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sentenza 11 aprile 1984, n. 103 (Gazzetta ufficiale 18 aprile 1984, n. 109); Pres. Elia, Rel. Conso;...

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sentenza 11 aprile 1984, n. 103 (Gazzetta ufficiale 18 aprile 1984, n. 109); Pres. Elia, Rel. Conso; Caselli e altri; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Fiumara). Ord. Trib. Padova 19 agosto 1977 (Gazz. uff. 21 dicembre 1977, n. 347); Trib. Verona 1° febbraio 1978 (id. 5 giugno 1978, n. 154); Trib. Bologna 2 agosto 1976 (id. 20 settembre 1978, n. 264); Trib. Pescara 15 settembre 1978 (due) (id. 7 febbraio 1979 ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 5 (MAGGIO 1984), pp. 1181/1182-1185/1186 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23175670 . Accessed: 25/06/2014 08:49 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.101 on Wed, 25 Jun 2014 08:49:27 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 11 aprile 1984, n. 103 (Gazzetta ufficiale 18 aprile 1984, n. 109); Pres. Elia, Rel. Conso;Caselli e altri; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Fiumara). Ord. Trib. Padova 19agosto 1977 (Gazz. uff. 21 dicembre 1977, n. 347); Trib. Verona 1° febbraio 1978 (id. 5 giugno1978, n. 154); Trib. Bologna 2 agosto 1976 (id. 20 settembre 1978, n. 264); Trib. Pescara 15settembre 1978 (due) (id. 7 febbraio 1979 ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 5 (MAGGIO 1984), pp. 1181/1182-1185/1186Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175670 .

Accessed: 25/06/2014 08:49

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

previsione del trattamento esclusivo riservato all'E.n.el. e sul

l'aggravamento apportato con l'applicazione all'ente dell'i.l.o.r.

(Omissis) 8. - Con memoria, comune agli incidenti iscritti ai nn. 212 e

481/78, 421/81 e 243/83, depositata il 12 ottobre 1983, in allegato alla quale sono state esibite in copia le sent. 13 marzo 1982 del

Tribunale di Napoli, 23 febbraio 1979 del Tribunale di Firenze

(Foro it., Rep. 1979, voce Energia elettrica, n. 94) e 25 ottobre

1982, ji. 5576 della Corte di cassazione {id., Rep. 1982, voce Fabbricazione (imposte), n. 10) la difesa dell'E.n.el. ha in via

principale insistito sulla irrilevanza della questione (ritenuta dalla

cassazione nella sent. 5576/82) a) richiamando aa) l'art. 14 1.

delega 825/71, da interpretare nel senso di una modifica del

titolo di attribuzione della somma, proveniente da entrata diversa dalla addizionale che ne riuscirebbe soppressa, ab) l'art. 82 d.p.r.

597/73 il cui comma 2° andrebbe interpretato nel senso che il

legislatore abbia inteso eliminare dal sistema i tributi preceden temente istituiti in sostituzione dei tributi soppressi ed in armonia

con il « criterio generale di limitare nella maggior possibile misura le deroghe ai principi di generalità e di progressività

dell'imposizione », richiamato nell'art. 9 della legge delega, b)

argomentando, in subordine, dal criterio di incompatibilità che

sarebbe offeso dalla coesistenza di un'imposta (l'addizionale in

questione), creata in sostituzione di altre imposte (i.c.a.p., ecc.) con un tributo (i.l.o.r.) sostitutivo di quelli dalla prima sostituiti

(criterio contro il quale non varrebbe addurre l'attribuzione

all'addizionale del carattere di ius singulare per la gravità dell'at

tentato al criterio invocato), c) ravvisando nella specie gli estremi

dell'abrogazione prevista dall'art. 15 d.p.c.c. per essere stata

l'intera materia ridisciplinata dalla riforma tributaria e, più pro

priamente, per ricorrere la c.d. abrogazione per presupposizione

(interpretazione non svalutata dalla eterogenità tra imposta sosti

tutiva-addizionale e imposte sostituite-i.c.a.p., ecc. sottolineata

dal presidente del consiglio dei ministri, per essere la prima assimilabile non tanto all'imposta di consumo quanto ad una

imposta sul reddito pur anomalmente commisurata su un para metro che prescinde dal reddito effettivo), d) invocando la

