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sentenza 11 febbraio 2005, n. 71 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 16 febbraio 2005, n. 7);...

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sentenza 11 febbraio 2005, n. 71 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 16 febbraio 2005, n. 7); Pres. Contri, Est. De Siervo; Regione Emilia-Romagna (Avv. Lista) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Aiello) Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 4 (APRILE 2005), pp. 973/974-975/976 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200676 . Accessed: 25/06/2014 10:12 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.20 on Wed, 25 Jun 2014 10:12:53 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 11 febbraio 2005, n. 71 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 16 febbraio 2005, n. 7); Pres. Contri, Est. De Siervo; Regione Emilia-Romagna (Avv. Lista) c. Pres. cons. ministri

sentenza 11 febbraio 2005, n. 71 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 16 febbraio 2005, n. 7);Pres. Contri, Est. De Siervo; Regione Emilia-Romagna (Avv. Lista) c. Pres. cons. ministri (Avv.dello Stato Aiello)Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 4 (APRILE 2005), pp. 973/974-975/976Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200676 .

Accessed: 25/06/2014 10:12

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 11 febbraio 2005, n.

71 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 16 febbraio 2005, n.

7); Pres. Contri, Est. De Siervo; Regione Emilia-Romagna (Avv. Lista) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Aiello).

Edilizia e urbanistica — Condono edilizio — Interventi di riqualificazione dei nuclei urbani caratterizzati da abusi

vismo edilizio — Fondo speciale — Abrogazione — Que stione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3, 117, 119; d.l. 30 settembre 2003 n. 269, disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei

conti pubblici, art. 32; 1. 24 novembre 2003 n. 326, conver

sione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 2003

n. 269, art. 1; 1. 24 dicembre 2003 n. 350, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2004), art. 2; 1. reg. Emilia-Romagna 21

ottobre 2004 n. 23, vigilanza e controllo dell'attività edilizia

ed applicazione della normativa statale di cui all'art. 32 d.l.

30 settembre 2003 n. 269, convertito con modifiche dalla 1. 24

novembre 2003 n. 326, art. 28, 31, 32).

E inammissìbile, per sopravvenuta carenza di interesse, la que stione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 70, l. 24

dicembre 2003 n. 350, nella parte in cui dispone l'abrogazio ne dell'art. 32, 6°, 9°, 11° e 24° comma, d.l. 30 settembre

2003 n. 269, convertito, con modificazioni, in l. 24 novembre

2003 n. 326, determinando il venir meno delle risorse da de

stinare alle regioni per interventi di riqualificazione dei nu

clei interessati da fenomeni di abusivismo e per l'attivazione

di un programma nazionale di interventi di riqualificazione delle aree degradate, in riferimento agli art. 3, 117 e 119

Cost. (1)

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 11 febbraio 2005, n.

70 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 16 febbraio 2005, n.

7); Pres. Contri, Est. De Siervo; Regione Marche (Avv.

Grassi) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Aiello).

Edilizia e urbanistica — Condono edilizio — Opere realizza

te sul demanio lacuale e fluviale e sui terreni gravati da

diritti di uso civico — Esclusione — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 117; d.l. 30 settembre 2003 n.

269, art. 32; 1. 24 novembre 2003 n. 326, art. 1 ; 1. 24 dicembre

2003 n. 350, art. 4).

E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,

comma 125, l. 24 dicembre 2003 n. 350, nella parte in cui, sostituendo l'art. 32, 27° comma, lett. g), d.l. 30 settembre

2003 n. 269, convertito, con modificazioni, in l. 24 novembre

2003 n. 326, prevede l'esclusione dalla sanatoria edilizia, non solo delle opere realizzate nei porti e nelle aree apparte nenti al demanio marittimo, ma anche di quelle realizzate sul

demanio lacuale e fluviale, nonché sui terreni gravati da di

ritti di uso civico, in riferimento all'art. 117, 3° e 4° comma, Cost. (2)

(1-2) Entrambe le pronunce in epigrafe si rifanno ai principi espressi dalla stessa Corte costituzionale con la sent. 28 giugno 2004, n. 196, Foro it., 2005, I, 327, con nota di richiami, con la quale il giudice co

stituzionale ha esaminato una serie di questioni relative alla legislazio ne statale sul condono edilizio, giungendo per alcune di esse alla di

chiarazione d'incostituzionalità. La corte ribadisce che la disciplina del condono edilizio deve ritener

si rientrare nella materia del «governo del territorio» che l'art. 117, 3°

comma, Cost, assegna alla competenza legislativa concorrente, per la

quale allo Stato è riconosciuto solo il potere di fissare i principi fonda

mentali. Con particolare riguardo alla questione risolta dalla sent. 71/05, la

corte rileva come la ricordata decisione 196/04 ha profondamente mu

tato il quadro normativo della materia, riconoscendo alle regioni la pos sibilità di modulare l'ampiezza del condono edilizio in relazione alla

quantità ed alla tipologia degli abusi sanabili e facendo così perdere di

attualità all'interesse posto a-sostegno del ricorso regionale. La regione infatti, a giudizio della corte, ha la possibilità di incrementare sia la mi

li. Foro Italiano — 2005.

