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sentenza 12 luglio 2005, n. 275 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 20 luglio 2005, n. 29);Pres. Contri, Est. Gallo; Grande c. Ufficio imposte dirette di Roma; interv. Pres. cons.ministri (Avv. dello Stato). Ord. Comm. trib. centrale 16 settembre 2003 (G.U., 1 a s.s., n. 26del 2004)Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 10 (OTTOBRE 2005), pp. 2639/2640-2641/2642Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201533 .
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2639 PARTE PRIMA 2640
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 12 luglio 2005, n. 275 (Gazzetta ufficiale, ld serie speciale, 20 luglio 2005, n.
29); Pres. Contri, Est. Gallo; Grande c. Ufficio imposte di
rette di Roma; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato). Ord. Comm. trib. centrale 16 settembre 2003 (G.U., la s.s., n.
26 del 2004).
Calamità pubbliche, terremoto, alluvioni — Contribuente
non residente — Agevolazioni fiscali — Esclusione —
Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 53; d.l. 26 novembre 1980 n. 776, interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, art. 4; d.l. 5 dicembre 1980 n. 799, ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novem
bre 1980, art. 10; 1. 22 dicembre 1980 n. 874, conversione in
legge, con modificazioni, del d.l. 26 novembre 1980 n. 776, art. unico; 1. 22 dicembre 1980 n. 875, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 5 dicembre 1980 n. 799, art. unico; d.l. 13 febbraio 1981 n. 19, individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980, art. 1; 1. 15 aprile 1981 n. 128, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 13 febbraio
1981 n. 19, art. 1).
E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
1°, 2° e 3° comma, d.l. 13 febbraio 1981 n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla l. 15 aprile 1981 n. 128, nella parte in
cui dispone che non si applica ai soggetti non residenti, né
domiciliati, né aventi sede nei territori dei comuni colpiti dal
sisma, individuati con apposito decreto del presidente del
consiglio dei ministri, il beneficio fiscale di cui all'art. 10 d.l.
5 dicembre 1980 n. 799, convertito, con modificazioni, dalla
l. 22 dicembre 1980 n. 875, ed entrato in vigore il 25 dicem
bre 1980, secondo il quale, per l'anno 1980, sono esclusi
dall'Ilor e non concorrono alla formazione del reddito impo nibile ai fini dell'Irpef e dell' Irpeg i redditi percepiti da sog
getti danneggiati dagli eventi sismici e prodotti nei comuni
disastrati o danneggiati dal sisma, indicati nel decreto del
presidente del consiglio dei ministri di cui all'art. 4 d.l. 26
novembre 1980 n. 776, come modificato dalla legge di con
versione 22 dicembre 1980 n. 874, in riferimento agli art. 3 e
53 Cost. (1)
Diritto. — 1. - La Commissione tributaria centrale dubita —
in riferimento agli art. 3 e 53 Cost. — della legittimità costitu
zionale dell'art. 1, 1°, 2° e 3° comma, d.l. 13 febbraio 1981 n.
19 (individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre
1980), convertito, con modificazioni, dalla I. 15 aprile 1981 n.
128, nella parte in cui dispone che non si applica ai soggetti non
residenti, né domiciliati, né aventi sede nei territori dei comuni
colpiti dal sisma, individuati con apposito decreto dei presidente del consiglio dei ministri, il beneficio fiscale di cui all'art. 10 d.l. 5 dicembre 1980 n. 799 (ulteriori interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), convertito, con modificazioni, dalla 1. 22 dicembre 1980 n. 875, ed entrato in vigore il 25 dicembre 1980, secondo il quale, per l'anno 1980, sono esclusi dall'Ilor e non concorrono alla forma zione del reddito imponibile ai fini dell'Irpef e dell'Irpeg i red diti percepiti da soggetti danneggiati dagli eventi sismici e pro
(1) Con ord. 16 settembre 2003, n. 90106, Foro it., Rep. 2004, voce Calamità pubbliche, n. 19, la Commissione tributaria centrale — par tendo dal presupposto che un sisma provoca danni, e quindi un non
reddito, a tutti i possessori di immobili, siano essi residenti o meno nel l'area colpita — aveva revocato in dubbio la legittimità della scelta del
legislatore di escludere dal beneficio della non imponibilità i possessori di immobili non residenti o domiciliati nei comuni disastrati.
Ad avviso della Corte costituzionale — che all'uopo richiama la sua
giurisprudenza (v., ex plurimis e da ultimo. Corte cost. 28 novembre 2003, n. 346, id., 2004, I, 3288, con nota di Annecchino) che esclude la sindacabilità delle disposizioni legislative che accordano agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie, a meno che le stesse non si mani festino palesemente arbitrarie o irrazionali — non appare invece «mani festamente irragionevole ritenere che i soggetti danneggiati, che hanno residenza, domicilio o sede nell'area colpita dal sisma ed ivi svolgano la loro attività, abbiano subito un pregiudizio complessivo maggiore ri
spetto agli altri danneggiati e, in relazione a tale circostanza, siano me ritevoli essi soli del menzionato beneficio fiscale».
Il Foro Italiano — 2005.
dotti nei comuni disastrati o danneggiati dal sisma, indicati nel
decreto del presidente del consiglio dei ministri di cui all'art. 4
d.l. 26 novembre 1980 n. 776 (interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), come
modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 1980 n. 874.
Ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate — da
applicarsi nel giudizio a quo — lederebbero gli evocati parame
tri costituzionali in quanto, nel limitare l'originaria estensione
soggettiva del beneficio fiscale di cui al citato art. 10 d.l. n. 799
del 1980 ai soggetti danneggiati residenti (o domiciliati od aventi sede) nell'area colpita dal sisma del novembre 1980, di
scriminerebbero irragionevolmente rispetto a questi ultimi i
soggetti danneggiati non residenti (o non domiciliati o non
aventi sede) nella stessa area, esclusi dal beneficio pur avendo
subito un'analoga menomazione reddituale in conseguenza del
danneggiamento dei propri fabbricati causato dai medesimi
eventi sismici.
2. - L'avvocatura generale dello Stato eccepisce preliminar mente l'inammissibilità della questione, perché il rimettente non
avrebbe motivato, specie in relazione all'art. 53 Cost., le ragioni del ritenuto contrasto tra le norme denunciate ed i parametri evocati.
L'eccezione è infondata.
Il giudice a quo motiva la non manifesta infondatezza della
questione — sollevata in riferimento al combinato disposto de
gli art. 3 e 53 Cost. — con la ritenuta irragionevolezza dell'e
sclusione dal citato beneficio fiscale di una categoria di soggetti che invece, a suo avviso, dovrebbe goderne in considerazione
della ratio del beneficio stesso, identificata nella concessione di
provvidenze in favore dei titolari di redditi di immobili ubicati
nell'area colpita dal sisma del novembre del 1980 e rimasti da
questo danneggiati, ovunque tali soggetti abbiano residenza,
domicilio o sede. Tale articolata censura è perciò sufficiente ad
escludere l'eccepita carenza di motivazione.
3. - Nel merito, la questione non è fondata.
Come sopra osservato, il rimettente basa essenzialmente la
propria censura di irragionevolezza delle norme denunciate sulla
contraddittorietà di queste rispetto alla ratio delle provvidenze di cui all'art. 10 d.l. n. 799 del 1980. Secondo la commissione
tributaria centrale, l'irragionevolezza deriverebbe dal fatto che
le norme sopravvenute, limitando l'applicazione del beneficio ai
soggetti danneggiati residenti o domiciliati nei territori colpiti
dagli eventi sismici, contrastano con l'originario intento del le
gislatore di attribuire in via generale il beneficio stesso a tutti i
danneggiati dal sisma, ovunque abbiano residenza, domicilio o
sede.
Così argomentando, il giudice a quo omette, però, di conside
rare che, per utilmente scrutinare la complessiva compatibilità della disciplina con gli evocati parametri costituzionali, le de
nunciate norme modificatrici debbono valutarsi in riferimento alla loro ratio e non a quella della norma da esse modificata. E a
tal fine, occorre tener conto del combinato disposto della norma
attributiva del beneficio e delle successive norme che la limita
no, vagliandone la legittimità costituzionale in coerenza con il
costante orientamento di questa corte, secondo cui «le disposi zioni legislative che prevedono agevolazioni e benefici tributari
di qualsiasi specie, quali che ne siano le finalità, hanno di norma
carattere derogatorio e costituiscono il frutto di scelte del legis latore soggette a controllo di costituzionalità nei limiti della pa lese arbitrarietà od irrazionalità» (v., ex plurimis, sentenze n.
346 del 2003, Foro it., 2004, I, 3288, e n. 431 del 1997, id., Rep. 1998, voce Tributi in genere, n. 1216).
Su questa base normativa, non appare manifestamente irra
gionevole ritenere che i soggetti danneggiati, che hanno resi
denza, domicilio o sede nell'area colpita dal sisma ed ivi svol
gano la loro attività, abbiano subito un pregiudizio complessivo
maggiore rispetto agli altri danneggiati e, in relazione a tale cir
costanza, siano meritevoli essi soli del menzionato beneficio fi
scale. E conseguentemente precluso a questa corte estendere a
soggetti diversi da quelli indicati dalle norme denunciate l'am
bito di applicazione del suddetto beneficio fiscale (v., ex pluri mis, in applicazione di analoghi principi, le ordinanze n. 27 del
2001, id., Rep. 2001, voce Registro (imposta), n. 120, e n. 10 del 1999, id., Rep. 1999, voce Autoveicoli (tassa), n. 29).
Se a questa eterogeneità delle situazioni di pregiudizio si ag
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
giunge la considerazione che, con le norme denunciate, il legis latore — come risulta dall'esame dei lavori preparatori
— da un
lato, ha tenuto conto dei vincoli impostigli dalle disponibilità di
bilancio e, dall'altro, ha inteso anche perseguire una peculiare
politica di sviluppo economico circoscritta alle zone colpite da
gli eventi sismici, appare ancor più evidente l'infondatezza
delle censure del rimettente.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1°, 2° e 3°
comma, d.l. 13 febbraio 1981 n. 19 (individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980), convertito, con modifica
zioni, dalla 1. 15 aprile 1981 n. 128, sollevata — in riferimento
agli art. 3 e 53 Cost. — dalla Commissione tributaria centrale
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 24 giugno 2005, n. 244 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 29 giugno 2005, n.
26); Pres. Capotosti, Est. Quaranta; Stanziano e altri (Avv. Spagnuolo Vigorita) c. Regione Molise e altri. Ord. Tar
Molise 4 luglio 2003 (G.U., 1J s.s., n. 4 del 2004).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Molise —
Comunità montane — Scioglimento, sospensione e com
missariamento del consiglio — Poteri attribuiti al presi dente della giunta regionale — Questione infondata di co
stituzionalità (Cost., art. 3, 5, 97, 114, 117, 123; 1. reg. Moli
se 8 luglio 2002 n. 12, riordino e ridefinizione delle comunità
montane, art. 17).
E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
17 l. reg. Molise 8 luglio 2002 n. 12, nella parte in cui attri
buisce ai poteri del presidente della giunta regionale lo scio
glimento, la sospensione e il commissariamento del consiglio della comunità montana, in riferimento agli art. 3, 5, 97, 114,
117, 2° comma, lett. p), e 123 Cost. (1)
( 1 ) La Corte costituzionale ribadisce il carattere autonomo delle co
munità montane (in tal senso, v. Corte cost. 6 luglio 2001, n. 229, Foro
it., 2001, I, 3032, commentata da Poggi, in Dir. e giustizia, 2001, fase.
29, 26), sia nei confronti delle regioni che dei comuni, anche se afferma
che la disciplina delle stesse rientra nella competenza legislativa resi
duale delle regioni, dal momento che la riserva allo Stato, ai sensi del
l'art. 117. 2° comma, lett. p), Cost., relativa agli «organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane», non
può estendersi alle comunità montane, dovendosi l'elencazione ritener
si a carattere tassativo. In ordine all'esercizio di poteri sostitutivi, da parte della regione, nei
confronti delle comunità montane, v. Corte cost. 16 luglio 2004, n. 227, Foro it., 2005,1, 1676, con nota di richiami, che ha dichiarato infondate
le questioni di legittimità costituzionale degli art. 2, 1° comma, lett. i),
3, 1° comma, lett. 1), 11, 13° e 14° comma. 12, 7° e 8° comma, 1. reg. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24, nella parte in cui essi, anche con ri
chiamo a preesistenti discipline, affidano alla regione l'esercizio di
poteri sostitutivi, in caso di inadempienza nello svolgimento delle fun
zioni attribuite dalla stessa legge alle province in materia di gestione di
rifiuti e alle province analoghi poteri sostitutivi nei confronti dei comu
ni, dei consorzi di comuni, delle comunità montane e dei consorzi di
bacino, prevedendo anche la nomina di commissari ad acta; ord. 28
giugno 2004, n. 203, ibid., 1991, con nota di richiami, la quale, a se
guito dell'abrogazione della disposizione impugnata attraverso l'art. 1, 36° comma, 1. reg. Abruzzo 19 novembre 2003 n. 20 e della constata
zione che la stessa non ha avuto concreta applicazione nel periodo di
vigenza, ha dichiarato la cessata materia del contendere in ordine alla
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, 2° comma, 1. reg. Abruzzo 5 agosto 2003 n. 11, nella parte in cui prevede l'esercizio di
un potere sostitutivo da parte del difensore civico regionale nell'ipotesi
Il Foro Italiano — 2005.
Diritto. — 1. - Il Tar Molise dubita della legittimità costitu
zionale dell'art. 17 1. reg. Molise 8 luglio 2002 n. 12 (riordino e
ridefinizione delle comunità montane), in relazione agli art. 3, 5,
97, 114, 117, 2° comma, lett. p), e 123 Cost., nella parte in cui
attribuisce «ai poteri del presidente della giunta regionale lo
scioglimento, la sospensione e il commissariamento del consi
glio della comunità montana».
1.1. - Il giudice a quo premette che l'art. 117 Cost., come
modificato dalla 1. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 (modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione), «affida l'ordinamento
degli enti locali quasi interamente alla cura della legislazione
regionale, atteso che tale materia rientra nella competenza legis lativa residuale della regione, fatta eccezione per la legislazione elettorale, degli organi di governo e delle funzioni fondamentali
di comuni, province e città metropolitane, riservate alla compe tenza legislativa esclusiva dello Stato». Detta riserva di legge statale deve essere estesa, per ragioni di coerenza e sistematicità
dell'ordinamento, anche al funzionamento degli organi della
comunità montana; a ciò consegue che «la previsione di un po tere regionale di controllo sostitutivo sugli enti montani, conte
nuta in una legge regionale, collide con il riconoscimento della
parità di rango costituzionale tra regione e comuni, di cui all'art.
114 Cost., nonché con la riserva di legge statale di cui all'art.
117, 2° comma, lett. p), Cost.».
Nondimeno, anche ammesso che la regione possa legiferare in tale materia, il giudice rimettente ritiene che l'affidamento da
parte della norma censurata ad un organo monocratico (il presi dente della giunta regionale) del suddetto potere di scioglimento e di commissariamento degli organi elettivi delle comunità
montane, senza alcuna previsione di un limite temporale di du
rata della supplenza dell'organo commissariale straordinario e
in mancanza, inoltre, di alcuna «scansione procedimentale» e di
«particolari garanzie», si porrebbe in contrasto con «il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrati
va», nonché con i principi di imparzialità e di buon andamento,
di cui all'art. 97 Cost.
Inoltre, risulterebbero violati i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di autonomia degli enti locali (art. 5 Cost.), in quanto la norma censurata affiderebbe «ad un organo monocratico po litico della regione il controllo sugli organi collegiali di un ente
territoriale di diritto pubblico, autonomo ed a base comunitaria,
espressione dell'autonomia dei comuni montani e del loro pote re di associarsi per il perseguimento di fini comuni».
Ancora, secondo il giudice a quo, «la mancata previsione di
una consultazione con gli enti locali che costituiscono, alla base,
la struttura associativa delle comunità montane appare in palese
in cui i consigli dei comuni membri delle comunità montane non prov vedano ad eleggere i propri rappresentanti in seno alla comunità mon
tana stessa, nella prima seduta successiva al loro insediamento e, co
munque, non oltre il quarantacinquesimo giorno dallo stesso.
In ordine alle condizioni, in presenza delle quali è consentito il pote re sostitutivo delle regioni nei riguardi degli enti locali, v. Corte cost.
29 aprile 2005, n. 167, ibid., con nota di richiami, che ha dichiarato in costituzionale il controllo sostitutivo del difensore civico regionale su
tutti gli atti degli enti locali obbligatori per legge. Per l'affermazione secondo cui gli art. 36 e 39 1. 8 giugno 1990 n.
142, che disciplinano il controllo sostitutivo repressivo in materia di
bilancio di previsione degli enti locali, non sono applicabili alle comu
nità montane, v. Tar Basilicata 26 settembre 1992, n. 126, id., Rep. 2003, voce Montagna, n. 6.
Per quanto concerne il processo costituzionale, la corte conferma che
il thema decidendi è esclusivamente quello fissato dall'ordinanza di
rinvio, escludendo quindi qualsiasi possibilità per le parti costituite nel
giudizio costituzionale di ampliare lo stesso (v., tra le molte, Corte cost.
23 maggio 2003, n. 174, id., 2003,1, 2871, con nota di richiami; ord. 10
maggio 2002, n. 179, id., Rep. 2002, voce Giustizia amministrativa, n.
193). La corte conferma altresì che, come chiaramente desumibile dall'art.
22 delle norme integrative, la rilevanza deve essere valutata al mo
mento dell'emanazione dell'ordinanza di rinvio, restando ininfluenti
sulla prosecuzione del giudizio costituzionale le successive vicende di
fatto concernenti il rapporto dedotto nel giudizio a quo (v. Corte cost.
20 gennaio 2004, n. 24, id:, 2004, I, 321, con nota di richiami e osser
vazioni di Romboli e Di Chiara; ord. 22 luglio 2003, n. 270, id., Rep. 2004, voce Elezioni, n. 54; 23 luglio 2002, n. 383, id., 2002, I, 3280, con nota di richiami e osservazioni di Pertici).
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