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sentenza 10 marzo 1983, n. 47 (Gazzetta ufficiale 16 marzo 1983, n. 74); Pres. Elia, Rel....

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sentenza 10 marzo 1983, n. 47 (Gazzetta ufficiale 16 marzo 1983, n. 74); Pres. Elia, Rel. Bucciarelli Ducci; Province di Trento e Bolzano (Avv. G. Guarino) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Azzariti) Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 11 (NOVEMBRE 1983), pp. 2671/2672-2673/2674 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23175412 . Accessed: 25/06/2014 06:51 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.96 on Wed, 25 Jun 2014 06:51:55 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 10 marzo 1983, n. 47 (Gazzetta ufficiale 16 marzo 1983, n. 74); Pres. Elia, Rel. Bucciarelli Ducci; Province di Trento e Bolzano (Avv. G. Guarino) c. Pres. cons. ministri

sentenza 10 marzo 1983, n. 47 (Gazzetta ufficiale 16 marzo 1983, n. 74); Pres. Elia, Rel.Bucciarelli Ducci; Province di Trento e Bolzano (Avv. G. Guarino) c. Pres. cons. ministri (Avv.dello Stato Azzariti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 11 (NOVEMBRE 1983), pp. 2671/2672-2673/2674Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175412 .

Accessed: 25/06/2014 06:51

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2671 PARTE PRIMA 2672

3.1. - Il provvedimento legislativo del Friuli-Venezia Giulia

(disegno di legge n. 424 bis, approvato il 24 giugno 1978 « speciale finanziamento dell'art. 39 1. reg. 6 settembre 1974 n. 47

e successive modifiche ed integrazioni ed assegnazione di un

contributo una tantum per i lavoratori delle autolinee ») prevede

l'approvazione in favore di aziende concessionarie di servizi

pubblici di linea extra-urbani, di contributi regionali per un

ammontare di 1.500 milioni al fine di far fronte ai maggiori introiti derivanti nell'anno 1978 dall'applicazione integrale dei

benefici economici e normativi previsti dal contratto collettivo

nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri e dalle nuove tabelle

d'inquadramento, di cui all'art. 1 1. 1° febbraio 1978 n. 30;

prevede altresì, a favore delle stesse aziende beneficiarie, l'eroga zione della somma forfettaria di lire 600.000, comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dei datori di lavoro di

ciascun dipendente per il periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1977 (art. 2). Gli oneri suddetti ammontano rispettivamente a

1.500 milioni (art. 1) ed a 575 milioni (art. 2) ed hanno, è detto nella legge, carattere di anticipazione di pari quota dell'assegna zione dello Stato alla regione sul fondo nazionale trasporti. Conseguentemente, si contempla l'istituzione degli appositi capito li, da un canto nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio

finanziario 1978, dall'altro nelle corrispettive voci dello stato di

previsione dell'entrata.

L'avvocatura dello Stato reputa gli indicati mezzi di copertura « non preesistenti né di sicura previsione », in quanto, essa

afferma, il fondo nazionale dei trasporti, la cui istituzione è

prevista dall'art. 9 quater 1. 17 marzo 1977 n. 62, che ha

convertito con modificazioni il d.l. 17 gennaio 1977 n. 2, non è

stato ancora di fatto costituito, né di esso sono state stabilite

destinazione e dotazione. Senonché, le previsioni dell'impugnato

disegno sono state rivedute dal legislatore del Friuli-Venezia

Giulia con la successiva 1. reg. 22 novembre 1978 n. 84, che reca

altre e diverse norme quanto alla contestata copertura delle

spese. Dispone, invero, l'art. 3 di tale legge che all'onere com

plessivo di 2.075 milioni si fa fronte con la maggior entrata di

pari importo accertata sul capitolo 404 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del

bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene

elevato di 2.075 milioni per l'esercizio 1978. La spesa complessiva conseguente all'approvazione della legge — è poi disposto — ha

bensì' carattere di anticipazione, ma nei confronti delle « future

assegnazioni dello Stato a favore della regione per finalità analo

ghe », per modo che, riguardo a detta spesa, trova applicazione il 4° comma dell'art. 11 1. reg. 19 aprile 1976 n. 12 «norme finanziarie e di contabilità regionale ». Per questo verso, si fa

riferimento alla facoltà riconosciuta alla regione, qualora abbia

erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato per uno scopo determinato, di compensare tali mag

giori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo, nell'eserci

zio immediatamente successivo. L'anzidetta nuova legge regionale non è stata impugnata dallo Stato e modifica quella oggetto del

ricorso in esame proprio sotto i profili investiti dalle censure ivi

formulate. È quindi venuta meno la materia del contendere.

3.II. - La conclusione testé raggiunta s'impone, per altro verso, in relazione alla controversia concernente la legge siciliana, ap

provata il 3 agosto 1979 (« provvidenze per i sali potassici ») ed

impugnata dal commissario dello Stato per i motivi riferiti in

narrativa: la quale risulta successivamente promulgata dal presi dente regionale (1. 14 settembre 1979 n. 213) e pubblicata nella

Gazzetta ufficiale della regione (n. 41 del 15 settembre 1979), con

l'esclusione, però, delle disposizioni gravate da impugnazione. Come la corte ha in precedenti pronunzie spiegato (sent. n.

142/81, Foro it., Rep. 1982, voce Sicilia, n. 88; n. 13/83, id.,

1983, I, 1556), l'atto promulgativo, com'è qui congegnato, non

può ricondursi alla speciale facoltà — spettante secondo statuto

al presidente della regione siciliana — di porre in vigore le leggi, nei confronti delle quali lo Stato abbia prodotto ricorso. In

pendenza del giudizio, la promulgazione deve ubbidire all'esigen za che l'atto di cui si attesta l'avvenuta perfezione e ogni singola statuizione in esso posta, ancorché colpita da censura, acquistino,

precisamente, la stessa iniziale efficacia (cfr. sent. 13/83,

cit.) : nella specie, l'organo della promulgazione ha invece

esplicato il potere che ad esso compete, con riguardo a qual siasi legge regionale, fuori dagli estremi che debbono ricorre

re perché possa sussistere la materia del contendere avanti la

corte. Dell'impugnativa proposta dallo Stato il presidente regiona le ha, infatti, tenuto conto al solo fine di scindere le disposizioni censurate rispetto alle rimanenti altre della legge promulgata: ciò

nell'evidente presupposto che solo il residuo testo — quello indenne dai rilievi del commissario dello Stato — fosse assistito

dal titolo, che ne giustificava l'entrata in vigore. L'esercizio del

potere qui attribuito all'organo esecutivo si è, peraltro, esaurito

nell'atto, che tale organo ha già emesso in ordine alla legge dedotta in controversia. Le disposizioni impugnate sono cosi state

espunte dal testo vigente una volta per tutte, senza che sussista la possibilità di una loro successiva ed autonoma promulgazione. Ciò basta — sotto il profilo al quale l'indagine della corte

andava in questa sede limitata — per concludere che nel caso in

esame soccorrono i sopra ricordati precedenti giurisprudenziali. Deve quindi pronunziarsi la cessazione della materia del conten

dere.

Per questi motivi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale: a) della 1. della regione Umbria 10 aprile 1975, riapprovata il 23

gennaio 1976; b) della 1. della regione Campania 17 dicembre

1975, riapprovata il 26 febbraio 1976; c) della 1. regione Valle d'Aosta 28 gennaio 1977, riapprovata il 31 marzo 1977; 2) dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai ricorsi

proposti dal presidente del consiglio nei confronti della legge della regione Friuli-Venezia Giulia e dal commissario dello Stato

in ordine agli art. 1 e 4 del disegno di legge approvato dall'as

semblea regionale siciliana, di cui in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 10 marzo 1983, n. 47

(Gazzetta ufficiale 16 marzo 1983, n. 74); Pres. Elia, Rei.

Bucciarelli Ducei; Province di Trento e Bolzano (Aw. G. Guarino) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Az

zariti).

Trentino-Alto Adige — Province di Trento e Bolzano — Trasferi

mento alle regioni degli istituti zooprofìlattici sperimentali —

Questioni inammissibili di costituzionalità (D.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 8, 9, 16; 1. 23 dicembre

1975 n. 745, trasferimento di funzioni statali alle regioni e

norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali).

