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sentenza 11 febbraio 1986; Pres. Mazzocca, Est. Ianuario; Soc. Esportex (Avv. Sollazzo, Zazzari) c....

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sentenza 11 febbraio 1986; Pres. Mazzocca, Est. Ianuario; Soc. Esportex (Avv. Sollazzo, Zazzari) c. Soc. Autoservizi meridionali (Avv. Chiaromonte) Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 5 (MAGGIO 1987), pp. 1611/1612-1615/1616 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23178725 . Accessed: 28/06/2014 14:11 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.139 on Sat, 28 Jun 2014 14:11:12 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 11 febbraio 1986; Pres. Mazzocca, Est. Ianuario; Soc. Esportex (Avv. Sollazzo, Zazzari) c. Soc. Autoservizi meridionali (Avv. Chiaromonte)

sentenza 11 febbraio 1986; Pres. Mazzocca, Est. Ianuario; Soc. Esportex (Avv. Sollazzo, Zazzari) c.Soc. Autoservizi meridionali (Avv. Chiaromonte)Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 5 (MAGGIO 1987), pp. 1611/1612-1615/1616Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178725 .

Accessed: 28/06/2014 14:11

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1611 PARTE PRIMA 1612

è quello del diritto, riconosciuto ai lavoratori dell'art. 20 1. 300/70, di convocare assemblee retribuite.

Per le considerazioni che precedono devesi ordinare all'ente con

venuto di cessare dal comportamento illegittimo tenuto nei con

fronti che CUD del Gruppo impianti termici E.n.el. di Turbigo e di rimuoverne gli effetti. (Omissis)

TRIBUNALE DI NAPOLI; sentenza 11 febbraio 1986; Pres. Maz

zocca, Est. Ianuario; Soc. Esportex (Avv. Sollazzo, Zazza

ri) c. Soc. Autoservizi meridionali (Avv. Chiaromonte).

TRIBUNALE DI NAPOLI;

Sequestro conservativo, giudiziale e convenzionale — Sequestro conservativo — Inconciliabilità col provvedimento di sospen sione dell'esecutività di sentenza d'appello — Esclusione (Cod.

proc. civ., art. 373)

È ammissibile l'autorizzazione di un seguestro conservativo a ga ranzia del credito derivante da sentenza d'appello sottoposta a ricorso per cassazione, pur successivamente all'emissione del

l'ordinanza di sospensione dell'esecutività di detta sentenza, ai

sensi dell'art. 373 c.p.c. (1)

(1) Non si rinvengono precedenti in termini. Il Tribunale di Napoli ha ritenuto di poter escludere l'inconciliabilità,

prospettata da parte del debitore sequestrato, tra il provvedimento di con cessione del sequestro conservativo e una precedente ordinanza di sospen sione dell'esecutività della sentenza d'appello, contenente il riconoscimento del credito a garanzia del quale era stata invocata ed ottenuta la misura

cautelare, argomentando dalla diversità di natura e di finalità esistente tra le due pronunce.

Esattamente il collegio ha individuato lo scopo della c.d. inibitoria nel la necessità di apprestare «uno speciale rimedio contro la operatività del la sentenza di secondo grado della quale — per gravi motivi — mira a sospendere la vis executiva attribuitale della legge».

Di conseguenza, tale istituto si sostanzia in una misura cautelare, a tutela del soggetto risultato debitore ovvero, più in generale, soccomben te nel giudizio d'appello, che paventi un danno grave e irreparabile dal l'esecuzione di una sentenza, peraltro ancora suscettibile di modifica o riforma (sul carattere cautelare di detto rimedio, v. Cass. 8 novembre

1983, n. 6599, Foro it., Rep. 1983, voce Spese giudiziali, n. 5; 30 marzo

1979, n. 1847, id., Rep. 1979, voce Cassazione civile, n. 307; 10 gennaio 1973, n. 29, id., Rep. 1973, voce cit., n. 370; in dottrina, in aggiunta ai testi istituzionali, v. Vecchione, in Giur. it., 1954, I, 2, 562; Macco

ne, in Temi, 1954, 231). Tale ultima circostanza fornisce adeguata giustificazione all'istituto del

l'inibitoria di cui all'art. 373 c.p.c., predisposto al fine di evitare al debi

tore, ove ricorra il presupposto di un danno particolarmente qualificato, il pregiudizio derivante da un'esecuzione sui suoi beni in grado di com

portare, in certi casi, situazioni irreversibili per l'impossibilità di un even tuale successivo ripristino dello status quo ante, a seguito della riforma della sentenza d'appello.

