sentenza 11 febbraio 1999, n. 27 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 17 febbraio 1999, n. 7);Pres. Granata, Est. Zagrebelsky; Prov. Trento (Avv. Falcon) c. Pres. cons. ministri (Avv. delloStato Russo). Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 4 (APRILE 1999), pp. 1115/1116-1117/1118Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195363 .
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PARTE PRIMA 1116
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia
Romagna, in un giudizio promosso da un tecnico laureato in
servizio dal 1988 per l'annullamento del provvedimento dell'u
niversità degli studi di Lecce con il quale è stata respinta, per mancanza del requisito temporale previsto dall'art. 16 1. n. 341
del 1990, la sua domanda per l'ottenimento di una supplenza, ha sollevato (r.o. n. 686 del 1997) questione di legittimità costi
tuzionale, per violazione degli art. 3, 36 e 97 Cost., degli art.
12 e 16, 1° comma, 1. 19 novembre 1990 n. 341 (riforma degli ordinamenti didattici universitari), i quali disciplinano l'attività di docenza dei professori universitari e dei ricercatori conferma
ti, ivi comprese le supplenze (art. 12), disponendo (art. 16) che
nella dizione «ricercatori confermati» si intende compresa quel la di «tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art.
50 d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto» (e in particolare aver compiuto entro il
1980 un triennio di attività didattica e scientifica); che il rimettente lamenta la mancata equiparazione, ai fini
dell'affidamento di un corso di insegnamento, dei tecnici lau
reati che hanno svolto tre anni di attività didattica e scientifica
tra il 1980 e il 1990 a quelli che avevano svolto tale attività
prima del 1980; che, nell'ambito di un giudizio promosso da un tecnico lau
reato in servizio dal 1966 per l'annullamento del provvedimento dell'università degli studi di Bologna di rigetto dell'istanza di
retta a conseguire lo status giuridico ed economico dei ricerca
tori confermati di pari anzianità, il medesimo tribunale ammi
nistrativo regionale ha sollevato (r.o. n. 687 del 1997) questione di legittimità costituzionale, per violazione degli art. 3, 36 e
97 Cost., degli stessi art. 12 e 16 1. n. 341 del 1990, nella parte in cui non attribuiscono ai tecnici laureati in possesso dei requi siti di cui all'art. 50 d.p.r. n. 382 del 1980 lo status giuridico ed economico dei ricercatori, ma si limitano ad equiparare le
due categorie ai soli fini della possibilità di svolgimento dell'at
tività di docenza di cui all'art. 12. Considerato che le ordinanze prospettano questioni concer
nenti le medesime disposizioni, e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è soprav venuta la 1. 14 gennaio 1999 n. 4 (disposizioni riguardanti il
settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio
di mensa nelle scuole), il cui art. 1, 10° comma, prevede, tra
l'altro: a) una autorizzazione alle università a bandire concorsi
per posti di ricercatore universitario riservati ai tecnici laureati
che abbiano svolto almeno tre anni di attività di ricerca entro
il 1999, stabilendo che i vincitori dei concorsi riservati sono in
quadrati nel ruolo dei ricercatori confermati; b) la salvezza del
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 1. n. 341 del 1990 per i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dal l'art. 50 d.p.r. n. 382 del 1980 (svolgimento di attività didattica
per un triennio prima del 1980), «anche se maturati successiva
mente al 1° agosto 1980»; che delle disposizioni richiamate deve essere valutata l'inci
denza nei giudizi che hanno dato origine alle presenti questioni di costituzionalità;
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimet
tente per una nuova valutazione delle questioni medesime.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo re
gionale per l'Emilia-Romagna.
Il Foro Italiano — 1999.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 11 febbraio 1999, n.
27 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 17 febbraio 1999, n.
7); Pres. Granata, Est. Zagrebelsky; Prov. Trento (Avv.
Falcon) c. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Russo). Con
flitto di attribuzione.
Corte costituzionale — Conflitto tra enti — Esercizi commer
ciali — Autorizzazione all'apertura — Ordinanza di sospen sione — Spettanza —
Impugnazione di provvedimento giuris dizionale — Inammissibilità (R.d. 18 giugno 1931 n. 773, ap provazione del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, art. 100;
d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, approvazione del t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino
Alto Adige, art. 20, 21; d.p.r. 1° novembre 1973 n. 686, nor
me di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino
Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici, art. 3).