I

Diritto. — 1. - La regione Emilia-Romagna, impugnando numerose disposizioni della 1. 24 dicembre 2003 n. 350 (dispo sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -

legge finanziaria 2004), ha censurato, tra l'altro, l'art. 2, 70° comma, in relazione agli art. 3, 117 e 119 Cost., nonché al principio di ragionevolezza.

In particolare, la ricorrente lamenta che la disposizione censu

rata, disponendo l'abrogazione del 6°, 9°, 11° e 24° comma

dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei

conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla 1.

24 novembre 2003 n. 326 (conversione in legge, con modifica

zioni, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, recante disposizioni ur

genti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento

dei conti pubblici), determinerebbe il venir meno delle risorse

da destinare alle regioni per interventi di riqualificazione dei

nuclei interessati da fenomeni di abusivismo e per l'attivazione

di un programma nazionale di interventi di riqualificazione delle

aree degradate, in tal modo ponendosi in contrasto: con l'art.

117 Cost., in quanto costituirebbe un vulnus all'obiettivo che la

Costituzione assegna al legislatore statale in ordine alla tutela

dell'ambiente e dell'ecosistema, configurabile non come mate

ria in senso tecnico ma teleologicamente come valore costitu

zionalmente protetto; con l'art. 119 Cost., in quanto lederebbe

le attribuzioni regionali e l'autonomia finanziaria delle regioni stesse che resterebbero prive delle risorse necessarie per un cor

retto recupero delle opere abusive condonate; con l'art. 3 Cost,

e con il principio di ragionevolezza, dal momento che, elimi

nando dal sistema di reimpiego di parte dei fondi provenienti dal condono la possibilità di attuazione di interventi di riqualifi

cazione, rafforzerebbe l'irragionevolezza del meccanismo del

condono edilizio previsto dall'art. 32 d.l. n. 269 del 2003 ri

spetto alla finalità di riqualificazione del territorio.

Per ragioni di omogeneità di materia, le questioni di costitu

zionalità indicate devono essere trattate separatamente dalle al

tre, sollevate con il medesimo ricorso, oggetto di distinte deci

sioni. 2. - Le questioni devono essere dichiarate inammissibili per

sopravvenuta carenza di interesse.

La stessa regione Emilia-Romagna riconosce — senza tutta

via trarne tutte le necessarie conseguenze — che nelle more del

presente giudizio questa corte si è pronunciata con la sentenza

n. 196 del 2004 (Foro it., 2005, I, 327) sui ricorsi di alcune re gioni (tra le quali anche l'odierna ricorrente) avverso le disposi zioni contenute nell'art. 32 d.l. n. 269 del 2003. Tale decisione

ha chiarito che la disciplina del condono edilizio deve ritenersi

ascrivibile alla materia «governo del territorio» di cui all'art.

117, 3° comma, Cost, e che, conseguentemente, per la parte non

sura dell'oblazione, sia quella degli oneri di concessione, al fine di

fronteggiare i maggiori costi, per l'amministrazione comunale, per gli interventi di riqualificazione delle aree interessate dagli abusi edilizi; cosa che infatti la regione ricorrente ha fatto con la 1. reg. 21 ottobre 2004 n. 23.

Per la questione decisa dalla sent. 70/05, la corte, a fondamento della

dichiarazione di infondatezza, richiama la propria affermazione (conte nuta nella ricordata sent. 196/04) secondo cui spetta alla legge statale

l'individuazione della portata massima del condono edilizio straordina

rio di cui all'art. 32 d.l. 269/03, attraverso la definizione sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale di realiz

zazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili, escludendo pertanto che alle regioni possa essere riconosciuto qualsiasi

potere di rimuovere i limiti massimi di ampiezza del condono indivi

duati dal legislatore statale. In materia di condono edilizio straordinario, di cui all'art. 32 d.l.

