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sentenza 12 marzo 1998, n. 50 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 18 marzo 1998, n. 11); Pres....

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sentenza 12 marzo 1998, n. 50 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 18 marzo 1998, n. 11); Pres. Granata, Est. Mezzanotte; Morocutti c. Provincia di Genova. Ord. Pret. Genova 7 maggio 1996 (G.U., 1 a s.s., n. 25 del 1996) Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 5 (MAGGIO 1998), pp. 1355/1356-1357/1358 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23194423 . Accessed: 28/06/2014 16:55 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.64 on Sat, 28 Jun 2014 16:55:45 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 12 marzo 1998, n. 50 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 18 marzo 1998, n. 11); Pres. Granata, Est. Mezzanotte; Morocutti c. Provincia di Genova. Ord. Pret. Genova 7 maggio

sentenza 12 marzo 1998, n. 50 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 18 marzo 1998, n. 11);Pres. Granata, Est. Mezzanotte; Morocutti c. Provincia di Genova. Ord. Pret. Genova 7 maggio1996 (G.U., 1 a s.s., n. 25 del 1996)Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 5 (MAGGIO 1998), pp. 1355/1356-1357/1358Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194423 .

Accessed: 28/06/2014 16:55

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1355 PARTE PRIMA 1356

che, abrogando la precedente normativa di riferimento per gli enti locali, al 3° comma, subordina «l'operatività dei limiti al

l'esecuzione forzata di cui al 2° comma,» alla sola condizione

che «l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente

gli importi delle somme destinate alle suddette finalità». Ed è

proprio in riferimento alla nuova diversità di disciplina che vie ne sollevata dal rimettente la stessa questione di costituzionalità

già decisa dalla sentenza n. 285 del 1995.

In proposito, una precisazione appare necessaria. Secondo

quanto sostenuto dall'avvocatura dello Stato poiché la sentenza

n. 285 del 1995 disporrebbe per le unità sanitarie locali un rin

vio non ricettizio alla disciplina degli enti locali, la intervenuta modificazione di quest'ultima si comunicherebbe direttamente alle unità sanitarie locali eliminando in radice la stessa possibili tà di una qualsiasi diversità tra le due discipline (e tra le due

categorie di enti). L'erroneità della tesi risiede nello stesso presupposto da cui

muove, posto che il riferimento ad un rinvio non ricettizio asse ritamente operato con la più volte citata sentenza non trova alcun conforto nella lettera e nel contenuto della stessa sentenza.

Privo di fondamento è anche l'assunto della difesa erariale della immodificabilità della disciplina delle unità sanitarie locali quale conseguenza per così dire necessitata del carattere ricetti zio del rinvio. È, infatti, evidente che una sentenza di questa corte non può in alcun caso comportare una limitazione della libertà del legislatore diversa da quella rappresentata dall'osser vanza della Costituzione.

Mentre va dunque ribadita la persistente diversità di discipli na tra unità sanitarie locali ed enti locali, quel che si tratta di accertare è se tale diversità risulti o meno conforme alla Co

stituzione.

In proposito, attesa la identità delle questioni affrontate, deb bono essere richiamate le considerazioni svolte da questa corte nella citata sentenza n. 285 del 1995 riguardo sia all'omogeneità delle due situazioni giuridiche (delle unità sanitarie locali e degli enti locali) poste in confronto che alla irragionevole disparità di trattamento in cui si traduce la diversità di disciplina di tali

categorie di enti (e dei rispettivi creditori). La norma denuncia ta accordando, come si è visto, ai soli enti locali la possibilità di opporre l'impignorabilità di somme di denaro indipendente mente dalla osservanza di un determinato ordine cronologico nell'emissione di mandati a titoli diversi da quelli vincolati ri sulta immotivatamente diversa da quella in vigore per le unità sanitarie locali ed in quanto tale lesiva del principio costituzio nale di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Si deve, pertanto, far luogo ad una dichiarazione di incosti tuzionalità che, nei limiti dell'ordinanza di rimessione, ricondu ca la disposizione denunciata in termini corrispondenti alla di

sciplina prevista dall'art. 1, 5° comma, d.l. n. 9 del 1993, con vertito nella 1. n. 67 del 1993, come risulta a seguito della sentenza di questa corte n. 285 del 1995.