È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse delle

province di Trento e di Bolzano ricorrenti, la questione di

legittimità costituzionale della l. 23 dicembre 1975 n. 745, recante « trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme

di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti

zooprofilattici sperimentati », in riferimento agli art. 8, n. 21, 9, n. 10, e 16 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670. (1)

(1) La corte desume la carenza sopravvenuta di interesse dal fatto che successivamente alla proposizione del ricorso le due province autonome avevano stipulato una convenzione con le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia per la gestione dell'Istituto zooprofilattico inter regionale delle Venezie con sede a 'Padova, previsto dalla legge statale n. 745/75 impugnata; ed avevano, in esecuzione della medesima legge statale, in particolare dell'ult. comma dell'art. 1, recepito con apposita legge tale accordo, con il quale erano stati disciplinati gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari dell'istituto ed inoltre autorizzate le rispettive giunte provinciali a partecipare all'organizzazione e ge stione dell'istituto. In definitiva, le province, dopo aver proposto il ricorso, avrebbero dato, secondo la corte, sostanziale esecuzione alla normativa dello Stato oggetto dell'impugnazione.

La desunzione della corte è criticata da V. Cocozza, Una corretta applicazione della carenza sopravvenuta di interessi nel giudizio in via d'azione?, in Le regioni, 1983, 748.

Altrettanto criticabile l'uso della medesima categoria della sopravve nuta carenza di interesse nella sent. 28 febbraio 1983, n. 37, Foro it. 1983, I, 1791, con nota di richiami ed osservazioni di G. Volpe, commentata da Bartole, in Le regioni, 1983, 741.

Per l'analisi della giurisprudenza costituzionale in tema di interesse a ricorrere nei giudizi in via di azione, Esposito, L'interesse a ricorrere nei ricorsi contro le leggi, in Giur. costit., 1960, 647; Bartole, Considerazioni sulla giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di interesse a ricorrere nei giudizi in via d'azione, id., 1965, 1664; Id., Nuove riflessioni sull'interesse a ricorrere nei giudizi in via principale sulla legittimità delle leggi, id., 1974, 540; Ridola, Impu gnativa diretta delle leggi statali e sindacato della Corte costituzionale, id., 1975, 3342; Mezzanotte, Giudizi in via di azione, termini per ricorrere ed autoritarietà della legge statale, id., 1976, 230; Cerri, Considerazioni preliminari sull'interesse ad agire nei giudizi innanzi alla Corte costituzionale, id., 1977, 689; G. Volpe, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, 1981, 363, sub art. 134-139.

Sugli istituti zooprofìlattici sperimentali, con particolare attenzione all'ordinamento interregionale di essi, Domenichelli, Verso un diritto interregionale: la legge sugli istituti zoo profilattici sperimentali, in Le regioni, 1976, 68; Id., Norme, accordi e leggi nella disciplina interre gionale degli istituti zooprofìlattici sperimentali, id., 1980, 600.

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Page 3: sentenza 10 marzo 1983, n. 47 (Gazzetta ufficiale 16 marzo 1983, n. 74); Pres. Elia, Rel. Bucciarelli Ducci; Province di Trento e Bolzano (Avv. G. Guarino) c. Pres. cons. ministri

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Diritto. — 1. - Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono stati

istituiti con 1. 23 giugno 1970 n. 503. Tali enti, in tutto dieci e

quasi tutti a carattere interregionale, hanno il compito di studiare

e prevenire le malattie del bestiame, nonché di assistere gli allevatori sotto il profilo veterinario, potendo anche essere auto

rizzati dal ministero della sanità alla produzione e distribuzione

di medicamenti per gli animali.

La legge istitutiva è stata successivamente modificata dalla 1.

11 marzo 1974 n. 101, per quanto riguarda l'organizzazione degli istituti, la composizione degli organi di amministrazione, il trat

tamento del personale, il funzionamento e l'ambito territoriale dei

singoli istituti.

Con la legge impugnata, n. 745 del 1975, le funzioni ammini

strative già di competenza statale, ai sensi della precedente

normativa, sono state trasferite alle regioni (art. 1), conservando

allo Stato il potere di « promuovere e sviluppare le iniziative

sanitarie necessarie per l'intero territorio nazionale e fissare le

direttive tecniche di attuazione di piani nazionali di profilassi per la difesa e la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali è per il controllo degli alimenti di origine animale » (art.

2). Al ministro della sanità, inoltre, è stata riservata la facoltà di

incaricare uno o più istituti zooprofìlattici della preparazione e

distribuzione dei prodotti occorrenti per l'esercizio delle misure

di polizia veterinaria e per l'esecuzione dei piani nazionali di

risanamento o anche della attuazione di particolari piani profilat tici nell'ambito delle competenze statali.

