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sentenza 13 aprile 1984; Giud. Minisola; imp. Poirier

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sentenza 13 aprile 1984; Giud. Minisola; imp. Poirier Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 3 (MARZO 1985), pp. 151/152-153/154 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23177482 . Accessed: 25/06/2014 02:30 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 194.29.185.37 on Wed, 25 Jun 2014 02:30:34 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 13 aprile 1984; Giud. Minisola; imp. PoirierSource: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 3 (MARZO 1985), pp. 151/152-153/154Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177482 .

Accessed: 25/06/2014 02:30

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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PARTE SECONDA

quello dell'ospedale di Mirandola), contemplati autonomamente —

agli effetti del decreto de quo — dall'art. 2, n. 1.

Tanto premesso, il Gambuzzi va ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti ed unificati gli stessi nel vincolo della continuazione ed in concorso delle attenuanti generiche (concesse per la sua incensura tezza penale) va condannato, alla stregua degli art. 133, 133 bis e 133 ter c.p., alla pena congrua di lire 250.000 di multa, oltre al pa gamento delle spese processuali (p.b.: (lire 300.000 di multa — lire 100.000 ex art. 62 bis/c.p. = lire 200.000 di multa) + lire 50.000 = ex art. 81 cpv. c.p.).

Nell'irrogazione della pena si è tenuto conto in particolare modo in ossequio all'art. 97 Cost, del danno non lieve arrecato alla p.a. dall'imputato con la sua condotta, considerando anche il numero complessivo non certo limitato delle indagini di laboratorio non effettuate.

Sussistendone tutti i presuppoti (obiettivi e subiettivi) di ap plicabilità, può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (principale) inflitta.

Segue per legge ex art. 31 c.p. la condanna del Gambuzzi alla

pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici

per la durata di un anno (ovviamente nei limiti fissati dalla Corte costituzionale con la sua sentenza n. 3 del 13 gennaio 1966, Foro it., 1966, I, 556). A mente dell'art. 175, ult. comma, c.p., non può essere concesso il beneficio della non menzione.

I

PRETURA DI ALGHERO; sentenza 13 aprile 1984; Giud. Mi

nisola; imp. Poirier.

PRETURA DI ALGHERO;

Reati e infrazioni disciplinari in materia di navigazione —

« Windsurf » — Inosservanza di norme sulla sicurezza della

navigazione — Reato — Insussistenza — Fattispecie (Cod.

nav., art. 1231; 1. 1,1 febbraio 1971 n. 50, norme sulla naviga zione da diporto, art. 39; 1. 24 novembre 1981 n. 689, modi

fiche al sistema penale, art. 9).

È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 39 l. 11 febbraio 1971 n. 50, e non già ai sensi

dell'art. 1231 c. nav., chi transita su un « windsurf », fuori da

qualsiasi corridoio, a pochi metri dalla riva violando, cosi, le

norme emanate dall'autorità competente in ordine alla sicurez

za della navigazione da diporto. (1)

II

PRETURA DI ALGHERO; sentenza 24 febbraio 1984; Gdud. Mi

nisola; imp. Noichl.

Reati e infrazioni disciplinari in materia di navigazione — Sci

nautico — Inosservanza di norme sulla sicurezza della naviga zione — Reato — Insussistenza — Fattispecie (Cod. nav., art.

1231; 1. 11 febbraio 1971 n. 50, art. 39; 1. 24 novembre 1981 n.

689, art. 9).

È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 39 l. 11 febbraio 1971 n. 50, e non già ai sensi

dell'art. 1231 c. nav., chi pratica lo sci nautico senza osservare

le norme legalmente emanate dall'autorità competente in ordine

alla sicurezza della navigazione da diporto. (2)

(1-2) Non constano precedenti specifici. In senso contrario, in una

fattispecie analoga, cfr. Pret. Salò 18 agosto 1983, Foro it., 1984, II, 413, con nota di richiami, cui adde il disegno di legge varato in materia dal consiglio dei ministri del 24 luglio 1984.

