+ All Categories
Home > Documents > sentenza 11 giugno 2004, n. 172 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 16 giugno 2004, n. 23); Pres....

sentenza 11 giugno 2004, n. 172 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 16 giugno 2004, n. 23); Pres....

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: hoangnhi
View: 213 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
5

Click here to load reader

Transcript
Page 1: sentenza 11 giugno 2004, n. 172 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 16 giugno 2004, n. 23); Pres. ed est. Zagrebelsky; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Laporta) c. Regione

sentenza 11 giugno 2004, n. 172 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 16 giugno 2004, n. 23);Pres. ed est. Zagrebelsky; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Laporta) c. Regione Marche(Avv. Grassi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 9 (SETTEMBRE 2004), pp. 2285/2286-2291/2292Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199365 .

Accessed: 28/06/2014 09:53

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 141.101.201.48 on Sat, 28 Jun 2014 09:53:04 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sentenza 11 giugno 2004, n. 172 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 16 giugno 2004, n. 23); Pres. ed est. Zagrebelsky; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Laporta) c. Regione

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

La norma censurata delinea una disciplina del potere sostitu

tivo regionale nel settore del risparmio energetico e del conte

nimento dell'inquinamento luminoso, la quale appare, in linea

di massima, rispettosa, sotto il profilo procedimentale, dei pre detti principi giurisprudenziali, mentre, sotto il profilo soggetti vo, in riferimento alla titolarità del potere incentrata sul difenso

re civico regionale e su un commissario ad acta di sua nomina, non appare conforme ai criteri prospettati. Ed invero nella giuris

prudenza di questa corte è stato più volte affermato che i poteri sostitutivi in ambito regionale sono in ogni caso da ascrivere,

per lo spostamento eccezionale di competenze che determinano

e per l'incidenza diretta su enti politicamente rappresentativi, ad

organi di governo della regione e non già ad apparati ammini

strativi (sentenze n. 460 del 1989, cit.; n. 352 del 1992, id., 1992,1, 2593; n. 313 del 2003), dal momento che le scelte rela

tive ai criteri ed ai modi degli interventi sostitutivi a salvaguar dia di interessi dì livello superiore a quelli delle autonomie lo

cali presentano un grado di politicità tale che la loro valutazione

complessiva ragionevolmente non può che spettare agli organi

regionali di vertice, cui istituzionalmente competono le deter

minazioni di politica generale, delle quali assumono la respon sabilità.

In questa categoria non rientra certo la figura del difensore

civico regionale, che, indipendentemente da ogni qualificazione

giuridica, è generalmente titolare di sole funzioni di tutela della

legalità e della regolarità amministrativa, in larga misura assi

milabili a quelle di controllo, già di competenza, prima del

l'abrogazione dell'art. 130 Cost., dei previsti comitati regionali di controllo, ai quali, del resto, tale figura era già stata equipa rata dall'art. 17 1. 15 maggio 1997 n. 127 (ora art. 136 d.leg. 18

agosto 2000 n. 267), nonché da alcune leggi regionali successi

ve. Anche il difensore civico della regione Marche, istituito in

base alla 1. 14 ottobre 1981 n. 29, rientra in questo schema, poi ché ha il compito precipuo di vigilare, a tutela di cittadini, enti e

formazioni sociali, sull'imparzialità e sul buon andamento degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regio nali e delle amministrazioni pubbliche dipendenti dalla regione, al fine di rilevarne eventuali «irregolarità o ritardi» e di «sugge rire mezzi e rimedi» per la loro eliminazione.

Si tratta quindi essenzialmente di un organo — tra l'altro non

previsto dallo statuto — preposto alla vigilanza sull'operato

dell'amministrazione regionale con limitati compiti di segnala zione di disfunzioni amministrative, al quale non può dunque essere legittimamente attribuita, proprio perché non è un organo di governo regionale, la responsabilità di misure sostitutive che

incidono in modo diretto e gravoso sull'autonomia costituzio

nalmente garantita dei comuni.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 10 1. reg. Marche 24 luglio 2002 n.

10 (misure urgenti in materia di risparmio energetico e conte

nimento dell'inquinamento luminoso).

Il Foro Italiano — 2004.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 11 giugno 2004, n.

172 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 16 giugno 2004, n.

