sentenza 11 febbraio 2005, n. 71 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 16 febbraio 2005, n. 7);Pres. Contri, Est. De Siervo; Regione Emilia-Romagna (Avv. Lista) c. Pres. cons. ministri (Avv.dello Stato Aiello)Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 4 (APRILE 2005), pp. 973/974-975/976Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200676 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 11 febbraio 2005, n.
71 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 16 febbraio 2005, n.
7); Pres. Contri, Est. De Siervo; Regione Emilia-Romagna (Avv. Lista) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Aiello).
Edilizia e urbanistica — Condono edilizio — Interventi di riqualificazione dei nuclei urbani caratterizzati da abusi
vismo edilizio — Fondo speciale — Abrogazione — Que stione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3, 117, 119; d.l. 30 settembre 2003 n. 269, disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici, art. 32; 1. 24 novembre 2003 n. 326, conver
sione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 2003
n. 269, art. 1; 1. 24 dicembre 2003 n. 350, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004), art. 2; 1. reg. Emilia-Romagna 21
ottobre 2004 n. 23, vigilanza e controllo dell'attività edilizia
ed applicazione della normativa statale di cui all'art. 32 d.l.
30 settembre 2003 n. 269, convertito con modifiche dalla 1. 24
novembre 2003 n. 326, art. 28, 31, 32).
E inammissìbile, per sopravvenuta carenza di interesse, la que stione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 70, l. 24
dicembre 2003 n. 350, nella parte in cui dispone l'abrogazio ne dell'art. 32, 6°, 9°, 11° e 24° comma, d.l. 30 settembre
2003 n. 269, convertito, con modificazioni, in l. 24 novembre
2003 n. 326, determinando il venir meno delle risorse da de
stinare alle regioni per interventi di riqualificazione dei nu
clei interessati da fenomeni di abusivismo e per l'attivazione
di un programma nazionale di interventi di riqualificazione delle aree degradate, in riferimento agli art. 3, 117 e 119
Cost. (1)
II
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 11 febbraio 2005, n.
70 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 16 febbraio 2005, n.
7); Pres. Contri, Est. De Siervo; Regione Marche (Avv.
Grassi) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Aiello).
Edilizia e urbanistica — Condono edilizio — Opere realizza
te sul demanio lacuale e fluviale e sui terreni gravati da
diritti di uso civico — Esclusione — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 117; d.l. 30 settembre 2003 n.
269, art. 32; 1. 24 novembre 2003 n. 326, art. 1 ; 1. 24 dicembre
2003 n. 350, art. 4).
E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
comma 125, l. 24 dicembre 2003 n. 350, nella parte in cui, sostituendo l'art. 32, 27° comma, lett. g), d.l. 30 settembre
2003 n. 269, convertito, con modificazioni, in l. 24 novembre
2003 n. 326, prevede l'esclusione dalla sanatoria edilizia, non solo delle opere realizzate nei porti e nelle aree apparte nenti al demanio marittimo, ma anche di quelle realizzate sul
demanio lacuale e fluviale, nonché sui terreni gravati da di
ritti di uso civico, in riferimento all'art. 117, 3° e 4° comma, Cost. (2)
(1-2) Entrambe le pronunce in epigrafe si rifanno ai principi espressi dalla stessa Corte costituzionale con la sent. 28 giugno 2004, n. 196, Foro it., 2005, I, 327, con nota di richiami, con la quale il giudice co
stituzionale ha esaminato una serie di questioni relative alla legislazio ne statale sul condono edilizio, giungendo per alcune di esse alla di
chiarazione d'incostituzionalità. La corte ribadisce che la disciplina del condono edilizio deve ritener
si rientrare nella materia del «governo del territorio» che l'art. 117, 3°
comma, Cost, assegna alla competenza legislativa concorrente, per la
quale allo Stato è riconosciuto solo il potere di fissare i principi fonda
mentali. Con particolare riguardo alla questione risolta dalla sent. 71/05, la
corte rileva come la ricordata decisione 196/04 ha profondamente mu
tato il quadro normativo della materia, riconoscendo alle regioni la pos sibilità di modulare l'ampiezza del condono edilizio in relazione alla
quantità ed alla tipologia degli abusi sanabili e facendo così perdere di
attualità all'interesse posto a-sostegno del ricorso regionale. La regione infatti, a giudizio della corte, ha la possibilità di incrementare sia la mi
li. Foro Italiano — 2005.
