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sentenza 10 novembre 1982, n. 176 (Gazzetta ufficiale 17 novembre 1982, n. 317); Pres. Elia, Rel....

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sentenza 10 novembre 1982, n. 176 (Gazzetta ufficiale 17 novembre 1982, n. 317); Pres. Elia, Rel. Reale; Sarti, Palumbi, Iannuccilli (Avv. Festa), Audano c. Min. difesa; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato De Francisci). Ord. (tre) Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 1976 (Gazz. uff. 23 novembre 1977, n. 320); 17 febbraio 1978 (id. 20 settembre 1978, n. 264); 10 aprile 1979 (id. 6 febbraio 1980, n. 36); C. conti, ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 3 (MARZO 1983), pp. 581/582-583/584 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23174455 . Accessed: 28/06/2014 19:17 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.52 on Sat, 28 Jun 2014 19:17:01 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 10 novembre 1982, n. 176 (Gazzetta ufficiale 17 novembre 1982, n. 317); Pres. Elia,Rel. Reale; Sarti, Palumbi, Iannuccilli (Avv. Festa), Audano c. Min. difesa; interv. Pres. cons.ministri (Avv. dello Stato De Francisci). Ord. (tre) Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 1976 (Gazz.uff. 23 novembre 1977, n. 320); 17 febbraio 1978 (id. 20 settembre 1978, n. 264); 10 aprile 1979(id. 6 febbraio 1980, n. 36); C. conti, ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 3 (MARZO 1983), pp. 581/582-583/584Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23174455 .

Accessed: 28/06/2014 19:17

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Corte d'appello di Torino il 7 maggio 1980 (r. o. 492/80), il 12

giugno 1981 (r. o. 625/81), dalla Corte d'appello di Lecce il 13

maggio 1980 (r. o. 564/80), dalla Corte d'appello di Bologna il

20 maggio 1980 (r.o. 476/80, I'll dicembre 1980 (r. o. 441/81), il 7 ottobre 1981 (r. o. 719/81), dalla Corte d'appello di Brescia

il 19 giugno 1980 (r.o. 778/80), dal Tribunale di Lecce il 6 no

vembre 1980 (r.o. 181/81), dal Tribunale di Brindisi il 3 marzo

1981 (r.o. 453/81), dal Tribunale di Alba il 6 marzo 1981 (r.o.

548/81); d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 d. p. r. 12 febbraio 1965 n. 162 solleva

ta, in riferimento agli art. 76, 77 e 3 Cost., con le ordinanze

emesse dalla Corte d'appello di Lecce il 16 ottobre 1979 (r.o.

992/79), il 3 aprile e il 25 marzo 1980 (r.o. 362 e 363/80), il 9

maggio 1980 (r.o. 605/80), il 10 ottobre 1980 (r.o. 815/80), dal

Tribunale di Lecce il 6 febbraio 1981 (r.o. 217/81).

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 10 novembre 1982, n.

176 (Gazzetta ufficiale 17 novembre 1982, n. 317); Pres. Elia, Rei. Reale; Sarti, Palumbi, Iannuccilli (Avv. Festa), Audano c.

Min. difesa; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato De

Francisci). Ord. (tre) Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 1976

(Gazz. uff. 23 novembre 1977, n. 320); 17 febbraio 1978 (id. 20 settembre 1978, n. 264); 10 aprile 1979 (id. 6 febbraio

1980, n. 36); C. conti, sez. IV, 27 aprile 1979 (id. 18 giugno

1980, n. 166).

Impiegato dello Stato e pubblico — Ex combattenti — Benefici — Ufficiali non in servizio permanente effettivo o obbligatorio di leva — Esclusione — Questione infondata di costituzionalità

(Cost., art. 3; 1. 24 maggio 1970 n. 336, norme a favore dei

dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti

ed assimilati, art. 1; 1. 9 ottobre 1971 n. 824, norme di at

tuazione, modificazione ed integrazione della 1. 24 maggio 1970 n. 336, art. 5).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,

1° comma, l. 9 ottobre 1971 n. 824, in relazione all'art. 1 l.

