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sentenza 11 marzo 1996; Pres. Ferraro, Est. Basile; De Luca (Avv. Papisca) c. Fall. soc. Zonfrilli e...

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sentenza 11 marzo 1996; Pres. Ferraro, Est. Basile; De Luca (Avv. Papisca) c. Fall. soc. Zonfrilli e Mattia (Avv. Biasucci), Soc. Ciet (Avv. Turchetta) e Banca di Roma (Avv. Cifalitti, Salera) Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 10 (OTTOBRE 1997), pp. 3039/3040-3053/3054 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192547 . Accessed: 25/06/2014 02:46 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.121 on Wed, 25 Jun 2014 02:46:25 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 11 marzo 1996; Pres. Ferraro, Est. Basile; De Luca (Avv. Papisca) c. Fall. soc. Zonfrilli e Mattia (Avv. Biasucci), Soc. Ciet (Avv. Turchetta) e Banca di Roma (Avv. Cifalitti,

sentenza 11 marzo 1996; Pres. Ferraro, Est. Basile; De Luca (Avv. Papisca) c. Fall. soc. Zonfrilli eMattia (Avv. Biasucci), Soc. Ciet (Avv. Turchetta) e Banca di Roma (Avv. Cifalitti, Salera)Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 10 (OTTOBRE 1997), pp. 3039/3040-3053/3054Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192547 .

Accessed: 25/06/2014 02:46

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3039 PARTE PRIMA 3040

TRIBUNALE DI CASSINO; sentenza 11 marzo 1996; Pres. Fer

raro, Est. Basile; De Luca (Aw. Papisca) c. Fall. soc. Zon

frilli e Mattia (Aw. Biasucci), Soc. Ciet (Avv. Turchetta) e Banca di Roma (Avv. Cifalitti, Salera).

TRIBUNALE DI CASSINO; _ . r-i t> . — r\^ t

Esecuzione forzata in genere — Acquirente dell'immobile pi

gnorato — Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi —

Legittimazione — Esclusione — Opposizione di terzo — Le

gittimazione (Cod. civ., art. 2913; cod. proc. civ., art. 615,

617, 619). Esecuzione forzata in genere — Nullità insanabili — Rilevabili

tà d'ufficio — Giudice dell'opposizione agli atti esecutivi —

Esclusione (Cod. proc. civ., art. 617). Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie — Atto di pi

gnoramento immobiliare — Nota di trascrizione — Erronea

indicazione di dati catastali — Nullità del pignoramento —

Fattispecie (Cod. civ., art. 2839, 2841; cod. proc. civ., art.

555).

L'acquirente del bene pignorato con titolo trascritto posterior mente al pignoramento non è abilitato a proporre opposizio ne all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, potendo far valere la nullità del pignoramento (e degli atti successivi sui

quali il vizio si è riverberato) con l'opposizione di terzo all'e

secuzione. (1)

(1) Per un'esauriente indicazione dei precedenti giurisprudenziali si rinvia alla nota di Oriani a Cass. 23 marzo 1978, n. 1408, Foro it., 1979,1, 1855, e alla nota redazionale a Cass. 4 settembre 1985, n. 4612, id., 1986, I, 494.

Proprio la sentenza da ultimo menzionata (anche in Giust. civ., 1986, I, 441, con nota di Luiso, L'acquirente del bene pignorato nel processo esecutivo; Riv. dir. civ., 1986, II, 387, con note di G. Costantino e

Vaccarella, Il terzo proprietario nei processi di espropriazione forza ta; Dir., e giur., 1986, 969, con osservazioni di Proto Pisani, Un «grand arrét» della Corte di cassazione, e di Donati, Riflessioni in materia di poteri processuali del terzo acquirente del bene pignorato-, Riv. dir.

proc., 1987, 467, con nota di Miccolis, Sulla legittimazione del terzo

acquirente del bene pignorato) costituisce il leading case in argomento. Ad avviso di Cass. 4612/85, l'acquirente del bene staggito con atto

di vendita relativamente inefficace, cioè inopponibile ex art. 2913 c.c. al creditore procedente e ai creditori intervenuti, è abilitato a partecipa re allo svolgimento di attività processuali esecutive nonché a muovere contestazioni circa la legittimità formale e sostanziale dell'esecuzione, sostituendosi, per effetto della sua iniziativa, all'originario debitore ese cutato nella posizione di soggetto passivo dell'espropriazione. E pertan to egli è facultato a proporre opposizione agli atti esecutivi, opposizio ne all'esecuzione per impignorabilità del bene ex art. 615, 2° comma, c.p.c. nonché, sia pure in via di surrogazione al debitore, opposizione all'esecuzione per inesistenza o sopravvenuta cessazione del diritto di

procedere ad esecuzione forzata. Muovendo da un'interpretazione restrittiva dell'art. 2913 c.c., intesa

quale norma che pone esclusivamente un vincolo di natura processuale, la decisione cerca di contemperare l'esigenza di impedire qualsivoglia pregiudizio ai creditori agenti con la tutela degli interessi del terzo ac

quirente, nei cui confronti ha luogo l'esecuzione, che continua ad avere come oggetto il bene pignorato.

Esclusa l'applicabilità diretta dell'art. Ili c.p.c., la cui struttura pre cettiva («successione nel diritto controverso») postula un processo di

cognizione, devono tuttavia ritenersi operanti anche nel processo esecu tivo i principi che informano la norma stessa: da ciò consegue, per quanto riguarda i poteri processuali esercitabili in pendenza di esecuzio

ne, il loro riconoscimento sia in capo all'avente causa, legittimato pas sivo ordinario, sia in capo al debitore originario, munito di una legitti mazione straordinaria sopravvenuta (perpetuano legitimationis). Solo in tal modo risulta adeguatamente protetto il diritto acquistato dal ter zo il quale, altrimenti, si troverebbe alla mercé del debitore esecutato, in ipotesi di carenza dell'azione esecutiva, di impignorabilità del bene o di nullità degli atti processuali.

Dopo Cass. 4612/85, si segnalano altre pronunce del Supremo colle gio che, peraltro, non pervengono a risultati univoci. Cass. 19 dicembre 1989, n. 5684, Foro it., 1991, I, 242, con annotazioni di Sangiovanni, nell'affermare la legittimazione ad eccepire l'estinzione del processo ese cutivo da parte del debitore esecutato che abbia alienato il bene dopo il pignoramento, dichiara di non voler prendere partito in ordine ai po teri processuali del terzo acquirente; per Cass. 14 gennaio 1993, n. 393 (id., Rep. 1994, voce Esenzione forzata per obbligazioni pecuniarie, nn. 63, 88, e Giur. it., 1994, I, 1, 82, con nota di Chiné, Vendita di immo bile pignorato ed intervento «sostitutivo» dell'acquirente nel processo esecutivo), «l'inefficacia relativa dell'atto di vendita non esclude che il terzo acquirente assume la veste di successore a titolo particolare nel diritto di proprietà sul bene pignorato» e, pertanto, è abilitato ad inter venire nel procedimento ai sensi dell'art. 511 c.p.c. in sostituzione della

Il Foro Italiano — 1997.

Dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva l'op

posizione ex art. 617 c.p.c., non può il giudice dell'opposizio ne rilevare ex officio la nullità (ancorché insanabile) di atti

esecutivi, la cui cognizione è invece riservata al giudice dell'e

secuzione davanti al quale pende il processo viziato. (2) È nullo, limitatamente al bene inesattamente descritto, l'atto

di pignoramento immobiliare quando l'erronea indicazione nel

la nota di trascrizione dei dati di identificazione catastale in

genera una reale, seria ed obiettiva situazione di incertezza

sull'identità di uno degli immobili staggiti. (3)

Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato il 31 mag

gio 1992, il sig, De Luca Augusto, premesso che: 1) con atto

di pignoramento notificato il 14 aprile 1988 e trascritto il suc

cessivo 28 giugno 1988, la Cassa di risparmio di Roma aveva

promosso l'espropriazione immobiliare nei confronti di Zonfril

li Costantino e Mattia Benedetta; 2) la nota di trascrizione ri

portava come pignorati gli immobili siti nel comune di Ponte

corvo censiti alla partita 914, foglio 36, mappale 316, sub 1, sub 4 e sub 3; 3) con atto per rogito notaio D'Errico dell'8

febbraio 1989, trascritto il 15 febbraio 1989, egli aveva acqui stato da Mattia Benedetta, col consenso del marito di lei Zon

frilli Costantino, gli immobili siti nel comune di Pontecorvo

censiti alla partita 914, foglio 36, mappale 316, sub 2, sub 3

parte venditrice. Diversamente, Cass. 14 aprile 1993, n. 4409 (Foro it.,

Rep. 1993, voce Esecuzione forzata in genere, n. 54, e Nuova giur. civ., 1993, I, 1911, con nota di Gili, Sulla legittimazione del terzo ac

quirente del bene pignorato a proporre opposizione agli atti esecutivi) nega al terzo compratore della res pignorata con atto inopponibile la titolarità dello strumento oppositivo di cui all'art. 617 c.p.c.

Il problema è stato oggetto di accurata analisi in dottrina, ove si riscontrano pareri estremamente discordanti.

L'indirizzo esegetico favorevole ad un ampliamento dei poteri pro cessuali del terzo acquirente e ad una sua sostanziale equiparazione al debitore esecutato è variamente giustificato.

Per Luiso, op. loc. cit., prescindendo dall'individuaione della rico struzione teorica più esatta (inefficacia sostanziale o processuale, relati va o assoluta, applicabilità o meno dell'art. Ili c.p.c. al processo ese

cutivo), la partecipazione del terzo acquirente al procedimento discen

de, in via immediata, dalla sua soggezione agli effetti delle misure esecutive. In altri termini, la prevalenza dell'esecuzione sul diritto ac

quistato dal terzo fonda il suo interesse a controllare che il processo si svolga secundum ius, e non contra ius. Pur non sostituendosi nella

posizione di legittimato passivo all'originario debitore, l'acquirente po trà in genere compiere tutti gli atti che spettano all'esecutato (sempre ché non preclusi al momento dell'intervento): potrà chiedere la riduzio ne o la conversione del pignoramento (conf. Cass. 12 luglio 1979, n.

4059, Foro it., 1980, I, 109; contra, Cass. 25 maggio 1971, n. 1525, id., 1972, I, 169), sollevare eccezione di estinzione, chiedere l'attribu zione delle somme residuate dalla distribuzione, nonché proporre oppo sizione all'esecuzione (in proprio o in via surrogatoria), agli atti esecuti vi, o agire ex art. 619 c.p.c. per far valere eventuali invalidità del pi gnoramento.

Donati, op. loc. cit., invece, configurando il pignoramento come vin colo di destinazione sul bene, tale da non impedire un trasferimento efficace nei confronti dei creditori, asserisce che «sono direttamente i

principi generali in tema di diritto di difesa e di legittimazione passiva (operanti sia nel processo di cognizione sia in quello esecutivo) ad im

porre di attribuire al terzo acquirente, ormai titolare del diritto da espro priare, i poteri processuali che spettano al debitore esecutato». La posi zione di terzo acquirente è assimilabile (con conseguente identità di di

sciplina) a quella del terzo proprietario assoggettato all'espropriazione ex art. 602 c.p.c., trattandosi in entrambi i casi di responsabilità senza debito. L'estensione della disciplina non è però totale, atteso che al terzo compratore è preclusa l'esperibilità, anche in via surrogatoria, del

l'opposizione di cui all'art. 615, 1° comma, c.p.c., per inesistenza o

sopravvenuta cessazione del diritto a procedere esecutivamente: l'alie nazione della res pignorata comporta infatti per Donati, «la successione in una responsabilità tutta già predeterminata prima dell'acquisto».

Condividono l'iter argomentativo espresso da Cass. 4612/85, Micco lis, op. loc. cit. (dello stesso a., v. anche Giudizio sull'appartenenza e pignoramento. Contributo allo studio delle vicende della res litigiosa e pignorata, Bari, 1994); Montesano, Garanzie di difesa ed esecuzione ordinaria contro terzi e successori particolari dell'obbligato, in Riv. trim, dir. e proc. civ., 1987, 925; nonché, muovendo dall'esigenza di rendere

possibile la partecipazione al procedimento di formazione del provvedi mento giurisdizionale a tutti coloro che debbono subirne gli effetti so stanziali, Merlin, Principio del contraddittorio e terzo proprietario del bene pignorato in due recenti pronunce, in Giur. it., 1986, IV, 327.

Per l'omogeneità di regolamentazione sic et simpliciter tra terzo ac

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

e sub 4; 4) con ordinanza del 28 ottobre 1991 veniva ordinata

la vendita dei beni immobili già di proprietà dei debitori Zon frilli e Mattia ed anche dell'immobile censito al foglio 36, map

pale 316, sub 2 di sua proprietà, come gli altri, ma che non

risultava pignorato, quantomeno dalla nota di trascrizione del

pignoramento; 5) egli quale nuovo proprietario non aveva mai

avuto notizia degli atti esecutivi successivi al pignoramento; 6) a seguito di asta deserta in data 18 marzo 1992, il nuovo incan

to per gli stessi immobili, compreso quello non pignorato, veni

va fissato per il giorno 17 giugno 1992 e che gli veniva notifica

to avviso di vendita privo di data; 7) nell'ordinanza che fissava

l'incanto del 17 giugno 1992 il riferimento alle modalità ed alle

condizioni di vendita era indeterminato, perché rinviava ad un

provvedimento la cui data non era indicata; 8) dopo l'asta de

serta del 18 marzo 1992 e prima di fissare il nuovo incanto

non erano state convocate le parti per procedere alla loro audi

quirente e terzo proprietario ex art. 602 c.p.c., si schiera invece Di Nanni, Sulla condizione processuale del terzo acquirente dal debitore per titolo

inopponibile al pignoramento, nota a Cass. 18 febbraio 1969, n. 559, in Foro it., 1969, I, 1142; mentre per Romagnoli, Considerazioni sulla successione a titolo particolare ne! processo esecutivo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1961, 333, il quale si riporta all'opinione di Carnacini, Contributo alla teoria del pignoramento. Padova, 1939, 139, compete all'acquirente un controllo sulla regolarità dell'espropriazione. In un ordine non dissimile di idee si muove Verde, Pignoramento in genera le, voce dell' Enciclopedia del diritto, Milano, 1983, XXXIII, 800, cui

adde, Il pignoramento in danno dell'acquirente di cosa pignorata, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1992, 91, a parere del quale l'inefficacia

sostanziale relativa degli atti di disposizione dei beni pignorati «non è incompatibile, ma anzi comporta l'esigenza» che all'acquirente sia attribuito un generico potere di controllo in via giudiziale sull'espro priazione, in ogni caso non maggiore di quello che compete al debitore esecutato.

Nettamente contrario a queste conclusioni si mostra Laserra, L'alie

nazione del bene pignorato e la legittimazione nel processo espropriati vo, in Studi Liebman, Milano, 1979, III, 2219, che, sulla base dell'ope ratività anche nel processo esecutivo del principio della perpetuatio legi timationis, ritiene che nell'espropriazione forzata l'acquirente del bene

staggito non può intervenire, neppure in via adesiva, fiancheggiatrice, di controllo o subordinata che dir si voglia (contra, Tarzia, L'oggetto del processo di espropriazione, Milano, 1961, 461, per il quale l'acqui rente può affiancarsi al debitore esecutato) né può «farvi comunque sentire la sua voce» (conf. Redenti, Diritto processuale civile, Milano, 1957, III, 170). Egli pertanto non potrà rendersi parte istante degli inci

denti, per i quali il codice espressamente riserva la legittimazione al debitore (conversione o riduzione del pignoramento), eccepire fatti estin

tivi, muovere rilievi circa la inesistenza dell'azione esecutiva, né, tam

poco, in quanto terzo, sindacare ai sensi dell'art. 617 c.p.c. gli interna

corporis del processo. Unico limite alla soggezione dell'acquirente del

bene staggito è costituito dal necessario collegamento col vincolo esecu

tivo: l'originaria inesistenza o nullità assoluta da cui il vincolo nasce

potrà formare materia di opposizione ex art. 619 c.p.c. Nella medesima direzione è il pensiero espresso da Costantino, op.

loc. cit.: il compratore dell'immobile pignorato, il cui titolo di acquisto sia inefficace nei confronti del creditore procedente, «non solo non do

vrà, ma neppure potrà essere destinatario di alcun atto del processo esecutivo che, in tal caso, ha come unico soggetto passivo il debitore alienante». Il diritto del terzo si dirige esclusivamente nei confronti del suo dante causa, debitore esecutato, e l'inefficacia del suo titolo di ac

quisto, ai sensi dell'art. 2913 c.c., impedisce di configurare un interesse sostanziale (cioè non di mero fatto) rispetto al processo esecutivo. Il

mezzo di tutela a sua disposizione è dunque l'opposizione di terzo, con

la quale dedurre i vizi del procedimento atti a far prevalere il suo acqui sto sul pignoramento (negli stessi termini, Bonsignori, L'esecuzione for zata, Torino, 1991, 279).

Su posizioni analoghe si colloca Vaccarella, op. loc. cit., cui adde, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, in Giur. sist. dir. proc. civ.

diretta da Proto Pisani, Torino, 1993, 347 ss., che, nel denunciare

la contraddittorietà della motivazione di Cass. 4612/85, evidenzia come

la condizione di terzo proprietario del bene pignorato — situazione le

gittimante all'opposizione ex art. 619 c.p.c. — non possa, se conseguita

dopo il pignoramento, importare l'acquisto della qualità di «parte-soggetto

passivo» dell'espropriazione. Il terzo compratore del bene (non vincola

to a garanzia del credito) non ricopre alcun ruolo all'interno del proces so esecutivo, ma può provocarne la fine, sottraendogli l'oggetto: la sua

posizione di terzo è scolpita dall'atto di pignoramento che (legittima mente o illigittimamente) ha assoggettato il bene all'esecuzione ed egli

può reagire (fondatamente o infondatamente) ex art. 619 c.p.c. contro

tale atto. Negare a questo soggetto la possibilità di introdurre le paren tesi cognitive regolate dagli art. 615 e 617 c.p.c., non vuol dire però

«postulare un diritto del creditore procedente all'illegittimità degli atti

Il Foro Italiano — 1997 — Parte I-58.

zione ai sensi e per gli effetti dell'art. 590 c.p.c.; 9) l'errore

nell'identificazione dei beni pignorati nella nota di trascrizione

inficiava di nullità l'ordinanza di vendita ed ogni atto successi

vo; tanto esposto, proponeva opposizione agli atti esecutivi al

fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza che fissava la ven

dita degli immobili pignorati per il giorno 17 giugno 1992 e

degli atti pregressi inficiati da nullità insanabile.

Con successivo ricorso depositato il 4 luglio 1992, De Luca

Augusto riproponeva gli stessi motivi di opposizione di cui al

precedente ricorso del 30 maggio 1992, aggiungendo che, nono

stante la prima opposizione, i beni pignorati erano stati aggiu dicati provvisoriamente alla Ciet s.r.l. all'asta del 24 giugno 1992.

Fissate le rispettive udienze di comparizione delle parti da

vanti al giudice dell'esecuzione ed eseguite tempestivamente le

notificazioni, si costituivano la Banca di Roma, creditore pro

cedente, la curatela del fallimento della società di fatto Zonfrilli

esecutivi» (così Ltriso, op. cit., 454), ma riservare la legittimazione —

secondo il sistema normativo — soltanto a chi ha un interesse giuridica mente rilevante alla regolarità del processo, e non anche a chi ne ha uno di mero fatto.

Anche per Oriani, L'opposizione agli atti esecutivi, Napoli, 1987, 297 ss., attesa l'irrilevanza processuale del suo acquisto, il terzo com

pratore non ha os ad loquendum nel procedimento, potendo, al più, intervenire ad adiuvandum nei giudizi di opposizione promossi dal de

bitore; tuttavia egli, se ed in quanto creditore del debitore, potrà esperi re in via surrogatoria i rimedi che competono all'originario esecutato, e tra questi sicuramente l'opposizione agli atti. Rimane ovviamente fer ma la promuovibilità del giudizio di cui all'art. 619 c.p.c., in cui il terzo potrà tuttavia dedurre solo vizi rilevabili d'ufficio dal giudice del l'esecuzione e non sanabili con la mancata proposizione dell'opposizio ne agli atti entro i cinque giorni dall'effettuazione del pignoramento.

In questo panorama, decisamente complesso, si inserisce la presente sentenza che tenta una rimeditazione ab imis del problema.

Posto di fronte ad una pluralità di ricorsi variamente articolati, Trib.

Cassino, previa un'opera di qualificazione delle azioni esercitate, ritiene il terzo proprietario del bene pignorato — sia il suo diritto anteriore al pignoramento e perciò opponibile, ovvero posteriore e perciò inop ponibile — carente di legittimazione a proporre i giudizi di cognizione regolati dagli art. 615 e 617 c.p.c. Il procedimento di esecuzione forzata è concepito come un sistema informato ad una rigida tipizzazione degli interessi ed ad una rigorosa corrispondenza degli strumenti posti a dife sa degli stessi. L'avente causa a titolo particolare della res pignorata è, rispetto al processo esecutivo, un terzo al quale l'ordinamento rico nosce il legittimo interesse a sottrarre all'esecuzione il bene di sua pro prietà ingiustamente coinvolto, sia nel caso in cui tale sottrazione derivi da un'opponibilità ab origine del titolo ai creditori, che nell'ipotesi di

opponibilità sopravvenuta per effetto della invalidità del pignoramento. Lo strumento di tutela all'uopo accordato è esclusivamente l'opposizio ne di terzo, precipuamente finalizzata ad una pronuncia che, dichiarata la nullità del pignoramento (e degli atti successivi sui quali il vizio si è riverberato), determini la prevalenza dell'atto di acquisto nei confron ti dei partecipanti all'esecuzione. Alla cognizione del giudice in sede di opposizione ex art. 619 c.p.c. sono in ogni caso sottratti i rilievi in ordine alla validità del titolo esecutivo, alla pignorabilità dei beni, all'esistenza di legittimità processuale (conf. Cass. 21 agosto 1992, n.

9740, Foro it., 1993, I, 1937): il terzo avente causa è infatti portatore di un interesse di mero fatto, non giuridicamente vincolante, alla rego larità della procedura.

Con manifesto intento di chiarificazione sistematica, la decisione in

epigrafe contesta radicalmente, ritenendola frutto di un equivoco, la

distinzione, operata in ragione di un criterio temporale (anteriorità o

posteriorità della trascrizione dell'acquisto rispetto alla trascrizione del

pignoramento) tra terzo con titolo opponibile ai creditori partecipanti all'esecuzione e terzo acquirente con titolo inopponibile al pignoramento.

La posteriorità dell'acquisto rispetto al pignoramento non è, come aveva asserito Cass. 4612/85, cit., situazione costitutiva della legittima zione a proporre opposizione all'esecuzione o agli atti, ma rileva sotto il profilo del merito: l'opposizione di terzo proposta dall'avente causa

successivo non sarà dichiarata inammissibile, ma — ove non venga ri

mosso il pignoramento invalido — sarà rigettata nel merito, prevalente essendo il diritto del creditore.

(2) La sentenza precisa che il rilievo ex officio delle nullità (assolute)

processuali compete, in ogni stato del procedimento espropriativo, al

giudice dell'esecuzione, e non già al giudice dell'opposizione il quale

«pronunciando una sentenza di rito pone fine alla causa di opposizione e non può valutare il merito della stessa».

Conforme, in motivazione, Cass. 28 marzo 1970, n. 877, Foro it.,

1970, I, 1931: l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi per la sua tardività preclude al giudice dell'opposizione l'esame di ogni que stione di merito, anche rilevabile di ufficio; nello stesso senso, sia pure

implicitamente, Cass. 11 gennaio 1974, n. 99, id., Rep. 1974, voce Ese

cuzione forzata in genere, n. 141.

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3043 PARTE PRIMA 3044

Costantino e Mattia Benedetta nonché degli stessi soci personal mente e la Ciet s.r.l. aggiudicataria provvisoria, le quali resiste

vano all'opposizione e ne chiedevano la declaratoria d'inam

missibilità ovvero il rigetto. Le cause venivano riunite ed il pro cesso esecutivo veniva sospeso, limitatamente all'immobile censito

al foglio 36, mappale 316, sub 2, sito nel comune di Pontecor

vo, un prima volta in data 28 ottobre 1992, con ordinanza non

comunicata ed una seconda volta con ordinanza pronunciata all'udienza del 27 novembre 1992.

Avverso tale provvedimento il sig. De Luca Augusto propo neva nuova opposizione agli atti esecutivi con ricorso deposita to in data 1° dicembre 1992, denunciando i vizi logici e giuridici insiti nell'ordinanza di sospensione parziale dell'esecuzione, la

quale aveva considerato l'esecuzione come un'entità giuridica frazionabile senza tenere conto della probabile fondatezza dei

motivi di opposizione esposti nei due precedenti ricorsi, che am

piamente richiamava e tornava ad illustrare ed ai quali altri ne

aggiungeva; denunciava, infatti, la nullità e/o l'inefficacia della

Sull'ambito di estensione delle facoltà officiose dell'organo giudican te in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c., vedasi, di recente, Cass. 18 marzo 1994, n. 2588 (id., Rep. 1994, voce cit., n. 65), secondo cui, poiché il giudizio di opposizione agli atti non costituisce una fase del

processo esecutivo, al giudice della cognizione non spetta il potere di accertare ex officio l'esistenza di vizi dell'atto, ma solo quello di cono scere dei vizi dedotti dalle parti con l'opposizione.

Sul punto, in dottrina, Oriani, L'opposizione agli atti esecutivi, cit., 435 ss. (cui si rinvia per gli altri precedenti giurisprudenziali) per il qua le, attesa l'autonomia della parentesi cognitiva ex art. 617 c.p.c. rispet to al processo esecutivo, il giudice dell'opposizione agli atti, in attua zione del generale principio della corrispondenza tra chiesto e pronun ciato, dovrà limitarsi a verificare la fondatezza dei motivi dedotti dalle

parti, non potendo dichiarare d'ufficio l'esistenza di nullità insanabili o l'inesistenza del titolo esecutivo. Nello stesso senso, anche Satta, Commentario del codice di procedura civile, Milano, 1965, III, 482, e Garbagnati, Opposizione all'esecuzione, voce del Novissimo digesto 1965, XI, 1074.

La decisione qui riportata aderisce, inoltre, con un significativo obi

ter, al cospicuo filone giurisprudenziale ad avviso del quale la nullità assoluta ovvero l'inesistenza dell'atto esecutivo, in quanto insuscettibile di sanatoria, si propaga, ancorché non tempestivamente rilevata, agli atti successivi direttamente o necessariamente collegati (sul punto, si veda la innovativa sentenza delle sezioni unite 27 ottobre 1995, n. 11178, Foro it., 1996, I, 3468, con esaustiva nota redazionale di Scaia, cui si rinvia per i precedenti dottrinali e giurisprudenziali).

(3) Premessa la qualificazione del pignoramento immobiliare come atto complesso a formazione progressiva in cui la trascrizione nei pub blici registri ha un effetto non meramente dichiarativo bensì costitutivo di un vincolo su determinati beni a garanzia di un credito, Trib. Cassi no ritiene applicabile in via analogica la disciplina dettata dagli art. 2839 e 2841 c.c., in materia di iscrizione ipotecaria, considerate le affi nità sostanziali esistenti tra le due ipotesi. La trascrizione sarà pertanto invalida (comportando altresì la nullità — eventualmente parziale —

del pignoramento e degli atti esecutivi successivi) ogniqualvolta il titolo o la nota presentino omissioni o inesattezze vertenti su elementi essen ziali e tali da determinare, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, una situazione di incertezza in ordine ai beni vincolati (conf. Cass. 15 otto bre 1977, n. 4421, Foro it., Rep. 1978, voce Ipoteca, nn. 1, 2, e Giust.

civ., 1978, I, 272). La nullità del pignoramento è, nei confronti del terzo compratore della res inesattamente individuata, una nullità asso luta di tipo sostanziale che rende il suo acquisto opponibile ai parteci panti all'espropriazione e lo abilita a promuovere, fino alla conclusione del procedimento esecutivo, opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c.

Inconferente è quindi, per la sentenza in epigrafe, il discrimen opera to ai fini dell'impugnazione da Cass. 4612/85, cit., tra: a) mancata o assolutamente incerta individuazione, nell'atto di pignoramento indi

viduale, del bene gravato, rilevabile di ufficio e opponibile dall'assog-. gettato all'esecuzione in qualsiasi momento, senza vincolo di termine

perentorio e b) incompletezza, nell'atto, degli estremi richiesti dal 1° comma dell'art. 555 c.p.c., la quale provoca una nullità non assoluta, ma sanabile, ove non dedotta con l'opposizione agli atti nel termine

perentorio di cinque giorni dalla data di effettuazione del pignoramento stesso.

In argomento, la dottrina (Andrioli, Commento al codice di proce dura civile, Napoli, 1957, III, 218, e Satta, Commentario, cit., Ili, 347) osserva come, mancando nell'art. 555 c.p.c. un'espressa sanzione di nullità per carenza di requisiti formali dell'atto, occorre far riferi mento alla previsione generale dell'art. 156, 2° comma, c.p.c.; in parti colare, per quanto attiene l'incertezza oggettiva o soggettiva della costi tuzione del vincolo, riesce analogicamente applicabile l'art. 2841 c.c.

[R. Rossi]

Il Foro Italiano — 1997.

prestazione della cauzione (impropriamente definita offerta), in

quanto non eseguita nelle forme di legge. Il giudice dell'esecuzione fissava nuovamente l'udienza di com

parizione delle parti davanti a sé e, eseguita tempestivamente la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, si costitui

vano la Banca di Roma, la curatela del fallimento della società

di fatto Zonfrilli Costantino e Mattia Benedetta, nonché degli stessi soci personalmente e la Ciet s.r.l. che ancora una volta

resistevano all'opposizione e ne chiedevano il rigetto. Nelle note autorizzate del 20 febbrio 1993, l'opponente ecce

piva altri vizi, qualificabili, sempre a suo giudizio, come nullità

insanabili, rilevabili d'ufficio e non soggetti, quindi, al termine

di decadenza di cinque giorni per l'opposizione, previsto dal

l'art. 617 c.p.c. Nulla sarebbe la prestazione della cauzione pre sentata in cancelleria da persona diversa da colui che l'aveva

sottoscritta e non munita da procura speciale; nulla la parteci

pazione all'incanto del procuratore speciale munito di procura successiva al deposito della domanda di partecipazione all'asta.

Con ordinanza in data 1° giugno 1993, il giudice dell'esecu

zione sospendeva integralmente la procedura esecutiva n. 70/88.

Successivamente, anche questa causa di opposizione veniva riu

nita alle due precedenti. Prodotta la documentazione e disposta la consulenza tecnica

d'ufficio per individuare le variazioni catastali degli immobili

staggiti prima e dopo il pignoramento, la causa, sulle conclusio

ni trascritte in epigrafe, veniva assegnata a sentenza all'udienza

di discussione del 19 gennaio 1996.

Motivi della decisione. — Prima di esaminare il merito delle

opposizioni proposte dal sig. De Luca Augusto, è necessario

qualificare le azioni esercitate dallo stesso con i tre ricorsi riuni

ti. Ciò risulta tanto più indispensabile in quanto bisognerà poi affrontare la spinosa questione preliminare riguardante la legit timazione attiva del ricorrente, nella sua qualità di terzo acqui rente dell'immobile pignorato.

Dalla lettura dei motivi di opposizione contenuti nei tre ricor

si introduttivi e dalle argomentazioni difensive svolte negli atti

difensivi di parte opponente, emerge una netta distinzione tra

le denunce dei presunti vizi di nullità di cui sarebbero affetti

alcuni atti della procedura espropriativa (promossa inizialmente

dalla Cassa di risparmio di Roma in danno dei debitori Zonfril

li Costantino e Mattia Benedetta e sostituita, nel corso del pro

cedimento, dalla curatela fallimentare) e la denunziata nullità

dell'ordinanza di vendita e degli atti pregressi e successivi, per essere stata posta in vendita, tra le altre, anche l'unità immobi

liare censita al foglio 36, mappale 316, sub 2, sebbene la stessa

non fosse stata inserita nella nota di trascrizione del pignora mento del 28 giugno 1988.

L'azione relativa alla prima serie di motivi di opposizione è chiaramente qualificabile come opposizione agli atti esecutivi.

Con la stessa, infatti, non si contesta il diritto del creditore

procedente di agire in via esecutiva, bensì il modo in cui questo diritto si è esplicato nei vari atti del processo esecutivo. Atti

esecutivi in contrasto, a parere di parte opponente, con le nor

me di legge disciplinanti il processo di espropriazione forzata

e, di conseguenza, viziati da nullità insanabili e rilevabili d'ufficio.

Quanto alla seconda doglianza mossa da parte opponente, a parere del collegio, la giusta qualificazione della relativa azio ne è quella di opposizione di terzo all'esecuzione.

Difatti, sebbene da parte opponente venga impropriamente denunciato un vizio dell'ordinanza di vendita che ha fissato l'ul

timo incanto (probabilmente per timore di incorrere in possibili

decadenze), il vero diritto che implicitamente l'opponente fa va

lere e che, qualora venisse riconosciuto, sarebbe effettivamente in grado di travolgere sia l'ordinanza di vendita che gli atti suc

cessivi, è quello di sottrarre al processo esecutivo, in seguito al venir meno dell'atto di pignoramento viziato, un bene acqui stato dopo la trascrizione del pignoramento.

Non può revovarsi in dubbio, allora, che il risultato a cui

tende parte opponente con il denunciato vizio dell'ordinanza di vendita (o, meglio, dell'atto di pignoramento) è quello di

ottenere una pronuncia che, dichiarata la nullità del pignora mento e di tutti gli atti esecutivi sui quali il vizio si è riflesso, detemini l'opponibilità del successivo atto di acquisto nei con

fronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell'ese cuzione.

Proprio questa è la funzione dell'opposizione di terzo all'ese cuzione: quella di eliminare o ridurre il pregiudizio che deriva

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

al terzo dall'illegittimità del pignoramento caduto sopra i beni

sui quali egli vanta il diritto di proprietà od un altro diritto

reale minore, nell'ambito di un processo esecutivo che si svolge nei confronti del reale debitore. L'interesse tutelato del terzo

e fatto valere con tale opposizione è quindi quello di sottrarre

al processo esecutivo, promosso in danno del creditore, il bene

di sua proprietà illegittimamente coinvolto. È indifferente, a ta

le scopo, che la sottrazione derivi da una opponibilità ab origi ne del diritto del terzo al creditore procedente, ovvero da un'op

ponibilità «sopravvenuta» grazie alla nullità del pignoramento. Sulla stessa linea interpretativa si muove quella giurispruden

za di legittimità secondo la quale «il terzo che, in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento, abbia acquistato a titolo particolare l'immobile pignorato, fa

valere l'invalidità del pignoramento, come atto iniziale e fonda

mentale del processo esecutivo, al fine dell'accertamento che

il suo acquisto, benché trascritto dopo la trascrizione del pigno ramento immobiliare, è efficace ed opponibile nei confronti del

creditore pignorante e dei creditori intervenuti e vale quindi a

sottrarre all'esecuzione il bene pignorato, non propone un'op

posizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 617 c.p.c. bensì

un'azione inquadrabile nello schema dell'opposizione di terzo

ex art. 619 dello stesso codice di rito» (Cass. 8 maggio 1981, n. 3026, Foro it., Rep. 1981, voce Esecuzione forzata in genere, n. 79; 24 ottobre 1975, n. 3532, id., Rep. 1975, voce cit., n. 81).

Ciò posto, al terzo titolare di un diritto opponibile (ab initio

o per motivi sopravvenuti) al processo esecutivo, deve ricono

scersi la legittimazione e l'interesse a dedurre, con l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., quei vizi del pignoramento che, de

terminandone la nullità, rendono prevalente il suo diritto rispet to a quello del creditore procedente, trattandosi di una dichia

razione di nullità, strumentale alla tutela del proprio interesse

che è appunto quello di rendere opponibile il suo diritto ai par

tecipanti all'esecuzione viziata (v. oltre le sentenze già citate,

Cass., 27 agosto 1984, n. 4703, id., Rep. 1984, voce cit., n.

58; 23 marzo 1978, n. 1408, id., 1979, I, 1855; 18 febbraio

1969, n. 559, id., 1969, I, 1143; contra, Cass. 4 settembre 1985,

n. 4612, id., 1986, I, 494). Il percorso interpretativo appena esposto serve, altresì, ad in

trodurre le argomentazioni sulla base delle quali, al contrario

di quanto accade nel caso testé esaminato, va invece negata, al terzo titolare di un diritto (inizialmente) inipponibile, la legit timazione a far valere, con l'opposizione all'esecuzione ex art.

615 c.p.c., l'inesistenza del diritto del creditore pignorante di

procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore, op

pure a far valere, con l'opposizione agli atti esecutivi ex art.

617 c.p.c., i vizi dello stesso processo esecutivo.

A sostegno delle proprie deduzioni, favorevoli alla legittima zione del terzo titolare di un diritto inopponibile in tali tipi di

opposizioni, parte ricorrente richiama la sentenza della Corte

di cassazione n. 4612 del 4 settembre 1985 che, in contrasto

con la giurisprudenza sino ad allora assolutamente prevalente

(v., per tutte, Cass. 8 maggio 1981, n. 3026, id., Rep. 1981,

voce cit., n. 79; 23 marzo 1978, n. 1408, id., 1979, I, 1855;

24 ottobre 1975, n. 3532, id., Rep. 1975, voce cit., n. 80) abilita

il terzo acquirente del bene pignorato a partecipare al processo

esecutivo ed a proporre opposizione sia all'esecuzione che agli atti esecutivi, sostituendosi, in tal modo, al debitore nella posi zione di legittimato passivo all'esercizio dell'azione esecutiva.

Sebbene si tratti di un precedente importante ed anche sugge stivo per la coerenza delle argomentazioni con cui è stata resa

la motivazione, va subito detto che, sulle conclusioni a cui è

pervenuta la corte, la dottrina si è ampiamente divisa e non

sono mancate successive pronunce che hanno ribadito il contra

rio indirizzo giurisprudenziale su tale questione (v. Cass. 14 aprile

1993, n. 4409, id., Rep. 1993, voce cit., n. 54; anche, Cass.

21 agosto 1992, n. 9740, id., 1993, I, 1937, che nega al terzo

opponente, non rivestendo egli la qualità di parte, il diritto di

far valere i vizi del procedimento esecutivo e lo legittima soltan

to a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'ese

cuzione forzata, ma che afferma, richiamando una costante giu

risprudenza (Cass. 24 marzo 1980, n. 1961, id., Rep. 1980, voce

cit., n. 76; 25 maggio 1978, n. 2639, id., Rep. 1978, voce cit., n. 73; 28 ottobre 1974, n. 3231, id., Rep. 1974, voce cit., n.

166; 21 giugno 1974, n. 1861, id., 1974, I, 2294; 14 febbraio 1967, n. 373, id., Rep. 1967, voce cit., n. 89), di non porsi in contrasto con Cass. 4 settembre 1985, n. 4612, per il solo

Il Foro Italiano — 1997.

motivo, che più innanzi si dimostrerà infondato, che, nel caso

sottoposto al suo esame, il diritto del terzo era opponibile all'e

secuzione, siccome acquistato e trascritto prima della trascrizio

ne del pignoramento, mentre, nel caso vagliato dalla sentenza

n. 46 settembre 1985, si trattava di acquisto inopponibile per ché successivo alla trascrizione dell'atto di pignoramento.

Senza soffermarsi su vari passaggi di questa pronuncia, basa

ta prevalentemente sull'interpretazione degli art. 2913 c.c. e 111

c.p.c., è comunque opportuno rimarcare come la migliore dot

trina abbia rinvenuto, nelle conclusioni giuridiche a cui essa è

pervenuta, diverse ed insanabili anomalie con il sitema dei ri

medi previsti dalla legge per reagire all'espropriazione e degli interessi tutelati con quei rimedi.

Difatti, all'argomento più suggestivo della sentenza in esame — quello in base al quale, per giustificare la sostituzione del

terzo all'originario debitore esecutato nel processo esecutivo, con

tutti i poteri propri di quest'ultimo, compresi quelli di proporre

opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, afferma che «ove

si negasse tale legittimazione al terzo acquirente, questi non avreb

be modo di tutelare il suo diritto sul bene pignorato, in ipotesi di carenza di azione esecutiva o di impignorabilità del bene o

di nullità di atti del processo esecutivo, trovandosi, al riguardo, alla mercé del debitore esecutato, il quale, alienato il bene pi

gnorato, ovviamente si disinteresserebbe dell'esecuzione; il che

non può ritenersi consentito» — può ben replicarsi che al terzo

deve riconoscersi il potere di reagire al pregiudizio che egli po trebbe risentire dal processo esecutivo soltanto nel caso in cui

si tratti di un pregiudizio illegittimo, ma non anche quando co

stituisca un legittimo effetto della sua condizione di avente causa.

Come si è in parte già visto, l'acquirente del bene pignorato

è, rispetto al processo esecutivo, un terzo al quale la legge rico

nosce il legittimo interesse a sottrarre il bene all'espropriazione e tutela tale interesse accordandogli lo strumento dell'art. 619

c.p.c. Al contrario, la legittimità della procedura esecutiva è

assicurata dal sistema attraverso il potere di reagire alle irrego

larità, attribuito ai soggetti lesi nel loro tipico interesse.

In sintesi, quindi, l'ordinamento concepisce il seguente siste

ma di rimedi e di interessi tutelati attraverso i primi. Al debito

re esecutato è riconosciuto sia l'interesse a sottrarre l'intero suo

patrimonio od il suo singolo bene all'espropriazione che l'inte

resse alla regolarità degli atti dai quali dipende la fruttuosità

della procedura e la soddisfazione dei veri crediti esistenti nei

suoi confronti. Al creditore è riconosciuto l'interesse ad ottene

re la più ampia soddisfazione possibile del suo credito. Ai terzi

proprietari di beni vincolati a garanzia del credito è riconosciu

to lo stesso interesse del debitore e quello di denunciare l'invali

dità della procedura che li pretermetta. Infine, ai terzi proprie tari dei beni non vincolati a garanzia del credito, è riconosciuto

l'interesse a sottrarre il bene all'espropriazione, sia nel caso in

cui tale sottrazione derivi da un'opponibilità ab origine del di

ritto del terzo al creditore procedente, che nell'ipotesi di oppo nibilità sopravvenuta grazie alla nullità del pignoramento.

Dalla confusione venutasi a creare su quest'ultimo concetto,

sorge l'equivoco di elevare il momento dell'acquisto del diritto

a discrimine tra il vero terzo (con titolo opponibile al creditore

pignorante) e terzo soggetto passivo dell'espropriazione (acqui rente con titolo inopponibile al pignoramento).

A causa di tale equivoco, una questione prettamente di meri

to, attinente alla fondatezza o meno dell'opposizione ex art.

619 c.p.c., viene scambiata con un problema che è certamente

di rito, diventando, così, situazione costitutiva della legittima zione del terzo a proporre opposizione all'esecuzione ex art.

615 c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Si comprende, allora, la ragione per la quale la giurispruden

za, nei casi in cui il terzo sia titolare di un diritto opponibile, afferma costantemente che lo stesso non è legittimato ad agire

ex art. 615 e 617 c.p.c., ma soltanto nell'ambito esclusivo della

sua legittimazione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. e perché, nei casi

d'inopponibilità del diritto del terzo all'esecuzione, le pronunce

successive a Cass. 4612/85, pur ribadendo il principio della ca

renza di legittimazione del terzo titolare di un diritto opponibi le, operano proprio questa distinzione per negare il contrasto

con tale precedente (Cass. 21 agosto 1992, n. 9740, cit.).

Appare però chiaro che, ragionando in questo modo, lo stes

so soggetto fondandosi sulla medesima qualità di terzo proprie

tario del bene pignorato (non responsabile, né per debito pro

prio, né per debito altrui), ora è trattato da terzo, ora da sog

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3047 PARTE PRIMA 3048

getto passivo dell'espropriazione, e che è terzo o soggetto passi vo secondo che il suo diritto sia dichiarato prevalente oppure no su quello del creditore.

La legge, invece, considera l'acquirente del bene pignorato

sempre terzo rispetto al processo esecutivo (indipendentemente dal fatto che il suo acquisto sia stato anteriore o successivo

al pignoramento) e gli riconosce l'interesse a sottrarre il bene

all'espropriazione, accordandogli a tal fine come strumento di

tutela l'opposizione ex art. 619 c.p.c.

L'acquirente del bene pignorato, per il solo fatto che si affer

ma terzo proprietario del bene, è legittimato all'opposizione di

terzo all'esecuzione, e l'inopponibilità del suo acquisto — in

quanto successivo al pignoramento — determina soltanto l'in

fondatezza (di norma) della sua opposizione. Se la qualità di terzo proprietario è la situazione legittimante

l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., non può quella stessa

qualità, per il solo fatto di essere stata acquistata dopo il pigno

ramento, essere anche la situazione che legittima il terzo acqui rente ad acquistare la qualità di «parte-soggetto passivo» dell'e

spropriazione. Ragionando diversamente, il terzo proprietario destinato a proporre un'opposizione di terzo infondata nel me

rito a causa dell'inopponibilità del suo diritto, potrebbe comun

que acquistare la qualità di soggetto passivo dell'esecuzione, ed

esercitare tutti i poteri che la legge riserva al debitore esecutato.

L'origine dell'equivoco, allora, sta nel non considerare che

quando comunemente si dice che il terzo titolare di un diritto

inopponibile non può opporsi ex art. 619 c.p.c., non vuol certo

dirsi che egli non è legittimato all'opposizione e che questa, se proposta, debba essere dichiarata inammissibile, ma soltanto

che quell'opposizione — ove non sarà rimosso il pignoramento invalido — sarà rigettata nel merito perché proposta a tutela

di un diritto rispetto al quale è prevalente quello del creditore.

Va condivisa, allora, quella giurisprudenza (sopra citata) se

condo la quale rientra nella sua sfera di legittimazione e va qua lificata come opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c.,

l'impugnazione da parte del terzo dei vizi del pignoramento, trattandosi dell'atto che, una volta venuto meno, rende nuova

mente opponibile nei confronti del creditore procedente il suc

cessivo acquisto del terzo.

Significa, difatti, riconoscere che è terzo, e come tale è tratta

to, anche quando vuol far valere un vizio della procedura, sol

tanto chi ha una fondata opposizione da proporre, a tutela del

lo specifico interesse a sottrarre il bene all'espropriazione, rico

nosciutogli dall'ordinamento. Pertanto, non agirebbe a tutela

del proprio legittimo interesse quel terzo che intendesse far va

lere la nullità di un atto diverso dal pignoramento, trattandosi

di un vizio dell'esecuzione deducibile soltanto dal soggetto pas sivo dell'espropriazione attraverso l'opposizione agli atti esecu

tivi ex art. 617 c.p.c.

L'equivoco che sta alla base dell 'iter logico-giuridico seguito da Cass. 4612/85 conduce, pertanto, ad una soluzione del pro blema non condivisibile e, al tempo stesso, contraddittoria. In

nanzitutto, finisce col creare una differenziazione anche all'in

terno della figura del terzo acquirente successivamente al pigno ramento. Difatti, mentre al terzo acquirente del bene pignorato che si dichiari titolare di un diritto inopponibile all'esecuzione, dovrebbe riconoscersi la qualità di «parte» nel processo esecuti vo subentrante al debitore esecutato con tutti i suoi poteri, com

preso quello di far valere i vizi del procedimento, trattamento ben diverso dovrebbe subire quel terzo che (come accade anche nel caso di specie), pur avendo acquistato dopo il pignoramen to, ciò nonostante si affermi titolare di un diritto opponibile

rispetto al creditore procedente ab origine ovvero in seguito alla nullità del pignoramento. A costui non dovrebbe essere comun

que riconosciuta la qualità di «parte» del processo esecutivo

e, quindi, dovrebbe essere considerato legittimato ad agire solo

per far valere il suo diritto di proprietà sui beni pignorati ex art. 619 c.p.c. Oltre a questo problema, se ne aggiungono altri nel caso in cui il bene pignorato venga alienato a più soggetti durante l'esecuzione: tutti gli acquirenti potrebbero prendere parte al processo esecutivo, assumendo la qualità di soggetti passivi.

Nell'ipotesi di costituzione successiva al pignoramento di un di

ritto reale limitato, la qualità di soggetto passivo dovrebbe spet tare anche a questo avente causa. Inoltre, nel caso di bene ipo tecato, mentre la costituzione sullo stesso di un diritto reale limitato prima del pignoramento avrebbe comportato l'applica zione dell'art. 2812 c.c. ed il trattamento da creditore, non è

Il Foro Italiano — 1997.

chiaro quale trattamento (quello da creditore postergato o da

soggetto passivo) spetterebbe al terzo acquirente di un diritto

reale limitato (usufrutto, uso e abitazione) dopo il pignoramen to immobiliare.

Questa serie di problemi sorge proprio in conseguenza del

riconoscimento della qualità (sia pure eventuale) di soggetto pas sivo al terzo acquirente del bene pignorato all'interno del pro cesso esecutivo promosso in danno del debitore.

Dire che l'acquisto successivo al pignoramento comporta, ai

sensi dell'art. 2913 c.c., soltanto la prevalenza, nel conflitto ve

nutosi a determinare tra due diritti incompatibili, di quello del

creditore procedente ad ottenere la soddisfazione del proprio credito attraverso l'espropriazione del bene pignorato rispetto a quello acquistato dal terzo, è indubbiamente riduttivo, in quan

to, proprio da quella norma, si rileva che l'acquisto successivo

non legittima l'assunzione di alcun ruolo all'interno del proces so esecutivo, nemmeno a seguito di un'autonoma iniziativa del

terzo. Se, come afferma la sentenza citata, l'art. 2913 c.c. rap

presentasse soltanto un'ipotesi specifica del principio generale sancito dall'art. 2644 c.c., allora dovrebbe anche riconoscersi

la sua inutilità, potendo, la stessa fattispecie, essere ugualmente

regolata secondo il principio generale già espresso nell'ordi

namento.

Deve concludersi, allora, che nel processo esecutivo non può essere inserito, in qualità di parte, un terzo qualificato da un

atto che la legge considera irrilevante per il processo stesso e

nel quale ciascun soggetto, attraverso la tipizzazione degli inte

ressi, assume un ruolo definito.

Negare al terzo proprietario del bene pignorato la legittima zione a far valere la nullità degli atti o dell'intero processo ese

cutivo non significa affermare l'esistenza di un diritto del credi

tore procedente alla illegittimità degli atti esecutivi, ma vuol

dire riservare la legittimazione, secondo il sistema disciplinato dalla legge, soltanto a chi ha un interesse giuridicamente rile

vante alla regolarità del processo, e non anche a chi ha un inte

resse di mero fatto, tanto da essere avvantaggiato dalla nullità

del procedimento e pregiudicato dalla sua legittimità. In conclu

sione, pertanto, le opposizioni agli atti esecutivi proposte dal

terzo opponente vanno dichiarate inammissibili.

Stabilito che il De Luca, nella sua qualità di terzo acquirente

post pignoramento dei beni oggetto del processo esecutivo, non

è legittimato a far valere le dedotte nullità degli atti dell'espro

priazione forzata, occorre precisare che l'inammissibilità delle

proposte opposizioni agli atti esecutivi impedisce al giudice del

l'opposizione di esaminare quei vizi dedotti come nullità insa

nabili, rilevabili anche d'ufficio. Essi, a prescindere dai vizi dell'ordinanza di vendita che ver

ranno esaminati appresso come opposizione di terzo all'esecu

zione, riguarderebbero: 1) la mancata comunicazione degli av

visi successivi al pignoramento al nuovo proprietario degli im

mobili staggiti; 2) lo svolgimento dell'incanto in una data diversa

da quella fissata nell'ordinanza di vendita e senza il rinnovo

degli adempimenti pubblicitari disposti con la stessa ordinanza;

3) l'indeterminatezza, nell'ordinanza che aveva fissato l'incanto

del 17 giugno 1992, del riferimento alle modalità ed alle condi zioni di vendita, poiché rinviava ad un provvedimento la cui

data non era indicata; 4) la mancata convocazione ed audizione delle parti, a seguito dell'asta deserta del 18 marzo 1992, prima della fissazione del nuovo incanto, ai sensi e per gli effetti del

l'art. 590 c.p.c.; 5) la prestazione ed il deposito della cauzione, nonché la partecipazione all'incanto del procuratore speciale;

6) la sospensione parziale dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624

c.p.c. Sebbene l'art. 617 c.p.c. parli di regolarità formale degli atti del processo esecutivo, non tutte le imperfezioni possono essere considerate come vizio dell'atto, ma soltanto quelle de

viazioni dallo schema normativo dell'atto che la legge colpisce espressamente di nullità o che incidono sulla sua idoneità al

raggiungimento dello scopo, tant'è che i vizi degli atti esecutivi, ove non espressamente previsti (l'unico caso è quello dell'art. 480 c.p.c.) devono essere individuati applicando in via analogi ca le norme con cui si disciplina la nullità degli atti processuali (art. 156 ss. c.p.c.) e, in particolare, quella contenuta nel 2° comma dell'art. 156 c.p.c.

In ogni caso, gli atti ed i provvedimenti del processo esecuti

vo, siano essi nulli o semplicemente irregolari, sono immediata mente e direttamente impugnabili, con la conseguenza che —

in armonia col principio della conversione dei motivi di nullità

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

in motivi d'impugnazione — le eventuali nullità non possono essere fatte valere se non nei termini e con i mezzi specifici

d'impugnazione previsti, decorsi inutilmente i quali, le nullità

si sanano e non si riflettono sugli atti successivi. A tale rappor to tra vizio ed opposizione dovrebbero sottrarsi soltanto le ipo tesi di nullità assoluta ovvero d'inesistenza dell'atto esecutivo.

In tali casi il vizio è insuscettibile di sanatoria e la nullità, seb

bene non rilevata tempestivamente, si riflette sugli atti successi

vi direttamente e necessariamente collegati ai primi, cosicché

l'esecutato può proporre utile opposizione, per far valere l'in

validità riflessa sugli atti successivi, nei cinque giorni successivi

a quello in cui l'ultimo è stato compiuto (Cass. 4 dicembre 1980,

n. 6331, id., Rep. 1980, voce cit., n. 58; 16 dicembre 1968, n. 4002, id., Rep. 1969, voce cit., n. 97; 6 agosto 1964, n. 2253,

id., Rep. 1964, voce cit., n. 96). Si ritiene altresì ammissibile che ciascuna parte interessata possa

in ogni momento, fino alla conclusione del processo esecutivo,

far valere il vizio insanabile dell'atto, non solo attraverso l'op

posizione ad un atto successivo dipendente, ma anche attraver

so un'istanza sollecitatoria, ex art. 486 c.p.c., dei poteri del

giudice dell'esecuzione.

Poteri che, essendo esercitabili anche d'ufficio, non presup

pongono necessariamente una preventiva istanza o sollecitazio

ne proveniente dalla parte interessata, perché il giudice dell'ese

cuzione possa dichiarare la nullità assoluta dell'atto e, qualora

ciò sia possibile, la rinnovazione di quegli atti sui quali la nulli

tà si riflette.

Ma ciò che preme chiarire è che, una volta negata in questa

sede l'ammissibilità delle opposizioni con le quali i vizi degli atti esecutivi si sono fatti valere, poiché le dedotte nullità ri

guardano atti del processo esecutivo, l'unico giudice legittimato a rilevarle d'ufficio sarebbe non quello dell'opposizione all'ese

cuzione (il quale, pronunciando una sentenza di rito pone fine

alla causa di opposizione e non può più valutare il merito della

stessa), bensì il giudice dell'esecuzione davanti al quale si svolge il processo esecutivo che si reputa viziato, il quale provvederà

con autonoma ordinanza soggetta ad opposizione agli atti ese

cutivi. Difatti, la nullità assoluta può essere pronunciata d'uffi

cio, senza possibilità di sanatoria fino alla conclusione del giu

dizio, ma soltanto dal giudice davanti al quale pende la causa

o si svolge l'esecuzione, altrimenti occorre proporre autonoma

impugnazione della sentenza o, come in questo caso, opposizio

ne agli atti esecutivi da parte di colui che ne è legittimato. L'insanabilità della nullità assoluta afferente agli atti del pro

cesso esecutivo porta la giurisprudenza da ultimo menzionata

ad affermare soltanto che l'opposizione può essere proposta (sem

pre che l'opponente ne sia legittimato) anche contro tutti gli

atti successivi colpiti da invalidità riflessa, nel consueto termine

di decadenza di cinque giorni dal loro compimento, ma non

riconosce al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi, una vol

ta dichiarata inammissibile la stessa, il potere di affrontare e

decidere comunque il merito delle presunte nullità insanabili.

Passando, ora, all'esame dell'atto motivo di opposizione, quel

lo che, come si è detto all'inizio, può essere qualificato come

opposizione di terzo all'esecuzione, tendendo a sottrarre all'e

spropriazione il bene sul quale il terzo assume di vantare un

diritto di proprietà che, benché acquistato successivamente alla

trascrizione dell'atto di pignoramento, sarebbe comunque op

ponibile al creditore procedente, per effetto di un vizio della

trascrizione del pignoramento, il collegio ritiene fondate le de

duzioni di parte ricorrente.

Nel corso del giudizio è stato ampiamente accertato, anche

attraverso la ricostruzione tecnica elaborata dal consulente tec

nico d'ufficio, che, sebbene l'atto di pignoramento abbia de

scritto compiutamente l'intero immobile staggito — consistente

in un fabbricato sito in Pontecorvo, in angolo tra piazza An

nunziata, corso Garibaldi e vicolo del Giglio, composto da un

locale ad uso negozio al piano terra, da un appartamento al

primo piano, con annesso locale deposito a piano terra, da un

appartamento al piano secondo, con annesso abbaino e terraz

zo al piano terzo — esso presenta delle inesattezze e delle im

precisioni riguardanti i dati di identificazione catastale (richiesti a pena di nullità dall'art. 555 c.p.c. che richiama gli estremi

per la identificazione dei beni e dei diritti immobiliari necessari

per l'individuazione dell'immobile ipotecato ai sensi dell'art. 2826

c.c.) che si sono riflesse nella nota di trascrizione del pigno

ramento.

Il Foro Italiano — 1997.

Ciò che, almeno in parte, ha determinato l'inesatta identifi

cazione catastale dei beni che si intendevano pignorare è stata

la variazione catastale effettuata anteriormente all'atto di pi

gnoramento immobiliare, anzi, addirittura prima dell'iscrizione

ipotecaria sopra gli stessi immobili.

La variazione catastale è stata effettuata in data 28 ottobre

1985 e, per effetto della stessa, gli stessi beni sono stati indicati

con una diversa numerazione dei subalterni: al subalterno n.

1 sono stati indicati i beni comuni non censibili (scala e andro

ne) che prima non erano autonomamente identificabili; al su

balterno n. 2 è stato indicato il locale commerciale al piano terra che in precedenza era individuato al subalterno n. 1; al

sub n. 3 è stato individuato l'appartamento al primo piano che

anteriormente era individuato al sub n. 2; al sub n. 4 è stato

individuato l'appartamento al secondo piano con annesso ab

baino e terrazzo siti al terzo piano che in precedenza erano indi

cati in parte sub 3 (appartamento e parte del terrazzo) ed in

parte sub 2 (altra parte del terrazzo).

L'ipoteca è stata iscritta in data 26 marzo 1986 sugli immobi

li distinti catastalmente secondo la vecchia numerazione dei su

balterni (sub 1, 2 e 3), mentre nell'atto di costituzione sono

menzionate sia la denuncia di variazione che i nuovi identifica

tivi catastali.

L'atto di pignoramento, invece, pur riproducendo la descri

zione degli immobili contenuta nell'atto costitutivo d'ipoteca,

presenta delle lacune in ordine ai dati di identificazione catasta

le, infatti — come rileva esattamente il consulente tecnico d'uf

ficio — nel riportare i dati relativi alla situazione antecedente

alla variazione, risulta mancante il sub 3, mentre, nella indica

zione dei dati relativi alla situazione successiva alla predetta va

riazione, risulta mancante il sub 2.

Il pignoramento è stato successivamente trascritto sui seguen ti immobili: a) appartamento di due vani al sub 1; b) apparta mento di vani 5,5 al sub 4; c) appartamento di quattro vani

al sub 3.

Non risulta, quindi, indicato nella nota di trascrizione il loca

le commerciale sito al piano terra, individuato catastalmente con

il sub n. 2 a seguito della precedente denuncia di variazione.

Unità immobiliare che, come si è appena visto, in ordine ai

nuovi dati catastali, non risulta indicata nemmeno nell'atto di

pignoramento. Il problema che allora si pone è quello di valutare quali effet

ti producono tali incompletezze e tali lacune sulla validità della

nota di trascrizione del pignoramento e dello stesso atto di pi

gnoramento. Su questo punto parte resistente ha ampiamente tentato di

dimostrare la piena opponibilità dell'atto di pignoramento nei

confronti del terzo, successivo acquirente degli immobili pigno rati. A tal fine ha ampiamente argomentato sulla validità della

nota di trascrizione ai sensi dell'art. 2665 c.c. ed ha poi richia

mato quella interpretazione che ritiene prevalente, nel contrasto

tra i due atti, i dati del titolo derivato rispetto a quelli della

nota di trascrizione. Infine, ha affermato che il pignoramento sarebbe comunque opponibile al terzo acquirente a conoscenza

dell'esistenza del vincolo su tutti gli immobili acquistati. Ciò nonostante i termini della questione, a parere del colle

gio, non stanno esattamente in questo modo.

Non bisogna dimenticare che, nel caso di specie, non si tratta

della trascrizione di un atto richiesta dall'art. 2643, ai fini della

sua opponibilità nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2644

c.c. bensì di un atto complesso a formazione progressiva per il quale la trascrizione non ha un effetto meramente dichiarati

vo, ma addirittura costitutivo: il pignoramento si perfeziona sol

tanto nel momento della sua trascrizione nei pubblici registri

immobiliari. Tale struttura complessa scaturisce dalla triplice esigenza che

l'atto di pignoramento immobliare soddisfa: scelta e individua

zione dei beni da pignorare da parte del creditore procedente,

ingiunzione da parte dell'ufficiale giudiziario al debitore ex art.

492 c.p.c. e trascrizione nei pubblici registri immobiliari. Il dato in base al quale il pignoramento si perfeziona soltanto

all'atto della trascrizione con valore costitutivo e la considera

zione che attraverso lo stesso si costituisce, sul bene «esatta

mente indicato» (art. 555 c.p.c.), un vincolo a garanzia del cre

dito fatto valere dal creditore pignorante, porta a ritenere che

nel caso in cui la nota di trascrizione presenta delle omissioni

o delle inessattezze bisogna avere riguardo, in quanto è possibi

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3051 PARTE PRIMA 3052

le, non alle disposizioni degli art. 2659 e 2665 c.c. che regolano, come si è detto, casi diversi dal pignoramento immobiliare, ma

alle disposizioni degli art. 2839 e 2841 c.c., in materia di iscri zione ipotecaria, che invece regolano casi simili e materie analo

ghe. Affinità sostanziali quali quella della natura costitutiva della

pubblicità, della costituzione attraverso di essa di un vincolo

a garanzia di un credito sui beni esattamente indicati nella tra

scrizione e della cancellazione di entrambi i tipi di formalità a seguito della vendita giudiziale, che surclassano di gran lunga la differenza terminologica fra trascrizione ed iscrizione.

Allora, per individuare il contenuto minimo della nota di tra

scrizione, occorre fare riferimento ai requisiti richiesti dall'art.

2839 c.c. in materia di iscrizione di ipoteca, mentre per determi

nare le conseguenze delle omissioni o delle inesattezze del pi

gnoramento o della nota di trascrizione, il cui vizio si riflette

rebbe anche sull'atto di pignoramento, bisogna applicare in via

analogica il successivo art. 2841 c.c.

Disposizione, questa, in base alla quale «l'omissione o l'ine

sattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l'iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità dell'i

scrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore

0 del debitore o sull'ammontare del credito ovvero sulla perso na del proprietario del bene gravato quando l'indicazione ne

è necessaria, o sull'identità dei singoli beni gravati. Non possono, pertanto, trasferirsi in questa fattispecie le opi

nioni della dottrina e della giurisprudenza riguardanti la validi

tà della nota di trascrizione, ai sensi degli art. 2659 e 2665 c.c.

e, in materia di opponibilità dell'atto ai terzi ex art. 2644 c.c, la prevalenza, in caso di divergenza, dei dati della nota di tra

scrizione (avente natura dichiarativa) o del titolo derivativo in

base al quale essa è stata presa. Si tratta di quegli orientamenti, peraltro oscillanti, secondo

1 quali, per valutare la validità della nota di trascrizione, ora

si deve fare riferimento soltanto alla stessa (Cass. 23 aprile 1980, n. 2671, id., Rep. 1980, voce Trascrizione, n. 21), ora, invece, si deve compiere una valutazione globale del titolo derivativo

e della nota (Cass. 23 novembre 1983, n. 6994, id., Rep. 1983, voce cit., n. 13); mentre, in ordine all'opponibilità del titolo

nei casi di divergenza tra i dati dei due atti (titolo derivativo

e nota di trascrizione), ora si reputa prevalente l'uno (Cass. 14 ottobre 1974, n. 2851, id., Rep. 1974, voce cit., n. 27), ora

l'altra (Cass. 16 marzo 1981, n. 1448, id., Rep. 1981, voce cit., n. 22).

Se l'effetto del pignoramento è quello di rendere inefficaci

e, quindi inopponibili, in pregiudizio del creditore procedente e di quelli intervenuti nell'esecuzione, gli atti di alienazione dei

beni sottoposti a pignoramento, è altrettanto innegabile che un

tale effetto non potrà prodursi fino a quando, attraverso la tra

scrizione del pignoramento nei pubblici registri immobiliari, non

sorgerà il vincolo sui beni pignorati. Infatti, qualora, notificato

il pignoramento immobiliare al debitore, penda la trascrizione

dell'atto, la mera notificazione non ha effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo abbiano già acquistato diritti sugli im

mobili in base ad un atto compiuto dopo la notificazione, ma

regolarmente trascritto od iscritto prima della trascrizione del

pignoramento. Risulta allora comprensibile perché, prima che si possa pren

dere in considerazione il problema dell'opponibilità o meno tra le parti in conflitto dei vincoli o dei trasferimenti riguardanti i beni immobili sui quali è stato trascritto il pignoramento, oc

corre innanzitutto valutare la validità stessa dell'atto di pigno ramento e della nota di trascrizione.

Difatti, mentre un valido atto di pignoramento può non pro durre l'effetto di rendere inopponibili i trasferimenti ed i vinco

li posti sullo stesso bene se questi sono stati trascritti od iscritti

in epoca anteriore alla sua trascrizione, nel caso di accertata

invalidità di uno dei due atti (pignoramento o nota), gli effetti di cui all'art. 2913 c.c. non si produrrebbero in alcun caso.

Come si è appena accennato, nella fattispecie in esame, a

differenza di quanto accade per la nota di trascrizione relativa

agli atti (diversi dal pignoramento) soggetti a trascrizione, la

norma (art. 2841 c.c.) espressamente prevede che la invalidità della iscrizione — ma qui deve intendersi della trascrizione —

può derivare, alternativamente — vi è infatti inserita la con

giunzione disgiuntiva «o» — da un vizio del titolo o della nota. La validità di cui parla la norma fa riferimento ad un regime

d'invalidità che è quello della nullità dell'iscrizione ipotecaria

Il Foro Italiano — 1997.

e, quindi, mutatis mutandis, dell'atto di pignoramento o della

trascrizione dello stesso. Tuttavia, poiché il pignoramento im

mobiliare è innanzitutto l'atto con il quale si inizia il processo

esecutivo, il regime sostanziale delle nullità dev'essere coordina

to con le norme che disciplinano la nullità degli atti processuali. Nel caso in esame, allora, potrebbe apparire rilevante, ai fini

dell'impugnazione degli atti esecutuvi e quindi anche del pigno

ramento, la distinzione tra nullità relative non rilevabili d'uffi

cio che possono farsi valere nel termine di decadenza di cinque

giorni, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e le nullità assolute ed insa

nabili, che invece possono essere rilevate d'ufficio dal giudice dell'esecuzione e che si riflettono su tutti gli atti dipendenti, tant'è che possono essere fatte valere in via di opposizione fino

alla conclusione dell'esecuzione, nel termine di opponibilità del

l'atto sul quale essa si è riflessa.

Questo è quanto è accaduto nella sentenza, più volte citata, della Corte di cassazione n. 4612 del 4 settembre 1985.

Come si è ampiamente visto sopra, tale pronuncia, ricono

scendo al terzo titolare di un diritto inopponibile sia la facoltà

di partecipare al processo esecutivo promosso contro il suo dante

causa che la legittimazione a proporre opposizione all'esecuzio

ne ed agli atti esecutivi, ha disatteso quella giurisprudenza (so

pra citata) che giustamente qualifica come opposizione di terzo

ex art. 619 c.p.c. lo strumento attraverso il quale il terzo fa

valere la nullità del pignoramento per rendere opponibile il suo

acquisto al creditore pignorante ed a quelli intervenuti e sottrar

re così all'espropriazione il bene di sua proprietà, ed ha dichia

rato inammissibile, perché tardiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c.,

l'impugnazione del pignoramento da parte del terzo.

Seguendo, invece, la soluzione qui accolta il terzo può sem

pre eccepire attraverso l'opposizione ex art. 619 c.p.c. la nullità

del pignoramento che gli impedisce di rendere opponibile il pro

prio acquisto, senza timore che, in caso di nullità relativa, que sta possa essere sanata in mancanza di una tempestiva opposi zione che andrebbe dichiarata inammissibile se proposta oltre

il termine di decadenza.

Altra conseguenza è quella che nei confronti del terzo, estra

neo alla procedura esecutiva, la nullità del pignoramento risul

terà in ogni caso una nullità assoluta di tipo sostanziale, dal

momento che per costui esso rappresenta soltanto un atto che

pregiudica il proprio acquisto dal punto di vista sostanziale,

indipendentemente dal fatto che, riguardo al debitore, costitui

sca un vero e proprio atto del processo esecutivo.

Pertanto, sulla scorta di tutte quante le considerazioni fin

qui svolte, le omissioni e le inesattezze rilevate nell'atto di pi

gnoramento immobiliare e nella nota di trascrizione per cui è

causa devono essere valutate sulla base delle disposizioni previ ste in materia di iscrizione di ipoteca (art. 2839 e 2841 c.c.), al fine di stabilire se si tratta di vera e propria invalidità (e,

quindi, di nullità) oppure di semplice irregolarità dell'iscrizione. Il regime dell'invalidità — sotto forma di nullità — è regola

to nel 1° comma dell'articolo da ultimo citato e necessita del concorso di un duplice ordine di condizioni: a) l'inesattezza o

l'omissione, nel titolo o nella nota, deve indurre incertezza nei

terzi, avendo riguardo ai dubbi ed alle perplessità circa un ele

mento essenziale che possano insorgere nei terzi secondo il cri terio dell'uomo medio; b) l'inesattezza o l'omissione deve cade re su di un elemento essenziale della nota o del titolo. Elementi essenziali sono normalmente considerati quelli di cui ai nn. 1, 4 e 7 dell'art. 2839 c.c. Omissioni o inesattezze che, invece, non producono nullità, ma semplice irregolarità dell'iscrizione

sono quelle di cui ai nn. 2,5 e 6 dell'art. 2839 c.c., individuate

dal successivo art. 2841 con un procedimento negativo. Per quello che qui interessa direttamente, non vi può essere

alcun dubbio riguardo all'inclusione degli elementi di cui al n. 7 (nei quali vanno ricompresi, ai sensi dell'art. 2826 c.c., anche

i dati di identificazione catastale) tra quelli le cui omissioni o inesattezze possono viziare di nullità il pignoramento o la nota, nel caso in cui inducano incertezza nell'uomo comune.