La ristrutturazione e la gestione degli istituti sono invece

affidate alla legislazione regionale, destinata a fissarne le attribu

zioni, nonché la composizione, la nomina e la durata delle

cariche, ecc. (art. 1), stabilendo inoltre le modalità per la gestio ne comune degli istituti a dimensione interregionale (ult. comma

dell'art. 1).

Un'apposita norma della legge impugnata (art. 12) equipara,

infine, alle regioni le province autonome di Trento e Bolzano, interessate alla gestione dell'istituto zooprofilattico delle Venezie, la cui competenza territoriale si estende infatti oltre alla regione Veneto, al Friuli-Venezia Giulia e al Trentino-Alto Adige.

2. - La questione che viene sottoposta all'esame della corte è

se tale normativa, che consente al governo di dare direttive e di

conferire incarichi agli istituti e detta principi da osservare

nell'organizzazione degli istituti stessi e del loro personale, non

violi la sfera di competenza legislativa primaria delle due provin ce autonome, in contrasto con gli art. 8, n. 21, 9, n. 10, e 16 dello

statuto speciale di autonomia delle due province (d.p.r. 670/72).

La questione è inammissibile per sopravvenuta carenza di

interesse delle province ricorrenti alla sua soluzione da parte della corte.

Premesso che la legge viene impugnata nel suo insieme e che

anche quando ne vengono denunciati alcuni articoli particolari, tale denuncia tende soprattutto a motivare l'impugnativa globale della legge, occorre ricordare, che l'istituto zooprofilattico che

riguarda le due province ricorrenti ha dimensione ultraregionale e

interessa tutto il territorio delle tre Venezie.

Le province ricorrenti sono addivenute, successivamente alla

proposizione dei ricorsi, alla stipula di una convenzione per la

ristrutturazione e la gestione dell'istituto interregionale che ha

sede in Padova, convenzione intervenuta fra tutti gli enti interes

sati, e quindi, oltre alle due province, la regione Veneto e la

regione Friuli-Venezia Giulia.

Tale accordo regola minutamente l'organizzazione, il funziona

mento ed il finanziamento dell'istituto ed è stato reso operante, in esecuzione della legge impugnata ed in particolare dell'ult.

comma dell'art. 1, con due leggi regionali e due leggi provinciali di recepimento emanate rispettivamente dalle due regioni interes

sate e dalle province autonome.

Per queste ultime, in particolare, i rispettivi consigli provinciali

hanno autorizzato le giunte a partecipare all'organizzazione e

gestione dell'istituto con le leggi provinciali n. 15 del 29 dicem

bre 1979 per la provincia di Trento e n. 6 del 25 febbraio 1980

per la provincia di Bolzano.

Dall'accordo cui hanno aderito le province e dalla emanazione

di una apposita legge provinciale in applicazione dell'ult. comma

dell'art. 1 1. n. 745/75, emerge chiaramente ch'esse non hanno

più alcun interesse alla soluzione della questione sollevata con i

ricorsi del 1976.

Per questi motivi, dichiara inammissibile la questione di legit

timità costituzionale della 1. 23 dicembre 1975 n. 745 (trasferi

mento alle regioni degli istituti zooprofilattici sperimentali) pro

posta con i ricorsi nn. 5 e 6/76 dalle province autonome di

Trento e Bolzano.

Il Foro Italiano — 1983 — Parte /-172.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 1° febbraio 1983, n.

15 (Gazzetta ufficiale 9 febbraio 1983, n. 39); Pres. Elia, Rei.

Maccarone; Ferlini c. Aerhotel Executive; Soc. idroelettrica

Liri c. Cicchetti (Avv. Irti); Lo Cicero c. Soc. conceria Gaie

ra; interv. Pres. cons, ministri {Avv. dello Stato Angelini

Rota). Ord. Pret. Milano 10 gennaio 1976 (Gazz. uff. 28 apri le 1976, n. 112); Trib. Avezzano 6 ottobre 1976 (id. 6 aprile 1977, n. 94); Pret. Legnano 31 gennaio 1978 (id. 8 giugno 1978, n. 158).

