituzionale sollevata, per contrasto con gli art. 3 e 37 Cost., nei confronti dell'art. 11 1. n. 604/66, sotto il profilo che questa norma, consentendo il licenziamento, senza i limiti previsti dai prece denti articoli della stessa legge, di lavoratori in possesso dei requisiti per la maturazione della pensione di vecchiaia, comporta, in relazione al più basso limite di età per il pensionamento della donna, che
questa possa essere licenziata quando non abbia ancora potuto rag giungere il massimo della pensione che, invece, l'uomo, collocato a
riposo in età superiore, normalmente consegue; invero, la suddetta norma prescinde del tutto dalla sussistenza del requisito del massimo della pensione, il quale, per effetto della concreta consistenza dell'an zianità contributiva, come può non essere raggiunto dall'uomo al
compimento dell'età pensionabile, può, viceversa, essere realizzato dalla
donna, per effetto del compimento di quarant'anni della cennata anzianità.
Successivamente Cass., ord. 9 giugno 1983, n. 490, id., 1983, I, 1568, con nota di richiami, ha dichiarato non manifestamente infondata la que stione di legittimità costituzionale dell'art. 11, 1° comma, 1. 15 luglio 1966 n. 604, nella parte in cui, prima dell'entrata in vigore della 1. 903
del 1977, consentiva il licenziamento ad nutum delle lavoratrici aventi
diritto, ex art. 9 r.d.I. n. 636 del 1939, a pensione anticipatamente rispetto all'uomo, in riferimento all'art. 3, 1° comma, Cost.
L'affermazione che il diritto a pensione rappresenta per il lavoratore
anziano una sufficiente ed obiettiva ragione di esclusione dalla garan zia di stabilità dell'impiego, indipendentemente dalla circostanza che
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