È inammissibile, in quanto avente ad oggetto una questione di
interpretazione del diritto vigente che non attiene all'esistenza
della giurisdizione in quanto tale in capo al giudice la cui
decisione viene censurata, il ricorso per conflitto di attribu
zione tra enti sollevato dalla provincia autonoma di Trento
nei confronti della sentenza del Consiglio di Stato 6 giugno
1997, n. 625 con cui è stata confermata la sentenza di primo
grado che aveva annullato, per incompetenza, l'ordinanza di
sospensione dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio com
merciale adottata dal presidente della giunta provinciale di
Trento. (1)
Diritto. — 1. - La provincia autonoma di Trento propone conflitto di attribuzione contro il presidente del consiglio dei
ministri, in riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez.
IV, n. 625 del 6 giugno 1997 (Foro it., Rep. 1997, voce Com
mercio (disciplina del), n. 79), che ha confermato una pronun cia del Trga di Trento di annullamento, per incompetenza, del
l'ordinanza del presidente della giunta provinciale di sospensio ne dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio commerciale.
Sarebbero violati l'art. 20, 1° comma, dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige (d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670) e il d.p.r. 1° novembre 1973 n. 686 (recante «norme di attua
zione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici»). La norma
statutaria — confermata dall'art. 3, 1° comma, delle menziona
te norme di attuazione — stabilisce che «i presidenti delle giun te provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di
pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti», tra le quali do
vrebbe ritenersi inclusa quella relativa alla sospensione della li
ei) La Corte costituzionale conferma la propria giurisprudenza nel senso che l'impugnazione di un atto giurisdizionale attraverso lo stru mento del conflitto di attribuzione tra Stato e regione è ammissibile a condizione che la seconda denunci l'assoluta carenza di giurisdizione nei confronti del soggetto ricorrente e non un mero errore in iudicando, in quanto in tal caso il conflitto diverrebbe, di fatto, un nuovo grado di giurisdizione. In tal senso, v. Corte cost. 22 ottobre 1996, n. 357, Foro it., 1997, I, 633, con nota di richiami. In dottrina, sulle caratteri stiche ed i limiti alla impugnazione di un provvedimento giurisdizionale con il conflitto di attribuzione tra enti, v. Romboli, Il conflitto di attri buzione tra enti nel biennio 1995-1996 (aspetti procedurali), ibid., 2776
s., e La magistratura nei conflitti tra enti aventi ad oggetto atti giurisdi zionali: un problema ancora in attesa di soluzione, in Giur. costit., 1997, 1701 ss.
In ordine all'impugnazione attraverso il conflitto di attribuzione tra enti di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, v. Corte cost. 27 novembre 1998, n. 382, Foro it., 1999, I, 412, con nota di richiami, la quale ha ritenuto non spettare allo Stato, e per esso alla procura della repubblica presso la Pretura circondariale di Venezia, emettere l'atto di invito rivolto ad un consigliere regionale a presentarsi, per essere interrogato, quale persona sottoposta ad indagini, in ordine a fatti di cui il consigliere aveva mostrato essere a conoscenza con la
presentazione di un'interpellanza alla giunta regionale. Per la inammissibilità di un conflitto tra enti in quanto tendente so
stanzialmente ad impugnare una sentenza della Corte costituzionale e
quindi a censurare il modo in cui si è concretamente esplicata la giuris dizione costituzionale, v. Corte cost. 26 febbraio 1998, n. 29, id., 1998, I, 1363, con nota di richiami e osservazioni di Romboli, È ammissibile un conflitto contro la Corte costituzionale?
L'impugnata sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 6 giugno 1997,
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
cenza degli esercizi pubblici, prevista dall'art. 100 del testo uni
co delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931 n. 773). Ad avviso della ricorrente, la decisione del giudice ammini
strativo che ha dato origine al conflitto disconoscerebbe una
competenza provinciale avente fondamento nello statuto specia le, in quanto il Consiglio di Stato ha qualificato il provvedi mento adottato dal presidente della giunta provinciale ai sensi
dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza co
me provvedimento per l'ordine pubblico, di competenza dello
Stato, a norma dell'art. 21 dello statuto speciale. 2. - Il conflitto non è ammissibile.