5. - Resta assorbita ogni altra censura. 6. - La questione sollevata dal Pretore di Napoli, sezione di

staccata di Pozzuoli, è manifestamente inammissibile in quanto l'ordinanza di rimessione risulta priva di elementi idonei alla individuazione della fattispecie oggetto del giudizio principale e, quindi, del carattere di pregiudizialità rispetto ad esso della

questione sottoposta all'esame della corte. Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, 1)

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, 3° comma, d.leg. 25 febbraio 1995 n. 77 (ordinamento finanziario e conta bile degli enti locali), come modificato dal d.leg. 11 giugno 1996 n. 336, nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini ivi indicati non opera qualora, dopo l'a dozione da parte dell'organo esecutivo della delibera semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza

seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente; 2) dichiara manifestamente inam missibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 113, 2° e 3° comma, d.leg. 25 febbraio 1995 n. 77 (ordinamento fi nanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal d.leg. 11 giugno 1996 n. 336, sollevata, in riferimento agli art. 3, 1°

comma, e 24, 2° comma, Cost., dal Pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

li Foro Italiano — 1998.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 12 marzo 1998, n. 50

('Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 18 marzo 1998, n. 11); Pres. Granata, Est. Mezzanotte; Morocutti c. Provincia di

Genova. Ord. Pret. Genova 7 maggio 1996 (G.U., la s.s., n. 25 del 1996).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Liguria —

Viaggi e turismo — Attività di organizzazione e intermedia

zione — Esercizio occasionale e non lucrativo — Autorizza

zione — Necessità — Sanzioni amministrative — Incostitu

zionalità (Cost., art. 2, 17, 18; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme

sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzio

nale, art. 27; 1. reg. Liguria 21 luglio 1986 n. 15, disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, art. 21; 1.

reg. Liguria 24 luglio 1997 n. 28, organizzazione ed interme

diazione di viaggi e soggiorni turistici, art. 20). Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Liguria —

Viaggi e turismo — Attività di organizzazione e intermedia

zione — Esercizio occasionale e non lucrativo — Organizza zioni nazionali e locali — Disparità di trattamento — Que stioni inammissibili di costituzionalità (Cost., art. 2, 17, 18; 1. reg. Liguria 21 luglio 1986 n. 15, art. 2, 4, 18).

È incostituzionale l'art. 21, 2° comma, I. reg. Liguria 21 luglio 1986 n. 15, nella parte in cui assoggetta a sanzione ammini strativa l'attività di organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2 delta medesima legge, anche quando questa sia svol ta occasionalmente e senza scopo di lucro. (1)

È incostituzionale, in applicazione dell'art. 271. 11 marzo 1953 n. 87, l'art. 20, 2° comma, I. reg. Liguria 24 luglio 1997 n.

28, nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa l'attività di organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo esercitata senza autorizzazione, anche quando questa sia svolta occasionalmente e senza scopo di lucro. (2)

Sono inammissibili, in quanto irrilevanti o prive di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale degli art. 2, 4 e 18 l. reg. Liguria 21 luglio 1986 n. 15, nella parte in cui stabili scono che, mentre gli organismi a carattere associativo senza

scopo di lucro operanti a livello nazionale con finalità ricrea

tive, culturali, religiose o sociali possono liberamente orga nizzare viaggi e soggiorni per i propri associati, le associazio ni ed i sodalizi che operano a livello locale, salvo che per le vacanze sociali in Italia presso proprie strutture o in occa sione di manifestazioni o ricorrenze riservate ai soci, sono tenute a rivolgersi alle agenzie di viaggio, in riferimento agli art. 2, 17 e 18 Cost. (3)

(1-3) La Corte costituzionale dichiara la legislazione regionale impu gnata contrastante con la libertà sociale dei cittadini, la quale se non comporta il diritto a compiere qualsiasi attività (per cui è legittima l'im posizione di un'autorizzazione per l'organizzazione in maniera continua e con finalità di lucro di gite o viaggi turistici), vieta che possa essere limitata la stessa attività, quando è svolta episodicamente e senza finali tà di lucro. La corte, applicando l'istituto della illegittimità costituzio nale consequenziale, dichiara incostituzionale anche l'art. 20 1. reg. Li guria 28/97, approvata successivamente all'instaurazione del giudizio di costituzionalità e riproducente la disposizione della 1. reg. Liguria 15/86 dichiarata incostituzionale.

Sulla competenza regionale al rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle agenzie di viaggio e turismo, v. Tar Sicilia, sez. Catania, 17 no vembre 1995, n. 2497, Foro it., Rep. 1996, voce Turismo, n. 13, secon do cui l'azienda autonoma provinciale di turismo legittimamente conce de il nulla osta all'esercizio di una agenzia di viaggi, disattendendo il parere negativo espresso dalla associazione di categoria, nella parte in cui si vorrebbero introdurre limitazioni alla concorrenza, sicuramente non introducibili con provvedimento amministrativo; Corte cost. 4 aprile 1990, n. 162, id., 1991, I, 1973, con nota di richiami e osservazioni di Romboli, commentata da Corso, in Giur. costit., 1990, 994, e da Donati, in Regioni, 1991, 729, la quale ha affermato che non spetta allo Stato, bensì alla regione, autorizzare i privati all'esercizio di attivi tà attinenti al turismo, annullando gli impugnati provvedimenti del que store con cui venivano concesse licenze per l'esercizio di agenzie di viag gio e di turismo.

Nel senso che la regione è legittimata a sollevare conflitto di attribu zione in ordine ad un provvedimento statale, relativo ad autorizzazione ad apertura di agenzie di viaggio e turismo, anche se la materia sia stata delegata alle province, ai sensi dell'art. 118, 3° comma, Cost., v. Corte cost. 4 aprile 1990, n. 162, Foro it., Rep. 1990, voce Corte costituzionale, n. 45.

In dottrina, sul regime autorizzatorio per le agenzie di viaggi e turi

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Diritto. — La questione di legittimità costituzionale sollevata

dal Pretore di Genova investe alcune disposizioni della 1. reg.

Liguria 21 luglio 1986 n. 15 contenente la disciplina delle agen zie di viaggio e turismo. L'ordinanza menziona, fra gli altri,

gli art. 2 e 4 di tale legge — che rispettivamente individuano

le attività proprie delle agenzie e ne subordinano lo svolgimento ad apposita autorizzazione — ma non ne fa oggetto di specifica

censura, sicché, in relazione ad essi, la questione deve essere

dichiarata inammissibile. Il dubbio di legittimità costituzionale riguarda, nell'ordine,

gli art. 21 e 18. Il primo, al 2° comma, nel punire con sanzione

amministrativa pecuniaria chiunque intraprenda o svolga, in for

ma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro,

lavoro, le attività di organizzazione e di intermediazione previ

ste dall'art. 2, ad avviso del giudice rimettente, lederebbe diritti

inviolabili garantiti dalla Costituzione, poiché senza il tramite

delle agenzie sarebbe vietato organizzare un viaggio o un perio

do di soggiorno turistico per i propri amici e persino per la

propria famiglia. L'art. 18 è censurato per la ingiustificata disparità di tratta

mento a cui darebbe luogo tra le organizzazioni nazionali e le

oganizzazioni locali: mentre gli organismi a carattere associati

vo senza scopo di lucro operanti a livello nazionale con finalità

ricreative, culturali, religiose e sociali possono liberamente or

ganizzare viaggi e soggiorni per i propri associati, le associazio

ni e i sodalizi che operano a livello regionale o locale, salvo

che per le vacanze sociali in Italia presso proprie strutture o

in occasione di manifestazioni o ricorrenze riservate ai soci, so

no tenute a rivolgersi alle agenzie. 2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 è

inammissibile per difetto di rilevanza.

Dall'esposizione dei fatti compiuta dalla stessa ordinanza ri

sulta che al ricorrente era stato rivolto l'addebito di aver pub

blicizzato gite da lui stesso organizzate. Non è dunque pertinen

te il richiamo alla disciplina dei viaggi e soggiorni organizzati dalle associazioni e riservati agli associati: di essa il Pretore di

Genova non è chiamato a dare applicazione. 3. - Fondata è invece la questione concernente l'art. 21 1.

reg. Liguria 21 luglio 1986, n. 15.

Il richiamo ai diritti inviolabili contenuto nell'ordinanza deve

intendersi riferito agli art. 2, 17 e 18 Cost., che, come ricorda

il giudice a quo, erano i parametri indicati dalla parte nel solle

vare l'eccezione. E in effetti la disposizione colpisce comporta

menti che sono espressione della socialità della persona, che è

il bene protetto da un complesso di disposizioni costituzionali

tra le quali rientrano quelle richiamate.

La libertà sociale dei cittadini non comporta il diritto di com

piere qualsiasi attività: e così, se svolta con continuità e con

finalità lucrativa, l'organizzazione di gite o di viaggi turistici è qualificabile come attività economica e, in quanto tale, sog

giace ai limiti dell'art. 41 Cost, e delle leggi che vi danno attua

zione. Per simili attività, la previsione di un'autorizzazione e

l'imposizione di ragionevoli vincoli a tutela dell'interesse pub

blico è coerente col regime costituzionale dell'iniziativa econo

mica privata. Ma, nella previsione dell'impugnato art. 21, tale

limite opera per qualsiasi attività di organizzazione di viaggio,

anche se svolta episodicamente e senza finalità di profitto. La

pretesa di voler assoggettare ad autorizzazione anche queste at

tività (pretesa implicita nella previsione di illiceità, contenuta

nell'art. 21 della legge regionale), contrasta, con il principio di

libertà sociale.

L'art. 21, 2° comma, 1. reg. Liguria 21 luglio 1986 n. 15

è quindi costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui assog

getta a sanzione amministrativa anche l'attività di organizzazio

ne e intermediazione di cui all'art. 2 della medesima legge, svol

ta occasionalmente e senza fine di lucro.

Resta assorbito ogni altro profilo. 4. - Successivamente al promovimento del presente giudizio,

smo, v. Silingardi, Le agenzie di viaggio fra contingentamento piani

programmatori e «deregulation», in Riv. giur. circolaz■ e trasp., 1994,

477; Molfese, Papagno, Agenzie di viaggio e turismo, in Nuovo dir.,

1995, 708; Righi, Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di agen

zia di viaggio: contingentamento e principi comunitari, in Riv. it. dir.

pubbl. comunitario, 1995, 1412; Fiorucci, In tema di controlli sulle

attività delle agenzie dì viaggio e turismo, in Rass. giur. umbra, 1996, 134.

Il Foro Italiano — 1998.

è entrata in vigore la 1. reg. Liguria 24 luglio 1997 n. 28 (orga nizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici), il cui art. 20, al 2° comma, riproduce in modo del tutto assimila

bile il precetto contenuto nell'art. 21, 2° comma, 1. reg. n. 15

del 1986. Pertanto, la declaratoria di illegittimità va estesa, in

applicazione dell'art. 27 1. 11 marzo 1953 n. 87, anche a tale

nuova norma.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 21, 2° comma, 1. reg. Liguria 21

luglio 1986 n. 15 (disciplina delle attività delle agenzie di viag gio e turismo), nella parte in cui assoggetta a sanzione ammini

strativa anche l'attività di organizzazione e di intermediazione

di cui all'art. 2 della medesima legge, svolta occasionalmente

e senza scopo di lucro; dichiara, in applicazione dell'art. 27

1. 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20,

2° comma, 1. reg. Liguria 24 luglio 1997 n. 28 (organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici), nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attività di

organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo, svolta

occasionalmente e senza scopo di lucro; dichiara inammissibile

la questione di legittimità costituzionale degli art. 2, 4 e 18 1.

reg. Liguria 21 luglio 1986 n. 15, sollevata, in riferimento agli art. 2, 17 e 18 Cost., dal Pretore di Genova con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 12 marzo 1998, n. 49

('Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 18 marzo 1998, n. 11);

Pres. Vassalli, Est. Mezzanotte; Berardini ed altri (Avv.

Chlappetti) c. Commissione parlamentare di vigilanza dei ser

vizi radiotelevisivi (Aw. Abbamonte). Conflitto di attribuzione.

Elezioni — Campagne referendarie — Commissione parlamen tare di vigilanza

— Tribune referendarie — Criteri e modalità — Tempestività — Spettanza alla commissione parlamentare

(Cost., art. 75; 1. 25 maggio 1970 n. 352, norme sui referen

dum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa

del popolo, art. 52; 1. 14 aprile 1975 n. 103, nuove norme

in materia di diffusione radiofonica e televisiva, art. 4; 1. 10

dicembre 1993 n. 515, disciplina delle campagne elettorali per

l'elezione alla camera dei deputati e al senato della repubbli

ca, art. 1, 20).

Spetta alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottare la disciplina contenuta nell'art. 2, 1° comma, lett. a) e b), della delibera

20 maggio 1997 con la quale i comitati promotori dei referen

dum abrogativi in tema di ordine dei giornalisti, incarichi ex

tragiudiziari dei magistrati, carriera dei magistrati, esercizio

della caccia, obiezione di coscienza e «golden share» sono

stati esclusi da quattro dibattiti cui hanno partecipato i rap

presentanti dei gruppi parlamentari, mentre alcuna disposi

zione di legge impone alla suddetta commissione di deliberare

entro un determinato termine la disciplina delle trasmissioni

delle tribune referendarie. (1)

(1) Il conflitto era stato dichiarato ammissibile da Corte cost., ord.

5 giugno 1997, n. 171, Foro it., 1997, I, 2373, con nota di richiami.

La Corte costituzionale respinge innanzitutto l'eccezione di inammis

sibilità per sopravvenuta carenza di interesse (essendosi ormai già tenu

ta la votazione sui referendum) sollevata dalla difesa della commissione

parlamentare di vigilanza, osservando come rimane comunque l'interes

se ad ottenere una decisione sulla spettanza delle attribuzioni in conte

stazione, che costituisce l'oggetto principale del conflitto tra poteri. Nel

merito la corte respinge il ricorso avanzato dal comitato promotore, nella considerazione che la decisione di tenere distinte le trasmissioni

aperte ai rappresentanti «istituzionali» e al comitato promotore, seppu re non imposta dalla Costituzione, «rispecchia una non arbitraria visio

ne del referendum tendente a valorizzare la complessa posizione che

l'istituto assume nel sistema costituzionale». Una eccezione sollevata

dai ricorrenti riguardava in particolare il fatto che la delibera della com

missione parlamentare sarebbe stata tardiva, riducendo così il tempo

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