269/03, la Corte costituzionale si è pronunciata anche in ordine alla le

gittimità costituzionale di alcune leggi regionali tendenti a limitare o

contrastare l'applicazione del condono nel territorio regionale (v. Corte

cost., ord. 23 dicembre 2004, n. 416, e 28 giugno 2004, n. 198, ibid., 289 e 325, con note di richiami), nonché ad un conflitto di attribuzione

tra enti (sent. 28 giugno 2004, n. 199, ibid., con nota di richiami) e su

una questione di costituzionalità della legge statale, sollevata in via in

cidentale (ord. 28 giugno 2004, n. 197, ibid., 326, con nota di richiami). Sul condono edilizio di cui all'art. 32 d.l. 269/03, v. pure le osserva

zioni di Liguori, La legge delega in materia ambientale: prime consi

derazioni, ibid., V, spec. 64.

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PARTE PRIMA 976

inerente ai profili penalistici (ivi compresa la collaborazione al

procedimento delle amministrazioni comunali), «solo alcuni li

mitati contenuti di principio di questa legislazione possono rite

nersi sottratti alla disponibilità dei legislatori regionali, cui

spetta il potere concorrente di cui al nuovo art. 117 Cost, (ad

esempio, certamente la previsione del titolo abilitativo edilizio

in sanatoria di cui al 1° comma dell'art. 32, il limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, la determina

zione delle volumetrie massime condonabili)»; ne consegue che

«per tutti i restanti profili è invece necessario riconoscere al le

gislatore regionale un ruolo rilevante — più ampio che nel pe

riodo precedente — di articolazione e specificazione delle di

sposizioni dettate dal legislatore statale in tema di condono sul

versante amministrativo». In base a tali premesse questa corte

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale, per violazio

ne dell'art. 117, 3° comma. Cost., della disciplina contenuta nel

richiamato art. 32 e, in particolare —

per quanto rileva in questa sede — del 25° comma (dichiarato costituzionalmente illegitti mo «nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui

al 26° comma possa determinare limiti volumetrici inferiori a

quelli ivi indicati») e del 26° comma (dichiarato costituzional

mente illegittimo «nella parte in cui non prevede che la legge

regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le

modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di

abuso edilizio di cui all'allegato 1»), È dunque evidente che, a seguito della citata sentenza n. 196

del 2004, la disciplina contenuta nell'art. 32 d.l. n. 269 del 2003

ha subito una radicale modificazione, soprattutto attraverso il ri

conoscimento alle regioni del potere di modulare l'ampiezza del

condono edilizio in relazione alla quantità e alla tipologia degli abusi sanabili, ferma restando la spettanza al legislatore statale

della potestà d'individuare la portata massima del condono edi

lizio straordinario, attraverso la definizione sia delle opere abu

sive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale mas

simo di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volume

trie massime sanabili.

L'intervenuto mutamento del quadro normativo inciso dalla

disposizione impugnata rende ragione del venir meno dell'at

tualità dell'interesse posto a sostegno del ricorso della regione

Emilia-Romagna. La ricorrente, infatti, non potrebbe più, allo

stato attuale, lamentare la mancata assegnazione, da parte dello

Stato, delle risorse necessarie alla riqualificazione urbanistica, dal momento che rientra espressamente nel potere delle regioni determinare — entro limiti fissati dalla legge statale —

tipolo

gie ed entità degli abusi condonabili. Tale potere, congiunta mente alla possibilità, prevista dall'art. 32 d.l. n. 269 del 2003,

per la legge regionale di incrementare sia la misura dell'obla

zione, fino al dieci per cento (art. 32, 33° comma), sia la misura

degli oneri di concessione, fino al cento per cento (art. 32, 34°

comma), al fine di fronteggiare i maggiori costi che le ammini

strazioni comunali devono affrontare per la realizzazione delle

opere di urbanizzazione, e, in generale, per gli interventi di ri

qualificazione delle aree interessate dagli abusi edilizi (v., anco

ra, sentenza n. 196 del 2004), consente alla regione di valutare

le conseguenze del condono sulle finanze regionali e locali e

determinare, anche in ragione delle risorse necessarie agli eventuali interventi di riqualificazione, l'ampiezza della sanato

ria.

Tale potere, peraltro, è già stato esercitato dalla regione Emi

lia-Romagna con la 1. reg. 21 ottobre 2004 n. 23 (vigilanza e

controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa

statale di cui all'art. 32 d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito

con modifiche dalla 1. 24 novembre 2003 n. 326), la quale, in

particolare agli art. 32 ss., ha individuato gli interventi edilizi

suscettibili di sanatoria ed ha incrementato nella misura massi

ma consentita sia l'entità dell'oblazione da corrispondere per la

definizione degli illeciti edilizi (art. 31), sia l'ammontare del contributo di concessione (art. 28).