24 maggio 1970 n. 336, nella parte in cui limita i benefici

previsti per gli ex combattenti ai soli ufficiali in servizio per

manente effettivo o in servizio obbligatorio di leva, con esclu

sione degli ufficiali già in s. p. e. collocati in ausiliaria, nella

riserva o nel ruolo d'onore, comunque trattenuti in servizio, in

riferimento all'art. 3 Cost. (1)

Diritto. — 1. - Le tre ordinanze del Consiglio di Stato e

quella della Corte dei conti riassunte in narrativa propongono

un'eguale questione di legittimità costituzionale. I quattro giudizi

possono quindi essere riuniti e decisi con unica sentenza.

(1) L'ordinanza 12 novembre 1976 del Consiglio di Stato, sez. IV, è riportata in Foro it., 1978, III, 78, con nota di richiami, quelle del

17 febbraio 1978 e 10 aprile 1979 e quella della Corte dei conti

sono massimate, rispettivamente, id., Rep. 1979, voce Militare, n. 39;

id., Rep. 1980, voce Impiegato dello Stato, n. 484, e id., Rep. 1981,

voce cit., n. 428. Cons. Stato, sez. IV, ord. 19 aprile 1977, n. 409, id., Rep. 1977,

voce Militare, n. 25, aveva invece ritenuto manifestamente infondata

la questione di costituzionalità della 1. 829/71, nella parte in cui esclude dalla concessione dei benefici combattentistici i militari non

in servizio attivo alla data del 7 marzo 1968, ritenendo presupposto

indispensabile per la connessione di detti benefici il rapporto di

impiego in atto e dichiarando, di conseguenza, legittimo il diniego di

concessione dei benefici combattentistici ad un ufficiale che in tale

data si trovasse in posizione ausiliaria. Nel senso che i benefici di cui alla 1. 336/70 si applicano anche

agli ufficiali del ruolo d'onore richiamati in servizio, v. T.A.R. Lazio, sez. I, 24 novembre 1976, n. 686, ibid., n. 27, mentre secondo Cons.

Stato, sez. Ili, 26 febbraio 1975, n. 218/74, ibid., n. 28, essi non

si applicano agli ufficiali richiamati in servizio a domanda.

In ordine all'art. 5 1. 824/71, v. pure Cons. Stato, sez. Ili, 8 febbraio

1977, n. 1084/74, id., Rep. 1979, voce cit., n. 40; 26 aprile 1977, n.

1125/74, id., Rep. 1980, voce cit., n. 31; sez. IV 15 febbraio 1979, n.

53928, ibid., voce Pensione, n. 60, che ha escluso l'applicabilità dei

benefici combattentistici nei confronti degli ufficiali di complemento in

quanto legati all'amministrazione dal solo rapporto di servizio e non

anche di impiego; T.A.R. Marche 10 dicemrbe 1980, n. 381, id., Rep.

1981, voce Impiegato dello Stato, n. 440.

Sulla legittimità costituzionale della 1. 824/71 cfr., da ultimo, Corte

cost. 17 dicembre 1981, n. 189, id., 1982, I, 343, con nota di

richiami e 8 giugno 1981, n. 92, id., 1981, l, 1835, con nota di

richiami. In tema di benefici combattentistici v., da ultimo, Trib. Pescara 31

luglio 1981 e Pret. Parma 6 aprile 1981, id., 1982, 1, 546, con nota

di richiami.

2. - Tutti i giudici a quibus sospettano di incostituzionalità l'art. 5 1. 9 ottobre 1971 n. 824, il quale, estendendo agli ufficiali, sottufficiali e militari delle forze armate e dei corpi di

polizia in servizio permanente o continuativo i benefici combat tentistici di cui alla 1. 24 maggio 1970 n. 336, esclude da questi, nell'interpretazione degli stessi giudici, gli ufficiali in posizione ausiliaria (n. 448 r.o. del 1977, n. 883 r.o. del 1979, n. 297 r.o. del

1980) e quello del ruolo d'onore (n. 339 r.o. del 1978) che alla data del 7 marzo 1968 si trovavano in servizio per esservi stati trat tenuti o richiamati.

In tutte le ordinanze di rimessione il parametro indicato è l'art. 3 Cost. Il principio di eguaglianza sarebbe, infatti, violato

per il diverso trattamento che la norma impugnata riserva agli ufficiali in ausiliaria nonché a quelli del ruolo d'onore, rispetto: a) agli ufficiali in servizio permanente effettivo; b) agli impiegati civili non di ruolo; c) agli ufficiali di complemento trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per i

pari grado del servizio permanente, di cui agli art. 2, 3, e 28 1. 20 dicembre 1973 n. 824.

3. - La questione non è fondata. Non esiste, innanzitutto, eguaglianza e omogeneità di situazioni

giuridiche tra gli ufficiali in ausiliaria o del ruolo d'onore e

quelli in servizio permamente effettivo. Il Consiglio di Stato, nell'ordinanza n. 448 del 1977, ri

conosce che il presupposto dell'applicazione dei benefici com battentistici è costituito dal rapporto di pubblico impiego, ma

soggiunge che gli « ufficiali non in servizio permanente effettivo né in servizio obbligatorio di leva » sono « soggetti anch'essi... di un rapporto di impiego pubblico». Senonché questa afferma zione è priva di fondamento nella normativa vigente, della quale non è contestata la legittimità costituzionale.

La fondamentale 1. 16 aprile 1954 n. 113 (stato degli ufficiali

dell'esercito, della marina e dell'aeronautica) stabilisce all'art. 3 che « gli ufficiali si distinguono in ufficiali in servizio perma nente, ufficiali in congedo, ufficiali in congedo assoluto »; che « gli ufficiali in congedo sono ripartiti in quattro categorie: ufficiali dell'ausiliaria, ufficiali di complemento, ufficiali della riserva e ufficiali della riserva di complemento »; che mentre « gli ufficiali in servizio permanente sono vincolati da rapporto di impiego», invece «gli ufficiali in congedo non sono vincolati da rapporto di impiego ».

L'art. 55 della stessa legge definisce lo status degli ufficiali

dell'ausiliaria, cioè di quegli « ufficiali che, avendo cessato dal

servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla

presente legge, sono costantemente a disposizione del governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di

ordinamento o da appositi regolamenti. Il richiamo in tempora neo servizio dell'ufficiale in ausiliaria è disposto con decreto ministeriale previa adesione del ministro del tesoro ».

Infine l'art. 116 della stessa legge stabilisce che «in ruoli

d'onore, distinti per ciascuna forza armata, sono iscritti d'ufficio,

previo collocamento in congedo assoluto, gli ufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare » per mutilazioni e invalidità riportate in servizio di guerra, o in incidente di volo comandato, o in servizio e per causa di

servizio; e precisa che « gli ufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di

guerra e in tempo di pace, solo in casi particolari ». Le norme sopra riportate che nel diritto positivo (salvo quan

to si dirà di seguito al n. 5) non esiste, per quanto riguarda gli ufficiali, rapporto di impiego se non nel caso del servizio per manente effettivo, situazione giuridica, questa, nettamente distinta tanio dall'ausiliaria, quanto dal ruolo d'onore.

Nell'ordinamento militare italiano non c'è coincidenza tra rap porto di servizio e rapporto di impiego: il secondo implica il

primo, ma non viceversa. Sicché viene meno il dato che costi tuisce il fondamento del ragionamento del Consiglio di Stato.

4. - Né è consentita l'assimilazione che, in un certo senso,

opera la Corte dei conti (n. 297 r.o. del 1980), ponendo a raf

fronto lo status degli ufficiali in ausiliaria richiamati con

quello degli impiegati civili non di ruolo. Questi ultimi sono

legati all'amministrazione da un « rapporto di impiego » (cfr. art. 3, 4 e 7 d.l. c. p.s. 4 aprile 1947 n. 207; 4 e 5 1. 5 giugno 1951 n. 376), né mai si è dubitato della loro qualità di impiegati.

Riferendosi agli ufficiali in ausiliaria trattenuti o richiamati in

servizio, la Corte dei conti riconosce che « da un primo esame

parrebbe escluso un rapporto di impiego », ma soggiunge che « ciò non sembra sicuramente sostenibile se meglio si analizza

tale posizione ed in particolare quanto a tale proposito ha

rilevato il pubblico ministero (l'effettività delle prestazioni, l'at

tribuzione dello stipendio corrispondente al grado con relativa

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583 PARTE PRIMA

progressione economica e la utilizzazione, ai fini della pensione, del servizio reso); il che, nella sostanza, rende il rapporto del

richiamato, nei riguardi dello Stato, non di minore rilievo, ai fini

qui considerati, rispetto a quello del personale civile non di

ruolo ». Ma queste osservazioni della Corte dei conti non sono

tali da capovolgere le opposte conclusioni cui giunge questa corte.

Innanzitutto l'art. 3 1. n. 113 del 1954 limita lo status di

impiegati agli ufficiali in servizio permanente effettivo: e questa norma non è stata censurata dal giudice a quo. Del pari, per

quanto riguarda il riferimento allo stipendio « corrispondente al

grado», non forma oggetto di censura l'art. 4 1. cit., il quale stabilisce che «il grado è indipendente dall'impiego». Del resto

è evidente che effettività della prestazione, stipendio e utilizza

zione del servizio ai fini della pensione, sono effetti collegati al

rapporto di servizio che nell'ordinamento militare italiano non

coincide, come già rilevato, col rapporto di impiego. Dovendosi

escludere quest'ultimo nel caso degli ufficiali in ausiliaria tratte

nuti o richiamati, mentre esso è dichiarato dalla legge, come si è

visto, per gli impiegati civili non di ruolo, deve escludersi il

presupposto della sospettata violazione del principio di egua

glianza. 5. - Resta da esaminare se, invece, tale presupposto esista in

relazione agli ufficiali di complemento trattenuti in servizio in

virtù della 1. 20 dicembre 1973 n. 824, come ritiene di non

escludere il Consiglio" di Stato nelle ordinanze nn. 339 del r. o.

1978 e 883 del r. o. 1979.

Ma anche in questo caso la conclusione dell'esame è negativa. È vero, infatti, che l'art. 28 1. n. 824 del 1973 estende « agli

ufficiali e ai cappellani militari indicati nei precedenti art. 2, 3 e

7 nonché ai sottufficiali indicati nel precedente art. 26 » « le

norme dell'art. 5 1. 9 ottobre 1971 n. 824 », cioè i benefici

combattentistici. Ma questo avviene in conseguenza del fatto che

in virtù delle disposizioni della stessa legge gli ufficiali « vinco

lati alla ferma volontaria » al termine della ferma, « gli ufficiali

di complemento e della riserva di complemento ... e i cappellani militari » che abbiamo prestato altri quattro anni e mezzo di

effettivo servizio escluso quello corrispondente alla durata della

ferma di leva e si trovino in servizio vi permangono, a doman

da, « fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per pari

grado del servizio permanente » (art. 2: richiamato negli art. 3 e

7). La loro posizione viene ad assumere di diritto (non in via di

fatto ipotetico) la stabilità del servizio che è estranea alla posi zione degli ufficiali in ausiliaria, i quali sono a disposizione del

governo « per essere all'occorrenza chiamati (" in temporaneo servizio ") a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali

in servizio permanente» (art. 55 1. n. 113 del 1954). Il che vale

anche per gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore (art. 116 1. cit.). In ogni caso, l'art. 1 1. n. 824 del 1973 stabilisce testualmente

che per gli ufficiali e cappellani (e sottufficiali) di cui trattasi

con « il trattenimento in servizio si costituisce rapporto di im

piego». E questa disposizione, che non è messa in discussione

nella ordinanza di rimessione, risolve ancora una volta la que stione in base al diritto positivo.

Pertanto si può concludere che anche nei confronti degli ufficiali di cui alla 1. n. 824 del 1973 manca il presupposto della

eguaglianza o omogeneità delle situazioni per sostenere la irrazio

nale disparità di trattamento denunciata in due delle tre ordi

nanze del Consiglio di Stato.

Per questi motivi, dichiara non fondata la questione di legit timità costituzionale dell'art. 5, 1° comma, 1. 9 ottobre 1971 n.

824 sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Consiglio di

Stato con le ordinanze 12 novembre 1976, 17 febbraio 1978, 10

aprile 1979 e dalla Corte dei conti con l'ordinanza 27 aprile 1979 di cui in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza IO novembre 1982, n.

175 (Gazzetta ufficiale 17 novembre 1982, n. 317); Pres. Elia, Rei. De Stefano; Borsari c. Calderini; interv. Pres. cons,

ministri (Avv. dello Stato Chiarotti). Ord. Pret. Torino 16

novembre 1976 (Gazz. uff. 23 febbraio 1977, n. 51).

Sanitario — Medici ospedalieri a tempo definito — Divieto in

condizionato di esercitare attività libero-professionali in case

di cura private — Questione infondata e manifestamente infon

data di costituzionalità (Cost., art. 3, 4, 32; 1. 12 febbraio

1968 n. 132, enti ospedalieri e assistenza ospedaliera, art. 43; d. p. r. 27 marzo 1969 n. 130, stato giuridico dei dipendenti

ospedalieri, art. 133).

È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.

43, lett. d, l. 12 febbraio 1968 n. 132 e 133 d. p. r. 27 marzo

1969 n. 130, nella parte in cui, vietando ai medici ospedalieri a tempo definito di esercitare attività libero professionale an

che quando l'ospedale non disponga di appositi ambienti per l'esercizio professionale all'interno dello stesso, escludono il

diritto del malato di farsi assistere dal medico di propria fidu cia, in riferimento all'art. 32 Cosi. (1)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu

zionale degli art. 43, lett. d, l. 12 febbraio 1968 n. 132

e 133 d. p. r. 21 marzo 1699 n. 130, già dichiarata infondata con sentenza 103/77 della Corte costituzionale, nella parte in cui vietano ai sanitari ospedalieri a tempo definito di

esercitare, dopo il 31 dicembre 1975, attività professionale

presso case di cura private, a prescindere dalla disponibilità concreta di appositi idonei ambienti all'interno dell'ospedale, in riferimento agli art. 3 e 4 Cost. (2)

Diritto. — 1. - Il Pretore di Torino, con l'ordinanza indicata

in epigrafe, prospetta questione di legittimità costituzionale degli art. 43, lett. d, 1. 12 febbraio 1968 n. 132 e 133 d. p. r. 27

marzo 1969 n. 130 interpretati nel senso che il divieto, da essi di

sposto per i sanitari ospedalieri con rapporto di lavoro a tempo definito, di esercitare attività libero-professionale presso case di

cura private, abbia carattere perentorio ed operi comunque, dopo il 31 dicembre 1975, anche se l'amministrazione ospedaliera non

abbia assicurato la disponibilità di appositi ambienti qualitativa mente idonei per l'esercizio dell'attività professionale all'interno

dell'ospedale. Le denunciate norme contrasterebbero con vari principi costi

tuzionali. Innanzitutto con il principio dell'uguaglianza, sancito

dall'art. 3 Cost, sotto un duplice profilo. Ad avviso del pretore, infatti, una prima disparità di trattamento per i sanitari che, in

ragione della propria specializzazione, abbiano bisogno per l'e

sercizio della professione di particolari attrezzature, scaturirebbe

dalle norme in questione, avendo il divieto una diversa inciden

za, a seconda che essi dipendano da enti ospedalieri che abbia

no apprestato ambienti idonei all'esercizio dell'attività libero-pro fessionale o da enti che, invece, tali ambienti non abbiano

potuto o voluto attrezzare. Una seconda disparità di trattamento

si concreterebbe, per gli stessi sanitari, rispetto ai loro colleghi,

(1-2) L'ordinanza di rimessione è riportata in Foro it., 1977, I, 1847, con nota di richiami.

La sentenza 2 giugno 1977, n. 103 della Corte costituzionale, leggesi id., 1977, I, 2105, con nota di richiami, commentata da S. Basile e da Primicerio, in Giur. costit., 1977, I, 1239 e 1269 e da Acconcia, in Dir. lav., 1977, I, 277.

Nel senso che dopo il 31 dicembre 1975 l'attività libero professio nale dei medici ospedalieri a tempo definito è vietata indipendente mente dalla predisposizione di ambienti idonei all'esercizio dell'attività

professionale intramurale e dall'accertamento della concorrenza con gli interessi dell'ospedale, cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 28 giugno 1978, n. 613, T.A.R Marche 10 marzo 1978, n. 83, T.A.R. Abruzzo, sez Pescara, 20 dicembre 1977, n. 41, Foro it., Rep. 1978, voce Sanitario, nn. 153-155; T.A.R. Emilia-Romagna 12 ottobre 1978, n. 392, id.. Rep. 1979, voce cit., n. 105, che ha ritenuto legittima la dichiarazione di decadenza dall'impiego, per incompatibilità, di un sanitario che svolga attività professionale in case di cura private dopo il 31 dicembre 1975; T.A.R. Piemonte 30 novembre 1977, n. 559, id., 1978, III, 423, con nota di richiami.

Per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli art. 43, lett. d, 1. 132/68 e 133 d.p. r. 130/69, v. Corte cost., ord. 27 gennaio 1979, n. 7, id., Rep. 1979, voce cit, n. 102; T.A.R. Lazio, sez. I, 28 giugno 1978, n. 613 e T.A.R Abruzzo, sez Pescara, 20 dicembre 1977, n. 41, id., Rep. 1978, voce cit., nn. 147, 148.

Per l'illegittimità della deliberazione con cui l'ente ospedaliero di spone la decadenza dall'impiego del sanitario dipendente a tempo definito, per esercizio di attività professionale presso casa di cura privata, se questa attività era in realtà occasionale ed al di fuori di un rapporto continuativo, v. Cons. Stato, sez. V, 28 novembre 1980, n. 960, id., 1982, III, 14, con nota di richiami.

Nel senso che rientra nella giurisdizione amministrativa la cognizio ne della legittimità del provvedimento con cui l'amministrazione ospe daliera richiami i sanitari universitari all'obbligo di interrompere pre stazioni professionali in atto con case di cura private, siccome in compatibile con la loro posizione di sanitari universitari a tempo definito, v. Cass. 6 gennaio 1981, n. 31, id., Rep. 1981, voce cit., n. 147.

In ordine ai problemi relativi al regime a tempo pieno o definito per i sanitari ospedalieri v., da ultimo, T.A.R. Veneto 24 ottobre 1980, n. 780 e 9 ottobre 1980, n. 744 e T.A.R. Toscana 3 ottobre 1980, n. 681, ibid., nn. 188, 198, 200; T.A.R. Lombardia 26 marzo 1980, nn. 216 e 153, id., 1982, III, 44, con nota di richiami.

In dottrina v. Bottari, Principi generali sulla organizzazione dei servizi e sullo stato giuridico del personale nel servizio sanitario nazionale, in Giur. it., 1981, IV, 42.

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