I
Diritto. — 1. - La regione Emilia-Romagna, impugnando numerose disposizioni della 1. 24 dicembre 2003 n. 350 (dispo sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004), ha censurato, tra l'altro, l'art. 2, 70° comma, in relazione agli art. 3, 117 e 119 Cost., nonché al principio di ragionevolezza.
In particolare, la ricorrente lamenta che la disposizione censu
rata, disponendo l'abrogazione del 6°, 9°, 11° e 24° comma
dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla 1.
24 novembre 2003 n. 326 (conversione in legge, con modifica
zioni, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, recante disposizioni ur
genti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici), determinerebbe il venir meno delle risorse
da destinare alle regioni per interventi di riqualificazione dei
nuclei interessati da fenomeni di abusivismo e per l'attivazione
di un programma nazionale di interventi di riqualificazione delle
aree degradate, in tal modo ponendosi in contrasto: con l'art.
117 Cost., in quanto costituirebbe un vulnus all'obiettivo che la
Costituzione assegna al legislatore statale in ordine alla tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, configurabile non come mate
ria in senso tecnico ma teleologicamente come valore costitu
zionalmente protetto; con l'art. 119 Cost., in quanto lederebbe
le attribuzioni regionali e l'autonomia finanziaria delle regioni stesse che resterebbero prive delle risorse necessarie per un cor
retto recupero delle opere abusive condonate; con l'art. 3 Cost,
e con il principio di ragionevolezza, dal momento che, elimi
nando dal sistema di reimpiego di parte dei fondi provenienti dal condono la possibilità di attuazione di interventi di riqualifi
cazione, rafforzerebbe l'irragionevolezza del meccanismo del
condono edilizio previsto dall'art. 32 d.l. n. 269 del 2003 ri
spetto alla finalità di riqualificazione del territorio.
Per ragioni di omogeneità di materia, le questioni di costitu
zionalità indicate devono essere trattate separatamente dalle al
tre, sollevate con il medesimo ricorso, oggetto di distinte deci
sioni. 2. - Le questioni devono essere dichiarate inammissibili per
sopravvenuta carenza di interesse.
La stessa regione Emilia-Romagna riconosce — senza tutta
via trarne tutte le necessarie conseguenze — che nelle more del
presente giudizio questa corte si è pronunciata con la sentenza
n. 196 del 2004 (Foro it., 2005, I, 327) sui ricorsi di alcune re gioni (tra le quali anche l'odierna ricorrente) avverso le disposi zioni contenute nell'art. 32 d.l. n. 269 del 2003. Tale decisione
ha chiarito che la disciplina del condono edilizio deve ritenersi
ascrivibile alla materia «governo del territorio» di cui all'art.
117, 3° comma, Cost, e che, conseguentemente, per la parte non
sura dell'oblazione, sia quella degli oneri di concessione, al fine di
fronteggiare i maggiori costi, per l'amministrazione comunale, per gli interventi di riqualificazione delle aree interessate dagli abusi edilizi; cosa che infatti la regione ricorrente ha fatto con la 1. reg. 21 ottobre 2004 n. 23.
Per la questione decisa dalla sent. 70/05, la corte, a fondamento della
dichiarazione di infondatezza, richiama la propria affermazione (conte nuta nella ricordata sent. 196/04) secondo cui spetta alla legge statale
l'individuazione della portata massima del condono edilizio straordina
rio di cui all'art. 32 d.l. 269/03, attraverso la definizione sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale di realiz
zazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili, escludendo pertanto che alle regioni possa essere riconosciuto qualsiasi
potere di rimuovere i limiti massimi di ampiezza del condono indivi
duati dal legislatore statale. In materia di condono edilizio straordinario, di cui all'art. 32 d.l.
269/03, la Corte costituzionale si è pronunciata anche in ordine alla le
gittimità costituzionale di alcune leggi regionali tendenti a limitare o
contrastare l'applicazione del condono nel territorio regionale (v. Corte
cost., ord. 23 dicembre 2004, n. 416, e 28 giugno 2004, n. 198, ibid., 289 e 325, con note di richiami), nonché ad un conflitto di attribuzione
tra enti (sent. 28 giugno 2004, n. 199, ibid., con nota di richiami) e su
una questione di costituzionalità della legge statale, sollevata in via in
cidentale (ord. 28 giugno 2004, n. 197, ibid., 326, con nota di richiami). Sul condono edilizio di cui all'art. 32 d.l. 269/03, v. pure le osserva
zioni di Liguori, La legge delega in materia ambientale: prime consi
derazioni, ibid., V, spec. 64.
