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sentenza 12 dicembre 1984, n. 282 (Gazzetta ufficiale 19 dicembre 1984, n. 348); Pres. Elia, Rel....

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sentenza 12 dicembre 1984, n. 282 (Gazzetta ufficiale 19 dicembre 1984, n. 348); Pres. Elia, Rel. Andrioli; Passeri (Avv. Di Gravio, Zallone) c. Cassa marittima Adriatica (Avv. E. Biamonti, Dimini); Lala c. Cassa marittima Tirrena; Serando c. Cassa marittima Meridionale. Ord. Pret. Bari 8 ottobre 1976 e 18 marzo 1981 (Gazz. uff. 10 gennaio 1979, n. 10 e 14 ottobre 1981, n. 283); Trib. Genova 28 aprile 1982 (id. 24 novembr ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 3 (MARZO 1985), pp. 661/662-663/664 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23177418 . Accessed: 28/06/2014 18:59 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.176 on Sat, 28 Jun 2014 18:59:27 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 12 dicembre 1984, n. 282 (Gazzetta ufficiale 19 dicembre 1984, n. 348); Pres. Elia, Rel. Andrioli; Passeri (Avv. Di Gravio, Zallone) c. Cassa marittima Adriatica (Avv. E.

sentenza 12 dicembre 1984, n. 282 (Gazzetta ufficiale 19 dicembre 1984, n. 348); Pres. Elia, Rel.Andrioli; Passeri (Avv. Di Gravio, Zallone) c. Cassa marittima Adriatica (Avv. E. Biamonti,Dimini); Lala c. Cassa marittima Tirrena; Serando c. Cassa marittima Meridionale. Ord. Pret.Bari 8 ottobre 1976 e 18 marzo 1981 (Gazz. uff. 10 gennaio 1979, n. 10 e 14 ottobre 1981, n.283); Trib. Genova 28 aprile 1982 (id. 24 novembr ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 3 (MARZO 1985), pp. 661/662-663/664Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177418 .

Accessed: 28/06/2014 18:59

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Parimenti infondata è la questione sollevata con riferimento

all'art. 119, 1° comma, Cost., a mente del quale la finanza

regionale deve coordinarsi con quella dello Stato e degli altri enti territoriali secondo le prescrizioni dettate da leggi della repubblica.

Invero il presupposto per cui la mediazione governativa, in sede di stipula dell'accordo per il contratto nazionale del persona le delle regioni a statuto ordinario, avrebbe concretato un atto di

coordinamento, ex art. 119, 1° comma, Cost., ispirato al fine di

garantire la compatibilità del trattamento economico del persona le regionale con la situazione di bilancio — presupposto dal quale sembra muovere questo motivo del ricorso governativo — non

può ritenersi accettabile. Esso, infatti, non soltanto dilata arbitra riamente l'oggetto della legge regionale impugnata, che — come si è visto — concerne unicamente una ipotesi, aggiuntiva rispetto all'accordo nazionale, di inquadramento contestuale negli organici regionali, ma soprattutto dimentica sia la riserva di legge statale, di cui all'invocato art. 119, 1° comma, Cost., sia la riserva di

legge regionale, di cui all'art. 117, 1° comma, Cost. L'argomenta zione del ricorrente condurrebbe a ritenere l'intangibilità del contratto nazionale stipulato con la mediazione governativa, dal

quale le regioni non potrebbero in alcun caso discostairsd, ed

andrebbe, perciò, pur sempre disattesa, anche per le ragioni superiormente illustrate sub 2.

5. - Quanto, infine, al motivo di impugnazione proposto in

riferimento agli art. 3 e 36 Cost., si deve anzitutto osservare che i

parametri costituzionali in esame in tanto possono essere utilmen

te invocati in quanto presuppongano raffronti specifici tra situa zioni sicuramente omogenee (cfr. la sent. n. 12 del 1980, id., 1980,

I, 594). Ora, di tali raffronti nel ricorso governativo non vi è il

minimo cenno e tanto basta per escludere la fondatezza di questo motivo di censura.

A questa assorbente considerazione si può aggiungere che anche

altre regioni a statuto ordinario, dopo aver recepito l'accordo del 1979 relativo al contratto nazionale più volte citato, con proprie leggi hanno introdotto per la carriera direttiva disposizioni di

segno analogo a quello della legge della regione Veneto qui

impugnate e, quindi, anch'esse aggiuntive rispetto alle ipotesi recepite nel contratto nazionale di che sopra. Tale è il caso della

1. ireg. Lazio 17 gennaio 1981 n. 6 (art. unico); della 1. reg. Molise 21 dicembre 1981 n. 26 (art. 1, penult, comma); della 1. reg. Campania 22 aprile 1982 n. 21 (art. 1, penult, comma); della 1.

reg. Abruzzo 23 luglio 1982 n. 53 (art. 1): nessuna delle quali

leggi regionali è stata impugnata dal governo. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondate

le questioni di legittimità costituzionale del disegno di legge della

regione Veneto approvato il 2 aprile 1980 e riapprovato il 18

dicembre dello stesso anno, sollevate, con il ricorso indicato in

epigrafe, dal governo della repubblica, in riferimento agli art. 3,

36, 97, 117 e 119 Cost.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 12 dicembre 1984, n. 282

{Gazzetta ufficiale 19 dicembre 1984, n. 348); Pres. Elia, Rei.

Andrioli; Passeri (Avv. Di Gravio, Zallone) c. Cassa ma

rittima Adriatica {Avv. E. Biamonti, Dimini); Lala c. Cassa

marittima Tirrena; Serando c. Cassa marittima Meridionale.

Ord. Pret. Bari 8 ottobre 1976 e 18 marzo 1981 (Gazz. uff.

10 gennaio 1979, n. 10 e 14 ottobre 1981, n. 283); Trib.

Genova 28 aprile 1982 {id. 24 novembre 1984, n. 324).

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Lavoro in

materia di navigazione — Infortuni sul lavoro e malattie profes sionali — Competenza per territorio — Luogo di iscrizione della

nave — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3,

24, 38; cod. proc. civ., art. 444).

E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, 2° comma, c.p.c. che attribuisce la competenza a conoscere delle

cause in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, nel caso di addetti alla navigazione o alla pesca marittima, al

pretore in funzione di giudice del lavoro del luogo dove ha

sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave, in riferimento

agli art. 3, 24 e 38 Cost. (1)

(1) Le ordinanze di rimessione sono massimate: Pret. Bari 8 ottobre

1976, in Foro it., 1979, I, 599, con osservazioni di R. Romboli; 18 marzo 1981, id., Rep. 1982, voce Lavoro e previdenza (controversie), n.

586; Trib. Genova 28 aprile 1982, id., Rep. 1983, voce cit., n. 638. Pret. Genova 30 ottobre 1981, intervenuta nel primo grado del

Il Foro Italiano — 1985.

Diritto. — 5. - Poiché i due giudici (il Pretore del lavoro di

Bari con due ordinanze e il Tribunale di Genova in sede di

appello) impugnano il 2° comma in relazione al 1° comma del

novellato art. 444 c.p.c., si giustifica la riunione dei tre incidenti ai fini di unica decisione, a nulla rilevando che il solo Pretore del

lavoro di Bari e non anche il Tribunale di Genova assuma a

parametro, a fianco degli art. 3 e 24, l'art. 38, 2° comma, Cost., e

che, mentre avanti il Pretore del lavoro di Bari hanno assunto la

veste di attore gli infortunati, il giudizio sia stato avanti il Pretore

del lavoro di Genova introdotto dalla superstite vedova dell'infor tunato per avere la Corte di cassazione ritenuto che il 1° comma

dell'art. 444 riceva applicazione anche se l'iniziativa processuale sia stata presa da superstite del marittimo.

6. - Giova premettere che il novellato 2° comma dell'art. 444,

per il quale « se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il pretore, in

funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave » dà vita ad una ipotesi di

competenza territoriale che si pone in eventuale conflitto con il solo 1° comma (« Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 sono di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel

capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore »), non già con il 3° comma, il quale assume ad oggetto le

controversie relative agli obblighi del datore di lavoro e all'appli cazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi

per assegnarle alla competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ente. Eventuale conflitto non

sussiste, ancor meno, con l'art. 443 c.p.c. che inerisce ad una

normativa, cui sono estranee le controversie tra marittimi (e loro

superstiti) e casse marittime gerenti assistenza e previdenza obbli

gatorie, per ciò che per tali controversie non si configura a guisa di condizione di procedibilità l'esperimento di procedimenti di conciliazione amministrativa, né, infine, con la pluralità di fori

territoriali elencati nell'art. 413 c.p.c., che attengono alle contro

versie individuali di lavoro (la discrasia, in quest'ultima ipotesi, è si radicale da indurre giudici dei diritti ad escludere — le quante volte siano unitamente instaurate controversie individuali di lavo ro e controversie ex art. 444, 1° comma — l'attrazione d'un foro a favore dell'altro).

Ciò premesso, riesce agevole negare fondamento ai prospettati sospetti d'incostituzionalità per poco si rifletta che i giudici a

quibus han posto a base dell'ipotizzato contrasto tra il 2° comma dell'art. 444 e le tre disposizioni costituzionali stilizzazioni delle

controversie, assunte nei due comma, estranee alla natura delle cose nella quale non sussistono controversie di previdenza e assistenza obbligatorie tra marittimi e casse marittime in cui l'istruttoria sia attinta a fonti aperte esclusivamente nell'ambito della pretura di residenza dell'attore, né controversie nelle quali l'istruttoria sia attinta esclusivamente alle fonti nella quasi totalità

documentali, cui è consentito attingere nel porto d'iscrizione della nave.

Che poi il foro del luogo, in cui ha sede l'ufficio di iscrizione della nave, sia di norma da preferire, sempre ai fini dello

svolgimento di un processo giusto, al foro di residenza dell'infor tunato o della vittima di malattia professionale, riesce evidenziato da ciò che la stragrande maggioranza se non la totalità delle occasioni dell'infortunio e della malattia professionale del marit timo si lamenta non sulla terraferma, ma a bordo della nave sulla

giudizio nel quale Trib. Genova 28 aprile 1982, cit., ha sollevato la questione di costituzionalità decisa con la sentenza riportata, aveva ritenuto che il criterio stabilito dall'art. 444, cpv., c.p.c. non dovesse applicarsi nel caso di controversia proposta dai superstiti dell'infortu nato (è massimata ibid., n. 639 e per esteso in Riv. giur. lav.i 1982, III, 108, con nota di A. Rossini, Previdenza marinara, infortuni e competenza territoriale: un significativo conflitto tra vecchio e nuovo).

Sulla vicenda parallela relativa alla individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere delle controversie di lavoro nautico v. Cass., sez. un., 11 novembre 1982, n. 5944 e Pret. Genova 8 marzo 1983 (Foro it., 1983, I, 1959, con osservazioni di A. Proto

Pisani) che hanno riconosciuto, contro il precedente prevalente orien tamento, la perdurante vigenza, in questa parte, dell'art. 603 c. nav. che, tra gli altri momenti di collegamento, prevede il luogo dove è iscritta la nave o il galleggiante.

Prendendo spunto da questa inversione di tendenza Pret. Genova, con ordinanza 18 settembre 1984, giud. Brusco, Seraudo c. Cassa marittima Meridionale, ancora inedita, adeguandosi alla tesi dell'appli cabilità dell'art. 444, 2° comma, anche nel caso di controversie instaurate dai superstiti, ha riproposto la questione di costituzionalità di

quest'ultima norma oggi ritenuta infondata dalla Corte costituzionale.

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Page 3: sentenza 12 dicembre 1984, n. 282 (Gazzetta ufficiale 19 dicembre 1984, n. 348); Pres. Elia, Rel. Andrioli; Passeri (Avv. Di Gravio, Zallone) c. Cassa marittima Adriatica (Avv. E.

PARTE PRIMA

quale chi pretende di aver diritto alla previdenza e alla assistenza

obbligatorie presta servizio.

Orbene negli uffici marittimi sono depositati documenti pubblici nei quali sono registrate le più rilevanti vicende della nave, e a

bordo di questa sono custoditi i documenti relativi alla sicurezza

della navigazione (art. 164 c. nav.) e il giornale nautico (art. 173

e 174 c. nav.), né va lasciato in ombra che nella zona del porto di iscrizione della nave più che nel luogo di residenza del

marittimo è agevole rintracciare testi e procedere alla designazio ne di consulenti d'ufficio e di parte, né è da relegare in non cale

la riflessione che non di rado il luogo di residenza del marittimo

(se non dei superstiti) è situato nella circoscrizione del porto d'iscrizione della nave.

Postoché dei tre giudizi a quibus non sono parti lavoratori

dipendenti da imprese aeronautiche, non reputa questa corte

opportuno discendere ad esaminare se il principio di eguaglianza sia violato per non considerare il 2° comma nel campo aeronauti

co ipotesi di competenza territoriale omo/ o ana/loghe al criterio

del porto d'iscrizione della nave.

Che poi il raffronto, sul piano del processo giusto, tra marittimi

e prestatori di opere della terraferma non possa essere istituito, riesce dimostrato dalle superiori considerazioni, le quali sono

altresì sufficienti a non ravvisare utile parametro nell'art. 38, 2°

comma, Cost.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti gli incidenti

iscritti ai nn. 494/78, 439/81 e 502/82, dichiara non fondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, 2° comma (sub 1. 533/73), sollevata in relazione al 1° comma dello stesso articolo

e in riferimento agli art. 3, 24 e 38, 2° comma, Cost, dal Pretore

del lavoro di Bari e dal Tribunale di Genova con le ordinanze in

epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 12 dicembre 1984, n. 281

(Gazzetta ufficiale 13 dicembre 1984, n. 348); Pres. Elia, Rei. Saja; Piedone; interv. Pres. eons, ministri (Avv. dello

Stato Cosentino). Ord. Trib. Genova 16 novembre 1981

(Gazz. uff. 15 settembre 1982, n. 255); Pret. Pavia 13 febbraio 1981 {id. 15 luglio 1981, n. 193); Pret. Napoli 17 marzo, 7

e 26 maggio 1982 (id. 29 settembre 1982, n. 269, 8 dicembre

1982, n. 338 e 1° dicembre 1982, n. 331); Pret. Mestre 30 no

vembre 1982 (id. 29 giugno 1983, n. 177); Pret. Milano 27

ottobre 1982 e 20 gennaio 1983 (id. 31 agosto 1983, n. 239

e 7 settembre 1983, n. 246).

Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad abitazione —

Disciplina transitoria — Contratti con scadenza convenzionale

successiva al 30 luglio 1978 — Durata prevista per i contratti

soggetti a proroga — Inapplicabilità — Questioni inammissibili

e infondate di costituzionalità (Cost., art. 3; 1. 27 luglio 1978 n.

392, disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 58, 65).

Sono inammissibili e infondate le questioni di legittimità costituzio nale degli art. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, in quanto escludo no dall'ambito di applicazione della proroga prevista dalla prima di tali disposizioni i contratti non soggetti al regime vincolistico in ragione della loro scadenza convenzionale successiva al 30

luglio 1978, anche se stipulati da conduttori percettori di un reddito inferiore a lire otto milioni, in riferimento all'art. 3

Cost. (1)

(1) L'ordinanza di rimessione del Tribunale di Genova è riportata in Foro it., 1982, I, 3056, con nota di richiami (e annotata da Spagnuolo, in Rass. equo canone, 1982, 250). Pret. Pavia 13 febbraio 1981 è massimata in Foro it., Rep. 1981, voce Locazione, n. 302, iPret. Milano 27 ottobre 1982, id., Rep. 1983, voce cit., n. 617, e le tre ordinanze del Pretore di Napoli, ibid., nn. 261-263.

Per la manifesta infondatezza della prospettata questione di costitu zionalità dell'art. 65 1. n. 392/78 in relazione all'art. 58, v., invece, IPret. Milano 18 dicembre 1982, ibid., n. 618.

La pronunzia della Corte costituzionale si basa essenzialmente sul rilievo della eterogeneità delle situazioni inerenti rispettivamente ai contratti assoggettati alla precedente legislazione vincolistica ed a quelli che ne erano invece esclusi; dal che deriva che l'esigenza — avvertita

per i primi — di rendere graduale (e non traumatico) il passaggio al

nuovo sistema di cui agli art. 1 ss. 1. n. 392/78 (attuato attraverso le

ulteriori proroghe differenziate ex art. 58), non si riscontra per i

contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 per libera volontà delle

parti, ed anzi la estensione a questi ultimi della nuova (ed ultima)

proroga si porrebbe in contraddizione con la ratio dei citati art. 65 e

Il Foro Italiano — 1985.

Diritto. — 1. - Tutte le ordinanze in epigrafe sollevano

un'identica questione relativamente alle medesime disposizioni di

legge (art. 58 e 65 1. 27 luglio 1978 n. 392, recante la disciplina delle locazioni di immobili urbani): pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - Precisamente i giudici a quibus impugnano le norme

suddette per contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3, 1°

comma, Cost.), in quanto, a loro avviso, esse determinerebbero

un'ingiustificata disparità di trattamento nell'ambito dei contratti

di locazione di immobili urbani destinati ad uso di abitazione e

in corso al momento dell'entrata in vigore della 1. n. 392/78 (30

luglio 1978). Ciò perché l'art. 58 prevede un'ulteriore (e ultima)

proroga — peraltro ormai esaurita — dei contratti che già vi

erano soggetti, mentre la stessa non è applicabile, in base al

ricordato art. 65, a quelli che non erano prorogati secondo la

normativa precedente: in particolare, ne restano esclusi quelli con

termine finale successivo alla scadenza prevista dall'ultimo prov vedimento vincolistico (d.l. 24 giugno 1978 n. 298, convertito nella

1. 28 luglio 1978 n. 395), anche se il titolare avesse un reddito

inferiore agli otto milioni. Secondo i predetti giudici, la circostan

za che la locazione fosse soggetta o no a proroga al momento

dell'entrata in vigore della citata 1. n. 392/78 aveva un carattere

puramente formale ed accidentale, che non poteva razionalmente

giustificare il diverso trattamento degli art. 58 e 65.

Il principio di eguaglianza avrebbe imposto invece di prendere in considerazione, anche relativamente ai contratti non prorogati

(per la ricordata successiva scadenza), l'ipotesi che il reddito del

locatario rientrasse nel suddetto limite e ciò esigeva di concedere

anche in tal caso l'ulteriore proroga prevista dall'art. 58.

3. - Si osserva anzitutto che le tre ordinanze del Pretore di

Napoli (nn. 282, 477 e 500 reg. ord. 1982) non contengono alcun

riferimento alla fattispecie concreta e quindi nessun cenno alla

rilevanza della questione nel giudizio principale.

Pertanto, non risultando osservata la prescrizione dell'art. 23 1.

11 marzo 1953 n. 87, che impone al giudice a quo di indicare

nell'ordinanza di rinvio i termini e i motivi della impugnativa, va

dichiarata, conformemente alla costante giurisprudenza di questa corte (sent. n. 127 del 1983, Foro it., 1983, I, 1197; ordinanze nn.

164, 196 e 227 del 1984), l'inammissibilità della questione solleva

ta con detti provvedimenti. 4. - Limitatamente all'ordinanza del Pretore di Pavia l'avvocatu

58, destinati appunto a consentire il definitivo superamento del regime vincolistico in materia di locazioni urbane.

D'altro lato, si ricorda che secondo Corte cost. 27 febbraio 1980, n.

22, id., 1980, I, 553, e 28 luglio 1983, n. 250, id., 1983, I, 2636 (che hanno esteso alle locazioni abitative non soggette a proroga l'ambito di

applicazione del recesso del locatore per i motivi indicati dall'art. 59 1. n. 392/78), anche la protrazione della durata del rapporto imposta (eventualmente) dall'art. 65, 1° comma, si configurava in sostanza come una proroga ex lege.

Si noti che in un primo tempo, nel giudizio di costituzionalità, poi riunito agli altri, riguardante l'ordinanza del Pret. iPavia, l'avvocatura dello Stato aveva sostenuto che l'applicazione dell'art. 58 1. n. 392/78 non è esclusa dalla circostanza che la scadenza convenzionale della locazione sia successiva a quella dell'ultimo termine di proroga (ex art. 1 d.l. 298/78). Tale opinione, che trova un isolato precedente in

giurisprudenza (v. Pret. Sestri Levante 7 maggio 1982, id., 1982, I, 3056) e riecheggia la distinzione tra « rapporto virtualmente prorogato » e « rapporto attualmente prorogato » elaborata in dottrina da N.

Giudiceandrea, Locazioni e sublocazioni di immobili urbani, 1956, 87

ss., contrasta con il consolidato orientamento di giurisprudenza e

dottrina, secondo cui la proroga ex lege del contratto di locazione non

riguarda i rapporti aventi scadenza convenzionale successiva al termine finale della proroga stessa. Oltre alla nota redazionale a Trib. Genova 16 novembre 1981 e Pret. Sestri Levante 7 maggio 1982, cit., v. Cass. 26 aprile 1983, n. 2869, Foro it., Rep. 1983, voce cit., n. 641, e Cass. 13 luglio 1984, n. 4110, id., Mass., 830; nonché, in motivazione, Cass. 28 febbraio 1984, n. 1434, id., 1984, I, 1584.

Nella motivazione, la Corte costituzionale rileva puntualmente, per inciso, come non sia appropriato il richiamo, operato in alcune ordinanze di rimessione, a Corte cost. n. 110/80, id., 1980, I, 2381 (che ha dichiarato illegittimo l'art. 1 1. 22 dicembre 1973 n. 841, nella parte in cui prorogava fino al 30 giugno 1974 soltanto i contratti già prorogati dalla precedente legge di blocco, escludendo dal beneficio tutti gli altri

contratti, anche se aventi scadenza anteriore al termine della nuova proroga), dal momento che le situazioni in quella occasione esaminate, a differenza di quelle disciplinate rispettivamente dagli art. 58 e 65 1. n. 392/78, avevano caratteri omogenei.

Sulla nozione di « reddito complessivo netto » del conduttore, rile vante ai fini della discriminazione tra contratti soggetti e non soggetti a proroga ex d.l. 298/78, v. Cass. 23 novembre 1982, n. 6345, id., 1983, I, 50, con nota di richiami; e, da ultimo, Cass. 17 dicembre

1984, n. 6610, che sarà riportata in un prossimo fascicolo.

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