Le pronunce in epigrafe si occupano del problema relativo all'ap plicabilità o meno della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 1231 c. nav. che sanziona penalmente l'inosservanza delle misure dirette a garantire la sicurezza della navigazione. La questione trae

origine dal fatto che si tratta, nella specie, della pratica di alcuni

sports (windsurf, sci nautico) i quali, allo stato attuale della legisla zione, sono privi di una regolamentazione specifica; le uniche dispo sizioni in materia di navigazione da diporto sono, infatti, contenute nella 1. 11 febbraio 1971 n. 50, la quale, quindi, risale ad un'epoca anteriore a quella dell'entrata in voga dei nuovi tipi di attività

sportiva. Da qui l'esigenza, sempre più avvertita, di provvedere con

urgenza a colmare tale lacuna legislativa. Il precedente sopra citato di Pret. Salò (fattispecie relativa al

mancato uso della cintura di salvataggio da parte di un « surfista »), partendo dal presupposto secondo cui l'art. 1231 c. nav. è una norma

penale in bianco che, come tale, recepisce l'attuale normativa esistente

Il Foro Italiano — 1985.

Fatto e diritto. — Con nota n. 5046 del 28 agosto 1982,

l'ufficio circondariale marittimo di Alghero trasmetteva rapporto di reato n. 57/82, a carico di Poirier Claude Henri Francis, colto

in data 22 s.m. transitare su un windsurf, fuori da qualsiasi

corridoio, in prossimità di alcuni bagnanti a pochi metri della

riva, sulla spiaggia di Maria Pia; ciò, in spregio alle prescrizioni dell'art. 7 dell'ordinanza n. 15/82 dell'ufficio circondariale marit

timo di Alghero. Essendo il Poirier residente in Francia, gli veniva inviata

comunicazione giudiziaria, ricevuta il 19 ottobre 1983, con invito

ad eleggere domicilio in Italia; cosa che non faceva entro

congruo termine, cosicché veniva dichiarato irreperibile e citato a

giudizio, per rispondere del reato ascrittogli. All'udienza del 13 aprile 1984, esaurita l'istruttoria dibattimenta

le, il p.m. e la difesa concludevano come da verbale.

Sembra a questo ufficio che il Poirier debba essere mandato

assolto perché il fatto commesso non è preveduto dalla legge come reato.

È ben vero infatti che il Poirier abbia trasgredito all'art. 7

dell'ordinanza sopracitata; questa, d'altronde, contiene prescrizioni varie in materia di attività balneari, sicurezza della navigazione, nautica da diporto. Cosicché l'inosservanza di tali prescrizioni va sanzionata con riguardo all'oggetto delle prescrizioni stes

se: se trattasi di disciplina dell'uso del demanio marittimo, va

applicato l'art. 1164 c. nav. (arresto o ammenda); se trattasi di

disciplina della sicurezza della navigazione, l'art. 1231 c. nav.

(arresto o ammenda); se trattasi di nautica da diporto, l'art. 39 1.

11 febbraio 1971 n. 50 (sanzione pecuniaria amministrativa). Tale ultima norma, in particolare, va applicata in luogo delle

sanzioni previste dal codice penale o della parte terza del codice

della navigazione, in virtù del principio di specialità, introdotto

dall'art. 9 1. 24 novembre 1981 n. 689, secondo il quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una

disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disciplina speciale. Orbene, a fronte della normativa di' caratte

re penale del codice della navigazione, dettata genericamente per le attività di pesca, trasporto persone e vicine, la disciplina dettata dal legislatore per la nautica da diporto, con la 1. n.

50/71, va configurata come un corpus iuris autonomo, in rapporto di specialità rispetto al codice della navigazione.

