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sentenza 12 giugno 2001; Giud. Conti; Sindacato liberi bancari (Avv. Canto) c. Banco di Sicilia(Avv. Ziino, Tosi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 10 (OTTOBRE 2001), pp. 2981/2982-2989/2990Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196340 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
co offerto dalla recente 1. 7 marzo 2001 n. 62 (nuove norme sul
l'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla 1. 5 agosto 1981 n. 416), che all'art. 1 accomuna nella medesima definizio
ne di «prodotto editoriale» sia il prodotto cartaceo che quello realizzato su supporto informatico «destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico», prevedendo altresì, al 3°
comma, che «al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 1. 8 febbraio 1948 n. 47» e che «il prodotto edi
toriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddi
stinto da una testata, costituente elemento identificativo del pro dotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'art. 5 della
medesima 1. n. 47 del 1948». Nondimeno, anche in tale diversa prospettiva, si rivelano in
fatto condivisibili le conclusioni cui giunge il primo giudice cir ca l'inidoneità del domain name utilizzato dalla società resi
stente a creare confusione con il prodotto editoriale della ricor
rente: e del resto gli schemi logico normativi di riferimento non
si distinguono apprezzabilmente da quelli tenuti presenti dal
primo giudice, nel richiamare la distinzione tra «marchio forte»
e «marchio debole».
Ed invero la valutazione della sussistenza di una fattispecie lesiva del diritto d'autore ai sensi dell'art. 100 l.d.a. non può non passare, secondo indirizzo ormai consolidato, attraverso la
verifica della c.d. capacità individualizzante del titolo dell'ope ra. La tutela apprestata dalla legge sul diritto d'autore non ha in
fatti ad oggetto il titolo quale creazione dell'ingegno, cioè come
opera essa stessa, bensì come accessorio dell'opera cui si riferi
sce ed in relazione alla funzione svolta di identificare quest'ul tima distinguendola dai prodotti consimili. A tal fine il giudizio di confondibilità va necessariamente condotto su un duplice versante, secondo operazione del tutto analoga a quella dettata
dalla disciplina dei marchi, alcuni principi della quale si riten
gono infatti operanti anche nel settore del diritto d'autore quan do si parla di segni distintivi, qual è ritenuto il titolo. Da un lato, occorrerà dunque valutare se si è in presenza di pubblicazioni aventi contenuto e carattere più o meno omogenei (la tutela ac
cordata dall'art. 100 l.d.a., anche a fronte di titoli uguali o simi
li, infatti, pacificamente non è applicabile in caso di pubblica zioni di differente contenuto: v. Trib. Milano 15 ottobre 1987,
id., Rep. 1989, voce Diritti d'autore, n. 73); dall'altro, esso ri
guarda direttamente il titolo e l'intensità della sua capacità indi
vidualizzante. Quanto meno quest'ultima è marcata tanto meno
troverà spazio la tutela apprestata, come tipicamente accade in
ipotesi di titoli rappresentati da termini o locuzioni generiche e
meramente descrittivi del contenuto dell'opera (così, ad esem
pio, Trib. Roma 4 giugno 1993, id., 1994,1, 1615, ha rigettato la
richiesta, avanzata in via d'urgenza dalla società editrice di una
rivista mensile specializzata sui divi dello spettacolo, di inibire
l'ulteriore pubblicazione di un settimanale di fotoromanzi
avente medesimo titolo — Stelle —, stante la debole capacità distintiva di questo nonché la diversa cerchia di lettori cui le ri
viste erano destinate; in altro caso, ancora, particolarmente indi
cativo per la questione in questa sede affrontata, non è stata ri
scontrata potenzialità confusoria tra il periodico La canzone
italiana, titolo c.d. «debole» e Canzone italiana, periodico pub blicato successivamente: v. Pret. Roma 20 febbraio 1990, Foro
it., 1990,1, 2084). Ebbene, in tal modo definiti i presupposti e i limiti della tu
tela apprestata, non sembra che la stessa possa fondatamente in
vocarsi nel caso in esame, proprio perché devesi escludere — a
parere di questo collegio — che la parola «affari» possa di per
sé rappresentare elemento distintivo in via esclusiva del pro dotto editoriale della società odierna reclamante. E indubbio in
fatti che essa abbia un'intrinseca valenza semantica tra le più
ampie e generiche del vocabolario: ed anzi volutamente essa è
evidentemente utilizzata quale titolo della pubblicazione, pro
prio per evitare di catalogarla entro settori più o meno specifici, volendosi offrire ad un mercato di possibili utenti uniti dal solo
comune denominatore di cercare altri possibili interessati alla
propria offerta o domanda. Vero è che in ambito locale, ossia
nelle province ove essa è diffusa secondo i canali della stampa tradizionale, la pubblicazione della società ricorrente è ormai
univocamente individuata proprio dal termine in questione (in
edicola, chi ne richiede una copia chiede «Affari») e tuttavia la
capacità individualizzante secondaria (secondary meaning) in
tal modo acquistata appare del tutto compensata proprio dal ri
II Foro Italiano — 2001.
stretto ambito commerciale di riferimento, nel senso che essa
può apprezzarsi solo fintanto che si operi all'interno del mer
cato di riferimento, mentre si rivela del tutto elisa una volta che, in Internet, ci si affacci su un mercato enormemente più vasto. È
evidente, infatti, che l'utente medio il quale digiti, nell'apposito
spazio del proprio browser, la locuzione «affari.it», ben dovreb
be avere consapevolezza di correre il rischio di imbattersi in siti
che pubblichino annunci economici in altre parti d'Italia, posto che certo la pubblicazione di annunci siffatti in diversi ambiti
territoriali non è prerogativa né primato della società ricorrente, né lo è il nome utilizzato, a quanto è dato desumere dall'elenco
delle testate operanti nel settore (curato dall'Anspaeg e allegato dallo stesso reclamante). Risulta infatti che il termine «affari» è
contenuto nel titolo di ben altri cinque periodici pubblicati in
ambiti territoriali diversi: Gli affari (San Remo); Il re degli af fari (Reggio Emilia); Piazzaffari (Marigliano-Na); Piazza affari (Salerno); Affari (Catania).
Con ciò, giova ribadire, non si vuol affatto dire che manchi il
presupposto dell'omogeneità della specie e del carattere della
pubblicazione, né si vuole disconoscere che, in Internet, cadono
ovviamente le barriere territoriali tradizionali e si diviene po tenziali concorrenti di un unico mercato globale, solo si prende atto del dato inoppugnabile che, proprio perché ci si muove in
tale più vasta realtà, nessun apporto aggiuntivo in termini di ca
pacità distintiva può derivare, ad un termine di per sé estrema
mente generico, dalla notorietà acquisita in un ambito territo
riale molto più limitato.
Per tutte le ragioni esposte, il reclamo va pertanto rigettato, con conseguente integrale conferma del provvedimento impu
gnato.
TRIBUNALE DI PALERMO; sentenza 12 giugno 2001; Giud. Conti; Sindacato liberi bancari (Avv. Canto) c. Banco
di Sicilia (Avv. Ziino, Tosi).
TRIBUNALE DI PALERMO;
Persona fisica e diritti della personalità — Dati sensibili — Cedolini dello stipendio — Indicazione del sindacato de stinatario delle trattenute — Azione risarcitoria — Ca
renza di legittimazione attiva del sindacato — Illiceità del trattamento — Esclusione (Cod. proc. civ., art. 81; 1. 31 di
cembre 1996 n. 675, tutela delle persone e di altri soggetti ri
spetto al trattamento dei dati personali, art. 1,9, 18, 22).
Posto che: a) il dato relativo all'iscrizione ad un'associazione sindacale riguarda la sfera personale del lavoratore e non
quella del sindacato; b) la mera circolazione del dato fra le
persone che sono già a conoscenza dello stesso non comporta alcuna lesione giuridicamente apprezzabile, dev'essere riget tata, sia per carenza di legittimazione attiva, sia perché in
fondata nel merito, la domanda con cui un'associazione sin
dacale abbia chiesto il risarcimento del danno, lamentando
l'illiceità del trattamento di dati sensibili effettuato da un
datore di lavoro, cui si addebitava di aver inserito nei cedoli
ni dello stipendio, consegnati in busta chiusa ai dipendenti iscritti a tale sodalizio, l'indicazione nominativa del sinda
cato al quale erano destinate le trattenute. (1)
(1) La vicenda decisa dal tribunale siciliano evoca i problemi scatu
renti dall'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività concernente la gestione delle risorse umane,
per il cui espletamento si rende pressoché indispensabile il compimento di operazioni su dati sensibili riferiti ai lavoratori (in primis, quelli ido
nei a rivelare lo stato di salute e quelli relativi all'adesione ad associa
zioni sindacali). Al riguardo, vanno tenuti in considerazione i provvedimenti con cui,
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2983 PARTE PRIMA 2984
Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato
il 16 luglio 1999 al Banco di Sicilia s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore il Sindacato liberi bancari aderente
Fasib, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiese
a questo tribunale che fosse dichiarato che il convenuto aveva
violato gli art. 22 ss. 1. 675/96 sul trattamento dei dati sensibili, indicando nei cedolini mensili il sindacato di appartenenza dei
dipendenti iscritti ad essa associazione sindacale e che lo stesso
annualmente, il Garante per la protezione dei dati personali rilascia l'autorizzazione generale al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (da ultimo, v. l'autorizzazione n. 1/00 del 20 settembre 2000,
pubblicata in Gazzetta ufficiale del 30 settembre 2000, n. 229, destinata ad avere efficacia sino al 31 dicembre 2001); per ulteriori riferimenti, anche in relazione ai cedolini dello stipendio, cfr. P. Borghi-G. Mieli, La tutela della «privacy» nel rapporto di lavoro, Roma, 2000, 244 ss. In virtù di tale autorizzazione, ai datori di lavoro è consentito il tratta mento dei dati sensibili che attengono ai dipendenti, per l'assolvimento, tra l'altro, di alcuni dei compiti inerenti alla gestione del personale (ad es., corresponsione di stipendi, fruizione di permessi o di periodi di
aspettativa, trattenute per il versamento delle quote di iscrizione ad as sociazioni politiche o sindacali, accertamento dell'idoneità psico-fisica a svolgere determinate mansioni, appartenenza a categorie protette). Per un'analisi delle autorizzazioni generali con riflessi in materia lavo
ristica, v. A. Bellavista, Le nuove autorizzazioni n. 1/98 e n. 5/98 e il trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, in Dir. informa zione e informatica, 1999, 335.
Con specifico riferimento al lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, l'art. 9 d.leg. 135/99 individua, nel novero delle rile vanti finalità di interesse pubblico il cui perseguimento legittima il trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici (a norma del l'art. 22, 3° comma, 1. 675/96), quelle inerenti alle «attività dirette al l'instaurazione ed alla gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo».
La giurisprudenza ha avuto modo di occuparsi del conflitto tra priva cy del lavoratore ed interesse dei sindacati ad ottenere dal datore di la voro comunicazioni relative a determinati profili del rapporto: cfr. Trib. Salerno 17 maggio 2000, Foro it.. Rep. 2000, voce Sindacati, n. 106, e Dir. informazione e informatica, 2000, 480, con nota di A. Bellavista, Trattamento di dati personali e diritti di informazione del sindacato; Trib. Torino 23 luglio 1999, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 108, e La voro giur., 2000, 66, con nota di A. Boscati, Comunicazione dei dati
personali del lavoratore e diritti di informazione sindacale', Pret. Ro
ma, decr. 25 ottobre 1997, Foro it., 1998, I, 941 (annotata da P. Lam
bertucci, Trattamento dei dati personali, rapporto di lavoro e diritti del sindacato: brevi note in margine ad un primo intervento dei giudici, in Giur. it., 1998, 267; V. Chianese, In tema di trattamento dei dati
personali dei lavoratori, in Giur. lav. Lazio, 1997, 269; G. Pera, La
legge Rodotà e le informazioni dovute al sindacato, in Riv. it. dir. lav.,
1998,11,760). Sulla tutela della privacy nei rapporti di lavoro, v. P. Chieco, «Priva
cy» e lavoro, Bari, 2000; Id., I trattamenti della pubblica amministra zione con particolare riguardo ai dati sensibili dei dipendenti pubblici, in Lavoro nelle p.a., 2000, 1063; Id., Il diritto alla riservatezza del la
voratore, in Giornale dir. lav. relazioni ind., 1998, 1; P. Lambertucci, I dati personali nel rapporto di lavoro, in II trattamento dei dati perso nali. II. Profili applicativi a cura di V. Cuffaro-V. Ricciuto, Torino, 1999, 111; Id., Trattamento dei dati personali e disciplina del rapporto di lavoro: i primi interventi del garante e della giurisprudenza, in Ar
gomenti dir. lav., 1998, fase. 1, 101; Id., Il trattamento dei dati perso nali nella l. 31 dicembre 1996 n. 675 e il rapporto di lavoro: profili interpretativi e applicativi, in Giur. lav. Lazio, 1997, 491; Id., Tratta mento dei dati personali e rapporto di lavoro, in La disciplina del trattamento dei dati personali a cura di V. Cuffaro-V. Ricciuto, Tori
no, 1997, 423; E. Frontoni, Il rapporto di lavoro, in Privacy a cura di A. Clemente, Padova, 1999, 587; A. Casotti-M.R. Gheido, Tutela della «privacy» e trattamento dei dati del personale, in Dir. e pratica lav., 1999, 2500; G. Dipietro, I dati sensibili e la «privacy» nel rap porto di lavoro, in Dir lav., 1998, I. 449; M. Aimo, Il trattamento dei dati personali del lavoratore: la legge sulla «privacy» e lo statuto dei lavoratori, in Contratto e impr. - Europa, 1998, 426; S. Piccininno,
Legge, contratto e consenso nella tutela della riservatezza del lavora tore -1 rimedi giurisdizionali, in Mass. giur. lav., 1998, 184; A. Bella
vista, Il trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, in Dir. e
pratica lav., 1998, 23; M. Frediani, Trattamento dei dati sensibili e
rapporto di lavoro, in Lavoro giur., 1998, 105; L. Iero, Il trattamento dei dati c.d. sensibili nei rapporto di lavoro, ibid., 564; A. Vallebona, Nuova tutela della riservatezza e rapporto di lavoro, in Dir. lav.. 1997, I, 512; E. Gragnoli, La prima applicazione della legge «sul tratta mento dei dati personali» ed il rapporto di lavoro privato, in Riv. criti ca dir. privato, 1997, 673; L. Castelvetri, Diritto del lavoro e tutela della «privacy» - 1 riflessi sulla riscossione dei contributi sindacali, in Dir. relazioni ind., 1997. fase. 3, 165; L. Castelvetri-F. Scarpelli, La
protezione dei dati personali del lavoratore subordinato e la nuova
legge delega sul pubblico impiego, in Riv. it. dir. lav., 1997, III, 199.
Il Foro Italiano — 2001
convenuto fosse condannato al risarcimento del danno cagionato in misura pari a lire un miliardo o in quella maggiore o minore
somma ritenuta di giustizia.
Espose in particolare che: — l'istituto di credito convenuto, nei cedolini dello stipendio
e nei prospetti delle indennità di accompagnamento degli im
piegati iscritti ad esso sindacato aveva inserito, all'interno delle
voci «totale trattenuta di legge» e «trattenute» il nome del sin
dacato al quale erano erogati i contributi invece di utilizzare la
formula generica «contributi sindacali» e tale comportamento aveva leso l'immagine dello stesso principalmente nei confronti
dei suoi iscritti e dei terzi; — la condotta del Banco di Sicilia, concretatasi nell'inserzio
ne all'interno del cedolino dell'indicazione del sindacato cui
destinare le trattenute aveva anche leso il diritto all'oblìo che si
sostanziava nel non far figurare in nessun atto interno o esterno
riferito all'interessato l'eventuale appartenenza ad un'associa
zione sindacale e conclamava l'illecito trattamento dei dati sen
sibili fra i quali rientrava con certezza, alla stregua dell'art. 22 1.
cit., quello relativo all'adesione a sindacati; — le spiegazioni fornite stragiudizialmente dal Banco di Si
cilia non si erano dimostrate affatto appaganti poiché a prescin dere dalle indicazioni fornite dal garante per la privacy era pre ciso obbligo del Banco di Sicilia adottare soluzioni operative che garantissero la riservatezza dei dati contenuti nei prospetti contenenti l'indennità di accompagnamento;
— dal contegno dell'istituto convenuto era poi derivato un
danno ingiusto alla stregua del combinato disposto di cui agli art. 18 1. 675/96 e 2050 c.c. che garantiva, anche, il ristoro del
danno non patrimoniale. Costituitosi in giudizio, il Banco di Sicilia chiese preliminar
mente che fosse accertata la carenza di legittimazione attiva del
sindacato attore e che le domande ex adverso proposte fossero
rigettate nel merito, non avendo esso istituto violato le norme
sul trattamento dei dati personali. In via subordinata, chiese che fosse dichiarato che nessun
pregiudizio aveva arrecato esso istituto alla parte attrice.
Dedusse in particolare che: — era oggettivamente difficile individuare il bene giuridico
ipoteticamente leso da esso convenuto poiché l'attore per un
verso lamentava la lesione del diritto all'oblìo a favore del sog
getto del cui trattamento si trattava ed evocava per altro verso la
lesione del diritto all'immagine; — se l'azione intrapresa doveva essere intesa a tutela dei di
ritti dei singoli lavoratori, la stessa non poteva dirsi ammissibile
da parte del sindacato in mancanza di un mandato da parte dei
lavoratori, ostandovi l'art. 81 c.p.c. e dovendo in ogni caso co
noscere dell'eventuale giudizio il giudice del lavoro, né era ipo tizzabile una lesione plurisoggettiva tale da giustificare l'azione
del sindacato in nome proprio, poiché se anche la 1. 675/96 ave
va riconosciuto la tutela della privacy anche a soggetti «non»
persone fisiche, l'appartenenza ad un sindacato concerneva il
singolo lavoratore attenendo alla sfera intima delle persone fisi
che; — il riferimento al c.d. diritto all'oblìo era stato operato a
sproposito dalla parte attrice che nemmeno poteva vantare una
pretesa risarcitoria in danno di esso istituto, riguardando l'art.
18 1. 675/96 il ristoro al pregiudizio subito dalla persona fisica
che il sindacato non poteva certo pretendere; — nemmeno poteva dirsi violato il diritto all'immagine del
sindacato poiché il dato inserito nella busta paga degli iscritti al
sindacato poteva essere conosciuto dai soli aderenti al sodalizio; — non rispondeva al vero la circostanza che le buste paga dei
dipendenti in servizio del Banco di Sicilia iscritti alla Fasib contenessero l'indicazione del sindacato poiché gli unici docu
menti che avevano recato tale dicitura erano stati i prospetti re
lativi all'indennità di accompagnamento erogata ai dipendenti esodati in base all'accordo sindacale del febbraio 1998, e non i
cedolini; — errava la parte attrice nel sostenere che il cedolino del di
pendente ancora in servizio aveva indicato la sigla sindacale,
poiché quello prodotto ex adverso altro non era se non una
stampa della schermata visualizzata dall'addetto del banco per effettuare il trattamento di tali dati personali lecitamente conse
gnata al diretto interessato; — il parere reso dal garante della privacy in un comunicato
stampa sul quale si era fondato l'assunto del sindacato attore era
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
stato frainteso poiché né il garante poteva dirsi dotato di un po tere di accertamento precettivo in subiecta materia né il tenore
del parere era tale da imporre al datore di lavoro di non inserire
nel cedolino la sigla sindacale; — nelle autorizzazioni generali al trattamento di vari gruppi
di dati sensibili rese negli anni 1997, 1998 e 1999, lo stesso ga rante non aveva indicato le modalità concrete del trattamento
dei dati sensibili né aveva fornito alcuna indicazione sulla ne
cessità o meno di menzionare la sigla sindacale nel cedolino pa
ga; — d'altra parte, il dato contenuto nel cedolino veniva recapi
tato in piego chiuso direttamente all'interessato, senza alcuna
possibilità di passare per altre mani ed occhi diversi da quelli dell'addetto al trattamento e del destinatario;
— in ogni caso, la quantificazione del danno operata da con
troparte doveva ritenersi esorbitante.
Indi la causa, compiuta l'istruzione, precisate dalle parti le
conclusioni, veniva introitata in decisione previa concessione
dei termini per il deposito di comparse conclusionali e, su ri
chiesta di parte, rinviata per la discussione orale. Successiva
mente, il giudizio veniva posto in riserva per la decisione.
Motivi della decisione. — I temi di indagine sollecitati all'at
tenzione di questo giudice riguardano la liceità della condotta
del datore di lavoro che, nel cedolino consegnato al proprio di
pendente, inserisce anche l'indicazione del sindacato cui il lavo
ratore è iscritto ed al quale viene quindi erogato mensilmente il
contributo per siffatta partecipazione. Ed infatti, il sindacato attore — aderente Fasib — ha lamen
tato che il Banco di Sicilia abbia rilasciato i cedolini degli iscritti allo stesso sodalizio contenenti la sigla sindacale, con ciò
dando luogo ad una condotta contraria alla legge sulla privacy che tutelando la riservatezza dei dati sensibili, renderebbe ille
gittimo l'operato dell'istituto bancario che pure dovrebbe ri
spondere del pregiudizio, patrimoniale e non, sofferto in dipen denza di tale condotta.
Per altro verso, il Banco di Sicilia ha fin dal primo scritto di
fensivo sollevato notevoli perplessità sulla reale portata dell'a
zione interposta dalla parte attrice, interrogandosi sulle finalità
perseguite dalla parte attrice e quindi sul bene giuridico che la
stessa intendeva tutelare.
Ora, prescindendo volutamente dalla questione connessa alla
prospettata competenza del giudice del lavoro che, come la stes
sa parte convenuta non manca di rilevare, non importa più alcun
vizio di competenza per effetto della istituzione del giudice uni
co di tribunale né appare idonea ad inficiare, nel caso concreto,
le sorti del presente giudizio iniziato con il c.d. rito ordinario di
cognizione, avuto anche riguardo alla natura eminentemente do
cumentale dello stesso, non v'è dubbio che se l'azione interpo sta dal sindacato mira ad ottenere una pronunzia che accerti l'i
nosservanza del datore di lavoro agli obblighi sanciti dalla legge sulla privacy e segnatamente la diffusione di dati sensibili in
modo non conforme ai canoni normativi, la prospettata lesione
involge il «dato sensibile» del singolo lavoratore e non riguarda in alcun modo la sfera giuridica del sindacato.
Soccorrono, sul punto, talune considerazioni che già questo
giudice ha avuto occasione di esprimere in altra controversia.
In proposito, occorre rammentare che alla stregua della regola dettata dall'art. 81 c.p.c., fuori dai casi —
espressamente previ sti dalla legge
— di sostituzione processuale o di rappresentan
za, nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in nome
proprio. Ciò impone al giudice la verifica, che può avvenire anche
d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, della titolarità, in
capo all'attore e al convenuto, secondo la legge che regola il
rapporto dedotto in giudizio, dei relativi diritti ed obblighi: v. Cass. 27 luglio 1998, n. 7337 (Foro it.. Rep. 1999, voce Proce
dimento civile, n. 96). Ne consegue che al di fuori dei casi espressamente stabiliti
dalla legge deve non solo ritenersi inammissibile l'attività pro cessuale esercitata in nome proprio per far valere diritti altrui,
ma anche escludersi la «sostituzione processuale volontaria»,
cioè la disposizione convenzionale della legittimazione ad agire e di conseguenza anche la rappresentanza processuale indiretta:
cfr. Trib. Napoli 24 febbraio 1989 (id., Rep. 1990, voce cit., n. 107).
D'altra parte, non può certo ritenersi che nella fattispecie po sta al vaglio di questo giudice la parte attrice abbia inteso tutela
li, Foro Italiano — 2001.
re un interesse collettivo facente capo ai singoli iscritti al sinda
cato.
Ipotesi ricostruttiva, quest'ultima, che sarebbe stata paraliz zata dall'assenza di una disposizione normativa che autorizzi un
ente a tutelare un interesse non rientrante nel proprio patrimonio
giuridico, nemmeno potendosi profilare l'applicazione analogi ca dell'art. 27 1. 7 dicembre 2000 n. 383, concernente le asso
ciazioni di promozione sociale che esclude espressamente dal
suo ambito operativo le organizzazioni sindacali: v., infatti, art.
2, 2° comma, 1. ult. cit.
Ora, nel caso di specie parte attrice ha lamentato chiaramente
nei propri scritti difensivi che la lesione ascritta al Banco di Si
cilia riguardava il mancato rispetto della legge sulla privacy. Ma in tal modo il sindacato ha inteso tutelare in giudizio i di
ritti dei singoli lavoratori che avevano — rectius, avrebbero —
visto inserito nei cedolini la sigla sindacale di appartenenza. Sicché tale azione non può non incorrere nel divieto di cui al
l'art. 81 c.p.c.: v., in giurisprudenza, Pret. Napoli 19 febbraio
1991, id., 1991, I, 2929, che proprio dà contezza di altro prece dente giurisprudenziale che ha escluso la legittimazione attiva di
un'organizzazione sindacale di pensionati che tutelava diritti
propri dei soci.
Se infatti, per «trattamento», alla stregua dell'art. 1 1. 675/96,
deve, intendersi qualunque operazione o complesso di operazio
ni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'orga
nizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnes
sione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazio
ne e la distruzione di dati e se per «dato personale», si guarda a
qualunque informazione idonea a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sinda
cale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale, non può revocarsi in dubbio che la lesione la
mentata dal sindacato si appunta esclusivamente sulla sfera del
singolo lavoratore, nel senso che l'informazione che lo riguarda, annoverabile come dato sensibile, è per l'appunto, e soltanto, la
sua iscrizione ad una lista sindacale.
Il che vai quanto dire che il dato relativo all'iscrizione ad
un'associazione sindacale riguarda la sfera personale del «lavo
ratore» e non quella del sindacato che sarebbe potuta venire in
rilievo, come ha giustamente osservato parte convenuta, nella
ben diversa ipotesi in cui fosse stato il sindacato stesso ad iscri
versi ad altro sodalizio ed a volere mantenere riservata l'infor
mazione.
Certo, come correttamente evidenzia lo stesso Banco di Sici
lia, la legislazione nazionale a tutela della privacy prevede
espressamente fra i soggetti destinatari della tutela alla riserva
tezza dei dati anche le persone giuridiche, gli enti od associa
zioni, identificati o identificabili, anche indirettamente, me
diante riferimento a qualsiasi altra informazione: cfr. art. 1, ove
si chiarisce che «la presente legge garantisce che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con
particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;
garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro
ente o associazione».
Ma tale circostanza, seppure rende palese un approfondi mento della tutela — del tutto legittimo e commendevole ad
onta di quanto sul punto diversamente opinato dalla parte con
venuta nei propri scritti difensivi — approntata dal legislatore interno rispetto alla guide-line della direttiva 95/46/Cee che in
vece indicava come uniche destinatarie della tutela le persone fisiche (cfr. art. 2, ove si fa riferimento a «qualsiasi informazio
ne concernente una persona fisica identificata o identificabile
...» — peraltro lasciando alle legislazioni di recepimento un
certo potere ampliativo —: v. il ventitreesimo 'considerando',
che autorizzava gli Stati membri ad assicurare la messa in opera della tutela delle persone sia mediante una legge generale relati
va alla tutela delle persone contro il trattamento dei dati perso nali e il ventiquattresimo 'considerando', che chiariva come la
direttiva lasciava impregiudicate le normative relative alla tutela
delle persone giuridiche riguardo al trattamento dei dati che le
riguardano, mentre il sessantottesimo 'considerando' aggiunge va che i principi della tutela dei diritti e delle libertà delle per
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2987 PARTE PRIMA 2988
sone, in particolare del rispetto della vita privata, con riguardo al trattamento di dati personali, oggetto della presente direttiva,
potevano essere completati o precisati, soprattutto per taluni
settori, da norme specifiche ad essi conformi) non appare rile
vante nel caso che qui interessa, ove si ponga mente alla circo
stanza che il dato sensibile di cui si discute è l'appartenenza del
lavoratore ad un sindacato e non quello della appartenenza al
sindacato di un lavoratore.
Ciò è reso palese dal fatto che il sindacato non si duole affatto
che sia stata resa pubblica l'appartenenza allo stesso sindacato
di un lavoratore ma che, piuttosto, il datore di lavoro abbia leso
l'interesse del lavoratore a non rendere ostensibili dati attinenti
alla riservatezza del lavoratore, fra i quali appunto rientra quello all'iscrizione del dipendente ad un'associazione sindacale.
E sotto tale profilo non si riesce a comprendere nemmeno in
che modo si sarebbe potuta realizzare la prospettata lesione del
diritto all'immagine del sindacato nell'accezione giuridica mente atecnica che parte attrice intenderebbe richiamare, facen
do probabilmente riferimento all'idea di complesso di attributi
della persona che la caratterizzano nei rapporti sociali o profes sionali e quindi alle nozioni giuridiche di reputazione ed identità
personale. In ogni caso, ed anche a voler superare le troncanti considera
zioni di cui si è appena detto, la pretesa della parte attrice, esa
minata sotto il profilo della liceità della condotta dell'istituto
bancario che ha inserito nei prospetti paga relativi alle indennità
di accompagnamento corrisposte ai lavoratori c.d. esodati — per
aver fruito di un piano di uscita dall'azienda propedeutico al
pensionamento — la sigla sindacale del sindacato attoreo, è
sfornita di giuridico fondamento.
Ed invero, giova premettere che in ordine al regime di cono
scibilità delle informazioni contenute nei c.d. cedolini dello sti
pendio alcune delle informazioni contenute in tale documento
hanno sicuramente natura «sensibile» e tra queste lo stesso ga rante per la privacy ha avuto occasione di annoverare quelle re
lative ai sussidi di cura, alle indennità missione handicappati e
per quel che qui interessa all'iscrizione al sindacato.
In tal senso quindi il garante, con provvedimento del 31 di
cembre 1998 ha precisato che per i dati la cui inclusione nel ce
dolino dello stipendio appaia necessaria nell'interesse del di
pendente, andrebbero adottate opportune cautele a tutela della
riservatezza, individuabili, ad esempio, nel suo inserimento in
una busta, nel piegare e spillare il cedolino, nell'apporvi una
copertura delle parti che non riguardino dati di comune cono
scenza (generalità, ufficio di appartenenza, ecc.), ovvero nel
l'introdurre una c.d. «distanza di cortesia» agli sportelli. Muovendo sulle stesse linee argomentative il garante, nel
provvedimento dell'8 giugno 1999 ha evidenziato che le vigenti norme in materia non rendono in generale obbligatorio pubbli care i dati patrimoniali relativi a tali soggetti, né comunque
comportano il diritto di conoscere, neanche da parte dei consi
glieri comunali nell'esercizio de! loro mandato, il contenuto dei
cedolini dello stipendio. E sempre in tema di cedolini dello stipendio, il garante (prov
vedimento del 9 giugno 1999) è poi intervenuto presso il dipar timento della pubblica sicurezza del ministero dell'interno, chiedendo di conoscere quali misure si intendessero adottare per
adeguare alle norme sulla protezione dei dati personali le proce dure attualmente in uso presso alcune questure riguardo al trat
tamento dei dati contenuti nei cedolini dello stipendio dei di
pendenti: v. relazione garante 3 maggio 2000 sullo stato di at
tuazione della 1. 675/96.
Ora, il sindacato attore, muovendo dal provvedimento del 10
febbraio 2000, concernente i «codici di deontologia e di buona
condotta relativi ai dati personali utilizzati per finalità storiche,
statistiche, di ricerca scientifica, di investigazioni difensive, e ai
dati personali utilizzati da operatori sanitari e da istituzioni ban
carie e finanziarie» con il quale il garante per la privacy ha ma
nifestato la necessità di adempiere alle disposizioni di legge —
art. 6, 1° comma, d.leg. 30 luglio 1999 n. 281, in materia di
trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e
di ricerca scientifica; art. 17. 3° comma, d.leg. 11 maggio 1999
n. 135, quale modificato dall'art. 3 d.leg. 30 luglio 1999 n. 282 —
promuovendo «un ulteriore codice relativo alle attività ban
carie e finanziarie in ragione dei diversi profili applicativi emer
si e del loro rilievo rispetto alla generalità dei cittadini», assume
l'illiceità dell'operato dell'istituto, tanto con riferimento ai la
II Foro Italiano — 2001.
voratori esodati che nei confronti dei dipendenti ancora in servi
zio presso l'istituto, avendo uno dei lavoratori ottenuto una
stampa (hard copy) della videata dell'elaboratore in uso all'uf
ficio personale dell'istituto bancario contenente la propria posi zione reddituale da cui risultava anche l'indicazione sindacale.
Ma reputa questo giudice che nella condotta del Banco di Si
cilia non sia possibile scorgere veruna illiceità ove si consideri
che, non lamentando il sindacato la mancata adozione di accor
gimenti per evitare che il contenuto del cedolino potesse essere
conosciuto, oltre che dall'interessato e dalle persone responsa bili autorizzate al trattamento, anche da terzi, viene meno in ra
dice ogni possibile rischio di diffusione illecita del medesimo dato nemmeno ipoteticamente prospettato dalla parte attrice.
Se infatti si considera che il personale autorizzato del datore
di lavoro deve necessariamente conoscere il dato relativo al
l'appartenenza del lavoratore al sindacato — per operare men
silmente la relativa trattenuta — e che il «titolare» del dato sen
sibile non può certo dolersi che l'informazione venga inserita
nel cedolino riservato «soltanto» alla sua conoscenza — avendo
anzi diritto ad ottenere in qualunque momento la comunicazione
in forma intelligibile del dato — art. 13 1. 675/96 —, ciò preclu de in radice la possibilità di rinvenire profili pregiudiziali nel l'operato del datore di lavoro che non può dirsi avere adottato
una condotta contraria al precetto di cui all'art. 9 1. 675/96 che
prescrive che i dati sensibili vengano trattati in modo lecito e
secondo correttezza.
Se infatti la ratio della legge sulla privacy è quella di evitare
l'indebita utilizzazione o l'indebita circolazione di informazioni
afferenti la sfera intima della persona, non v'è dubbio che la
mera circolazione del dato fra le persone che sono già a cono
scenza del dato medesimo non può importare alcuna lesione
giuridicamente apprezzabile. Assolutamente inconferente, ai fini del decidere, è poi il rife
rimento al c.d. diritto all'oblìo proposto dal sindacato attore ba
stando all'uopo rilevare, in piena sintonia alle sul punto chiare
deduzioni difensive della parte convenuta, l'assenza di una le
sione dell'obbligo di colui che procede al trattamento del dato
sensibile a non conservare i dati personali oltre il tempo neces
sario al loro trattamento, proprio perché nell'ambito del rap
porto di lavoro l'obbligo di conservazione del dato afferente
l'adesione ad un sindacato permane lungo tutto il rapporto di
lavoro e dura fino alla sua conclusione. Ciò in quanto fino a tale
momento il datore di lavoro dovrà provvedere a versare le rite
nute d'acconto al sindacato.
D'altra parte, la liceità del contegno del Banco di Sicilia
emerge con tutta evidenza sol che si guardi alle autorizzazioni
generali rese dal garante della privacy al trattamento dei dati
sensibili di cui all'art. 22, 1° comma, 1. 675/96, finalizzato alla
gestione dei rapporti di lavoro negli anni 1999 (29 settembre
1999) e 2000 (20 settembre 2000). In tali provvedimenti l'autorità ha precisato che il trattamento
dei dati sensibili di cui all'art. 22, lc comma, 1. 675/96, finaliz zato alla gestione dei rapporti di lavoro, deve reputarsi legittimo
purché sia necessario per adempiere o per esigere l'adempi mento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti pre visti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da
contratti collettivi anche aziendali, in particolare ai fini del ri
spetto della normativa in materia di previdenza ed assistenza
anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o
della popolazione, nonché in materia fiscale, di tutela della sa
lute, dell'ordine e della sicurezza pubblica ed ancora, in con
formità alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini
della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi,
assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori.
In tale contesto, il garante ha chiarito che il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti agli obblighi, ai
compiti o alle finalità avanti specificati e in particolare nell'am
bito dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere po litico o sindacale nonché i dati inerenti alle attività o agli incari
chi sindacali, ovvero alle trattenute per il versamento delle
quote di servizio sindacale o delle quote di iscrizione ad asso
ciazioni od organizzazioni politiche o sindacali. Ciò sempreché il trattamento dei dati sensibili venga effettuato unicamente con
logiche e mediante forme di organizzazione dei dati stretta
mente correlate agli obblighi, ai compiti o alle finalità avanti in
dicate.
Anzi, è stato pure chiarito che la comunicazione di dati al
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
l'interessato deve avvenire di regola direttamente a quest'ultimo o a un suo delegato, in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a
prevenirne la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione di distanze di cortesia.
Ora, non par dubbio che dagli elementi raccolti nel corso del
giudizio non è possibile inferire uno scostamento della parte convenuta dai comportamenti autorizzati dal garante di cui è
dato succintamente conto.
Alla stregua di tali considerazioni, le domande proposte dal
sindacato attore, ivi compresa quella risarcitoria fondata su una
postulata violazione della 1. 675/96 non possono che essere di
sattese.
TRIBUNALE DI ROMA; sentenza 9 maggio 2001; Giud. Lazzaro; Soc. Berry e altri (Avv. Travarelli, Alibrandi) c.
Banca di Roma (Avv. Quintarelli).
TRIBUNALE DI ROMA;
Contratti bancari — Conto corrente bancario — Interessi
dovuti dal correntista — Capitalizzazione trimestrale —
Validità — Limiti (Cod. civ., art. 1224, 1283, 1823, 1825, 1831; d.leg. 1° settembre 1993 n. 385, t.u. delle leggi in mate
ria bancaria e creditizia, art. 120; d.leg. 4 agosto 1999 n. 342, modifiche al d.leg. 1° settembre 1993 n. 385, art. 25).
In un rapporto di conto corrente bancario anteriore all'entrata
in vigore della delibera con la quale il comitato interministe
riale per il credito e il risparmio ha stabilito (in attuazione dell'art. 120, 2° comma, d.leg. 385/93, introdotto dall'art.
25, 2° comma, d.leg. 342/99) modalità e criteri per la disci
plina dell'anatocismo nelle operazioni poste in essere nel
l'esercizio dell'attività bancaria, la previsione relativa alla
capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal corren
tista, ponendosi come naturale conseguenza della periodica chiusura del conto, è da ritenersi valida ed efficace fino alla
cessazione del rapporto, a prescindere dalla sussistenza, o
meno, di un uso normativo che la consenta; per il periodo suc
cessivo all'estinzione, invece, va esclusa qualsiasi ultrattività
della capitalizzazione trimestrale, posto che, sull'eventuale
saldo debitorio finale, il correntista è tenuto a corrispondere
gli interessi di mora, da rapportare a quelli convenzional mente previsti solo nella misura e non anche nei meccanismi
applicativi. (1)
(1) Le pattuizioni anatocistiche nei contratti bancari: il pendolo continua ad oscillare?
Nel giro di due anni, o poco più, il trattamento giuridico dell'anato cismo «bancario» è stato coinvolto in un pressoché irrefrenabile moto
pendolare, con il relativo assoggettamento ad ampie e frequenti oscilla zioni. Pronunce della corte di legittimità, atti normativi, sentenze ed or dinanze dei giudici di merito, decisioni della Corte costituzionale; di volta in volta, ciascuno di questi episodi ha avuto l'effetto di deprimere o esaltare i portatori dei contrapposti interessi. Dal canto proprio, ese
geti e commentatori hanno avuto il loro da fare per seguire l'evoluzione di una vicenda che indubbiamente ha rimescolato le carte in tavola, smuovendo il sistema da una stasi pluridecennale. Nel tourbillon dei
protagonisti, sembra essere nuovamente il turno dei tribunali, chiamati a ridefinire le strategie applicative, sia per confrontarsi con i rapporti che si proiettano nell'avvenire, sia per chiudere gli strascichi del pas sato.
Attualmente il fenomeno dall'anatocismo nei contratti bancari (o, per
meglio dire, nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del
credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari) è
regolamentato in via esclusiva dalle disposizioni dettate dalla delibera
del comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) del 9
febbraio 2000, emanata in virtù dell'art. 120, 2° comma, d.leg. 385/93, che era stato introdotto dall'art. 25, 2° comma, d.leg. 342/99. Evidente
è, infatti, l'intento di affrancare l'area dei rapporti bancari o finanziari
dall'influenza di altre regole legali; persino le ipotesi in cui, a parte la
Il Foro Italiano — 2001.
Svolgimento del processo. — La Berry di Berti Rinaldo e c.
s.n.c. (in qualità di debitrice principale) e Berti Rinaldo e Fra
leoni Paola (quali fideiussori) hanno proposto tempestiva oppo sizione avverso il decreto (provvisoriamente esecutivo nei con
fronti dei fideiussori) n. 4275 emesso dal presidente di questo tribunale il 13-14 novembre 1998 (con il quale
— a istanza della Banca di Roma s.p.a.
— era stato loro ingiunto il paga mento della somma di lire 87.215.592, con interessi convenzio
nali e spese della procedura, quale saldo debitore al 1° luglio 1998 del conto corrente n. 57191/35, con capitalizzazione tri
sussistenza di usi, era tradizionalmente ammessa (entro certi limiti) la
produzione di interessi sugli interessi, vale a dire la proposizione di una domanda giudiziale (purché specificamente rivolta ad ottenere la con danna al pagamento degli interessi anatocistici: cfr. Cass. 14 ottobre
1998, n. 10156, Foro it., Rep. 1999, voce Interessi, n. 21, e Contratti, 1999, 227, con nota di R.C. Delconte) e la convenzione posteriore alla loro scadenza (da cui deve risultare la piena consapevolezza del debito re in ordine all'assunzione del relativo obbligo: cfr. Cass. 12 dicembre
1988, n. 6735, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 4) fanno capo diretta mente alla delibera (art. 5), piuttosto che all'art. 1283 c.c. (che pure, in
questa parte, viene riprodotto fedelmente). Per altro verso, tale discipli na si applica non soltanto ai contratti conclusi dal 22 aprile 2000 (gior no in cui la citata delibera ha iniziato a spiegare i suoi effetti) in avanti, ma anche, a partire dal 1° luglio 2000, all'ulteriore corso dei rapporti sorti in epoca anteriore all'entrata in vigore della delibera, previo op portuno adeguamento del contenuto negoziale.
Nondimeno, rimane da definire, per il periodo che va fino al 30 giu gno 2000, la sorte delle clausole relative alla produzione di interessi
sugli interessi, contenute nei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore delia delibera del Cicr. Al riguardo, la soluzio ne offerta dal 3° comma dell'art. 25 d.leg. 342/99, che puntava ad una sanatoria indiscriminata delle pattuizioni anatocistiche, è stata posta nel
nulla, in quanto inficiata dal vizio formale dell'eccesso di delega, la cui denunzia ha finito inevitabilmente per condurre alla declaratoria di ille
gittimità costituzionale del menzionato 3° comma: cfr. Corte cost. 17 ottobre 2000, n. 425, id., 2000,1, 3045, con nota di A. Palmieri (e Giur.
comm., 2001, II, 179, con nota di G.M. Santucci, Riflessioni sulla nuo va derogabilità del divieto di anatocismo-, Banca, borsa, ecc., 2001, II, 1, con nota di G. Mucciarone, L'anatocismo bancario: tra usi, inter venti governativi e clausola Nub\ Fallimento, 2001, 19, con note di L.
Panzani, La disciplina dell'anatocismo dopo la recente sentenza della Corte costituzionale, e di P. Oliva, Capitalizzazione trimestrale degli interessi di conto corrente e incostituzionalità dell'art. 25, 3° comma,
d.leg. 342/99\ Corriere giur., 2000, 1453, con nota di V. Carbone, L'anatocismo bancario dopo l'intervento della Corte costituzionale; Giur. costit., 2000, 3192, con nota redazionale di A. C[elotto] e osser vazioni di N. Lupo, Quale sindacato sui decreti legislativi correttivi?\
Impresa, 2000, 1533, con nota di A. Napolitano; Corti Bari, Lecce e
Potenza. 2000, I, 169, con nota di F. Macario; cfr. altresì P. Ferro
Luzzi, «Le opzioni ermeneutiche dell'ambito semantico»; l'anatocismo arriva alla Corte costituzionale, in Riv. dir. privato, 2000, 734; P.
D'Alessandro, La Corte costituzionale interviene sulla vicenda degli interessi bancari anatocistici, in Nuove leggi civ., 2000, 1305); del pro fluvio di ordinanze di rimessione danno conto le successive pronunce di manifesta inammissibilità: v. Corte cost., ord. 6 dicembre 2000, nn. 551 e 552, G.U., la s.s., n. 51 del 2000; 23 gennaio 2001, nn. 23 e 24, 6 marzo 2001, n. 51, 11 maggio 2001, nn. 128 e 129, id., nn. 5, 11 e 19 del 2001. L'esecutivo cercava di approfittare della delega conferita per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, allo scopo di attutire con tempestività le conseguenze di un clamoroso mutamento di rotta della Cassazione circa la natura degli usi che legittimerebbero la capitalizzazione trime strale degli interessi dovuti dal cliente alla banca (il riferimento è alle celebri sent. 16 e 30 marzo 1999, nn. 2374 e 3096, Foro it., 1999, I, 1153, con osservazioni di A. Palmieri-R. Pardolesi, e 11 novembre
1999, n. 12507, id., 2000, I, 451, con note di A. Palmieri, L'anatoci
smo, le banche e il tramonto degli usi: un «prospective overruling» del
legislatore?, e di A. Nigro, L'anatocismo nei rapporti bancari tra pas sato e futuro-, l'ultima delle tre decisioni, depositata quando ormai era
già intervenuto il d.leg. 342/99, è annotata anche da L. Di Pietropaolo, Gli «usi contrari» di cui all'art. 1283 c.c. e la «validità sopravvenuta» delle clausole bancarie anatocistiche, in Giust. civ., 2000, I, 2049; P. De Gioia Carabellese, La convenzione anatocistica «nel mirino» della Corte suprema di cassazione; qualche breve riflessione intorno ad una recente sentenza e al nuovo contesto normativo, in Mondo bancario,
1999, fase. 6, 57; V. Carbone, Interessi anatocistici tra interventi giu
risprudenziali, salvataggi normativi e questioni di costituzionalità, in
Corriere giur., 1999, 1485). Soltanto che l'iniziativa governativa, al
meno per la parte in cui rivolgeva lo sguardo al passato, è stata neutra lizzata per effetto della contromossa (leggi, incidente di costituzionali
tà) architettata dalle corti inferiori, in difesa della regola appena pro clamata dal Supremo collegio.
Sotto questo profilo, attinente alla dialettica tra diritto di produzione
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