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sentenza 12 luglio 2005, n. 276 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 20 luglio 2005, n. 29); Pres....

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sentenza 12 luglio 2005, n. 276 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 20 luglio 2005, n. 29); Pres. Capotosti, Est. Amirante; Comune di Torino c. A. e altri; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Mari). Ord. App. Torino 6 giugno 2003 (G.U., 1 a s.s., n. 44 del 2003) Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 2 (FEBBRAIO 2006), pp. 357/358-359/360 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200972 . Accessed: 28/06/2014 10:41 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.106 on Sat, 28 Jun 2014 10:41:51 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 12 luglio 2005, n. 276 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 20 luglio 2005, n. 29); Pres. Capotosti, Est. Amirante; Comune di Torino c. A. e altri; interv. Pres. cons. ministri

sentenza 12 luglio 2005, n. 276 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 20 luglio 2005, n. 29);Pres. Capotosti, Est. Amirante; Comune di Torino c. A. e altri; interv. Pres. cons. ministri(Avv. dello Stato Mari). Ord. App. Torino 6 giugno 2003 (G.U., 1 a s.s., n. 44 del 2003)Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 2 (FEBBRAIO 2006), pp. 357/358-359/360Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200972 .

Accessed: 28/06/2014 10:41

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 12 luglio 2005, n.

276 (Gazzetta ufficiale, 1J serie speciale, 20 luglio 2005, n.

29); Pres. Capotosti, Est. Amirante; Comune di Torino c. A.

e altri; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Mari). Orci. App. Torino 6 giugno 2003 (G.U., 1J s.s., n. 44 del

2003).

Lavoro (rapporto di) — Lavoratori socialmente utili — Be

nefici alla maturazione di una certa anzianità — Mancato

raggiungimento dell'anzianità per accadimenti indipen denti dalla volontà del lavoratore — Esclusione dai bene

fici — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art.

3, 38; 1. 17 maggio 1999 n. 144, misure in materia di inve

stimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi al

l'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, non

ché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, art.

45; d.leg. 28 febbraio 2000 n. 81, integrazioni e modifiche

della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art.

45, 2° comma, 1. 17 maggio 1999 n. 144, art. 2).

È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.

45, 6° comma, l. 17 maggio 1999 n. 144, e 2, 1° comma,

d.leg. 28 febbraio 2000 n. 81, nella parte in cui attribuiscono

i benefici previsti dall'art. 12 d.leg. 1° dicembre 1997 n. 468

a soggetti che abbiano maturato una certa anzianità come la

voratori socialmente utili, escludendo coloro che non abbiano

maturato l'anzianità per accadimenti indipendenti dalla loro

volontà, in riferimento agli art. 3 e 38 Cost. ( 1 )

(1) I. - Con riferimento all'art. 45, 6° comma, 1. 17 maggio 1999 n. 144 (che reca misure in materia di investimenti, la delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che di

sciplina l'Inail, nonché altre disposizioni per il riordino degli enti pre videnziali), il quale, in materia di lavori socialmente utili, ha stabilito che fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e

degli ammortizzatori sociali possono essere approvati o prorogati pro getti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente lavoratori che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi in tale tipo di

attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999 (ed ai quali, quindi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12

d.leg. 1° dicembre 1997 n. 468), v. Cons. Stato, sez. 11, 21 maggio 2003, n. 2926/02, Foro it.. Rep. 2003, voce Infortuni sul lavoro, n. 218. secondo cui tale disposizione si rivolge ad una precisa categoria di de

stinatari, costituita da quei lavoratori, qualificati impropriamente come transitori (si tratta invece di lavoratori per i quali si tende a limitare la situazione di precarietà, attraverso meccanismi di proroga o di inseri mento agevolato nel mondo del lavoro c.d. garantito). Il Consiglio di Stato ha contestualmente sottolineato che, ai termini dell'art. 45. il re

quisito temporale dei dodici mesi prestati in lavori socialmente utili o

già è stato maturato interamente nel biennio 1998-1999, ovvero può es

sere maturato nel medesimo biennio, o mediante progetti approvati prima della legge ed in corso alla data della sua entrata in vigore o at traverso un ricongiungimento di periodi, sempre trascorsi nelle stesse attività di rilievo sociale, anteriori a quel biennio.

Nella decisione citata si precisa ulteriormente che, quando la 1.

144/99 fa riferimento ad un requisito temporale ancora non definitiva mente acquisito, ma la cui acquisizione sia prevista come possibile nel l'arco di un lasso di tempo predeterminato, individuato dalla norma

primaria nel biennio predetto, essa ammette due possibili forme di ma turazione: a) quella del ricongiungimento di periodi lavorativi inferiori all'anno ed anteriori al biennio con analoghi periodi successivi allo

stesso, oppure b) quella di assegnazione a progetti approvati ed in corso

all'entrata in vigore della legge, successivi al gennaio 1998 e la cui du rata annuale si concluda dopo l'entrata in vigore della legge ma prima dello scadere del termine finale del 31 dicembre 1999, a ciò dovendo

aggiungersi che il requisito del periodo annuale non comporta la conti

nuatività del servizio prestato o ancora da prestare, poiché di tale ne cessità non è cenno nella norma.

Chiamata a pronunciarsi sulle problematiche inerenti alla possibilità di fruire dei benefici previsti nell'art. 45, 6° comma, 1. 144/99, Corte

cost., ord. 5 febbraio 2003, n. 40, ibid., voce Lavoro (rapporto), n. 924, ha dichiarato la manifesta inammissibilità, per omessa motivazione in

ordine alla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale del

l'art. 45, 6° comma, nella parte in cui limita la possibilità di proroga dei progetti di lavoro socialmente utili ed il diritto ai benefici previsti dall'art. 12 d.leg. 468/97 esclusivamente a coloro che, nel periodo

compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, abbiano matu

rato o possano maturare dodici mesi in tale tipo di attività.

II. - In ordine ai benefici previsti dall'art. 12 d.leg. 468/97, Cass. 18

agosto 2004, n. 16185, id., Rep. 2004, voce Previdenza sociale, n.

1041, ha evidenziato come ai lavoratori, titolari di trattamenti previ denziali. utilizzati direttamente in attività socialmente utili non spetti la

pensione anticipata di anzianità, di cui all'art. 12 d.leg. cit., in quanto il

trattamento compete soltanto ai lavoratori impiegati in «progetti di la

II Foro Italiano — 2006.

Diritto. — 1. - La Corte d'appello di Torino, in riferimento

agli art. 3 e 38 Cost., dubita della legittimità costituzionale degli art. 45, 6° comma, 1. 17 maggio 1999 n. 144 (disposizioni in

materia di occupazione e di previdenza), e 2, 1° comma, d.leg. 28 febbraio 2000 n. 81 (integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, 2° comma, 1.

17 maggio 1999 n. 144). Secondo la corte rimettente è irragionevole e lesiva del prin

cipio di eguaglianza l'attribuzione di determinati benefici e di

una situazione cui si connettono vantaggi a soggetti che abbiano

maturato un'anzianità in lavori socialmente utili eseguiti in un

certo periodo (nella specie, dodici mesi di anzianità nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999), senza tener conto

dell'effettivo momento in cui, in linea di fatto, i progetti stessi

hanno iniziato il loro svolgimento. Ciò comporta la conseguenza che in alcuni casi, come in quello delle parti del giudizio a quo, sono stati esclusi dai benefici lavoratori ai quali, a causa dell'e

poca effettiva d'inizio di attuazione dei progetti stessi e quindi

per accadimenti indipendenti dalla loro volontà, non era stato

possibile maturare l'anzianità richiesta.

Ulteriore conseguenza è la privazione del trattamento previ denziale prescritto dall'art. 38 Cost.

La motivazione sulla rilevanza fornita dal giudice rimettente

non è implausibile, sicché la questione è ammissibile.

2. - Nel merito, essa è infondata.

Nella giurisprudenza della corte è ricorrente l'affermazione

del principio che il succedersi nel tempo di fatti ed atti può di

per sé rendere legittima l'applicazione di una determinata disci

plina rispetto ad altra e ciò anche con particolare riguardo alla

valutazione di anzianità pregresse (cfr. la recente sentenza n.

430 del 2004 ed altre in essa citate). In specie, poi, l'elemento temporale può essere legittimo cri

terio di discrimine se esso intervenga a delimitare le sfere di ap

plicazione di norme nell'ambito del riordino complessivo della

disciplina attinente ad una determinata materia (cfr. ordinanza n.

190 del 2003, Foro it.. Rep. 2004, voce Istruzione pubblica, n.

249). Ciò è quanto si verifica nel caso in esame, perché le di

sposizioni censurate rientrano in una più ampia normativa, in

parte conseguente al passaggio di competenze dallo Stato alle

regioni (cfr. ordinanza n. 40 del 2003, id.. Rep. 2003, voce La

voro (rapporto), n. 924). Si osserva, perciò, che le diseguaglianze denunciate non deri

vano dalla formulazione delle norme impugnate, bensì da eve

nienze connesse alla loro concreta applicazione e finiscono

quindi per sostanziarsi in inconvenienti di mero fatto irrilevanti

ai fini dello scrutinio di costituzionalità (cfr., tra le più recenti, ordinanza n. 155 del 2005, sentenza n. 430 del 2004, ordinanze

n. 349 e n. 173 del 2003, id., 2004,1, 351, e id., Rep. 2004, voce

Previdenza sociale, n. 1107, e sentenza n. 98 del 2003, id.,

2003,1, 1305).

vori socialmente utili», di cui all'art. 1, 2° comma, lett. a), b), c), in

relazione al 3° comma, medesimo d.leg., atteso che costoro sono uni vocamente identificati sia dalla suddetta normativa, sia dallo ius super venient in materia, che, estendendo detto prepensionamento ai soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ne suppone la pre cedente esclusione dallo stesso pensionamento anticipato e subordina tale estensione all'esclusione da ogni trattamento previdenziale, giusti ficando il trattamento diverso tra lavoratori — quanto all'accesso al

prepensionamento — in dipendenza del tipo diverso di lavori social

mente utili ai quali i lavoratori stessi risultino adibiti. In senso conforme, v. Cass. 14 agosto 2004, n. 15905, ibid., n. 1042,

che ha ulteriormente rilevato che l'esclusione sopra detta non suscita dubbi di legittimità costituzionale, giacché il trattamento differenziato risulta giustificato proprio in dipendenza della titolarità di un qualsiasi trattamento previdenziale, che si coniuga alla diretta utilizzazione dei lavoratori in attività socialmente utili ai sensi della lett. d) dell'art. 1. 2°

comma, d.leg. 468/97, e garantisce in ogni caso il reddito e talora può consentire, come nel caso della c.d. «mobilità lunga», ai lavoratori in

possesso dei prescritti requisiti di anzianità e di contribuzione di perce

pire l'indennità sino alla maturazione dei trattamenti di vecchiaia e an

che di anzianità. III. - In generale, sulla disciplina dei lavori socialmente utili, con

specifico riguardo alla ripartizione di competenze tra lo Stato e le re

gioni, v. Corte cost. 8 giugno 2005, n. 219, id., 2005, I, 2254, con nota

di richiami e osservazioni di Passaglia, che ha dichiarato l'incostitu

zionalità dell'art. 3, commi 76 e 82, 1. 24 dicembre 2003 n. 350, nella

parte in cui. nell'autorizzare il ministro del lavoro a prorogare per il

2004 le convenzioni con i comuni per lo svolgimento di lavori social

mente utili e nell'autorizzare il ministro a stipulare nel 2004 nuove

convenzioni direttamente con i comuni, non prevedeva alcuno stru

mento idoneo a garantire una leale collaborazione tra Stato e regioni.

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PARTE PRIMA 360

Si deve infine considerare, con riguardo alle norme censurate, la non pertinenza dell'evocazione del parametro dell'art. 38

Cost., dal momento che la violazione dei diritti da questo ga rantiti non deriva dal mancato godimento dei benefici e in gene re della situazione di favore in oggetto, bensì potrebbe conse

guire dall'eventuale inadeguatezza del trattamento di base spet tante, una volta stabilita l'inapplicabilità della disciplina censu rata.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 45, 6° com

ma, 1. 17 maggio 1999 n. 144 (disposizioni in materia di occu

pazione e di previdenza), e 2, 1° comma, d.leg. 28 febbraio 2000 n. 81 (integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, 2° comma, 1. 17 maggio 1999 n. 144), sollevata, in riferimento agli art. 3 e 38 Cost., dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 giugno 2005, n. 235 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 22 giugno 2005, n.

25); Pres. Capotosti, Est. Gallo; Corte d'appello di Roma c. Camera dei deputati (Avv. Saitta). Conflitto di attribuzione.

Corte costituzionale — Conflitto tra poteri dello Stato —

Conflitto non sollevato dal giudice di primo grado — Le

gittimazione del giudice d'appello — Fattispecie (Cost.,

art. 134; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, art. 37).

Parlamento — Parlamentare — Immunità per voti dati e

opinioni espresse — Conflitto tra poteri — Spettanza alla camera dei deputati — Esclusione —

Fattispecie (Cost., art. 68, 102).

Il giudice d'appello è soggetto competente ad esprimere in via

definitiva la volontà del potere cui appartiene ed è legittimato a proporre un conflitto tra poteri dello Stato, anche quando il

giudice di primo grado ha ritenuto di non proporre il conflitto medesimo (fattispecie in tema di insindacabilità per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamen tari). (1)

Non spetta alla camera dei deputati deliberare che i fatti per i

(1) La difesa della camera, richiamandosi alla giurisprudenza co stituzionale che ha dichiarato non più riproponibile un conflitto tra poteri già dichiarato inammissibile o improcedibile, sosteneva che il

potere di sollevare il conflitto da parte del giudice ove non esercitato, deve ritenersi consumato in primo grado. La corte respinge questa in terpretazione assai limitativa della legittimazione del giudice e rileva come la mancanza di un termine di decadenza per la proposizione dei conflitti tra poteri è giustificata dalla natura precipuamente politico costituzionale della controversia da risolvere e che anteriormente al l'instaurazione del giudizio dinanzi alla corte i tempi processuali sono solo quelli scanditi dalle regole proprie del processo nel quale il con flitto insorge.

Per l'affermazione secondo cui un conflitto dichiarato inammissibile o comunque riproposto negli identici termini deve dichiararsi inammis sibile o improcedibile, v. Corte cost. 10 aprile 2003, n. 116, e 1° aprile 2003, n. Ili, Foro it., 2003, I, 2526, con nota di richiami e osservazio ni di Romboli. L'affermazione ha avuto conferma nella successiva giu risprudenza costituzionale, la quale ha tenuto ferma la stessa anche quando si trattava di un vizio sanabile da parte dell'autorità giudiziaria ricorrente (Corte cost., ord. 12 dicembre 2003, n. 358, id., 2004, I, 338, con nota di richiami e osservazioni di Romboli) ed ha specificato che non può valere, ai fini del rispetto del termine, il fatto che l'atto sia stato spedito, a mezzo posta, il giorno antecedente alla scadenza dello stesso, non essendo normativamente prevista la possibilità di avvalersi, a tal fine, del servizio postale (Corte cost., ord. 20 luglio 2004, n. 249, ibid., 2916, con nota di richiami) e che nessun rilievo può assumere il fatto che gli atti da depositare siano stati restituiti all'autorità giudizia

li. Foro Italiano — 2006.

quali è in corso davanti alla Corte d'appello di Roma il pro cedimento civile nei confronti dell'on. Roberto Maroni con cernono opinioni espresse da un membro del parlamento nel

l'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell 'art. 68, 1 °

comma, Cost., e, conseguentemente, deve essere annullata la delibera

zione in tal senso adottata dalla camera dei deputati nella se

duta del 29 settembre 1998. (2)

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 8 giugno 2005, n. 223 (Gazzetta ufficiale, 1J serie speciale, 15 giugno 2005, n. 24); Pres. Contri, Est. Bile; G.i.p. Tribunale di Roma c. Camera dei deputati (Avv. Panunzio). Conflitto di attribuzione.

Parlamento — Parlamentare — Immunità per voti dati e

opinioni espresse — Conflitto tra poteri — Spettanza alla camera dei deputati — Fattispecie (Cost., art. 68, 102).

Spetta alla camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall'on. Marcello Dell'Utri, oggetto del procedimento penale pendente davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, concernono opinioni espresse da un

membro del parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, 1° comma, Cost, (nella specie, sono state ritenute coperte dall'immunità di cui all'art. 68, 1° comma. Cost, le dichiarazioni rese dall'on. Dell'Utri mentre era in

corso il procedimento parlamentare di autorizzazione, ai sen si dell'art. 68, 2° comma, Cost., di una misura cautelare nei

riguardi dello stesso parlamentare e al fine di sostenere che la richiesta del giudice non poteva essere accolta in quanto ispirata da intento persecutorio). (3)

I

Diritto. — 1. - La Corte d'appello di Roma ha sollevato con flitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata nella se duta del 29 settembre 1998, con la quale l'assemblea, appro vando la proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, ha dichiarato che le affermazioni rese dal deputato Roberto Maroni, per le quali Roberto Napoli aveva promosso nei confronti del parlamentare un procedimento civile per il ri sarcimento dei danni, costituiscono opinioni espresse in qualità di membro del parlamento e ricadono, pertanto, nell'ipotesi di cui all'art. 68. 1° comma, Cost.

La corte d'appello premette che nelle dichiarazioni oggetto

ria richiedente la notifica in un momento in cui il termine per il depo sito era già decorso, né può aver influenza, ai fini della tempestività del deposito e della procedibilità del ricorso, il fatto che a promuovere il conflitto sia l'autorità giudiziaria (Corte cost. 20 luglio 2004, n. 247, ibid., 2917, con nota di richiami).

All'indirizzo giurisprudenziale sopra ricordato si è conformata anche la Corte di cassazione, la quale ha sostenuto che, alla luce della giuris prudenza costituzionale, va esclusa la possibilità di riproporre davanti alla corte un medesimo conflitto già dichiarato inammissibile per ra gioni formali (Cass. 2 dicembre 2004, Dalla Chiesa, id., 2005, II, 194, con nota di richiami).

(2-3) Per altre ipotesi di conflitto tra autorità giudiziaria e camere, decise nel merito, in ordine all'ambito di applicazione dell'immunità parlamentare per i voti dati e le opinioni espresse e per la valorizzazio ne della sussistenza del nesso funzionale, v. Corte cost. 10 maggio 2005, n. 193, 4 maggio 2005, n. 176, 21 aprile 2005, n. 164, e 12 aprile 2005, n. 146, Foro it., 2005, I, 2247, con nota di richiami. In merito ad analoghi conflitti, risolti attraverso una decisione processuale di inam missibilità per mancanza di una compiuta esposizione dei presupposti di fatto, v. Corte cost. 7 luglio 2005, n. 267. id., 2006,1, 16, con nota di richiami.

Circa la garanzia per i parlamentari stabilita dall'art. 68, 2° comma. Cost., v. Corte cost. 30 gennaio 2004, n. 58, id., 2004,1, 977, con nota di richiami, che ha ritenuto non spettare all'autorità giudiziaria far eseguire la perquisizione di un locale nella disponibilità dell'on. Roberto Maroni senza la preventiva autorizzazione della camera di appartenenza.

Con la sent. 235/05 si pone, ma non viene affrontata in quanto rite nuta nella specie irrilevante, la questione se un deputato possa giovarsi, ai fini della insindacabilità di sue dichiarazioni, dell'attività «parla mentare» posta in essere da altri parlamentari.

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