Detto pericolo non ha ragione di sussistere allorquando il creditore, in luogo di procedere all'esecuzione, inibitagli dal provvedimento di so

spensione, si limiti a garantire il suo credito con il ricorso ad una misura cautelare, quale il sequestro conservativo che, in considerazione del carat tere provvisorio ed interinale, destinato ad operare fino al sopraggiungere del provvedimento definitivo, non è in grado di produrre effetti né irre versibili, né immodificabili sul patrimonio del debitore (ancorché suscetti bili di arrecare pregiudizi anche gravissimi).

Di qui la compatibilità, affermata nella sentenza in epigrafe, della mi sura cautelare con l'inibitoria anteriormente accordata di cui la prima, per quanto ora detto, non è in grado di eludere la finalità.

Il Tribunale di Napoli, dopo aver enunciato tale massima, si è dato, altresì, carico di indagare circa la sussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro al momento della relativa istanza di concessione, pur rilevan do che, nelle more, si era formato il giudicato sulla questione controversa tra le parti; nel corso di detta indagine ha poi riscontrato la presenza tanto del fumus che «non deve postulare necessariamente l'esistenza di un titolo esecutivo» quanto del periculum in mora sotto l'aspetto sia sog gettivo che oggettivo.

La sentenza ha, pertanto, affrontato tre dibattute questioni: a) indivi duazione del momento al quale riferire l'accertamento delle condizioni di ammissibilità del sequestro; b) la concedibilità della misura cautelare a favore del creditore già munito di titolo esecutivo; c) le connotazioni di carattere tanto oggettivo che soggettivo qualificanti l'estremo del peri culum in mora.

Quanto alle questione sub a), la dottrina e la giurisprudenza se ne sono

Il Foro Italiano — 1987.

Svolgimento del processo. — Con citazione in data 23 gennaio 1984 la s.p.a. Esportex con sede in Milano, in persona del suo

legale rappresentante pro-tempore, conveniva innanzi a questo tri

bunale la s.r.l. Autoservizi meridionali con sede a Napoli in per sona dell'amministratore unica Nobis Olimpia — per ivi veder

convalidato il sequestro conservativo concesso in suo favore il

12 dicembre 1983 dal presidente di questo ufficio, fino a concor

renza di lire 60.000.000, a garanzia del maggior credito di lire

occupate esclusivamente in relazione al presupposto del pericolo, affer

mando, in prevalenza, che il giudice della convalida deve valutare non soltanto gli elementi già vagliati dal giudice che ha autorizzato la misura

cautelare, ma anche quelli successivamente dimostrati come esistenti al momento della concessione del provvedimento, nonché quelli avveratisi in un momento posteriore, purché ancora sussistenti all'atto della decisio ne nel giudizio di convalida (Cass. 24 marzo 1976, n. 1037, Foro it., Rep. 1976, voce Sequestro, n. 7; 27 maggio 1975, n. 2129, id., Rep. 1975, voce cit., n. 16; Calvosa, Sequestro, voce del Novissimo digesto, Torino, 77; Andrioli, Commento, Napoli, 1964, IV, 163; Redenti, Di ritto processuale civile, Milano, 1954, IV, 76; D'Onofrio, Commento, II, 423; Coniglio, Il sequestro giudiziario e conservativo, Milano, 1949, 100 ss.).

Al contrario, parte della giurisprudenza ritiene che la sussistenza del

periculum vada valutata con esclusivo riferimento alla situazione del tem

po in cui il provvedimento cautelare va concesso ed eseguito, rimanendo irrilevanti i mutamenti successivi (Cass. 6 luglio 1976, n. 2513, Foro it., Rep. 1976, voce cit., n. 18; 24 aprile 1974, n. 1191, id., Rep. 1974, voce

cit., n. 19; 30 maggio 1969, n. 1937, id., Rep. 1969, voce cit., n. 23; Trib. Cosenza 16 dicembre 1970, Giur. merito, 1973, I, 195, con nota di Figurelli Notarbatolo, Osservazioni circa il momento cui va riferita l'indagine sulla sussistenza delle condizioni per la convalida del sequestro).

In relazione alla questione sub b), l'opinione positiva trova fondamen to nella diversità di presupposti, natura e finalità esistente tra l'azione esecutiva e quella cautelare, nonché nella sussistenza e meritevolezza del l'interesse del creditore ad immobilizzare immediatamente i beni del debi tore mediante la misura cautelare, attesoché per procedere al pignoramento è necessaria la previa notificazione del titolo esecutivo e del precetto, col rispetto dei termini di cui agli art. 480-481 (Cass. 16 gennaio 1969, n. 84, Foro it., Rep. 1969, voce cit., n. 10; 29 aprile 1965, n. 766, id., Rep. 1965, voce cit., n. 11; 11 dicembre 1962, n. 3322, id., Rep. 1962, voce cit., n. 38; Trib. Cassino 22 gennaio 1975, id., Rep. 1976, voce

cit., n. 12; Coniglio, Il sequestro, cit., 671; Satta, Commentario, Mila

no, 1969, IV, 176; Protetti, Il sequestro in materia civile, Napoli, 1982, 29; Zanzucchi-Vocino, Diritto processuale civile, Milano, 1960, II, 391, e, di recente, Samorì, Ammissibilità del sequestro conservativo in presen za di un titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1985, 134).

L'opposta tesi argomenta in base alla considerazione che il creditore munito di titolo esecutivo ben potrebbe procedere al pignoramento imme diato ai sensi dell'art. 482, allorché in pendenza del termine per adempie re si concretizzi il pericolo di perdere le garanzie del credito (Andrioli, Commento, cit., 155; Redenti, Diritto processuale, cit., 57; Costa, Se

questro conservativo, voce del Novissimo digesto, Torino, 1976, 45; Cal

vosa, La tutela cautelare (profilo sistematico), Torino, 1962, 427 ss.; Calamandrei, Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cau

telari, Padova, 1936, 19, il quale, nel successivo saggio In tema di prov vedimento cautelare, in Riv. dir. proc., 1938, II, 9, ha però mutato

opinione; Denti, Azione cautelare, azione esecutiva ed interesse ad agire, in Giur. it., 1955, I, 2, 783; Gualandi, Un nuovo impiego del sequestro conservativo?, id., 1965, I, 2, 831; in giurisprudenza, App. Milano 5 marzo 1983, Foro it., 1983, I, 3106, con nota di richiami.

Quanto, infine, all'individuazione delle connotazioni soggettive ed og gettive, caratterizzanti l'estremo del periculum (di cui sub c), queste van no ricercate, da una parte, nel comportamento del debitore, tanto

processuale che extraprocessuale (Cass. 8 gennaio 1979 n. 66, id., Rep. 1979, voce cit., n. 8; 6 marzo 1970, n. 590, id., Rep. 1970, voce cit., n. 16; ritiene l'insufficienza, a questo fine, del mero rifiuto di adempiere Cass. 12 novembre 1984, n. 5691, id., Rep. 1984, voce cit., n. 13) e, dall'altra parte, nella consistenza economica del patrimonio dello stesso

(v., da ultimo, Cass. 19 aprile 1983, n. 2672, id., Rep. 1983, voce cit., n. 8). Sotto il primo profilo, si è ritenuto sussistente il periculum in mora:

1) quando il debitore abbia manifestato il proposito di non adempiere la propria obbligazione (Cass. 22 maggio 1978, n. 2551, id., Rep. 1978, voce cit., n. 5; 4 luglio 1966, n. 1728, id., Rep. 1966, voce cit., n. 9; 4 settembre 1956, n. 3970, id., Rep. 1956, voce cit., n. 10; contra Trib. Modena 23 giugno 1962, id., Rep. 1962, voce cit., n. 10; App. Catanzaro 22 ottobre 1953, id., Rep. 1953, voce cit., n. 26), ovvero abbia comunque dimostrato la tendenza a ridurre il proprio patrimonio (Cass. 21 febbraio 1961, n. 400, id., Rep. 1961, voce cit., n. 10); 2) in caso di alienazione dell'intero patrimonio immobiliare, o di buona parte di esso, indipenden temente dalla dimostrazione della dispersione delle somme ricavate o del la impossidenza di altri beni (Cass. 23 maggio 1953, n. 1525, id., Rep. 1953, voce cit., n. 11; Trib. Firenze 15 dicembre 1964, id., Rep. 1964, voce cit., n. 28); 3) qualora il debitore straniero sia in procinto di tornare in patria (Pret. Napoli 30 gennaio 1957, id., Rep.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

85.000.000 vantato nei confronti della società napoletana, seque stro eseguito il 9 gennaio 1984. Alla citazione era allegata copia del ricorso per sequestro conservativo inoltrato dalla creditrice

e che conteneva dettagliata esposizione dei motivi dell'istanza.

Assumeva con essa la Esportex di aver ottenuto, con sentenza

di questo tribunale n. 7810/80, condanna dell'avversaria al paga mento di lire 44.967.958 oltre accessori a titolo di risarcimento

danni patiti per la perdita di proprie merci trasportate a bordo

di un automezzo della Autoservizi meridionali; sentenza poi con

fermata dalla corte d'appello in uno alla condanna della soccom

benza al pagamento di ulteriori somme per sorta e spese del

giudizio. Contro tale ultima pronuncia, proseguiva l'attrice, era

stato proposto ricorso per cassazione dalla vettrice napoletana che — intanto escussa per il pagamento della complessiva somma

di lire 84.970.486 — aveva avanzato proposte transattive ma con

temporaneamente e inopinatamente chiedendo ed ottenendo dalla

corte d'appello un provvedimento inibitorio dell'esecuzione della

sentenza di secondo grado. Adducendo quindi la pretestuosa e dilatoria condotta proces

suale della debitrice e paventandone la insolvenza, la Esportex chiedeva — ed otteneva — il provvedimento cautelare fino a con

correnza di lire 60.000.000, cui dava esecuzione il 9 gennaio 1984

con sequestro di pari somma di danaro portata dal libretto al

portatore n. 11/15313 della Banca nazionale del lavoro AG. 8, emesso il 9 gennaio 1984, offerto dalla sequestrata all'ufficiale

giudiziario procedente; il tutto come da verbale allegato alla cita

zione per convalida. Riportandosi dunque ai motivi del ricorso

ed evidenziando la sussistenza dei requisiti di legge, chiedeva la

convalida del sequestro in discorso con la condanna della conve

nuta alle spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva la debitrice la quale,

pur senza contrastare le premesse di fatto di cui alla domanda

avversaria, eccepiva la mancanza di qualsiasi periculum in mora

che potesse sorreggere il concesso provvedimento. Vantava una

solida consistenza finanziaria e la possidenza di numerosi veicoli

a fronte della pretesa avversaria di cui peraltro contestava la defi

nitività in pendenza del ricorso per cassazione proposto contro

la decisione del giudice di merito.

Invocava quindi la revoca del sequestro in discorso con la ri

valsa delle spese. (Omissis) Motivi della decisione. — La circostanza — comprovata dalla

copia della sentenza n. 2079 della Suprema corte, prodotta dall'i

stante — dell'intervenuto giudicato sulla questione controversa

tra la Esportex e la Autoservizi meridionali, e con il definitivo

riconoscimento del credito della prima, non esonera il collegio dalla pronuncia sull'esistenza delle condizioni legittimanti il prov vedimento cautelare ottenuto ed eseguito dalla creditrice.

Va cioè accertato se la misura cautelare richiesta a presidio del credito della Esportex apparisse giustificata in funzione sia

dell'affidabilità del titolo vantato sia del pregiudizio eventualmente

derivante da ulteriori indugi nell'accertamento definitivo delle stesse

ragioni di credito.

Ma, ancora preliminare a tale indagine, è il riscontro dell'ecce

zione di inammissibilità del rimedio cautelare, sollevata dalla di

fesa convenuta.

Quest'ultima avanza infatti la tesi della inconciliabilità — sul

piano giuridico — dei due provvedimenti: quello inibitorio dell'e

secutività della sentenza di secondo grado, concesso dalla stessa

1957, voce cit., n. 35), non essendo, invece, sufficiente la circostanza che il debitore risieda all'estero (Cass. 29 settembre 1957, n. 3558, ibid., n. 28); 4) qualora i redditi del debitore appaiono aleatori e lo stesso ab bia mantenuto un non affidante comportamento processuale (Cass. 9 lu

glio 1974, n. 2020, id., Rep. 1974, voce cit., n. 16). In relazione alla consistenza patrimoniale del debitore la giurispruden

za ha precisato che per l'accertamento del periculum è sufficiente una valutazione complessiva del patrimonio del debitore in rapporto al credi to tutelato (Cass. 15 settembre 1970, n. 1448, id., Rep. 1970, voce cit., n. 9; 24 settembre 1959, n. 2612, id.. Rep. 1959, voce cit., n. 11).

In particolare si è ritenuto sussistente il pericolo di perdita della garan zia del credito: 1) quando il patrimonio del debitore è costituito in gran parte di beni di facile sottrazione od occultamento (App. Milano 24 mar zo 1978, id., Rep. 1978, voce cit., n. 3); 2) quando, in mancanza di un patrimonio immobiliare, il debitore abbia iniziato a riscuotere i crediti vantati verso enti pubblici (App. Catania, 24 gennaio 1956, id., Rep. 1956, voce cit., n. 13); 3) in presenza di difficoltà di accertamento dei beni del debitore, per essere questi distribuiti in diverse circoscrizioni giu diziarie (Trib. Trento 10 novembre 1948, id., Rep. 1949, voce cit., n. 58). [R. Santulli]

Il Foro Italiano — 1987.

corte d'appello in pendenza del ricorso per cassazione, e quello cautelare concesso dal presidente del tribunale.

A primo esame, però, l'assunto evidenzia la sua inconsistenza; è sufficiente — al riguardo — rifarsi alla natura ed alle finalità

delle due pronunce per pervenire a diverso avviso. Il provvedi mento di competenza della corte d'appello (la c.d. inibitoria) si

atteggia a speciale rimedio contro la operatività della sentenza

di secondo grado della quale — per gravi motivi — mira a so

spendere la via esecutiva attribuitale dalla legge. Il sequestro con

servativo è, invece, solo una misura cautelare che tende — più limitatamente — a conservare le garanzie patrimoniali del credi

tore in vista dell'esecuzione di un probabile titolo giudiziale in

via di formazione ove il debitore autorizzi fondati motivi di di

spersione dei propri beni.

Il sequestro non è dunque equivalente di esecuzione forzata

ma solo strumentale a quella e consiste nella conservazione giudi ziale del patrimonio del debitore per il caso in cui debba proce dersi all'esecuzione. Se, nella specie, la sentenza di merito

favorevole alla Esportex era sospesa nella sua esecutività, in for

za dell'inibitoria concessa dal giudice a quo, ciononpertanto ve

niva meno la necessità, per la creditrice, di cautelarsi contro

un'eventuale insolvenza dell'avversaria, ricorrendo allo strumen

to del sequestro conservativo dei suoi beni. Resta a vedere solo

se, nel merito, ne ricorrevano le condizioni.

Giova a tal fine accennare ai presupposti essenziali per la con

cessione del rimedio in parola ossia al fumus boni iuris e il peri culum in mora.

È pacificamente recepito che il primo di tali elementi non deve

postulare necessariamente l'esistenza di un titolo esecutivo, essen

do sufficiente che la pretesa creditoria appaia certa, anche se ge nerica cioè non ancora giudizialmente accertata. Sotto questo

aspetto la invocazione della misura cautelare da parte della Espor tex appare più che legittima vantando questa ben più che una

generica aspettativa ma addirittura un titolo giudiziale già per

legge esecutivo quale la sentenza di secondo grado. Il secondo requisito, ossia il periculum in mora, attiene poi

alla insufficiente garanzia che il debitore offre — per scarsi mezzi

patrimoniali o per discutibili qualità personali — circa la realiz

zazione della pretesa avversaria, una volta che essa sia definitiva

mente accertata.

Questo elemento involge cosi situazioni di carattere oggettivo e soggettivo. L'aspetto oggettivo può essere colto: nello stato di

insolvenza del debitore, nel periodo di sua fuga, nella scomparsa di tutte le sue attività, nella sottrazione di garanzie reali, e simili.

L'aspetto soggettivo può essere dato dalle qualità morali o sociali

del debitore, dal suo equivoco comportamento verso i creditori

anche solo per ritardare con ogni mezzo l'adempimento di obbli

gazioni certe; infatti dall'atteggiamento negoziale o processuale che di concreti in atti pretestuosi diretti a sottrarsi all'adempi mento di obbligazioni, e simili.

In tale ottica, non può esservi dubbio neppure sulla ricorrenza — nella specie — del secondo requisito legittimante la concessio

ne del sequestro conservativo in danno della debitrice napoleta na. Il periculum in mora poteva intravvedersi, sotto l'aspetto

soggettivo, nel pervicace comportamento della Autoservizi meri

dionali teso a procrastinare nel tempo la soddisfazione delle av

verse ragioni di credito, avvalendosi anche di espedienti processuali astrattamente leciti ma il cui impiego si appalesa cosi capzioso da lasciar trasparire chiaramente le distorte finalità del loro uso, unico scopo essendo quello di sottrarsi al puntuale e doveroso

pagamento del debito. Ciò va detto con riferimento al ricorso

per cassazione — i cui motivi appaiono ictu oculi pretestuosi e

infondati e tali da lasciar anticipare il tranquillo rigetto dell'im

pugnazione — , ancora, nella proposizione del ricorso per inibi

toria in limine executionis, sorprendendo cosi, con la fissazione

di brevi termini di comparizione dinnanzi al giudice a quo, la

difesa avversaria.

Oggettivamente, il timore di una incalzante insolvenza della de

bitrice appare avvalorato dalle stesse motivazioni addotte dalla

Autoservizi meridionali a sostegno del ricorso per inibitoria, lad

dove la società napoletana lamenta una situazione economica pros sima al tracollo per la « . . . drastica riduzione di entrate e la

crisi generale del settore che impedisce di trovare nuove fonti (di

entrate)», prospettando il proprio fallimento come unica attuale

alternativa al pagamento del proprio debito! Né la situazione pa trimoniale della debitrice autorizzava più rosee prospettive di

realizzazione del credito in futuro, atteso che la Esportex

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1615 PARTE PRIMA 1616

denunciava la impossidenza immobiliare della avversaria cui non

si appartenevano neppure gli automezzi destinati all'attività so

ciale. E quest'ultima asserzione non appare convincentemente

smentita dalla odierna convenuta.

Siffatte considerazioni inducono in definitiva il tribunale ad

una positiva verifica delle condizioni di legge per la concessione

del provvedimento cautelare controverso, che merita cosi convali

da. (Omissis)

TRIBUNALE DI BARI; sentenza 6 febbraio 1986; Pres. Fran

cabandera, Est. Magaletti; Cipriani (Avv. Gurrado) c. Fer

rarese (Avv. Cavallera).

TRIBUNALE DI BARI;

Provvedimenti di urgenza — Ordinanza di rigetto — Omessa pro

nuncia sulle spese — Ricorso straordinario per cassazione (Cost., art. Ill; cod. proc. civ., art. 91, 700).

Il provvedimento con il quale il pretore rigetti l'istanza ex art.

700 c.p.c. omettendo di pronunciare in ordine alia condanna

del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali può essere im

pugnato, limitatamente all'omessa statuizione sulle spese, con

il solo ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. Ili, 2° comma, Cost.; è pertanto da escludere che la detta con

danna possa ottenersi in un successivo e separato giu dizio. (1)

II

PRETURA DI SESTRI PONENTE; sentenza 9 gennaio 1987; Giud. Patrone; Soc. O.r.v.i. (Aw. Rocceixa) c. Soc. Repetto.

Provvedimenti di urgenza — Ordinanza di rigetto — Omessa

pronuncia sulle spese — Domanda al pretore di integrazione del provvedimento — Inammissibilità (Cod. proc. civ., art.

91, 700).

Ove il pretore abbia omesso di liquidare le spese giudiziali nel

provvedimento di rigetto del ricorso ex 700 c.p.c. il resistente, che intenda conseguirne il rimborso, non può che promuovere ordinario giudizio di cognizione (in particolare il pretore esclu

de l'ammissibilità sia del ricorso straordinario per cassazione

ai sensi dell'art. Ili, 2° comma, Cost., sia della domanda

di integrazione e/o modificazione del provvedimento di rigetto del ricorso d'urgenza rivolta al medesimo organo che lo ha

emesso). (2)

(1-2) Le sentenze in epigrafe risolvono in modo diametralmente oppo sto il problema dei rimedi esperibili in caso di omessa pronuncia sulle

spese nel provvedimento di rigetto del ricorso d'urgenza. Problema che si è venuto a porre a seguito della decisione delle sezioni unite

(sent. 17 ottobre 1983, n. 6066, Foro it., 1984, I, 159, con nota di richiami e osservazioni di A. Proto Pisani), la quale ha affermato la necessità della statuizione sulle spese di causa anche in ipotesi di

provvedimenti che, pur in forma diversa dalla sentenza (art. 91 c.p.c.), comunque concludano definitivamente il procedimento davanti al giudi ce che li emette (sui termini del contrasto che ha determinato l'interven to delle sezioni unite, cfr. Cass. 6 giugno 1980, n. 3651, id., 1980, I, 1873, con osservazioni di A. Proto Pisani; 25 luglio 1981, n. 4823, id., Rep. 1981, voce Provvedimenti d'urgenza, n. 82 e 3 giugno 1981, n. 3598, ibid., n. 80, riportate per esteso in Giust. civ., 1982, I, 1319, con nota di P. Frisina, Provvedimenti d'urgenza e statuizione sulle spese).

In senso conforme all'orientamento espresso da Trib. Bari, ma solo con riferimento a casi di esplicito provvedimento sulle spese: Cass., sez.

un., 17 ottobre 1983, n. 6066, 6 giugno 1980, n. 3651, 25 luglio 1981, n. 4823, cit.; 7 settembre 1977, n. 3892, Foro it., 1977, I, 2652; 2 aprile 1977, n. 1239, id., Rep. 1977, voce Provvedimenti d'urgenza, n. 21; 3 novembre 1976, n. 4066, id., Rep. 1976, voce cit., n. 27; in senso analo

go, con specifico riferimento ai casi di omessa pronuncia, Frisina, op. cit., 1332 s.

Il Foro Italiano — 1987.

I

Motivi della decisione. — (Omissis). Chiarito anche tale punto ed affrontando il punto nodale della controversia va osservato

che in dottrina e giurisprudenza la questione relativa all'ammissi

bilità della condanna alle spese in caso di rigetto dell'istanza cau

telare ha formato oggetto di vivaci dibattiti e di contrastanti

decisioni. La soluzione negativa, a lungo e costantemente affermata dalla

Suprema corte, si fonda sull'interpretazione restrittiva e forma

* * *

Rigetto di misure cautelari chieste «ante causam» e spese giudiziali.

Le due decisioni in epigrafe evidenziano la gravità dei problemi posti dalla disciplina delle spese giudiziali in ipotesi di rigetto di misure caute lari chieste prima dell'inizio della causa di merito.

Il problema è stato solo apparentemente risolto dalle sezioni unite con la sentenza n. 6066 del 1983. Questa decisione, infatti ha preso in consi derazione solo l'ipotesi di emanazione della pronuncia sulle spese nel prov vedimento con cui sia stata respinta la richiesta di misura cautelare prima dell'inizio della causa di merito; e, con riferimento a tale fattispecie, da un lato ha riconosciuto — sostanzialmente in via pretoria, praeter legem — l'ammissibilità di tale pronuncia, d'altro lato ha ritenuto che a tale

capo del provvedimento sia da riconoscere natura decisoria «in relazione ai diritti soggettivi delle parti che discendono dal regolamento delle spese del procedimento che si è definitivamente concluso» e . . . quindi la sua

impugnabilità con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. Ili, 2° comma, Cost. Nulla, poi, le sezioni unite hanno detto sulla disciplina applicabile all'ipotesi — sulla quale si sono pronunciate le due sentenze che si ripor tano — in cui il giudice, nel rigettare l'istanza di misura cautelare chiesta ante causam, ometta di pronunciare sulle spese: in tal caso la parte vitto riosa nella fase cautelare dovrà impugnare il provvedimento omissivo ai sensi dell'art. Ili, 2° comma, Cost., o potrà far valere il suo diritto alle spese autonomamente in via ordinaria?

La questione — come avverte il Pretore di Sestri Ponente — è di gros so impegno teorico.

Una sua soluzione rassicurante non mi sembra possa prescindere però dalla seguente premessa: quelle pressanti esigenze di opportunità che in ducono a concordare l'ammissibilità (tutta ricavata in via pretoria praeter legem) della pronuncia sulle spese in caso di rigetto della misura cautelare chiesta ante causam, non sono tali da giustificare il prezzo altissimo insi to nel ritenere che tale pronuncia sia ricorribile per cassazione ex art.

Ili, 2° comma, Cost.; e ancor meno sono tali da giustificare il prezzo altissimo insito nel ritenere che il ricorso per cassazione ex art: 111, 2°

comma, sia l'unico rimedio esperibile in ipotesi di omessa pronuncia sulle

spese. Il motivo per cui ho parlato di prezzo altissimo deriva dal fatto che

in tal modo l'istituto del ricorso per cassazione viene senza necessità pie gato tutto unicamente ad esigenze di garanzia soggettiva delle parti e di stolto invece dalla sua funzione istituzionale di garanzia oggettiva volta ad assicurare l'esatta ed uniforme interpretazione della legge (v. su questi temi gli interventi di A. Pizzorusso, A. Proto Pisani, A. Vela, V. Den

ti, pubblicati nel dossier: Per la Corte di cassazione, in Foro it., 1987, V, 205 ss.).

Ciò premesso, che fare? Escludere la ammissibilità della pronuncia sul le spese allo scopo di preservare la funzione istituzionale della Corte di cassazione?

Niente affatto. A mio avviso è ben possibile rompere il vero e proprio circolo vizioso

(di cui è espressione la pronuncia in epigrafe del Tribunale di Bari non meno di Cass. 6066 del 1983) cui conduce l'applicazione concorrente dei

principi secondo cui: a) tutti i provvedimenti relativi a diritti, anche se emanati a termine di un procedimento sommario, hanno attitudine al

giudicato e quindi sono suscettibili di ricorso immediato in Cassazione ex art. Ili, 2° comma, Cost.; b) in caso di rigetto di misure cautelari chieste prima dell'inizio della causa di merito, il giudice deve liquidare le spese a carico della parte ricorrente e il relativo provvedimento è ricor ribile in Cassazione ex art. Ili, 2° comma, Cost.; c) le spese giudiziali non possono essere chieste in autonomo giudizio, cosi che ove il giudice, nella ipotesi sub b), non le abbia liquidate, l'unico rimedio concesso alla

parte sarebbe il ricorso straordinario per cassazione ex art. Ili, 2° com

ma, Cost.

Le conclusioni cui conduce un simile modo di ragionare sono inaccet

tabili, sia perché finiscono con il devolvere alla Corte di cassazione com

piti assolutamente in contrasto con le sue funzioni istituzionali, sia perché assai poco soddisfacenti anche in termini di garanzie soggettive dato che

per un verso il giudizio di cassazione mal si presta ad un controllo circa Van ed il quantum delle spese, per altro verso — in ipotesi di omissione di pronuncia — non sembra seriamente pensabile costringere a ricorrere in Cassazione per crediti spesso solo di poche migliaia (o centinaia di

migliaia) di lire.

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