Lavoro (rapporto) — Prestatore di lavoro già titolare di pensio ne di vecchiaia al momento della costituzione del rapporto di

lavoro — Prestatore di lavoro che consegue il diritto a pensione in costanza del rapporto di lavoro — Licenziamento — Di

sparità di trattamento — Questione infondata di costituziona

lità (Cost., art. 3, 4; 1. 15 luglio 1966 n. 604, norme sui licen

ziamenti individuali, art. 11). Lavoro (rapporto) — Prestatore di lavoro che ha maturato il

diritto alla pensione di vecchiaia — Prestatore di lavoro titola

re di pensione per servizio prestato allo Stato o ad altro ente

pubblico i— Licenziamento — (Disparità di trattamento — Que

stione inammissibile di costituzionalità '(Cost., art. 3; 1. 15 lu

glio 1966 n. 604, art. 11). Lavoro (rapporto) — 'Prestatore di lavoro pensionato per vec

chiaia — Prestatore di lavoro non pensionato per vecchiaia —

Licenziamento — Forma scritta — Disparità di trattamento —

Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 35; 1. 15

luglio 1966 n. 604, art. 2, 11).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, 1" comma, l. 15 luglio 1966 n. 604, nella parte in cui consente

il licenziamento ad nutum non solo del prestatore di lavoro

che consegue il diritto a pensione nel corso del rapporto di

lavoro, ma anche di quello già pensionato per vecchiaia al

momento della costituzione di tale rapporto, in riferimento agli art. 3 e 4 Cost. (1)

È inammissibile, per insufficiente motivazione della ordinanza di

rimessione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, 1° comma, l. 15 luglio 1966 n. 604, nella parte in cui consente

il licenziamento ad nutum del prestatore di lavoro che abbia

maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, ma non di quello che sia titolare di pensione per servizio prestato allo Stato o

ad altro ente pubblico, in riferimento all'art. 3 Cost. (2) È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,

1" comma, l. 15 luglio 1966 n. 604, nella parte in cui consente

l'esclusione della forma scritta per il licenziamento del lavora

tore pensionato per vecchiaia, in deroga a quanto disposto come regola generale dall'art. 2 della citata legge, in riferimen to agli art. 3 e 35 Cost. (3)

(1-3) Le ordinanze di rimessione Pret. Milano 10 gennaio 1976, Trib. Avezzano 6 ottobre 1976 e Pret. Legnano 31 gennaio 1978 sono massimate rispettivamente in Foro it., 1976, I, 1430; 1977, I, 1322; 1978, 1, 2370.

Corte cost. 14 luglio 1971, n. 174, id., 1971, I, 2465, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, 1° comma, 1. 15 luglio 1966 n. 604 nella parte in cui esclude l'applicabilità degli art. 2 e 5 della stessa legge nei riguardi dei prestatori di lavoro che, senza essere

pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla

pensione di vecchiaia, abbiano superato il 65° anno di età. Cass. 8 gennaio 1977, n. 58, id., Rep. 1977, voce Lavoro (rapporto),

n. 1029, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legitti mità costituzionale sollevata, per contrasto con gli art. 3 e 37 Cost., nei confronti dell'art. 11 1. n. 604/66, sotto il profilo che questa norma, consentendo il licenziamento, senza i limiti previsti dai prece denti articoli della stessa legge, di lavoratori in possesso dei requisiti per la maturazione della pensione di vecchiaia, comporta, in relazione al più basso limite di età per il pensionamento della donna, che

questa possa essere licenziata quando non abbia ancora potuto rag giungere il massimo della pensione che, invece, l'uomo, collocato a

riposo in età superiore, normalmente consegue; invero, la suddetta norma prescinde del tutto dalla sussistenza del requisito del massimo della pensione, il quale, per effetto della concreta consistenza dell'an zianità contributiva, come può non essere raggiunto dall'uomo al

compimento dell'età pensionabile, può, viceversa, essere realizzato dalla

donna, per effetto del compimento di quarant'anni della cennata anzianità.

Successivamente Cass., ord. 9 giugno 1983, n. 490, id., 1983, I, 1568, con nota di richiami, ha dichiarato non manifestamente infondata la que stione di legittimità costituzionale dell'art. 11, 1° comma, 1. 15 luglio 1966 n. 604, nella parte in cui, prima dell'entrata in vigore della 1. 903

del 1977, consentiva il licenziamento ad nutum delle lavoratrici aventi

diritto, ex art. 9 r.d.I. n. 636 del 1939, a pensione anticipatamente rispetto all'uomo, in riferimento all'art. 3, 1° comma, Cost.

L'affermazione che il diritto a pensione rappresenta per il lavoratore

anziano una sufficiente ed obiettiva ragione di esclusione dalla garan zia di stabilità dell'impiego, indipendentemente dalla circostanza che

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