2.1. - Atti di giurisdizione, secondo consolidata giurispruden za di questa corte, possono essere a base di conflitto di attribu
zione tra regioni e Stato, oltre che tra poteri dello Stato, purché il conflitto medesimo non si risolva in mezzo improprio di cen
sura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale (Corte cost. n. 289 del 1974, id., 1975, I, 810; n. 98 del 1981, id., 1981, I, 2087; n. 183 del 1981, id., 1982, I, 356; n. 70 del 1985, id., 1986, I, 58; n. 285 del 1990, id., 1991, I, 2346; n. 99 del 1991, id., 1992, I, 332; n. 175 del 1991, ibid., 282; n. 357 del 1996, id., 1997, I, 633).
Contro gli errori in iudicando di diritto sostanziale o proces
suale, infatti, valgono i rimedi consueti riconosciuti dagli ordi
namenti processuali delle diverse giurisdizioni; non vale il con
flitto di attribuzione. A ritenere diversamente, il giudizio presso la Corte costituzionale si trasformerebbe inammissibilmente in
un nuovo grado di giurisdizione avente portata tendenzialmente
generale. Avendo infatti per lo più le situazioni soggettive delle
regioni base diretta o almeno indiretta in norme di rango costi
tuzionale attributive di competenza, la gran parte dei motivi
di doglianza da parte delle stesse contro decisioni giurisdizionali finirebbe per potersi trasformare automaticamente in motivo di
ricorso per conflitto di attribuzione, con evidente forzatura dei
caratteri propri di quest'ultimo e alterazione dei rapporti tra
la giurisdizione costituzionale e quella riconosciuta a istanze giu risdizionali non costituzionali.
Invece, ancora secondo la giurisprudenza di questa corte so
pra ricordata, il rimedio del conflitto di attribuzione relativa
mente ad atti di giurisdizione è configurabile quando sia conte
stata radicalmente la riconducibilità dell'atto che determina il
conflitto alla funzione giurisdizionale (cfr., ad esempio, senten
ze n. 150 del 1981, id., 1981, I, 2085, e n. 283 del 1986, id., 1988, I, 774) ovvero sia messa in questione l'esistenza stessa
del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente.
In tutti questi casi, il conflitto verrebbe infatti a configurarsi non come controllo sul contenuto dell'attività giurisdizionale, ma come garanzia di sfere di attribuzioni che si vogliono costi
n. 625, è massimata id., Rep. 1997, voce Commercio (disciplina del), n. 79.
Sui rapporti di competenza tra autorità statale e regionale per i prov vedimenti di cui all'art. 100 r.d. 773/31, v. Cons. Stato, sez. IV, 12
aprile 1995, n. 241, id., Rep. 1995, voce cit., n. 82, secondo cui, a
seguito del trasferimento in area comunale dei poteri autorizzatori in
materia di licenza di p.s., spetta al sindaco, e non agli organi di polizia,
disporre la sospensione delle suddette autorizzazioni, anche per ragioni attinenti alla sicurezza e alla moralità pubblica; Tar Sicilia, sez. Cata
nia, 1° agosto 1995, n. 1981, ibid., n. 94, il quale ha ritenuto che la
revoca della licenza di commercio, già prevista dall'art. 100 t.u.l.p.s., è oggi di competenza dell'ente titolare delle funzioni amministrative e
non dell'autorità statale di p.s.; Cons. Stato, sez. V, 24 novembre 1992, n. 1376, id., Rep. 1993, voce cit., n. 59, secondo cui, ai sensi dell'art.
100 r.d. 773/31, il questore può sospendere la licenza di un esercizio
ove siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo
di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un
pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costu
me o per la sicurezza dei cittadini, nonché revocare la licenza stessa
ove si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione; Tar Vene
to 8 maggio 1980, n. 395, id., Rep. 1981, voce cit., n. 19, secondo
cui i poteri riconosciuti al questore dall'art. 100 1. 773/31 sono autono
mi rispetto ai poteri attribuiti al sindaco dal d.p.r. 616/77, in tema
di licenza di pubblica sicurezza. In merito a tali provvedimenti, v. pure Tar Veneto 10 marzo 1983, n. 183, id., Rep. 1983, voce Pubblica sicu
rezza, n. 18, e Tar Emilia-Romagna 9 aprile 1981, n. 194, id., Rep.
