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sentenza 11 giugno 1999, n. 226 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 16 giugno 1999, n. 24);Pres. Vassalli, Est. Chieppa; Regione Lombardia (Avv. Caravita di Toritto) c. Pres. cons.ministri (Avv. dello Stato Ferri). Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 2 (FEBBRAIO 2000), pp. 369/370-377/378Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195442 .
Accessed: 28/06/2014 10:19
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
accessori del credito, si riespande la disciplina desumibile dai
principi comuni al settore previdenziale e, decorso il termine
a partire dal quale il ritardo è qualificato come ingiustificato,
valgono per la misura degli accessori e per l'eventuale cumulo
tra interessi e rivalutazione monetaria le regole previste per gli altri crediti della medesima natura. Rimane integra la facoltà
del legislatore di adottare, nell'esercizio della discrezionalità che
gli è propria, una diversa disciplina raccordata ad elementi che
possano caratterizzare le specifiche prestazioni previdenziali in
questione. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti
mità costituzionale dell'art. 1, 11° comma, ultimo periodo, d.l.
21 ottobre 1996 n. 535 (disposizioni urgenti per i settori portua
le, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei), convertito, con modifica
zioni, nella 1. 23 dicembre 1996 n. 647, nella parte in cui, stabi
lendo che le competenze spettanti al lavoratori e ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali non sono soggette a rivaluta
zione o ad altri oneri finanziari, esclude in caso di ritardo ingiu stificato la liquidazione di qualsiasi somma a titolo di rivaluta zione monetaria e di interessi.
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 11 giugno 1999, n. 226 (iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 16 giugno 1999, n. 24); Pres. Vassalli, Est. Chieppa; Regione Lombardia (Avv. Ca
ra vita di Toritto) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato
Ferri). Conflitto di attribuzione.
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Lombardia — Piano territoriale di coordinamento — Approvazione con
legge regionale — Procedimento legislativo regionale — Sin
dacato del giudice amministrativo — Spettanza allo Stato —
Limiti (Cost., art. 71, 72, 97, 117, 118, 121, 122, 123).
Spetta allo Stato, e per esso al giudice amministrativo, annulla
re le delibere della giunta regionale della Lombardia relative
alla verifica e alle modifiche del piano territoriale dei parchi naturali e dei parchi di cintura metropolitana, in accoglimen to di ricorsi proposti dai soggetti immediatamente lesi dal
l'applicazione delle misure di salvaguardia. (1) Non spetta allo Stato, e per esso al giudice amministrativo, an
nullare la delibera della giunta regionale della Lombardia di
approvazione e di trasmissione al consiglio regionale di pro
getto di legge regionale; va pertanto annullata la sentenza del
Tar Lombardia, sez. II, 8 ottobre 1997, n. 1738, nella parte in cui pronuncia l'annullamento della deliberazione della giunta
regionale della Lombardia 1 ° marzo 1996, n. 9479 avente ad
oggetto «approvazione e trasmissione al consiglio regionale del progetto di legge per l'approvazione del piano territoriale
di coordinamento del parco regionale di cintura metropolitana
parco agricolo sud Milano». (2)
(1-3) I. - Le due pronunce della Corte costituzionale affrontano lo
stesso argomento, esaminandolo sotto le due diverse prospettive che
le derivano dagli strumenti utilizzati per giungere al suo giudizio: il
controllo sulle leggi in via incidentale, attivato dal giudice amministrati
vo nei confronti della legge regionale (Tar Lombardia, ord. 14 novem
bre 1996, n. 115, Foro it., Rep. 1998, voce Regione, n. 314) ed il con
flitto tra enti, attivato dalla regione nei confronti della sentenza dello
stesso giudice. Il tema oggetto dei due giudizi è rappresentato dalla
legislazione regionale della Lombardia, la quale ha provveduto all'ap
provazione del piano territoriale di coordinamento del parco naturale
con una legge-provvedimento. Nel giudizio incidentale il giudice ammi
nistrativo sollevava dubbi nei confronti della legislazione regionale, rile
vando che trattavasi di legge autoapplicativa, tale da paralizzare l'im
Ii Foro Italiano — 2000.
II
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 11 giugno 1999, n. 225
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 16 giugno 1999, n. 24); Pres. Granata, Est. Cheeppa; Di Marca c. Comune di Lo
magna e altri. Ord. Tar Lombardia 14 novembre 1996 (G.U., la s.s., n. 12 del 1997).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Lombardia — Piano territoriale di coordinamento — Approvazione con
legge-prowedimento — Questione infondata di costituziona
lità (Cost., art. 3, 24, 42, 97, 101, 113; 1. reg. Lombardia
30 novembre 1983 n. 86, piano generale delle aree regionali
protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di par ticolare rilevanza naturale e ambientale, art. 15, 16, 17, 18,
19, 20; 1. reg. Lombardia 29 aprile 1995 n. 39, piano territo
riale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia
e della Valle del Curone).
È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.
15, 16, 17, 18, 19 e 20 l. reg. Lombardia 30 novembre 1983
n. 86 e della l. reg. Lombardia 29 aprile 1995 n. 39, nella
parte in cui prevedono un dettagliato speciale procedimento
per la formazione, l'adozione, la verifica e l'approvazione del
piano territoriale di coordinamento di parco naturale, suddi
viso in due fasi autonome, aventi natura e finalità diverse, in riferimento agli art. 3, 24, 42, 97, 101, 2° comma, e 113
Cost. (3)
pugnazione in via giurisdizionale degli atti amministrativi, con interfe renza sull'attività degli organi giurisdizionali, mentre la regione Lom
bardia, attraverso il conflitto, denunciava che il Tar Lombardia (il qua le, in diversa occasione, anziché sollevare questione di costituzionalità, aveva inteso controllare ed annullare atti del procedimento di approva zione del piano territoriale) avrebbe annullato atti formalmente legisla tivi, con conseguente lesione della potestà legislativa regionale. La Cor
te costituzionale risolve le questioni distinguendo due fasi del procedi mento, una esclusivamente amministrativa (i cui vizi possono essere fatti valere davanti al giudice amministrativo) e l'altra avente invece natura
legislativa (non sindacabile, se non con l'incidente di costituzionalità, da parte del giudice).
Per l'affermazione secondo cui non è costituzionalmente preclusa la
possibilità, per la legge ordinaria, anche regionale, di attrarre nella pro
pria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'azio ne amministrativa, non sussistendo, nemmeno per effetto di altre di
sposizioni costituzionali, un divieto di adozione di c.d. leggi-prowe dimento, fermo il sindacato della corte sulla palese irragionevolezza delle
scelte compiute, senza, però, che esso possa scendere a considerare gli elementi di fatto posti a base della scelta medesima, v. Corte cost. 21
luglio 1995, n. 347, id., 1996, I, 803, con nota di richiami. Sul punto, v., pure, Corte cost. 21 marzo 1989, n. 143, id., 1991, I, 1970, con nota di richiami, la quale ha dichiarato infondata la questione di legitti mità costituzionale degli art. 21 d.p.r. 22 marzo 1974 n. 381 e 14 1.
prov. Trento 2 marzo 1964 n. 2, nella parte in cui prevedono che il
piano urbanistico provinciale di Trento sia approvato con legge provin ciale, anziché con atto amministrativo.
Per l'esclusione di una violazione del diritto di difesa nel caso di
copertura legislativa degli atti del procedimento espropriativo, preordi nato all'esecuzione delle opere occorrenti nelle aree interessate ai cam
pionati mondiali di calcio del 1990, poiché, pur comportando la preclu sione della normale impugnabilità dell'atto espropriativo avanti agli or
gani della giustizia amministrativa, non preclude il vaglio della Corte
costituzionale, cui i giudici di merito possono deferire questioni di legit timità costituzionale della legge-prowedimento, avente contenuto espro priativo, v. Corte cost. 16 febbraio 1993, n. 62, id., Rep. 1993, voce
Opere pubbliche, n. 126, commentata da Pastori, in Regioni, 1993, 1563.
Nel senso che una legge-prowedimento non è idonea a realizzare il
fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, v. Cass. 18 giugno 1993, La Cara, Foro it., Rep. 1993, voce Legge penale, n. 11.
In tema di leggi-provvedimento approvate da parte delle regioni, v.
pure Tar Lombardia, sez. II, 12 dicembre 1986, n. 363, id., Rep. 1987, voce Regione, n. 226, e, in dottrina, Carlassare, Garanzia dei diritti
e leggi-provvedimento, in Giur. costit., 1986, I, 1488; Piraino, Ancora
sulle leggi-provvedimento, in Regioni, 1987, 166; Cacciavillani, Leggi
provvedimento e riserva costituzionale di atto amministrativo, in Giust.
civ., 1989, I, 19; Salvia, Giusto procedimento e leggi-provvedimento
regionali, in Regioni, 1990, 1106.
Per ipotesi in cui il giudice amministrativo ha invece escluso, con ri
guardo ad interventi legislativi regionali, il carattere di legge-prowedimento, v. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 1987, n. 375, Foro it., Rep. 1987, voce
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PARTE PRIMA
I
Diritto. — 1. - Con il ricorso in epigrafe indicato la regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti
del Tar Lombardia, sez. II, in relazione alla sentenza 8 ottobre
1997, n. 1738 (.Foro it., Rep. 1998, voce Giustizia amministrati
va, nn. 260, 580, e voce Regione, n. 313) con la quale sono
state annullate: la deliberazione della giunta regionale della Lom
bardia 20 aprile 1995, n. 67573, recante «approvazione della
relazione istruttoria relativa alla proposta di approvazione del
cit., n. 268; 27 ottobre 1986, n. 576, id., Rep. 1986, voce Sardegna, n. 22; 6 ottobre 1986, n. 494, ibid., voce Regione, n. 128.
II. - La fattispecie attuale si caratterizza per il fatto che il piano territoriale di coordinamento di parco pone direttamente limiti e vincoli ai privati sollevando alcuni dubbi sulla legittimità costituzionale delle
leggi (regionali) che ne prevedono l'approvazione con un atto di natura
(non amministrativa ma) legislativa: la corte sottolinea, infatti, che «il
piano del parco non crea vincoli nei soli confronti delle amministrazio ni (com'era nella fattispecie decisa con la sentenza 143/89, cit.), come esercizio del potere d'indirizzo, ma comporta immediatamente e diret tamente vincoli e limiti anche per i privati (art. 18 1. reg. n. 86 del
1983), senza che si verifichi l'esigenza di intermediazione di strumenti sottordinati al piano approvati con atto amministrativo suscettibile di tutela giurisdizionale» (così testualmente in motivazione della sentenza n. 225).
Atteso tale precipuo carattere della fattispecie di piano territoriale di coordinamento esaminato dalla Consulta, non constano precedenti in termini.
Peraltro, la legge quadro sulle aree protette, I. 6 dicembre 1991 n. 394 (Le leggi, 1991, I, 2839), nel recare un'articolata disciplina dei «piani di parco» (art. 12, modificato dalla 1. 9 dicembre 1998 n. 426, nuovi interventi in campo ambientale, id., 1998, I, 4591), ha previsto che tale strumento «ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostitui sce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e
ogni altro strumento di pianificazione» (art. 12, 7° comma, 1. 394/91): sul punto, v. Tar Campania, sez. Salerno, 10 dicembre 1996, n. 950, Foro it., Rep. 1997, voce Bellezze naturali, nn. 28, 29, 38.
Sull'individuazione delle aree naturali protette nella provincia auto noma di Bolzano, in particolare, sui poteri dell'oramai soppresso comi tato per le aree naturali protette (v. art. 7 d.leg. 28 agosto 1997 n.
281, Le leggi, 1997, I, 2666) in sede di approvazione dell'elenco delle aree naturali protette, v. Corte cost. 22 ottobre 1999, n. 389, G.U., la s.s., 27 ottobre 1999, n. 43.
In dottrina, sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali di ap provazione dei piani territoriali, cfr. Morbidelli, Piano territoriale, vo ce dell' Enciclopedia del diritto, Milano, 1983, XXXIII, 705 ss.
Venendo agli specifici oggetti delle pronunce in rassegna, la sentenza n. 226 trae origine dall'impugnazione di una sentenza del Tar Lombar dia con la quale sono state annullate tre deliberazioni della giunta re
gionale lombarda emanate in seno al procedimento di adozione, modi fica ed approvazione del piano territoriale di coordinamento (Ptc) disci
plinato dalla 1. reg. n. 86 del 1983. La regione ricorrente sostiene che l'annullamento di tali delibere per
effetto della sentenza del Tar integra una menomazione della sfera delle attribuzioni costituzionalmente garantite all'ente regionale; a sostegno della propria denuncia, richiama due precedenti della stessa corte: Cor te cost. 20 dicembre 1994, n. 432, Foro it., 1995, I, 1076, che, sia
pure respingendo il ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dalla
regione, si è espressa a favore dell'estensione della garanzia di cui al l'art. 122, 4° comma, Cost., ai membri della giunta partecipanti all'e sercizio della funzione legislativa, e 14 giugno 1990, n. 285, id., 1991, I, 2346, con la quale la Consulta ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzioni di una regione contro una sentenza della Corte di cassa zione di disapplicazione di una legge regionale che aveva interferito nel la materia penale, riservata al legislatore nazionale (con nota di M.R.
Morelli, Ancora sui limiti del sindacato esercitatile su provvedimenti giurisdizionali in sede di conflitto di attribuzioni (a proposito della sen tenza n. 285 del 1990 della Corte costituzionale, che ha annullato una decisione della Corte di cassazione), in Giust. civ., 1991, I, 257 ss.). La corte, muovendo dalle stesse argomentazioni svolte nella pronuncia n. 225, accoglie, quantunque solo parzialmente, il ricorso della regione.
Sulla possibilità che il conflitto di attribuzione possa trarre origine anche da un atto giurisdizionale invasivo della sfera costituzionalmente
garantita alla regione, v. Corte cost. 11 febbraio 1999, n. 27, Foro it., 1999, I, 1116, con nota di richiami.
Per un recentissimo caso di conflitto di attribuzioni per menomazio ne delle competenze riservate alla provincia autonoma di Bolzano in materia di disciplina delle aree protette, v. Corte cost. 22 ottobre 1999, n. 389, cit.
III. - Con riguardo alla sentenza n. 225, le questioni di non manife sta infondatezza sollevate dal giudice amministrativo investono, in spe
II Foro Italiano — 2000.
piano territoriale di coordinamento del parco agricolo sud Mi
lano ai sensi dell'art. 19, 2° comma, penultimo alinea, 1. reg. n. 86 del 30 novembre 1983»; la deliberazione di giunta regio nale 1° marzo 1996, n. 9480, avente ad oggetto «trasmissione
al consiglio regionale della relazione istruttoria relativa alla ve
rifica ai sensi dell'art. 19, 2° comma, penultimo alinea, 1. reg. n. 86 del 1983, concernente la proposta di piano territoriale
di coordinamento del parco regionale di cintura metropolitana
parco agricolo sud Milano» nonché la deliberazione della giun ta regionale 1° marzo 1996, n. 9479, avente ad oggetto «appro
dai modo, la violazione degli art. 24 e 113 Cost, sotto il profilo del divieto di ingerenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale e della violazione del principio del giusto procedimento.
Per un'affermazione del principio invocato con il primo motivo di
censura, cfr. Corte cost. 15 luglio 1991, n. 346, id., 1992, I, 1619, ove, come osservato da Sorrentino, Garanzia giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi e leggi-provvedimento, in Giur. costit., 1991, 2780, «per la prima volta la corte afferma che l'ammissibilità di leggi aventi un contenuto concreto e particolare incontra un limite specifico nel rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione della causa in corso. Ciò che equivale ad affermare il divieto per le leggi provvedimento di vanificare diritti già azionati».
Quanto al principio del giusto procedimento, esso è ritenuto vinco lante per il legislatore regionale in quanto principio generale dell'ordi namento giuridico (per una simile qualificazione del principio, ex mul
tis, Corte cost. 20 marzo 1978, n. 23, Foro it., 1978, I, 801; 30 dicem bre 1972, n. 212, id., 1973, I, 631), mentre ne viene negato il fondamento costituzionale (cfr. Corte cost. 27 giugno 1986, n. 151, id., 1986, I, 2690; 25 ottobre 1985, n. 234, id., Rep. 1985, voce Edilizia popolare, nn. 51-53).
La Consulta adotta un'interpretazione della 1. reg. n. 86 del 1983 non incompatibile con i principi enunciati dalle norme costituzionali invocate dal giudice a quo. La 1. reg. n. 86 del 1983 ha, secondo la
Consulta, articolato il complessivo procedimento di produzione del pia no territoriale di coordinamento del parco naturale in due fasi netta mente distinte ed autonome. La prima fase, di natura esclusivamente
amministrativa, presenta tutte le caratteristiche di giusto procedimento. Tale fase si concretizza in provvedimenti dotati di una immediata ope ratività intesa come immediata idoneità a ledere le posizioni giuridiche dei soggetti interessati i quali, conseguentemente, in considerazione del l'automatica cogenza delle misure di salvaguardia, soggiacciono alle pre visioni del progetto di piano per gli effetti impeditivi di ogni intervento in contrasto e sono legittimati al ricorso giurisdizionale amministrativo. La seconda fase ha, invece, natura legislativa; ha inizio dopo il compi mento della verifica affidata alla giunta e si concretizza con la presenta zione al consiglio regionale del progetto di legge della giunta regionale, atto che assume il valore di formale iniziativa della legge di approvazio ne del piano e per tale ragione è sottratto, insieme con l'atto formale di approvazione, al controllo giurisdizionale.
* * *
La ricostruzione offerta dalla corte nella sentenza n. 225 si presta a qualche osservazione.
In merito alla ritenuta salvaguardia del principio del giusto procedi mento da parte della 1. reg. 86/83, si può rilevare che ad una diversa ricostruzione avrebbe potuto condurre l'affermazione, contenuta in Corte cost. 2 marzo 1962, n. 13, Foro it., 1962, I, 393, secondo cui il princi pio del giusto procedimento è funzionale non solo all'esigenza di tutela del pubblico interesse ma anche all'esigenza garantistica delle posizioni giuridiche soggettive dei singoli (contra, 21 marzo 1989, n. 143, cit., in ordine a cui muove convincenti critiche A. Franco, Leggi provvedimento, principi generali dell'ordinamento, principio del giusto procedimento, in Giur. costit., 1989, II, 1041 ss.).
Tale specifica affermazione, la quale non ha tuttavia trovato un si
gnificativo riscontro nella giurisprudenza costituzionale successiva, era mossa dalla preoccupazione di assicurare all'interessato una partecipa zione procedimentale non fittizia né meramente collaborativa ma quali ficata da «garanzie idonee a riflettersi sul merito dell'atto o degli atti»
(l'osservazione è di Crisafulli, Principio di legalità e giusto procedi mento, id., 1962, 130 ss. (nota a Corte cost. 22 febbraio 1962, n. 13, cit.); l'istanza garantistica insita nella partecipazione procedimentale è condivisa anche dalla dottrina più recente: v., per tutti, Roehrssen, Il giusto procedimento nel quadro dei principi costituzionali, in Dir.
proc. ammin., 1987, 47 ss.). Nell'attuale fattispecie, peraltro, la proposta di piano, rispetto alla
quale soltanto è ammessa la presentazione di (mere) osservazioni da
«chiunque vi abbia interesse», contiene un mero «progetto» di piano, ma non è sorretta da una ponderazione imparziale ed esaustiva di tutti
gli interessi in gioco: la ridetta proposta è, infatti, soggetta al potere della giunta regionale che può deliberare le modifiche necessarie ad ade
guarla agli indirizzi di politica ambientale della regione. Come ha osser
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
vazione e trasmissione al consiglio regionale del progetto di leg
ge per l'approvazione del piano territoriale di coordinamento
(Ptc) del parco regionale di cintura metropolitana-parco agrico lo sud Milano».
La regione lamenta che il Tar abbia esorbitato dai confini
della giurisdizione, annullando atti del procedimento legislativo
regionale, così da ledere l'integrità della potestà legislativa della
regione Lombardia con precipuo riferimento alla sfera dell'ini
ziativa, violando, altresì, gli art. 97, 117, 118, 121, 122 e 123
Cost., nonché lo statuto regionale. 2. - Preliminarmente occorre richiamare quanto affermato da
questa corte, con sentenza n. 225 del 1999 (in epigrafe) in data
odierna, in occasione dell'esame della questione incidentale di
legittimità costituzionale delle norme della regione Lombardia
relative alla procedura di formazione, adozione e approvazione dei piani territoriali di coordinamento di parco regionale: la fat
tispecie si riferiva al piano del parco naturale di Montevecchia
e della Valle del Curone, per il quale era già intervenuta la
legge regionale di approvazione. Detti piani sostituiscono i pia ni territoriali paesistici nei territori compresi nei parchi naturali, ed hanno la funzione non di solo coordinamento al fine di indi
rizzare le successive pianificazioni sottordinate — creando vin
coli nei confronti delle amministrazioni locali come indirizzo
nella pianificazione (come era nella fattispecie decisa con la sen
tenza n. 143 del 1989, id., 1991, I, 1970) —, ma comportano immediatamente e direttamente vincoli e limiti anche per i privati.
Il legislatore regionale della Lombardia, con una scelta su
scettibile di interpretazione tale da raggiungere un risultato del
tutto corretto sul piano costituzionale, ha previsto un dettaglia to speciale procedimento per la formazione, l'adozione, la veri
fica e l'approvazione del piano territoriale di coordinamento
dei parchi regionali, suddiviso in due fasi autonome, aventi na
tura e finalità diverse.
La prima fase, esclusivamente amministrativa, con tutte le
caratteristiche del «giusto procedimento», è diretta, per espres sa scelta legislativa, a realizzare la partecipazione ed il concorso
dei soggetti pubblici e privati portatori dei molteplici interessi
coinvolti, come apporto non solo meramente collaborativo, ma
con funzione anche garantistica del ruolo dei comuni — tipica in ogni forma di pianificazione territoriale, tanto più se sovra
comunale —, cioè con il concorso attivo degli enti locali, non
ché con la facoltà di intervento di altri soggetti privati interessa
ti. Nella specie, il concorso attivo dei comuni, data la natura
dell'ente gestore del parco, è rafforzato dall'art. 13 1. reg. 23
aprile 1990 n. 24 (istituzione del parco regionale di cintura me
tropolitana «parco agricolo sud Milano»).
vato A. Cremona (Parchi naturali regionali e leggi istitutive: aspetti di tutela del privato, in Urbanistica e appalti, 1999, 395, nota 8), «è evidente che il completo stravolgimento della proposta da parte della
giunta regionale determina una frustrazione delle garanzie procedimen tali dei privati, poiché a costoro viene negata la possibilità di interloqui re sulla nuova formulazione della proposta di piano territoriale, prima che sia approvata con legge regionale».
Riguardo allo specifico profilo della tutela giurisdizionale, la corte
prospetta la possibilità di ricorrere anche al giudizio di legittimità costi tuzionale della legge-provvedimento lesiva del singolo proprietario inte
ressato; tale soluzione, affacciata anche in altre sentenze in tema di
legge-provvedimento (v. Corte cost. 21 marzo 1989, n. 143, cit.), tra scura che in tale processo «non è certamente sindacabile il corretto eser cizio del potere amministrativo (. . .) non è data l'azione cautelare di retta alla sospensione dell'esecuzione del provvedimento (in questo caso
legislativo) impugnato (. . .) permane il filtro ritardante ed ostacolante del giudice a quo» (Morbidelli, Piano, cit.).
In definitiva, la riduzione degli spazi di tutela procedimentale e giuris dizionale che discende dall'approvazione con legge del piano territoriale
avrebbe potuto condurre la Consulta forse anche «a ritenere incostitu zionali le leggi stesse per violazione del principio di ragionevolezza» (Morbidelli, op. cit.).
Secondo F. Delfino, Approvazione con legge di piani urbanistici e
tutela giurisdizionale del cittadino, in Foro amm., 1990, 2487 ss., la
Corte costituzionale può, in esercizio della competenza ex art. 134 Cost., sindacare la legge-provvedimento facendo ricorso agli schemi dei vizi
di legittimità degli atti amministrativi; tale tesi, tuttavia, come osserva
Morbidelli, La riserva di atto amministrativo nella disciplina delle mo
difiche di destinazione d'uso senza opere, in Giur. costit., 1991, 2457, nota 34, è in contrasto con la previsione dell'art. 134 Cost, che limita la competenza della corte al giudizio di legittimità costituzionale delle
leggi «e non della conformità della legge ai principi in tema di forma
zione degli atti amministrativi». [A. Faccon]
Il Foro Italiano — 2000.
In detta fase vengono posti in essere atti, adottati da organi amministrativi e nell'esercizio di attività amministrativa, con ef
ficacia non limitata all'interno del procedimento di formazione
e adozione del piano territoriale, ma suscettibili di ledere imme
diatamente, attraverso l'automatica cogenza della salvaguardia, le posizioni di tutti i soggetti interessati (pubblici e privati), che
soggiacciono alle previsioni del progetto di piano (adottato dal
l'ente gestore ed eventualmente modificato dalla giunta regio
nale) per gli effetti impeditivi rispetto ad ogni intervento in con
trasto.
I vizi della delibera di adozione del piano del parco assunta
dall'ente gestore e della delibera di modifiche da parte della
giunta regionale, nonché le eventuali violazioni dello specifico
procedimento amministrativo di formazione, adozione, verifica
e partecipazione, non sono sottratti all'ordinario sindacato giu risdizionale sulle scelte amministrative che incidano immediata
mente su posizioni giuridiche soggettive. 3. - Ovviamente, il sindacato del giudice amministrativo non
può andare oltre la fase amministrativa, che si completa con
la verifica del piano affidata alla giunta regionale della Lom
bardia, cui spetta — in via esclusiva — un correlato potere am
ministrativo correttivo (introduzione di modifiche al piano) at
traverso una delibera di approvazione delle modifiche.
La fase legislativa inizia con la presentazione da parte della
stessa giunta regionale del progetto di legge di approvazione del piano territoriale del parco, in quanto solo la presentazione del progetto di legge è l'atto che assume il valore di formale
iniziativa legislativa di mera approvazione del piano. Detta fase legislativa, al contrario della precedente, non può
essere oggetto del sindacato diretto del giudice amministrativo, ed è soggetta al controllo di costituzionalità attraverso la verifi
ca dell'esistenza dei vizi tipici delle leggi, compresi quelli proce dimentali.
Le predette conclusioni hanno valore non solo quando la fase
legislativa si sia conclusa con la legge di mera approvazione del piano (v. l'ipotesi di cui alla citata sentenza n. 225 del 1999),
ma, a maggior ragione, quando non sia ancora intervenuta la
legge regionale di approvazione del piano, essendo in corso l'e
same della relativa proposta (come nella fattispecie di cui al
presente conflitto). In realtà, nell'ipotesi considerata, dopo la sentenza oggetto
del conflitto sono intervenute due leggi regionali, che hanno
semplicemente prorogato il regime di salvaguardia per il parco
agricolo sud Milano (art. 3 1. reg. Lombardia 30 gennaio 1998
n. 3, «proroga del regime di salvaguardia dei parchi regionali»; art. 1 1. reg. 29 gennaio 1999 n. 7, «proroga della salvaguardia del parco agricolo sud Milano e nuove disposizioni in materia
di salvaguardia dei parchi regionali») e in via generale il regime di salvaguardia per le proposte di piano territoriale di coordina
mento dei parchi regionali (art. 2 1. reg. n. 7 del 1999, cit.). 4. - Deve, pertanto, restare fuori dall'ambito del sindacato
giurisdizionale del giudice amministrativo l'atto di iniziativa le
gislativa della giunta regionale, cui spetta la presentazione della
proposta di legge regionale di approvazione del piano del par
co; l'iniziativa legislativa si perfeziona con la presentazione al
consiglio regionale della proposta di legge regionale, rispetto alla quale la delibera di giunta di approvazione e trasmissione
del progetto di legge assume valore non autonomo, ma prepa ratorio e meramente strumentale rispetto alla presentazione an
zidetta e, come tale, non è suscettibile di essere attratta nel sin
dacato giurisdizionale amministrativo.
La sentenza del giudice amministrativo di accoglimento con
annullamento del piano adottato può invece produrre l'effetto
di rimuovere totalmente o parzialmente — a seconda dell'am
piezza dell'annullamento, totale o parziale — il contenuto del
piano territoriale adottato dall'ente gestore ed eventualmente
modificato dalla giunta regionale ancorché approvato con leg
ge, la quale, in simili evenienze, finisce con il rimanere in tutto
o in parte priva di oggetto. La legge regionale interviene esclusivamente sull'approvazio
ne del piano adottato dall'ente gestore e modificato dalla giun ta in sede di verifica, in funzione di controllo e di comparteci
pazione come atto di consenso (espressione di scelta politica) alla decisione contenuta nell'atto sottoposto ad approvazione finale. La legge anzidetta non vale né come conversione dell'at
to contenente la sostanziale programmazione pianificatoria, né
come forma di «validazione» legislativa, né come sanatoria del
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PARTE PRIMA
piano stesso, né fa assumere al complesso del piano anzidetto
(composto da una serie di elaborati) valore di legge. 5. - Pertanto, sulla base delle predette considerazioni, il ri
corso per conflitto di attribuzioni è infondato per la parte in
cui la sentenza di annullamento riguarda l'approvazione della
relazione istruttoria concernente la verifica compiuta dalla giunta
regionale sulla proposta del piano territoriale di coordinamento
del parco agricolo sud Milano e la conseguente adozione delle
relative modifiche al piano. Invece, il ricorso proposto dalla regione è fondato per la par
te in cui la sentenza si pronuncia, annullandola, sulla delibera
della giunta regionale 1° marzo 1996, n. 9479, avente ad ogget to «approvazione e trasmissione al consiglio regionale del pro
getto di legge per l'approvazione del piano territoriale di coor
dinamento (Ptc) del parco regionale di cintura metropolitana
parco agricolo sud Milano». Tale delibera è finalizzata esclusi
vamente alla presentazione del progetto di legge di approvazio
ne, e non ha valore autonomo né comporta ulteriori effetti, ma è semplicemente preparatoria e strumentale rispetto all'ini
ziativa legislativa anzidetta. Ne consegue che la relativa pronun cia di annullamento del giudice amministrativo costituisce me
nomazione della sfera di attribuzione assegnata alla regione con
riferimento all'iniziativa legislativa ed al procedimento legislati vo regionale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale:
dichiara che spetta allo Stato, e per esso al giudice ammini
strativo, annullare le delibere della giunta regionale della Lom
bardia relative alla verifica e alle modifiche del piano territoria
le dei parchi naturali e dei parchi di cintura metropolitana, in
accoglimento di ricorsi proposti dai soggetti immediatamente
lesi dall'applicazione delle misure di salvaguardia; dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al giudice am
ministrativo, annullare la delibera della giunta regionale della
Lombardia di approvazione e di trasmissione al consiglio regio nale di progetto di legge regionale;
annulla conseguentemente la sentenza del Tar Lombardia, sez.
II, 8 ottobre 1997, n. 1738, nella parte in cui pronuncia l'annul
lamento della deliberazione della giunta regionale della Lom
bardia, 1° marzo 1996, n. 9479, avente ad oggetto «approva zione e trasmissione al consiglio regionale del progetto di legge
per l'approvazione del piano territoriale di coordinamento (Ptc) del parco regionale di cintura metropolitana-parco agricolo sud
Milano».
II
Diritto. — 1. - Le questioni di legittimità costituzionale solle
vate dal Tar Lombardia riguardano la 1. reg. Lombardia 29
aprile 1995 n. 39 (piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone) e gli art.
15, 16, 17, 18, 19e20 della legge della stessa regione 30 novem
bre 1983 n. 86 (piano generale delle aree regionali protette. Norme
per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei mo
numenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza na
turale e ambientale), nella parte in cui prevedono l'approvazio ne con legge del piano territoriale di coordinamento (Ptc), e
ne disciplinano il procedimento e gli effetti.
Si sostiene la violazione degli art. 97, 24, 101, 2° comma, e 113 Cost., per contrasto con il principio di legalità sotto il
profilo che, al fine di consentire il sindacato giurisdizionale sul
la razionalità delle scelte amministrative che incidano sulle posi zioni giuridiche soggettive, vi dovrebbe essere «sempre un di
stacco tra legge e provvedimento amministrativo», soprattutto con riferimento alle leggi autoapplicative idonee a disciplinare direttamente il regime giuridico di ambiti territoriali limitati, pregiudicando le aspettative dei titolari delle aree in essi ri
compresi.
Inoltre, si deduce la violazione degli art. 24 e 113 Cost., in
quanto nella specie la legge regionale, in definitiva, verrebbe
a paralizzare l'impugnazione in via giurisdizionale degli atti am
ministrativi relativi alla formazione e approvazione del piano, con «un'evidente interferenza sull'attività degli organi giurisdi zionali».
Infine, viene denunciata la violazione degli art. 3, 97, 24 e
113 Cost, sotto il profilo del contrasto con il principio del giu sto procedimento, nonché di ragionevolezza e di coerenza del
Il Foro Italiano — 2000.
procedimento legislativo: sarebbe illogico e contraddittorio pre cludere il controllo giurisdizionale del piano territoriale di coor
dinamento del parco, poiché la stessa 1. reg. n. 86 del 1983
prevede un procedimento articolato, che consente la partecipa zione degli enti e delle istituzioni interessate e dei privati («chiun
que vi abbia interesse»), quale giusto procedimento ritenuto ido
neo dallo stesso legislatore regionale. 2. - Le questioni di legittimità costituzionale sono infondate,
in quanto si basano su un'interpretazione non esatta delle nor
me denunciate, essendo queste, invece, suscettibili di essere in
terpretate in senso conforme a Costituzione, con conseguente esclusione di qualsiasi possibilità di violazione dei principi costi tuzionali invocati, ivi compreso quello attinente alla tutela giu risdizionale contro gli atti amministrativi relativi all'iter di for
mazione ed adozione di piano territoriale.
Del resto, lo stesso giudice rimettente, in occasione dell'esa
me di impugnazione di una proposta di piano di coordinamento
di un parco (parco agricolo sud Milano), ha successivamente
ritenuto che non esistesse alcun ostacolo all'esercizio dei poteri
giurisdizionali di annullamento delle delibere amministrative rien
tranti nell'iter procedimentale della fase di formazione, adozio
ne ed approvazione della proposta di piano di coordinamento
di parco da sottoporre al consiglio regionale (v. Tar Lombardia
8 ottobre 1997, n. 1738, Foro it., Rep. 1998, voce Giustizia
amministrativa, nn. 260, 580, e voce Regione, n. 313, e relativo
conflitto di attribuzione deciso in data odierna con sentenza
di questa corte n. 226 del 1999, in epigrafe). 3. - Le denunciate norme di 1. reg. Lombardia — con una
scelta suscettibile di interpretazione tale da conseguire un risul
tato del tutto corretto sul piano costituzionale — hanno previ sto un dettagliato speciale procedimento per la formazione, l'a
dozione, la verifica e l'approvazione del piano territoriale di
coordinamento del parco naturale, suddiviso in due fasi auto
nome, aventi natura e finalità diverse.
La prima fase esclusivamente amministrativa, con tutte le ca
ratteristiche di «giusto procedimento», tendente, per espressa scelta legislativa, a realizzare la partecipazione ed il concorso
attivo di molteplici interessi coinvolti, come apporto non solo
meramente collaborativo, ma con funzione anche garantistica del ruolo proprio dei comuni nella pianificazione territoriale, cioè con il concorso attivo degli enti locali, nonché con la facol
tà di intervento di altri soggetti privati interessati (art. 16, 17,
18, 19 e 20 1. reg. Lombardia 30 novembre 1983 n. 86).
Infatti, in Lombardia per ogni parco — la cui istituzione av
viene con legge regionale «previa consultazione dei comuni, co
munità montane e province interessate» (art. 16, 1° comma, 1. reg. 30 novembre 1983 n. 86) — viene formato un piano territoriale di coordinamento avente natura ed effetti anche di
piano territoriale regionale, ai sensi degli art. 4 e 7 1. reg. Lom
bardia 15 aprile 1975 n. 51, con la conseguenza dell'applicabili tà, a decorrere dalla data di pubblicazione del semplice proget to di piano, delle misure di salvaguardia.
Tale salvaguardia per la «proposta di piano del parco», tut
tavia, non è limitata a determinare previsioni che siano dichia
rate «immediatamente prevalenti» ed «immediatamente vinco
lanti» anche nei confronti dei privati, come previsto invece per i semplici piani territoriali regionali (art. 7, 5° comma, in rela
zione alla lett. h dell'art. 4, 1° comma, 1. reg. n. 51 cit.), ma
si estende ad ogni intervento in contrasto con le previsioni della
pubblicata proposta del piano del parco naturale, nonché con
le eventuali modifiche semplicemente deliberate in sede di veri
fica del piano stesso da parte della giunta regionale (art. 18, 6° comma, seconda parte, 1. reg. n. 86 cit.).
L'anzidetta salvaguardia si collega temporalmente alle norme
di salvaguardia anteriormente stabilite con la legge regionale isti
tutiva di parchi naturali (art. 18, 6° comma, parte prima, 1.
reg. Lombardia 30 novembre 1983 n. 86; nella specie norme
introdotte con l'art. 7 1. reg. Lombardia 16 settembre 1983 n. 77). Tale salvaguardia del piano si applica fino all'entrata in vigo
re della legge di approvazione del piano territoriale del parco, e comunque per non oltre due anni dalla pubblicazione nel Bol
lettino ufficiale regionale dell'avviso di ricevimento da parte della
giunta regionale della proposta di piano. Da sottolineare che il piano di coordinamento del parco so
stituisce il piano territoriale paesistico nei territori compresi nei
parchi naturali (art. 5 1. reg. Lombardia 27 maggio 1985 n.
57) e non ha funzione di solo coordinamento per indirizzare
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
le successive pianificazioni sottordinate delle amministrazioni che
hanno ulteriore competenza nella materia. Il piano del parco non crea vincoli nei soli confronti delle amministrazioni (come era nella fattispecie decisa con la sent. n. 143 del 1989, id.,
1991,1, 1970) come esercizio di potere di indirizzo, ma compor ta immediatamente e direttamente vincoli e limiti anche per i
privati (art. 18 1. reg. n. 86 del 1983), senza che si verifichi
l'esigenza di intermediazione di strumenti sottordinati al piano
approvati con atto amministrativo suscettibile di tutela giurisdi zionale.
Il progetto di piano è elaborato dall'ente gestore del parco
(che può essere un consorzio tra gli enti locali interessati, come
nella specie il consorzio tra i comuni interessati specificati dalla
legge regionale istitutiva del parco: 1. reg. Lombardia 16 set
tembre 1983 n. 77, art. 3) con una netta distinzione rispetto alla fase legislativa di approvazione regionale. Infatti, la propo sta di piano viene adottata con delibera dell'ente gestore (v. anche art. 6, 1. reg. n. 77, cit.). Essa viene pubblicata con le
forme tipiche delle pianificazioni territoriali, al fine di consenti
re la presentazione di osservazioni «da parte di chiunque vi ab
bia interesse» ed è destinata ad essere trasmessa alla giunta re
gionale insieme alle osservazioni presentate e alle controdedu
zioni dell'ente proponente. La giunta regionale della Lombardia, a sua volta, deve verificare la proposta di piano in relazione
alla coerenza con gli indirizzi di politica ambientale della regio ne ed ha il potere di deliberare le «modifiche necessarie». Suc
cessivamente deve trasmetterla al consiglio regionale (assumen done con separato atto la formale iniziativa legislativa di ap
provazione) insieme alle osservazioni e controdeduzioni inviate
dall'ente gestore proponente e alle «modifiche» eventualmente
apportate dalla stessa giunta, che determina il contenuto defini
tivo del piano adottato.
Sia la delibera di adozione della proposta di piano del parco, formulata dall'ente gestore, una volta pubblicata (negli albi dei
comuni e province interessate e con avviso nel Bollettino uffi ciale della regione, pubblicazione anteriore alla trasmissione al
la giunta regionale), sia la delibera della giunta regionale, con
tenente le eventuali modifiche del piano, sono configurate come
atti adottati da organi amministrativi e nell'esercizio di attività
amministrativa (con le garanzie proprie della relativa funzione, ivi compresa la soggezione al sindacato giurisdizionale di legitti
mità). Detti atti, inoltre, sono suscettibili di ledere immediata
mente, attraverso l'automatica cogenza della salvaguardia, le
posizioni dei soggetti interessati, che soggiacciono alle previsio ni del progetto di piano per gli effetti impeditivi rispetto ad
ogni intervento in contrasto. Pertanto, dette delibere non pos sono ritenersi sottratte al generale sindacato di legittimità del
giudice amministrativo.
La seconda fase, avente natura legislativa (procedura di ap
provazione del piano con legge regionale), inizia dopo il compi mento della verifica affidata alla giunta — cui spetta in via
esclusiva un correlato potere amministrativo correttivo (intro duzione di modifiche al progetto di piano) — e solo con la
presentazione al consiglio regionale del progetto di legge della
giunta regionale, atto che assume il valore di formale iniziativa
della legge di approvazione del piano. Ed appunto la 1. reg. 29 aprile 1995 n. 39, con espresso ri
chiamo «ai sensi dell'art. 6 1. reg. 16 settembre 1983 n. 77, dell'art. 17 1. reg. 30 novembre 1983 n. 86», ha approvato il
piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Mon
tevecchia e della Valle del Curone, costituito dagli elaborati de
rivanti dalla verifica istruttoria sul piano originario (adottato dall'ente gestore) compiuta dal gruppo di lavoro interassessori
le, che ha dato luogo ad una revisione della proposta di piano del parco, fatta propria dalla delibera della giunta di modifiche
al piano con definizione del testo del piano stesso.
4. - Così configurate le due fasi, l'una amministrativa, con
le garanzie proprie del giusto procedimento — secondo una cor
retta interpretazione della legge regionale —, e l'altra legislativa di mera approvazione del piano, quale risultante a seguito delle
modifiche adottate dalla giunta regionale, è evidente che gli even
tuali vizi della fase amministrativa di formazione, adozione e
modifiche del piano del parco non sono sanati né comunque
coperti dall'approvazione con legge regionale del piano stesso.
Tale approvazione attiene ad un esame ed ad una valutazione
di politica territoriale-ambientale da parte dell'assemblea regio nale. Il legislatore regionale — nella 1. n. 86 del 1983, che rego
li, Foro Italiano — 2000.
la, tra l'altro, le norme generali di procedura per l'istituzione
e la gestione dei parchi naturali — ha sottratto il solo atto fina
le di approvazione ai poteri (amministrativi) dell'ente gestore e della giunta regionale. Ciò allo scopo di addivenire ad una
delibera legislativa di mera approvazione (essenzialmente politi
ca) con il connaturale concorso della volontà dell'intera rappre sentanza regionale e non della sola giunta espressione di mag
gioranza. L'anzidetta legge regionale di mera approvazione del piano
del parco non attribuisce al contenuto del piano valore di legge e non assume il significato di conversione dell'atto contenente
la pianificazione del parco.
Pertanto, sulla base delle predette considerazioni, gli even
tuali vizi della delibera di adozione del piano del parco assunta
dall'ente gestore e della delibera di modifiche da parte della
giunta regionale, nonché le eventuali violazioni dello specifico
procedimento amministrativo di formazione, adozione, verifica
e partecipazione non rimangono sottratti all'ordinario sindaca
to giurisdizionale sulle scelte amministrative che incidono su si
tuazioni giuridiche soggettive. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda
ta la questione di legittimità costituzionale degli art. 15, 16,
17, 18, 19 e 20 1. reg. Lombardia 30 novembre 1983 n. 86 (pia no generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione
e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e della 1. reg. Lombardia 29 aprile 1995 n. 39 (piano territoriale
di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della
Valle del Curone), sollevata, in riferimento agli art. 3, 24, 42,
97, 101, 2° comma, e 113 Cost., dal Tar Lombardia, con l'or
dinanza indicata in epigrafe.
I
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 2 aprile 1999, n. 118 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 14 aprile 1999, n. 15); Pres. Granata, Est. Ruperto; Soc. Piper 3 c. Soc. Barsi
gno. Ord. Pret. Roma 28 maggio 1997 (G.U., la s.s., n. 37
del 1998).
Procedimento civile — Fallimento della parte — Interruzione
del processo — Dichiarazione o notificazione dell'evento ad
opera del procuratore — Questione manifestamente infonda
ta di costituzionalità (Cost., art. 3, 24; cod. proc. civ., art.
300).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu
zionale dell'art. 300 c.p.c., nella parte in cui subordina l'in
terruzione del processo in caso di fallimento di una parte alla
dichiarazione (o notificazione) dell'evento ad opera del suo
procuratore, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. (1)
(1-5) I. - Le sentenze in epigrafe riguardano tutte aspetti della disci
plina dell'interruzione del processo. Il primo provvedimento in epigrafe è conforme a Corte cost., ord.
1° aprile 1998, n. 96, Foro it., Rep. 1998, voce Procedimento civile, n. 375. Il giudice a quo ha motivato la questione di legittimità costitu
zionale adducendo che, nel caso in cui il difensore della parte colpita non renda la dichiarazione, la controparte sarebbe privata della possibi lità di far valere nei confronti dei soggetti legittimati a proseguire il
giudizio un'eventuale sentenza favorevole. La Corte costituzionale ri
sponde che l'interesse della controparte è salvaguardato dalla «costante
interpretazione» data all'art. 300, 2° comma, c.p.c. dalla giurispruden za di legittimità, secondo cui, allorché il procuratore costituito ometta di dichiarare (o notificare) la perdita di capacità di stare in giudizio della parte da lui rappresentata, l'altra parte può chiamare in causa coloro ai quali spetta di proseguire il giudizio, rendendo così opponibile a costoro la sentenza da emettersi.
La corte si riferisce con ogni probabilità ad alcune pronunce della
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