C'è da chiedersi, nel caso di specie, se la pratica del windsurf

possa essere considerata come « nautica da diporto », in assenza di

qualsiasi disposizione di legge che la regolamenti in modo specifi co. In caso affermativo, come sopra detto, si sottrarrebbe alla

generica normativa penale del codice della navigazione, per essere

sanzionata dalla legge n. 50/71, in via amministrativa. Visto che

trattasi di attività a carattere sportivo, turistico, applicando un

criterio analogico in bonam partem, sembra certo più assimilabile

alla nautica da diporto che non alle attività di pesca, trasporto

persone e merci, ecc. Si deve quindi concludere che la violazione

commessa dal Poirier non è preveduta dalla legge come reato, es

sendo nel caso di specie prevalente la speciale disciplina ammini

strativa, cosicché questi va prosciolto dal reato ascrittogli. Gli atti

debbono peraltro essere trasmessi all'ufficio circondariale marittimo

di Alghero, per la eventuale applicazione della sanzione ammini

strativa, ai sensi dell'art. 39 1. n. 50/71.

II

Fatto e diritto. — Con rapporto n. 353/30 - 1 del 20 luglio

1982, i carabinieri di Alghero trasmettevano prooesso verbale di

contravvenzione elevata in data 15 luglio 1982 dai militari della

motovedetta CC 610, a carico di Noichl Franz, in epigrafe

in materia di sicurezza della navigazione, cioè la 1. n. 50/71, ha, in modo pressoché automatico, ritenuto sussistente la fattispecie contrav venzionale in esame. Le sentenze in epigrafe, si discostano da vale orientamento in quanto, considerando la 1. n. 50/71 («norme sulla

navigazione da diporto ») come un corpus iuris autonomo, in rappor to di specialità rispetto alla normativa del codice della navigazione, genericamente dettata, invece, per le attività di trasporto e di pesca, richiamano l'art. 9 1. 24 novembre 1981 n. 689, il quale, in sede di

disciplina del concorso apparente di norme tra disposizione penale e di

sposizione amministrativa, stabilisce il principio della prevalenza della

disposizione speciale rispetto a quella generale (in argomento \. Dolcini (Giarda-Mucciarf.lli-Paliero-Riva-Crugnola), Commentario delle « modifiche al sistema penale », legge 24 novembre 1981 n. 689, Milano, 1982, sub art. 9, 55 ss): e, pertanto, si ritiene applicabile, nella

specie, l'art. 39 1. n. 50/71 che punisce l'inosservanza delle misure dirette a garantire la sicurezza della navigazione con sanzione am ministrativa pecuniaria che, meglio della sanzione penale ex art. 1231 c. nav., si adeguerebbe alle esigenze della nautica da diporto.

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GIURISPRUDENZA PENALE

generalizzato, per non avere egli osservato, alla guida della unità

da diporto, Glastron R 22275 STA 65, le norme relative all'eser

cizio dello sci nautico, dettate nell'ordinanza n. 14/82 del circo

mare di Alghero, in data 7 giugno 1982.

All'atto della contravvenzione il Noichl, dichiarava di non

essere a conoscenza delle citate norme.

L'ufficio, in data 29 settembre 1983, inviava comunicazione

giudiziaria al Noichl, in Germania, ricevuta il 7 ottobre 1983, con

invito ex art. 177 bis c.p. ad eleggere domicilio in Italia per il

presente procedimento. Non avendo il Noichl provveduto entro

congruo termine, veniva dichiarato irreperibile. Benché ritualmente

citato, sulla base degli atti, per rispondere del reato in epigrafe, all'udienza del 24 febbraio 1984 non compariva, cosicché veniva

dichiarato contumace.

In esito all'istruttoria dibattimentale, il p.m. e la difesa conclu

devano come da verbale.

Il Noichl va assolto dal reato ascrittogli; al fatto in questione,

infatti, commesso nell'esercizio della nautica da diporto, va appli cata la disciplina normativa della 1. 11 febbraio 1971 n. 50,

norme sulla navigazione da diporto, costituente un corpus iuris

autonomo, in rapporto di specialità rispetto alla normativa del

codice della navigazione, disciplinante, invece, la nautica da

trasporto e da pesca. Orbene, l'art. 39 1. n. 50/71 punisce con

sanzione amministrativa pecuniaria l'inosservanza delle norme le

galmente emanate dall'autorità competente, in materia di naviga zione da diporto, riproducendo sostanzialmente il contenuto degli art. 1164, 1174, 1231 c. nav., adeguando però la specie e la

quantità della pena alle diverse esigenze della nautica regolamen tata.

