sentenza 11 luglio 2006; Pres. Russo, Est. Porracciolo; Fazzi e altro (Avv. Rizzo, Tanteri) c.Comune di Centuripe (Avv. Tranchida), Castiglione (Avv. Torrisi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 9 (SETTEMBRE 2006), pp. 2477/2478-2479/2480Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201651 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
cilio o dimora effettuato dal giudice di merito, trattandosi di accertamento in fatto istituzionalmente riservato a lui e dunque sindacabile soltanto per vizi della relativa motivazione. In tale
ipotesi, invero, la violazione processuale è soltanto conseguen za della — eventualmente — errata statuizione in fatto del giu dice a quo, sulla quale, appunto, essenzialmente e direttamente
incide la censura del ricorrente (v. Cass. 3270/94, id., 1994, I,
3448, e 5085/98, id., Rep. 1998, voce Cassazione civile, n. 98, in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. e sindacato sull'inter
pretazione, rispettivamente, della domanda e del comporta mento processuale della parte di acquiescenza a domanda nuo
va). Che, poi, il giudice di legittimità abbia, allorché sia chia mato a decidere questioni processuali, poteri di diretto esame e
valutazione delle risultanze delle fasi di merito, resta natural
mente vero; però va tenuto presente che il suo potere di accer
tamento relativo al fatto processuale può dispiegarsi con am
piezza solo ove il giudice di merito, istituzionalmente deputato ad accertare i fatti, non abbia statuito sul punto, mentre invece, ove la relativa statuizione in fatto sia stata da quel giudice in
concreto assunta, la stessa va impugnata davanti alla Corte di
cassazione con un mezzo appropriato, quale la denuncia di vizi
di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., in coerenza
con le rispettive funzioni istituzionali del giudice di merito e del giudice di legittimità.
Nella specie, la corte d'appello ha chiaramente accertato che
lo Scammacca, alla data della notifica dell'atto di citazione, non
abitava in via del Gesù n. 70, perché l'appellato non aveva for
nito la relativa prova (essendone decaduto) e perché dalle prove avversarie risultava che lo stesso si era trasferito in via di Pietra
n. 70. Dalla qui ritenuta inaccoglibilità della richiesta di un rinno
vato accertamento in fatto da parte di questa corte, deriva che il
ricorrente avrebbe dovuto contrastare detta statuizione con la
specifica deduzione di vizi della motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Il ricorso, invece, inammissibilmente, per un verso sottolinea
circostanze in sé non decisive, quali il mancato riferimento, nella relata di notifica, alla irreperibilità del destinatario (l'im plicita affermazione della reperibilità del destinatario nel luogo in cui è eseguita la notifica, insita nella relata ex art. 140 c.p.c., fonda, come esattamente rilevato dalla corte d'appello sulla
scorta della giurisprudenza di legittimità, una mera presunzione suscettibile di prova contraria, che la corte stessa afferma essere
stata, appunto, fornita dall'interessato), o il fatto che in via di
Pietra n. 70 lo Scammacca avesse esclusivamente lo studio pro fessionale (oggetto della prova dovuta dal ricorrente non era il
fatto che lo Scammacca non abitasse in via di Pietra, bensì il
fatto che questi abitasse in via del Gesù, ove la notifica era stata
eseguita); per altro verso contesta nel merito la valutazione di
attendibilità dei testi compiuta dal giudice a quo e afferma, del tutto genericamente, la contraddittorietà delle loro testimonian
ze; tende, infine, a valorizzare la deposizione della teste Pozzi,
ma, ancora una volta, con inammissibile genericità, giacché non
riporta testualmente il contenuto della deposizione. Il ricorso va quindi respinto.
Il Foro Italiano — 2006.
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA; sentenza 11 luglio 2006; Pres. Russo, Est. Porracciolo; Fazzi e altro
(Avv. Rizzo, Tanteri) c. Comune di Centuripe (Avv. Tran
chida), Castiglione (Avv. Torrisi).
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA;
Prescrizione e decadenza — Obbligazione in solido — Azio ne di regresso — Prescrizione ordinaria — Decorrenza
(Cod. civ., art. 1292, 1299, 2055, 2935, 2946).
Posto che il pagamento da parte di un coobbligato in solido e
stingue il comune rapporto obbligatorio e ne fa sorgere uno
nuovo, il diritto di regresso a lui spettante è assoggettato al
l'ordinaria prescrizione decennale con decorrenza dalla da
ta del pagamento, a nulla rilevando il fatto che per il credito
originario fosse previsto un termine di prescrizione più bre
ve. (1)
Svolgimento del processo. — Il 16 febbraio 1982, nel comune
di Centuripe crollò un muro in cemento, che doveva avere la
funzione di contenimento della scalinata di accesso alla via Du
ca d'Aosta; sotto le macerie restarono sepolte alcune auto in so
sta, su una delle quali si trovavano i sig. Pietro Santangelo e
Francesco Lavenia che decedevano sul colpo. Per l'ipotesi di reato prevista e punita dagli art. 113 e 589 c.p.
(1) I. - In tema di prescrizione dell'azione di regresso esercitata dal condebitore che abbia soddisfatto integralmente la pretesa creditoria, la
giurisprudenza individua il dies a quo nel momento dell'avvenuto
adempimento dell'obbligazione solidale: v., da ultimo, Cass. 3 novem bre 2004, n. 21056, Foro it., 2005,1, 1404.
La pronuncia in epigrafe, configurando il diritto di regresso come di ritto nascente ex novo dopo l'estinzione del primigenio rapporto obbli
gatorio, ne fa discendere l'applicazione della prescrizione ordinaria, a
prescindere dal termine prescrizionale previsto per il diritto dell'origi nario creditore.
Diversa appare la posizione espressa, con riferimento all'azione di
regresso proposta da uno dei coobbligati per ottenere il parziale rimbor so delle somme pagate per danni prodotti dalla circolazione di veicoli, da Cass. 24 ottobre 1988, n. 5748, id., Rep. 1989, voce Prescrizione e
decadenza, n. 38, secondo cui il termine di dieci anni va computato soltanto ove già risulti giudizialmente accertata la responsabilità del
coobbligato nella determinazione dell'evento dannoso, mentre quando a tale accertamento non si è provveduto, l'azione deve ritenersi sog getta alla prescrizione biennale stabilita dall'art. 2947 c.c.
Inoltre, Cass. 1° giugno 1993, n. 6107, id., Rep. 1993, voce cit., n.
84, ha dichiarato applicabile la prescrizione breve di cui all'art. 2949 c.c. all'azione di regresso proposta dal socio che, avendo assunto con altri soci l'obbligo di provvedere al pagamento di un debito sociale (o di fornire alla società i mezzi per provvedervi), si fosse rivolto ad altro socio per il recupero della quota facente capo a quest'ultimo, sempre che risultasse accertato che il rapporto costituitosi fra i soci trovasse la sua fonte in un obbligo derivante dal contratto sociale o da una delibe razione della società.
II. - Sotto altro profilo, si è evidenziato che, nell'azione di regresso fra coobbligati, il debitore che ha adempiuto il debito comune fa valere il suo diritto alla surrogazione legale, a norma dell'art. 1203, n. 3, c.c., con la conseguenza che diventano a lui opponibili non solo le eccezioni relative al rapporto interno di solidarietà, ma anche quelle opponibili al creditore in solido, ivi comprese quelle relative a limitazioni, decaden ze e prescrizioni inerenti al diritto che ha formato oggetto di surroga zione: cfr. Cass. 28 marzo 2001, n. 4507, id., Rep. 2001, voce Obbliga zioni in genere, n. 56.
III. - Nel senso che il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato ex art. 18, cpv., 1. 990/69 (oggi contemplato dal l'art. 14-4, 2° comma, d.leg. 209/05, codice delle assicurazioni private), configurandosi come un diritto di regresso che deriva dal contratto di
assicurazione, è assoggettato alla prescrizione annuale ai sensi dell'art.
2952, 2° comma, c.c. e non all'ordinaria prescrizione decennale, v. Cass. 19 novembre 1997, n. 11510, id., Rep. 1997, voce Prescrizione e
decadenza, n. 100; 9 ottobre 1997, n. 9814, id., 1997,1, 3544.
Quanto al diritto di regresso, attribuito all'impresa designata che ab
bia risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 29, 1° comma, 1. 990/69
(attualmente ridefiniti dall'art. 292, 1° comma, codice delle assicura
zioni private), l'opinione maggioritaria Io riconduce alla surrogazione
legale di cui all'art. 1203, n. 5, c.c., in quanto si traduce nell'attribu
zione del medesimo diritto del danneggiato risarcito, con il relativo as
soggettamento alla prescrizione biennale (e non a quella ordinaria de
cennale), con decorrenza dal momento dell'esecuzione del pagamento al danneggiato: v., da ultimo, Cass. 17 settembre 2005, n. 18446, id.,
Rep. 2005, voce Assicurazione (contratto), n. 189; 15 gennaio 2002, n.
366, id., Rep. 2002, voce cit., n. 135. In senso difforme, v., peraltro, Cass. 17 ottobre 1997, n. 10176, id., Rep. 1998, voce cit., n. 204.
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2479 PARTE PRIMA 2480
il Tribunale di Enna processò, fra gli altri, Fazzi Mario, Casti
glione Dino e Zingale Mario: — il primo per avere, nella qualità di appaltatore ed esecutore
dei lavori di sistemazione di detta via e della via Fratelli Ban
diera, realizzato un muro di contenimento ed una gradinata con
materiale di riempimento non idoneo e con difettoso sistema di
drenaggio; — il secondo per non avere, nella qualità di progettista del
muro in questione, previsto in progetto gli accorgimenti tecnici
necessari ad evitare crolli e, inoltre, per aver consentito, quale direttore dei lavori per la realizzazione di quello stesso muro, che la relativa esecuzione avvenisse con gravi difetti nel dre
naggio e con materiale di riempimento non idoneo; — il terzo per aver collaudato il muro senza rilevarne i difetti
progettuali ed esecutivi, evidenziati, peraltro, dall'ufficio tecni
co del comune un mese prima del collaudo.
Con sentenza del 24 febbraio 1987, detto tribunale dichiarò i
predetti Fazzi, Castiglione e Zingale colpevoli del reato di omi cidio colposo loro contestato, condannandoli alla pena di mesi
otto di reclusione e contestualmente dichiarando interamente
condonate le pene inflitte.
Con sentenza del 7 novembre 1989, la sezione penale di que sta corte dichiarò estinto per prescrizione detto reato, avendo
ritenuto che nella fattispecie non poteva trovare applicazione l'art. 152 c.p.p., non ricorrendo prove che rendessero evidente
che il fatto non sussistesse ovvero che gli appellanti non lo
avessero commesso.
Intanto il 17 novembre 1986 il comune di Centuripe, in ese
cuzione di una delibera consiliare, aveva provveduto a corri
spondere l'importo di lire 70.000.000 agli eredi del Santangelo ed identica somma a quelli del Lavenia, «a tacitazione definitiva
di ogni pretesa risarcitoria avanzata» dai medesimi eredi.
Per il recupero dell'importo complessivo di lire 140.000.000, il comune di Centuripe chiamò in giudizio, innanzi al Tribunale di Enna, Fazzi Filippo e Fazzi Grazia Anna nonché Castiglione Dino e Zingale Mario.
Ritualmente costituitisi, i convenuti contestarono l'atto intro
duttivo del giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
Con la sentenza n. 52/01 del 15 gennaio - 15 febbraio 2001
l'adito giudice ha ritenuto corresponsabili il comune ed i conve
nuti in ordine al verificarsi dell'evento dannoso, condannando i
medesimi convenuti, in solido, al pagamento, allo stesso comu
ne, dell'importo di lire 70.000.000, oltre interessi.
Per la riforma di tale pronuncia hanno proposto separati ap
pelli Fazzi Filippo e Fazzi Grazia Anna, nonché, poi, Zingale Rosario; nella causa instaurata a seguito del primo appello è in
tervenuto gravame incidentale del Castiglione. Le due cause so
no state riunite con ordinanza del 19 giugno 2002.
Il comune di Centuripe, ritualmente costituitosi, ha chiesto il
rigetto del gravame. Precisatesi le conclusioni, all'udienza collegiale del 5 luglio
2006 la causa è stata quindi posta in decisione.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo di impugna zione, i Fazzi si dolgono del fatto che il tribunale non abbia ac
colto la loro eccezione di prescrizione, dal momento che — a loro dire — alla data della notifica dell'atto di citazione era già trascorso il relativo termine quinquennale, decorrente dal giorno del pagamento.
Anche lo Zingale, con il secondo motivo d'appello, censura
la sentenza impugnata nella parte in cui venne disattesa detta
eccezione, richiamando l'art. 2935 c.c. ed affermando, quindi, che il diritto poteva essere esercitato già dal giorno in cui era stato pagato l'indennizzo ai parenti delle vittime.
Pure il Castiglione, infine, al secondo motivo del proprio atto
d'appello, prospetta l'erroneità della sentenza del Tribunale di
Enna, osservando:
che, se si ritiene ammissibile l'azione di regresso (que stione per la quale ha sollevato uno specifico motivo di impu
gnazione, che verrà esaminato infra), doveva affermarsi ope rante la prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno (non dell'evento dannoso, bensì) del pagamento;
— che, se invece doveva aversi riferimento alla regola del l'ultimo comma dell'art. 2947 c.c., la prescrizione doveva rite nersi intervenuta, essendosi già maturata, a sua volta, la prescri zione del reato al momento dell'esercizio dell'azione civile da
parte del comune.
Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva quanto se
gue.
Il Foro Italiano — 2006.
Deve innanzi tutto chiarirsi che tra il comune di Centuripe e
gli altri soggetti coinvolti nella vicenda sussisteva una (ipoteti ca) responsabilità solidale, rispondendo il primo ex art. 2053
c.c. quale proprietario del muro crollato e gli altri in conseguen za del ruolo da ciascuno di essi avuto nella vicenda (salvo, ov
viamente, a verificarne la fondatezza nel merito; anche su tale
questione ci si soffermerà più avanti); ne consegue, per un verso
che le norme di riferimento vanno individuate negli art. 1299, 1°
comma, e 2055, 2° comma, c.c. e, per altro verso, che il diritto
di regresso azionato dal comune nei confronti degli altri soggetti è soggetto a prescrizione decorrente non dal giorno dell'evento
dannoso, bensì da quello del pagamento, la cui effettuazione ne
integra la fattispecie costitutiva in quanto produce il venir me
no, in tutto o in parte, del credito risarcitorio del danneggiato
(giurisprudenza pacifica; si confrontino, fra le altre, Cass.
2540/75, Foro it., Rep. 1975, voce Prescrizione e decadenza, n.
71; 9784/91, id., Rep. 1991, voce Responsabilità civile, n. 140; 21056/04, id., 2005,1, 1404, richiamate anche dal Castiglione).
Ciò posto, deve quindi stabilirsi quale prescrizione operi nella fattispecie, e cioè se quella quinquennale
— come sostenuto da
gli appellanti Fazzi e Castiglione — ovvero quella decennale,
problema la cui soluzione dipende dalla complessa questione
giuridica della natura dell'obbligazione di regresso: occorre,
cioè, stabilire se, rispetto a quella solidale che è stata estinta,
quella di regresso sia sempre la medesima obbligazione, con
identico regime giuridico, oppure costituisca un'obbligazione diversa ed autonoma.
A giudizio di questa corte, in ciò confortata da autorevole
dottrina, il diritto di regresso, secondo lo schema dell'art. 1299
c.c., si atteggia come un diritto nuovo, nascente dopo che
l'adempimento da parte di uno dei condebitori ha estinto il rap
porto originario. Induce a tale conclusione il rilievo che, nel condebito ad at
tuazione solidale, la solidarietà non si riproduce nei rapporti in
terni: i consorti di colui che ha adempiuto sono liberati, ex art.
1292 c.c., dal debito comune e restano tenuti solo pro parte nei
confronti del solvens, così come in proporzione alla rispettive
quote si ripartisce fra gli stessi la perdita derivante dall'insol
venza di uno di essi (art. 1299, 2° comma, c.c.). Il diritto che spetta al coobbligato solidale che ha pagato
l'intero manca, in altri termini, di una delle prerogative essen
ziali originariamente inerenti al lato attivo del rapporto obbli
gatorio, ossia il potere di esigere l'intero da ciascun condebito
re.
Non resta, dunque —
per usare gli stessi termini adoperati dalla suindicata dottrina, di cui, in ossequio a quanto disposto dall'art. 118 disp. att. c.p.c., si omette l'indicazione nominativa
—, che configurare il regresso alla stregua di un diritto spettante iure proprio al coobbligato solvente, il cui contenuto non si de
termina per relationem al contenuto del diritto di cui era titolare
il creditore originario. Da tale premessa discende una serie di coerenti conseguenze,
tra le quali, per quel che interessa in questa sede, quella per cui
il diritto di regresso si prescrive decorso il termine di dieci anni
dalla data del pagamento, secondo quanto stabilito dall'art.
2946 c.c., a nulla rilevando il fatto che il credito originario po tesse avere un termine di prescrizione più breve; e ciò appunto
perché il pagamento, da parte di un coobbligato in solido, estin
gue il comune rapporto originario e ne fa sorgere uno nuovo, di
talché le eccezioni che si radica(va)no nel primo sono normal
mente inopponibili in sede di regresso. Tutto ciò premesso, le doglianze de quibus vanno dunque di
sattese.
Invero, è pacifico che il pagamento, in relazione al quale il
comune ha agito in regresso, intervenne il 17 novembre 1986 (lo
sostengono sia i Fazzi sia il Castiglione a pag. 2 ed a pag. 6 dei rispettivi atti di impugnazione): da quel giorno — come supra chiarito — decorreva, quindi, il termine decennale di prescri zione per il comune; e poiché la notificazione, agli odierni ap pellanti, dell'atto di citazione di primo grado fu effettuata nel
gennaio 1994, deve quindi concludersi che essa valse ad inter
rompere il periodo di prescrizione e, di conseguenza, ad impe dirne il maturarsi. (Omissis)
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