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PARTE PRIMA 976
inerente ai profili penalistici (ivi compresa la collaborazione al
procedimento delle amministrazioni comunali), «solo alcuni li
mitati contenuti di principio di questa legislazione possono rite
nersi sottratti alla disponibilità dei legislatori regionali, cui
spetta il potere concorrente di cui al nuovo art. 117 Cost, (ad
esempio, certamente la previsione del titolo abilitativo edilizio
in sanatoria di cui al 1° comma dell'art. 32, il limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, la determina
zione delle volumetrie massime condonabili)»; ne consegue che
«per tutti i restanti profili è invece necessario riconoscere al le
gislatore regionale un ruolo rilevante — più ampio che nel pe
riodo precedente — di articolazione e specificazione delle di
sposizioni dettate dal legislatore statale in tema di condono sul
versante amministrativo». In base a tali premesse questa corte
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale, per violazio
ne dell'art. 117, 3° comma. Cost., della disciplina contenuta nel
richiamato art. 32 e, in particolare —
per quanto rileva in questa sede — del 25° comma (dichiarato costituzionalmente illegitti mo «nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui
al 26° comma possa determinare limiti volumetrici inferiori a
quelli ivi indicati») e del 26° comma (dichiarato costituzional
mente illegittimo «nella parte in cui non prevede che la legge
regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le
modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di
abuso edilizio di cui all'allegato 1»), È dunque evidente che, a seguito della citata sentenza n. 196
del 2004, la disciplina contenuta nell'art. 32 d.l. n. 269 del 2003
ha subito una radicale modificazione, soprattutto attraverso il ri
conoscimento alle regioni del potere di modulare l'ampiezza del
condono edilizio in relazione alla quantità e alla tipologia degli abusi sanabili, ferma restando la spettanza al legislatore statale
della potestà d'individuare la portata massima del condono edi
lizio straordinario, attraverso la definizione sia delle opere abu
sive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale mas
simo di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volume
trie massime sanabili.
L'intervenuto mutamento del quadro normativo inciso dalla
disposizione impugnata rende ragione del venir meno dell'at
tualità dell'interesse posto a sostegno del ricorso della regione
Emilia-Romagna. La ricorrente, infatti, non potrebbe più, allo
stato attuale, lamentare la mancata assegnazione, da parte dello
Stato, delle risorse necessarie alla riqualificazione urbanistica, dal momento che rientra espressamente nel potere delle regioni determinare — entro limiti fissati dalla legge statale —
tipolo
gie ed entità degli abusi condonabili. Tale potere, congiunta mente alla possibilità, prevista dall'art. 32 d.l. n. 269 del 2003,
per la legge regionale di incrementare sia la misura dell'obla
zione, fino al dieci per cento (art. 32, 33° comma), sia la misura
degli oneri di concessione, fino al cento per cento (art. 32, 34°
comma), al fine di fronteggiare i maggiori costi che le ammini
strazioni comunali devono affrontare per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione, e, in generale, per gli interventi di ri
qualificazione delle aree interessate dagli abusi edilizi (v., anco
ra, sentenza n. 196 del 2004), consente alla regione di valutare
le conseguenze del condono sulle finanze regionali e locali e
determinare, anche in ragione delle risorse necessarie agli eventuali interventi di riqualificazione, l'ampiezza della sanato
ria.
Tale potere, peraltro, è già stato esercitato dalla regione Emi
lia-Romagna con la 1. reg. 21 ottobre 2004 n. 23 (vigilanza e
controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa
statale di cui all'art. 32 d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito
con modifiche dalla 1. 24 novembre 2003 n. 326), la quale, in
particolare agli art. 32 ss., ha individuato gli interventi edilizi
suscettibili di sanatoria ed ha incrementato nella misura massi
ma consentita sia l'entità dell'oblazione da corrispondere per la
definizione degli illeciti edilizi (art. 31), sia l'ammontare del contributo di concessione (art. 28).
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riservata a separate
pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costitu
zionale sollevate con il ricorso indicato in epigrafe,, dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.