23); Pres. ed est. Zagrebelsky; Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Laporta) c. Regione Marche (Avv. Grassi).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Marche —

Impianti di distribuzione dei carburanti — Realizzazione — Mancato richiamo della normativa statale — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 117; d.leg. 11 feb braio 1998 n. 32, razionalizzazione del sistema di distribuzio ne dei carburanti, a norma dell'art. 4, 4° comma, lett. c, 1. 15

marzo 1997 n. 59; d.leg. 8 settembre 1999 n. 346, modifiche

ed integrazioni al d.leg. 11 febbraio 1998 n. 32; 1. reg. Marche

24 luglio 2002 n. 15, razionalizzazione ed ammodernamento

della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazio

ne, art. 4).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Marche —

Impianti temporanei di distribuzione dei carburanti —

Rilascio dell'autorizzazione — Perizia giurata — Que stione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 117; d.leg. 11 febbraio 1998 n. 32; d.leg. 8 settembre

1999 n. 346; 1. reg. Marche 24 luglio 2002 n. 15, art. 5). Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Marche —

Impianti di distribuzione dei carburanti — Funzioni am ministrative — Potere sostitutivo nei confronti dell'ente

locale — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art.

114, 117, 120; d.leg. 11 febbraio 1998 n. 32; d.leg. 8 settem

bre 1999 n. 346; 1. reg. Marche 24 luglio 2002 n. 15, art. 11).

E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 1° comma, l. reg. Marche 24 luglio 2002 n. 15, nella parte in

cui omette di considerare la normativa statale in materia tra

le disposizioni il cui rispetto si impone nella realizzazione de

gli impianti di distribuzione dei carburanti, in riferimento al

l'art. 117, 2° comma, lett. e), h), 1), s), e 3° comma, Cost. (1) È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu

ii) La Corte costituzionale rileva come l'assenza di un espresso rife rimento alla legislazione statale vigente in materia non può in alcun modo escludere la necessità di conformarsi a tutte le previsioni legisla tive che incidono sulla realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti.

Sulla disciplina degli impianti di distribuzione di carburanti nella re

gione Marche, v. Cons. Stato, sez. V, 21 luglio 1999, n. 871, Foro it.,

Rep. 2000, voce Regione, n. 430, commentata da Meloni, in Giornale dir. amm., 2000, 791, secondo cui, ai sensi dell'art. 2 1. reg. Marche 27 novembre 1984 n. 37, fino a che non è divenuto esecutivo il piano co munale per la rete di distribuzione dei carburanti, rientra nella compe tenza della regione il rilascio delle concessioni per la gestione degli impianti di erogazione dei carburanti.

Con riguardo alle necessarie autorizzazioni e nulla osta regionali per gli impianti di distribuzione di carburanti, v. Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2000, n. 1197, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 428, che ha rite nuto legittimo il nulla osta al trasferimento e alla concentrazione degli

impianti di distribuzione di carburanti rilasciato alla data di entrata in

vigore della 1. reg. Umbria 8 novembre 1990 n. 42 pur nel mancato ri

spetto del limite numerico introdotto con una delibera regionale succes siva.

In ordine alla localizzazione degli impianti di distribuzione di carbu

ranti da parte degli enti locali, v. Cons. Stato, sez. V, 30 novembre

2000, n. 6361, id., Rep. 2001, voce cit., n. 394, secondo cui, qualora un comune non abbia ottemperato alla norma ex art. 6 1. reg. Puglia 20

aprile 1990 n. 13 — che impone agli enti locali, nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici, di prevedere ubicazioni idonee per gli

impianti di distribuzione di carburanti — alla localizzazione di tali im

pianti è applicabile la disciplina generale e di zona prevista per i nor

mali interventi edilizi; Tar Abruzzo 6 novembre 1997, n. 568, id., Rep. 1999, voce Idrocarburi, n. 29, secondo cui non esiste, né è ricavabile

implicitamente dalla normativa in materia, un principio secondo cui, ai

fini dell'installazione in una determinata area di un distributore di car

buranti, il trasferimento in ambito comunale debba precedere una nuova

concessione conseguente alla concentrazione di più distributori ubicati

in altri comuni della regione. Per precedenti interventi della Corte costituzionale in materia di im

pianti di distribuzione di carburanti, v. Corte cost., ord. 16 dicembre

1998, n. 411, ibid., voce Regione, n. 354, che ha ordinato la restituzione

al giudice a quo degli atti relativi alla questione di legittimità costitu

zionale dell'art. 1, 2° comma, 1. reg. Toscana 31 ottobre 1985 n. 61, a

seguito dell'abrogazione della norma censurata ad opera dell'art. 1 1.

reg. Toscana n. 97 del 1996 e del sopravvenire della nuova disciplina statale della materia recata dal d. leg. n. 32 del 1998; 24 giugno 1992,

This content downloaded from 141.101.201.48 on Sat, 28 Jun 2014 09:53:04 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sentenza 11 giugno 2004, n. 172 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 16 giugno 2004, n. 23); Pres. ed est. Zagrebelsky; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Laporta) c. Regione

2287 PARTE PRIMA 2288

zionale dell'art. 5 I. reg. Marche 24 luglio 2002 n. 15, nella

parte in cui prevede che la domanda di rilascio dell'autoriz zazione all'esercizio provvisorio di un impianto temporaneo di distribuzione dei carburanti deve essere presentata al co

mune dall'interessato unitamente a una perizia giurata, re

datta da un ingegnere o tecnico abilitato, attestante il rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, di sicurezza antincendio, urbani

stici, di tutela dei beni storici o artistici, in riferimento al

l'art. 117, 2° comma, lett. e), h,), \), s), e 3° comma, Cost. (2) E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

11, 2° comma, l. reg. Marche 24 luglio 2002 n. 15, nella parte in cui attribuisce al presidente della giunta regionale il pote re di adottare provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad assicurare il rispetto delle prescrizioni legislative e

regolamentari e dei termini previsti per l'esercizio delle fun zioni amministrative disciplinate dalla legge medesima, in

riferimento agli art. 114, 1° e 2° comma, 117, 2° comma, lett.

pj, e 120, 2° comma, Cost. (3)

Diritto. — 1. - Il presidente del consiglio dei ministri solleva

questione di legittimità costituzionale degli art. 4, 1° comma, 5

n. 301, id., Rep. 1992, voce cit., n. 331, la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, 5° comma, 1. reg. Emilia-Romagna 17 maggio 1986, n. 16, nella parte in cui stabilisce che, in sede di rinnovo delle concessioni di impianti di distribuzione di carburanti, i comuni non possano rinnovare le concessioni agli impianti marginali e cioè che non raggiungano il livello medio di produttività; 11 dicembre 1989, n. 532, id., 1990,1, 770, con nota di richiami, che ha dichiarato l'incostituzionalità della 1. reg. Lazio 13 febbraio 1987 n. 16 che impone ai proprietari d'impianti di distribuzione di carburanti, si tuati fuori dai centri urbani e dalle autostrade, di installare pozzi per la raccolta delle acque nere provenienti dallo scarico dei contenitori degli automezzi.

In proposito, v. pure Tar Lazio, sez. I, 25 agosto 1988, n. 1140, id., 1989, III, 453, con nota di richiami, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 52 e 54, d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, nella parte in cui, pur ricollegandosi alla materia di competenza regionale «fiere e mercati», delegano alla regio ne l'esercizio di funzioni amministrative nel diverso settore della di stribuzione dei carburanti.

(2) Ad avviso della corte, attraverso l'indicazione dei profili che nella perizia giurata debbono essere presi in considerazione, la disposi zione impugnata non incide sulla disciplina di materie non di compe tenza legislativa regionale, ma si limita a precisare i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di una attività ricadente in un settore di competenza regionale.

Per la dichiarazione d'incostituzionalità degli art. 4, 5, 2° e 3° com ma, 8 1. reg. Campania 22 ottobre 2002 n. 27, nella parte in cui elenca vano in maniera dettagliata i compiti del tecnico incaricato (ingegnere, architetto, geologo, geometra, perito edile, nel rispetto delle competen ze proprie di categoria) per la tenuta e l'aggiornamento periodico del

registro storico-tecnico-urbanistico di ogni fabbricato pubblico o pri vato, ubicato sul territorio regionale, nel quale deve essere dichiarato lo stato di conservazione e di manutenzione del fabbricato stesso e delle aree e manufatti di pertinenza, determinavano le sanzioni per la viola zione dei suddetti obblighi e demandavano ad un regolamento attuativo la normativa di dettaglio, v. Corte cost. 28 ottobre 2003, n. 315, Foro it., 2004,1, 1388, con nota di richiami.

(3) La corte si richiama ai principi recentemente affermati (ed adesso ribaditi) in alcune pronunce in materia di poteri sostitutivi delle regioni nei confronti degli enti locali. In tali occasioni essa ha concluso ricono scendo la possibilità che una legge regionale «preveda anche poteri so stitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o attività

obbligatorie, nel caso d'inerzia o d'inadempimento da parte dell'ente

competente, al fine di salvaguardare interessi unitari che sarebbero

compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento medesimi» e, sulla ba se della natura eccezionale di tale possibilità, ha fissato quattro specifi che condizioni: a) l'esercizio di poteri sostitutivi deve essere previsto e

disciplinato dalla legge, che deve definirne i presupposti sostanziali e

procedurali; b) la sostituzione può prevedersi esclusivamente per il

compimento di atti o di attività prive di discrezionalità nell'an (anche se non necessariamente nel quid o nel quomodo); c) il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della regione o sulla ba se di una decisione di questo; d) la legge deve apprestare congrue ga ranzie procedimentali per l'esercizio del potere sostitutivo, in confor mità al principio di leale collaborazione (Corte cost. 2 marzo 2004, nn. 69-74, e 27 gennaio 2004, n. 43, Foro it., 2004,1, 1334, con nota di ri chiami e osservazioni di Romboli).

Nella sentenza in epigrafe la corte ha ritenuto che la disposizione re

gionale impugnata non si pone in contrasto con alcuna delle condizioni

sopra richiamate.

Il Foro Italiano — 2004.

e 11, 2° comma, 1. reg. Marche 24 luglio 2002 n. 15 (razionaliz zazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei car

buranti per uso di autotrazione). La legge regionale, ad avviso del ricorrente, interverrebbe su

una materia, quella degli impianti di distribuzione dei carburanti

liquidi e gassosi per autotrazione, che sarebbe oggetto di nume

rose discipline, connesse a settori di competenza esclusiva sta

tale [art. 117, 2° comma, lett. e) («sistema tributario»), h) («si

curezza»), /) («ordinamento civile») e s) («tutela dell'ambiente,

dell'ecosistema»), Cost.], e che sarebbe comunque rimasta affi

data, nel nuovo testo dell'art. 117 Cost., alla legislazione con

corrente dello Stato e delle regioni, rientrando essa nella disci

plina dell'«energia» nonché, «marginalmente», in quella della

«tutela della salute».

1.1. - Con riferimento all'art. 4, 1° comma, 1. reg., che dispo ne la realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti

«nel rispetto delle prescrizioni della presente legge e del rego lamento di cui all'art. 2 [della legge medesima]», il ricorrente

lamenta l'omessa considerazione, da parte della disposizione

regionale, delle «non poche e non trascurabili» norme statali che

riguardano la localizzazione e la costruzione degli impianti in

parola. 1.2. - Circa l'art. 5 della legge, relativo all'autorizzazione al

l'esercizio provvisorio dell'impianto di distribuzione dei carbu

ranti, si censura l'affidamento, in esso previsto, a un soggetto

privato (il «tecnico abilitato») di compiti che attengono ad

«aspetti» non riconducibili alle competenze legislative regiona li.

1.3. - Quanto, infine, all'art. 11, 2° comma, l'attribuzione al

presidente della giunta regionale del potere di «adottare, nel

l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al 1° comma e pre via diffida, i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, ido

nei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate», si

porrebbe in contrasto con gli art. 114, 1° e 2° comma, 117, 2°

comma, lett. p), e 120, 2° comma. Cost., giacché la disciplina

degli interventi sostitutivi sarebbe riservata alla legge dello

Stato.

A suffragio di tale conclusione si adducono a) la «continuità

testuale» dei due periodi dell'unitario 2° comma dell'art. 120

Cost., che concerne il potere sostitutivo del governo e i relativi

casi di esercizio, b) le «solenni disposizioni» contenute nell'art.

114, 1° e 2° comma, Cost, (con la garanzia dell'autonomia degli enti territoriali), c) l'assegnazione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato della materia relativa agli «organi di go verno e funzioni fondamentali di comuni, province e città me

tropolitane» [art. 117, 2° comma, lett. p), Cost.], d) la «cogente

esigenza» di una disciplina unitaria — o perlomeno fortemente

coordinata — delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi, a

iniziare dall'individuazione dell'organo chiamato a disporre l'intervento sostitutivo.

Dello stesso art. 11, 2° comma, il ricorrente lamenta, altresì, una certa «oscurità», in quanto da un lato esso collegherebbe l'eventuale intervento sostitutivo alle funzioni di vigilanza «sul

l'applicazione della presente legge» (così nel 1° comma del

l'articolo, che viene richiamato), mentre, dall'altro, accenne rebbe alla violazione delle «prescrizioni vincolanti» previste «dalle leggi», al plurale, senza adeguatamente considerare, dun

que, che tali prescrizioni possono essere contenute in disposi zioni legislative statali.

2. - La questione relativa all'art. 4, 1° comma, 1. reg. Marche

n. 15 del 2002, nella parte in cui omette di considerare la nor

mativa statale in materia tra le disposizioni il cui rispetto si im

pone nella realizzazione degli impianti di distribuzione dei car

buranti, non è fondata.

La disposizione impugnata, nell'operare un rinvio alle pre scrizioni contenute nella «presente legge» (oltre che nel suo re

golamento di attuazione), non può condurre a circoscrivere il

novero delle fonti normative cui la realizzazione degli impianti deve conformarsi. L'assenza di un espresso riferimento alla le

gislazione statale vigente in materia, quindi, non può in alcun

modo escludere la necessità di conformarsi a tutte le previsioni

legislative che incidono sulla realizzazione degli impianti di di stribuzione dei carburanti.

