sentenza 11 marzo 1996; Pres. Ferraro, Est. Basile; De Luca (Avv. Papisca) c. Fall. soc. Zonfrilli eMattia (Avv. Biasucci), Soc. Ciet (Avv. Turchetta) e Banca di Roma (Avv. Cifalitti, Salera)Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 10 (OTTOBRE 1997), pp. 3039/3040-3053/3054Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192547 .
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3039 PARTE PRIMA 3040
TRIBUNALE DI CASSINO; sentenza 11 marzo 1996; Pres. Fer
raro, Est. Basile; De Luca (Aw. Papisca) c. Fall. soc. Zon
frilli e Mattia (Aw. Biasucci), Soc. Ciet (Avv. Turchetta) e Banca di Roma (Avv. Cifalitti, Salera).
TRIBUNALE DI CASSINO; _ . r-i t> . — r\^ t
Esecuzione forzata in genere — Acquirente dell'immobile pi
gnorato — Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi —
Legittimazione — Esclusione — Opposizione di terzo — Le
gittimazione (Cod. civ., art. 2913; cod. proc. civ., art. 615,
617, 619). Esecuzione forzata in genere — Nullità insanabili — Rilevabili
tà d'ufficio — Giudice dell'opposizione agli atti esecutivi —
Esclusione (Cod. proc. civ., art. 617). Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie — Atto di pi
gnoramento immobiliare — Nota di trascrizione — Erronea
indicazione di dati catastali — Nullità del pignoramento —
Fattispecie (Cod. civ., art. 2839, 2841; cod. proc. civ., art.
555).
L'acquirente del bene pignorato con titolo trascritto posterior mente al pignoramento non è abilitato a proporre opposizio ne all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, potendo far valere la nullità del pignoramento (e degli atti successivi sui
quali il vizio si è riverberato) con l'opposizione di terzo all'e
secuzione. (1)
(1) Per un'esauriente indicazione dei precedenti giurisprudenziali si rinvia alla nota di Oriani a Cass. 23 marzo 1978, n. 1408, Foro it., 1979,1, 1855, e alla nota redazionale a Cass. 4 settembre 1985, n. 4612, id., 1986, I, 494.
Proprio la sentenza da ultimo menzionata (anche in Giust. civ., 1986, I, 441, con nota di Luiso, L'acquirente del bene pignorato nel processo esecutivo; Riv. dir. civ., 1986, II, 387, con note di G. Costantino e
Vaccarella, Il terzo proprietario nei processi di espropriazione forza ta; Dir., e giur., 1986, 969, con osservazioni di Proto Pisani, Un «grand arrét» della Corte di cassazione, e di Donati, Riflessioni in materia di poteri processuali del terzo acquirente del bene pignorato-, Riv. dir.
proc., 1987, 467, con nota di Miccolis, Sulla legittimazione del terzo
acquirente del bene pignorato) costituisce il leading case in argomento. Ad avviso di Cass. 4612/85, l'acquirente del bene staggito con atto
di vendita relativamente inefficace, cioè inopponibile ex art. 2913 c.c. al creditore procedente e ai creditori intervenuti, è abilitato a partecipa re allo svolgimento di attività processuali esecutive nonché a muovere contestazioni circa la legittimità formale e sostanziale dell'esecuzione, sostituendosi, per effetto della sua iniziativa, all'originario debitore ese cutato nella posizione di soggetto passivo dell'espropriazione. E pertan to egli è facultato a proporre opposizione agli atti esecutivi, opposizio ne all'esecuzione per impignorabilità del bene ex art. 615, 2° comma, c.p.c. nonché, sia pure in via di surrogazione al debitore, opposizione all'esecuzione per inesistenza o sopravvenuta cessazione del diritto di
procedere ad esecuzione forzata. Muovendo da un'interpretazione restrittiva dell'art. 2913 c.c., intesa
quale norma che pone esclusivamente un vincolo di natura processuale, la decisione cerca di contemperare l'esigenza di impedire qualsivoglia pregiudizio ai creditori agenti con la tutela degli interessi del terzo ac
quirente, nei cui confronti ha luogo l'esecuzione, che continua ad avere come oggetto il bene pignorato.
Esclusa l'applicabilità diretta dell'art. Ili c.p.c., la cui struttura pre cettiva («successione nel diritto controverso») postula un processo di
cognizione, devono tuttavia ritenersi operanti anche nel processo esecu tivo i principi che informano la norma stessa: da ciò consegue, per quanto riguarda i poteri processuali esercitabili in pendenza di esecuzio
ne, il loro riconoscimento sia in capo all'avente causa, legittimato pas sivo ordinario, sia in capo al debitore originario, munito di una legitti mazione straordinaria sopravvenuta (perpetuano legitimationis). Solo in tal modo risulta adeguatamente protetto il diritto acquistato dal ter zo il quale, altrimenti, si troverebbe alla mercé del debitore esecutato, in ipotesi di carenza dell'azione esecutiva, di impignorabilità del bene o di nullità degli atti processuali.
Dopo Cass. 4612/85, si segnalano altre pronunce del Supremo colle gio che, peraltro, non pervengono a risultati univoci. Cass. 19 dicembre 1989, n. 5684, Foro it., 1991, I, 242, con annotazioni di Sangiovanni, nell'affermare la legittimazione ad eccepire l'estinzione del processo ese cutivo da parte del debitore esecutato che abbia alienato il bene dopo il pignoramento, dichiara di non voler prendere partito in ordine ai po teri processuali del terzo acquirente; per Cass. 14 gennaio 1993, n. 393 (id., Rep. 1994, voce Esenzione forzata per obbligazioni pecuniarie, nn. 63, 88, e Giur. it., 1994, I, 1, 82, con nota di Chiné, Vendita di immo bile pignorato ed intervento «sostitutivo» dell'acquirente nel processo esecutivo), «l'inefficacia relativa dell'atto di vendita non esclude che il terzo acquirente assume la veste di successore a titolo particolare nel diritto di proprietà sul bene pignorato» e, pertanto, è abilitato ad inter venire nel procedimento ai sensi dell'art. 511 c.p.c. in sostituzione della
Il Foro Italiano — 1997.
Dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva l'op
posizione ex art. 617 c.p.c., non può il giudice dell'opposizio ne rilevare ex officio la nullità (ancorché insanabile) di atti
esecutivi, la cui cognizione è invece riservata al giudice dell'e
secuzione davanti al quale pende il processo viziato. (2) È nullo, limitatamente al bene inesattamente descritto, l'atto
di pignoramento immobiliare quando l'erronea indicazione nel
la nota di trascrizione dei dati di identificazione catastale in
genera una reale, seria ed obiettiva situazione di incertezza
sull'identità di uno degli immobili staggiti. (3)
Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato il 31 mag
gio 1992, il sig, De Luca Augusto, premesso che: 1) con atto
di pignoramento notificato il 14 aprile 1988 e trascritto il suc
cessivo 28 giugno 1988, la Cassa di risparmio di Roma aveva
promosso l'espropriazione immobiliare nei confronti di Zonfril
li Costantino e Mattia Benedetta; 2) la nota di trascrizione ri
portava come pignorati gli immobili siti nel comune di Ponte
corvo censiti alla partita 914, foglio 36, mappale 316, sub 1, sub 4 e sub 3; 3) con atto per rogito notaio D'Errico dell'8
febbraio 1989, trascritto il 15 febbraio 1989, egli aveva acqui stato da Mattia Benedetta, col consenso del marito di lei Zon
frilli Costantino, gli immobili siti nel comune di Pontecorvo
censiti alla partita 914, foglio 36, mappale 316, sub 2, sub 3
parte venditrice. Diversamente, Cass. 14 aprile 1993, n. 4409 (Foro it.,
Rep. 1993, voce Esecuzione forzata in genere, n. 54, e Nuova giur. civ., 1993, I, 1911, con nota di Gili, Sulla legittimazione del terzo ac
quirente del bene pignorato a proporre opposizione agli atti esecutivi) nega al terzo compratore della res pignorata con atto inopponibile la titolarità dello strumento oppositivo di cui all'art. 617 c.p.c.
Il problema è stato oggetto di accurata analisi in dottrina, ove si riscontrano pareri estremamente discordanti.
L'indirizzo esegetico favorevole ad un ampliamento dei poteri pro cessuali del terzo acquirente e ad una sua sostanziale equiparazione al debitore esecutato è variamente giustificato.
Per Luiso, op. loc. cit., prescindendo dall'individuaione della rico struzione teorica più esatta (inefficacia sostanziale o processuale, relati va o assoluta, applicabilità o meno dell'art. Ili c.p.c. al processo ese
cutivo), la partecipazione del terzo acquirente al procedimento discen
de, in via immediata, dalla sua soggezione agli effetti delle misure esecutive. In altri termini, la prevalenza dell'esecuzione sul diritto ac
quistato dal terzo fonda il suo interesse a controllare che il processo si svolga secundum ius, e non contra ius. Pur non sostituendosi nella
posizione di legittimato passivo all'originario debitore, l'acquirente po trà in genere compiere tutti gli atti che spettano all'esecutato (sempre ché non preclusi al momento dell'intervento): potrà chiedere la riduzio ne o la conversione del pignoramento (conf. Cass. 12 luglio 1979, n.
4059, Foro it., 1980, I, 109; contra, Cass. 25 maggio 1971, n. 1525, id., 1972, I, 169), sollevare eccezione di estinzione, chiedere l'attribu zione delle somme residuate dalla distribuzione, nonché proporre oppo sizione all'esecuzione (in proprio o in via surrogatoria), agli atti esecuti vi, o agire ex art. 619 c.p.c. per far valere eventuali invalidità del pi gnoramento.
Donati, op. loc. cit., invece, configurando il pignoramento come vin colo di destinazione sul bene, tale da non impedire un trasferimento efficace nei confronti dei creditori, asserisce che «sono direttamente i
principi generali in tema di diritto di difesa e di legittimazione passiva (operanti sia nel processo di cognizione sia in quello esecutivo) ad im
porre di attribuire al terzo acquirente, ormai titolare del diritto da espro priare, i poteri processuali che spettano al debitore esecutato». La posi zione di terzo acquirente è assimilabile (con conseguente identità di di
sciplina) a quella del terzo proprietario assoggettato all'espropriazione ex art. 602 c.p.c., trattandosi in entrambi i casi di responsabilità senza debito. L'estensione della disciplina non è però totale, atteso che al terzo compratore è preclusa l'esperibilità, anche in via surrogatoria, del
l'opposizione di cui all'art. 615, 1° comma, c.p.c., per inesistenza o
sopravvenuta cessazione del diritto a procedere esecutivamente: l'alie nazione della res pignorata comporta infatti per Donati, «la successione in una responsabilità tutta già predeterminata prima dell'acquisto».
Condividono l'iter argomentativo espresso da Cass. 4612/85, Micco lis, op. loc. cit. (dello stesso a., v. anche Giudizio sull'appartenenza e pignoramento. Contributo allo studio delle vicende della res litigiosa e pignorata, Bari, 1994); Montesano, Garanzie di difesa ed esecuzione ordinaria contro terzi e successori particolari dell'obbligato, in Riv. trim, dir. e proc. civ., 1987, 925; nonché, muovendo dall'esigenza di rendere
possibile la partecipazione al procedimento di formazione del provvedi mento giurisdizionale a tutti coloro che debbono subirne gli effetti so stanziali, Merlin, Principio del contraddittorio e terzo proprietario del bene pignorato in due recenti pronunce, in Giur. it., 1986, IV, 327.
Per l'omogeneità di regolamentazione sic et simpliciter tra terzo ac
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
e sub 4; 4) con ordinanza del 28 ottobre 1991 veniva ordinata
la vendita dei beni immobili già di proprietà dei debitori Zon frilli e Mattia ed anche dell'immobile censito al foglio 36, map
pale 316, sub 2 di sua proprietà, come gli altri, ma che non
risultava pignorato, quantomeno dalla nota di trascrizione del
pignoramento; 5) egli quale nuovo proprietario non aveva mai
avuto notizia degli atti esecutivi successivi al pignoramento; 6) a seguito di asta deserta in data 18 marzo 1992, il nuovo incan
to per gli stessi immobili, compreso quello non pignorato, veni
va fissato per il giorno 17 giugno 1992 e che gli veniva notifica
to avviso di vendita privo di data; 7) nell'ordinanza che fissava
l'incanto del 17 giugno 1992 il riferimento alle modalità ed alle
condizioni di vendita era indeterminato, perché rinviava ad un
provvedimento la cui data non era indicata; 8) dopo l'asta de
serta del 18 marzo 1992 e prima di fissare il nuovo incanto
non erano state convocate le parti per procedere alla loro audi
quirente e terzo proprietario ex art. 602 c.p.c., si schiera invece Di Nanni, Sulla condizione processuale del terzo acquirente dal debitore per titolo
inopponibile al pignoramento, nota a Cass. 18 febbraio 1969, n. 559, in Foro it., 1969, I, 1142; mentre per Romagnoli, Considerazioni sulla successione a titolo particolare ne! processo esecutivo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1961, 333, il quale si riporta all'opinione di Carnacini, Contributo alla teoria del pignoramento. Padova, 1939, 139, compete all'acquirente un controllo sulla regolarità dell'espropriazione. In un ordine non dissimile di idee si muove Verde, Pignoramento in genera le, voce dell' Enciclopedia del diritto, Milano, 1983, XXXIII, 800, cui
adde, Il pignoramento in danno dell'acquirente di cosa pignorata, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1992, 91, a parere del quale l'inefficacia
sostanziale relativa degli atti di disposizione dei beni pignorati «non è incompatibile, ma anzi comporta l'esigenza» che all'acquirente sia attribuito un generico potere di controllo in via giudiziale sull'espro priazione, in ogni caso non maggiore di quello che compete al debitore esecutato.
Nettamente contrario a queste conclusioni si mostra Laserra, L'alie
nazione del bene pignorato e la legittimazione nel processo espropriati vo, in Studi Liebman, Milano, 1979, III, 2219, che, sulla base dell'ope ratività anche nel processo esecutivo del principio della perpetuatio legi timationis, ritiene che nell'espropriazione forzata l'acquirente del bene
staggito non può intervenire, neppure in via adesiva, fiancheggiatrice, di controllo o subordinata che dir si voglia (contra, Tarzia, L'oggetto del processo di espropriazione, Milano, 1961, 461, per il quale l'acqui rente può affiancarsi al debitore esecutato) né può «farvi comunque sentire la sua voce» (conf. Redenti, Diritto processuale civile, Milano, 1957, III, 170). Egli pertanto non potrà rendersi parte istante degli inci
denti, per i quali il codice espressamente riserva la legittimazione al debitore (conversione o riduzione del pignoramento), eccepire fatti estin
tivi, muovere rilievi circa la inesistenza dell'azione esecutiva, né, tam
poco, in quanto terzo, sindacare ai sensi dell'art. 617 c.p.c. gli interna
corporis del processo. Unico limite alla soggezione dell'acquirente del
bene staggito è costituito dal necessario collegamento col vincolo esecu
tivo: l'originaria inesistenza o nullità assoluta da cui il vincolo nasce
potrà formare materia di opposizione ex art. 619 c.p.c. Nella medesima direzione è il pensiero espresso da Costantino, op.
loc. cit.: il compratore dell'immobile pignorato, il cui titolo di acquisto sia inefficace nei confronti del creditore procedente, «non solo non do
vrà, ma neppure potrà essere destinatario di alcun atto del processo esecutivo che, in tal caso, ha come unico soggetto passivo il debitore alienante». Il diritto del terzo si dirige esclusivamente nei confronti del suo dante causa, debitore esecutato, e l'inefficacia del suo titolo di ac
quisto, ai sensi dell'art. 2913 c.c., impedisce di configurare un interesse sostanziale (cioè non di mero fatto) rispetto al processo esecutivo. Il
mezzo di tutela a sua disposizione è dunque l'opposizione di terzo, con
la quale dedurre i vizi del procedimento atti a far prevalere il suo acqui sto sul pignoramento (negli stessi termini, Bonsignori, L'esecuzione for zata, Torino, 1991, 279).
Su posizioni analoghe si colloca Vaccarella, op. loc. cit., cui adde, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, in Giur. sist. dir. proc. civ.
diretta da Proto Pisani, Torino, 1993, 347 ss., che, nel denunciare
la contraddittorietà della motivazione di Cass. 4612/85, evidenzia come
la condizione di terzo proprietario del bene pignorato — situazione le
gittimante all'opposizione ex art. 619 c.p.c. — non possa, se conseguita
dopo il pignoramento, importare l'acquisto della qualità di «parte-soggetto
passivo» dell'espropriazione. Il terzo compratore del bene (non vincola
to a garanzia del credito) non ricopre alcun ruolo all'interno del proces so esecutivo, ma può provocarne la fine, sottraendogli l'oggetto: la sua
posizione di terzo è scolpita dall'atto di pignoramento che (legittima mente o illigittimamente) ha assoggettato il bene all'esecuzione ed egli
può reagire (fondatamente o infondatamente) ex art. 619 c.p.c. contro
tale atto. Negare a questo soggetto la possibilità di introdurre le paren tesi cognitive regolate dagli art. 615 e 617 c.p.c., non vuol dire però
«postulare un diritto del creditore procedente all'illegittimità degli atti
Il Foro Italiano — 1997 — Parte I-58.
zione ai sensi e per gli effetti dell'art. 590 c.p.c.; 9) l'errore
nell'identificazione dei beni pignorati nella nota di trascrizione
inficiava di nullità l'ordinanza di vendita ed ogni atto successi
vo; tanto esposto, proponeva opposizione agli atti esecutivi al
fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza che fissava la ven
dita degli immobili pignorati per il giorno 17 giugno 1992 e
degli atti pregressi inficiati da nullità insanabile.
Con successivo ricorso depositato il 4 luglio 1992, De Luca
Augusto riproponeva gli stessi motivi di opposizione di cui al
precedente ricorso del 30 maggio 1992, aggiungendo che, nono
stante la prima opposizione, i beni pignorati erano stati aggiu dicati provvisoriamente alla Ciet s.r.l. all'asta del 24 giugno 1992.
Fissate le rispettive udienze di comparizione delle parti da
vanti al giudice dell'esecuzione ed eseguite tempestivamente le
notificazioni, si costituivano la Banca di Roma, creditore pro
cedente, la curatela del fallimento della società di fatto Zonfrilli
esecutivi» (così Ltriso, op. cit., 454), ma riservare la legittimazione —
secondo il sistema normativo — soltanto a chi ha un interesse giuridica mente rilevante alla regolarità del processo, e non anche a chi ne ha uno di mero fatto.
Anche per Oriani, L'opposizione agli atti esecutivi, Napoli, 1987, 297 ss., attesa l'irrilevanza processuale del suo acquisto, il terzo com
pratore non ha os ad loquendum nel procedimento, potendo, al più, intervenire ad adiuvandum nei giudizi di opposizione promossi dal de
bitore; tuttavia egli, se ed in quanto creditore del debitore, potrà esperi re in via surrogatoria i rimedi che competono all'originario esecutato, e tra questi sicuramente l'opposizione agli atti. Rimane ovviamente fer ma la promuovibilità del giudizio di cui all'art. 619 c.p.c., in cui il terzo potrà tuttavia dedurre solo vizi rilevabili d'ufficio dal giudice del l'esecuzione e non sanabili con la mancata proposizione dell'opposizio ne agli atti entro i cinque giorni dall'effettuazione del pignoramento.
In questo panorama, decisamente complesso, si inserisce la presente sentenza che tenta una rimeditazione ab imis del problema.
Posto di fronte ad una pluralità di ricorsi variamente articolati, Trib.
Cassino, previa un'opera di qualificazione delle azioni esercitate, ritiene il terzo proprietario del bene pignorato — sia il suo diritto anteriore al pignoramento e perciò opponibile, ovvero posteriore e perciò inop ponibile — carente di legittimazione a proporre i giudizi di cognizione regolati dagli art. 615 e 617 c.p.c. Il procedimento di esecuzione forzata è concepito come un sistema informato ad una rigida tipizzazione degli interessi ed ad una rigorosa corrispondenza degli strumenti posti a dife sa degli stessi. L'avente causa a titolo particolare della res pignorata è, rispetto al processo esecutivo, un terzo al quale l'ordinamento rico nosce il legittimo interesse a sottrarre all'esecuzione il bene di sua pro prietà ingiustamente coinvolto, sia nel caso in cui tale sottrazione derivi da un'opponibilità ab origine del titolo ai creditori, che nell'ipotesi di
opponibilità sopravvenuta per effetto della invalidità del pignoramento. Lo strumento di tutela all'uopo accordato è esclusivamente l'opposizio ne di terzo, precipuamente finalizzata ad una pronuncia che, dichiarata la nullità del pignoramento (e degli atti successivi sui quali il vizio si è riverberato), determini la prevalenza dell'atto di acquisto nei confron ti dei partecipanti all'esecuzione. Alla cognizione del giudice in sede di opposizione ex art. 619 c.p.c. sono in ogni caso sottratti i rilievi in ordine alla validità del titolo esecutivo, alla pignorabilità dei beni, all'esistenza di legittimità processuale (conf. Cass. 21 agosto 1992, n.