Tale norma sembra doversi applicare al caso di specie, tanto

più con l'entrata in vigore della 1. 24 novembre 1981 n. 689, il

cui art. 9 dispone che « quando uno stesso fatto è punito da una

sanzione penale e da una disposizione che prevede una sanzione

amministrativa ..., si applica la disposizione speciale », quale è,

appunto, nel caso di specie, l'art. 39 1. 50/71, relativo alla

navigazione da diporto. Il Noichl va pertanto assolto, perché il

fatto non è preveduto dalla legge come reato; gli atti relativi

vanno inviati all'ufficio circondariale marittimo di Alghero, com

petente alla eventuale applicazione di sanzione amministrativa.

Rivista di giurisprudenza penale Misure di sicurezza — Ospedale psichiatrico giudiziario — Sosti

tuzione con la libertà vigilata — Esclusione (Cod. pen., art.

222, 228, 232).

La misura di sicurezza dell'internamento in ospedale psi chiatrico giudiziario, che consegue obbligatoriamente al proscio

glimento dell'imputato, socialmente pericoloso, per vizio totale di

mente, non può essere sostituita con la libertà vigilata. (1)

Corte d'appello di Milano; ordinanza 9 novembre 1983; Pres.

Massari, Rei. Mascione; imp. Franceschini.

(1) Nel senso che la misura di sicurezza personale, che deve essire

espiata dopo la pena, può essere revocata in via anticipata anche

prima del suo inizio, a condizione che la sezione abbia raccolto la

prova della cessazione della pericolosità sociale del soggetto e che in tal caso la sezione può anche tramutare la misura in quella non detentiva della libertà vigilata, App. Potenza 24 febbraio 1982, Foro

it., Rep. 1983, voce Misure di sicurezza, n. 46. In tema di competenza della corte d'appello a conoscere delle

impugnazioni avverso i provvedimenti della sezione di sorveglianza (questione prospettata nell'ordinanza e cagionata dall'erronea proposi zione, da parte del procuratore generale, del ricorso per cassazione) v. Cass. 22 gennaio 1983, Esposito, ibid., n. 55; 18 maggio 1982, Capuano, ibid., n. 51; 27 gennaio 1982, Porcellana, ibid., n. 53.

I presupposti sostanziali del provvedimento della sezione di sorve

glianza di Milano riformato con l'ordinanza che si riporta — e quindi la constatata carenza, nell'ordinamento, di misure alternative all'ospe dale psichiatrico giudiziario — ricorrono anche in Trib. Camerino, ord. 30 gennaio 1985, in questo fascicolo, ili, 122, con nota di richiami.

Da ultimo, cfr. lo « speciale » dedicato da Questione giustizia, 1984, 703-770, a Processo penale, imputabilità e segregazione del ma lato di mente, con interventi di A. Pirella (ibid., 728) e iP. L. Zan chetta (ibid., 739).

Il Foro Italiano — 1985 — Parte II-11.

* * *

L'ordinanza è cosi motivata: Premesso che, con sentenza in data 10

giugno 1982, il g.i. di Milano dichiarava non doversi procedere nei confronti di Franceschini Gianfranco in ordine ai reati ascrittigli, perché non imputabile per vizio totale di mente, e ordinava il ricovero dello stesso in un manicomio giudiziario per un periodo di anni due;

che con ordinanza 29 giugno 1982, la sezione di sorveglianza di

Milano, provvedendo sull'istanza di revoca anticipata della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, proposta nell'interesse del Franceschini, cosi testualmente disponeva: « visto l'art. 70 della 1. 26 luglio 1975 n. 354 e 207 c.p. riletto dopo la sen tenza n. 110/1974 della Corte costituzionale (Foro it., 1974, I, 1558), e gli art. 203 ss. c.p.; 1) senza revocare la misura di sicurezza del mani comio giudiziario imposta a Franceschini Gianfranco con senten za istruttoria in data 10 giugno 1982 del g.i. di Milano, ne sospen de la esecuzione e ne ordina la contestuale sostituzione in libertà vigilata nel periodo in cui il Franceschini sarà ospitato in regime socio-assisten ziale presso l'istituto Paolo Pini di Milano; 2) affida la vigi lanza del Franceschini durante la libertà vigilata alla questura di Milano e l'assistenza dello stesso al centro di servizio sociale della pro vincia di Milano; 3) fa obbligo al Franceschini di non accedere alla abi tazione dei genitori durante la libertà vigilata; 4) ordina che la sostitu zione della misura oggi in atto a carico del Franceschini abbia esecuzio ne solo dopo l'effetivo accoglimento del medesimo da parte dell'isti tuto Pini »;

che il procuratore generale di Milano proponeva gravame — quali ficato ricorso per cassazione — deducendo che la sezione di sorve glianza aveva emesso un provvedimento ibrido, che viola la legge e ne forza i limiti, in particolare estendendo all'internato in ospe dale psichiatrico giudiziario la disciplina dettata dall'art. 232 c.p. per la ben diversa ipotesi del seminfermo di mente;

che la Corte di cassazione con provvedimento in data 1° febbraio 1983, ordinava la trasmissione degli atti a questa corte, competente a decidere sulla impugnazione del procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano.

Tanto premesso, osserva quanto segue. Il potere di revoca ricom prende in sé quello di trasformazione o sostituzione di una misura con altra di contenuto minore, come si desume dall'art. 230, 2° comma, c.p. che, sebbene dettato per la revoca della casa di lavoro e della colonia agricola alla scadenza del periodo minimo, esprime un principio di portata generale. Ebbene, alla sezione di sorveglianza non era consentito ordinare la sostituzione della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario con quella della li bertà vigilata, in quanto l'art. 222 c.p. prevede obbligatoriamente il rico vero dell'imputato in un manicomio giudiziario nel caso di proscioglimen to per infermità psichica totale. Nella specie, risulta che il Franceschini

all'epoca dei fatti era da ritenersi totalmente incapace di intendere e di volere e che lo stesso, nella attualità, è da valutarsi socialmente pericoloso. Il richiamo dell'art. 232 c.p. non è pertinente, dato che, come lo stesso provvedimento impugnato pone in rilievo, tale norma

disciplina la diversa ipotesi del seminfermo di mente. Pertanto l'ordinanza impugnata, sebbene ispirata a comprensibili ragioni u mane, deve essere revocata.

Misure di prevenzione — Misure patrimoniali — Confisca dei beni — Morte del soggetto proposto per l'applicazione di una misura personale di prevenzione — Inapplicabilità — Questio ne non manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art.

41, 42; 1. 31 maggio 1965 n. 575, disposizioni contro la mafia, art. 2 ter; 1. 13 settembre 1982 n. 646, disposizioni in materia

di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integra zioni alle 1. 27 dicembre 1956 n. 1423, 10 febbraio 1962 n. 57 e 31 maggio 1965 n. 575. Istituzione di una commissione parla mentare sul fenomeno della mafia, art. 14).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 ter, 3°, 4° e 6° comma, 1. 31 maggio 1965 n. 575, introdotto dall'art. 14 1. 13 settembre 1982 n. 646, nella

parte in cui non consente di disporre la confisca di beni di

provenienza illegittima nell'ipotesi di non applicazione della misu ra personale di prevenzione o di cessazione della stessa per morte

del soggetto proposto, in riferimento agli art. 41 e 42 Cost. (1).

Tribunale di Catanzaro; ordinanza 29 dicembre 1983 (Gazz. uff. 22 agosto 1984, n. 231); Pres. Trovato; imp. Arena.

(1) Per le prime applicazioni dell'art. 2 ter 1. 31 maggio 1965 n. 575, introdotto dall'art. 14 1. 646/82, v. Trib. Palermo, decreti (due) 8 ottobre 1983, Foro it., 1983, II, 529-530, con nota di richiami e osservazioni di Fiandaca.

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