1982, voce Commercio (disciplina del), n. 95.
Sulla disciplina dei provvedimenti relativi alle licenze per pubblici eser
cizi, con riguardo alla provincia autonoma di Bolzano, v. Cass. 1° giu
gno 1992, n. 6606, id., Rep. 1992, voce Trentino-Alto Adige, n. 64.
Il Foro Italiano — 1999.
tuzionalmente protette da interferenze da parte di organi della
giurisdizione o che si vogliono riservare al controllo di altra
istanza costituzionale.
2.2. - Nella specie, la provincia autonoma ricorrente non con
testa l'esistenza del potere giurisdizionale relativamente alla le
gittimità dei provvedimenti di sospensione della autorizzazione
all'apertura degli esercizi commerciali. Essa contesta invece l'ar
gomentazione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato
secondo la quale tali provvedimenti sarebbero da ascrivere alla
difesa dell'ordine pubblico e non invece della sicurezza pubbli ca, con la conseguente affermazione della competenza statale
invece che regionale. Trattasi quindi di una controversia che, avendo base in una
questione di interpretazione del diritto vigente che influisce sul
la decisione del giudice che si vorrebbe censurare, non attiene
all'esistenza della giurisdizione in quanto tale. Il ricorso per con
flitto di attribuzione deve pertanto essere dichiarato inammis
sibile. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi
bile il conflitto di attribuzione sollevato dalla provincia autono
ma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione alla senten
za del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 625 del 6 giugno 1997, con il ricorso indicato in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 11 febbraio 1999, n. 26 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 17 febbraio 1999, n. 7); Pres. Vassalli, Est. Zagrebelsky; Moschini e altro; in
terv. Pres. cons, ministri. Ord. Magistrato sorveglianza Pa
dova 2 gennaio 1998 (G.U., la s.s., n. 9 del 1998).
Ordinamento penitenziario — Detenuti — Atti dell'amministra
zione penitenziaria — Lesione di diritti — Tutela giurisdizio nale — Omessa previsione — Incostituzionalità (Cost., art.
2, 3, 13, 24, 27, 113; 1. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull'ordi namento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art. 35, 69; 1. 10 ottobre 1986 n.
663, modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sul
l'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art. 21).
Sono incostituzionali gli art. 35 e 69 I. 26 luglio 1975 n. 354,
quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 l. 10 ottobre 1986
n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdi zionale nei confronti degli atti dell'amministrazione peniten ziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizio
ne della libertà personale. (1)
(1) Nel ritenere ammissibile la questione sollevata dal magistrato di
sorveglianza in sede di reclamo proposto a norma dell'art. 35, n. 2, ord. penit., la corte ribadisce — sulla base di un'ampia analisi dell'evo luzione della propria giurisprudenza in tema di qualificazione dei prov vedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza per il trattamento
dei detenuti e degli internati — che detto procedimento costituisce sede
idonea alla proposizione della questione incidentale di legittimità costi
tuzionale delle leggi. Su tale punto, la sentenza è conforme al contenuto
decisorio e alle argomentazioni di Corte cost. 212/97, menzionata in
motivazione, Foro it., 1998, I, 2325, commentata da Della Casa, Il
colloquio con il difensore in sede esecutiva: da «graziosa concessione»
a «diritto», in Dir. pen. e proc., 1998, 208, unitamente alla quale essa
raggiunge un punto molto avanzato nel lungo e non sempre lineare
cammino percorso nella materia a partire dagli ultimi anni sessanta.
L'idoneità del procedimento ad essere luogo di promovimento della
questione di legittimità costituzionale non vale tuttavia — prosegue la
corte — come riconoscimento dell'idoneità ad assicurare il rispetto del
la garanzia del diritto costituzionale di azione in giudizio. Detto proce dimento è infatti «privo dei requisiti minimi perché lo si possa ritenere
sufficiente a fornire un mezzo di tutela qualificabile come giurisdizio
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