Ciò posto, mentre per le inesattezze e le omissioni relative all'atto di pignoramento immobiliare può affermarsi che esse non sono talmente gravi da indurre in errore i terzi, deve tutta via ritenersi il contrario in ordine a quelle relative alla nota di trascrizione.

Nel primo caso, infatti, come si è già visto, il creditore, pur descrivendo compiutamente tutte le unità immobiliari dal punto di vista della sua ubicazione, della sua consistenza e della sua

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

natura, ha tuttavia omesso di indicare, rispetto ad unità immo

biliare, i dati catastali esistenti prima della denuncia di variazio

ne e, rispetto ad un'altra unità immobiliare, i dati catastali ri

sultanti a seguito della predetta variazione.

Queste omissioni possono essere sicuramente superate da un

uomo dotato di media capacità negli affari solo che valuti l'atto

nel suo complesso, tenendo conto della corretta individuazione

degli immobili dal punto di vista descrittivo. Invece, nella nota di trascrizione del pignoramento, redatta

su un modulo meccanizzato, dove non è possibile compiere una

descrizione analitica delle singole unità immobiliari, ma occorre

predisporre una descrizione sintetica dei beni, è chiaro che i

dati di identificazione catastale assumono un'importanza anco

ra maggiore, perché diventano i veri requisiti in base ai quali risulta possibile ai terzi identificare correttamente e senza ap

prezzabile margine d'incertezza il bene sottoposto a pigno ramento.

È impossibile che un uomo dotato di media capacità indivi

dui con certezza l'unità immobiliare colpita dal pignoramento se questa non è affatto indicata nella nota di trascrizione oppu re se sono inesatti i dati di identificazione catastale della stessa.

Nel caso in esame, sebbene parte opponente sostiene che l'u

nità immobiliare individuata con il subalterno n. 2 non sia stata

affatto menzionata nella nota di trascrizione del pignoramento, sembra più corretto ritenere che sebbene inserita nella nota sia

stata contraddistinta con un subalterno (il n. 1) diverso da quel lo che la identifica in seguito alla variazione catastale, ma corri

spondente a quello che la identificava prima della variazione.

Siccome la legge (art. 2841 c.c.) si riferisce singolarmente ed

alternativamente al contenuto della nota e dell'atto derivativo,

non è qui possibile integrare le inesattezze e le omissioni dell'u

na attraverso i dati contenuti nell'altro.

Se l'inesattezza si potesse circoscrivere soltanto nei termini

esposti, allora si sarebbe anche potuto ritenere che i terzi sareb

bero stati in grado di individuare l'inesattezza mediante la sem

plice ricostruzione della precedente variazione. Difatti, ragio nando diversamente, in senso rigorosamente formalistico, an

che quando la variazione dovesse essere successiva alla corretta

identificazione degli immobili nella nota, si dovrebbe giungere all'assurda conclusione che con la sopravvenuta incongruenza tra i nuovi ed i vecchi identificativi si determinerebbe la nullità

sopravvenuta della nota di trascrizione. Ciò evidentemente non

è possibile, e quindi non dovrebbe essere definita come inesat

tezza in grado di indurre il terzo in incertezza quella consistente

nella indicazione di un dato catastale non più attuale a seguito di una precedente variazione, ben potendo l'interessato risalire

sempre, attraverso i certificati catastali, al nuovo identificativo

e viceversa.

Tuttavia, nel caso in esame non è avvenuto soltanto questo

(come invece è accaduto per la nota di iscrizione ipotecaria),

ma, in aggiunta, si è verificato che, mentre le altre due unità

immobiliari sono state descritte con i nuovi identificativi cata

stali (difatti il subalterno n. 4 prima non esisteva), solo l'unità

immobiliare collocata al piano terra sarebbe stata indicata con

il subalterno n. 1, anziché con il nuovo subalterno n. 2.

In una situazione del genere, nella quale, per giunta, la nota

di trascrizione è redatta in forma sintetica, non è affatto possi bile stabilire con certezza senza dar luogo a dubbi non facil

mente risolvibili, che, mentre per l'unità a piano terra si è inte

so utilizzare il vecchio identificativo, per le altre unità, invece,

è stato utilizzato il nuovo subalterno, né, all'inverso, appare

possibile comprendere che il nuovo identificativo è, in realtà,

inesatto, perché non riguarda le parti comuni dell'edificio (an drone e scale), bensì il locale commerciale che, in origine, aveva

quell'identificativo catastale.

Si comprende, allora, perché deve ritenersi che, nel caso in

esame, l'inesattezza contenuta nella nota di trascrizione del pi

gnoramento non possa essere superata con apprezzabile grado

di certezza e senza ingenerare seri dubbi, da un uomo dotato

di media capacità nello svolgimento dei propri affari.

Giuridicamente infondato, infine, è l'argomento difensivo di

parte opposta secondo il quale il pignoramento sarebbe in ogni

caso valido ed efficace, a prescindere da qualsiasi omissione

o inesattezza, nei confronti del terzo acquirente che nell'atto

di acquisto abbia espressamente dichiarato di conoscere l'esi

stenza dell'iscrizione ipotecaria e della trascrizione del pignora

mento su tutti gli immobili acquistati.

Il Foro Italiano — 1997.

Difatti, se da un canto il regime della pubblicità immobiliare

non ammette deroghe od equipollenti, e pertanto a nulla rileva

l'effettiva conoscenza che il terzo abbia avuto dell'esistenza del

pignoramento sui beni acquistati, si deve ancora una volta ri

marcare che, nel caso del pignoramento immobiliare, la trascri

zione ha efficacia costitutiva, sicché un'eventuale sua invalidità,

prima ancora di avere delle conseguenze sul regime della oppo nibilità e dell'efficacia degli atti, impedisce lo stesso perfeziona mento del pignoramento che, in quanto tale, non potrà produr re alcun tipo di effetto né sostanziale né processuale.

Pertanto, l'accertamento di una reale, seria ed obiettiva si

tuazione d'incertezza e di dubbio sull'identità di uno dei beni

sottoposti a pignoramento porta il collegio a concludere che, limitatamente a quella unità immobiliare inesattamente indivi

duata, la nota di trascrizione del pignoramento debba essere

considerata nulla.

Che la invalidità sia solo parziale e non coinvolga l'intera

trascrizione del pignoramento nel caso in cui esso cade su più unità immobiliari autonome, una soltanto delle quali sia stata

inesattamente o insufficientemente descritta in modo da dar luogo a dubbi sulla sua identità, è stato sostenuto dalla dottrina più accreditata ed appare una soluzione corretta, ove si consideri

la perfetta autonomia che contraddistingue, anche giuridicamente, i vincoli sui diversi beni immobili sottoposti a pignoramento; vincoli che soltanto per volontà del creditore sono stati posti su più beni mediante un solo atto di pignoramento, ma che

ben potevano sorgere attraverso singoli atti per ognuno degli stessi beni.

La nullità parziale della trascrizione comporta quella — sem

pre parziale — del pignoramento e di tutti gli atti esecutivi suc

cessivi, fino all'ordinanza di aggiudicazione.

Inoltre, la nullità parziale del pignoramento rende opponibi

le, nei riguardi del creditore procedente e dei creditori interve

nuti nell'espropriazione, l'acquisto del terzo in epoca successiva

al pignoramento, ma limitatamente a quel bene la cui inesatta

descrizione ha reso l'atto in parte invalido.

Resta invece inopponibile l'acquisto successivo alla trascrizio

ne del pignoramento per tutti gli altri immobili sui quali il pi

gnoramento continua a produrre tutti i suoi effetti materiali

e processuali. In conclusione, quindi, le opposizioni proposte dal sig. De

Luca Augusto, in relazione ai motivi di opposizioni qualificati come opposizione agli atti esecutivi, vanno dichiarate inammis

sibili, mentre, in relazione al motivo qualificato come opposi zione di terzo all'esecuzione vanno accolte nei limiti indicati

in motivazione e, per l'effetto, il pignoramento immobiliare no

tificato ai debitori Zonfrilli Costantino e Mattia Benedetta a

cura della Cassa di risparmio di Roma (ora Banca di Roma) in data 17 aprile 1988, trascritto presso la conservatoria dei re

gistri immobiliari di Frosinone il 28 giugno 1988, al n. 9596 del r.g. ed al n. 7698 del r.p. va dichiarato nullo — unitamente

a tutti i successivi atti esecutivi — nella parte in cui descrive

inesattamente il locale ad uso commerciale sito in Pontecorvo,

piazza Annunziata, nn. 1 e 3, a piano terra, censito al N.c.e.u.

al foglio 36, mappale 316, subalterno n. 2.

La domanda di risarcimento dei danni proposta da parte del

l'aggiudicataria Ciet s.r.l. nei confronti del creditore procedente

e, in via gradata, della curatela fallimentare che al primo si

è sostituita, va rigettata, in quanto, anche nel caso in esame,

dove l'aggiudicatario non subisce l'evizione per non essere stato

ancora emesso il decreto di trasferimento, trova applicazione

analogica la disposizione posta dall'art. 2921, ultimo comma,

c.c. che esonera da ogni responsabilità (non solo quella di resti

tuire il prezzo, ma anche quella di risarcire il danno) i creditori

ipotecari ai quali, come nel caso in esame, la causa di evizione

non è opponibile. La pretesa risarcitoria del De Luca Augusto, sebbene sia in

astratto ammissibile (Cass. 12 maggio 1983, n. 1876, id., Rep.

1983, voce Spese giudiziali civili, n. 61) nel caso di specie, es sendo stata chiesta soltanto una condanna generica al risarci

mento del danno e non anche per la determinazione del quan

tum, va dichiarata improponibile, non potendo essere scissi i

due momenti e procedere in separata sede alla esatta liquidazio ne del danno (Cass. 30 gennaio 1985, n. 547, id., Rep. 1985,

voce cit., n. 51).

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