2, 70° comma, 1. 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - leg
ge finanziaria 2004), sollevata dalla regione Emilia-Romagna, in relazione agli art. 3, 117 e 119 Cost., con il ricorso indicato
in epigrafe. Il Foro Italiano — 2005.
II
Diritto. — 1. - La regione Marche, impugnando numerose di
sposizioni della 1. 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
leg
ge finanziaria 2004), ne ha censurato, tra l'altro, l'art. 4, 125°
comma, in relazione all'art. 117, 3° e 4° comma. Cost.
In particolare, la ricorrente lamenta che tale disposizione —
escludendo dal condono edilizio di cui all'art. 32 d.l. 30 settem
bre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito
in legge, con modificazioni, dalla 1. 24 novembre 2003 n. 326
(conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre
2003 n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo svilup
po e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), non
solo le opere realizzate sul demanio marittimo, ma anche quelle realizzate sul demanio lacuale e fluviale, nonché sui terreni gra vati da diritti di uso civico — individuerebbe le zone escluse
dalla sanatoria introducendo una disciplina di dettaglio. Ciò,
nella prospettazione della ricorrente, violerebbe la competenza
legislativa regionale di cui all'art. 117, 4° comma, Cost., se ed
in quanto la disciplina in questione fosse riferibile alla materia
«edilizia»; nel caso in cui si accogliesse l'interpretazione che ri
conduce l'edilizia alla materia «governo del territorio», risulte
rebbero invece violati i limiti posti alla competenza legislativa statale di cui all'art. 117, 3° comma, Cost.
Per ragioni di omogeneità di materia, la questione di costitu
zionalità indicata deve essere trattata separatamente dalle altre,
sollevate con il medesimo ricorso, oggetto di distinte decisioni.
2. - La questione non è fondata.
3. - Nelle more del presente giudizio, infatti, questa corte si è
pronunciata con la sentenza n. 196 del 2004 (Foro it., 2005, I,
327) sui ricorsi di alcune regioni (tra le quali anche l'odierna ri
corrente) avverso le disposizioni contenute nell'art. 32 d.l. n.
269 del 2003. Tale decisione ha chiarito che la disciplina del
condono edilizio deve ritenersi riconducibile alla materia «go verno del territorio» di cui all'art. 117, 3° comma. Cost, e che,
tuttavia, dal momento che solo al legislatore statale spetta il
potere di incidere sulla sanzionabilità penale, a quest'ultimo va
riconosciuta la discrezionalità in materia di estinzione del reato
o della pena, o di non procedibilità (sentenza n. 196 del 2004,
punto 20 del 'considerato in diritto'). In quest'ottica, nella citata
sentenza si è ritenuto che solo alla legge statale spetti l'indivi
duazione della portata massima del condono edilizio straordina
rio di cui all'art. 32 d.l. n. 269 del 2003, attraverso la definizio
ne sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del
limite temporale di realizzazione delle opere condonabili, sia
delle volumetrie massime sanabili. Sulla base di tali premesse,
questa corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per vio
lazione dell'art. 117, 3° comma. Cost., di alcuni commi del ri
chiamato art. 32 e in particolare, per quanto rileva in questa se
de, del 25° comma e del 26° comma. La dichiarazione di ille
gittimità costituzionale non ha invece toccato il 27° comma, contenente la previsione delle tipologie di opere insuscettibili di
sanatoria, e ciò coerentemente con l'assunto secondo il quale alle regioni non può essere riconosciuto alcun potere di rimuo
vere i limiti massimi di ampiezza del condono individuati dal
legislatore statale.
La disposizione censurata nel presente giudizio è conforme
alla ratio e alla funzione del predetto 27° comma nel testo già scrutinato da questa corte, limitandosi ad estendere — all'inter
no della novellata lettera g) di tale comma — l'esclusione dal
condono a tutte le opere «realizzate nei porti e nelle aree appar tenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei ter
reni gravati da diritti di uso civico». Non vi è dunque alcuna ra
gione che possa indurre ad un mutamento di quanto già affer
mato nella sentenza n. 196 del 2004.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riservata a separate
pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costitu
zionale sollevate con il ricorso indicato in epigrafe, dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 125° comma, 1. 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - leg
ge finanziaria 2004), sollevata dalla regione Marche, in relazio
ne all'art. 117, 3° e 4° comma, Cost., con il ricorso indicato in
epigrafe.
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