D'altra parte, se anche, in ipotesi, si volesse accedere a una

lettura restrittiva, il rinvio operato dall'art. 4, 1° comma, alle di

sposizioni della legge regionale non potrebbe non leggersi nel senso che esso richiami tutte le prescrizioni contenute nella leg

This content downloaded from 141.101.201.48 on Sat, 28 Jun 2014 09:53:04 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: sentenza 11 giugno 2004, n. 172 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 16 giugno 2004, n. 23); Pres. ed est. Zagrebelsky; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Laporta) c. Regione

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ge, e, tra queste, evidentemente anche l'art. 13, 6° comma, il

quale stabilisce espressamente che, per quanto dalla legge non

previsto, trovano applicazione le norme di cui al d.leg. 11 feb

braio 1998 n. 32, recante «razionalizzazione del sistema di di

stribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, 4° comma, lett.

c), 1. 15 marzo 1997 n. 59», e successive modificazioni.

3. - Manifestamente infondata è la censura mossa nei con

fronti dell'art. 5 1. reg. Marche n. 15 del 2002, secondo cui la

domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provviso rio di un impianto temporaneo deve essere presentata al comune

dall'interessato unitamente a una perizia giurata, redatta da un

ingegnere o tecnico abilitato, attestante il rispetto della normati

va vigente, «in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari,

ambientali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei

beni storici o artistici».

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, con l'indi

cazione dei profili che nella perizia giurata debbono essere presi in considerazione, la disposizione impugnata non incide sulla

disciplina di materie (asseritamente) non di competenza legisla tiva regionale, ma si limita a precisare i presupposti per il rila

scio dell'autorizzazione all'esercizio di un'attività ricadente in

un settore di competenza regionale. 4. - La questione avente a oggetto l'art. 11, 2° comma, 1. reg.

Marche n. 15 del 2002, che attribuisce al presidente della giunta

regionale il potere di adottare provvedimenti, «anche di caratte

re sostitutivo», idonei ad assicurare il rispetto delle prescrizioni

legislative e regolamentari e dei termini previsti per l'esercizio

delle funzioni amministrative disciplinate dalla legge, non è

fondata.

4.1. - Come questa corte ha già più ampiamente argomentato

(cfr. sentenze nn. 43, 69, 70, 71, 72 e 73 del 2004, Foro it.,

2004,1, 1334; n. 112 del 2004, in questo fascicolo, I, 2281), con

l'avvenuta riforma del titolo V della parte seconda della Costi

tuzione, i mutati criteri di riparto delle funzioni amministrative

si sono articolati, per un verso, nell'attribuzione generale delle

stesse all'ente comunale e, per l'altro, nella flessibilità assicu

rata al sistema dalla clausola in base alla quale si prevede, al fi

ne di «assicurarne l'esercizio unitario», il conferimento di fun

zioni amministrative a province, città metropolitane, regioni e

Stato, «sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza» (art. 118, 1° comma, Cost.).

Sulla scorta della compenetrazione tra questi due criteri, la

concreta allocazione delle funzioni amministrative ai vari livelli

di governo non può prescindere da un intervento legislativo

(statale o regionale, a seconda della ripartizione della compe tenza legislativa in materia), che deve, di volta in volta, manife

stare la prevalenza del criterio generale di allocazione al livello

comunale ovvero la necessaria preminente considerazione di

esigenze unitarie che impongono una allocazione diversa: in

questo contesto, il nuovo art. 118, 2° comma, Cost., stabilisce

che i comuni (oltre che le province e le città metropolitane) so

no titolari sia di «funzioni amministrative proprie» sia di fun

zioni «conferite con legge statale o regionale, secondo le rispet tive competenze».

In tale quadro, la previsione della sostituzione di un livello di

governo a un altro per il compimento di specifici atti o attività,

considerati dalla legge necessari per il perseguimento degli inte

ressi unitari coinvolti, pregiudicati dall'inerzia dell'ente ordina

riamente competente, vale a inserire un elemento di flessibilità

tale da preservare la normale distribuzione delle competenze che il principio di sussidiarietà implica. In assenza, infatti, si

renderebbe necessario collocare la competenza, in via normale,

al livello di governo più comprensivo, con evidente sproporzio ne del fine rispetto ai mezzi e con altrettanto evidente lesione

del principio di sussidiarietà. Alla luce delle finalità espressamente indicate nella norma

costituzionale, il potere attribuito dall'art. 120, 2° comma, Cost,

non può non configurarsi alla stregua di un potere sostitutivo

straordinario, esercitabile cioè soltanto in presenza di emergen ze istituzionali di particolare gravità, allorché si ravvisino rischi

di compromissione di interessi essenziali di portata più genera le. D'altro canto, nulla, nella disposizione citata, lascia pensare che si sia inteso con essa smentire la consolidata tradizione legis lativa che ha ammesso pacificamente interventi sostitutivi ope rati da enti diversi dallo Stato e da organi diversi dal governo.

L'art. 120, 2° comma. Cost, non preclude, dunque, in linea di

Il Foro Italiano — 2004.

principio, la possibilità che la legge regionale, intervenendo in

materie di propria competenza, e nel disciplinare l'esercizio di

funzioni amministrative di competenza degli enti locali, preveda anche poteri sostitutivi in capo a organi regionali nel caso di

inerzia o d'inadempimento da parte dell'ente ordinariamente

competente. Nel prevedere ipotesi di interventi sostitutivi, da configurarsi

come eccezionali rispetto al normale esercizio delle funzioni, la

legge regionale non può però prescindere dal rispetto di condi

zioni e limiti. Al riguardo, è stato chiarito (cfr., in particolare, sentenze nn.

313 del 2003; 43, 69, 70, 71, 72, 73 e 112 del 2004, cit.) che a) le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi debbono essere previ ste e disciplinate dalla legge (cfr. sentenza n. 338 del 1989, id.,

1990, I, 814), la quale deve definirne i presupposti sostanziali e

procedurali; b) la sostituzione può essere prevista esclusiva

mente per il compimento di atti o attività «prive di discreziona

lità nell'aw (anche se non necessariamente nel quid o nel quo

modo)» (sentenza n. 177 del 1988, ibid., 2707), la cui obbligato rietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia

provvede l'intervento sostitutivo; c) l'esercizio del potere so

stitutivo deve essere affidato a un organo di governo della re

gione o deve comunque svolgersi sulla base di una decisione di

questo (cfr. sentenze n. 313 del 2003, n. 342 del 1994, id., 1995,

I, 1118; n. 460 del 1989, id., 1991, I, 2604), stante l'attitudine

dell'intervento a incidere sull'autonomia costituzionale del

l'ente sostituito; infine, d) la legge deve predisporre, in confor

mità al principio di leale cooperazione, congrue garanzie proce durali per l'esercizio del potere sostitutivo, prevedendo, in par

ticolare, un procedimento in cui l'ente sostituito sia messo in

grado di interloquire con gli organi deputati alla sostituzione e

di evitare la sostituzione stessa attraverso un autonomo adem

pimento (cfr. sentenze n. 419 del 1995, id., 1995, I, 2641, e n.

153 del 1986, id., 1986,1, 2689; ordinanza n. 53 del 2003). 4.2. - L'art. 11, 2° comma, 1. reg. Marche n. 15 del 2002 non

contrasta con alcuno dei limiti e delle condizioni sopra enuncia

ti.

Oggetto della legge, in cui la previsione di interventi sostitu

tivi s'inserisce, è la razionalizzazione e l'ammodernamento

della rete di carburanti per uso di autotrazione, materia che, per

quanto asseritamente connessa ad altre di competenza esclusiva

statale, come riconosciuto dallo stesso ricorrente appartiene al

novero di quelle di competenza concorrente. La previsione, nella specie, di un potere sostitutivo da parte di organi regionali nei confronti degli enti comunali si conforma, pertanto, a «l'or

dine delle competenze rispettivamente [...] fissato dalla Co

stituzione» (sentenza n. 313 del 2003).

Inoltre, la disposizione impugnata contiene una compiuta de

finizione dei presupposti sostanziali e procedurali che legittima no l'esercizio del potere sostitutivo, offrendo a esso una sicura

base legislativa. Circa la natura dei presupposti sostanziali, la disposizione

prevede che all'intervento sostitutivo si faccia luogo «in caso di

mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle fun

zioni amministrative di cui alla [...] legge o in caso di adozione di atti in violazione delle prescrizioni vincolanti previste dalle

leggi o dal regolamento» di attuazione di cui all'art. 2. Tale rife

rimento, peraltro, è di per sé univoco nell'individuare — attra

verso un sintetico richiamo alle fonti legislative e regolamentari

regionali e alle fonti legislative statali — le fattispecie suscetti

bili di sostituzione regionale, e da ciò discende l'infondatezza

della doglianza circa una asserita «oscurità» della disposizione. Conforme ai requisiti prescritti è altresì l'attribuzione del

potere sostitutivo a un organo di governo, quale sicuramente è il

presidente della giunta regionale. Le modalità di esercizio del potere sostitutivo, attivabile sol

tanto «previa diffida», soddisfano, infine, il necessario rispetto del principio di leale cooperazione, dovendo intendersi la for

mulazione legislativa nel senso che sarà cura dell'organo regio nale anteporre, all'intervento sostitutivo, un congruo lasso di

tempo a far data dalla diffida, onde consentire il coinvolgimento del comune inadempiente e, eventualmente, l'autonomo adem

pimento. Per questi motivi, la Corte costituzionale:

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzio

nale dell'art. 4, 1° comma, 1. reg. Marche 24 luglio 2002 n. 15

This content downloaded from 141.101.201.48 on Sat, 28 Jun 2014 09:53:04 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 5: sentenza 11 giugno 2004, n. 172 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 16 giugno 2004, n. 23); Pres. ed est. Zagrebelsky; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Laporta) c. Regione

2291 PARTE PRIMA 2292

(razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribu

zione dei carburanti per uso di autotrazione), sollevata, in rife rimento all'art. 117, 2° comma, lett. e), h), /) e 5), e 3° comma,

Cost., dal presidente del consiglio dei ministri con il ricorso in

epigrafe; b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legit

timità costituzionale dell'art. 5 predetta 1. reg. Marche n. 15 del

2002, sollevata, in riferimento all'art. 117, 2° comma, lett. e), h), l) e s), e 3° comma, Cost., dal presidente del consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzio

nale dell'art. 11, 2° comma, predetta 1. reg. Marche n. 15 del

2002, sollevata, in riferimento agli art. 114, 1° e 2° comma, 117, 2° comma, lett. p), e 120, 2° comma, Cost., dal presidente del

consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 11 giugno 2004, n. 168 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 16 giugno 2004, n. 23); Pres. Zagrebelsky, Est. Amirante; F.P. e altre (Avv. Mauceri, Buccellato), P.R. (Avv. Luciani); interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Aiello). Orci. Tar Emilia

Romagna, sez■ 11, 28 gennaio, 5 e 18 febbraio e 4 giugno 2003 (G.U., la s.s., nn. 19, 21, 33 e 40 del 2003).

Istruzione pubblica — Insegnanti abilitati — Inserimento nelle graduatorie permanenti —

Accorpamento di due fa sce in un unico scaglione — Questione infondata di costi

tuzionalità (Cost., art. 3, 97; d.l. 3 luglio 2001 n. 255, dispo sizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno sco lastico 2001/2002, art. 1; 1. 20 agosto 2001 n. 333, conversio

ne in legge, con modificazioni, del d.l. 3 luglio 2001 n. 255, art. 1).

Istruzione pubblica — Insegnanti abilitati — Inserimento

nelle graduatorie permanenti — Efficacia per le nomine in

ruolo già conferite — Esclusione — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 97; d.l. 3 luglio 2001 n. 255, art. 1; 1. 20 agosto 2001 n. 333, art. 1).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 2° comma, d.l. 3 luglio 2001 n. 255, convertito, con modifica zioni, in l. 20 agosto 2001 n. 333, nella parte in cui stabilisce che i docenti già inseriti nella terza e quarta fascia di cui al d.m. 27 marzo 2000 n. 123 confluiscano in un unico scaglio ne, in riferimento agli art. 3 e 97 Cost. (1)

E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 7° comma, d.l. 3 luglio 2001 n. 255, convertito, con modifica zioni, in l. 20 agosto 2001 n. 333, nella parte in cui stabilisce che la prevista riarticolazione delle graduatorie permanenti non abbia alcun effetto sulle nomine in ruolo già conferite che sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non siano

più in posizione utile ai fini delle nomine stesse, in riferi mento agli art. 3 e 97 Cost. (2)

(1-2) Nel senso che l'art. 1 d.l. 255/01, convertito dalla I. 333/01, fatta salva la priorità accordata ai soggetti già inseriti nella graduatoria permanente, ha ribadito la poziorità accordata dalle norme ministeriali dei decreti del 27 marzo 2000 e 18 maggio 2000 ai docenti che alla data di entrata in vigore della 1. 3 maggio 1999 n. 124, avessero maturato i

requisiti previsti dalla normativa previgente per i soppressi concorsi per titoli (abilitazione e trecentosessanta giorni di servizio nel triennio pre cedente), mentre ha accorpato in un'unica seconda fascia i docenti pri ma suddivisi nel terzo e nel quarto scaglione, v. Cons. Stato, sez. VI, 17

maggio 2002, n. 2695, e 8 maggio 2002. n. 2496, Foro it., Rep. 2002, voce Istruzione pubblica, nn. 86 e 85.

Per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del l'art. 1 d.l. 255/01, convertito nella 1. 333/01, per la parte in cui viene

Il Foro Italiano — 2004.

Diritto. — l.-Il Tar Emilia-Romagna dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3 e 97 Cost., dell'art. 1, 2°

comma, d.l. 3 luglio 2001 n. 255 (disposizioni urgenti per assi

curare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), con

vertito, con modificazioni, nella 1. 20 agosto 2001 n. 333, in

quanto, modificando con efficacia retroattiva il regolamento ministeriale n. 123 del 2000 e il d.m. 18 maggio 2000 ed elimi nando ogni distinzione tra coloro che avevano i requisiti per es

sere iscritti nella terza fascia e coloro che, viceversa, non li ave

vano, avrebbe del tutto irragionevolmente leso il diritto degli iscritti nella terza fascia all'affidamento riguardo al godimento di una posizione prioritaria rispetto a coloro che erano stati in

clusi nella quarta fascia.

Il giudice rimettente sospetta egualmente della legittimità co

stituzionale del 7° comma dello stesso art. 1, il quale, facendo

salve le assunzioni già avvenute sulla base dell'originaria for

mulazione del regolamento, avrebbe creato una distinzione fon

data su un elemento estrinseco, in tal modo procurando irragio nevolmente vantaggio a taluni e correlativamente svantaggio ad

altri.

2. - Le questioni vengono sollevate con quattro ordinanze di

contenuto identico: pertanto i relativi giudizi possono essere ri

uniti per essere definiti con unica pronuncia. 3. - Le questioni non sono fondate.

A proposito delle c.d. leggi d'interpretazione autentica, que sta corte ha più volte affermato che «il legislatore può porre norme che retroattivamente precisino il significato di altre nor

me preesistenti, ovvero impongano una delle possibili varianti

di senso del testo originario, purché compatibile con il tenore

letterale di esso». La corte ha anche precisato che «in tali casi il

problema da affrontare riguarda non tanto la natura della legge,

quanto piuttosto i limiti che la sua portata retroattiva incontra

alla luce del principio di ragionevolezza e del rispetto di altri

valori ed interessi costituzionalmente protetti» (v., ex plurimis, sentenze n. 291 del 2003; n. 525 del 2000, Foro it., 2000, I,

3397; n. 229 del 1999, id., 1999, I, 2145; nn. 421 e 376 del 1995, id., 1995,1, 3392, e id., 1997,1, 346).

Riguardo a questi ultimi ed a ciò che più in particolare con

accordata una posizione poziore nella nuova graduatoria unica perma nente ai docenti che, alla data di entrata in vigore della 1. 3 maggio 1999 n. 124 (25 maggio 1999), erano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente per partecipare a concorsi per soli titoli e, per il personale docente della scuola, ha sostituito al sistema del con corso per titoli quello della graduatoria permanente, v. Tar Lombardia, sez. I, 16 maggio 2002, n. 2066, ibid., n. 132, commentata da Gigante, in Foro amm.-Tar, 2002, 1889; Cons. Stato, sez. VI, 26 aprile 2002, n.

2259, Foro it., Rep. 2002, voce cit., n. 78. Secondo Cons. Stato, sez. VI, 26 aprile 2002, n. 2255, ibid., n. 140,

fino all'emanazione del d.l. 255/01, convertito dalla 1. 333/01, che al l'art. 2 ha previsto la parificazione, a partire dal 1° settembre 2000, dei servizi d'insegnamento prestati presso le scuole paritarie al servizio svolto nelle scuole statali, la clausola limitativa della valenza del servi zio presso un istituto privato, lungi dall'incidere sulla pari dignità degli insegnamenti, costituiva il naturale corollario del differente sistema di

reclutamento, libero in ambito privato ed ispirato a criteri di procedi mentalizzazione in sede pubblica.

In merito ai problemi relativi alla formazione delle graduatorie per manenti predisposte secondo i criteri fissati dal d.l. 255/01, convertito, con modificazioni, in 1. 333/01, v. Cons. Stato, sez. VI, 25 febbraio

2002, n. 1101, ìd., 2004, III, 157, con nota di richiami e osservazioni di Campanelli, il quale ha ritenuto, a seguito dell'equiparazione del servi zio d'insegnamento svolto presso le scuole paritarie a quello prestato in

quelle statali, legittima la clausola che assegna al primo un punteggio dimezzato rispetto al secondo, tenendo anche presente il differente si stema di reclutamento, libero in ambito privato e ispirato a criteri di

procedimentalizzazione in sede pubblica. In tema di formazione delle

graduatorie uniche permanenti, v. pure Cons. Stato, sez. VI, 23 dicem bre 2003, n. 8499, ibid., 131, con nota di richiami e osservazioni di Campanelli.

In ordine al controllo della Corte costituzionale delle leggi d'inter

pretazione autentica e dei limiti alla loro ammissibilità nel nostro si stema costituzionale, v. Corte cost. 4 agosto 2003, n. 291, G.U., la s.s., n. 32 del 2003; 22 novembre 2000, n. 525, Foro it., 2000, I, 3397, con nota di richiami e osservazioni di Annecchino, commentata da Virgi lio, in Dir. e giustizia, 2000, fase. 45, 79, che ha dichiarato incostitu zionale l'art. 21, 1° comma. 1. 13 maggio 1999 n. 133, nella parte in cui estendeva anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'effica cia dell'interpretazione autentica, da esso dettata, dell'art. 38, 2° com ma, d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546.

This content downloaded from 141.101.201.48 on Sat, 28 Jun 2014 09:53:04 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended