+ All Categories
Home > Documents > sentenza 11 febbraio 1999, n. 27 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 17 febbraio 1999, n. 7);...

sentenza 11 febbraio 1999, n. 27 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 17 febbraio 1999, n. 7);...

Date post: 28-Jan-2017
Category:
Upload: vanthuan
View: 220 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
3
sentenza 11 febbraio 1999, n. 27 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 17 febbraio 1999, n. 7); Pres. Granata, Est. Zagrebelsky; Prov. Trento (Avv. Falcon) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Russo). Conflitto di attribuzione Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 4 (APRILE 1999), pp. 1115/1116-1117/1118 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23195363 . Accessed: 25/06/2014 06:43 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.73.86 on Wed, 25 Jun 2014 06:43:40 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sentenza 11 febbraio 1999, n. 27 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 17 febbraio 1999, n. 7); Pres. Granata, Est. Zagrebelsky; Prov. Trento (Avv. Falcon) c. Pres. cons. ministri

sentenza 11 febbraio 1999, n. 27 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 17 febbraio 1999, n. 7);Pres. Granata, Est. Zagrebelsky; Prov. Trento (Avv. Falcon) c. Pres. cons. ministri (Avv. delloStato Russo). Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 4 (APRILE 1999), pp. 1115/1116-1117/1118Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195363 .

Accessed: 25/06/2014 06:43

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 62.122.73.86 on Wed, 25 Jun 2014 06:43:40 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sentenza 11 febbraio 1999, n. 27 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 17 febbraio 1999, n. 7); Pres. Granata, Est. Zagrebelsky; Prov. Trento (Avv. Falcon) c. Pres. cons. ministri

PARTE PRIMA 1116

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia

Romagna, in un giudizio promosso da un tecnico laureato in

servizio dal 1988 per l'annullamento del provvedimento dell'u

niversità degli studi di Lecce con il quale è stata respinta, per mancanza del requisito temporale previsto dall'art. 16 1. n. 341

del 1990, la sua domanda per l'ottenimento di una supplenza, ha sollevato (r.o. n. 686 del 1997) questione di legittimità costi

tuzionale, per violazione degli art. 3, 36 e 97 Cost., degli art.

12 e 16, 1° comma, 1. 19 novembre 1990 n. 341 (riforma degli ordinamenti didattici universitari), i quali disciplinano l'attività di docenza dei professori universitari e dei ricercatori conferma

ti, ivi comprese le supplenze (art. 12), disponendo (art. 16) che

nella dizione «ricercatori confermati» si intende compresa quel la di «tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art.

50 d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto» (e in particolare aver compiuto entro il

1980 un triennio di attività didattica e scientifica); che il rimettente lamenta la mancata equiparazione, ai fini

dell'affidamento di un corso di insegnamento, dei tecnici lau

reati che hanno svolto tre anni di attività didattica e scientifica

tra il 1980 e il 1990 a quelli che avevano svolto tale attività

prima del 1980; che, nell'ambito di un giudizio promosso da un tecnico lau

reato in servizio dal 1966 per l'annullamento del provvedimento dell'università degli studi di Bologna di rigetto dell'istanza di

retta a conseguire lo status giuridico ed economico dei ricerca

tori confermati di pari anzianità, il medesimo tribunale ammi

nistrativo regionale ha sollevato (r.o. n. 687 del 1997) questione di legittimità costituzionale, per violazione degli art. 3, 36 e

97 Cost., degli stessi art. 12 e 16 1. n. 341 del 1990, nella parte in cui non attribuiscono ai tecnici laureati in possesso dei requi siti di cui all'art. 50 d.p.r. n. 382 del 1980 lo status giuridico ed economico dei ricercatori, ma si limitano ad equiparare le

due categorie ai soli fini della possibilità di svolgimento dell'at

tività di docenza di cui all'art. 12. Considerato che le ordinanze prospettano questioni concer

nenti le medesime disposizioni, e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è soprav venuta la 1. 14 gennaio 1999 n. 4 (disposizioni riguardanti il

settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio

di mensa nelle scuole), il cui art. 1, 10° comma, prevede, tra

l'altro: a) una autorizzazione alle università a bandire concorsi

per posti di ricercatore universitario riservati ai tecnici laureati

che abbiano svolto almeno tre anni di attività di ricerca entro

il 1999, stabilendo che i vincitori dei concorsi riservati sono in

quadrati nel ruolo dei ricercatori confermati; b) la salvezza del

l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 1. n. 341 del 1990 per i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dal l'art. 50 d.p.r. n. 382 del 1980 (svolgimento di attività didattica

per un triennio prima del 1980), «anche se maturati successiva

mente al 1° agosto 1980»; che delle disposizioni richiamate deve essere valutata l'inci

denza nei giudizi che hanno dato origine alle presenti questioni di costituzionalità;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimet

tente per una nuova valutazione delle questioni medesime.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo re

gionale per l'Emilia-Romagna.

Il Foro Italiano — 1999.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 11 febbraio 1999, n.

27 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 17 febbraio 1999, n.

7); Pres. Granata, Est. Zagrebelsky; Prov. Trento (Avv.

Falcon) c. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Russo). Con

flitto di attribuzione.

Corte costituzionale — Conflitto tra enti — Esercizi commer

ciali — Autorizzazione all'apertura — Ordinanza di sospen sione — Spettanza —

Impugnazione di provvedimento giuris dizionale — Inammissibilità (R.d. 18 giugno 1931 n. 773, ap provazione del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, art. 100;

d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, approvazione del t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino

Alto Adige, art. 20, 21; d.p.r. 1° novembre 1973 n. 686, nor

me di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino

Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici, art. 3).

È inammissibile, in quanto avente ad oggetto una questione di

interpretazione del diritto vigente che non attiene all'esistenza

della giurisdizione in quanto tale in capo al giudice la cui

decisione viene censurata, il ricorso per conflitto di attribu

zione tra enti sollevato dalla provincia autonoma di Trento

nei confronti della sentenza del Consiglio di Stato 6 giugno

1997, n. 625 con cui è stata confermata la sentenza di primo

grado che aveva annullato, per incompetenza, l'ordinanza di

sospensione dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio com

merciale adottata dal presidente della giunta provinciale di

Trento. (1)

Diritto. — 1. - La provincia autonoma di Trento propone conflitto di attribuzione contro il presidente del consiglio dei

ministri, in riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez.

IV, n. 625 del 6 giugno 1997 (Foro it., Rep. 1997, voce Com

mercio (disciplina del), n. 79), che ha confermato una pronun cia del Trga di Trento di annullamento, per incompetenza, del

l'ordinanza del presidente della giunta provinciale di sospensio ne dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio commerciale.

Sarebbero violati l'art. 20, 1° comma, dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige (d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670) e il d.p.r. 1° novembre 1973 n. 686 (recante «norme di attua

zione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici»). La norma

statutaria — confermata dall'art. 3, 1° comma, delle menziona

te norme di attuazione — stabilisce che «i presidenti delle giun te provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di

pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti», tra le quali do

vrebbe ritenersi inclusa quella relativa alla sospensione della li

ei) La Corte costituzionale conferma la propria giurisprudenza nel senso che l'impugnazione di un atto giurisdizionale attraverso lo stru mento del conflitto di attribuzione tra Stato e regione è ammissibile a condizione che la seconda denunci l'assoluta carenza di giurisdizione nei confronti del soggetto ricorrente e non un mero errore in iudicando, in quanto in tal caso il conflitto diverrebbe, di fatto, un nuovo grado di giurisdizione. In tal senso, v. Corte cost. 22 ottobre 1996, n. 357, Foro it., 1997, I, 633, con nota di richiami. In dottrina, sulle caratteri stiche ed i limiti alla impugnazione di un provvedimento giurisdizionale con il conflitto di attribuzione tra enti, v. Romboli, Il conflitto di attri buzione tra enti nel biennio 1995-1996 (aspetti procedurali), ibid., 2776

s., e La magistratura nei conflitti tra enti aventi ad oggetto atti giurisdi zionali: un problema ancora in attesa di soluzione, in Giur. costit., 1997, 1701 ss.

In ordine all'impugnazione attraverso il conflitto di attribuzione tra enti di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, v. Corte cost. 27 novembre 1998, n. 382, Foro it., 1999, I, 412, con nota di richiami, la quale ha ritenuto non spettare allo Stato, e per esso alla procura della repubblica presso la Pretura circondariale di Venezia, emettere l'atto di invito rivolto ad un consigliere regionale a presentarsi, per essere interrogato, quale persona sottoposta ad indagini, in ordine a fatti di cui il consigliere aveva mostrato essere a conoscenza con la

presentazione di un'interpellanza alla giunta regionale. Per la inammissibilità di un conflitto tra enti in quanto tendente so

stanzialmente ad impugnare una sentenza della Corte costituzionale e

quindi a censurare il modo in cui si è concretamente esplicata la giuris dizione costituzionale, v. Corte cost. 26 febbraio 1998, n. 29, id., 1998, I, 1363, con nota di richiami e osservazioni di Romboli, È ammissibile un conflitto contro la Corte costituzionale?

L'impugnata sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 6 giugno 1997,

This content downloaded from 62.122.73.86 on Wed, 25 Jun 2014 06:43:40 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sentenza 11 febbraio 1999, n. 27 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 17 febbraio 1999, n. 7); Pres. Granata, Est. Zagrebelsky; Prov. Trento (Avv. Falcon) c. Pres. cons. ministri

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

cenza degli esercizi pubblici, prevista dall'art. 100 del testo uni

co delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931 n. 773). Ad avviso della ricorrente, la decisione del giudice ammini

strativo che ha dato origine al conflitto disconoscerebbe una

competenza provinciale avente fondamento nello statuto specia le, in quanto il Consiglio di Stato ha qualificato il provvedi mento adottato dal presidente della giunta provinciale ai sensi

dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza co

me provvedimento per l'ordine pubblico, di competenza dello

Stato, a norma dell'art. 21 dello statuto speciale. 2. - Il conflitto non è ammissibile.

2.1. - Atti di giurisdizione, secondo consolidata giurispruden za di questa corte, possono essere a base di conflitto di attribu

zione tra regioni e Stato, oltre che tra poteri dello Stato, purché il conflitto medesimo non si risolva in mezzo improprio di cen

sura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale (Corte cost. n. 289 del 1974, id., 1975, I, 810; n. 98 del 1981, id., 1981, I, 2087; n. 183 del 1981, id., 1982, I, 356; n. 70 del 1985, id., 1986, I, 58; n. 285 del 1990, id., 1991, I, 2346; n. 99 del 1991, id., 1992, I, 332; n. 175 del 1991, ibid., 282; n. 357 del 1996, id., 1997, I, 633).

Contro gli errori in iudicando di diritto sostanziale o proces

suale, infatti, valgono i rimedi consueti riconosciuti dagli ordi

namenti processuali delle diverse giurisdizioni; non vale il con

flitto di attribuzione. A ritenere diversamente, il giudizio presso la Corte costituzionale si trasformerebbe inammissibilmente in

un nuovo grado di giurisdizione avente portata tendenzialmente

generale. Avendo infatti per lo più le situazioni soggettive delle

regioni base diretta o almeno indiretta in norme di rango costi

tuzionale attributive di competenza, la gran parte dei motivi

di doglianza da parte delle stesse contro decisioni giurisdizionali finirebbe per potersi trasformare automaticamente in motivo di

ricorso per conflitto di attribuzione, con evidente forzatura dei

caratteri propri di quest'ultimo e alterazione dei rapporti tra

la giurisdizione costituzionale e quella riconosciuta a istanze giu risdizionali non costituzionali.

Invece, ancora secondo la giurisprudenza di questa corte so

pra ricordata, il rimedio del conflitto di attribuzione relativa

mente ad atti di giurisdizione è configurabile quando sia conte

stata radicalmente la riconducibilità dell'atto che determina il

conflitto alla funzione giurisdizionale (cfr., ad esempio, senten

ze n. 150 del 1981, id., 1981, I, 2085, e n. 283 del 1986, id., 1988, I, 774) ovvero sia messa in questione l'esistenza stessa

del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente.

In tutti questi casi, il conflitto verrebbe infatti a configurarsi non come controllo sul contenuto dell'attività giurisdizionale, ma come garanzia di sfere di attribuzioni che si vogliono costi

n. 625, è massimata id., Rep. 1997, voce Commercio (disciplina del), n. 79.

Sui rapporti di competenza tra autorità statale e regionale per i prov vedimenti di cui all'art. 100 r.d. 773/31, v. Cons. Stato, sez. IV, 12

aprile 1995, n. 241, id., Rep. 1995, voce cit., n. 82, secondo cui, a

seguito del trasferimento in area comunale dei poteri autorizzatori in

materia di licenza di p.s., spetta al sindaco, e non agli organi di polizia,

disporre la sospensione delle suddette autorizzazioni, anche per ragioni attinenti alla sicurezza e alla moralità pubblica; Tar Sicilia, sez. Cata

nia, 1° agosto 1995, n. 1981, ibid., n. 94, il quale ha ritenuto che la

revoca della licenza di commercio, già prevista dall'art. 100 t.u.l.p.s., è oggi di competenza dell'ente titolare delle funzioni amministrative e

non dell'autorità statale di p.s.; Cons. Stato, sez. V, 24 novembre 1992, n. 1376, id., Rep. 1993, voce cit., n. 59, secondo cui, ai sensi dell'art.

100 r.d. 773/31, il questore può sospendere la licenza di un esercizio

ove siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo

di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un

pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costu

me o per la sicurezza dei cittadini, nonché revocare la licenza stessa

ove si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione; Tar Vene

to 8 maggio 1980, n. 395, id., Rep. 1981, voce cit., n. 19, secondo

cui i poteri riconosciuti al questore dall'art. 100 1. 773/31 sono autono

mi rispetto ai poteri attribuiti al sindaco dal d.p.r. 616/77, in tema

di licenza di pubblica sicurezza. In merito a tali provvedimenti, v. pure Tar Veneto 10 marzo 1983, n. 183, id., Rep. 1983, voce Pubblica sicu

rezza, n. 18, e Tar Emilia-Romagna 9 aprile 1981, n. 194, id., Rep.

1982, voce Commercio (disciplina del), n. 95.

Sulla disciplina dei provvedimenti relativi alle licenze per pubblici eser

cizi, con riguardo alla provincia autonoma di Bolzano, v. Cass. 1° giu

gno 1992, n. 6606, id., Rep. 1992, voce Trentino-Alto Adige, n. 64.

Il Foro Italiano — 1999.

tuzionalmente protette da interferenze da parte di organi della

giurisdizione o che si vogliono riservare al controllo di altra

istanza costituzionale.

2.2. - Nella specie, la provincia autonoma ricorrente non con

testa l'esistenza del potere giurisdizionale relativamente alla le

gittimità dei provvedimenti di sospensione della autorizzazione

all'apertura degli esercizi commerciali. Essa contesta invece l'ar

gomentazione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato

secondo la quale tali provvedimenti sarebbero da ascrivere alla

difesa dell'ordine pubblico e non invece della sicurezza pubbli ca, con la conseguente affermazione della competenza statale

invece che regionale. Trattasi quindi di una controversia che, avendo base in una

questione di interpretazione del diritto vigente che influisce sul

la decisione del giudice che si vorrebbe censurare, non attiene

all'esistenza della giurisdizione in quanto tale. Il ricorso per con

flitto di attribuzione deve pertanto essere dichiarato inammis

sibile. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi

bile il conflitto di attribuzione sollevato dalla provincia autono

ma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione alla senten

za del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 625 del 6 giugno 1997, con il ricorso indicato in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 11 febbraio 1999, n. 26 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 17 febbraio 1999, n. 7); Pres. Vassalli, Est. Zagrebelsky; Moschini e altro; in

terv. Pres. cons, ministri. Ord. Magistrato sorveglianza Pa

dova 2 gennaio 1998 (G.U., la s.s., n. 9 del 1998).

Ordinamento penitenziario — Detenuti — Atti dell'amministra

zione penitenziaria — Lesione di diritti — Tutela giurisdizio nale — Omessa previsione — Incostituzionalità (Cost., art.

2, 3, 13, 24, 27, 113; 1. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull'ordi namento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art. 35, 69; 1. 10 ottobre 1986 n.

663, modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sul

l'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art. 21).

Sono incostituzionali gli art. 35 e 69 I. 26 luglio 1975 n. 354,

quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 l. 10 ottobre 1986

n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdi zionale nei confronti degli atti dell'amministrazione peniten ziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizio

ne della libertà personale. (1)

(1) Nel ritenere ammissibile la questione sollevata dal magistrato di

sorveglianza in sede di reclamo proposto a norma dell'art. 35, n. 2, ord. penit., la corte ribadisce — sulla base di un'ampia analisi dell'evo luzione della propria giurisprudenza in tema di qualificazione dei prov vedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza per il trattamento

dei detenuti e degli internati — che detto procedimento costituisce sede

idonea alla proposizione della questione incidentale di legittimità costi

tuzionale delle leggi. Su tale punto, la sentenza è conforme al contenuto

decisorio e alle argomentazioni di Corte cost. 212/97, menzionata in

motivazione, Foro it., 1998, I, 2325, commentata da Della Casa, Il

colloquio con il difensore in sede esecutiva: da «graziosa concessione»

a «diritto», in Dir. pen. e proc., 1998, 208, unitamente alla quale essa

raggiunge un punto molto avanzato nel lungo e non sempre lineare

cammino percorso nella materia a partire dagli ultimi anni sessanta.

L'idoneità del procedimento ad essere luogo di promovimento della

questione di legittimità costituzionale non vale tuttavia — prosegue la

corte — come riconoscimento dell'idoneità ad assicurare il rispetto del

la garanzia del diritto costituzionale di azione in giudizio. Detto proce dimento è infatti «privo dei requisiti minimi perché lo si possa ritenere

sufficiente a fornire un mezzo di tutela qualificabile come giurisdizio

This content downloaded from 62.122.73.86 on Wed, 25 Jun 2014 06:43:40 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended