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sentenza 12 luglio 2005, n. 274 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 20 luglio 2005, n. 29); Pres....

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sentenza 12 luglio 2005, n. 274 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 20 luglio 2005, n. 29); Pres. Capotosti, Est. Marini; Soc. Costruzioni Cerimele c. Ufficio delle entrate di Napoli 1. Ord. Comm. trib. prov. Napoli 14 ottobre 2003 (G.U., 1 a s.s., n. 2 del 2005) Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 9 (SETTEMBRE 2005), pp. 2249/2250-2251/2252 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200830 . Accessed: 25/06/2014 10:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.205 on Wed, 25 Jun 2014 10:57:55 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 12 luglio 2005, n. 274 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 20 luglio 2005, n. 29);Pres. Capotosti, Est. Marini; Soc. Costruzioni Cerimele c. Ufficio delle entrate di Napoli 1. Ord.Comm. trib. prov. Napoli 14 ottobre 2003 (G.U., 1 a s.s., n. 2 del 2005)Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 9 (SETTEMBRE 2005), pp. 2249/2250-2251/2252Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200830 .

Accessed: 25/06/2014 10:57

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 12 luglio 2005, n. 274 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 20 luglio 2005, n.

29); Pres. Capotosti, Est. Marini; Soc. Costruzioni Ceri

mele c. Ufficio delle entrate di Napoli 1. Ord. Comm.

trib. prov. Napoli 14 ottobre 2003 (G.U., la s.s., n. 2 del

2005).

CORTE COSTITUZIONALE;

Tributi in genere — Commissioni tributarie — Cessazione della materia del contendere — Estinzione del giudizio —

Condanna alle spese — Esclusione — Incostituzionalità

(Cost., art. 3, 24; d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, dispo sizioni sul processo tributario in attuazione della delega al

governo contenuta nell'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413, art. 46).

E incostituzionale l'art. 46, 3° comma, d.leg. 31 dicembre

1992 n. 546 — a tenore del quale le spese del giudizio estinto

a norma del 1 °

comma restano a carico della parte che le ha

anticipate, salvo diverse disposizioni di legge — nella parte

in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del

contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tri

butarie previsti-dalia legge. ( 1)

(1) Come ricordato in sentenza, il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 46. 3° comma, d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui deroga al principio di responsabilità per le spese di giudizio, sancito

(per quanto riguarda il processo tributario) dall'art. 15 stesso d.leg., era stato posto più volte all'attenzione della Consulta che, dopo una prima sentenza di rigetto (v. Corte cost. 12 marzo 1998, n. 53, Foro it., 1999, 1, 2802, con nota di richiami), aveva reputato la questione ora manife stamente infondata (ord. 6 novembre 1998, n. 368, id.. Rep. 1999, voce Tributi in genere, n. 1559, e 18 marzo 1999, n. 77, ibid., n. 1560, en trambe cit. in nota a Corte cost. 53/98; 23 giugno 1999, n. 265, id., Rep. 2000, voce cit., n. 1595; 3 novembre 2000, n. 465, ibid., n. 1594, tutte

ricordate in sentenza; 28 giugno 2002, n. 303, id., Rep. 2002, voce cit., n. 1851), ora manifestamente inammissibile (ord. 29 gennaio 2005, n.

68, G.U., la s.s„ n. 5 del 2005, cit. in motivazione). Con l'odierna pronuncia la Consulta giunge alla conclusione di cui

in massima sul rilievo che la compensazione ope legis delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere si traduce in un ingiu stificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui

ragioni, e, corrispondentemente, in un del pari ingiustificato pregiudi zio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, nella nuova disciplina del processo tributario, dell'assistenza tecnica di un difensore e, quindi, costretta a ricorrere alla mediazione (onero sa) di un professionista abilitato alla difesa in giudizio.

Per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costitu

zionale si erano pronunciate Cass. 12 novembre 2003, n. 16987, Foro

it.. Rep. 2004, voce cit., n. 1336 (la sentenza è annotata da Moras, Buttus, Nussi, Vignoli e Lupi, Mancato rimborso delle spese proces suali in caso di autotutela: quali vie di uscita in caso di pretese fiscali temerarie?, in Dialoghi dir. tributario, 2004, 339, e da Asprella, An cora dubbi sulla legittimità della disciplina delle spese del processo tributario estinto per cessazione della materia del contendere, in

Giusi, civ., 2004, I, 2676), e Comm. trib. reg. Basilicata 2 dicembre

1999, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 1596. Da parte della giurisprudenza di merito erano stati fatti numerosi

tentativi per limitare la portata della norma de qua, nella convinzione

dell'iniquità del suo disposto. V., in aggiunta alla giurisprudenza cit. al punto III della nota a Corte cost. 53/98, Comm. trib. prov. Bari 2

luglio 2004, id.. Rep. 2004, voce cit., n. 1337; Comm. trib. prov. Tori no 4 luglio 2003, id., Rep. 2003, voce cit., n. 1713, e Fisco 1, 2003,

6324, con nota di Azzoni; 3 settembre 2001, Foro it., Rep. 2001, voce

cit., n. 1704; Comm. trib. prov. Avellino 7 giugno 2001, ibid., n. 1705, e Riv. dir. trib., 2002, II, 345, con nota di Benigni, Condanna alle spe se e responsabilità aggravata nella cessata materia del contendere; Riv. trib. loc., 2001, 415, con nota di Mazzuti, La dichiarazione di

cessazione della materia nel processo tributario: la «vexata quaestio» delle spese processuali; Comm. trib. prov. Pisa 11 maggio 2001, Foro

it.. Rep. 2002, voce cit., n. 1852, e Riv. giur. trib., 2002, 559, con nota

di Graziano, Le spese di giudizio e la cessazione della materia del

contendere, e Riv. dir. trib., 2003, II, 763, con nota di Milanese,

Compensazione delle spese di lite nella cessazione della materia de!

contendere; Comm. trib. reg. Piemonte 7 giugno 2000, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 1599, e Riv. giur. trib., 2001, 165, con nota di Gra

ziano, La regolamentazione delle spese processuali in caso di cessata

materia del contendere; 16 maggio 2000, Foro it., Rep. 2001, voce

cit., n. 1702, e Dir. e pratica trib., 2001, II. 21. con nota di Fossa,

Principio della «soccombenza virtuale» e giurisprudenza di merito; 16

maggio 2000, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 1597; 23 agosto 1999,

ibid., n. 1598, per le quali l'annullamento in via di autotutela dell'atto

Il Foro Italiano — 2005 — Parte /-40.

Diritto. — 1. - La Commissione tributaria provinciale di Na

poli dubita, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 46, 3° comma, d.leg. 31 dicembre 1992

n. 546 (disposizioni sul processo tributario in attuazione della

delega al governo contenuta nell'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n.

413), secondo cui, in caso di estinzione del giudizio per defini

zione delle pendenze tributarie o per qualsiasi altra ipotesi di

cessazione della materia del contendere, le spese restano a cari

impositivo, ove sopravvenuto in corso di causa, non impedisce al giu dice di porre le spese processuali a carico dell'amministrazione; ana

logamente, Comm. trib. prov. Torino 3 dicembre 2000, id., Rep. 2001, voce cit., n. 1706, ad avviso della quale la deroga al principio della soccombenza si dà solo se il riconoscimento della giustezza delle tesi del contribuente da parte dell'amministrazione è contenuto nel primo scritto difensivo.

Altra parte della giurisprudenza ha escluso l'applicabilità dell'art.

46, 3° comma, d.leg. 546/92 avendo ravvisato nell'annullamento del l'atto impositivo da parte dell'ufficio finanziario avvenuto in corso di

giudizio una sorta di «rinuncia agli atti del processo», da cui discende rebbe, in una con l'estinzione del giudizio, la condanna al rimborso delle spese di lite ai sensi dell'art. 44 d.leg. 546/92: così Comm. trib.

reg. Puglia 15 marzo 1999, id.. Rep. 2000, voce cit., n. 1600, e Riv.

giur. trib., 2000, 157, con nota di Sciarra, Il corretto esercizio de!

potere di autotutela al fine di sostituire un precedente atto d'imposi zione; in termini analoghi, Comm. trib. prov. Macerata 24 maggio 2001, Foro it.. Rep. 2002, voce cit., n. 1948, e Riv. giur. trib., 2002, 181, con nota di Graziano, La questione delle spese del processo tri butario al vaglio della Corte di cassazione; anche per Comm. trib. reg. Puglia 5 maggio 2000, Foro it.. Rep. 2001, voce cit., n. 1703, e Bol lettino trib., 2001, 464, con nota di Rosa, La sorte delle spese di giu dizio tra cessazione della materia del contendere e estinzione del giu dizio. qualora l'ufficio finanziario chieda che venga dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all'accertamento impugnato poiché per la medesima annualità ha provveduto già a notificare un nuovo avviso di accertamento, deve ritenersi che abbia inteso rinun ciare agli atti per processo, con la conseguenza che lo stesso legitti mamente può essere condannato al pagamento delle spese processuali; su questa linea sembra collocarsi Comm. trib. prov. Vicenza 23 agosto 2002, Foro it., Rep. 2003, voce cit., n. 1661, e Giur. it., 2003, 2408, con nota di Montanari, Reiterazione dell'accertamento impugnato e

spese di lite, per la quale non v'è luogo alla compensazione delle spe se di lite quando l'ufficio dà atto dell'erroneità dell'avviso di accer tamento impugnato e dell'avvenuta rinotificazione di altro avviso di

accertamento a carico della parte soccombente, dovendosi in questo caso ravvisare una cessazione meramente formale della controversia non accompagnata da alcuna definizione di pendenza tributaria.

L'opposta tesi che vuole la compensazione delle spese di lite tutte le volte che l'ufficio annulli in autotutela l'atto impositivo si trova —

oltre che implicitamente condivisa dalla giurisprudenza prevalente —

esplicitamente affermata, da ultimo, in Cass. 1° ottobre 2004, n.

19695, Foro it., Rep. 2004, voce cit., n. 1335, secondo cui l'annulla mento nel corso del processo, da parte dell'ufficio erariale, dell'atto

impugnato, in via di autotutela, non costituisce rinuncia al processo stesso, bensì integra la specifica — ed ontologicamente diversa —

fattispecie della cessazione della materia del contendere, caratterizzata dal venir meno del contrasto tra le parti e, quindi, dell'interesse delle

stesse alla pronuncia del giudice; ne consegue che, ai sensi dell'art. 46

d.leg. 546/92, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere comporta che non si faccia luogo a liquidazione di spe se a favore di una parte o dell'altra, ma che si disponga la compensa zione delle spese, e in Cass. 12 novembre 2003, n. 16987, cit.; conf. Comm. trib. reg. Lazio 14 maggio 2001, id., Rep. 2001, voce cit., n.

1701; Comm. trib. prov. Parma 5 ottobre 1998, n. 613, id., Rep. 1999, voce cit., n. 1561; 5 ottobre 1998, n. 614, ibid., n. 1562.

A parte si colloca Comm. trib. reg. Calabria 21 marzo 2002, id.,

Rep. 2002, voce cit., n. 1228, e Fisco I, 2002, 3495, con nota di Az

zoni, ad avviso della quale, pendendo il giudizio di impugnazione, la

pubblica amministrazione non dispone più del potere di intervenire, in

sede di autotutela, sull'atto annullato dal giudice di primo grado, sì

che dal rigetto dell'appello in considerazione dell'autoannullamento dell'atto impugnato discende la condanna della pubblica amministra

zione al pagamento delle spese processuali. In dottrina, oltre agli a. cit. supra e in nota a Corte cost. 53/98, v.

Spataro, Spese processuali e cessazione della materia del contendere,

id., 2004, 7775; Ferraù, Dubbi sulla legittimità delle spese del giudi zio estinto per autotutela degli uffici, in Corriere trib., 2003, 2378;

Cardillo, In tema di condanna del rinunciante alle spese di lite, in

Bollettino trib., 20Ò2, 1453; Coronas, Condanna alle spese ed estin

zione del giudizio per autotutela, in Forum fiscale, 2002, fase. 1, 47;

Elia, Cessazione della materia del contendere e spese di lite nel con

tenzioso tributario, in Nuovo dir., 2001, 511; Petrillo, Le spese pro cessuali nell'estinzione del giudizio per cessata materia del contende

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PARTE PRIMA 2252

co della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di

legge. La norma impugnata violerebbe il principio di eguaglianza,

favorendo ingiustamente l'amministrazione finanziaria nei con

fronti della controparte, e si porrebbe altresì in contrasto con il

diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 Cost., operando in funzione

obiettivamente dissuasiva rispetto all'esercizio, da parte del

contribuente, del diritto alla tutela giurisdizionale. 2. - L'art. 46, 3° comma, d.leg. n. 546 del 1992 è stato più

volte oggetto di scrutinio di legittimità costituzionale, in riferi

mento a diversi parametri ed anche all'art. 3 Cost., sotto il pro filo dell'asserita violazione del principio di eguaglianza rispetto al tertium comparationis rappresentato dalla disciplina del pro cesso civile. Le relative questioni sono state dichiarate non fon

date (sentenza n. 53 del 1998, Foro it., 1999, I, 2802), manife

stamente infondate (ordinanze n. 465 del 2000, id., Rep. 2000, voce Tributi in genere, n. 1594; n. 265 e n. 77 del 1999, ibid., n.

1595 e id., Rep. 1999, voce cit., n. 1560; n. 368 del 1998, ibid., n. 1559) o manifestamente inammissibili (ordinanza n. 68 del

2005). La questione di legittimità costituzionale della stessa norma

deve essere ora esaminata sotto il diverso aspetto, anch'esso

evocato dal rimettente, della irragionevolezza della norma cen

surata.

Il rimettente, infatti, nel rilevare che la norma avvantaggia in

maniera ingiustificata la parte che determina con un proprio

comportamento volontario la cessazione della materia del con

tendere (il che, egli afferma, «può avvenire — e avviene con

maggior frequenza —

per effetto di ravvedimento dell'ammini

strazione finanziaria nel corso della controversia attraverso l'i

stituto dell'autotutela») denuncia solo apparentemente una vio

lazione del principio di eguaglianza tra le parti del processo —

proprio in quanto, come egli stesso implicitamente riconosce, della norma può giovarsi talvolta anche il contribuente — ma in

realtà pone in dubbio la ragionevolezza stessa del regolamento delle spese dettato, in riferimento a tale ipotesi astratta, dalla

norma impugnata. 2.1. - La questione, prospettata in tali termini, è fondata.

Occorre muovere dalla premessa che il processo tributario è in linea generale ispirato

— non diversamente da quello civile o amministrativo — al principio di responsabilità per le spese del

giudizio, come dimostrano l'art. 15 d.leg. n. 546 del 1992, se

condo cui la parte soccombente è condannata a rimborsare le

spese, salvo il potere di compensazione della commissione tri butaria (a norma dell'art. 92, 2° comma, c.p.c.), e l'art. 44 me desimo decreto legislativo, secondo cui, in caso di rinuncia al

ricorso, il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.

La compensazione ope legis delle spese nel caso di cessazio ne della materia del contendere, rendendo inoperante quel prin cipio, si traduce, dunque, in un ingiustificato privilegio per la

parte che pone in essere un comportamento (il ritiro dell'atto, nel caso dell'amministrazione, o l'acquiescenza alla pretesa tri

butaria, nel caso del contribuente) di regola determinato dal ri conoscimento della fondatezza delle altrui ragioni, e, corrispon dentemente, in un del pari ingiustificato pregiudizio per la con

troparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, nella nuo va disciplina del processo tributario, dell'assistenza tecnica di un difensore e, quindi, costretta a ricorrere alla mediazione

(onerosa) di un professionista abilitato alla difesa in giudizio. L'intrinseca irragionevolezza della norma, in quanto riferita

all'ipotesi di ritiro dell'atto impugnato, che ricorre nel giudizio a quo, emerge del resto con particolare evidenza anche nel con fronto con la disciplina prevista per l'ipotesi di annullamento o riforma dell'atto, in via di autotutela, nel corso del processo

re, in Fisco, 1999, 10392; Fazzini, Cessazione della materia del con tendere e spese di giudizio nel processo tributario (nota a Comm. trib.

prov. Firenze 27 marzo 1998, Foro it.. Rep. 1998, voce cit., n. 1832), in Riv. dir. trib., 1999, II, 237; Cianfrocca-Rotunno, Aspetti e pro blemi del regime delle spese del giudizio estinto nel nuovo processo tributario, in Tributi loc. e reg., 1998, 91; Ferraù, Le spese del giudi zio estinto restano a carico di chi le ha anticipate (nota a Corte cost. 12 marzo 1998, n. 53, cit.), in Corriere trib., 1998, 1558; Di Tucci, L'istituto del riparto delle spese nel processo tributario, in caso di cessazione della materia del contendere, al vaglio della Corte costitu zionale, in Tributi, 1998, 1277.

Il Foro Italiano — 2005.

amministrativo, avente analoga natura impugnatoria. L'art. 23, 7° comma, 1. 6 dicembre 1971 n. 1034 (istituzione dei tribunali

amministrativi regionali), dispone infatti, in tal caso, che «il tri bunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia

del contendere e provvede sulle spese», anche, ovviamente, di

chiarandone la compensazione qualora ne ricorrano i presuppo sti.

3. - L'art. 46, 3° comma, d.leg. n. 546 del 1992 risulta in de

finitiva lesivo, sotto l'aspetto considerato, del principio di ra

gionevolezza, riconducibile all'art. 3 Cost., e ne va di conse

guenza dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui

si riferisce alle ipotesi — cui esclusivamente ha riguardo l'ordi

nanza di rimessione — di cessazione della materia del contende

re diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previ sti dalla legge, dovendo, pertanto, in tali ipotesi la commissione

tributaria pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 15, 1° com

ma, d.leg. n. 546 del 1992. Resta assorbita ogni altra e diversa censura avanzata dal ri

mettente.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 46, 3° comma, d.leg. 31 dicembre

1992 n. 546 (disposizioni sul processo tributario in attuazione

della delega al governo contenuta nell'art. 30 1. 30 dicembre

1991 n. 413), nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessa

zione della materia del contendere diverse dai casi di definizio

ne delle pendenze tributarie previsti dalla legge.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 8 giugno 2005, n. 220 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 15 giugno 2005, n. 24); Pres. Capotosti, Est. Marini; Santoro (Avv. Gualandi) c. Min. giustizia e altro; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Palatiello). Ord. Trib. Ancona 11 aprile 2003 (G.U., la s.s., n. 38 del 2003).

Ordinamento giudiziario — Giudici onorari aggregati — Indennità fissa — Riduzione dei cinquanta per cento — Condizioni — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 53; 1. 22 lu glio 1997 n. 276, disposizioni per la definizione del conten zioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari, art. 8).

È incostituzionale l'art. 8, 3° comma, l. 22 luglio 1997 n. 276, nella parte in cui prevede che l'indennità fissa è ridotta del

cinquanta per cento qualora il giudice onorario aggregato sia titolare di un reddito da lavoro autonomo, da lavoro su bordinato o da pensione superiore a lire cinque milioni lordi

mensili, anziché considerare allo stesso fine l'intera situazio ne reddituale risultante dalla dichiarazione dei redditi. (1)

( 1 ) La Corte costituzionale osserva come, dato il carattere non retri butivo dell'indennità in questione, non appare esclusa la possibilità di una riduzione della stessa in relazione al reddito percepito aliunde dal

giudice onorario aggregato, mentre ciò che appare irragionevole è l'a ver considerato, ai fini della decurtazione, solo certi redditi e non la si tuazione reddituale globale.

In ordine alle indennità spettanti ai giudici onorari, v. Cass. 5 feb braio 2001, n. 1622, Foro it., Rep. 2001, voce Ordinamento giudizia rio, n. 113, commentata da Sacchettini, in Guida al dir., 2001, fase. 7, 38, che ha ritenuto non spettare ai giudici di pace l'indennità giudizia ria prevista dall'art. 3 1. 27/81, che compete, secondo l'interpretazione autentica di cui all'art. 1 1. 6 agosto 1984 n. 425, soltanto ai magistrati dell'ordine giudiziario, poiché le caratteristiche nella nomina, nella re

golamentazione del trattamento di tipo indennitario e nella natura del

rapporto dei giudici onorari non appaiono compatibili con l'assimila zione ai giudici di carriera sotto l'aspetto dell'attribuzione di detta in

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