direttiva per la quale tra due interpretazioni della stessa normati

va va preferita quella non in contrasto con la Costituzione. Su

questa linea la difesa dell'ente ha ribadito, in subordine, gli

argomenti a sostegno della declaratoria d'incostituzionalità a) richiamando la Corte cost. 49/69 (id., 1969, I, 1051) a conforto

della tesi che la peculiarità dell'E.n.el. non escluderebbe la

violazione del principio di eguaglianza (tesi che sarebbe comun

que smentita vuoi dall'esistenza di altri enti come l'E.n.i., vuoi

dalla materia tributaria cui la diseguaglianza si riferisce, vuoi

dalla circostanza che gli interventi statali in favore dell'E.n.el.,

per risolversi in inutili andirivieni di somme, esaspererebbero la

irrazionalità della situazione) e b) negando pertinenza alle argo mentazioni svolte dall'interveniente circa il modo di operare della

capacità contributiva in tema di imposte indirette e, in particola re, di imposte sul consumo dal momento che la addizionale ha

natura sostanziale di imposizione sul reddito, ancorché commisu

rata — proprio per eludere il principio della capacità contributi

va — su un presupposto artatamente diverso. (Omissis)

Diritto. — 10.1. - I giudici a quibus vanno distinti in due

gruppi, nel primo dei quali si collocano i Tribunali di Genova e

L'Aquila che hanno nei dispositivi delle ordinanze di rimessione

impugnato la sola 1. 9 ottobre 1967 n. 973 istitutiva dell'addizio

nale alla immosta erariale di consumo sull'energia elettrica a

carico dell'E.n.e.l., e nel secondo sono da annoverare i Tribunali

di Palermo, Roma, Brescia e Venezia che hanno collocato nei

dispositivi delle ordinanze anche gli art. 1 1. 9 ottobre 1971 n.

825 (delega legislativa al governo della repubblica per la riforma

tributaria) e 82 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 (istituzione

dell'i.r.p.ef.) che a far tempo dal 1° gennaio 1974 ha abolito sette

categorie di tributi e con la stessa decorrenza ha abrogato le

disposizioni relative agli aboliti tributi e ogni altra disposizione, non compatibili con quelle del d.p.r. 597/73.

Per contro, le motivazioni delle ordinanze non solo pongono in

chiaro che anche i tribunali del primo gruppo hanno argomentato dalla inidoneità degli art. 1 1. 825/71 e 82 d.p.r. 597/73 ad

abrogare a far tempo dal 1° gennaio 1974 la 1. 973/67, ma

evidenziano che hanno formato oggetto delle ingiunzioni fiscali e

delle successive opposizioni dell'E.n.el. i soli importi di addizio

nale dall'ente corrisposti in tempo successivo al 1° gennaio 1974

talché i cenni alla autorità della addizionale in temi anteriori al

31 dicembre 1973 non hanno trovato eco nei momenti statuitivi

delle ordinanze.

Limitato in tal guisa il thema decidendum nulla si oppone a

riunire i 18 incidenti ai fini di unitaria decisione.

10.2. - La stragrande maggioranza dei giudici di merito e la

Corte di cassazione hanno fatto oggetto di « diritto vivente » la

idoneità degli art. 1 1. 825/71 e 82 d.p.r. 597/73 ad abrogare tacitamente la legge istitutiva dell'addizionale a carico dell'E.n.el.

a far tempo dal 1° gennaio 1974 e, pertanto, diviene superfluo lo

scrutinio di costituzionalità della corte che non può essere indotta

a diverso avviso dall'apprezzamento di conformità della tacita

abrogazione all'art. 3 Cost., con il quale la sezione I civile della

Corte di cassazione ha confortato, nella sent. 8 giugno-25 ottobre

1982, n. 5576 di rigetto del ricorso dell'amministrazione delle

finanze dello Stato, l'ampia motivazione condotta al livello di art.

15 prel. c.c. per la marginalità dell'apprezzamento. Va confermata la giurisprudenza di questa corte, introdotta con

sent. 72/83 (id., 1983, I, 1524) e ribadita con sent. 325/83 (id.,

1984, I, 919), in virtù della quale il « diritto vivente », anche se

consolidatosi in tempo successivo alle ordinanze di rimessione, vale a privare di fondamento questioni di costituzionalità insorte

sulla base di interpretazioni e applicazioni opposte al « diritto

vivente » stesso; giurisprudenza che merita conferma anche per ché le date di tre ordinanze di rimessione sono successive alla

data di pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione (e di due altre, in tutto identiche alla n. 5576/82 per motivazione in

diritto e per data di pubblicazione). Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i 18 incidenti

(nn. 558 a 560 r.o. 1977, 212 e 451 r.o. 1978, 407 a 415 r.o. 1981, 80 r.o. 1982, 243 e 244 r.o. 1983), dichiara non fondata, nei limiti

e ai sensi di cui in motivazione, la questione d'illegittimità della

1. 9 ottobre 1967 n. 973 (istituzione di un'addizionale alla imposta erariale di consumo sull'energia elettrica a carico dell'E.n.el. in

sostituzione della imposta sulle industrie, i commerci, le arti, le

professioni e relativa addizionale provinciale per il periodo suc

cessivo al 31 dicembre 1965) e degli art. 1 1. 9 ottobre 1971 n.

825 (delega legislativa al governo della repubblica per la riforma

tributaria) e 82 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 (istituzione

dell'i.r.p.e.f.), solleva, in riferimento agli art. 3 e 53 Cost., con le

ordinanze indicate in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 11 aprile 1984, n. 103

(Gazzetta ufficiale 18 aprile 1984, n. 109); Pres. Elia, Rei.

Conso; Caselli e altri; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello

Stato Fiumara). Ord. Trib. Padova 19 agosto 1977 (Gazz. uff.

21 dicembre 1977, n. 347); Trib. Verona 1° febbraio 1978

(id. 5 giugno 1978, n. 154); Trib. Bologna 2 agosto 1976 (id. 20 settembre 1978, n. 264); Trib. Pescara 15 settembre 1978

(due) (id. 7 febbraio 1979, n. 38); Trib. Pescara 28 novembre

1978 (quattro) (id. 14 marzo 1979, n. 73).

Corte costituzionale — Giudizi incidentali di costituzionalità

delle leggi — Ordinamento penitenziario — Reclami di detenu

ti in materia di lavoro — Difetto di legittimazione del giudice — Questione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3, 24,

25, 27, 35, 36, 37, 38, 101, 102, 104; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costi

tuzionale, art. 23; 1. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull'ordina mento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e

limitative della libertà, art. 22, 23, 68, 69, 70, 74). Ordinamento penitenziario — Detenuti lavoranti — Determina

zione delle mercedi — Questione inammissibile di costituziona

lità (Cost., art. 3, 24, 25, 27, 35, 36, 37, 38, 101, 102, 104: 1. 26

luglio 1975 n. 354, art. 22, 23, 69). Corte costituzionale — Giudizi incidentali di costituzionalità delle

leggi — Ordinamento penitenziario — Competenza del magi strato di sorveglianza — Ordini di servizio — Difetto di

rilevanza — Questione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3, 24, 25, 102, 104; 1. 26 luglio 1975 n. 354, art. 68, 69, 70,

74). Ordinamento penitenziario — Magistrato di sorveglianza —

Competenza — Questione inammissibile di costituzionalità

(Cost., art. 3, 24, 25, 102, 104; I. 26 luglio 1975 n. 354, art. 69). Corte costituzionale — Giudizi incidentali di costituzionalità

delle leggi — Ordinamento penitenziario — Uffici di sorve

glianza — Organizzazione — Competenza — Scelta discrezio

nale — Questione inammissibile di costituzionalità (Cost., art.

3, 24, 25, 102, 104; 1. 26 luglio 1975 n. 354, art. 68, 70, 74). Ordinamento penitenziario — Magistratura di sorveglianza —

Organizzazione degli uffici — Questione inammissibile di costi

tuzionalità (Cost., art. 3, 24, 25, 102, 104; 1. 26 luglio 1975 n.

354, art. 68, 70, 74).

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PARTE PRIMA 1184

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale solleva te dal magistrato di sorveglianza in sede di reclami di detenuti

in materia di lavoro, poiché tale procedimento non ha natura

giurisdizionale e il giudice difetta quindi di legittimazione, in

riferimento agli art. 3, 24, 25, 27, 35, 36, 37, 38, 101, 102, 104

Cost. (1)

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art.

22, 1° comma, I. 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui consente che la mercede del detenuto lavorante venga fissata in

misura inferiore fino a un terzo delle tariffe sindacali, dell'art.

23, 1°, 2° e 3° comma, l. 354/75, nella parte in cui prevede detrazioni dalla remunerazione degli imputati e dei condannati

detenuti, e dell'art. 69, 5° comma, lett. a, l. 354/75, nella parte in cui attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza a

decidere con ordine di servizio sui reclami dei detenuti e degli internati in materia di attribuzione della qualifica lavorativa,

mercede, remunerazione, attività di tirocinio e di lavoro ed

assicurazioni sociali, in riferimento agli art. 3, 24, 25, 27, 35,

36, 37, 38, 101, 102, 104 Cost. (2) Sono inammissibili, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, le

questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'asserita limi

tatezza delle funzioni del magistrato di sorveglianza, sollevate in

sede di procedimento per la remissione del debito, ove le

funzioni stesse hanno invece natura prettamente giurisdizionale, in riferimento agli art. 3, 24, 25, 102, 104 Cost. (3)

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 69, 1", 2°, 4° e 5° comma, l. 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui riconosce al magistrato di sorveglianza

funzioni meramente ispettive e amministrative, con potestà deci

sionale (ordine di servizio) limitata ed affidata nell'esito alla

disponibilità dell'amministrazione penitenziaria ad ottemperare; b) dell'art. 69, 5" comma, l. 354/75, nella parte in cui prevede la procedura de plano, inaudita altera parte, attraverso ordini di

servizio, anche in materia di lavoro e quindi di diritti soggetti vi, in riferimento agli art. 3, 24, 25, 102, 104 Cost. (4)

Sono inammissibili, implicando scelte nell'ambito di complessi normativi la cui estesa articolazione è di per sé dimostrativa

della necessità di una serie di previsioni riservate alla discrezio

nalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla organizzazione e la competenza territoriale degli

uffici di sorveglianza. (5) Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli

art. 68, 1° comma, 70, 1" e 2° comma, 74, 1° comma, l. 26

luglio 1975 n. 354, nella parte in cui, in relazione alla tabella

A allegata alla legge, prevedono l'istituzione di uffici di sorveglian za con giurisdizione estesa a più circondari di tribunale, la

costituzione di una sezione di sorveglianza in ogni distretto di

corte d'appello e di un consiglio di aiuto sociale nel capoluogo di ciascun circondario, cui deve partecipare un magistrato di

sorveglianza, in riferimento agli art. 3, 24, 25, 102, 104 Cost. (6)

(1-6) Le ordinanze di rimessione sono massimate: Trib. Pado va 19 agosto 1977, Foro it., 1978, II, 152; Trib. Verona 1° febbraio 1978, ibid., 388; Trib. Bologna 2 agosto 1976, ibid., 427; Trib. Pescara 28 novembre 1978, id., 1979, II, 216, commentate la La Greca, Funzioni e struttura del magistrato di sorveglianza, in Cass, pen., 1979, 1035 e

Id., Questioni di costituzionalità sull'ordinamento penitenziario, in Rass. penit. e crim., 1982, 199, nn. 2 e 6.

La Corte costituzionale conferma l'orientamento assunto, sia pure nella diversa sede di conflitto di attribuzioni, con ord. n. 87/78, Foro it., 1979, I, 289, con nota di richiami, e commentata da Bartole, Attribu zione ai giudici di funzioni giurisdizionali e tutela della loro indipenden za, in Giur. costit., 1978, I, 1204. Con detta decisione venne infatti ritenuto inammissibile il conflitto sollevato dal magistrato di sorve

glianza contro il provvedimento col quale il ministro di grazia e giusti zia aveva rifiutato di dare esecuzione ad un ordine di servizio che

disponeva il pagamento della mercede ai detenuti nelle festività

infrasettimanali.

In dottrina, sulla natura delle atribuzioni del magistrato di sorve

glianza, cons, altresì: Tamburino, L'ordine di servizio del magistrato di sorveglianza, in Qualegiustizia, 1978, 456; Margara, Il magistrato di sorveglianza quale garante di conformità alla legge dell'attività

penitenziaria, in Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria, a cura di Grevi, Bologna, 1982, 204. Per uno studio di carattere generale, v. Giostra, Il procedimento di sorveglianza nel sistema processuale penale. Dalle misure alternative alle sanzioni sostitutive, Milano, 1983. Con riferimento alla materia oggetto delle questioni, cons., da ultimo, Kostoris, Lavoro penitenziario, voce del Novissimo digesto, appendice, Torino, 1983, IV, 748.

Sul self restraint della corte in tema di scelte discrezionali riservate al legislatore, cfr. Corte cost. 27 settembre 1983, n. 274, Foro it., 1983, I, 2333, con nota di richiami, e id., 1984, I, 19, con nota di Grevi, Sulla configurabilità di una liberazione condizionale « anticipata » per i condannati all'ergastolo.

Diritto. — 1. - Le nove ordinanze in epigrafe sottopongono all'esame della corte questioni di legittimità costituzionale più o

meno strettamente connesse, cosi da giustificare la riunione dei

relativi giudizi, al fine di deciderli con un'unica sentenza.

2. - Le questioni dedotte coinvolgono, tutte, norme della 1. 26

luglio 1975 n. 354, aventi attinenza, diretta o indiretta, con le

funzioni del magistrato di sorveglianza, quali risultano articolate

dal nuovo ordinamento penitenziario. Più esattamente, i dubbi di

costituzionalità hanno per oggetto sia norme dalla portata genera

le, riflettentisi come tali sul complesso di dette funzioni, sia norme

dalla portata particolare, concernenti cioè una singola, determinata

funzione. Le esigenze sottostanti al requisito della rilevanza im

pongono di prendere le mosse da quest'ultimo, più specifico,

aspetto.

3. - Dall'esame delle situazioni concrete, quali emergono dal

tipo di domanda inizialmente rivolta a ciascuno dei giudici a

quibus, si ricava con chiarezza che, fra i tanti settori di intervento

previsti dall'ordinamento penitenziario per il nuovo magistrato di

sorveglianza, sono essenzialmente due a venire in evidenza: da un

lato (ordinanze n. 458/77, nn. 154, 368, 573, 574/78), quello cui

fanno capo i reclami dei detenuti in materia di lavoro; dall'altro

(ordinanze nn. 4, 5, 6, 7/79), quello cui fanno capo le richieste di

remissione del debito. Le differenze che, quanto a natura e forme

dell'intervento, caratterizzano l'un settore rispetto all'altro importa no, come immediata conseguenza, la necessità di affrontare distin

tamente le tematiche poste dai due gruppi di ordinanze.

4. - Con le cinque ordinanze del primo gruppo i magistrati di

sorveglianza presso i Tribunali di Padova, Verona, Bologna e

Pescara chiamano complessivamente in causa gli art. 22, 1°

comma, 23, 1° e 2° comma, 68, 1° comma, 69, 1°, 2°, 4° e 5°

comma, 70, 1° e 2° comma e 74, 1° comma, 1. 26 luglio 1975 n.

354, in riferimento agli art. 3, 24, 1° e 2° comma, 25, 1° e 2°

comma, 27, 3° comma, 35, 1° comma, 36, 1° comma, 37, 1°

comma, 38, 2° comma, 101, 2° comma, 102, 1° e 2° comma, e

104, 1° comma, Cost. Rispetto a tali questioni l'avvocatura dello

Stato ha sistematicamente premesso ad ogni altro rilievo un'ec

cezione di inammissibilità del tutto preliminare. Infatti, nelle

relative difese in rappresentanza del presidente del consiglio dei

ministri, risulta sempre contestata la legittimazione del magistrato di sorveglianza a sollevare questione di legittimità costituzionale

nel corso di procedimenti originati da reclami di detenuti in

materia di lavoro: e ciò in quanto si sarebbe in presenza di un

« procedimento amministrativo non attinente al trattamento pena le », ovvero « di una materia nella quale il magistrato di sorve

glianza esercita funzioni amministrative e non giurisdizionali », limitandosi all'emanazione di un ordine di servizio (art. 69, 5°

comma, lett. a, 1. n. 354 del 1975).

L'eccezione va accolta, ma non tanto in base ai due precedenti richiamati dall'avvocatura dello Stato (sent. n. 72 del 1968, Foro

it., 1968, I, 2025, peraltro invocata in direzione opposta dai

magistrati di sorveglianza di Padova e di Bologna, e sent. n. 132

del 1973, id., 1973, I, 2666), entrambi aderenti a situazioni normati

ve troppo diverse dall'attuale, quanto in base ad un precedente di

epoca successiva all'instaurazione dei presenti giudizi, costituiti

com'esso è dall'ordinanza n. 87 del 1978 (id., 1979, I, 289). Con

tale ordinanza, questa corte — chiamata a pronunciarsi su un

conflitto di attribuzione tra un magistrato di sorveglianza e il

ministero di grazia e giustizia a proposito dell'esecuzione di un ordine di servizio emanato ai sensi dell'art. 69, 5° comma, lett. a, 1. 26 luglio 1975 n. 354 — ha preso recisa posizione sul problema della natura dell'intervento del magistrato di sorveglianza in

materia di lavoro, sia pure sotto il particolare profilo del ricono

scimento della « legittimazione ad essere parte in conflitto di

attribuzioni... limitatamente all'esercizio della funzione giurisdi zionale », affermando senza riserve che « nell'attività giurisdiziona le ... non può essere ricompresa la potestà del magistrato di

sorveglianza di decidere con ordine di servizio sui reclami dei

detenuti concernenti la qualifica lavorativa e la mercede ».