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riservata a separate

pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costitu

zionale sollevate con il ricorso indicato in epigrafe,, dichiara

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.

2, 70° comma, 1. 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - leg

ge finanziaria 2004), sollevata dalla regione Emilia-Romagna, in relazione agli art. 3, 117 e 119 Cost., con il ricorso indicato

in epigrafe. Il Foro Italiano — 2005.

II

Diritto. — 1. - La regione Marche, impugnando numerose di

sposizioni della 1. 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -

leg

ge finanziaria 2004), ne ha censurato, tra l'altro, l'art. 4, 125°

comma, in relazione all'art. 117, 3° e 4° comma. Cost.

In particolare, la ricorrente lamenta che tale disposizione —

escludendo dal condono edilizio di cui all'art. 32 d.l. 30 settem

bre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e

per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito

in legge, con modificazioni, dalla 1. 24 novembre 2003 n. 326

(conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre

2003 n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo svilup

po e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), non

solo le opere realizzate sul demanio marittimo, ma anche quelle realizzate sul demanio lacuale e fluviale, nonché sui terreni gra vati da diritti di uso civico — individuerebbe le zone escluse

dalla sanatoria introducendo una disciplina di dettaglio. Ciò,

nella prospettazione della ricorrente, violerebbe la competenza

legislativa regionale di cui all'art. 117, 4° comma, Cost., se ed

in quanto la disciplina in questione fosse riferibile alla materia

«edilizia»; nel caso in cui si accogliesse l'interpretazione che ri

conduce l'edilizia alla materia «governo del territorio», risulte

rebbero invece violati i limiti posti alla competenza legislativa statale di cui all'art. 117, 3° comma, Cost.

Per ragioni di omogeneità di materia, la questione di costitu

zionalità indicata deve essere trattata separatamente dalle altre,

sollevate con il medesimo ricorso, oggetto di distinte decisioni.

2. - La questione non è fondata.

3. - Nelle more del presente giudizio, infatti, questa corte si è

pronunciata con la sentenza n. 196 del 2004 (Foro it., 2005, I,

327) sui ricorsi di alcune regioni (tra le quali anche l'odierna ri

corrente) avverso le disposizioni contenute nell'art. 32 d.l. n.

269 del 2003. Tale decisione ha chiarito che la disciplina del

condono edilizio deve ritenersi riconducibile alla materia «go verno del territorio» di cui all'art. 117, 3° comma. Cost, e che,

tuttavia, dal momento che solo al legislatore statale spetta il

potere di incidere sulla sanzionabilità penale, a quest'ultimo va

riconosciuta la discrezionalità in materia di estinzione del reato

o della pena, o di non procedibilità (sentenza n. 196 del 2004,

punto 20 del 'considerato in diritto'). In quest'ottica, nella citata

sentenza si è ritenuto che solo alla legge statale spetti l'indivi

duazione della portata massima del condono edilizio straordina

rio di cui all'art. 32 d.l. n. 269 del 2003, attraverso la definizio

ne sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del

limite temporale di realizzazione delle opere condonabili, sia

delle volumetrie massime sanabili. Sulla base di tali premesse,

questa corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per vio

lazione dell'art. 117, 3° comma. Cost., di alcuni commi del ri

chiamato art. 32 e in particolare, per quanto rileva in questa se

de, del 25° comma e del 26° comma. La dichiarazione di ille

gittimità costituzionale non ha invece toccato il 27° comma, contenente la previsione delle tipologie di opere insuscettibili di

sanatoria, e ciò coerentemente con l'assunto secondo il quale alle regioni non può essere riconosciuto alcun potere di rimuo

vere i limiti massimi di ampiezza del condono individuati dal

legislatore statale.

La disposizione censurata nel presente giudizio è conforme

alla ratio e alla funzione del predetto 27° comma nel testo già scrutinato da questa corte, limitandosi ad estendere — all'inter

no della novellata lettera g) di tale comma — l'esclusione dal

condono a tutte le opere «realizzate nei porti e nelle aree appar tenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei ter

reni gravati da diritti di uso civico». Non vi è dunque alcuna ra

gione che possa indurre ad un mutamento di quanto già affer

mato nella sentenza n. 196 del 2004.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riservata a separate

pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costitu

zionale sollevate con il ricorso indicato in epigrafe, dichiara non

fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 125° comma, 1. 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - leg

ge finanziaria 2004), sollevata dalla regione Marche, in relazio

ne all'art. 117, 3° e 4° comma, Cost., con il ricorso indicato in

epigrafe.

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