sentenza 12 luglio 1984 (causa 170/83); Pres. Koompans, Avv. gen. Lenz (concl. conf.);Hydrotherm Geraetebau GmbH c. Ditta CompactSource: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 1 (GENNAIO 1986), pp. 13/14-19/20Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180184 .
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
12. - In questa prospettiva va interpretato l'art. 38, 2° comma, della convenzione, a tenore del quale il giudice dell'opposizione
può « subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare ». Questa norma assume rilievo per il
fatto che, dal momento in cui il giudice statuisce sull'opposizione, non trovano più applicazione le limitazioni contemplate dall'art.
39: dei provvedimenti esecutivi sono quindi possibili anche se la
decisione emessa può ancora costituire oggetto di ricorso in
cassazione o di « Rechtsbeschwerde » in conformità all'art. 37, 2°
comma e se persino la sentenza emessa nello Stato d'origine è ancora impugnabile, ipotesi espressamente contemplata dall'art. 38. A questo momento la tutela degli interessi del debitore può esigere che l'esecuzione venga subordinata alla costituzione di una garanzia.
13. - Ne deriva che l'art. 38, 2° comma, della convenzione
dev'essere interpretato nel senso che il giudice dinanzi al quale
venga proposta opposizione contro l'autorizzazione all'esecuzione
concessa in base alla convenzione può subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia solo al momento in cui statuisce
sull'opposizione. Sulla seconda questione (art. 37). — 14. - La ditta Brennero ha
sottolineato che l'uniforme interpretazione della convenzione sa
rebbe compromessa qualora la decisione provvisoria o interlocu
toria del giudice dell'opposizione non fosse impugnabile con
ricorso in cassazione o con « Rechtsbeschwerde ». Secondo la
commissione e il governo tedesco, per contro, l'art. 37, 2° comma, della convenzione è chiaro in quanto consente espressamente la « Rechtsbeschwerde » solo contro la decisione definitiva sull'oppo sizione.
15. - In base al 2° comma dell'art. 37, la decisione emessa
sull'opposizione può costituire oggetto soltanto di ricorso in
cassazione e, nella Repubblica federale di Germania, di « Rech
tsbeschwerde ». Nell'ambito della struttura generale della conven
zione e alla luce di uno dei suoi scopi principali, cioè la
semplificazione dei provvedimenti nello Stato in cui l'esecuzione
viene chiesta, detta disposizione non può essere interpretata estensivamente in modo da consentire un gravame contro una
decisione diversa da quella emessa sull'opposizione, per esempio
l'impugnazione di un provvedimento preparatorio o interlocutorio
con cui si dispongano mezzi istruttori.
16. - La seconda questione va dunque risolta come segue: l'art.
37, 2° comma, della convenzione deve essere interpretato nel
senso che esso consente il ricorso in cassazione e, nella Repubbli ca federale di Germania, la « Rechtsbeschwerde » soltanto contro la decisione che statuisce sull'opposizione.
17. - Anche se nella fattispecie, la soluzione fornita alla seconda questione può indurre il Bundesgerichtshof a dichiarare irricevibile la « Rechtsbeschwerde » contro la decisione dell'Ober
landesgericht, mentre detta decisione dovrebbe considerarsi illegit tima alla luce della soluzione fornita alla prima questione, spetta nondimeno all'Oberladesgericht, al momento in cui gli sarà nuo
vamente rimessa la causa, revocare la decisione interlocutoria nella parte in cui dispone la costituzione di una garanzia senza statuire sull'opposizione. (Omissis)
Per questi motivi, la corte (quarta sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof con ordinanza 12 ottobre 1983, dichiara:
1) L'art. 38, 2° comma, della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che il giudice dinanzi al quale venga proposta opposi zione contro l'autorizzazione all'esecuzione concessa in base alla convenzione può subordinare l'esecuzione alla costituzione di una
garanzia solo al momento in cui statuisce sull'opposizione. 2) L'art. 37, 2° comma, della convenzione 27 settembre 1968
dev'essere interpretato nel senso che esso consente il ricorso in cassazione e, nella Repubblica federale di Germania, la « Rech tsbeschwerde » soltanto contro la decisione che statuisce sull'op posizione.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen tenza 12 luglio 1984 (causa 170/83); Pres. Koompans, Avv.
gen. Lenz (conci, conf.); Hydrotherm Geraetebau GmbH c. Ditta Compact.
Comunità europee — CEE — Concorrenza — Accordi di distri buzione esclusiva — Divieto — Esenzione — Condizioni di
applicazione — Nozione di impresa (Trattato CEE, art. 85, 177; reg. 22 marzo 1967 n. 67 CEE della commissione, relativo
Il Foro Italiano — 1986.
all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato a categorie di
accordi di distribuzione esclusiva).
Comunità europee — CBE — Concorrenza — Accordi di distri
buzione esclusiva — Divieto — Esenzione — Condizioni di
applicazione — Limitazioni territoriali (Trattato CEE, art. 85,
177; reg. 22 marzo 1967 n. 67 CEE della commissione). Comunità europee — CEE — Concorrenza — Accordi di distribu
zione esclusiva — Divieto — Esenzione — Diritto di proprietà industriale — Liceità — Condizioni (Trattato CEE, art. 85,
177; reg. 22 marzo 1967 n. 67 CEE della commissione).
Il regolamento della commissione 22 marzo 1967 n. 67, relativo
all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato a categorie di
accordi di distribuzione esclusiva, dev'essere applicato anche
qualora una delle parti contraenti sia costituita da più imprese
giuridicamente autonome, purché queste imprese costituiscano, sotto il profilo contrattuale, un'unità economica. (1)
Il regolamento della commissione n. 67/67 può essere applicato
qualora l'accordo si estenda non solo ad una determinata parte del territorio del mercato comune, ma anche a paesi situati al
di fuori della Comunità. (2)
(1) La massima si ricollega al principio, oramai consolidato, secondo cui la nozione di impresa giuridicamente rilevante ai fini dell'applicazione del reg. 67/67, cosi come in genere della disciplina comunitaria antitrust, va individuata non solo in base all'elemento formale della capacità giuridica ma anche a quello dell'effettiva indipendenza, o autonomia, sul piano dei comportamenti economici. Pertanto qualora una società detenga l'effettivo controllo (azionario o contrattuale) di una o più altre società, l'intero gruppo, all'interno del quale deve ritenersi non esista una reale concorrenza, anche se formato da entità giuridicamente distinte, viene considerato come un'unica impresa agli effetti della normativa in parola (sul punto v. in particolare Corte giust. 14 luglio 1972, causa 53/69, Foro it., 1973, IV, 9, con nota di A. Tizzano; 6 marzo 1974, cause 6 e 7/73, id., 1974, IV, 261 e 31 ottobre 1974, causa 15/74, id., 1975, IV, 71; in dottrina v. per un inquadramento generale Franceschelli-Plaisant-Lassier, Droit européen de la concurrence, Paris, 1978, 40-44 e Frigna ni-Waelbroeck, Disciplina della concorrenza nella CEE, Napoli, 1983, 17-23, cui acide P. Vanden Hove, The new Commission Regulations n. 1983/83 and 1984/83 on the application of article 85 (3) of the Treaty to categories of exclusive distribution and purchasing agree ments, European Legal Issues, 1984, 41 ss.; V. Korah, Group exemptios for exclusive distribution and purchasing in the EEC, 1984, 21 C.M.L. Rev. 53; P. Van Ommeslaghe e B. Van De Valle De Ghelcke, Les articles 85 et 86 du Traité de Rome à travers les arrets de la Cour de Justice et les decisions de la Commission, in Cahiers de droit européen, 1984, 64 ss.; per un esame approfondito della questione v. A. Guarino, Verso una concezione più ampia della nozione di impresa in diritto antitrust europeo, in Giur. comm., 1985, 643 ss.).
Va precisato che tale linea interpretativa è restata invariata anche sotto l'imperio dei due nuovi regolamenti emanati dalla commissione il 22 maggio 1983 in sostituzione del reg. 67/67 (n. 1983/83 e 1984/83 entrambi in G.V.C.E. L 173 del 30 giugno 1983), come risulta confermato dalla relativa comunicazione della commissione pubblicata in G.U.C.E. C 101/2 del 13 aprile 1984.
Una sola osservazione in merito. L'espressione contenuta nell'art. 1 del reg. 67/67 (e confermata nei successivi regolamenti 1983/83 e 1984/83), che limita l'esenzione per categoria agli accordi di esclusiva cui partecipino « solo due imprese », oltre a non incidere, come si è visto, sui contratti conclusi da una molteplicità di imprese (giuridica mente) distinte ma costituenti una soia parte in senso economico, non viene neanche in rilievo (come specificato dalla suindicata comunica zione della commissione) nei casi in cui un =olo fornitore stipuli una pluralità di accordi di distribuzione, di identico contenuto e per gli stessi prodotti, con una serie di rivenditori. La formula contenuta nei citati regolamenti sembra pertanto assumere significato pratico solo in relazione alla ipotesi in cui un singolo rivenditore pattuisca con due o più fornitori economicamente indipendenti una esclusiva di vendita o di acquisto. In questi casi, peraltro, la scelta di non concedere l'esenzione per categoria (che non pregiudica comunque la possibilità di ottenere, ricorrendone le condizioni, un'esenzione a titolo individua le) si giustifica per il più pronunciato effetto restrittivo che un accordo cosi strutturato avrebbe sulla concorrenza fra produttori (interbrand competition).
(2) Non constano precedenti in termini. D'altra parte la questione appare, già a prima vista, di scarso fondamento.
È noto infatti che l'ordinamento comunitario reagisce, sanzionandole, a quelle intese che producono effetti restrittivi sulla concorrenza all'in terno del mercato comune (e cioè indipendentemente dal luogo di conclusione delle stesse o dalla sede delle imprese partecipanti, che possono entrambi situarsi al di fuori della Comunità). Quello che conta è, dunque, la pura localizzazione degli effetti distorisivi entro i confini della CEE, mentre un'eventuale estensione degli effetti medesi mi anche a paesi terzi non può che risultare del tutto irrilevante (in merito v. Corte giust. 25 novembre 1971, causa 22/71, Foro it., 1972,
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PARTE QUARTA
L'art. 3, lett. b), punto 1, del regolamento della commissione n.
67/67 dev'essere interpretato nel senso che un accordo non può
fruire dell'esenzione per categorie soltanto se dai termini stessi
dell'accordo o dal comportamento dei contraenti risulti che que sti intendono usare o usano effettivamente un diritto di proprietà industriale in modo da impedire od ostacolare, grazie a questo di
ritto, importazioni parallele nel territorio cui si riferisce l'esclusi
va; il fatto che un accordo non contenga alcuna clausola intesa
ad impedire l'abuso di un diritto di proprietà industriale
non costituisce di per sé motivo sufficiente per escluderlo
dall'applicazione del regolamento n. 67/67. (3)
Diritto. — 1. - Con ordinanza 28 giugno 1983, pervenuta a
questa corte il 3 agosto successivo, il Bundesgerichtshof ha
sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, cinque questioni
pregiudiziali relative all'interpretazione degli art. 1, n. 1, lett. a), e 3, lett. b), punto 1, del regolamento della commissione 22
marzo 1967 n. 67, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del
trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (G.U.
pag. 849).
2. - Dall'ordinanza di rinvio e dal fascicolo di causa risulta che
l'ing. Andreoli, di Bologna, socio accomandatario della società in
accomandita semplice Compact, realizzava radiatori di metallo
leggero recanti il marchio « Ghibli ». La Compact concludeva in
epoche diverse con la società tedesca Hydrotherm, affiliata di una
società americana, due accordi per la vendita, in esclusiva, dei
radiatori suddetti. In base al primo accordo la Hydrotherm
acquistava il diritto di depositare a suo nome il marchio « Ghi
bli » e lo faceva in vari Stati, fra cui la Repubblica federale di
Germania.
3. - Col secondo accordo, stipulato a seguito di difficoltà
verificatesi nell'esecuzione del primo, veniva attribuita alla Hydro
therm l'esclusiva della vendita dei radiatori « Ghibli » nell'Europa
Occidentale, tranne l'Italia, la Grecia e la Turchia. Con riguardo
ad un radiatore di tipo speciale, la zona di esclusiva era definita
come l'Europa Occidentale esclusi la Francia, i paesi del Benelux
e l'Austria. Nell'ambito di questo accordo la Hydrotherm s'im
pegnava a « non rappresentare direttamente o indirettamente,
nella zona cui si riferisce l'esclusiva ... altri produttori, rivenditori
e fabbricanti di radiatori, piastre radianti e convettori in allumi
nio o in leghe a base di alluminio, né effettuare con loro scambi
commerciali ». La Hydrotherm era inoltre tenuta ad acquistare dalla Compact radiatori per un determinato importo. Va rilevato
che l'altra parte contraente era costituita dall'Andreoli, dalla
Compact e da un'altra ditta, Officine Sant'Andrea con sede in
Rastignano (Bologna) anch'essa appartenente all'Andreoli.
4. - Anche nell'esecuzione del secondo accordo sorgevano difficoltà. La Hydrotherm si rifiutava di acquistare altra merce
dalla Compact e, di conseguenza, quest'ultima denunciava l'ac
cordo e chiedeva il risarcimento dei danni.
5. - Il Landgericht di Francoforte sul Meno, chiamato a
dirimere la controversia, dichiarava, con sentenza 13 settembre
IV, 104, con nota di richiami, v. altresì Frignani-Waelbroeck, cit., 29 ss. e Van Ommeslaghe-Van De Valle De Ghelcke, cit., 90 ss.).
Per completezza, ma si tratta di questione obiettivamente diversa da
quella sollevata dalla ricorrente, potrebbe sottolinearsi che la limitazio ne della esenzione per categoria alle intese concernenti una « parte determinata del mercato comune » — con esclusione quindi degli accordi inerenti all'intero territorio comunitario — prevista dall'art. 1, n. 1, lett. a), del reg. 67/67, non compare più nel nuovo reg. 1983/83;
quest'ultimo infatti consente espressamente che la zona contrattuale dell'esclusivista si estenda fino ad abbracciare l'intera Comunità.
(3) Anche la terza massima ricalca una formula oramai costante nella giurisprudenza comunitaria (v. Corte giust. 13 luglio 1966, cause 56 e 58/64, Foro it., 1966, IV, 194, con nota di C. Selvaggi, e 18 febbraio 1971, causa 40/70, id., 1971, IV, 161 con nota di L. Magrone
Furlotti, che costituiscono i leading cases in materia. Successivamente: Corte giust. 25 novembre 1971, causa 22/71, id., 1972, IV, 104, con nota di richiami; 20 giugno 1978, causa 28/77, id., 1979, IV, 118, con nota di
richiami; e 9 giugno 1982, causa 258/78, id., 1983, IV, 38, con nota di L. C. Ubertazzi, cui adde Frignani-Waelbroeck, cit., 335 ss.). La corte ha riaffermato la sua nota impostazione che distingue fra titolarità dei diritti di proprietà industriale, disciplinata in via esclusiva dagli ordinamenti nazionali, ed esercizio dei medesimi, che deve viceversa avvenire nel rispetto delle regole comunitarie di concorrenza. Pertanto, qualora le facoltà inerenti al marchio o al brevetto vengano utilizzate non per gli scopi in ordine ai quali tali diritti vengono riconosciuti (tutela dell'origine del prodotto e delle invenzioni), ma per realizzare forme di protezione territoriale assoluta dei titolari (conse guite attraverso l'opposizione di un impedimento legale ai potenziali importatori paralleli), un simile comportamento viene ritenuto illegitti mo ai sensi dell'art. 85 del trattato.
Il Fòro Italiano — 1986.
1979, che l'accordo era nullo perché in contrasto con l'art. 85 del
trattato; l'esenzione per categorie contemplata dal regolamento n.
67/67 non poteva applicarsi perché l'art. 3 dello stesso la esclude
quando il commercio dei prodotti considerati può essere ostacola to dall'esercizio di diritti di proprietà industriale.
6. - Dopo aver interposto appello dinanzi all'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno, la Compact sottoponeva l'accordo all'e
same della commissione, la quale, con lettera 31 marzo 1982, si
pronunziava nel senso che esso poteva fruire dell'esenzione per
categorie contemplata dal regolamento n. 67/67.
7. - Con sentenza 13 maggio 1982, l'Oberlandesgericht di
Francoforte sul Meno accoglieva, quanto all 'an, la domanda di
risarcimento della Compact e rinviava la causa dinanzi al Land
gericht. Nella motivazione della sentenza l'Oberlandesgericht
esaminava la questione della compatibilità dell'accordo con le
norme comunitarie in materia di concorrenza. Esso considerava
che l'accordo aveva l'effetto di restringere la concorrenza nel
mercato comune; tuttavia, poiché le parti non avevano convenuto
una tutela territoriale assoluta, l'accordo non doveva ritenersi
contrastare con l'art. 85, n. 1. L'Oberlandesgericht si chiedeva
tuttavia se anche un'esclusiva aperta potesse eventualmente com
portare un'infrazione delle norme in materia di concorrenza,
tenuto conto della posizione delle parti sul mercato considerato.
Se si fosse trattato del mercato generale dei radiatori, la parte dei
negozi commerciali coperta dall'accordo sarebbe stata così esigua
da far escludere che gli scambi intracomunitari fossero compro
messi in misura notevole. La situazione avrebbe potuto essere
diversa se si fosse trattato del mercato dei radiatori in alluminio
o in leghe a base d'alluminio. Secondo l'Oberlandesgericht non
era però necessario approfondire questo punto, dato che l'accordo
in esame fruiva comunque dell'esenzione per categorie contempla ta dal regolamento n. 67/67: esso, infatti, soddisfaceva le condi
zioni stabilite dagli art. 1, n. 1, lett. a) e b), e 2, n. 1, lett. a),
dello stesso.
8. - Sempre a giudizio dell'Oberlandesgericht, il fatto che la
zona per la quale era stata convenuta l'esclusiva comprendesse taluni paesi terzi era irrilevante per quanto concerne l'applicabili tà del regolamento n. 67/67, giacché questo regolamento riguarda esclusivamente il commercio intracomunitario. L'accordo in esame
non sarebbe nemmeno stato escluso dall'esenzione per effetto
dell'art. 3 del regolamento n. 67/67, il quale non consente
l'esenzione nel caso in cui i contraenti esercitino diritti di
proprietà industriale in modo da impedire la fornitura a commer
cianti o ad utenti, in altre parti del mercato comune, di prodotti
oggetto dell'accordo legittimamente muniti di marchio e messi in
commercio. Infatti, il deposito del marchio « Ghibli » da parte della Hudrotherm non avrebbe consentito alla stessa di impedire
importazioni parallele avvalendosi del marchio. Ciò non sarebbe
stato comunque possibile in base alla giurisprudenza della corte,
quale risulta dalla sentenza 18 febbraio 1971 (causa 40/70,
Sirena, Racc. pag. 69; Foro it., 1971, IV, 161). L'Oberlandesgeri cht considerava, ad abundantiam, che nulla indicava che la
Hydrotherm avesse usato il marchio « Ghibli » per impedire o
intralciare importazioni parallele. Alla stessa conclusione avrebbe
condotto l'attestato negativo rilasciato dalla commissione il 30
marzo 1982. L'Oberlandesgericht, pur non essendo vincolato dalle
constatazioni e dai giudizi della commissione (sentenza della corte
10 luglio 1980, causa 99/79, Lancóme, Racc. pag. 2511; Foro it.,
1981, IV, 203), riteneva di poter tener conto dei fatti accertati
nell'attestato.
9. - La Hydrotherm ricorreva per la cassazione della succitata
sentenza dinanzi al Bundesgerichtshof. Dopo aver esaminato i
problemi relativi alle norme comunitarie in materia di concorren
za sollevati dalla controversia, il Bundesgerichtshof è giunto alla
conclusione che l'applicazione del regolamento n. 67/67 agli accordi di cui trattasi pone varie questioni relative all'interpreta zione dello stesso regolamento. Esso pertanto, essendo tenuto in
base all'art. 177, 3° comma, del trattato, in quanto organo giurisdizionale contro le cui dcisioni non possono esperirsi rimedi
giuridici contemplati dal diritto nazionale, a chiedere in via
pregiudiziale la pronunzia della Corte di giustizia sui problemi
d'interpretazione dinanzi ai quali si trova, ha sollevato le seguenti
questioni: l.a) Se il regolamento relativo all'esenzione di categorie di
accordi (regolamento CEE n. 67/67) debba applicarsi anche
qualora una delle parti contraenti sia formata da più imprese giuridicamente autonome.
b) Se abbia rilevanza il fatto che le varie imprese che formano una delle parti contraenti siano collegate l'una con l'altra in via
personale e, sotto il profilo contrattuale, costituiscano un'unica entità economica.
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
2. Se il regolamento relativo all'esenzione di categorie di ac
cordi vada applicato anche qualora gli accordi non si estendano
solo ad una parte determinata del mercato comune ma anche a
paesi terzi.
3. Se l'applicazione dell'art. 3, lett. b), punto 1, del regolamen to relativo all'esenzione di categorie di accordi presupponga che i
contraenti, in ordine a un diritto di proprietà industriale (nella
specie: un marchio), abbiano stipulato clausole che rendano
evidente una sua utilizzazione in modo da impedire o rendere
più difficile l'acquisto o lo smercio dei prodotti oggetto del
contratto regolarmente muniti di marchio o regolarmente immessi
nel commercio, ovvero se sia sufficiente per l'applicazione di
detta disposizione il fatto che l'esercizio del marchio in modo da
impedire o rendere più difficili importazioni parallele non sia
disciplinato nel contratto.
4. Se l'art. 3, lett. b), punto 1, del regolamento relativo
all'esenzione di categorie di accordi si applichi anche qualora i
contraenti non abbiano giuridicamente il potere, facendo valere il
marchio, di impedire l'acquisto o lo smercio dei prodotti oggetto
del contratto regolarmente muniti di marchio o regolarmente immessi nel commercio.
5. In caso di soluzione affermativa della questione sub 4):
Se l'applicazione della suddetta disposizione presupponga altresì
che i contraenti facciano effettivamente uso del marchio al fine di
impedire o rendere più difficile l'acquisto di prodotti oggetto del
contratto.
Sulla prima questione (nozione d'impresa). — 10. - A tenore
dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 67/67, l'art. 85, n. 1, del
trattato è dichiarato inapplicabile agli accordi « ai quali parteci
pano soltanto due imprese». L'applicabilità di questa disposizione dà adito a dubbi poiché l'accordo controverso è stato concluso
tra la Hydrotherm, da una parte, e tre persone distinte —
l'Andreoli, persona fisica, la ditta Compact e la ditta Officine
Sant'Andrea — dall'altra. È pacifico che l'Andreoli controlla
interamente entrambe queste ditte.
11. - Nell'ambito del diritto della concorrenza la nozione
d'impresa dev'essere intesa nel senso ch'essa si riferisce ad
un'unità economica dal punto di vista dell'oggetto dell'accordo,
anche se sotto il profilo giuridico quest'unità economica è costi
tuita da più persone, fisiche o giuridiche. Pertanto, il presupposto
contemplato dall'art. 1, n. 1, del regolamento n. 67/67 ricorre
qualora una delle parti contraenti sia costituita da imprese che
abbiano un interesse identico e siano controllate dalla stessa
persona fisica, anch'essa partecipante all'accordo. In questo caso,
infatti, non può esservi concorrenza tra le persone che partecipa no assieme, come un'unica parte, all'accordo.
12. - La prima questione va pertanto risolta nel senso che il
regolamento n. 67/67 dev'essere applicato anche qualora una
delle parti contraenti sia costituita da più imprese giuridicamente
autonome, purché queste imprese costituiscano, sotto il profilo
contrattuale, un'unità economica.
Sulla seconda questione (ambito di applicazione territoriale
dell'accordo). — 13. - A termini dell'art. 1, n. 1, lett. a), del
regolamento n. 67/67, l'esenzione per categorie si applica agli accordi in cui una parte s'impegna, nei confronti dell'altra, « a
fornire determinati prodotti soltanto ad essa, ai fini della rivendi
ta all'interno di una parte determinata del mercato comune ».
Orbene, nell'accordo di cui trattasi la zona cui si riferisce
l'esclusiva è definita come « l'Europa Occidentale », esclusi taluni
Stati e cioè l'Italia, la Grecia e la Turchia in un caso e la
Francia, i paesi del Benelux e l'Austria nell'altro.
14. - Il Bundesgerichtshof chiede se il regolamento possa essere
applicato qualora l'accordo si estenda non solo ad una parte determinata del territorio del mercato comune, ma anche a paesi situati al di fuori della Comunità.
15. - Il regolamento n. 67/67 mira a disciplinare un aspetto della concorrenza nell'ambito generale della sfera d'applicazione del trattato CEE e, più particolarmente, dell'art. 85, che concerne
la concorrenza « all'interno del mercato comune ». Pertanto, le
condizioni stabilite dal regolamento sono soddisfatte quando l'ac
cordo delimiti il territorio dell'esclusiva nell'ambito di una « parte determinata » del territorio del mercato comune e questa delimi
tazione territoriale sia effettuata in modo da consentire effettiva
mente la concorrenza — e quindi le importazioni parallele — tra
la zona cui si riferisce l'esclusiva e il resto della Comunità, il che
non è controverso nel caso di specie. Il fatto che nella zona cui
si riferisce l'esclusiva figurino paesi terzi non può quindi mo
dificare le condizioni per l'applicazione del regolamento. 16. - La seconda questione dev'essere pertanto risolta nel senso
che il regolamento relativo all'esenzione per categorie può essere
applicato qualora l'accordo si estenda non solo ad una determina
li. Foro Italiano — 1986 — Parte IV-2.
ta parte del territorio del mercato comune, ma anche a paesi situati al di fuori della Comunità
Sulle questioni terza, quarta e quinta (uso del diritto di
marchio). — 17. - L'accordo di esclusiva controverso è caratteriz
zato dal fatto che una parte ha concesso all'altra l'uso di un diritto di marchio proprio ai fini dell'esecuzione dell'accordo. A
questo proposito il Bundesgerichtshof solleva la questione se, e in
quali casi, un accordo del genere possa, per effetto dell'esercizio di un diritto di proprietà industriale, ricadere sotto il disposto dell'art. 3, lett. b), punto 1, del regolamento n. 67/67, che
contempla ipotesi d'esclusione dall'esenzione. Esso chiede, in
sostanza, se per l'applicazione di detta disposizione sia sufficiente
che un diritto di proprietà industriale possa essere fatto valere, nell'ambito di un accordo di esclusiva, in modo da ostacolare
l'acquisto della merce di cui trattasi all'interno del mercato
comune, o se invece la menzionata disposizione si applichi soltanto a condizione che un uso siffatto del diritto di proprietà industriale risulti dalle clausole dell'accordo stesso e dal compor tamento effettivo delle parti.
18. - A tenore dell'art. 3, l'esenzione per categorie contemplata dall'art. 1 del regolamento n. 67/67 non si applica qualora « b) i
contraenti rendano più difficile, per gli intermediari o gli utilizza
tori, il procurarsi le merci oggetto del contratto presso un altro
commerciante all'interno del mercato comune, particolarmente se
i contraenti... fanno valere diritti di proprietà industriale in modo
da impedire a commercianti o utilizzatori di acquistare e di
smerciare nella zona contrattuale prodotti oggetto del contratto
regolarmente muniti di marchi o regolarmente immessi nel com
mercio in altre parti del mercato comune ... ».
19. - Questa disposizione è illustrata dal nono punto del
preambolo del regolamento in cui si dichiara che « in particolare, occorre garantire, mediante la possibilità di importazioni parallele, che sia riservata agli utilizzatori una congrua parte dei vantaggi derivanti dalla distribuzione esclusiva; che non è pertanto ammis
sibile che si abusi dei diritti di proprietà industriale e di altri
diritti per realizzare una protezione territoriale assoluta ».
20. - Da queste considerazioni emerge che il regolamento non
mira ad escludere un accordo dall'esenzione per categorie per il
solo fatto che l'accordo contempla la concessione di un diritto di
proprietà industriale per consentire il normale funzionamento di
un'esclusiva nell'ambito definito dall'art. 1. Pertanto la restrizione
di cui all'art. 3 non si applica qualora l'accordo disciplini la
concessione dell'uso di un diritto di proprietà industriale in
termini che non mettono in discussione il carattere aperto del
l'esclusiva concessa.
21. - Il divieto stabilito dall'art. 3 può quindi trovare applica zione soltanto se i termini stessi dell'accordo o il comportamento dei contraenti forniscano indizi che consentono di ritenere che si
abusi di un diritto di proprietà industriale per realizzare una
protezione territoriale assoluta. Il semplice fatto che tale abuso
sia possibile perché i contraenti non hanno inserito clausole
espresse nell'accordo non costituisce pertanto un motivo sufficien
te per escludere l'accordo dall'esenzione per categorie. 22. - Di conseguenza, la terza, la quarta e la quinta questione
vanno risolte come segue: l'art. 3, lett. b), punto 1), del regola mento n. 67/67 deve essere interpretato nel senso che un accordo
non può fruire dell'esenzione per categorie soltanto se dai termini
stessi dell'accordo o dal comportamento dei contraenti risulti che
questi intendono usare o usano effettivamente un diritto di
proprietà industriale in modo da impedire od ostacolare, grazie a
questo diritto, importazioni parallele nel territorio cui si riferisce
l'esclusiva. Il fatto che un accordo non contenga alcuna clausola intesa ad impedire l'abuso di un diritto di proprietà industriale non costituisce di per sé un motivo sufficiente per escluderlo
dall'applicazione del regolamento n. 67/67. (Omissis) Per questi motivi, la corte (quarta sezione), pronunciandosi
sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof con ordinanza 28 giugno 1983, dichiara:
1. Il regolamento della commissione 22 marzo 1967 n. 67, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva, dev'essere applicato anche
qualora una delle parti contraenti sia costituita da più imprese
giuridicamente autonome, purché queste imprese costituiscano, sotto il profilo contrattuale, un'unità economica.
2. Il regolamento n. 67/67 può essere applicato qualora l'ac
cordo si estenda non solo ad una determinata parte del territorio
del mercato comune, ma anche a paesi situati al di fuori della
Comunità.
3. L'art. 3, lett. b), punto 1, del regolamento n. 67/67 dev'essere
interpretato nel senso che un accordo non può fruire dell'esen
zione per categorie soltanto se dai termini stessi dell'accordo o
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PARTE QUARTA
dal comportamento dei contraenti risulti che questi intendono
usare o usano effettivamente un diritto di proprietà industriale in
modo da impedire od ostacolare, grazie a questo diritto, importa zioni parallele nel territorio cui si riferisce l'esclusiva. Il fatto che
un accordo non contenga alcuna clausola intesa ad impedire l'abuso di un diritto di proprietà industriale non costituisce di
cer sé motivo sufficiente per escluderlo dall'applicazione dei
regolamento n. 67/67.
I
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; se
zione II; sentenza 21 giugno 1984 'causa 116/83); Pres.
Bahlmann, Avv. gen. Slynn (conci, conf.); Bureau Belge des
Assureurs Automobiles c. Fantozzi e Les Assurances Popu lates.
Comunità europee — CEE — Circolazione di autoveicoli —
Responsabilità civile — Assicurazione obbligatoria — Defini
zione dei sinistri — Applicazione delle legislazioni nazionali —
Limiti e condizioni (Trattato CEE, art. 177; direttiva 24 aprile 1972 n. 72/166 CEE del consiglio, concernente il ravvicinamen
to delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicura
zione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale respon sabilità, art. 2).
L'art. 2, n. 2, della direttiva 72/166 deve essere interpretato nel
senso che, per quanto riguarda il risarcimento dei danni
provocati nel territorio di uno Stato membro della CEE da un
veicolo stazionante abitualmente nel territorio di un altro Stato
membro della CEE, qualora il conducente se ne sia impossessa to mediante furto o violenza, gli uffici nazionali d'assicurazione
hanno l'obbligo di trattare le relative domande nei limiti e alle
condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale. (1)
II
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; se
zione I; sentenza 9 febbraio 1984 (causa 64/83); Pres. Koop
mans, Avv. gen. Slynn (conci, conf.); Bureau Central Fran
fais c. Fonds de Garantie Automobile.
Comunità europee — CEE — Circolazione di autoveicoli — Respon
sabilità civile — Assicurazione obbligatoria — Definizione dei
sinistri — Applicazione delle legislazioni nazionali — Limiti e
condizioni (Trattato CEE, art. 177; direttiva 24 aprile 1972 n.
72/166 CEE del consiglio, art. 2). Comunità europee — CEE — Circolazione di autoveicoli —
Responsabilità civile — Assicurazione obbligatoria — Territorio
di stazionamento abituale del veicolo — Nozione (Trattato
CEE, art. 177; direttiva 24 aprile 1972 n. 72/166 CEE del
consiglio).
L'espressione « alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria », di cui all'art.
2, n. 2, della direttiva 24 aprile 1972 n. 72/166 del consiglio, dev'essere interpretata nel senso ch'essa si riferisce ai limiti e
alle condizioni della responsabilità civile che si applicano all'assicurazione obbligatoria, fermo restando che il conducente
del veicolo al momento in cui il sinistro si è verificato è
considerato coperto da un'assicurazione valida in conformità a
detta legislazione. (2) Il veicolo il quale rechi una targa regolarmente rilasciata dev'es
sere considerato stazionante abitualmente, ai sensi della diretti
va 24 aprile 1972 n. 72/166 del consiglio, nel territorio dello
Stato d'immatricolazione anche se all'epoca di cui trattasi
l'autorizzazione ad usare il veicolo era stata revocata, indipen dentemente dal fatto che la revoca dell'autorizzazione renda
l'immatricolazione invalida o ne implichi la revoca. (3)
(1-4) Non constano precedenti in termini. Nelle tre sentenze in epigrafe la Corte di giustizia è chiamata ad
interpretare la direttiva del consiglio del 24 aprile 1972 n. 72/166 (G.U.C.E. 2 maggio 1972, L 103, 1), modificata dalla direttiva del
consiglio del 10 dicembre 1972 n. 72/430 (ibid., L 291, 162). Questa direttiva mira a sopprimere il controllo della « carta verde »
per i veicoli che stazionano abitualmente in uno Stato membro e che entrano nel territorio di altro Stato membro; a tal fine la direttiva prevede che gli uffici nazionali di assicurazione stipulino un accordo di
Il Foro Italiano — 1986.
Ill
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; se
zione I; sentenza 9 febbraio 1984 (causa 344/82); Pres.
Koopmans, Avv. gen. Slynn (conci, conf); Soc. Gambetta auto
c. Bureau Central Francis e Fonds de Garantie Automobile.
Comunità europee — CEE — Circolazione di autoveicoli —
Responsabilità civile — Assicurazione obbligatoria — Territorio
di stazionamento abituale del veicolo — Nozione (Trattato
CEE, art. 177; direttiva 24 aprile 1972 n. 72/166 CEE del
consiglio).
Il veicolo il quale rechi una targa regolamentare rilasciata dev'es sere considerato come stazionante, ai sensi della direttiva 24
aprile 1972 n. 72/166 del consiglio, nel territorio dello Stato
d'immatricolazione, anche se all'epoca di cui trattasi l'autoriz
zazione ad usare il veicolo era stata revocata. {4)
garanzia. Quest'ultimo è stato effettivamente concluso il 16 ottobre 1972. In Italia, per l'attuazione della direttiva, non è stato necessario adottare specifici atti legislativi.
In seguito il consiglio ha adottato una seconda direttiva in questa materia (30 dicembre 1983 n. 84/5, id., L 8, 17), al fine di risolvere alcuni problemi che la precedente non aveva affron tato. Entro il 31 dicembre 1987 gli Stati membri dovranno modificare le loro disposizioni nazionali per conformarsi a tale diretti
va. Sul sistema formato da queste due direttive v. Sico, Le assicurazio
ni, in A. Tizzano, Professioni e servizi nella CEE, Padova, 1985, 205; Berr e Groutel, Droit européen des assurances: accidents de la
circulation causés darìs un Etat de la CEE par un véhicule étranger, in
Revue trimestrielle de droit européen, 1984, 643; Bigot, Nota alla
sentenza della Corte di giustizia delle CE, 9 febbraio 1984 (causa
64/83), in Revue critique de droit international privé, 1984, 524.
In una altra occasione, la direttiva 72/166 era stata l'oggetto di una
sentenza interpretativa, ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE: v. Corte
giust. 9 giugno 1977, causa 90/76, Foro it., 1977, IV, 376, con nota di
richiami; v. anche A. Marzano, Carta verde e prestazione dei
servizi dei «loss adjusters», in Rass. avv. Stato, 1977, I, 2, 511;
Dashwood, European Law Rewiew, 1977, 453. In questa sentenza la
corte ha affermato che la direttiva 72/166 del consiglio, la raccoman
dazione 73/185 della commissione e la decisione 74/156 della commis
sione, miranti ad abolire il controllo della carta verde alle frontiere tra
gli Stati membri, vanno interpretate nel senso che esse non autorizzano
provvedimenti normativi nazionali o accordi tra uffici nazionali di
assicurazione che risultino incompatibili con le norme del trattato CEE
in materia di concorrenza, di diritto di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi.
Il primo aspetto esaminato dalla Corte di giustizia nelle sentenze in
esame (massime 1 e 2) riguarda la portata che deve essere attribuita
all'espressione « alle condizioni stabilite dalla propria legislazione na
zionale relativa all'assicurazione obbligatoria». In altri termini, la
Corte di giustizia doveva decidere se a favore dei veicoli stranieri
sussista in ogni caso una presunzione di regolare assicurazione con il
conseguente obbligo per l'ufficio nazionale di definire sempre i sinistri
da questo provocati, oppure se i sinistri causati da autoveicoli stranieri
non regolarmente assicurati debbano essere risarciti dal fondo di
garanzia, alla stregua di quanto avviene per i veicoli nazionali che si
trovano in tale situazione. Si osservi che, quale che sia la soluzione prescelta, la vittima
dell'incidente non corre alcun rischio: in effetti, questi dovrà essere in
ogni caso indennizzato (dal fondo di garanzia o dall'ufficio nazionale).
Al contrario, la scelta dell'una o dell'altra soluzione ha una grande
importanza per quel che riguarda l'imposizione dell'onere finale del
l'indennizzo: infatti, nel caso in cui si accolga la soluzione prospettata
per prima, l'onere dell'indennizzo graverà su<di organismi dello Stato
nel quale il veicolo staziona abitualmente (rispettivamente sull'ufficio
nazionale se il veicolo è assicurato o sul fondo di garanzia se non lo
è), mentre se si adotta la seconda soluzione detto onere sarà sopporta to dagli organismi dello Statto in cui l'incidente si è verificato.
Secondo la Corte di giustizia la direttiva non prevede l'intervento
dei vari fondi di garanzia ma solo dell'ufficio nazionale di ogni Stato
membro. È quest'ultimo, e non il fondo di garanzia, che deve
provvedere al risarcimento, come se l'autoveicolo fosse regolarmente
assicurato. In seguito l'ufficio nazionale dello Stato in cui si è
verificato il sinistro si rivolgerà all'ufficio nazionale del luogo di
stazionamento abituale dell'autoveicolo. Poiché il veicolo non è rego larmente assicurato, l'ufficio del paese di stazionamento si rivolgerà a
sua volta al fondo di garanzia dello stesso paese. Di conseguenza, i
fondi di garanzia nazionali non dovranno più occuparsi degli incidenti
causati da autoveicoli stranieri non assicurati o male assicurati; in
compenso, essi dovranno assumersi l'onere finale del risarcimento dei
sinistri provocati all'estero da autoveicoli nazionali non coperti da
regolare assicurazione. Secondo la Corte di giustizia, dunque, all'ufficio nazionale è inibito
ogni controllo circa l'esistenza o la validità dell'assicurazione dell'auto
veicolo straniero. Ci si può chiedere allora quale sia il significato
positivo da attribuirsi all'espressione « limiti e condizioni della respon
sabilità civile che si applicano all'assicurazione obbligatoria». Secondo
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