9740, Foro it., 1993, I, 1937): il terzo avente causa è infatti portatore di un interesse di mero fatto, non giuridicamente vincolante, alla rego larità della procedura.
Con manifesto intento di chiarificazione sistematica, la decisione in
epigrafe contesta radicalmente, ritenendola frutto di un equivoco, la
distinzione, operata in ragione di un criterio temporale (anteriorità o
posteriorità della trascrizione dell'acquisto rispetto alla trascrizione del
pignoramento) tra terzo con titolo opponibile ai creditori partecipanti all'esecuzione e terzo acquirente con titolo inopponibile al pignoramento.
La posteriorità dell'acquisto rispetto al pignoramento non è, come aveva asserito Cass. 4612/85, cit., situazione costitutiva della legittima zione a proporre opposizione all'esecuzione o agli atti, ma rileva sotto il profilo del merito: l'opposizione di terzo proposta dall'avente causa
successivo non sarà dichiarata inammissibile, ma — ove non venga ri
mosso il pignoramento invalido — sarà rigettata nel merito, prevalente essendo il diritto del creditore.
(2) La sentenza precisa che il rilievo ex officio delle nullità (assolute)
processuali compete, in ogni stato del procedimento espropriativo, al
giudice dell'esecuzione, e non già al giudice dell'opposizione il quale
«pronunciando una sentenza di rito pone fine alla causa di opposizione e non può valutare il merito della stessa».
Conforme, in motivazione, Cass. 28 marzo 1970, n. 877, Foro it.,
1970, I, 1931: l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi per la sua tardività preclude al giudice dell'opposizione l'esame di ogni que stione di merito, anche rilevabile di ufficio; nello stesso senso, sia pure
implicitamente, Cass. 11 gennaio 1974, n. 99, id., Rep. 1974, voce Ese
cuzione forzata in genere, n. 141.
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3043 PARTE PRIMA 3044
Costantino e Mattia Benedetta nonché degli stessi soci personal mente e la Ciet s.r.l. aggiudicataria provvisoria, le quali resiste
vano all'opposizione e ne chiedevano la declaratoria d'inam
missibilità ovvero il rigetto. Le cause venivano riunite ed il pro cesso esecutivo veniva sospeso, limitatamente all'immobile censito
al foglio 36, mappale 316, sub 2, sito nel comune di Pontecor
vo, un prima volta in data 28 ottobre 1992, con ordinanza non
comunicata ed una seconda volta con ordinanza pronunciata all'udienza del 27 novembre 1992.
Avverso tale provvedimento il sig. De Luca Augusto propo neva nuova opposizione agli atti esecutivi con ricorso deposita to in data 1° dicembre 1992, denunciando i vizi logici e giuridici insiti nell'ordinanza di sospensione parziale dell'esecuzione, la
quale aveva considerato l'esecuzione come un'entità giuridica frazionabile senza tenere conto della probabile fondatezza dei
motivi di opposizione esposti nei due precedenti ricorsi, che am
piamente richiamava e tornava ad illustrare ed ai quali altri ne
aggiungeva; denunciava, infatti, la nullità e/o l'inefficacia della
Sull'ambito di estensione delle facoltà officiose dell'organo giudican te in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c., vedasi, di recente, Cass. 18 marzo 1994, n. 2588 (id., Rep. 1994, voce cit., n. 65), secondo cui, poiché il giudizio di opposizione agli atti non costituisce una fase del
processo esecutivo, al giudice della cognizione non spetta il potere di accertare ex officio l'esistenza di vizi dell'atto, ma solo quello di cono scere dei vizi dedotti dalle parti con l'opposizione.
Sul punto, in dottrina, Oriani, L'opposizione agli atti esecutivi, cit., 435 ss. (cui si rinvia per gli altri precedenti giurisprudenziali) per il qua le, attesa l'autonomia della parentesi cognitiva ex art. 617 c.p.c. rispet to al processo esecutivo, il giudice dell'opposizione agli atti, in attua zione del generale principio della corrispondenza tra chiesto e pronun ciato, dovrà limitarsi a verificare la fondatezza dei motivi dedotti dalle
parti, non potendo dichiarare d'ufficio l'esistenza di nullità insanabili o l'inesistenza del titolo esecutivo. Nello stesso senso, anche Satta, Commentario del codice di procedura civile, Milano, 1965, III, 482, e Garbagnati, Opposizione all'esecuzione, voce del Novissimo digesto 1965, XI, 1074.
La decisione qui riportata aderisce, inoltre, con un significativo obi
ter, al cospicuo filone giurisprudenziale ad avviso del quale la nullità assoluta ovvero l'inesistenza dell'atto esecutivo, in quanto insuscettibile di sanatoria, si propaga, ancorché non tempestivamente rilevata, agli atti successivi direttamente o necessariamente collegati (sul punto, si veda la innovativa sentenza delle sezioni unite 27 ottobre 1995, n. 11178, Foro it., 1996, I, 3468, con esaustiva nota redazionale di Scaia, cui si rinvia per i precedenti dottrinali e giurisprudenziali).
(3) Premessa la qualificazione del pignoramento immobiliare come atto complesso a formazione progressiva in cui la trascrizione nei pub blici registri ha un effetto non meramente dichiarativo bensì costitutivo di un vincolo su determinati beni a garanzia di un credito, Trib. Cassi no ritiene applicabile in via analogica la disciplina dettata dagli art. 2839 e 2841 c.c., in materia di iscrizione ipotecaria, considerate le affi nità sostanziali esistenti tra le due ipotesi. La trascrizione sarà pertanto invalida (comportando altresì la nullità — eventualmente parziale —
del pignoramento e degli atti esecutivi successivi) ogniqualvolta il titolo o la nota presentino omissioni o inesattezze vertenti su elementi essen ziali e tali da determinare, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, una situazione di incertezza in ordine ai beni vincolati (conf. Cass. 15 otto bre 1977, n. 4421, Foro it., Rep. 1978, voce Ipoteca, nn. 1, 2, e Giust.
civ., 1978, I, 272). La nullità del pignoramento è, nei confronti del terzo compratore della res inesattamente individuata, una nullità asso luta di tipo sostanziale che rende il suo acquisto opponibile ai parteci panti all'espropriazione e lo abilita a promuovere, fino alla conclusione del procedimento esecutivo, opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c.
Inconferente è quindi, per la sentenza in epigrafe, il discrimen opera to ai fini dell'impugnazione da Cass. 4612/85, cit., tra: a) mancata o assolutamente incerta individuazione, nell'atto di pignoramento indi
viduale, del bene gravato, rilevabile di ufficio e opponibile dall'assog-. gettato all'esecuzione in qualsiasi momento, senza vincolo di termine
perentorio e b) incompletezza, nell'atto, degli estremi richiesti dal 1° comma dell'art. 555 c.p.c., la quale provoca una nullità non assoluta, ma sanabile, ove non dedotta con l'opposizione agli atti nel termine
perentorio di cinque giorni dalla data di effettuazione del pignoramento stesso.
In argomento, la dottrina (Andrioli, Commento al codice di proce dura civile, Napoli, 1957, III, 218, e Satta, Commentario, cit., Ili, 347) osserva come, mancando nell'art. 555 c.p.c. un'espressa sanzione di nullità per carenza di requisiti formali dell'atto, occorre far riferi mento alla previsione generale dell'art. 156, 2° comma, c.p.c.; in parti colare, per quanto attiene l'incertezza oggettiva o soggettiva della costi tuzione del vincolo, riesce analogicamente applicabile l'art. 2841 c.c.
[R. Rossi]
Il Foro Italiano — 1997.
prestazione della cauzione (impropriamente definita offerta), in
quanto non eseguita nelle forme di legge. Il giudice dell'esecuzione fissava nuovamente l'udienza di com
parizione delle parti davanti a sé e, eseguita tempestivamente la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, si costitui
vano la Banca di Roma, la curatela del fallimento della società
di fatto Zonfrilli Costantino e Mattia Benedetta, nonché degli stessi soci personalmente e la Ciet s.r.l. che ancora una volta
resistevano all'opposizione e ne chiedevano il rigetto. Nelle note autorizzate del 20 febbrio 1993, l'opponente ecce
piva altri vizi, qualificabili, sempre a suo giudizio, come nullità
insanabili, rilevabili d'ufficio e non soggetti, quindi, al termine
di decadenza di cinque giorni per l'opposizione, previsto dal
l'art. 617 c.p.c. Nulla sarebbe la prestazione della cauzione pre sentata in cancelleria da persona diversa da colui che l'aveva
sottoscritta e non munita da procura speciale; nulla la parteci
pazione all'incanto del procuratore speciale munito di procura successiva al deposito della domanda di partecipazione all'asta.
Con ordinanza in data 1° giugno 1993, il giudice dell'esecu
zione sospendeva integralmente la procedura esecutiva n. 70/88.
Successivamente, anche questa causa di opposizione veniva riu
nita alle due precedenti. Prodotta la documentazione e disposta la consulenza tecnica
d'ufficio per individuare le variazioni catastali degli immobili
staggiti prima e dopo il pignoramento, la causa, sulle conclusio
ni trascritte in epigrafe, veniva assegnata a sentenza all'udienza
di discussione del 19 gennaio 1996.
Motivi della decisione. — Prima di esaminare il merito delle
opposizioni proposte dal sig. De Luca Augusto, è necessario
qualificare le azioni esercitate dallo stesso con i tre ricorsi riuni
ti. Ciò risulta tanto più indispensabile in quanto bisognerà poi affrontare la spinosa questione preliminare riguardante la legit timazione attiva del ricorrente, nella sua qualità di terzo acqui rente dell'immobile pignorato.
Dalla lettura dei motivi di opposizione contenuti nei tre ricor
si introduttivi e dalle argomentazioni difensive svolte negli atti
difensivi di parte opponente, emerge una netta distinzione tra
le denunce dei presunti vizi di nullità di cui sarebbero affetti
alcuni atti della procedura espropriativa (promossa inizialmente
dalla Cassa di risparmio di Roma in danno dei debitori Zonfril
li Costantino e Mattia Benedetta e sostituita, nel corso del pro
cedimento, dalla curatela fallimentare) e la denunziata nullità
dell'ordinanza di vendita e degli atti pregressi e successivi, per essere stata posta in vendita, tra le altre, anche l'unità immobi
liare censita al foglio 36, mappale 316, sub 2, sebbene la stessa
non fosse stata inserita nella nota di trascrizione del pignora mento del 28 giugno 1988.
L'azione relativa alla prima serie di motivi di opposizione è chiaramente qualificabile come opposizione agli atti esecutivi.
Con la stessa, infatti, non si contesta il diritto del creditore
procedente di agire in via esecutiva, bensì il modo in cui questo diritto si è esplicato nei vari atti del processo esecutivo. Atti
esecutivi in contrasto, a parere di parte opponente, con le nor
me di legge disciplinanti il processo di espropriazione forzata
e, di conseguenza, viziati da nullità insanabili e rilevabili d'ufficio.
Quanto alla seconda doglianza mossa da parte opponente, a parere del collegio, la giusta qualificazione della relativa azio ne è quella di opposizione di terzo all'esecuzione.
Difatti, sebbene da parte opponente venga impropriamente denunciato un vizio dell'ordinanza di vendita che ha fissato l'ul
timo incanto (probabilmente per timore di incorrere in possibili
decadenze), il vero diritto che implicitamente l'opponente fa va
lere e che, qualora venisse riconosciuto, sarebbe effettivamente in grado di travolgere sia l'ordinanza di vendita che gli atti suc
cessivi, è quello di sottrarre al processo esecutivo, in seguito al venir meno dell'atto di pignoramento viziato, un bene acqui stato dopo la trascrizione del pignoramento.
Non può revovarsi in dubbio, allora, che il risultato a cui
tende parte opponente con il denunciato vizio dell'ordinanza di vendita (o, meglio, dell'atto di pignoramento) è quello di
ottenere una pronuncia che, dichiarata la nullità del pignora mento e di tutti gli atti esecutivi sui quali il vizio si è riflesso, detemini l'opponibilità del successivo atto di acquisto nei con
fronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell'ese cuzione.
Proprio questa è la funzione dell'opposizione di terzo all'ese cuzione: quella di eliminare o ridurre il pregiudizio che deriva
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
al terzo dall'illegittimità del pignoramento caduto sopra i beni
sui quali egli vanta il diritto di proprietà od un altro diritto
reale minore, nell'ambito di un processo esecutivo che si svolge nei confronti del reale debitore. L'interesse tutelato del terzo
e fatto valere con tale opposizione è quindi quello di sottrarre
al processo esecutivo, promosso in danno del creditore, il bene
di sua proprietà illegittimamente coinvolto. È indifferente, a ta
le scopo, che la sottrazione derivi da una opponibilità ab origi ne del diritto del terzo al creditore procedente, ovvero da un'op
ponibilità «sopravvenuta» grazie alla nullità del pignoramento. Sulla stessa linea interpretativa si muove quella giurispruden
za di legittimità secondo la quale «il terzo che, in pendenza dell'esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento, abbia acquistato a titolo particolare l'immobile pignorato, fa
valere l'invalidità del pignoramento, come atto iniziale e fonda
mentale del processo esecutivo, al fine dell'accertamento che
il suo acquisto, benché trascritto dopo la trascrizione del pigno ramento immobiliare, è efficace ed opponibile nei confronti del
creditore pignorante e dei creditori intervenuti e vale quindi a
sottrarre all'esecuzione il bene pignorato, non propone un'op
posizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 617 c.p.c. bensì
un'azione inquadrabile nello schema dell'opposizione di terzo
ex art. 619 dello stesso codice di rito» (Cass. 8 maggio 1981, n. 3026, Foro it., Rep. 1981, voce Esecuzione forzata in genere, n. 79; 24 ottobre 1975, n. 3532, id., Rep. 1975, voce cit., n. 81).
Ciò posto, al terzo titolare di un diritto opponibile (ab initio
o per motivi sopravvenuti) al processo esecutivo, deve ricono
scersi la legittimazione e l'interesse a dedurre, con l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., quei vizi del pignoramento che, de
terminandone la nullità, rendono prevalente il suo diritto rispet to a quello del creditore procedente, trattandosi di una dichia
razione di nullità, strumentale alla tutela del proprio interesse
che è appunto quello di rendere opponibile il suo diritto ai par
tecipanti all'esecuzione viziata (v. oltre le sentenze già citate,
Cass., 27 agosto 1984, n. 4703, id., Rep. 1984, voce cit., n.
58; 23 marzo 1978, n. 1408, id., 1979, I, 1855; 18 febbraio
1969, n. 559, id., 1969, I, 1143; contra, Cass. 4 settembre 1985,
n. 4612, id., 1986, I, 494). Il percorso interpretativo appena esposto serve, altresì, ad in
trodurre le argomentazioni sulla base delle quali, al contrario
di quanto accade nel caso testé esaminato, va invece negata, al terzo titolare di un diritto (inizialmente) inipponibile, la legit timazione a far valere, con l'opposizione all'esecuzione ex art.
615 c.p.c., l'inesistenza del diritto del creditore pignorante di
procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore, op
pure a far valere, con l'opposizione agli atti esecutivi ex art.
617 c.p.c., i vizi dello stesso processo esecutivo.
A sostegno delle proprie deduzioni, favorevoli alla legittima zione del terzo titolare di un diritto inopponibile in tali tipi di
opposizioni, parte ricorrente richiama la sentenza della Corte
di cassazione n. 4612 del 4 settembre 1985 che, in contrasto
con la giurisprudenza sino ad allora assolutamente prevalente
(v., per tutte, Cass. 8 maggio 1981, n. 3026, id., Rep. 1981,
voce cit., n. 79; 23 marzo 1978, n. 1408, id., 1979, I, 1855;
24 ottobre 1975, n. 3532, id., Rep. 1975, voce cit., n. 80) abilita
il terzo acquirente del bene pignorato a partecipare al processo
esecutivo ed a proporre opposizione sia all'esecuzione che agli atti esecutivi, sostituendosi, in tal modo, al debitore nella posi zione di legittimato passivo all'esercizio dell'azione esecutiva.
Sebbene si tratti di un precedente importante ed anche sugge stivo per la coerenza delle argomentazioni con cui è stata resa
la motivazione, va subito detto che, sulle conclusioni a cui è
pervenuta la corte, la dottrina si è ampiamente divisa e non
sono mancate successive pronunce che hanno ribadito il contra
rio indirizzo giurisprudenziale su tale questione (v. Cass. 14 aprile
1993, n. 4409, id., Rep. 1993, voce cit., n. 54; anche, Cass.
21 agosto 1992, n. 9740, id., 1993, I, 1937, che nega al terzo
opponente, non rivestendo egli la qualità di parte, il diritto di
far valere i vizi del procedimento esecutivo e lo legittima soltan
to a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'ese
cuzione forzata, ma che afferma, richiamando una costante giu
risprudenza (Cass. 24 marzo 1980, n. 1961, id., Rep. 1980, voce
cit., n. 76; 25 maggio 1978, n. 2639, id., Rep. 1978, voce cit., n. 73; 28 ottobre 1974, n. 3231, id., Rep. 1974, voce cit., n.
166; 21 giugno 1974, n. 1861, id., 1974, I, 2294; 14 febbraio 1967, n. 373, id., Rep. 1967, voce cit., n. 89), di non porsi in contrasto con Cass. 4 settembre 1985, n. 4612, per il solo
Il Foro Italiano — 1997.
motivo, che più innanzi si dimostrerà infondato, che, nel caso
sottoposto al suo esame, il diritto del terzo era opponibile all'e
secuzione, siccome acquistato e trascritto prima della trascrizio
ne del pignoramento, mentre, nel caso vagliato dalla sentenza
n. 46 settembre 1985, si trattava di acquisto inopponibile per ché successivo alla trascrizione dell'atto di pignoramento.
Senza soffermarsi su vari passaggi di questa pronuncia, basa
ta prevalentemente sull'interpretazione degli art. 2913 c.c. e 111
c.p.c., è comunque opportuno rimarcare come la migliore dot
trina abbia rinvenuto, nelle conclusioni giuridiche a cui essa è
pervenuta, diverse ed insanabili anomalie con il sitema dei ri
medi previsti dalla legge per reagire all'espropriazione e degli interessi tutelati con quei rimedi.
Difatti, all'argomento più suggestivo della sentenza in esame — quello in base al quale, per giustificare la sostituzione del
terzo all'originario debitore esecutato nel processo esecutivo, con
tutti i poteri propri di quest'ultimo, compresi quelli di proporre
opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, afferma che «ove
si negasse tale legittimazione al terzo acquirente, questi non avreb
be modo di tutelare il suo diritto sul bene pignorato, in ipotesi di carenza di azione esecutiva o di impignorabilità del bene o
di nullità di atti del processo esecutivo, trovandosi, al riguardo, alla mercé del debitore esecutato, il quale, alienato il bene pi
gnorato, ovviamente si disinteresserebbe dell'esecuzione; il che
non può ritenersi consentito» — può ben replicarsi che al terzo
deve riconoscersi il potere di reagire al pregiudizio che egli po trebbe risentire dal processo esecutivo soltanto nel caso in cui
si tratti di un pregiudizio illegittimo, ma non anche quando co
stituisca un legittimo effetto della sua condizione di avente causa.
Come si è in parte già visto, l'acquirente del bene pignorato
è, rispetto al processo esecutivo, un terzo al quale la legge rico
nosce il legittimo interesse a sottrarre il bene all'espropriazione e tutela tale interesse accordandogli lo strumento dell'art. 619
c.p.c. Al contrario, la legittimità della procedura esecutiva è
assicurata dal sistema attraverso il potere di reagire alle irrego
larità, attribuito ai soggetti lesi nel loro tipico interesse.
In sintesi, quindi, l'ordinamento concepisce il seguente siste
ma di rimedi e di interessi tutelati attraverso i primi. Al debito
re esecutato è riconosciuto sia l'interesse a sottrarre l'intero suo
patrimonio od il suo singolo bene all'espropriazione che l'inte
resse alla regolarità degli atti dai quali dipende la fruttuosità
della procedura e la soddisfazione dei veri crediti esistenti nei
suoi confronti. Al creditore è riconosciuto l'interesse ad ottene
re la più ampia soddisfazione possibile del suo credito. Ai terzi
proprietari di beni vincolati a garanzia del credito è riconosciu
to lo stesso interesse del debitore e quello di denunciare l'invali
dità della procedura che li pretermetta. Infine, ai terzi proprie tari dei beni non vincolati a garanzia del credito, è riconosciuto
l'interesse a sottrarre il bene all'espropriazione, sia nel caso in
cui tale sottrazione derivi da un'opponibilità ab origine del di
ritto del terzo al creditore procedente, che nell'ipotesi di oppo nibilità sopravvenuta grazie alla nullità del pignoramento.
Dalla confusione venutasi a creare su quest'ultimo concetto,
sorge l'equivoco di elevare il momento dell'acquisto del diritto
a discrimine tra il vero terzo (con titolo opponibile al creditore
pignorante) e terzo soggetto passivo dell'espropriazione (acqui rente con titolo inopponibile al pignoramento).
A causa di tale equivoco, una questione prettamente di meri
to, attinente alla fondatezza o meno dell'opposizione ex art.
619 c.p.c., viene scambiata con un problema che è certamente
di rito, diventando, così, situazione costitutiva della legittima zione del terzo a proporre opposizione all'esecuzione ex art.
615 c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Si comprende, allora, la ragione per la quale la giurispruden
za, nei casi in cui il terzo sia titolare di un diritto opponibile, afferma costantemente che lo stesso non è legittimato ad agire
ex art. 615 e 617 c.p.c., ma soltanto nell'ambito esclusivo della
sua legittimazione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. e perché, nei casi
d'inopponibilità del diritto del terzo all'esecuzione, le pronunce
successive a Cass. 4612/85, pur ribadendo il principio della ca
renza di legittimazione del terzo titolare di un diritto opponibi le, operano proprio questa distinzione per negare il contrasto
con tale precedente (Cass. 21 agosto 1992, n. 9740, cit.).
Appare però chiaro che, ragionando in questo modo, lo stes
so soggetto fondandosi sulla medesima qualità di terzo proprie
tario del bene pignorato (non responsabile, né per debito pro
prio, né per debito altrui), ora è trattato da terzo, ora da sog
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3047 PARTE PRIMA 3048
getto passivo dell'espropriazione, e che è terzo o soggetto passi vo secondo che il suo diritto sia dichiarato prevalente oppure no su quello del creditore.
La legge, invece, considera l'acquirente del bene pignorato
sempre terzo rispetto al processo esecutivo (indipendentemente dal fatto che il suo acquisto sia stato anteriore o successivo
al pignoramento) e gli riconosce l'interesse a sottrarre il bene
all'espropriazione, accordandogli a tal fine come strumento di
tutela l'opposizione ex art. 619 c.p.c.
L'acquirente del bene pignorato, per il solo fatto che si affer
ma terzo proprietario del bene, è legittimato all'opposizione di
terzo all'esecuzione, e l'inopponibilità del suo acquisto — in
quanto successivo al pignoramento — determina soltanto l'in
fondatezza (di norma) della sua opposizione. Se la qualità di terzo proprietario è la situazione legittimante
l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., non può quella stessa
qualità, per il solo fatto di essere stata acquistata dopo il pigno
ramento, essere anche la situazione che legittima il terzo acqui rente ad acquistare la qualità di «parte-soggetto passivo» dell'e
spropriazione. Ragionando diversamente, il terzo proprietario destinato a proporre un'opposizione di terzo infondata nel me
rito a causa dell'inopponibilità del suo diritto, potrebbe comun
que acquistare la qualità di soggetto passivo dell'esecuzione, ed
esercitare tutti i poteri che la legge riserva al debitore esecutato.
L'origine dell'equivoco, allora, sta nel non considerare che
quando comunemente si dice che il terzo titolare di un diritto
inopponibile non può opporsi ex art. 619 c.p.c., non vuol certo
dirsi che egli non è legittimato all'opposizione e che questa, se proposta, debba essere dichiarata inammissibile, ma soltanto
che quell'opposizione — ove non sarà rimosso il pignoramento invalido — sarà rigettata nel merito perché proposta a tutela
di un diritto rispetto al quale è prevalente quello del creditore.
Va condivisa, allora, quella giurisprudenza (sopra citata) se
condo la quale rientra nella sua sfera di legittimazione e va qua lificata come opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c.,
l'impugnazione da parte del terzo dei vizi del pignoramento, trattandosi dell'atto che, una volta venuto meno, rende nuova
mente opponibile nei confronti del creditore procedente il suc
cessivo acquisto del terzo.
Significa, difatti, riconoscere che è terzo, e come tale è tratta
to, anche quando vuol far valere un vizio della procedura, sol
tanto chi ha una fondata opposizione da proporre, a tutela del
lo specifico interesse a sottrarre il bene all'espropriazione, rico
nosciutogli dall'ordinamento. Pertanto, non agirebbe a tutela
del proprio legittimo interesse quel terzo che intendesse far va
lere la nullità di un atto diverso dal pignoramento, trattandosi
di un vizio dell'esecuzione deducibile soltanto dal soggetto pas sivo dell'espropriazione attraverso l'opposizione agli atti esecu
tivi ex art. 617 c.p.c.
L'equivoco che sta alla base dell 'iter logico-giuridico seguito da Cass. 4612/85 conduce, pertanto, ad una soluzione del pro blema non condivisibile e, al tempo stesso, contraddittoria. In
nanzitutto, finisce col creare una differenziazione anche all'in
terno della figura del terzo acquirente successivamente al pigno ramento. Difatti, mentre al terzo acquirente del bene pignorato che si dichiari titolare di un diritto inopponibile all'esecuzione, dovrebbe riconoscersi la qualità di «parte» nel processo esecuti vo subentrante al debitore esecutato con tutti i suoi poteri, com
preso quello di far valere i vizi del procedimento, trattamento ben diverso dovrebbe subire quel terzo che (come accade anche nel caso di specie), pur avendo acquistato dopo il pignoramen to, ciò nonostante si affermi titolare di un diritto opponibile
rispetto al creditore procedente ab origine ovvero in seguito alla nullità del pignoramento. A costui non dovrebbe essere comun
que riconosciuta la qualità di «parte» del processo esecutivo
e, quindi, dovrebbe essere considerato legittimato ad agire solo
per far valere il suo diritto di proprietà sui beni pignorati ex art. 619 c.p.c. Oltre a questo problema, se ne aggiungono altri nel caso in cui il bene pignorato venga alienato a più soggetti durante l'esecuzione: tutti gli acquirenti potrebbero prendere parte al processo esecutivo, assumendo la qualità di soggetti passivi.
Nell'ipotesi di costituzione successiva al pignoramento di un di
ritto reale limitato, la qualità di soggetto passivo dovrebbe spet tare anche a questo avente causa. Inoltre, nel caso di bene ipo tecato, mentre la costituzione sullo stesso di un diritto reale limitato prima del pignoramento avrebbe comportato l'applica zione dell'art. 2812 c.c. ed il trattamento da creditore, non è
Il Foro Italiano — 1997.
chiaro quale trattamento (quello da creditore postergato o da
soggetto passivo) spetterebbe al terzo acquirente di un diritto
reale limitato (usufrutto, uso e abitazione) dopo il pignoramen to immobiliare.
Questa serie di problemi sorge proprio in conseguenza del
riconoscimento della qualità (sia pure eventuale) di soggetto pas sivo al terzo acquirente del bene pignorato all'interno del pro cesso esecutivo promosso in danno del debitore.
Dire che l'acquisto successivo al pignoramento comporta, ai
sensi dell'art. 2913 c.c., soltanto la prevalenza, nel conflitto ve
nutosi a determinare tra due diritti incompatibili, di quello del
creditore procedente ad ottenere la soddisfazione del proprio credito attraverso l'espropriazione del bene pignorato rispetto a quello acquistato dal terzo, è indubbiamente riduttivo, in quan
to, proprio da quella norma, si rileva che l'acquisto successivo
non legittima l'assunzione di alcun ruolo all'interno del proces so esecutivo, nemmeno a seguito di un'autonoma iniziativa del
terzo. Se, come afferma la sentenza citata, l'art. 2913 c.c. rap
presentasse soltanto un'ipotesi specifica del principio generale sancito dall'art. 2644 c.c., allora dovrebbe anche riconoscersi
la sua inutilità, potendo, la stessa fattispecie, essere ugualmente
regolata secondo il principio generale già espresso nell'ordi
namento.
Deve concludersi, allora, che nel processo esecutivo non può essere inserito, in qualità di parte, un terzo qualificato da un
atto che la legge considera irrilevante per il processo stesso e
nel quale ciascun soggetto, attraverso la tipizzazione degli inte
ressi, assume un ruolo definito.
Negare al terzo proprietario del bene pignorato la legittima zione a far valere la nullità degli atti o dell'intero processo ese
cutivo non significa affermare l'esistenza di un diritto del credi
tore procedente alla illegittimità degli atti esecutivi, ma vuol
dire riservare la legittimazione, secondo il sistema disciplinato dalla legge, soltanto a chi ha un interesse giuridicamente rile
vante alla regolarità del processo, e non anche a chi ha un inte
resse di mero fatto, tanto da essere avvantaggiato dalla nullità
del procedimento e pregiudicato dalla sua legittimità. In conclu
sione, pertanto, le opposizioni agli atti esecutivi proposte dal
terzo opponente vanno dichiarate inammissibili.
Stabilito che il De Luca, nella sua qualità di terzo acquirente
post pignoramento dei beni oggetto del processo esecutivo, non
è legittimato a far valere le dedotte nullità degli atti dell'espro
priazione forzata, occorre precisare che l'inammissibilità delle
proposte opposizioni agli atti esecutivi impedisce al giudice del
l'opposizione di esaminare quei vizi dedotti come nullità insa
nabili, rilevabili anche d'ufficio. Essi, a prescindere dai vizi dell'ordinanza di vendita che ver
ranno esaminati appresso come opposizione di terzo all'esecu
zione, riguarderebbero: 1) la mancata comunicazione degli av
visi successivi al pignoramento al nuovo proprietario degli im
mobili staggiti; 2) lo svolgimento dell'incanto in una data diversa
da quella fissata nell'ordinanza di vendita e senza il rinnovo
degli adempimenti pubblicitari disposti con la stessa ordinanza;
3) l'indeterminatezza, nell'ordinanza che aveva fissato l'incanto
del 17 giugno 1992, del riferimento alle modalità ed alle condi zioni di vendita, poiché rinviava ad un provvedimento la cui
data non era indicata; 4) la mancata convocazione ed audizione delle parti, a seguito dell'asta deserta del 18 marzo 1992, prima della fissazione del nuovo incanto, ai sensi e per gli effetti del
l'art. 590 c.p.c.; 5) la prestazione ed il deposito della cauzione, nonché la partecipazione all'incanto del procuratore speciale;
6) la sospensione parziale dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624
c.p.c. Sebbene l'art. 617 c.p.c. parli di regolarità formale degli atti del processo esecutivo, non tutte le imperfezioni possono essere considerate come vizio dell'atto, ma soltanto quelle de
viazioni dallo schema normativo dell'atto che la legge colpisce espressamente di nullità o che incidono sulla sua idoneità al
raggiungimento dello scopo, tant'è che i vizi degli atti esecutivi, ove non espressamente previsti (l'unico caso è quello dell'art. 480 c.p.c.) devono essere individuati applicando in via analogi ca le norme con cui si disciplina la nullità degli atti processuali (art. 156 ss. c.p.c.) e, in particolare, quella contenuta nel 2° comma dell'art. 156 c.p.c.
In ogni caso, gli atti ed i provvedimenti del processo esecuti
vo, siano essi nulli o semplicemente irregolari, sono immediata mente e direttamente impugnabili, con la conseguenza che —
in armonia col principio della conversione dei motivi di nullità
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
in motivi d'impugnazione — le eventuali nullità non possono essere fatte valere se non nei termini e con i mezzi specifici
d'impugnazione previsti, decorsi inutilmente i quali, le nullità
si sanano e non si riflettono sugli atti successivi. A tale rappor to tra vizio ed opposizione dovrebbero sottrarsi soltanto le ipo tesi di nullità assoluta ovvero d'inesistenza dell'atto esecutivo.
In tali casi il vizio è insuscettibile di sanatoria e la nullità, seb
bene non rilevata tempestivamente, si riflette sugli atti successi
vi direttamente e necessariamente collegati ai primi, cosicché
l'esecutato può proporre utile opposizione, per far valere l'in
validità riflessa sugli atti successivi, nei cinque giorni successivi
a quello in cui l'ultimo è stato compiuto (Cass. 4 dicembre 1980,
n. 6331, id., Rep. 1980, voce cit., n. 58; 16 dicembre 1968, n. 4002, id., Rep. 1969, voce cit., n. 97; 6 agosto 1964, n. 2253,
id., Rep. 1964, voce cit., n. 96). Si ritiene altresì ammissibile che ciascuna parte interessata possa
in ogni momento, fino alla conclusione del processo esecutivo,
far valere il vizio insanabile dell'atto, non solo attraverso l'op
posizione ad un atto successivo dipendente, ma anche attraver
so un'istanza sollecitatoria, ex art. 486 c.p.c., dei poteri del
giudice dell'esecuzione.
Poteri che, essendo esercitabili anche d'ufficio, non presup
pongono necessariamente una preventiva istanza o sollecitazio
ne proveniente dalla parte interessata, perché il giudice dell'ese
cuzione possa dichiarare la nullità assoluta dell'atto e, qualora
ciò sia possibile, la rinnovazione di quegli atti sui quali la nulli
tà si riflette.
Ma ciò che preme chiarire è che, una volta negata in questa
sede l'ammissibilità delle opposizioni con le quali i vizi degli atti esecutivi si sono fatti valere, poiché le dedotte nullità ri
guardano atti del processo esecutivo, l'unico giudice legittimato a rilevarle d'ufficio sarebbe non quello dell'opposizione all'ese
cuzione (il quale, pronunciando una sentenza di rito pone fine
alla causa di opposizione e non può più valutare il merito della
stessa), bensì il giudice dell'esecuzione davanti al quale si svolge il processo esecutivo che si reputa viziato, il quale provvederà
con autonoma ordinanza soggetta ad opposizione agli atti ese
cutivi. Difatti, la nullità assoluta può essere pronunciata d'uffi
cio, senza possibilità di sanatoria fino alla conclusione del giu
dizio, ma soltanto dal giudice davanti al quale pende la causa
o si svolge l'esecuzione, altrimenti occorre proporre autonoma
impugnazione della sentenza o, come in questo caso, opposizio
ne agli atti esecutivi da parte di colui che ne è legittimato. L'insanabilità della nullità assoluta afferente agli atti del pro
cesso esecutivo porta la giurisprudenza da ultimo menzionata
ad affermare soltanto che l'opposizione può essere proposta (sem
pre che l'opponente ne sia legittimato) anche contro tutti gli
atti successivi colpiti da invalidità riflessa, nel consueto termine
di decadenza di cinque giorni dal loro compimento, ma non
riconosce al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi, una vol
ta dichiarata inammissibile la stessa, il potere di affrontare e
decidere comunque il merito delle presunte nullità insanabili.
Passando, ora, all'esame dell'atto motivo di opposizione, quel
lo che, come si è detto all'inizio, può essere qualificato come
opposizione di terzo all'esecuzione, tendendo a sottrarre all'e
spropriazione il bene sul quale il terzo assume di vantare un
diritto di proprietà che, benché acquistato successivamente alla
trascrizione dell'atto di pignoramento, sarebbe comunque op
ponibile al creditore procedente, per effetto di un vizio della
trascrizione del pignoramento, il collegio ritiene fondate le de
duzioni di parte ricorrente.
Nel corso del giudizio è stato ampiamente accertato, anche
attraverso la ricostruzione tecnica elaborata dal consulente tec
nico d'ufficio, che, sebbene l'atto di pignoramento abbia de
scritto compiutamente l'intero immobile staggito — consistente
in un fabbricato sito in Pontecorvo, in angolo tra piazza An
nunziata, corso Garibaldi e vicolo del Giglio, composto da un
locale ad uso negozio al piano terra, da un appartamento al
primo piano, con annesso locale deposito a piano terra, da un
appartamento al piano secondo, con annesso abbaino e terraz
zo al piano terzo — esso presenta delle inesattezze e delle im
precisioni riguardanti i dati di identificazione catastale (richiesti a pena di nullità dall'art. 555 c.p.c. che richiama gli estremi
per la identificazione dei beni e dei diritti immobiliari necessari
per l'individuazione dell'immobile ipotecato ai sensi dell'art. 2826
c.c.) che si sono riflesse nella nota di trascrizione del pigno
ramento.
Il Foro Italiano — 1997.
Ciò che, almeno in parte, ha determinato l'inesatta identifi
cazione catastale dei beni che si intendevano pignorare è stata
la variazione catastale effettuata anteriormente all'atto di pi
gnoramento immobiliare, anzi, addirittura prima dell'iscrizione
ipotecaria sopra gli stessi immobili.
La variazione catastale è stata effettuata in data 28 ottobre
1985 e, per effetto della stessa, gli stessi beni sono stati indicati
con una diversa numerazione dei subalterni: al subalterno n.
1 sono stati indicati i beni comuni non censibili (scala e andro
ne) che prima non erano autonomamente identificabili; al su
balterno n. 2 è stato indicato il locale commerciale al piano terra che in precedenza era individuato al subalterno n. 1; al
sub n. 3 è stato individuato l'appartamento al primo piano che
anteriormente era individuato al sub n. 2; al sub n. 4 è stato
individuato l'appartamento al secondo piano con annesso ab
baino e terrazzo siti al terzo piano che in precedenza erano indi
cati in parte sub 3 (appartamento e parte del terrazzo) ed in
parte sub 2 (altra parte del terrazzo).
L'ipoteca è stata iscritta in data 26 marzo 1986 sugli immobi
li distinti catastalmente secondo la vecchia numerazione dei su
balterni (sub 1, 2 e 3), mentre nell'atto di costituzione sono
menzionate sia la denuncia di variazione che i nuovi identifica
tivi catastali.
L'atto di pignoramento, invece, pur riproducendo la descri
zione degli immobili contenuta nell'atto costitutivo d'ipoteca,
presenta delle lacune in ordine ai dati di identificazione catasta
le, infatti — come rileva esattamente il consulente tecnico d'uf
ficio — nel riportare i dati relativi alla situazione antecedente
alla variazione, risulta mancante il sub 3, mentre, nella indica
zione dei dati relativi alla situazione successiva alla predetta va
riazione, risulta mancante il sub 2.
Il pignoramento è stato successivamente trascritto sui seguen ti immobili: a) appartamento di due vani al sub 1; b) apparta mento di vani 5,5 al sub 4; c) appartamento di quattro vani
al sub 3.
Non risulta, quindi, indicato nella nota di trascrizione il loca
le commerciale sito al piano terra, individuato catastalmente con
il sub n. 2 a seguito della precedente denuncia di variazione.
Unità immobiliare che, come si è appena visto, in ordine ai
nuovi dati catastali, non risulta indicata nemmeno nell'atto di
pignoramento. Il problema che allora si pone è quello di valutare quali effet
ti producono tali incompletezze e tali lacune sulla validità della
nota di trascrizione del pignoramento e dello stesso atto di pi
gnoramento. Su questo punto parte resistente ha ampiamente tentato di
dimostrare la piena opponibilità dell'atto di pignoramento nei
confronti del terzo, successivo acquirente degli immobili pigno rati. A tal fine ha ampiamente argomentato sulla validità della
nota di trascrizione ai sensi dell'art. 2665 c.c. ed ha poi richia
mato quella interpretazione che ritiene prevalente, nel contrasto
tra i due atti, i dati del titolo derivato rispetto a quelli della
nota di trascrizione. Infine, ha affermato che il pignoramento sarebbe comunque opponibile al terzo acquirente a conoscenza
dell'esistenza del vincolo su tutti gli immobili acquistati. Ciò nonostante i termini della questione, a parere del colle
gio, non stanno esattamente in questo modo.
Non bisogna dimenticare che, nel caso di specie, non si tratta
della trascrizione di un atto richiesta dall'art. 2643, ai fini della
sua opponibilità nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2644
c.c. bensì di un atto complesso a formazione progressiva per il quale la trascrizione non ha un effetto meramente dichiarati
vo, ma addirittura costitutivo: il pignoramento si perfeziona sol
tanto nel momento della sua trascrizione nei pubblici registri
immobiliari. Tale struttura complessa scaturisce dalla triplice esigenza che
l'atto di pignoramento immobliare soddisfa: scelta e individua
zione dei beni da pignorare da parte del creditore procedente,
ingiunzione da parte dell'ufficiale giudiziario al debitore ex art.
492 c.p.c. e trascrizione nei pubblici registri immobiliari. Il dato in base al quale il pignoramento si perfeziona soltanto
all'atto della trascrizione con valore costitutivo e la considera
zione che attraverso lo stesso si costituisce, sul bene «esatta
mente indicato» (art. 555 c.p.c.), un vincolo a garanzia del cre
dito fatto valere dal creditore pignorante, porta a ritenere che
nel caso in cui la nota di trascrizione presenta delle omissioni
o delle inessattezze bisogna avere riguardo, in quanto è possibi
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3051 PARTE PRIMA 3052
le, non alle disposizioni degli art. 2659 e 2665 c.c. che regolano, come si è detto, casi diversi dal pignoramento immobiliare, ma
alle disposizioni degli art. 2839 e 2841 c.c., in materia di iscri zione ipotecaria, che invece regolano casi simili e materie analo
ghe. Affinità sostanziali quali quella della natura costitutiva della
pubblicità, della costituzione attraverso di essa di un vincolo
a garanzia di un credito sui beni esattamente indicati nella tra
scrizione e della cancellazione di entrambi i tipi di formalità a seguito della vendita giudiziale, che surclassano di gran lunga la differenza terminologica fra trascrizione ed iscrizione.
Allora, per individuare il contenuto minimo della nota di tra
scrizione, occorre fare riferimento ai requisiti richiesti dall'art.
2839 c.c. in materia di iscrizione di ipoteca, mentre per determi
nare le conseguenze delle omissioni o delle inesattezze del pi
gnoramento o della nota di trascrizione, il cui vizio si riflette
rebbe anche sull'atto di pignoramento, bisogna applicare in via
analogica il successivo art. 2841 c.c.
Disposizione, questa, in base alla quale «l'omissione o l'ine
sattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l'iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità dell'i
scrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore
0 del debitore o sull'ammontare del credito ovvero sulla perso na del proprietario del bene gravato quando l'indicazione ne
è necessaria, o sull'identità dei singoli beni gravati. Non possono, pertanto, trasferirsi in questa fattispecie le opi
nioni della dottrina e della giurisprudenza riguardanti la validi
tà della nota di trascrizione, ai sensi degli art. 2659 e 2665 c.c.
e, in materia di opponibilità dell'atto ai terzi ex art. 2644 c.c, la prevalenza, in caso di divergenza, dei dati della nota di tra
scrizione (avente natura dichiarativa) o del titolo derivativo in
base al quale essa è stata presa. Si tratta di quegli orientamenti, peraltro oscillanti, secondo
1 quali, per valutare la validità della nota di trascrizione, ora
si deve fare riferimento soltanto alla stessa (Cass. 23 aprile 1980, n. 2671, id., Rep. 1980, voce Trascrizione, n. 21), ora, invece, si deve compiere una valutazione globale del titolo derivativo
e della nota (Cass. 23 novembre 1983, n. 6994, id., Rep. 1983, voce cit., n. 13); mentre, in ordine all'opponibilità del titolo
nei casi di divergenza tra i dati dei due atti (titolo derivativo
e nota di trascrizione), ora si reputa prevalente l'uno (Cass. 14 ottobre 1974, n. 2851, id., Rep. 1974, voce cit., n. 27), ora
l'altra (Cass. 16 marzo 1981, n. 1448, id., Rep. 1981, voce cit., n. 22).
Se l'effetto del pignoramento è quello di rendere inefficaci
e, quindi inopponibili, in pregiudizio del creditore procedente e di quelli intervenuti nell'esecuzione, gli atti di alienazione dei
beni sottoposti a pignoramento, è altrettanto innegabile che un
tale effetto non potrà prodursi fino a quando, attraverso la tra
scrizione del pignoramento nei pubblici registri immobiliari, non
sorgerà il vincolo sui beni pignorati. Infatti, qualora, notificato
il pignoramento immobiliare al debitore, penda la trascrizione
dell'atto, la mera notificazione non ha effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo abbiano già acquistato diritti sugli im
mobili in base ad un atto compiuto dopo la notificazione, ma
regolarmente trascritto od iscritto prima della trascrizione del
pignoramento. Risulta allora comprensibile perché, prima che si possa pren
dere in considerazione il problema dell'opponibilità o meno tra le parti in conflitto dei vincoli o dei trasferimenti riguardanti i beni immobili sui quali è stato trascritto il pignoramento, oc
corre innanzitutto valutare la validità stessa dell'atto di pigno ramento e della nota di trascrizione.
Difatti, mentre un valido atto di pignoramento può non pro durre l'effetto di rendere inopponibili i trasferimenti ed i vinco
li posti sullo stesso bene se questi sono stati trascritti od iscritti
in epoca anteriore alla sua trascrizione, nel caso di accertata
invalidità di uno dei due atti (pignoramento o nota), gli effetti di cui all'art. 2913 c.c. non si produrrebbero in alcun caso.
Come si è appena accennato, nella fattispecie in esame, a
differenza di quanto accade per la nota di trascrizione relativa
agli atti (diversi dal pignoramento) soggetti a trascrizione, la
norma (art. 2841 c.c.) espressamente prevede che la invalidità della iscrizione — ma qui deve intendersi della trascrizione —
può derivare, alternativamente — vi è infatti inserita la con
giunzione disgiuntiva «o» — da un vizio del titolo o della nota. La validità di cui parla la norma fa riferimento ad un regime
d'invalidità che è quello della nullità dell'iscrizione ipotecaria
Il Foro Italiano — 1997.
e, quindi, mutatis mutandis, dell'atto di pignoramento o della
trascrizione dello stesso. Tuttavia, poiché il pignoramento im
mobiliare è innanzitutto l'atto con il quale si inizia il processo
esecutivo, il regime sostanziale delle nullità dev'essere coordina
to con le norme che disciplinano la nullità degli atti processuali. Nel caso in esame, allora, potrebbe apparire rilevante, ai fini
dell'impugnazione degli atti esecutuvi e quindi anche del pigno
ramento, la distinzione tra nullità relative non rilevabili d'uffi
cio che possono farsi valere nel termine di decadenza di cinque
giorni, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e le nullità assolute ed insa
nabili, che invece possono essere rilevate d'ufficio dal giudice dell'esecuzione e che si riflettono su tutti gli atti dipendenti, tant'è che possono essere fatte valere in via di opposizione fino
alla conclusione dell'esecuzione, nel termine di opponibilità del
l'atto sul quale essa si è riflessa.
Questo è quanto è accaduto nella sentenza, più volte citata, della Corte di cassazione n. 4612 del 4 settembre 1985.
Come si è ampiamente visto sopra, tale pronuncia, ricono
scendo al terzo titolare di un diritto inopponibile sia la facoltà
di partecipare al processo esecutivo promosso contro il suo dante
causa che la legittimazione a proporre opposizione all'esecuzio
ne ed agli atti esecutivi, ha disatteso quella giurisprudenza (so
pra citata) che giustamente qualifica come opposizione di terzo
ex art. 619 c.p.c. lo strumento attraverso il quale il terzo fa
valere la nullità del pignoramento per rendere opponibile il suo
acquisto al creditore pignorante ed a quelli intervenuti e sottrar
re così all'espropriazione il bene di sua proprietà, ed ha dichia
rato inammissibile, perché tardiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c.,
l'impugnazione del pignoramento da parte del terzo.
Seguendo, invece, la soluzione qui accolta il terzo può sem
pre eccepire attraverso l'opposizione ex art. 619 c.p.c. la nullità
del pignoramento che gli impedisce di rendere opponibile il pro
prio acquisto, senza timore che, in caso di nullità relativa, que sta possa essere sanata in mancanza di una tempestiva opposi zione che andrebbe dichiarata inammissibile se proposta oltre
il termine di decadenza.
Altra conseguenza è quella che nei confronti del terzo, estra
neo alla procedura esecutiva, la nullità del pignoramento risul
terà in ogni caso una nullità assoluta di tipo sostanziale, dal
momento che per costui esso rappresenta soltanto un atto che
pregiudica il proprio acquisto dal punto di vista sostanziale,
indipendentemente dal fatto che, riguardo al debitore, costitui
sca un vero e proprio atto del processo esecutivo.
Pertanto, sulla scorta di tutte quante le considerazioni fin
qui svolte, le omissioni e le inesattezze rilevate nell'atto di pi
gnoramento immobiliare e nella nota di trascrizione per cui è
causa devono essere valutate sulla base delle disposizioni previ ste in materia di iscrizione di ipoteca (art. 2839 e 2841 c.c.), al fine di stabilire se si tratta di vera e propria invalidità (e,
quindi, di nullità) oppure di semplice irregolarità dell'iscrizione. Il regime dell'invalidità — sotto forma di nullità — è regola
to nel 1° comma dell'articolo da ultimo citato e necessita del concorso di un duplice ordine di condizioni: a) l'inesattezza o
l'omissione, nel titolo o nella nota, deve indurre incertezza nei
terzi, avendo riguardo ai dubbi ed alle perplessità circa un ele
mento essenziale che possano insorgere nei terzi secondo il cri terio dell'uomo medio; b) l'inesattezza o l'omissione deve cade re su di un elemento essenziale della nota o del titolo. Elementi essenziali sono normalmente considerati quelli di cui ai nn. 1, 4 e 7 dell'art. 2839 c.c. Omissioni o inesattezze che, invece, non producono nullità, ma semplice irregolarità dell'iscrizione
sono quelle di cui ai nn. 2,5 e 6 dell'art. 2839 c.c., individuate
dal successivo art. 2841 con un procedimento negativo. Per quello che qui interessa direttamente, non vi può essere
alcun dubbio riguardo all'inclusione degli elementi di cui al n. 7 (nei quali vanno ricompresi, ai sensi dell'art. 2826 c.c., anche
i dati di identificazione catastale) tra quelli le cui omissioni o inesattezze possono viziare di nullità il pignoramento o la nota, nel caso in cui inducano incertezza nell'uomo comune.
Ciò posto, mentre per le inesattezze e le omissioni relative all'atto di pignoramento immobiliare può affermarsi che esse non sono talmente gravi da indurre in errore i terzi, deve tutta via ritenersi il contrario in ordine a quelle relative alla nota di trascrizione.
Nel primo caso, infatti, come si è già visto, il creditore, pur descrivendo compiutamente tutte le unità immobiliari dal punto di vista della sua ubicazione, della sua consistenza e della sua
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
natura, ha tuttavia omesso di indicare, rispetto ad unità immo
biliare, i dati catastali esistenti prima della denuncia di variazio
ne e, rispetto ad un'altra unità immobiliare, i dati catastali ri
sultanti a seguito della predetta variazione.
Queste omissioni possono essere sicuramente superate da un
uomo dotato di media capacità negli affari solo che valuti l'atto
nel suo complesso, tenendo conto della corretta individuazione
degli immobili dal punto di vista descrittivo. Invece, nella nota di trascrizione del pignoramento, redatta
su un modulo meccanizzato, dove non è possibile compiere una
descrizione analitica delle singole unità immobiliari, ma occorre
predisporre una descrizione sintetica dei beni, è chiaro che i
dati di identificazione catastale assumono un'importanza anco
ra maggiore, perché diventano i veri requisiti in base ai quali risulta possibile ai terzi identificare correttamente e senza ap
prezzabile margine d'incertezza il bene sottoposto a pigno ramento.
È impossibile che un uomo dotato di media capacità indivi
dui con certezza l'unità immobiliare colpita dal pignoramento se questa non è affatto indicata nella nota di trascrizione oppu re se sono inesatti i dati di identificazione catastale della stessa.
Nel caso in esame, sebbene parte opponente sostiene che l'u
nità immobiliare individuata con il subalterno n. 2 non sia stata
affatto menzionata nella nota di trascrizione del pignoramento, sembra più corretto ritenere che sebbene inserita nella nota sia
stata contraddistinta con un subalterno (il n. 1) diverso da quel lo che la identifica in seguito alla variazione catastale, ma corri
spondente a quello che la identificava prima della variazione.
Siccome la legge (art. 2841 c.c.) si riferisce singolarmente ed
alternativamente al contenuto della nota e dell'atto derivativo,
non è qui possibile integrare le inesattezze e le omissioni dell'u
na attraverso i dati contenuti nell'altro.
Se l'inesattezza si potesse circoscrivere soltanto nei termini
esposti, allora si sarebbe anche potuto ritenere che i terzi sareb
bero stati in grado di individuare l'inesattezza mediante la sem
plice ricostruzione della precedente variazione. Difatti, ragio nando diversamente, in senso rigorosamente formalistico, an
che quando la variazione dovesse essere successiva alla corretta
identificazione degli immobili nella nota, si dovrebbe giungere all'assurda conclusione che con la sopravvenuta incongruenza tra i nuovi ed i vecchi identificativi si determinerebbe la nullità
sopravvenuta della nota di trascrizione. Ciò evidentemente non
è possibile, e quindi non dovrebbe essere definita come inesat
tezza in grado di indurre il terzo in incertezza quella consistente
nella indicazione di un dato catastale non più attuale a seguito di una precedente variazione, ben potendo l'interessato risalire
sempre, attraverso i certificati catastali, al nuovo identificativo
e viceversa.
Tuttavia, nel caso in esame non è avvenuto soltanto questo
(come invece è accaduto per la nota di iscrizione ipotecaria),
ma, in aggiunta, si è verificato che, mentre le altre due unità
immobiliari sono state descritte con i nuovi identificativi cata
stali (difatti il subalterno n. 4 prima non esisteva), solo l'unità
immobiliare collocata al piano terra sarebbe stata indicata con
il subalterno n. 1, anziché con il nuovo subalterno n. 2.
In una situazione del genere, nella quale, per giunta, la nota
di trascrizione è redatta in forma sintetica, non è affatto possi bile stabilire con certezza senza dar luogo a dubbi non facil
mente risolvibili, che, mentre per l'unità a piano terra si è inte
so utilizzare il vecchio identificativo, per le altre unità, invece,
è stato utilizzato il nuovo subalterno, né, all'inverso, appare
possibile comprendere che il nuovo identificativo è, in realtà,
inesatto, perché non riguarda le parti comuni dell'edificio (an drone e scale), bensì il locale commerciale che, in origine, aveva
quell'identificativo catastale.
Si comprende, allora, perché deve ritenersi che, nel caso in
esame, l'inesattezza contenuta nella nota di trascrizione del pi
gnoramento non possa essere superata con apprezzabile grado
di certezza e senza ingenerare seri dubbi, da un uomo dotato
di media capacità nello svolgimento dei propri affari.
Giuridicamente infondato, infine, è l'argomento difensivo di
parte opposta secondo il quale il pignoramento sarebbe in ogni
caso valido ed efficace, a prescindere da qualsiasi omissione
o inesattezza, nei confronti del terzo acquirente che nell'atto
di acquisto abbia espressamente dichiarato di conoscere l'esi
stenza dell'iscrizione ipotecaria e della trascrizione del pignora
mento su tutti gli immobili acquistati.
Il Foro Italiano — 1997.
Difatti, se da un canto il regime della pubblicità immobiliare
non ammette deroghe od equipollenti, e pertanto a nulla rileva
l'effettiva conoscenza che il terzo abbia avuto dell'esistenza del
pignoramento sui beni acquistati, si deve ancora una volta ri
marcare che, nel caso del pignoramento immobiliare, la trascri
zione ha efficacia costitutiva, sicché un'eventuale sua invalidità,
prima ancora di avere delle conseguenze sul regime della oppo nibilità e dell'efficacia degli atti, impedisce lo stesso perfeziona mento del pignoramento che, in quanto tale, non potrà produr re alcun tipo di effetto né sostanziale né processuale.
Pertanto, l'accertamento di una reale, seria ed obiettiva si
tuazione d'incertezza e di dubbio sull'identità di uno dei beni
sottoposti a pignoramento porta il collegio a concludere che, limitatamente a quella unità immobiliare inesattamente indivi
duata, la nota di trascrizione del pignoramento debba essere
considerata nulla.
Che la invalidità sia solo parziale e non coinvolga l'intera
trascrizione del pignoramento nel caso in cui esso cade su più unità immobiliari autonome, una soltanto delle quali sia stata
inesattamente o insufficientemente descritta in modo da dar luogo a dubbi sulla sua identità, è stato sostenuto dalla dottrina più accreditata ed appare una soluzione corretta, ove si consideri
la perfetta autonomia che contraddistingue, anche giuridicamente, i vincoli sui diversi beni immobili sottoposti a pignoramento; vincoli che soltanto per volontà del creditore sono stati posti su più beni mediante un solo atto di pignoramento, ma che
ben potevano sorgere attraverso singoli atti per ognuno degli stessi beni.
La nullità parziale della trascrizione comporta quella — sem
pre parziale — del pignoramento e di tutti gli atti esecutivi suc
cessivi, fino all'ordinanza di aggiudicazione.
Inoltre, la nullità parziale del pignoramento rende opponibi
le, nei riguardi del creditore procedente e dei creditori interve
nuti nell'espropriazione, l'acquisto del terzo in epoca successiva
al pignoramento, ma limitatamente a quel bene la cui inesatta
descrizione ha reso l'atto in parte invalido.
Resta invece inopponibile l'acquisto successivo alla trascrizio
ne del pignoramento per tutti gli altri immobili sui quali il pi
gnoramento continua a produrre tutti i suoi effetti materiali
e processuali. In conclusione, quindi, le opposizioni proposte dal sig. De
Luca Augusto, in relazione ai motivi di opposizioni qualificati come opposizione agli atti esecutivi, vanno dichiarate inammis
sibili, mentre, in relazione al motivo qualificato come opposi zione di terzo all'esecuzione vanno accolte nei limiti indicati
in motivazione e, per l'effetto, il pignoramento immobiliare no
tificato ai debitori Zonfrilli Costantino e Mattia Benedetta a
cura della Cassa di risparmio di Roma (ora Banca di Roma) in data 17 aprile 1988, trascritto presso la conservatoria dei re
gistri immobiliari di Frosinone il 28 giugno 1988, al n. 9596 del r.g. ed al n. 7698 del r.p. va dichiarato nullo — unitamente
a tutti i successivi atti esecutivi — nella parte in cui descrive
inesattamente il locale ad uso commerciale sito in Pontecorvo,
piazza Annunziata, nn. 1 e 3, a piano terra, censito al N.c.e.u.
al foglio 36, mappale 316, subalterno n. 2.
La domanda di risarcimento dei danni proposta da parte del
l'aggiudicataria Ciet s.r.l. nei confronti del creditore procedente
e, in via gradata, della curatela fallimentare che al primo si
è sostituita, va rigettata, in quanto, anche nel caso in esame,
dove l'aggiudicatario non subisce l'evizione per non essere stato
ancora emesso il decreto di trasferimento, trova applicazione
analogica la disposizione posta dall'art. 2921, ultimo comma,
c.c. che esonera da ogni responsabilità (non solo quella di resti
tuire il prezzo, ma anche quella di risarcire il danno) i creditori
ipotecari ai quali, come nel caso in esame, la causa di evizione
non è opponibile. La pretesa risarcitoria del De Luca Augusto, sebbene sia in
astratto ammissibile (Cass. 12 maggio 1983, n. 1876, id., Rep.
1983, voce Spese giudiziali civili, n. 61) nel caso di specie, es sendo stata chiesta soltanto una condanna generica al risarci
mento del danno e non anche per la determinazione del quan
tum, va dichiarata improponibile, non potendo essere scissi i
due momenti e procedere in separata sede alla esatta liquidazio ne del danno (Cass. 30 gennaio 1985, n. 547, id., Rep. 1985,
voce cit., n. 51).
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