L'affermazione non può che essere ribadita anche sotto il profilo dell'iniziativa per il controllo incidentale di legittimità (v. pure, con

riguardo ad un'altra competenza non giurisdizionale del magistrato di sorveglianza, la sent. n. 74 del 1979, id., Rep. 1979, voce Liberazione condizionale, n. 5): la ragione fondamentale del dinie

go di giurisdizionalità nei confronti dell'intervento di cui all'art.

69, 5° comma, lett. a, 1. n. 354 del 1975 resta quella, già allora

evidenziata, che il procedimento instaurato dal reclamo del dete nuto in materia di lavoro « non sostituisce ... la tutela giurisdi zionale, che è riservata al giudice dei diritti », secondo le regole della competenza ordinaria, non essendovi motivo di distinzione, a tale proposito, tra il normale lavoro subordinato ed il lavoro dei detenuti o internati.

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Page 4: sentenza 11 aprile 1984, n. 103 (Gazzetta ufficiale 18 aprile 1984, n. 109); Pres. Elia, Rel. Conso; Caselli e altri; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Fiumara). Ord.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

5. - Con le quattro ordinanze del secondo gruppo il magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara chiama complessi vamente in causa gli art. 68, 1° comma, 69, 1°, 2°, 4° e 5°

comma, 70, 1° e 2° comma e 74, 1° comma, 1. 26 luglio 1975 n.

354, in riferimento agli art. 3, 24, 2° comma, 25, 1° comma,

102, 1° e 2° comma, e 104, 1° comma, Cost. Per quanto riguarda tali ordinanze, emanate nel corso di altrettanti procedimenti instaurati per ottenere il beneficio della remissione del debito (art. 56 1. n. 354 del 1975), la legittimazione del magistrato di

sorveglianza a proporre questioni incidentali di legittimità costitu zionale non si presta a discussioni (v., per un implicito preceden te, la sent. n. 51 del 1984, id., 1984, I, 908). A dimostrazione che

l'intervento del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito si traduce in un'attività sicuramente giurisdizionale concorrono i mezzi di difesa assicurati alle parti (art. 71 e 71 bis 1. n. 354 del 1975), la ricorribilità del provvedimento per cassa zione (art. 71 ter della stessa legge) e l'impossibilità di adire altri

giudici di merito, trattandosi di tutela riservata al magistrato di

sorveglianza.

Lungi dal contestare tutto ciò, l'avvocatura dello Stato prospetta il problema dell'ammissibilità delle questioni in esame sotto un altro profilo, mettendone in dubbio la rilevanza « ai fini del decidere il giudizio nel corso del quale tali questioni sono state sollevate ». Alla rilevanza, si precisa, sarebbe dedicata « qualche considerazione che appare meramente di stile e, quindi, ben poco convincente », tanto da suscitare l'impressione che il giudice a quo « abbia posto in essere l'accorgimento di avvalersi di un giudizio in corso, alla definizione del quale non soccorre, perché non

occorre, la soluzione delle proposte questioni di legittimità costitu

zionale », al reale scopo di « sollevare direttamente un giudizio di

tal natura ».

Pur dovendosi riconoscere che nelle quattro ordinanze del

magistrato di sorveglianza di Pescara la motivazione presenta

innegabili connotati di genericità, non solo e non tanto perché di

contenuto perfettamente identico, ma anche e soprattutto perché

quasi del tutto coincidente con quella delle due ordinanze di

rimessione (nn. 573, 574/78: v. retro, n. 4) pronunciate dallo

stesso magistrato di sorveglianza in altrettanti procedimenti su

reclami in materia di lavoro, non si può, d'altra parte, trascurare

il fatto che le quattro ordinanze si diversificano dalle due

precedenti per la più ampia, specifica, attenzione dichiaratamente

prestata al requisito della rilevanza e per il concreto richiamo

all'oggetto dell'istanza (remissione del debito) ogni volta contenuto

nelle rispettive intestazioni.

Ciò non comporta, ovviamente, che le relative questioni siano

per ciò solo da ritenere ammissibili, ma impone una più attenta

analisi dei loro eventuali riverberi sulla decisione dei giudici a

quibus, tanto più che la pluralità delle questioni sollevate da

ciascuna ordinanza non consente un discorso unitario, occorrendo

distinguere a seconda che tali questioni abbiano per oggetto norme

attinenti alla competenza del magistrato di sorveglianza (art. 69,

1°, 2°, 4° e 5° comma, 1. n. 354 del 1975) oppure norme

attinenti all'organizzazione giudiziaria (art. 68, 1° comma, 70, 1° e

2" comma, e 74, 1° comma, della stessa legge, nelle parti indicate

dalle ordinanze).

6. - Le prime questioni, nonostante l'impegno dedicato dal

giudice a quo alla motivazione sulla rilevanza, appaiono cosi

palesemente prive di incidenza ai fini del decidere da far risultare

la motivazione stessa del tutto inconferente nei loro confronti. Si

tratta, infatti, di questioni di legittimità costituzionale che nulla

hanno in comune con la remissione del debito. Ne sono oggetto norme che — concernendo, rispettivamente, la vigilanza sull'orga nizzazione degli istituti di prevenzione e di pena (art. 69, 1°

comma, 1. 26 luglio 1975 n. 354), la vigilanza sull'esecuzione della

custodia degli imputati (art. 69, 2° comma), l'approvazione con

ordine di servizio del programma di trattamento (art. 69, 4°

comma) e la decisione con ordine di servizio dei reclami in

materia di lavoro o di procedimenti disciplinari (art. 69, 5°

comma) — rimangono del tutto estranee alla remissione del

debito e sono, quindi, assolutamente inapplicabili a questa. Lo

conferma il fatto che le questioni cosi dedotte addebitano al

legislatore di avere con tali norme assegnato al magistrato di

sorveglianza « funzioni meramente ispettive e amministrative »

con « potestà decisionale limitata », previa semplice « procedura de plano »: in materia di remissione del debito, invece, come già si è sottolineato ad altri fini (v. retro, n. 5), la funzione esplicata dal magistrato di sorveglianza, attraverso una procedura tutt'altro

che de plano, è di tipo prettamente giurisdizionale.

Rispetto alle questioni in parola, il difetto di rilevanza prospet tato in termini generali dall'avvocatura dello Stato viene, perciò, ad evidenziarsi, sia pure per altra via, in maniera talmente netta

da rendere ineluttabile la relativa declaratoria di inammissibilità.

Il Foro Italiano — 1984 — Parte 1-11.

7. - Restano le questioni di legittimità costituzionale che hanno

per oggetto norme attinenti all'organizzazione giudiziaria. Nei loro confronti non si può certo parlare di assoluta estraneità alla materia della remissione del debito. Il fatto che ne siano coinvol te la collocazione territoriale degli uffici di sorveglianza, cui sovraintende il magistrato di sorveglianza come organo monocra tico (art. 68, 1° comma, 1. 26 luglio 1975 n. 354, nelle tre parti specificamente indicate dalle ordinanze), e la composizione degli organi collegiali (sezione di sorveglianza, consiglio di aiuto socia

le) di cui sono chiamati a far parte uno o più magistrati di

sorveglianza (art. 70, 1° e 2° comma, e 74, 1° comma, della stessa

legge, nelle parti rispettivamente indicate dalle ordinanze), con sente al giudice a quo di dolersi che la strutturazione complessiva della figura del magistrato di sorveglianza, anche in considerazio ne dell'ambito territoriale affidatogli, non lo mette nelle condizio ni di assicurare con la continuità necessaria la propria presenza nei diversi istituti penitenziari: imponendo a detto magistrato un'attività itinerante esasperata, gli si precluderebbe e comunque gli si menomerebbe l'esercizio stesso delle funzioni giurisdizionali, compresa, dunque, quella che lo legittima a provvedere sulla remissione del debito. Ciò è tanto vero che, nel motivare circa la

rilevanza, le ordinanze di rimessione fanno leva sulla « circostan za che l'organo decidente, per colpa dell'innaturale precostituzio ne dell'ufficio di sorveglianza, non abbia potuto attingere perso nalmente, attraverso i pur previsti contatti diretti con l'interessa

to, solo perché questi era ristretto in un istituto penitenziario posto lontano dalla sede dell'ufficio, elementi utili alla migliore valutazione della condotta tenuta durante la detenzione ».

A prescindere dal rilievo, comunque marginale, che, per una delle quattro ordinanze (la n. 4/79), la circostanza non trova

corrispondenza negli atti di causa, provenendo la richiesta di remissione del debito da persona già dimessa dal carcere, si può senz'altro convenire sull'esistenza degli inconvenienti lamentati,

primo fra tutti quello derivante dalle dimensioni delle circoscri

zioni territoriali di gran parte degli uffici dì sorveglianza, nel

quadro di un sistema di competenze che — creato quasi dal

nulla nel 1975 e poi via via ampliatosi (1. 12 gennaio 1977 n. 1; 1. 20 luglio 1977 n. 450; 1. 24 novembre 1981 n. 689) —

meriterebbe sicuramente, dopo circa un decennio di intensa

sperimentazione, di essere riveduto. Ma un simile intervento, implicando una pluralità di scelte

discrezionali, non rientra nei poteri di questa corte ed esula dai

mezzi a sua disposizione. In particolare, la corte non può operare scelte nell'ambito di complessi normativi, la cui estesa articola

zione è di per sé dimostrativa della necessità di una serie di

previsioni, anche di natura organizzativa (si pensi, in primis, alla

tabella A, ove sono elencate « sedi e giurisdizioni degli uffici di

sorveglianza per adulti », allegata alla 1. 26 luglio 1975 n. 354, nella versione sostituita dall'art. 14 1. 12 gennaio 1977 n. 1), che soltanto il legislatore, nella discrezionalità che gli è propria, può effettuare (cfr. le sent. n. 137 del 1981, id., 1981, I, 2103; nn. 205

del 1983, id., 1984, I, 30 e 274 del 1983, id., 1983, I, 2333; nn. 25

e 70 del 1984). Per questa ragione, anche le questioni aventi per oggetto parti degli art. 68, 1° comma, 70, 1° e 2° comma, e 74, 1°

comma, 1. 26 luglio 1975 n. 354, vanno dichiarate inammissibili. Per questi motivi, la Corte costituzionale a) dichiara inammis

sibili le questioni di leggittimità costituzionale degli art. 22, 1°

comma, 23, 1°, 2° e 3° comma, 68, 1° comma, 69, 1°, 2", 4° e 5°

comma, 70, 1° e 2° comma, 74, 1° comma, 1. 26 luglio 1975 n.

354, sollevate, in riferimento agli art. 3, 24, 1° e 2° comma, 25, 1°

e 2" comma, 27, 3° comma, 35, 1" comma, 36, 1° comma, 37, 1°

comma, 38, 2° comma, 101, 2° comma, 102, 1° e 2° comma, e

104, 1° comma, Cost., dal magistrato di sorveglianza presso il

Tribunale di Bologna con l'ordinanza emessa il 2 agosto 1976

(reg. ord. n. 318 del 1978), dal magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Padova con l'ordinanza emessa il 19 agosto 1977

(reg. ord. n. 485 del 1977), dal magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Verona con l'ordinanza emessa il 1° febbraio 1978

(reg. ord. n. 154 del 1978) e dal magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara con le due ordinanze emesse il 15

settembre 1978 (reg. ord. nn. 573 e 574 del 1978); b) dichiara

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69,

1°, 2°, 4° e 5° comma, 1. 26 luglio 1975 n. 354, sollevate, in

riferimento agli art. 3, 24, 2° comma, 102, 1° e 2° comma, e 104, 1° comma, Cost., dal magistrato di sorveglianza presso il Tribuna

le di Pescara con le quattro ordinanze emesse il 28 novembre 1978 (reg. ord. nn. 4, 5, 6 e 7 del 1979); c) dichiara inammissibili

le questioni di legittimità costituzionale degli art. 68, 1° comma,

70, 1° e 2° comma, e 74, 1° comma, 1. 26 luglio 1975 n. 354,

sollevate, in riferimento agli art. 3, 24, 2° comma, 25, 1" comma, e 102, 1° comma, Cost., dal magistrato di sorveglianza presso il

Tribunale di Pescara con le quattro ordinanze emesse il 28

novembre 1978 (reg. ord. nn. 4, 5, 6 e 7 del 1979).

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